B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6422/2014
Sen t en z a d e l 2 g i ug no 2 0 1 5
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio),
Kathrin Dietrich, Marianne Ryter,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
1. A._______, …
2. B._______, …
ricorrenti,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a
bassa tensione.
A-6422/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______ e B._______ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno dello
stabile sito in … ed edificato sul fondo particella numero 591 RFD
T._______ (cfr. estratto del RFD T._______).
B.
Con scritto del 10 marzo 2014 le Aziende industriali di Lugano (in seguito:
AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli im-
pianti a corrente forte (in seguito: ESTI) che, malgrado un invito (17 maggio
2013) e due richiami (22 novembre 2013 e 2 gennaio 2014), A._______
domiciliato in T._______, non aveva presentato alcun rapporto di sicurezza
per impianti a bassa tensione (in seguito: RaSi) concernente l'immobile so-
pracitato (contatore numero 227404).
C.
Con scritto raccomandato del 13 marzo 2014, l'ESTI ha invitato A._______
a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente l'appartamento sopra-
menzionato, concedendo un ulteriore ed ultimo termine, scadente il 13 giu-
gno 2014, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe
emanato una decisione soggetta a tassa per almeno 600 franchi.
D.
Con scritto del 7 luglio 2014, l'ESTI ha concesso a A._______ una proroga
per la presentazione del RaSi, entro il 15 agosto 2014.
E.
Con decisioni separate del 1° settembre 2014 l'ESTI ha ordinato a
A._______ e B._______ di presentare il RaSi per l'appartamento in que-
stione entro il 1° novembre 2014, comminando inoltre una tassa di
600 franchi per l'emanazione di ciascuna decisione.
F.
Con scritto del 30 settembre 2014 A._______ e B._______, congiunta-
mente, hanno indicato che il mappale 591 RFD T._______ è servito da due
contatori: uno che serve uno studio terapeutico (nr. 227288) e uno che
serve un appartamento locato (nr. 227404), riconoscendo allo stesso
tempo di essere stati negligenti nella presentazione dei controlli in que-
stione e chiedendo di essere esonerati della "multa intimata".
A-6422/2014
Pagina 3
G.
Il 9 settembre 2014 i comproprietari hanno eseguito, tramite ditta specia-
lizzata, il RaSi richiesto per l'impianto elettrico con numero di contatore
227404 (cfr. incarto autorità di prima istanza).
H.
Con scritto del 3 ottobre 2014 l'ESTI ha fatto il punto della situazione della
pratica, con due scritti separati ma identici ai due proprietari, rilevando
come il rapporto RaSi sia giunto alle AIL unicamente il 30 settembre 2014,
di modo che la decisione del 1° settembre precedente con la relativa tassa
amministrativa non poteva essere annullata.
I.
Con ricorso del 3 novembre 2014 A._______ e B._______ (in seguito: i
ricorrenti) hanno adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF
o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (in se-
guito: autorità di prima istanza). Con scritto del 5 novembre seguente il TAF
ha rilevato di considerare, benché la decisione impugnata fosse stata ema-
nata il 1° settembre 2014, il termine del ricorso rispettato. E ciò poiché i
ricorrenti hanno inoltrato richiesta di riconsiderazione della decisione con
scritto del 30 settembre 2014. Conseguentemente hanno presentato "re-
clamo" il 3 ottobre seguente contro la decisione dell'ESTI di non dare se-
guito alla richiesta di riconsiderazione.
J.
Con presa di posizione del 5 dicembre 2014 l'autorità di prima istanza ha
chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione del 1° settembre
2014, rigettando il ricorso inoltrato.
K.
Con scritto del 19 gennaio 2015 i ricorrenti si sono riconfermati nel proprio
allegato ricorsuale evidenziando nuovamente che il ritardo nella presenta-
zione del RaSi era da ricondurre ad un errore commesso dalla ditta incari-
cata.
A-6422/2014
Pagina 4
Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ri-
corsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate
all'art. 21 LIE.
L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento fe-
derale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DA-
TEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della
cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992
sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS
734.24]). La sua decisione del 31 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste
dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione
dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente
per dirimere il presente litigio.
Depositato in tempo utile dai destinatari delle decisioni impugnate
(art. 22 segg., art. 48 e 50 PA), nonostante le stesse siano state notificate
il 2 settembre 2014 (cfr. lettera del 5 novembre 2014 del Giudice istruttore),
il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52
PA.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scri-
vente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria
e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità com-
petente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o
esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risul-
tino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
A-6422/2014
Pagina 5
3.
Preliminarmente, il Tribunale rileva che il gestore di rete ha notificato le
richieste del RaSi (scritti del 17 maggio e 22 novembre2013 come pure del
2 gennaio 2014) unicamente a A._______. Allo stesso modo
l'ESTI, con scritto del 13 marzo 2013, ha chiesto il RaSi al solo A._______.
È unicamente con decisione del 1° settembre 2014 che l'autorità di prima
istanza si rivolge pure a B._______, comproprietario in ragione di ½ dell'im-
mobile. In proposito, nel proprio atto ricorsuale i ricorrenti non hanno alle-
gato alcuna violazione in merito alle citate notifiche ed il TAF le ritiene le-
gittime anche se notificate ad un solo comproprietario, A._______; infatti
ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa giusta l'art. 648
Codice civile svizzero (CCS; RS 210). Ciò detto, il ricorso può essere ana-
lizzato nel merito.
4.
4.1 Nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto di annullare la "tassa/san-
zione" o "sanzione/multa" comminata loro con le decisioni
dell'ESTI del 1° settembre 2014.
4.2 A proposito dell'ammontare di 600 franchi addossato ai ricorrenti con
decisioni impugnate, lo scrivente Tribunale rileva che giusta l'art. 9 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (O-ESTI, RS 734.24) per il rilascio, la modifica o la revoca di
omologazioni e autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre disposi-
zioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a 3000 fran-
chi, inoltre l'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo
che l'atto impone all'Ispettorato. Le tasse procedurali non sono per delle
sanzioni o qualsivoglia multe, bensì spese cagionate dalla necessità dell'in-
tervento da parte dell'autorità competente; per quanto riguarda l'ammon-
tare delle spese in questione, lo scrivente Tribunale ha precedentemente e
ripetutamente avuto occasione di confermare che rispettano la legge ed i
principi costituzionali ivi applicabili (cfr. [fra le tante] sentenze del TAF A-
411/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1; A-190/2013 del 27 maggio
2013 consid. 4; A-2251/2013 del 13 dicembre 2013 consid. 4).
Ciò detto è dunque a torto che i ricorrenti pretendono di essere oggetto di
una "sanzione/multa".
5.
A-6422/2014
Pagina 6
5.1 Con riferimento alla principale censura dei ricorrenti, ovvero che la
mancanza della consegna del RaSi entro il termine impartito fosse da im-
putare alla responsabilità della ditta incaricata, la quale negligentemente
non avrebbe rispettato i termini imposti, va detto quanto segue.
5.2 Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura
di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprie-
tario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato
deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del
7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT,
RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione ac-
creditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei pro-
prietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I
gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di
un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di im-
pianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro
reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di
controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un
anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito. Se,
dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il
termine stabilito, il gestore della rete affida
all'ESTI l’esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT).
5.3 Ne discende dunque che, indiscutibilmente, la responsabilità di assicu-
rare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali
spetta al proprietario dell'immobile, indipendentemente dall'aver commis-
sionato il lavoro a negligenti ditte specializzate. Per ogni periodo di con-
trollo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del
rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini commi-
natigli, ne subirà le conseguenze (cfr. sentenze del TAF A-6178/2009 del
22 febbraio 2010 consid. 3.2; A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 con-
sid. 3.2; A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).
Non presentando il RaSi entro il 13 giugno e nemmeno entro il 15 agosto
2014, dopo proroga, i ricorrenti sono venuti meno ai propri obblighi e con-
seguentemente ne sopportano le conseguenze.
6.
A-6422/2014
Pagina 7
6.1 Il presente Tribunale rileva tuttavia che l'autorità inferiore ha indicato
nel dispositivo – il quale è determinante per fissare i diritti ed obblighi degli
amministrati – delle due decisioni impugnate l'obbligo di versamento della
tassa di emanazione per 600 franchi per ciascuna decisione. Sennonché
dall'incarto di prima istanza si evince che gli importi richiesti ai ricorrenti
ammontano a 300 franchi (cfr. doc. 3.4). Per altro, ogni decisione concerne
lo stesso impianto. In proposito il Tribunale rileva che il gestore di rete
prima e l'ESTI poi hanno notificato validamente al solo A._______ la richie-
sta di presentazione del RaSi. Pretendere ora da entrambi i comproprietari,
il pagamento della tassa di emanazione di due decisioni distinte contrad-
dice in modo palese la situazione di fatto e non si fonda sua alcuna ragione
obbiettiva.
6.2 Ne discende che il presente Tribunale annulla la decisione del 1°set-
tembre 2014 indirizzata a B._______, mentre resta in essere quella notifi-
cata a A._______ quale rappresentante de facto della comproprietà ordi-
naria nella procedura di richiesta del RaSi per l'immobile in oggetto, così
come anche ritenuto dal gestore di rete.
7.
7.1 A fronte di quanto sopra suesposto, la decisione notificata a A._______
non è contraria al diritto applicabile, non può essere considerata né frutto
di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore, né inade-
guata.
7.2 Conseguentemente il ricorso presentato dai ricorrenti è ammesso ai
sensi dei considerandi limitatamente alla decisione notificata a B._______,
mentre respinto per quanto riguarda la decisione notificata a
A._______.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg.
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS
173.320.2]). In effetti, i gravami sollevati dai qui ricorrenti, nonostante
quanto considerato sotto consid. 6 qui sopra, sono essenzialmente re-
spinti. Nella fattispecie, esse sono stabilite in 400 franchi (art. 4
TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo ver-
sato dai ricorrenti il 5 gennaio 2015. Dopo avvenuta crescita in giudicato
della presente sentenza, i ricorrenti indicheranno allo scrivente Tribunale
A-6422/2014
Pagina 8
delle coordinate di pagamento per il rimborso della somma di 200 franchi
rimanente dall'anticipo si spesa versato. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3
TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta alcuna indennità per
ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è ammesso parzialmente ai sensi dei considerandi.
2.
Le spese processuali, pari a 400 franchi, sono addossate ai ricorrenti soc-
combenti, e a crescita in giudicato della presente sentenza, verranno inte-
gralmente compensate con l'anticipo spese da essi versato.
3.
Ad avvenuta crescita in giudicato della presente sentenza, il rimanente im-
porto di 200 franchi verrà rimborsato ai ricorrenti, previa indicazione delle
coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento.
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. W-36836; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)
Rimedi giuridici:
A-6422/2014
Pagina 9
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: