B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6635/2018
Sen t en z a d e l 7 genna i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio),
Marianne Ryter, Raphaël Gani,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
traffico di perfezionamento attivo proprio; termine.
A-6635/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, è iscritta a registro di
commercio a far tempo dal 5 febbraio 2015. Essa si prefigge quale scopo
statutario lo « (…) ».
Il 25 agosto 2016 la A._______ ha ottenuto dalla Direzione generale delle
dogane (di seguito: DGD) l’autorizzazione n. 5557 ad applicare il regime
del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il
regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di latte
in polvere – e meglio, « Vollmilchpulver, sprühgetrocknet, mit Lecithin »,
numero di tariffa 0402.2119, per una quantità massima di 200'000 kg, in
provenienza dall’Unione europea – valida fino al 31 agosto 2017. Per
l’applicazione del suddetto regime doganale, detta autorizzazione esige
che la riesportazione dei prodotti perfezionati intervenga entro 12 mesi
dall’importazione del latte in polvere e che la relativa domanda di conteggio
venga presentata alla DGD entro 60 giorni dalla scadenza del termine di
riesportazione. L’autorizzazione precisa inoltre che, in caso d’inosservanza
dei predetti termini, sono dovuti i tributi d’entrata e gli interessi di mora.
B.
Con dichiarazione doganale e-dec n. (…) del 21 agosto 2017, la
A._______ ha dunque dichiarato l’importazione definitiva di 10'854 kg lordi
/10'800 kg netti di latte in polvere (« Vollmilchpulver 26% sprühgetrocknet,
zum Abfüllen in Kapseln Ausfuhrfrist 12 Monate seit der Einfuhr (…) »,
numero di tariffa 0402.2119) nel regime del traffico di perfezionamento
attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. 5557.
C.
Il 24 settembre 2018 la DGD ha informato per e-mail la A._______ – e
meglio la signora B._______, persona responsabile della pratica – che
l’autorizzazione n. 5557 risultava ancora aperta per 5'000.9 kg netti e che
il termine per l’inoltro della relativa domanda di conteggio stava per scadere
al 20 ottobre 2018:
« […] Bewilligung Nr. 5557 ist noch ein Endbestand von 5'000.9 kg –
Abrechnungsfrist 20.10.2018! […]».
A questa e-mail è seguita diversa corrispondenza tra le parti.
D.
Il 24 ottobre 2018 la A._______ – per il tramite della signora B._______ –
A-6635/2018
Pagina 3
ha informato per e-mail la DGD che l’autorizzazione n. 5557 è stata da lei
chiusa, come risultante dagli atti allegati.
In risposta, il 25 ottobre 2018 la DGD ha segnatamente indicato alla
A._______ che per l’autorizzazione n. 5557 il termine per il conteggio
sarebbe scaduto il 20 ottobre 2018. Essa ha altresì precisato che il termine
di riesportazione (e di conseguenza anche il termine per il conteggio)
avrebbe potuto essere prorogato prima della scadenza conformemente al
Regolamento R-10-70 cifra 9.3. Essa ha poi indicato che, una volta scaduti
i termini, non potrebbero tuttavia più essere prorogati, sicché i tributi non
riscossi all’importazione diventerebbero definitivamente esigibili. In tale
contesto, ha altresì segnalato la possibilità di inoltrare ricorso contro la
decisione d’imposizione.
E.
Con decisione d’imposizione del 1° novembre 2018, in assenza di una
domanda di conteggio entro il termine del 20 ottobre 2018 per i rimanenti
5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg netti di latte in polvere dei 10'854 kg lordi /
10'800 kg netti importati il 24 settembre 2018, la DGD ha dunque
proceduto nei confronti della A._______ alla riscossione dei relativi tributi
all’importazione per un importo totale di 35'332.75 franchi.
F.
Avverso la predetta decisione la A._______ (di seguito: ricorrente o società
ricorrente) – per il tramite dei suoi due rappresentanti, tra cui la signora
B._______ – ha presentato ricorso 21 novembre 2018 dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, postulandone in sostanza l’annullamento. Di fatto,
essa ha chiesto la restituzione del termine per inoltrare la domanda di
conteggio, indicando che la signora B._______ – persona responsabile
della pratica – sarebbe stata impedita dall’inoltrarla per tempo a causa di
problemi di salute imprevisti. Essa chiede dunque che venga tenuto conto
delle correzioni da lei apportate in sede ricorsuale in rapporto
all’autorizzazione n. 5557.
G.
Con risposta 16 gennaio 2019, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto del
ricorso, ritenendo come non dati i presupposti alla base della restituzione
del termine nel caso della società ricorrente.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
A-6635/2018
Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni
emanate dalla DGD in materia traffico di perfezionamento attivo possono
essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conforme-
mente all’art. 33 lett. d LTAF. Lo scrivente Tribunale è dunque competente
per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto
direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la
procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF;
art. 2 cpv. 4 PA). Su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA – che per inciso menziona
dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell’ambito delle
procedure in materia doganale – quanto precede vale altresì per le
procedure di ricorso in materia doganale, compresa la presente procedura,
benché la procedura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla
PA (cfr. art. 3 lett. e PA; [tra le tante] sentenza del TAF A-2482/2017 del
16 luglio 2018 considd. 1.2 e 3 con rinvii).
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla
legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul
diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che condanna la ricorrente al
pagamento posticipato dei tributi all’importazione. Poiché la decisione
impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente quest’ultima
risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
A-6635/2018
Pagina 5
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti sponta-
neamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo
se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF
122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip »)
l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono
evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e pre-
sentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il
dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren-
te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende,
in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 Le istruzioni dell’Amministrazione federale (come le informazioni
generali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.) non sono
vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell’ambito
dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l’interpreta-
zione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso
specifico (cfr. DTF 141 III 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le
tante] sentenze del TAF A-4625/2018 del 25 luglio 2019 consid. 3.2; A-
714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2; A-2675/2016 del 25 ottobre
2016 consid. 1.4; A-5099/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 1.6).
3.
In concreto, si pone la questione a sapere se la ricorrente può essere posta
a beneficio del regime del traffico di perfezionamento attivo proprio in rap-
porto ai rimanenti 5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg netti di latte in polvere dei
10'854 kg lordi / 10'800 kg netti importati il 21 agosto 2018, così come da
lei postulato nel suo gravame 21 novembre 2018. In tale contesto, si tratta
soprattutto di stabilire se alla ricorrente può essere o meno concessa la
restituzione del termine per l’inoltro della domanda di conteggio, scaduto il
20 ottobre 2018.
A-6635/2018
Pagina 6
In tale ottica, prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 3.5 segg. del pre-
sente giudizio), il Tribunale richiamerà innanzitutto i principi applicabili alla
presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 – 3.4 del presente giudizio).
3.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 della legge del 18 marzo
2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]), le merci introdotte nel territorio doga-
nale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale e devono
essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986
sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio, dette merci sog-
giacciono altresì all’IVA all’importazione (cfr. art. 50 segg. della legge fede-
rale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA,
RS 641.20]). Rimangono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni
speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si
fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2 LTD; art. 2 cpv. 1 LD e art. 8 segg. LD;
art. 53 LIVA). L’importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quan-
tità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all’ufficio
doganale, nonché alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel
momento in cui sorge l’obbligazione doganale (cfr. art. 19 cpv. 1 LD).
3.2
3.2.1 Per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per
essere lavorate, trasformate o riparate, l’AFD accorda la riduzione dei
tributi doganali o la franchigia doganale nell’ambito del regime del traffico
di perfezionamento attivo, sempre che nessun interesse preponderante vi
si opponga (cfr. art. 12 cpv. 1 LD). Dette merci sono esenti dall’IVA all’im-
portazione (cfr. art. 53 cpv. 1 lett. i LIVA; cfr. sentenze del TAF A-2656/2018
del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.1; A-7871/2015 del 10 novembre 2016
consid. 2.2.1; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.1).
3.2.2 L’applicazione del regime del traffico di perfezionamento attivo è
soggetta all’autorizzazione dell’AFD (cfr. art. 59 cpv. 2 LD). Il rilascio
dell’autorizzazione alla persona interessata presuppone l’adempimento
delle condizioni di cui all’art. 165 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle
dogane (OD, RS 631.01). In virtù dell’art. 59 cpv. 2 LD, detta autorizza-
zione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente
e nel tempo. In tale senso, l’art. 166 lett. h OD prevede espressamente che
l’autorizzazione contiene in particolare l’indicazione degli « oneri, segnata-
mente termini per l’esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclu-
sione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di con-
trollo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali ». L’osservanza
dei suddetti presupposti fissati dall’AFD è la condizione primaria per la
conclusione regolare del regime del traffico di perfezionamento attivo e la
A-6635/2018
Pagina 7
conseguente franchigia doganale o riduzione dei tributi doganali (cfr. DTF
143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre
2018 consid. 3.2.2; A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-
7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 otto-
bre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2; IVO
GUT, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zoll-
gesetz [ZG], 2009, [di seguito: Handkommentar ZG], n. 4 ad art. 59 LD).
Con il rilascio dell’autorizzazione viene confermata l’applicabilità del regi-
me del traffico di perfezionamento attivo (cfr. art. 59 cpv. 2 LD in combinato
disposto con l’art. 166 lett. a OD). Di regola, nel regime del perfeziona-
mento attivo sono determinati i tributi all’importazione nel cosiddetto regime
di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato (cfr. art. 59
cpv. 3 lett. a LD in combinato disposto con l’art. 167 OD). Ciò significa che
la riscossione dei tributi all’importazione viene sospesa in maniera condi-
zionale (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-2656/2018
del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.2; A-7140/2017 del 21 novembre 2018
consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-
7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2).
Qualora la decisione tramite la quale è stata concessa l’autorizzazione (la
cosiddetta « Bewilligungsverfügung ») non venga impugnata, la stessa
cresce formalmente in giudicato con i relativi oneri ivi precisati (cfr. senten-
ze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015
del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016
consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). In tal caso, si
considera che il destinatario della decisione abbia accettato i suddetti oneri
e il conseguente obbligo di attenersi agli stessi. Eventuali censure relative
al contenuto dell’autorizzazione, segnatamente la contestazione degli
oneri posti da quest’ultima, vanno sollevate tempestivamente presentando
ricorso contro l’autorizzazione stessa; successivamente dette censure non
possono infatti più essere sollevate con successo nell’ambito della proce-
dura di riscossione dei tributi d’entrata e vanno pertanto respinte (cfr. sen-
tenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-
7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del
29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Conformemente alla giurisprudenza, con la
crescita in giudicato formale dell’autorizzazione, pure le censure relative
alla conformità costituzionale e alle leggi e ordinanze su cui si fonda
l’autorizzazione sono da respingere (cfr. sentenze del TAF A-2656/2018 del
19 dicembre 2018 consid. 3.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016
consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2).
A-6635/2018
Pagina 8
3.2.3 Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso
regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è
accordata definitivamente, se il titolare dell’autorizzazione ha adempiuto gli
oneri fissati nell’autorizzazione (cfr. art. 168 cpv. 1 OD; DTF 143 II 646
consid. 2.4.3; sentenza del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018
consid. 3.2.3). Giusta l’art. 168 cpv. 2 OD, all’organo di sorveglianza desi-
gnato nell’autorizzazione il titolare dell’autorizzazione deve adempiere ai
seguenti tre oneri:
a) inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei
tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale;
b) provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio
doganale o le merci indigene ammesse nel regime d’equivalenza sono state
riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e
c) comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari
risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e
documenti simili.
La dichiarazione doganale per l’esportazione dei prodotti perfezionati vale
come domanda di riduzione definitiva dei tributi ai sensi dell’art. 168 cpv. 2
lett. a OD (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 4 aprile 2007 del Dipar-
timento federale delle finanze [DFF] concernente il traffico di perfezio-
namento [RS 631.016]; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3; sentenza del TAF A-
2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.2.3).
3.2.4 In caso di mancato ossequio degli oneri posti dall’autorizzazione e
dall’art. 168 cpv. 2 OD, il regime del perfezionamento attivo viene conside-
rato come non regolarmente concluso. In tal caso, i tributi doganali all’im-
portazione, sino ad allora sospesi, diventano esigibili (cfr. art. 59 cpv. 4
LD). Ciò non si applica tuttavia se è comprovato che le merci perfezionate
sono state riesportate. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni
dalla scadenza del termine fissato (cfr. art. 59 cpv. 4 LD; DTF 143 II 646
consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018
consid. 3.2.4; A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.4; A-
7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.4; A-8109/2015 del 16 otto-
bre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.4; GUT,
in: Handkommentar ZG, n. 7 ad art. 59 LD).
3.2.5 In tale ambito, nello specifico lo scrivente Tribunale rileva il riferi-
mento da parte dell’autorità inferiore nella propria risposta 16 gennaio 2019
alla prassi amministrativa dell’AFD relativa alla proroga dei termini, così
come contenuta alla cifra 9.3 del Regolamento R 10-70 – la cui data non
viene tuttavia da lei precisata – concernente il perfezionamento attivo. Ora,
più concretamente, secondo la versione attualmente reperibile e in vigore
A-6635/2018
Pagina 9
dal 1° settembre 2019, la cifra 9.3 del suddetto Regolamento R 10-70
prevede espressamente la possibilità per l’amministrato di ottenere una
proroga del termine d’esportazione, sulla base di una domanda scritta,
motivata e presentata entro il termine d’esportazione alla DGD
(cfr. Documentazione > Regolamenti > R-10
Procedure doganali > R-10-70 Perfezionamento attivo>, consultato il
03.12.2019). In caso di mancato ossequio delle condizioni alla sua base,
la DGD non concede alcuna proroga del termine.
3.3 Il regime doganale è fondato sul principio dell’autodichiarazione. In
virtù di detto principio, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
(cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla som-
mariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1
LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette
all’obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni
necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l’esecuzione del controllo
doganale stesso e stabilire l’obbligo di pagare il dazio. Le persone soggette
all’obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presen-
tazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della
merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al
loro dovere di diligenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7140/2017
del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-1123/2017 del 6 dicembre 2017
consid. 4.1; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-
3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.2). In particolare, spetta alla
persona soggetta all’obbligo di dichiarazione l’onere di selezionare il
regime doganale corretto applicabile ad una determinata merce e di dichia-
rarla per tale regime (cfr. art. 47 cpv. 1 LD). Tra i vari regimi doganali figura
ad esempio il regime del perfezionamento attivo (cfr. art. 47 cpv. 2 lett. e
LD; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.3; A-
7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno
2016 consid. 2.3).
In tale contesto, la dichiarazione doganale, quale base dell’imposizione
doganale (cfr. art. 18 cpv. 1 LD in combinato disposto con l’art. 25 LD),
ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del
15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004
485, 534 [di seguito: Messaggio LD]; BARBARA SCHMID, in: Handkom-
mentar ZG, n. 1 ad art. 18 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-1123/2017
del 6 dicembre 2017 consid. 4.1 con rinvii; A-201/2015 del 29 giugno 2015
consid. 2.3.1 con rinvii; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2).
In presenza di un’importazione, a difetto di disposizioni specifiche al riguar-
A-6635/2018
Pagina 10
do in materia IVA, la dichiarazione doganale funge altresì da base dell’im-
posizione all’IVA (cfr. art. 50 LIVA, sentenze del TAF A-2656/2018 del
19 dicembre 2018 consid. 3.3; A-7140/2017 del 21 novembre 2018
consid. 2.3; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3 con rinvii; A-
7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3).
3.4 In merito alla restituzione dei termini in caso d’inosservanza, la legisla-
zione doganale non contiene alcuna disposizione. La possibilità di ricorrere
alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall’autorità costituisce
tuttavia un principio giuridico generale (cfr. PATRICIA EGLI, in: Wald-
mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens-
gesetzt, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l’art. 24
cpv. 1 PA può essere (analogamente) applicato, indipendentemente dal
rinvio dell’art. 116 cpv. 4 LD, in quanto conforme al principio generale del
diritto ad un equo processo (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.; [tra le tante] sentenze
del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.4; A-7054/2017 del
19 luglio 2018 consid. 1.2.1.1; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7,
STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 2 ad art. 24 PA).
La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richie-
dente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
nel termine stabilito. Quest’ultimo deve tuttavia presentare una domanda
di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento,
effettuando nel contempo l’atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L’inosser-
vanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna ne-
gligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo og-
gettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L’ignoranza
della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l’assenza per ferie o le
carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giu-
stificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-
2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.4; C-2706/2017 del 10 luglio
2017 consid. 5.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012
del 15 gennaio 2013 consid. 3.2; A-1634/2011 del 31 ottobre 2011
consid. 2.3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.136 segg.,
n. 2.139).
3.5
3.5.1 Nel caso concreto, con decisione 25 agosto 2016 della DGD, la
ricorrente è stata messa a beneficio dell’autorizzazione n. 5557 ad appli-
care il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione
A-6635/2018
Pagina 11
secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importa-
zioni di latte in polvere, e meglio, « Vollmilchpulver, sprühgetrocknet, mit
Lecithin », numero di tariffa 0402.2119, per una quantità massima di
200'000 kg, in provenienza dall’Unione europea (cfr. atto n. 1 dell’incarto
prodotto dall’autorità inferiore [di seguito: inc. DGD], in particolare rubri-
che 1, 2, 4 e 6). Per quanto concerne la validità dell’autorizzazione, alla
rubrica 3 della succitata autorizzazione il termine per l’importazione è stato
fissato al 31 agosto 2017, quello per l’esportazione a 12 mesi dall’importa-
zione interessata e quello per il conteggio a 60 giorni. Alla rubrica 11
denominata « Ein- und Ausfuhrzollanmeldung » è precisato che:
« […] Die Ein- und Ausfuhrzollanmeldung muss in der im Informationsblatt
“aktive Veredelung Veranlagung Nichterhebung Rückerstattungˮ (Form. 47.81)
vorgeschriebenen Form erfolgen […] ».
Alla rubrica 12 denominata « Weitere Auflagen », rilevante per il presente
caso è la precisazione secondo cui:
« […] Über Eingang, Veredelung und Ausgang ist eine genaue Kontrolle zu
führen. Die Frist für die Ausfuhr der Veredelungserzeugnisse beträgt
12 Monate seit der Verbringung der Ware gemäss Rubrik 4 ins Zollgebiet. Der
Abrechnungsantrag (Formular 47.92) ist der überwachenden Stelle innert
60 Tagen nach Ablauf der Ausfuhrfrist einzureichen. Wird eine dieser Fristen
versäumt, werden die Abgaben zuzüglich Verzugszinsen fällig […] ».
Alla rubrica 16 sono poi chiaramente indicate le basi giuridiche su cui si
fonda la presente autorizzazione.
3.5.2 Come già precisato dal Tribunale in precedenza, detta autorizzazione
si presenta come una decisione impugnabile con ricorso (« Bewilligungs-
verfügung »; cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio). Essa precisa in che
forma devono intervenire le dichiarazioni doganali all’importazione e
all’esportazione, nonché i termini per la riesportazione della merce impor-
tata in applicazione del regime di perfezionamento attivo e per la presen-
tazione del relativo conteggio. In particolare, detta autorizzazione informa
il suo titolare che la domanda di conteggio deve essere presentata all’uffi-
cio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesporta-
zione e che in caso contrario i tributi d’entrata con i relativi interessi di mora
diventano esigibili, ciò conformemente all’art. 59 cpv. 4 LD in combinato
disposto con l’art. 168 cpv. 2 lett. a OD (cfr. DTF 143 II 646 considd. 2.4.2
e 3.3.5; sentenze del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 con-
sid. 3.5.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.1 con rinvii; A-
7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.1). Essa è provista dei mezzi d’im-
pugnazione, ove è precisato che la stessa è soggetta a ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.
A-6635/2018
Pagina 12
3.5.3 La ricorrente non ha impugnato detta decisione 25 agosto 2016,
sicché la stessa è formalmente cresciuta in giudicato insieme alle condi-
zioni ivi indicate. Detto in altri termini, si deve considerare che non impu-
gnandola, la ricorrente non solo ha accettato gli oneri fissati dall’autorizza-
zione, ma si è anche presa l’impegno di rispettarli (cfr. sentenze del TAF A-
2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.5.3; A-7871/2015 del 10 no-
vembre 2016 consid. 4.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.2).
3.6
3.6.1 Ciò premesso, dagli atti dell’incarto risulta che, con dichiarazione
doganale e-dec n. (…) del 21 agosto 2017, la ricorrente ha dichiarato
l’importazione definitiva di 10'854 kg lordi / 10'800 kg netti di latte in polvere
(« Vollmilchpulver 26% sprühgetrocknet, zum Abfüllen in Kapseln
Ausfuhrfrist 12 Monate seit der Einfuhr (…) », numero di tariffa 0402.2119)
nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione
della relativa autorizzazione n. 5557 (cfr. atto n. 2 dell’inc. DGD). Tenuto
conto dei termini fissati dall’autorizzazione n. 5557 (cfr. atto n. 1
dell’inc. DGD), per detta importazione il termine di 12 mesi per la riesporta-
zione scadeva il 21 agosto 2018 e quello di 60 giorni dalla riesportazione
per l’inoltro della domanda di conteggio – tenuto conto della sospensione
dei termini durante le ferie giudiziarie ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 lett. b PA
– il 20 ottobre 2018 (cfr. parimenti DTF 143 II 646 consid. 3.3.7; sentenza
del TAF A-2656/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 3.6.1).
3.6.2 Dagli atti dell’incarto risulta altresì che in data 24 settembre 2018
l’AFD ha informato la ricorrente circa il fatto che l’autorizzazione n. 5557
risultava ancora aperta per un quantitativo di 5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg
netti di latte in polvere. In quell’occasione, l’AFD ha reso in particolare
attenta la ricorrente in merito all’imminente scadenza del termine di conteg-
gio, specificando che lo stesso scadeva il 20 ottobre 2018 (cfr. atto n. 4
dell’inc. DGD). In tale frangente, il Tribunale rileva che, a quel momento –
e neppure successivamente nell’ambito della decisione impugnata o della
presente procedura di ricorso – l’AFD non ha per contro sollevato alcuna
censura circa la riesportazione del suddetto quantitativo di 5'025.9 kg
lordi / 5'000.9 kg netti di latte in polvere, la stessa essendosi sempre riferita
unicamente al rispetto del termine per la presentazione del conteggio.
3.6.3 Ciò posto, dagli atti dell’incarto non risulta tuttavia che la ricorrente
abbia inoltrato la propria domanda di conteggio nel rispetto del termine di
60 giorni – in concreto, come visto poc’anzi, scadente il 20 ottobre 2018 –
posto dall’autorizzazione n. 5557. Di fatto, la ricorrente ha inoltrato per e-
mail la propria domanda di conteggio in data 24 ottobre 2018 (cfr. atto n. 4c
A-6635/2018
Pagina 13
dell’inc. DGD), ovvero tardivamente, così come giustamente segnalatole in
risposta per e-mail dall’autorità inferiore il 25 ottobre 2018 (cfr. atto n. 4d
dell’inc. DGD).
Ora, in tale contesto, con ricorso 21 novembre 2018 la ricorrente postula
dinanzi al Tribunale la restituzione del termine per l’inoltro del conteggio e
la presa in considerazione delle correzioni da essa inoltrate il 24 ottobre
2019 all’autorità inferiore e rinnovate in sede ricorsuale, censurando che la
signora B._______, persona responsabile della pratica (di seguito: persona
responsabile), sarebbe stata impedita dall’inoltrare per tempo il conteggio
a causa di problemi di salute imprevisti, così come risultante dai documenti
medici di cui ai docc. A e A1.
3.6.4 Al riguardo, il Tribunale rivela quanto segue. Come visto, in data
24 settembre 2018, la ricorrente è stata resa attenta dall’autorità inferiore
dell’imminente scadenza del termine di conteggio al 20 ottobre 2018
(cfr. atto n. 4 dell’inc. DGD; consid. 3.6.2 del presente giudizio). Secondo i
documenti medici prodotti dalla ricorrente in sede ricorsuale, e meglio la
relazione clinica di dimissione del 28 settembre 2018, risulta che la
persona responsabile della pratica è stata ospedalizzata dal 27 settembre
2018 al 28 settembre 2018 per un intervento per la « […] [r]ottura degene-
rativa del menisco laterale in ginocchio sx valgo […] » (cfr. doc. A1 allegato
al ricorso 21 novembre 2018). In ragione di detto intervento, detta persona
è stata messa a riposo dal medico chirurgo al 100% fino al 14 ottobre 2018
(cfr. doc. A allegato al ricorso 21 novembre 2018). Ne discende che al suo
rientro, essa disponeva ancora di almeno sei giorni per inoltrare tempesti-
vamente la domanda di conteggio. Peraltro, visto il motivo medico per cui
la persona responsabile ha dovuto assentarsi dal lavoro, la stessa – una
volta dimessa dall’ospedale – avrebbe anche potuto delegare le urgenze
ad un terzo all’interno della società ricorrente. In tali circostanze, il Tribu-
nale non intravvede alcun valido motivo giustificativo permettente di ritene-
re che di fatto la società ricorrente sarebbe stata impedita dall’ossequiare
il termine di presentazione del conteggio, la stessa – come visto – avendo
ancora avuto a sua disposizione il tempo necessario (sei giorni) per
organizzarsi diversamente al suo interno, rispettivamente manifestarsi
presso l’autorità inferiore e, se del caso, chiedere ragguagli in merito alla
procedura da seguire (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio).
Come visto, nella propria risposta l’autorità inferiore ha segnalato che la
ricorrente avrebbe potuto chiedere altresì una proroga del termine sulla
base della cifra 9.3 del Regolamento R 10-70, senza tuttavia precisare né
la data del predetto Regolamento, né a quale termine essa si stia di fatto
A-6635/2018
Pagina 14
riferendo. Ora, dall’esame della versione attualmente reperibile e in vigore
dal 1° settembre 2019 del Regolamento R 10-70, il Tribunale osserva
come la cifra 9.3 si riferisca invero unicamente alla proroga del termine
d’esportazione e non del termine per la presentazione del conteggio
(cfr. consid. 3.2.5 del presente giudizio), qui litigioso. In tale contesto,
andrebbe dunque verificato se pure la cifra 9.3 della versione precedente
del Regolamento R 10-70 – ammesso e concesso che ve ne sia una,
questione che andrebbe appurata presso l’autorità inferiore – in vigore al
momento dei fatti qui litigiosi, prevedeva unicamente la proroga del termine
d’esportazione. In ogni caso, tale punto meriterebbe di essere chiarito
dall’AFD nella propria prassi. Sennonché, dal momento che la ricorrente
non ha comunque inoltrato una domanda di proroga del termine in tal
senso, in concreto detta questione può rimanere aperta, non essendo qui
determinante ai fini del giudizio.
In definitiva, la domanda di restituzione del termine va pertanto qui
respinta. Di riflesso, il Tribunale non può che considerare la domanda di
conteggio del 24 ottobre 2018, rispettivamente quella allegata al ricorso
21 novembre 2018, come tardiva.
3.7 Visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che la ricorrente non ha
rispettato il termine per la presentazione della domanda di conteggio posto
dall’autorizzazione n. 5557 del 25 agosto 2016 – condizione alla base
dell’applicazione del suddetto regime doganale – e non può pertanto bene-
ficiare del regime del traffico di perfezionamento attivo in rapporto all’impor-
tazione definitiva dei rimanenti 5'025.9 kg lordi / 5'000.9 kg netti di latte in
polvere dei 10'854 kg lordi / 10'800 kg netti importati il 21 agosto 2018. In
tale situazione, è dunque a giusta ragione che al riguardo l’autorità inferiore
ha proceduto nei confronti della ricorrente alla riscossione posticipata dei
tributi all’importazione di 35'332.75 franchi conformemente a quanto indi-
cato alla rubrica 12 dell’autorizzazione n. 5557 (cfr. considd. 3.2.4 e 3.5.1
del presente giudizio). In tali circostanze, la decisione impugnata va qui
confermata e il ricorso integralmente respinto.
4.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di
procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente
soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in
3'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente
dall’anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono
A-6635/2018
Pagina 15
poi i presupposti per l’assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di
spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
TS-TAF a contrario).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di 3'000 franchi sono poste a carico della ricorrente.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà
interamente detratto dall’anticipo spese di 3'000 franchi versato a suo
tempo dalla ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
A-6635/2018
Pagina 16
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: