B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6547/2011
S e n t e n z a d e l 2 2 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jérôme Candrian e Christoph Bandli,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinato da ...,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle strade USTRA,
3003 Berna,
e
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC,
Palazzo federale nord, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione dei piani, N2 Chiasso-Mendrisio,
riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio.
A-6547/2011
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Fatti:
A.
Con atto 11 luglio 2008, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha
inoltrato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e della comunicazione (DATEC) una richiesta d'approvazione dei piani
per la riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio sulla N2.
Dal 19 agosto al 19 settembre 2008 il progetto è stato sottoposto
all'inchiesta pubblica mediante pubblicazione presso i comuni toccati
(Mendrisio, Rancate e Ligornetto) e nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino
(FU 67/2008).
B.
Con scritto 17 settembre 2008, A._______ ha inoltrato opposizione contro
il progetto, esigendo – in sostituzione dell'esistente accesso alla strada
cantonale che verrà soppresso – un accesso diretto dalla sua particella
n. [...] del Registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di Mendrisio-
Rancate verso la rotonda che verrà sistemata sulla strada cantonale.
Inoltre, con scritto 19 settembre 2011, A._______ ha chiesto la
restituzione del termine d'opposizione per opporsi all'attraversamento – e
consecutiva espropriazione – di un gasdotto delle Aziende Elettriche di
Lugano (AIL) che deve essere spostato a causa del progetto autostradale
e che attraverserà quindi la particella n. [...] di cui sopra. A sostegno di
detta richiesta, A._______ ha indicato di non avere capito, durante il
periodo d'esposizione pubblica, che lo spostamento del gasdotto avrebbe
toccato la sua particella.
C.
Con decisione 31 ottobre 2011, il DATEC ha approvato i piani inoltrati e
respinto ai sensi dei considerandi l'opposizione di A._______, deman-
dando le pretese d'indennizzo alla Commissione federale di stima del
13° Circondario (di seguito: CFS). Il DATEC ha in sostanza respinto
l'opposizione circa l'accesso alla rotonda prevista e dichiarato tardiva
l'opposizione circa la sistemazione del gasdotto.
D.
Con scritto 2 dicembre 2011, A._______ (di seguito: il ricorrente) – per il
tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato ricorso contro la predetta
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, concludendo per il
suo annullamento, protestando tasse, spese e ripetibili. L'argomentazione
verte sull'esigenza di sistemazione di un accesso diretto diverso da quello
previsto dal progetto qui querelato; in sostanza il ricorrente contesta che
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l'accesso (per i veicoli in entrata ed uscita dalla particella n. [...] RFD del
Comune di Mendrisio-Rancate) previsto nell'ambito del progetto sia
equiparabile a quello esistente e sostiene inoltre che la soluzione ritenuta
sia molto pericolosa. Viene pure contestata la decisione in quanto il
DATEC ha dichiarato tardiva l'opposizione del 19 settembre 2011
concernente lo spostamento del gasdotto, rifiutando nel contempo ogni
richiesta di restituzione del termine d'opposizione.
E.
Con scritto 23 gennaio 2012, l'USTRA ha inoltrato la propria risposta al
ricorso, concludendo per il suo rigetto integrale, protestando tasse, spese
e ripetibili. L'USTRA invoca che di fatto il ricorrente non dispone per
niente all'ora attuale di un accesso su Via Penate in quanto per acce-
dervi, dovrebbe passare su un fondo di sua proprietà, sul quale egli non
dispone del dovuto diritto di passo; peraltro, la particella n. [...] RFD del
Comune di Mendrisio-Rancate non sarebbe interessata che minimamente
dalle attività della ditta del ricorrente di cui la libertà economica non è di
conseguenza minimamente messa in pericolo dal progetto, il quale non
sopprime nessun accesso ma ne crea tutt'ora uno nuovo. Oltretutto,
nell'ipotesi che sia ritenuto che un accesso è effettivamente soppresso
dal progetto querelato, l'USTRA espone che l'accesso approvato raffigura
una soluzione migliore all'accesso di cui il ricorrente lamenta un'ipotetica
soppressione. Di conseguenza, l'allacciamento alla rotonda di Rancate
non è necessario, oltre che tecnicamente non percorribile. Per quanto
riguarda lo spostamento del gasdotto AIL sulla predetta particella n. [...],
l'USTRA sostiene che l'opposizione è tardiva e che non vi sarebbe
nessun motivo di restituzione del termine d'opposizione, scaduto da quasi
tre anni al momento in cui è insorta la nuova contestazione.
F.
Con scritto 22 febbraio 2012, il DATEC (di seguito: autorità inferiore) ha
inoltrato la propria presa di posizione, concludendo per un rigetto
integrale del ricorso, protestando tasse e spese. Con medesimo atto,
l'autorità inferiore ha per giunta chiesto la revoca dell'effetto sospensivo
del ricorso. Nel merito, adotta la stessa argomentazione della contro-
parte, spiegando quindi in sostanza che l'atto impugnato prenderebbe
erroneamente in considerazione la soppressione di un accesso a favore
della particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate verso la Via
Penate in quanto detto accesso, di fatto, non esisterebbe. Per quanto
riguarda lo spostamento del gasdotto delle AIL sul mappale del ricorrente,
sposa integralmente le ragioni dell'USTRA e si riconferma nella decisione
impugnata.
A-6547/2011
Pagina 4
G.
Raccolte le osservazioni circa la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo
da parte del ricorrente nonché dell'USTRA, lo scrivente Tribunale, ha
revocato l'effetto sospensivo con decisione incidentale 23 marzo 2012.
H.
In data 8 marzo 2013, il ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni
finali, contestando le allegazioni dell'USTRA circa l'esistenza effettiva
all'ora attuale di un accesso, chiedendo che perizie circa la sicurezza
siano eseguite e che vengano coinvolte le autorità cantonali e comunali.
Per il resto, si riconferma nelle conclusioni formulate nel ricorso.
I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresti, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della Legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 di-
cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La procedura dinanzi ad esso è
retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dal DATEC giusta l'art. 26 cpv. 1 della Legge
federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11), per il
tramite della sua Segreteria generale in virtù dell'art. 5 lett. e
dell'Ordinanza del 6 dicembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione
(Org-DATEC, RS 172.217.1). Trattandosi di una decisione emanata da
un'autorità inferiore ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF, lo scrivente Tribunale
è dunque competente per statuire nella presente vertenza.
1.2 Conformemente all'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha
partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione
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Pagina 5
impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa (lett. c).
In concreto, il ricorrente è proprietario della particella n. [...] RFD del
Comune di Mendrisio-Rancate che confina con l'opera progettata ed
approvata con la decisione impugnata, con la quale, tra l'altro è stata
respinta la sua opposizione. Essendo quindi toccato dalla decisione
impugnata ai sensi dell'art. 48 PA, esso risulta legittimato a ricorrere.
1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste
dalla legge (art. 52 PA). Esso è dunque ricevibile in ordine.
2.
2.1 Secondo l'art. 49 PA, il Tribunale amministrativo federale dispone del
pieno potere d'esame: si pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (lett. a), sulla
costatazione inesatta o incompleta di fatti pertinenti (lett. b), nonché
sull'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non
sia stata emanata da un'autorità cantonale (lett. c).
Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezza-
mento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto
riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie
conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; BENJA-
MIN SCHINDLER in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler
[ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zu-
rigo/San Gallo 2008 [di seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49 PA)
2.2 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo
scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomenta-
zioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura
novit curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro
dei gravami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in
cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il
Tribunale statuente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 1.3; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs
et leur contrôle, 3. ed., Berna 2011, pag. 300 e segg.).
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Pagina 6
3.
Ai fini del presente giudizio, vista la complessità della fattispecie impli-
cante oltre alla modifica di uno svincolo autostradale, pure il conseguente
spostamento di un gasdotto, come altresì gli interrogativi espressi dal
ricorrente nelle osservazioni 14 marzo 2012, è qui preliminarmente
opportuno fare chiarezza in merito alla procedura di approvazione
adottata dal DATEC, constatando (se del caso) le eventuali irregolarità.
3.1 Sotto l'aspetto materiale, ma anche procedurale legato all'approva-
zione di piani di infrastrutture stradali, il progetto qui querelato sottostà
alla LSN, in particolar modo agli artt. 21 e segg. LSN. In virtù dell'art. 26
cpv. 1 LSN, il DATEC è competente per approvare i piani per i progetti
esecutivi concernenti le strade nazionali. Giusta l'art. 26 cpv. 2 LSN, con
l'approvazione dei piani, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie
secondo il diritto federale.
3.2 Giusta l'art. 1 cpv. 1 LSN, le vie di collegamento di maggiore
importanza e d'interesse generale per la Svizzera sono dichiarate strade
nazionali dall'Assemblea federale. Esse sono ripartite in strade nazionali
di prima (autostrade), di seconda (semi-autostrade) e di terza classe
(strade principali indicate come tali; cfr. art. 1 cpv. 2 LSN; ANDRÉ
BUSSY/BAPTISTE RUSCONI, Code suisse de la circulation routière,
commentaire, 3. ed., Losanna 1996, pag. 41). Ciò premesso, le vie di
collegamento costituenti delle strade nazionali sono elencate nell'Allegato
al Decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade
nazionali (RS 725.113.11). A contrario, le strade non espressamente
menzionate nel suddetto elenco non rientrano in quelle nazionali. In virtù
dell'art. 3 dell'Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali
(OSN, RS 725.111) i fondi delle strade nazionali devono altresì essere
menzionati come tali nel registro fondiario. La suddivisione in autostrade,
semiautostrade e strade principali della rete delle strade nazionali e
quelle cantonali è poi precisata negli allegati 1 e 2 di cui all'Ordinanza del
18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito (RS 741.272).
Giusta l'art. 6 LSN, fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo
stradale, tutti gli impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica
delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di
stazionamento, i segnali, le attrezzature per l'esercizio e la manutenzione,
le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevol-
mente pretendere che il confinante le sfrutti. In virtù dell'art. 2 lett. c OSN,
sono parti costitutive delle strade nazionali pure i raccordi e i tratti di
collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale
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Pagina 7
importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono
principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le
intersezioni e le rotatorie.
3.3 Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 della Legge federale del
18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di
decisione (LCoord, RU 1999 3071 segg.; Messaggio del 25 febbraio 1998
del Consiglio federale concernente la LCoord [di seguito: Messaggio
LCoord] in: FF 1998 2029 segg.), tutte le procedure d'autorizzazione per
le infrastrutture pubbliche sono state modificate. Sostanzialmente, la
decisione, come indicato abbastanza chiaramente dalla sua denomina-
zione, approva i piani, nella fattispecie di un progetto esecutivo di strada
nazionale. I principi di coordinamento hanno per scopo principalmente
che un'autorità unica possa controllare il rispetto della legislazione
federale pertinente nel suo insieme, mediante in particolare la consulta-
zione delle autorità specializzate normalmente competenti per applicare
le legislazioni particolari – e numerose – che possono essere applicabili
ai progetti d'infrastrutture. Inoltre, la LCoord ha introdotto il principio
dell'incorporazione della procedura d'espropriazione all'approvazione dei
piani; ne discende che ormai, tutte le obbiezioni al progetto, che si tratti
d'obbiezioni relative al progetto stesso o d'obbiezioni relative ad una
misura d'espropriazione come pure delle pretese all'indennità per espro-
priazione, devono essere inoltrate dinanzi all'autorità d'approvazione dei
piani, la quale decide sulla compatibilità del progetto alla legislazione
federale come pure sull'espropriazione. Le pretese d'indennità per
espropriazione vengono invece demandate alle Commissioni federali di
stima del circondario competente una volta cresciuta in giudicato la
decisione d'approvazione; è la CFS a decidere poi sull'indennità relativa
all'espropriazione (cfr. Messaggio LCoord in: FF 1998 2029, pag. 2038,
cfr. parimenti sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4988/2010
del 16 novembre 2011 consid. 3.3).
3.4 In concreto, gli interventi previsti nell'ambito del progetto per la
riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio toccano principalmente la N2
Chiasso-Mendrisio, una strada nazionale ai sensi del citato Decreto
federale (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). Gli stessi implicano sia
l'adattamento e l'ampliamento di tracciati stradali esistenti che la forma-
zione di nuovi collegamenti, allo scopo di suddividere correttamente
l'uscita per Mendrisio e il raccordo tra la N2 e la SPA 3945, nonché di
gestire in modo ottimale i flussi di traffico in entrata e uscita dallo svincolo
di Mendrisio. L'area d'intervento è ben delimitata così come descritto
nella relazione tecnica (cfr. allegato n. 58 nella scatola n. 1), nonché dai
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Pagina 8
relativi piani (cfr. in particolare allegati n. 1-6 contenuti nella scatola n. 1).
Ciò precisato, nella misura in cui detti interventi interessano delle parti
costitutive della strada nazionale ai sensi dell'art. 6 LSN e dell'art. 2 OSN
(cfr. consid. 3.2 del presente giudizio) e rientrano nel perimetro
d'intervento delimitato dal progetto esecutivo – tra cui l'eventuale
concessione al ricorrente del postulato accesso sulla strada cantonale – il
DATEC è l'autorità competente per l'approvazione dei relativi piani.
Il progetto prevede altresì la costruzione di numerose nuove infrastrutture
(viadotti, rotonde, bretelle di collegamento, ecc.). Il gasdotto Chiasso-
Lugano delle AIL entra in conflitto con parte delle infrastrutture previste,
sia per quanto riguarda la fase di cantiere che per la sistemazione a lavori
eseguiti. In conflitti si registrano in particolare in zona "Penate" e in zona
"Tana" dove l'attuale gasdotto dovrà quindi essere spostato (cfr. allegato
n. 122 pag. 1 e allegato n. 111 pag. 2 contenuti nella scatola n. 2). Nella
misura in cui il progetto principale concerne la N2 Chiasso-Lugano e che
la modifica del suo tracciato implica lo spostamento del gasdotto, appare
logico e sensato che il DATEC approvi i piani di entrambi i progetti in una
sola decisione, in conformità allo spirito della LCoord (cfr. consid. 3.3 del
presente giudizio), previo consultazione delle autorità specializzate, quale
l'Ispettorato federale degli oleodotti e gasdotto, come in casu (cfr. doc. 19
dell'incarto prodotto dal DATEC [di seguito: inc. DATEC]).
Visto quanto precede, la decisione di approvazione in oggetto non risulta
pertanto né irregolare né arbitraria, l'autorità inferiore potendo senz'altro
statuire sia sulla ricevibilità sia nel merito delle censure sollevate dal
ricorrente al riguardo.
4.
Ciò stabilito, nella presente fattispecie l'oggetto dell'esame dello scrivente
Tribunale è circoscritto alle due seguenti problematiche: (i) da un lato, la
soppressione del preteso accesso per il mapp. [...] RFD del Comune di
Mendrisio-Rancate alla Via Penate e la sua sostituzione con un accesso
giudicato inadeguato dal ricorrente (cfr. consid. 4.1 che segue),
(ii) dall'altro lato, i problemi legati allo spostamento del gasdotto AIL, non
trattati dall'autorità inferiore in quanto da lei considerati come sollevati
tardivamente dal ricorrente (cfr. consid. 4.2 che segue).
4.1 Per quanto concerne il discusso accesso alla Via Penate, lo scrivente
Tribunale rileva quanto segue.
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4.1.1 La decisione impugnata – stando ai considerandi – è poco chiara in
merito all'esame dell'accesso sostitutivo. In detti considerandi, l'autorità
inferiore ha espresso di non essere contraria ad un accesso reputato
equivalente a quello di cui veniva invocata la soppressione. Vengono poi
discussi vari accessi che sono stati ovviamente oggetto di discussioni,
senza che sia possibile allo scrivente Tribunale di capire la quale delle
eventuali soluzioni alternative sarebbe stato supportata dall'autorità
inferiore (cfr. variante 6 febbraio 2009 di cui al doc. 21 dell'inc. DATEC,
variante 30 novembre 2010 di cui al doc. 5 dell'inc. DATEC o altra
variante?). La decisione, di fatto, non menziona un qualsiasi riferimento ai
relativi piani modificati. Al riguardo, l'autorità inferiore ha precisato che,
benché inclusa nel presente progetto e realizzata dall'USTRA, la futura
strada che passerà dinanzi alla proprietà del ricorrente sarà una strada
cantonale, ragione per cui la competenza per mettere eventual-mente in
sicurezza l'accesso spetterà al Cantone.
Siffatto modo di agire è senz'altro qui discutibile. Ci si potrebbe infatti
quanto meno interrogare sulla sua regolarità, dal momento che l'autorità
inferiore risulta competente per statuire sulla richiesta d'accesso su un
tratto di strada cantonale rientrante tra le parti costitutive della strada
nazionale in esame (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio).
Dall'altra parte, stando al dispositivo della decisione impugnata, il DATEC
ha approvato solo i piani pubblicati ma non quelli inerenti ad un
qualunque accesso sostitutivo. In effetti il dispositivo – parte della
decisione che fissa definitivamente i diritti ed obblighi di una decisione
(cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et
éléments de procédure, 2. ed., Basilea/Neuchâtel 2013, pag. 143) –
approva, elencandoli dettagliamente, soltanto i piani di pubblicazione,
respingendo nel contempo l'opposizione del ricorrente ai sensi dei
considerandi.
Di conseguenza, nella misura in cui il ricorrente contesta detto accesso
sostitutivo – che di fatto non gli è stato concesso – il ricorso su questo
punto si rivela privo d'oggetto.
4.1.2 Nella misura in cui viene invocata la soppressione di un accesso
esistente, lo scrivente Tribunale procederà comunque all'esame della
questione a sapere se realmente il ricorrente subisce un qualsiasi
pregiudizio e se aveva diritto ad un eventuale accesso sostitutivo.
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Pagina 10
Sin da principio, il ricorrente ha sempre sostenuto di disporre di un diritto
di accesso a favore della particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-
Rancate sulla Via Penate, iscritto a registro fondiario e visibile su tutte le
mappe, il quale verrebbe soppresso dalla nuova riorganizzazione dello
svincolo di Mendrisio. Nell'opposizione 17 settembre 2008 esso ne ha
rivendicato il mantenimento o perlomeno la sostituzione con un accesso
diretto sulla futura rotonda di Rancate.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore – tenuto conto delle
discussioni intercorse durante la procedura d'approvazione dei piani del
progetto esecutivo in oggetto, tra cui il tentativo dell'USTRA di trovare una
soluzione proponendo un nuovo accesso alla futura strada cantonale – è
partita dal presupposto che il ricorrente era effettivamente autorizzato ad
utilizzare il "passaggio" di cui rivendica il mantenimento, e meglio, il diritto
di accesso alla Via Penate a favore della particella n. [...] passando sulle
particelle n. [...] e n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate. Per
questo motivo, essa ha pertanto ritenuto che il progetto in questione lo
avrebbe effettivamente soppresso. Ciò premesso, essa ha respinto la
richiesta di mantenimento dell'esistente accesso in quanto troppo vicino
alla futura rotonda di "Rancate", come pure quella di sostituzione con un
accesso diretto alla predetta rotonda poiché tecnicamente problematico,
così come indicato dall'USTRA. Nel contempo, essa ha constatato come
il progetto in esame – senza che sia possibile, come già indicato, di
capire a quali eventuali varianti si stava accennando – mantenga un
accesso equivalente a quello attuale, compensandolo ampiamente, così
come proposto dall'USTRA. Come già menzionato (cfr. consid. 4.1.1 che
precede), però, l'autorità inferiore ha poi rinunciato ad esaminare più oltre
le questioni di sicurezza perché la futura strada sarebbe poi stata di
competenza cantonale.
Nel proprio ricorso il ricorrente si è opposto fermamente alla realizzazione
del predetto accesso sostitutivo, poiché inadeguato. Questo gravame,
come già considerato, è privo d'oggetto visto il contenuto del dispositivo
dell'atto impugnato (cfr. consid. 4.1.1 che precede). Nel contempo,
sempre rivendicando il mantenimento dell'attuale accesso, il ricorrente ha
postulato in alternativa la formazione di un doppio accesso, uno a Sud e
uno a Nord della rotonda di Rancate.
4.1.3 Sennonché, durante l'istruttoria esperita dallo scrivente Tribunale è
emerso che invero il ricorrente – contrariamente a quanto da lui sempre
asserito e considerato erroneamente sia dall'autorità inferiore, che
dall'USTRA – attualmente non dispone legalmente di alcun diritto di
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Pagina 11
passo veicolare a favore della particella n. [...] sulle particelle n. [...] e
n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate di proprietà dell'USTRA,
rispettivamente del Cantone Ticino, permettente il rivendicato accesso
sulla Via Penate. Negli stessi estratti del Registro fondiario difetta infatti
una qualsiasi indicazione al riguardo. Agli atti difetta peraltro un
qualunque altro documento (contratto, accordo, scambio di scritti, ecc.)
attestante che nondimeno egli può usufruire del suddetto passaggio o
che ne poteva usufruire in passato. Se è vero che il ricorrente possiede
un accesso, lo stesso è tuttavia ubicato dalla parte opposta del fondo, e
meglio sulla Via [...], ovvero la strada comunale di cui alla particella n. [...]
RFD del Comune di Mendrisio-Rancate; a detta strada comunale egli può
accedere direttamente, ma anche indirettamente grazie al diritto di passo
veicolare di cui dispone (dal citato mappale n. [...]) sulla particella n. [...]
RFD del Comune di Mendrisio-Rancate.
Stando alle costatazioni di fatto che emergono dall'incarto e dalla stessa
documentazione fotografica prodotta dal ricorrente (cfr. allegati alle
osservazioni finali dell'8 marzo 2013) risulta chiaramente che l'asserito
passaggio – di cui la soppressione sarebbe causata dal progetto – non è
attendibile: la "via", che si pretende sia uno sbocco utile per gli automezzi
pesanti che il ricorrente utilizzerebbe per il proprio commercio di bibite
all'ingrosso, di fatto è una strada sterrata e sicuramente non adeguata a
tali mezzi, segnatamente in caso di maltempo. Aggiungasi a ciò il fatto
che detto "accesso" è chiaramente sbarrato da un cancello allo sbocco
sulla Via Penate. Nel decorso della presente procedura, al ricorrente è
stata sottoposta la presa di posizione dell'USTRA con la quale
quest'ultima ha finalmente constatato che l'asseverato diritto di passo
infatti non esiste. Esso si è limitato ad invocare che nel passato c'era una
"strada privata", la cui esistenza risulterebbe dalle mappe (di inizio
secolo) o da "Google Earth"; non è stato in grado – ovviamente – di
produrre un qualsiasi documento ufficiale comprovante quanto affermato.
Non v'è quindi nessun diritto di passo esistente sulle particelle n. [...] e
n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate. Di conseguenza, il pro-
getto qui querelato non sopprime nessun diritto particolare del ricorrente.
È dunque partendo da dei falsi presupposti e da allegazioni erronee che
l'USTRA ha in un primo tempo proposto un accesso sostitutivo al
ricorrente, poi valutato equivalente a quello attuale dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata.
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Pagina 12
Di fatto, il progetto in oggetto non arreca alcun pregiudizio né al diritto di
proprietà del ricorrente, né alla sua libertà economica, lo stesso non
potendosi avvalere della perdita di un accesso giuridicamente inesistente
e per giunta impraticabile. Peraltro, egli non necessita neppure di un
accesso necessario (cfr. art. 694 del Codice civile svizzero del 10 dicem-
bre 1907 [CC, RS 210]), possedendone già uno sulla Via [...]. Già per
questi motivi, il ricorso risulta qui infondato e va pertanto respinto.
4.1.4 Riguardo all'asserita violazione del diritto di essere sentito in quanto
l'autorità inferiore non avrebbe valutato la proposta soluzione di creare
due accessi avanzata dal ricorrente – soluzione solo accennata, ma non
precisata in sede ricorsuale – lo scrivente Tribunale rileva come detta
censura possa qui rimanere aperta, dal momento che il ricorrente da una
parte non ha diritto a nessuna sistemazione particolare e che dall'altra
parte, quand'anche si ravvisasse una tale violazione, la stessa andrebbe
comunque considerata come sanata, il ricorrente avendo avuto ampio
modo di esprimersi al riguardo in questa sede (cfr. [tra le tante] sentenze
del Tribunale amministrativo federale A-5615/2012 del 29 agosto 2013
consid. 3.1 con rinvii e A-3624/2012 del 7 maggio 2013 considd. 3.2.1 –
3.2.4 con rinvii).
4.1.5 Visto quanto precede, le censure sollevate dal ricorrente in merito
all'invocata soppressione dell'accesso alla Via Penate e quelle relative
alla creazione di un qualsiasi accesso sostitutivo vanno integralmente
respinte. Per quanto concerne le critiche mosse contro la proposta
dell'USTRA, nella misura in cui sono stati approvati formalmente soltanto
i piani di pubblicazione (cfr. consid. 4.1.1 qui sopra), ogni gravame al
proposito si rivela privo d'oggetto.
4.2 In merito allo spostamento del gasdotto AIL, lo scrivente Tribunale
rileva come nella decisione impugnata l'autorità inferiore abbia ritenuto
detta censura tardiva in quanto non formulata nel termine di pubblica-
zione dei piani congiuntamente all'opposizione 17 settembre 2008, bensì
unicamente il 19 settembre 2011. Essa ha peraltro respinto la domanda di
restituzione dei termini, ritenendola non solo ingiustificata ma anche
tardiva. La stessa non è pertanto entrata nel merito di detta opposizione.
4.2.1 Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in
materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è
strettamente circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che
l'autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito
dell'impugnativa (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
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Pagina 13
6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-4068/2010 del
22 ottobre 2010 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. marg. 2.164). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna
una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto
che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale
modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. DTF 132
V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1, DTF 113 Ia 146 consid. 3c;
sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile
2012 consid. 1.3 con rinvii e A-2890/2011 del 29 dicembre 2011 con-
sid. 1.6 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.164
con rinvii). Essa può dunque postulare la trattazione della causa da parte
dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.164 con rinvii). Il
Tribunale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle
eventuali censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio
ricorso (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1, DTF 113
Ia 146 consid. 3c; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-3109/2010 del 2 luglio 2012 consid. 2.3.1 con rinvii;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.164 con rinvii).
In concreto, l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare ad
accertare unicamente se l'opposizione presentata il 19 settembre 2011 va
considerata come interposta tempestivamente, di modo che l'autorità
inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito al riguardo.
4.2.2 Come visto, l'approvazione dei piani per i progetti esecutivi è
rilasciata dal DATEC (cfr. art. 26 cpv. 1 LSN). Ai sensi dell'art. 27b LSN, la
domanda di approvazione dei piani, prima di essere definitivamente
vagliata dal DATEC, deve essere pubblicata negli organi ufficiali di
pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblica-
mente durante 30 giorni. Tale pubblicazione ha lo scopo di permettere a
tutte le persone potenzialmente interessate dal progetto, di prenderne
conoscenza e, se del caso, presentare le proprie osservazioni al riguardo
mediante opposizione ai sensi dell'art. 27d LSN. Secondo la predetta
norma, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della
Legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr, RS 711)
può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il
DATEC contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti.
Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. Il termine di
opposizione di cui all'art. 27d cpv. 1 LSN è un termine legale e – come
tale – è perentorio. Al riguardo, si sottolinea che la perenzione implica la
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Pagina 14
perdita di un diritto, allorquando il suo detentore omette di compiere un
atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.5). Al
più tardi con il deposito pubblico della domanda, deve essere inviato agli
aventi diritto all'indennità secondo l'art. 31 LEspr, un avviso personale sui
diritti da espropriare (cfr. art. 27c LSN). Siffatto avviso ha lo scopo di ren-
derle particolarmente attente in merito ai diritti che verranno espropriati e
al loro diritto di opposizione nel predetto termine di pubblicazione.
4.2.3 La LSN non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione
dei termini in caso d'inosservanza. La possibilità di ricorrere alla
restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce
tuttavia un principio giuridico generale (cfr. BERNARD MAITRE/VANESSA
THALMANN/FABIA BOCHSLER/KASPAR PLÜSS, in: Bernhard Waldmann/Phi-
lippe Weissenberger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 1 ad
art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1 PA può essere
(analogamente) applicato in quanto è conforme al principio generale del
diritto ad un equo processo (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101];
cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3671/2013 del
22 agosto 2013 consid. 4.6 e A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7;
STEFAN VOGEL, in: Kommentar VwVG, n. 2 ad art. 24 PA).
La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di
agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una
domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'im-
pedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA).
L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata
alcuna negligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un
motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza.
L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per
ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi
motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze
del Tribunale amministrativo federale A-3671/2013 del 22 agosto 2013
consid. 4.6 con rinvii e A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7;
cfr. parimenti MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.136 e
segg., in particolare n. marg. 2.139).
4.2.4 In concreto, i piani del progetto esecutivo in esame sono stati
pubblicati dal 19 agosto al 19 settembre 2008 con annuncio mediante
A-6547/2011
Pagina 15
affissione sugli albi comunali, sul FU del Cantone Ticino e sui quotidiani
della Svizzera italiana. Un avviso personale è stato notificato al qui
ricorrente l'11 agosto 2008 menzionante il diritto di attraversamento del
suo fondo da parte dell'AIL. Tali circostanze sono confermate dallo stesso
ricorrente. Aggiungasi a ciò che nella scatola n. 2 dell'incarto pubblicato è
presente un apposito dossier riguardante il piano di espropriazione
toccante il Comune di Mendrisio-Rancate. Nella tabella dei diritti da
espropriare ivi contenuta è chiaramente menzionato per la particella
n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-Rancate di proprietà del ricorrente
un "diritto di attraversamento con condotta sott. GAS AIL ml 50.00"
(cfr. allegato n. 101 del citato dossier). Detta scatola contiene altresì il
dossier riguardante lo spostamento della condotta di trasporto gas,
comprensiva dei piani indicanti il suo futuro tracciato (cfr. allegati
n. 120, 121, 122 e 124 ivi contenuti, in particolare allegati n. 111 e 120
menzionanti la particella n. [...] di proprietà del ricorrente). In tale
evenienza, non vi è chi non veda come il ricorrente poteva anche solo
nutrire dei dubbi in merito all'impatto dello spostamento del gasdotto sul
suo fondo. Sennonché, nell'opposizione da lui presentata il 17 settembre
2008, esso contesta chiaramente la sola presunta soppressione
dell'accesso della predetta particella n. [...]. Contrariamente a quanto da
lui indicato, il fatto che il gasdotto tocchi esattamente l'area d'accesso
stradale attuale, non permette infatti di sostenere la tesi secondo cui le
contestazioni relative allo stesso rientrano nella predetta opposizione. La
censura sollevata con scritto 19 settembre 2011 – ovvero a ben tre anni di
distanza dalla pubblicazione dei piani – concernente lo spostamento del
gasdotto è pertanto manifestamente tardiva.
4.2.5 A titolo abbondanziale, dagli atti dell'incarto non risulta peraltro
alcun valido motivo permettente l'accoglimento della domanda di
restituzione dei termini. Il fatto che il ricorrente non era patrocinato o che
non disponeva delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per
comprendere appieno la portata del progetto, non costituisce infatti un
motivo scusabile ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA (cfr. consid. 4.2.3 del
presente giudizio). Che poi agli atti vi sia un documento concernente
l'analisi dei rischi redatto in lingua tedesca (cfr. allegato n. 125 contenuto
nel dossier inerente allo spostamento della condotta di trasporto gas),
non giustifica ancora la totale mancanza di opposizione al predetto punto
del progetto durante il termine di pubblicazione. Se è vero che ad un laico
può sfuggire un'argomentazione giuridica complessa a sostegno di
un'opposizione, dallo stesso ci si può quantomeno aspettare ch'egli
contesti, anche solo sommariamente, i punti che non condivide, in casu lo
spostamento del gasdotto. In assenza di conoscenze giuridiche o
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tecniche, lo stesso – se lo ritiene necessario – può sempre fare appello
ad un legale. A prescindere da quanto precede, la domanda di restitu-
zione dei termini risulta comunque essere stata presentata tardivamente
dal suo patrocinatore che, avendo lui la padronanza del diritto per pro-
fessione, poteva senz'altro rendersi conto della reale portata del progetto
ben prima del 2011, se non già al momento dell'ottenimento del mandato
(al più presto il 21 aprile 2009 [cfr. doc. 18 dell'inc. DATEC]), quantomeno
al momento della notifica della presa di posizione dell'Ufficio federale
dell'ambiente (UFAM) del 22 giugno 2009 inerente all'analisi dei rischi
relativi allo spostamento del predetto gasdotto proprio in zona Penate ove
è situata la già citata particella n. [...] RFD del Comune di Mendrisio-
Rancate di proprietà del ricorrente (cfr. doc. 17 dell'inc. DATEC, pag. 9).
4.2.6 Nell'ambito della contestazione della tardività dell'opposizione, il
ricorrente, in questa sede, invoca che avrebbe senz'altro inoltrato
l'opposizione se fosse stato in grado di capire l'analisi dei rischi inerenti
alla condotta di gas (summenzionato allegato n. 125) redatto in tedesco.
Egli – appellandosi all'art. 70 cpv. 1 Cost. che gli conferirebbe il diritto di
rivolgersi alle autorità federali in italiano trattandosi di una lingua ufficiale
– ritiene di avere il diritto di ottenere una traduzione della stessa, diritto
che gli sarebbe stato negato dalle autorità e che rivendita tutt'ora dinanzi
allo scrivente Tribunale.
Al riguardo, si rileva che se è vero che di fatto, in virtù dell'art. 6 cpv. 1 e
cpv. 2 della Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la
comprensione tra le comunità linguistiche (LLing, RS 441.1), gli ammini-
strati possono rivolgersi alle autorità federali nella lingua ufficiale di loro
scelta – ovvero l'italiano, il francese, il tedesco e, nei rapporti con le
persone di lingua romancia, il romancio (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.) – ed
ottenere una risposta nella medesima lingua (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 593 seg.),
tuttavia nell'ambito del diritto amministrativo non sussiste alcun diritto ad
ottenere la traduzione degli atti di un incarto, allorquando gli stessi sono
redatti in una lingua ufficiale (cfr. art. 33a cpv. 3 PA a contrario e art. 33a
cpv. 4 PA). Secondo la prassi del Tribunale federale, né l'art. 6 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), né la garanzia
costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) conferi-
scono infatti all'amministrato il diritto d'ottenere la traduzione nella propria
lingua degli atti dell'incarto redatti in una lingua ch'egli non padroneggia o
che comprende solo in maniera imperfetta. Di principio, spetta al diretto
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interessato farsi tradurre gli atti ufficiali dell'incarto (cfr. DTF 131 V 35
consid. 3.3, DTF 127 V 219 consid. 2b/bb, DTF 115 Ia 64 consid. 6; sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 dell'11 gennaio
2011 consid. 4.3.4 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 599 seg.).
Ne discende che, dal momento che la procedura d'approvazione dei piani
in esame è di diritto federale e che l'analisi dei rischi di cui all'allegato
n. 125 del dossier "spostamento condotta di trasporto gas" è stata redatta
in tedesco, ovvero una lingua ufficiale ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 Cost., per
il ricorrente non sussiste alcun diritto ad una sua traduzione. Aggiungasi a
ciò, che la predetta domanda formulata per posta elettronica soltanto il
5 ottobre 2011 dal suo patrocinatore (cfr. doc. P) – ossia a ben tre anni di
distanza dal periodo pubblicazione del progetto e fuori dal termine di
opposizione – appare ad ogni modo manifestamente tardiva. Il ricorrente
non può ora invocare un pregiudizio allorquando di fatto poteva senz'altro
rendersi conto al momento della visione degli atti della presenza di un
documento redatto in lingua tedesca e chiederne, se necessario, dei
chiarimenti. Ad ogni modo, la richiesta di traduzione appare comunque
superata, dal momento che la decisione impugnata – redatta in italiano –
riassume l'essenziale della predetta analisi dei rischi (cfr. decisione
impugnata, pag. 50 e segg.). Detta censura – e con essa la richiesta di
traduzione dell'analisi dei rischi – non può dunque che essere respinta.
In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che confermare la
decisione impugnata, constatando la tardività della predetta opposizione.
Per questi motivi, lo stesso non entra nel merito al riguardo.
5.
Per quanto concerne le rimanenti censure e le postulate misure istruttorie
lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
Riguardo alla richiesta d'esperimento di una perizia o di accertamento in
un altro modo della sicurezza della soluzione viaria (accesso) prevista
dalla decisione impugnata, come pure la richiesta di produzione dei
rapporti tecnici e delle perizie sui cui l'autorità inferiore e l'USTRA si
sarebbero basate per considerare come adeguato il predetto accesso
sostitutivo, nonché l'eventuale consultazione del Cantone e del Comune
di Mendrisio al riguardo, così come postulato dal ricorrente, lo scrivente
Tribunale rileva come tali mezzi di prova appaiono tutti superflui, dal
momento che – come visto (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio) – di
fatto la decisione impugnata non crea affatto un nuovo accesso sulla
strada cantonale e neppure vi sono i presupposti per concederne uno al
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Pagina 18
ricorrente. Analogo discorso vale per la richiesta d'esperimento di un
sopralluogo nonché quella di convocazione di una non bene precisata
udienza. In merito, si precisa che ad ogni modo gli stessi non risultano qui
necessari, dal momento che, alla luce degli atti dell'incarto in possesso
dello scrivente Tribunale, la fattispecie appare sufficientemente chiara
nonché completa e la causa – contrariamente a quanto ritenuto dal
ricorrente – "matura" per essere giudicata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti dei fatti (cfr. art. 12 PA e art. 33 PA), dette richieste
di prove vanno tutte qui respinte.
6.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA,
le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente qui parte
soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse
sono stabilite in 2'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà
compensato con l'anticipo spese di 2'000 franchi versato dal ricorrente il
12 dicembre 2011. Al ricorrente non vengono assegnate indennità di
ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-
TAF a contrario).
(il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2.
Le spese processuali di 2'000 franchi sono poste a carico del ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lui versato.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– USTRA (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. [...]; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: