B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6476/2017
Sen t en z a d e l l ’ 11 ap r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Michael Beusch, Annie Rochat Pauchard,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale
della Svizzera italiana,
Stazione FFS,
Viale Stazione 36, casella postale, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
LPP, affiliazione d’ufficio.
A-6476/2017
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Fatti:
A.
Con decisione 13 ottobre 2017, la Fondazione istituto collettore LPP (di
seguito: la Fondazione o l’autorità inferiore) ha constatato l’affiliazione
d’ufficio del datore di lavoro, il signor A._______ – titolare dell’allora ditta
individuale « B._______ », con sede a X._______ (cfr. relativo estratto del
Registro di commercio) – al proprio istituto collettore, dal 1° giugno 2016,
addebitandogli nel contempo i costi della decisione pari a 450 franchi e le
tasse per l’esecuzione dell’affiliazione d’ufficio di 375 franchi (secondo il
regolamento costi della Fondazione). In sunto, essa ha ritenuto che dalla
notifica del 16 giugno 2016 dell’istituto di previdenza precedente
« C._______ » (in tedesco « D._______ ») risulterebbe che al momento
della risoluzione del precedente contratto d’affiliazione, il signor A._______
impiegava ancora dei salariati assoggettati alla previdenza professionale
obbligatoria. Nella misura in cui egli non avrebbe fornito entro i termini
stabiliti alcuna prova giustificante la mancata affiliazione alla Fondazione
istituto collettore LPP, l’autorità inferiore avrebbe dunque provveduto
all’affiliazione d’ufficio.
B.
Avverso la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente)
ha presentato ricorso il 16 novembre 2017 dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, postulandone l’annullamento. In sostanza, il
ricorrente indica che a seguito della costituzione in data 8 luglio 2015 della
ditta individuale « B._______ », iscritta a registro di commercio, egli
avrebbe contattato l’assicuratore C._______ per una proposta di
previdenza professionale. Nella misura in cui nessun suo dipendente
avrebbe percepito un salario lordo superiore a 21'150 franchi annui, egli
non si sarebbe tuttavia poi affiliato ad alcuna assicurazione di previdenza
professionale. In data 18 aprile 2016, egli avrebbe in seguito chiuso la
propria attività e chiesto la radiazione della ditta individuale e continuato
fino al 31 dicembre 2016 come ditta semplice con dei lavoratori occasionali
non sottoposti alla previdenza professionale. In data 1° gennaio 2017, egli
avrebbe per finire nuovamente iniziato l’attività con la ditta semplice sotto
la denominazione « E._______ ». Da detta data egli si sarebbe affiliato
all’istituto di previdenza « F._______ », in quanto diversi dei suoi
dipendenti percepirebbero un salario annuo lordo superiore a
21'150 franchi, così come dimostrerebbe il doc. 3.
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Pagina 3
C.
Con scritto 18 dicembre 2017, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto del
ricorso. In sunto, essa ha ribadito che a seguito dello scioglimento dell’affi-
liazione da parte dell’istituto di previdenza precedente « C._______ » per
il 31 maggio 2016, il ricorrente non si sarebbe mai riaffilato ad un altro ente
previdenziale, benché dal 1° giugno 2016 continuasse ad occupare
salariati soggetti alla previdenza professionale obbligatoria. A suo avviso,
le affermazioni del ricorrente non collimerebbero dunque con quanto da
essa constatato. In ogni caso, essa ritiene che gli atti di cui al doc. 3
prodotto dal ricorrente non sarebbero idonei a provare che i suoi dipendenti
sarebbero stati riaffilati all’istituto di previdenza « F._______ » a partire dal
1° gennaio 2017, in quanto si tratterebbe di « una proposta » non
sottoscritta dall’istituto di previdenza.
D.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In partico-
lare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in
materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al
Tribunale amministrativo federale in conformità all’art. 33 lett. h LTAF. La
procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente
Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato
interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso
è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
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incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l’inade-
guatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor-
rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, compren-
de, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il
giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in
caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della ca-
renza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
In concreto, l’oggetto del litigio è circoscritto all’esame della correttezza (o
meno) della constatazione dell’affiliazione d’ufficio del ricorrente all’istituto
collettore LPP a far tempo dal 1° giugno 2016 (cfr. consid. 3.2 del presente
giudizio). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima ricordati i principi
applicabili in materia di affiliazione d’ufficio di un datore di lavoro all’istituto
collettore LPP (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio).
3.1
3.1.1 Giusta l’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP,
RS 831.40) il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
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obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto
nel registro della previdenza professionale.
Sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di
17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo base fissato
dalla legge (cfr. art. 2 cpv. 1 LPP in relazione all’art. 5 dell’ordinanza del
18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità [OPP2, RS 831.441.1]; attualmente, reddito annuo di oltre
21'150 franchi). I lavoratori che soddisfano i predetti criteri sottostanno
all’assicurazione obbligatoria per i rischi di morte ed invalidità dal 1° gen-
naio dopo l’anno in cui hanno compiuto il 17esimo anno di età, e per la
vecchiaia dal 1° gennaio dopo l’anno che hanno compiuto il 24esimo anno di
età (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP).
3.1.2 In virtù dell’art. 11 cpv. 4 LPP, la Cassa di compensazione dell’AVS
verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati ad un istituto
di previdenza registrato. Secondo l’art. 11 cpv. 5 LPP, essa ingiunge al
datore di lavoro che non ha dato seguito all’obbligo di affiliazione ad un
istituto di previdenza previsto all’art. 11 cpv. 1 LPP di affiliarsi entro due
mesi ad un istituto di previdenza registrato. Se il datore di lavoro non si
conforma all’ingiunzione entro il termine impartito, giusta l’art. 11 cpv. 6
LPP, la Cassa di compensazione dell’AVS lo annuncia all’istituto collettore
per l’affiliazione con effetto retroattivo. L’art. 11 cpv. 7 LPP dispone poi che
l’istituto collettore e la Cassa di compensazione dell’AVS conteggiano al
datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato.
3.1.3 Giusta l’art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l’istituto collettore è tenuto ad
affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono l’obbligo di affiliarsi a
un istituto di previdenza. A tal fine, esso emana una decisione di affiliazione
d’ufficio ai sensi dell’art. 60 cpv. 2bis LPP.
L’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP prevede invece un caso particolare: giusta
l’art. 12 cpv. 1 LPP, i salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni
legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di
previdenza. Queste prestazioni, così come sancito dall’art. 60 cpv. 2 lett. d
LPP, devono essere effettuate dall’istituto collettore. Se un salariato ha
legalmente diritto a una prestazione d’assicurazione o di libero passaggio
quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un’istituzione di
previdenza, il datore di lavoro viene affiliato « per legge all’istituto collettore
per l’insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio » (cfr. art. 2
cpv. 1 dell’ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell’istituto
collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434; di seguito:
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ordinanza LPP]; DTF 129 V 237 consid. 5.1, sentenza del TAF C-
2225/2012 del 19 novembre 2013 consid. 3.2.2; inoltre sentenze del TAF
A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A-1232/2017 del
31 gennaio 2018 consid. 4.4).
Di fatto, la mora del datore di lavoro nell’affiliarsi ad un istituto di previdenza
conduce ad un’affiliazione d’ufficio ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 lett. a LPP.
Nel caso particolare in cui un diritto alle prestazioni legali sorga prima
dell’affiliazione del datore di lavoro ad un istituto di previdenza, l’affiliazione
è invece regolata dall’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP. Il Tribunale federale delle
assicurazioni nella propria DTF 130 V 526 consid. 4.3 ha sancito che nel
caso di una decisione ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 lett. a LPP si tratta di una
decisione formatrice, mediante la quale vengono creati nuovo obblighi a
carico del datore di lavoro. L’affiliazione ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 lett. d
LPP risulta invece dalla legge stessa e una decisione dell’autorità inferiore
su questo punto può avere soltanto carattere di accertamento (cfr. senten-
ze del TAF A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A-1232/2017 del
31 gennaio 2018 consid. 4.5 con rinvii).
Come l’affiliazione d’ufficio secondo l’art. 60 cpv. 2 lett. a LPP e l’affilia-
zione volontaria secondo l’art. 60 cpv. 2 lett. b LPP, l’affiliazione secondo
l’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP prende effetto a decorrere dal momento in cui il
personale assicurato inizia a lavorare (cfr. art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza LPP;
sentenze del TAF A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A-
4204/2016 dell’8 marzo 2017 consid. 2.2.3).
Se il datore di lavoro prova che – a seguito di un’affiliazione fondata
sull’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP – un altro istituto di previdenza debba
riprendere anche gli obblighi fino a quel momento assunti dall’istituto
collettore, l’affiliazione del datore di lavoro all’istituto collettore sarà
annullata a partire dal momento in cui detti obblighi verranno ripresi
dall’altro istituto di previdenza (cfr. art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza LPP).
3.1.4 Secondo l’art. 9 cpv. 1 OPP2, è il datore di lavoro che deve poi fornire
alla sua Cassa di compensazione dell’AVS tutte le informazioni necessarie
alla verifica della sua affiliazione.
3.2
3.2.1 In concreto, dagli atti dell’incarto risulta che dal 1° luglio 2015 fino al
31 maggio 2016 – data alla quale il contratto di affiliazione è stato rescisso
dall’istituto di previdenza (cfr. notifica del 16 giugno 2016 dell’istituto di
previdenza C._______, doc. 1 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore [di
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seguito: inc. LPP]; messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2017
della signora G._______, C._______, doc. 9 dell’inc. LPP) – il ricorrente
era affiliato all’istituto di previdenza « C._______ ». Al momento della
rescissione del contratto di affiliazione, ovvero dal 1° giugno 2016, il
ricorrente – in qualità di datore di lavoro – ha continuato ad occupare
almeno un salariato soggetto all’assicurazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 11 cpv. 1 LPP (cfr. notifica del 16 giugno 2016 dell’istituto di
previdenza C._______, doc. 1 dell’inc. LPP; dichiarazione dei salariati per
l’anno 2016, doc. 11 dell’inc. LPP). Dalla documentazione agli atti si può
altresì evincere che dal 1° giugno 2016 sono stati verosimilmente sciolti
uno o più rapporti di lavoro che potrebbero dare diritto a prestazioni di libero
passaggio della previdenza professionale (cfr. doc. 11 dell’inc. LPP). Per il
ricorrente sussisteva pertanto l’obbligo di riaffiliarsi ad un nuovo istituto di
previdenza, con effetto a far tempo dal 1° giugno 2016.
3.2.2 Orbene, dagli atti dell’incarto si evince che, nonostante il sollecito
dell’autorità inferiore del 29 luglio 2016 ai sensi dell’art. 11 cpv. 5 LPP
(cfr. doc. 2 dell’inc. LPP) e di quello del 18 luglio 2016 dell’Istituto delle
assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
della Repubblica e Cantone Ticino (cfr. atto allegato al doc. 8 dell’inc. LPP),
il ricorrente non ha mai prodotto alcun documento attestante la sua riaffilia-
zione ad un istituto di previdenza dinanzi all’autorità inferiore. In assenza
della prova dell’affiliazione, l’autorità inferiore era dunque legittimata a
constatare l’affiliazione d’ufficio al suo istituto collettore LPP dal 1° giugno
2016, in applicazione dell’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP.
3.2.3 Ciò premesso, lo scrivente Tribunale rileva che in sede ricorsuale il
ricorrente ha dichiarato di aver contattato un assicuratore dell’istituto di
previdenza « C._______ » per una proposta, ma di non essersi per finire
affiliato ad un istituto di previdenza professionale, in quanto fino al
31 dicembre 2016 non avrebbe impiegato alcun dipendente soggetto
all’obbligo di affiliazione alla previdenza professionale (cfr. ricorso
16 novembre 2017, punti 1 e 2). Ora, tali dichiarazioni non collimano
tuttavia con quanto chiaramente risultante sia dalla notifica del 16 giugno
2016 dell’istituto di previdenza « C._______ » (cfr. atto 1 dell’inc. LPP) che
dalla dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro
per l’anno 2016 (cfr. atto 11 dell’inc. LPP). Come visto poc’anzi
(cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio), da detti documenti risulta infatti (a)
che il ricorrente fino al 31 maggio 2016 era affiliato a detto istituto di
previdenza e (b) che a partire dal 1° giugno 2016 ha continuato ad avere
dei dipendenti, di cui almeno un salariato soggetto all’obbligo di affiliamento
ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP.
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3.2.4 Nel proprio gravame, il ricorrente ha altresì dichiarato di essersi
riaffiliato all’istituto di previdenza « F._______ » a far tempo dal 1° gennaio
2017 (cfr. ricorso 16 novembre 2017, punto 3), così come dimostrerebbero
gli atti di cui al doc. 3 da lui prodotto. Sennonché, come giustamente
rilevato dall’autorità inferiore (cfr. scritto 18 dicembre 2017), dall’esame
degli atti di cui al doc. 3 risulta che di fatto si tratta di una mera proposta
assicurativa dell’istituto di previdenza « F._______ », tant’è che sulla prima
pagina è denominata quale « Proposta per H._______ ». A detta proposta
assicurativa è altresì accluso il contratto di adesione all’assicurazione LPP.
Sennonché i due predetti atti risultano essere stati sottoscritti dal ricorrente
e dal rappresentante dei lavoratori, ma non ancora dall’istituto di
previdenza « F._______ » (cfr. doc. 3). Perché l’affiliazione sia valida,
occorre infatti l’accordo scritto di entrambe le parti, mediante l’apposizione
della loro firma. Non essendo tuttavia qui il caso, non è possibile ritenere
che a partire dal 1° gennaio 2017 il ricorrente si sia effettivamente
validamente riaffiliato ad un istituto di previdenza.
3.2.5 Visto tutto quanto suesposto, su questo punto il ricorso deve essere
qui respinto e la decisione impugnata confermata, nel senso che è ricono-
sciuta la validità della constatazione dell’affiliazione d’ufficio del ricorrente
all’istituto collettore LPP dal 1° giugno 2016. Spetterà semmai al ricorrente,
qualora dovesse in futuro validamente affiliarsi ad istituto di previdenza di
sua scelta, trasmettere all’autorità inferiore i documenti attestanti in manie-
ra chiara e precisa la predetta affiliazione e permettenti dunque di porre
fine all’affiliazione d’ufficio all’istituto collettore LPP. Sino ad allora, a far
tempo dal 1° giugno 2016, egli rimarrà tuttavia affiliato all’istituto collettore
LPP.
4.
Ciò stabilito, occorre poi verificare se è a ragione che l’autorità inferiore ha
posto a carico del ricorrente i costi/tasse per la decisione e l’esecuzione
dell’affiliazione d’ufficio (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). A tal fine,
verranno dapprima richiamati i principi applicabili (cfr. consid. 4.1 del
presente giudizio).
4.1 Come già indicato, in virtù dell’art. 11 cpv. 7 LPP l’Istituto collettore e la
Cassa di compensazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le
spese amministrative che ha causato. L’art. 3 cpv. 4 dell’ordinanza del
28 agosto 1985 concernente i diritti dell’istituto collettore (RS 831.434)
prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l’istituto collettore di
tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. L’autorità inferiore – in qualità di
istituto collettore – ha in particolare emanato un regolamento dei costi a
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copertura degli oneri amministrativi straordinari. Detto regolamento – nella
sua versione valida dal 1° gennaio 2017, annesso alla decisione impu-
gnata – prevede, fra le altre, una tassa di decisione ed esecuzione
dell’affiliazione d’ufficio di 825 franchi.
4.2 In concreto, sulla base del predetto regolamento, l’autorità inferiore ha
posto a carico del ricorrente le spese di 450 franchi per la decisione e le
tasse di 375 franchi per l’esecuzione dell’affiliazione d’ufficio (cfr. punto 5
della decisione impugnata, ripreso genericamente al punto II del relativo
dispositivo). Ora, nella fattispecie in esame tali importi vanno qui conferma-
ti. In effetti, l’emanazione della decisione impugnata da parte dell’autorità
inferiore si è resa necessaria, in quanto il ricorrente non ha apportato la
prova, entro il termine impartito, dell’avvenuta affiliazione a un istituto di
previdenza registrato a partire dal 1° giugno 2016. Le spese per la sua
emanazione di 450 franchi sono pertanto giustificate. Per gli stessi motivi,
si è poi resa necessaria la constatazione dell’affiliazione d’ufficio dal
1° giugno 2016 – qui confermata dallo scrivente Tribunale –, sicché le
relative tasse di 375 franchi appaiono anch’esse giustificate (cfr. in propo-
sito, sentenza del TF 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 5; senten-
ze del TAF A-7759/2015 del 12 maggio 2016 consid. 4.2; C-4096/2010 del
6 gennaio 2012 consid. 9.3.3).
5.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico del ricorrente qui parte integralmente
soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
800 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente
dall’anticipo spese di 800 franchi da lui versato a suo tempo.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 800 franchi sono poste a carico del ricorrente.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà intera-
mente dedotto dall’anticipo spese di 800 franchi da lui versato a suo tempo.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.***; atto giudiziario)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
– Commissione di alta vigilanza (raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Pifferi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: