B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6494/2016
Sen t en z a d e l 4 s e t t emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio),
Maurizio Greppi, Christoph Bandli,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Ufficio federale per l'ambiente UFAM,
Divisione giuridica, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Tassa per il finanziamento dell'indennità corrisposta a misure
volte a eliminare sostanze organiche in tracce 2016.
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Fatti:
A.
Il A._______ (in seguito A._______), consorzio ai sensi della Legge sul
consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom, Raccolta leggi
del Cantone Ticino 2.1.4.2) è costituito dai Comuni di …, ha lo scopo
segnatamente di progettare, costruire e gestire impianti di raccolta,
trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali, trattamento e
smaltimento dei fanghi come pure la valorizzazione della biomassa e
produzione di energia. Esso ha sede a … presso l’impianto di depurazione
acque (in seguito IDA) di ….
B.
a. Nel 1984 il A._______ e il Comune di B._______ (in seguito anche le
Parti), comune italiano la cui quasi totalità del bacino orografico urbano è
parte integrante del bacino imbrifero del torrente … che interessa Italia e
Svizzera ed in cui affluivano le acque luride di detto Comune, hanno
sottoscritto una Convenzione secondo la quale, segnatamente, il
A._______ si impegnava a accogliere e trattare le acque luride del Comune
di B._______ e questi a versare una quota di partecipazione ai costi di
costruzione delle opere da realizzare su territorio svizzero, nonché una
quota annuale di partecipazione ai costi di gestione dell’IDA. Tale
convenzione, poiché di valenza internazionale, è stata approvata dal Gran
Consiglio del Cantone Ticino.
b. Nel 1998 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo alla citata
Convenzione, in base al quale, a seguito delle importanti opere di
ampliamento e di ottimizzazione apportate all’IDA, il Comune di B._______
si impegnava a corrispondere la propria quota di partecipazione alla
costruzione dei medesimi e a versare una quota annuale di partecipazione
ai costi di gestione dell’IDA superiore a quella originariamente stabilita. Con
tale Accordo integrativo la Parti hanno altresì stabilito di protrarre la validità
della Convenzione sino al 31.12.2015 come pure, in assenza di una
disdetta della stessa con 2 anni di preavviso, un suo rinnovo tacito per 5
anni (cfr. doc. E)
C.
Nel giugno del 2015 l’Ufficio federale dell’ambiente (in seguito UFAM), in
previsione dell’introduzione il 1° gennaio 2016 della tassa di finanziamento
delle misure contro i microinquinanti (denominata anche Tassa federale
sulle acque di scarico), ha emanato una Scheda informativa in ordine alla
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riscossione della stessa dal 2016. In particolare essa indicava che per ogni
IDA, l’UFAM avrebbe calcolato la citata tassa in funzione dei dati ricevuti
ed emesso una fattura corrispondente. Essa, fissata a 9 franchi per
abitante allacciato, sarebbe stata fatturata entro il 1° giugno dell’anno di
assoggettamento. Quanto alla rifatturazione, la Scheda informativa
prescriveva segnatamente che gli IDA avrebbero dovuto riversare i costi ai
Comuni e ai responsabili diretti in base ai sistemi di ripartizione dei costi
aziendali in vigore; tale principio era del resto già stato precisato dalla
raccomandazione del febbraio 2015 pubblicata congiuntamente
dall’Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque
(VSA) e dall’Organizzazione infrastrutture comunali (OCI).
D.
Con scritto del 3 settembre 2015, il A._______ interrogava l’Ufficio
cantonale della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (in
seguito UPAAI) in ordine alla modalità e alle tempistiche per la stima del
numero di abitanti allacciati permanenti con riferimento alla nuova Tassa
federale sulle acque di scarico. Con risposte del 14 e 25 settembre 2015
l’UPAAI ha rinviato il A._______ al sito web dell’UFAM per la consultazione
di direttive e linee guida federali come pure ha trasmesso un’informativa in
ordine alle “modifiche legislative e le conseguenze pratiche” per i Consorzi
di depurazione e le autorità comunali toccate dal provvedimento.
E.
Nel corso del 2016 l’UFAM ha inoltre pubblicato un “Aiuto all’esecuzione”
con l’obbiettivo di concretizzare i concetti giuridici indeterminati contenuti
nei nuovi articoli della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC;
RS 814.20) e dell’Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS
814.201), e in particolare di illustrare il disciplinamento di riscossione della
Tassa federale sulle acque di scarico.
F.
a. Il 2 marzo 2016 il A._______ ha comunicato all’UPAAI il numero degli
abitanti regolarmente allacciati all’IDA, evidenziando che nel computo
complessivo di 28'782 abitanti, non erano compresi i 1'900 abitanti del
Comune di B._______, poiché la Convenzione in essere sino al 2020 non
contemplava tale tassa. Il A._______ ha quindi chiesto un’esenzione per
questi abitanti, sino all’aggiornamento della stessa.
b. Con scritto dell’8 aprile 2016 l’UPAAI ha dichiarato la propria
incompetenza ad entrare nel merito della richiesta di esenzione, invitando
il A._______ a rivolgersi all’UFAM.
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G.
Con atto del 2 maggio 2016, il A._______ ha quindi inoltrato formale
richiesta all’UFAM in ordine all’esenzione della Tassa federale sulle acque
di scarico, limitatamente agli abitanti di B._______, sino ad aggiornamento
della Convenzione tra le Parti.
Non entrando nel merito della richiesta, l’UFAM ha notificato al A._______
la fattura della tassa citata, comprensiva pure della quota parte relativa agli
abitanti del Comune di B._______. Con scritto del 20 giugno 2016, l’UFAM
ha tuttavia preso posizione in ordine alla richiesta di esenzione,
evidenziando che l’assoggettamento alla tassa di persone domiciliate
all’estero era già stata affrontata precedentemente per cui “gli IDA
interessarti hanno potuto anticipare la situazione”; allo stesso tempo
l’autorità federale ha precisato che l’assoggettamento di 1'900 abitanti
domiciliati in Italia non risulta essere sproporzionato per un’assunzione
della tassa da parte del A._______ sino alla modifica della Convenzione
tra le Parti.
H.
Con scritto del 18 giugno 2016 il A._______ ha chiesto la notifica di una
decisione formale. In ossequio al diritto di essere sentito l’UFAM ha
trasmesso al A._______ il progetto di decisione, avverso cui quest’ultimo
ha presentato le proprie osservazioni il 24 agosto 2016.
I.
Con decisione del 16 settembre 2016, notificata il 21 settembre 2016,
l’UFAM ha quindi respinto la richiesta di esenzione precisando che
“[d]eterminante non è il luogo di residenza delle persone allacciate, ma
soltanto se le loro acque di scarico sono trattate secondo le disposizioni
del diritto svizzero in un impianto di depurazione delle acque ubicato in
Svizzera soggetto a tassa”.
J.
Avverso il predetto giudizio, il A._______ (in seguito anche il ricorrente o
l’insorgente) ricorre ora davanti al Tribunale amministrativo federale (in
seguito anche TAF o il Tribunale), chiedendo che sia annullato e riformato
nel senso di un’esenzione in ordine alla Tassa menzionata, corrispondente
alla quota parte riferita agli abitanti del Comune di B._______, per il 2016
e per il futuro. In via subordinata il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del
ricorso e l’esenzione della tassa litigiosa per il 2016 e sino al 31 dicembre
2020; in ulteriore subordine l’insorgente ha postulato l’accoglimento del
ricorso e l’esenzione della tassa unicamente per il 2016. Il ricorrente
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Pagina 5
contesta in primo luogo la legittimità, la portata e la valenza dell’“Aiuto
all’esecuzione” e della “Raccomandazione VSA/OIC 2015”, evidenziando
che tali atto non possono stabilire alcun diritto o obbligo in capo agli
amministrati. Il A._______ lamenta inoltre che la contestata componente
della Tassa federale sulle acque di scarico configuri una violazione del
principio della parità di trattamento, del principio di causalità, del principio
di preminenza del diritto internazionale e del principio della protezione
dall’arbitrio e della tutela della buona fede.
K.
Con presa di posizione del 23 gennaio 2017 l’UFAM ha chiesto di
respingere il ricorso del A._______, evidenziando che la Tassa federale
sulle acque di scarico è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati
alla stazione di depurazione delle acque di scarico, poco importa se
l’abitante allacciato ha il proprio domicilio in Svizzera o all’estero, nella
misura in cui è determinante l’ubicazione in Svizzera dell’impianto di
depurazione delle acque per l’applicazione del diritto svizzero.
L.
Con scritto del 5 aprile 2017 si è riconfermato nelle proprie allegazioni di
fatto e di diritto, contestando la risposta in maniera generale ma
rinunciando a presentare osservazioni finali.
Diritto:
1.
1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della Legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dall’UFAM in base all'art. 60b cpv. 1 della
LPAc. Trattandosi di una decisione emanata da un'autorità inferiore ai sensi
dell'art. 33 lett. d LTAF, lo scrivente Tribunale è dunque competente per
statuire nella presente vertenza.
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1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa
venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.3 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88
n. 2.149 segg; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e
seg.]; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n.
2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del
diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg].).
3.
3.1 Il ricorrente contesta anzitutto la legittimità dell’“Aiuto all’esecuzione”,
nella misura in cui esso ha la valenza di una direttiva interna all’indirizzo
delle autorità subordinate. Stessa contestazione anche per la
“Raccomandazione VSA/OI 2015” la quale a dire dell’insorgente, non
riveste nemmeno il carattere della direttiva interna.
3.2 In proposito va detto che una direttiva rappresenta un'ordinanza
amministrativa vincolante per gli organi d'esecuzione che, contrariamente
ai decreti di legge, non costituisce diritti e obblighi per i privati
(HÄFELIN/HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ed.,
Zurigo 2016, n° 1854). La funzione principale di un'ordinanza
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amministrativa consiste nel garantire un’interpretazione uniforme delle
disposizioni di legge (sentenze del TAF A-1044/2012 del 28 gennaio 2013
consid. 4.2.2, A-3930/2011 del 29 maggio 2012 consid. 5.5.3 e A-
3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 15.4). Essa è pure, di regola,
espressione del sapere e dell'esperienza di un ufficio qualificato (DTF 107
Ib 50 consid. 3; 114 V 13 consid. 1c con rinvio;). Le direttive sono perciò
vincolanti per l'amministrazione – fintanto che non presentano un
contenuto palesemente contrario alla Costituzione o alla legge (DTAF
2010/33 consid. 3.3.1 e segg; sentenza TAF A-2411/2010 del 16 agosto
2012) – ma non per il Giudice. Quest'ultimo vi si scosta, tuttavia, solo nella
misura in cui esse fissano norme non conformi alle disposizioni legali
applicabili. Secondo costante prassi, il Giudice rispetta un'ordinanza
amministrativa, se essa permette un'interpretazione valida delle
disposizioni legali applicabili e se rispetta le circostanze del singolo caso
(DTF 115 V 4 cosid.1b).
3.3 Nel caso in esame l’“Aiuto all’esecuzione” , come indicato dallo stesso
UFAM, è destinato “in primo luogo alle autorità esecutive cantonali nonché
ai detentori di IDA centrali” ed ha l’obbiettivo di concretizzare “i concetti
giuridici non determinati della LPAc e dell’OPAc nell’intento di promuovere
un’applicazione uniforme della legislazione” (cfr. Aiuto all’esecuzione, pag.
9). È quindi a ragione che l’insorgente evidenzia che il documento
contestato non sia atto a imporre obblighi e diritti agli amministrati.
Va tuttavia rilevato che i principi in ordine al sistema di riscossione della
Tassa federale sulle acque di scarico sono regolati con sufficiente
chiarezza già nella legge federale e nel materiale legislativo. In particolare
giusta l’art. 60b cpv. 1 LPAc, la Confederazione deve riscuotere dai
detentori di stazioni di depurazione delle acque di scarico una tassa per
finanziare l'indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze
organiche in tracce, comprese le spese di esecuzione della
Confederazione. Il legislatore ha precisato inoltre che la tassa è stabilita in
funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle
acque di scarico. Il Messaggio LPAc, considerata la chiara prescrizione
della legge, altro non fa che confermare tale principio determinando che
sono “abitanti allacciati” coloro che sono allacciati alla centrale di
depurazione e domiciliati a titolo permanente nel bacino imbrifero della
centrale di depurazione (cfr. Messaggio, pag. 4776), come pure che il loro
numero dovrà essere rilevato periodicamente dai cantoni e notificato alla
Confederazione; tale obbligo è poi stato introdotto nell’OPAc (cfr.
Messaggio pag. 4779).
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In queste circostanze, risultano pretestuose le allegazioni del ricorrente
secondo cui le disposizioni contenute nell’ “Aiuto all’esecuzione” sono
contrarie alla LPAc e alla Costituzione. Tale direttiva precisa semmai la
modalità per stabilire il numero degli abitanti allacciati residenti all’estero,
raccomandando di “ricorrere ai dati delle autorità estere competenti” (cfr.
Aiuto all’esecuzione, pag. 11). Ne discende quindi che nessun nuovo
obbligo, oltre quelli prescritti dalla legge federale, viene imposto agli IDA:
conseguentemente non corrisponde al vero affermare che l’Aiuto
all’esecuzione eccede il quadro legale disposto dal legislatore.
3.4 Considerato quanto sopra esposto, il documento denominato “Aiuto
all’esecuzione”, configura sì una direttiva interna all’indirizzo delle autorità
di esecuzione, ma diversamente da quanto preteso dall’insorgente non
genera alcun nuovo obbligo all’indirizzo degli IDA. In queste circostanze il
Tribunale non può dunque condividere le allegazioni dell’insorgente quanto
alla mancanza di legittimità e portata, nonché presunta arbitrarietà del
documento citato e conseguentemente una carenza di fondamento della
tassa qui litigiosa. Visto quanto precede si prescinde dall’analisi della
contestazione di legittimità in ordine alla Raccomandazione VSA/OCI
2015.
4.
Come esposto in narrativa, l’insorgente ha altresì contestato la
componente della Tassa federale sulle acque di scarico relativa agli abitanti
di B._______ e a carico del A._______, lamentando la violazione di diversi
principi e garanzie costituzionali tra cui il principio della parità di
trattamento, il principio di causalità (“chi inquina” paga ex art. 3a LPAc), il
principio di preminenza del diritto internazionale e il principio della
protezione dell’arbitrio e della tutela della buona fede.
Orbene, il Tribunale deve preliminarmente precisare che la “nuova” tassa
federale sulle acque di scarico, trova il suo fondamento nell’articolo 76 cpv.
3 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101),
che conferisce alla Confederazione tra l’altro anche la competenza di
emanare prescrizioni in materia di protezione delle acque. Essa, che ha lo
scopo di finanziare l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce, è una
tassa con equivalenza qualificata tra gruppi, dato che vi è congruenza tra
le persone soggette al pagamento della tassa (si tratta – per il tramite dei
gestori di centrali di depurazione – degli utenti cui viene addebitata la
tassa) e le persone che traggono vantaggio dall’utilizzo dei ricavi della
tassa (gli utenti delle centrali di depurazione beneficeranno di acque di
scarico più pulite) (cfr. Messaggio, pag. 4783 e seg.). Per una tassa di
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questo tipo è sufficiente una base costituzionale per connessione
materiale, come quella sancita dall’articolo 76 cpv. 3 Cost (cfr. Messaggio
citato, pag. 4783, con rinvio alla prassi dell’Ufficio federale di giustizia). Va
rilevato inoltre che l’art. 60b LPAc indica in modo preciso la cerchia dei
contribuenti, ovvero tutti i detentori di stazioni di depurazione delle acque
di scarico, come pure prescrive in maniera altrettanto precisa la modalità
di calcolo della tassa, come visto secondo “il numero di abitanti allacciati
alla stazione di depurazione”; la legge federale inoltre già precisa l’importo
massimo di 9 franchi svizzeri per abitante allacciato; l’OPAc non fa altro
che tradurre tale principio fissando al tetto massimo di 9 franchi svizzeri la
tassa per abitante allacciato.
Ferme queste premesse, le censure del ricorrente altro non fanno, peraltro
in modo generico, che contestare la costituzionalità dell'art. 60b LAPc
secondo cui, come già illustrato, la tassa è stabilita in funzione del numero
di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico,
poco importa se essi siano domiciliati e risiedano all’estero o in Svizzera.
Orbene, in virtù dell'art. 190 Cost., le leggi federali sono determinanti per il
Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del
diritto. Questo Tribunale è quindi tenuto in ogni caso ad applicare la citata
disposizione a prescindere dall'esame della sua costituzionalità (DTF 141
II 338 consid. 3.1; 136 II 120 consid. 3.5.1; 136 I 49 consid. 3.1). In queste
circostanze, non si giustifica di vagliare oltre le censure dell’insorgente.
5.
Nell’allegare le presunte difficoltà e/o impossibilità di una modifica in tempi
brevi della Convenzione con il Comune di B._______, conformemente alla
nuova legislazione, l’insorgente tende implicitamente ad invocare una
presunta violazione della buona fede, che lo tutelerebbe dal quadro legale
in essere. A torto. Infatti, il principio della buona fede, ancorato all’art. 9
della Costituzione federale (Cost; RS 101), conferisce ad ogni individuo la
facoltà di esigere che l'autorità si conformi alle sue promesse e sia coerente
nei propri comportamenti, evitando di contraddirsi o di deludere la fiducia
da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26
consid. 8.1, 125 I 219 consid. 2c, 122 II 123 consid. 3b/cc e 121 I 181
consid. 2a). Questo diritto esiste soltanto all’ottemperamento di
determinate condizioni cumulative: l'autorità deve anzitutto essere
intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona
determinata (DTF 125 I 274 consid. 4c); essa deve avere, o essere
reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità
o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo
comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile;
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Pagina 10
l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su
tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare
senza subire un pregiudizio (DTF 121 V 66 consid. 2a); infine, e in ogni
caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in
cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue
disposizioni (DTF 131 II 636 consid. 6, 129 I 170 consid. 4.1 e 122 II 123
consid. 3b/cc). In queste circostanze, il mancato ottemperamento delle
condizioni sopraesposte in particolare il chiaro mutamento della
legislazione in vigore, non permettono al ricorrente di invocare con
successo la censura ricorsuale relativa alla violazione della buona fede.
6.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui sia
ricevibile. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le
spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, qui parte
soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
5’000 franchi svizzeri (art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con
l'anticipo spese del medesimo importo versato dal ricorrente l’11 novembre
2016. Al ricorrente non vengono assegnate indennità per ripetibili
(cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a
contrario).
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a 5’000 franchi svizzeri, sono poste a carico del
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo spese del medesimo
importo versato l’11 novembre 2016.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)
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Pagina 12
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: