B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6766/2013
Sen t en z a d e l 9 f e bb r a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser, Jürg Steiger,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorità inferiore.
Oggetto
Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a
bassa tensione.
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Fatti:
A.
Il B._______, sito su Via (…) X._______ ed edificato sul fondo particella
numero (…) RFD X._______, è di proprietà della C._______ (in seguito
società), Via (…) Z._______, dal 15 gennaio 2007. Amministratore unico
della società, sin dalla sua costituzione il 16 febbraio 2006, è A._______.
B.
Con scritto del 31 ottobre 2012 le Aziende industriali di Lugano (in seguito:
AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte (in seguito: ESTI) che, malgrado un invito
(13 agosto 2008) e due richiami (15 aprile 2009 e 26 ottobre 2011), la
D._______ (in seguito D._______), con sede in Via (…) Z.________, non
aveva presentato alcun rapporto di sicurezza per impianti a bassa tensione
(qui di seguito RaSi) concernente l'appartamento 1 (contatore […]) .
C.
Con scritto raccomandato del 28 febbraio 2013 l'ESTI, ha invitato la società
D._______ a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente
l'appartamento sopramenzionato, concedendo un ulteriore ed ultimo
termine, scadente il 28 aprile 2013, con comminatoria che in caso di
inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa per
almeno 600 franchi.
D.
Con scritto dell'11 giugno 2013 A._______ ha informato le AIL SA che
l'intero edificio risultava essere chiuso da un anno, poiché posto sotto
sequestro dalla magistratura ticinese. Egli ha quindi chiesto la proroga di
un anno per la presentazione del rapporto sopracitato.
E.
Con scritto raccomandato del 3 luglio 2013 l'autorità federale ha invitato
A._______, considerandolo proprietario dell'immobile, a regolare la
fattispecie dando disdetta del contratto di fornitura entro il 3 agosto 2013
oppure presentando il RaSi al gestore di rete, entro il 3 ottobre 2013, con
comminatoria che in caso di inosservanza di tale termine, l'ESTI avrebbe
emanato una decisione con le relative tasse.
Tale comunicazione è stata ribadita con email del 9 settembre 2013 ed in
seguito con email del 18 ottobre seguente, che fissava un ulteriore termine
per la presentazione del RaSi al 22 ottobre 2013.
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F.
Con decisione del 31 ottobre 2013 l'ESTI ha ordinato a A._______ di
presentare il RaSi per l'appartamento in questione entro il 3 gennaio 2014,
comminando inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione della
decisione.
G.
Con ricorso del 1° dicembre 2013 A._______ (in seguito: ricorrente) ha
adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF o il Tribunale)
chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI (in seguito: autorità di
prima istanza).
H.
Con presa di posizione del 27 febbraio 2014 l'autorità di prima istanza ha
chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione del 26 giugno 2013
rigettando il ricorso inoltrato.
I.
Il ricorrente non ha fatto uso del diritto concessogli d'inoltrare eventuali
osservazioni finali.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della
vertenza.
Diritto:
1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli
impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti
elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i
ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate
all'art. 21 LIE.
L'autorità inferiore (ESTI), sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi
della cifra 2 di tale disposizione (cfr. art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre
1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS
734.24]). La sua decisione del 31 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste
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dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione
dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente
per dirimere il presente litigio.
Depositato in tempo utile dal destinatario della decisione impugnata
(art. 22 segg., art. 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e
di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scri-
vente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate
o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V
204 consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).
3.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto di annullare la "tassa/sanzione"
o "sanzione/multa" comminatagli con la decisione dell'ESTI del 31 ottobre
2013. A sostegno delle proprie allegazioni, A._______ ha rilevato di non
essere il proprietario dell'immobile oggetto di controllo come pure – visto il
sequestro imposto dalle autorità penali sull'intero mappale sul quale si
trova l'appartamento in questione – di non avere la "facoltà di entrare nel
locale e di decidere chi vi può accedere".
A proposito dell'ammontare di 600 franchi addossato al ricorrente con
decisione impugnata, lo scrivente Tribunale rileva che giusta l'art. 9 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (O-ESTI, RS 734.24) per il rilascio, la modifica o la revoca di
omologazioni e autorizzazioni, l'emanazione di divieti e per altre
disposizioni e decisioni, l'Ispettorato preleva una tassa non superiore a
3000 franchi, inoltre l'ammontare della tassa è fissato secondo il dispendio
effettivo che l'atto impone all'Ispettorato. È dunque a torto che il ricorrente
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pretende di essere oggetto di una "sanzione/multa", allegazione che del
resto non sostanzia in modo chiaro e approfondito, se non richiamando
genericamente l'art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101).
Visto quanto precede occorre quindi precisare come le tasse procedurali –
dovutamente previste nei relativi e summenzionati disposti legali – non
sono per niente delle sanzioni o qualsivoglia multe, bensì spese cagionate
dalla necessità dell'intervento da parte dell'autorità competente; per quanto
riguarda l'ammontare delle spese in questione, lo scrivente Tribunale ha
precedentemente e ripetutamente avuto occasione di confermare che
rispettano la legge ed i principi costituzionali ivi applicabili (cfr. [fra le tante]
sentenze del TAF A-411/2008 del 25 novembre 2008 consid. 7.1; A-
190/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4; A-2251/2013 del 13 dicembre
2013 consid. 4).
Non è fondamentalmente contestato – a giusto titolo (cfr. consid. 4 qui di
seguito) – l'obbligo di fornire un RaSi al gestore di rete; predetto RaSI non
è tuttavia ancora stato inoltrato. Il ricorrente si limita, in questo ambito, ad
invitare l'autorità di prima istanza a chiedere alle autorità penali di proce-
dere o far procedere alle necessarie misure e, conseguentemente, di
comminare le spese procedurali legate al trattamento del caso – leggendo
le considerazioni contenute nel ricorso – al Ministero Pubblico ticinese.
4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE la vigilanza sugl'impianti elettrici e la cura di
verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori
(proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso
designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1
dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a
bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i
servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici
su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza
(art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi
prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a
seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli
impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza
prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo
termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del
periodo di controllo stabilito. Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza
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non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida
all'ESTI l’esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT).
Sulla base di queste disposizioni, la responsabilità di assicurare che gli
impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al pro-
prietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi
fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo
periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le
conseguenze (cfr. sentenze del TAF A-6178/2009 del 22 febbraio 2010
consid. 3.2; A-7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2; A-6150/2009
del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).
5.
Nella procedura amministrativa vale il principio inquisitorio secondo cui
l'autorità accerta i fatti d'ufficio (art. 12 PA); in determinate circostanze le
parti sono tenute a collaborare (art. 13 PA). Esse, tuttavia, non sono
gravate da un vero e proprio fardello della prova come in diritto civile
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.119 e 3.149). Il Tribunale
amministrativo federale apprezza liberamente i mezzi di prova offerti
(art. 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC,
SR 273] in relazione con l'art. 19 PA). La prova è addotta quando il
Tribunale, fondandosi sull'apprezzamento delle prove in base a criteri
oggettivi, giunge al convincimento che i fatti si sono realizzati
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.141). Se un fatto asserito non
viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le
conseguenze della mancanza di prove. A tal proposito, anche in materia di
diritto pubblico vale il principio generale – ai sensi dell'art. 8 del Codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210) – secondo cui chi vuol
dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di principio, il ricorrente sopporta
l'onere della prova nel caso di provvedimenti a lui favorevoli, mentre
l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedimenti incriminanti
(cfr. sentenza del TAF A-962/2009 del 23 luglio2009 consid. 6.3;
CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar VwVG,
Zurigo 2008, n. 16 ad art. 12 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 3.150; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in:
Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, Zurigo 2009,
n. 207 ad art. 12 PA; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 1623)
5.1 Come già menzionato, nel proprio gravame, il ricorrente invoca di non
essere il proprietario dell'appartamento per il quale viene richiesto il RaSi.
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5.2 L'autorità inferiore ha invece riferito che la procedura condotta sarebbe
corretta poiché il ricorrente è amministratore unico della società
C._______, proprietaria dell'immobile. Inoltre A._______ sarebbe stato
sollecitato più volte a presentare il rapporto del controllo periodico in esame
e ciò già nel 2008. Ad ulteriore comprova delle proprie allegazioni, l'ESTI
rileva infine che il ricorrente ha dato seguito ai solleciti del 28 febbraio 2013
con lettera dell'11 giugno 2013 in cui ha chiesto una proroga al gestore di
rete, nonché con email del 6 settembre e del 31 ottobre 2013.
Lo scrivente Tribunale constata che in effetti c'è stata una corrispondenza
tra l'indirizzo elettronico del ricorrente e l'Autorità di prima istanza. Il
ricorrente si era per altro anche manifestato tramite lettera raccomandata
alle AIL in data 11 giugno 2013. Si osserva pure come il ricorrente, o la
persona chiamata E._______ che ovviamente rispondeva via email
all'autorità di prima istanza, mai abbiano precisato che A._______ non era
proprietario, bensì l'amministratore unico della società C._______, in realtà
vera proprietaria dell'immobile.
5.3 Visto quanto precede, però (consid. 4 e 5), competeva all'autorità di
prima istanza, verificare l'identità del proprietario dell'immobile in
questione, cosa che è stata fatta già il 3 luglio 2013 e quindi prima della
decisione (cfr. doc. 8 incarto ESTI, con l'indicazione che il proprietario
sarebbe stato il ricorrente) e successivamente alla decisione impugnata
(cfr. doc. 14 a 17 incarto ESTI, da dove emerge invece che il ricorrente non
è il proprietario dell'immobile).
Si evince inoltre dagli atti che i singoli scritti (richiesta e richiami) dalle AIL,
come pure la lettera di trasferimento della pratica del 31 ottobre 2013, sono
stati inviati alla "F._______, Via (…), X._______", la cui ragione sociale è
stata modificata in "G._______ in liquidazione", dal 13 maggio 2013. Con
scritto raccomandato del 28 febbraio 2013, l'ESTI ha sollecitato a sua volta,
ritenendola anch'egli proprietaria a torto, la "D._______" a voler mettersi in
regola con la produzione del rapporto di sicurezza mancante entro il
28 aprile 2013. Scritto raccomandato a cui ha risposto A._______ con
lettera dell'11 giugno 2013, chiedendo una proroga di un anno per la
presentazione del RaSi. È in seguito a quest'ultimo intervento che l'autorità
di prima istanza – ritenendolo erroneamente proprietario dell'immobile – ha
sollecitato il RaSI da A._______ personalmente, con scritto raccomandato
del 3 luglio 2013, notificato al proprio domicilio privato in Via (…),
Z._______.
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5.4 Come più sopra evidenziato, è tuttavia emerso che la proprietaria
dell'immobile, sin dal 2007, risulta essere la società C._______
(cfr. estratto SIFTI, doc. 16 incarto ESTI). Ne discende dunque che gli
scritti trasmessi alla D._______ e a A._______, per di più al proprio
indirizzo privato, dal gestore di rete prima e dall'autorità di prima istanza
poi, nonché la decisione impugnata stessa, non possono essere
considerati notifiche avvenute correttamente in capo alla proprietaria
dell'immobile C._______, giuridicamente tenuta di assicurare la sicurezza
degli impianti elettrici dell'appartamento in oggetto (cfr. prec. consid. 4).
5.5 A fronte di quanto sopra, il Tribunale rileva che in assenza di una valida
notifica alla proprietaria dell'immobile la decisione dell'ESTI risulta essere
carente sotto il profilo formale. Per questo motivo, il ricorso dovrà essere
ammesso e la decisione impugnata annullata.
6.
Come considerato qui sopra, però, il RaSi richiesto non è ancora stato
consegnato alle AIL; l'obbligo legale non è quindi ancora stato adempiuto
dalla proprietaria responsabile ai sensi della legislazione.
Il controllo periodico di impianti elettrici risponde ad un'esigenza d'interesse
pubblico, segnatamente alla protezione di persone, proprietari e/o terze
persone, quali ospiti artigiani o forze di salvataggio, e beni (cfr. sentenza
del TF 2C_1/2009 dell'11 settembre 2009 consid. 4.4.1). In queste
condizioni appartiene all'autorità di prima istanza di riavviare la procedura
necessaria, rivolgendosi questa volta alla proprietaria dell'immobile e
rispettando i dovuti requisiti di modo che finalmente sia adempiuto a questo
obbligo legale. Allo stadio attuale delle cose, non compete allo scrivente
Tribunale precisare quali misure debba adottare l'autorità di prima istanza
per fare rispettare l'interesse pubblico summenzionato alla sicurezza.
7.
Visto l'esito della presente vertenza, ed in applicazione degli art. 63
cpv. 2 PA, non si prelevano spese processuali.
Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un
patrocinatore iscritto nel Registro cantonale degli avvocati del Cantone
Ticino. Nella misura in cui al Tribunale non è giunta alcuna nota d'onorario,
la presente autorità giudiziaria considera equo stabilire in 300 franchi (IVA
inclusa) le spese necessarie derivanti dalla causa giudiziaria in esame,
giusta l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
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(TS-TAF; RS 173.32). Ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, tale importo dovrà
essere versato al ricorrente dall'autorità inferiore soccombente.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'autorità inferiore del 31 ottobre 2013
annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di 500 franchi sarà
versato al ricorrente ad avvenuta crescita in giudicato della presente
sentenza, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali.
3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'autorità di prima
istanza corrisponderà al ricorrente l'importo di 300 franchi (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; raccomandata)
– Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)
Rimedi giuridici:
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Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono essere redatti in lingua italiana, contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: