B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-642/2011
S e n t e n z a d e l 7 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Christoph Bandli e Kathrin Dietrich,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______,
patrocinata da B._______,
ricorrente,
contro
Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport DDPS, Centro danni,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Responsabilità dello Stato.
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Fatti:
A.
In data 25 aprile 2001 la signora A._______ fu coinvolta in un incidente
causato da un veicolo militare. In quella circostanza, ella subì un trauma
alla testa (parte sinistra), al braccio sinistro, alla gamba sinistra e, in
particolare, la rottura di un ponte fisso all'arcata inferiore sinistra. La
responsabilità del sinistro venne interamente addebitata al conducente
del veicolo militare e la Confederazione risarcì alla signora A._______ sia
i danni materiali sia le cure mediche.
B.
Con lettera del 31 marzo 2009, l'assicurazione di protezione giuridica
B._______ (di seguito: B._______), che rappresenta la signora
A._______, ha notificato alla Confederazione il peggioramento delle
condizioni di salute della sua cliente. Quest'ultima infatti avrebbe dovuto
sottoporsi ad un intervento chirurgico all'arcata inferiore ed uno all'arcata
superiore. La A._______ ha inoltrato alla Confederazione il preventivo dei
citati interventi, (13'094,75 franchi il primo, 30'851.-- franchi il secondo)
elaborato dal Dott. med. dent. C._______, pretendendone il totale
rimborso in quanto dovuti all'aggravamento delle condizioni di salute della
signora A._______ a seguito dell'incidente suesposto.
C.
In data 23 aprile 2009, il Centro danni del DDPS (CEDA DDPS) ha
commissionato una perizia all'assicurazione militare al fine di stabilire
l'eventuale nesso tra le cure preventivate dal Dott. C._______ e il sinistro
avvenuto nel 2001.
D.
L'assicurazione militare ha istruito la questione medica facendo capo, tra
l'altro, al proprio medico fiduciario, il Dott. med. dent. D._______.
Quest'ultimo ha raccomandato di respingere la richiesta di rimborso per la
terapia prevista all'arcata superiore sinistra per inesistenza del nesso
causale tra danno e incidente, ma di accogliere – seppur con riserva – la
richiesta di rimborso relativa all'arcata inferiore sinistra. Con scritto del
17 agosto 2009, ha trasmesso l'intera documentazione al CEDA DDPS.
E.
Con scritto del 12 novembre 2009, il CEDA DDPS ha comunicato alla
B._______ che avrebbe preso a carico soltanto parte delle spese
preventivate dal Dott. C._______, e meglio unicamente quelle
concernenti la terapia all'arcata inferiore sinistra della signora A._______.
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F.
In data 19 gennaio 2010, il CEDA DDPS ha richiesto al Dott. C._______
un rapporto dettagliato delle cure necessarie al fine di determinare quali
concernevano l'arcata inferiore sinistra e quali l'arcata superiore sinistra.
Tale documentazione è stata in seguito sottoposta nuovamente al
Dott. D._______.
G.
Dopo aver ricevuto il parere del proprio dentista fiduciario, il CEDA DDPS
ha accettato di rimborsare direttamente alla signora A._______ la fattura
del 16 aprile 2009 (n.***1) pari a 424,65 franchi, ma non quella del
15 aprile 2009 (n.***2) di 4'426,30 franchi in quanto relativa ad un
intervento all'arcata superiore sinistra. Infine, ha pagato direttamente al
Dott. C._______ la fattura del 6 maggio 2010 (n.***3) dell'importo di
3'546,80 franchi.
H.
In data 28 ottobre 2010, il Dott. C._______ ha inviato un'ulteriore fattura
(finale) di 9'271,30 franchi concernente il trattamento all'arcata inferiore
sinistra. Il CEDA DDPS ha accettato e pagato la stessa.
I.
Con decisione formale del 6 dicembre 2010, il CEDA DDPS ha accolto
parzialmente la richiesta di risarcimento del 31 marzo 2009 della signora
A._______, accettando di rimborsare a quest'ultima unicamente le spese
per cure dentarie all'arcata inferiore, ma non quelle relative all'arcata
superiore.
J.
Con atto del 21 gennaio 2011, la signora A._______ (di seguito: la
ricorrente), rappresentata dalla B._______, ha interposto ricorso presso il
Tribunale amministrativo federale contro la predetta decisione del CEDA
DDPS, chiedendo, in via principale, il totale accoglimento della propria
richiesta di risarcimento del 31 marzo 2009 per l'importo complessivo di
30'851.-- franchi. In via subordinata, ella ha chiesto la sospensione della
causa fino all'ottenimento di un referto peritale giudiziario atto a
determinare l'eventuale presa a carico dei costi di terapia dell'arcata
superiore.
K.
Con scritto dell'8 aprile 2011, l'autorità inferiore, chiamata ad esprimersi
sul ricorso, ha integralmente confermato la propria decisione del
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6 dicembre 2010 aggiungendo, in particolare, che la pretesa della
ricorrente sarebbe prescritta.
L.
La ricorrente non ha presentato osservazioni finali, lasciando trascorrere
infruttuoso il termine, scadente il 15 ottobre 2012, impartitole dallo scri-
vente Tribunale.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per
l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 142 cpv. 3 della legge federale del 3 febbraio 1995
sull'esercito e l'amministrazione militare (LM, RS 510.10), il Consiglio
federale designa le autorità competenti conformemente alla presente
legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di
natura patrimoniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o
contro di essa. Il Segretariato generale del DDPS (centro danni) è
competente per giudicare in prima istanza le domande di risarcimento di
terzi giusta gli articoli 134 a 136 LM, sempre che non sia competente un
altro ufficio (cfr. art. 168 cpv. 1 lett. a cifra 1 dell'ordinanza sull'am-
ministrazione dell'esercito del 29 novembre 1995 [OAE, RS 510.301];
cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7385/2006 del 6
luglio 2007 consid. 1.1).
Secondo l'art. 142 cpv. 4 LM, il TAF è competente per giudicare i ricorsi
contro le decisioni – ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) – del
Segretariato generale del DDPS. La decisione del CEDA DDPS del
6 dicembre 2010 – che accoglie soltanto parzialmente la richiesta di
risarcimento avanzata dalla ricorrente per le spese dentarie sopportate a
seguito dell'incidente della circolazione avvenuto il 25 aprile 2001 tra
quest'ultima e un veicolo dell'esercito – soddisfa le condizioni poste
dall'art. 5 PA. Inoltre, essa non rientra nell'eccezioni previste dall'art. 32
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
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(LTAF, RS 173.32). Lo scrivente Tribunale è pertanto competente per
giudicare il presente litigio.
Depositato in tempo utile (art. 50 PA) da una persona avente il diritto di
ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso in oggetto adempie alle esigenze di
forma e contenuto previste dall'art. 52 PA. Il ricorso è ricevibile e occorre
pertanto entrare nel merito dello stesso.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49
PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., Berna 2011,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio
del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (DTF 122 V 157, consid. 1; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze
del Tribunale amministrativo federale del 29 settembre 2009 nella causa
A-5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010 nella causa A-344/2009,
consid. 2.2 e riferimenti citati).
2.2 Ai sensi dell'art. 52 PA, il ricorso deve essere motivato. Detta
motivazione deve dimostrare, o almeno spiegare sommariamente dove e
come la decisione impugnata viola la legge e più precisamente se la
decisione impugnata contiene errate considerazioni di fatto o di diritto che
abbiano portato l'autorità ad adottare una decisione contraria alla legge
(DTF 131 II 470, consid. 1.3). Se le esigenze non sono equiparabili a
quelle dell'art. 42 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale (LTF, RS 173.110), disposto che esige che il ricorrente
citi le disposizioni legali violate e presenti una dimostrazione degli errori
invocati e della consecutiva violazione della legge, il ricorrente deve
comunque, in questa sede, sviluppare le sue obbiezioni relative all'atto
impugnato, e più precisamente al dispositivo della decisione impugnata.
In questo contesto, il rinvio agli atti inoltrati davanti all'autorità inferiore è
lecito, a patto però che la motivazione del ricorso metta in risalto i motivi
dell'impugnazione (DTF 130 I 312, consid. 1.3.1). Inoltre, affermazioni
perentorie, che non contengano per giunta nessuno sviluppo particolare
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ed oppongono semplicemente un'opinione a quella dell'autorità di prima
istanza non bastano alle esigenze di motivazione (Giurisprudenza delle
autorità amministrative della Confederazione, GAAC [2003] 67.128,
consid. 2b). La motivazione deve ancora rispondere alle considerazioni
sviluppate dall'autorità inferiore ed in questo senso, la semplice
ripetizione dei motivi sviluppati proprio dinanzi a quest'ultima non
adempie alle esigenze dell'art. 52 PA (sentenza del Tribunale federale
1A.292/1997, del 20 gennaio 1998, consid. 6, dove l'Alta Corte ha inoltre
considerato che tali ripetizioni denotano disprezzo per le istituzioni
giudiziarie). Nella misura in cui la ricorrente è rappresentata in questa
sede da un avvocato, ancorché collaboratore di un'assicurazione di
protezione giuridica, dette esigenze vanno interpretate con una certa
severità.
3.
Il presente litigio concerne un'azione in responsabilità introdotta dalla
ricorrente contro la Confederazione. Ella rimprovera all'autorità inferiore di
avere respinto parzialmente la sua richiesta di risarcimento. In seguito ad
un incidente della circolazione avvenuto in data 25 aprile 2001 tra un
veicolo militare ed il veicolo condotto dalla ricorrente, quest'ultima ha
riportato una serie di piccoli traumi tra i quali la rottura di un ponte fisso
all'arcata inferiore sinistra. La Confederazione si è assunta tutte le spese
relative alle cure mediche della ricorrente. In un secondo momento, e
meglio in data 31 marzo 2009, la ricorrente ha notificato alla
Confederazione un peggioramento della sua salute mettendolo in
relazione con il sinistro testé citato. In tale circostanza la ricorrente ha
chiesto il rimborso di un importante intervento chirurgico – quantificato in
44'755,75 franchi (13'904,75 + 30'851.--) – all'arcata inferiore sinistra
rispettivamente a quella superiore sinistra al quale doveva sottoporsi.
L'autorità di prima istanza, su preavviso del proprio medico dentista
fiduciario, ha deciso di ammettere la richiesta unicamente per quanto
riguarda la terapia all'arcata inferiore sinistra, respingendo le pretese
relative all'arcata superiore, non ritenendole in alcun modo connesse
all'incidente avvenuto 8 anni prima.
4.
Nella propria risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha sollevato la prescri-
zione dell'azione di risarcimento della ricorrente. Pertanto, anzitutto,
occorre stabilire se la ricorrente ha avanzato la propria richiesta in tempo
utile.
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4.1 La responsabilità dello Stato è disciplinata, fatti salvi i testi speciali, in
diritto federale dalla legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità
della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari
federali (Legge sulla responsabilità, LResp, RS 170.32). Secondo l'art. 1
cpv. 2 LResp, le persone che appartengono all'esercito, per quanto
concerne il loro statuto militare e i loro doveri di servizio, sono escluse dal
campo d'applicazione di questa legge. Nel caso in rassegna, la ricorrente
è stata coinvolta in un incidente della circolazione occasionato da un
veicolo militare. La LResp non si applica dunque alla presente vertenza
(cfr. a questo proposito ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, pag. 807). L'art. 135 cpv. 1 LM prevede che, la
Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato
illecitamente a terzi da militari o dalla truppa nell'esercizio di un'attività
militare particolarmente pericolosa (lett. a) o nell'esercizio di un'altra
attività di servizio (lett. b). Tuttavia il cpv. 3 del medesimo disposto
prevede che quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata
da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della
Confederazione. In questo caso, posto che si tratta di un incidente della
circolazione stradale occorre applicare le disposizioni sulla responsabilità
del detentore del veicolo contenute nella legge federale del 19 dicembre
1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01). Tale conclusione è
pure confermata dall'art. 73 cpv. 1 LCStr secondo cui la Confederazione e
i Cantoni, quali detentori di veicoli a motore, sono assoggettati alle
disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile, ma non a
quelle sull'obbligo dell'assicurazione.
Occorre dunque valutare se l'azione di risarcimento, introdotta dalla
ricorrente a seguito dell'asserito peggioramento delle sue condizioni di
salute, è prescritta o meno secondo le disposizioni in materia di
responsabilità civile della LCStr.
4.2 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LCStr l’azione di risarcimento o di riparazione
derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi
simili a veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa
conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine
di dieci anni dal giorno dell'infortunio. Se l'azione deriva da un reato per il
quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa
è applicabile anche all'azione civile.
4.2.1 Nella fattispecie l'incidente che ha visto coinvolta la ricorrente è
avvenuto in data 25 aprile 2001. Come detto la Confederazione si è
assunta tutte le spese mediche della ricorrente, rimborsandole gli
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interventi di medicina dentaria relativi all'arcata inferiore sinistra. In
seguito, e meglio con scritto del 31 marzo 2009, la ricorrente ha notificato
alla Confederazione il peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Ella infatti avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico all'arcata
inferiore sinistra ed uno all'arcata superiore sinistra ed ha inoltrato alla
Confederazione il preventivo – elaborato dal Dott. C._______ – dei citati
interventi (13'094.75 franchi il primo, 30'851.-- franchi il secondo)
pretendendone il totale rimborso in quanto ritenuti una diretta
conseguenza dell'incidente sopraccitato.
4.2.2 Il danno che fa valere la ricorrente nella circostanza si distingue da
quello occorsole immediatamente dopo l'incidente del 2001 e interamente
rimborsatole, a suo tempo, dalla Confederazione. Esso sarebbe dovuto, a
suo dire, ad un aggravamento delle sue condizioni di salute sempre in
correlazione al sinistro citato. Dalla documentazione agli atti risulta che la
ricorrente ha potuto quantificare il presunto danno con il preventivo,
datato 2 settembre 2008, del Dott. C._______ (cfr. doc. 36.6 e 36.7), e
che in ogni caso ella ha avuto la prima consultazione in data 12 giugno
2008 (cfr. doc. 36.3d).
4.2.3 L'autorità inferiore, nella sua risposta, ritiene che, in virtù dell'art. 83
cpv. 1 in fine LCStr, alla fattispecie si debba applicare la prescrizione
penale di 7 anni prevista per il reato di lesioni colpose (art. 124 cpv. 1 del
Codice penale militare del 13 giugno 1927 [CPM, RS 321.0]) in base al
quale la Giustizia militare ha condannato il milite responsabile
dell'incidente. Tale ragionamento dev'essere tuttavia censurato dallo
scrivente Tribunale posto che, secondo l'art. 83 cpv. 1 in fine LCStr la
prescrizione prevista per il reato penale si applica alla responsabilità civile
soltanto nel caso in cui dovesse essere più lunga, ciò che non è il caso
nella fattispecie (cfr. prec. consid. 4.2).
4.3 Stante quanto suesposto, né la prescrizione relativa di due anni dalla
conoscenza del danno né tantomeno quella assoluta di dieci anni
dall'incidente sono realizzate nel caso in rassegna. Pertanto, la censura
della prescrizione sollevata nella risposta dall'autorità inferiore non può, in
quanto infondata, essere qui ritenuta.
5.
Nel caso in rassegna, posto che la Confederazione ha già assunto tutta la
responsabilità dell'incidente nonché tutte le spese per le cure mediche
della ricorrente immediatamente successive a tale episodio, occorre
concentrarsi sulla questione dell'ulteriore risarcimento che quest'ultima
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pretende ritenendo i successivi interventi come una diretta conseguenza
del sinistro citato. L'autorità inferiore, con la propria decisione qui
contestata ha accolto la pretesa di risarcimento (13'904,75 franchi)
relativa all'intervento all'arcata inferiore sinistra mentre ha respinto la
parte riferita all'arcata superiore sinistra (30'851.-- franchi). È dunque
litigioso il risarcimento preteso dalla ricorrente per gli interventi all'arcata
superiore sinistra. Nella fattispecie, la ricorrente invoca essenzialmente i
preventivi degli interventi prescritti dal Dott. C._______, preventivi
accompagnati da una lettera dove viene menzionato che, dall'anamnesi, i
problemi dentari sono riconducibili all'incidente del 2001.
5.1 L'autorità inferiore ha motivato la propria decisione ritenendo in buona
sostanza che l'arcata superiore sinistra, diversamente da quella inferiore,
non è stata lesionata in occasione dell'incidente all'origine del presente
litigio. Essa ritiene pertanto che non vi sarebbe nessun nesso causale tra
il sinistro e l'asserito danno all'arcata superiore sinistra. L'autorità inferiore
giunge a tale conclusione posto che quando la ricorrente si è sottoposta
ai controlli immediatamente dopo l'incidente non fu riscontrata alcuna
lesione all'arcata superiore e, più in generale, fatti salvi i danni
immediatamente diagnosticati e già risarciti alla ricorrente relativi
all'arcata inferiore, il resto della dentatura non presentava problematiche
di alcun genere.
L'autorità inferiore ha dunque recisamente contestato l'esistenza di un
qualsivoglia nesso di causalità tra l'incidente del 25 aprile 2001 e il danno
all'arcata superiore destra della ricorrente; questo rifiuto poggia sul parere
del medico di fiducia del CEDA DDPS, il Dott. D._______.
5.2 La causalità naturale tra due eventi, o rapporto di causa – effetto, è un
nesso tale che senza il primo evento il secondo non può prodursi
(cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.125/2003 consid. 2.2,
4C.77/2001, 4C.413/1999; DTF 132 III 715 consid. 2.2; DTF 123 III 110;
DTF 116 II 305). Una causa naturale all'origine di un pregiudizio non è
operante in diritto a meno che, secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita, essa è idonea a provocare un effetto come quello
che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale
propiziato dall'evento in questione. Tale causalità è allora qualificata come
adeguata (cfr. DTF 123 III 100 consid. 3a; DTF 119 Ib 334; sentenza del
Tribunale federale 4C.79/2001 del 21 giugno 2001 consid. 3a; sentenza
del Tribunale amministrativo federale A-6242/2007 del 16 gennaio 2009
consid. 3.1; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 54
n. marg. 213 seg.; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, n. 121 ad art. 41
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CO; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurigo/Basilea/Gine-
vra 2008, pag. 124 n. 525).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 4.1), alla fattispecie tornano
applicabili le disposizioni sulla responsabilità civile della LCStr. Secondo
l'art. 62 cpv. 1 LCStr il modo e la misura del risarcimento e l'attribuzione di
una riparazione sono determinati secondo i principi della legge federale
del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Codice
delle obbligazioni, CO, RS 220) concernenti gli atti illeciti.
5.3 Nella presente fattispecie, è pacifico che la ricorrente ha subito delle
lesioni ai denti dell'arcata inferiore sinistra in seguito ad un incidente
stradale avvenuto con un veicolo militare nel 2001; pure pacifica è la
circostanza che all'epoca, l'assicurazione militare ha pagato tutte le cure
allora riconducibili all'incidente. Nella presente fattispecie, quindi, la
contestazione verte sulla questione a sapere se il nesso causale
adeguato tra gli attuali problemi all'arcata superiore sinistra e l'incidente
del 2001 poteva essere negato dall'autorità di prima istanza.
Lo scrivente Tribunale esaminerà quindi se il CEDA DDPS ha in un
qualsiasi modo violato le regole in materia di massima d'ufficio (art. 12
PA) (cfr. consid. 5.3.1. e segg.) e poi abusato del suo potere
d'apprezzamento (cfr. consid. 5.4). Verrà poi esaminato se il presente
ricorso comporta elementi suscettibili d'indurre lo scrivente Tribunale a
valutare la situazione di fatto diversamente da quanto ritenuto dall'autorità
inferiore (cfr. consid. 6 segg ).
5.3.1 La procedura amministrativa è dominata dal principio inquisitorio, il
quale si oppone al principio dispositivo. Ciò significa che l'autorità
amministrativa deve stabilire i fatti d'ufficio. L'autorità constata i fatti
pertinenti e procede d'ufficio, se del caso, all'amministrazione delle prove
(art. 12 PA). Essa deve applicarsi per stabilire i fatti in maniera corretta,
completa e oggettiva, allo scopo di scoprire la realtà materiale
(cfr. CHRISTOPH AUER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, 2008, Zurigo/San Gallo, ad art. 12 PA; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. marg. 140). I fatti da stabilire, in ogni
caso, sono limitati a quelli pertinenti (cfr. CHRISTOPH AUER, Kommentar
VwVG, ad art. 12 PA). Dal punto di vista procedurale, sia dinanzi allo
scrivente Tribunale, sia dinanzi all'autorità inferiore, il corollario della
massima d'ufficio, ossia il diritto di fare assumere delle prove, è ancorato
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all'articolo 33 PA; l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), conferisce
lo stesso diritto alle parti (sentenza del Tribunale federale 1C_95/2007,
consid. 6.1, del 23 luglio 2007).
5.3.2 La forza e le esigenze del principio inquisitorio sono temperate da
diversi elementi e altri principi.
Il principio inquisitorio è completato (cfr. Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF] 2003 II 584 consid. 2.3), rispettivamente corretto
(cfr. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., n. marg. 142 e segg.; CHRISTOPH AUER,
Kommentar VwVG, ad. art. 13 PA, n. marg. 13 e 17 e segg.) dall'obbligo
per le parti di collaborare (art. 13 PA). La massima inquisitoria non di-
spensa pertanto le parti da una collaborazione attiva alla procedura e dal
sostenere le proprie tesi. Esse sono tenute ad informare l'autorità sui fatti
della causa e ad indicargli i mezzi di prova disponibili (cfr. DTF 128 III
411; DTF 107 II 233). L'amministrato non deve poggiarsi sull'autorità e
rimettersi ai diversi mezzi di cui essa dispone per stabilire i fatti in modo
da schivare il suo dovere di collaborazione (cfr. CLÉMENCE GRISEL, op.
cit., n. marg. 157). Se l'amministrato vi contravviene, non potrà in
principio prevalersi di una constatazione inesatta dei fatti pertinenti
(cfr. RDAF 2003 II 584 consid. 2.3) né tantomeno approfittare delle regole
sull'onere della prova, che subentrano dopo la fase di constatazione dei
fatti. Quando l'amministrato è l'unico a conoscere certi fatti determinanti
per l'esito della vertenza e trasgredisce il proprio obbligo di rivelare tali
fatti, l'autorità si trova in un vicolo cieco. Le risulta infatti impossibile
stabilire i fatti in modo esaustivo. In questa ipotesi, l'autorità non ha altra
scelta che decidere in base al dossier di cui dispone (cfr. CLÉMENCE
GRISEL, op. cit., n. marg. 793).
Nella presente fattispecie, si deve inoltre tener conto delle regole
sull'onere della prova. Esse sono determinate dal diritto materiale. In
assenza di disposizioni specifiche, occorre fare riferimento alle regole
generali. In virtù dell'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova. Questa disposizione si applica per analogia al diritto
amministrativo (cfr. DTF 122 III 219 consid. 3c; DTF 92 I 253; CLÉMENCE
GRISEL, op. cit., n. marg. 171 e segg.). Spetta quindi alla persona lesa
stabilire l'esistenza delle condizioni che determinano la responsabilità
civile, e meglio l'atto illecito, il danno e un nesso di causalità tra questi
due elementi (cfr. DTF 132 II 305 consid. 4.1; DTF 106 Ib 357 consid. 2b,
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sentenza del Tribunale amministrativo federale A-845/2007 del
17 febbraio 2010 consid. 7.2).
5.3.3 Risulta dall'incarto di prima istanza che la ricorrente ha formulato la
propria – alquanto breve e neanche cifrata – richiesta del 31 marzo 2009
in base a due preventivi del Prof. C._______, l'uno riferito ad interventi
all'arcata inferiore sinistra (13'094,75 franchi) ed il secondo ad interventi
all'arcata superiore sinistra (30'851.-- franchi) (cfr. consid. di fatto B, G e
H). Detta richiesta menziona che lo stato di salute della ricorrente
sarebbe peggiorato a seguito dell'incidente. I due preventivi succitati
erano accompagnati da una lettera del Prof. C._______ – specializzato
nelle cure dentari di pazienti che presentano tumori – il quale accerta che
l'anamnesi della paziente mette in evidenza che i problemi dentari della
paziente sono da ricondurre all'incidente del 2001 (cfr. doc. 36.2
dell'incarto di prima istanza). Allegata era pure la copia del formulario di
richiesta di rimborso presso l'assicurazione militare (la SUVA), datata
8 ottobre 2008 e 24 marzo 2009. Detto documento, firmato dal
Prof. C._______, comporta delle proposte di trattamento, sia all'arcata
superiore che all'arcata inferiore.
In data 23 aprile 2009, l'autorità inferiore, ha chiesto alla SUVA
X._______ di procedere a chiarimenti circa l'appropriatezza delle cure
menzionate nella richiesta di risarcimento (cfr. doc. 3.2 incarto di prima
istanza). La SUVA ha quindi riunito vari documenti, tra l'altro l'incarto del
Servizio Y._______ delle prestazioni complementari AVS/AI/IPG di
X._______; detto servizio aveva rifiutato una precedente richiesta di
partecipazione al costo delle cure (cfr. doc. 3.15 incarto di prima istanza).
La ricorrente è inoltre stata sentita di persona – assistita dal suo attuale
patrocinatore – in data 8 maggio 2009 (cfr. doc. 3.3 incarto di prima
istanza).
Di seguito, la SUVA ha commissionato il medico dentista D._______ al
fine di ottenere una valutazione del caso. Il referto datato 11 agosto 2009
conclude come segue: "la terapia prevista all'arcata superiore va a carico
della paziente in quanto non sussiste un nesso causale evidente tra i
danni attuali alla dentatura e l'incidente subito 8 anni fa". Il referto
conclude per altro anche con riserve al pagamento delle terapie all'arcata
inferiore (cfr. doc. 14a dell'incarto di prima istanza). Questo parere
menziona inoltre tutti gli elementi presi in considerazione dal
Dott. D._______, ossia l'audizione summenzionata della ricorrente e si
basa sul confronto dei referti medici che si sono susseguiti nel tempo. Il
referto stabilisce che dopo l'incidente, la ricorrente è stata in cura dalla
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Dott.ssa E._______ che ha valutato ed eseguito gli interventi necessari a
seguito dei traumi subiti. All'epoca sono stati riscontrati problemi soltanto
all'arcata inferiore sinistra, mentre il resto della dentatura è stato giudicato
in buone condizioni e, in ogni caso, non aveva subito conseguenze
nell'incidente. A ciò aggiungasi che, stando al referto del Dott. D._______,
nel frattempo la ricorrente ha subito dei trattamenti all'arcata superiore
sinistra e meglio le sarebbe stata confezionata una protesi parzialmente
amovibile dal Dott. F._______. Inoltre dal referto del Dott. D._______ –
ma anche dalle dichiarazioni della ricorrente – emerge che il
Dott. G._______ le ha proposto un trapianto di osso prelevato dall'anca,
verosimilmente per poter inserire degli impianti nella zona superiore
laterale destra e sinistra (cfr. doc. 14a dell'incarto di prima istanza, referto
Dott. D._______, pag. 2).
In data 12 novembre 2009, l'autorità inferiore ha informato la ricorrente –
tramite il suo patrocinatore – che la Confederazione era in linea di
massima disposta a prendere a carico la terapia all'arcata inferiore
sinistra fino ad un ammontare massimo di 13'904,75 franchi (cfr. doc. 32a
dell'incarto di prima istanza).
Posteriormente, l'autorità inferiore ha chiesto al Dott. C._______ di fornire
agli atti dei preventivi più precisi e/o fatture. Finalmente, il CEDA DDPS
ha pagato tutte le fatture riferite agli interventi all'arcata inferiore sinistra
per una somma totale di 13'904,75 franchi ed emanato la querelata
decisione circa la richiesta – implicita – di pagamento di 30'851.-- franchi
per delle cure all'arcata superiore sinistra.
5.3.4 Visto quanto considerato qui sopra (consid. 5.3.1 e 5.3.2) lo
scrivente Tribunale sulla scorta dell'esame dell'incarto (e non in base ai
gravami peraltro neanche formulati cfr. prec. consid. 2.2 e consid. 6.1 qui
di seguito) non intravede in ché l'autorità di prima istanza avrebbe violato
l'art. 12 PA. In effetti, ricevuta la richiesta, essa ha chiarito i fatti, facendo
capo ad un parere del medico di fiducia della SUVA, assicuratore per
danni fisici cagionati a terzi dai militari. Quest'ultima, per altro, ha sentito
la ricorrente in presenza del patrocinatore e ha richiesto ogni
documentazione reperibile circa i trattamenti e lo stato di salute della
ricorrente.
Per quanto attiene invece all'atteggiamento della ricorrente, lo scrivente
Tribunale deve constatare che quest'ultima ha fornito pochissime
informazioni, per altro anche contraddittorie, omettendo addirittura di
cifrare la pretesa di risarcimento e di precisare tra altro che trattamenti,
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almeno secondo lei, erano da ricondurre all'incidente del 2001. Tale
atteggiamento, specialmente quando una parte è patrocinata da
un'assicurazione di protezione giuridica, contravviene gravemente
all'art. 13 PA nonché alle regole in materia di fardello della prova
applicabili nell'ambito della responsabilità civile dello Stato (cfr. prec.
consid. 5.3.2).
5.4 Resta da esaminare, come considerato qui sopra, se il CEDA DDPS
ha abusato del suo potere d'apprezzamento.
5.4.1 Come già considerato, mentre l'autorità inferiore ha indagato sulla
causa possibile dei problemi attuali di salute della ricorrente, quest'ultima
si è limitata a fornire due preventivi ed una copia della formula destinata
all'assicurazione militare compilata dal Dott. C._______. Come peraltro
dimostra anche l'incarto di prima istanza, la ricorrente non ha neanche
mai formulato ulteriori richieste di prove.
5.4.2 Lo scrivente Tribunale constata in primo luogo che il medico
curante, in questa formula destinata alla SUVA, fa riferimento
all'assicurazione militare soltanto in relazione agli interventi all'arcata
inferiore e non a quelli all'arcata superiore; in altre parole, il medico
curante non ha, almeno in questa prima versione della richiesta, espresso
il parere che il trattamento all'arcata superiore sinistra sia da risarcire
dall'assicurazione militare (cfr. doc. 36.3b dell'incarto di prima istanza,
cifra 7).
Risulta poi dalla breve lettera di questo medico che la pretesa – non
viene neanche specificata quale (trattamenti per l'arcata inferiore,
superiore o ambedue) – poggia sull'anamnesi della ricorrente che ha
dichiarato avere avuto un incidente stradale : "anamnestisch sind die
dentalen Probleme auf einen Unfall mit einem Militärfahrzeug
zurückzuführen" (doc. 36.2 dell'incarto di prima istanza). L'anamnesi del
problema in medicina, non è nient'altro che la raccolta delle notizie
riguardanti i precedenti fisiologici e patologici personali ed ereditari del
paziente, compiuta a scopo diagnostico mediante l'interrogatorio del
paziente stesso. Pertanto l'affermazione in questione deve essere
ritenuta soltanto come una semplice affermazione di parte con il potere
probatorio che ne discende.
Il Dott. C._______, per altro, non ha mai fornito alcuna spiegazione a
sostegno della citata dichiarazione fondata sulla semplice anamnesi del
problema. Di conseguenza egli non ha neanche mai espresso la sua
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opinione di specialista a sostegno del preteso nesso di causalità. Anzi, il
modo in cui sono stati compilati la lettera succitata ed il modulo destinato
all'assicurazione, anche se fuorviante, tende a dimostrare che il medico
curante riteneva possibile il nesso causale con i problemi all'arcata
inferiore, ma non di certo con quelli all'arcata superiore.
Infine, risulta dalle dichiarazioni della ricorrente stessa che, lo si ricorda,
era accompagnata dal proprio patrocinatore, che i problemi attuali
sarebbero dovuti al fatto che le cure del 2001 non sarebbero state
eseguite correttamente; quest'argomentazione di cui non s'intravede
neanche minimamente la pertinenza – trattandosi di cercare a fondare
una responsabilità dello Stato e non semmai del dentista che avrebbe
eseguito male gli interventi – viene inoltre invocata anche allo stadio del
presente ricorso; a parte quanto precede, non verrà più presa in
considerazione.
Già a questo stadio, si deve ritenere che la ricorrente non ha fornito
elementi convincenti a sostegno della tesi dell'esistenza di un nesso
causale adeguato.
5.5 Nonostante quanto precede, l'autorità inferiore, ossequiando così ai
suoi doveri derivanti dall'art. 12 PA, ha fatto allestire un referto dal medico
di fiducia. Questo referto esamina in base alla documentazione a
disposizione, le costatazioni eseguite dopo l'incidente (solo il ponte
dentale all'arcata inferiore sinistra era stato lesionato dall'incidente)
nonché i vari e numerosi trattamenti per problemi dentari subiti dalla
ricorrente dal 2001. Detto referto spiega in modo chiaro ed anche
convincente perché si deve ritenere che i trattamenti proposti dal
Dott. C._______ all'arcata superiore sinistra non sono da ricondurre
all'incidente.
5.6 Un referto come quello eseguito dal Dott. D._______, è stato allestito
da quest'ultimo nelle sue vesti di medico di fiducia della SUVA. Secondo
constante giurisprudenza, simili referti hanno sempre valore probatorio
superiore a qualsiasi rapporto del medico curante. In effetti, l'Alta Corte
ha più volte ribadito che una perizia di parte non ha lo stesso rango di
una perizia fatta allestire da un tribunale o da un assicuratore contro gli
infortuni conformemente alle regole di procedura applicabili (cfr. DTF 125
V 351 consid. 3a, DTF 122 V 160 consid. 1c). Oltre al fatto che, come
considerato qui sopra, le dichiarazioni del Dott. C._______ non
comprovano niente, l'autorità inferiore, seguendo il parere del medico di
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fiducia commissionato appositamente per valutare il nesso causale, non
ha quindi abusato del suo potere d'apprezzamento.
Di conseguenza, già per questi motivi, il ricorso deve essere respinto.
6.
Dopo avere ricevuto la qui querelata decisione, la ricorrente ha richiesto
ed ottenuto l'incarto completo della causa, formulando quindi il presente
ricorso. In questo documento, viene affermato – in relazione alla
documentazione emanata dal Dott. C._______, tra altro già prodotta nel
corso della procedura di prima istanza – che i problemi della ricorrente
alla mascella superiore sinistra sono da ricondurre all'incidente del 2001 e
che mal si capisce la decisione impugnata. La ricorrente chiede che
venga allestita una perizia per stabilire il nesso causale tra le cure
consigliate dal Dott. C._______ e menziona soltanto che non
s'intravedono i motivi per i quali l'autorità di prima istanza ha seguito il
referto del Dott. D._______, visto che quest'ultimo non ha visitato la
ricorrente.
6.1 La presente causa è una causa di ricorso e si tratta quindi di ritenere
che lo scrivente Tribunale, come autorità giudiziaria di controllo, non ha
per compito di stabilire i fatti ab ovo, bensì occorre tenere conto della
fattispecie già stabilita dall'autorità inferiore. Di conseguenza, a questo
stadio della procedura, risulta razionale domandare alle parti di motivare i
loro ricorsi (art. 52 PA; cfr. prec. consid. 2.2) ed aspettarsi che indichino
all'autorità di seconda istanza gli elementi di fatto che sembrano loro
essenziali, piuttosto che chiedere all'autorità stessa di procedere a nuove
e complete investigazioni. Le parti non possono dunque accontentarsi
semplicemente di lasciare al giudice l'incombenza di supplire alle loro
mancanze (cfr. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., n. marg. 152, 158 e 165). In
questo senso, il principio inquisitorio consiste nell'obbligazione di rivedere
l'accertamento dei fatti piuttosto che stabilirli nuovamente (cfr. CHRISTOPH
AUER, Komnmentar VwVG, ad art. 12 PA, n. marg. 9 segg; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 676). Lo scrivente Tribunale si
è espresso su questo nei precedenti considerandi.
Peraltro, la motivazione adotta non soddisfa ai requisiti dell'art. 52 PA
(cfr. prec. consid. 2.2). Il ricorso, anche se redatto nella presente vertenza
da un giurista, neanche si confronta alla decisione impugnata, né
tantomeno tenta di spiegare in ché la legge sarebbe stata violata. Esso
comporta in sé l'unica affermazione dell'esistenza del nesso causale, per
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altro basandosi sempre sullo stesso documento di quello menzionato in
prima istanza.
L'unico argomento nuovo, nella fattispecie, è la richiesta di perizia allo
scrivente Tribunale, al fine di stabilire il nesso causale e valutare se le
terapie proposte dal Dott. C._______ sono adeguate. A leggere il ricorso,
il motivo di tale richiesta si basa unicamente sul fatto che il
Dott. D._______ non ha visitato la ricorrente. Ad ogni modo, detta
richiesta neanche cita – almeno sommariamente – per quali altri eventuali
motivi il referto del Dott. D._______ non sarebbe attendibile o in che
misura si baserebbe su elementi errati; questo modo di procedere non
adempie ai doveri di parte (DTF 131 II 200, consid. 3.3). Visto quanto
precede, la necessità di fare allestire una perizia allo stadio della
procedura di ricorso verrà esaminata brevemente qui di seguito.
6.2 La richiesta in oggetto è una richiesta di prova ai sensi dell'art. 33 PA,
disposto applicabile anche dinanzi allo scrivente Tribunale.
Conformemente a questo disposto, "l'autorità ammette le prove offerte
dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti". Da quanto precede, si
evince che l'autorità gode di un ampio potere d'apprezzamento nel
decidere se assumere o meno una prova. Sulla base della dottrina e di
una giurisprudenza costante, l'autorità può procedere ad un
apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di non assumerla, se
ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è atta a fondare,
modificare o influenzare la decisione da prendere, nel senso che le prove
già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua intima convinzione
(DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B-2213/2006; PATRICK SUTTER, in:
Kommentar VwVG, ad art. 33 PA; cfr. pure prec. consid. 5.3.1 e rif. citati).
6.3 Nella presente fattispecie, non s'intravedono motivi di ordinare una
perizia. Oltre al peso – assai importante – che si deve comunque
conferire a dei referti allestiti da medici di fiducia di assicurazioni sociali
(cfr. prec. consid. 5.6), lo scrivente Tribunale constata che il
Dott. D._______ ha avuto a disposizione dati sui vari trattamenti subiti
dalla ricorrente (tra l'altro le dichiarazioni della ricorrente stessa, ma
anche l'incarto dell'ufficio delle prestazioni complementari del Canton
Y._______, come radiografie consecutive all'incidente, posteriori (del
2008) ed anche recenti tra l'altro fornite dal medico curante [cfr. incarto di
prima istanza e pure referto Dott. D._______, doc. 14 a]).
Il rappresentante della ricorrente – lo si ricorda – ha avuto l'incarto di
prima istanza prima d'inoltrare il presente ricorso.
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Gli elementi considerati nel referto sono proprio quelli che servirebbero
per l'allestimento di una perizia e sono molto più precisi di un esame sulla
persona della ricorrente stessa in quanto stabiliscono dei fatti – ad
esempio che l'arcata superiore sinistra non era stata lesionata
dall'incidente – che una visita al giorno d'oggi non permetterebbe
neanche di stabilire. I dati sui successivi trattamenti subiti, trattamenti con
i quali sono state pure smontate protesi precedentemente installate da un
altro medico curante, consentono pure di capire che cosa sia successo
durante gli ultimi anni e quindi al specialista di farsi un'idea
dell'evoluzione dello stato delle mascelle della ricorrente. In questo
senso, l'argomentazione della ricorrente secondo cui il Dott. D._______
non l'ha visitata ha come unico scopo il tentativo di fare allestire una
perizia nella speranza che il perito si esprima in un altro senso
sull'esistenza del nesso causale. Tale speranza non basta a fondare
validamente una richiesta di prova ai sensi dell'art. 33 PA, specialmente
quando – come nella fattispecie – il ricorso adempie appena ai requisiti in
materia di motivazione e non spiega – anche sommariamente – in ché le
prove addotte dall'autorità inferiore non erano sufficienti o pertinenti, o in
ché detta autorità avrebbe commesso errori nell'apprezzamento dei fatti.
Di conseguenza, la richiesta di perizia è respinta.
In conclusione, ritenuto che la ricorrente non ha minimamente dimostrato
l'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso ed i pregiudizi
asseriti nonché considerato inoltre il fatto che l'autorità di prima istanza
non ha violato in alcun modo le regole in materia d'assunzione delle
prove, né abusato del suo potere d'apprezzamento giudicando – appunto
– che il nesso causale adeguato non era stabilito, il ricorso deve essere
respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza, il preteso
risarcimento volto alla copertura degli interventi all'arcata superiore
sinistra pari a 30'851.-- franchi non può essere concesso alla ricorrente.
7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della parte soccombente (art. 1 segg.
del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite a 1'500.-- franchi,
importo che viene interamente compensato con l'anticipo spese versato
dalla ricorrente.
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Visto l'esito del ricorso e con riferimento all'art. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 TS-
TAF, alla ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese
ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2.
Le spese di procedura, di 1'500.-- franchi, sono poste a carico della
ricorrente, e vengono compensate con l'anticipo già versato dalla stessa.
3.
Non vengono assegnate indennità per ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
L'indicazione dei rimedi giuridici si trova a pagina seguente
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Pagina 20
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di responsa-
bilità dello Stato possono essere impugnate davanti al Tribunale federale
a condizione che concernano controversie di carattere patrimoniale il cui
valore litigioso sia pari almeno a fr. 30'000.– o nelle quali si ponga una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. a e
cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF; RS 173.110]). Se il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibi-
le, esso deve essere interposto, nel termine di 30 giorni dalla notifica-
zione della decisione contestata, presso il Tribunale federale, 1000 Lo-
sanna 14 (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono
essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: