B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-646/2016
Sen t en z a d e l 1 9 o t t o b r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del colle-
gio), Marianne Ryter, Christoph Bandli,
cancelliere Manuel Borla
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
… Studio legale e notarile,
…,
ricorrente,
contro
Comando Regione guardie di confine IV,
Via Calprino 8, 6900 Paradiso,
autorità inferiore.
Oggetto
Scioglimento immediato del rapporto di lavoro.
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Fatti:
A.
A._______, classe 1962 ha iniziato la propria attività presso l’Amministra-
zione federale delle dogane (AFD), Corpo delle guardie di confine (Cgcf),
il …, con la funzione di aspirante guardia di confine con un grado di occu-
pazione del 100%. L’interessato ha quindi ricoperto la funzione di guardia
di confine presso varie unità organizzative sino ad occupare la funzione di
capo impiego, a far tempo dal …, presso il posto guardie di confine Lugano.
B.
B.a In data 20 settembre 2015 l’interessato, coadiuvato dal sergente
B._______ e dal caporale C._______, effettuava, in zona lungo il fiume
Tresa, un fermo e un controllo di un autoveicolo Mazda 323 immatricolato
TI 263 544, alla cui guida sedeva D._______, cittadina ucraìna a beneficio
di un permesso “B” nr. …, accompagnata dal signor E._______, cittadino
russo. Dal controllo effettuato tramite “l’apparecchio etanografico” emer-
geva che la conducente versava in uno stato di ebrietà con un tasso alco-
lico del 1,35 per mille.
Conseguentemente, la stessa veniva condotta negli uffici doganali del va-
lico di Ponte Tresa, per consegna agli agenti della polizia cantonale, dove,
dopo un primo tentativo di fuga, rivolgeva pesanti insulti e “sputi” all’indi-
rizzo delle forze dell’ordine. Essa veniva quindi ammanettata, fatta salire
nell’auto di servizio della polizia cantonale, e allacciata alla “cintura di sicu-
rezza”.
B.b Contestualmente alle pratiche amministrative in evasione relative alla
consegna della signora D._______ da parte del Cgcf e la Polizia cantonale,
A._______ si dirigeva verso l’autovettura della polizia aprendone la por-
tiera; egli entrava quindi in contatto fisico con la persona fermata ed am-
manettata.
B.c D._______ veniva in seguito accompagnata al pronto soccorso, in se-
guito ad una ferita alla testa con perdite di sangue sugli indumenti indos-
sati, dove le veniva riscontrato un tasso alcolico variante dal 1,21 al 1,84
per mille e veniva diagnosticato un trauma cranico lieve con ferita lacero
contusa.
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Pagina 3
C.
C.a Il 25 settembre 2015 D._______ (in seguito anche denunciante) ha
sporto denuncia per lesioni semplici nei confronti di una guardia di confine
in servizio presso il valico di …, il cui nome era ad essa sconosciuto.
C.b Il 2 ottobre seguente il procedimento è stato assunto dalla giustizia
militare, ed il 23 ottobre 2015 il Giudice istruttore ha ordinato l’apertura
dell’inchiesta d’assunzione preliminare delle prove e l’assunzione delle
prime misure istruttorie.
D.
Con decisione del 26 ottobre 2015, l'Amministrazione federale delle do-
gane, Comando Regione guardie di confine IV (Cgcf), ha deciso di sospen-
dere dal servizio A._______, con effetto dal 23 ottobre 2015, senza conse-
guenza alcuna su stipendio, indennità di residenza e rapporti assicurativi.
E.
Il 18 novembre 2015 il Giudice istruttore ha proposto all’Uditore in capo di
ordinare l’apertura di un’inchiesta ordinaria nei confronti di A._______ per
i fatti accaduti il 20 settembre 2015, e meglio per aver “colpito al capo la
signora D._______ quando essa si trovava seduta e ammanettata all’in-
terno di una volante della PolCaTI”.
F.
Con scritto del 25 novembre 2015, A._______ (in seguito: ricorrente) ha
inoltrato ricorso contro la decisione di sospensione dal servizio del 26 otto-
bre 2015, chiedendo in via principale la revoca della sospensione, con con-
seguente riammissione al servizio. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in via su-
per provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo.
G.
G.a Con decisione incidentale del 26 novembre 2015, il Tribunale ammini-
strativo federale (in seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto, in via super-
cautelare, la richiesta di ripristino dell'effetto sospensivo. Contestualmente,
la presente autorità giudiziaria ha chiesto all'autorità inferiore di inoltrare
risposta al ricorso, come pure di pronunciarsi in merito alla domanda di
ripristino dell'effetto sospensivo.
G.b Con risposta del 9 dicembre 2015, limitatamente alla domanda provvi-
sionale, l'autorità di prima istanza ha chiesto di respingere la richiesta di
ripristino dell'effetto sospensivo al ricorso, evidenziando come la giurispru-
denza abbia fissato criteri restrittivi, che in casu non sono adempiuti. In
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Pagina 4
particolare, a dire del Cgcf, sussisterebbe un interesse pubblico a mante-
nere la sospensione dal servizio, a tutela dell’immagine del Corpo delle
guardie di confine.
H.
L’11 dicembre 2015 l’Uditore in capo, dando seguito al rapporto finale del
giudice istruttore del 18 novembre 2015, ha quindi ordinato un’istruzione
preparatoria nei confronti di A._______.
I.
I.a Il 16 dicembre 2015 il TAF ha confermato la decisione in via supercau-
telare, respingendo la richiesta di rispristino dell’effetto sospensivo, invi-
tando il Cgcf ad esaminare in che misura sarebbe stato possibile occupare
il ricorrente, sino al 15 marzo 2016, con una diversa attività lavorativa.
I.b Il medesimo giorno, il Cgcf ha trasmesso al patrocinatore di A._______,
il progetto di decisione amministrativa relativa allo scioglimento del rap-
porto di lavoro per “motivi gravi”, concedendo allo stesso il diritto di presen-
tare le proprie osservazioni in merito nel termine di 2 giorni dal ricevimento
dello stesso.
I.c Con osservazioni del 21 dicembre 2015, in ossequio al diritto di essere
sentito, il ricorrente ha contestato integralmente il progetto di decisione del
16 dicembre precedente, chiedendo al datore di lavoro di essere reinte-
grato al servizio con effetto immediato.
J.
Con certificato medico del 22 dicembre 2015 A._______ è stato ritenuto
inabile al lavoro in ragione del 100% a far tempo dal giorno stesso sino al
31 gennaio 2016 “a causa di un forte esaurimento”.
K.
Dopo aver concesso a A._______ un termine di due giorni per presentare
le proprie osservazioni in merito e considerati sufficienti gli elementi raccolti
dalla giustizia militare per l’adozione di una decisione di merito, il 23 dicem-
bre 2015 il Cgcf ha disdetto in modo immediato il contratto di lavoro con
l’interessato, a causa di motivi gravi, a far tempo dal 24 dicembre 2015.
L’autorità inferiore, evidenziando le gravi circostanze che sono emerse
dall’inchiesta della giustizia militare, ha ritenuto irrimediabilmente leso il
rapporto di fiducia tra le parti.
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Pagina 5
L.
Con ricorso del 1° febbraio 2016 A._______ (in seguito il ricorrente o l’in-
sorgente) ha impugnato la decisione del Cgcf dinnanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale, chiedendo in via cautelare il ripristino dell’effetto so-
spensivo protestate spese e ripetibili, e in via principale e nel merito l’an-
nullamento della stessa con il reintegro nelle proprie funzioni. A sostegno
delle proprie pretese il ricorrente ha censurato dapprima la violazione del
diritto di essere sentito, nel corollario del diritto ad una decisione motivata,
nonché la violazione del diritto federale, nello specifico l’eccesso e l’abuso
del potere di apprezzamento, come pure l’accertamento inesatto e incom-
pleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Egli ha altresì evidenziato che la de-
cisione impugnata vìoli i principi costituzionali di proporzionalità, buona
fede ed uguaglianza di trattamento, nonché il principio di presunzione di
innocenza. Il ricorrente ha postulato in particolare l’audizione di diversi te-
ste, l’espletamento di una perizia medica di D._______ come pure il ri-
chiamo dell’incarto di giustizia militare. Con scritto del 2 febbraio 2016 il
ricorrente ha indicato al Tribunale di mantenere il ricorso contro la sospen-
sione dal servizio. Il 15 febbraio seguente il ricorrente ha trasmesso nuovi
documenti quali mezzi di prova.
M.
Con decisione incidentale del 25 maggio 2016 il Tribunale ha congiunto il
procedimento ricorsuale contro la decisione di sospensione dal servizio del
26 ottobre 2015 (numero di ruolo A-7595/2014), con il ricorso contro la de-
cisione di scioglimento del rapporto di lavoro del 23 dicembre 2015, chie-
dendo all’autorità inferiore di trasmettere le proprie osservazioni ricorsuali
in merito alla volontà dell’insorgente di mantenere il ricorso contro la pre-
cedente decisione di sospensione dal servizio.
N.
Con osservazioni del 4 luglio 2016, l’autorità inferiore ha chiesto di respin-
gere il ricorso nonché le richieste di rispristino dell’effetto sospensivo e di
mantenimento del ricorso contro la decisione della sospensione dal servi-
zio del 26 ottobre 2016.
O.
Con osservazioni finali del 26/27 luglio 2016, il ricorrente si è riconfermato
nelle proprie conclusioni di causa.
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Pagina 6
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dal Cgcf in materia di rapporto di lavoro, che
conformemente all’art. 36 cpv. 1 LPers, nonché all’art. 33 lett. d LTAF, è
impugnabile con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.
1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa
venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempesti-
vamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e
di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.4 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po-
tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2013, pag. 88 n. 2.149 segg; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.).
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2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e
seg.]; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed.
2011, pag. 300 n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'appli-
cazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente pro-
cede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri
punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in
tal senso (DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348
e seg].).
2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo scri-
vente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con
prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di
prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere d'apprez-
zamento. Tale è il caso, per quanto concerne l'esame del criterio dell'ade-
guatezza in rapporto alla valutazione delle prestazioni di un impiegato, del
rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impiegato, della responsabilità di
assicurare una corretta esecuzione dei compiti di un'unità amministrativa,
nonché della classificazione delle funzioni ("Stelleneinreihung"). In caso di
dubbio, esso non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità inferiore
rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello di
quest'ultima ([tra le tante] sentenze del TAF A-4813/2014 del 9 febbraio
2015 consid. 2.1 con rinvii e A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid.
2.1 con rinvii).
3.
Con la presente impugnativa il ricorrente ha postulato, in via cautelare il
ripristino dell’effetto sospensivo protestate spese e ripetibili, e in via princi-
pale l’annullamento della stessa con il reintegro nelle proprie funzioni. L’in-
sorgente ha in particolare censurato la violazione del diritto di essere sen-
tito, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po-
tere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti, come pure la violazione dei principi costituzionali
di proporzionalità, della buona fede, della presunzione di innocenza,
dell’uguaglianza di trattamento.
4.
4.1 Prima di addentrarsi nel merito delle singole censure sollevate nel gra-
vame, occorre rilevare che il ricorrente ha chiesto, tra i vari mezzi di prova
offerti, il richiamo integrale dell’incarto della giustizia militare, una perizia
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Pagina 8
medica della signora D._______ come pure l'audizione testimoniale del
medico assistente attivo presso l’ente ospedaliero cantonale, che ha me-
dicato la denunciante, delle guardie di confine intervenute con il ricorrente,
nonché degli agenti della polizia cantonale intervenuti per ricevere in con-
segna la signora D._______.
4.2 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29
cpv. 2 Cost. comprende anche – pur valendo nella procedura amministra-
tiva, di regola, il principio inquisitorio – la facoltà per l’interessato di offrire
mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o
perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul
giudizio (DTF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 con-
sid. 2.2 e riferimenti). Tale garanzia non impedisce tuttavia all’autorità in
causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste,
se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opi-
nione (cfr. art. 33 PA; DTF 136 I 229 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1;
125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a e le sentenze citate).
4.3 Nella fattispecie, l'offerta dei mezzi di prova sopra elencati deve essere
respinta, siccome le richieste di richiamo dell’incarto di Giustizia militare,
dell’audizioni dei testi elencati e dell’esperimento di una perizia psichiatrica
non apporterebbero alcun elemento utile per il presente giudizio, lo stesso
potendo venir emanato sulla scorta del materiale già agli atti, come si vedrà
nei considerandi qui di seguito.
5.
5.1 Con riferimento alle censure allegate, il ricorrente ha lamentato innan-
zitutto la violazione del diritto di essere sentito, poiché l’autorità di prima
istanza ha concesso un termine troppo breve – 2 giorni – per presentare le
proprie osservazioni al progetto di decisione relativa al licenziamento im-
mediato; pure la proroga postulata per presentare “le proprie obbiezioni”
non è stata concessa. In proposito, in sede di scambio degli allegati, il da-
tore di lavoro non ha ritenuto di entrare nel merito della censura ricorsuale.
5.2
5.2.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (AN-
DREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3a ed. 2013, pag. 619 n. 1358;
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Pagina 9
cfr. pure DTF 134 V 97). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prio-
ritariamente dall'autorità di ricorso (DTF 137 I 195 cons. 2.2).
5.2.2 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101), è concretizzato in proce-
dura amministrativa federale dagli art. 18, 26 – 33 e 35 cpv. 1 PA. Lo stesso
garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una de-
cisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'in-
carto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul
giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di
potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del
TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; 8C_321/2009 del 9 settem-
bre 2009 consid. 2.3; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2 con rinvii).
In particolare, la garanzia del diritto di esprimersi prima dell'adozione di una
decisione nei propri confronti, non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappre-
senta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una deci-
sione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi
da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte
di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situa-
zione giuridica. Garantisce in altre parole l'equità del procedimento (ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, pag. 161 n. 483 seg.
con rinvii; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizeri-
sches Bundesstaatsrecht, 9a ed. 2016, pag. 247 n. 835). Per quanto attiene
ai termini di audizione preliminare in procedura amministrativa federale, la
dottrina recente si esprime in maniera critica nei confronti di termini inferiori
a 20 giorni (PATRICK SUTTER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), AUER et al. (ed.), 2008, ad art. 30a cpv. 2
PA, pag. 447 e seg. n° 9; DTF 135 II 78, consid. 2.3.2)
A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere
sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti
in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un succes-
sivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione com-
petente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (sentenza del TF
1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2;
[tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5
con rinvii).
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Pagina 10
5.3
5.3.1 Dalla documentazione agli atti emerge che il progetto di decisione di
disdetta immediata sia stato preannunciato il 16 dicembre 2015 e notificato
per corriere raccomandato il giorno successivo 17 dicembre 2015 (cfr.
email del 17 dicembre 2015 del patrocinatore del ricorrente l’estratto del
tracciato postale). Il termine per una presa di posizione in ossequio del
diritto di essere sentito è stato fissato a soli 2 giorni lavorativi dalla notifica
dello scritto. Alla richiesta di proroga del ricorrente, il consulente delle ri-
sorse umane dell’AFD, ha risposto con email del 17 dicembre 2015, indi-
cando che “il termine concesso di 2 giorni è adeguato”, come pure che “un
termine di 10-15 giorni entrerebbe in considerazione qualora si procedesse
per una disdetta ordinaria”.
5.3.2 Nello specifico, il Tribunale ritiene che determinare se il termine di 2
giorni dalla notifica del progetto decisionale, per prendere posizione sullo
stesso, sia conforme al disposto di legge che prescrive “un congruo ter-
mine”, può rimanere inevasa. Infatti, va qui rilevato che il ricorrente, in os-
sequio del proprio diritto di essere sentito, ha trasmesso le proprie osser-
vazioni il 21 dicembre 2015, le quali, giunte il giorno seguente 22 dicembre,
sono state considerate dall’autorità inferiore nel quadro della decisione del
23 dicembre 2015 qui impugnata. A titolo abbondanziale la presente auto-
rità giudiziaria sottolinea come l’insorgente ha potuto prendere posizione,
presentare i propri mezzi di prova e in generale partecipare all’istruttoria,
in ossequio del diritto citato, pure dinnanzi a codesto Tribunale, il quale è
tenuto, secondo l’art. 49 PA, ad esaminare tutti i gravami ricorsuali. Di con-
seguenza ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito del ricor-
rente potrebbe essere considerata come sanata.
6.
6.1
Nel merito, il ricorrente censura anzitutto la violazione del diritto federale,
in particolare l’assenza di motivi gravi, quale presupposto a fondamento di
una disdetta straordinaria del rapporto di lavoro. A suo dire infatti “ad oggi
non è dato sapere cosa sia effettivamente successo in data 20.09.2015,
né in che modo la signora D._______ si sia procurata la ferita”.
L'autorità di prima istanza ha invece considerato assodato, ritenendolo
“motivo grave” a fondamento della disdetta immediata, il comportamento
mantenuto dall’insorgente in occasione del fermo della denunciante, in par-
A-646/2016
Pagina 11
ticolare, risulta grave l’aver colpito, con la base dello spray irritante, la si-
gnora D._______ al capo, la quale si “trovava ammanettata, allacciata alla
cintura di sicurezza nell’autovettura della Polizia cantonale, incapace di di-
fendersi da un attacco fisico”. Altrettanto grave sarebbe la mancata ed im-
mediata informazione dell’accaduto ai diretti superiori.
6.2
6.2.1 Giusta l’art. 10 cpv. 4 LPers le parti possono disdire immediatamente
i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.
Con la revisione della LPers entrata in vigore il 1° luglio 2013, contraria-
mente a quanto prescritto dall'art. 12 vLPers (RU 2001 894), il legislatore
ha rinunciato ad indicare quale motivo "ogni circostanza che non permetta
per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che continui ad
onorare il contratto”. Tuttavia il contenuto e il senso della disposizione le-
gale non mutano rispetto alla precedente normativa, con la conseguenza
che quale presupposto per la disdetta straordinaria è necessario, come in
precedenza, una causa grave ai sensi dell'art. 337 Legge federale di com-
plemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220). Conseguentemente
pure la prassi e la giurisprudenza sin'ora sviluppate, restano valide, tenuto
conto delle eccezioni del diritto pubblico (sentenza del TAF A-4586/2014
del 24 marzo 2015 consid. 3.1). Secondo tale prassi, il licenziamento im-
mediato è giustificato unicamente in presenza di un atteggiamento che ha
compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto essenziale
di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata a tal punto che la prose-
cuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più soste-
nibile (sentenza del TAF sopracitata, consid. 3.1, "besonders schweres
Fehlverhalten"). Mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di li-
cenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avverti-
mento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo compor-
tamento. Con riferimento all'onere della prova circa l'esistenza di un "grave
motivo" a fondamento della disdetta immediata, esso resta al datore di la-
voro, il quale gode di un considerevole potere di apprezzamento (sentenza
del TAF sopracitata, consid. 3.1 con rinvii; DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag.
31, con rinvii).
6.2.2 In particolare va rilevato che la gravità dell’atto può essere conside-
rata assoluta o relativa. È assoluta allorquando è la conseguenza di un atto
isolato; mentre è relativa, allorquando discende da ripetute violazioni con-
trattuali, di modo che la gravità non consista nell’atto stesso, ma dalla rei-
terazione di più manchevolezze (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 130 II 213
consid 3.2; più recenti sentenze del TF 4A_397/2014 del 17 dicembre 2014
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Pagina 12
consid. 3.1; 4A_60/2014 del 22 luglio 2014 consid. 3.1; sentenze del TAF
A-2689/2015 del 10 novembre 2015 consid. 3.2.1; A-73/2014 del 14 luglio
2014 consid. 4.1.1 e A-4465/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.1 ; RÉMY
WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3a ed. 2014, pag. 572).
6.2.3 Di regola la violazione di un dovere contrattuale e/o legale in capo
alla parte oggetto di disdetta contrattuale può essere presupposto di un
grave motivo. È il caso ad esempio di gravi violazioni del dovere di diligenza
e di fedeltà contemplati all'art. 20 LPers, il cui contenuto va letto anche in
relazione all'art. 321a CO (sentenza del TAF A-1452/2011 del 20 settembre
2011 consid. 3.2.1). Sulla base di questi disposti legali, il lavoratore è te-
nuto ad espletare con cura e diligenza l’attività lavorativa affidatagli come
pure a tutelare gli interessi legittimi della Confederazione e del suo datore
di lavoro. In particolare, viene meno agli obblighi citati colui che assume
comportamenti che configurano atti illeciti o che configurano il reato penale
come pure che vìolano, in generale, i disposti legali di diritto, gli accordi
contrattuali, nonché le direttive o le istruzioni indicategli (PETER HELBLING,
in : Portmann/Uhlmann [éd.], Stämpfli Handkommentar zum Bundesper-
sonnalgesetz [BPG], 2013, art. 20 LPers, n. 22 e seg. e n. 41 e seg. pag.
355 e pag. 357). Va ricordato che il contenuto del dovere di fedeltà dipende
in maniera importante dalla funzione esercitata e dal rango organico rico-
perto dal lavoratore (sentenza del TF 4A_298/2011 del 6 ottobre 2011 con-
sid. 2 e riferimenti). L'obbligo di seguire le istruzioni del datore di lavoro,
alla base del legame di subordinazione esistente tra le parti contrattuali,
costituisce uno degli aspetti fondamentali del dovere di fedeltà del dipen-
dente; conseguentemente, il lavoratore che non rispetta le direttive ed istru-
zioni del datore di lavoro vìola il proprio dovere contrattuale (HARRY NÖTZLI,
Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, 2005,
pag. 101 n° 154 segg. e pag. 111 n. 174; sentenze TAF A-6453/2014 del 9
dicembre 2015 consid. 8.2.2; A-1352/2011 del 20 settembre 2011 consid.
3.2.1; A-7762/2009 del 9 luglio 2010 consid. 6.1; A-5455/2009 del 21 gen-
naio 2010 consid. 5.3; A-3551/2009 del 22 aprile 2010 consid. 12.7 e A-
641/2009 del 20 agosto 2009 consid. 3.5.1).
Va ancora osservato che a differenza dell’art. 321a cpv. 1 CO, il dovere di
fedeltà contemplato dalla LPers comporta un "doppio obbligo di fedeltà"
(doppelte Loyalitäts-verpflichtung), nella misura in cui il lavoratore sottopo-
sto alla LPers, oltre alla salvaguardia degli interessi pubblici del proprio
datore di lavoro (obbligo di fedeltà particolare), ha parimenti l’obbligo di
fedaltà – nella veste di cittadino – nei confronti dello Stato (obbligo di fe-
deltà generale; HELBLING, op. cit., art. 20 LPers n°50 seg.). Tale dovere
garantisce il buon funzionamento dell’amministrazione pubblica, alfine di
A-646/2016
Pagina 13
preservare da ogni lesione la fiducia dei cittadini (DTF 136 I 322 consid.
3.2; sentenza del TAF A-969/2014 dell’11 novembre 2014 consid. 5.2.2 e
riferimenti).
Va infine evidenziato che la giurisprudenza ha già rilevato come i rappre-
sentanti delle forze dell’ordine, chiamati a svolgere compiti di ordine pub-
blico e di sicurezza, abbiano l’obbligo accresciuto, rispetto agli altri funzio-
nari dell’amministrazione, di mantenere, sia durante il servizio sia nel
tempo libero, un comportamento impeccabile (sentenza del TF
8C_146/2014 del 26 giugno 2014 consid. 5.5 ; sentenze del TAF
A-4464/2015 del 23 novembre 2015 consid. 3.4.2 e A-4586/2014 del 26
marzo 2015 consid. 3.4.3).
6.3
6.3.1 Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, dall’istruttoria,
emerge che egli ha colpito in maniera volontaria, con la base della bombo-
letta spray in dotazione, il capo della denunciante, mentre la stessa si tro-
vava nell’autovettura della polizia cantonale ammanettata e in uno stato
tale da non potere porre alcuna resistenza. Tale costatazione si fonda an-
zitutto sul rapporto del 23 ottobre 2015 a firma dell’insorgente. Sebbene
quest’ultimo contesti il valore probatorio dello stesso poiché “nessuna delle
affermazioni […] [sarebbe] frutto di una dichiarazione spontanea” essen-
dosi trovato in uno stato di “fortissimo stato confusionale e di shock” dovuto
alla contestuale sospensione dal servizio, ed essendo lo stesso “redatto
dal sgt magg E._______” a causa dei motivi sopra citati, dagli atti di causa
non emerge che lo stesso sia stato contestato in precedenza, se non con-
testualmente alla decisione di licenziamento immediato. Inoltre se la depo-
sizione della denunciante, la quale presentava al momento dell’arresto
un’alcolemia del 1.35 per mille, abbia una valenza probatoria limitata, non
si può dire altrettanto della deposizione dell’appuntato F._______ della po-
lizia cantonale, intervenuto con un collega, al fine di prendere in consegna
la denunciate presso gli uffici delle guardie di confine (cfr. rapporto di se-
gnalazione del 23 settembre 2015): in particolare secondo quest’ultimo, il
ricorrente “ad un tratto, […] si avvicinava alla vettura, apriva la porta poste-
riore destra dell’auto di servizio, dove sedeva la donna, le diceva qualcosa
avvicinandosi a lei con il busto e richiudeva la porta”. Del resto pure il Rap-
porto di chiusura della giustizia militare del 18 novembre 2015, evidenzia
che le “risultanze dell’inchiesta hanno dimostrato come il sgt A._______
abbia effettivamente colpito la denunciante al capo quando la stessa si tro-
vava ammanettata all’interno della volante della PolCaTi”.
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Pagina 14
6.3.2 Pacifico quindi ritenere che il ricorrente ha colpito volontariamente,
con la base della bomboletta spray il capo della denunciante. Tale compor-
tamento, che costituisce perlomeno il reato di “via di fatto” contemplato
all'art. 126 Codice penale svizzero (CP, RS 311.0), ha avuto quale vittima
un individuo inerme che non rappresentava – in quel frangente – un peri-
colo per l’ordine pubblico e nemmeno per l’integrità fisica delle guardie di
confine. In un contesto simile l'aggressione, improvvisa, è stata particolar-
mente grave: non è quindi sorprendente considerare ch'essa abbia com-
promesso la relazione di fiducia con il datore di lavoro e che giustificasse
di conseguenza la disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato. Va
in proposito evidenziato, come da una guardia di confine avente in dota-
zione un’arma da fuoco, non è ammissibile alcuna “perdita di controllo”
quand’anche provocato ripetutamente in maniera verbale.
6.4 A fronte di quanto sopra rilevato, l’istruttoria esperita ha permesso di
costatare l’esistenza di una causa grave a fondamento della disdetta con
effetto immediato, riconosciuto nell’atto di percuotere una persona inerme
e priva della capacità di difendersi nel quadro delle proprie funzioni.
7.
7.1 Il ricorrente ha censurato inoltre la violazione del principio di proporzio-
nalità, rilevando che lo scioglimento immediato del rapporto di lavoro è con-
trario al principio citato poiché “esso doveva essere preceduto da un pre-
ventivo avvertimento”. Inoltre, la decisione impugnata a dire dell’insorgente
non ha considerato l’importante e puntuale servizio prestato per oltre …
anni senza avere mai mostrato “atteggiamenti violenti o “scatti d’ira” e nem-
meno le “gravissime e pesanti ingiurie e minacce proferite dalla signora
D._______ nei confronti del [ricorrente] e della sua famiglia”.
Il datore di lavoro ha per contro evidenziato che la decisione impugnata ha
considerato da una parte i numerosi anni di servizio prestati dal ricorrente
e dall’altra l’importanza di tutelare la buona reputazione e l’immagine della
Confederazione e dell’AFD.
7.2 Il rispetto del principio della proporzionalità richiede che la misura adot-
tata sia atta e necessaria al conseguimento dell'interesse pubblico perse-
guito. Inoltre allorquando la misura scelta è la disdetta del rapporto contrat-
tuale occorre che la stessa rappresenti l'ultima ratio (sentenze del TAF A-
4586/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.5 e A-6141/2007 del 14 dicembre
2007). Il principio in parola è leso allorquando il datore di lavoro aveva a
A-646/2016
Pagina 15
disposizione altrettante misure pertinenti, per far fronte in maniera ragione-
vole ai turbamenti creati al rapporto di lavoro (sentenze del TAF
A-4586/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.5; A-4792/2010 del 15 novembre
2010 consid. 3.5; e A-7826/2009 del 23 agosto 2010 consid. 5.5.4). Nello
specifico la decisione del datore di lavoro deve considerare tutte le circo-
stanze del caso di specie, in particolare la relazione con il posto di lavoro,
la responsabilità del dipendente come pure tutte le altre circostanze quali
la natura e la durata del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ha già avuto
modo di rilevare che il licenziamento immediato è giustificato, allorquando
il comportamento del dipendente in relazione alla propria funzione o alle
proprie attività lavorative non rende più possibile la continuazione del rap-
porto di lavoro (sentenza TAF del 24 marzo 2015, A-4586/2014, consid.
3.2).
In particolare, il legislatore aveva adottato gli articoli 25 e 26 vLPers in cui
si definivano le misure a disposizione dei datori di lavoro per garantire un
corretto adempimento dei compiti lavorativi. L'art. 25 vLpers si riferiva prin-
cipalmente a misure da adottare nel caso in cui un impiegato violava i suoi
obblighi (diritto disciplinare), mentre l'art. 26 vLPers contemplava le misure
preventive volte ad assicurare un adempimento futuro dei compiti (Mes-
saggio LPers, pag. 5975). Con la revisione della LPers del 2011, si è deciso
di riunire le due disposizioni sotto l'art. 25 LPers, con l'abrogazione dell'art.
26 vLPers. Rispetto al diritto previgente, il nuovo disposto legale non pre-
vede unicamente misure repressive adottate in risposta a una mancanza
(misure disciplinari), ma comprende anche misure di sviluppo mirate come
il coaching, la formazione continua o misure organizzative (cfr. Messaggio
LPers, pag. 5975). Va detto però che le misure disciplinari, come sopra
visto, possono essere menzionate solo al termine di un'inchiesta ammini-
strativa (cfr. art. 99 dell’Ordinanza sul personale federale [OPers; RS
172.220.111.3). Nello specifico, secondo il tenore dell'art. 25 cpv. 2 LPers
il datore di lavoro può ricorrere pure a misure quali: misure di sostegno e
di sviluppo (let. a), avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospen-
sione (let. b), modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro
(let. c).
7.3 Nel caso in esame l’intenzionalità del ricorrente nel colpire al capo la
denunciante, la quale come visto non poteva opporre alcuna resistenza,
configura un atto grave e lesivo dell’immagine del corpo delle guardie di
confine. Pacifico, quindi la rottura del rapporto di fiducia a fondamento del
rapporto contrattuale. In siffatte circostanze, misure quali un formale avver-
timento, la multa o la sospensione come pure il trasferimento ad altro im-
piego all’interno del Cgcf, non sono pertinenti ed appropriate, considerata
A-646/2016
Pagina 16
la gravità dell’aggressione avvenuta nei confronti di una persona amma-
nettata e seduta nell’autovettura della polizia con l’apposita cintura di sicu-
rezza, la quale non presentava più alcun pericolo per l’ordine pubblico e
per gli agenti intervenuti. In particolare, la continuazione del rapporto di
lavoro e dell’attività in seno al Corpo delle Guardie di confine, comporte-
rebbe inevitabili danni reputazionali insostenibili dal datore di lavoro (cfr. in
merito al dovere di salvaguardia della reputazione del datore di lavoro, sen-
tenze TAF A-6453/2014 del 9 dicembre 2015 consid. 9.3 e A-4464/2015
del 23 novembre 2015 consid. 3.4.2). In nessun caso inoltre, una misura
meno incisiva avrebbe permesso di mantenere o rinstaurare il rapporto di
fiducia compromesso. Ne discende dunque che la disdetta immediata rap-
presenta l'unica misura conseguentemente alla violazione contrattuale del
ricorrente, atta a raggiungere l'interesse pubblico di tutela della reputazione
del datore di lavoro, e della fiducia in esso riposta dagli utenti che vi fanno
capo. Le buone prestazioni lavorative offerte in … anni di attività lavorativa,
come pure le minacce e insulti verbali proferiti dalla denunciante in occa-
sione del fermo all’indirizzo dell’insorgente, non soccorrono il ricorrente
nella propria tesi. In questo contesto, giova infine rilevare che la presente
autorità giudiziaria esercita con prudenza il proprio potere d'apprezza-
mento, qualora debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di prima
istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere d'apprezza-
mento, segnatamente nel quadro di contestazioni relative al rapporto con-
trattuale tra datore di lavoro e impiagato. A titolo abbondanziale il Tribunale
rileva che, contrariamente a quanto indicato dall’insorgente, egli è stato
oggetto perlomeno di due decisioni disciplinari per grave negligenza
nell’esercizio di scarica dell’arma nel 2009 e nel 2014.
7.4 Stante quanto sopra indicato la decisione impugnata non lede il princi-
pio costituzionale della proporzionalità, ma nelle circostanze fattuali del
caso si è rilevata essere la sola misura adeguata alle circostanze.
8.
8.1 A mente del ricorrente il datore di lavoro avrebbe inoltre violato il prin-
cipio di presunzione di innocenza menzionato all'art. 32 cpv. 1 della Costi-
tuzione federale (Cost., RS 101), nella misura in cui l’inchiesta condotta
dalla giustizia militare non risulta, allo stato attuale dei fatti, ancora con-
clusa. In proposito, l’insorgente ha evidenziato che il datore di lavoro stesso
aveva ritenuto opportuno adottare unicamente la misura cautelare di so-
spensione dal servizio, rimandando ogni decisione del merito al termine
dell’istruttoria da parte della giustizia militare; e ciò solo 7 giorni prima
A-646/2016
Pagina 17
dell’adozione della decisione di scioglimento immediato del rapporto di la-
voro qui impugnata. Il Cgcf ha invece evidenziato che “la presunzione di
innocenza per i reati penali non preclude ogni considerazione di fattispecie
e di constatazioni fatte durante la procedura […] in corso”.
8.2 In proposito, il Tribunale rileva che la giurisprudenza ha più volte rico-
nosciuto che il principio di innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost., non-
ché dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101),
trova applicazione unicamente in diritto penale (sentenze del TAF
A-344/2008 del 30 marzo 2010 consid. 6.1; A-1337/2007 del 21 settembre
2009 consid. 3.1; C-777/2007 del 9 gennaio 2009 consid. 7).
8.3 Ciò detto, considerato che la decisione del Cgcf del 23 dicembre 2015
qui impugnata è chiaramente di natura amministrativa e non penale, la cen-
sura sollevata dal ricorrente relativa alla violazione del principio di presun-
zione di innocenza non può essere ammessa.
9.
9.1 Il ricorrente ritiene inoltre che l'avversato licenziamento con effetto im-
mediato sia lesivo del diritto all'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.). A
suo dire infatti la decisione amministrativa del Cgcf “si discosta da quelle
adottate da altri Dipartimenti in casi analoghi”; in particolare con riferimento
a vicende “riguardanti dipendenti occupanti funzioni di responsabilità og-
getto di procedimenti penali, segnatamente un sergente della polizia can-
tonale ed un agente della polizia cantonale”. L’autorità di prima istanza ha
per contro evidenziato che i riferimenti ai casi e fattispecie menzionati
dall’insorgente – che hanno visto coinvolti funzionari pubblici di ammini-
strazioni cantonali indagati per reati penali e per i quali non si è provveduto
con lo scioglimento del rapporto contrattuale – non possono essere acco-
stati e paragonati alla fattispecie in esame.
9.2 Il principio di uguaglianza impone di trattare fattispecie giuridicamente
uguali in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso,
a meno che non vi siano ragioni serie ed obbiettive che giustifichino un
trattamento differenziato (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa; 122 I 61 consid. 3a,
con riferimenti citati; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., pag. 483 n.
1040). Non vi è invece disparità di trattamento se ai fini della decisione, la
situazione è sostanzialmente diversa (DTF 123 II 9 cons. 3; 117 Ia 97
cons. 3; 106 Ia 275). In particolare la parità di trattamento è violata solo se
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Pagina 18
in due situazioni di fatto analoghe la medesima Autorità adotta, senza va-
lide ragioni, decisioni diverse (DTF 117 Ia 257 consid. 3; 111 Ib 213).
9.3 Nella fattispecie in esame, il ricorrente censura in maniera generica la
violazione del principio costituzionale citato, senza preoccuparsi, sebbene
rappresentato da un patrocinatore professionale, di comprovare le proprie
allegazioni. Dalla documentazione versata agli atti emergono unicamente
alcuni articoli di “siti web online” e ritagli di giornale che richiamano a pro-
cedimenti penali amministrativi nei confronti di agenti della polizia canto-
nale. Maggiore diligenza avrebbe suggerito al ricorrente l’improprio acco-
stamento, già solo in ragione della diversità del datore di lavoro e degli
agenti coinvolti nei procedimenti richiamati, rispetto alla fattispecie in
esame.
9.4 In siffatte circostanze, ritenuto l’inconferente paragone tra la fattispecie
in esame e i procedimenti citati, il presente Tribunale reputa assenti le con-
dizioni poste a fondamento della presunta violazione del principio di ugua-
glianza. Non esaminerà oltre questa censura.
10.
10.1 Il ricorrente ha altresì censurato genericamente la violazione del prin-
cipio del divieto di arbitrio (art. 9 Cost. e art. 5 cpv. 3 Cost.).
10.2 Il divieto dell'arbitrio è ancorato all'art. 9 Cost. Secondo la giurispru-
denza, una decisione è arbitraria quando contraddice in modo palese la
situazione di fatto, quando vìola gravemente una norma o un principio giu-
ridico chiaro e incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e obiettive,
non abbia né senso né scopo o contrasti in modo intollerabile il sentimento
di giustizia e di equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che un'altra solu-
zione potrebbe pure essere immaginabile, e sembrare persino migliore.
L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando esso è arbi-
trario nel suo risultato e non unicamente nella motivazione (DTF 134 I 140
consid. 5.4; DTF 132 I 17 consid. 5.1; DTF 131 I 217 consid. 2.1 e DTF
131 I 467 consid. 3.1; SCOLARI, op. cit., pagg. 153 n. 455 segg. con rinvii).
10.3 Come già ricordato, l’atto penalmente reprensibile imputato all’insor-
gente configura un “motivo grave” a fondamento della decisione di disdetta
immediata del rapporto di lavoro. Inoltre i disposti legali invocati non sono
vìolati. In questo contesto l’insorgente, ad eccezione di un richiamo gene-
rico alla violazione del principio del divieto di arbitrio, non sostanzia le pro-
prie allegazioni. Pretendere quindi che la decisione impugnata abbia leso
A-646/2016
Pagina 19
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e incontestato, non
sia sorretta da ragioni serie e obbiettive, non abbia né senso né scopo o
contrasti in modo intollerabile il sentimento di giustizia e di equità, non me-
rita tutela da parte di questo Tribunale. Le emergenze istruttorie, come pre-
cedentemente illustrato, hanno invece evidenziato il contrario.
10.4 Ne discende pertanto che la decisione impugnata non vìola nemmeno
il principio di divieto dell’arbitrio.
11.
11.1 Con atto ricorsuale l’insorgente ha infine evidenziato la violazione del
principio della buona fede “avendo l’autorità in data 19 dicembre 2015 as-
sunto una determinata e chiarissima posizione nettamente in contrasto con
quella qui impugnata di data 23.12.2015”.
11.2 Il principio della buona fede è ancorato all'art. 2 del Codice civile sviz-
zero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) nonché all'art. 9 Cost. Valido per
l'insieme dell'attività dello Stato, esso conferisce all'amministrato, a certe
condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse
o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse
(DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 126 consid. 8.1; 129 I 161 consid. 4; [tra
le tante] sentenze del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1
con rinvii e A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 6.1 con rinvii). Tale
principio si suddivide in tre corollari: il divieto di comportamento contraddit-
torio, il divieto dell'abuso di diritto e la protezione della fiducia (sentenza
del TAF A-5453/2009 del 6 aprile 2010 consid. 7.1). Secondo la giurispru-
denza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbli-
gare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi,
quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia
intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona deter-
minata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali,
(c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente
dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione
quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe
rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione
in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha
formulato il suo avviso ([tra le tante] DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii;
[tra le tante] sentenze del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid.
7.1 con rinvii e A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 6.1 con rinvii; WE-
BER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizeri-
sches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pagg.
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Pagina 20
281 segg., con ulteriori rinvii a dottrina e giurisprudenza; SCOLARI, op. cit.,
pag. 208 n. 639 con rinvii).
11.3 Nel caso in esame, l’insorgente non ha minimamente comprovato
l’adempimento delle condizioni poste dalla giurisprudenza. In particolare, il
Tribunale evidenzia che egli non si è preoccupato di allegare e dimostrare
come l’indicazione fornita dal Cgcf lo abbia convinto ad adottare disposi-
zioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pre-
giudizio. Inoltre, a mente dello scrivente Tribunale, da una decisione di so-
spensione immediata dall’attività lavorativa, è più che lecito attendersi, con-
trariamente a quanto preteso dal ricorrente, misure più incisive tra cui si
annovera pure il licenziamento con effetto immediato. Conseguentemente
il Tribunale ritiene di non dilungarsi oltre sulla censura invocata.
11.4 Ciò detto, la decisione impugnata non viola nemmeno il principio co-
stituzionale della buona fede.
12.
12.1 Va ancora osservato che sebbene l’insorgente sia stato riconosciuto
inabile al lavoro – in ragione del 100% – dal 22 dicembre 2015 al 31 gen-
naio 2016, a causa di un “forte esaurimento psico-fisico”, il 23 dicembre
2015 il datore di lavoro ha adottato la decisione di scioglimento immediato
del rapporto di lavoro, qui impugnata.
12.2 In proposito va detto che secondo costante giurisprudenza del Tribu-
nale amministrativo federale, il rapporto di lavoro può essere disdetto im-
mediatamente, se adempiuti i requisiti di legge – segnatamente la pre-
senza di gravi motivi giusta l’art. 10 cpv. 4 LPers – in ogni momento. In altre
parole se il licenziamento immediato è giustificato, il lavoratore non bene-
ficia di alcun periodo di protezione (“Sperrfrist”) sia esso di diritto pubblico
federale giusta l’art. 31a cpv. 1 LPers o di diritto privato giusta l’art. 336c
cpv. 1 CO (Sentenza del TAF A-7515/2014 del 29 giugno 2016 consid.
6.3.2; DTAF 2015/21 consid 5.3).
12.3 Come esposto in narrativa, il 16 dicembre 2015 il datore di lavoro ha
trasmesso il progetto di decisione di scioglimento immediato del rapporto
di lavoro indicandone i gravi motivi a fondamento dello stesso; esso è stato
quindi notificato il 17 dicembre 2015. Contestualmente, alla presa di posi-
zione del 21 dicembre 2016, in ossequio del proprio diritto di essere sentito,
il ricorrente presentava un certificato medico di inabilità all’esercizio dell’at-
tività lavorativa, in ragione del 100% dal 22 dicembre 2015 al 31 gennaio
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2016, “a causa di un forte esaurimento psico-fisico” (cfr. certificato medico
del 22 dicembre 2016).
12.4 In queste circostanze, a fronte della consolidata giurisprudenza sopra
descritta, la disdetta immediata del rapporto di lavoro – notificata con deci-
sione del 23 dicembre 2015 durante un periodo di inabilità a prestare l’atti-
vità lavorativa pattuita – non vìola alcuna norma di legge, in particolare non
vìola i disposti di legge in materia di periodo di protezione, nella misura in
cui essi trovano applicazione.
13.
Stante quanto precede la decisione adottata nei confronti del ricorrente non
è contraria la diritto applicabile, non si fonda su un accertamento incom-
pleto o incorretto dei fatti, non può essere considerata né frutto di un abuso
del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore e nemmeno inadeguata.
È dunque a giusto titolo che il Cgcf ha pronunciato lo scioglimento imme-
diato del rapporto di lavoro per gravi motivi, in particolare per la rottura del
rapporto di fiducia conseguentemente all’atto penalmente reprensibile
commesso dall’insorgente. Sicché la decisione dell'autorità inferiore del 23
dicembre 2015 va confermata.
14.
Stante quanto sopra, il ricorso del 1° febbraio 2015, registrato con il numero
di ruolo A-7597/2015 avverso la decisione di sospensione dall’attività lavo-
rativa e congiunto alla presente causa con ordinanza del 25 maggio 2016,
risulta essere privo di oggetto.
15.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non vengono
prelevate spese, né assegnate ripetibili.
(il dispositivo si trova sulla pagina seguente)
A-646/2016
Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Il ricorso inoltrato dall’insorgente, registrato con il numero di ruolo
A-7597/2015, contro la decisione di sospensione dal servizio e congiunto
al presente ricorso, è privo di oggetto.
3.
Non vengono prelevate spese, né vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
A-646/2016
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Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere
patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.–
rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF). Se
non si tratta di una contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è
ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83
lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso
deve essere inter-posto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione contestata, presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono
essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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