B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6575/2009
S e n t e n z a d e l l ' 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marianne Ryter e Kathrin Dietrich,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tutti patrocinati da E._______,
ricorrenti,
Contro
Ferrovie Federali Svizzere (FFS), Infrastruttura e diritto,
Kasernenstrasse 95/97, casella postale, 8021 Zürich,
controparte,
Ufficio federale dei trasporti UFT, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
approvazione dei piani del progetto denominato "X._______,
ampliamento piazzale di carico".
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Fatti:
A.
Con atto del 28 novembre 2005, le Ferrovie Federali Svizzere (di seguito:
FFS) hanno richiesto l'approvazione dei piani per l'ampliamento del
piazzale di carico a X._______. La richiesta indicava che il progetto
toccava i diritti di terzi, ma che probabilmente questi diritti si sarebbero
potuti acquisire in via bonale.
B.
Dal 21 marzo al 5 maggio 2006, il progetto è stato pubblicato in Canton
Ticino e presso i Comuni di X._______ e Y._______.
C.
Con lettera del 4 maggio 2006, F._______, agente per sé (ora
A._______) e per la ditta G._______, successore F._______ (ora
B._______), ha inoltrato un'opposizione cautelativa.
Espone di essere una ditta attiva nel commercio dell'acciaio, con deposito
e impianto di lavorazione a X._______. Usa un accesso ferrato attraverso
il binario 85, proprietà del Consorzio D._______, di cui fa parte anche
l'opponente, nonché lo scambio 46 e il proprio binario 87. Per il resto,
vengono usati gli accessi veicolari comunali, i quali sarebbero sottoposti
ad un carico maggiore di traffico con il progetto qui in oggetto. Invoca in
sostanza che la rete viaria comunale è insufficiente per assorbire il traffico
cagionato dal futuro ampliamento, con riferimento ad una sentenza
cantonale che avrebbe rifiutato il piano comunale per questo preciso
motivo.
D.
Con lettera del 5 maggio 2006, la ditta C._______ ha pure inoltrato
opposizione avverso il progetto invocando anch'essa problemi viari e di
pianificazione comunale.
E.
Durante la procedura di prima istanza sono stati effettuati vari
accertamenti, tra l'altro con l'ARE. Erano in corso anche delle trattative tra
le FFS e i proprietari dei binari privati per l'acquisto di:
un tratto di binario (8,40 metri) situato sul mappale n.*** RFD
Y._______ (di proprietà FFS), tra gli scambi privati 41 e 46;
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il binario 85 (246,30 metri) situato sul mappale n.*** RFD X._______
(di proprietà delle FFS);
lo scambio 40, situato sul mappale n.*** RFD X._______ (idem);
un muro in cemento armato (69 metri) situato sul mappale n.*** RFD
X._______ (idem).
Il prezzo nelle negoziazioni era di 300'000.-- franchi + IVA a favore di
G._______, H._______ e C._______.
F.
A seguito delle lungaggini dell'iter delle negoziazioni, le FFS hanno
avviato la procedura d'espropriazione il 31 ottobre 2007, diretta contro il
Consorzio D._______.
G.
Con scritto del 30 novembre 2007, il Consorzio D._______ composto da
C._______, H._______ e I._______ e G._______ hanno interposto
opposizione "cautelativa" contro l'apertura della procedura
d'espropriazione, presentando – oltre la richiesta di pagamento di
un'indennità complessiva di 450'000.-- franchi – dei gravami legati
all'espropriazione e ribadendo gli altri gravami contro il progetto stesso.
Successivamente, nell'ambito delle trattative, l'opposizione è stata
mantenuta.
H.
Per quanto riguarda invece la C._______, agendo da sola, non ha
inoltrato nessun'altra opposizione (oltre a quella menzionata al
precedente consid. di fatto D).
I.
Con decisione del 14 settembre 2009, l'UFT ha approvato i piani di
ampliamento del piazzale di carico presso la stazione di X._______,
respingendo inoltre le opposizioni.
J.
Con atto del 19 ottobre 2009, F._______, G._______ successore
F._______ (ora A._______ e B._______, ambedue rappresentate da
F._______), la C._______ e il Consorzio D._______ (di seguito: i
ricorrenti) hanno inoltrato ricorso contro la predetta decisione,
concludendo per il suo annullamento.
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Pagina 4
Invocano in sostanza delle violazioni del diritto di essere sentiti e delle
violazioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio ed in
materia di protezione dell'ambiente.
K.
Con atto del 4 dicembre 2009, le FFS (qui di seguito: controparte) hanno
inoltrato le loro osservazioni nel merito ed una richiesta di revoca
dell'effetto sospensivo.
Sentiti i ricorrenti e l'autorità di prima istanza, lo scrivente Tribunale ha
accolto la richiesta il 20 gennaio 2010. Detta decisione incidentale è stata
impugnata dai qui ricorrenti dinanzi al Tribunale federale. Con sentenza
del 30 aprile 2010, l'Alta Corte ha respinto, per quanto ammissibile, il
ricorso.
L.
Il 25 novembre 2011, si è tenuto un sopralluogo in presenza delle parti e
dell'autorità di prima istanza.
M.
In data 20 gennaio 2012, su richiesta dello scrivente Tribunale, il
Municipio di X._______ ha fornito informazioni circa i progetti di
potenziamento della rete viaria nella zona industriale di X._______ /
Y._______ (ora Z._______).
N.
Con scritto del 20 febbraio 2012, la controparte ha indicato di non avere
ulteriori osservazioni, mentre i ricorrenti hanno lasciato trascorre
infruttuoso il termine fissato dallo scrivente Tribunale per deporre
eventuali osservazioni finali.
Diritto:
1.
1.1. Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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1.2. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFT, che è un ufficio federale su-
bordinato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC) ai sensi dell'art. 33 let. d LTAF.
1.3. Fatte salve le considerazioni qui di seguito, le forme e termini
prescritti dagli artt. 50 e 52 PA sono rispettati ed i ricorsi quindi ricevibili in
ordine.
2.
2.1. Conformemente all'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha
partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato
della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione
impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa (lett. c).
Nella presente fattispecie, gli stabili esercitati dai ricorrenti sono vicini
all'impianto progettato; inoltre sono proprietari di binari di raccordo toccati
dal progetto stesso. La decisione qui impugnata ha respinto le varie
opposizioni inoltrate. I ricorrenti sono quindi toccati dalla decisione
impugnata ai sensi dell'art. 48 PA.
2.2. Secondo l'art. 49 PA, il TAF dispone del pieno potere d'esame: si
pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi compreso l'eccesso o
l'abuso del potere d'apprezzamento (cpv. 1), sulla costatazione inesatta o
incompleta di fatti pertinenti (cpv. 2), nonché sull'inadeguatezza, a
condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da
un'autorità cantonale (cpv. 3).
Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere
d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente
per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle
necessarie conoscenze (DTF 135 II 296, consid. 4.4.3, sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-523/2010, del 19 ottobre 2010,
consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER in: Christoph Auer/Markus Müller/Benja-
min Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Kommentar VwVG, 2008, Zurigo/San Gallo, n. marg. 9 ad
art. 49 PA).
2.3. Il ricorso deve essere motivato ai sensi dell'art. 52 PA. Detta
motivazione deve dimostrare, o almeno spiegare sommariamente dove e
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come la decisione impugnata viola la legge e più precisamente se la
decisione impugnata contiene errate considerazioni di fatto o di diritto
(DTF 131 II 470, consid. 2). Se le esigenze non sono equiparabili a quelle
dell'art. 42 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110) – disposto che esige che il ricorrente citi le
disposizioni legali violate e presenti una dimostrazione degli errori
invocati e della consecutiva violazione della legge – il ricorrente deve
comunque, in questa sede, sviluppare le sue obbiezioni relative all'atto
impugnato, ossia il dispositivo della decisione impugnata (DTAF 2007/6,
consid. 1.2). Affermazioni perentorie, peraltro neanche sopportate da
ulteriori sviluppi, opponendo semplicemente un'opinione contraria a
quella sostenuta dall'autorità di prima istanza non adempiono i requisiti
dell'art. 52 PA. Neppure rispetta l'art. 52 PA il fatto di ripetere
semplicemente l'argomentazione già sviluppata dinanzi all'autorità
precedente (sentenza del Tribunale federale 1A.292/1997, del 29 gennaio
1998, consid. 6, nella quale l'Alta Corte ha in effetti giudicato che tale
atteggiamento denota inoltre disprezzo per le autorità giudiziarie). Infine,
il solo rinvio ad atti della precedente procedura senza ulteriore sviluppo
dell'argomentazione non adempie ai requisiti dell'art. 52 PA (sentenza del
Tribunale amministrativo federale, A-3713/2008, del 15 giugno 2011,
consid. 3.2).
Posto quanto precede, lo scrivente Tribunale constata che le esigenze di
motivazione dell'atto di ricorso di cui sopra non sempre sono adempiute;
in questo caso, dei gravami la cui motivazione è carente verranno
segnalati e si entrerà nel merito soltanto nella misura della motivazione
adotta.
2.4. Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo
scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle
argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il
principio iura novit curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato
soltanto nel quadro dei gravami adotti e l'esame del diritto non viene
esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano
indizi propri ad incitare il TAF a procedere in questo senso (DTF 122 V
157, consid. 1a; DTAF 2007/27, consid. 3.3, sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-1851/2006, del 18 ottobre 2010, consid. 1.3;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, Berna 2011, pag. 300 e segg.).
2.5. Infine, sotto l'aspetto materiale, ma anche procedurale legato
all'approvazione di piani di infrastrutture ferroviarie, il progetto qui
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querelato sottostà alla legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie
(Lferr, RS 742.101).
3.
I ricorrenti invocano varie violazioni del diritto di essere sentiti.
3.1. Il diritto di essere sentiti, garantito dall'art. 29 della Costituzione
federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS
101) è concretizzato in procedura amministrativa federale, dagli artt. 18,
26 a 33 e 35 cpv. 1 PA. Tali disposti regolano vari aspetti del diritto di
essere sentito e concretizzano quindi i diritti garantiti dalla Cost. e dedotti
dalla giurisprudenza relativa all'art. 4 della vecchia Costituzione federale
della Confederazione Svizzera (vCost; R.U.L.F I.); di conseguenza, si
deve considerare che la PA garantisce diritti almeno equiparabili a quelli
dedotti dalla Cost. (sul diritto costituzionale, v. MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 e
segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 2a ed. Berna
2006, pag. 606 e segg.; per quanto riguarda la procedura amministrativa,
BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 e segg.;
Ulrich HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungs-
recht, 6a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 384 e segg.;
MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285 e
segg.).
Il diritto di essere sentito comporta numerosi aspetti, tra i quali si possono
citare il diritto di consultare l'incarto (art. 26 PA), il diritto di fare
amministrare o partecipare all'amministrazione delle prove (artt. 18 e 29
PA), il diritto di esprimersi (artt. 29 e 30 PA) e quello di ottenere una
decisione motivata (art. 35 PA).
Il diritto di essere sentito, e conseguentemente anche tutti gli aspetti che
esso comporta, è una garanzia di natura formale. Una violazione del
diritto di essere sentito comporta in linea di massima l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza dei gravami
materiali sollevati (DTF 135 I 187, consid. 2.2, sentenza del Tribunale
federale 2P.67/2000, del 19 settembre 2000, consid. 2a; DTF 124 V 183,
consid. 4a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2013/2006,
dell'11 dicembre 2009, consid. 6). È quindi necessario esaminare in un
primo tempo se i gravami relativi al diritto di essere sentito sono
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ammissibili (cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4).
Posto quanto precede è comunque necessario sottolineare che la regola
dell'annullamento della decisione impugnata in caso di violazione del
diritto di essere sentito comporta un'eccezione: tale vizio può essere
sanato quando l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere d'esame
dell'autorità precedente e che la parte può quindi esercitare i suoi diritti
nella medesima misura (DTF 133 I 201, consid. 2; DTF 129 I 129,
consid. 2.2.3; DTF 126 I 68, consid. 2; sentenza del Tribunale federale
1C_104/2010, del 29 aprile 2010, consid. 2.1). La riparazione della
decisione viziata dovrebbe tuttavia costituire un'eccezione e in linea di
massima dovrebbe essere esclusa quando, nella fattispecie, la violazione
dei diritti di parte è stata particolarmente grave (sentenze del Tribunale
federale 1C_452/2009, del 10 marzo 2010, consid. 2.2; 1C_265/2009, del
7 ottobre 2009, consid. 2.3; DTF 126 I 68, consid. 2). Infine, però,
l'autorità di ricorso può sanare il vizio quando il rinvio della causa
all'autorità precedente costituirebbe una vana formalità e allungherebbe
inutilmente la procedura (DTF 133 I 201, consid. 2.2 e sentenza del
Tribunale federale 1C_265/2009, consid. 2.3).
Come già considerato sopra (cfr. prec. consid. 2.2), lo scrivente Tribunale,
in virtù dell'art. 49 PA, dispone dello stesso potere di cognizione
dell'autorità di prima istanza ed una riparazione della violazione del diritto
di essere sentito non è esclusa.
3.2. In primo luogo, i ricorrenti invocano una violazione del diritto di
essere sentiti perché non gli sono stati sottoposti il parere dell'Ufficio
federale dello sviluppo territoriale (qui di seguito ARE) del 14 giugno 2007
e il verbale della riunione dell'UFT con il medesimo nonché le prese di
posizione delle autorità cantonali. I ricorrenti invocano che non gli è stata
concessa la facoltà di esprimersi su detti documenti mentre "le questioni
pianificatrici in generale e della viabilità in particolare" sarebbero state
elemento centrale delle opposizioni.
3.2.1. Come già considerato (cfr. prec. consid. 3.1), secondo l'art. 26 PA,
il diritto di essere sentito garantisce quello di consultare l'incarto, come
pure di esprimersi sugli atti (artt. 29 e 30 PA). La parte ha quindi il diritto
di consultare gli atti essenziali di una procedura prima che venga
emanata la decisione, per potere fare amministrare le prove pertinenti,
partecipare all'amministrazione delle prove e fare valere la sua
argomentazione in modo efficace e pertinente (DTF 129 I 85, consid. 4.1;
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DTF 126 I 7, consid. 2b). Il diritto di consultare gli atti comprende, anche,
in una certa misura, il diritto di esigere delle copie di certi documenti da
parte dell'amministrazione, a condizione però che questo non comporti
una perdita di tempo importante e delle spese eccessive per quest'ultima;
alle medesime condizioni è pure ammesso il diritto di potere fare delle
copie su di un apparecchio dell'amministrazione – mediante pagamento
delle relative spese – di documenti di formato normale (DTF 126 I 7,
consid. 2b; DTF 112 Ia 377, consid. 2; sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-7818/2006 del 1° febbraio 2008, consid. 5; DTF
131 V 35, consid. 4.2).
Anzitutto, però, si deduce dai disposti legali e dalla giurisprudenza
summenzionata che il diritto di consultare gli atti presuppone una
richiesta da parte dell'amministrato. Nella fattispecie, lo scrivente
Tribunale deve constatare che l'autorità di prima istanza non ha, in effetti,
trasmesso i documenti elencati dai ricorrenti, i quali tuttavia – anche se
rappresentati da avvocati – non li hanno mai chiesti, nemmeno per mezzo
di una richiesta di consultazione della totalità dell'incarto prima che
venisse emanata la decisione, che l'UFT ha chiaramente annunciato
come imminente con lettera alle parti del 20 maggio 2009 (doc. 87 incarto
UFT). Già per questo motivo, il gravame della violazione del diritto di
consultare gli atti deve essere respinto.
3.2.2. Per quanto attiene più precisamente ai documenti citati dai
ricorrenti (cfr. prec. consid. 3.2), essi lamentano di non avere ricevuto la
presa di posizione finale dell'ARE, del 14 giugno 2007 (incarto UFT,
doc. 59), il verbale della seduta tenutasi a V.______ il 4 maggio 2007 tra
l'UFT, l'ARE e le FFS (incarto UFT, doc. 58) e le varie prese di posizione
del Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino (incarto UFT, doc. 11,
21, 59 e 66).
Come considerato anche qui sopra, però, supponendo che vi sia un diritto
ad ottenere d'ufficio delle copie di certi documenti, sarebbe comunque
necessario che detti atti siano pertinenti per la parte in causa (cfr. prec.
consid. 3.2.1), e quindi che gli stessi si riferiscano alla situazione
dell'opponente o quanto meno – per quanto pertinente – all'argomen-
tazione sviluppata nell'opposizione. Nella fattispecie, i ricorrenti, anche se
all'epoca rappresentati da due avvocati differenti, hanno sollevato la
stessa argomentazione, riferita alla situazione viaria nella zona ed in
particolare circa la Via W.______ considerata dagli opponenti come poco
adeguata ad accogliere dei mezzi pesanti, che a loro volta usano. Gli atti
di cui si lamenta ora l'assenza di trasmissione d'ufficio, invece,
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Pagina 10
concernono la questione di sapere se il progetto qui querelato era in
conflitto con il progetto cantonale di collegamento stradale tra l'A2 e l'A13.
Questa questione era da risolvere secondo la procedura definita all'art. 62
della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e
dell'amministrazione (LOGA, RS 172.010), procedura nella quale gli
opponenti non sono per niente coinvolti (v. al proposito Messaggio del
Consiglio federale circa il progetto di legge sulla semplificazione e la
coordinazione delle procedure di decisione, FF 1998, 2029 segg. spec.
2037 seg. e 2051 seg.).
Di conseguenza, l'UFT non ha commesso nessuna violazione del diritto di
essere sentito per il fatto di non avere trasmesso dei documenti – tra
l'altro neanche richiesti almeno in via generica – e che non si riferiscono
alla situazione particolare dei qui ricorrenti.
3.3. In secondo luogo, i ricorrenti contestano un'altra violazione del diritto
di essere sentiti nella misura in cui l'UFT non ha richiamato l'integralità
dell'incarto della procedura cantonale concernente la sistemazione della
zona toccata dal progetto e più precisamente l'incarto completo della
causa oggetto della sentenza dell'8 maggio 2005 del Tribunale della
pianificazione del territorio (ora Tribunale cantonale). Per giunta, a
leggere il ricorso, questo rifiuto dell'UFT non sarebbe stato motivato.
3.3.1. Come già considerato qui sopra (cfr. prec. consid. 3.1) il diritto di
essere sentito comporta anche quello di fare amministrare delle prove
(art. 33 PA). Questa garanzia consente alla parte di formulare offerte di
prove pertinenti, di esigere che sia dato seguito a queste offerte e di
assistere all'amministrazione delle prove essenziali dell'autorità o di
un'altra parte (DTF 135 I 187, consid. 2.2; DTF 134 I 140, consid. 5.3;
DTF 133 I 270, consid 3.1; sentenza del Tribunale federale 1C_187/2010,
del 1° febbraio 2011, consid. 4.1; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit.,
pag. 296 e segg.; PATRICK SUTTER, in: Kommentar VwVG, ad art. 33 PA).
Conformemente all'art. 33 PA, l'autorità ammette le prove offerte dalla
parte se appaiono idonee a chiarire i fatti. Questi ultimi sono da
determinarsi in base all'interpretazione – eseguita dall'autorità – del diritto
applicabile. Di conseguenza, l'autorità può tranquillamente eseguire un
apprezzamento anticipato delle prove per decidere se – in base alla sua
interpretazione della legge – il fatto di cui si chiede l'amministrazione della
prova sia pertinente o meno per risolvere il caso. L'autorità può quindi
anche porre un termine all'istruzione della causa quando giudica che il
fatto da accertare non è importante per l'esito del litigio (DTF 126 I 15,
consid. 2a/aa; sentenza del Tribunale federale 2A_404/2002, del 9 feb-
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braio 2007, consid. 4.1). Un tale apprezzamento anticipato delle prove è
di conseguenza perfettamente lecito e non viola in nessun modo il diritto
di essere sentito, fintanto che l'apprezzamento delle prove non è
arbitrario (sentenza del Tribunale federale 2C_643/2010, del 1° febbraio
2010, consid. 5.3) di conseguenza, il solo rifiuto di amministrare delle
prove non costituisce per niente ipso facto una violazione del diritto di
essere sentito.
3.3.2. Nella presente fattispecie, lo scrivente Tribunale constata in primo
luogo che nell'incarto dell'UFT si trova precisamente quella sentenza del
Tribunale della pianificazione del territorio, dell'8 aprile 2005, menzionata
dai ricorrenti (incarto UFT, doc. 28bis). È pure esatto che la totalità
dell'incarto oggetto di questa sentenza non è stata acquisita agli atti.
Contrariamente a quanto invocato dai ricorrenti, l'UFT, nell'atto
impugnato, ha considerato che la zona interessata dal progetto e
precisamente quella zona "U._______" situata sul territorio del Comune
di Y._______ era una zona senza destinazione, riferendosi su questo
punto alla valutazione emessa dall'ARE (decisione impugnata, cifra 3.2 o
7.1.6).
Lo scrivente Tribunale ritiene quindi che non solo vi sono degli elementi di
prova relativamente alla problematica dell'azzonamento del comparto
toccato, ma che con il riferimento alla presa di posizione dell'ARE,
l'autorità di prima istanza ha fatto capire in modo più che sufficiente –
anche se implicito, essendo le parti rappresentate da avvocati, le ragioni
per cui non venivano richiesti gli atti della procedura oggetto della
sentenza cantonale summenzionata. Non s'intravede in effetti la
necessità di richiamare l'intero incarto di una causa cantonale quando
l'autorità in ogni caso ha tenuto conto delle risultanze di detta sentenza,
poggiando, per giunta, sulla valutazione dell'autorità federale spe-
cializzata in materia di pianificazione del territorio. Di conseguenza, il
gravame della violazione del diritto di essere sentito su questo punto va
integralmente respinto.
3.4. Infine, sempre sotto l'aspetto formale di un'asserita violazione del
diritto di essere sentito, i ricorrenti – specialmente la ricorrente 3, allora
rappresentata da un altro patrocinatore – lamentano che questa parte
non sia stata convocata regolarmente al sopralluogo informale tenutosi a
X._______ il 22 aprile 2009.
3.4.1. Il diritto di essere sentito comporta, come già ricordato, il diritto di
partecipare all'assunzione delle prove e quindi, trattandosi di un
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Pagina 12
sopralluogo, di assistervi (artt. 18 e 29 PA, pure art. 39 della legge di
procedura civile federale del 14 marzo 1947 [PCF, RS 273] per rinvio
dell'art. 19 PA; v. pure precedente consid. 3.1).
3.4.2. La ricorrente 3, all'epoca, era rappresentata dall'avv. L.______, il
quale, in ogni caso, era presente quale sostituto del suo collega
E._______ al sopralluogo esperito dallo scrivente Tribunale nell'ambito
della procedura di ricorso (v. verbale di sopralluogo del 25 novembre
2011). Inoltre, la ditta C._______ stessa, rappresentata dal suo direttore,
ha pure partecipato al sopralluogo summenzionato.
Senza che sia necessario emettere lunghe considerazioni in proposito, lo
scrivente Tribunale deve ritenere che questa parte ha potuto partecipare
al sopralluogo esperito nell'ambito della procedura di ricorso, al seguito
del quale è stato allestito un verbale sul quale le parti hanno anche potuto
esprimersi. Di conseguenza, visto quanto considerato precedentemente
(cfr. prec. consid. 3.1), l'eventuale vizio di una violazione del diritto di
essere sentiti è considerato come sanato.
4.
In maniera quantomeno concisa, i ricorrenti constatano poi che la
decisione impugnata contiene degli oneri (cifra 2.6 e 2.7 del dispositivo
della decisione impugnata); essi espongono che questo fatto già
dimostrerebbe che l'approvazione dei piani non poteva essere rilasciata.
Dalla motivazione adotta dai ricorrenti, lo scrivente Tribunale deve
constatare che non si sa neanche esattamente quale sarebbe il gravame
qui promosso dai ricorrenti; non c'è – almeno genericamente – nessuna
indicazione di un qualsivoglia principio di diritto o disposto legale
(cfr. prec. consid. 2.3).
Di conseguenza, lo scrivente Tribunale esaminerà molto brevemente tale
argomentazione.
Gli oneri, le condizioni ed altre clausole accessorie non sono previste
esplicitamente nella PA; dette clausole accessorie hanno comunque
quale scopo di regolare certe modalità relative all'oggetto principale della
decisione o di garantirne una buona esecuzione in conformità alle
esigenze legali. Nella fattispecie, l'UFT ha imposto degli oneri alla
controparte, ossia degli obblighi accessori al diritto (nella fattispecie il
diritto di costruire l'infrastruttura) oggetto principale della decisione
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3713/2008, del
15 giugno 2011, consid. 12.1 e rif. cit.). Anche se accessorie, imponendo
A-6575/2009
Pagina 13
un onere, le clausole devono rispettare le stesse condizioni della
decisione che esse completano, ossia la legalità, l'interesse pubblico e la
proporzionalità. In ogni caso l'autorità non dovrà mai respingere una
richiesta quando quest'ultima potrebbe essere accordata accompagnata
da un onere (stesso rif. di cui sopra). Nella presente fattispecie, gli oneri
invocati esigono che dei piani di dettaglio siano sottoposti all'UFT per
approvazione qualora l'installazione dovesse essere assoggettata
all'OPIR (ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli
incidenti rilevanti, RS 814.012) (onere 2.6) e che un concetto di
smaltimento dei rifiuti edili sia sottoposto ad un servizio del Canton Ticino
(onere 2.7).
L'onere imposto con la cifra 2.6 prescrive – qualora l'OPIR dovesse
essere applicabile all'installazione – di allestire dei piani di dettaglio.
I piani di dettaglio non sono definiti positivamente nella Lferr; il legislatore
ha invece prescritto che detti piani di dettaglio forniti in base ad un
progetto già approvato vengono esaminati secondo la procedura
semplificata dell'art. 18i Lferr. Risulta dal disposto appena citato, così
come dagli artt. 17 e segg. Lferr, che i piani di dettaglio sono stati
introdotti per consentire l'approvazione successiva di elementi di
un'infrastruttura che richiedono una pianificazione più fine dei piani
sottoposti all'approvazione ordinaria (cfr. sentenza succitata; DTF 131 II
581 consid. 2.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale, A-
4111/2007, del 27 ottobre 2008, consid. 8.1 e 8.2; cfr. pure Messaggio
concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione
delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1998 2029 e segg. spec.
2058). Di conseguenza, fissare un onere per richiedere dei piani di
dettaglio – nella fattispecie per garantire il rispetto di una legislazione
specifica – è perfettamente lecito. Tale esigenza rispecchia peraltro anche
il principio della proporzionalità ai sensi di quanto considerato sopra.
L'onere contenuto nella cifra 2.7 impone alla controparte di allestire un
piano di smaltimento dei rifiuti edili e di sottoporlo al servizio cantonale
competente. Tale onere concerne in sé le modalità dell'esecuzione dei
lavori stessi, e quindi una fase posteriore all'approvazione dei piani. Non
s'intravede, in base all'argomentazione dei ricorrenti, come questa
richiesta dimostrerebbe che i piani non potevano essere approvati.
I gravami dei ricorrenti devono quindi essere respinti.
A-6575/2009
Pagina 14
5.
Il ricorrenti sollevano vari gravami legati alla pianificazione del territorio.
5.1. In primo luogo, viene invocata una violazione dell'art. 18 cpv. 5 Lferr
e della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio
(LPT, RS 700) nella misura in cui sarebbe stato necessario un piano
settoriale che consenta la progettazione dell'impianto querelato.
Lo scrivente Tribunale nota a titolo liminare che questo gravame è per lo
meno poco sostanziato da parte dei ricorrenti (cfr. prec. consid. 2.3) e
verrà, se non addirittura considerato irricevibile, trattato brevemente qui di
seguito.
5.1.1. Il piano settoriale è stato introdotto nella pianificazione del territorio
con la LPT nel 1979, e più precisamente all'art. 13 LPT il quale recita : "la
Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti
d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali
necessari e li coordina tra di loro" (cpv. 1). Questa disposizione concerne
soltanto le opere federali (v. titolo del capitolo 2 della LPT). L'art 18 cpv. 5
Lferr, dal canto suo recita: "per l'approvazione dei piani di progetti che
incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e
sull'ambiente, occorre di principio un piano settoriale secondo la legge
federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio".
Da queste due disposizioni risulta abbastanza chiaramente che il piano
settoriale, strumento di pianificazione del territorio, deve definire le grandi
linee direttrici di detta pianificazione trattandosi di infrastrutture o progetti
che "incidono considerevolmente" sul territorio. Risulta pure da quanto
considerato qui sopra che si tratta, nell'ambito dell'art. 13 LPT, del
territorio e di attività della Confederazione, che devono essere coordinate
tra di loro tenendo conto della pianificazione cantonale, più precisamente
del piano direttore.
5.1.2. L'impianto qui querelato è previsto su di una superficie complessiva
di 23'000 m2, di cui 500 m2 adibiti al deposito di merce, ed è situato sul
territorio di un unico comune, ossia Y._______ (ora Z._______). Se si
considerano soltanto questi elementi, non s'intravede come si possa
ritenere che il progetto incida considerevolmente sul territorio svizzero a
tal punto che sarebbe necessario prevederlo in un piano settoriale.
5.1.3. Va poi considerato anche un altro aspetto centrale nella
problematica dei piani settoriali in Svizzera: introdotto come menzionato
A-6575/2009
Pagina 15
nel 1979 con la LPT, l'obbligo di elaborare dei piani settoriali è stato
messo in atto più o meno rapidamente secondo i settori (aviazione,
strade nazionali, ferrovia, ecc.). Questo non significa però neanche
minimamente che i progetti federali siano stati bloccati con l'entrata in
vigore, il 1° gennaio 1980, della LPT con il pretesto che i vari progetti non
erano previsti da un piano settoriale: dapprima perché un piano settoriale
non "decide" l'esistenza di un'infrastruttura con incidenza spaziale; per
questi settori dove non esiste ancora un piano settoriale completo, detta
pianificazione si limita a constatare la presenza delle installazioni
considerate e riportare vari aspetti o condizioni che già sono stati decisi
(v. ad esempio il processo d'adozione del piano settoriale nel campo
ferroviario, reperibile sul sito internet dell'UFT []); in
altre parole, l'adozione di piani settoriali è un processo continuo, che non
esclude per niente la possibilità di approvare dei progetti, segnatamente
quando si tratta di progetti così poco importanti (v. Messaggio del
Consiglio federale, FF 1998 pag. 2250, ad art. 126 cpv. 4 del progetto di
legge federale sull'organizzazione e l'amministrazione militare, LM, RS
510.10, modifiche introdotte colla legge federale sul coordinamento e la
semplificazione delle procedure, LCoord) (v. anche su queste questioni,
PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 96 e segg.).
Questo gravame è quindi respinto.
5.2. I ricorrenti invocano poi – anche se in legame col gravame della
violazione del diritto di essere sentito esaminato qui sopra (cfr. consid. 3.3
e segg.) – un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti in
quanto l'UFT non avrebbe preso in considerazione la classificazione della
zona così come descritta nella succitata sentenza del Tribunale della
pianificazione del territorio. Di conseguenza, sarebbe realizzata una
violazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT nonché un mancato rispetto verso
le decisioni delle più alte istanze cantonali. Pure invocata è una
violazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. b LPT nella misura in cui gli accessi
stradali giudicati insufficienti non permettono di considerare che la zona
sia urbanizzata ai sensi di questo disposto.
5.2.1. L'art. 22 cpv. 2 LPT prevede che l'autorità rilasci l'autorizzazione se
il progetto previsto è conforme alla funzione prevista per la zona
d'utilizzazione (lett. a) e se il fondo è urbanizzato (lett. b).
Un'approvazione dei piani rilasciata in base alla Lferr costituisce
un'autorizzazione ai sensi della LPT ed in ogni caso pure le autorità
federali devono rispettare il diritto federale, segnatamente la LPT; invece
A-6575/2009
Pagina 16
le autorità federali non sottostanno al rilascio di autorizzazioni cantonali o
comunali prese in applicazione della LPT (art. 18 cpv. 4 Lferr;
cfr. consid. 5.2.7 qui di seguito).
Per quanto concerne in primo luogo l'asserita violazione dell'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT, risulta dalla sentenza del Tribunale della pianificazione del
territorio, dell'8 aprile 2005, che i fondi interessati dal presente progetto –
e meglio le particelle 16, 417, 154, 153, 278 e 150 di proprietà delle FFS
– si trovano in una zona senza destinazione. In effetti, seppur negando
l'attribuzione dei fondi alla zona industriale, il Tribunale cantonale aveva
comunque annullato anche l'attribuzione alla zona agricola decisa dal
Cantone. L'ARE ha ricevuto la presa di posizione del Cantone, del
25 agosto 2006, nella quale la zona U._______ viene qualificata di zona
senza destinazione; unitamente alla presa di posizione in questione,
l'ARE ha pure ricevuto la sentenza del TPT. Nella sua valutazione in
qualità di autorità federale specializzata, ha peraltro ripreso precisamente
questa qualificazione in considerazione e non ha elevato nessuna obie-
zione contro il progetto in questione (incarto di prima istanza, doc. 59).
Di conseguenza risulta già in primo luogo che l'argomentazione dei
ricorrenti che pretendono – ogni tanto – che la zona sia agricola, non è
sostenibile. Pure da respingere – ed in modo succinto vista la
motivazione adottata dai ricorrenti (v. prec. consid. 2.3) – è
l'argomentazione dei ricorrenti che pretendono che la realizzazione del
progetto avrebbe imposto un miglioramento fondiario generale perché
"tutta la zona è una zona agricola". Infine, non vi può essere una
violazione dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT quando alla zona in questione non
è stata conferita nessuna utilizzazione.
5.2.2. Per quanto concerne la condizione dell'urbanizzazione del fondo,
questa nozione viene interpretata alla luce dell'art. 19 LPT. Qui di seguito,
vista l'argomentazione dei ricorrenti, verrà esaminata specialmente la
questione delle vie d'accesso e non gli altri componenti dell'urbaniz-
zazione. La nozione dell'art. 19 LPT è una nozione giuridica imprecisa
che si deve interpretare in funzione dell'utilizzazione prevista (DTF 123 II
350 consid. 5b). In ogni caso, l'urbanizzazione del fondo deve essere
realizzata al più tardi alla fine dei lavori di costruzione (v. pubblicazione
del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dell'Ufficio federale della
pianificazione del territorio, ora ARE, intitolata "Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire", Berna 1981, pag. 274). L'onere
di urbanizzare una zona edificabile poggia in primo luogo sulle collettività
pubbliche, di solito i comuni (designati dal diritto cantonale per il rinvio
A-6575/2009
Pagina 17
dell'art. 25 LPT; su queste questioni, v. PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, op. cit., pag. 317 e segg.).
5.2.3. In primo luogo, lo scrivente Tribunale constata che la zona
d'insediamento dell'impianto è provvista di strade, elemento pacifico nella
presente vertenza. Risulta invece dal sopralluogo eseguito il 25 novem-
bre 2011, che gli accessi, in particolare la parte di Via W._______ che
scorre dinanzi ai fondi dei qui ricorrenti fino alla stazione di carico, sono
carenti sotto vari aspetti. In effetti, su di una tratta abbastanza breve (150
metri all'incirca), la Via W._______ è stretta al punto di non consentire
ovunque la possibilità a due veicoli pesanti d'incrociarsi (v. specialmente
foto 7 e 9, scattate all'altezza del fondo della ditta C._______).
5.2.4. I ricorrenti invocano, sia in questa sede che in sede di prima
istanza, che dette vie di comunicazione non sono adeguate al traffico
generato dall'impianto di scarico e che di conseguenza, l'approvazione
non poteva essere rilasciata. Lo scrivente Tribunale constata che i
ricorrenti presentano di nuovo una motivazione insufficiente (cfr. prec.
consid. 2.3), accontentandosi della semplice ripetizione di motivi già
espressi, senza peraltro confrontarsi con l'atto impugnato. In effetti, in
quest'ultimo, l'UFT ha considerato che, visti gli accertamenti presi in corso
di procedura, la situazione sarebbe stata sanata e che gli accessi al
piazzale di carico potevano essere stimati sufficienti.
Lo scrivente Tribunale constata che l'UFT si è rivolto ripetutamente al
Comune o alle FFS al fine di conoscere gli sviluppi della progettazione di
migliorie stradali nella zona industriale di X._______. Risulta dagli atti che
il Comune ha annunciato più volte l'intenzione di prendere i necessari
provvedimenti, in particolare circa la Via W._______ nel Comune di
X._______ (v. atti di prima istanza, doc. 72bis intitolato "Potenziamento
dell'allacciamento stradale della zona industriale, Studio di fattibilità" del
dicembre 2007; v. pure doc. 36, 58 pag. 3, punto 5 ed altri). Visto quanto
considerato qui sopra, ossia che la condizione dell'art. 22 cpv. 2 LPT è
riempita quando gli interventi d'urbanizzazione sono finiti contemporanea-
mente alla fine dei lavori di costruzione dell'impianto, l'UFT non ha
ecceduto il suo potere d'apprezzamento, né violato l'art. 22 cpv. 2 LPT.
Non s'intravede in effetti per quali motivi l'autorità di prima istanza doveva
mettere in dubbio le dichiarazioni del Comune, specialmente se si
considera che le FFS hanno più volte confermato anche l'intenzione di
contribuire finanziariamente a detti lavori di sistemazione (stessi rif. di cui
sopra).
A-6575/2009
Pagina 18
5.2.5. Ora, lo scrivente Tribunale deve comunque considerare quanto
segue. All'occasione del sopralluogo del 25 novembre 2011, allorquando
l'impianto querelato era quasi terminato, si è potuto constatare che gli
interventi stradali previsti non erano stati avviati. Con scritto del
30 novembre 2011, ribadito il 4 gennaio 2012, il giudice istruttore si è
rivolto al Comune di X._______ chiedendo a che stadio di realizzazione
era il progetto di cui sopra, ossia il progetto di potenziamento
dell'allacciamento stradale della zona industriale commissionato nel 2007.
Con scritto del 12 gennaio 2012, il Comune ha affermato che il credito
necessario alla realizzazione della "tappa 0" era stato rilasciato dal
Consiglio comunale nel mese di maggio 2011; la "tappa 0" consiste in
lavori circa l'allargamento dell'assetto stradale della Via W._______,
l'installazione di un semaforo che consenta a mezzi pesanti d'incrociarsi
senza pericolo e interventi di rifacimento del manto stradale (v. allegati ad
D. 43, specialmente il Messaggio municipale del 27 aprile 2010, pag. 5).
Visto quanto sopra considerato però (specialmente consid. 5.2.2), lo
scrivente Tribunale ricorda che l'onere di realizzare un'urbanizzazione
idonea poggia sui comuni. Di conseguenza, anche se il ritardo nella
realizzazione dei progetti comunali, senza dubbio necessari –
specialmente per quanto riguarda la tappa "0" testé descritta – pone un
problema, né l'UFT, né il TAF hanno la competenza d'imporre al Comune
che vengano realizzati questi interventi; peraltro, neppure le FFS
dispongono di tale facoltà. Di conseguenza, non s'intravede su che base
imporre alla controparte dei lavori su delle strade comunali, anche se
ritenuti fortemente necessari.
Un annullamento dell'approvazione dei piani come richiesto dai qui
ricorrenti, invece, non è neanche proponibile, perché lesivo – tra l'altro –
del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.): detti lavori dovrebbero
avvenire in un futuro abbastanza prossimo nella misura in cui il credito
necessario di 763'000.-- franchi è stato accordato dal Consiglio comunale
nel scorso mese di maggio del 2011 ed il progetto pubblicato (v. lettera
del Comune di X._______, del 12 gennaio 2012, doc. 43). Inoltre,
prendendo in considerazione il traffico annuo di mezzi pesanti prevedibile
(ossia 29'000 movimenti all'anno; cfr. studio d'impatto ambientale, incarto
di pubblicazione, doc. 6), si deve considerare che il traffico giornaliero
(preso su 5 giorni lavorativi alla settimana) di mezzi pesanti è attorno ai
110 movimenti al giorno (andata e ritorno). Tale traffico non corrisponde
esattamente alle descrizioni, quasi apocalittiche dei qui ricorrenti per i
quali dovrebbero circolare – in particolare su questa tratta – "immani
montagne di tonnellate" di merce trasportate da un numero non meglio
A-6575/2009
Pagina 19
precisato di veicoli. Detto traffico rappresenta in media 11 movimenti
all'ora, andata e ritorno (e meglio 5,5 veicoli all'ora); di conseguenza,
anche se le condizioni attuali della Via W._______ non sono ideali, detto
volume di traffico non genererà un rischio tale da considerare che
l'impianto non dovrebbe essere esercitato, viste le difficoltà d'incrocio. In
effetti, anche se stretta, la Via W._______ offre una visibilità sufficiente
prima della tratta in questione; inoltre la velocità fissata è di 30 km/h. Se
si considera, ancora una volta, che gli interventi di miglioria dovrebbero
essere intrapresi in un futuro prossimo, la conclusione dei qui ricorrenti
deve essere respinta.
5.2.6. Con l'argomentazione succitata (cfr. prec. consid. 5.2), i ricorrenti
invocano che l'UFT non avrebbe rispettato le decisioni delle più "alte
istanze cantonali".
Tale punto di vista non può essere seguito: dapprima perché la sentenza
del Tribunale della pianificazione del territorio (ora Tribunale cantonale),
precisamente e come menzionato (cfr. prec. consid. 5.2.1), non attribuiva
nessuna classifica alla zona in questione e poi perché, in base all'art. 18
cpv. 4 Lferr, come giustamente ritenuto dall'UFT, "non è necessaria
alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del
diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato
l'adempimento dei compiti dell'impresa ferroviaria". I ricorrenti non
sembrano avere realizzato la portata di questa disposizione, che in ogni
caso consente un gran margine di manovra per i progetti federali e non
solo quelli ferroviari (v. FF 1998 pag. 2029 segg, spec. 2055; per
illustrazioni pratiche : sentenze del Tribunale amministrativo federale nella
causa A-1836/2011, del 23 agosto 2011, consid. 3.1.3 e rif. citati; A-
70/2010, del 31 agosto 2010, consid. 3.2 e rif. citati). In altri termini, nella
misura in cui l'autorità federale adempie al suo dovere consultando le
autorità cantonali e federali per coordinare proprio la procedura
d'approvazione, non si può più, di seguito, chiedere che vengano
rispettate delle decisioni cantonali o comunali in materia di pianificazione.
Se è conforme all'interesse pubblico della Confederazione, ritenuto
superiore ex lege – ed è proprio questo il senso dell'art. 18 cpv. 4 Lferr –
allora l'autorità federale può decidere senza tener conto di decisioni
cantonali o comunali. Di conseguenza, non era necessaria, contraria-
mente a quanto assunto dai ricorrenti, nessuna autorizzazione delle
autorità cantonali in applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LPT.
6.
Il ricorrenti invocano poi una violazione della legge federale del 7 ottobre
A-6575/2009
Pagina 20
1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) e dell'ordinanza
del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambientale
(OEIA, RS 814.011), poiché sarebbe stato necessario "in tutta evidenza"
l'allestimento di uno studio d'impatto ambientale.
6.1. Secondo l'art. 10a LPAmb, "prima di prendere decisioni in materia di
pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne
esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze
ecologiche" (cpv. 1); "sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli
impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da
rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al
progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni
sulla protezione dell'ambiente" (cpv. 2); infine, "Il Consiglio federale
designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto
sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve
procedere all'esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori
soglia e, se del caso, li adegua".
Risulta quindi da questo disposto legale che non ogni costruzione né
trasformazione d'impianto sottostà all'obbligo di allestimento dell'esame
dell'impatto sull'ambiente. Usufruendo della delega conferita dalla legge,
il Consiglio federale ha emanato la succitata OEIA, la quale, nei suoi
allegati contiene l'elenco delle istallazioni di cui la costruzione o la
modifica richiede lo studio d'impatto ambientale; pertinente nella presente
fattispecie è l'allegato 8.6 OEIA in collegamento con l'allegato 12.2. Ne
risulta che una "piazza per il trasbordo di merci e centro di distribuzione,
con superficie di deposito superiore a 20 000 m2 o volume di deposito
superiore a 120 000 m3" necessita l'allestimento di uno studio d'impatto
ambientale – per quanto riguarda la presente procedura d'approvazione
di competenza dell'UFT – quando il preventivo raggiunge 40 milioni di
franchi (esclusi gli impianti di sicurezza).
6.2. Nella presente fattispecie, l'impianto consiste nella costruzione di
4 binari con 1 rampa auto e una rampa di carico, un corpo uffici di 50 m2
con 5 posteggi auto, 3 posteggi autocarri di 27 x 4 metri, un deposito
merci di circa 500 m2; la superficie totale dell'impianto raggiunge i
23'000 m2 ed il preventivo ammonta a 11 milioni di franchi (v. rapporto
tecnico, incarto di pubblicazione, doc. 3). È quindi indiscutibile che
l'impianto – molto meno importante di quanto descritto nell'OEIA e che
non raggiunge di gran lunga il preventivo di 40 milioni – non sottostà
all'allestimento di uno studio d'impatto ambientale ai sensi della LPAmb e
dell'OEIA.
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Pagina 21
A titolo abbondanziale, del resto, si farà notare che uno studio
concernente l'impatto dell'impianto era comunque stato allestito e quindi
anche sottoposto all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il quale non ha
mai emesso obbiezioni al riguardo.
Questo gravame è quindi decisamente respinto.
7.
Risulta dalle considerazioni di fatto qui sopra (cfr. consid. F) che le FFS,
rimaste infruttuose le trattative con i qui ricorrenti circa l'acquisito dei
binari di raccordo, hanno avviato, il 31 ottobre 2007 una procedura
formale d'espropriazione, dando la possibilità ai ricorrenti di opporsi alla
misura d'espropriazione.
Con atto del 30 novembre successivo, i ricorrenti – agendo a nome del
Consorzio D._______ – avevano interposto opposizione "cautelativa",
contestando l'interesse pubblico e la proporzionalità dell'espropriazione,
mantenendo, inoltre le obbiezioni trattate nelle precedenti considerazioni
(cfr. consid. 5 e segg.).
Con decisione impugnata, l'UFT ha respinto detta opposizione,
considerando che le FFS avevano perfino accordato troppi diritti agli
opponenti dandogli la facoltà di opporsi all'espropriazione.
Nel presente ricorso viene menzionata questa circostanza senza che si
possa sapere esattamente se l'espropriazione di per sé è sempre
contestata o meno. In effetti, la motivazione del gravame è inesistente.
Di conseguenza, verrà soltanto menzionato che secondo l'art. 16 della
legge del 5 ottobre 1990 sui binari di raccordo ferroviario (RS 742.141.5),
"l'approvazione del piano di utilizzazione (art. 5) conferisce il diritto di
espropriazione (art. 1 della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione, LEspr, RS 711)" (cpv. 1); "il diritto di espropriazione
spetta all'ente pubblico competente per la determinazione del piano di
utilizzazione. Questi può cederlo a un raccordato mediante dichiarazione
scritta" (cpv. 2); infine, "la procedura di espropriazione si limita al disbrigo
delle pretese notificate (art. 30 cpv. 1 lett. c LEspr). Non sono ammesse
opposizioni all'espropriazione, né domande di modifica dei piani".
Nella presente fattispecie, il piano d'utilizzazione cantonale non era
necessario, visto il tenore dell'art. 18 cpv. 4 Lferr (cfr. prec. consid. 5.2.6);
l'ente espropriante sono le FFS che dispongono ex lege del diritto
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Pagina 22
d'espropriazione (artt. 3 e 5 Lferr). Di conseguenza e conformemente al
cpv. 3 dell'art. 16 della summenzionata legge, la facoltà d'opposizione è
stata soppressa per i proprietari di binari di raccordo qualora un progetto
delle ferrovie necessita l'uso di queste installazioni. La decisione
querelata è quindi perfettamente conforme alla legge. Purché le pretese
d'indennità non siano ancora state disbrigate mediante accordo bonale (le
trattative sono in corso dal 2005), le richieste d'indennizzo contenute
nell'opposizione del 30 novembre 2007 potranno essere demandate alla
Commissione federale di stima (CFS), ***Circondario.
Visto quanto precede, il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della parte soccombente (art. 1 segg.
del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite a 2'000.-- franchi,
importo che viene interamente compensato con l'anticipo spese versato
dalle ricorrenti.
Infine, visto l'esito del ricorso e con riferimento all'art. 64 cpv. 1 PA e
all'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, alle ricorrenti non viene assegnata alcuna
indennità a titolo di spese ripetibili.
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Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2.
Le spese di procedura, di 2'000.-- franchi, sono poste a carico delle
ricorrenti, e vengono compensate con l'anticipo già versato dalle stesse.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (raccomandata; n. di rif.***)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: