Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-6624/2010
Sentenza del 25 febbraio 2011
Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Markus Metz, Pascal Mollard,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti A._______,
patrocinato dall'avv. B._______, …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni
Assistenza amministrativa USA
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDI-USA).
A-6624/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un
Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA,
una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009
5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza
amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti
nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del
2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito (di
seguito: CDI-USA 96; RS 0.672.933.61). Tramite il suddetto Accordo, la
Svizzera si è altresì impegnata a dar seguito alla domanda di assistenza
amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450 conti aperti o
chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa speciale mediante la
quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC)
fosse in grado di emanare le prime 500 decisioni finali riguardanti la
trasmissione delle informazioni richieste entro 90 giorni dalla ricezione
della domanda di assistenza amministrativa e le decisioni rimanenti,
progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service in
Washington, di seguito: IRS) ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda
fondata sull'art. 26 CDI-USA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione dell'art.
26 CDI-USA 96 (di seguito: Accordo 03; pubblicato in:
Pestalozzi/Lachenal/Patry [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la
collaborazione di MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h
69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in
tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti
americani che nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2008
disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti
bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure
da una delle sue succursali o filiali in Svizzera (di seguito: UBS SA).
Trattavasi dei conti per i quali UBS SA non era in possesso del modulo
A-6624/2010
Pagina 3
"W-9" sottoscritto dal contribuente e non aveva annunciato al fisco
statunitense tramite il modulo "1099" a nome del relativi contribuenti, nei
tempi e nella forma richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA concernente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-
americana di doppia imposizione (OCDI-USA, RS 672.933.61).
Tramite detta decisione, l'autorità federale ha deciso di avviare la
procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto bancario,
nei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo 09, di trasmettere l'intera
documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato all'Accordo 09.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella sentenza A-7789/2009
del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in DTAF 2010/7) ha accolto
un ricorso contro una decisione finale dell'AFC concernente una
contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b (in seguito: categoria
2/A/b) dell'Allegato all'Accordo 09, sancendo che tale Accordo
rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi dell'art. 25
CDI-USA che non può né modificare né completare la vigente CDI-USA
96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione, l'assistenza
amministrativa dev'essere accordata unicamente in caso di frode fiscale
ma non di sottrazione d'imposta. Sulla base della succitata sentenza,
dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera e USA hanno quindi sottoscritto il
31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di
diritto svizzero, presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti
d'America, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo
d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa; pubblicato in
via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010 1459; di seguito: Protocollo
10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è stato applicato a titolo
provvisorio fin dalla sua sottoscrizione, ovverosia dal 31 marzo 2010.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono quindi stati approvati dall'Assemblea
federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
A-6624/2010
Pagina 4
e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è
stato autorizzato a ratificare l'Accordo 09 e il Protocollo 10. La versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10, il cui testo originale è in
lingua inglese, è denominata qui di seguito Trattato 10 (RS
0.672.933.612). Il succitato Decreto non è stato sottoposto a referendum
in materia di trattati internazionali giusta l'art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 3
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101).
F.
Il 15 luglio 2010, tramite la sentenza A-4013/2010 (pubblicata
parzialmente in DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del
Trattato 10 giudicandolo vincolante nell'ordinamento giuridico svizzero ai
sensi dell'art. 190 Cost. Considerato che il diritto internazionale non
conosce una gerarchia materiale fra le diverse norme ad eccezione del
diritto internazionale imperativo, il cosiddetto ius cogens, il TAF ha
sancito che il Trattato 10 ha il medesimo rango della CDI-USA 96.
Essendo tuttavia quest'ultima Convenzione anteriore al Trattato 10, essa
trova applicazione per quanto le sue norme non siano in contraddizione
con quelle del Trattato 10.
G.
Il dossier relativo a A._______, avente diritto economico della C._______
Ltd congiuntamente a D._______, è stato trasmesso da UBS SA all'AFC
il 28 febbraio 2010. Nella sua decisione finale 9 agosto 2010, l'autorità
inferiore ha considerato che essendo adempiute tutte le condizioni poste,
poteva essere concessa l'assistenza amministrativa all'IRS e di
conseguenza, potevano essere trasmesse le informazioni detenute da
UBS SA all'autorità americana. Tale decisione è stata notificata il
9 agosto 2010 allo Studio legale Bill Isenegger Ackermann SA, Zurigo.
H.
Per il tramite del suo patrocinatore, A._______ (di seguito: ricorrente) è
insorto nella sua qualità di avente diritto economico della C._______ Ltd,
congiuntamente a D._______, contro tale decisione con ricorso
14 settembre 2010 davanti al Tribunale amministrativo federale.
Protestando tasse, spese e ripetibili, con tale atto il ricorrente postula
l'accoglimento del ricorso, previa una serie di domande processuali. In via
principale chiede quindi che l'Accordo 09 venga dichiarato
incostituzionale, contrario all'ordine pubblico svizzero, rispettivamente
privo di base legale con conseguente constatazione della nullità delle
decisioni 1° settembre 2009 e 9 agosto 2010 rese dall'AFC. In via
A-6624/2010
Pagina 5
subordinata sollecita l'annullamento della decisione 9 agosto 2010
pronunciata dall'AFC in quanto il caso oggetto del procedimento è riferito
alla semplice sottrazione di imposta per la quale non è accordata
l'assistenza amministrativa.
I.
Entro il termine impartito, il ricorrente ha proceduto al versamento
dell'anticipo spese richiesto. A causa di un equivoco contabile, sono
tuttavia stati effettuati da parte del patrocinatore del ricorrente dei
versamenti in esubero riguardanti anche il procedimento oggetto del
presente giudizio. Onde chiarificare tale situazione si è reso necessario
l'espletamento di più atti da parte dello scrivente Tribunale.
J.
In data 11 ottobre 2010, il ricorrente, congiuntamente a D._______, ha
inoltrato un complemento al ricorso. Nel medesimo, ribadendo le
domande processuali di cui al ricorso 14 settembre 2010, postula in
limine litis di ordinare all'AFC di fornire sia le cifre esatte riguardanti i conti
che sono stati trattati sino a quel momento secondo i termini di cui all'art.
1 cpv. 1 dell'Accordo 09 e la relativa nota n. 7, sia il numero dei conti che
ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 dell'Accordo 09 l'IRS ha ricevuto da qualsiasi
fonte a partire dal 18 febbraio 2009. Parimenti, chiede di accertare la
violazione del suo diritto di essere sentito, nonché quello di D._______ e
quello della C_______ Ltd.
K.
Con risposta 3 novembre 2010, l'AFC, riconfermandosi nelle sue
argomentazioni, ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la
fondatezza della sua decisione. In merito alla ricevibilità del gravame
inoltrato il 14 settembre 2010, essa ha comunicato di affidarsi al giudizio
dello scrivente Tribunale. Quanto al complemento ricorsuale 11 ottobre
2010 ha concluso alla sua irricevibilità, siccome inoltrato tardivamente.
L.
La replica del ricorrente data del 7 gennaio 2011. Opponendosi
all'argomentazione secondo la quale il complemento al ricorso è
irricevibile, esso ribadisce le sue considerazioni in merito alla violazione
del diritto di essere sentito, così pure in merito all'applicabilità
dell'Accordo 09.
M.
Il 1° febbraio 2011 l'AFC ha trasmesso la sua duplica. Confermando la
A-6624/2010
Pagina 6
sua decisione 9 agosto 2010 nonché quanto esposto in sede di risposta
al ricorso, contesta ogni argomentazione invocata dal ricorrente in replica.
Facendo seguito a una decisione dello scrivente Tribunale, ammette la
ricevibilità del complemento ricorsuale 11 ottobre 2011. In merito alla
questione del diritto di essere sentito, l'autorità inferiore ribadisce la sua
posizione, affidandosi tuttavia al giudizio del Tribunale giudicante.
N.
Con scritto 16 febbraio 2011 il ricorrente ha evidenziato che in sede di
duplica, l'AFC non ha contestato le motivazioni addotte dal Tribunale
amministrativo federale nella sentenza A-6606/2010 consid. 5 del
19 dicembre 2010 la cui fattispecie è simile alla presente e pertanto
chiede nuovamente l'accoglimento del ricorso 14 settembre 2010.
O.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 26 CDI-USA 96 possono essere
contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDI-USA.
La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il Tribunale
amministrativo federale è dunque competente per giudicare la presente
vertenza.
1.2. La decisione 9 agosto 2010 resa dall'AFC nei confronti del ricorrente
è una decisione finale concernente la trasmissione di informazioni che
può essere contestata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr.
art. 32 a contrario LTAF e art. 20k cpv. 1 OCDI-USA). Al contrario, ogni
decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a
A-6624/2010
Pagina 7
misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata
solo congiuntamente alla decisione finale (art. 20k cpv. 4 OCDI-USA).
Di conseguenza, la conclusione del ricorrente tendente a che la decisione
1° settembre 2009 dell'AFC che impone a UBS SA il trasferimento delle
informazioni sia dichiarata nulla, è irricevibile. In effetti, in virtù dell'effetto
devolutivo, la decisione anteriore, che è parte della decisione finale, non
può essere contestata separatamente (DTF 126 II 300 consid. 2a pag.
302 e segg., cfr. parimenti decisione del Tribunale amministrativo
federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 1.4 con riferimenti ivi
citati).
1.3. L'art. 33a cpv. 1 PA sancisce che il procedimento si svolge in una
delle quattro lingue ufficiali (enunciate all'art. 70 cpv. 1 Cost.) e che
trattasi, di regola, della lingua in cui le parti hanno presentato o
presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso, l'idioma
determinante è quello della decisione impugnata. Se le parti utilizzano
un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art.
33a cpv. 2 PA). Nella fattispecie la decisione resa dall'AFC è in lingua
tedesca mentre il ricorrente ha redatto il suo gravame in italiano.
L'autorità inferiore ha quindi presentato la sua risposta 3 novembre 2010
in italiano, consentendo esplicitamente a condurre il procedimento in tale
idioma. Ne consegue che quale lingua della presente procedura, in
particolare del presente giudizio, viene designato l'italiano (cfr. decisione
del Tribunale amministrativo federale A-3418/2010 dell'8 luglio 2010
consid. 2).
1.4. L'interessato ha la qualità per ricorrere (cfr. 48 cpv. 1 PA). Tenuto
conto delle ferie giudiziarie estive, il suo ricorso è stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
1.5. Fatta eccezione per le considerazioni che precedono (cfr. consid.
1.2), il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
A-6624/2010
Pagina 8
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 1758 segg.). Il diritto federale ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti costituzionali dei
cittadini (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 621). Il
diritto convenzionale ne fa ugualmente parte (cfr. ATF 132 II 81 consid.
1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1 e A-4936/2010 del
21 settembre 2010 consid. 3.1). Unicamente la violazione di disposizioni
direttamente applicabili in una fattispecie concreta ("self-executing")
contenute nei trattati internazionali può essere invocata dai privati davanti
ai tribunali. Visto che essi possono contenere delle norme direttamente
applicabili ed altre che non lo sono, la loro qualificazione deve avvenire
per via interpretativa (cfr. DTF 121 V 246 consid. 2b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 2.1 e A-4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2. con riferimenti).
2.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no.
2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione
d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri
punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in
tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3; KÖLZ/HÄNER, op. cit., cifra 677).
2.3. L'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210)
disciplina l'onere della prova e permette alla parte gravata da tale onere
di offrire le prove necessarie a dimostrare le sue allegazioni, pena la
soccombenza in causa. Nel caso di una decisione che grava il ricorrente
– come nella fattispecie – l'onere della prova è posto a carico
dell'amministrazione (cfr. DTF 130 II 482 consid. 3.2; decisione del
Tribunale federale 5A.27/2004 del 27 gennaio 2005 consid. 5.1; decisioni
del Tribunale amministrativo federale A-6664/2009 del 29 giugno 2010
consid. 5.7.1 con riferimenti e A-962/2009 del 23 luglio 2009 consid. 6.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 3.150).
3.
A-6624/2010
Pagina 9
Nella risposta al ricorso 3 novembre 2010 l'autorità inferiore conclude
all'irricevibilità del complemento al ricorso 11 ottobre 2010 siccome
depositato tardivamente. In duplica, l'autorità, facendo riferimento alla
decisione A-6606/2010 resa lo scorso 16 dicembre 2010 dallo scrivente
Tribunale, ammette la ricevibilità del complemento ricorsuale. A giusta
ragione. Come correttamente rilevato dall'AFC, il TAF tiene conto del
citato complemento, e ciò conformemente all'art. 32 cpv. 2 PA e alla
massima inquisitoria in principio applicabile davanti alla scrivente autorità
giudiziaria (cfr. la summenzionata sentenza).
4.
Il ricorrente invoca la violazione del suo diritto di essere sentito, poiché
non è stato informato tempestivamente in merito alla procedura avviata
dall'AFC nei suoi confronti e quindi non ha potuto prendere posizione al
riguardo prima dell'emanazione della decisione finale 9 agosto 2010
relativa alla trasmissione dei suoi dati bancari all'IRS.
4.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36 consid.
7). Tale censura deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49
consid. 1).
4.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all'interessato il diritto di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la
facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, pag. 293 con rinvii;
decisioni del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e
8C_321/2009 del 9 settembre 2009).
Negli affari amministrativi, l'estensione del diritto di essere sentito è
definita dagli artt. 26 segg. PA, la quale lo garantisce espressamente
(DTF 117 Ib 481 consid. 5a/aa).
L'art. 20e OCDI-USA garantisce parimenti dei diritti procedurali alla
persona interessata da una richiesta per lo scambio di informazioni da
parte delle competenti autorità americane. Sancisce che l'AFC notifica
A-6624/2010
Pagina 10
alla persona interessata, che ha designato un mandatario svizzero
autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore
delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità
americana, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta
la segretezza (art. 20e cpv. 1 OCDI-USA). Se la persona interessata non
ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la
notificazione deve essere eseguita dalla competente autorità americana
secondo il diritto americano. Contemporaneamente, l'Amministrazione
federale delle contribuzioni fissa alla persona un termine per acconsentire
allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a
ricevere le notificazioni (art. 20e cpv. 2 OCDI-USA). La persona
interessata può, salvo eccezioni, partecipare alla procedura e consultare
gli atti (art. 20e cpv. 3 OCDI-USA).
4.3. La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito
di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello
stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3
con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente
in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii).
Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona
interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del
diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129
consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere
ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di
essere sentito, a un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in
modo corretto (decisione del Tribunale federale 8C_321/2009 del
9 settembre 2009, consid. 2.6.1).
5.
5.1. Già in sede di ricorso 14 settembre 2010 il ricorrente lamenta tra le
righe una violazione del suo diritto di essere sentito visto che prima
dell'emanazione della decisione finale non gli è stato possibile
pronunciarsi (cfr. ricorso pag. 12, punto 7). In questo contesto, egli chiede
allo scrivente Tribunale di sanare tale vizio ordinando un dibattimento
giusta l'art. 57 cpv. 2 PA. Nel complemento al ricorso 11 ottobre 2010 il
ricorrente ha dippoi esposto esplicitamente la violazione del suo diritto di
essere sentito, postulando quindi l'annullamento della decisione 9 agosto
2010 siccome resa in violazione del medesimo con il conseguente rinvio
della causa all'AFC per statuire nuovamente in merito. Esso ribadisce
altresì la richiesta già espressa nel suo gravame di sanare questo vizio
ordinando un dibattimento e ciò nel caso in cui lo scrivente Tribunale non
A-6624/2010
Pagina 11
dovesse accogliere il ricorso in ragione della violazione di tale diritto.
Quanto alle motivazioni, egli sostiene di non aver avuto nessuna
informazione circa la procedura che l'AFC aveva avviato nei suoi
confronti. Lamenta di essere venuto a conoscenza solo per caso della
decisione impugnata siccome notificata dallo Studio legale Bill Isenegger
Ackermann SA a un indirizzo in cui ha sede una società riconducibile a
un suo familiare. Conclude quindi che in siffatte circostanze, non ha avuto
la possibilità di chiarire la sua posizione prima dell'emanazione della
decisione impugnata (cfr. complemento al ricorso pag. 7).
5.2. Nella sua risposta 3 novembre 2010 l'autorità inferiore – oltre a
contestare la violazione del diritto di essere sentito lamentata dal
ricorrente siccome intempestiva (cfr. consid. 3 del presente giudizio) –
sostiene che tale violazione appare poco credibile visto che, secondo sue
informazioni, egli avrebbe ricevuto la comunicazione da parte di UBS SA
il 22 marzo 2010. Inoltre non avrebbe contestato di aver ricevuto la
comunicazione dell'AFC concernente l'autorizzazione FBAR del 27 aprile
2010 speditagli al suo indirizzo londinese. Facendo tuttavia riferimento
alla decisione A-6606/2010 del 16 dicembre 2010 dello scrivente
Tribunale, in duplica l'AFC ha precisato di non contestare quanto statuito
nella precitata decisione concernente la medesima problematica, pur
riconfermandosi in quanto esposto in risposta, ma affidandosi al giudizio
del Tribunale giudicante.
5.3. Nel caso in esame, l'autorità inferiore ha addotto che il ricorrente
avrebbe ricevuto delle comunicazioni da parte sua e di UBS SA prima
che la decisione finale fosse emessa, senza tuttavia fornire prova alcuna
a sostegno di tali asserzioni (cfr. consid. 2.3). Se è ben vero che tra i vari
documenti di cui all'incarto trasmesso dall'AFC si può trovare lo scritto
27 aprile 2010 concernente l'autorizzazione FBAR indirizzato al
ricorrente, non è tuttavia stato dimostrato in alcun modo che esso gli sia
stato effettivamente notificato. L'autorità inferiore non è quindi riuscita a
dimostrare che il ricorrente è venuto a conoscenza del procedimento da
lei condotto nei suoi confronti e che esso ha potuto prendere parte alla
procedura, come peraltro previsto dall'art. 20e cpv. 3 OCDI-USA.
In siffatte circostanze, la decisione 9 agosto 2010 qui impugnata è stata
resa in violazione del diritto di essere sentito dell'interessato. Per ragioni
di equità nonché del rispetto del principio della parità delle armi, si
giustifica che l'AFC prenda una nuova decisione dopo aver dato
l'occasione al ricorrente di esercitare tale diritto.
A-6624/2010
Pagina 12
Simile violazione non è peraltro suscettibile di essere sanata nell'ambito
della presente procedura di ricorso, e ciò poiché nei procedimenti di
assistenza amministrativa internazionale il TAF giudica in merito alla
concessione dell'assistenza amministrativa quale prima e ultima autorità
giudiziaria e considerato peraltro che la procedura davanti allo scrivente
Tribunale non è preceduta dalla possibilità di inoltrare reclamo o ricorso e
che le sentenze rese sono definitive (cfr. consid. 8 del presente giudizio
nonché decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3973/2010 del
29 novembre 2010 pag. 8 con rinvii e A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010
consid. 5.2).
6.
Per quanto precede, il gravame – nella misura in cui è ricevibile (cfr.
consid. 1.2) – deve essere accolto ai sensi dei considerandi con
conseguente annullamento della decisione impugnata siccome resa in
violazione del diritto di essere sentito dell'interessato e rinvio dell'incarto
all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente in merito, dopo aver
dato l'occasione al ricorrente di prendere compiutamente posizione.
7.
7.1. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso
di un rinvio all'istanza inferiore per la presa di una nuova decisione il
ricorrente è considerato quale parte vincente (DTF 132 V 215 consid. 6.1;
MARCEL MAILLARD in Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[ed.], Zurigo 2009, n. 14 ad art. 63 PA). Di conseguenza, alcuna spesa
processuale può essere posta a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 a
contrario PA), e ciò, malgrado nel caso concreto, lo scrivente Tribunale
abbia dovuto espletare più atti inerenti il versamento dell'anticipo spese
richiesto. L'anticipo spese di fr. 15'000.-- versato dal ricorrente gli verrà
quindi restituito integralmente.
7.2. Nessuna spesa processuale è peraltro posta a carico dell'autorità
inferiore (art. 63 cpv. 2 PA).
7.3. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS
173.320.2), se ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al
ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Lo scrivente
Tribunale può statuire d'ufficio in merito alle ripetibili in base alla nota
A-6624/2010
Pagina 13
d'onorario del patrocinatore, ove esistente, nonché sugli atti e di regola
senza dover procedere con una motivazione circostanziata (artt. 10 e
segg. TS-TAF).
Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un
legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In
considerazione degli atti di causa, l'autorità inferiore verserà al ricorrente
l'importo di fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso
davanti alla scrivente autorità giudiziaria.
8.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (art. 83 lett. h della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
A-6624/2010
Pagina 14
P.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza la
decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni resa il
9 agosto 2010 è annullata e l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
affinché si pronunci nuovamente in merito, dopo aver dato l'occasione al
ricorrente di prendere compiutamente posizione.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 15'000.-- versato dal
ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi processuali gli verrà
integralmente restituito.
3.
L'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di fr. 5'000.-- a
titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif. …, raccomandata).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Frida Andreotti
Data di spedizione: