B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6226/2017
Sen t en z a d e l 2 1 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Raphaël Gani, Annie Rochat Pauchard,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
ricorrente,
Contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI CH-ES).
A-6226/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a Con scritto del 10 maggio 2017, l’Agencia Tributaria spagnola (di se-
guito: autorità richiedente) ha presentato, per ragioni fiscali (“direct taxes”)
una domanda di assistenza amministrativa all’Amministrazione federale
delle contribuzioni (di seguito: AFC o autorità richiesta), per il periodo 1°
gennaio 2015 – 31 dicembre 2015, e avente per oggetto il titolare della
carta di credito numero … rilasciata dalla B._______ (di seguito:
B._______), la cui identità risultava ignota. Più precisamente l’autorità ri-
chiedente ha domandato: a) identità completa (nome, cognome, data di
nascita, indirizzo e, dove opportuno, il codice TIN spagnolo) del detentore
della carta di credito; b) identificazione del conto bancario associato alla
carta di credito citata; c) identità completa (nome, cognome, data di na-
scita, indirizzo, e dove opportuno, il codice TIN spagnolo) di coloro che
sono detentori, hanno procura o sono aventi diritto economico del conto
bancario associato alla carta di credito indicata; d) identificazione di qual-
sivoglia altro conto bancario presso la B._______ che potrebbe essere ri-
condotto alle persone oggetto di identificazione con la domanda di assi-
stenza amministrativa.
A.b Nello specifico l’autorità richiedente ha precisato di ritenere che il de-
tentore della carta di credito menzionata abbia residenza fiscale in Spagna
(“the credit card holder may be resident in Spain for tax purposes”), consi-
derati il prelevamento di denaro contante, avvenuto costantemente in una
determinata area geografica, l’alta frequenza di tali prelevamenti (138)
come pure l’importante entità complessiva degli stessi pari a 119'050 Euro
per il 2015.
B.
B.a Conseguentemente al decreto di edizione del 6 giugno 2017 dell’AFC,
la B._______ ha trasmesso a quest’ultima, con lettere del 19 e 30 giugno
2017, gli estremi del titolare nonché avente diritto economico sulla carta di
credito … indicata, A._______, comunicando al contempo che le ricariche
alla stessa erano giunte da un conto bancario (IBAN …) in essere presso
la C._______ (di seguito: C._______). Copia del decreto di edizione è stata
trasmessa a A._______ (l’interessato).
B.b La C._______, destinataria del decreto di edizione del 20 luglio 2017
dell’AFC, ha quindi notificato, in data 28 luglio 2017, che il titolare e avente
diritto economico sul conto menzionato era il signor A._______, nato il …
e residente in …, rispettivamente che D._______ (di seguito: anche
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Pagina 3
D._______), nata … e residente nel medesimo luogo, era beneficiaria di
una procura sul suddetto conto.
C.
Con lettera raccomandata del 28 luglio 2017 l’interessato, informato da
C._______ in ordine alla procedura di assistenza amministrativa in corso,
ha chiesto copia della domanda dell’autorità richiedente. Con scritti del 14
agosto, 1° e 18 settembre, confermati il 29 settembre 2017, dopo l’accesso
agli atti del procedimento, l’interessato ha comunicato all’AFC di opporsi
all’invio dei propri dati personali alle autorità spagnole, postulando l’emis-
sione di una decisione finale dell’AFC.
D.
Con decisione finale del 6 ottobre 2017 l’AFC ha determinato di accordare
all’autorità richiedente l’assistenza amministrativa invocata e di trasmettere
le informazioni ottenute della B._______ e dalla C._______, e meglio come
da dispositivo 2:
a) Full details (name, family name, date of birth, address and, where ap-
propriate, Spanish TIN) of the identity of the individual registered as holder
of the banking card number …:
According to B._______, the identity of the individual registered as holder
of the banking card number … is: Name: A._______; Address: …; Date of
birth: ….
b) Identification of the bank account linked to the above mentioned credit
card:
According to B._______, the bank account linked to the above mentioned
banking card is the following: Name: C._______; Address: …; IBAN: ….
c) Full details (name, family name, date of birth, address and, where ap-
propriate Spanish TIN) of the identity of the individuals registered as hold-
ers, authorized to manage and/or beneficial owners of the bank account
linked to the above mentioned banking card.
According to C._______, the holder and beneficial owner of the account
number … is: Name: A._______; Address: …; Date of birth: …; TIN num-
ber: …. The person who has a power of attorney on the above mentioned
bank account is: Name: D._______; Address: …; Date of birth: ….
A-6226/2017
Pagina 4
d) Identification of any other bank account with the entity B._______ that
may be registered under the name of any of the above mentioned individ-
uals (the credit card holder and / or any individual registered as holder,
authorized to manage and / or beneficial owner of the bank account linked
to the credit card).
We are unable to provide you with this information as it exceeds the scope
of the information that may be requested for cases in which the credit card
number is the only identifying criterion, according to the Commentary on
the OECD Model Convention (Section II, paragraph 1, point 8, letter f).
E.
Con ricorso del 3 novembre 2017 A._______ (di seguito: anche il ricorrente
o l’insorgente) ha impugnato la decisione dell’AFC dinnanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito anche il TAF o il Tribunale), chiedendo
di annullare la stessa e conseguentemente negare l’assistenza ammini-
strativa richiesta e impedire la trasmissione di qualsivoglia informazione
all’autorità richiedente spagnola. Protestate tasse spese e ripetibili. A so-
stegno delle proprie pretese il ricorrente ha censurato la violazione del di-
ritto in particolare della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la
Spagna del 26 aprile 1966, intesa ad evitare la doppia imposizione nel
campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI CH-ES,
RS.0.672.933.21), della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assi-
stenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1),
del principio costituzionale di proporzionalità come pure un accertamento
inesatto dei fatti.
F.
Con risposta del 22 dicembre 2017, l’autorità inferiore ha chiesto di respin-
gere il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e
delle ripetibili. In buona sostanza l’autorità inferiore ha evidenziato l’adem-
pimento delle condizioni poste dalla legge al fine di concedere l’assistenza
amministrativa all’autorità richiedente con la conseguenza che le normative
citate dall’insorgente non sono da considerarsi violate. Essa ha pure
escluso la violazione del principio di proporzionalità.
G.
Ulteriori considerazioni in fatto e in diritto saranno ripresi in appresso qua-
lora siano di interesse alla causa.
Diritto:
A-6226/2017
Pagina 5
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della Legge federale del 17 giu-
gno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), non
adempiute nel caso in esame, il Tribunale amministrativo federale giudica
i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 di-
cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) (cfr. art. 31
LTAF), emanate dall’AFC (cfr. art. 33 lett. d LTAF in combinato con l’art. 10
cpv. 1 LAAF).
1.2 La LAAF disciplina, dal 1° febbraio 2013, l’esecuzione dell’assistenza
amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni
per evitare le doppie imposizioni (art. 1 cpv. 1 lett. a LAAF).
1.3 Conformemente ai dettami dei combinati disposti degli artt. 37 LTAF e
19 cpv. 5 LAAF, la presente procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale è regolata dalla PA, riservate disposizioni specifiche
contenute nella LAAF.
1.4 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa
venga qui annullata (art. 48 cpv. 1 PA e 19 cpv. 2 LAAF; cfr. per quanto
riguarda la qualità di ricorrere dell’avente diritto economico DTF 139 II 404
consid. 2). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (artt. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere
esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, che fruisce di pieno
potere cognitivo, possono essere invocati la violazione del diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,
pag. 88 n. 2.149 segg; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.).
2.2 L’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.];
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5).
I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto
A-6226/2017
Pagina 6
sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente
a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure invocate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 135 I 190
consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg.];
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed., 2013, 1135).
3.
3.1 L'assistenza amministrativa in materia fiscale tra la Svizzera e la Spa-
gna è regolata da convenzioni, complementari tra loro, tra cui la CDI
CH-ES e la Convenzione tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i
Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico (OCSE) del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza ammini-
strativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo del 27 maggio 2010 (RS
0.652.1, Convenzione MAAT, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2017
e per la Spagna dal 1° febbraio 2013). Ora, lo Stato che presenta una ri-
chiesta di assistenza amministrativa alla Svizzera deve indicare su quale
specifica base legale intende fondare la propria richiesta, non potendosi
richiamare a più basi legali per la medesima domanda. Qualora l’AFC la
respinga, non essendo ottemperate le condizioni poste dalla base legale
indicata, lo Stato richiedente può presentare la medesima domanda preva-
lendosi però di un’altra base legale (cfr. Messaggio del Consiglio federale
concernente l’approvazione della Convenzione MAAT e la sua attuazione
del 5 giugno 2015, FF 2015 4613, 4624; sentenza del TAF A-1944/2017
dell’8 agosto 2018 consid. 3.1.1).
3.2 In casu, l’autorità richiedente ha motivato la domanda di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 25bis CDI-ES (“request for information
under the terms of the article 25bis of our Double Taxation Convention”), il
cui contenuto ricalca in buona sostanza l’art. 26 del Modello OCSE di Con-
venzione fiscale contro le doppie imposizioni (di seguito: MC OCSE, che è
qui completato dal Commentario edito dalla stessa organizzazione: OCSE,
Modello de Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni, versione ab-
breviata [commentario per ogni articolo], Parigi 2014, differenti versioni di
tale documento sono disponibili sul sito internet : > thèmes
> fiscalité > conventions fiscales ; DTF 142 II 69 consid. 2), completato dal
paragrafo IV del Protocollo aggiuntivo alla CDI CH-ES (pubblicato
anch’esso in RS 0.672.933.21, di seguito: Protocollo CDI CH-ES).
4.
4.1 Con l’impugnativa in oggetto l’insorgente censura dapprima la viola-
zione dell’art. 25bis CDI CH-ES. A suo dire i fatti presentati dall’autorità
A-6226/2017
Pagina 7
richiedente “non raggiungono la soglia della verosimiglianza preponde-
rante”, poiché essi trovano fondamento sul “solo monitoring dei preleva-
menti” effettuati in Spagna da una carta di credito emessa in Svizzera.
L’esito di tale controllo avrebbe permesso all’autorità richiedente di otte-
nere “scarse informazioni”, le quali potrebbero “non riguardare necessaria-
mente soggetti con residenza fiscale in Spagna”, quali segnatamente glo-
balisti, pensionati e vacanzieri. In altre parole ammettere la domanda
dell’autorità richiedente presupporrebbe tollerare il principio generale se-
condo cui il solo uso di una carta di credito, attraverso il prelevamento di
denaro ad un bancomat, possa essere considerato sufficiente per trasferire
dati personali all’estero.
4.2
4.2.1 L’art. 25bis cpv. 1 CDI CH-ES precisa che le autorità degli Stati con-
traenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecu-
zione della Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto
interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, nella mi-
sura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione (cfr.
DTF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4, 141 II 436 consid. 4.4, sentenze
del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3, 2C_893/2015 del 16
febbraio 2017 consid. 12.3 non pubblicata in DTF ma in RDAF 2017 II 336,
2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 6); al contrario, le informazioni
presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse dall’AFC (art.
17 al. 2 LAAF). Orbene il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto
allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ra-
gionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le
circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell’inchiesta o del
controllo nello Stato richiedente. Ne consegue quindi che di principio lo
Stato richiesto non può respingere una domanda di assistenza amministra-
tiva poiché sarebbe giunto ad una diversa conclusione. In altre parole, l’ap-
prezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni ri-
chieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente, con la con-
seguenza che lo Stato richiesto si limita ad un controllo di plausibilità; nello
specifico la giurisprudenza ha evidenziato che quest’ultimo deve limitarsi a
verificare l’esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti
richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato ri-
chiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4
et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3).
4.2.2 Il requisito della rilevanza verosimile – chiave di volta del sistema
dello scambio di informazioni (cfr. sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4
ottobre 2017 consid. 6.3 ; sentenza del TAF A-4819/2016 del 4 aprile 2018
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Pagina 8
consid. 2.3.1) – ha per scopo di assicurare uno scambio di informazioni il
più ampio possibile. In questo contesto, i limiti posti allo Stato richiedente
sono il divieto della fishing expedition o il divieto di domandare informazioni
manifestamente improprie a fare progredire l’inchiesta fiscale o senza al-
cun rapporto con la stessa (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.2, 2C_387/2016
del 5 marzo 2018 consid. 5.1). Una domanda di informazioni non costitui-
sce una fishing expedition per il semplice fatto che essa non precisa il nome
o l’indirizzo (o entrambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchie-
sta fiscale. L’identificazione del contribuente deve ciononostante essere
possibile con altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo
Stato richiedente (cfr. Commentario all’art. 26 ch. 4.4 et 5.1, anche DTF
143 II 136 consid. 6.1.2).
4.2.3 Va altresì rilevato che la richiesta di assistenza amministrativa formu-
lata deve illustrare la fattispecie in cui si inserisce la stessa (cfr. DTF 129 II
484 consid. 4.1, 128 II 407 consid. 5.2.1, 127 II 142 consid. 5a ; DTAF
2010/26 consid. 5.1 ; sentenze del TAF A-7049/2014 del 19 febbraio 2016
consid. 8.2, A-6473/2012 del 29 marzo 2013 consid. 3.2), evidenziando
unicamente l’esistenza di sufficienti indizi e sospetti in capo ad un indivi-
duo, senza che l’autorità richiedente abbia l’obbligo di fornire la prova piena
(cfr. sentenza del TAF A-5229/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.1,
A-7188/2014 del 7 aprile 2015 consid. 2.2.6).
4.2.4 La domanda di assistenza, di regola, ha lo scopo di ottenere delle
informazioni relative ad una persona identificata quale contribuente dallo
Stato richiedente. Tuttavia, in determinate circostanze ben definite, pos-
sono essere trasmesse pure informazioni relative ad individui il cui assog-
gettamento fiscale non è invocato dallo Stato richiedente. In proposito la
giurisprudenza ha precisato che la trasmissione di informazioni verosimil-
mente rilevanti concernenti terzi è di principio ammissibile (sentenza del
TAF A-1944/2017 dell’8 agosto 2018 consid. 3.3.1.2), a condizione che la
stessa è verosimilmente rilevante in ordine all’obbiettivo fiscale individuato
dallo Stato richiedente e che pertanto la loro mancata consegna non sa-
rebbe proporzionale, poiché priverebbe di senso la domanda di assistenza
ammnistrativa (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5.2.1). In altre parole: il nomina-
tivo di terzi può figurare nella documentazione trasmessa qualora esso
contribuisca a chiarire la situazione fiscale del contribuente individuato
dallo Stato richiedente (DTF 144 II 29 consid. 4.2.3).
4.3 Dagli atti di causa emerge incontestabilmente che l’autorità richiedente
ha esperito delle indagini e degli approfondimenti puntuali, in particolare
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Pagina 9
concentrandosi su transazioni operate per mezzo di carte di credito stra-
niere durante l’anno 2015. Conseguentemente essa ha identificato alcuni
numeri di carte di credito tra cui quello che ha condotto alla presente do-
manda di assistenza amministrativa. L’esito delle “indagini” compiute ha
permesso all’autorità richiedente di fornire una descrizione dettagliata dei
fatti e delle circostanze che hanno motivato la richiesta: più precisamente,
il monitoraggio della carta di credito numero … ha permesso di rilevare
un’importante densità di prelevamenti (138) presso diversi bancomat ubi-
cati nell’area geografica di Madrid, di un certa regolarità e soprattutto di
una certa entità pari a complessivi 119'050 Euro per l’anno 2015. Sulla
base di queste considerazioni, è a giusto titolo che l’autorità richiedente
avanza l’esistenza di sufficienti indizi e sospetti che la persona titolare della
carta di credito – di cui ha pure fornito il nome della banca emettrice, ovvero
la B._______ – sarebbe un contribuente spagnolo che potrebbe non avere
rispettato la legge fiscale del suo Paese.
Inoltre lo Stato richiedente ha individuato sufficienti legami, rilevanti da un
punto di vista fiscale, e l’insieme degli elementi che menziona è atto a re-
spingere l’ipotesi che la domanda sia aleatoria o speculativa. Ci sono dun-
que gli estremi per ritenere che essa, così come formulata dall’autorità ri-
chiedente, non costituisca una fishing expedition.
La presente autorità ricorda infine, e a titolo abbondanziale, che nemmeno
configura una fishing expedition, una richiesta avente per oggetto determi-
nati conti bancari legati e connessi ad un conto conosciuto (carta di cre-
dito), come nel caso in esame. Sarebbe per contro da giudicare diversa-
mente, se l’autorità richiedente avesse richiesto, esplicitamente, informa-
zioni unicamente di pertinenza della banca emettrice della carta di credito
(cfr. sentenze del TAF A-2117/2018 del 5 marzo 2109 e A-2138/2018 del 5
marzo 2019).
4.4 Ferme queste premesse il Tribunale ritiene che le informazioni conte-
nute nella decisione di assistenza amministrativa dell’AFC qui impugnata
adempiono il requisito della “rilevanza verosimile” giusta l’art. 25bis CDI
CH-ES (per quanto attiene la rilevanza verosimile in ordine ai dati personali
del procuratore sul conto bancario presso la C._______ cfr. consid. 7).
5.
In modo del tutto generico l’insorgente lamenta altresì la violazione degli
artt. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101) e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
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Pagina 10
0.101) nonché degli artt. 17 e 19 della legge federale del 19 giugno 1992
sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), considerato a suo dire l’inadem-
pimento del requisito della “rilevanza verosimile” giusta l’art. 25bis CDI CH-
ES. Orbene, come sopra esposto le informazioni oggetto di domanda di
assistenza amministrativa sono ritenute “verosimilmente rilevanti” per
l’esecuzione del diritto fiscale spagnolo, ciò che quindi esclude, seguendo
il ragionamento del ricorrente le allegazioni circa una presunta violazione
delle normative a tutela della sfera privata sopra descritte. In questo con-
testo va pure considerato che l’insorgente non ha illustrato nemmeno in
grandi linee le violazioni allegate, ciò che a maggior ragione conduce que-
sto Tribunale a non trattare tali censure. In questo contesto si ricorda che
siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento
centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita con il
rimedio giuridico.
6.
Il ricorrente ha inoltre accennato, senza tuttavia illustrare una motivazione
sufficiente e concreta, la “violazione degli artt. 6 e 7 LAAF […] e l’accerta-
mento inesatto dei fatti”. Ora, senza un esposto adeguato e pertinente di
una o più violazione alle normative indicate e una contestualizzazione delle
stesse in maniera concreta, il Tribunale non procede ad un esame delle
presunte censure, richiamando come già esposto i limiti del principio della
massima inquisitoria e del principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (cfr.
supra consid. 2.2 e riferimenti). Ciononostante in punto ai requisiti formali
posti delle normative citate e meglio “all’indicazione dell’identità della per-
sona interessata” di cui all’art. 6 cpv. 2 lett. a e paragrafo IV (ad art. 25bis)
cpv. 2 lett. a del Protocollo CDI CH-ES, il Tribunale precisa che la giurispru-
denza ha già confermato come non sia necessario che la domanda di as-
sistenza amministrativa richiesta dalla Spagna contenga il nome e il co-
gnome della persona oggetto di domanda (cfr. sentenza del TAF
A-6306/2015 del 15 maggio 2017 consid. 5.1 e in particolare 5.1.6). Quanto
alla presunta violazione di un accertamento inesatto dei fatti, il Tribunale
non ritiene sussistano elementi tali da entrare nel merito della censura.
7.
Da ultimo, il ricorrente contesta la violazione del principio di proporzionalità
poiché la decisione dell’AFC contempla pure la trasmissione all’autorità ri-
chiedente dei dati personali della signora D._______, la quale è a beneficio
di una procura sul conto presso la C._______. A mente dell’insorgente il
procuratore del conto non riveste alcuna responsabilità fiscale poiché “non
è il beneficiario” dello stesso e dunque i suoi dati personali non dovrebbero
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Pagina 11
essere oggetto di trasmissione all’autorità richiedente. Orbene anche que-
sta censura è votata all'insuccesso. Fermo restando che non è compito
della presente istanza determinare se in capo alla signora D._______ non
vi alcuna responsabilità fiscale connessa con il conto, non può invece es-
sere ammesso che la stessa non abbia avuto alcuna influenza sullo stato,
sulle movimentazioni e in generale sulla gestione del conto bancario dete-
nuto dal ricorrente (consid. 4.2.4). In questo senso è quindi di meridiana
evidenza che la signora D._______ si trovi nominata tra la documentazione
bancaria in oggetto, non per una semplice casualità: la sua identificazione
è pertanto da ritenersi verosimilmente rilevante per l’inchiesta fiscale in
Spagna e quindi da trasmettere all’autorità richiedente. Può quindi rima-
nere aperta la domanda a sapere se, e in che misura, il ricorrente ha la
facoltà di ricorrere a tutela degli interessi di una terza persona (sentenza
del TAF A-4941/2015 del 24 febbraio 2016).
8.
Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata non presta dun-
que il fianco a critica alcuna e merita quindi di essere confermata in questa
sede con reiezione del gravame.
9.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico del ricorrente, qui parte soccombente
(cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
5'000 franchi svizzeri (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato
con l'anticipo spese del medesimo importo versato dal ricorrente il 21 no-
vembre 2017. Non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64
cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
10.
Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa in-
ternazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. h della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF. RS 173.110]). Il termine ricorsuale è di
10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta
per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84
cpv. 2 LTF (art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a de-
terminare il rispetto di tali condizioni.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 5’000 franchi svizzeri sono poste a carico del
ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da egli versato il
21 novembre 2017.
3.
Non sono assegnate indennità per ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Michael Beusch Manuel Borla
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Rimedi giuridici:
Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale
in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla
sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso
particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83
lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Negli atti scritti
occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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