B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6566/2015
Sen t en z a d e l l ’ 8 g i u g no 2 0 1 6
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio),
Maurizio Greppi, Christoph Bandli, giudici
cancelliere Manuel Borla.
Parti
1. Associazione 1, …,
2. A._______, c/o…, …,
3. B._______, c/o …, …,
4. C._______, c/o …, …,
5. D._______, c/o …, …,
6. E._______, c/o …, …,
7. F._______, c/o …, …,
8. G._______, c/o …, …,
ricorrenti 2 – 8 rappresentati dall’Associazione 1, …,
9. Associazione 2, c/o …,
ricorrenti,
contro
H._______,
patrocinato dall'avv. …, …
controparte,
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di equipollenza tra formazioni.
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Fatti:
A.
a. H._______, nato il 16 dicembre 1961, domiciliato a … in provincia di …
(Italia), ha conseguito nel 1996 il “Diploma di abilitazione all’esercizio della
libera professione di perito industriale, specializzazione elettrotecnica”. Dal
1997 egli è titolare dello “Studio … di H._______” attivo, segnatamente nel
campo della posa di impianti elettrici di pubblica illuminazione e fotovoltaici.
b. Negli anni l’interessato ha conseguito numerosi attestati di partecipa-
zione a seminari di aggiornamento ed approfondimento nel campo
dell’elettronica e dell’illuminotecnica, nonché acquisito un’importante espe-
rienza professionale in questa attività.
B.
Con scritto del 17 gennaio 2014 H._______ ha postulato all’Ispettorato fe-
derale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) l’equipollenza della
formazione italiana conseguita nel 1996, con la formazione svizzera di
“Istallatore elettricista con diploma federale”, presentando una copiosa do-
cumentazione attestante la formazione conseguita, l’esperienza lavorativa
maturata ed in generale il proprio precorso professionale.
C.
Con scritto del 21 agosto 2014 l’ESTI ha invitato l’interessato a trasmettere
il “riassunto delle materie (di interesse elettrotecnico) seguite durante tutta
la formazione di perito elettrotecnico e abilitazione alla libera professione
di perito industriale, compreso il numero delle ore totali per materia, e un
breve sunto del contenuto delle materie”. L’autorità di prima istanza ha al-
tresì rilevato che il riconoscimento dell’equivalenza della formazione ita-
liana avrebbe potuto dipendere “dal superamento di un prova attitudinale
presso l’ESTI o da un tirocinio di adattamento”.
Nuovamente, con email del 23 gennaio 2015, l’ESTI ha invitato H._______
a presentare della documentazione supplementare.
D.
Con decisione del 21 agosto 2015 l’autorità inferiore ha riconosciuto la for-
mazione di H._______ come “equivalente a quella di istallatore elettricista
con diploma federale in Svizzera”. Nello specifico l’ESTI ha richiamato le
normative europee in materia di “riconoscimento di esperienza professio-
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nale” evidenziando che il richiedente, abilitato dal 1997 alla libera profes-
sione di perito industriale in elettrotecnica e dal 2003 abilitato alle verifiche
in materia di sicurezza degli impianti, adempiva tutti i requisiti ivi posti.
E.
Con ricorso del 14 ottobre 2015 l’Associazione … (in seguito Associazione
1), rappresentati dal proprio presidente A._______ e dal segretario …,
come pure – a titolo personale – A._______, B._______, C._______,
D._______, E._______, F._______ e G._______, titolari del diploma fede-
rale di Istallatori elettricisti hanno inoltrato ricorso, davanti al Tribunale am-
ministrativo federale (in seguito il Tribunale o TAF), contro la decisione so-
pra citata, chiedendone l’annullamento e il rinvio dell’incarto all’ESTI, pro-
testate tasse ed equa indennità. A fondamento della propria pretesa i ricor-
renti hanno censurato la violazione delle normative legali federali in materia
di impianti elettrici a bassa tensione, nonché la violazione dei principi co-
stituzionali di uguaglianza, libertà di commercio e proporzionalità.
F.
Il 28 ottobre 2015 l’Associazione … (in seguito Associazione 2) ha
anch’essa impugnato davanti allo scrivente Tribunale la decisione dell’am-
missione di equipollenza, evidenziando una disparità di trattamento con
cittadini svizzeri “a beneficio di un titolo di ingegnere EPF o SUP con espe-
rienza professionale prevista e certificata”, i quali possono beneficiare del
titolo professionale citato, adempiuti un periodo minimo di attività di 2 anni
presso una ditta di impianti elettrici e superato un esame pratico.
G.
Con decisione incidentale del 27 novembre 2015 il Tribunale ha congiunto
i due procedimenti ricorsuali, sotto il numero di ruolo A-5466/2015.
H.
Con osservazioni del 15 gennaio 2016 l’ESTI ha chiesto di dichiarare en-
trambi i ricorsi inammissibili, protestate tasse spese e ripetibili. L’autorità di
prima istanza ha evidenziato la mancanza di legittimazione attiva dei ricor-
renti nella misura in cui l’interesse economico alla tutela del monopolio di
fatto, istaurato in materia di istallatori elettricisti con diploma federale esi-
stente, non sarebbe degno di protezione. Nel merito, l’ESTI si è limitata a
evidenziare l’inapplicabilità delle normative federali richiamate dai ricorrenti
in ragione dell’applicazione degli Accordi sulla libera circolazione delle per-
sone e il relativo allegato III, entrato in vigore nel 2011.
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I.
Con osservazioni finali del 22 febbraio 2016, Associazione 1, Associazione
2 e i singoli ricorrenti, si sono riconfermati nelle proprie allegazioni e con-
clusioni ricorsuali.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente
gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ri-
corsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art.
21 LIE.
L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento fe-
derale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (in se-
guito DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai
sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicem-
bre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF,
RS 734.24]).
La decisione del 21 agosto 2016, qui impugnata, soddisfa le condizioni po-
ste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione
dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente
per dirimere il presente litigio.
1.2 Sebbene i ricorsi adempiano alle esigenze di forma e di contenuto pre-
viste all'art. 52 PA, essi, trasmessi con raccomandata del 14 ottobre rispet-
tivamente 2 novembre 2015, non adempiono i requisiti posti dalla PA, in
materia di termini ricorsuali. In proposito, va tuttavia rilevato che le Asso-
ciazioni di categoria e i singoli ricorrenti, in quanto non destinatari diretti
della decisione impugnata, sono venuti a conoscenza del contenuto della
stessa solamente il 15 settembre rispettivamente il 18 ottobre 2015. La
questione relativa al rispetto o meno dei termini ricorsuali, in ragione del
considerando che segue e dell’esito del ricorso, può comunque rimanere
irrisolta.
2.
Nella fattispecie i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata
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bensì 7 singoli istallatori con diploma federale e due associazioni di cate-
goria raggruppanti da una parte gli Istallatori elettricisti ticinesi e dall’altra i
Maestri elettricisti Svizzera italiana.
Ciò detto, si tratta quindi di determinare se essi siano a beneficio della le-
gittimazione ricorsuale, davanti a questo Tribunale.
3.
3.1 I 7 ricorrenti fanno valere una lesione diretta dei propri diritti, poiché
con la decisione impugnata l’autorità federale ha ignorato i “requisiti formali
e materiali così, come previsti da legge e ordinanze in materia”, che devono
essere adempiuti al fine di ottenere la qualifica di Istallatore elettricista con
diploma federale. L’autorità di prima istanza ha contestato invece la legitti-
mazione dei ricorrenti, oltre che delle associazioni di categoria (cfr. più
avanti), poiché essi avrebbero “interessi puramente finanziari e di prote-
zione del mercato”, i quali non sono “degni di protezione”.
3.2
3.2.1 Giusta l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett.
b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica-
zione della stessa (lett. c).
3.2.2 In altre parole, il ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale
all'annullamento della decisione impugnata e addurre i fatti che considera
idonei a fondare la sua legittimazione, affinché l’autorità giudiziaria possa
stabilire se e in che misura la decisione impugnata leda, in modo concreto,
attuale e personale, i suoi interessi degni di protezione. Egli deve avere
con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione.
In particolare, la giurisprudenza ha già riconosciuto che il ricorso volto al
semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di
terzi è inammissibile; l'azione popolare è esclusa. Queste esigenze sono
particolarmente degne di nota quando si è in presenza di un ricorso inol-
trato da una terza persona (DTF 131 II 651 consid. 3.1, 131 II 587 consid.
2.1 con i rif.).
Inoltre in una vertenza dove si poneva il quesito a sapere se i concorrenti
del destinatario beneficiavano della legittimazione ricorsuale, il Tribunale
federale ha stabilito che tale diritto deve essere ammesso con un certo
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riserbo, essendo insufficiente il semplice timore di una maggiore concor-
renza. Un legame stretto e particolare con l'oggetto del litigio è per contro
riconosciuto laddove i concorrenti siano sottoposti a una specifica legisla-
zione economica, segnatamente quando siano contestate decisioni su
contingenti, oppure quando l'accesso al mercato dipende dalla conces-
sione di un'autorizzazione sottoposta alla clausola del bisogno (DTF 127 II
264 consid. 2c, 125 I 7 consid. 3d e e, 123 II 376 consid. 5b con i rif.).
3.3 A fronte di quanto sopra esposto, è dunque a torto che i 7 ricorrenti
pretendono di essere legittimati a ricorre. Essi hanno infatti richiamato in
maniera più o meno generica, il rispetto del principio di uguaglianza e i
rispetto delle normative legali in materia di impianti elettrici, sottolineando
l’esigenza di una formazione specifica a fondamento del diploma federale
di Istallatore elettricista il cui “scopo primario risulta essere quello di salva-
guardare e proteggere la persona come tale (integrità fisica) e i beni mate-
riali”. In questo contesto i ricorrenti, oltre che non fondare in maniera suffi-
ciente la propria legittimazione ricorsuale, misconoscono pure che il le-
gislatore prima e l’esecutivo federale poi, hanno designato l’ESTI quale au-
torità esecutiva e di vigilanza in materia di impianti elettrici. In particolare è
competente per la salvaguardia della sicurezza di terzi, obiettivo perseguito
mediante l’adozione di decisioni di autorizzazione o di equipollenza.
Tra i 7 ricorrenti e il destinatario della decisone impugnata sussiste semmai
una relazione di concorrenza, in quanto le parti desiderano offrire le mede-
sime prestazioni sullo stesso mercato. Tuttavia come esposto in prece-
denza, uno svantaggio imputabile a una maggiore concorrenza non è suf-
ficiente per legittimare uno o più concorrenti a ricorrere. In altre parole fon-
dare la propria legittimazione ricorsuale sulla protezione dei propri interessi
economici, allo scopo di limitare la presenza dei concorrenti nel proprio
campo di attività, non merita tutela con la concessione della legittimazione
ricorsuale. Infine, nemmeno ci si trova confrontati con una specifica le-
gislazione economica in un contesto di contingenti oppure di accesso al
mercato attraverso la concessione di un'autorizzazione sottoposta alla
clausola del bisogno.
4.
4.1 In base all'art. 48 cpv. 2 PA ha inoltre diritto a ricorrere ogni persona,
organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
In proposito, sebbene Associazione 1 e Associazione 2 siano due associa-
zioni ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero del 10 di-
cembre 1907 (CC, RS 210), non sussiste alcuna legislazione specifica, in
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particolare in materia di manufatti e istallazioni elettriche che permetta loro
di beneficiare di un diritto particolare di ricorso giusta il disposto sopraci-
tato. Conseguentemente la legittimazione delle stesse deve essere valu-
tata solo in virtù dell'art. 48 cpv. 1 PA e delle condizioni cumulative ivi poste
(ISABELLE HÄNER, IN: AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG., pag. 641).
4.2 La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare i presupposti a fon-
damento del riconoscimento della qualità di parte, in procedura ricorsale,
ad un'associazione: in particolare si tratta di adempiere in modo cumulativo
le premesse del cosiddetto ricorso collettivo nell'interesse dell'associa-
zione ("egoistische Verbandsbeschwerde"). A tal fine è necessario che l'or-
ganismo abbia la personalità giuridica, che gli statuti prevedano esplicita-
mente che l'organismo abbia per scopo la difesa degli interessi in que-
stione, che gli interessi dei membri o della maggior parte di loro siano toc-
cati dalla decisione impugnata e che questi membri – presi individualmente
– abbiano il diritto di ricorrere (DTF 6c.1/2008 del 9 maggio 2008, consid.
2.1; DTF 123 II 376, consid. 5b/dd; DTF 119 Ib 374, conid. 2a/aa; DTF 113
Ib 363, consid. 2a; BLAISE KNAPP, op. cit., pag. 408).
Questo cumulo di condizioni da adempiere è stato predisposto per evitare
che il ricorso di un'associazione sia volto al semplice rispetto delle norma-
tive vigenti, rispettivamente alla pura tutela di interessi di terzi, non essendo
l'azione popolare contemplata dal diritto svizzero (DTF 125 I 7 consid. 3a-
c; DTF 123 II 425, cosid. 2).
4.3 Come già esposto al consid. 3 che precede, il Tribunale rileva che ai 7
ricorrenti, membri di Associazione 1, non è stata riconosciuta la legittima-
zione ricorsuale; ne consegue dunque che, venendo meno un criterio cu-
mulativo posto dalla giurisprudenza restrittiva sopra descritta, non risulta
necessario approfondire l’esistenza o meno degli altri presupposti giuri-
sprudenziali. Ne discende quindi che la legittimazione ricorsuale dell’asso-
ciazione deve essere negata.
Associazione 2 non gode di miglior sorte. Dagli atti istruttori infatti non
emerge che i membri di questa associazione siano lesi nei propri interessi
degni di protezione, conseguentemente alla decisione impugnata. In pro-
posito essa, al pari dei 7 ricorrenti e di Associazione 1, richiama il rispetto
delle normative legali vigenti, misconoscendo, allo stesso modo, la compe-
tenza dell’ESTI.
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5.
A fronte di quanto sopra menzionato nessun ricorrente beneficia della le-
gittimazione ricorsuale contro la decisione del riconoscimento di equipol-
lenza della formazione conclusa e dei diplomi conseguiti da H._______,
con il titolo di Istallatore elettricista con diploma federale svizzero.
6.
Visto quanto precede, i ricorsi, privi delle necessarie esigenze formali, sono
irricevibili e la decisione impugnata non verrà esaminata nel merito. Le
spese processuali devono di conseguenza essere messe a carico dei ri-
correnti, in solido, quali soccombenti (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). Le
spese del procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia
e i disborsi (art. 1 TS-TAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta proces-
suale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). In con-
siderazione degli aspetti menzionati si giustifica fissare le spese proces-
suali a 2'000 franchi. Esse sono computate con l'anticipo spese di importo
superiore, versato dai ricorrenti il 10 rispettivamente 13 novembre 2015.
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
I ricorsi sono irricevibili.
2.
Le spese processuali, a carico dei ricorrenti in solido, ammontano a 2'000
franchi. Esse vengono computate, in ragione di 1'000 franchi per ciascun
ricorso, con l’anticipo spese processuali versato il 10 e il 13 novembre 2015
dai ricorrenti. L’importo rimanente viene rifuso agli stessi.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti 1 – 8 (atto giudiziario)
– ricorrente 9 (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata)
– Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle
telecomunicazioni (DATEC) (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: