B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6508/2012
S e n t e n z a d e l 1 2 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Christoph Bandli e Jérôme Candrian,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
Comune di Bioggio,
6934 Bioggio,
rappresentato dal Municipio di Bioggio,
Via Cademario 10, Casella postale 166, 6934 Bioggio e
patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti,
Via Besso 37, casella postale 678, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
LUGANO AIRPORT SA,
Via della Posta 8, 6900 Lugano,
patrocinata dall'avv. Luca Beretta Piccoli, Studio legale e
notarile Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara,
Via Ferruccio Pelli 2, 6901 Lugano,
controparte,
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC,
Palazzo federale nord, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione dei piani per l'allungamento della pista
dell'aeroporto Lugano-Agno.
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Fatti:
A.
Con richiesta del 20 gennaio 2012 indirizzata all'Ufficio federale
dell'aviazione civile (UFAC), la LUGANO AIRPORT SA, in Lugano, ha
inoltrato, per approvazione dei relativi piani, un progetto di prolungamento
di 70 metri a nord della pista dello scalo di Lugano-Agno.
Il progetto è stato sottoposto all'esposizione pubblica dal Dipartimento del
territorio ticinese presso i Comuni di Agno, Bioggio, Muzzano e Lugano
dal 20 aprile al 21 maggio 2012. Entro detto termine, il Comune di
Bioggio ha inoltrato opposizione, presentando varie richieste circa il
posizionamento delle soglie pista, l'uso dell'installazione, la posa di una
parete antirumore, esigendo il trattamento delle acque superficiali della
pista ed chiedendo infine provvedimenti severi per la fase di cantiere.
B.
Con decisione 14 novembre 2012, il Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC) ha approvato i
piani esecutivi del progetto, respingendo, per quanto ammissibile,
l'opposizione del Comune di Bioggio.
C.
Con atto del 14 dicembre 2012, il Comune di Bioggio (qui di seguito:
ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato ricorso
contro predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
postulandone l'annullamento e protestando tasse, spese e ripetibili. Esso
censura anzitutto, e dal profilo formale, una doppia violazione del suo
diritto di essere sentito, in quanto non gli sarebbe stato possibile
consultare la totalità dell'incarto del DATEC (qui di seguito: autorità
inferiore) e la motivazione della decisione impugnata sarebbe insuffi-
ciente, segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle esigenze legali
contro l'inquinamento fonico. Egli sostiene pure che la decisione
impugnata violi la legge, poiché l'autorità adita non avrebbe esaminato il
pieno e completo rispetto della legislazione nel corso della procedura in
disamina, rimandando – con gli oneri fissati nella decisione – ad ulteriori
fasi l'esame di questioni essenziali dal suo punto di vista. Viene pure
censurata la violazione del Piano settoriale dell'infrastruttura aereonautica
(PSIA) in quanto il prolungamento prospettato della pista non vi è ancora
iscritto, nonché il fatto che gli atti di pubblicazione sarebbero
contraddittori e impedirebbero di capire quale sarebbe la reale lunghezza
del prolungamento del quale si richiede l'approvazione. Esso lamenta poi
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delle violazioni della legislazione contro l'inquinamento fonico: a suo
avviso, la decisione impugnata riprenderebbe acriticamente i dati del rap-
porto sull'impatto ambientale (RIA) circa il rumore, che peraltro sarebbe
incompleto ed insufficiente, in mancanza di un catasto del rumore. Oltre a
ciò, esso ritiene pure che il progetto di prolungamento in questione
costituisca una modifica sostanziale dell'impianto per la quale sarebbe
necessaria la costruzione di una parete antirumore. Infine, detto progetto
sorgerebbe in una zona di pericolo alluvione, circostanza che l'autorità di
prima istanza non avrebbe debitamente preso in considerazione.
D.
Con scritto 26 febbraio 2013, l'autorità inferiore ha preso posizione sul
ricorso, postulandone il rigetto integrale. Quest'ultima contesta ogni
violazione del diritto di essere sentito in quanto le prese di posizione delle
autorità specializzate coinvolte nella procedura non dovevano essere
trasmesse al ricorrente, così come la censura che il progetto sia stato
poco chiaro o incomprensibile, non conforme al PSIA o alla concessione
quadro del 1996. Spiega inoltre in cosa consistono gli oneri imposti e in
che misura essi potevano essere imposti. Il DATEC considera poi che il
RIA – specialmente per quanto riguarda il rumore – era sufficiente.
E.
Con atto del 27 febbraio 2013, la LUGANO AIRPORT SA (qui di seguito:
la controparte) – per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato la
propria risposta al ricorso, concludendo per il suo rigetto e chiedendo
inoltre la revoca dell'effetto sospensivo. In sostanza, l'argomentazione
della controparte ricalca quella assunta dall'autorità di prima istanza,
completata da spiegazioni sull'istoriato della modifica qui contestata e la
necessità – tra l'altro giustificata dalle regole vigenti ed emanate
dall'ICAO (International Civil Aviation Organization) – del prolungamento
per motivi di sicurezza.
F.
Trasmessa la totalità degli atti di prima istanza al ricorrente nonché
raccolte le prese di posizione dell'autorità inferiore e del ricorrente sulla
richiesta di revoca dell'effetto sospensivo, con decisione incidentale
5 aprile 2013, lo scrivente Tribunale ha respinto la richiesta di revoca
dell'effetto sospensivo inoltrata dalla controparte.
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Pagina 4
G.
Con atto del 3 giugno 2013, dopo varie proroghe del termine ed altre
comunicazioni circa una reiterata trasmissione dell'incarto, il ricorrente ha
prodotto le proprie osservazioni finali, mantenendo il proprio ricorso.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresti, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Conformemente all'art. 31 della Legge federale del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021). L'atto qui impugnato è una decisione ai
sensi del succitato art. 5 PA e più precisamente una decisione d'approva-
zione dei piani concernenti un aeroporto ai sensi degli artt. 37 e segg.
della Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA,
RS 748.0). Il DATEC, quale dipartimento federale, è un'autorità di cui le
decisioni possono essere impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale ai
sensi dell'art. 33 lett. d LTAF. Lo scrivente Tribunale è dunque competente
per statuire nella presente vertenza.
1.2 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata
(lett. b) ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (lett. c). Secondo l'art. 48 cpv. 2 PA, ha inoltre
diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra
legge federale riconosce tale diritto.
Secondo l'art. 37f cpv. 3 LNA, i Comuni salvaguardano i loro interessi
mediante opposizione.
Una collettività pubblica può prevalersi dell'art. 48 PA quando agisce in
qualità di detentrice della sovranità pubblica e dispone di un interesse
proprio degno di protezione all'annullamento o alla modifica dell'atto
impugnato (cfr. DTF 135 II 156 consid. 3.1). Tale è il caso quando il
Comune, che rappresenta gli interessi dei suoi abitanti, si oppone ad un
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progetto che provoca immissioni importanti sul territorio comunale che
toccano l'insieme o gran parte degli abitanti (cfr. DTF 131 II 753
consid. 4.3.3). Il livello delle immissioni considerate nell'ambito dell'art. 48
PA non si riferisce ai valori d'esposizione definiti dalla legislazione; è
sufficiente che dette immissioni possano essere percepite (cfr. DTF 124 II
293 consid. 3c). Nella misura in cui le immissioni dell'aeroporto, peraltro
anche situato in parte sul territorio di Bioggio, possono sicuramente
essere percepite da almeno una parte degli abitanti del Comune, il
ricorrente è legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 PA (cfr. pure
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-194/2008 del 14 dicem-
bre 2011 consid. 2.2).
1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e – su riserva di quanto
indicato ai considd. 5.3.1 e 6.6 – di contenuto previste dalla legge (art. 52
PA). Esso è dunque ricevibile in ordine.
2.
2.1 Secondo l'art. 49 PA, il Tribunale amministrativo federale dispone del
pieno potere d'esame: si pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (lett. a),
sull'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(lett. b), nonché sull'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione
impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di
autorità di ricorso (lett. c).
Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprez-
zamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto
riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie
conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4;
BENJAMIN SCHINDLER in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008 [di
seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49 PA). In tali circostanze, lo
scrivente Tribunale non sostituisce senza necessità il proprio potere
d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, per quanto attiene alle
questioni tecniche (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4).
Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d'apprezza-
mento delle autorità specializzate intervenute nell'ambito della procedura
d'approvazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d'esame non implica,
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quindi, che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a
quello delle autorità specializzate di prima istanza allorquando – come in
casu – si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche cono-
scenze (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-194/2008
del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii). Va inoltre considerato che,
quale autorità giudiziaria, lo scrivente Tribunale non è un'autorità di
pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 consid. 3.2) né tantomeno autorità di
vigilanza in materia ambientale. Ne discende che complementi di prova,
quali perizie, devono essere ordinati o valutati solo eccezionalmente,
quando tali mezzi di prova sono veramente necessari ad una corretta
applicazione della legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).
2.2 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo
scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomenta-
zioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura
novit curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro
dei gravami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in
cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il
Tribunale statuente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 1.3; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs
et leur contrôle, 3a ed., Berna 2011, pag. 300 e segg.).
3.
Con l'atto impugnato è stato approvato il prolungamento della pista
dell'aeroporto di Lugano-Agno. Scopo dell'intervento è quello di migliorare
la sicurezza dell'aviazione civile in particolare per quanto riguarda aerei
dell'aviazione commerciale. Il prolungamento – anche se dette cifre sono
contestate dal ricorrente, gravame che verrà esaminato qui di seguito
(cfr. consid. 7.1 del presente giudizio) – comporta 70 metri, ivi compreso
la creazione di un piazzale di manovra denominato "turn pad" e consente
agli aerei arrivanti da Sud di eseguire una rotazione a 180° per
posizionarsi nell'asse della pista. Il turn pad è quindi più largo della pista
stessa, la quale comporta 30 metri di larghezza. Per quanto riguarda
l'entità esatta dello spostamento del punto d'emissione del rumore
nonché del ravvicinamento esatto dell'estremo bordo del "turn pad", si
rimanda inoltre ai considd. 7.1.3 e 8.2.3 qui di seguito.
L'approvazione dei piani qui in oggetto è disciplinata dagli artt. 37 e segg.
LNA; l'art. 37 cpv. 1 LNA sancisce che per la costruzione e la modifica di
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edifici e impianti che servono totalmente o in modo preponderante
all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approva-
zione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture
di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. L'autorità
competente per rilasciare tale approvazione è il DATEC quando si tratta
di piani concernenti un aeroporto (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. a LNA).
L'impianto di Lugano-Agno – che in virtù della concessione d'esercizio
rilasciata dal DATEC, costituisce un aerodromo aperto alla navigazione
aerea pubblica (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5a) – è un aeroporto ai sensi
di predetta disposizione.
In quanto tale, una decisione d'approvazione dei piani approva, nel suo
dispositivo, i piani che raffigurano il progetto oggetto della decisione e che
dapprima sono stati sottoposti all'esposizione pubblica, accompagnati dei
documenti che devono consentire il controllo dei vari punti elencati
all'art. 27e dell'Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aero-
nautica (OSIA, RS 748.131.1; cfr. pure artt. 37b e 37d cpv. 2 LNA).
4.
Il ricorrente invoca varie violazioni della legge, tra cui una doppia
violazione del suo diritto di essere sentito (consid. 5 che segue), il fatto
che la decisione sarebbe incompleta, in quanto la stessa imporrebbe
degli oneri che avrebbero dovuto essere verificati anteriormente
(consid. 6 che segue), un accertamento incompleto dei fatti, in quanto
non si saprebbe quali sarebbero le dimensioni esatte del prolungamento,
delle violazioni del PSIA nonché della concessione quadro del DATEC del
16 settembre 1996 per l'ampliamento dell'aeroporto di Lugano – Agno, la
quale è stata confermata con sentenza del Tribunale federale 15 novem-
bre 1999 (pubblicata parzialmente con DTF 125 II 643; consid. 7 che
segue). Esso sostiene altresì che il progetto contravverrebbe alla
legislazione in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente alla
regolamentazione concernente il rumore (consid. 8 che segue). Infine,
egli accenna ad un pericolo d'alluvionamento che l'autorità inferiore non
avrebbe considerato (consid. 9 che segue).
5.
Il ricorrente invoca innanzitutto una doppia violazione del proprio diritto di
essere sentito, riguardo al mancato accesso a tutti gli atti dell'incarto
nonché alla motivazione lacunosa della decisione impugnata.
5.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
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Pagina 8
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36
consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49
consid. 1).
5.1.1 Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) è
concretizzato in procedura amministrativa federale dagli artt. 18, 26 – 33
e 35 cpv. 1 PA. Lo stesso garantisce all'interessato il diritto di esprimersi
prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di
prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti
suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare
alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella
misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286
consid. 5.1 con rinvii; sentenze del Tribunale federale 4A_35/2010 del
19 maggio 2010 consid. 6 e 8C_321/2009 del 9 settembre 2009
consid. 2.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7094/2010
del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). Tale garanzia non serve solo
a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di
partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto
tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione
della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione
della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce
l'equità del procedimento (cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo,
Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 483 seg. con rinvii; ULRICH
HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaats-
recht, 7a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 835).
5.1.2 Posto quanto precede è comunque necessario sottolineare che la
regola dell'annullamento della decisione impugnata in caso di violazione
del diritto di essere sentito comporta un'eccezione: tale vizio può essere
sanato quando l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere d'esame
dell'autorità precedente e che la parte può quindi esercitare i suoi diritti
nella medesima misura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2, DTF 129 I 129
consid. 2.2.3 e DTF 126 I 68 consid. 2; sentenza del Tribunale federale
1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN,
Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed.,
Basilea/Neuchâtel 2013, n. 358). La riparazione della decisione viziata
dovrebbe tuttavia costituire un'eccezione e in linea di massima dovrebbe
essere esclusa quando, nella fattispecie, la violazione dei diritti di parte è
stata particolarmente grave (cfr. DTF 126 I 68 consid. 2; sentenze del
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Pagina 9
Tribunale federale 1C_452/2009 del 19 marzo 2010 consid. 2.2 e
1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3). Infine, però, l'autorità di
ricorso può sanare il vizio quando il rinvio della causa all'autorità
precedente costituirebbe una vana formalità e allungherebbe inutilmente
la procedura (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del Tribunale
federale 1C_265/2009 del 7 ottobre 2009 consid. 2.3).
Come già considerato sopra (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio), lo
scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 49 PA, dispone dello stesso potere di
cognizione dell'autorità di prima istanza ed una riparazione della
violazione del diritto di essere sentito non è pertanto esclusa.
5.2 In primo luogo, il ricorrente invoca una violazione del suo diritto di
essere sentito in quanto non gli sarebbero stati sottoposti vari pareri e
prese di posizione raccolti dall'autorità di prima istanza nel corso della
procedura d'approvazione dei piani. Si tratta segnatamente dei documenti
seguenti: i pareri dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM; cfr. doc. 39
dell'incarto di prima istanza), dell'UFAC (cfr. docc. 13 e 31 dell'incarto di
prima istanza) e del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino
(cfr. docc. 33a e 33b dell'incarto di prima istanza), nonché ulteriori
documenti tecnici e il parere della Divisione Sicurezza delle infrastrutture
del UFAC (di seguito: Divisione SI dell'UFAC; cfr. segnatamente docc. 8,
35b e 51b dell'incarto di prima istanza; allegato 1 alla decisione
impugnata). Il ricorrente sottolinea inoltre di essere convinto che molti altri
documenti non gli sarebbero stati trasmessi; fa riferimento senza
particolari precisazioni, ad un "carteggio" sull'obbligo di allestire uno
studio d'impatto ambientale.
5.2.1 Come già considerato (cfr. consid. 5.1.2 del presente giudizio),
secondo l'art. 26 PA, il diritto di essere sentito garantisce quello di
consultare l'incarto, come pure di esprimersi sugli atti (artt. 29 e 30 PA).
La parte ha quindi il diritto di consultare gli atti essenziali di una
procedura prima che venga emanata la decisione, per potere fare
amministrare le prove pertinenti, partecipare all'amministrazione delle
prove e fare valere la sua argomentazione in modo efficace e pertinente
(cfr. DTF 129 I 85 consid. 4.1 e DTF 126 I 7 consid. 2b; cfr. parimenti, per
più ampi dettagli, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 3.4 con rinvii).
5.2.2 Anzitutto, però, si deduce dai disposti legali e dalla giurisprudenza
summenzionata che il diritto di consultare gli atti presuppone una
richiesta da parte dell'amministrato. Nella fattispecie, lo scrivente
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Tribunale deve constatare che l'autorità inferiore non ha, in effetti,
trasmesso i documenti elencati dal ricorrente, il quale tuttavia – anche se
rappresentato da avvocati – non li ha mai chiesti, nemmeno per mezzo di
una richiesta di consultazione della totalità dell'incarto prima che venisse
emanata la decisione impugnata.
5.2.3 Per quanto attiene più precisamente ai documenti citati dal
ricorrente (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio), detti documenti, di cui
egli lamenta la mancata trasmissione, sono pareri e prese di posizione
raccolte in applicazione dell'art. 62a della Legge federale del 21 marzo
1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS
172.010). Detti pareri e prese di posizione sono stati introdotti nell'anno
2000 con l'entrata in vigore della Legge federale del 18 giugno 1999 sul
coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei
piani (LCoord; RU 1999 3071 segg.), legge che ha fondamentalmente
modificato le procedure d'approvazione dei piani, non solo nell'ambito
delle infrastrutture aeroportuali, ma anche in quello delle infrastrutture
ferroviarie, stradali, elettriche, ecc. (cfr. Messaggio del Consiglio federale
del 25 febbraio 1998 concernente la LCoord, in: FF 1998 2029 segg.,
spec. 2037 seg. e 2051 seg.). Conseguenza di detta introduzione è stata
quella di conferire ad un'unica autorità la facoltà di decidere dell'approva-
zione di piani, in un unico atto. Qualora si pongono problematiche, per le
quali in passato la legge prevedeva che fossero risolte tramite decisioni di
altre autorità (federali o cantonali), le stesse vengono ora trattate esclusi-
vamente dall'autorità decisionale la quale deve raccogliere i preavvisi
necessari. Questi preavvisi hanno per scopo di consentire all'autorità
decisionale di controllare il pieno rispetto della legislazione in tutti gli
aspetti toccati da un progetto. In questo compete all'autorità di decisione
di vegliare al rispetto della legislazione e non ad altre entità che si
esprimono quindi mediante pareri. In caso di disaccordo tra le varie
autorità coinvolte, l'art. 62b LOGA prevede che l'autorità di decisione tenti
un coordinamento – chiamato eliminazione delle divergenze – tra dette
autorità; alla fine, comunque ed anche se un accordo non è trovato tra le
varie entità, l'autorità decisionale decide con piena sovranità. La
procedura d'eliminazione delle divergenze non è aperta ai terzi, alla
stregua della procedura di consultazione che mira la raccolta dei vari
pareri (cfr. FF 1998 2029, 2037 seg. e 2051 seg.; sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-1251/2012 del 15 gennaio 2014 consid. 5.3 a
contrario).
Nell'ambito di queste modifiche legislative è inoltre stato previsto che i
Comuni si esprimono mediante opposizione sul progetto come pubblicato
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Pagina 11
e quindi in base ai soli atti di pubblicazione (cfr. art. 36d cpv. 5 LNA).
Questo significa che il dovere di fare rispettare la legge pesa innanzitutto
sull'autorità decisionale e quelle consultate, non più ed in nessun modo
su delle entità come i Comuni che si trovano nella stessa posizione di
qualsiasi privato che può inoltrare un'opposizione nel termine del deposito
del progetto. Se per quanto concerne la legittimazione al ricorso si
ammette che i Comuni possano anche difendere interessi più generali
che riguardano l'integralità della popolazione e non interressi molto più
egoistici (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio), questo non gli conferisce
comunque un diritto di consultazione dei pareri e preavvisi più esteso,
nella misura in cui il rispetto della legge in generale è compito dell'autorità
decisionale e delle varie entità consultate. Di conseguenza, non v'è
nessun obbligo, da parte dell'autorità decisionale di trasmettere i pareri e
preavvisi federali e cantonali nel decorso della procedura di prima
istanza, né tantomeno di dargli la facoltà di esprimersi al riguardo. Già per
questo motivo, quindi, il gravame di violazione degli artt. 26, 29 e 30 PA,
rispettivamente dell'art. 29 cpv. 2 Cost., è respinto.
5.2.4 Inoltre, anche se fosse necessario constatare una violazione della
PA per quanto concerne il fatto di non avere trasmesso quegli atti al qui
ricorrente, si constata che quest'ultimo ha avuto a disposizione – anche
prima di esprimersi nell'ambito della presente procedura di ricorso – due
volte l'incarto completo della procedura di prima istanza sicché, come
considerato qui sopra (cfr. consid. 5.1.2 del presente giudizio), il vizio
dovrebbe essere considerato come sanato.
5.2.5 Per quanto riguarda la mancanza di un cosiddetto "carteggio"
relativo all'obbligo di allestire un rapporto sull'impatto ambientale, lo
scrivente Tribunale constata che l'incarto pubblicato contiene un'indagine
preliminare (cfr. RIA stato marzo 2012 di cui al doc. 17b dell'incarto di
prima istanza) a sensi dell'art. 8a cpv. 1 dell'Ordinanza del 19 ottobre
1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, RS 814.011).
Di conseguenza si deve considerare che i documenti concernenti lo
studio d'impatto ambientale c'erano. Che il ricorrente non concordi con il
fatto che basta un'indagine preliminare ex art. 8a cpv. 1 OEIA, non
significa che vi siano riscontrabili lacune nell'entità dell'incarto sottoposto
alla pubblicazione. Questo gravame è quindi respinto in quanto concerne
un'asserita violazione del diritto di essere sentito; la questione a sapere
se era necessario uno studio d'impatto ambientale è altra e verrà tratta
nei considerandi che seguono (cfr. consid. 8.1 del presente giudizio).
A-6508/2012
Pagina 12
5.3 Il ricorrente conclude poi per l'annullamento della decisione impu-
gnata, in quanto la stessa non adempirebbe i requisiti di motivazione ex
art. 35 PA. Il ricorrente invoca questo gravame in relazione alla questione
dell'inquinamento fonico e alla richiesta di costruzione di una parete
antirumore, formulata in sede d'opposizione.
5.3.1 Innanzitutto lo scrivente Tribunale constata che la motivazione del
ricorso, su questo punto, si limita a porre parzialmente interrogativi e ad
emettere dubbi sulle ragioni esposte dall'autorità adita. Siffatta motiva-
zione non risponde ai requisiti dell'art. 52 PA circa la motivazione del
ricorso in quanto non viene per niente dimostrato in ché la motivazione
dell'atto impugnato sia carente e ci si può quindi chiedere in che misura lo
scrivente Tribunale debba esaminare questo gravame (cfr. in merito ai
requisiti dell'art. 52 PA, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
1876/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 1.3.1).
5.3.2 Il diritto di essere sentito comporta l'obbligo da parte di un'autorità di
motivare, almeno in modo succinto, le decisioni rese (cfr. DTF 130 II 530
consid. 4.3; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1591/2006
del 10 settembre 2008 consid. 7.1). Tale obbligo non impone all'autorità di
esporre e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure sollevate
(cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b); tuttavia è necessario che l'autorità citi i
motivi su cui fonda il suo ragionamento e che l'hanno condotta alla
decisione presa. La motivazione addotta deve infatti permettere
all'interessato ed a un'eventuale autorità di ricorso di rendersi conto della
portata e della correttezza della decisione che lo concerne (cfr. DTF 133
III 439 consid. 3.3, DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 129 I 232 consid. 3.2
segg. e DTF 126 I 97 consid. 2b; cfr. parimenti, per più ampi dettagli,
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1876/2013 del 6 gen-
naio 2014 consid. 3.3 con rinvii).
5.3.3 Nella presente causa, si deve constatare che il ricorrente aveva
inoltrato opposizione chiedendo che il piazzale turn pad fosse a disposi-
zione dei soli aerei di linea e che venisse allestita una parete antirumore
in corrispondenza della Via Mulini di Bioggio. In questo contesto, il
ricorrente aveva inoltre contestato l'impostazione del punto d'emissione
del rumore usato nei calcoli del carico fonico e richiesto che venisse
proceduto ad una "maggiore verifica e severa presa di posizione su tutti
gli aspetti ambientali problematici evidenziata dalla Relazione tecnica
dello studio Ecocontrol (…)".
A-6508/2012
Pagina 13
5.3.4 L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione spiegando in breve che
il punto di calcolo del rumore è posizionato correttamente, tenendo conto
del fatto che gli aerei emettono rumore quando decollano, cosa che può
essere realizzata soltanto a partire dalla linea di partenza, la quale non è
posizionata all'estremità della superficie da costruire, vista la presenza
del turn pad a fine pista. Il DATEC ha pure spiegato, in rapporto al rumore
generato dagli aerei quando girano a 180° per mettersi nell'allineamento
della pista, che gli stessi possono operare questa manovra a basso
regime grazie precisamente alla creazione di un turn pad più ampio,
miglioramento quello che, oltre a favoreggiare la sicurezza, diminuisce
conseguentemente anche il rumore. Infine, per quanto concerne la
richiesta di costruzione di una parete antirumore, l'atto impugnato
considera che tale costruzione, oltre a porre problemi dal punto di vista
della protezione del paesaggio, non è utile visto l'impatto fonico molto
ridotto del prolungamento della pista e risulta altresì problematica dal
punto di vista della sicurezza degli aerei che manovrano in prossimità.
5.3.5 La motivazione qui sopra riassunta è più che sufficiente dal punto di
vista dei requisiti legali dell'art. 35 PA (cfr. consid. 5.3.2 del presente
giudizio). Viene risposto in maniera chiara e comprensibile ai gravami
menzionati nell'opposizione e quindi vengono anche sviluppati gli
argomenti che hanno condotto il DATEC a respingere l'opposizione. Detta
motivazione consente senz'altro al ricorrente – il quale per altro fa
abbondantemente uso di questa sua facoltà – di sviluppare la propria
argomentazione contro l'atto impugnato, contestandone i vari punti. Di
conseguenza, il gravame di violazione dell'art. 35 PA, rispettivamente
dell'art. 29 cpv. 2 Cost., è respinto.
6.
Il ricorrente invoca poi una violazione della legge quo al tenore della
decisione in quanto rimanderebbe ad ulteriori fasi delle verifiche che
dovevano tutt'ora – a suo avviso – già essere eseguite. Con riferimenti
alla giurisprudenza cantonale, esso critica in questa sede i vari oneri
disposti dall'autorità di prima istanza nell'atto impugnato. In breve, il
ricorrente ritiene che la decisione – che raffigura un permesso – sarebbe
stata scorporata del suo contenuto e che delle "varianti successive"
sarebbero riservate nell'atto impugnato, rendendo cosi il procedimento
illegale. Cita poi una serie di punti contenuti nell'atto impugnato sui quali
si tornerà brevemente qui di seguito.
A-6508/2012
Pagina 14
6.1
6.1.1 Giusta l'art. 37 LNA, con l'approvazione dei piani sono rilasciate
tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale e non è
necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale; di
quest'ultimo va tenuto conto soltanto nella misura in cui non limiti in modo
sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo (cpv. 3 e 4).
Secondo l'art. 27e OSIA, l'autorità incaricata di approvare i piani valuta i
pareri dei Cantoni e servizi specializzati e decide in merito alle
opposizioni. La decisione d'approvazione dei piani contiene inoltre il
permesso di eseguire un progetto di costruzione conformemente ai piani
approvati (lett. a), le condizioni e gli oneri in materia di esigenze legate
alla pianificazione del territorio ed alla protezione dell'ambiente, della
natura e del paesaggio nonché quelle specifiche alla navigazione aerea
(lett. b), gli altri oneri derivanti dal diritto federale (lett. c), gli oneri fondati
sul diritto cantonale (lett. d), gli oneri legati all'esercizio (lett. e) ed infine
gli oneri relativi all'inizio dei lavori, al controllo dell'esecuzione e alla
messa in servizio degli impianti (lett. f).
Dai disposti legali qui sopra richiamati risulta dunque che in effetti
l'approvazione dei piani, quale l'atto qui impugnato, è un permesso
edilizio che comporta il controllo di un progetto nella sua integralità e in
tutti i suoi aspetti, per cui non sarebbe lecito rimandare a fase successiva
l'esame e la decisione su degli aspetti che potrebbero condizionare
l'approvazione dell'opera al punto che detta opera non avrebbe più
niente a che vedere – sotto l'aspetto dei vari controlli che devono essere
eseguiti secondo le norme di cui sopra – con quella originaria.
Sennonché, già dalla lettura dell'art. 27e OSIA risulta chiaramente che
degli oneri non solo sono leciti, ma addirittura necessari affinché
l'approvazione dei piani sia reputata completa.
6.1.2 Un onere, peraltro e sotto l'angolo dei principi giuridici generali,
costituisce una clausola accessoria comportando un obbligo imposto
all'amministrato (nella fattispecie la controparte) accessoriamente al
diritto o all'obbligo oggetto principale della decisione stessa (nella
fattispecie il permesso di prolungare la pista dell'aeroporto). Anche se
considerata come clausola accessoria, l'onere deve in tutti i casi
rispettare le stesse condizioni dell'atto stesso, ossia la legalità, l'interesse
pubblico e la proporzionalità. In questo senso, gli oneri servono a
garantire che la decisione rispetti ancora più completamente la legge o
addirittura consente all'autorità di premunirsi contro eventuali ulteriori
trasgressioni dell'atto da parte del suo destinatario; in questi ultimi casi,
tra l'altro, l'onere può garantire l'esecuzione o le modalità d'esecuzione
A-6508/2012
Pagina 15
della decisione, ruolo, quello, che è anch'esso conforme al principio della
legalità e che le autorità, nelle loro vesti generali di autorità di vigilanza,
devono comunque anche garantire. La violazione di un onere può avere
quale conseguenza la revoca della decisione e quindi, se del caso, il ritiro
del diritto concesso all'amministrato (cfr. sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 12 e segg.,
pubblicata in DTAF 2012/23, pure sentenza del Tribunale federale
1C_343/2011 del 15 marzo 2012 considd. 3.2 – 3.5, sentenza emanata
proprio a proposito della citata sentenza di codesto Tribunale;
cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., pag. 90 e segg.; ZEN-RUFFINEN, op. cit.,
n. 550 e segg.). Infine, l'autorità non potrà respingere una richiesta
quando basterebbe un onere a renderla lecita; detto onere dovrà invece
essere parte integrante dell'atto stesso e l'esame di detto onere non può
essere rimandato ad ulteriore procedura (cfr. la succitata sentenza, ibid.;
PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 938 e segg.).
Di conseguenza risulta già dei principi generali che un onere è un
elemento che è parte integrante della decisione, che una sua violazione
può comportare sanzioni che vanno fino alla revoca dell'atto stesso e che
il suo contenuto può concernere molti aspetti legati all'oggetto principale
della decisione. In siffatto contesto, l'art. 27e OSIA costituisce la
precisazione del contenuto della decisione d'approvazione ai sensi
dell'art. 37 LNA, segnatamente per quanto concerne gli oneri. Risulta dal
testo di detto disposto legale che il contenuto degli oneri nell'ambito di
una procedura d'approvazione dei piani può essere molto variegato.
Risulta inoltre da quanto precede che un onere deve essere iscritto nel
dispositivo della decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
6.2 Il ricorrente elenca vari oneri e "rinvii" che a suo dire renderebbero la
decisione impugnata nel suo "complesso manifestamente illegale"
(cfr. ricorso, punti 9 a 11). Innanzitutto, lo scrivente Tribunale deve
constatare che il ricorrente non dimostra per niente, con la sua
argomentazione, in ché gli oneri menzionati sarebbero essenziali dal
punto di vista dell'entità del progetto e ancora meno in ché ogni singolo
onere non poteva essere deciso – con riferimento alla legge stessa –
precisamente sotto questa forma. Dall'atto di ricorso si desume che
sarebbero stati rimandati a fase ulteriore delle questioni importanti di
sicurezza ed altre relative al cantiere: l'autorità non avrebbe controllato se
la sicurezza delle manovre dei velivoli sarà garantita né verificato dove
sarebbe situato il deposito di materiale di scavo o ancora come sarà
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Pagina 16
smaltito l'asfalto di demolizione ed il materiale inquinato (di cui non viene
precisata comunque la natura).
6.3 Gli oneri imposti nell'atto impugnato sono numerosi e non tutti citati
dal ricorrente. Certi sono stati imposti direttamente dal DATEC (oneri
n. 2.1.1 – 2.1.4 del dispositivo della decisione impugnata), certi, sempre
imposti dal DATEC provengono dall'elenco delle misure integrate previste
dalla documentazione relativa alla protezione dell'ambiente (oneri
n. 2.3.1 – 2.3.7 del dispositivo della decisione impugnata ed estratto del
RIA di cui all'allegato 2 annesso alla decisione impugnata) ed infine altri
oneri sono stati imposti dal DATEC per motivi di sicurezza; tra quelli, gli
oneri n. 2.2.2 – 2.2.4 del dispositivo della decisione impugnata, sono
generali, mentre altri – che risultano essere parte integrante della decisio-
ne per il rinvio della cifra 2.2.1 del dispositivo – provengono dal parere
della Divisione SI dell'UFAC, documento intitolato "Esame aeronautico
della Divisione SI" (cfr. allegato 1 annesso alla decisione impugnata).
Una lettura attenta degli oneri in questione non consente per niente,
specialmente quando ci si riferisce alla scarsa motivazione del ricorrente,
d'intravedere in ché il loro contenuto renderebbe la decisione illegale nel
suo complesso.
6.4 Circa la sicurezza delle manovre dei velivoli che non sarebbe
garantita, lo scrivente Tribunale constata che gli oneri menzionati sotto le
cifre 2.2.2 – 2.2.4 ed il parere della Divisione SI dell'UFAC vertono
precisamente ad assicurare detta sicurezza, sia durante i lavori che dopo.
Trattandosi di un'approvazione dei piani che deve poi consentire l'uso
dell'installazione ai velivoli che operano a Lugano, non si capisce come
l'autorità potrebbe meglio garantire la sicurezza che esaminando i piani
ed il rapporto tecnico (tra altri documenti consultati da detta autorità
specializzata) circa lo svolgimento dei lavori ed imporre certi oneri dopo
avere confrontato questi documenti con le esigenze e le particolarità della
circolazione e delle manovre dei velivoli. In altri termini, l'installazione non
essendo realizzata, l'unico modo per garantire la sicurezza è di prevedere
– in base alla documentazione esistente – dove e quali siano eventuali
rischi e emanare delle raccomandazioni ed esigenze, le quali sono state
imposte nella fattispecie mediante oneri. La decisione impugnata prevede
inoltre che i lavori potranno cominciare soltanto quando l'UFAC avrà
rilasciato il suo "nullaosta", permesso che verrà attribuito soltanto –
perché è compito dell'UFAC nelle sue vesti di autorità di vigilanza
(cfr. art. 3 LNA) – quando sarà sicuro che i lavori si svolgeranno in
condizioni atte a garantire precisamente la sicurezza aerea durante
A-6508/2012
Pagina 17
quella fase di cantiere. Orbene, certi oneri imposti con il parere
summenzionato mirano precisamente questo scopo (cfr. ad esempio
oneri n. 26 – 39 del citato allegato 1).
Per quanto riguarda la fase operativa, vale lo stesso ragionamento di cui
sopra: l'autorità specializzata competente ha esaminato tutti quegli aspetti
tenendo conto delle particolarità e delle regole della navigazione aerea,
formulando poi delle esigenze e raccomandazioni che sono state inte-
grate quali oneri nella decisione impugnata (ad esempio oneri n. 1 – 23 e
oneri n. 40 segg. del citato allegato 1). Per quanto riguarda detti oneri,
ancora una volta, l'UFAC, quale autorità di vigilanza, dovrà precisamente
vegliare alla loro attuazione, mediante un nullaosta da darsi soltanto
quando il collaudo sarà stato eseguito.
Gli oneri in questione, che di certo concernano aspetti costruttivi al senso
lato sono destinati ad assicurare la parte operativa dell'installazione e
specialmente la sicurezza delle operazioni aeree.
Questo gravame, che poggia su di un affermazione neanche dimostrata
deve quindi essere respinto.
6.5 Seconda critica del ricorrente circa l'atto impugnato, non si capirebbe
dove avverrà il deposito del materiale di scavo o quello di materiale
inquinato. Lo scrivente Tribunale constata che esiste nell'incarto un piano
del 10 ottobre 2012, intitolato "prolungamento pista a Nord, concetto area
di cantiere" (cfr. piano n. 6982/507/048 di cui al doc. 53g dell'incarto di
prima istanza). Detto documento consente senz'altro di capire dove sia
situata l'area di cantiere – ossia a nord della pista addossata alla recin-
zione dell'aeroporto – come l'area per il deposito di materiale di scavo,
ossia sempre a nord della pista addossata, come l'altra, alla recinzione
dell'aeroporto. Il piano in questione è pure completato dal RIA, che valuta
gli aspetti del cantiere in particolare anche dei depositi di materiale, sia
sotto l'aspetto della protezione delle acque (cfr. RIA di cui al doc. 17b
dell'incarto di prima istanza, pagg. 23 e 26 seg.), sia sotto l'aspetto della
protezione dei suoli o della prevenzione contro sostanze pericolose per
l'ambiente (cfr. citato RIA pagg. 35, 39 – 43) o ancora sotto l'aspetto della
protezione della natura (flora e fauna; cfr. citato RIA pag. 48).
6.6 Per quanto riguarda le critiche mosse dal ricorrente con riferimento al
cantiere e le risposte agli interrogativi ch'egli muove – e ci si può
comunque anche chiedere se tale motivazione risponda veramente alle
esigenze dell'art. 52 PA, in quanto non compete allo scrivente Tribunale
A-6508/2012
Pagina 18
spiegare l'incarto al ricorrente – si deve constatare che il modo di smaltire
i materiali di scavo e i vari rifiuti di cantiere sono descritti nel RIA e sono
oggetto di varie misure integrate al progetto e che, come tali, sono quindi
state approvate e da eseguire. L'atto impugnato contiene comunque
ancora un onere supplementare proveniente dalle esigenze cantonali
(cfr. onere n. 2.3.7 lett. b del dispositivo della decisione impugnata) circa
la permeabilità del terreno dove verranno depositati vari materiali,
esigendo poi che l'ubicazione del predetto deposito venga comunicato
all'Ufficio cantonale industrie, sicurezza e protezione del suolo (UISPS)
una settimana prima di depositarvi il materiale. Detta esigenza non
significa in nessuna maniera che l'autorità d'approvazione non sapeva
dove devono essere situati il cantiere e l'area di deposito, bensì che il
luogo dovrà essere comunicato a detta autorità cantonale a modo che
quest'ultima possa verificare il rispetto dell'esigenza formulata circa la
permeabilità. Un onere come quello, quindi, garantisce precisamente una
buona esecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni fissate (circa il
ruolo di varie entità ed autorità nella fase d'esecuzione dei lavori, cfr. la
già citata sentenza A-3713/2008 consid. 12 e segg.).
Visto quanto precede, il gravame d'illiceità degli oneri – e quindi della
decisione impugnata – è respinto.
7.
Il ricorrente invoca poi varie doglianze in rapporto al progetto stesso,
segnatamente per quanto concerne la sua entità e la sua conformità al
PSIA, alla concessione quadro, a quanto sarebbe stato deciso dal legisla-
tivo del Comune di Lugano e al principio di coordinamento.
7.1 Ciò premesso, il ricorrente invoca innanzitutto che – a seguire la sua
argomentazione – l'atto impugnato non definirebbe con chiarezza l'entità
del progetto e segnatamente che il prolungamento in questione sarebbe
più importante che i 70 metri lineari con sistemazione di un piazzale di
manovra (turn pad).
7.1.1 Come già precisato (cfr. consid. 3 in fine del presente giudizio), una
decisione d'approvazione dei piani, approva – precisamente – dei piani i
quali sono, con l'esame delle eventuali conseguenze del progetto sotto
l'angolo della conformità alla legislazione pertinente, l'unico oggetto della
decisione e quindi anche del ricorso. Visto l'obbligo di esaminare tutte le
conseguenze di un progetto sotto vari aspetti (cfr. tra tanti, art. 27e OSIA),
il controllo della conformità alla legislazione è già esteso, tenuto conto dei
numerosi disposti legali che possono entrare in considerazione per
A-6508/2012
Pagina 19
qualsiasi progetto. Nella fattispecie, si tratta quindi d'approvare – appro-
vazione che conferisce pure la licenza edilizia – dei piani anteriormente
sottoposti all'inchiesta pubblica e di controllare se tutti i requisiti legali
legati all'installazione in questione, anche sotto l'aspetto delle sue
conseguenze sull'ambiente o la pianificazione territoriale, sono adempiuti.
7.1.2 Di conseguenza, il primo gravame consistente nell'affermare che
non si sa che cosa sia stato approvato non può essere accolto; i piani
approvati sono nell'incarto e si capisce perfettamente – anche senza
essere al beneficio di conoscenze specializzate – quale sia la modifica
prevista: si tratta di prolungare la pista dell'aeroporto di Lugano demo-
lendo il piccolo piazzale esistente (turn pad attuale) al lato nord (e quindi
lato Bioggio) per farne uno più largo e più lungo che consenta agli aerei di
girare più facilmente e pure di prolungare la distanza d'atterraggio degli
aerei che provengono dal sud, la quale, notoriamente, è corta (cfr. piano
n. 6982/507/022c di cui al doc. 53b dell'incarto di prima istanza). Il turn
pad è integrato nella nozione di pista e non è un'installazione che
verrebbe aggiunta a fine pista.
7.1.3 Precisato questo, e a leggere il piano in questione, la lunghezza
totale della superficie sottoposta ai lavori è effettivamente di 70 metri,
piazzale compreso; circa la larghezza della superficie, il piazzale esisten-
te, largo circa 35 metri, viene sostituito – come menzionato – con uno
nuovo, largo all'incirca 45 metri. Risulta pure dal piano che la lunghezza
totale di 70 metri presenta una parte "nuova" ossia che eccede la fine del
piazzale attuale; detta parte "nuova" si protrae su 45 metri lineari,
considerato che il piazzale attuale ha già una lunghezza di 25 metri.
Il progetto comprende pertanto effettivamente delle modifiche su di una
distanza di 70 metri (nuovo turn pad compreso) a fine pista in direzione di
Bioggio; visto quanto precede, l'estremo bordo della pista (e più preci-
samente del turn pad) è ravvicinato di 45 metri verso il territorio comunale
e non di 70 metri. Il ravvicinamento suesposto – da capirsi in questa sede
sotto l'angolo puramente geometrico dello spostamento dell'estremo
bordo della struttura esistente rispetto allo spostamento della futura
struttura – rappresenta meno della lunghezza di una piscina olimpica.
Si desume invece dai piani che la pista – di cui la fine viene integrata nel
nuovo turn pad – verrà effettivamente prolungata di 70 metri in quanto,
con la demolizione del vecchio piazzale, il rivestimento verrà fatto nello
stesso materiale della pista, la quale presenterà inoltre le lievi declività
A-6508/2012
Pagina 20
caratteristiche di una pista, e questo fino al limite del turn pad (cfr. piano
summenzionato di cui al doc. 53b dell'incarto di prima istanza).
7.2 Posto questo, il ricorrente contesta pure – se pur in modo un po'
confuso – la constatazione dei fatti circa il punto d'emissione preso in
considerazione per il calcolo del rumore, in particolar modo la valutazione
delle distanze, sostenendo che il progetto implicherebbe un ravvicina-
mento ben superiore a 16 metri verso il territorio comunale e che la
modifica della pista implicherebbe l'aumento di 70 metri della distanza
utile per le operazioni di decollo e d'atterraggio. In effetti, nell'ambito della
valutazione dell'opposizione e più particolarmente della necessità di
posare una parete antirumore richiesta dal ricorrente, l'autorità di prima
istanza, basandosi sul RIA allestito, avrebbe considerato, a torto, che il
prolungamento in oggetto provocava un ravvicinamento del punto
d'emissione del rumore di 16 metri (verso Bioggio; cfr. pure RIA pag. 18,
sia nella versione del mese di ottobre 2011 che nella versione di marzo
2012, di cui ai docc. 1r e 17b dell'incarto di prima istanza). A suo parere,
vista l'ampiezza del prolungamento – 70 metri verso Bioggio – non
sarebbe possibile che il punto d'emissione del rumore sia ravvicinato di
soltanto 16 metri; di conseguenza, le conclusioni tratte dall'autorità di
prima istanza circa la necessità di allestire un RIA, la conformità alla
legislazione in materia di protezione contro il rumore ed il rifiuto di
provvedimenti tale la parete antirumore, sono errate e violano quindi la
legge (gravami, quelli, che verranno esaminati qui di seguito, consid. 8
del presente giudizio).
Lo scrivente Tribunale non condivide questo punto di vista. In effetti, a
guardare bene i piani, ed in particolare già quello succitato (cfr. con-
sid. 7.1.2 del presente giudizio), ma sopratutto quelli che rappresentano
meglio le manovre degli aerei sul turn pad (cfr. doc. 14b dell'incarto di
prima istanza), si constata che le manovre di giro dei velivoli prendono
una buona parte del piazzale. Nella situazione attuale, gli aerei girano sul
piazzale lungo di 25 metri e vengono a posizionarsi proprio all'inizio della
pista esistente per iniziare le manovre di decollo. Nel futuro, invece, e
viste le modifiche del rivestimento della pista fino al limite del turn pad,
l'aereo potrà posizionarsi su di una linea che verrà fissata leggermente
oltre l'attuale in direzione di Bioggio. Il piano succitato che riporta un
aereo Saab 2000 in manovra di giro mostra con chiarezza che l'aereo
non andrà a posizionarsi alla fine del turn pad, bensì dopo avere percorso
quasi tre quarti della lunghezza del turn pad, ossia circa 43 metri, in
direzione sud. Nella misura in cui il punto d'emissione di un aereo è
forzatamente situato dove si trovano i motori (che sia a eliche o a turbina)
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Pagina 21
e tenendo conto del fatto che detti motori sono situati alla metà della
lunghezza dell'aereo, la distanza di 16 metri per la determinazione del
punto d'emissione del rumore appare corretta. Questo gravame deve
quindi essere respinto.
7.3 Il ricorrente produce poi vari documenti provenienti dal Comune di
Lugano (proprietario della società LUGANO AIRPORT SA che gestisce
l'installazione) degli anni 2008 e 2009 riguardanti lo stanziamento di
crediti da parte del suo legislativo, da dove si dovrebbe desumere che la
controparte avrebbe in realtà l'intenzione di prolungare la pista in maniera
molto più importante, addirittura fino a raggiungere una lunghezza di
1'600 metri lineari al posto dei 1'350 metri attuali. Il progetto attuale
costituirebbe quindi una "prima tappa" di un progetto molto più ampio e la
legge sarebbe stata violata perché si tratterebbe di una realizzazione a
tappe non conforme al PSIA, che non consentirebbe un "coordinamento e
impedirebbe una valutazione globale dell'intervento". Egli ritiene inoltre
che i principi di coordinamento sarebbero stati violati: l'intervento in
oggetto – essendo parte dell'ampliamento complessivo di circa
1600 metri lineari previsto nel PSIA – richiedeva infatti il coordinamento. A
suo avviso, infine, nella misura in cui il legislativo del Comune di Lugano
avrebbe votato dei crediti per interventi di maggiore importanza e qualora
lo scrivente Tribunale verrebbe a confermare che l'entità del progetto è
inferiore a quanto prospettato da quest'ultimo – visti i crediti votati – allora
quest'ultimo dovrebbe chiedersi se non sia necessario annullare le
decisioni comunali sui crediti.
7.3.1 Al riguardo, si ribadisce nuovamente che, oggetto della decisione
sono precisamente i piani presentati ed esposti pubblicamente; solo
questi devono essere esaminati, anche se detto esame comporta, come
pure già ricordato, l'esame di tutte le conseguenze possibili del progetto
(cfr. consid. 3 del presente giudizio).
7.3.2 I piani – ed il ricorrente non lo pretende – non raffigurano in
nessuna maniera un prolungamento a 1'600 metri, bensì interventi su di
una distanza di 70 metri all'estremità nord della pista esistente, la quale
ha attualmente una lunghezza totale di 1'350 metri. A suo avviso, per
altro, il prolungamento a 1'600 metri implicherebbe delle modifiche molto
più importanti dell'impianto, modifiche che dovrebbero avvenire all'estre-
mità sud della pista e che richiederebbero tra l'altro l'interramento di una
strada cantonale. Come lo ricorda giustamente lo stesso ricorrente, il
PSIA fa riferimento allo scopo dell'esercente di prolungare la pista sia
verso nord che verso sud fino da raggiungere la lunghezza di 1'600 metri;
A-6508/2012
Pagina 22
nel PSIA viene pure menzionato che detto intervento non è ancora stato
coordinato.
Il ricorrente, invece sottace che il PSIA menziona che all'estremità nord,
una "piccola parte dell'ampliamento può essere realizzata all'interno del
perimetro esistente". Il perimetro esistente dell'aeroporto, com'è stato
definito nella decisione della concessione quadro del 16 settembre 1996,
lui, invece, è stato oggetto di una coordinazione (cfr. PSIA, stato
18 agosto 2004, parte IIIC/ 3a serie delle "Schede di coordinamento",
pag. 2 [allegato 4 prodotto dal DATEC]). Orbene, lo stesso PSIA precisa
che "prima che si possa allungare la pista al di fuori del perimetro, il
progetto deve essere coordinato e la scheda di coordinamento deve
essere adattata di conseguenza" (cfr. citato PSIA, pag. 5); a contrario, ciò
che rientra nel perimetro non esige pertanto tale coordinamento.
7.3.3 Stando ai soli fatti, quindi, risulta – come sottolineato dal ricorrente
stesso – che un prolungamento della pista fino ai 1'600 metri non sarebbe
possibile all'ora attuale, anche se ci si dovrebbe in ogni caso riservare
un'eventuale procedura di coordinamento che potrebbe essere condotta
contemporaneamente all'eventuale procedura d'approvazione dei piani di
tale prolungamento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
2081/2006 del 17 dicembre 2007 consid. 6.2 e segg., confermata con
sentenza del Tribunale federale 1C_52/2008 del 2 giugno 2008). Nella
fattispecie, però, il prolungamento a 1'600 metri non è oggetto della
presente procedura. La documentazione fornita dal ricorrente non cambia
assolutamente nulla a questo dato di fatto. Che il Comune di Lugano
abbia votato un credito volto ad un ampliamento più ampio di quello in
oggetto e allo scopo di permettere l'aumento del traffico e una modifica
del parco velivoli che potrà fare capo allo scalo – non essendo oggetto
della presente procedura – non è pertanto qui rilevante. In concreto,
all'ora attuale un tale aumento del traffico non entra in linea di conto,
tant'è che il progetto non ne parla.
7.3.4 Per quanto concerne il quesito del ricorrente, ossia se lo scrivente
Tribunale non dovrebbe – per rispetto della democrazia – annullare le
decisioni del Comune di Lugano riguardanti i crediti stanziati nell'ipotesi
fosse confermato che il progetto qui in oggetto non è un prolungamento a
1'600 metri, la risposta è chiaramente negativa. Il ricorrente, che è
rappresentato da un avvocato, non può ignorare che lo scrivente
Tribunale non dispone della competenza circa decisioni comunali
riguardanti crediti votati in vista di ulteriori progetti, che, nonostante
quanto da lui invocato, non decidono precisamente niente per quanto
A-6508/2012
Pagina 23
attiene alla realizzazione di simili progetti, quali sono dell'unica
competenza federale. Non si vede dunque per quale motivo il DATEC,
l'UFAC o l'UFAM – e conseguentemente, anche lo scrivente Tribunale –
avrebbero dovuto basarsi sui documenti del Comune, che di fatto non
dispone della competenza decisionale per quanto attiene all'approvazione
dei piani di un aerodromo regionale, non essendo un'autorità federale,
per sancire se l'intervento in oggetto andava approvato o meno.
7.3.5 Stando al PSIA, invece, anche se detto PSIA non "decide" dei
progetti (cfr. sentenza 1C_52/2008 succitata consid. 4.1 con rinvii), esso
è comunque vincolante per le autorità, tra le quali lo scrivente Tribunale.
In questo ambito, e stando al prolungamento qui litigioso, si deve
constatare – come già accennato poc'anzi (consid. 7.3.2 del presente
giudizio) – che lo stesso rimane contenuto nel perimetro dell'aeroporto,
perimetro che è stato oggetto di una coordinazione. Il presente progetto,
quindi è perfettamente conforme al PSIA. In tal senso, non si intravvede
alcuna violazione né del PSIA, né della concessione quadro del 1996.
7.3.6 Per quanto riguarda infine, il gravame, comunque poco sostanziato
– se si fa astrazione dell'argomentazione sull'adozione di crediti dal
Comune di Lugano, che comunque non è l'autorità decisionale ai sensi di
legge per quanto riguarda la legislazione qui applicabile (LPAmb, LNA,
OSIA, ecc.) – secondo il quale il progetto qui in oggetto violerebbe, quale
premessa al famoso prolungamento ai 1'600 metri, l'obbligo di coordina-
zione delle procedure, lo scrivente Tribunale non può fare a meno di
constatare come tale censura sia infondata. Se è vero che un eventuale
prolungamento di 1'600 metri della pista necessiterà di un coordinamento,
quello in oggetto – inserendosi nel perimetro già esistente e già
coordinato – non lo richiede. Orbene, né la concessione quadro, né lo
stesso PSIA comandano che l'ampliamento auspicato di 1'600 metri
intervenga in una sola volta. Che quello in oggetto, si ricorda di soli
70 metri e implicante delle modifiche minime, intervenga prima di un
ulteriore ampliamento sostanziale – lui implicante il coordinamento – non
risulta per nulla contrario al PSIA o qualsiasi voglia legge. Le censure del
ricorrente sono pertanto infondate.
8.
In seguito, il ricorrente invoca tutta una serie di violazioni della legisla-
zione applicabile in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente in
materia di inquinamento fonico in rapporto alla necessità di allestire un
esame di impatto ambientale e di prendere le misure necessarie per far
fronte alle immissioni foniche.
A-6508/2012
Pagina 24
8.1 Il ricorrente ritiene innanzitutto che il progetto in oggetto avrà delle
forti ripercussioni per quanto concerne le immissioni foniche e atmosfe-
riche. A suo avviso, la presente procedura sarebbe sottoposta all'esame
d'impatto ambientale, trattandosi di una modifica sostanziale ai sensi
dell'art. 2 cpv. 1 OEIA, motivo per cui era richiesto un RIA, che in
concreto difetta. A suo avviso, è dunque a torto che sarebbe stata
effettuata un'indagine preliminare ai sensi dell'art. 8a OEIA, anziché un
RIA, e per di più su dei falsi presupposti, difettando la valutazione degli
aspetti ambientali della modifica (immissioni foniche, inquinamento
atmosferico e vibrazioni). Il ricorrente critica in particolare il mancato
esame delle immissioni foniche, in quanto il RIA – che si baserebbe su un
accertamento inesatto e errato dei fatti – non esporrebbe un solo dato,
come neppure i calcoli, comprovanti che la modifica sarebbe ininfluente
così come sostenuto nella decisione impugnata.
8.1.1 Giusta l'art. 10a LPAmb, prima di prendere decisioni in materia di
pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne
esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche
(cpv. 1). Sottostanno all'esame dell'impatto ambientale gli impianti che
possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto di rendere
presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o
all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla
protezione dell'ambiente (cpv. 2). In applicazione dell'art. 10a cpv. 3
LPAmb, il Consiglio federale ha sancito all'art. 2 OEIA che la modifi-
cazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta
all'esame dell'impatto ambientale se (lett. a) la stessa concerne
trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali e
(lett. b) occorre decidere sulla modificazione in una procedura che
sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5 OEIA).
Secondo costante giurisprudenza, determinante per qualificare una
modifica come sostanziale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a OEIA, è sapere
se la stessa può comportare un notevole cambiamento dell'impatto
sull'ambiente. Ciò è il caso allorquando la modifica implica un aumento
consistente delle ripercussioni ambientali già esistenti o la creazione di
nuove, rispettivamente supplementari, consistenti ripercussioni ambientali
(cfr. DTF 133 II 181 consid. 6.2; ALAIN GRIFFEL/HERIBERT RAUSCH,
Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 32 ad art. 10a LPAmb con rinvii).
8.1.2 In concreto, l'aeroporto regionale di Agno-Lugano figura tra gli
impianti dell'allegato 1 dell'OEIA, per i quali è richiesto un esame
dell'impatto sull'ambiente allorquando le condizioni dell'art. 2 cpv. 1 OEIA
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Pagina 25
risultano adempiute. Lo stesso è peraltro un impianto fisso ai sensi
dell'art. 8 dell'Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento
fonico (OIF, RS 814.41). Nel caso in esame, la modifica del predetto
impianto implica un allungamento di 70 m della pista, con creazione di un
turn pad per agevolare le manovre dei velivoli, utilizzando una parte del
piazzale esistente all'interno del perimetro ben definito dal PSIA. Non
avendo alcuna ripercussione sull'esercizio di volo, essa non necessita di
una modifica dell'attuale regolamento di esercizio. Da un esame degli atti
dell'incarto – in particolar modo del RIA (cfr. doc. 17b dell'incarto di prima
istanza) – le conseguenze di tale modifica appaiono assai contenute,
tant'è che lo scrivente Tribunale non intravvede quali possano essere le
ripercussioni ambientali consistenti invocate dal ricorrente (rumore,
vibrazioni, inquinamento atmosferico, ecc.), peraltro neppure sostanziate.
Di fatto, tale modifica non può essere qualificata di sostanziale: un esame
dell'impatto sull'ambiente non era pertanto, di principio, richiesto. Tale
evenienza è stata giustamente rilevata a più riprese dall'UFAC
(cfr. docc. 13 e 19 dell'incarto di prima istanza), dall'UFAM (cfr. doc. 4
dell'incarto di prima istanza) e dal DATEC (cfr. decisione impugnata,
pag. 4). Peraltro, contrariamente a quanto indica il ricorrente, un RIA non
serve alle parti per capire la portata dei piani del progetto – per quello
basta consultare i relativi piani – bensì all'autorità d'approvazione per
valutare se il progetto stesso è conforme alle esigenze ambientali e se lo
stesso necessita dei provvedimenti e quali.
8.1.3 A prescindere da quanto precede, va qui rilevato che in concreto è
comunque stato allestito un RIA nella forma prevista dall'art. 8a OEIA, il
quale adempie i requisiti ivi elencati. In effetti, come prescritto dall'art. 8a
OEIA, gli effetti del progetto sull'ambiente e le misure di protezione
ambientale sono stati accertati nella misura necessaria ed esposti in
modo completo, motivo per cui l'indagine preliminare è risultata sufficiente
e tale da essere equiparata ad un rapporto. Non si vede peraltro per
quale motivo l'art. 8a OEIA non dovrebbe trovare qui applicazione, non
trattandosi – come visto – di una modifica sostanziale di un impianto
esistente e neppure di un progetto a tal punto complicato, da dover
richiedere degli ulteriori accertamenti, e ciò, anche dal punto di vista
dell'inquinamento fonico. Al riguardo, si noti ancora come l'UFAM – quale
autorità specializzata – non abbia minimamente contestato né la validità,
né la completezza di tale RIA (cfr. doc. 39 dell'incarto di prima istanza).
Che poi agli atti figuri una prima versione del RIA ove erano stati rilevate
delle ripercussioni sull'inquinamento fonico, poi modificata su indicazione
dell'UFAC nella versione definitiva del marzo 2012, non significa che "la
decisione sia di carattere politico", come sembra far intendere il ricorren-
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Pagina 26
te. Semplicemente, l'UFAC – quale autorità specializzata e di controllo –
ha rilevato la presenza di errori di valutazione nella prima versione, ciò
che ha implicato la sua rielaborazione da parte della società EcoControl
SA. L'UFAC e l'UFAM, essendo due autorità specializzate situate sullo
stello livello in senno al DATEC, non si vede poi in ché l'una avrebbe
potuto sottacere all'altra dei documenti rilevanti, portandola a considerare
erroneamente le circostanze. Tale censura è priva di fondamento.
8.1.4 Orbene, non va dimenticato che la valutazione di un RIA è una
questione che implica degli aspetti tecnici per i quali sono richieste le
necessarie conoscenze specifiche. In tale ambito, lo scrivente Tribunale
deve esercitare il proprio potere di apprezzamento con un certo riserbo.
Di conseguenza, interviene soltanto laddove gli apprezzamenti forniti
dall'autorità specializzata si fondano su delle constatazioni di fatto
manifestamente inesatte o comportano degli elementi manifestamente
erronei (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3713/2008
del 15 giugno 2011 consid. 17.3.1). Non essendo qui il caso, lo scrivente
Tribunale non si scosta da quanto constatato nel RIA (versione marzo
2012) e avvallato dalle autorità specializzate (UFAM e UFAC).
8.2 Il ricorrente critica poi il mancato esame delle immissioni foniche, in
quanto il RIA – che si baserebbe su un accertamento inesatto e errato dei
fatti – non esporrebbe un solo dato, come neppure i calcoli, comprovanti
che la modifica sarebbe ininfluente così come sostenuto nella decisione
impugnata. Essendo praticamente certo che le immissioni foniche
saranno percettibilmente più elevate, almeno nel comprensorio edificabile
vicino all'estremità nord della pista prolungata le immissioni aumenteran-
no verosimilmente di almeno 1dB(A) e saranno quindi percettibili, egli
ritiene che vada applicato l'art. 8 cpv. 2 OIF, completamente ignorato
dall'autorità inferiore. Secondo il principio di prevenzione prescritto
dall'art. 11 LPAmb e ripreso dall'art. 8 cpv. 1 OIF, le immissioni foniche
dell'intero impianto andrebbero almeno limitate in modo tale da non
superare i valori limite di emissione. Come risulterebbe dal RIA, sarebbe
infatti necessario realizzare una parete fonica di dimensioni di 20 m x
3 m, ubicata in corrispondenza dell'accesso sul lato di Bioggio, di cui
postula nuovamente la realizzazione.
8.2.1 Giusta l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le
vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte
(limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico
inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono
essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico,
A-6508/2012
Pagina 27
dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Le
limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli
effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o
molesti (cpv. 3). Per quanto concerne l'inquinamento fonico, l'art. 8 OIF
prevede che se un impianto fisso già esistente viene modificato, le
emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere
limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior
misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile
sotto il profilo economico (cpv. 1). Se un impianto è modificato
sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere
almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione
(cpv. 2). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio
causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione
sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso
o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi
immissioni foniche percettibilmente più elevate (cpv. 3).
8.2.2 Ciò precisato, da un esame di detto RIA, nella sua versione di
marzo 2012, emerge chiaramente che l'allungamento della pista non avrà
alcun influsso sul volume e sulla tipologia del traffico aereo in
circolazione, come neppure sul traffico veicolare. Data l'esigua distanza
supplementare da percorrere ed i fattori di emissione nettamente inferiori
della fase di spostamento e manovra sulla pista rispetto a quelli di decol-
lo, l'incremento delle emissioni atmosferiche legate al progetto in fase di
esercizio è stato considerato contenuto (cfr. doc. 17b dell'incarto di prima
istanza, pag. 17). Tale accertamento, peraltro confermato dall'UFAM
(cfr. doc. 39 dell'incarto di prima istanza), pare corretto, tant'è che il
ricorrente non apporta degli elementi tali da mettere in dubbio lo stesso.
8.2.3 Per quanto attiene in particolare all'inquinamento fonico, va rilevato
che la modifica in esame non costituisce neppure una modifica
sostanziale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3 OEIA, non essendo intravvedibile
in che maniera l'impianto stesso potrebbe provocare delle immissioni
foniche percettibilmente più elevate di quelle attuali, tant'è che il progetto
non prevede alcun maggior sfruttamento dello stesso, dovendosi confor-
mare alle condizioni della concessione quadro rilasciata nel 1996. Nel
predetto RIA viene infatti precisato che "(…) l'allungamento della pista di
70 metri non incide sulla modifica dei circuiti di volo, che restano in effetti
invariati, pertanto anche le curve di rumore prodotte dal movimento dei
velivoli sui circuiti non vengono modificate e restano valide quelle in
vigore attualmente. Parimenti anche lo spostamento del punto di
emissione acustica (fase di rullaggio e partenza dei velivoli) di ca. 16 m a
A-6508/2012
Pagina 28
nord rispetto alla situazione iniziale lungo l'asse della pista a livello del
suolo (…) può essere considerato ininfluente per quanto attiene le
immissioni foniche. Anche considerato l'allegato 5 OIF in vigore ed il
numero massimo di movimenti permessi dalla Concessione federale
(38'000/anno) lo spostamento di 16 metri rappresenta una conseguenza
oggettivamente trascurabile sulle immissioni foniche e relativo corsetto
del rumore (…)" (cfr. il citato doc. 17b, pag. 17). Tali conclusioni risultano
peraltro dalle prese di posizione dell'UFAC (cfr. docc. 30 e 31 dell'incarto
di prima istanza). Quanto precede, non fa che rafforzare la convinzione
dello scrivente Tribunale in merito alla mancanza della necessità di
approfondire ulteriormente la questione dell'impatto sull'ambiente,
segnatamente per quanto concerne l'impatto fonico, così come sancito
dalle autorità specialistiche.
8.2.4 In particolare, le supposizioni del ricorrente in merito ad un aumento
delle immissioni foniche di almeno 1dB non trovano riscontro negli atti
dell'incarto, tant'è che lo stesso RIA neppure accenna ad un siffatto
aumento. Al contrario il RIA, come visto (cfr. consid. 8.2.3 che precede),
esclude che vi sia un aumento significativo delle immissioni foniche, tant'è
che si è omesso di effettuare una valutazione dell'impatto fonico in fase di
esercizio (cfr. citato doc. 17b, pag. 17 segg. e pag. 22).
8.2.5 Circa la parete fonica citata a pag. 50 del RIA, così come spiegato
dal DATEC, si tratta di un errore di redazione da parte della EcoControl
SA presente nella prima versione del RIA (cfr. doc. 1r dell'incarto di prima
istanza), che per una svista è sfuggito alla revisione e appare, a torto,
nell'ultima versione del mese di marzo 2012 (cfr. docc. 17b, 24a e 24b
dell'incarto di prima istanza). Invero, alcuna misura viene auspicata nel
RIA per quanto attiene alle immissioni foniche. Le motivazioni dell'autorità
inferiore, escludenti la costruzione di una parete fonica, appaiono
corrette, specialmente se si considera che di fatto non vi è alcuna
modifica rilevante dell'impatto fonico. A titolo abbondanziale, si noti come
l'Alta Corte abbia già avuto modo di precisare come la creazione di
ostacoli sulla rotta di propagazione del rumore non entri in linea di conto
per quanto attiene agli aerodromi, dal momento che "(…) il solo modo,
per l'esercente di un aerodromo pubblico, di limitare efficacemente alla
fonte il rumore del traffico aereo è di applicare prescrizioni sulle proce-
dure di avvicinamento e di decollo, sugli orari d'esercizio, sulle condizioni
alle quali certi aeromobili particolarmente rumorosi sono autorizzati a
servirsi dell'aeroporto, ecc. (…)" (cfr. DTF 125 II 643 consid. 15b). La
richiesta del ricorrente e le sue generiche contestazioni, non essendo
rilevanti, vanno qui entrambe respinte.
A-6508/2012
Pagina 29
8.3 Il ricorrente ritiene poi che la decisione impugnata farebbe astrazione
del fatto che il carico inquinante attuale non sembrerebbe essere ben
conosciuto, tant'è che la predetta decisione imporrebbe l'onere di fornire
all'UFAC entro tre mesi i dati ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 OIF (catasto dei
rumori).
8.3.1 Il catasto dei rumori è uno strumento di pianificazione istituito
dall'OIF (cfr. DTAF 2011/19 consid. 55.3), destinato alle autorità di
pianificazione e non già ai singoli privati. L'art. 37 cpv. 1 OIF, per quanto
attiene agli aerodromi, impone all'autorità esecutiva di registrare in un
catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate secondo
l'art. 36 OIF. A tenore dell'art. 37 cpv. 2 OIF, il catasto dei rumori indica il
carico fonico determinato, i metodi di calcolo utilizzati, i dati iniziali per il
calcolo del rumore, l'utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il
relativo piano d'utilizzazione, i gradi di sensibilità assegnati, gli impianti e i
loro proprietari, il numero delle persone esposte ad immissioni foniche
superiori ai valori limite d'esposizione al rumore. Lo stesso va considerato
come un inventario, di cui le autorità di pianificazione devono tenere
conto, ma non comporta alcun effetto giuridico determinante per i
proprietari fondiari (cfr. DTF 130 II 394 consid. 7.4 con rinvii; DTAF
2011/19 consid. 55.3 con rinvii). In altre parole, il catasto del rumore serve
innanzitutto alle autorità di pianificazione – segnatamente locali – per
determinare ad esempio se sia possibile definire nuove zone edificabili o
meno; il catasto del rumore, invece, non serve in nessun caso a valutare
l'impatto futuro di una costruzione o modifica di un impianto esistente. Per
valutare la conformità alla legge di questo tipo d'intervento, si deve
procedere, come nel caso in oggetto (cfr. prec. considd. 8.1 e 8.2), a
valutazioni basate sulle risultanze di studi d'impatto ambientale o studi
preliminari e non su di un catasto che non fa che constatare quanto già
esiste.
8.3.2 Ciò precisato, se è vero che la decisione impugnata impone
effettivamente l'onere di fornire i dati necessari all'allestimento del nuovo
catasto dei rumori, ciò non significa ancora che il carico fonico attuale sia
sconosciuto. Non va infatti dimenticato che all'ora attuale si dispone già
del catasto di esposizione al rumore del settembre 1995 (previsione
2005), approvato con la concessione quadro del 1996, sulla base del
quale sono state calcolare le curve di esposizione al rumore. Peraltro, lo
stesso RIA ha valutato l'entità del nuovo potenziale carico fonico,
giungendo alla conclusione che la modifica in oggetto non comporterà un
aumento considerevole delle immissioni foniche attuali, tant'è che la
stessa non implica alcuna modifica del regolamento d'esercizio dell'aero-
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Pagina 30
porto. L'autorità inferiore si è del resto sincerata in merito al carico fonico,
basandosi non solo sul predetto RIA, ma anche su quanto indicatole sia
dall'UFAC che dall'UFAM.
Constatando che il catasto del rumore vigente è "vetusto" – risalendo al
1995 – con decisione impugnata, l'autorità di prima istanza ha imposto
che venga aggiornato questo strumento. Detta esigenza appare conforme
alla legge, segnatamente all'art. 37 OIF. Ma vista la natura dello stru-
mento in questione (cfr. prec. consid. 8.3.1), l'esigenza summenzionata
non mette in nessuna maniera in discussione la legalità del progetto qui
querelato. Le censure relative al catasto del rumore vanno quindi
respinte.
8.4 Il ricorrente ritiene poi che, trattandosi di un impianto bisognoso di
risanamento, come stabilito dal Tribunale federale, una sua modifica
presupporrebbe il suo contemporaneo risanamento. Tornerebbe quindi
applicabile l'art. 18 cpv. 1 LPAmb. Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva
che, se è vero che giusta l'art. 18 cpv. 1 LPAmb, un impianto bisognoso di
risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene
contemporaneamente risanato, tale disposizione non implica tuttavia il
risanamento simultaneo dell'impianto ogni qualvolta lo stessa venga
modificato. Il risanamento simultaneo è infatti richiesto soltanto nella
misura in cui si è in presenza di una modifica sostanziale (cfr. decisione
del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
energie [DFTCE] dell'8 febbraio 1993, in: Giurisprudenza delle autorità
amministrative della Confederazione [GAAC] 59.13 consid. 2 con rinvii;
ANDRÉ SCHRADE/HEIDI WIESTNER, in: Kommentar zum Umweltschutz-
gesetz, marzo 2001, n. 18 ad art. 18 LPAmb). Ciò è segnatamente il caso
allorquando la modifica implica un aumento sensibile delle immissioni
foniche ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 OIF (cfr. la citata decisione del DFTCE,
consid. 2). Sennonché, come visto (cfr. considd. 8.1.2 e 8.2.3 del
presente giudizio), in casu siamo in presenza di una modifica che non
può essere qualificata di sostanziale ai sensi dell'art. 10a LPAmb o
dell'art. 8 cpv. 2 OIF, e partendo dunque, neppure sotto l'ottica dell'art. 18
cpv. 1 LPAmb, di modo che un tale risanamento congiunto non entra qui
in linea di conto. È dunque a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha
imposto alla controparte un obbligo di risanamento simultaneo dell'aero-
porto in oggetto. Tale censura va dunque respinta.
9.
Il ricorrente invoca poi che secondo il Piano Direttore Cantonale del 2010,
l'area del previsto allungamento (così come il perimetro aeroportuale)
A-6508/2012
Pagina 31
sarebbe inserita in una zona di alluvionamento. Il RIA menzionerebbe
questa circostanza, senza fornire maggiori informazioni. A suo avviso
l'autorità inferiore sosterebbe che il problema non si pone, rispettivamente
ne negherebbe i presupposti, con una motivazione incomprensibile. Per
questi motivi, l'autorità inferiore avrebbe dovuto chinarsi sul problema e
chiarirne le implicazioni. A tal proposito, non si può che constatare come
si tratti di una semplice allegazione, neppure minimamente circostanziata,
ragione per cui lo scrivente Tribunale non si attarderà ulteriormente al
riguardo (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio). Peraltro, da un'attenta
rilettura sia del RIA che della decisione impugnata non si intravvede
alcunché in merito all'asserito pericolo di alluvionamento, motivo per cui si
deve desumere che in casu il problema non si pone dal punto di vista
dell'impatto ambientale, così come del resto indicato dalla stessa autorità
inferiore nella propria risposta. Tale censura va pertanto respinta.
10.
Da ultimo, il ricorrente, lamentando la mancata assunzione da parte dello
scrivente Tribunale dei mezzi probatori da lui richiesti (perizia sulle immis-
sioni dell'impianto, sopralluogo, ecc.) e respinti con ordinanza 3 maggio
2013, reputa tale decisione come lesiva dei suoi diritti procedurali, in
quanto gli impedirebbe una valutazione corretta e completa della
fattispecie. Al riguardo, lo scrivente Tribunale ricorda che lo stesso,
procedendo ad un apprezzamento anticipato delle ulteriori prove
richieste, può mettere fine all'istruttoria se è convinto che le stesse non
potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-3440/2012 del 21 gennaio 2014
consid. 4.1 con rinvii). In concreto, ove vi sono più autorità specializzate
che hanno già provveduto a tutti gli accertamenti richiesti dalle circo-
stanze, lo scrivente Tribunale – che, si ricorda, deve esercitare il proprio
potere d'apprezzamento con un certo riserbo (cfr. consid. 2.1 del presente
giudizio) – ritiene l'incarto come sufficientemente completo, motivo per cui
non è richiesto alcun complemento istruttorio (cfr. art. 12 PA a contrario e
32 PA). La predetta censura è dunque priva di fondamento.
11.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. In considerazione
dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali
andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 1 segg. del Regolamento
del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Tuttavia,
nella misura in cui il ricorrente è un Comune, secondo l'art. 63 cpv. 2 PA
che prevede che nessuna spesa processuale viene messa a carico di
A-6508/2012
Pagina 32
autorità o enti autonomi quando la causa non concerne interessi
pecuniari, nel caso concreto tali spese processuali non vengono qui pre-
levate. Al ricorrente non vengono neppure assegnate indennità di ripetibili
(cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Ciò indicato, alla controparte – patrocinata da degli avvocati e parte
vincente – si giustifica l'assegnazione di una indennità di ripetibili
dell'importo di 2'000 franchi (cfr. art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tale importo è
messo a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, il ricorrente
verserà alla controparte l'importo di 2'000 franchi, a titolo di indennità di
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 31-06-7390; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
A-6508/2012
Pagina 33
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: