B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6642/2013
Sen t en z a d e l 2 7 g e nn a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marianne Ryter, Maurizio Greppi,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a
bassa tensione.
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Fatti:
A.
Con scritto del 21 dicembre 2012 le B._______ (in seguito B._______ o
gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (ESTI) che, malgrado un invito (23 marzo 2010) e due
richiami (6 ottobre 2010 e 19 aprile 2012), non è stato presentato alcun
rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa tensione (qui di seguito RaSi)
concernente gli impianti dell'immobile "C._______", sito in D._______ 1, …
.
B.
Con scritto raccomandato del 19 marzo 2013 l'ESTI ha invitato E._______
e A._______ a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente lo stabile
"C._______", sito in F._______, ..., concedendo un ulteriore ed ultimo
termine, scadente il 19 giugno 2013, con comminatoria che in caso di
inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa.
C.
Con email del 21 maggio 2013 gli interessati hanno segnalato all'ESTI di
non aver ricevuto alcuna richiesta da parte dell'B._______, nonché di mai
aver avuto un inquilino "C._______" in F._______ a ....
Con email del 23 maggio seguente l'ESTI ha invitato nuovamente i signori
A._______ e B._______ a presentare il rapporto in oggetto entro il 19
giugno 2013.
Medesimo invito, questa volta con scritto raccomandato, è stato trasmesso
il 26 giugno 2013 con termine il 16 agosto 2013; l'ESTI, in questa
occasione, ha corretto l'indicazione precedente in stabile "C.______",
D._______ 1, …, ed rilevato che, in caso di
inosservanza, avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa per
almeno 600 franchi.
E.
Con comunicazione del 29 ottobre 2013 il gestore di rete ha informato
l'ESTI che E._______ e A._______ non avevano provveduto alla
produzione del rapporto richiesto.
Conseguentemente, con decisione del medesimo giorno, l'autorità federale
ha intimato ai proprietari menzionati di inoltrare, entro il 3 gennaio 2014, il
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RaSi concernente l'immobile "C._______", sito in D._______ 1, …,
comminando inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione della
decisione.
F.
Con ricorso del 26 novembre 2013 A._______ (in seguito: ricorrente) ha
adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale)
chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (di seguito: autorità
inferiore o autorità di prima istanza). Espone in breve di mai aver ricevuto
alcun richiamo da parte del gestore di rete e sottolinea come l'autorità adita
abbia sbagliato nelle indicazioni concernente la designazione dell'immobile
per il quale veniva richiesto il RASI.
G.
Il 6 gennaio 2014 l'Elettricità G._______ SA ha effettuato il relativo controllo
periodico presso l'immobile sito in D._______ 1, …, trasmettendo agli
interessati il rapporto di sicurezza per impianto elettrico.
H
Con presa di posizione dell'11 febbraio 2014 l'autorità di prima istanza ha
chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione del 26 giugno 2013
respingendo il ricorso.
I.
Il Tribunale, con scritto del 19 marzo 2014, ha dato la possibilità a
A._______ di inoltrare le proprie osservazioni finali entro il 9 aprile
seguente. Il ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della
vertenza.
Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate
all'art. 21 LIE.
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L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi
della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre
1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS
734.24]). La sua decisione del 29 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste
dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione
dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente
per dirimere il presente litigio.
Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata
(art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di
contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo
scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate
o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121
V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
3.
Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto di annullare la "sanzione di multa"
comminata con la decisione dell'ESTI del 29 ottobre 2013.
Nella misura in cui, però, il predetto RaSI è stato prodotto dal ricorrente in
data 6 gennaio 2014 (e quindi dopo il termine fissato dall'ESTI; cfr. consid.
di fatto G), la questione a sapere se detto rapporto deve essere consegnato
non è più litigiosa. Resta invece da esaminare se, al momento dell'atto
impugnato, la decisione era fondata e quindi se a giusto titolo l'autorità di
prima istanza ha addossato spese procedurali al ricorrente.
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4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugl’impianti elettrici e la cura di
verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori
(proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso
designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a
bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i
servizi d’ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici
su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art.
32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima
della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda
del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti
alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della
fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può
essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di
controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato
presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all’ESTI
l’esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la
giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per un rinvio della pratica
all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere – la richiesta più due solleciti
– da parte del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo
federale A-2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2).
Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di
assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti
legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo,
l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del
rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini
comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2,
A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21
gennaio 2010 consid. 6.3).
Secondo l'art. 36 cpv. 1 OIBT, "i gestori di rete invitano per scritto, almeno
sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo, i proprietari degli
impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza
conformemente all'articolo 37 prima della fine del periodo di controllo". E
secondo il capoverso della del medesimo art. 36 OIBT, "questo termine può
essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di
controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato
presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'Ispettorato
l'esecuzione dei controlli periodici". Secondo la giurisprudenza dello
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scrivente Tribunale, la richiesta ed i due richiami del gestore di rete sono
un presupposto formale necessario per l'apertura della procedura dinanzi
l'ESTI (cfr. Sentenza A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi
devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si
possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto.
5.
5.1 Nel proprio gravame il ricorrente sostiene di aver ricevuto unicamente
la richiesta di presentazione del rapporto di sicurezza da parte dell'ESTI –
del 19 marzo 2013 – recante un'erronea indicazione dell'immobile, e
successivamente dopo richiesta di precisazione nel maggio 2013, una
decisione (tramite scritto raccomandato) del 28 [recte 29] ottobre 2013 in
cui l'autorità federale fissava al 3 gennaio 2014 un ulteriore termine per la
presentazione del documento richiesto, come pure venivano addossati 600
franchi a titolo di tassa per l'emanazione della decisione.
5.2 L'autorità inferiore ha dichiarato invece che il gestore di rete ha
sollecitato al ricorrente il rapporto di controllo degli impianti elettrici con
scritti del 23 marzo 2010, 6 ottobre 2010 e 19 aprile 2012, trasmessi al
medesimo recapito postale della decisione qui impugnata. L'ESTI ha pure
evidenziato che, susseguentemente al trasferimento della pratica da parte
del gestore di rete giusta l'art. 36 OIBT, nuovi solleciti datati 19 marzo (con
errata indicazione dell'immobile oggetto di controllo) e 26 giugno 2013 (con
indicazione corretta dell'immobile) sono stati trasmessi a A._______.
5.3 Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui
l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le
parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Esse, tuttavia, non sono
gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.119 e 3.149). Il Tribunale
amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova offerti (art.
40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR
273] in relazione con l'art. 19 PA). La prova è addotta quando il Tribunale,
fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri oggettivi,
giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.141). Se un fatto asserito non
viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le
conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia di
diritto pubblico vale il principio generale – ai sensi dell'art. 8 del Codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) – secondo cui chi vuol
dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
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fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente sopporta
l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli, mentre
l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti incriminanti (cfr.
Sentenza del Tribunale amministrativo A-962/2009 del 23 luglio 2009
consid. 6.3; CHRISTOPH AUER, in: Kommentar VwVG,
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zurigo 2008, N. 16 ad art. 12;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., N. 3.150; PATRICK L.
KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zurigo 2009, N. 207 ad art. 12; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6a ed., Zurigo 2010, N. 1623). Tuttavia, nel caso in cui l'apprezzamento
delle prove convinca l'autorità che un'allegazione di fatto è stata stabilita o
rifiutata, la ripartizione dell'onere della prova diviene senza oggetto (cfr.
DTF 131 III 222 consid. 4.3 e rif. cit.).
5.4 In casu, dagli atti di causa, non emerge però alcun documento
probatorio circa le avvenute notifiche dei singoli scritti inviati dal gestore di
rete al ricorrente e della lettera di trasferimento della pratica del 21
dicembre 2012 inoltrata dal gestore di rete, nella quale è fatto riferimento
alla richiesta del rapporto di sicurezza e dei relativi richiami. Inoltre, pur
tenendo conto di tutte le circostanze, una tale notifica non si evince
nemmeno da altri indizi. Anche volendo considerare l'atteggiamento poco
collaborativo del ricorrente (vedi scambio di posta elettronica dello stesso
ricorrente con l'autorità di prima istanza, del 21 maggio 2013, doc. 6
dell'incarto di prima istanza, dal quale non si evince la minima buona
volontà ad orientare l'autorità di prima istanza, caduta precedentemente
nell'errore di designazione esatta dell'immobile), le sue dichiarazioni sono
sempre state coerenti circa l'assenza di lettere recapitategli da parte del
gestore di rete. Anche altri mezzi di prova infine non cambierebbero – pure
in applicazione del principio inquisitorio dell'art. 12 PA – la sostanza delle
cose, posto che le lettere citate sono state spedite con posta semplice e
non per raccomandata.
Visto quanto precede, il ricorso – nella misura in cui è ricevibile –
dev'essere ammesso e la decisione impugnata annullata per quanto
riguarda le spese procedurali (e non una multa) messe a carico del
ricorrente, unico punto litigioso nella presente causa (cfr. prec. consid. 3.3).
6.
In considerazione dell'esito della lite, che vede soccombente l'autorità
inferiore, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Ad
avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 500
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franchi versato dal ricorrente il 23 dicembre 2013, gli verrà restituito
integralmente, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali.
Non si giustifica tuttavia l'assegnazione di ripetibili al ricorrente (art. 64 cpv.
1 PA a contrario ; rispettivamente art. 7 cpv. 1 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto non divenuto privo d'oggetto, il ricorso è ammesso.
2.
Non si prelevano spese processuali. Ad avvenuta crescita in giudicato del
presente giudizio, l'anticipo spese di 500 franchi versato dal ricorrente, gli
verrà integralmente restituito, previa indicazione delle sue coordinate ban-
carie o postali.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni,
i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: