Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-6797/2010
Sentenza del 17 giugno 2011
Composizione Giudice Michael Beusch (presidente del collegio),
giudice Markus Metz, giudice Pascal Mollard,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti A._______ e B._______, …,
entrambi patrocinati da …,
ricorrenti,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Assistenza amministrativa USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDI-USA).
A-6797/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un
Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA,
una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009
5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza
amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti
nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del
2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di
seguito: CDI-USA 96, RS 0.672.933.61). Tramite il predetto Accordo, la
Svizzera si è altresì assunta l'impegno di dar seguito alla domanda di
assistenza amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450
conti aperti o chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa
speciale mediante la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni
(di seguito: AFC) fosse in grado di emanare le prime 500 decisioni finali
riguardanti la trasmissione delle informazioni richieste entro 90 giorni
dalla ricezione della domanda di assistenza amministrativa e le decisioni
rimanenti, progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della
domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana, Internal Revenue Service in
Washington D.C. (di seguito: IRS), ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda
fondata sull'art. 26 CDI-USA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione dell'art.
26 CDI-USA 96 (di seguito: Accordo 03, pubblicato in:
Pestalozzi/Lachenal/Patry [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la
collaborazione di MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h
69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in
tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti
americani che nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2008
disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti
bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure
da una delle sue succursali o filiali in Svizzera. Trattavasi dei conti per i
A-6797/2010
Pagina 3
quali UBS SA non era in possesso del modulo "W-9" sottoscritto dal
contribuente e non aveva annunciato al fisco statunitense tramite il
modulo "1099" a nome del relativi contribuenti, nei tempi e nella forma
richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA inerente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la Convenzione svizzero-
americana di doppia imposizione (OCDI-USA, RS 672.933.61).
Tramite tale decisione, l'autorità federale ha deciso di avviare la
procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto bancario,
nei termini di cui all'art. 4 Accordo 09, di trasmettere l'intera
documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato dell'Accordo 09.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF), nella sentenza A-
7789/2009 del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in DTAF
2010/7) ha accolto un ricorso contro una decisione finale dell'AFC
concernente una contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b (in
seguito: categoria 2/A/b) dell'Allegato dell'Accordo 09, sancendo che tale
Accordo rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi
dell'art. 25 CDI-USA 96 che non può né modificare né completare la
vigente CDI-USA 96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione,
ha stabilito che l'assistenza amministrativa andava accordata unicamente
in caso di frode fiscale ma non di sottrazione d'imposta. Sulla base della
succitata sentenza, dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera e USA hanno
sottoscritto il 31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA presentata
dall'IRS, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo
d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa, pubblicato in
via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010 1459, di seguito: Protocollo
10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è stato applicato a titolo
provvisorio fin dalla sua sottoscrizione, ovverosia dal 31 marzo 2010.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono quindi stati approvati dall'Assemblea
federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
A-6797/2010
Pagina 4
e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è
stato autorizzato a ratificarli. La versione consolidata dell'Accordo 09 e
del Protocollo 10 è denominata qui di seguito Trattato 10 (RS
0.672.933.612). Il testo originale in inglese è la sola versione
determinante (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 7.1). Il succitato Decreto non è stato
sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali giusta l'art.
141 cpv. 1 lett. d cifra 3 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
F.
Il 15 luglio 2010, tramite la sentenza A-4013/2010 (pubblicata
parzialmente in DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del
Trattato 10 giudicandolo vincolante nell'ordinamento giuridico svizzero ai
sensi dell'art. 190 Cost. Considerato che il diritto internazionale non
conosce una gerarchia materiale fra le diverse norme ad eccezione del
diritto internazionale imperativo, il TAF ha sancito che il Trattato 10 ha il
medesimo rango della CDI-USA 96. Essendo tuttavia quest'ultima
Convenzione anteriore, essa trova applicazione, per quanto le sue norme
non siano in contraddizione con quelle del predetto Trattato.
G.
Il dossier relativo ai coniugi A._______ e B._______ è stato trasmesso da
UBS SA all'AFC l'8 dicembre 2009. Nella sua decisione finale emessa il
23 agosto 2010, l'autorità inferiore ha considerato che essendo
adempiute tutte le condizioni poste dal Trattato 10, l'assistenza
amministrativa doveva essere accordata e di conseguenza, i documenti
richiesti dall'IRS sarebbero stati trasmessi ad avvenuta crescita in
giudicato della decisione.
H.
Per il tramite del loro patrocinatore, A._______ e B._______ (di seguito:
ricorrenti) sono insorti contro tale decisione con ricorso 20 settembre
2010 davanti al Tribunale amministrativo federale. Protestando spese e
ripetibili, con tale atto postulano l'annullamento della decisione
pronunciata dall'AFC che concede l'assistenza amministrativa nella
procedura che li concerne. In sintesi, non contestando che le
caratteristiche della relazione bancaria la cui documentazione oggetto
della predetta decisione dell'autorità inferiore adempiano i criteri per la
concessione dell'assistenza amministrativa secondo l'Allegato del
Trattato 10, sostengono che la procedura sarebbe destituita di ogni
fondamento poiché avrebbero aderito alla "Voluntary Disclosure Practice"
A-6797/2010
Pagina 5
dell'IRS, così come comprovato dalla documentazione prodotta.
Chiedono infine che, nella denegata ipotesi in cui il ricorso fosse respinto,
la scrivente Autorità giudiziaria intimi la consegna all'IRS unicamente
della documentazione concernente il loro conto bancario, limitata a
estratti conto e valutazioni.
I.
Con ordinanza 22 settembre 2010 lo scrivente Tribunale ha invitato
l'autorità inferiore a volersi esprimere esclusivamente in merito alla
censura relativa all'autodenuncia alle autorità fiscali statunitensi e a
precisare altresì quali documenti sarebbero stati necessari per provare
che i ricorrenti si sarebbero avvalsi di tale facoltà. Ciò che essa ha fatto
con osservazioni 4 ottobre 2010, sostenendo, in sunto, che la
documentazione agli atti non permette di dimostrare in maniera formale
che i dati relativi alla relazione bancaria oggetto del presente
procedimento sono stati comunicati all'IRS.
J.
Con scritto 25 ottobre 2010 i ricorrenti hanno preso posizione sulle
osservazioni dell'autorità inferiore. Ritenendo che la documentazione da
loro prodotta attesti senza ombra di dubbio l'adesione alla "Voluntary
Disclosure Practice", criticano l'agire dell'AFC che non avrebbe richiesto
loro il documento che avrebbe reso il procedimento privo di oggetto.
Prendono infine atto che qualora il ricorso fosse respinto, l'AFC non si
sarebbe opposta alla loro richiesta di trasmissione limitata di dati bancari.
K.
L'AFC si è espressa il 17 novembre 2010. Ribadendo e confermando
sostanzialmente la posizione enunciata nelle proprie precedenti
osservazioni, precisa di non contestare che i ricorrenti abbiano aderito
alla "Voluntary Disclosure Practice" dell'IRS, tuttavia fa nuovamente
osservare come i documenti presentati non sono idonei a provare che il
conto oggetto del presente procedimento è stato effettivamente
annunciato all'autorità fiscale statunitense nell'ambito del predetto
programma. Indica dunque ancora una volta quale documento
permetterebbe ai ricorrenti di accertarne l'adesione. Evidenzia infine di
non aver mai acconsentito alla proposta di trasmissione limitata dei dati
bancari formulata dai ricorrenti, osservando peraltro come la medesima
non sia stata da loro esposta con la necessaria precisione. Chiede quindi
allo scrivente Tribunale di determinare se, e in quale misura, occorre
effettuare degli eventuali occultamenti nell'incarto.
A-6797/2010
Pagina 6
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 26 CDI-USA 96 possono essere
contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDI-USA.
La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il
Tribunale amministrativo federale è dunque competente per giudicare la
presente vertenza.
1.2. Gli interessati hanno la qualità per ricorrere (48 cpv. 1 PA). Il loro
gravame è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA),
nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(art. 52 PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere
esaminato nel merito.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Il diritto federale ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti costituzionali dei
cittadini (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
A-6797/2010
Pagina 7
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 621). Il
diritto convenzionale ne fa ugualmente parte (cfr. DTF 132 II 81 consid.
1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1 e A-4936/2010 del
21 settembre 2010 consid. 3.1). Unicamente la violazione di disposizioni
direttamente applicabili in una fattispecie concreta ("self-executing")
contenute nei trattati internazionali può essere invocata dai privati davanti
ai tribunali. Visto che essi possono contenere delle norme direttamente
applicabili ed altre che non lo sono, la loro qualificazione deve avvenire
per via interpretativa (cfr. DTF 121 V 246 consid. 2b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 2.1 e A-4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2. con riferimenti).
2.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3.
ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid.
1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; KÖLZ/HÄNER,
op. cit., cifra 677). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che
la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di
collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un
ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare,
l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla
fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario
arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove
(art. 52 PA; DTF 119 II 70 consid. 1; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-6455/2010 del 31 marzo 2010 consid. 2.3 con i
riferimenti ivi citati).
Il Tribunale amministrativo federale accerta quindi, con la collaborazione
delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume
le prove necessarie e le valuta liberamente (artt. 12, 13 e 19 PA in
relazione con l'art. 40 della Legge di procedura civile federale del 4
dicembre 1947 [PC, RS 273]). Ciò vale anche nel caso della valutazione
di documenti probatori (art. 12 lett. a PA).
A-6797/2010
Pagina 8
L'autorità di ricorso non deve quindi stabilire i fatti ab ovo. Nel contesto
della presente procedura occorre piuttosto verificare i fatti ritenuti
dall'autorità inferiore e correggerli o eventualmente completarli
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del
14 febbraio 2011 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati, cfr. parimenti
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.52).
3.
3.1. I criteri per la concessione dell'assistenza amministrativa in base alla
relativa domanda presentata dall'IRS sono definiti nell'Allegato del
Trattato 10.
3.2. Il caso oggetto del presente giudizio concerne la categoria 2/A/b di
cui al citato Allegato. Giusta la cifra 1 lettera A del medesimo, l'assistenza
amministrativa deve essere concessa ai clienti di UBS SA domiciliati negli
Stati Uniti che, in un momento qualsiasi del periodo 2001-2008, erano i
titolari diretti e gli aventi diritto economico di conti di deposito titoli non
dichiarati tramite il formulario W-9 e di conti di deposito di importo
superiore a fr. 1'000'000.-- presso UBS SA, per i quali è possibile
dimostrare un fondato sospetto di truffe e reati analoghi.
3.2.1. I criteri per determinare l'esistenza di "truffe e reati analoghi",
condizione essenziale giusta la categoria 2/A/b dell'Allegato, sono
soddisfatti nel caso in cui (i) il contribuente domiciliato negli Stati Uniti non
ha presentato il modulo W-9 per un periodo di almeno tre anni (di cui
almeno uno coperto dalla domanda di assistenza amministrativa) e (ii) il
conto in essere presso UBS SA ha generato in media profitti per oltre
fr. 100'000.-- l'anno per un qualsiasi periodo di tre anni, di cui almeno uno
coperto dalla domanda di assistenza amministrativa. Secondo la cifra
2/A/b, i profitti sono definiti come reddito lordo (interessi e dividendi) e utili
di capitale, equivalenti, ai fini della domanda di assistenza amministrativa,
al 50% dei ricavi lordi delle vendite conseguiti sui conti durante il periodo
in questione.
In merito all'esigenza di un "fondato sospetto", lo scrivente Tribunale ha
stabilito che non è necessario mostrarsi troppo severi nell'ammetterne
l'esistenza, visto che al momento della presentazione della domanda di
assistenza o di trasmissione delle informazioni richieste, non è ancora
possibile determinare se queste saranno utili o meno all'autorità
richiedente. In generale, è sufficiente dimostrare in modo adeguato che
tali informazioni sono necessarie perché l'inchiesta possa essere portata
A-6797/2010
Pagina 9
avanti dall'autorità richiedente. Concretamente, la fattispecie esposta
deve lasciare apparire un fondato sospetto, le condizioni di cui alle basi
legali applicabili alla richiesta d'assistenza devono essere adempiute e le
informazioni e i documenti richiesti dall'autorità devono essere descritti.
A questo stadio della procedura non ci si può tuttavia aspettare che la
fattispecie non presenti lacuna alcuna o eventuali contraddizioni. Non
spetta quindi al giudice dell'assistenza amministrativa il compito di
verificare se sia stato commesso o meno un atto punibile. L'esame da
parte dello scrivente Tribunale è limitato a verificare se la soglia del
fondato sospetto è stata raggiunta o se la fattispecie constatata
dall'autorità inferiore è manifestamente lacunosa, falsa o contraddittoria
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6933/2010 del
17 marzo 2011 consid. 2.4 e referenze ivi citate).
Tocca quindi alla persona interessata dalla richiesta di assistenza
amministrativa confutare in modo chiaro e decisivo il fondato sospetto,
rispettivamente l'ipotesi sulla quale si è basata l'autorità inferiore per
ammettere che i criteri dell'Allegato del Trattato 10 sono adempiuti.
Se essa perviene a portarne la prova, l'assistenza amministrativa deve
essere rifiutata. Ciò presuppone che la persona interessata da tale
procedura porti tempestivamente e senza riserva le prove che attestino
che essa è stata coinvolta a torto nella procedura. Il Tribunale
amministrativo federale non ordina al riguardo alcun atto istruttorio (cfr.
decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6933/2010 del 17 marzo
2011 consid. 2.4, nonché le referenze giurisprudenziali ivi citate e A-
4911/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1.4.2 con riferimenti).
4.
4.1. Il Trattato 10 si esprime solo nella nota a piè di pagina riferita all'art. 3
cpv. 4 circa il programma di dichiarazione volontaria dell'IRS (nel testo in
inglese: "Voluntary Disclosure Practice", VDP) inerente i dati relativi a
conti che finora non sono stati trasmessi volontariamente all'IRS dai
titolari delle relazioni bancarie, rispettivamente non sono stati annunciati
dai medesimi aventi diritto economico dei conti.
4.2. Giusta l'art. 3 cpv. 4 Trattato 10, gli Stati Uniti ritirano
irrevocabilmente l'istanza di esecuzione relativa al John Doe Summons
per quanto riguarda i conti indicati nella Domanda di assistenza
amministrativa, fra l'altro, "una volta ricevute tutte le informazioni rilevanti
provenienti da qualsiasi fonte a partire dal 18 febbraio 2009 concernenti
10'000 conti aperti o chiusi e non dichiarati di UBS SA". La nota a piè di
A-6797/2010
Pagina 10
pagina definisce le fonti dalle quali possono derivare tali informazioni.
Questi conti non sono quindi più soggetti alla domanda di assistenza
amministrativa dell'IRS poiché le informazioni richieste sono già in
possesso dell'autorità fiscale statunitense. Peraltro, dal Trattato 10 risulta
pure che solo i dati inerenti i conti effettivamente forniti possono essere
esclusi dalla trasmissione. Anche ciò risulta dalla predetta nota a piè di
pagina, nella quale in discussione non vi sono i conti dichiarati, bensì le
informazioni fornite sui conti ("account information disclosed"). Di
conseguenza, allorquando viene fatta valere l'adesione alla VDP occorre
esaminare se i dati richiesti sono stati effettivamente forniti e se i
medesimi corrispondono a quelli che sarebbero stati trasmessi sulla base
della domanda di assistenza amministrativa. Tale interpretazione è
peraltro conforme al senso e allo scopo del Trattato 10, costituendo il
trasferimento delle informazioni richieste relative ai conti un punto
essenziale dello stesso. Anche la buona fede impone che non è possibile
privare l'IRS dei dati sollecitati tramite la domanda di assistenza in base
al Trattato 10, quando non sia stato stabilito con certezza che detta
autorità disponga già dei medesimi oppure abbia rinunciato alla loro
trasmissione. Nel caso in cui l'IRS fosse già in possesso di tali
informazioni mancherebbe del resto anche un interesse degno di
protezione da parte dell'autorità fiscale statunitense alla loro trasmissione
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6792/2010 del
4 maggio 2011 consid. 8.2.1).
Lo scrivente Tribunale ha peraltro giudicato nella sentenza A-6792/2010
che finché non è disponibile da parte dell'IRS una chiara conferma
d'adesione alla VDP da parte del contribuente e che non risulta da altre
fonti che le informazioni trasmesse a tale autorità corrispondono a quelle
incluse dalla domanda di assistenza, l'assistenza amministrativa
dev'essere concessa (cfr. anche decisione del Tribunale amministrativo
federale A-7010/2010 del 19 maggio 2011 consid. 3.4.1). Spetta
all'autorità fiscale americana determinare se la documentazione ricevuta
nell'ambito della VDP è sufficiente per ammetterne l'adesione. Nella
misura in cui non sussiste una sua esplicita conferma al riguardo, deve
risultare da altre fonti che le informazioni, che è provato siano state
trasmesse all'IRS, corrispondano effettivamente a quelle incluse nella
domanda di assistenza (cfr. la citata sentenza A-6792/2010 consid.
8.2.2).
5.
A-6797/2010
Pagina 11
5.1. I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata resa
dall'autorità inferiore il 23 agosto 2010 visto che hanno aderito al
programma di dichiarazione volontaria dell'IRS. A comprova di tale
asserzione, essi producono la seguente documentazione:
(i) copia della lettera 8 dicembre 2009 indirizzata all'IRS, tramite la quale
comunicano all'autorità di voler aderire alla VDP dichiarando il conto n. ***
aperto presso UBS SA prima del 1989 e chiuso nel 2008 (cfr. in
particolare Appendix A, doc. C1 prodotto dai ricorrenti);
(ii) copia dello scritto 18 marzo 2010 che l'IRS ha indirizzato al loro
rappresentante statunitense, informandolo che l'autodenuncia presentata
era stata accettata preliminarmente e che per essere completa, tale
accettazione sarebbe stata subordinata, tra l'altro, ad una piena
collaborazione da parte dei ricorrenti al fine di determinare correttamente
e in maniera appropriata il loro debito fiscale, nonché al pagamento di
tasse, penalità e interessi (cfr. doc. C2 prodotto dai ricorrenti);
(iii) copia della comunicazione 27 aprile 2010 inviata all'IRS, mediante la
quale, facendo riferimento all'adesione al programma di dichiarazione
volontaria, essi hanno trasmesso sei assegni bancari a valere quale
pagamento anticipato del debito fiscale per gli anni 2003-2008, compreso
di multe o interessi (cfr. doc. C3 prodotto dai ricorrenti).
A dire dei ricorrenti, la predetta documentazione proverebbe senza alcun
dubbio l'autodenuncia da essi inoltrata all'IRS, essendo presenti nella
fattispecie tutti gli elementi costitutivi quali la denuncia, la conferma della
ricezione inviata al loro patrocinatore americano e il pagamento di ingenti
importi a titolo di tasse e penalità.
5.2. L'AFC, da parte sua, non contesta che i ricorrenti abbiano aderito al
programma di dichiarazione volontaria, tuttavia sostiene che i documenti
da loro prodotti non sono atti a provare che il conto UBS n. ***, oggetto
della presente procedura, sia effettivamente stato annunciato all'IRS.
Assevera quindi che per ammettere che ciò sia realmente avvenuto,
sarebbe sufficiente esibire uno scritto nel quale si faccia riferimento alla
relazione bancaria UBS dichiarata all'autorità statunitense, ove
quest'ultima ne accerta la ricezione mediante l'apposizione del proprio
timbro. Con particolare riferimento ai documenti prodotti descritti al
precedente consid. 5.1, nelle osservazioni 4 ottobre 2010 l'AFC si è
espressa come segue:
A-6797/2010
Pagina 12
(i) lettera 8 dicembre 2009 (cfr. doc. C1 prodotto dai ricorrenti): "Una
copia del documento precitato e, particolarmente del suo "Appendix A",
che comporterebbe il timbro dell'IRS che ne confermerebbe dunque la
ricezione basterebbe a dimostrare con certezza che il conto bancario
oggetto del presente procedimento è ben stato comunicato all'autorità
fiscale statunitense. Ciò avrebbe reso il procedimento privo di oggetto e
avrebbe incitato l'AFC a rendere una decisione di rigetto dell'assistenza
amministrativa. Nella fattispecie, il documento C1 non permette di avere
tale certezza";
(ii) lettera 18 marzo 2010 (cfr. doc. C2 prodotto dai ricorrenti): "Il
documento precitato corrisponde alla lettera standardizzata che l'IRS
spedisce alle persone che hanno chiesto la loro adesione al IRSVPD per
indicare loro che hanno fatto l'oggetto di un'accettazione preliminare nel
programma. Sebbene il nome dei ricorrenti sia indicato nella lettera
precitata, il numero della o delle relazioni bancarie che sono state
dichiarate all'autorità fiscale non figura mai in questo documento dell'IRS.
Nonostante si possa ritenere che effettivamente i ricorrenti hanno aderito
all'IRSVDP e che esiste una buona probabilità che la lettera C1 e il suo
allegato siano all'origine di questa adesione, l'AFC non può che ritenere
nella fattispecie che nessuna prova formale le è stata fornita che potesse
dargli la certezza della comunicazione all'IRS dei dati del conto oggetto
del procedimen-to. Le prove indirette fornite dai ricorrenti appaiono difatti
insufficienti. Si nota che la seconda lettera dell'IRS che segue la
corrispondenza di cui fa menzione qui sopra e che viene spedita agli
aderenti all'IRSVDP qualche settimana dopo è generalmente più
personalizzata ed esplicita riguardo ai dati comunicati nell'ambito del
programma. Questa particolare lettera permette abitualmente di
dimostrare senz'alcun dubbio quali sono stati i dati comunicati e se il
procedimento di assistenza amministrativa può essere considerato privo
di oggetto";
(iii) lettera 27 aprile 2010 (cfr. doc. C3 prodotto dai ricorrenti): tale scritto,
"nonché i suoi allegati, non fanno menzione del numero di conto UBS
oggetto del presente procedimento e la ricezione di detti documenti non è
attestata dall'autorità fiscale statunitense mediante il suo timbro".
Precisando l'AFC che, nell'ambito dei procedimenti di assistenza
amministrativa, essa non può contentarsi di semplici indizi o di prove
indirette per rifiutare l'assistenza nei casi in cui i criteri dell'Allegato al
Trattato 10 sono adempiuti, sostiene che la comunicazione dei dati
sensibili dev'essere chiaramente provata perché si possa considerare il
A-6797/2010
Pagina 13
procedimento "vuotato dalla sua sostanza". Ciò che nella fattispecie, a
suo giudizio, non è stato dimostrato.
5.3. Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza esposta al
considerando 4.2 – che viene confermata interamente in questa sede – lo
scrivente Tribunale non ha motivo alcuno per scostarsi dalle predette
considerazioni dell'autorità inferiore. La documentazione prodotta dai
ricorrenti non permette difatti di affermare con certezza che essi abbiano
aderito alla VDP dichiarando proprio il conto bancario oggetto del
presente procedimento. Sbagliano quindi i ricorrenti laddove pretendono
che i documenti da loro prodotti consentono di provare tale circostanza.
A giusta ragione l'autorità inferiore non ritiene il predetto documento C1
atto a comprovare l'avvenuta autodenuncia del conto UBS n. ***, visto
che non risulta dal medesimo scritto agli atti che l'IRS sia effettivamente
venuta a conoscenza della relazione bancaria menzionata, peraltro nel
solo "Appendix A" e non nelle altre pagine. E neppure il documento C2 è
sufficiente per dimostrare una concreta adesione al programma di
dichiarazione volontaria, giacché esso si limita ad informare i ricorrenti
che la loro autodenuncia è stata accettata soltanto in via preliminare,
menzionando in che modo la stessa potrà essere considerata come
definitiva, senza fare riferimento alcuno al conto n. *** aperto presso UBS
SA dai ricorrenti. Quanto al documento C3, vale quanto detto circa il
documento C1, ovverosia che non è comprovato che esso sia davvero
stato recapitato all'IRS e che gli assegni bancari annessi riguardino
proprio il debito fiscale, compreso di multe e interessi, inerenti il conto
bancario oggetto del presente procedimento.
Per il che, lo scrivente Tribunale non può che condividere la posizione
dell'autorità inferiore che ha quindi ritenuto a giusto titolo come la
documentazione prodotta dai ricorrenti non costituisce una prova formale
sufficiente dell'adesione dei medesimi al programma di dichiarazione
volontaria dell'IRS tramite la dichiarazione del conto UBS n. ***. Si rileva
inoltre come non sia peraltro stato provato dai ricorrenti che le
informazioni da loro trasmesse corrispondano effettivamente a quelle che
sarebbero state fornite all'autorità richiedente sulla base della domanda di
assistenza amministrativa.
A titolo meramente abbondanziale, va constatato come malgrado la
decisione impugnata 23 agosto 2010, nonché le osservazioni 4 ottobre
2010 e la presa di posizione 17 novembre 2010 dell'autorità inferiore
informassero chiaramente i ricorrenti delle esigenze poste dall'AFC per
A-6797/2010
Pagina 14
ammettere l'avvenuta autodenuncia alle autorità statunitensi, essi non
hanno giudicato opportuno inoltrare alcun ulteriore documento probatorio
volto a suffragare la loro tesi ricorsuale, ma si sono limitati in questa sede
a ribadire la loro posizione, senza sostanziarla. E come visto, a torto,
poiché come giustamente asserito dall'AFC, nei procedimenti di
assistenza amministrativa non ci si può contentare di semplici indizi o di
prove indirette portate dal ricorrente per rifiutare l'assistenza nei casi in
cui i criteri dell'Allegato al Trattato 10 sono adempiuti (cfr. considerandi
3.2.1 e 6 del presente giudizio).
Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie non è dunque possibile fare
astrazione dalla concessione dell'assistenza amministrativa a motivo
dell'addotta adesione al programma di dichiarazione volontaria all'IRS.
6.
I ricorrenti non contestano che le caratteristiche della relazione bancaria
la cui documentazione è oggetto della decisione impugnata adempiano i
criteri per la concessione dell'assistenza amministrativa in base alla
domanda presentata dall'IRS per la categoria 2/A/b dell'Allegato al
Trattato 10. A giusta ragione.
Effettivamente risulta dai documenti bancari che essi erano residenti negli
Stati Uniti d'America fin dal 2001 e quindi nel periodo rilevante per la
presente procedura (cfr. atti numero ***_4_00006; _00007 e 0018 seg.),
fatto incontestato. I ricorrenti sono stati titolari diretti e aventi diritto
economico della relazione bancaria UBS n. *** (v. atto numero
***_4_00037). In siffatte circostanze avrebbero dovuto dichiarare tale
conto per mezzo dei moduli W-9, ciò che non hanno fatto e peraltro non
adducono di aver compiuto. I loro averi presso UBS SA al 31 dicembre
2001 superavano la somma determinante di fr. 1'000'000.-- e hanno
generato in media profitti per oltre fr. 100'000.-- annuali sull'arco del
periodo determinante.
In considerazione di quanto precede, tutte le condizioni di cui alla
categoria 2/A/b dell'Allegato al Trattato 10 sono quindi adempiute. Nel
caso concreto non sussiste pertanto alcun motivo per non accordare
l'assistenza amministrativa all'autorità fiscale statunitense.
7.
Ciò detto, occorre ancora definire in che misura debba essere concessa
A-6797/2010
Pagina 15
l'assistenza amministrativa e, in questo contesto, esaminare la
corrispondente conclusione postulata in via subordinata dai ricorrenti.
7.1. I ricorrenti chiedono che lo scrivente Tribunale stralci dai dati da
fornire all'IRS ogni e qualsiasi riferimento a conti di cui essi non siano
beneficiari economici, qualsiasi riferimento a persone che non siano loro
medesimi nonché tutti i documenti non strettamente legati ai conti bancari
quali verbali di visita, note interne sui flussi finanziari e simili. Altrimenti
detto, postulano che l'Autorità giudicante intimi la consegna all'IRS
unicamente della documentazione concernente il loro conto bancario,
limitata a estratti conto e valutazioni.
7.2. Una siffatta trasmissione circoscritta di dati è recisamente contestata
dall'autorità inferiore, la quale osserva come peraltro la relativa domanda
formulata dai ricorrenti non sia stata esposta con la necessaria
precisione. Ribadendo la propria posizione espressa nella decisione
impugnata, ovverosia, giudicando che alcuna informazione relativa al
dossier dei ricorrenti debba essere celata, l'AFC chiede allo scrivente
Tribunale di determinare se, e in quale misura, occorre effettuare degli
eventuali occultamenti nell'incarto.
7.3.
7.3.1. Anche nei procedimenti di assistenza amministrativa vale il
principio della proporzionalità (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-6930/2010 del 9 marzo 2011 consid. 6.1 con riferimenti
menzionati e A-6705/2010 del 18 aprile 2011 consid. 6.2). Ciò significa
che unicamente le informazioni necessarie atte a prevenire truffe e reati
analoghi possono essere trasmesse allo Stato richiedente. I nomi di terzi
che manifestamente non hanno nulla a che vedere con i reati indicati
nella domanda di assistenza non dovrebbero quindi essere consegnati
all'IRS nel contesto dell'assistenza amministrativa (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A-6933/2010 del 17 marzo 2011
consid. 10.2 con i riferimenti ivi citati).
7.3.2. Il Trattato 10, la CDI-USA 96 e l'OCDI-USA non contengono delle
disposizioni esplicite indicanti chi può essere considerato quale "terzo
non implicato" nel procedimento (cfr. decisione dl Tribunale
amministrativo federale A-6176/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.4.2).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i principi fondamentali
in materia di assistenza giudiziaria sono parimenti applicabili allo scambio
di informazioni regolato dall'art. 26 CDI-USA 96 (cfr. tra le molte,
A-6797/2010
Pagina 16
sentenza del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto 2006 consid.
3). Ciò corrisponde alla pratica costante e appare appropriato, tenuto
conto degli scopi equiparabili perseguiti dall'assistenza giudiziaria e
dall'assistenza amministrativa. Il Tribunale amministrativo federale non ha
quindi alcun motivo per ridiscutere tale giurisprudenza (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A-6176/2010 del 18 gennaio 2011
consid. 2.4.1 e seg.; DTAF 2010/40 consid. 7.2.1).
7.3.3. Giusta l'art. 10 cifra 2 del Trattato del 25 maggio 1973 fra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza
amministrativa in materia penale (RS 0.351.933.6), un terzo non
implicato, i cui mezzi di prova e informazioni possono essere trasmessi
unicamente in base alle condizioni previste all'art. 10 cifra 2 lettere a-c, è
solo chi non ha apparentemente alcun rapporto con il reato indicato nella
domanda. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non ha
qualità di terzo non implicato colui che ha una correlazione effettiva e
diretta con il comportamento descritto nella domanda di assistenza
configurante un elemento costitutivo del reato. Non ha dunque
importanza se il terzo debba essere ritenuto quale partecipante ai sensi
del diritto penale (cfr. DTF 120 Ib 251 consid. 5b, DTF 112 Ib 462 consid.
2b; sentenza del Tribunale federale 2A.430/2005 del 12 aprile 2006
consid. 6.1). Il titolare di una relazione bancaria che è stata utilizzata per
delle transazioni sospette non può quindi essere qualificato quale terzo
non implicato (cfr. la predetta DTF 120 Ib 251 consid. 5b; per ulteriori
esempi relativi alla giurisprudenza dell'Alta Corte in merito ai terzi non
implicati, cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 6.2.3).
7.4. Va altresì detto che spetta ai ricorrenti dimostrare, oltre all'assenza di
un possibile legame con l'inchiesta da condurre negli USA, l'esistenza di
un interesse specifico atto ad impedire la divulgazione dei dati che
prevalga sull'interesse dell'autorità richiedente ad occuparsi del dossier
relativo al conto bancario oggetto della procedura a loro riconducibile. Pur
non ammettendo una trasmissione alla rinfusa della documentazione,
incombe dunque ai ricorrenti di cooperare con l'autorità d'esecuzione,
rispettivamente con lo scrivente Tribunale, indicando nel dettaglio le
informazioni da non trasmettere, così pure i motivi precisi alla base di tale
richiesta di cernita di documenti o di anonimizzazione. Non è quindi
sufficiente fornire delle indicazioni generiche, bensì è necessario che il
ricorrente chiarisca per ogni atto con la dovuta precisione, il perché
debba essere estromesso dal dossier da trasmettere alle autorità
richiedenti e per quale ragione il medesimo non possa essere considerato
A-6797/2010
Pagina 17
rilevante nel procedimento all'estero (cfr. DTF 130 II 14 consid. 4.3 e seg.
e DTF 128 II 407 consid. 6.3.1 con i numerosi rinvii, decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-6933/2010 del 18 aprile 2011 consid.
10.5 con rinvii nonché A-6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 6.3).
7.5. I ricorrenti chiedono di non trasmettere i dati contenuti nel loro
dossier che dovessero riguardare terze persone e neppure verbali di
visita, note interne sui flussi finanziari e documenti non strettamente legati
ai loro conti bancari. Essi pretendono che si circoscriva la consegna a
estratti conto e valutazioni relative alle loro relazioni bancarie. Senza
postulare l'anonimizzazione di precisi nominativi e di chiari dati, si limitano
– come a giusto titolo fa notare l'autorità inferiore – a formulare una
richiesta generica di cernita documentale. A torto.
Come esposto in narrativa, già per questioni processuali tale censura si
rivela destituita di ogni fondamento, non essendo stata sufficientemente
sostanziata (cfr. considerando 7.4 del presente giudizio). Essa si rileva
dipoi anche inconsistente dal punto di vista contenutistico poiché non
sarebbe dato di sapere per quale motivo i dati contenuti nel dossier
riguardanti terzi non debbano essere trasmessi, così pure per quale
motivo i verbali di visita, le note interne sui flussi finanziari e gli altri non
meglio definiti documenti non strettamente legati ai conti bancari dei
ricorrenti, debbano essere omessi dalla consegna. In siffatte circostanze,
sulla base della giurisprudenza resa dallo scrivente Tribunale, confermata
anche in questa sede, e constatato che i ricorrenti sono venuti meno al
loro dovere di collaborazione, quanto postulato dai ricorrenti circa la
cernita documentale e l'anonimizzazione di dati contenuti nel dossier di
cui al conto UBS n. *** per il quale dev'essere, come visto, concessa
l'assistenza amministrativa, non può essere accolta.
8.
Per quanto precede, il gravame deve essere quindi integralmente
respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
9.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 1 segg. del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella
fattispecie esse sono stabilite in fr. 20'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che
verrà compensato con l'anticipo versato il 6 ottobre 2010. Ai ricorrenti non
A-6797/2010
Pagina 18
vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario,
rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
10.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (art. 83 lett. h della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
A-6797/2010
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 20'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti e
interamente compensate con l'anticipo spese da loro versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif. ***; raccomandata).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Frida Andreotti
Data di spedizione: