B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6709/2011
S e n t e n z a d e l 6 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Salome Zimmermann,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinata da…,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto
Domanda di condono del dazio.
A-6709/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
La A._______, in X._______, ditta di spedizioni attiva a livello interna-
zionale, ha proceduto, tra giugno 1999 e maggio 2001, allo sdoganamen-
to all'aliquota di dazio del contingente (di seguito: ADC) di fiori recisi im-
portati dalla B._______, in Y._______ (di seguito: B._______), società poi
fallita nell'aprile 2002. Il 27 febbraio 2003 la Direzione del Circondario
delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) le ha scritto, informandola che
da controlli effettuati dall'Ufficio federale dell'agricoltura era emerso che la
B._______, aveva superato il contingente assegnatole, motivo per cui i
fiori avrebbero dovuto essere sdoganati all'aliquota di dazio fuori contin-
gente (di seguito: ADFC). Considerandola responsabile solidale, la DCD
ha quindi rivendicato presso la A._______ la somma di fr. 243'399.30,
corrispondente alla differenza tra le due aliquote (ossia l'ADFC e l'ADC)
ivi inclusa l'imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) sull'importazione
di beni per un importo di fr. 5'478.60.
B.
Il 7 luglio 2003 – sulla base della fattispecie sopraesposta – la DCD ha
emanato nei confronti della A._______ una decisione formale di esazione
posticipata di tributi per l'importo complessivo di fr. 243'399.30
(= fr. 237'920.70 di dazio doganale + fr. 5'478.60 di IVA).
C.
La predetta decisione è stata poi confermata su ricorso dapprima dalla
Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) con decisione 1° feb-
braio 2008, successivamente dal Tribunale amministrativo federale con
decisione A-1542/2008 del 20 aprile 2010 e infine dal Tribunale federale
con decisione 2C_456/2010 del 7 marzo 2011.
D.
Con scritto 8 giugno 2011, la A._______ ha presentato dinanzi alla DGD
una domanda di condono integrale del dazio e dell'IVA dell'importo
complessivo di fr. 243'399.30, con richiesta di effetto sospensivo, sulla
scorta dell'art. 127 cpv. 1 cifra 4 della Legge federale del 1° ottobre 1925
sulle dogane (vLD, RU 42 409 e CS 6 475), nonché dell'art. 84 cpv. 1
lett. c della Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta
sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1344).
E.
Con decisione 9 novembre 2011, la DGD ha accolto parzialmente la do-
manda di condono limitatamente per quanto concerne l'IVA, rinunciando
A-6709/2011
Pagina 3
alla riscossione dell'importo di fr. 5'478.60 (cfr. cifra 2 del dispositivo della
citata decisione). Essa ha invece respinto la domanda di condono del da-
zio (cfr. cifra 1 del dispositivo della citata decisione), ritenendo come non
dati i presupposti alla base della concessione del condono ai sensi
dell'art. 127 cpv. 1 cifra 4 vLD. Nondimeno, per venire incontro alla
A._______, la DGD le ha proposto un pagamento rateale.
F.
Il 13 dicembre 2011, la A._______ (di seguito: ricorrente), per il tramite
del suo patrocinatore, ha presentato ricorso dinanzi allo scrivente Tribu-
nale limitatamente avverso la cifra 1 del dispositivo la predetta decisione,
e meglio contro il rifiuto della concessione del condono dei dazi doganali.
Con vittoria di tasse, spese ed indennità di patrocinio, nonché concessio-
ne dell'effetto sospensivo al ricorso, essa postula l'accoglimento del pro-
prio gravame e di conseguenza che la cifra 1 del dispositivo della
decisione impugnata venga così riformata: "La domanda di condono del
dazio è accolta e si rinuncia pertanto alla riscossione dell'importo di
CHF 237'920.70" (cfr. petitum del ricorso 13 dicembre 2011). A suo avvi-
so, la sua richiesta di condono sarebbe fondata ai sensi dell'art. 127
cpv. 1 cifra 4 vLD (cfr. ricorso 13 dicembre 2011, pagg. 7-10).
G.
Con risposta 30 gennaio 2012, riconfermandosi nella propria decisione, la
DGD ha postulato il rigetto del ricorso.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul pre-
sente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure
da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
A-6709/2011
Pagina 4
1.2 Il ricorso 13 dicembre 2011 è stato interposto tempestivamente
(art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di conte-
nuto previste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione su
ricorso della DGD del 9 novembre 2011 mediante la quale è stato conces-
so il condono dell'IVA, ma nel contempo negato il condono del dazio. Da-
to è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
1.3 La ricorrente postula che venga accordato l'effetto sospensivo al pro-
prio ricorso. Poiché quest'ultimo beneficia già di detto effetto in virtù della
legge (cfr. art. 55 cpv. 1 PA), la richiesta della ricorrente è priva d'oggetto
ed è pertanto irricevibile.
1.4 La ricorrente nel proprio gravame, oltre a censurare la mancata con-
cessione del condono del dazio, solleva delle obiezioni in merito alla sua
responsabilità solidale, nonché all'obbligo di pagamento, elementi su cui il
Tribunale federale ha già avuto modo di statuire in maniera definitiva con
decisione 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 cresciuta in giudicato. In tali cir-
costanze, nella misura in cui la ricorrente s'appella a degli argomenti già
discussi definitivamente nella predetta decisione del Tribunale federale, lo
scrivente Tribunale, in virtù del principio della res iudicata – secondo cui
ciò che è stato giudicato definitivamente non può più essere rimesso in
discussione in una nuova procedura, riservato il caso della revisione
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6868/2010 del
7 giugno 2012 consid. 3.3 con rinvii) – non entra nel merito al riguardo,
essendo le stesse irricevibili.
1.5 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. considd. 1.3 e 1.4), il ricorso
è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Il caso in esame concerne una procedura d'imposizione già pendente
al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della Legge federale
del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e della relativa Ordinan-
za (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD, l'esame del merito della
presente fattispecie è quindi ancora sottoposto alla vLD e alla relativa
Ordinanza (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523). Ciò vale anche per misure di
carattere esecutivo, cui appartiene l'istituto del condono (cfr. decisione del
Tribunale federale 2A.566/2003 del 9 giugno 2004 consid. 3.3; decisione
del Tribunale amministrativo federale A-1260/2008 del 13 gennaio 2009
consid. 1.4 con rinvii; cfr. parimenti consid. 3.1.2 del presente giudizio).
A-6709/2011
Pagina 5
2.2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere in-
vocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2008, n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.3 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed.,
Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e
dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità compe-
tente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o
esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti
risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204
consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed.,
Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure
("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla con-
statazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanzia-
te (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inqui-
sitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dove-
re delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139
consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor-
rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, com-
prende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare
il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in
caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POL-
TIER, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
In concreto, la ricorrente contesta unicamente la cifra 1 del dispositivo
della decisione 9 novembre 2011 della DGD, e meglio, la mancata con-
cessione del condono del pagamento del dazio dell'importo complessivo
di fr. 237'920.70. In tali circostanze, l'oggetto litigioso è circoscritto a veri-
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Pagina 6
ficare se è a giusta ragione che la DGD ha negato il condono del dazio
doganale, ciò che implica di stabilire se i presupposti alla base della sua
concessione ai sensi dell'art. 127 vLD sono in casu adempiuti.
3.1
3.1.1 Il condono del dazio è disciplinato all'art. 127 vLD. Dal punto di vista
contenutistico tale norma corrisponde all'attuale art. 86 della Legge del
18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0), entrato in vigore il 1° mag-
gio 2007. La prassi sui condoni dell'Amministrazione federale delle doga-
ne (di seguito: AFD) stabilita sotto l'egida dell'art. 127 vLD permane per-
tanto a tutt'oggi valida (cfr. PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TIS-
SOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 131 n. 429). La suddetta
similitudine di contenuto, permette altresì di riferirsi in casu all'attuale
giurisprudenza inerente all'art. 86 LD.
3.1.2 Affinché il condono possa essere concesso, l'art. 127 vLD presup-
pone che, al momento della presentazione della domanda di condono, il
dazio oggetto del condono sia stato stabilito definitivamente, cioè che la
decisione di riscossione in cui viene stabilito l'importo dovuto sia cresciuta
in giudicato (cfr. MICHAEL BEUSCH in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher
[ed.], Zollgesetz [ZG], Berna 2009, n. 3 e 14 ad art. 86 LD con rinvii; MOL-
LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 131 n. 430 con rinvii; de-
cisioni del Tribunale amministrativo federale A-5689/2011 dell' 11 luglio
2012 consid. 2.1, A-7170/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 6, A-
1701/2006 del 1° ottobre 2007 consid. 2.4.1 con rinvii). L'istituto del con-
dono è infatti espressione dell'esecuzione fiscale e non della tassazione.
La fondatezza del credito non può pertanto più essere contestata al mo-
mento della richiesta del condono del dazio. Le relative censure, in parti-
colar modo i vizi concernenti la procedura di imposizione, vanno sollevate
nell'ambito della procedura di ricorso (cfr. decisioni del Tribunale ammini-
strativo federale A-5689/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 2.1 con rinvii e A-
1701/2006 del 1° ottobre 2007 consid. 2.4.1 con rinvii).
3.1.3 I motivi permettenti il condono in tutto o in parte del dazio sono
elencati all'art. 127 cpv. 1 vLD. I primi due (cfr. art. 127 cpv. 1 cifra 1 e 2
vLD) trovano applicazione allorquando le merci poste sotto la custodia
dell'AFD vengono distrutte. Il terzo (cfr. art. 127 cpv. 1 cifra 3 vLD) si riferi-
sce alle riscossioni posticipate dell'AFD in virtù dell'art. 126 vLD (attuale
art. 85 LD). Il quarto ed ultimo (art. 127 cpv. 1 cifra 4 vLD) – qui evocato
dalla ricorrente – trova applicazione a titolo sussidiario, allorquando la fat-
tispecie non rientra già sotto l'applicazione delle cifre 1-3 dell'art. 127
cpv. 1 vLD.
A-6709/2011
Pagina 7
3.1.4 L'art. 127 cpv. 1 cifra 4 vLD contiene una clausola di portata genera-
le (la cosiddetta "Härteklausel"), secondo cui il condono del dazio può es-
sere concesso quando a causa di circostanze straordinarie non concer-
nenti la fissazione dei tributi la riscossione costituirebbe un rigore parti-
colare. La concessione del condono presuppone che i tre suddetti pre-
supposti siano cumulativamente adempiuti. Qualora una tale evenienza si
verifichi, sussiste il diritto al condono, il quale sfugge allora all'apprezza-
mento dell'autorità tenuta a concederlo (cfr. decisione del Tribunale fede-
rale 2A.534/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 2.1; decisioni del Tribunale
amministrativo federale A-5689/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 2.3, A-
7682/2009 del 15 giugno 2010 consid. 2.2, A-1554/2007 del 25 gennaio
2010 consid. 2.3, A-4619/2007 del 21 dicembre 2009 consid. 2.1.4 e A-
1701/2006 del 1° ottobre 2007 consid. 2.4.3; BEUSCH, op. cit., n. 29 ad
art. 86 LD; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 130
n. 429).
3.1.4.1 Le circostanze straordinarie devono innanzitutto trovarsi in rela-
zione con la procedura doganale (cfr. decisioni del Tribunale amministrati-
vo federale A-5689/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 2.3.1 con rinvii, A-
1554/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 2.3.1 e A-1701/2006 del 1° otto-
bre 2007 consid. 2.4.4 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO,
op. cit., pag. 131 n. 432). In che misura una tale situazione è data, neces-
sita interpretazione. Con riguardo al senso e allo scopo della suddetta
clausola si ritiene che tali circostanze non vanno prese alla leggera. Una
concessione generosa del condono del dazio, condurrebbe ad un inde-
bolimento, non voluto dal legislatore, del valore legale delle decisioni
delle autorità doganali (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.566/2003
del 9 giugno 2004 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 74
pag. 346 consid. 3.5; decisione del Tribunale amministrativo federale A-
5689/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 2.3.1). La disposizione non deve
servire a riparare le conseguenze finanziarie di precedenti omissioni o
violazioni degli obblighi nella procedura d'imposizione. Un'omissione, che
avrebbe potuto essere evitata mediante l'adeguata preparazione ed
istruzione, non può essere qualificata come straordinaria ai sensi della
suddetta disposizione (cfr. al riguardo decisioni del Tribunale ammini-
strativo federale A-1554/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 2.3.1, A-
5264/2008 del 27 agosto 2009 consid. 2.3.1). In generale, tali circostanze
non possono essere motivate dall'applicazione corretta del diritto doga-
nale (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-5689/2011
dell'11 luglio 2012 consid. 2.3.1, A-7682/2009 del 15 giugno 2010 con-
sid. 2.2.1 e A-1701/2006 del 1° ottobre 2007 consid. 2.4.4 con rinvii).
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Pagina 8
3.1.4.2 Le circostanze straordinarie non devono poi concernere la deter-
minazione dei tributi (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale
A-7682/2009 del 15 giugno 2010 consid. 2.2.2 e A-6619/2008 del 19 otto-
bre 2009 consid. 14; decisione del Consiglio federale [CF] dell'11 dicem-
bre 1995 in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confede-
razione [GAAC] n. 61.93 consid. 6; BEUSCH, op. cit., n. 30 ad art. 86 LD;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 131 n. 431). Il con-
dono del dazio non è infatti uno strumento per correggere le basi di calco-
lo del dazio dovuto. La correzione delle basi per la determinazione dei tri-
buti non collima con la natura d'un condono dei diritti. Il condono del dazio
non può altresì condurre alla correzione della tariffa doganale (cfr. deci-
sione del CF dell'11 dicembre 1995 in: GAAC n. 61.93 consid. 6; cfr. pari-
menti decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7682/2009 del
15 giugno 2010 consid. 2.2.2 e A-6619/2008 del 19 ottobre 2009 con-
sid. 14; BEUSCH, op. cit., n. 30 ad art. 86 LD; MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., pag. 131 n. 431), a cui rinviano le disposizioni sulla
determinazione dei tributi (cfr. artt. 21 – 24 vLD, in particolare l'art. 21
cpv. 1 vLD). In effetti, allorquando ad esempio, l'importo del dazio dovuto
risulta dalla differenza tra l'ADC dichiarata a torto e l'ADFC effettivamente
applicabile, il condono del dazio avrebbe quale conseguenza quella di far
beneficiare la persona tenuta al pagamento dell'imposizione all'ADC e
d'omettere in tal modo la correzione del calcolo erroneo del dazio (cfr. de-
cisione del Tribunale amministrativo federale A-1701/2006 del 1° ottobre
2007 consid. 2.4.4 con rinvii). L'art. 127 cpv. 1 cifra 4 vLD non permette
poi di concedere il condono per motivi di equità (cfr. decisione del CF
dell'11 dicembre 1995 in: GAAC n. 61.93 consid. 6; MOLLARD/OBER-
SON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 132 n. 432). Chi chiede il condono
del dazio deve dunque dimostrare che i motivi straordinari vanno ricercati
al di fuori dell'ambito della determinazione dei tributi (cfr. decisioni del Tri-
bunale amministrativo federale A-5689/2011 dell'11 luglio 2012 con-
sid. 2.3.2, A-1554/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 2.3.2 e A-1676/2006
del 9 ottobre 2007 consid. 3.3.2; decisione del CF dell'11 dicembre 1995
in: GAAC n. 61.93 consid. 6; BEUSCH, op. cit., n. 30 ad art. 86 LD).
3.1.4.3 La riscossione dei tributi deve infine costituire un rigore particolare
per colui che è tenuto al pagamento degli stessi. Secondo costanze giuri-
sprudenza, il rigore particolare concerne la situazione personale della
persona tenuta al pagamento dei tributi e deve pertanto risultare dalla ri-
scossione stessa dei dazi doganali (cfr. decisioni del Tribunale ammini-
strativo federale A-5689/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 2.3.3, A-
1554/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 2.3.3, A-6619/2008 del 19 ottobre
2009 consid. 15 e A-5264/2008 del 27 agosto 2009 consid. 2.3.3;
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Pagina 9
BEUSCH, op. cit., n. 31 ad art. 86 LD; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENE-
DETTO, op. cit., pag. 132 n. 433). Quali siano in concreto le circostanze
straordinarie che permettono di condonare il dazio va stabilito secondo le
situazioni particolari di ogni fattispecie (cfr. decisione del CF dell'11 di-
cembre 1995 in: GAAC n. 61.93 consid. 7.1). Gli effetti finanziari conside-
revoli di un tributo, come pure la situazione finanziaria di una persona giu-
ridica o la situazione congiunturale attuale, non possono essere automati-
camente considerati circostanze straordinarie ai sensi dell'art. 127 cpv. 1
cifra 4 vLD (cfr. decisione del CF dell'11 dicembre 1995 in: GAAC
n. 61.93 consid. 7; BEUSCH, op. cit., n. 33 ad art. 86 LD con rinvii). Lo
stesso vale altresì per quanto concerne il fallimento di un partner com-
merciale, la conseguente perdita di un credito e la responsabilità solidale
della parte richiedente il condono per il dazio. Tali punti vanno annoverati
nell'ambito del rischio imprenditoriale. Lo strumento del condono non è in-
fatti un mezzo per rimediare a tutte le difficoltà finanziarie derivanti dall'at-
tività commerciale di un'impresa, soprattutto se simili difficoltà dipendono
da più o meno deliberate scelte di strategia aziendale (cfr. decisione del
CF dell'11 dicembre 1995 in: GAAC n. 61.93 consid. 7.1; cfr. parimenti al
riguardo decisioni del Tribunale amministrativo federale A-5689/2011
dell'11 luglio 2012 consid. 2.3.3, A-1554/2007 del 25 gennaio 2010 con-
sid. 2.3.3, A-6619/2008 del 19 ottobre 2009 consid. 15 e A-5264/2008 del
27 agosto 2009 consid. 2.3.3).
3.2
3.2.1 In concreto, la DGD ha respinto la domanda di condono, conside-
rando come non adempiuto uno dei presupposti dell'art. 127 cpv. 1 cifra 4
vLD, e meglio, il presupposto secondo cui le circostanze straordinarie non
devono concernere la fissazione dei tributi, presupposto che invece la ri-
corrente considera come realizzato. Come detto (cfr. consid. 3.1.4 del
presente giudizio), affinché venga concesso il condono del dazio, è impe-
rativo che i presupposti di cui all'art. 127 cpv. 1 cifra 4 vLD risultino adem-
piuti cumulativamente, ragion per cui l'assenza anche di un solo di essi
ne comporta il rifiuto. In tali circostanze, conviene esaminare dapprima il
suddetto contestato presupposto.
3.2.1.1 Al riguardo, nella decisione impugnata la DGD sostiene che il ca-
so in oggetto si fonderebbe su una rettifica di un'imposizione doganale: i
tributi riscossi posticipatamente risulterebbero dalla differenza tra l'ADC
(più bassa) applicata a torto e l'ADFC (più elevata) effettivamente applica-
bile. A suo avviso, in tali circostanze, la domanda di condono del dazio
corrisponderebbe ad una richiesta di modifica della classificazione tariffa-
le, in quanto, mediante condono, la fissazione del dazio dovrebbe essere
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Pagina 10
a sua volta decisa sulla base della voce di tariffa inizialmente dichiarata.
Secondo lei, tale fattispecie comporterebbe a torto una rettifica della clas-
sificazione tariffale, il che escluderebbe il condono, come avrebbe confer-
mato lo scrivente Tribunale con decisione A-1701/2006 del 1° ottobre
2007 consid. 3.3.2. Il condono dovendo essere già respinto per questo
motivo, la DGD ha dunque ritenuto superfluo esaminare l'adempimento
degli altri presupposti (cfr. decisione impugnata, pagg. 3-5).
La ricorrente ritiene invece che in concreto non si tratterrebbe di giungere
ad una correzione della base di calcolo o ad una classificazione tariffale
differente. A suo avviso, la tariffa applicata all'importatore non sarebbe
soggetta ad alcuna rettifica e permarrebbe immutata. Il dazio per cui essa
chiede il condono sarebbe quello definito dalla DCD pari a fr. 237'920.70.
Essa ritiene poi che la giurisprudenza citata dalla DGD concernerebbe
una fattispecie differente, ragion per cui non sarebbe in casu applicabile.
A suo dire, nella citata decisione A-1701/2006 del 1° ottobre 2007 verreb-
be imputata una negligenza direttamente ad un importatore e non, come
in concreto ad un soggetto terzo che risponde unicamente in virtù di un
vincolo di solidarietà. Essa afferma che nessuna colpa le può essere
ascritta e che lei non riveste il ruolo di importatore, debitore e responsabi-
le principale, ma interviene quale semplice debitore solidale. Essa sottoli-
nea altresì d'aver sempre contestato la responsabilità solidale sulla base
delle direttive dell'Ufficio federale dell'economia, che espressamente di-
chiarerebbero che la responsabilità per il rispetto del contingente doga-
nale incombeva esclusivamente sull'importatore (l'unico ad averne il con-
trollo) e non sullo spedizioniere, direttive che, secondo lei, andavano in
buona fede ritenute fondate (cfr. ricorso 13 dicembre 2011, pag. 8 seg.).
3.2.1.2 Orbene, come indicato in precedenza (cfr. 3.1.4.2 del presente
giudizio) – a prescindere dall'adempimento o meno dei restanti presuppo-
sti – il condono del dazio è escluso, allorquando la sua concessione con-
durrebbe ad una correzione, rispettivamente modifica, della tariffa doga-
nale. In casu, la ricorrente chiede il condono dell'importo di fr. 237'920.70,
ovvero della differenza tra l'ADC dichiarata a torto e l'ADFC realmente ap-
plicabile. Il condono di suddetto importo, avrebbe dunque quale risultato
quello di imporre la merce importata all'ADC, anziché all'ADFC, facendo
beneficiare la stessa, quale persona tenuta all'obbligo di pagamento,
dell'imposizione all'ADC, fattispecie esclusa dal condono. Già solo per
questo motivo, la richiesta di condono non può qui che essere respinta.
Ciò posto si rileva poi come non giovi alla ricorrente contestare la giuri-
sprudenza citata dalla DGD, asserendo che la stessa si riferisce ad una
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fattispecie differente da quella in esame. Sebbene in tale caso veniva
ascritta una negligenza all'importatore e non ad un soggetto terzo che ri-
sponde unicamente in virtù di un vincolo di solidarietà, il principio ivi
espresso vale anche nel caso concreto, poiché lo stesso concerne il
presupposto oggettivo secondo cui i motivi straordinari non devono ri-
guardare la determinazione dei tributi e non possono comportare per le
persone tenute al pagamento – ossia, non solo l'importatore, ma anche lo
spedizioniere e tutte le altre persone designate come debitori doganali
dalla legislazione doganale – una correzione della tariffa doganale
(cfr. consid. 3.1.4.2 del presente giudizio). Nulla muta dunque a tale con-
clusione, il contestare la propria responsabilità solidale, asserendo di non
aver alcuna colpa per quanto accaduto, tantomeno d'essersi conformata
alle direttive dell'Ufficio federale dell'economia secondo cui la responsabi-
lità per il rispetto del contingente doganale incomberebbe solo all'importa-
tore e non allo spedizioniere. Oltretutto, tali censure sono già state tratta-
te esaustivamente sia dallo scrivente Tribunale, che dal Tribunale federa-
le nell'ambito della procedura di ricorso concernente la determinazione
dei tributi (cfr. sub lett. C). In particolare, l'Alta Corte ha già avuto modo
d'ascrivere in maniera definitiva una responsabilità solidale alla ricorrente,
quale spedizioniere e persona soggetta all'obbligo di pagamento dei tribu-
ti ai sensi degli artt. 9 e 13 vLD, nonché di stabilire l'importo dei tributi a
suo carico. Come detto, le censure concernenti la fondatezza del calcolo
dei tributi, in virtù del principio della res iudicata (cfr. considd. 1.4 e 3.1.2
del presente giudizio), non possono più costituire oggetto dell'esame dello
scrivente Tribunale, quest'ultimo dovendo soltanto stabilire se i presup-
posti alla base del condono sono adempiuti o meno. Le considerazioni
addotte dalla ricorrente al riguardo non risultano pertanto ricevibili. Come
sottolineato in precedenza (cfr. consid. 3.1.4.2. del presente giudizio), chi
chiede il condono del dazio deve dunque dimostrare che i motivi straordi-
nari vanno ricercati al di fuori dell'ambito della determinazione dei tributi.
3.2.1.3 Constatato come difetti uno dei presupposti necessari alla con-
cessione del condono, si deve concludere che è a ragione che la DGD ha
respinto la richiesta di condono avanzata dalla ricorrente. In tale evenien-
za, come giustamente indicato dalla DGD, dal momento che l'assenza di
un presupposto determina il rifiuto del condono, di per sé non risulta ne-
cessario esaminare se in casu i restanti presupposti risultano adempiuti.
3.2.2 Nondimeno, per maggiore chiarezza e completezza, considerato
altresì come lo scrivente Tribunale risulti essere la prima ed ultima istanza
di ricorso in materia di condono di tributi (cfr. art. 83 lett. m della Legge fe-
derale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), al
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fine di garantire pienamente il diritto d'essere sentito della ricorrente, lo
stesso esaminerà brevemente le restanti argomentazioni della ricorrente.
3.2.2.1 In merito ai due restanti presupposti, la ricorrente fa valere che la
riscossione posticipata dei tributi le causerebbe un gravissimo danno eco-
nomico, aggravio ch'essa reputa iniquo e sproporzionato. In effetti, senza
avere alcuna colpa e solo sulla base della responsabilità oggettiva, essa
sarebbe obbligata al pagamento di una somma tanto ingente da danneg-
giarla gravemente dal profilo economico. A suo avviso, il danno rimarreb-
be a suo carico, la quale risulterebbe già gravemente penalizzata per non
aver potuto recuperare, a causa del fallimento della B._______, quanto
anticipato all'autorità doganale, rispettivamente le proprie commissioni,
per un importo di fr. 66'956.10. Secondo lei, l'obbligo di pagamento dei tri-
buti arretrati metterebbe poi a repentaglio i posti di lavoro al suo interno,
visto anche il periodo economico particolarmente difficile. Ciò violerebbe
grassamente ogni sentimento di giustizia. A suo parere, ch'essa sia tenu-
ta, quale spedizioniere, a sopportare le gravosissime conseguenze
dell'impossibilità del regresso interno, per il fatto di essere stata avvisata
dall'autorità con grave ritardo, quando l'ammanco sarebbe ormai diventa-
to enorme, nonostante le rassicuranti istruzioni in merito all'esclusiva re-
sponsabilità dell'importatore, nonché per il fatto di essere stata privata
della facoltà di verificare autonomamente il rispetto del contingente, lede-
rebbe ogni senso d'equità in modo particolarmente grave e inaccettabile
(cfr. ricorso 13 dicembre 2011, pagg. 7-10).
A tal proposito, lo scrivente Tribunale rileva che in concreto la ricorrente
non ha prodotto prova alcuna dimostrante l'esistenza delle asserite diffi-
coltà economiche, tantomeno del danno economico già subito fin'ora. In
tali circostanze, sulla scorta del principio dell'articolazione delle censure
(cfr. consid. 2.3 del presente giudizio), lo scrivente Tribunale non entra nel
merito al riguardo. A prescindere da ciò, si sottolinea che le difficoltà fi-
nanziarie enunciate dalla ricorrente andrebbero in ogni caso annoverate
nel rischio imprenditoriale (cfr. consid. 3.1.4.3 del presente giudizio), ra-
gion per cui le stesse non costituiscono delle circostanze straordinarie. In
particolare, le considerazioni concernenti l'impossibilità di esercitare nei
confronti della B.______ il diritto di regresso, dal momento che quest'ulti-
ma è fallita, non permettono di concedere il condono, in quanto, come
rilevato dalla DGD, la legge doganale non prevede l'insolvenza del debi-
tore solidale, quale motivo di condono. Non da ultimo, come già indicato
(cfr. consid. 3.1.4.2 del presente giudizio), si ribadisce poi che il condono
del dazio in ogni caso non può essere concesso per motivi di equità,
ragion per cui tali motivi risultano del tutto ininfluenti sull'esito del presen-
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te gravame. Ciò posto, si sottolinea che la DGD ha proposto alla ricor-
rente un pagamento dilazionato del debito, misura che secondo lo scri-
vente Tribunale tiene conto in maniera ammissibile dell'ingente importo a
suo carico, nonché delle asserite difficoltà finanziarie subite dalla ricorren-
te. In tali circostanze, si deve concludere che anche i due restanti presup-
posti non risultano adempiuti, non essendo minimamente comprovata
l'esistenza di circostanze straordinarie determinanti un rigore particolare.
3.2.2.2 La ricorrente sottolinea altresì di avere presentato una richiesta di
condono, basandosi sulle due decisioni dello scrivente Tribunale e del Tri-
bunale federale che, pur rigettando i ricorsi, avrebbero segnalato la con-
creta possibilità di inoltrare detta richiesta. A suo dire, il Tribunale federa-
le, in merito alla lamentata violazione del diritto di proporzionalità avrebbe
evidenziato che "[…] sebbene l'argomentazione della ricorrente sia degna
di considerazione, la stessa è ininfluente ai fini del giudizio. Se del caso,
potrà essere fatta valere nell'ambito di un'eventuale procedura di con-
dono […]" (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_456/2010 del 7 marzo
2011, consid. 7.2). Essa ritiene dunque che, alla luce delle considerazioni
svolte in merito alla proporzionalità del provvedimento, il Tribunale federa-
le abbia espressamente individuato la strada del condono. A suo dire tale
indicazione sarebbe stata sommariamente sconfessata dalla DGD (cfr. ri-
corso 13 dicembre 2011, pagg. 6 e 10).
Al riguardo, lo scrivente Tribunale sottolinea che pur esistendo effettiva-
mente la possibilità di inoltrare una richiesta di condono, così come se-
gnalata dal Tribunale federale, detta possibilità richiede tuttavia che i pre-
supposti alla base del condono siano cumulativamente adempiuti. In nes-
sun caso il Tribunale federale ha sancito che la ricorrente aveva un diritto
al condono, bensì le ha segnalato unicamente l'eventualità di presentare
una domanda di condono e di far valere le proprie argomentazioni con-
cernenti l'asserita violazione del principio della proporzionalità. Orbene,
come detto (cfr. considd. 3.2.1.2 e 3.2.2.1 del presente giudizio) in casu la
richiesta inoltrata dalla ricorrente va respinta in quanto difettano i presup-
posti determinanti la concessione del condono del dazio.
4.
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve esse-
re respinto, con conseguente conferma della decisione qui impugnata. In
considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese pro-
cessuali vanno poste a carico della ricorrente (art. 1 segg. del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 3'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo
che verrà integralmente compensato con l'anticipo spese di fr. 3'000.--
versato il 27 dicembre 2011 dalla ricorrente. Alla ricorrente non vengono
assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
5.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (cfr. art. 83 lett. m LTF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.
3.
Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif.***; raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Data di spedizione: