Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-6515/2010
Sentenza del 19 maggio 2011
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Alain Chablais, Beat Forster,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport DDPS, Segreteria generale,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto disdetta durante il periodo di prova.
A-6515/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
Nella primavera del 2008, il signor Sacha A._______ si è candidato per
un posto di militare a contratto temporaneo presso la scuola B._______ in
seno alle Forze terrestri (di seguito: scuola B._______).
B.
Il 6 maggio 2008, la scuola B._______ ha inviato al signor A._______ un
contratto di lavoro a tempo determinato a partire dal 19 maggio 2008 fino
al 31 maggio 2009 – comprendente un periodo di prova di tre mesi fino al
18 agosto 2008 – per la funzione di (...).
Il 10 maggio 2008, il signor A._______ ha firmato il contratto e lo ha
rinviato alla scuola B._______.
C.
Con lettera del 15 maggio 2008, la scuola B._______ ha comunicato al
signor A._______ il ritiro dell'offerta dovuto ad alcune referenze negative
emerse nei suoi confronti.
D.
Il 29 luglio 2008, a seguito di nuove trattative intercorse fra le parti, la
scuola B._______ ha sottoposto al signor A._______ una nuova offerta.
Tale proposta riprendeva in gran parte quella già formulata nel mese di
maggio e prevedeva l'inizio del rapporto per il 1° agosto 2008 nonché il
prolungamento del periodo di prova di tre mesi a partire dall'inizio effettivo
del rapporto di lavoro. Le parti si sono poi accordate definendo la data del
18 novembre 2008 quale termine del periodo di prova.
E.
Il 7 novembre 2008, la scuola B._______ ha deciso di sospendere dal
servizio il signor A._______, motivando il provvedimento con la scoperta
di alcune irregolarità nella contabilità e violazioni di prescrizioni.
In seguito, con rapporto sul periodo di prova del 13 novembre 2008, la
scuola B._______ ha comunicato al signor A._______ la volontà di
disdire il rapporto di lavoro.
A-6515/2010
Pagina 3
F.
Con decisione del 17 novembre 2008, il comandante delle Forze Terrestri
ha disdetto – durante il periodo di prova – il rapporto di lavoro con il
signor A._______ con effetto al 31 dicembre 2008, adducendo quali
motivazioni un'insufficiente qualità del lavoro e la mancanza di fiducia
dovuta al riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità.
G.
Con lettera del 17 dicembre 2008 al comandante delle Forze terrestri, il
signor A._______ si è opposto alla citata decisione ritenendo la disdetta
abusiva.
H.
Con scritto del 9 gennaio 2009, il comandante delle Forze terrestri ha
avanzato la richiesta di conferma della disdetta al Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione e dello Sport (di seguito:
DDPS, autorità inferiore) qualora fosse stata fatta valere la nullità della
stessa.
I.
Con ricorso del 12 gennaio 2008, il signor A._______ ha impugnato la
decisione del comandante delle Forze terrestri davanti al DDPS,
chiedendo l'annullamento della stessa e la reintegrazione nelle proprie
funzioni.
J.
Con rapporto di chiusura del 3 agosto 2010, il Giudice istruttore militare
ha ritenuto ingiustificate le accuse mosse nei confronti del signor
A._______ circa le irregolarità negli acquisti. Tuttavia, lo stesso inquirente
ha rilevato l'uso indebito, in due occasioni, a scopi privati, del veicolo di
servizio e della Bebeco card.
K.
Con decisione del 16 luglio 2010 il DDPS ha respinto, togliendo pure
l'effetto sospensivo, il ricorso inoltrato dal signor A._______.
L.
Con atto del 10 settembre 2010, che qui concretamente ci occupa, il
signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: TAF). Con il suo ricorso – protestate
spese e ripetibili – egli ha sostanzialmente chiesto l'annullamento della
decisione impugnata rispettivamente della disdetta intimatagli nonché la
A-6515/2010
Pagina 4
reintegrazione nell'organico e, in via subordinata, un'indennità pari a sei
mensilità o, in via ancor più subordinata, la restituzione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione.
M.
L'autorità inferiore ha fatto pervenire al TAF le sue osservazioni al ricorso
con scritto del 29 ottobre 2010, nel quale, portando alcune precisazioni a
sostegno delle proprie tesi, ha concluso confermando appieno la propria
decisione del 16 luglio 2010.
N.
Con osservazioni finali del 10 dicembre 2010, ribadendo la propria
insoddisfazione circa la conduzione dell'istruttoria, il ricorrente si è
riconfermato integralmente nel proprio memoriale di ricorso.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per
l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dal DDPS, che è un dipartimento della
Confederazione ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF.
1.3. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore.
Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, che conferma la
decisione del 17 novembre 2008 del comandante delle Forze terrestri, il
ricorrente è particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un
interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua
A-6515/2010
Pagina 5
modificazione (art. 48 PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi
contro di essa.
1.4. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (artt. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., Berna 2011, p. 300). I principi
della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono
tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze del TAF del 29
settembre 2009 nella causa A-5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010
nella causa A-344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati).
3.
Nella fattispecie, il ricorrente contesta la decisione del DDPS del 16 luglio
2010. I gravami sollevati nell'atto ricorsuale sono riassunti qui di seguito.
Anzitutto, a detta del ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto
di essere sentito, avendo da un lato rifiutato delle prove offerte dal
ricorrente e, dall'altro motivando in maniera del tutto insufficiente la
propria decisione.
In seguito il ricorrente lamenta la violazione dell' art. 9 cpv. 2
rispettivamente dell'art. 12 cpv. 6 della legge federale del 24 marzo 2000
sul personale federale (LPers; RS 172.220.1). A detta del ricorrente, la
decisione di disdire il rapporto di lavoro che lo vedeva legato alla scuola
B._______ non adempirebbe le specifiche condizioni previste dalla
legislazione testé citata. In particolare, viene contestata la natura – a
tempo determinato – del contratto in questione e la conseguente
modalità, nonché l'opportunità e la proporzionalità – del licenziamento
durante il periodo di prova.
A-6515/2010
Pagina 6
In sunto, il ricorrente lamenta l'infondatezza della decisione impugnata,
che sarebbe frutto di un accertamento incompleto ed inesatto di fatti
rilevanti, violerebbe il diritto federale e sarebbe comunque inadeguata alla
situazione concreta.
4.
Il ricorrente lamenta dapprima una doppia violazione del diritto di essere
sentito, ossia una carente motivazione della decisione impugnata ed un
asserito rifiuto di assumere prove da parte dell'autorità inferiore.
L'obbligo di motivazione ed il diritto di fare assumere delle prove derivano
dal diritto di essere sentito. Il diritto di essere sentito, sancito dagli art. 29
cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 6
cifra 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), costituisce
un aspetto importante e specifico del principio generale di un equo
processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU. Il diritto di
essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cost. e, per
quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg.
PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (MICHELE
ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202
segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna
2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 207 segg.; Ulrich HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo
2006, pag. 360 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed.,
Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der
Schweiz, Berna 2005, pag. 285 segg.).
Per quanto attiene al diritto di fare assumere delle prove, esso è ancorato
all'articolo 33 PA; l'art. 29 cpv. 2 Cost. conferisce lo stesso diritto alle parti
(sentenza del TF 1C_95/2007, consid. 6.1, del 23 luglio 2007).
Il diritto di essere sentito – e di conseguenza gli vari aspetti che comporta
– è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla
fondatezza materiale del ricorso. Si rende quindi necessario esaminare
immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183,
consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; sentenza del TF
A-6515/2010
Pagina 7
2P.67/2000 del 19 settembre 2000; sentenza del TAF, A-2013/2006
dell'11 dicembre 2009, consid. 6).
4.1. Come già considerato qui sopra, il diritto di essere sentito comporta
l'obbligo da parte di un'autorità di motivare, almeno in modo succinto, le
decisioni rese (DTF 130 II 530 consid. 4.3; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 7.1).
Tale obbligo non impone all'autorità di esporre e di discutere tutti i fatti, i
mezzi di prova e le censure sollevate (DTF 126 I 97 consid. 2b); tuttavia è
necessario che l'autorità citi i motivi su cui fonda il suo ragionamento e
che l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta deve
infatti permettere all'interessato ed a un'eventuale autorità di ricorso di
rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che lo
concerne (DTF 133 III 439 consid. 3.3; DTF 130 II 530 consid. 4.3; DTF
129 I 232 consid. 3.2 segg.; DTF 126 I 97 consid. 2b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-1752/2006 del 22 novembre 2007,
consid. 3.3; A-1591-2006 del 10 settembre 2008 consid. 7.1; GIOVANNI
BIAGGINI, Kommentar BV, Zurigo 2007, ad art. 29 no. 6 e no. 25; LORENZ
KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 94 segg.).
4.2. In concreto, la motivazione della decisione impugnata era
manifestamente sufficiente per consentire al ricorrente di comprenderne
la portata e di deferirla all'istanza superiore. Dalla decisione impugnata –
che comporta 11 pagine – si evince chiaramente che l'autorità di prima
istanza non intendeva seguire l'argomentazione di merito del ricorrente
circa l'asserita concatenazione di contratti, che avrebbe come
conseguenza, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, un rapporto di
lavoro tra le parti di durata indeterminata. Nell'atto impugnato sono stati
esaminati, anche se respinti, tutti i vari gravami inoltrati dal ricorrente.
Peraltro, lo scrivente Tribunale constata che il ricorrente lamenta,
nell'ambito dell'asserita carente motivazione, il fatto che l'autorità non
abbia menzionato tutti i rapporti di lavoro conclusi dal 2004 ed addirittura
anche prima, omettendo per giunta di ricercare e mettere nell'incarto ogni
contratto concluso con il ricorrente. Quest'ultimo gravame non è da
riferire ad una carente motivazione, quanto piuttosto al diritto di fare
assumere delle prove, del quale si dirà oltre (consid. 4.3 qui di seguito).
In considerazione di quanto precede, la censura del ricorrente in merito
alla violazione dell'obbligo di motivazione è priva di fondamento e deve
quindi essere respinta.
A-6515/2010
Pagina 8
4.3. Il ricorrente lamenta inoltre una violazione nell'assunzione delle prove
da parte dell'autorità inferiore.
Come già considerato poc'anzi (consid. 4), secondo l'articolo 33 cpv. 1
PA, la parte ha il diritto di fare assumere prove dall'autorità amministrativa
e anche dallo scrivente Tribunale. Questo diritto esiste accanto alla
massima d'ufficio che regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA). Il
diritto in questione non comporta l'obbligo incondizionato all'assunzione
delle stesse ed è comunque subordinato alle tre condizioni seguenti:
l'offerta o la richiesta di prove deve portare su fatti pertinenti
(giuridicamente importanti), e quindi suscettibili d'influenzare l'esito della
procedura; deve essere necessaria (non è necessario comprovare un
fatto che già si evince dall'incarto o che comunque è pacifico o notorio);
deve essere atta a comprovare i fatti di cui si prevale la parte (DTF 131 I
153, consid. 3).
Conformemente a quanto previsto dall'art. 33 cpv. 1 PA, "l'autorità
ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti". Da
quanto precede, si evince che l'autorità gode di un ampio potere
d'apprezzamento nel decidere se assumere o meno una prova. Sulla
base della dottrina e di una giurisprudenza costante, l'autorità può
procedere ad un apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di
non assumerla, se ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è
atta a fondare, modificare o influenzare la decisione da prendere, nel
senso che le prove già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua
intima convinzione (PATRICK SUTTER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. 458
segg.; DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B-2213/2006)
Posto quanto precede, occorre tuttavia considerare anche l'art. 13 PA, il
quale impone alla parte di collaborare alla constatazione dei fatti (ved.
CHRISTOPH AUER, in Kommentar VwVG, ad. art. 13 PA, in partic. n.m. 13
e 17 segg).
4.4. Come del resto anche richiesto dinanzi allo scrivente Tribunale, il
ricorrente lamenta che l'autorità adita doveva richiamare tutto il dossier
relativo alla propria vita militare limitandosi ad invocare la necessità di
appurare non meglio precisati rapporti di collaborazione intercorsi con il
Gren Cdo 1 tra il 2004 ed il 2008. Tali rapporti emergerebbero da un
documento nel quale è riportato che "A._______ arbeitete in den Jahren
2004 – 2008 mehrmals für das Gren Kdo 1, auf Anfrage unsererseits".
A-6515/2010
Pagina 9
Inoltre, questa richiesta di prove è formulata in relazione ad un estratto
prodotto nell'incarto dall'autorità di prima istanza (doc. W allegato al
ricorso): detto estratto concerne vari rapporti di lavoro del ricorrente e non
rispecchierebbe la totalità dei rapporti di lavoro conclusi dal 1998.
Un rapido confronto di detto documento con le copie di contratti allegati
dal ricorrente consente di constatare che l'estratto in questione non è
completo.
4.5. Questo non significa ancora che l'autorità adita abbia commesso una
violazione dei diritti del ricorrente nell'assunzione delle prove. In effetti,
come considerato in precedenza, le prove hanno per scopo di
comprovare dei fatti di cui si prevale una parte per dedurne un diritto.
Nella presente fattispecie, si deve dapprima constatare che il ricorrente
non invoca, ne davanti l'autorità inferiore ne davanti allo scrivente
Tribunale, di avere lavorato più volte di quanto esposto e comprovato
dalle copie dei contratti che egli ha allegato ai suoi memoriali. In effetti, il
ricorrente si limita a considerare che viste le lacune riscontrate nella lista
di cui sopra, ci si potrebbe chiedere se i contratti non sono stati più
numerosi.
Anzitutto appare sorprendente che una persona non ricordi le proprie
esperienze lavorative. Inoltre, un simile interrogativo da parte del
ricorrente non può essere considerato come l'intenzione di prevalersi di
uno o più fatti. Oltre a ciò, vista la tesi sviluppata dal ricorrente, il fatto che
sia stato manifestamente in grado di produrre le copie dei vari contratti
conclusi e che l'esistenza di detti contrati non è stata contestata
dall'autorità di prima istanza, la necessità di ricercare – per quest'ultima –
degli ipotetici contratti supplementari non era data. Infine, la citazione da
parte del ricorrente, dello scritto del 25 giugno 2008 (doc. J allegato al
ricorso) non muta le considerazioni che precedono. Come considerato più
avanti (consid. 5.2.2) nessuno contesta che il ricorrente abbia lavorato
"più volte tra il 2004 ed il 2008" per l'esercito svizzero. Detto scritto,
invece, non dimostra in nessun caso l'esistenza di altri contratti di lavoro.
Di conseguenza, l'autorità adita non ha ne violato la massima d'ufficio, né
tantomeno il diritto di fare assumere delle prove a favore del ricorrente.
Semmai, toccava a quest'ultimo portare delle prove di rapporti lavorativi
supplementari in applicazione dell'articolo 13 PA.
Pertanto, il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato e tale
gravame va respinto.
A-6515/2010
Pagina 10
5.
5.1. Il ricorrente contesta la natura del contratto adducendo che, tenuto
conto del rapporto regolare e durevole intercorso con l'esercito svizzero,
lo stesso non può essere considerato a tempo determinato. A conforto di
ciò, il ricorrente sostiene che, a far tempo dal 1 gennaio 1991 al 6
febbraio 2009, egli ha svolto 970 giorni di servizio in seno all'esercito
svizzero, di cui 197 come volontario e che, tra il 13 novembre 1998 e il 17
novembre 2008 egli ha concluso sempre con l'esercito svizzero 13
contratti a tempo determinato per una durata complessiva di oltre 65
mesi.
5.2. Giusta l'art. 9 cpv. 2 LPers, il rapporto di lavoro di durata determinata
è concluso per cinque anni al massimo; oltre i cinque anni è considerato
di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono
senza interruzione sono pure considerati di durata indeterminata dopo
cinque anni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per talune
categorie professionali.
Il presente ricorso concerne la risoluzione, durante il periodo di prova, del
contratto sottoscritto dalle parti agli inizi del mese di agosto del 2008, con
quale il ricorrente era stato assunto in qualità di (...) per il periodo dal 1°
agosto 2008 al 31 maggio 2009.
Il periodo di copertura contrattuale ininterrotta contemplato dall'art. 9 cpv.
2 LPers deve riferirsi ai cinque anni precedenti la risoluzione in oggetto.
In effetti, le disposizioni sulla risoluzione del contratto a durata
indeterminata sarebbero pertinenti, nella fattispecie, soltanto nell'ipotesi in
cui il licenziamento contestato avesse posto fine ad un contratto a tempo
determinato divenuto di durata indeterminata ex art. 9 cpv. 2 LPers per il
susseguirsi di rapporti di lavoro durante gli ultimi di 5 anni.
Risulta dagli atti che il ricorrente ha lavorato in modo ininterrotto dal 7
febbraio 2000 al 31 dicembre 2004, ossia quasi cinque anni (doc. AH a
AM allegati al ricorso). Dopo di ché, fino al 1° ottobre 2007, non sono più
stati conclusi rapporti di lavoro.
Ciò stante, il periodo da prendere in considerazione sono i 5 anni
precedenti la risoluzione del 17 novembre 2008: di conseguenza per che
A-6515/2010
Pagina 11
si applichi l'art. 9 cpv. 2 LPers, è necessario che il ricorrente abbia
lavorato in modo ininterrotto per l'esercito svizzero a far tempo dal 17
novembre 2003.
5.2.1. All'inizio del mese d'agosto 2008 è venuto in essere tra le parti un
contratto a tempo determinato a partire dal 1° agosto 2008 fino al 31
maggio 2009 per la funzione di quartiermastro. Tale accordo prevedeva
un periodo di prova di tre mesi a partire dall'inizio effettivo del rapporto di
lavoro. Le parti si sono in seguito accordate definendo la data del 18
novembre 2008 quale termine del periodo di prova.
5.2.2. Stante quanto precede, si rileva anzitutto che le parti hanno
sottoscritto consapevolmente un contratto a tempo determinato scadente
il 31 maggio 2009 gravato da un periodo di prova della durata di tre mesi.
Inoltre, si osserva che né il contratto in parola ha una durata superiore a 5
anni né tantomeno esso è preceduto da una successione di contratti tale
da costituire, di fatto, un rapporto di lavoro ininterrotto della durata di 5
anni e oltre.
In effetti, in base ai documenti prodotti dal ricorrente si rileva che egli non
è certo stato impiegato senza interruzione nel lasso di tempo della durata
di 5 anni o più precedente il licenziamento in questione. Infatti, risalendo
a tale periodo, si possono elencare i periodi di lavoro che seguono.
Contratto a durata determinata dal 26 ottobre 2002 al 31 dicembre 2003,
ossia circa 14 mesi; contratto di lavoro a tempo determinato (che
modificava il precedente prolungandolo) dal 1° gennaio al 31 dicembre
2004, ossia 12 mesi; contratto di lavoro a tempo determinato dal 1°
ottobre al 30 novembre 2007, ossia 2 mesi; contratto di lavoro a tempo
determinato dal 1° dicembre 2007 al 31 gennaio 2008, ossia 2 mesi;
contratto di lavoro a tempo determinato dal 21 gennaio al 20 marzo 2008,
ossia circa 2 mesi (doc. AL a AP allegati al ricorso). Dunque, visto quanto
considerato in precedenza circa il periodo di lavoro in parola (consid. 5.2)
lo scrivente Tribunale deve ritenere che il ricorrente ha lavorato all'incirca
20 mesi, dal 1° novembre 2003 alla data della risoluzione in oggetto;
rilevando peraltro che i rapporti di lavoro sono stati interrotti dal 31
dicembre 2004 al 1° ottobre 2007, ossia quasi tre anni.
Pertanto, è fuor di dubbio che le esigenze poste dall'art. 9 cpv. 2 LPers
non sono adempiute e che non si tratta qui di una concatenazione di
rapporti successivi di lavoro la cui durata ininterrotta raggiunge i 5 anni
(per un caso in cui è stato ammesso il contratto di durata indeterminata in
applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPers, v. sentenza del TF, 2A.658/2005 del
A-6515/2010
Pagina 12
28 giugno 2006).
Il contratto la cui risoluzione è oggetto della presente vertenza è quindi un
contratto a tempo determinato. Il gravame del ricorrente su questo punto
va quindi respinto.
5.3. Occorre tuttavia ancora analizzare la questione sollevata dal
ricorrente a sapere se, nella fattispecie, dopo aver prestato 970 giorni di
servizio di cui 197 a titolo volontario ed aver concluso con il medesimo
datore di lavoro ben 13 contratti a tempo determinato, la stipulazione del
contratto a tempo determinato che qui ci occupa costituisce o meno
un'elusione delle regole sulla protezione della disdetta e, pertanto, un
abuso di diritto. Su questo punto non è chiaro se il ricorrente intenda
computare tutti i periodi di servizio al fine di comprovare – ai sensi dell'art.
9 cpv. 2 LPers – una concatenazione nei 5 anni precedenti al
licenziamento in parola o se deduca il preteso abuso di diritto dal
semplice fatto che durante diversi anni c'è stata una fitta collaborazione
tra le parti.
5.3.1. Da un lato, appare opportuno distinguere il servizio di leva
obbligatorio (art. 7 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e
sull'amministrazione militare [LM; RS 510.10]) dal il servizio prestato
volontariamente (art. 44 LM) – ancorché su richiesta della truppa – e
ancora, distinguere questi dal personale militare che comprende i militari
di professione e, appunto, i militari a contratto temporaneo (art. 47 LM).
Tanto i periodi di servizio obbligatorio quanto quelli di servizio volontario
non possono evidentemente essere ritenuti per determinare eventuali
concatenazioni contrattuali ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LPers, che prevede
espressamente il susseguirsi, senza interruzione, di contratti a tempo
determinato. Il milite che compie l'obbligo di servizio non è certo legato da
un contratto di lavoro ai sensi della LPers (art. 8). Di conseguenza, tanto i
periodi di servizio obbligatorio quanto quelli di servizio volontario prestati
dal ricorrente negli anni precedenti la risoluzione del contratto di lavoro
non verranno ritenuti dallo scrivente Tribunale per giudicare di
un'eventuale caso d'applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPers.
5.3.2. D'altro canto, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato
intercorsi tra le parti nel decennio 1998-2008, si rileva che essi sono
sempre riferiti ad impieghi puntuali al servizio di scuole reclute o scuole
sottoufficiali. Pertanto, ogni singolo contratto è da considerarsi
strettamente legato alla durata ed alla necessità di personale della scuola
interessata. Se ne può dedurre che è la natura stessa dell'impiego ad
A-6515/2010
Pagina 13
essere limitata temporalmente avendo le scuole medesime una durata
definita. È dunque a ragione che, stante la flessibilità richiesta
dall'impiego medesimo, i contratti tra le parti siano stati conclusi di volta in
volta a tempo determinato e che come tali siano interpretati, posto che –
oltretutto – come visto in precedenza, non c'è stata nei 5 anni antecedenti
il rapporto di lavoro che qui ci concerne, alcuna successione ininterrotta
atta a giustificare una diversa esegesi del problema.
5.3.3. Anche su questo punto, quindi, le tesi del ricorrente non possono
trovare accoglimento, risultando il contratto – come inizialmente previsto
dalle parti – a tempo determinato.
6.
Infine, il ricorrente pretende che l'autorità inferiore abbia commesso un
abuso di diritto sottomettendolo – per mezzo del contratto che qui ci
occupa – ad un periodo di prova. A conforto della propria contestazione, il
ricorrente allega l'inopportunità di sottomettere un dipendente ad un
periodo di prova – e pertanto a condizioni di licenziamento meno
restrittive – ogni qualvolta egli conclude un contratto a tempo determinato
con il medesimo datore di lavoro. Egli sostiene che, nella fattispecie, ciò è
ancora più incomprensibile vista la ripetuta collaborazione tra le parti.
Secondo l'art. 27 cpv. 2 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale
(OPers, RS 172.220.111.3), se il contratto è di durata determinata o se
l’impiegato passa a un’altra unità amministrativa ai sensi dell’articolo 1, si
può rinunciare al periodo di prova o concordarne uno più breve. Tale
disposizione lascia un grande margine di manovra alle parti.
Si constata che nella serie di rapporti lavorativi sottoscritti dalle parti tra il
1998 ed il 2008, soltanto in due occasioni – oltre al caso concreto – il
ricorrente è stato sottomesso ad un periodo di prova. I contratti che
prevedevano tale periodo di prova sono quelli che coprono il periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2001 ed il periodo dal 1° gennaio al 25 ottobre
2002 (doc. AJ e AK degli allegati al ricorso). In seguito il ricorrente ha
ancora lavorato fino al 31 dicembre 2004 mediante due contratti a durata
determinata i quali non prevedevano nessun periodo di prova.
Ne discende che, contrariamente a quanto invocato dal ricorrente, né la
pratica del datore di lavoro è sistematicamente volta ad eludere le norme
sulla protezione dei lavoratori, né tantomeno che, nel caso in rassegna,
esso abbia agito abusivamente nei confronti del ricorrente. Peraltro, da
un esame dei contratti allegati al ricorso si evince che il periodo di prova
A-6515/2010
Pagina 14
del contratto concluso nel mese di agosto 2008 è stato concordato dopo
tre periodi lavorativi estremamente corti (tre volte 2 mesi circa). Il
contratto, la cui risoluzione è qui dibattuta, è stato dunque il primo – dopo
la sequenza terminata nel 2004 – ad essere concluso per un periodo più
lungo. Ciò detto, lo scrivente Tribunale non intravede motivi per i quali
considerare il periodo di prova ivi pattuito come abusivo nei confronti del
ricorrente. A ciò aggiungasi che il periodo di prova appare pure
giustificato dal fatto che il contratto è venuto in essere in seguito a lunghe
trattative tra le parti dopo che un primo accordo era saltato a causa di
alcune referenze negative pervenute al datore di lavoro. Pare pertanto
logico che quest'ultimo abbia voluto tutelarsi confermando un periodo di
prova nel quale poter valutare l'operato del proprio dipendente.
Di conseguenza, il periodo di prova di tre mesi scadente il 18 novembre
2008 che il ricorrente è stato chiamato ad assolvere è lecito e non
rappresenta un abuso di alcun genere.
7.
7.1. La legge federale sul personale della Confederazione prevede lo
scioglimento ordinario del rapporto di lavoro nel periodo di prova e
stabilisce i termini di preavviso (art. 12 cpv. 2 lett. a e b LPers). Essa non
lo sottopone tuttavia a particolari condizioni e non richiede nemmeno che
siano adempiuti i presupposti per una disdetta ordinaria dopo il periodo di
prova ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 LPers: è pacifico infatti che, proprio per la
natura del rapporto di lavoro in prova, contraddistinto da una certa
precarietà, le esigenze relative ai motivi della disdetta non possono
essere così elevate come quelle stabilite da codesta norma.
Ciononostante, anche la rescissione del rapporto di lavoro durante il
periodo di prova non può essere decisa ad libitum, poiché l'assunzione in
prova crea comunque un rapporto di servizio in senso completo e non ha
l'effetto di annullare ogni protezione del dipendente. Il periodo di prova è
destinato ad apprezzare e valutare le competenze e le capacità della
persona assunta; per quanto riguarda il dipendente, il periodo di prova gli
consente di valutare se l'impiego gli conviene e gli offre quindi anche
l'occasione di rescindere dal contratto a condizioni meno restrittive che
dopo il periodo di prova. I motivi di disdetta nel relativo periodo non
debbono quindi essere fissati in modo restrittivo.
Secondo dottrina e giurisprudenza, la disdetta può infatti già essere
pronunciata quando si può ritenere in base agli accertamenti dei
A-6515/2010
Pagina 15
funzionari dirigenti che il dipendente non ha saputo fornire la prova delle
sue attitudini professionali e delle sue capacità e che una simile prova
non potrebbe verosimilmente essere fornita neppure in futuro. D'altra
parte, una disdetta durante il periodo di prova può essere pronunciata
anche per motivi personali, quando l'indispensabile rapporto di fiducia che
deve sussistere fra i pubblici dipendenti e l'autorità non può essere
instaurato o quando vi sono motivi obiettivi per ritenere che la necessaria
collaborazione con i colleghi e i superiori rischi in futuro di essere
compromessa, specie per la mancanza di una sufficiente integrazione
nella struttura attuale del personale. E va da sé, inoltre, che la rottura di
un rapporto d'impiego nel periodo di prova non presuppone nessuna
colpa del dipendente, ma deve unicamente fondarsi su motivi oggettivi
(cfr. Sentenza del TAF, A-4284/2007 del 4 novembre 2007 consid. 7.2;
GAAC 68.90, consid. 4).
Anche il rapporto di lavoro durante il periodo di prova può essere risolto
immediatamente, ovverosia senza l'osservanza dei termini di preavviso
stabiliti dall'art. HYPERLINK
"
&D=ITx172x220x1xA12&AnchorTarget=" \t "OptionsRightBottom" 12 cpv.
2 HYPERLINK
"
&D=ITx172x220x1&AnchorTarget=" \t "OptionsRightBottom" LPers: in
questo caso – oltre a considerare il principio della proporzionalità (cfr.
Sentenza del TAF, A-4284/2007 del 4 novembre 2007 consid. 7.4) –
debbono essere adempiute le condizioni poste dall'art. HYPERLINK
"
&D=ITx172x220x1xA12&AnchorTarget=" \t "OptionsRightBottom" 12 cpv.
7 HYPERLINK
"
&D=ITx172x220x1&AnchorTarget=" \t "OptionsRightBottom" LPers, che
corrispondono sostanzialmente a quelle dell'art. 337 cpv. 2 della legge
federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO, RS 220]), e si deve quindi
essere in presenza di circostanze secondo cui non si può pretendere, per
ragioni di buona fede, che l'autorità che dà la disdetta continui ad onorare
il contratto ( HYPERLINK
"
&D=BGEx120xIBx134x135&AnchorTarget=BGEx120xIBx134" \t
"OptionsRightBottom" DTF 120 Ib 134 seg. consid. 2a, HYPERLINK
"
&D=BGEx108xIBx209x211&AnchorTarget=BGEx108xIBx209" \t
A-6515/2010
Pagina 16
"OptionsRightBottom" DTF 108 Ib 209 segg., HYPERLINK
"
&D=BGEx97xIx540x548&AnchorTarget=BGEx97xIx544" \t
"OptionsRightBottom" DTF 97 I 544 seg. consid. 5; GAAC 59.3 consid.
3a-b, GAAC 50.6; messaggio del 14 dicembre 1998 del Consiglio
federale concernente la legge sul personale federale, in FF 1999 pag.
1343 segg., 1361; MINH SON NGUYEN, La fin des rapports de service, in
Peter Helbling/Tomas Poledna, Personalrecht des öffentlichen Dienstes,
Berna 1999, pag. 419 segg., 433/34; HERMANN SCHROFF/DAVID GERBER,
Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, San Gallo
1985, pag. 53/54).
7.2. Fondandosi sull'art. 12 cpv. 6 e 7 e l'art. 14 LPers, il ricorrente
pretende invece che la risoluzione del suo rapporto d'impiego sarebbe da
considerarsi nulla e non giustificata perché abusiva. In questo contesto è
utile ricordare che, nel sistema istituito dall'art. 14 LPers, la disdetta è
nulla quando presenta un grave vizio di forma, non è giustificata secondo
l'art. 12 cpv. 6 e 7 o avviene in tempo inopportuno ai sensi dell'art. 336c
CO; essa è per contro annullabile quando appare abusiva ai sensi dell'art.
336 CO o discriminatoria secondo gli art. 3 o 4 della legge sulla parità dei
sessi del 24 marzo 1995 ( LPar, RS 151.1; cfr. LILIANE SUBILIA-ROUGE, La
nouvelle LPers: quelques points de rencontre avec le droit privé du
travail, in Revue de droit administratif et de droit fiscal ( RDAF) 2003 I
pag. 289 segg., in part. 306 segg.; ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La nouvelle
loi sur le personnel de la Confédération, in RDAT II-2001 pag. 549 segg.,
561 seg.).
7.2.1. Come già s'è visto (consid. 7.1), il ricorrente non può tuttavia
prevalersi dell'art. 12 cpv. 6 in combinazione con l'art. 14 cpv. 1 lett. b
LPers poiché una disdetta può essere considerata nulla in quanto
ingiustificata secondo le norme suddette soltanto dopo la scadenza del
periodo di prova.
7.2.2. Ancorché in prova, il ricorrente può invece prevalersi dell'art. 14
cpv. 3 lett. a LPers in combinazione con l'art. 336 CO e pretendere quindi
che la disdetta sarebbe abusiva. Questa pretesa è tuttavia
manifestamente infondata.
Infatti, lo scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
appare giustificato in concreto dalla mancanza di fiducia nei suoi confronti
occasionata dalla violazione delle prescrizioni di servizio relative
all'utilizzo dei veicoli militari e della bebeco card nonché dall'errato e
A-6515/2010
Pagina 17
lacunoso completamento del quaderno di controllo del veicolo di servizio.
Sia come sia, il ricorrente si limita ad invocare che la disdetta era abusiva
ai sensi dell'art. 336 CO, senza tuttavia specificare espressamente per
quale dei motivi elencati nel citato disposto.
8.
Infine, il ricorrente ha prodotto le stesse richieste circa l'assunzione di
prove da parte dello scrivente Tribunale, ossia la produzione dell'intero
incarto circa i rapporti intercorsi tra di lui e l'esercito svizzero. Visto
quanto precede dapprima sull'obbligo di assumere delle prove (consid.
4.3 e segg.) come pure quanto precede sulla pertinenza del servizio
militare di leva (consid. 5.3 e segg.) per giudicare della concatenazione di
rapporti di lavoro e tenendo in considerazione il fatto che il ricorrente
neanche afferma di avere concluso altri rapporti di lavoro tra il 2004 ed il
2008, non verrà richiesta la produzione – da parte del DDPS – dell'intero
incarto professionale o militare del qui ricorrente. Le regole esposte al
consid. 4.3 di cui sopra si applicano mutatis mutandis anche allo
scrivente Tribunale.
Nel caso in esame, come risulta dai considerandi precedenti, lo scrivente
Tribunale ritiene che la natura del contratto oggetto della presente causa
sia stata determinata correttamente e che le conseguenti modalità di
licenziamento siano state rispettate.
9.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti del ricorrente non è contraria al diritto applicabile, non può
inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere di
apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in
quest'ottica – inadeguata.
10.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers rispettivamente all'art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili, nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS
173.320.2), non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili.
A-6515/2010
Pagina 18
(dispositivo sulla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 04-14 / 2-2009; Atto giudiziario)
A-6515/2010
Pagina 19
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che
concernano controversie sulla parità dei sessi oppure controversie di
carattere patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr.
15'000.—rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. g in relazione
con l'art. 85 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale [LTF; RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso
della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: