Corte I
A-6519/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser, Kathrin Dietrich,
cancelliere Loris Pellegrini.
X._______,
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana,
viale Stazione 30, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Città di Bellinzona, Aziende municipalizzate,
vicolo Muggiasca 1a, 6500 Bellinzona,
controparte,
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Procedura relativa alla domanda di approvazione dei pia-
ni per la realizzazione di una nuova cabina di trasforma-
zione di energia elettrica; ricorso contro la decisione del
31 agosto 2007 dell'Ufficio federale dell'energia.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-6519/2007
Fatti:
A.
Il 29 novembre 2006 le Aziende municipalizzate della Città di Bellinzo-
na hanno formulato all'Ispettorato federale degli impianti a corrente
forte (Ispettorato) una domanda di approvazione dei piani concernenti
la costruzione di una cabina di trasformazione di corrente elettrica in
località Y._______. Ricevuta la domanda, l'Ispettorato ha predisposto
l'esecuzione della procedura ordinaria di approvazione dei piani.
B.
Entro il termine di pubblicazione dei necessari documenti all'albo co-
munale, X._______, proprietaria della particella no. ZZ, ha fatto oppo-
sizione al progetto.
C.
Con atto del 31 agosto 2007, l'Ufficio federale dell'energia (UFE), cui
era stato trasmesso il gravame dall'Ispettorato, ha rilevato che – in
mancanza di un interesse specifico – X._______ non era legittimata a
formulare nessuna opposizione. Conseguentemente, l'UFE ha emesso
una decisione di non entrata in materia.
Quale motivazione alla sua decisione, ha osservato che il locale in cui
dovrebbe venire edificata la cabina di trasformazione si trova nel sot-
terraneo dell'edificio polifunzionale costruito dal Comune di Y._______
sul mappale no. AA, già parte della particella no. ZZ, di proprietà
dell'opponente, ma da tempo trasferito all'ente pubblico ai fini della
realizzazione dell'edificio citato. Sebbene la proprietà dell'opponente
confini con il sedime su cui si erge l'edificio polifunzionale, data la sua
ubicazione, esso ha rilevato che la cabina non potrà essere visibile
dalla stessa. L'UFE ha osservato inoltre che l'opponente non risulta
toccata neppure sotto il profilo delle radiazioni non ionizzanti e delle
emissioni foniche che verranno prodotte dall'impianto, in quanto la sua
proprietà dista almeno 60 m dal locale destinato ad ospitare la cabina.
D.
Con ricorso del 27 settembre 2007, X._______ (ricorrente) ha impu-
gnato la decisione dell'UFE davanti al Tribunale amministrativo federa-
le. Concludendo all'annullamento della stessa, chiede che venga rico-
nosciuto il suo diritto a fare opposizione e che l'incarto sia rinviato
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all'autorità inferiore, affinché decida in merito ai gravami da lei solleva-
ti.
Con riferimento alla decisione impugnata, la ricorrente sottolinea di es-
sere a tutt'oggi proprietaria della particella no. ZZ in tutta la sua origi-
naria estensione, comprendente i mappali indicati sul piano di muta-
zione agli atti come no. AA e no. BB, non ancora frazionati. Rinviando
alla decisione del Tribunale federale del 28 gennaio 2005 (concernente
l'anticipata immissione in possesso a favore del Comune), rileva inoltre
come sia stato proprio quest'ultimo a osservare che l'anticipata immis-
sione in possesso non metteva fine alla vertenza tra le parti, in partico-
lare per quanto attiene all'effettiva estensione della superficie espro-
priata, a tutt'oggi non ancora definitivamente stabilita.
La ricorrente aggiunge che, anche qualora il Comune riuscisse a fra-
zionare la particella no. ZZ RFD nella maniera da lui proposta, stac-
candovi i mappali no. AA – su cui sorge l'edificio polifunzionale del Co-
mune – e no. BB, che continuerebbe a restare di sua proprietà, la di-
stanza tra la cabina e la sua proprietà sarebbe non di 60 bensì al mas-
simo di 10 m.
Essa precisa infine che, per l'identico progetto, e in base alla situazio-
ne giuridica odierna, già erano stati a suo tempo aditi sia il Consiglio di
Stato del Canton Ticino, sia il Tribunale cantonale amministrativo, sia
la Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e am-
biente (CRINAM) e che tutte le istanze citate non avevano espresso
dubbi circa la sua legittimazione.
E.
Il 14 novembre 2007 la controparte ha depositato le sue osservazioni.
La risposta dell'UFE e dell'Ispettorato datano invece rispettivamente
del 28 novembre e del 12 dicembre 2007.
Postulando la reiezione del ricorso e sottolineando l'interesse pubblico
perseguito con il progetto, la controparte osserva che la cabina in og-
getto sarà sotterranea, che verrà allestita in locali esistenti, non visibili
dalla particella no. ZZ e che le emissioni saranno talmente esigue da
non poter interessare in alcun modo la ricorrente. Nella sua presa di
posizione, l'UFE precisa che nella decisione impugnata è partito dal
presupposto che la destinazione finale del mappale no. BB – così
come indicato nel piano di mutazione agli atti – fosse ancora incerta.
Esso annota ad ogni modo che, qualora pure la ricorrente ne restasse
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proprietaria, in base ai piani prodotti dalla controparte per approvazio-
ne, quel sedime disterà sì 12,55 m da un angolo della sala polivalente
ma al minimo 27,50 m dalla cabina. Su tali basi l'UFE conclude pertan-
to di non poter che confermare il difetto di legittimazione della ricorren-
te.
Da parte sua, l'Ispettorato sottolinea infine che l'esproprio è già avve-
nuto e che, a suo modo di vedere, unica questione ancora aperta è
quella dell'indennizzo. Riguardo alle procedure evocate dalla ricorren-
te, osserva che esse non influenzano la presente causa.
F.
In data 15 febbraio 2008, la ricorrente ha inviato al Tribunale ammini-
strativo federale un allegato di replica. Con tale atto ribadisce i propri
argomenti ricorsuali sottolineando in particolare che la cabina proget-
tata sarà interrata solo parzialmente e conferma di essere tuttora pro-
prietaria della particella no. ZZ nella sua estensione originaria (fatto
salvo per due particelle da lei nel frattempo frazionate e vendute a ter-
zi).
La ricorrente puntualizza pure che presso il Tribunale cantonale ammi-
nistrativo è pendente una causa con cui viene contestato il vicolo di
piano regolatore posto sull'area e che nel caso dovesse uscire vincen-
te da tale procedura la superficie oggetto di immissione in possesso le
ritornerebbe libera da oneri. La ricorrente rileva infine che nell'ambito
di tale causa sarebbe stato richiamato anche l'intero incarto relativo
all'espropriazione rispettivamente all'indennizzo, per cui esso rimarrà
sospeso fino all'emanazione di una decisione definitiva in merito al
vincolo.
G.
Il 17 marzo 2008 l'Ispettorato si è riconfermato nelle proprie domande
e allegazioni precisando che sia la decisione sull'espropriazione for-
male che quella sull'anticipata immissione in possesso sono cresciute
in giudicato. Il 20 marzo successivo, l'UFE ha invece comunicato di ri-
nunciare alla facoltà di ulteriormente prendere posizione. Con duplica
del 21 marzo 2008, preso atto della replica, la controparte si è sua vol-
ta limitata a ribadire i contenuti della risposta.
H.
Con ordinanza del 12 settembre 2008, lo scrivente Tribunale si è rivol-
to all'autorità inferiore domandandole di trasmetterle – oltre ai suoi dati
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tecnici completi – una puntuale presa di posizione riguardo alle radia-
zioni non ionizzanti prodotte dall'impianto. Per quanto riguarda l'emis-
sione di radiazioni non ionizzanti, nella sua risposta essa ha osservato
di non essere in grado di far fronte alla richiesta formulatagli e rilevato
la necessità di interpellare, a tal scopo, la Sezione radiazioni non io-
nizzanti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
più oltre.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sul
presente gravame, giusta gli art. 31 segg. della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale in relazione con l'art.
23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti
elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elet-
trici [LIE]; RS 734.0). Fatta eccezione per quanto direttamente prescrit-
to dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37
LTAF e art. 2 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura è
retta dalla PA.
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
1.3 In quanto destinataria della decisione impugnata, che le nega l'e-
same degli argomenti di merito da lei presentati con opposizione del 7
febbraio 2007, la ricorrente ha senz'altro qualità per ricorrere davanti
al Tribunale amministrativo federale (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esa-
minato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da
parte sua, il Tribunale amministativo federale non è vincolato né dai
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motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I prin-
cipi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto
sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontanea-
mente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto so-
lo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27,
consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674
segg.).
3.
3.1 Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha considerato che la ricorren-
te non era legittimata ad inoltrare un'opposizione. Di conseguenza, es-
sa non è entrata nel merito dell'esame dei gravami sollevati, dichiaran-
do, anche se non esplicitamente in questi termini, l'opposizione inter-
posta siccome irricevibile per carenza di legittimazione. A seguito del
ricorso inoltrato, lo scrivente Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi
unicamente su questo punto (DTF 123 V 335, consid. 1b; DTF 118 Ib
134, consid. 2-3; PIERRE MOOR, op. cit., no. 5.4.2.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Basilea 2008, no. 2.8 e 2.164).
3.2 Per l'art. 16 cpv. 1 LIE, per la costruzione e la modifica di impianti
elettrici a corrente forte o debole occorre un'approvazione dei piani. A
norma dell'art. 16f LIE chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni
della PA o della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione
(LEspr; RS 711) può fare opposizione presso l'autorità competente per
l'approvazione dei piani durante il termine di deposito degli stessi.
L'art. 16f LIE rinvia quindi essenzialmente all'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA
(DTF 128 II 168, consid. 2).
4.
4.1 Secondo l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA, che ha identica formulazione
dell'art. 89 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF; 173.110), dispone della qualità per ricorrere chiunque
ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato
privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a; aspetto formale
della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impu-
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gnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o al-
la sua modifica (art. 48 lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione).
L'interesse che muove il ricorrente può essere di carattere giuridico
oppure anche solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale
(decisione del Tribunale amministrativo federale A-6728/2007 del 10
novembre 2008, consid. 3, con ulteriori rinvii; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.60 segg.).
4.2 Se a fare opposizione rispettivamente ricorso non è il destinatario
di una decisione bensì un terzo, questa persona deve essere toccata
da essa in maniera maggiore di ogni semplice terzo e essere in un
rapporto specifico e particolare con l'oggetto del contendere. Anche in
questo caso, l'interesse fatto valere in causa non deve necessariamen-
te avere natura giuridica, deve essere però un interesse personale e
non può avere carattere unicamente generale. L'interesse è ricono-
sciuto degno di protezione quando la posizione di chi lo fa valere può
venire direttamente influenzata dalla procedura, cioè quando – a se-
conda del suo esito – essa possa portargli vantaggi o svantaggi con-
creti. Queste condizioni hanno lo scopo di escludere azioni di carattere
popolare (DTAF 2007/1, consid. 3.4 seg., con ulteriori rinvii).
4.3 Nel caso di progetti di costruzione, il rapporto specifico e partico-
lare appena descritto dev'essere dato innanzitutto dal punto di vista
spaziale (DTF 133 II 249, consid. 1.3.1; 133 II 353, consid. 3).
Dalla vicinanza spaziale deve risultare un interesse giuridico o di fatto
a che il progetto venga mutato o non realizzato (decisioni del Tribunale
amministrativo federale A-5155/2008 del 4 novembre 2008, consid. 4.2
seg.; A-2086 dell'8 maggio 2007, consid. 2). Secondo la giurispruden-
za del Tribunale federale, la legittimazione di un vicino va segnatamen-
te ammessa, se un progetto riguarda la costruzione di un impianto fon-
te di immissioni, che – per loro natura e intensità – saranno da lui con
sicurezza rispettivamente con grande probabilità chiaramente perce-
pibili (DTAF 2007/1, consid. 3.5 con ulteriori rinvii), a prescindere dal
superamento di eventuali valori limite d'immissione stabiliti dalla legge
(VLI). Irrilevante ai fini della verifica dell'adempimento del requisito del-
la legittimazione, il rispetto dei VLI è infatti una questione di merito
(decisione del Tribunale federale 1.A.44/2006 del 20 settembre 2006,
consid. 2.1.2; decisione del Tribunale amministrativo federale
A-1985/2006 del 14 febbraio 2008, consid. 2.1; ISABELLE HÄNER, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar
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zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo
2008, ad art. 48 no. 13 segg., con rinvii a giurisprudenza e dottrina).
5.
Alla luce della giurisprudenza sopra esposta – tenuto conto del tipo di
impianto oggetto della domanda di approvazione dei piani, del fatto
che dovrebbe essere realizzato in un locale apposito, isolato, chiuso e
non visibile dall'esterno –, l'aspetto dell'interesse specifico e quindi
della legittimazione davanti all'autorità inferiore dev'essere in casu
esaminato essenzialmente in relazione all'entità delle radiazioni non
ionizzanti da esso emesse.
5.1 Proprio riguardo a questo specifico aspetto, l'UFE sostiene che
l'opposizione non è retta da nessun interesse specifico. A mente
dell'autorità inferiore l'interesse non sarebbe dato, segnatamente poi-
ché il valore limite dell'impianto sarà già rispettato in un raggio massi-
mo di due metri al di fuori del locale in cui sarà installata la stazione di
trasformazione.
Con allegato del 28 novembre 2007, l'UFE conferma tale conclusione
ritenendola valida anche nel caso la ricorrente dovesse restare pro-
prietaria della futura particella no. BB, poiché il suo confine disterebbe
al minimo 27,50 m dal locale in cui si troverà la cabina di trasformazio-
ne.
5.2 Sennonché, la motivazione addotta dall'UFE non risulta essere
pertinente. Determinante ai fini del riconoscimento della legittimazione
in causa di un terzo e quindi pure della qui ricorrente non è infatti la di-
stanza alla quale il valore limite dell'impianto è rispettato, bensì se le
immissioni prodotte dall'impianto che si vuole costruire siano con sicu-
rezza rispettivamente con grande probabilità percepibili dal vicino che
si oppone alla sua costruzione, così da esserne particolarmente tocca-
to (DTAF 2007/1, consid. 3.5 con ulteriori rinvii).
5.3 Conseguentemente, seppur basandosi sul rispetto dei valori limite
dell'impiato, l'UFE non avrebbe dovuto affatto affrontare il problema
della legittimazione della ricorrente in modo assoluto. Necessario sa-
rebbe stato semmai considerare il carattere e la posizione della pro-
prietà della stessa relativamente all'impianto da costruire, tenendo
conto del fatto che, al pari del VLI, i valori limite di un impianto hanno
anch'essi quale obiettivo la moderazione delle immissioni sull'ambien-
te circostante (decisione del Tribunale federale 1A.10/2001 dell'8 aprile
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2002, consid. 3.4.4.1), segnatamente in luoghi a utilizzazione sensibile
giusta l'art. 3 dell'ordinanza federale del 23 dicembre 1999 sulla prote-
zione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710; cfr. al riguar-
do anche la cifra 21 segg. dell'allegato 1 ORNI).
A tal fine, l'UFE avrebbe dovuto confrontarsi sia con la giurisprudenza
in merito all'art. 48 PA esposta, sia con la prassi specifica sviluppata in
materia di radiazioni non ionizzanti e, più in particolare, nell'ambito
dell'approvazione di progetti concernenti l'installazione di impianti di
telefonia mobile (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commen-
taire, Berna 2008, ad art. 89, no. 3091 segg.; BERNHARD WALDMANN, in:
Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger (ed.), Bun-
desgerichtsgesetz – Kommentar, ad art. 89, no. 21 segg.). È infatti pro-
prio in quell'ambito che l'aspetto astratto dell'interesse specifico è già
stato concretizzato con riferimento alle radiazioni non ionizzanti, po-
nendo come condizione al riconoscimento della legittimazione di terzi
il fatto di trovarsi in un raggio al di fuori del quale si registra una radia-
zione inferiore al 10% del valore limite dell'impianto che si vuole
costruire (DTF 128 II 168; URS WALKER, Baubewilligung für Mobilfunkan-
tennen, bundesrechtliche Grundlagen und ausgewählte Fragen, Bau-
recht 2000, pag. 3 segg.; BENJAMIN WITTWER, Bewilligung von Mobilfunk-
anlagen, 2. edizione, Zurigo 2008, pag. 156 segg.).
In questo contesto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto avvalersi anche
delle conoscenze specifiche dell'autorità federale specializzata in ma-
teria di radiazioni non ionizzanti, come per altro impostole dall'art. 12
PA (CHRISTOPH AUER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 12 no. 4, 55 segg.; PIERRE
MOOR, op. cit., no. 2.2.6.3, entrambi con rinvii a giurisprudenza e dottri-
na).
5.4 Oltre che per quanto riguarda i dati in ambito di radiazioni non
ionizzanti per il riconoscimento di un particolare interesse in causa alla
qui ricorrente, la decisione impugnata è basata su un accertamento
dei fatti incompleto anche in relazione alla situazione fondiaria. Leg-
gendo il testo della stessa emerge dapprima che l'atto impugnato si
basa sulla constatazione che sia il mappale no. AA sia il no. BB siano
stati scorporati dall'originaria particella no. ZZ, quindi trasferiti al
Comune. In corso di procedura (cfr. risposta al ricorso del 28
novembre 2007), però, l'UFE stesso rileva di essere partito dal
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presupposto che la destinazione finale della particella no. BB fosse
ancora incerta.
Considerato che esso costituisce un elemento rilevante alla luce dei
criteri esposti, segnatamente che l'esame della legittimazione della qui
ricorrente davanti all'autorità inferiore è dipendente dalla distanza della
sua proprietà dall'impianto, sempre giusta l'art. 12 PA, all'UFE compe-
teva fare chiarezza anche su questo aspetto.
6.
Per quanto esposto, preso atto che la decisione del 31 agosto 2007
dell'UFE basa su un complesso di fatti constatato in maniera incomple-
ta, il ricorso contro la decisione del 31 agosto 2007 dell'autorità inferio-
re dev'essere ammesso.
7.
L'art. 61 cpv. 1 PA prescrive che l'autorità di ricorso deve in principio
decidere essa stessa in merito alla causa. Questa norma non esclude
tuttavia un rinvio, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
Un tale rinvio si giustifica in particolare quando è necessario constata-
re ulteriori elementi di fatto e la procedura di amministrazione delle
prove risulta essere troppo onerosa. Pur disponendo della competenza
per procedere a chiarimenti riguardo ai fatti, è inoltre preferibile che
l'autorità di ricorso cassi la decisione impugnata e rinvii l'incarto all'au-
torità inferiore anche quando tale autorità dispone di conoscenze spe-
cifiche e risulta pertanto essere più adatta di un organo giudiziario a
procedere ad una completazione dei fatti mancanti quindi a pronun-
ciarsi sulle richieste della ricorrente, in particolare se riguardano as-
petti su cui non è stato ancora deciso fino a quel momento (MADELEINE
CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), Zurigo 2008, ad art. 61 no. 12; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 3.194; con rimandi alla giurispru-
denza).
Così è anche nel caso in esame. Considerato che parte dei fatti non
ancora sufficientemente accertati è di natura prettamente tecnica ri-
spettivamente che il suo accertamento presuppone conoscenze speci-
fiche – dell'impianto di trasformazione oggetto della domanda di ap-
provazione e delle radiazioni da esso emesse –, appare infatti oppor-
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tuno che sia l'autorità inferiore ad interpellare direttamente anche la
Divisione protezione dell'aria e radiazioni non ionizzanti dell'UFAM.
Di conseguenza, la decisione del 31 agosto 2007 è annullata e l'incar-
to rinviato all'UFE, affinché si pronunci nuovamente ai sensi dei consi-
derandi (cfr. supra p.ti 4 segg.).
8.
In applicazione degli art. 63 cpv. 1, 63 cpv. 2 PA e 2 segg. del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS
173.32), le spese processuali, pari a fr. 1'000.--, vengono poste a cari-
co della controparte soccombente (cfr. art. 63 cpv. 2 in fine PA).
9.
La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da
un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. Così ri-
chiesto, in data 3 dicembre 2008, quest'ultimo ha fatto pervenire al Tri-
bunale amministrativo federale una nota d'onorario di complessivi fr.
3'834.85.
Sennonché, tale nota dev'essere ridotta. Essa comprende infatti l'ono-
rario e le spese sostenute in sede di opposizione davanti all'Ispettorato
rispettivamente all'UFE, al cui rimborso – in mancanza di una base
legale specifica – la ricorrente non ha diritto (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 4.87). Una riduzione si giustifica
inoltre pure per quanto riguarda l'onorario conteggiato per l'allestimen-
to dell'allegato di replica. Per altro non richiesto dallo scrivente Tribu-
nale, quest'ultimo è costituito in effetti da una semplice lettera di poche
righe con cui la ricorrente ribadisce in sostanza solo alcuni punti già
contenuti nel ricorso stesso. Per quanto precede, le spese necessarie
derivanti dalla causa giusta l'art. 7 TS-TAF vengono stabilite in com-
plessivi fr. 1'900.-- (IVA inclusa).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 PA, tale importo dovrà essere versato alla ricor-
rente dalla controparte, quale istante proprietaria dell'impianto che ha
presentato in causa conclusioni indipendenti (DTF 128 II 90, consid. 2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 4.41 e
4.70).
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la deci-
sione del 31 agosto 2007 è annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio fede-
rale dell'energia, affinché si pronunci nuovamente in merito.
2.
Le spese processuali, pari ad un importo di fr. 1'000.--, vengono poste
a carico della controparte soccombente. Ad avvenuta crescita in giudi-
cato del presente giudizio, essa riceverà la relativa polizza di versa-
mento. Previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, l'an-
ticipo spese di fr. 1'000.-- versato dalla ricorrente le verrà per contro
restituito.
3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, la controparte
corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'900.-- (IVA inclusa) a tito-
lo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei tra-
sporti, dell'energia e delle comunicazioni (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Loris Pellegrini
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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