B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6294/2011
S e n t e n z a d e l 4 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marianne Ryter Sauvant e Kathrin Dietrich,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______,
patrocinato dall'Avv. B._______,
ricorrente,
contro
Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi
alle persone, Protezione delle informazioni e delle opere
(PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
controllo di sicurezza relativo alle persone.
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Fatti:
A.
Il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone
(Servizio specializzato CSP; di seguito: Servizio specializzato) è stato
incaricato dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito, Personale
dell'esercito (AFC1), con il consenso del signor A._______, di effettuare
nei confronti di quest'ultimo un controllo di sicurezza relativo alle persone
riguardo all'obbligo di leva.
B.
In data 18 ottobre 2011, presso il centro di reclutamento del Monte
Ceneri, al signor A._______ è stato sottoposto – per accettazione – il
formulario "Controllo di sicurezza relativo alle persone per persone
soggette all'obbligo di leva". In tale formulario è indicato che, nei casi di
obbligo di leva, viene effettuato almeno un controllo di sicurezza relativo
alle persone ai sensi dell'art. 113 della legge federale del 3 febbraio 1995
sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM, RS 510.10). Con
l'apposizione della propria firma, il signor A._______ ha acconsentito sia
all'esecuzione del controllo di sicurezza di base sia ad un controllo di
sicurezza ampliato. Da questi accertamenti, e meglio dalla
documentazione psicologica di rilevamento per PSP, è emerso che il
signor A._______ ha ricevuto una denuncia per graffiti ed è stato autore,
ancora minorenne, di due aggressioni.
C.
Il medesimo giorno, il signor A._______ ha sostenuto un'audizione
personale registrata condotta dal Servizio specializzato. Durante
l'audizione egli ha confermato i due episodi di aggressione che l'hanno
visto protagonista. Egli ha inoltre ammesso di aver danneggiato la
proprietà altrui in diverse occasioni con l'esecuzione di graffiti nonché di
aver consumato marijuana per un periodo inferiore ad un anno e di aver
inalato della colla "rubber" a fini stupefacenti. Dopo l'audizione il Servizio
specializzato ha informato il signor A._______ circa la propria intenzione
di emettere una dichiarazione di sicurezza vincolata o una dichiarazione
di rischio. Per mezzo dell'apposito modulo, il signor A._______ ha
dichiarato di rinunciare ad una successiva presa di posizione in merito ai
risultati dei chiarimenti e dell'audizione.
D.
In data 19 ottobre 2011, il Servizio specializzato ha emesso una
dichiarazione di rischio. Esso ha decretato, nel dispositivo, che il signor
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A._______ è considerato un rischio per la sicurezza ai sensi della legge
federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della
sicurezza interna (LMSI, RS 120), della LM e dell'ordinanza del 4 marzo
2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4)
(cifra 1); che viene consigliato di non consegnargli un'arma personale
(cifra 2); che è consigliabile non impiegarlo all'interno dell'esercito
svizzero (cifra 3); che nel caso si decidesse di impiegarlo all'interno
dell'esercito svizzero, egli non deve avere accesso a informazioni e
materiali classificati né a zone protette 2 di un impianto militare (cifra 4).
E.
Con ricorso del 18 novembre 2011 il signor A._______ (di seguito: il
ricorrente) ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale contro la predetta decisione del Servizio specializzato (di
seguito: autorità inferiore), chiedendone l'annullamento.
F.
A seguito della richiesta di versamento dell'anticipo – pari a 1'500.—
franchi – a copertura delle probabili spese processuali da parte dello
scrivente Tribunale, il ricorrente ha presentato, in data 1° dicembre 2011,
un'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
G.
Con decisione incidentale del 19 gennaio 2012, lo scrivente Tribunale ha
parzialmente accolto l'istanza citata esentando il ricorrente dal
pagamento delle spese processuali e respingendo la richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio.
H.
Con scritto del 23 marzo 2012, l'autorità inferiore, chiamata ad esprimersi
sul ricorso, ha integralmente confermato – portando alcune precisazioni –
la propria decisione del 19 ottobre 2011.
I.
Con osservazioni finali del 15 maggio 2012, il ricorrente ha ribadito la
propria posizione, antitetica per rapporto a quella dell'autorità inferiore.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per
l'esito della vertenza.
A-6294/2011
Pagina 4
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dal Servizio
specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) facente
parte della Protezione delle informazioni e delle opere (PIO), che è un
organo subordinato al Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF.
Inoltre i controlli di sicurezza relativi alle persone non rientrano
nell'eccezione prevista dall'art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF in ambito di
sicurezza interna ed esterna (cfr. THOMAS HÄBERLI, in: Basler Kommentar
zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, Art. 83 n. 24;
HANSJÖRG SEILER, in: Seiler / von Werdt / Güngerich [Hrsg.]
Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berna 2007, Art. 83
n. 17 e rif. cit.). Il Tribunale amministrativo federale è dunque competente
per la trattazione del presente ricorso (cfr. anche Art. 21 cpv. 3 LMSI).
1.1. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 cpv. 1 LTAF).
1.2. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore.
Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, il ricorrente è
particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale
e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art.
48 PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
1.3. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
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(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna
2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione
d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede
infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri
punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in
tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, n. 3.198).
Nel valutare se una determinata persona rappresenta un rischio per la
sicurezza, l'autorità inferiore gode di un certo margine d'apprezzamento.
Tale esercizio, infatti, richiede la valutazione di circostanze particolari per
la quale l'autorità inferiore dispone di conoscenze e competenze
specifiche. Il Tribunale amministrativo federale esamina pertanto tali
questioni con una certa prudenza e non si discosta, senza validi motivi,
dall'apprezzamento di chi l'ha preceduto (cfr. Sentenza del Tribunale
federale 8C_788/2011 del 2 maggio 2012 consid. 5.1.2.; Sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-3037/2011 del 27 marzo 2012 consid.
2, A-4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 2, A-6275/2010 del 27 aprile
2011 consid. 2, A-527/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 2).
3.
3.1. Scopo dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli
art. 19 e segg. LMSI è quello di individuare i rischi per la sicurezza tra gli
agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi
che svolgono o dovrebbero svolgere un lavoro sensibile ai sensi dell'art.
19 cpv. 1 lett. a-e LMSI. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LMSI il controllo consiste
nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo
di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali
strette e quelle famigliari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e
le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed
esterna. Non vengono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali.
Per l'art. 1 LMSI, detta legge ha lo scopo di garantire i fondamenti
democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà
della sua popolazione. Il Consiglio federale, nel suo messaggio del 7
marzo 1994, ha rilevato che una delle minacce più delicate e più intense
contro la sicurezza interna sorge allorquando persone impiegate in
posizioni chiave commettono tradimento, operano contro lo Stato stesso
o intendono cambiarne le istituzioni con mezzi illegali. In tali posti devono
essere quindi insediate soltanto persone che non siano ricattabili e
offrano garanzia che non abuseranno della fiducia in loro riposta (FF
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1994 II 1027). Quali rischi per la sicurezza ai sensi della LMSI si
considerano in particolare, il terrorismo, i servizi di informazione illegali,
l'estremismo violento, le attività criminali, la corruzione, i problemi
finanziari, le dipendenze, la ricattabilità e uno stile di vita eccessivo (cfr.
Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5050/2011 del 12
gennaio 2012 consid. 3 con rif. cit. e A-4582/2010 del 20 gennaio 2012
consid. 4).
3.2. Dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore delle modifiche alla LM,
anche questa legge contiene le basi per l'esecuzione dei controlli di
sicurezza relativi alle persone nei confronti dei membri dell'esercito. Gli
art. 23 cpv. 2, 103 cpv. 3 e 113 LM regolano anzitutto quali dati possono
essere raccolti, nel contesto di una specifica decisione, dall'autorità
competente rispettivamente dall'amministrazione militare. Ciò in
connessione con la legge federale 3 ottobre 2008 sui sistemi di
informazione militari (LSIM, RS 510.91) entrata in vigore il 1° gennaio
2010, che disciplina il trattamento dei dati raccolti (cfr. Messaggio del
7 marzo 2008 relativo alla modifica della legislazione militare, FF 2008
2685 e segg., Messaggio del 19 agosto 2009 relativo modifica della legge
militare, FF 2009 5137 e segg.). Inoltre tali disposizioni prevedono in
ogni caso, come detto, anche la possibilità di un controllo di sicurezza
relativo alle persone. In questo modo esse ampliano in parte la portata e
lo scopo del controllo relativo alle persone così come previsto dalla LMSI.
3.2.1. L'art. 113 LM regola l'esame dei motivi d’impedimento per la
cessione dell’arma personale ai membri dell'esercito e ne prevede la
valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo di sicurezza
relativo alle persone (cpv. 1 lett. d). Ciò, secondo le intenzioni del
Consiglio federale, concerne tanto l'equipaggiamento durante il servizio
militare quanto la cessione in proprietà dell'arma dopo l'adempimento
dell'obbligo di prestare servizio militare (FF 2008 2731). In precedenza,
l'autorità inferiore non era autorizzata ad esprimere una raccomandazione
circa la cessione dell'arma personale (cfr. Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-6275/2010 del 27 aprile 2011 consid. 12.2 e
A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 10.2).
In deroga al principio dell'art. 19 cpv. 3 LMSI, l'attuazione del controllo di
sicurezza secondo l'art. 113 LM può essere eseguita anche senza il
consenso della persona interessata. Inoltre, la raccolta dei dati è regolata
diversamente rispetto all'art. 20 LMSI. I relativi passaggi sono stati inseriti
soltanto nel corso del dibattito parlamentare sulla base del fatto che un
membro dell'esercito non deve poter ostacolare lo svolgimento di un
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controllo di sicurezza relativo alle persone per il solo fatto di non esserne
d'accordo. L'esigenza del consenso è in contrasto con l'obiettivo di questa
norma che dovrebbe consentire di individuare e valutare nel modo più
affidabile possibile il potenziale di violenza esistente. L'obbligo del
consenso dovrebbe essere abolito in questo contesto. Tuttavia, per
garantire la proporzionalità di questa invasione della sfera privata, la
raccolta dei dati nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone
dovrebbe essere limitata allo stretto necessario che il contesto richiede
(Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5391/2011 del 5 aprile
2012 consid. 3.2.1. e rif. cit.).
3.2.2. Giusta gli art. 21 e segg. LM, i militari o le persone soggette
all'obbligo di leva vengono esclusi o, rispettivamente, non reclutati se
risultano intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza penale. Anche
in questo contesto, con il nuovo art. 23 cpv. 2 LM, può essere eseguito
un controllo di sicurezza relativo alle persone.
3.2.3. Inoltre, ai sensi dell'art. 103 cpv. 3 LM un controllo di sicurezza
relativo alle persone può essere eseguito, in caso di promozioni o
nomine, per determinare l'idoneità del candidato.
3.3.
In linea di principio, il legislatore sembra aver ritenuto che le disposizioni
della LMSI concernenti i controlli di sicurezza relativi alle persone siano
applicabili sussidiariamente alla LM, dal momento che le relative
normative contemplano soltanto lo scopo dei controlli di sicurezza relativi
alle persone rispettivamente – anche nel caso dell'art. 113 LM –
contengono ancora soltanto disposizioni diverse circa la raccolta dei dati
(cfr. anche la clausola esplicita dell' art. 19 cpv. 3 LMSI a favore di una
diversa regolazione secondo l'art. 113 cpv. 1 lett. d LM). Dunque, anche
in caso di controlli di sicurezza relativi alle persone, le disposizioni della
LMSI sono formalmente applicabili, nella misura in cui la LM non contiene
disposizioni contrastanti.
4.
4.1.
Il 1° aprile 2011, dopo revisione totale, è entrata in vigore l'ordinanza del
4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP,
SR 120.4). Essa regola sia i controlli di sicurezza relativi alle persone ai
sensi della LMSI sia quelli secondo la LM (cfr. art. 1 OCSP).
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Giusta l'art. 5 OCSP, nella versione del 4 marzo 2011 applicabile alla
presente fattispecie (vecchio art. 5 OCSP, RU 2011 1031) il controllo di
sicurezza relativo alle persone soggette all'obbligo di leva viene eseguito
in occasione del reclutamento (vecchio art. 5 cpv. 4 OCSP). Nell'allegato
2 dell'ordinanza in parola sono contemplate le funzioni all'interno
dell'esercito, per le quali è obbligatorio un controllo di sicurezza relativo
alle persone secondo l'art. 19 cpv. 3 LMSI. Le persone soggette
all'obbligo di leva, destinate ad occupare una funzione sensibile dal punto
di vista della sicurezza, vengono sottoposte ad un controllo di sicurezza
di base o ad un controllo di sicurezza ampliato (cfr. vecchio art. 5 cpv. 1 in
combinato disposto con gli art. 9 e segg. OCSP). Tutti gli altri obbligati
alla leva vengono sottoposti soltanto ad un controllo di sicurezza relativo
alle persone ai sensi dell'art. 113 cpv. 1 lett. d LM (cfr. vecchio art. 5
cpv. 2 OCSP). Il 1° aprile 2012 è entrata in vigore una nuova versione
dell'art. 5 OCSP, tuttavia il contenuto delle disposizioni citate è stato
mantenuto.
4.2. Il controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi dell'art. 113 cpv.
1 lett. d LM non è limitato a determinati membri dell'esercito e dev'essere
effettuato, secondo il vecchio art. 5 cpv. 2 OCSP, a tutte le persone
soggette all'obbligo di leva. Non si può dunque obbiettare il fatto che sulla
base di tali disposizioni venga ottenuto un estratto del casellario giudiziale
e che, se questo contiene delle iscrizioni rilevanti, venga eseguito un
colloquio personale durante il reclutamento.
4.3. Il Tribunale amministrativo federale, nella sua sentenza A-5391/2011
del 5 aprile 2012 consid. 4, ha tuttavia affermato che l'art. 19 LMSI
permette espressamente un controllo di sicurezza relativo alle persone
nei confronti dei membri dell'esercito soltanto a determinate condizioni e
esso non costituisce alcun principio per il controllo di tutte le persone
soggette all'obbligo di leva. Le disposizioni dell'OCSP sono quindi da
interpretare nel senso che la persona soggetta all'obbligo di leva
dev'essere già prevista per una funzione concreta. Occorre esigere che
l'attribuzione ad una concreta funzione sensibile dal punto di vista della
sicurezza sia già pianificata rispettivamente che una tale funzione faccia
almeno parte di una scelta limitata. Ottenere l'approvazione globale ad un
controllo di sicurezza secondo la LMSI ed eseguire un tale esame senza
che la persona soggetta al servizio di leva sia già stata prevista per una
funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza, è illecito.
4.4. Nella fattispecie, durante il reclutamento, al ricorrente è stato
presentato il formulario "Controllo di sicurezza relativo alle persone per
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persone soggette all'obbligo di leva" e gli è stato richiesto il consenso per
lo svolgimento di un controllo di sicurezza di base secondo l'art. 10 OCSP
nonché per lo svolgimento di un controllo di sicurezza ampliato secondo
l'art. 11 OCSP. Il citato formulario contiene l'avvertimento che nel caso in
cui la persona interessata non acconsenta al controllo di sicurezza di
base, viene eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone
separato ai sensi dell'art. 113 LM. In caso di esito positivo del controllo
eseguito senza consenso della persona esaminata, la scelta delle
possibili funzioni è considerevolmente limitata. Si rileva inoltre che, un
esito positivo dal profilo della sicurezza, in caso di controllo di sicurezza
di base, garantisce un'ampia scelta di funzioni, mentre, in caso di
controllo di sicurezza ampliato, da accesso a tutte le funzioni. A parte
queste spiegazioni generiche, non risulta dalla documentazione agli atti
che sia stata ipotizzata – e ancora meno concretizzata – una proposta
concreta di funzione particolare per il ricorrente. Nella fattispecie, il
servizio specializzato ha proceduto al controllo in base ai riscontri di fatti
penalmente rilevanti e non, quindi, in vista di una qualsiasi funzione da
proporre al ricorrente.
Di conseguenza, nella fattispecie, l'autorità inferiore ha eseguito a torto
un controllo di sicurezza ai sensi della LMSI, e il ricorso dev'essere
accolto, nella misura in cui è diretto contro il risultato del controllo in
parola rispettivamente contro la conclusione dell'autorità inferiore,
secondo cui esiste un rischio per la sicurezza secondo la LMSI.
5.
Di seguito occorre verificare, dal profilo materiale, la valutazione che
l'autorità inferiore ha proposto sulla scorta dell'art. 113 cpv. 1 lett. d LM.
L'autorità inferiore è giunta alla conclusione che esiste un rischio per la
sicurezza secondo la citata disposizione ed ha consigliato di non
rilasciare al ricorrente un'arma personale.
5.1. Il controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'art. 113 cpv. 1
lett. d LM ha lo scopo di prevenire i reati commessi con l'arma di servizio
– che viene conservata al domicilio – e quindi, concretamente, a
proteggere le potenziali vittime. Esso ha dunque un obiettivo diverso e più
limitato rispetto a quello previsto dagli art. 19 e segg. LMSI, che tendono
a prevenire in generale ogni minaccia alla sicurezza interna ed esterna
(cfr. prec. consid. 3.2.).
Se l'autorità inferiore consiglia di non consegnare l'arma personale, de
facto, anche un arruolamento risulta essere fuori questione. In effetti,
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giusta l'art. 66 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo
di prestare servizio militare (OOP SM, RS 512.21), i militari la cui
situazione personale non è ordinata, possono compiere un servizio
d’istruzione di base, assumere una nuova funzione o essere promossi
unicamente con l’approvazione dello Stato maggiore di condotta
dell’esercito (art. 66 cpv. 1 OOP SM). Inoltre, quest'ultimo può decidere
un trasferimento, una sospensione della chiamata o altre misure
precauzionali (cfr. art. 66 cpv. 2 OOP SM). Sono espressamente
considerate situazioni personali non ordinate, tra le altre, i motivi
d’impedimento per la cessione dell’arma personale (cfr. art. 66 cpv. 3 lett.
dbis OOP SM). Nella fattispecie, con la dichiarazione di rischio rilasciata
dall'autorità inferiore con procedura dinanzi al comandante del centro di
reclutamento del Monte Ceneri del 18 ottobre 2011, il ricorrente è stato
estromesso (prematuramente) con effetto immediato dal reclutamento e
sanzionato con la sospensione della chiamata. Si noti che la sospensione
di chiamata del 18 ottobre 2011 non è stata emanata – come in questa
decisione – a causa della dichiarazione di rischio dell'autorità inferiore
(del 19 ottobre 2011), bensì già in virtù del colloquio personale e della
valutazione preliminare del Servizio specializzato. Tuttavia, a causa
dell'oggetto della procedura, su questo punto non occorre dilungarsi oltre.
Nel provvedimento menzionato, concernente la prematura estromissione
e la sospensione della chiamata, se non viene interposto alcun ricorso
(opposizione) contro la dichiarazione di rischio dell'autorità inferiore,
allora lo Stato maggiore dell'esercito decide di non reclutare l'interessato
e di conseguenza di non assegnarlo nell'esercito. A tal proposito va
rilevato che, secondo l'art. 13 cpv. 1 dell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul
reclutamento (OREC, RS 511.11), è abile al servizio militare la persona
che, sulla base del proprio profilo attitudinale, soddisfa i requisiti per il
servizio militare e riguardo alla quale non sussiste alcun motivo per un
non reclutamento secondo l’art. 21 cpv. 1 LM né alcun motivo
d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo l’art. 113 LM.
Sebbene i responsabili dei centri di reclutamento non siano formalmente
legati alla valutazione dell'autorità inferiore (cfr. art. 21 cpv. 4 seconda
frase LMSI e art. 23 cpv. 1 OCSP), essi la seguono per prassi laddove
esiste un ostacolo a causa del potenziale di reato.
5.2. Nella propria dichiarazione di rischio, sotto il titolo "Potenziale di
aggressione e violenza / Consegna dell'arma personale" (punto 3.6),
l'autorità inferiore ha rilevato che, in due circostanze, il ricorrente ha agito
in modo aggressivo – una volta per vendetta ed una per rabbia –
dimostrando così di avere una scarsa capacità di autocontrollo ed un
A-6294/2011
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elevato grado di impulsività. Nel primo caso infatti egli ha aggredito un
ragazzo per vendicare un episodio di bullismo di cui è rimasto vittima suo
fratello minore, mentre nel secondo caso, egli ha reagito a provocazioni
verbali e mediante sguardi di sfida, spingendo l'autore a terra e in seguito,
dopo aver ricevuto una sberla, ferendolo con un colpo al viso. Anche se il
ricorrente ha dichiarato – tra l'altro per i motivi suesposti – di essere
cambiato, di non consumare più stupefacenti, di aver imparato la lezione
e che tutto ciò non accadrà più, l'autorità inferiore non può escludere – a
causa del suo comportamento – che egli venga coinvolto anche in futuro
in scontri violenti. Essa ha quindi giudicato elevato il rischio relativo al
potenziale di aggressione e violenza del ricorrente.
Il ricorrente ritiene che i problemi di comportamento avuti in gioventù,
appartengono ora soltanto al passato. Egli dichiara di avere acquisito un
maggiore controllo di sé e di soddisfare fisicamente, intellettualmente e
psichicamente le esigenze del servizio militare o del servizio civile senza
mettere in pericolo la sua salute o quella di terzi.
5.2.1. In un controllo di sicurezza relativo alle persone non si può
decidere solo in base ai fatti comprovati. Si tratta piuttosto di effettuare
una valutazione dei rischi basata sulle indagini compiute. Poiché in un
controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere proposta una
prognosi su delle circostanze future ed incerte, è naturale che ci si possa
riferire – oltre alle conclusioni tratte dai dati raccolti – anche a ipotesi e
presunzioni. In primo luogo occorre verificare se la citata raccolta dati è
stata effettuata lecitamente e, in secondo luogo, se le informazioni
raccolte sono state valutate in modo corretto (cfr. Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.4 e
rif. cit. e A-4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 6.1).
Una decisione che non tenga conto del comportamento assunto in
passato dal ricorrente non è pensabile. Si effettua appositamente un
controllo di sicurezza relativo alle persone, al fine di escludere i possibili
rischi derivanti dal precedente comportamento di una persona.
L'autorità inferiore, nella sua decisione, ha indicato che, durante
l'audizione, il ricorrente ha dichiarato di aver fatto uso di marijuana tra il
2007 e il 2008 con un consumo di 1-2 spinelli durante i weekend e di aver
provato anche ad inalare "colla rubber". Tale comportamento avrebbe
causato al ricorrente stati d'ansia, disorientamento, paura e paranoia,
ragion per cui egli si è rivolto ad uno psicologo. L'autorità inferiore ha pure
riportato che il ricorrente ha affermato di aver smesso – dopo essere stato
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in cura – di assumere le sostanze citate. Tuttavia, non essendo possibile
stabilire – per stessa ammissione del ricorrente – se lo stato di malessere
suesposto sia stato la causa o la conseguenza del consumo di
stupefacenti, risulta impossibile effettuare una prognosi affidabile sul
comportamento del ricorrente, in particolare in relazione al consumo di
sostanze stupefacenti. Di conseguenza, l'autorità inferiore non può
escludere con certezza che il ricorrente torni a consumare tali sostanze,
sotto l'influsso delle quali potrebbero verificarsi degli abusi nell'utilizzo
dell'arma personale, costituendo un pericolo latente per la sicurezza
pubblica.
5.2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – ancorché
relativa a decisioni dell'allora commissione di ricorso – il TAF non può,
senza un valido motivo, sostituire il potere d'apprezzamento dell'autorità
inferiore con il proprio parere. Esso non ha nemmeno i criteri per definire
da solo delle considerazioni relative alla sicurezza. Ciò spetta anzitutto al
Consiglio federale, al dipartimento e alle autorità amministrative ad essi
subordinate. Il compito del Tribunale è soltanto quello di verificare se le
autorità esecutive, per quanto riguarda la concretizzazione dei rischi per
la sicurezza legati ad una specifica funzione, sono rimasti all'interno del
mandato loro delegato e se il giudizio nel caso concreto è rettamente
commisurato a tali criteri (Sentenze del Tribunale federale 2A.705/2004
del 16 marzo 2005 consid. 3.1 e 2A.65/2004 del 26 giugno 2004
consid. 2.3.3; cfr. prec. consid. 2).
Durante l'audizione personale, il ricorrente ha effettivamente dichiarato di
aver assunto in passato sostanze stupefacenti, di essere stato autore di
graffiti sulla proprietà altrui e, in due occasioni, di essersi reso colpevole
di aggressioni spinto da uno stato di vendetta e di rabbia. Nella prima
occasione, a scuola, egli ha aggredito – sferrandogli tra l'altro un pugno al
volto – un ragazzo che in precedenza aveva ustionato alla gamba suo
fratello minore con la lama incandescente di un coltellino. Nella seconda
circostanza il ricorrente ha aggredito una persona che lo ha provocato
verbalmente e con sguardi di sfida. Egli lo ha spinto a terra e, dopo la
reazione della vittima, gli ha sferrato un pugno al volto provocandogli una
ferita che ha richiesto quattro punti di sutura.
La facile suscettibilità e l'altrettanto disinvolto ricorso alla forza fisica
(pugni al volto) denotano una particolare aggressività. Si può pertanto
ritenere che il potenziale di violenza del ricorrente sia superiore alla
media per rapporto a quello di altre persone della stessa età, e questo
oggi come ieri, a maggior ragione se addizionato al fatto che non si può
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escludere un ritorno del ricorrente al consumo di sostanze stupefacenti.
L'autorità inferiore, quindi, nella valutazione del potenziale di violenza, si
lascia condurre dalle opportune considerazioni. Essa non può certamente
fare astrazione di un rischio relativamente grande. Il consiglio di non
consegnare l'arma al ricorrente è una conseguenza logica della
valutazione di sicurezza. Nella propria presa di posizione, l'autorità di
prima istanza fa notare che occorre evitare gli incidenti come il caso
Höngg o quello di fine 2011, quando a St. Léonard un ragazzo ha sparato
alla sua amica con l'arma di servizio. Dal suo punto di vista, se dovesse
ripetersi un simile incidente e venisse in seguito dimostrato che c'erano
gli estremi per determinare un potenziale di violenza, la critica
dell'opinione pubblica sarebbe considerevole. Pertanto, viene applicata
una prassi prudente. Il fatto che l'autorità inferiore, in un caso come
questo, sollevi dei dubbi, rientra nella prudente prassi citata ed è, tutto
sommato, oggettivamente, anche dal punto di vista della reputazione
dell'esercito, giustificato. Di conseguenza, lo scrivente Tribunale non
ritiene che sussistano dei motivi sufficienti per discostarsi dalla
valutazione del rischio emessa dall'autorità inferiore.
5.3. Resta da verificare la proporzionalità della raccomandazione
dell'autorità inferiore. L'autorità inferiore, come ogni organo
dell'amministrazione, è legata nella propria decisione al principio della
proporzionalità (cfr. Art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera, [Cost, RS 101]). Pertanto, La decisione deve
essere necessaria in considerazione dello scopo perseguito nell'interesse
pubblico; dev'essere evitata se una misura altrettanto adeguata, ma più
mite, fosse sufficiente per il raggiungimento dello scopo prefissato.
Inoltre, la finalità ricercata dev'essere in rapporto adeguato con gli oneri
che sono richiesti al ricorrente (Sentenza del Tribunale federale
8C_788/2011 del 2 maggio 2012 consid. 5.3; DTF 131 V 107 consid.
3.4.1, DTF 130 I 65 consid. 3.5.1 con rif. cit.; Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-802/2007 del 3 dicembre 2007, A-705/2007 del
6 agosto 2007 consid. 9.1 e A-7512/2006 del 23 agosto 2007 consid. 4.2;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich 2010, Rz. 581). Per valutare se lo
scopo voluto sta in rapporto adeguato con l'onere sopportato dal
ricorrente, occorre procedere ad un attento bilanciamento tra interesse
pubblico ed interesse privato. Più importante è l'uno e meno l'altro, più il
bilanciamento andrà in favore dell'interesse maggiormente considerevole
(DTF 135 II 402 consid. 4.6.1; Sentenze del Tribunale amministrativo
federale A-194/2011 und A-212/2011 del 25 aprile 2012 consid. 9.3.3.,
A-203/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.3.3.).
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All'interesse pubblico alla prevenzione di reati violenti perpetrati con armi
militari non si contrappone alcun interesse preponderante del ricorrente.
Secondo le sue dichiarazioni, quest'ultimo desidera assolvere il servizio
militare, senza tuttavia pretendere che un mancato arruolamento gli
causerebbe dei seri pregiudizi (cfr. prec. consid. 5.2). Ad eccezione del
fatto che il ricorrente rimane tenuto al versamento della tassa d'esenzione
dall'obbligo militare, non si riscontrano svantaggi particolari. Inoltre, si
concorda con l'autorità inferiore, che nella fattispecie non sono date le
condizioni atte a ridurre il rischio di un utilizzo improprio dell'arma militare.
Dunque, benché l'autorità inferiore abbia stabilito una misura rigorosa, la
proporzionalità della dichiarazione di rischio è rispettata.
5.4. Il ricorso, nella misura in cui è diretto contro l'accertamento
dell'autorità inferiore in base al quale esiste un rischio per la sicurezza ai
sensi dell'art. 113 LM rispettivamente contro la raccomandazione di
quest'ultima di non consegnare al ricorrente l'arma personale, va quindi
respinto.
5.5. In sintesi, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la cifra 1 del
dispositivo della contestata decisione è modificato nel senso che nella
fattispecie è riscontrato soltanto un rischio per la sicurezza ai sensi
dell'art. 113 LM. Per il restante – che comunque non è vincolante (cfr. artt.
22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 OCSP) – il ricorso viene respinto.
6.
6.1. Con decisione incidentale del 19 gennaio 2012, lo scrivente Tribunale
ha parzialmente accolto l'istanza, del 1° dicembre 2011, di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio del ricorrente esentandolo dal pagamento
delle spese processuali e respingendo la richiesta di ammissione al
gratuito patrocinio. Pertanto, anche in applicazione degli art. 63 cpv. 1 e
cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TS-TAF; RS 173.32), non sono prelevate spese processuali.
6.2. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS
173.320.2), se ammette – anche parzialmente – il ricorso, l'autorità
giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha
sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'ufficio in merito alle
ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore, ove esiste, nonché
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sugli atti e di regola senza dover procedere con una motivazione
circostanziata (artt. 10 e segg. TS-TAF).
Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un
legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In
considerazione degli atti di causa, e tenuto conto del parziale
accoglimento del ricorso, l'autorità inferiore verserà al ricorrente l'importo
di 500.— franchi a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la cifra 1 del dispositivo
della decisione avversata viene modificata nel senso che, il ricorrente è
considerato soltanto un rischio per la sicurezza ai sensi dell'art. 113 LM.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di 500.— franchi a
titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 461'597; atto giudiziario)
– Segretariato generale del DDPS, Capo del personale (Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Il termine rimane sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso
(art 46 cpv. 1 lett. b. LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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