B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6770/2014
Sen t en z a d e l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio),
Christoph Bandli, Kathrin Dietrich,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle dogane AFD,
Centro Immobiliare Lugano, Via Pioda 10, 6901 Lugano,
agente tramite Direzione generale delle dogane, Sezione
immobili, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Compenso per l'utilizzazione di un alloggio di servizio.
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Fatti:
A.
A._______, alle dipendenze del Corpo delle guardie di confine regione IV
(in seguito CGCF IV), è a beneficio dell'alloggio di servizio
no. 4268, composto da 4 locali per una superficie di 64.80 metri quadrati,
sito nel comune di B._______, Ticino. Con foglio di rilevamento per appar-
tamenti di servizio (in seguito foglio di rilevamento 2009) del 28 ottobre
2010, l'Amministrazione federale delle dogane (in seguito AFD), ha fissato
il compenso netto annuo per l'alloggio a 6'140 franchi, corrispondente ad
un importo netto mensile di 512 franchi (arrotondato). Le spese accessorie
per posteggio ammontavano a 540 franchi annui, quelle per la corrente per
la lavanderia a 281.40 franchi, mentre le spese di riscaldamento e acqua
calda erano fissate in 1'154.80 franchi annui.
Inoltre il documento contemplava le seguenti informazioni, segnatamente:
Indennità lorda (annuale)
- prezzo al metro quadrato lordo 105.-
(dopo deduzione di 10 franchi in ragione dell'isolazione e della grande dif-
ferenza di compenso con il comune più abitato dell'agglomerato)
- metri a disposizione 64.80 mq
- TOTALE: (105 x 64.8) 6'804.-
Indennità netta (annuale) dopo le seguenti deduzioni/aumenti:
- per mancanza per lavare - essicatoio - 110.-
- per mancanza cantina chiudibile a chiave - 110.-
- per mancanza soffitto o ripostiglio chiudibile a chiave - 60.-
- per dintorni sfavorevoli (15%) - 1'020.60
- lavastoviglie + 180.-
- asciugabiancheria elettrico + 90.-
- aliquota secondo cifra 17.150: 106.35% + 366.60
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TOTALE 6'140.-
B.
Con scritto del 10 ottobre 2014 l'AFD ha informato A._______ che il com-
penso per l'alloggio di servizio avrebbe subito un ricalcolo sulla base delle
nuove Direttive del DFF concernenti il compenso e le spese accessorie per
l'utilizzazione di un alloggio di servizio del 1° agosto 2013 (in seguito Diret-
tive DFF 2013) in sostituzione delle precedenti Direttive concernenti il com-
penso e le spese accessorie per l'utilizzazione di un alloggio di servizio del
21 febbraio 2005 (in seguito Direttive DFF 2005), in vigore dal 1° gennaio
2015. In buona sostanza il nuovo foglio di rilevamento (in seguito foglio di
rilevamento 2014) contemplava un aumento della superficie locata (80.21
mq), un aumento del prezzo per mq (da 105 a 130 franchi) ed un'assenza
di deduzioni rispetto al precedente rilevamento. Conseguentemente il ca-
none mensile sarebbe stato adeguato progressivamente, sull'arco di tre
anni, per passare da 6'144 franchi a 9'385 franchi annui, secondo le se-
guenti modalità.
- dal 1° gennaio 2015 importo annuale 7'944.-
- dal 1 gennaio 2016 importo annuale 9'385.-
- dal 1° gennaio 2017 importo annuale 9'385.-
C.
Il 14 ottobre 2014 A._______ ha chiesto l'emanazione di una decisione for-
male impugnabile.
D.
Con decisione formale del 20 ottobre 2014 l'autorità di prima istanza ha
quindi confermato il contenuto dello scritto 10 ottobre 2014, in particolare
in merito alle modalità di aumento del compenso per l'alloggio ed alla man-
canza di deduzioni.
E.
Con ricorso del 19 novembre 2014 l'insorgente ha chiesto al Tribunale am-
ministrativo federale (in seguito Tribunale o TAF) di modificare la decisione
del 20 ottobre 2014, in particolare di adattare la "pigione netta" (incl. sup-
plementi/deduzioni) ad un importo annuale di 7'299.11 franchi, ossia 608
franchi mensili. Protestate spese e ripetibili.
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In buona sostanza l'insorgente censura la violazione delle Direttive DFF
2013 in particolare il principio del valore indicativo del compenso per l'al-
loggio di servizio fissato al 70% e la totale assenza di deduzione; per contro
egli non contesta la determinazione dell'aumento della superficie dell'allog-
gio, da 64.80 mq a 80.21 mq e nemmeno l'aumento del prezzo al mq da
105 franchi a 130 franchi.
F.
Con scritto del 22 dicembre 2014, l'AFD ha chiesto la proroga del termine
fissato per l'inoltro della risposta, a cui il Tribunale ha dato seguito con de-
cisone incidentale del 29 dicembre 2014, fissando al 9 febbraio 2015, il
nuovo termine ultimo per l'inoltro della stessa.
G.
Con risposta del 5 febbraio 2015 l'AFD ha chiesto al Tribunale di respingere
il ricorso e di confermare la decisione del 20 ottobre 2014.
H.
Con osservazioni finali del 13 marzo 2015 il ricorrente si è riconfermato
nelle proprie allegazioni di causa, che verranno per quanto più interessa
riprese nei considerandi di diritto. In particolare, il ricorrente ha chiesto il
richiamo, quale mezzo di prova, di tutti i contratti di locazione con privati
nelle case doganali (cfr. pag. 7).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in
quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il Tribunale esamina
d'ufficio la sua competenza (art. 7 PA), come pure le condizioni di ricevibi-
lità del ricorso.
1.2 Ad eccezione dell'art. 32 cpv. 1 let. c LTAF, il Tribunale è competente,
sulla base dell'art. 36 cpv. 1 della legge sul personale federale del 24 marzo
2000 (LPers, RS 172.220.1), in materia di ricorsi contro le decisioni del
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datore di lavoro relative alla funzione pubblica. Nella presente fattispecie,
l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa
dalla Direzione generale delle dogane, rappresentata dal Centro immobi-
liare Lugano, nelle sue funzioni di autorità competente e precedente al Tri-
bunale amministrativo federale (cfr. 33 lett. e LTAF; cfr. sentenza TAF
A-7333/2014 del 27 maggio 2015 consid. 1.1). Nello stesso senso, la cifra
9 della Direttiva DFF 2013, per la quale se in una controversia non si giunge
a un'intesa, la determinazione di compenso e spese accessorie deve es-
sere notificata all'inquilino con decisione dal servizio competente (art. 34
cpv. 1 LPers); la procedura di ricorso è quindi retta dall'art. 36 LPers.
1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione impugnata e avendo un interesse a che la
stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tem-
pestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso deve quindi
essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po-
tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2013, n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 124 V 180 consid. 1a; DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121
V 204 consid. 6c; Sentenze TAF A-466/2014 del 20 giugno 2014 consid.
2.2 e A-1581/2013 del 2 giugno 2014 consid. 2.2; DTAF 2007/27 con-
sid. 3.3).
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Pagina 6
2.3 L'oggetto del presente ricorso è l'aumento, legittimo o meno, del com-
penso per l'alloggio di servizio imposto al ricorrente dall'AFD.
3.
Ciò detto, occorre anzitutto determinare se la contestazione tra le parti
possa iscriversi in un contesto di diritto pubblico o se al contrario debba
definirsi quale rapporto contrattuale di diritto privato.
3.1 La distinzione fra le contestazioni civili e quelle fondate sul diritto pub-
blico viene effettuata sulla base dell'oggetto della lite (DTF 120 II 412 con-
sid. 1b pag. 414, 101 II 366 consid. 2a). (cfr. decisione del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-6175/2013 del 12 febbraio 2015 consid. 2.3.1 e riferi-
menti). La giurisprudenza opera tale distinzione di caso in caso, con l'ausi-
lio di diverse teorie, le quali vengono impiegate a dipendenza della loro
pertinenza per la singola fattispecie (DTF 138 II 134 consid. 4 pag. 137
segg.). Le norme di diritto privato hanno carattere essenzialmente orizzon-
tale, mentre quelle di diritto pubblico hanno carattere verticale. Ciò detto,
si tratta quindi di approfondire e determinare se la norma salvaguardi esclu-
sivamente o principalmente l'interesse pubblico o gli interessi privati (crite-
rio degli interessi), se essa regolamenta la realizzazione di compiti pubblici
o l'esercizio di un'attività pubblica (criterio funzionale), se essa regoli rap-
porti in cui una parte è subordinata all'altra o meno (criterio della subordi-
nazione), o ancora se la violazione della norma giuridica produce effetti di
diritto privato (ad esempio la nullità di un atto giuridico) o una conseguenza
di diritto pubblico (ad esempio la revoca di un'autorizzazione).
3.2 Contrariamente ai locali d'abitazione in favore dei quali sono state
prese misure di incoraggiamento da parte dei poteri pubblici e le cui pigioni
sono sottoposte al controllo di un'autorità (art. 253b cpv. 3 del codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911 [CO, RS 220]), il diritto delle obbligazioni
non regola in maniera espressa se il diritto civile della locazione si applichi
pure in materia di locali di servizio a beneficio di dipendenti pubblici. D'altro
canto, il CO non contempla alcuna disposizione legale in materia di alloggi
di servizio dal 1° luglio 1990 (cfr. il previgente art. 267c let. b vCO; PETER
BURKHALTER/EMMANUELLE MARTINEZ-FAVRE, Commentario SVIT du droit
du bail, 2011, p. 17). In proposito, dottrina e giurisprudenza concordano nel
ritenere che il potere pubblico ha la facoltà di regolamentare l'uso delle
abitazioni di servizio, allorquando esse presentano un legame stretto con
un rapporto di servizio regolato dal diritto pubblico (cfr. sentenza del Tribu-
nale federale 2P.206/1998 del 1° marzo 1999, pubblicata in Mietrechtspra-
xis [MP] 2000 p. 65, sentenza del Tribunale federale del 3 novembre 1995,
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Pagina 7
pubblicata in : Zbl 1997 p. 71 ss, MP 1995 p. 58 et Revue de droit admini-
stratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 I p. 696 ; sentenza della Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre d'appel en matière de
baux et loyers, 15 juin 1998, D.S. c. SI L.P. publié in : Semaine Judiciaire
[SJ] 1999 I 29 ; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 71 n° 1.2.1 i.f. ;
SIDONIE MORVAN/DAVID HOFMANN, Questions choisies de procédure civile
genevoise en matière de baux et loyers, publié in : SJ 2008 II 74 ; PETER
HÄNNI, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2ème éd., 2008, p. 312 ;
PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 1994, n° 20 ad art. 253 CO, p. 80 s.).
Un tale legame stretto deve essere riconosciuto quando dal rapporto giuri-
dico dipende l'adempimento di un compito pubblico (DTF 103 II 227 consid.
3 ; cf. sentenza del Tribunale federale 4A_250/2015 du 21 luglio 2015 con-
sid. 4a; 2P.206/1998 sopramenzionato consid. 2a), poco importa se tale
compito abbia il carattere dell'atto sovrano o se esso possa pure essere
adempiuto da un terzo privato. Infatti, il criterio determinate è lo scopo (cfr.
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010,
p. 237 n° 1058 ; PETER MÜNCH/MARKUS METZ, Stellenwechsel und Entlas-
sung, 2ème éd., 2012, p. 16 n° 1.39 ; THOMAS MERKLI, ARTHUR AESCHLI-
MANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege im Kanton Bern, 1997, p. 336). In proposito occorre rilevare che il
diritto della locazione non tratta e non regola l'uso di locali d'abitazione ne-
cessari per l'adempimento di compiti pubblici o che servono ad uso pub-
blico (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_250/2015 sopracitata consid.
4a).
3.3 Nella fattispecie in esame, l'alloggio di servizio è stato attribuito al ri-
corrente, affinché questi potesse ottemperare nelle migliori condizioni pos-
sibili i suoi obblighi professionali, considerate le esigenze richieste dalla
funzione ricoperta presso il Corpo delle guardie di confine (servizio di pic-
chetto, attività di sorveglianza, ecc.; cfr. Foglio federale [FF] 199 I 1443).
Ne discende dunque che l'uso dell'alloggio di servizio no. 4002 è in stretto
rapporto, sia diretto che funzionale con i compiti e servizi di spettanza dello
stato, ciò che ha quale conseguenza l'applicazione nel caso concreto del
diritto pubblico federale (cfr. sentenza A-7333/2014 sopracitata consid. 1.1;
decisione della Commissione federale de ricorso in materia di personale
federale [CRP] del 15 febbraio 2001, CRP 2000-025, consid. 1a/cc, pubbli-
cata in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 65.81 ; LUKASZ GREBSKI/JASMIN MALLA, in : PORTMANN/UHLMANN,
Bundespersonalgesetz, 2013, p. 380 e segg.).
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3.4 Nella fattispecie in esame, l'alloggio di servizio è stato attribuito al ri-
corrente, affinché questi potesse ottemperare nelle migliori condizioni pos-
sibili i suoi obblighi professionali, considerate le esigenze richieste dalla
funzione ricoperta presso il Corpo delle guardie di confine (servizio di pic-
chetto, attività di sorveglianza, ecc.; cfr. Foglio federale [FF] 199 I 1443).
Ne discende dunque che l'uso dell'alloggio di servizio no. 4002 è in stretto
rapporto, sia diretto che funzionale con i compiti e servizi di spettanza dello
stato, ciò che ha quale conseguenza l'applicazione nel caso concreto del
diritto pubblico federale (cfr. sentenza A-7333/2014 sopracitata consid. 1.1;
decisione della Commissione federale de ricorso in materia di personale
federale [CRP] del 15 febbraio 2001, CRP 2000-025, consid. 1a/cc, pubbli-
cata in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 65.81 ; LUKASZ GREBSKI/JASMIN MALLA, in : PORTMANN/UHLMANN,
Bundespersonalgesetz, 2013, p. 380 e segg.).
4.
L'applicazione del diritto pubblico al rapporto giuridico tra il ricorrente e lo
Stato in merito all'alloggio di servizio, comporta per lo Stato il rispetto dei
principi costituzionali che regolano la propria attività, quali la legalità (art. 5
cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 [Cost, RS 101]), la buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.),
l'uguaglianza di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), il divieto dell'arbitrio (art.
9 Cost.) o ancora il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; decisione
del Tribunale federale 2P.63/2003 del 29 luglio 2003 consid. 2.3), come
pure il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Le disposizioni pro-
cedurali del diritto della locazione non trovano applicazione a meno che
esse non contengano dei principi giuridici generali, la cui non osservanza
assurge a violazione delle disposizioni di legge fondamentali ("considéra-
tions de justice fondamentales", RDAF 1998 I pag. 697) e che, a questo
titolo trovano applicazione all'insieme dell'ordine giuridico. L'applicazione
di diritto privato a titolo di diritto pubblico suppletivo non obbliga cionono-
stante il giudice amministrativo ad interpretare le normative come esse lo
siano in diritto privato, ma ha facoltà di tenere conto delle specificità del
diritto pubblico (DTF 139 I 57 consid. 5.1; DTF 138 I 232 consid. 6.1).
5.
5.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 let. b LPers se necessario per l'adempimento dei
compiti, le disposizioni d'esecuzione possono prevedere per il personale
l'obbligo di abitare in un alloggio di servizio; in particolare, esse possono
disciplinare il rapporto giuridico derogando alla legislazione sul diritto di lo-
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Pagina 9
cazione. Su questa base legislativa, il Consiglio federale ha delegato attra-
verso l'art. 90 cpv. 1 dell'ordinanza sul personale federale (OPers, RS
172.220.111.3), al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la definizione
dei principi relativi all'utilizzazione di alloggi di servizio e il relativo importo
da pagare, evidenziando al contempo che i Dipartimenti disciplinano i par-
ticolari per i loro settori (art. 90 cpv. 2 OPers). Allo stesso modo, l'art. 21
let. c dell'Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confede-
razione del 5 dicembre 2008 (OILC, RS 172.010.21), evidenzia che, per
l'utilizzazione e l'esercizio di appartamenti di servizio si applichino regole
specifiche, con relativo rinvio all'articolo 90 OPers.
5.2 Sulla base del'art. 90 OPers il DFF ha emanato l'ordinanza concer-
nente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers, RS 172.220.111.31), il
cui art. 59 cpv. 1 O-OPers prevede che l'impiegato deve pagare un com-
penso e le spese accessorie per l'utilizzazione di un alloggio di servizio.
L'importo del compenso è calcolato in base alla superficie dell'alloggio mol-
tiplicata per il prezzo al metro quadrato. Esso viene stabilito tenendo conto
del livello locale delle pigioni nonché dei vantaggi e degli svantaggi propri
dell'alloggio. Inoltre, il capoverso 2 del medesimo disposto di legge pre-
vede che il DFF emani direttive concernenti il compenso e le spese acces-
sorie per l'utilizzazione di un alloggio di servizio (art. 59 cpv. 2 O-Opers)
5.3 In questo contesto, il DFF ha emanato, il 1° agosto 2013, le Direttive
DFF 2013 con il relativo allegato Direttive per gli alloggi di servizio in nuove
costruzioni, che hanno sostituito le precedenti Direttive DFF 2005. Alla luce
dell'importante portafoglio immobiliare nella categoria alloggi di servizio,
l'AFD ha posticipato l'applicazione di un anno, con effetto dal 1° gennaio
2015.
6.
Nel proprio atto ricorsuale, l'insorgente censura la violazione della Direttiva
DFF 2013. In particolare, il ricorrente ha evidenziato la violazione del prin-
cipio secondo cui il compenso per l'alloggio dovrebbe ammontare al 70%
della pigione media pagata nella zona per alloggi analoghi (consid. 7), la
violazione delle regole relative alle deduzioni, assenti nel foglio di rileva-
mento 2014 rispetto al precedente (consid. 8). Egli non si è opposto all'au-
mento della superficie dell'alloggio da 64.80 mq a 80.21 mq e nemmeno
all'aumento del prezzo al metro quadrato da 95 franchi a 110 franchi.
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Pagina 10
7.
7.1 In primo luogo, il ricorrente censura l'applicazione errata del principio
secondo cui il compenso per l'alloggio di servizio dovrebbe ammontare al
70% della pigione media pagata nella zona per alloggi analoghi. A suo dire,
siccome la nuova pigione stabilita con la decisione qui impugnata, prevede
un compenso annuo per 9'384.12 franchi annui, la pigione media per al-
loggi analoghi dovrebbe essere pari a 13'896.15 franchi annui, ovvero a
1'241.34 franchi mensili. Sennonché il ricorrente afferma che per un tale
importo considerata l'ubicazione discosta e direttamente sulla strada molto
trafficata "il prezzo è francamente eccessivo, per cui un aumento come
quello voluto dalla Confederazione non è conforme alle norme sulla loca-
zione di cui al Codice delle obbligazioni".
L'autorità di prima istanza evidenzia invece l'applicazione corretta delle Di-
rettive DFF 2013, le quali prevedono il calcolo del compenso dell'alloggio
di servizio moltiplicando la superficie dell'alloggio, stabilito secondo la
Norma SIA 416, per il prezzo al metro quadrato, stabilito in base al numero
di abitanti del comune politico di appartenenza.
7.2
7.2.1 L'importo a titolo di compenso per l'uso dell'alloggio di servizio è re-
golato dalla legislazione in vigore al momento della fissazione dello stesso,
ed esso non ha, di principio, il carattere di un diritto acquisito eccezione
fatta per un accordo specifico in tal senso (cfr. DTF 138 V 366 consid. 6.1).
In maniera generale, la giurisprudenza ha già ammesso che i dipendenti
della Confederazione godono di diritti acquisiti a condizione che una legge
ne fissi gli aspetti essenziali e li sottragga ad ogni modifica legislativa se-
guente o allorquando delle rassicurazioni specifiche in tal senso sono state
fornite in una pattuizione individuale (DTF 134 I 23 consid. 7.1). Ne conse-
gue che lo Stato ha la facoltà di modificare liberamente ed in ogni momento
la sua politica in materia alloggi di servizio e i beneficiari di questi ultimi
devono attendersi tali misure.
7.2.2 Giusta la cifra 3.2 della Direttiva DFF 2013 per superficie di base si
considera la superficie netta (SN) secondo la norma SIA 416. Al riguardo
si misurano i locali con soffitti inclinati a partire da 150 cm dal pavimento,
Viene presa in considerazione la metà della superficie dei locali riscaldabili
al di fuori dell'appartamento. I locali non riscaldabili sono considerati ripo-
stigli (superficie utile secondaria) e non fanno parte della superficie.
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Pagina 11
Il prezzo al metro quadro è calcolato e stabilito in base al numero di abitanti
del comune politico in cui si trova l'alloggio di servizio. Il compenso annuo
per metro quadrato di superficie in rapporto al numero di abitanti determi-
nante ammonta a:
Più di 200'000 abitanti 160 franchi/mq
Da 100'000 a 200'000 abitanti 150 franchi /mq
Da 60'000 a 99'999 abitanti 140 franchi / mq
Da 20'000 a 59'999 abitanti 130 franchi / mq
Da 3'000 a 19'999 abitanti 120 franchi / mq
Da 1 a 2'999 abitanti 110 franchi / mq
Tale compenso può essere ridotto al massimo di tre livelli (ossia al mas-
simo fino a 80 franchi) per alloggi di servizio, situati in luoghi particolar-
mente discosti o alloggi di servizio, che presentano una differenza sostan-
ziale rispetto al livello regionale delle pigioni.
Le Direttive DFF 2013 hanno inoltre determinato che di principio il com-
penso per alloggi di servizio dovrebbe ammontare al 70% della pigione
media pagata nella zona per alloggi analoghi, rispettivamente all'80% della
pigione per alloggi di cooperative d'abitazione del personale della Confe-
derazione nello stesso luogo o in luoghi con condizioni analoghe delle pi-
gioni. Questo valore indicativo non può però essere fatto valere per conte-
stare il compenso (cifra 3.3 Direttive DFF 2013). Tali disposizioni trovano
conferma nella giurisprudenza, la quale ha già confermato quale misura di
adeguamento più pertinente, un compenso per gli alloggi di servizio pari al
70% del canone di locazione di immobili simili (cfr. JAAC 65.81 consid. 5d).
Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il compenso deve essere
stabilito in funzione del valore oggettivo dell'immobile locato, restando en-
tro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione deve essere valutato in fun-
zione dell'utilità dello stesso per l'amministrato (compresa la sua situazione
economica), rispettivamente del costo generato allo Stato (DTAF 2010/34
consid. 9.2, DTAF 2008/3 consid. 3.4.1). Quando la prestazione è parimenti
fornita dal settore privato, è possibile fondarsi sul valore di mercato (DTF
122 I 279 consid. 6c). Ne consegue dunque che l'importo del compenso
per l'alloggio di servizio possa essere calcolato attraverso un certo
schema; in questo punto il diritto pubblico diverge dal diritto privato della
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locazione (cfr. Sentenza TAF A-132/2015, consid. 6.2, del 25 settembre
2015).
7.3 Nella fattispecie, conseguentemente all'introduzione delle nuove Diret-
tive DFF 2013, l'AFD ha aumentato a 9'384.12 franchi il compenso annuo
per l'alloggio di servizio a fronte del precedente compenso di 6'144 franchi
annui. Il ricorrente non pretende però di essere a beneficio di un diritto ac-
quisito nella determinazione del compenso, non contesta il calcolo della
superficie netta in applicazione della Norma SIA 416, non censura il prezzo
di 130 franchi al metro quadro considerato dal datore di lavoro, non cen-
sura la commissione di errori nella valutazione, bensì si limita a censurare
– come sopra visto al consid. 7.1 – la violazione del principio secondo cui
il compenso per alloggio di servizio debba rappresentare il 70% della pi-
gione media pagata nella zona per alloggi simili.
A mente dello scrivente Tribunale, il nuovo compenso quale esito della mol-
tiplicazione della superficie locata (80.21 mq) e del prezzo al mq (130 fran-
chi), risulta corretto. Infatti, la superficie di base è ottenuta in applicazione
della Norma SIA 416, la quale è già stata ammessa dalla giurisprudenza
quale norma determinate (cfr. Sentenza del Tribunale federale
7B.118/2006 del 7 novembre 2006 consid. 2.1; e sentenza TAF del 22 set-
tembre 2015 A-1227/2015 consid. 6.2.2). Il prezzo al metro quadro di 130
franchi non è corretto; e meglio esso è inferiore a quanto prescritto della
cifra 3.3 cpv. 4 della Direttiva DFF 2013 che – per comuni da 60'000 a
99'999 abitanti, B._______ ha 63'668 abitanti (dati al 31 dicembre 2014) –
indica un prezzo di 140 franchi al mq.
Per quanto attiene invece il valore medio per alloggio nel Comune di
B._______, gli unici rilevamenti inerenti l'affitto medio delle abitazioni risal-
gono al 2013 (fonte Ufficio di statistica, Centro informazione e documenta-
zione) e considerano l'intero Distretto di Lugano. Nello specifico per un'a-
bitazione di 4 locali l'affitto medio netto (senza spese accessorie e spese
di riscaldamento) ammontava a 17'856 franchi annui (1'488 franchi men-
sili). L'autorità inferiore ha fissato, con il nuovo rilevamento 2014, quale
compenso annuo 9'384.12 franchi (escluse spese accessorie e di riscalda-
mento), ossia in 782 franchi mensili. Esso corrisponde al 70% di 1'117.15
franchi, ovvero, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ad una ci-
fra sensibilmente inferiore a compensi per alloggi simili nel Distretto di Lu-
gano, fissata per 4 locali a 1'488 franchi.
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Inoltre a sostegno delle proprie allegazioni il ricorrente non ha allegato al-
cun documento comprovante le proprie allegazioni (doc. N.). Inoltre va con-
siderato, che B._______ sebbene discosto dal centro cittadino di Lugano
gode di aree verdi nelle immediate vicinanze, ma soffre, quello sì, di un
importante traffico giornaliero frontaliero nella regione del Malcantone, che
però non può essere paragonato alle condizioni viarie di altre regioni di
frontiera sull'asse nord-sud.
7.4 Ciò detto, non occorre dunque dilungarsi in ulteriori approfondimenti,
poiché nel caso di specie il principio della pigione per alloggi di servizio al
70% è rispettato.
8.
A._______ ha inoltre censurato che il nuovo rilevamento 2014 non con-
templa alcuna deduzione per attrezzatura mancante, contempla una dedu-
zione limitata al 10% in ragione delle condizioni sfavorevoli della zona e
alcuna deduzione per la disposizione inadeguata dei locali. A suo dire, le
deduzioni attuali dovrebbero essere pari al massimo consentito dalla Diret-
tiva DFF 2013 ossia al 30% (35% in realtà), suddivisi in 20% per cento per
attrezzatura mancante, 10% per condizioni sfavorevoli della zona e 5% per
disposizione inadeguata dei locali. La riduzione sarebbe quindi pari a
3'128.20 franchi.
8.1
8.1.1 Con riferimento all'arredo mancante l'insorgente sostiene che, in ap-
plicazione delle cifre 3.1 e 3.4 con rinvio all'allegato Direttive per gli alloggi
di servizio in nuove costruzioni, sono giustificate deduzioni del 20%, consi-
derate le mancanze e carenze giusta l'allegato Direttive per gli alloggi di
servizio in nuove costruzioni. Nello specifico egli evidenzia la necessità di
deduzioni a seguito dello stato dei seguenti locali:
- pavimento in legno danneggiato e macchiato;
- isolamento acustico tra i piani inesistente;
- infissi in legno con crepe e conseguente dispendio di calore importante;
- impianti sanitari vetusti;
- vasca da bagno scheggiata;
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- finestre senza guarnizioni con conseguente invasione di insetti, in parti-
colare coccinelle;
- apparecchiature non conforme agli standard energetici;
- intonaci pareti inadeguati;
- assenza di allacciamenti radio/tv/telefono nelle stanze; allacciamento tv
solo nel soggiorno;
- la lavanderia è priva di presa elettrica e di riscaldamento;
la cucina è priva di un armadio portascope e presenta un piano cucina
compensato;
- il corridoio presenta un armadio a muro di dimensioni ridotte e privo di
guardaroba;
- nessun conteggio per unità abitativa in materia di spese di riscaldamento
e acqua calda;
- nessun ripostiglio per carrozzina/passeggini;
- nessun parcheggio coperto ma solo esterno;
- stenditoi all'esterno assente;
- infine le metrature di bagno, camera matrimoniale e camera singola sono
inferiori a quando indicato dall'allegato.
A dire dell'autorità inferiore invece le deduzioni indicate in precedenza, non
trovano più fondamento nella misura in cui il vecchio elenco delle Direttive
DFF del 2005 è stato abrogato. L'AFD sostiene inoltre che gli alloggi sono
stati ritenuti confacenti ad uno standard normale, senza più considerare
sconti applicati in precedenza, indiscriminatamente e senza considera-
zione di criteri oggettivi. In particolare l'AFD evidenzia che l'Allegato men-
zionato non si applica alla fattispecie poiché esso si applica unicamente
alle nuove costruzioni.
8.1.2 Giusta la cifra 3.4 delle Direttive DFF 2013, qualora l'arredamento
dell'alloggio di servizio non corrisponda all'arredamento previsto secondo
la cifra 3.1 capoverso 2, dal compenso calcolato può essere effettuata una
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deduzione di al massimo il 20% per la mancanza delle attrezzature neces-
sarie all'utilizzazione di un appartamento (tra cui assenza di lavatrice e
asciugatrice o del collegamento alla rete via cavo). Dalla cifra 3.1 cpv. 2
menzionata emerge che per quanto riguarda il calcolo del compenso di un
appartamento di 3 o più locali si presuppone un arredamento standard se-
condo il mercato (cfr. allegato Direttive per gli alloggi di servizio in nuove
costruzioni alle Direttive DFF 2013). Gli appartamenti più piccoli o gli ap-
partamenti studio possono disporre di un arredamento standard inferiore
(ad es. nessuna lavastoviglie). Per quanto possibile sotto il profilo tecnico
e finanziario, gli arredamenti mancanti devono essere forniti successiva-
mente. In questo contesto è doveroso rilevare che se un fatto asserito non
viene dimostrato, si pone la questione di chi debba sopportare le conse-
guenze della mancanza di prove.
A tal proposito, anche in materia di diritto pubblico vale il principio generale
– ai sensi dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC,
RS 210) – secondo cui chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza
di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Di conseguenza, in linea di
principio, il ricorrente sopporta l'onere della prova nel caso di provvedimenti
a lui favorevoli, mentre l'amministrazione lo sopporta nel caso di provvedi-
menti incriminanti (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo A-962/2009
del 23 luglio 2009 consid. 6.3; CHRISTOPH AUER, in: Kommentar VwVG,
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Zurigo 2008, N. 16 ad art. 12; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., N. 3.150; PATRICK L. KRAUSKOPF/KAT-
RIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[Hrsg.], Zurigo 2009, N. 207 ad art. 12; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FE-
LIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, N.
1623).
8.1.3 Orbene nella fattispecie, il Tribunale non può dunque condividere le
allegazioni dell'autorità inferiore secondo cui l'Allegato citato non trova ap-
plicazione; esso infatti come prescrive la Direttiva DFF 2013 torna applica-
bile per analogia per deduzioni anche per locali di servizio già esistenti. In
casu, il ricorrente non ha però allegato la necessaria documentazione per
comprovare quanto preteso. Dagli atti emergono unicamente rilievi fotogra-
fici relativi a macchie sul pavimento, allo stato degli infissi e la relativa in-
vasione di coccinelle; nulla di preciso in riferimento a determinati locali abi-
tabili. Sennonché l'alloggio di servizio in oggetto, che in precedenza era
oggetto di deduzioni pari a 110 franchi per mancanza di cantina chiudibile
a chiave, pari a 110 franchi per mancanza di impianto per lavare/essicatoio
e pari a 60 franchi per mancanza di soffitta o ripostiglio chiudibile a chiave,
non ha subito alcun lavoro di manutenzione o di rinnovamento.
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8.1.4 In queste circostanze, considerato l'ampio potere di apprezzamento
dell'autorità giudiziaria, il Tribunale ritiene giustificato il mantenimento delle
deduzioni contenute nel precedente foglio di rilevamento per mancanza di
arredo pari a 280 franchi complessivi annui. In particolare le ragioni che
hanno giustificato tali precedenti deduzioni sono tutt'ora presenti; al con-
tempo le Direttive DFF 2013 ne fanno specifica menzione quale motivi di
deduzione (cfr. Allegato Direttive DFF 2013, posizione "corridoio/atrio; la-
vanderia/asciugatoio; cantina").
8.2
8.2.1 Per quanto attiene invece alla deduzione a motivo della "condizione
sfavorevole della zona" in cui si trova l'alloggio, il ricorrente censura l'as-
senza di deduzioni, in precedenza pari al 15%, ed ora pari allo 10%. Egli
allega inoltre che un'ulteriore deduzione a motivo della ubicazione critica
dell'alloggio è stata riconosciuta con la riduzione del prezzo al mq da 115
a 105 franchi. Conseguentemente il ricorrente chiede la concessione di una
deduzione pari al 10%, a motivo del traffico frontaliero durante le prime ore
della giornata e la sera, generatore di rumori, odori, e fumi in particolare
gas di scarico. In merito a tale censura, L'AFD non prende posizione.
8.2.2 Giusta la cifra 3.4 delle Direttive DFF 2013, per svantaggi particolari
quali condizioni sfavorevoli della zona (ad es. appartamento situato in un
luogo discosto, rumori), può essere dedotto sino al 10% del compenso
netto.
8.2.3 In proposito il presente Tribunale ritiene assodato, come già rilevato
dalla giurisprudenza, che alloggi di servizio – destinati al personale doga-
nale di frontiera – siano situati in prossimità di valichi doganali e conse-
guentemente, in prossimità di importanti vie di comunicazioni transfronta-
liere. Se da una parte il "quartiere" di C._______ nel Comune di B._______
si trova situato in maniera un po' discosta del principale asso autostradale
Nord - Sud, esso si confronta però con un importante traffico giornaliero
dovuto alla mano d'opera in entrata e di rientro da e per l'Italia.
In questo contesto, ritenuto che l'autorità di prima istanza non si china sulla
censura del ricorrente e soprattutto che la zona di ubicazione dell'alloggio
di servizio è la medesima, considerato per di più che rispetto al precedente
rilevamento del 2009 le condizioni non sono sicuramente migliorate ma,
alla luce dell'importante aumento di mano d'opera frontaliera giornaliera,
sicuramente peggiorata, il presente Tribunale ritiene equo mantenere una
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deduzione del 10% quale deduzione a titolo di condizioni sfavorevoli della
zona.
8.3
8.3.1 Per quanto riguarda la disposizione inadeguata dei locali il ricorrente
evidenzia che con il rilevamento 2014, l'AFD non ha previsto alcuna dedu-
zione. Ciò, a suo dire, in modo ingiustificato poiché 10.66 mq sui comples-
sivi 80.21, pari a un buon 13% sono costituiti da corridoi. Inoltre, i locali
bagno, camera matrimoniale e camera singola hanno una metratura qua-
drata inferiore rispetto alle indicazioni dell'Allegato alla Direttiva DFF 2013.
Ne discende a suo dire una deduzione pari al 5% del compenso netto.
L'AFD ha invece precisato che non vi è alcun fondamento per le deduzioni,
poiché "gli alloggi oggi a disposizione dei membri del Cgcf sono da ritenersi
oramai confacenti ad uno standard normale, senza più considerare sconti
applicati in precedenza, indiscriminatamente e senza considerazione di cri-
teri oggettivi".
8.3.2 La Direttiva DFF 2013 prevede che per svantaggi particolari, quale la
disposizione inadeguata dei locali (camere raggiungibili soltanto da altri lo-
cali abitabili ecc.) può essere effettuata una deduzione fino al 10% del com-
penso netto (cifra 3.4 cpv. 2).
8.3.3 Nel caso in esame i disposti applicabili chiari, lasciano tuttavia all'au-
torità inferiore un ampio margine di apprezzamento. Se da una parte l'AFD
si è limitata ad affermare in maniera generale che gli alloggi attualmente a
disposizione dei membri del Cgcf sono da ritenersi oramai confacenti ad
uno standard normale, d'altra parte il ricorrente non ha allegato alcuna do-
cumentazione comprovante la situazione insolita dei locali e nemmeno una
superficie dei locali indicati, inferiore alle metrature dell'Allegato Direttiva
DFF 2013, attraverso ad esempio rilievi fotografici chiari rispettivamente
una pianta dell'edificio. In questo contesto è pure doveroso ricordare come
salvo casi eccezionali (cfr. consid. 7.2.1), i lavoratori dell'amministrazione
non godono di diritti acquisiti.
8.3.4 Ciò detto, considerato in particolare l'ampio potere di apprezzamento
del datore di lavoro, il Tribunale conferma la decisione dell'autorità di prima
istanza nel non riconoscere alcuna deduzione per la disposizione inade-
guata dei locali.
9.
Con osservazioni finali il ricorrente ha chiesto il richiamo di tutti contratti di
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locazione tra l'AFD e privati conduttori di tali appartamenti al fine di dimo-
strare come questi ultimi paghino meno dei dipendenti federali per l'alloggio
di servizio. Ciò detto tenuto conto che la presente autorità giudiziaria sta-
tuisce liberamente sulla necessità dell'utilizzo dei mezzi di prova offerti, ri-
spettivamente richiamati, come pure che il ricorrente ne ha proposto il ri-
chiamo con le osservazioni finali, la domanda va respinta. A titolo abbon-
danziale va ricordato al ricorrente che quand'anche l'AFD avrebbe stipulato
dei contratti di locazione con terzi privati, non impiegati nel corpo delle
guardie di confine, questi sarebbero disciplinati secondo il diritto privato e
non secondo le Direttive DFF 2013, di modo che il canone di locazione non
potrebbe essere comparato in alcun modo.
10.
10.1 A fronte di quanto sopra esposto, la decisione impugnata del 20 otto-
bre 2014 è contraria la diritto applicabile, in particolare alle Direttive DFF
2013.
10.2 Conseguentemente il ricorso presentato dall'insorgente è ammesso
ai sensi dei considerandi. A titolo indicativo, lo scrivente Tribunale consi-
dera che il compenso netto annuo per l'alloggio di servizio netto è quindi
ridotto con una deduzione pari a 280 franchi annui per arredo mancante e
al 10% del compenso netto annuo per dintorni sfavorevoli (938.40 franchi),
ossia da 9'384.12 franchi a 8'165.70 franchi (arrotondato).
11.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, la procedura di ricorso è gratuita tranne nei
casi di temerarietà; nella fattispecie si rinuncia quindi alla riscossione di
spese di procedura.
In considerazione dell'esito della lite, il ricorrente ha diritto alla rifusione di
indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. a1 PA e art. 7 cpv. 1 del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili, nelle causa di-
nanzi al Tribunale amministrativo [TS-TAF, RS 173.320.2]). Essa è fissata
in complessivi 1'000 franchi. L'autorità inferiore non ha diritto alla rifusione
di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
(il dispositivo si trova sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente ammesso ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'autorità di prima istanza rifonderà, dopo crescita in giudicato della pre-
sente sentenza, l'importo di 1'000 franchi al ricorrente a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: