B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-660/2018
Sen t en z a d e l 2 8 magg i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot
(presidente del collegio),
Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Tribunale penale federale,
Viale Stefano Franscini 7, 6501 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. Maria Galliani,
Studio legale e notarile Marcellini - Galliani,
Via Lucchini 2, casella postale 6148, 6901 Lugano,
autorità inferiore.
Oggetto
Disdetta immediata del rapporto di lavoro per motivi gravi.
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Fatti:
A.
A._______, classe …, ha iniziato a lavorare per il Tribunale penale federale
(in seguito anche TPF), quale “usciere / collaboratore logistica e sicurezza”,
a far tempo dal 1° aprile 2014, a tempo determinato e con un grado di
occupazione del 100%. L’interessato, dopo un’ulteriore proroga del
contratto a tempo determinato, è stato assunto con le medesime funzioni
a tempo indeterminato dal 1° aprile 2016.
B.
B.a. Il 15 novembre 2017, B._______, Responsabile della sicurezza del
TPF, ha segnalato alla polizia cantonale il furto, senza scasso, ai danni di
una collaboratrice delle pulizie, presso il locale delle stesse al piano
inferiore del Tribunale. In buona sostanza, ignoti hanno sottratto dal
portafoglio della vittima, custodito nel proprio armadio, la somma di 600
CHF e di 200 Euro. Una denuncia da parte della collaboratrice è stata
presentata il 17 novembre 2017.
B.b Conseguentemente B._______, in accordo con la polizia cantonale, ha
deciso di posizionare una fotocamera “trappola” in un armadio riserva, non
assegnato alle ausiliarie di pulizia, situato sempre al piano inferiore del
TPF. L’apparecchio aveva l’unico scopo di effettuare degli scatti fotografici
in automatico qualora l’armadio fosse stato aperto.
C.
Il 7 dicembre 2017, contestualmente alla sistemazione del costume di
scena di “Babbo Natale” nell’armadio riserva, A._______ ha danneggiato
la fotocamera citata, decidendo quindi per l’eliminazione della stessa nei
sacchi della spazzatura ubicati fuori dal locale.
D.
Il 12 dicembre 2017, il Responsabile della sicurezza, nel quadro di un
controllo, ha costatato che la fotocamera non era più presente dove era
stata posta. Egli ha quindi interrogato gli addetti alla sicurezza ed in
particolare A._______ – poiché quest’ultimo aveva depositato del materiale
(abito di San Nicolao) nell’armadio citato qualche giorno prima – se avesse
“preso o notato una scatola di color marrone, all’interno del sacchetto” (cfr.
verbale d’interrogatorio di B._______ del 18 dicembre 2017, pag. 2). Egli
ha inoltre spiegato a A._______ il motivo della presenza della fotocamera;
quest’ultimo ha quindi cercato e mostrato per il tramite del suo PC foto
simili chiedendo se esso fosse l’apparecchio che il proprio superiore stava
cercando (cfr. verbale d’interrogatorio di B._______ del 18 dicembre 2017,
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pag. 2). Ai puntuali quesiti posti in ordine alla fotocamera, A._______ ha
risposto negativamente evidenziando di non avere né visto né preso
l’oggetto in discussione (cfr. Presa di posizione di A._______ del 19
dicembre 2017, pag. 2).
E.
Contrariamente a quanto riferito in precedenza, il 15 dicembre 2017,
A._______ ha comunicato al Responsabile della sicurezza di avere
cagionato un danno alla fotocamera, contestualmente al deposito del
materiale da San Nicolao, e conseguentemente, credendo fosse un
oggetto senza valore, di averlo gettato nell’immondizia.
Conseguentemente, il giorno stesso, l’interessato è stato sospeso
immediatamente dal servizio con comunicazione orale del Segretario
generale del TPF (in seguito Segretario generale).
F.
Con scritto del 18 dicembre 2017 il TPF ha pronunciato la “sospensione
formale in vista della disdetta immediata del rapporto di lavoro per motivi
gravi”, conseguentemente alla rottura del rapporto di fiducia nei confronti
del collaboratore, assegnando all’interessato un termine per esercitare il
proprio diritto di essere sentito. In buona sostanza, il TPF ha segnatamente
evidenziato che alla base della decisione vi fosse l’aver mentito
ripetutamente al diretto superiore, B._______, come pure al Segretario
generale, negando di avere visto e preso la fotocamera.
G.
Con presa di posizione del 19 dicembre 2017, in ossequio del proprio diritto
di essere sentito, l’interessato ha riferito di non avere informato
immediatamente il diretto superiore in ordine alla sorte della fotocamera
poiché preso dal timore di essere collegato al reato del presunto furto ai
danni della collaboratrice delle pulizie. Inoltre egli ha pure rilevato di non
avere notato alcun adesivo della Polizia scientifica del Cantone Ticino sulla
fotocamera come pure di mai avere avuto l’intenzione di danneggiare o
appropriarsi dell’oggetto in discussione.
H.
Con seduta del 19 dicembre 2017 la Commissione amministrativa (in
seguito CA) del TPF ha ritenuto che “il rapporto di fiducia con il
collaboratore è seriamente minato, avendo egli ripetutamente sottaciuto la
verità ai suoi superiori”. La CA ha inoltre rilevato che per la carica che il
collaboratore riveste in seno al Tribunale, addetto alla sicurezza, “la
collaborazione con il medesimo parrebbe non più possibile”, rinviando
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Pagina 4
comunque una decisone definitiva dopo la valutazione della presa di
posizione del lavoratore in ordine al prospettato licenziamento immediato.
I.
Con decisione del 21 dicembre 2017 il TPF ha disdetto in maniera
immediata il contratto di lavoro con l’interessato, a causa di motivi gravi, a
far tempo dal giorno stesso. L’autorità inferiore, evidenziando le gravi
circostanze che sono emerse, ha ritenuto irrimediabilmente leso il rapporto
di fiducia tra le parti.
J.
Con ricorso del 31 gennaio 2018 A._______ (in seguito anche il ricorrente
o l’insorgente) ha impugnato la decisione del TPF dinnanzi al Tribunale
amministrativo federale (in seguito anche il TAF o il Tribunale), chiedendo
in via principale l’accoglimento del ricorso con il conseguente reintegro
nella propria o in altra funzione e in via subordinata la costatazione
dell’assenza di gravi motivi di licenziamento e il contestuale riconoscimento
di un’indennità di 12 mesi di stipendio più interessi al 5%, oltre al
pagamento degli oneri sociali. Protestate tasse spese e ripetibili. A
sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha censurato la violazione del
diritto di essere sentito, la violazione del diritto federale in particolare alla
luce dell’assenza dei presupposti a fondamento del licenziamento
immediato, la violazione del principio di proporzionalità, come pure la
violazione del principio del divieto di arbitrio nella constatazione dei fatti.
K.
Con risposta del 2 marzo 2018, l’autorità inferiore ha chiesto di respingere
il ricorso evidenziando come il comportamento del lavoratore, che “non ha
segnalato l’episodio al superiore” rispettivamente che lo ha “ripetutamente
negato a seguito di specifiche e puntuali interpellazioni è gravissimo”, ed è
alla base della decisione adottata.
L.
Con osservazioni finali del 12 aprile 2018, il ricorrente si è riconfermato
nelle proprie conclusioni di causa. In aggiunta a queste ultime egli ha
rilevato altresì che l’assenza di notifica, e quindi di consultazione del
rapporto del Responsabile della sicurezza e del Segretario generale,
entrambi datati 18 dicembre 2017, su cui si fonderebbe la decisione di
sospensione e poi la decisione impugnata, configuri un’ulteriore violazione
del proprio diritto di essere sentito.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribu-
nale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di
cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta
dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.2 Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa dal TPF in materia di rapporto di lavoro, che
conformemente all’art. 36 cpv. 1 LPers, nonché all’art. 33 lett. c LTAF, è
impugnabile con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.
1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa
venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.4 Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, pag. 88
n. 2.149 segg; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e
seg.]; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 n.
2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del
diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti
spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di
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diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg].).
2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo
scrivente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con
prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di
prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere
d'apprezzamento. Tale è il caso, come nella fattispecie che ci riguarda, per
quanto concerne il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. In
caso di dubbio, esso non si scosta dalla posizione assunta dall'autorità
inferiore rispettivamente non sostituisce il proprio apprezzamento a quello
di quest'ultima ([tra le tante] sentenze del TAF A-1055/2017 del 28 giugno
2017 consid. 2.3 con rinvii e A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid.
2.1 con rinvii).
3.
3.1 Il ricorrente ha lamentato anzitutto la violazione del diritto di essere
sentito, poiché il datore di lavoro non si sarebbe confrontato con le proprie
considerazioni (cfr. ricorso pag. 6) e non avrebbe neppure avuto accesso
ai rapporti del Responsabile della sicurezza all’indirizzo del Segretario
generale e di quest’ultimo all’indirizzo della Commissione amministrativa
del TPF, entrambi del 18 dicembre 2017 (cfr. osservazioni finali, pag. 3),
documenti su cui si fonderebbe la decisione impugnata.
3.2 Sennonché tale censura, parzialmente illustrata con atto ricorsuale e
sviluppata in sede di osservazioni finali, circostanza che ne ha impedito
l’istruttoria e la presa di posizione di controparte, non merita tutela da parte
di questo Tribunale. E ciò sebbene sembrerebbe corrispondere al vero che
il ricorrente è venuto a conoscenza di suddetta documentazione nel quadro
di questa procedura ricorsuale.
3.2.1 In merito al diritto di accesso agli atti dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485
consid. 3.2) – ovvero il diritto di accesso agli elementi probatori pertinenti
figuranti nel dossier – è sufficiente che le parti siano a conoscenza delle
prove prodotte e che le stesse siano a disposizione di coloro che le
richiedono (cfr. DTF 128 V 272 consid. 5b/bb in fine e DTF 112 Ia 202
consid. 2a; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1876/2013
del 6 gennaio 2014 consid. 3.4, A-4835/2010 del 13 gennaio 2011
consid. 4.2.2 con rinvii e A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 4.2).
Detta garanzia non comprende il diritto di consultare tutto il dossier, bensì
unicamente gli atti che possono avere un'incidenza sull'esito della
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procedura. Giusta l'art. 26 PA – che riprende per l'essenziale i principi
giurisprudenziali (cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.7.6, pag. 327) – la
parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità
statuente o d'una autorità cantonale, designata da questa, le memorie delle
parti o le osservazioni delle autorità (lett. a), tutti gli atti adoperati come
mezzi di prova (lett. b), le copie delle decisioni notificate (lett. c). Secondo
tale norma, il diritto di consultare gli atti si estende a tutti gli atti rilevanti per
l'esito della procedura, ovvero tutti gli atti che l'autorità prende in
considerazione per fondare la propria decisione (cfr. DTF 132 II 485
consid. 3.2, DTF 121 I 225 consid. 2a e DTF 119 Ia 139 consid. 2b;
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 del
13 gennaio 2011 consid. 4.2.2 con rinvii). Il diritto di accesso agli atti,
comprende non solo la facoltà di consultare gli atti alla sede dell'autorità,
ma anche quella di prendere degli appunti e, in quanto non comporti un
sovraccarico di lavoro per l'autorità, d'ottenere delle fotocopie oppure di
allestire personalmente le proprie copie, in quanto sia dato l'acceso agli atti
medesimi (AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurigo 2003, n. 6 ad
art. 29 Cost., pag. 268 con rinvii). Tale diritto non è tuttavia assoluto (cfr. tra
le tante sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1876/2013 del 6
gennaio 2014 consid. 3.4, A-3925/2009 del 27 febbraio 2012
consid. 4.3.1).
3.3 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito – nel
corollario dell’obbligo di motivazione e del diritto d'accesso agli atti – può
essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati
addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della
giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_104/2010 del 29 aprile 2010
consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le molte] sentenza del Tribunale
amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1;
PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments
de procédure, 2. ed., Basilea/Neuchâtel 2013, n. 358; KNAPP, op. cit.,
pag. 150 seg.).
3.4 In concreto, occorre rilevare che l’insorgente ha potuto prendere
posizione sui fatti contestati con scritto del 19 dicembre 2017, le cui
considerazioni, come emerge dalla decisione impugnata, sono state
valutate nel quadro della stessa. È vero che il TPF non si sofferma
dettagliatamente sulle considerazioni del ricorrente ma ciò non può
configurare la violazione del diritto di essere sentito, così come esposto da
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Pagina 8
quest’ultimo. Per quanto attiene alla mancata notifica dei rapporti del 18
dicembre 2017 al ricorrente, va detto che gli stessi, in buona sostanza, non
sono altro che un sunto degli accadimenti susseguitesi dal 15 novembre
2017 all’interno del Tribunale, conseguentemente ad un furto di denaro,
non oggetto di questa procedura ricorsuale, come pure degli avvenimenti
occorsi dopo il 12 dicembre 2017 ovvero dopo la sparizione
dell’apparecchio fotografico posto nell’armadio e sino al 15 dicembre 2017
momento in cui il ricorrente ha informato i diretti superiori circa le proprie
responsabilità. In queste circostanze i due rapporti menzionati non
rappresentano, contenutisticamente, delle informazioni ignorate dal
ricorrente. Va peraltro infine osservato che questi rapporti, al pari degli altri
allegati alla risposta dell’autorità inferiore, sono stati trasmessi al ricorrente
il 22 marzo 2018.
3.5 In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che rilevare l'assenza
di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
4.
4.1 Nel merito, il ricorrente ha lamentato dapprima la violazione del diritto
federale, e meglio l’assenza di motivi gravi, quale presupposto a
fondamento di una disdetta straordinaria del rapporto di lavoro.
4.2
4.2.1 Giusta l’art. 10 cpv. 4 LPers le parti possono disdire immediatamente
i rapporti di lavoro di durata determinata e indeterminata per motivi gravi.
Con la revisione della LPers entrata in vigore il 1° luglio 2013,
contrariamente a quanto prescritto dall'art. 12 vLPers (RU 2001 894), il
legislatore ha rinunciato ad indicare quale motivo "ogni circostanza che non
permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che
continui ad onorare il contratto”. Tuttavia il contenuto e il senso della
disposizione legale non mutano rispetto alla precedente normativa, con la
conseguenza che quale presupposto per la disdetta straordinaria è
necessario, come in precedenza, una causa grave ai sensi dell'art. 337
legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220).
Conseguentemente pure la prassi e la giurisprudenza sin'ora sviluppate,
restano valide, tenuto conto delle eccezioni del diritto pubblico (sentenza
del TAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017 consid. 4.3.1). Secondo tale
prassi, il licenziamento immediato è giustificato unicamente in presenza di
un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti –
presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata a
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tal punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta
ordinario non è più sostenibile (sentenza del TAF sopracitata, consid. 4.3.1,
"besonders schweres Fehlverhalten"). Mancanze meno gravi possono
assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate
nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del
medesimo comportamento. Con riferimento all'onere della prova circa
l'esistenza di un grave motivo a fondamento della disdetta immediata, esso
resta al datore di lavoro, il quale gode di un considerevole potere di
apprezzamento (sentenza del TAF sopracitata, consid. 4.3.1 con rinvii;
DTF 130 III 28 consid. 4.1 pag. 31, con rinvii).
4.2.2 In particolare va rilevato che la gravità dell’atto può essere
considerata assoluta o relativa. È assoluta allorquando è la conseguenza
di un atto isolato; mentre è relativa, allorquando discende da ripetute
violazioni contrattuali, di modo che la gravità non consista nell’atto stesso,
ma dalla reiterazione di più manchevolezze (DTF 130 III 28 consid. 4.1;
130 II 213 consid 3.2; più recenti sentenze del TF 4A_397/2014 del 17
dicembre 2014 consid. 3.1; 4A_60/2014 del 22 luglio 2014 consid. 3.1;
sentenze del TAF sentenza del TAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017
consid. 4.3.2; A-73/2014 del 14 luglio 2014 consid. 4.1.1 e A-4465/2013
del 31 ottobre 2013 consid. 4.1 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3a ed.
2014, pag. 572).
4.2.3 Di regola la violazione di un dovere contrattuale e/o legale in capo
alla parte oggetto di disdetta contrattuale può essere presupposto di un
grave motivo. È il caso ad esempio di gravi violazioni del dovere di diligenza
e di fedeltà contemplati all'art. 20 LPers, il cui contenuto va letto anche in
relazione all'art. 321a CO (sentenza del TAF A-1055/2017 del 28 giugno
2017 consid. 4.3.3). Sulla base di questi disposti legali, il lavoratore è
tenuto ad espletare con cura e diligenza l’attività lavorativa affidatagli come
pure a tutelare gli interessi legittimi della Confederazione e del suo datore
di lavoro. In particolare, viene meno agli obblighi citati colui che assume
comportamenti che configurano atti illeciti o che configurano il reato penale
come pure che vìolano, in generale, i disposti legali di diritto, gli accordi
contrattuali, nonché le direttive o le istruzioni indicategli (PETER HELBLING,
in : PORTMANN/UHLMANN [éd.], Stämpfli Handkommentar zum
Bundespersonnalgesetz [BPG], 2013, art. 20 LPers, n. 22 e seg. e n. 41 e
seg. pag. 355 e pag. 357). Va ricordato che il contenuto del dovere di
fedeltà dipende in maniera importante dalla funzione esercitata e dal rango
organico ricoperto dal lavoratore (sentenza del TF 4A_298/2011 del 6
ottobre 2011 consid. 2 e riferimenti). L'obbligo di seguire le istruzioni del
datore di lavoro, alla base del legame di subordinazione esistente tra le
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parti contrattuali, costituisce uno degli aspetti fondamentali del dovere di
fedeltà del dipendente; conseguentemente, il lavoratore che non rispetta le
direttive ed istruzioni del datore di lavoro vìola il proprio dovere contrattuale
(HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im
Bundespersonalrecht, 2005, pag. 101 n° 154 segg. e pag. 111 n. 174;
sentenze del TAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017 consid. 4.3.3; A-
6453/2014 del 9 dicembre 2015 consid. 8.2.2; A-1352/2011 del 20
settembre 2011 consid. 3.2.1; A-7762/2009 del 9 luglio 2010 consid. 6.1;
A-5455/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 5.3; A-3551/2009 del 22 aprile
2010 consid. 12.7 e A-641/2009 del 20 agosto 2009 consid. 3.5.1).
Va ancora osservato che a differenza dell’art. 321a cpv. 1 CO, il dovere di
fedeltà contemplato dalla LPers comporta un "doppio obbligo di fedeltà"
(doppelte Loyalitäts-verpflichtung), nella misura in cui il lavoratore
sottoposto alla LPers, oltre alla salvaguardia degli interessi pubblici del
proprio datore di lavoro (obbligo di fedeltà particolare), ha parimenti
l’obbligo di fedeltà – nella veste di cittadino – nei confronti dello Stato
(obbligo di fedeltà generale; HELBLING, op. cit., art. 20 LPers n°50 seg.).
Tale dovere garantisce il buon funzionamento dell’amministrazione
pubblica, alfine di preservare da ogni lesione la fiducia dei cittadini (DTF
136 I 322 consid. 3.2; sentenza del TAF A-1055/2017 del 28 giugno 2017
consid. 4.3.3 e riferimenti).
4.3 In concreto il ricorrente ha contestato il licenziamento con effetto
immediato poiché, a suo dire, sarebbero stati assenti motivi gravi: anzi egli
sostiene che la propria ammissione spontanea rappresenta un “segno di
lealtà” nei confronti del TPF, che “dovrebbe forgiare il rapporto di fiducia
invece che minarlo”.
Ora, contrariamente da quanto asserisce il TPF il ricorrente ha fornito una
versione dei fatti sostanzialmente simile, sia in sede di risposta alla
decisione di sospensione del 19 dicembre 2017, sia in occasione del
verbale di polizia del 21 dicembre 2017, sia in sede ricorsuale. Egli ha infatti
riferito di avere urtato un sacco / scatola di cartone da cui è uscito
l’apparecchio fotografico, riponendo il vestito di “Babbo Natale”
nell’armadio; l’oggetto gli sfuggiva quindi di mano e nel cadere a terra si
“rompeva” (cfr. verbale di polizia del 19 dicembre 2017, pag. 2; Risposta a
decisione di sospensione del 19 dicembre 2017 pag. 1). Una diversa
versione emergerebbe invece dai rapporti del Responsabile della
sicurezza e del Segretario generale, sul cui contenuto il ricorrente, a
differenza del rapporto di polizia, non ha posto la propria firma per
accettazione.
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È però vero che per stessa l’ammissione del ricorrente egli negò di aver
preso un oggetto dall’armadio poiché impaurito che “qualcuno potesse
ingiustificatamente sospettar[lo]” del furto avvenuto qualche tempo prima e
motivo per cui la fotocamera era stata posizionata (cfr. presa di posizione
del 19 dicembre 2017, pag. 2). Ne discende pertanto che dal mattino del
12 dicembre al tardo pomeriggio del 15 dicembre 2017 egli ha mentito al
datore di lavoro, omettendo di informarlo circa la fattispecie, sebbene egli
fosse a conoscenza della criticità della stessa.
Ma vi è di più. L’insorgente, quale “usciere / collaboratore logistica e
sicurezza”, era competente per il “supporto nella gestione delle istallazioni
tecniche e di sicurezza (in particolare il sistema d’allarme e la
videosorveglianza)”. Conseguentemente il datore di lavoro riponeva nei
suoi confronti una fiducia accresciuta in ordine alla vigilanza dei locali del
TPF. In queste circostanze non vi è chi non veda come il lavoratore, con il
proprio agire, non ha dimostrato di espletare con cura e diligenza l’attività
lavorativa affidatagli dal datore di lavoro.
4.4 Considerato quanto sopra esposto, il Tribunale non può che
condividere la valutazione dell’autorità inferiore, ovvero la presenza di
motivi gravi che hanno provocato la rottura del rapporto di fiducia che il
datore di lavoro riponeva nel ricorrente.
5.
5.1 Il lavoratore ha inoltre censurato la violazione del principio di
proporzionalità, ritenendo che l’episodio in discussione poteva avere quale
eventuale conseguenza un ammonimento o un’osservazione nelle
qualifiche annuali ma non sicuramente lo scioglimento immediato del
rapporto di
lavoro.
5.2 Il rispetto del principio della proporzionalità richiede che la misura
adottata sia atta e necessaria al conseguimento dell'interesse pubblico
perseguito. Inoltre allorquando la misura scelta è la disdetta del rapporto
contrattuale occorre che la stessa rappresenti l'ultima ratio (tra le tante
sentenze del TAF A-4586/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.5 e
A-6141/2007 del 14 dicembre 2007). Il principio in parola è leso
allorquando il datore di lavoro aveva a disposizione altrettante misure
pertinenti, per far fronte in maniera ragionevole ai turbamenti creati al
rapporto di lavoro (sentenze del TAF A-4586/2014 del 24 marzo 2015
consid. 3.5; A-4792/2010 del 15 novembre 2010 consid. 3.5; e A-
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7826/2009 del 23 agosto 2010 consid. 5.5.4). Nello specifico la decisione
del datore di lavoro deve considerare tutte le circostanze del caso di
specie, in particolare la relazione con il posto di lavoro, la responsabilità
del lavoratore come pure tutte le altre circostanze quali la natura e la durata
del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che
il licenziamento immediato è giustificato, allorquando il comportamento del
dipendente in relazione alla propria funzione o alle proprie attività lavorative
non rende più possibile la continuazione del rapporto di lavoro (sentenza
del TAF A-4586/2014 del 24 marzo 2015 consid. 3.2).
L’art. 25 LPers non prevede unicamente misure repressive adottate in
risposta a una mancanza (misure disciplinari), ma comprende anche
misure di sviluppo mirate come il coaching, la formazione continua o
misure organizzative (cfr. Messaggio LPers, pag. 5975). Va detto però che
le misure disciplinari, come sopra visto, possono essere menzionate solo
al termine di un'inchiesta amministrativa (cfr. art. 99 dell’Ordinanza sul
personale federale [OPers; RS 172.220.111.3). Nello specifico, secondo il
tenore dell'art. 25 cpv. 2 LPers il datore di lavoro può ricorrere pure a misure
quali: misure di sostegno e di sviluppo (let. a), avvertimento, riduzione dello
stipendio, multa o sospensione (let. b), modifica dei compiti, del tempo di
lavoro o del luogo di lavoro (let. c).
5.3 Nel caso in esame l’intenzionalità del ricorrente nel mentire al datore di
lavoro configura un atto grave, accentuato dalla sua posizione di
collaboratore alla sicurezza di un Tribunale della Confederazione. In siffatte
circostanze, misure quali un formale avvertimento, la multa o la
sospensione come pure il trasferimento ad altro impiego all’interno del TPF,
non sono pertinenti ed appropriate, considerata la gravità dell’atto. In
nessun caso inoltre, una misura meno incisiva avrebbe permesso di
mantenere o rinstaurare il rapporto di fiducia compromesso. Ne discende
dunque che la disdetta immediata rappresenta l'unica misura
conseguentemente alla violazione contrattuale del ricorrente, atta a
raggiungere l'interesse pubblico di garanzia della sicurezza all’interno di un
Tribunale della Confederazione. L’essere stato “un dipendente modello,
mai oggetto di critica o richiamo” e aver sempre “ricevuto ottime qualifiche
professionali”, non soccorrono il ricorrente nella propria tesi.
Va qui ancora rammentato che la presente autorità giudiziaria esercita con
prudenza il proprio potere d'apprezzamento, qualora debba giudicare di
questioni per le quali l'autorità di prima istanza, a sua volta, dispone pure
di siffatto ampio potere d'apprezzamento, segnatamente nel quadro di
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contestazioni relative al rapporto contrattuale tra datore di lavoro e
lavoratore.
5.4 Stante quanto sopra indicato la decisione impugnata non lede il
principio costituzionale della proporzionalità, ma nelle circostanze fattuali
del caso si è rilevata essere la sola misura adeguata alle circostanze.
6.
6.1 L’insorgente ha altresì censurato genericamente la violazione del
principio del divieto di arbitrio (art. 9 Cost. e art. 5 cpv. 3 Cost), poiché il
datore di lavoro avrebbe determinato i fatti al solo scopo di sostenere la
decisione adottata.
6.2 Il divieto dell'arbitrio è ancorato all'art. 9 Cost. Secondo la
giurisprudenza, una decisione è arbitraria quando contraddice in modo
palese la situazione di fatto, quando vìola gravemente una norma o un
principio giuridico chiaro e incontestato, non sia sorretta da ragioni serie e
obiettive, non abbia né senso né scopo o contrasti in modo intollerabile il
sentimento di giustizia e di equità. Non vi è arbitrio per il solo fatto che
un'altra soluzione potrebbe pure essere immaginabile, e sembrare persino
migliore. L'annullamento di un giudizio si giustifica tuttavia solo quando
esso è arbitrario nel suo risultato e non unicamente nella motivazione (DTF
134 I 140 consid. 5.4; DTF 132 I 17 consid. 5.1; DTF 131 I 217 consid. 2.1
e DTF 131 I 467 consid. 3.1; SCOLARI, op. cit., pagg. 153 n. 455 segg. con
rinvii).
6.3 In concreto l’insorgente ha contestato una rappresentazione di fatti
falsata e volutamente negativa da parte del datore di lavoro. Va però detto
che gli elementi fattuali fondamentali sono incontestabili, così come da lui
ammesso: in particolare l’aver taciuto al datore di lavoro, sebbene
interrogato in proposito, la sorte della fotocamera. Pretendere ora, con
generiche allegazioni, che la decisione impugnata abbia leso gravemente
una norma o un principio giuridico chiaro e incontestato, non sia sorretta
da ragioni serie e obbiettive, non abbia né senso né scopo o contrasti in
modo intollerabile il sentimento di giustizia e di equità, non merita tutela da
parte di questo Tribunale.
6.4 Ne discende pertanto che la decisione impugnata non vìola nemmeno
il principio di divieto dell’arbitrio.
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7.
Stante quanto precede la decisione adottata nei confronti del ricorrente non
è contraria al diritto applicabile e non si fonda su un accertamento
incompleto o incorretto dei fatti. Sicché la decisione dell'autorità inferiore
del 21 dicembre 2017 va confermata e il ricorso nelle sue richieste in via
principale e in via subordinata va respinto.
8.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), non
vengono prelevate spese, né assegnate ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese, né vengono assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
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Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere
patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.–
rispettivamente – se ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF). Se
non si tratta di una contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è
ricevibile soltanto nella misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83
lett. g LTF). Se il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso
deve essere inter-posto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della
decisione contestata, presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine rimane
sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni,
i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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