B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6351/2017
Sen t en z a d e l 2 6 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot
(presidente del collegio),
Christoph Bandli, Christine Ackermann,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
Comune di Balerna,
Via San Gottardo 90, Casella postale,
6828 Balerna,
ricorrente,
contro
Posta CH SA,
Wankdorfallee 4, casella postale,
3030 Berna,
controparte,
Commissione federale delle poste PostCom,
Monbijoustrasse 51A,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Raccomandazione (ufficio postale di Balerna).
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Visto e considerato:
che nel febbraio del 2013 la Posta CH SA (in seguito la Posta) ha informato
il comune di Balerna in ordine alla “situazione” dell’ufficio postale sito sul
territorio comunale, evidenziando la “necessità di realizzare una struttura
più snella e moderna per la clientela privata”,
che nel giugno e nell’ottobre 2016 la Posta ha riattivato i contatti con il
comune di Balerna, proponendo la sostituzione dell’ufficio postale con
un’agenzia postale,
che tali proponimenti hanno trovato, come già in passato, l’opposizione da
parte delle autorità comunali,
che il 9 dicembre 2016 la Posta ha comunicato al comune di Balerna la
propria decisione in ordine alla trasformazione dell’ufficio postale sito sul
territorio comunale in agenzia postale, evidenziando che “in caso di ricorso
da parte del comune alla [Commissione federale delle poste (in seguito
PostCom)], quest’ultima sottopone una raccomandazione alla Posta, alla
quale spetta peraltro la decisione finale”,
che il 26 gennaio 2017 il municipio di Balerna ha chiesto alla PostCom,
attraverso un ricorso / istanza di conciliazione / istanza di intervento, di
esaminare la citata decisione e di raccomandare misure volte a garantire il
servizio universale nel comune,
che il 5 ottobre 2017, dopo aver effettuato la procedura di conciliazione, la
PostCom ha emanato la raccomandazione n. 19/2017 (in seguito
raccomandazione), rilevando segnatamente che la decisione del 9
dicembre 2016 è conforme alle condizioni quadro legali e che anche in
futuro l’erogazione di un servizio universale sarà di buona qualità,
che con ricorso dell’8 novembre 2017 il municipio di Balerna (in seguito
anche ricorrente o insorgente) ha impugnato la citata raccomandazione
dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito il TAF o il
Tribunale), chiedendo in via incidentale la sospensione della procedura, in
via provvisionale l’accoglimento della domanda di effetto sospensivo, e nel
merito, in via principale, l’annullamento delle decisioni del 9 dicembre 2016
della Posta e del 5 ottobre 2017 della PostCom,
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che, giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa federale (PA, RS 172.021), riservate
le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,
che giusta l'art. 50 PA il ricorso dev'essere depositato entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione impugnata,
che nella misura in cui l’impugnativa del ricorrente postula l’annullamento
della decisione del 9 dicembre 2016, essa non può essere accolta,
che è infatti evidente la tardività dell’impugnativa avverso tale atto,
che invece non può essere considerata tardiva l’impugnativa limitatamente
all’atto del 5 ottobre 2017,
che devono però essere adempiute le altre condizioni di ricevibilità dell’atto
di ricorso (art. 48 segg PA) (fra le quali il fatto di essere in presenza di un
atto impugnabile, ossia una decisione ex art. 5 PA),
che giusta l’art. 14 cpv. 6 della Legge sulle poste (LPO, RS 783.0), prima
di chiudere o trasferire un punto d’accesso con servizio, la Posta consulta
le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di
comune accordo. Il comune interessato può adire la PostCom, la quale
interviene nel quadro di una procedura di conciliazione,
che, in caso di previste chiusure e trasferimenti di punti d’accesso con
servizio giusta il disposto di legge citato, la PostCom emana
raccomandazioni (art. 22 cpv. 2 lett. f LPO),
che la procedura in caso di chiusura o trasferimenti di un ufficio o
un’agenzia postale è dettagliatamente descritta all’art. 34 dell’Ordinanza
sulle poste (OPO, RS 783.01),
che giusta l’art. 34 cpv. 5 OPO, la PostCom, una volta adita, rivolge entro
sei mesi una raccomandazione alla Posta verificando se: la Posta ha
consultato i comuni interessati e si è adoperata per trovare una soluzione
di comune accordo; sono soddisfatti i requisiti di raggiungibilità di cui all’art.
33 OPO; e la decisione della Posta tiene conto delle caratteristiche
regionali,
che detta raccomandazione non raffigura una decisione ex art. 5 PA,
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che, tenendo conto della raccomandazione della PostCom, la Posta decide
in via definitiva se chiudere o trasferire l’ufficio o l’agenzia postale in
questione (cfr. art. 34 cpv. 7 OPO),
che i disposti di legge dell’OPO sopracitati concretizzano la chiara volontà
del legislatore per cui “se la Posta intende trasferire o chiudere un punto di
accesso con servizio, deve dapprima consultare le autorità del comune
interessato. Se non è raggiunta una soluzione consensuale, vi è la
possibilità di sottoporre la questione alla PostCom ed esigere da parte sua
una raccomandazione all’intenzione della Posta […]. La decisione finale
spetta autonomamente alla Posta” (Messaggio del 20 maggio 2009
concernente la legge sulle poste [FF 2009 4493, 4531),
che pertanto, in ragione dei chiari disposti di legge, non sono dati i
presupposti per impugnare la raccomandazione della PostCom del 5
ottobre 2017 dinnanzi al presente Tribunale,
che non sarebbero neanche stati dati i presupposti per impugnare la
decisione della Posta in quanto i termini chiari dell’ordinanza
summenzionata (art. 34 cpv. 7 OPO) sono senza equivoci, proibendo di
fatto ogni ricorso contro siffatta misura organizzativa,
che il presente ricorso è inammissibile,
che in caso di reiezione di ricorso di un comune, non gli vengono addossate
spese procedurali quando la causa non concerne interessi pecuniari di enti
o istituti autonomi (art. 63 cpv. 2 PA a contrario),
che nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali e
nemmeno si giustifica l’assegnazione di ripetibili,
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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