Corte I
A-6898/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Christoph Bandli, André Moser,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Billag SA,
avenue de Tivoli 3, 1701 Friborgo,
prima istanza,
Ufficio federale delle comunicazioni,
rue de l'Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne,
autorità inferiore.
Canone di ricezione dei programmi radiofonici e
televisivi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-6898/2008
Fatti:
A.
Con formulario del 1. dicembre 2002, X._______ ha annunciato alla
Billag SA di possedere una radio e una televisione presso il suo domi-
cilio di A._______.
B.
Da quel momento, egli ha mutato più volte recapito. Secondo un primo
annuncio agli atti, risalente al 16 febbraio 2006, ha indicato che da
quel giorno si sarebbe trasferito dalla via B._______ alla via
C._______. In base a un ulteriore annuncio, risalente al 26 giugno
2007, ha notificato una seconda volta quale nuovo indirizzo la via
C._______, aggiungendo però che il vecchio indirizzo si trovava in via
D._______. Per quanto da lui stesso affermato in procedura, dal 1. set-
tembre 2007, a seguito della separazione dalla moglie, si sarebbe poi
trasferito dalla via C._______ in via D._______.
C.
Con lettera del 2 gennaio 2008, X._______ ha rispedito alla Billag SA
il richiamo della fattura concernente il canone per il periodo dal 1. otto-
bre al 31 dicembre 2007, comunicando che in via D._______ non di-
sponeva di nessun apparecchio di ricezione funzionante e che, per il
canone concernente l'abitazione al vecchio indirizzo (via C._______),
essa avrebbe dovuto rivolgersi direttamente ai locatari della stessa.
D.
Con decisione del 5 febbraio 2008, la Billag SA (prima istanza) ha con-
fermato a X._______ di aver preso conoscenza del fatto che egli aveva
rinunciato alla ricezione privata di programmi radiofonici e televisivi e
che a partire dal 1. febbraio 2008 non gli avrebbe più fatturato il cano-
ne, ma che fino quel momento – quindi per il periodo tra il 1. ottobre
2007 e il 31 gennaio 2008 – il pagamento era dovuto.
E.
Contro la decisione citata, X._______ ha interposto ricorso il 27
febbraio successivo. Con tale atto, egli ripete quanto già affermato nel-
la sua lettera del 2 gennaio 2008 e in una successiva lettera spedita il
30 gennaio 2008 alla Billag SA, ovvero di non disporre al suo domicilio
di nessun apparecchio atto alla ricezione di programmi radiofonici e/o
televisivi.
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A tal proposito, precisa che con lettera del 2 gennaio 2008 egli non ha
affatto comunicato di aver rinunciato alla ricezione privata di program-
mi, bensì semplicemente di non disporre presso il suo domicilio – oc-
cupato dal 1. settembre 2007, a seguito della separazione dalla moglie
– di apparecchi atti alla ricezione.
F.
In qualità di autorità di ricorso, l'Ufficio federale delle comunicazioni
(UFCOM) ha quindi richiesto alla Billag SA una presa di posizione e
l'ha trasmessa a X._______, affinché si pronunciasse in merito.
Nel suo scritto del 15 maggio 2008, la Billag SA ha confermato di ave-
re considerato la lettera del 2 gennaio 2008 come un annuncio di so-
spensione dell'esercizio. Con osservazioni del 28 agosto 2008,
X._______ ha ribadito per contro l'avviso di non aver annunciato nes-
suna sospensione, perché non aveva mai in precedenza annunciato
un allacciamento in via D._______.
G.
Il 2 ottobre 2008, osservando tra l'altro che l'obbligo di pagamento del
canone per la ricezione di programmi radiofonici e televisivi non è le-
gato a un indirizzo, bensì alla persona annunciata presso l'istanza in-
feriore, l'UFCOM ha respinto il ricorso contro la decisione di prima
istanza.
H.
La decisione dell'UFCOM (autorità inferiore) è stata impugnata il 2 no-
vembre successivo. Con tale atto, chiedendo l'annullamento della stes-
sa e un'indennità a titolo di rimborso spese, X._______ (ricorrente)
precisa di disporre di un locale hobby in via D._______, dove pure
giunge la sua posta, ma rileva nel contempo che, ai fini della riscossio-
ne dei canoni radiotelevisivi, egli aveva annunciato il cambiamento
d'indirizzo da via D._______ alla via C._______ già il 26 giugno 2007
e che perciò, a partire da tale data, l'indirizzo di via D._______ non do-
veva più essere considerato.
I.
Le osservazioni dell'autorità inferiore e della prima istanza datano del
6 e del 20 marzo 2009. Facendo riferimento alla decisione impugnata
e alle prese di posizione redatte in precedenza, con tali atti esse chie-
dono che il ricorso venga respinto.
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Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il pre-
sente gravame in virtù degli art. 1 e 31 segg. della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32).
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così co-
me da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA; RS 172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
Impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel ri-
spetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art.
52 PA), il provvedimento in esame è una decisione fondata sul diritto
pubblico federale giusta l'art. 5 PA.
Comportando lo stesso un onere pecuniario, dato è senz'altro anche
l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione del ricorrente (art. 48
cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e deve essere esa-
minato nel merito.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima in-
quisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, con-
sid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED
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KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
3.1 Giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla
radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), chi tiene pronti all'uso o mette in
funzione apparecchi atti a ricevere programmi radiofonici o televisivi
deve pagare un canone (DTF 121 II 183, consid. 3; decisione del
Tribunale federale 2A.200/2006 del 22 settembre 2006, consid. 2.3). Il
canone di ricezione è prelevato indipendentemente dal fatto che il
detentore di tali apparecchi li utilizzi o meno (decisione del Tribunale
amministrativo federale A-2254/2006 del 31 maggio 2007, consid. 4.2
e le referenze ivi citate).
3.2 Per l'art. 68 cpv. 3-5 LRTV, il detentore deve annunciarne il pos-
sesso. Egli deve inoltre annunciare tutte le ulteriori modifiche concer-
nenti la fattispecie. Sempre per la medesima norma, l'obbligo di paga-
re il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per
la prima volta l'apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all'uso o
è stato messo in funzione e termina allo scadere del mese in cui tutti
gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti
all'uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato an-
nunciato all'organo di riscossione del canone. Da essa risulta quindi
pure che un esonero con effetto retroattivo dall'obbligo di pagamento
del canone è escluso.
3.3 In base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la
messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avveni-
mento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al sin-
golo amministrato (decisione del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16
febbraio 2005, consid. 2.4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo
rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione
sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso. Su queste
basi, l'amministrazione può non da ultimo pretendere dal singolo delle
comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo
ai suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (decisioni
del Tribunale federale 2C_629/2007, consid. 2.1; 2A.621/2004 del
3 novembre 2004, consid. 2.1).
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4.
Nella fattispecie, per mezzo della decisione impugnata l'UFCOM con-
ferma che il ricorrente è tenuto al pagamento del canone fino alla fine
di gennaio 2008 e che, di conseguenza, egli deve versare a tale titolo
anche gli importi richiestigli per il periodo tra il 1. ottobre 2007 e il 31
gennaio successivo. Esso ritiene infatti che il primo annuncio concer-
nente una mutazione della sua situazione con ripercussioni sull'obbli-
go di pagare il canone risalga al 2 gennaio 2008.
Da parte sua, il ricorrente è invece dell'avviso che per statuire sul suo
obbligo di pagamento del canone sia invece determinante l'annuncio
del 26 giugno 2007, con cui egli comunicava il cambiamento d'indirizzo
dalla via D._______ alla via C._______.
A torto. In quell'occasione egli ha in effetti annunciato unicamente un
cambiamento d'indirizzo, riguardante sempre e ancora la sua persona,
che nulla ha influito riguardo al suo obbligo di pagamento. Come risul-
ta dal formulario agli atti, sullo stesso ha per altro indicato di continu-
are a possedere sia una televisione che un apparecchio radio, a con-
ferma che solo il suo indirizzo era mutato.
5.
Diverso è per contro il discorso riguardo alla lettera del 2 gennaio
2008, con cui egli ha indicato alla Billag SA di non ritenere di dover
pagare il canone.
A differenza di tutti quelli da lui inviati in precedenza alla prima istanza
che, come detto, costituivano unicamente degli annunci di cambio d'in-
dirizzo senza rilievo sull'obbligo di pagamento del canone, questo
scritto contiene infatti la comunicazione di un'informazione che giusti-
fica la fine dell'assoggettamento che, in base agli atti, aveva avuto ini-
zio con la sottoscrizione del formulario di annuncio di ricezione privata
il 1. dicembre 2002.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, anche in questo caso,
la reazione della prima istanza è stata però corretta. Preso atto di
quanto scrittole, essa ha confermato che avrebbe emesso una nuova
fattura a suo carico e che, conformemente a quanto previsto dall'art.
68 cpv. 5 LRTV, lo avrebbe liberato dal pagamento del canone a parti-
re dal 1. febbraio 2008.
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6.
Anche il fatto che la sua comunicazione riguardasse la via D._______,
non invece la via C._______, risulta irrilevante ai fini dell'obbligo di pa-
gamento del canone. Se da un lato è vero che egli non disponeva di
nessun televisore o apparecchio radio in via D._______ è altrettanto
vero che, in difetto di un annuncio al momento della separazione dalla
moglie il 1. settembre 2007 che desse conto del fatto che non inten-
deva più essere debitore dei canoni dovuti per quell'abitazione secon-
do quanto previsto dall'art. 68 cpv. 5 LRTV, il 2 gennaio 2008 egli era
comunque ancora tenuto al pagamento del canone per gli apparecchi
che si trovavano alla via C._______.
Sempre a tal proposito, occorre infine osservare che ciò sarebbe vero
pure se durante il periodo in oggetto il canone per la via C._______
fosse già stato pagato dalla famiglia del ricorrente, come da lui soste-
nuto nella presa di posizione del 28 agosto 2008. In mancanza di un
annuncio valido fino al 2 gennaio 2008, nemmeno tale fatto lo libere-
rebbe infatti dall'obbligo di pagare il canone fino al 31 gennaio 2008
(decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4466/2008 del 3 feb-
braio 2009, consid. 5.3; A-2255/2006 del 4 luglio 2007, consid. 3.2;
A-2250/2006 del 26 aprile 2007, consid. 3).
7.
Per quanto precede, in difetto di un valido annuncio a norma dell'art.
68 cpv. 5 LRTV prima del 2 gennaio 2008 – sull'importanza del quale
gli utenti vengono per altro resi espressamente attenti anche nelle
singole fatture (cfr. fattura del 21 gennaio 2008 agli atti, in cui è men-
zionata in grassetto la frase “Meldepflicht bei Änderungen im Haus-
halt”) –, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
8.
Con decisione del 15 dicembre 2008, conformemente alla richiesta del
20 novembre precedente, il ricorrente è stato dispensato dal paga-
mento di eventuali spese processuali. Nonostante la sua soccomben-
za, non viene pertanto prelevata nessuna spesa (art. 63 e art. 65 PA).
All'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità (art. 7
cpv. 3 TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- Billag SA (raccomandata)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Segretariato generale del DATEC (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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