Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A648/2009
Sen t e n z a d e l 1 5 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Salome Zimmermann,
cancelliera Sara Friedli.
Parti A._______,
precedentemente B._______,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto imposta sul valore aggiunto 1° trimestre 2001 3° trimestre
2003 (sistema di rendiconto; prestazioni di amministrazione
di immobili).
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Fatti:
A.
B._______, società in nome collettivo (dal 20 ottobre 2008 A._______,
ditta individuale di cui è titolare C._______, cfr. Foglio ufficiale svizzero di
commercio [FUSC] n. *** del ***), i cui soci erano C._______ e
D._______, svolgeva un'attività di studio commerciale e fiduciario a
X._______. A seguito di questa attività detta società era stata iscritta dal
1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2008 quale contribuente IVA nel registro
tenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC).
B.
Il 28 dicembre 1994 il contribuente ha richiesto all'AFC l'autorizzazione di
allestire i rendiconti per l'IVA in funzione delle controprestazioni ricevute
(cfr. doc. 2). Il 6 febbraio 1995, l'AFC ha rilasciato al contribuente la
suddetta autorizzazione e ritrasmesso a quest'ultimo il modulo di richiesta
contenente le condizioni da adempiere per adottare il sistema di
rendiconto secondo le controprestazioni ricevute (cfr. doc. 2).
C.
Nel corso di un controllo eseguito presso il contribuente il 19 e il
20 gennaio 2004, l'AFC ha constatato che quest'ultimo non adempiva
tutte le condizioni necessarie per beneficiare dell'autorizzazione di
allestire i rendiconti in funzione delle controprestazioni ricevute. Di
conseguenza, l'autorità inferiore gli ha ritirato l'autorizzazione concessa
con effetto al 30 settembre 2003. A seguito del passaggio dal sistema di
rendiconto secondo le controprestazioni ricevute a quello secondo le
contro prestazioni convenute, l'AFC ha poi provveduto alla correzione
tramite il conto complementare (CC) n. 213 687 del 4 febbraio 2004, nel
quale ha ripreso l'imposta di fr. 21'423. oltre accessori.
D.
Nel corso del medesimo controllo, l'AFC ha altresì rilevato che per il
periodo fiscale dal 1° trimestre 2001 al 3° trimestre 2003, delle prestazioni
imponibili non erano state dichiarate correttamente nei rendiconti
trimestrali e che l'imposta precedente era stata dedotta a torto. Al fine di
rettificare detti errori, per il periodo controllato l'AFC ha allestito il CC
n. 213 688 del 4 febbraio 2004 nel quale ha ripreso l'imposta di fr. 3'429.
oltre accessori, di cui:
fr. 440. per la ripresa relativa all'imposta precedente dedotta
sull'acquisto di bevande destinate a regali (cfr. cifra 1 dell'allegato al
CC n. 213 688 del 4 febbraio 2004);
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fr. 2'989. per la ripresa relativa all'imposta dovuta sulle prestazioni di
amministrazione dell'immobile sito al mapp. *** del Registro fondiario
definito [RFD] di X._______ di proprietà dei signori E._______,
C._______ e D._______ (cfr. cifra 2 dell'allegato al CC n. 213 688 del
4 febbraio 2004).
E.
Con scritto 9 febbraio 2004 il contribuente, contestando i CC n. 213 687 e
n. 213 688 del 4 febbraio 2004, ha postulato l'emanazione di una
decisione formale da parte dell'AFC.
F.
Con decisione 27 luglio 2004 l'AFC ha confermato interamente entrambi i
CC n. 213 687 e n. 213 688 del 4 febbraio 2004.
G.
Avverso la succitata decisione il contribuente ha interposto un reclamo in
data 14 settembre 2004.
Esso ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, contestando
la revoca dell'autorizzazione di allestire i rendiconti in funzione delle
controprestazioni ricevute, nonché la conseguente ripresa d'imposta di
fr. 21'423. di cui al CC n. 213 687 del 4 febbraio 2004. Esso ha
parimenti contestato la ripresa d'imposta di fr. 2'989. operata dall'AFC in
merito alle prestazioni di amministrazione dell'immobile sito al mapp. ***
RFD di X._______ di proprietà dei signori E._______, C._______ e
D._______ (cfr. cifra 2 dell'allegato al CC n. 213 688 del 4 febbraio 2004),
contestando segnatamente le rettifiche risultanti dall'imposizione di dette
prestazioni non dichiarate nei rendiconti.
Il ricorrente non ha invece contestato la ripresa relativa all'imposta
precedente dedotta sull'acquisto di bevande destinate a regali
dell'importo di fr. 440. (cfr. cifra 1 dell'allegato al CC n. 213 688 del
4 febbraio 2004), di modo che la decisione dell'AFC del 27 luglio 2004 è
cresciuta in giudicato per detto importo.
H.
Con decisione 17 dicembre 2008 l'AFC ha respinto il succitato reclamo,
confermando nuovamente la revoca dell'autorizzazione di allestire i
rendiconti in funzione delle controprestazioni ricevute. Essa ha
sottolineato di aver accertato nel corso del suo controllo che la contabilità
non rispettava le esigenze poste alla base dell'autorizzazione, e meglio
l'obbligo di allestire il rendiconto e la propria contabilità secondo lo stesso
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principio, ovvero sulla base delle fatture emesse o sulla base dei
pagamenti. Essa ha infatti rilevato che dal 1° gennaio 1999 al
30 settembre 2003, il contribuente non ha tenuto la contabilità sulla base
dei pagamenti, bensì sulla base delle fatture emesse sul conto debitori.
Per questi motivi l'autorità inferiore ha revocato la propria autorizzazione
con effetto al 30 settembre 2003, imponendo il ritorno retroattivo al
sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute.
Conseguentemente, il credito fiscale è divenuto esigibile al momento
dell'emissione della fattura, motivo per cui l'AFC ha ritenuto come ancora
dovuto dal contribuente l'importo di fr. 21'423. oltre accessori,
corrispondente all'imposta dovuta sulla differenza tra le prestazioni
imponibili fatturare e la cifra d'affari imponibile dichiarata secondo le
controprestazioni ricevute, ossia il saldo contabile del conto debitori al
30 settembre 2003 (cfr. decisione impugnata, pagg. 78).
L'autorità inferiore ha inoltre confermato la ripresa d'imposta di fr. 2'989.
oltre accessori. Essa ha precisato che l'oggetto della ripresa fiscale
concerne delle prestazioni di gestione e amministrazione dell'immobile
sito al mapp. *** RFD di X._______ di proprietà dei signori E._______,
C._______ e D._______. Dalla documentazione in suo possesso, l'AFC
ha rilevato che le prestazioni sono state fornite dal contribuente, nella sua
qualità di studio commerciale e fiduciario a favore dei "signori E._______,
C._______ e D._______" in qualità di proprietari dell'immobile sito al
mapp. *** RFD di X._______. L'AFC, sulla base delle fatture emesse dal
contribuente, ha quantificato la controprestazione richiesta per dette
prestazioni a 5% del cosiddetto gettito affitti. Essa ha dunque concluso
che, in presenza di uno scambio di prestazioni, si era in presenza di
prestazioni a titolo oneroso da imporre all'aliquota legale corrispondente,
ossia nella fattispecie al 7.6% (cfr. decisione impugnata, pag. 10).
I.
Con ricorso 31 gennaio 2009 A._______, ditta individuale, quale
successore fiscale del contribuente (di seguito ricorrente), ha interposto
ricorso contro la decisione 17 dicembre 2008 dinanzi al Tribunale
amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, esso
postula l'annullamento della decisione impugnata.
Il ricorrente si oppone alla revoca dell'autorizzazione di allestire i
rendiconti in funzione delle controprestazioni ricevute. Egli ritiene in
particolare che il sistema di rendiconto secondo le controprestazioni
convenute imposto dall'AFC sia contrario al principio dell'uguaglianza (cfr.
citato ricorso, punto 2). Esso contesta parimenti la ripresa d'imposta
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operata dall'AFC, in quanto ritiene che le conclusioni dell'autorità inferiore
siano poco chiare e non approfondite. Esso afferma in particolare che
l'AFC non avrebbe rilevato che l'immobile sito sul mapp. *** RFD di
X._______, non è di esclusiva proprietà di C._______ e D._______,
bensì anche di un terzo comproprietario, ovvero E._______, il quale non
avrebbe nulla a che vedere con B._______, attuale A._______ (cfr. citato
ricorso, punto 3).
J.
In data 10 marzo 2009 l'AFC ha inoltrato la propria risposta, postulando il
rigetto del ricorso e riconfermandosi nella propria decisione.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le
decisioni finali rese dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) possono essere
contestate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 33 lett. d LTAF. La procedura dinanzi Tribunale amministrativo
federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art.
37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per giudicare la
presente vertenza.
1.2. La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul
valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro
prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i
rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella
misura in cui la fattispecie in esame concerne il periodo fiscale dal
1° trimestre 2001 3° trimestre 2003, alla stessa risulta dunque
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applicabile materialmente l'allora vigente Legge federale del 2 settembre
1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300),
entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del
Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).
Per quel che concerne invece la procedura, fatto salvo l'art. 91 LIVA, il
nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al
momento dell'entrata in vigore della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3 LIVA; per
quel che concerne l'interpretazione restrittiva di detta disposizione,
cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A2387/2007 del
29 luglio 2010 consid. 1.2, A6986/2008 del 3 giugno 2010 consid. 1.2 e
A1113/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito
all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 1 LIVA non entra in
considerazione qualora il diritto materiale anteriore rimanga applicabile
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A3603/2009 del 16
marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii). Infine, la possibilità d'apprezzare
anticipatamente le prove rimane ammissibile anche nel nuovo diritto e, a
fortiori, per i casi pendenti (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii e A
4785/2007 del 23 febbraio 2010 consid. 5.5; Messaggio del Consiglio
federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
del 25 giugno 2008, in Foglio federale [FF] 2008 pag. 6151 seg.; PASCAL
MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea
2009, pag. 1126 N. 157).
In definitiva, quale diritto materiale va applicata la vLIVA alla presente
fattispecie, che – come detto poc'anzi – si riferisce al periodo fiscale dal
1° trimestre 2001 3° trimestre 2003. La procedura, al contrario, è retta
dal nuovo diritto, ossia l'attuale LIVA, con le precisazioni appena esposte.
1.3.
1.3.1. Giusta l'art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi
potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi
e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Secondo
l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett.
b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (lett. c). Le tre citate condizioni dell'art. 48 PA
sono cumulative e devono pertanto essere tutte adempiute affinché il
ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativa federale sia ricevibile
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(cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.60).
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio la qualità per ricorre
re di una parte, senza essere vincolata dalle conclusioni delle parti
(cfr. art. 62 al. 4 PA). In sostanza, l'esame del Tribunale statuente mira a
stabilire se il ricorrente è toccato più di ogni altro dalla decisione
impugnata e s'egli ha un interesse degno di protezione (o interesse
legittimo) a che la stessa venga annullata o modificata. L'interesse degno
di protezione può essere un interesse di diritto o di fatto; non è
necessario che esso corrisponda a quello che tende a proteggere la
norma di cui è allegata la violazione. È tuttavia necessario, come
accennato poc'anzi, che il ricorrente sia toccato più di ogni altro dalla
decisione impugnata e che egli si trovi in una relazione particolarmente
stressa e degna di considerazione con l'oggetto della lite. Un interesse
degno di protezione esiste in particolare quando la situazione giuridica o
di fatto può essere influenzata a favore del ricorrente dall'esito della
procedura. Occorre in particolare che l'accoglimento del ricorso procuri al
ricorrente un vantaggio di natura economica, materiale o ideale. Il ricorso
fatto nell'interesse della legge o di un terzo è invece irricevibile (cfr.
ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, parte generale, Cadenazzo 2002,
N. 1258 con rinvii giurisprudenziali; DTF 133 II 468 consid. 1, 121 II 39
consid. 2c/aa con rinvii; decisione del Tribunale amministrativo federale
A7011/2010 del 19 maggio 2011 consid. 1.2.1 con rinvii).
1.3.2. In concreto, dagli atti emerge che il destinatario della decisione
17 dicembre 2008 – qui impugnata dalla società semplice, A._______,
con ricorso 31 gennaio 2009 – è la società in nome collettivo, B._______.
Ciò posto si rileva che B._______ – ovvero, l'impresa interessata dalla
ripresa d'imposta oggetto della decisione qui impugnata – è stato
integralmente ripreso da A._______ (cfr. FUSC n. *** del ***).
Giusta l'art. 30 cpv. 2 vLIVA, chi assume un'impresa con attivo e passivo
subentra nei diritti e obblighi fiscali della stessa. Colui che rileva l'impresa
può essere una persona fisica, una società di persone o una persona
giuridica. L'oggetto della ripresa concerne in modo generale le imprese,
ossia generalmente tutti gli assoggettati ai sensi dell'art. 21 vLIVA
(cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 542 N. 429 con
rinvii). In virtù dell'art. 30 cpv. 1 vLIVA, A._______, succedendo
fiscalmente a B._______, è subentrato nei diritti e negli obblighi fiscali di
quest'ultimo, di modo che risulta legittimato ad impugnare la decisione
17 dicembre 2008. È infatti pacifico che, quale successore di B._______,
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esso sia particolarmente toccato dalla decisione impugnata e abbia un
interesse a che la stessa venga annullata. A._______ ha dunque la
qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
1.4. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste
dalla legge (art. 52 PA).
1.5. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758
segg.).
1.6. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677).
Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip")
l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione
e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55). Il principio
inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal
dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II
139 consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il
ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse,
comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie,
d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta,
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ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 II 70
consid. 1).
2.
2.1. In concreto, l'oggetto del litigio concerne la revoca dell'autorizzazione
di allestire il proprio rendiconto secondo le controprestazioni ricevute e la
relativa ripresa d'imposta di fr. 21'423. oltre accessori. Il litigio porta
altresì sulla ripresa d'imposta dell'importo di fr. 2'989. oltre accessori,
operata dall'AFC per il periodo fiscale dal 1° trimestre 2001 3° trimestre
2003, in merito alle prestazioni di amministrazione dell'immobile sito al
mapp. *** RFD di X._______ – considerate dall'autorità inferiore quali
prestazioni di servizi – fornite da B._______ ai proprietari del
summenzionato immobile, ovvero E._______, C._______, nonché
D._______.
2.2. Lo scrivente Tribunale procederà dapprima all'analisi della revoca del
sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute (cfr. consid. 4
del presente giudizio), stabilendo le condizioni alla base
dell'autorizzazione ad adottare detto sistema, nonché la sua validità alla
luce del principio dell'uguaglianza invocato dal ricorrente (cfr. consid. 3
del presente giudizio). In un secondo tempo, il Tribunale statuente
valuterà la ripresa d'imposta operata dall'AFC per le prestazioni
d'amministrazione dello stabile di cui al mapp. *** RFD di X._______, ciò
che presuppone d'appurare se si è in presenza di un'operazione IVA
(cfr. consid. 7 del presente giudizio) e – in caso affermativo – se la base
di calcolo dell'IVA ritenuta dall'AFC è corretta (cfr. consid. 8 del presente
giudizio). A tal fine, verranno richiamate la nozione di "operazione IVA"
(cfr. consid. 5 del presente giudizio) e la base di calcolo dell'IVA
(cfr. consid. 6 del presente giudizio).
3.
3.1. Il sistema di rendiconto, secondo il quale il contribuente dichiara l'IVA
all'AFC, è regolamentato dall'art. 44 vLIVA. Di norma il rendiconto è
allestito secondo le controprestazioni convenute (art. 44 cpv. 1 vLIVA),
ovvero secondo la fatturazione (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., pag. 794 N. 361). Eccezione fatta per il caso di
pagamento anticipato, sono gli importi fatturati che determinano la cifra
d'affari oggetto del rendiconto, sia per il calcolo dell'IVA dovuta che
dell'IVA precedente deducibile. Secondo questo sistema di rendiconto, la
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controprestazione convenuta tra le parti viene fatturata e contabilizzata al
momento in cui la prestazione – fornitura di beni o prestazione di servizi –
viene effettuata dal prestatore (cfr. JEANMARC RIVIER/ANNIE ROCHAT
PAUCHARD, Droit fiscal suisse, la taxe sur la valeur ajoutée, Friborgo
2000, pag. 157).
3.2. L’AFC può autorizzare il contribuente che lo richiede ad allestire il
rendiconto secondo le controprestazioni ricevute – ovvero secondo gli
incassi (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 794
N. 364) – se per ragioni inerenti alla sua contabilità questo sistema gli è
più semplice. Essa ne stabilisce le condizioni in modo tale da non
arrecare né vantaggi né svantaggi al contribuente (art. 44 cpv. 4 vLIVA).
Secondo questo sistema di rendiconto, la controprestazione convenuta
tra le parti viene contabilizzata al momento in cui la fattura emessa dal
prestatore per la prestazione da lui fornita viene incassata (cfr. JEAN
MARC RIVIER/ANNIE ROCHAT PAUCHARD, op. cit., pagg. 157158).
3.3. Il sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute
costituisce la regola, quello secondo le controprestazioni ricevute
l'eccezione soggetta ad autorizzazione. Come sancito dal tenore dell'art.
44 cpv. 4 vLIVA, l'AFC non solo ha la possibilità d'autorizzare quest'ultimo
sistema di rendiconto, ma anche un certo margine di manovra in merito
alla determinazione delle condizioni alla base di una tale concessione.
Ciò significa altresì che il contribuente non ha diritto d'adottare libera
mente uno dei due sistemi di rendiconto, essendo ex lege sottoposto a
quello delle controprestazioni convenute. Qualora il contribuente desideri
derogare al sistema legale, adottando il sistema di rendiconto secondo le
controprestazioni ricevute, quest'ultimo deve richiedere a priori all'AFC la
relativa autorizzazione.
3.4. Ciò detto, nella pratica amministrativa, l'AFC – facendo uso del
potere d'apprezzamento concessole dal legislatore, nei limiti legali stabiliti
dall'art. 44 cpv. 4 vLIVA – ha deciso di concedere la possibilità d'allestire
il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, qualora il contribuente
tenga la propria contabilità in funzione del traffico dei pagamenti, sia per i
creditori che per i debitori, ciò che è considerato adeguato e conforme al
principio dell'uguaglianza giuridica di cui all'art. 8 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101; cfr. decisione del Tribunale federale 2A.220/2003 dell'11 febbraio
2004 consid. 2.2.3.3 con rinvii, in Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA]
vol. 75 pag. 581; decisione del Tribunale amministrativo federale A
1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 3.3.1 con rinvii; decisione della
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Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del
16 giugno 2003, in Giurisprudenza delle autorità amministrative della
Confederazione [GAAC] 68.22 considd. 3b3d). Secondo il principio
dell'uguaglianza giuridica, le leggi devono essere applicate con criteri di
uguaglianza, di modo che una medesima Autorità deve interpretarle in
maniera costante e adottare, nelle medesime circostanze, decisioni
equivalenti e, in circostanze diverse, decisioni diverse (cfr. SCOLARI, op.
cit., N. 436 con rinvii). Si considera dunque che non vi è alcuna violazione
del principio dell'uguaglianza, nella misura in cui tutti gli assoggettati che
desiderano ottenere un'autorizzazione ad utilizzare il sistema di
rendiconto secondo le controprestazioni ricevute devono tenere la propria
contabilità sulla base del traffico dei pagamenti (cfr. decisione del
Tribunale federale 2A.220/2003 dell'11 febbraio 2004 consid. 2.2.3.3, in
ASA vol. 75 pag. 581; decisione della CRC del 16 giugno 2003, in GAAC
68.22 consid. 3d con rinvii).
3.5. Una tale restrizione alla concessione del sistema di rendiconto
secondo le controprestazione ricevute, si giustifica altresì alla luce
dell'art. 58 cpv. 1 vLIVA, secondo cui il contribuente deve tenere i suoi
libri contabili in modo da consentire di constatare facilmente e con
sicurezza i fatti importanti per determinare l’assoggettamento, per il
calcolo dell’imposta e delle imposte precedenti deducibili. L'AFC può
emanare prescrizioni speciali in merito. Queste prescrizioni possono
andare oltre quanto previsto dal diritto commerciale soltanto se ciò è
indispensabile alla corretta riscossione dell’IVA. Il contribuente deve in
particolare adottare i provvedimenti affinché sia assicurata la verifica
celere delle operazioni commerciali, partendo dal singolo giustificativo
attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e viceversa (cfr. decisione
del Tribunale federale 2A.220/2003 dell'11 febbraio 2004 consid. 2.2.2
con rinvii, in ASA vol. 75 pag. 581; decisioni del Tribunale amministrativo
federale A1605/2006 del 4 marzo 2010 consid. 3.2.1 con rinvii e A
6150/2007 del 26 febbraio 2009 consid. 2.2.1 con rinvii; decisione della
CRC del 16 giugno 2003, in GAAC 68.22 consid. 3c con rinvii).
In tale ottica, è evidente che l'allestimento del rendiconto e il suo controllo
occasionano un lavoro e un dispendio di tempo minimi, quando la
registrazione contabile delle operazioni commerciali e la loro iscrizione
nel rendiconto IVA intervengono in modo "sincrono", ovvero quando sia la
contabilità che i rendiconti sono tenuti sulla base delle fatture o sulla base
del traffico dei pagamenti. Al contrario, qualora le operazioni commerciali
non vengono contemporaneamente (e meglio, nello stesso periodo
fiscale) registrate nella contabilità e iscritte nel rendiconto è solo grazie ad
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un lavoro e un dispendio di tempo supplementare ch'esse possono
essere seguite partendo dal singolo giustificativo, attraverso la contabilità
fino al rendiconto IVA e viceversa (cfr. decisione del Tribunale federale
2A.220/2003 dell'11 febbraio 2004 consid. 2.2.2 e 2.2.3.2 con rinvii, in
ASA vol. 75 pag. 581; decisioni del Tribunale amministrativo federale A
1605/2006 del 4 marzo 2010 consid. 3.2.1 con rinvii e A6150/2007 del
26 febbraio 2009 consid. 2.2.1 con rinvii; decisione della CRC del
16 giugno 2003, in GAAC 68.22 consid. 3c con rinvii). Sarebbe
segnatamente il caso per un contribuente che volesse tenere la propria
contabilità sulla base delle fatture, allestendo parallelamente i propri
rendiconti sulla base delle controprestazioni ricevute (cfr. decisione della
CRC del 16 giugno 2003, in GAAC 68.22 consid. 3c con rinvii).
3.6. Visto il carattere eccezionale del sistema di rendiconto secondo le
controprestazioni ricevute, l'AFC non è tenuta ad accordarlo ad ogni
contribuente al quale detto sistema offrirebbe una semplificazione
minima. È ammissibile che essa limiti le autorizzazioni ai casi nei quali si
realizzano le semplificazioni maggiori, ovvero per quei contribuenti che
tengono la propria contabilità secondo il traffico dei pagamenti (cfr.
decisione della CRC del 16 giugno 2003, in GAAC 68.22 consid. 3d con
rinvii).
3.7. L'AFC ha altresì il diritto, in caso d'inosservanza delle condizioni
poste alla base della concessione del sistema di rendiconto secondo le
controprestazioni ricevute, d'esigere il ritorno – anche in modo retroattivo
– al sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute
(cfr. decisione del Tribunale federale 2A.220/2003 dell'11 febbraio 2004
consid. 2.2.3.1 in ASA vol. 75 pag. 581; decisione della CRC del
16 giugno 2003, in GAAC 68.22 consid. 3d).
4.
4.1. In concreto – come indicato sub. lett. B – lo scrivente Tribunale rileva
che dalla documentazione agli atti risulta che B._______ in data
6 febbraio 1995 ha ottenuto dall'AFC l'autorizzazione d'allestire i propri
rendiconti per l'IVA in funzione delle controprestazioni ricevute
(cfr. doc. 2). Sottoscrivendo il suddetto documento, B._______ si è
impegnato ad attenersi scrupolosamente alle condizioni ivi indicate, in
particolare a tenere la propria contabilità in base alle operazioni di
pagamento, sia in entrata che in uscita (cfr. punto 1 di cui al doc. 2). Esso
è altresì stato reso attento che in caso di inadempienza delle suddette
condizioni, l'AFC può revocare, anche con effetto retroattivo,
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l'autorizzazione all'allestimento dei rendiconti secondo le
controprestazioni ricevute, obbligandolo ad allestire i propri rendiconti
secondo le controprestazioni convenute (cfr. doc. 2).
4.2. Dalla documentazione agli atti, risulta altresì che l'AFC ha constatato
che B._______ non ha tenuto la propria contabilità in base alle operazioni
di pagamento, sia in entrata che in uscita, violando in tal modo le
condizioni alla base della suddetta autorizzazione. In tali circostanze,
tenuto conto di quanto indicato poc'anzi (cfr. consid. 3, in particolare
consid. 3.6 del presente giudizio), è dunque a ragione che l'AFC ha
revocato la suddetta autorizzazione con effetto retroattivo, imponendo a
B._______ l'allestimento dei propri rendiconti secondo le
controprestazioni convenute, nonché riprendendo l'imposta dovuta di
fr. 21'423. oltre accessori.
4.3. In merito alle censure sollevate dal ricorrente al riguardo, lo scrivente
Tribunale rileva che quest'ultimo di per sé non contesta la fattispecie
ritenuta dall'AFC, bensì unicamente la revoca dell'autorizzazione
all'allestimento dei rendiconti secondo le controprestazioni ricevute. Egli
ritiene infatti che l'imposizione del sistema di rendiconto secondo le
controprestazioni convenute violi il principio dell'uguaglianza, ritenuto
come il suddetto sistema, a suo dire, penalizzi coloro che devono
applicarlo, rispetto a coloro che beneficiano del sistema di rendiconto
secondo le controprestazioni ricevute, dovendo anticipare l'imposta IVA al
momento della fatturazione delle proprie prestazioni.
4.4. Come verrà esposto qui di seguito, tali allegazioni sono prive di
fondamento, per due ragioni ben distinte.
4.4.1. Da un lato, va rilevato come difetti una violazione del principio
dell'uguaglianza rispetto alla concessione o meno dell'autorizzazione ad
allestire i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute (cfr. consid. 3.4
del presente giudizio). Si ricorda infatti che per costante giurisprudenza,
dal momento che tutti i contribuenti possono beneficiare del sistema di
rendiconto secondo le controprestazioni ricevute alle stesse condizioni,
non vi è alcuna discriminazione tra i suddetti contribuenti. Contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 44 vLIVA non istituisce un regime
discriminatorio e non viola pertanto il principio dell'uguaglianza giuridica.
Oltretutto, non vi è poi alcuna ragione di concedere ad un contribuente
l'autorizzazione ad allestire i rendiconti sulla base delle controprestazioni
ricevute, unicamente al fine di evitargli di dover finanziare
anticipatamente l'imposta IVA, privilegiandolo in tal modo rispetto ad altri.
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Una tale concessione andrebbe infatti contro la volontà del legislatore
desunta nell'art. 44 cpv. 4 vLIVA (cfr. decisione della CRC del 10 giugno
1998 in GAAC 63.25 consid. 4c e in RDAF 1999 II 272, pag. 275
consid. 4c).
4.4.2. Dall'altro lato, è poi doveroso sottolineare che in casu la perdita
dell'autorizzazione ad allestire i propri rendiconti secondo le
controprestazioni ricevute è imputabile unicamente alla negligenza di
B._______, il quale non ha rispettato le condizioni alla base di detta
autorizzazione. In tali circostanze, non vi è chi non veda come sia a
giusto titolo che la stessa è stata revocata. La violazione delle condizioni
alla base della suddetta autorizzazione, comporta infatti per ogni
contribuente la sua revoca con effetto retroattivo, nonché il ritorno al
sistema di rendiconto secondo le controprestazioni convenute,
conformemente al principio dell'uguaglianza giuridica. Una deroga a tale
prassi, favorirebbe ingiustamente un contribuente rispetto ad altri che
ossequiano le condizioni alla base della concessione della suddetta
autorizzazione e, come tale, è inconcepibile.
4.5. Alla luce di quanto precede, la revoca con effetto retroattivo
dell'autorizzazione ad allestire i rendiconti secondo le controprestazioni
ricevute va qui confermata. Ne discende che è a giusta ragione che l'AFC
ha imposto al contribuente il ritorno al sistema del rendiconto secondo le
controprestazioni convenute, riprendendo l'imposta di fr. 21'423. oltre
accessori. Le censure sollevate dal ricorrente al riguardo vanno pertanto
respinte.
Ciò stabilito, rimane ancora da esaminare la ripresa d'imposta di
fr. 2'989. oltre accessori operata dall'AFC per le prestazioni di
amministrazione fornite dal contribuente ai proprietari dello stabile di cui
al mapp. *** RFD di X._______.
5.
Giusta l'art. 5 vLIVA soggiacciono all'imposta le operazioni eseguite da
contribuenti, purché non siano espressamente escluse dall'imposta (recte
esonerate in senso improprio), quali le forniture di beni e le prestazioni di
servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, il consumo proprio
e l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con
sede all'estero.
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Pagina 15
In altri termini, un'operazione è imponibile unicamente se si tratta di
un'operazione IVA, non esonerata dall'imposta, localizzata sul territorio
svizzero e effettuata a titolo oneroso (ad eccezione del consumo proprio)
da un contribuente (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
pag. 201 N. 115).
5.1. Al riguardo, va dapprima rilevato come per il presente giudizio sia
determinante la distinzione tra prestazione di servizi e consumo proprio.
5.1.1. Si considera prestazione di servizi ogni prestazione che non
costituisce fornitura di un bene (art. 7 cpv. 1 vLIVA). Vi è parimenti
prestazione di servizi quando (lett. a) valori e diritti immateriali vengono
ceduti, anche nel caso in cui non sono rappresentati da un titolo oppure
quando (lett. b) non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione (art.
7 cpv. 2 vLIVA).
5.1.2. Vi è invece consumo proprio quando il contribuente preleva
durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o loro parti
costitutive che gli hanno dato diritto a una deduzione totale o parziale
dell’imposta precedente, e quando (lett. a) li utilizza per scopi estranei
all’impresa, in particolare per il suo uso privato o per l’uso del suo
personale, (lett. b) li utilizza per un’attività esclusa dall’imposta, (lett. c) li
destina a uno scopo gratuito (fanno eccezione i regali sino a 300 franchi
per destinatario e per anno e i campioni di merci per scopi dell’impresa),
o (lett. d) sui quali egli ha ancora il potere di disporre al momento della
fine dell’assoggettamento all’imposta (art. 9 cpv. 1 vLIVA). Vi è inoltre
consumo proprio, quando il contribuente (lett. a) esegue o fa eseguire
lavori su costruzioni nuove o esistenti, destinate all’alienazione a titolo
oneroso o alla messa a disposizione per l’uso o il godimento (art. 18 n. 20
e 21 vLIVA) senza avere optato per l’imposizione (fanno eccezione i
lavori usuali di pulizia, di riparazione e di manutenzione effettuati dal
contribuente o dai suoi dipendenti), nonché quando (lett. b) esegue simili
lavori per scopi privati o per un’attività esclusa dall’imposta, per
l’imposizione della quale non ha optato (art. 9 cpv. 2 vLIVA). Vi è inoltre
consumo proprio se in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito di
un patrimonio o di una parte di esso il contribuente destinatario della
fornitura o prestazione di servizi non la utilizza per uno scopo imponibile
conformemente all’art. 38 cpv. 2 vLIVA (art. 9 cpv. 3 vLIVA).
5.2. Ciò posto, va poi indicato che, eccetto per quel che concerne il
consumo proprio, un'operazione è imponibile sul territorio svizzero
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unicamente se è effettuata a titolo oneroso (MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., pag. 213 N. 162 e 163 con rinvii).
Il carattere oneroso di un'operazione ha dunque un'importanza
primordiale. Per costante giurisprudenza un'operazione ha carattere
oneroso, (a) qualora i partecipanti all'operazione siano in un rapporto di
fornitore e d'acquirente, (b) la prestazione è fornita in cambio di una
controprestazione e (c) esiste un legame economico diretto tra la
prestazione e la controprestazione (cfr. decisioni del Tribunale
amministrativo federale A1408/2006 del 13 marzo 2008 consid. 3.3, A
1442/2006 dell'11 dicembre 2007, consid. 2.3, A1354/2006 del 24 agosto
2007 consid. 3.1 e A1346/2006 del 4 maggio 2007 consid. 2.2;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 214 N. 165 con
rinvii).
5.2.1. L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, presuppone dunque
la sussistenza di almeno due persone: un fornitore (il prestatore) e un
acquirente (il destinatario; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op.
cit., pag. 214 e seg. N. 166168). Dette persone devono essere ben
distinte.
Dal punto di vista dell'IVA, una comunità di persone, di diritto civile, di
diritto commerciale o di diritto pubblico, costituisce un'entità distinta dai
suoi membri o dai suoi soci, dal momento che la collaborazione si
manifesta sul piano esterno e ch'essa fornisce le proprie prestazioni in
proprio nome ("principe de l'entité distincte", "Trennungsprinzip"). In tal
senso, la società semplice, la società in nome collettivo o la società in
accomandita, è assoggettata, anche se non può acquisire dei diritti o
sottoscrivere delle obbligazioni indipendentemente dai propri soci. Dal
momento ch'essa agisce in proprio nome, deve essere imputatole la cifra
d'affari derivante dalle operazioni ch'essa realizza con dei terzi nel quadro
della sua sfera commerciale o professionale (cfr. RIVIER/ROCHAT
PAUCHARD, op. cit., pag. 104; cfr. parimenti decisione del Tribunale
federale 2C_742/2008 dell'11 febbraio 2009 consid. 5.2 con rinvii e
decisione del Tribunale amministrativo federale A4450/2010 dell'8
settembre 2011, consid. 5.1 con rinvii). Qualora una società in nome
collettivo – come nel caso concreto – realizzi un'operazione IVA con
alcuni dei propri soci in proprio nome, essa è assoggettata all'IVA. In
effetti, detta società, in qualità di fornitrice, costituisce in tal caso un'entità
distinta dai suoi soci, ovvero i suoi acquirenti.
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Pagina 17
5.2.2. L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, richiede altresì la
sussistenza di uno scambio tra una prestazione e una controprestazione.
Nella misura in cui vi è controprestazione, l'operazione rientra nel campo
d'applicazione della vLIVA (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A3452/2007 del 16 settembre 2008 consid. 2.1 con rinvii, A
1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii, A1431/2006 del
25 maggio 2007 consid. 2.1; DANIEL RIEDO, Vom Wesen der
Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den
entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berna 1999,
cap. 6, pag. 223 e segg., in particolare cap. 6.4.2 pag. 239 e segg.). Solo
lo scambio di prestazioni permette di concludere all'esistenza di
un'operazione imponibile (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale A1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii). La
controprestazione non solo costituisce una delle condizioni dell'esistenza
dell'operazione IVA, ma anche la base di calcolo dell'imposta (cfr.
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 173 N. 21).
5.2.3. Un tale scambio presuppone inoltre l'esistenza di un legame
economico (e non necessariamente giuridico) diretto tra la prestazione e
la controprestazione ("innerlich wirtschaftlich verknüpft"). La prestazione e
la controprestazione devono essere dunque direttamente legate dallo
scopo stesso dell'operazione realizzata. Tale è il caso, quando vi è un
legame di causalità tra la prestazione e la controprestazione, ovvero
quando l'una non esisterebbe senza l'altra (cfr. DTF 126 II 443 consid.
6a; decisione del Tribunale federale 2C_506/2007 del 13 febbraio 2008
consid. 3.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A1581/2006
del 23 giugno 2008 consid. 2.1.2 con rinvii ivi citati;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 173 N. 20 e pag. 215
N. 171 e segg.).
5.3. L'assoggettamento all'imposta IVA esige inoltre che le operazioni
effettuate sul territorio svizzero a titolo oneroso siano state eseguite da
dei contribuenti ai sensi dell'art. 21 vLIVA. In merito alla successione
fiscale, l'art. 30 cpv. 2 vLIVA sancisce che chi assume un'impresa con
attivo e passivo, subentra nei diritti e obblighi fiscali della stessa.
5.4. Ciò posto, l'operazione non deve essere espressamente esclusa
(recte esonerata in senso improprio) dall'imposta ai sensi degli artt. 17 e
18 vLIVA. A tal proposito, si precisa in particolare che l'art. 18 vLIVA
esonera un certo numero di operazioni che rientrano nel campo
d'applicazione dell'IVA e che, in assenza di questa disposizione,
A648/2009
Pagina 18
sarebbero assoggettate all'imposta (cfr. RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op.
cit., pag. 52).
6.
La base di calcolo dell'IVA è sancita dall'art. 33 vLIVA. Giusta l'art. 33
cpv. 1 vLIVA l’imposta è calcolata sulla controprestazione. L'art. 33 cpv. 2
vLIVA precisa che si considera controprestazione tutto ciò che il
destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della
prestazione di servizi, compresi i doni che possono essere classificati
controprestazioni dirette di operazioni particolari del destinatario. La
controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche
se sono fatturati separatamente. In caso di fornitura o di prestazioni di
servizi a persone prossime, si considera controprestazione il valore che
sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.
La nozione di "persone prossime" comprende ogni persona fisica o
giuridica con la quale il prestatore a dei legami personali, giuridici o
economici stretti (cfr. RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op. cit., pag. 118). Quali
"persone prossime" sono considerate le persone con partecipazioni in
una ditta (azionisti, soci di una società a garanzia limitata, soci di una
cooperativa, soci di società di persone, ecc.), nonché le imprese legate
(in particolare, in base a un vincolo stretto quale l'appartenenza ad un
gruppo, o in base a relazioni contrattuali, economiche o personali; cfr.
decisione della CRC del 4 marzo 2002, in GAAC 66.58 consid. 4b/bb;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 372 N. 638). Sono
parimenti considerate "persone prossime", le persone che non lavorano
nella ditta, quali gli amici, i conoscenti, i membri della famiglia e altri
parenti delle persone con partecipazioni nella ditta o del personale della
ditta. Qualora la prestazione viene effettuata ad una persona prossima e
che questa non è tenuta a pagare il prezzo che verrebbe normalmente
chiesto a un terzo indipendente, il valore della controprestazione
corrisponde a quella che sarebbe stato convenuto, nelle normali relazioni
d'affari, fra terzi indipendenti (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO,
op. cit., pag. 372 N. 638).
7.
7.1. Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti emerge che
B._______, in qualità di studio commerciale e fiduciario, si è occupato
dell'amministrazione dello stabile di cui al mapp. *** RFD di X._______ di
proprietà dei signori E._______, C._______, nonché D._______
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(cfr. fatture 31 dicembre 1999, 30 dicembre 2000, 30 dicembre 2001 e
31 dicembre 2002 allegate al doc. 3). Come si evince dalle fatture
prodotte da B._______, per tali prestazioni quest'ultimo ha richiesto quale
controprestazione il versamento del 5% del gettito affitti generato dal
summenzionato stabile, e meglio:
fattura 31 dicembre 1999: fr. 28'529.95 (ossia 5% del gettito affitti di
fr. 570'598.55);
fattura 30 dicembre 2000: fr. 25'819.30 (ossia 5% del gettito affitti di
fr. 516'385.30);
fattura 30 dicembre 2001: fr. 20'925.75 (ossia 5% del gettito affitti di
fr. 418'514.55);
fattura 31 dicembre 2002: fr. 21'404.60 (ossia 5% del gettito affitti di
fr. 428'092.05).
7.2.
7.2.1. Ciò posto, va innanzitutto rilevato che B._______ – quale società in
nome collettivo di cui facevano a suo tempo parte sia C._______ che
D._______ – ha fornito in proprio nome delle prestazioni ai proprietari
dello stabile di cui al mapp. *** RFD di X._______. Esso di fatto si è
dunque manifestato ai proprietari del citato stabile, quale entità distinta
dai propri soci. Ne discende che in concreto si è in presenza di due entità
ben distinte: B._______, in qualità di prestatore, e i proprietari del citato
stabile, in qualità di acquirenti. Dal punto di vista dell'IVA le citate parti
vengono dunque trattate come due entità distinte, a prescindere dal fatto
che due dei proprietari siano stati soci della società in nome collettivo,
mentre il terzo no. Contrariamente all'opinione del ricorrente, il fatto che
B._______ abbia fornito delle prestazioni a due dei suoi soci, non inficia
pertanto sull'assoggettamento o meno all'IVA (cfr. consid. 5.2.1 del
presente giudizio).
7.2.2. Va poi rilevato che B._______ ha fornito ai proprietari del citato
stabile delle prestazioni di amministrazione, in cambio di un corrispettivo
in denaro. Vi è dunque un rapporto di scambio tra delle prestazioni e delle
controprestazioni. Le stesse, essendo legate allo stabile che beneficia
delle prestazioni fornite da B._______, risultano essere economicamente
legate fra di loro, di modo che si è in presenza di prestazioni a titolo
oneroso (cfr. considd. 5.2.2 e 5.2.3 del presente giudizio).
7.2.3. In presenza di controprestazioni, le prestazioni di amministrazione
fornite da B._______ a titolo oneroso non vanno considerate quale
consumo proprio. Come correttamente rilevato dall'AFC, esse vanno
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considerate quali prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 7 vLIVA
(cfr. considd. 5.1.1 e 5.1.2 del presente giudizio).
7.2.4. Va altresì osservato che le prestazioni di amministrazione di un
immobile, non sono esonerate dall'imposta ex artt. 17 e 18 vLIVA
(cfr. consid. 5.4 del presente giudizio).
7.3. In conclusione si è dunque in presenza di operazioni IVA, per le quali
si giustifica la ripresa d'imposta, quest'ultima non essendo stata versata a
suo tempo dal contribuente. Ciò stabilito, rimane ora da esaminare se la
base di calcolo dell'IVA ritenuta dall'AFC è corretta.
8.
8.1. In concreto, l'autorità inferiore ha calcolato l'IVA sulla
controprestazione richiesta da B._______ ai proprietari dell'immobile,
conformemente all'art. 33 vLIVA (cfr. consid. 6 del presente giudizio).
Per il periodo fiscale dal 1° trimestre 2001 al 3° trimestre 2003 (ovvero dal
1° gennaio 2001 al 30 settembre 2003), essa ha rilevato che B._______
in data 30 dicembre 2001 ha fatturato ai proprietari dell'immobile
fr. 20'925.75 (ossia 5% del gettito affitti di fr. 418'514.55), mentre in data
31 dicembre 2002 ha fatturato a quest'ultimi fr. 21'404.60 (ossia 5% del
gettito affitti di fr. 428'092.05). L'AFC ha quindi preso in considerazione il
valore che sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti. Per il calcolo
dell'IVA, l'autorità inferiore ha applicato ai suddetti importi il tasso normale
IVA allora vigente del 7.6%. Essa ha ritenuto pertanto una ripresa
d'imposta di fr. 2'989. oltre accessori.
8.2. Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale precisa che qualora l'impresa
fatturi una propria prestazione – come nel caso concreto – senza indicare
l'IVA, si considera che la stessa sia compresa nel prezzo fatturato. Per
stabilire l'IVA dovuta dal ricorrente, quest'ultima deve dunque essere
calcolata partendo dal prezzo di vendita fatturato al consumatore finale.
L'IVA dovuta dal contribuente, si ottiene applicando al prezzo di vendita
fatturato il tasso, chiamato moltiplicatore, che emerge dal calcolo
seguente: (tasso legale X 100) : (100 + tasso legale) (cfr. RIVIER/ROCHAT
PAUCHARD, op. cit., pag. 161).
Nella presente fattispecie, il tasso risulta pari al 7.06319 % (= [7.6 X 100]
: [100 + 7.6]). Se il succitato tasso viene applicato alle controprestazioni
di cui alle fatture 30 dicembre 2001 e 31 dicembre 2002, emerge che
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l'imposta dovuta per il periodo fiscale dal 1° gennaio 2001 al 31 settembre
2003 è pari a fr. 2'989. (= [7.06319% X fr. 20'925.75] + [7.06319% X
fr. 21'404.60]). Ne discende che la ripresa d'imposta di fr. 2'989. oltre
accessori ritenuta dall'autorità inferiore è corretta.
8.3. Va poi sottolineato che non giova al ricorrente far valere che solo due
dei proprietari dello stabile di cui al mapp. *** RFD di X._______ erano
soci della società in nome collettivo B._______, mentre il terzo no.
Quand'anche ci si chinasse sulla questione, va infatti rilevato che i tre
proprietari andrebbero considerati quali "persone prossime" ai sensi
dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA, due di loro essendo degli anziani soci della
suddetta società (C._______ e D._______), il terzo essendo
verosimilmente parente o amico di quest'ultimi due (E._______). Non si
giustifica pertanto di considerare diversamente i due proprietari allora soci
della citata società rispetto al terzo proprietario nonsocio di quest'ultima
(cfr. consid. 6 del presente giudizio).
8.4. In considerazione di quanto precede, lo scrivente Tribunale rileva che
è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha considerato le prestazioni
fornite B._______ ai proprietari dello stabile di cui al mapp. *** RFD di
X._______, quali prestazioni di servizi, ponendo a carico di quest'ultima la
ripresa d'imposta di fr. 2'989. oltre accessori. La censura sollevata dal
ricorrente è pertanto respinta.
9.
Non da ultimo, lo scrivente Tribunale rammenta che A._______, qui parte
ricorrente, è succeduto fiscalmente a B._______. In virtù dell'art. 30
cpv. 2 vLIVA, egli risulta pertanto essere debitore sia della ripresa
d'imposta di fr. 2'989. oltre accessori, che della ripresa d'imposta di
fr. 21'423. oltre accessori di cui alla decisione impugnata (cfr.
consid. 1.3.2 del presente giudizio).
10.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. In
considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 e segg. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
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173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 3'000. (art. 4 TS
TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 3'000.
versato il 13 febbraio 2009. Al ricorrente non vengono assegnate ripetibili
(art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TSTAF a
contrario).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 3'000. sono poste a carico del ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lui versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario),
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario).
Il giudice unico: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
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