Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A6920/2010
Sen t e n z a d e l 2 1 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Charlotte Schoder,
cancelliera Sara Friedli.
Parti A._______,
ricorrente 1
B._______,
ricorrente 2
entrambi patrocinati dall'avv. …,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Assistenza amministrativa USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDIUSA).
A6920/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un
Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA,
una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009
5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza
amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti
nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del
2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito (di
seguito: CDIUSA 96; RS 0.672.933.61). Tramite il suddetto Accordo, la
Svizzera si è altresì impegnata a dare seguito alla domanda di assistenza
amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450 conti aperti o
chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa speciale mediante la
quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC)
fosse in grado di emanare le prime 500 decisioni finali riguardanti la
trasmissione delle informazioni richieste entro 90 giorni dalla ricezione
della domanda di assistenza amministrativa e le decisioni rimanenti,
progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service in
Washington, di seguito: IRS) ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda
fondata sull'art. 26 CDIUSA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione dell'art.
26 CDIUSA 96 (di seguito: Accordo 03; pubblicato in:
PESTALOZZI/LACHENAL/PATRY [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la
collaborazione di MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h
69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in
tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti
americani che nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2008
disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti
bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure
da una delle sue succursali o filiali in Svizzera (di seguito: UBS SA).
Trattavasi dei conti per i quali UBS SA (1) non era in possesso del
modulo "W9" sottoscritto dal contribuente e (2) non aveva annunciato al
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fisco statunitense tramite il modulo "1099" a nome del relativi contribuenti,
nei tempi e nella forma richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA concernente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero
americana di doppia imposizione (OCDIUSA, RS 672.933.61).
Tramite detta decisione, l'autorità federale ha deciso di avviare la
procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto bancario,
nei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo 09, di trasmettere l'intera
documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato all'Accordo 09.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella sentenza A7789/2009
del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in DTAF 2010/7) ha accolto
un ricorso contro una decisione finale dell'AFC concernente una
contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b (in seguito: categoria
2/A/b) dell'Allegato all'Accordo 09, sancendo che tale Accordo
rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi dell'art. 25
CDIUSA che non può né modificare né completare la vigente CDIUSA
96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione, l'assistenza
amministrativa dev'essere accordata unicamente in caso di frode fiscale
ma non di sottrazione d'imposta. Sulla base della succitata sentenza,
dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera e USA hanno quindi sottoscritto il
31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di
diritto svizzero, presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti
d'America, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo
d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa; pubblicato in
via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010 1459; di seguito: Protocollo
10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è stato applicato a titolo
provvisorio fin dalla sua sottoscrizione, ovverosia dal 31 marzo 2010.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono quindi stati approvati dall'Assemblea
federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è
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stato autorizzato a ratificare l'Accordo 09 e il Protocollo 10. La versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10 è denominata qui di
seguito Trattato 10 (RS 0.672.933.612). Il succitato Decreto non è stato
sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali giusta l'art.
141 cpv. 1 lett. d cifra 3 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
F.
Con sentenza A4013/2010 del 15 luglio 2010 (pubblicata parzialmente in
DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del Trattato 10.
G.
Il dossier relativo a A.______, quale avente diritto economico della
B._______, è stato trasmesso da UBS SA all'AFC l'8 ottobre 2009.
H.
Tramite lettera 1° dicembre 2009 l'AFC ha fissato a A._______ un
termine scadente il 15 gennaio 2010 affinché egli le trasmettesse il
consenso per ottenere dall'IRS le copie delle dichiarazioni FBAR per gli
anni determinanti per l'Accordo 09. L'interessato non ha dato seguito a
detta richiesta.
I.
Con scritto 2 dicembre 2009, l'AFC ha trasmesso l'incarto alla B._______
fissandole un termine scadente il 6 gennaio 2010 per prendere posizione
in merito. In data 5 gennaio 2010, la B._______ ha inoltrato le proprie
osservazioni.
J.
Con scritto 30 giugno 2010, l'AFC fissato alla B._______ un ulteriore
termine scadente il 14 luglio 2010 per completare la propria presa di
posizione. In data 14 luglio 2010, la B.________ ha inoltrato un
complemento alle proprie osservazioni.
K.
Nella sua decisione finale 16 agosto 2010, l'autorità ha considerato che
essendo adempiute tutte le condizioni poste, poteva essere concessa
l'assistenza amministrativa all'IRS e di conseguenza, potevano essere
trasmesse le informazioni detenute dall'istituto bancario.
L.
Per il tramite del loro patrocinatore, A._______ (di seguito: ricorrente 1) e
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Pagina 5
la B._______ (di seguito: ricorrente 2), sono insorti contro tale decisione
con ricorso 22 settembre 2010 davanti al Tribunale amministrativo
federale.
Protestando tasse, spese e ripetibili, con tale atto essi postulano
l'accoglimento del ricorso, previa una serie di domande processuali. In
limine litis essi chiedono l'assunzione di alcuni mezzi di prova, tra cui che
venga fatto ordine all'autorità inferiore di produrre ogni documento atto ad
accertare le cifre esatte riguardanti i conti che sono stati trattati sino ad
ora secondo i termini di cui all'Accordo 09, nonché il numero di conti per i
quali l'IRS ha ricevuto informazioni da qualsiasi fonte a partire dal
18 febbraio 2009 giusta l'art. 3 cpv. 4 dell'Accordo 09. In via principale
chiedono quindi che l'Accordo 09 sia dichiarato incostituzionale, contrario
all'ordine pubblico svizzero e privo di base legale, con conseguente
constatazione della nullità delle decisioni 1° settembre 2009 e 16 agosto
2010 rese dall'AFC. In via subordinata sollecitano l'annullamento della
decisione 16 agosto 2010, sostenendo che il loro caso è riferito ad una
semplice sottrazione di imposta per la quale non è accordata l'assistenza
amministrativa. In via ancora più subordinata sollecitano la cancellazione
e la successiva distruzione delle informazioni contenute nei docc. n.
***3_00010014 e _4_00560060. Essi invocano parimenti una violazione
del loro diritto di essere sentiti, in relazione alla domanda di assistenza
amministrativa 31 agosto 2009 dell'IRS, nonché alla decisione qui
impugnata. Essi ritengono altresì che anche ammettendo la validità
dell'Accordo 09, esso sarebbe comunque da ritenersi concluso e quindi
inapplicabile, poiché la domanda di assistenza amministrativa relativa a
UBS SA sarebbe stata completamente evasa: l'AFC avrebbe trattato più
di 4'450 conti, limite di validità previsto dall'Accordo 09.
M.
Con risposta 24 novembre 2010, l'AFC, riconfermandosi nelle sue
argomentazioni, ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la
fondatezza della sua decisione. Essa ha inoltre postulato il rigetto delle
misure istruttorie richieste dai ricorrenti, ritenendole in sostanza irrilevanti
ai fini del giudizio.
N.
Con replica 5 gennaio 2011, i ricorrenti, ribadendo la fondatezza delle
loro allegazioni, hanno postulato l'accoglimento del ricorso, previa
assunzione delle misure istruttorie da essi richieste.
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Pagina 6
O.
Con duplica 28 gennaio 2011, l'AFC si è riconfermata in quanto sostenuto
in precedenza.
P.
Con istanza di misure istruttorie 2 marzo 2011, i ricorrenti hanno chiesto
l'assunzione dei docc. L e M, l'edizione di documenti da parte dell'AFC,
nonché l'audizione di alcuni testimoni, quali nuovi mezzi di prova atti a
provare l'inapplicabilità del Trattato 10 (versione consolidata dell'Accordo
09 e del Protocollo 10, cfr. sub E).
Q.
Con ordinanza 12 maggio 2011 il Tribunale statuente – dando seguito
allo scritto 9 maggio 2011 dei ricorrenti, con cui hanno nuovamente
sollecitato l'assunzione delle prove richieste – ha comunicato ad
entrambe le parti che dette misure istruttorie verranno esaminate nella
sentenza di merito.
R.
Con scritto 23 maggio 2011 i ricorrenti hanno nuovamente postulato
l'assunzione delle misure istruttorie da essi richieste, sostenendo in
sintesi che in caso di mancata assunzione sarebbe ravvisabile una
violazione del loro diritto d'essere sentiti, ritenuto come il Tribunale
amministrativo sia l'ultima e l'unica istanza di ricorso a livello federale.
S.
Con decisione incidentale 26 maggio 2011 il Tribunale statuente ha
rilevato che la censura sollevata dai ricorrenti inerente all'adempimento
completo del Trattato 10, e con ciò la sua applicazione al caso concreto,
deve essere considerata una mera questione di diritto sulla quale non
occorre addurre nessuna prova. Perciò i mezzi di prova da loro richiesti
risultano irrilevanti, di modo che in questo contesto il diritto di far
amministrare le prove non è dato. Sottolineando infine ch'essi hanno già
avuto modo di esprimersi al riguardo in svariate occasioni, lo scrivente
Tribunale ha poi ribadito che detta censura verrà giudicata con la
sentenza di merito.
T.
Con scritto 28 giugno 2011, sostenendo che attualmente sono pendenti
dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito dei
quali è stata chiesta la condanna della svizzera per violazione della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
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Pagina 7
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) dovuta
all'applicazione del Trattato 10, i ricorrenti hanno postulato la
sospensione della presente procedura in attesa della prima decisione
della Corte europea dei diritti dell'uomo.
U.
Con decisione incidentale 5 luglio 2011 il Tribunale statuente ha respinto
detta richiesta, sottolineando in particolare che la sospensione dell'attuale
procedura è contraria al principio di celerità, come pure agli impegni
internazionali presi dalla Svizzera in virtù del Trattato 10.
V.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 26 CDIUSA 96 possono essere
contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDIUSA.
La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il
Tribunale amministrativo federale è dunque competente per giudicare la
presente vertenza.
1.2. La decisione 16 agosto 2010 resa dall'AFC nei dei ricorrenti è una
decisione finale concernente la trasmissione di informazioni che può
essere contestata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 32
a contrario LTAF e art. 20k cpv. 1 OCDIUSA). Al contrario, ogni
decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a
misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata
solo congiuntamente alla decisione finale (art. 20k cpv. 4 OCDIUSA). Di
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Pagina 8
conseguenza, la conclusione dei ricorrenti tendente a che la decisione
1°settembre 2009 dell'AFC che impone a UBS SA il trasferimento delle
informazioni sia dichiarata nulla, è irricevibile. In effetti, in virtù dell'effetto
devolutivo, la decisione anteriore, che è parte della decisione finale, non
può essere contestata separatamente (DTF 126 II 300 consid. 2a pag.
302 e segg., cfr. parimenti decisione del Tribunale amministrativo
federale A6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 1.4 con riferimenti
citati).
1.3. Gli interessati hanno la qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il loro
gravame è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA),
nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(art. 52 PA).
1.4.
1.4.1. Giusta l'art. 25 cpv. 2 PA, la domanda tendente all'ottenimento di
una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente
dimostri di avere un interesse degno di protezione. Secondo la
giurisprudenza, l'autorità può emanare una decisione di accertamento in
base agli artt. 5 cpv. 1 lett. b e 25 PA, soltanto se viene comprovata
l'esistenza di un interesse giuridico attuale, degno di protezione, alla
constatazione immediata di un diritto o all'assenza dello stesso, allorché
nessun interesse importante fondato sul diritto pubblico o privato vi si
oppone e, a condizione che l'interesse degno di protezione non possa
essere salvaguardato con una decisione costitutiva di diritti o di obblighi.
Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse
immediato. L'interesse degno di protezione fa difetto quando è
proponibile una decisione condannatoria. Questa restrizione si applica sia
in ambito civile che in quello amministrativo, nel senso che il diritto di
ottenere una decisione di accertamento è sussidiario a quello
dell'ottenimento di una decisione condannatoria (cfr. DTF 129 V 289
consid. 2.1 e DTF 114 IV 203 consid. 2c con riferimenti, decisione del
Tribunale amministrativo federale A6903/2010 del 23 marzo 2011
consid. 1.4.1 e A6556/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 1.6.1 con
riferimenti; decisione del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni della
Repubblica e Cantone Ticino del 25 novembre 1993 apparsa in Rivista di
diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] I1994, n. 76, pag. 199
con i numerosi rinvii a giurisprudenza e dottrina).
1.4.2. In concreto, la domanda formulata dai ricorrenti nel petitum del loro
ricorso, tendente a che il Tribunale amministrativo federale dichiari che
A6920/2010
Pagina 9
l'Accordo 09 è incostituzionale, contrario all'ordine pubblico svizzero,
rispettivamente privo di base legale e che quindi non è vincolante per le
autorità giudiziarie svizzere, è una domanda di accertamento. In quanto
tale essa è irricevibile, dal momento che l'autorità inferiore ha emanato
una decisione formatrice e che la ricorrente può ottenere, dal presente
Tribunale una decisione costitutiva di diritti e obblighi (cfr. decisione del
Tribunale federale 2C_162/2010 del 21 luglio 2010 consid. 2.1; decisione
del Tribunale amministrativo federale A6903/2010 del 23 marzo 2011
consid. 1.4.2 con riferimenti ivi citati).
1.5. Fatta eccezione per quanto precede (cfr. considd. 1.2 e 1.4.), il
ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Il diritto federale ai sensi
dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti costituzionali dei
cittadini (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 621). Il
diritto convenzionale ne fa ugualmente parte (cfr. DTF 132 II 81 consid.
1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale amministrativo
federale A4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1 e A4936/2010 del
21 settembre 2010 consid. 3.1). Unicamente la violazione di disposizioni
direttamente applicabili in una fattispecie concreta ("selfexecuting")
contenute nei trattati internazionali può essere invocata dai privati davanti
ai tribunali. Visto che essi possono contenere delle norme direttamente
applicabili ed altre che non lo sono, la loro qualificazione deve avvenire
per via interpretativa (cfr. DTF 121 V 246 consid. 2b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 2.1 e A4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2. con rinvii).
2.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
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2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della
massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia
limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V
157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle
censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le
censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente
dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55).
Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.
DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione
concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al
Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di
portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di
motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe
di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
PA; cfr. DTF 119 II 70 consid. 1; decisione del Tribunale amministrativo
federale A6455/2010 del 31 marzo 2010 consid. 2.3 con i riferimenti ivi
citati). Il Tribunale amministrativo federale accerta quindi, con la
collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della
controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (cfr.
artt. 12, 13 e 19 PA in relazione con l'art. 40 della Legge di procedura
civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273]). Ciò vale anche nel
caso della valutazione di documenti probatori (cfr. art. 12 lett. a PA).
L'autorità di ricorso non deve quindi stabilire i fatti ab ovo. Nel contesto
della presente procedura occorre piuttosto verificare i fatti ritenuti
dall'autorità inferiore e correggerli o eventualmente completarli
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A6258/2010 del
14 febbraio 2011 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati; cfr. parimenti
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.52).
3.
I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentiti è stato leso a più
riprese, come verrà esposto qui di seguito.
A6920/2010
Pagina 11
3.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36
consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49
consid. 1).
Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la
facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, pag. 293 con
rinvii; decisioni del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e
8C_321/2009 del 9 settembre 2009; decisione del Tribunale
amministrativo federale A7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.
con rinvii). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì
rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di
una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere
sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un
diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che
concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento
(cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo
2002, nn. 483 e 484 con riferimenti; ULRICH HÄFELIN/ WALTER HALLER/
HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 835).
3.2. I ricorrenti ritengono innanzitutto che la motivazione della decisione
qui impugnata – la quale si esaurisce in sole tredici righe – è
manifestamente lacunosa e dunque lesiva del loro diritto di essere sentiti.
3.2.1. La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la
sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale
garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione
motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della
medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che
l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83
consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con riferimenti, DTF 126 I 97
consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze
significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito.
A6920/2010
Pagina 12
L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le
censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad
esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530
consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97
consid. 2b; decisione del Tribunale amministrativo federale A6258/2010
del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con riferimenti ivi citati; DTAF 2009/35
consid. 6.4.1; RENE RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA
THURNHERR/DENISE BRÜHLMOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. ed.,
Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht. Eine
Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer
Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.). L'ampiezza
della motivazione non può peraltro essere stabilita in modo uniforme.
Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della
fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i
principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La
motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno
dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere
il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi riferimenti
giurisprudenziali citati). A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di
motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi
determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha
potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere
d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello
dell'istanza inferiore (cfr. tra le molte decisioni del Tribunale
amministrativo federale, A6872/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1;
DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii; DTF 116 V 28 consid. 3;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, pagg
150151).
3.2.2. Nel caso in esame, dopo aver illustrato i requisiti posti dalla
categoria 2/B/b che interessa il caso concreto, l'autorità inferiore spiega i
motivi per i quali l'assistenza amministrativa dev'essere accordata. In
particolare, risulterebbe dai documenti bancari in possesso dell'autorità
che la ricorrente 2 è esistita durante almeno tre anni tra il 1999 e il 2008.
Il ricorrente 1 è una "US person" ai sensi dell'Allegato al Trattato 10. Dal
suo passaporto risulterebbe che egli ha la cittadinanza americana. Egli
sarebbe l'avente diritto economico della ricorrente 2 e quindi della rela
zione bancaria numero 1, di cui la ricorrente 2 era titolare. Il ricorrente 1
non avrebbe autorizzato l'AFC a richiedere all'IRS le copie delle sue
dichiarazioni FBAR. Durante il 2001 sono sarebbero stati realizzati redditi
di almeno fr. 379'260.. Difatti, nell'ambito di un triennio sarebbe stata
superata la media di fr. 100'000. l'anno. In siffatte circostanze, l'autorità
A6920/2010
Pagina 13
inferiore ha quindi considerato che tutte le condizioni di cui alla categoria
2/B/b dell'Allegato all'allora vigente Accordo 09 sono adempiute. Con
riferimento agli argomenti sollevati dai ricorrenti in merito alla validità del
Trattato 10, l'autorità inferiore ha loro ricordato che esso è vincolante ai
sensi dell'art. 190 Cost. Ribadisce quindi l'adempimento di tutte le
condizioni poste nell'Allegato al Trattato 10 (cfr. decisione impugnata,
considd. 4 e 6).
Sulla base delle indicazioni dettagliate figuranti nella decisione
impugnata, i ricorrenti erano certo stati in grado di cogliere i motivi sui
quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio. Si ricorda altresì
che l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e
i mezzi di prova invocati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze
rilevanti per la decisione (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio). Ciò che
l'AFC ha fatto con la decisione impugnata, la quale soddisfa quindi
l'esigenza di motivazione derivante dal diritto di essere sentito. La
censura dei ricorrenti non può pertanto trovare accoglimento.
3.3. I ricorrenti adducono che un'ulteriore violazione del loro diritto di
essere sentiti è ravvisabile nella decisione della Svizzera e degli USA di
mantenere segreti i criteri sviluppati nell'Allegato all'Accordo 09, che ha
impedito loro di prendere pienamente cognizione dell'oggetto della
domanda di assistenza 31 agosto 2009 e della susseguente decisione
dell'AFC 1° settembre 2009.
3.3.1. Nella procedura legislativa non esiste alcun diritto di essere sentito
(cfr. DFT 123 I 63 consid. 2 con i vari rinvii). L'ascolto individuale di tutte
le persone interessate non sarebbe difatti realizzabile; in siffatte
circostanze è quindi data la possibilità di ricorrere all'esercizio dei diritti
politici (cfr. HÄFELIN/HALLER/KELLER, op. cit., n. 837; MOOR/POLTIER, op.
cit., n. 2.2.7.2, pagg. 317318). Il diritto di essere sentito è dunque limitato
alle procedure che sfociano in decisioni individuali e concrete, in
opposizione alle procedure di tipo legislativo, che portano all'adozione di
atti normativi per i quali, come detto, sono previste altre forme di
partecipazione (cfr. DTF 121 I 230 consid. 2; MICHEL HOTTELIER,
Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, edito da
Thürer/Aubert/Müller, Zurigo 2001, § 51, n. 10; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2. ed,
Berna 2006, n. 1320). Tale garanzia non può pertanto essere invocata
nei confronti di atti normativi, i quali sono adottati nel rispetto della loro
procedura, stabilita secondo i principi dell'organizzazione democratica
(cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.7.2, pagg. 317318).
A6920/2010
Pagina 14
3.3.2. L'art. 6 del Trattato 10 fa stato dell'intesa tra Svizzera e USA di
discutere pubblicamente o pubblicare l'Allegato al Trattato 10 soltanto
dopo novanta giorni dalla sua sottoscrizione. Questo vincolo di
segretezza è stato voluto espressamente per non pregiudicare gli
interessi delle autorità fiscali di entrambi gli Stati contraenti, in particolare
per promuovere il programma di dichiarazione volontaria delle autorità
fiscali statunitensi. A tenore del Messaggio sull'approvazione del Trattato
10 (FF 2010 2617), tale disposto ha permesso di non mettere in pericolo
la pubblicazione dell'Accordo, necessaria ai fini dell'esecuzione di una
procedura conforme allo Stato di diritto per l'emanazione delle decisioni
finali, poiché giusta l'art. 1 n. 2 del Trattato 10, le prime cinquecento
decisioni finali sarebbero state emanate entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda di assistenza amministrativa (il Messaggio nella
versione francese e italiana va letto in tal senso). Il divieto di
pubblicazione o di pubblica discussione è quindi stato mantenuto per una
breve durata determinata ed è stato tolto alla scadenza del periodo
concordato: a partire dal 17 novembre 2009 (cfr. decisione 1° settembre
2009, petitum, ad n. 8 sub doc. UBS Editionsverfügung
Definitivtext_02.09.09, dossier AFC) i ricorrenti, come ogni altra persona
trovatasi nella loro medesima situazione, sarebbero quindi stati in grado
di prendere piena conoscenza dei criteri di cui all'Allegato.
3.3.3. L'art. 20e OCDIUSA garantisce i diritti di procedura alle persone
interessate da una domanda di scambio d'informazioni da parte
dell'autorità americana competente. Dispone che l'AFC notifica parimenti
alla persona interessata, che ha designato un mandatario svizzero
autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore
delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità
americana, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta
la segretezza (cfr. art. 20e cpv. 1 OCDIUSA). Se tuttavia la persona
interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le
notificazioni, la medesima deve essere eseguita dalla competente
autorità americana secondo il diritto americano. Contemporaneamente,
l'AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di
informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le
notificazioni (cfr. art. 20e cpv. 2 OCDIUSA). La persona interessata,
salvo eccezione, può partecipare alla procedura e consultare gli atti (cfr.
art. 20e cpv. 3 OCDIUSA).
3.3.4. Con riferimento alle circostanze del caso concreto si osserva
quanto segue. Già con missiva 4 novembre 2009, la ricorrente 2,
comunicando di voler eleggere domicilio legale presso il suo
A6920/2010
Pagina 15
patrocinatore, ha chiesto all'AFC di poter visionare copia della rogatoria
IRS con tutti i suoi allegati, nella misura in cui la riguardano (cfr. doc.
***_Vollmacht, dossier AFC). Con scritto 2 dicembre 2009 l'AFC ha quindi
trasmesso alla ricorrente 2 l'incarto completo di UBS SA che la
concerneva, comprendente la decisione 1° settembre 2009 così pure la
richiesta dell'autorità statunitense 31 agosto 2009, impartendole nel
contempo un termine scadente il 6 gennaio 2010 per prendere posizione
in merito (cfr. doc. ***_Brief, dossier AFC). Il 5 gennaio 2010 la ricorrente
2 ha inoltrato le proprie osservazioni all'AFC (cfr. doc. ***_Eingang
Stellungnahme Teil 1_05.01.2010, Teil 2_05.01.2010 e Teil
3_05.01.2010, dossier AFC). Il 30 giugno 2010 l'AFC, alla luce della
decisione A7789/2009 del 21 gennaio 2010 resa dallo scrivente
Tribunale, ha impartito alla ricorrente 2 un ulteriore termine scadente il
14 luglio 2010 al fine d'eventualmente completare le proprie osservazioni
(cfr. doc. ***_Schreiben an RA ***, dossier AFC). Il 14 luglio 2010 la
ricorrente 2 ha inoltrato un complemento alle proprie osservazioni
30 giugno 2010 (cfr. ***_Stellungsnahme_14.07.2010, dossier AFC).
Nella resa della decisione finale qui impugnata, l'AFC ha tenuto conto
della presa di posizione della ricorrente 2.
3.3.5.
3.3.5.1 Alla luce di quanto esposto ai considerandi che precedono, si
deve quindi concludere che la clausola di segretezza di cui all'art. 6
Trattato 10 non ha leso in alcun modo il diritto di essere sentiti dei
ricorrenti, visto che nella procedura legislativa, essi non ne sono titolari
(cfr. consid. 3.3.1 che precede). Si rileva altresì come prima che fosse
emanata la decisione dell'agosto 2010 – che non è peraltro parte delle
prime cinquecento emesse entro i novanta giorni di cui al vincolo di
segretezza – è stata data alla ricorrente 2 l'opportunità di esprimersi in
merito, come meglio si vedrà appresso, conformemente al diritto di
essere sentito.
3.3.5.2 Per quanto riguarda invece la decisione 1° settembre 2009, va
precisato quanto segue. Conformemente ai predetti disposti dell'art. 20e
OCDIUSA, l'AFC era tenuta a notificare tale decisione alle persone
interessate aventi designato un mandatario in Svizzera autorizzato a
ricevere le notificazioni. Ciò che l'autorità ha effettivamente fatto, ma, per
forza di cose, solo non appena è venuta in possesso delle informazioni
richieste a UBS SA proprio tramite la decisione 1° settembre 2009, che le
hanno permesso di individuare concretamente l'identità delle persone
toccate dalla domanda di assistenza amministrativa. La decisione 1°
A6920/2010
Pagina 16
settembre 2009 – peraltro pubblicata sul sito internet dell'autorità il
15 settembre 2009 (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale
A6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.3.3) – era quindi necessaria,
poiché sulla base dei criteri astratti contenuti nell'allora vigente Accordo
09 non era possibile individuare concretamente i destinatari della
domanda. La ricorrente 2 è quindi venuta a conoscenza dei criteri
contenuti nell'Allegato nonché della decisione 1° settembre 2009
allorquando l'AFC ha ottenuto le informazioni da parte di UBS SA. Nel
caso concreto, ciò è avvenuto a partire dal 2 dicembre 2010 (cfr. consid.
3.3.4 del presente giudizio). La ricorrente 2 ha dunque avuto tempo sino
al 6 gennaio 2010 per esercitare pienamente il suo diritto di essere
sentita, concessole come da missiva 2 dicembre 2010 dell'autorità
inferiore (cfr. consid. 3.3.4 del presente giudizio). Garanzia della quale ha
fatto uso in data 5 gennaio 2010, presentando le proprie puntuali
osservazioni. Essa ha poi avuto l'occasione di completare le proprie
osservazioni (cfr. consid. 3.3.4 del presente giudizio). L'AFC nella resa
della propria decisione finale ha tenuto conto della presa di posizione
della ricorrente 2. Dal canto suo, il ricorrente 1, ha avuto la possibilità
d'esprimersi in merito, impugnando la decisione finale dell'AFC mediante
ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale e partecipando all'istruzione
tramite il memoriale di replica 5 gennaio 2011, nonché svariati scritti. Alla
luce delle surriferite circostanze, si deve concludere che neppure la
decisione 1° settembre 2009 ha leso il diritto di essere sentiti dei
ricorrenti, che, come visto, è stato pienamente concesso loro. Per il che,
anche questa censura si rivela del tutto destituita di ogni fondamento.
3.4. I ricorrenti sostengono poi che giusta l'art. 28 cpv. 5 della Legge
federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia
penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1) – il quale a loro
avviso si applica alla fattispecie – la domanda di assistenza 31 agosto
2009 dell'IRS redatta in lingua inglese andrebbe tradotta almeno in una
delle lingue nazionali. A loro avviso, nella lingua originale essa non è
chiaramente comprensibile né per le autorità federali chiamate a trattarla,
né per le persone interessate dalla domanda di assistenza
amministrativa. Secondo loro, in assenza di una traduzione, questa
richiesta – e di riflesso anche la conseguente decisione 1° settembre
2009 dell'AFC – deve essere ritenuta nulla, poiché lesiva del diritto di
essere sentito.
3.4.1. La censura sollevata dai ricorrenti presuppone d'accertare
dapprima le lingue nelle quali la domanda di assistenza può essere
presentata sulla base del Trattato 10.
A6920/2010
Pagina 17
Giusta l'art. 31 cpv. 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969
sul diritto dei trattati (CV, RS 0.111, entrata in vigore per la Svizzera il
6 giugno 1990) un trattato va interpretato in buona fede in base al senso
comune da attribuire ai suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo
oggetto e del suo scopo. Questa disposizione, applicabile al Trattato 10
(cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio), pone quattro principi di diritto
internazionale consuetudinario di pari rango: (1) bisogna dapprima riferirsi
al testo, il quale è sensato contenere l'intenzione comune delle parti; (2) il
testo deve essere interpretato alla luce del suo oggetto e del suo scopo e
(3) in buona fede; (4) i termini del trattato devono essere esaminati nel
loro contesto (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A
7663/2010 e A7699/2010 del 28 aprile 2011 consid. 4.3.1, A4013/2010
del 15 luglio 2010 consid. 4.6.1, DTAF 2010/7 consid. 3.5).
In concreto, né la CDIUSA 96, né il Trattato 10 sanciscono in quali lingue
può essere presentata una domanda di assistenza amministrativa. Ne
discende che in linea di principio detta domanda può essere presentata in
una qualsiasi lingua. Da un'analisi del Trattato 10 si evince che lo stesso
è stato redatto in quattro lingue differenti. La versione originale del
Trattato 10 è stata redatta in inglese ed è la sola determinante
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A4013/2010 del
15 luglio 2010 consid. 7.1). Il Trattato 10 è stato successivamente
tradotto in italiano, francese e tedesco (cfr. nota a pie di pagina 1 del
Trattato 10). Queste traduzioni sono altrettanto autorevoli, nella misura in
cui non si trovino in contraddizione con la versione originale in inglese. La
CDIUSA 96 è stata redatta sia in tedesco, che in inglese. Entrambe le
versioni sono parimenti autorevoli (cfr. ultima frase della CDIUSA 96). Se
ne deduce che le parti contraenti della CDIUSA 96 e del Trattato 10
hanno attribuito un valore particolare alla lingua inglese. Ciò posto,
sembrerebbe che sebbene il Trattato 10 non stabilisca la lingua
utilizzabile per la domanda di assistenza amministrativa, le parti
contraenti hanno voluto implicitamente utilizzare le lingue nazionali di
entrambi gli Stati firmatari (inglese per gli USA e francese, tedesco,
italiano per la Svizzera). Per queste ragioni – ma anche per motivi di
praticità – si ritiene che la domanda di assistenza amministrativa può
essere presentata in una delle quattro lingue contemplate dal Trattato 10.
Va inoltre rilevato che il Trattato 10 non impone allo Stato richiedente
l'obbligo di porre la propria richiesta nella lingua ufficiale dello Stato da
essa interessato, di modo che egli risulta libero nella scelta della lingua.
Va altresì sottolineato che né il Trattato 10, né la CDIUSA 96 escludono
la possibilità di presentare in inglese la domanda di assistenza
amministrativa. Non avrebbe in ogni caso senso imporre agli USA
A6920/2010
Pagina 18
l'obbligo di presentare la propria richiesta in una delle lingue nazionali
della Svizzera, quando la versione determinante del Trattato 10 su cui si
basa detta richiesta è in lingua inglese.
Ne discende che sulla base del Trattato 10, la domanda di assistenza
può essere presentata in lingua inglese. Tale interpretazione appare
coerente con lo scopo del Trattato 10, il quale si prefigge di risolvere
amichevolmente la questione in merito alla domanda di assistenza
amministrativa relativa a UBS SA presentata dall'IRS per conto degli USA
alla Svizzera, nel rispetto della legislazione di entrambe le nazioni. Ciò
posto, va ora determinato se l'art. 28 cpv. 5 AIMP può in caso trovare
applicazione, come sostenuto dal ricorrente, tenuto conto della presente
interpretazione.
3.4.2. Giusta l'art. 190 Cost., il Trattato 10 è vincolante nell'ordinamento
giuridico svizzero. La conformità del diritto internazionale – di cui fa parte
il Trattato 10 – con la Costituzione federale e le leggi federali non può
essere esaminata qualora il diritto internazionale sia più recente. Il diritto
anteriore al Trattato 10, trova applicazione per quanto le sue norme non
siano in contraddizione con quest'ultimo. Per questi motivi, sebbene difetti
una versione originale del Trattato 10 in almeno una lingua ufficiale della
Confederazione, come prescritto dall'art. 13 cpv. 1 della Legge federale
del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le
comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing, RS 441.1), esso rimane
vincolante per la Svizzera (cfr. DTAF 2010/40 consid. 3, in particolare
consid. 3.3 per quanto riguarda la questione della lingua del Trattato 10).
3.4.3. L'AIMP disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali
non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione
internazionale in materia penale (cfr. art. 1 AIMP). L'art. 27 cpv. 1 AIMP
precisa che l'art. 28 AIMP si applica a tutti i procedimenti disciplinati da
questa legge. In concreto, il caso che qui ci occupa concerne una
procedura di assistenza amministrativa (cfr. consid. 6.9 del presente
giudizio), motivo per cui l'AIMP non è per principio ad esso applicabile.
Già per queste ragioni la censura sollevata dai ricorrenti si rivela priva di
fondamento.
3.4.4. A prescindere da quanto appena esposto – al fine di rispondere in
modo esaustivo alla questione sollevata dai ricorrenti – si rileva poi che
l'AIMP è antecedente al Trattato 10. L'art. 28 cpv. 5 AIMP, invocato dai
ricorrenti, esclude l'utilizzo della lingua inglese e impone alle parti di
tradurre la propria domanda qualora non sia posta in italiano, in francese
A6920/2010
Pagina 19
o in tedesco. Questa disposizione si pone dunque in contrasto con
l'interpretazione appena data del Trattato 10, secondo cui in principio la
domanda può essere posta anche in inglese. Ne discende che anche per
questi motivi, detta disposizione non trova in concreto applicazione
(cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio).
3.4.5. Va inoltre aggiunto che, contrariamente a quanto indicato dai
ricorrenti, alle domande d'assistenza giudiziaria in materia penale che
interessano la Svizzera e gli USA non si applica l'AIMP, bensì il Trattato
del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti
d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (TAGSU, RS
0.351.933.6), quale lex specialis.
In merito alla lingua della domanda di assistenza, si osserva che l'art. 30
cpv. 1 TAGSU nella sua versione italiana sancisce che le domande,
compresi tutti gli allegati, devono essere provviste di una traduzione in
francese se rivolte alla Svizzera e in inglese se rivolte agli Stati Uniti.
Nella sua versione francese, la citata disposizione prevede invece che le
domande e i loro allegati sono accompagnati da una traduzione ("les
demandes et toutes leurs annexes seront accompagnées d’une
traduction en français lorsqu’elles sont adressées à la Suisse, et en
anglais lorsqu’elles sont adressées aux Etats–Unis"), mentre nella sua
versione tedesca essa dispone che le domande e i loro allegati
dovrebbero essere accompagnati da una traduzione ("Ersuchen und alle
angefügten Unterlagen sollen im Fall eines Ersuchens an die Schweiz mit
einer französischen, und im Fall eines Ersuchens an die Vereinigten
Staaten mit einer englischen Übersetzung versehen sein"). Confrontando
le tre versioni linguistiche emerge che in realtà non vi è un obbligo
imperativo di tradurre la domanda di assistenza: la traduzione è auspicata
(in tedesco "sollen" e in francese "être"), ma non è obbligatoria (in
tedesco "müssen" e in francese "devoir"). Il legislatore ha infatti lasciato
un margine d'apprezzamento alle autorità chiamate a trattare una
domanda di assistenza, lasciando alla loro discrezione il compito di
stabilire caso per caso se sia necessaria una traduzione. Ne discende
che giusta l'art. 30 cpv. 1 TAGSU, in via di principio, la domanda di
assistenza può essere inoltrata anche in lingua inglese.
3.4.6. Ciò posto, anche ipotizzando un'applicazione dell'art. 28 cpv. 5
AIMP, come auspicato dai ricorrenti, si rileva che la giurisprudenza
relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale sfuma l'eccessivo
formalismo stabilito dalla succitata disposizione, sancendo che
all'occorrenza, l'autorità può e deve domandare i complementi necessari
A6920/2010
Pagina 20
invitando lo Stato richiedente a correggere un vizio in tale ambito, con
facoltà di fissare alla parte richiedente un termine per fornirli. La
cooperazione internazionale può essere rifiutata solo nel caso in cui
l'assenza di una traduzione non consenta all'autorità di trattare
correttamente la richiesta, pregiudichi i diritti della persona perseguita o
costituisca un comportamento abusivo da parte dell'autorità richiedente
(cfr. sentenze del Tribunale federale 1A.76/2006 del 15 maggio 2006
consid. 2.5, 1A.56/2000 e 1A.80/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2b).
In applicazione di detta giurisprudenza, si rileva che in concreto, la
mancata traduzione della domanda di assistenza dell'IRS non pregiudica
in alcun modo il suo esame da parte del Tribunale statuente, come pure
da parte dell'AFC. La censura sollevata dai ricorrenti secondo cui le
autorità federali non avrebbero pienamente compreso la domanda di
assistenza, poiché redatta in lingua inglese, è priva di pertinenza. Non si
vede per quali motivi l'autorità inferiore – come pure il Tribunale statuente
– dovrebbe accertarsi che i suoi membri abbiano la padronanza assoluta
dell'inglese. Del resto, i ricorrenti non hanno segnalato alcuna
incongruenza tra la decisione 1° settembre 2009 dell'AFC e la domanda
di assistenza 31 agosto 2009 dell'IRS, dimostrante un'eventuale
incomprensione della richiesta americana da parte delle autorità federali
(cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.3 con riferimenti citati; decisione del
Tribunale amministrativo federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011
consid. 4.3.4).
Va poi rilevato che criteri alla base dell'identificazione delle persone
interessate dalla domanda di assistenza statunitense ivi contenute sono
identici a quelli contenuti nell'Allegato al Trattato 10. In tali circostanze,
confrontando il testo del Trattato 10 nella versione inglese con una delle
versioni tradotte in una lingua nazionale, le persone interessate dalla
domanda di assistenza dell'IRS sono certo in grado di comprendere i
criteri alla base della concessione dell'assistenza amministrativa. La
domanda di assistenza risulta pertanto comprensibile nei suoi passaggi
determinanti. In tali circostanze, non risulta dunque alcun pregiudizio per
dette persone. Va inoltre aggiunto che in concreto i ricorrenti – come pure
il loro mandante – non negano di padroneggiare l'inglese, tant'è che nel
loro ricorso si sono ampiamente espressi in merito alla validità del
Trattato 10 e della domanda di assistenza dell'IRS.
Infine, considerato che il Trattato 10 nella sua versione determinante è
stato redatto in lingua inglese e che quest'ultimo non prevede
esplicitamente in quale lingua debba essere presentata la domanda di
A6920/2010
Pagina 21
assistenza, non sorprende che l'IRS abbia posto la propria domanda di
assistenza in inglese. La richiesta statunitense non appare dunque
abusiva.
Ne discende che anche ammettendo un'ipotetica applicazione dell'art. 28
cpv. 5 AIMP al caso concreto, gli estremi per il rifiuto della domanda di
assistenza dell'IRS non sono in caso dati, di modo che quest'ultima risulta
pienamente valida.
3.4.7. A titolo puramente abbondanziale si rileva infine che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, né l'art. 6 CEDU, né la garanzia
costituzionale del diritto di essere sentito conferiscono alla parte
interessata da un procedimento il diritto di ottenere una traduzione nella
propria lingua degli atti di un incarto redatti in una lingua di cui egli non ha
la padronanza. Di principio, spetta alla parte interessata farsi tradurre gli
atti ufficiali di un incarto (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.3 con riferimenti
citati, 127 V 219 consid. 2b/bb, 115 Ia 65 consid. 6; decisione del
Tribunale amministrativo federale C7871/2009 del 25 maggio 2010
consid. 3). In tali circostanze è dunque a giusto titolo che l'AFC non ha
provveduto alla traduzione della domanda di assistenza (cfr. decisione
del Tribunale amministrativo federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011
consid. 4.3.4).
3.4.8. Alla luce di quanto appena esposto, risulta che è a giusto titolo che
la domanda di assistenza 31 agosto 2009 è stata presentata dall'IRS in
lingua inglese, nonché che la stessa è pienamente valida. Ma vi è di più.
Una traduzione della stessa in una lingua nazionale non risulta
necessaria. Per questi motivi, sia la censura sollevata dai ricorrenti, che
la loro richiesta di traduzione della domanda di assistenza statunitense
postulata in limine litis (cfr. petitum ricorsuale ad 1), vanno entrambe
respinte.
4.
I ricorrenti sollevano numerose censure in merito alla validità e
all'applicabilità degli Accordi conclusi tra Svizzera e USA nella fattispecie.
In particolare, essi contestano dapprima l'Accordo 09 (cfr. punto III. A del
ricorso), nel seguito l'Accordo 09 emendato mediante il Protocollo
d'emendamento del 31 marzo 2010 (cfr. punto III. B del ricorso), quindi la
richiesta 31 agosto 2009 dell'IRS e la successiva decisione 1° settembre
2009 dell'AFC (cfr. punto III. C del ricorso) e per finire la decisione finale
16 agosto 2010 emessa dall'autorità inferiore (cfr. punto III. D del ricorso).
A6920/2010
Pagina 22
Anche in sede di replica, ribadendo le loro tesi ricorsuali, discutono
nuovamente la validità e l'applicabilità dell'Accordo 09.
Prima di procedere con la disamina delle svariate censure ricorsuali,
occorre avantutto apportare la seguente precisazione. Come esposto nel
presente giudizio sub lett. E., l'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono stati
approvati dall'Assemblea federale tramite il Decreto federale del
17 giugno 2010 (RU 2010 2907). La Svizzera ha quindi notificato agli
USA il medesimo giorno l'adempimento delle procedure interne
d'approvazione secondo l'art. 3 cpv. 2 del Protocollo 10. Tale versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10 è, come detto,
denominata Trattato 10.
Il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo e non, come l'Accordo
09, una composizione amichevole che si muove entro i limiti del quadro
giuridico della CDIUSA 96 (cfr. lett. D del presente giudizio). Esso va
dunque messo sul medesimo rango della CDIUSA 96 (cfr. DTAF
2010/40 consid. 6.2.2 nonché, tra le molte decisioni del Tribunale
amministrativo federale, A6662/2010 del 27 giugno 2011 consid. 4.2,
così pure lett. F del presente giudizio). Lo scrivente Tribunale procederà
quindi nell'esame delle doglianze ricorsuali secondo i disposti del Trattato
10, base legale applicabile al caso concreto.
5.
Come esposto in narrativa, i ricorrenti contestano la validità e
l'applicabilità del Trattato 10.
5.1. Essendosi già espresso in merito a parecchie delle censure ricorsuali
in numerose altre sentenze pubblicate – in particolare nella già citata
sentenza pilota A4013/2010 del 15 luglio 2010 (come detto, pubblicata
parzialmente in DTAF 2010/40) – lo scrivente Tribunale procederà qui di
seguito a un'esposizione delle medesime in sunto, richiamando la
costante giurisprudenza in materia, confermata anche in questa sede.
5.1.1. Il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo, vincolante
nell'ordinamento giuridico svizzero. Né il diritto interno, né la prassi
consentono di derogarvi. Il Tribunale amministrativo federale è tenuto,
conformemente all'art. 190 Cost., ad applicare il diritto internazionale
quand'anche fosse contrario alla Costituzione federale. In ogni caso, non
è possibile esaminare la conformità del diritto internazionale con le leggi
A6920/2010
Pagina 23
federali, in particolare se esso è più recente (cfr. la citata DTAF 2010/40
consid. 3 con i numerosi riferimenti ivi menzionati).
Il diritto internazionale, le cui fonti sono codificate all'art. 38 dello Statuto
della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501),
regola in particolare il rapporto tra gli Stati. Le norme di diritto
internazionale si basano sul diritto consuetudinario il quale è codificato
nella CV. I trattati internazionali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a CV – tra i
quali anche il Trattato 10 – vanno interpretati secondo le disposizioni
della CV (cfr. la citata decisione A4013/2010 considd. 8.1 e 4.6 con
rinvii). L'art. 26 CV, quale norma consuetudinaria di diritto internazionale,
sancisce il principio secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti e
queste devono eseguirlo in buona fede (pacta sunt servanda). Il termine
"parte" indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato
(cfr. art. 2 cpv. 1 lett. g CV). Giusta l'art. 27 CV, tranne nel caso di una
manifesta violazione della regolamentazione delle competenze (cfr.
art. 46 CV), una parte non può di principio invocare le disposizioni della
propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un
trattato (cfr. DTF 124 II 293 consid. 4 e DTF 120 Ib 360 consid. 2c). Di
conseguenza, malgrado le disposizioni del loro ordinamento interno gli
Stati sono obbligati a rispettare le obbligazioni derivanti dal diritto
internazionale. Ogni violazione di un trattato configura una violazione del
diritto internazionale per la quale lo Stato che ha agito in tal modo
dev'esserne ritenuto responsabile (cfr. DTAF 2010/40 consid. 4.2 con i
riferimenti ivi citati e DTAF 2010/7 consid. 3.3.3 con riferimenti).
Come detto, il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo che va
dunque posto sul medesimo rango della CDIUSA 96 (cfr. DTAF 2010/40
consid. 6.2.2). Visto che entrambi gli accordi sono stati conclusi tra le
medesime Parti, conformemente all'art. 30 cpv. 3 CV, il trattato anteriore
non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili
con quelle del trattato posteriore (principio della lex posterior). Fra l'altro,
l'art. 7a del Trattato 10 precisa che ai fini dell'esecuzione della domanda
di assistenza amministrativa formulata dall'IRS il 31 agosto 2009, in caso
di disposizioni discordanti, esso prevale sull'esistente CDIUSA 96 così
pure sull'Accordo 03. Nel contesto della predetta domanda di assistenza,
il Trattato 10 prevale dunque sugli accordi conclusi anteriormente (cfr. tra
le molte decisioni del Tribunale amministrativo federale, A6053/2010 del
10 gennaio 2011 consid. 4). La CDIUSA 96 torna tuttavia d'applicazione,
allorquando il Trattato 10 non contiene delle norme che vi differiscano.
Ciò vale in particolare per il diritto procedurale, per il quale è applicabile la
OCDIUSA, per quanto il Trattato 10 non preveda delle norme proprie,
A6920/2010
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così come risulta peraltro dal suo art. 1 cpv. 2 (cfr. tra le molte decisioni
del Tribunale amministrativo federale, A6053/2010 del 10 gennaio 2011
consid. 3; A4911/2010 del 30 novembre 2010 consid. 3 così pure la già
citata A4013/2010 considd. 2.1 e segg. e 6).
Per determinare il rapporto tra le disposizioni che regolano il medesimo
oggetto previste nel Trattato 10, nella CDIUSA 96, nella CEDU e nel
Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
(Patto ONU II, RS 0.103.2), occorre far riferimento all'art. 30 CV. Nella
predetta sentenza DTAF 2010/40, lo scrivente Tribunale ha sancito che i
disposti del Trattato 10 prevalgono sulle altre disposizioni di diritto
internazionale, compresi gli artt. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita
privata e familiare) e 17 Patto ONU II (divieto e tutela contro interferenze
od offese arbitrarie o illegittime nella sfera privata e personale) poiché tali
norme non appartengono al diritto internazionale imperativo. Gli
importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a
rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono inoltre sull'interesse
individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza
amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (cfr. la
citata DTAF 2010/40 considd. 4.5 e 6 con riferimenti). Le garanzie
procedurali sancite dall'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo) non si
applicano in materia di assistenza amministrativa (cfr. la già citata DTAF
2010/40 consid. 5.4.2).
Un trattato internazionale può essere applicato a titolo provvisorio in
attesa della sua effettiva entrata in vigore allorquando esso medesimo
dispone in tal modo o quando gli Stati contraenti avevano in una qualche
altra maniera così convenuto durante i negoziati (cfr. art. 25 cpv. 1 CV).
L'art. 9 del Trattato 10 e l'art. 3 cifra 2 del Protocollo 10 prevedono
espressamente l'applicazione provvisoria. Entrambi i predetti testi erano
quindi validamente in vigore allorquando il Trattato 10 non lo era ancora
formalmente (cfr. la citata decisione DTAF 2010/40 considd. 4.3 e 5.3.5).
L'irretroattività di un trattato internazionale è la regola (cfr. art. 28 CV). Gli
Stati contraenti sono tuttavia liberi sia di concordare esplicitamente
l'applicazione retroattiva del trattato, sia di prevederla implicitamente (cfr.
la citata DTAF 2010/40 consid. 4.4 nonché decisione del Tribunale
amministrativo federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.5).
Delle regole di procedura sono peraltro state applicate retroattivamente a
dei fatti anteriori, in quanto il divieto dell'irretroattività è valido unicamente
per il diritto penale materiale e non per il diritto procedurale, del quale
fanno parte le disposizioni in materia di assistenza amministrativa (cfr.
A6920/2010
Pagina 25
oltre alla succitata DTAF 2010/40, le decisioni del Tribunale
amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1.5 e
A4876/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1).
Le Parti contraenti hanno voluto del resto applicare il Trattato 10 a dei
fatti accaduti prima della sua sottoscrizione. Tale volontà d'applicazione
retroattiva dell'allora vigente Accordo 09 risulta chiaramente dai criteri per
la concessione dell'assistenza amministrativa di cui all'Allegato al
predetto Trattato. A prescindere quindi da quanto previsto al suo art. 8,
ossia la sua entrata in vigore al momento della firma, Svizzera e USA
hanno voluto attribuire al Trattato 10 un effetto retroattivo (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011
consid. 4.1.5 e A7094/2010 del 21 gennaio 2010 consid. 4.1.4).
Come detto in precedenza, una parte contraente non può in principio
invocare la violazione di una disposizione del suo diritto interno
concernete la competenza a concludere trattati per infirmare il proprio
consenso ad esserne vincolato. Giusta l'art. 46 CV, unicamente se la
violazione è manifesta e riguarda una norma di importanza fondamentale
del proprio diritto interno è possibile invalidare il trattato. Nel caso
concreto, un eventuale mancato rispetto delle competenze previste dal
diritto interno per la procedura d'approvazione non potrebbe dunque
essere eccepito alla validità del Trattato 10, visto che una simile
violazione non avrebbe potuto essere notoria agli USA. Ciò vale altresì
sia per l'esenzione del Trattato 10 dall'assoggettamento a referendum
(facoltativo), sia per la determinazione da parte del Consiglio federale
dell'applicazione provvisoria del Trattato (cfr. la citata DTAF 2010/40
considd. 5.3.4 e 5.3.5). Non occorre quindi esaminare se il Consiglio
federale ha effettivamente osservato le condizioni poste dalla propria
legislazione interna (ossia, la salvaguardia di importanti interessi della
Svizzera e una particolare urgenza) per accordarsi sull'applicazione
provvisoria del Trattato (cfr. art. 7b della Legge sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 [LOGA, RS 172.010]),
poiché, in considerazione della sola ottica determinante di cui all'art. 46
CV, appare irrilevante (cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 5.3.5).
Il Consiglio federale era peraltro competente per concludere l'Accordo 09
in virtù dell'art. 7a LOGA, essendo il medesimo una composizione
amichevole conclusa in virtù dell'art. 25 CDIUSA 96. L'espressione
"autorità competente" giusta l'art. 25 CDIUSA 96 designa per quanto
concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. f
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Pagina 26
CDIUSA 96). Questa competenza è conforme agli artt. 7a e 48a LOGA.
Secondo gli artt. 47 cpv. 4 e 38 LOGA le unità amministrative superiori e
il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su
singole questioni. Ne discende che il Consiglio federale era legittimato a
concludere l'Accordo 09 (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale A7789/2009 del 21 gennaio 2010 considd. 3.7.2 e 5.6.2 con
riferimenti citati). In siffatte circostanze è dunque superfluo discutere le
asserzioni sollevate dai ricorrenti in merito alla perizia 23 settembre 2009
elaborata dal Prof. Robert Waldburger.
Lo scrivente Tribunale ha inoltre avuto modo di giudicare come il fatto che
l'IRS abbia ritirato completamente e definitivamente il provvedimento
"John Doe Summons" non incida in alcun modo sull'applicabilità del
Trattato 10 (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A
6242/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 6.2, A6258/2010 del 14 febbraio
2011, consid. 8). Ciò poiché in ragione dei principi interpretativi sanciti
dall'art. 31 cpv. 1 CV, la cifra di 4'450 conti non costituisce accezione
alcuna volta a determinare se il Trattato 10 debba essere considerato
adempiuto dalle parti contraenti. Secondo lo scrivente Tribunale, il fatto
che la Svizzera abbia trasmesso agli Stati Uniti i dati bancari relativi a
4'450 conti non sta altresì a significare che il Trattato 10 sia adempiuto
(cfr. tra le molte, decisione del Tribunale amministrativo federale A
6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 2.4.2). Una siffatta interpretazione è
peraltro conforme al principio della sicurezza del diritto ed è parimenti
confermata dall'art. 10 del Trattato 10, in applicazione del quale, a
tutt'oggi le parti non hanno ancora confermato l'adempimento integrale
degli obblighi assunti in seguito alla sottoscrizione del medesimo.
5.1.2. In conclusione, il Trattato 10 è vincolante per il Tribunale
amministrativo federale ai sensi dell'art. 190 Cost. Un esame
dell'adeguatezza dei criteri relativi alla concessione dell'assistenza
amministrativa definiti dal Trattato 10 è dunque escluso. Ne consegue
che le persone interessate possono opporsi alla concessione
dell'assistenza amministrativa unicamente provando che i criteri di cui
all'Allegato al Trattato 10 sono stati applicati in modo erroneo al loro caso,
oppure dimostrando che i risultati ai quali è giunta l'AFC si fondando su
degli errori di calcolo (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid. 8.3.3
con riferimenti citati; cfr. parimenti decisioni del Tribunale amministrativo
federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.6 e A4876/2010
dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1).
A6920/2010
Pagina 27
5.2. Alla luce di quanto esposto in precedenza, le corrispondenti censure
ricorsuali sollevate dai ricorrenti vanno respinte, e meglio: non vi è stata
alcuna violazione del principio di divieto di retroattività delle leggi così
pure nessuna violazione in ragione dell'applicazione provvisoria del
Trattato 10. Non occorre quindi esaminare se, secondo il diritto interno
svizzero, il segreto bancario si oppone alla trasmissione delle
informazioni richieste dall'IRS, in ragione del fatto che il Trattato abbia
qualificato dei comportamenti in maniera differente da quanto previsto
dalla casistica riferita alla sottrazione d'imposta nel diritto svizzero (art.
175 e segg. della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta
federale diretta [LIFD, RS 642.11], art. 56 della Legge federale del 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID,
RS 642.14]). Il Trattato 10 è peraltro tuttora in vigore e quindi applicabile
anche al caso in esame. È del tutto superfluo procedere quindi alla
disamina del parere giuridico del Prof. Robert Waldburger. Per la
concessione dell'assistenza amministrativa agli USA sono dunque
determinanti esclusivamente i criteri contenuti nell'Allegato al Trattato 10.
Di conseguenza, non occorre ordinare alcuna delle misure istruttorie
postulate dai ricorrenti in limine litis, volte all'esame della costituzionalità e
applicabilità del Trattato 10 (cfr. petitum ricorsuale ad 2.1 e 2.3) nonché
all'accertamento del numero di conti bancari trattati dall'AFC e quelli di cui
l'IRS ha ottenuto informazioni (cfr. petitum ricorsuale ad 5). In particolare,
vanno respinte le richieste d'audizione dei testimoni postulate mediante
istanza di misure istruttorie 2 marzo 2011 (cfr. citato allegato, pag. 5). Si
rammenta a tal proposito che il diritto d'amministrare le prove presuppone
che il fatto da provare sia rilevante, che il mezzo probatorio indicato sia
necessario per il suo accertamento e che la domanda sia formulata nelle
forme e nei termini prescritti dalla legge (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; parimenti
sentenza del Tribunale amministrativo federale A6873/2010 del 7 marzo
2011 consid. 3.2). Non essendo qui il caso, non è necessario procedere
con l'assunzione delle predette misure istruttorie. Nondimeno, come
meglio si vedrà appresso (cfr. consid. 6.4 del presente giudizio), mediante
la sottoscrizione del Trattato 10 – che contiene dei criteri astratti per
identificare i contribuenti interessati dalla domanda di assistenza, senza
tuttavia citarli per nome – non è stato violato il divieto delle "fishing
expeditions".
5.3. I ricorrenti lamentano dipoi che i criteri contenuti nell'Allegato al
Trattato 10 violano il principio della presunzione d'innocenza.
A6920/2010
Pagina 28
Come già esposto in precedenza, lo scrivente Tribunale non può
esaminare la conformità del Trattato 10 con la Costituzione federale e le
Leggi federali (cfr. consid. 5.1.1 che precede). Il Trattato 10 deve dunque
essere applicato anche qualora dovesse instaurare un regime che implica
una presunzione di colpevolezza per "truffe e reati analoghi" non appena
determinati criteri sono adempiuti (cfr. parimenti decisioni del Tribunale
amministrativo federale A8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.4 e A
7156/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 5.2.1). Va altresì ribadito che la
procedura di assistenza amministrativa non è sottoposta alle esigenze
dell'art. 6 CEDU e alle disposizioni corrispondenti del Patto ONU II (cfr.
consid. 5.1.1; parimenti sentenza del Tribunale federale 1C_224/2008 del
30 maggio 2008 consid. 1.2 con riferimenti ivi citati). E occorre dipoi
ricordare che il giudice dell'assistenza non si pronuncia in merito alla
colpevolezza delle persone interessate dal procedimento di assistenza
amministrativa e non compete peraltro a lui verificare se un atto punibile è
stato effettivamente commesso (cfr. tra le molte decisioni del Tribunale
amministrativo federale, A6933/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.4 con
riferimenti). In siffatte circostanze, la censura sollevata dai ricorrenti è
priva di ogni fondamento, non applicandosi tale principio in ambito di
assistenza amministrativa (cfr. anche decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6262/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 4.2.4 e A
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 4).
5.4. A mente dei ricorrenti, la procedura adottata tesa a verificare se la
situazione concreta di un contribuente americano corrisponde ai criteri
previsti nell'Allegato all'Accordo 09, non solo rovescerebbe il principio
dell'onere probatorio a carica dell'autorità rogante, ma addirittura lo
stravolgerebbe, dal momento che contro ogni principio di sovranità
nazionale, la selezione dei casi rientranti nel campo d'applicazione
dell'Accordo 09 è stata demandata a UBS SA, conformemente al suo art.
4. I ricorrenti censurano quindi l'arbitrarietà nell'aver lasciato a UBS SA,
entità di diritto privato, la facoltà di decidere quali e quanti incarti
sarebbero stati posti al vaglio dell'Autorità federale, la quale non avrebbe
quindi potuto decidere autonomamente fino a che punto (in termini di
numeri) l'assistenza avrebbe dovuto essere concessa.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha preso una decisione nei confronti di UBS
SA che la obbligava a fornirle delle informazioni ai sensi dell'art. 20d
cpv. 2 OCDIUSA. Essa ha richiesto all'istituto bancario, nei termini di cui
all'art. 4 dell'Accordo 09, di fornire in particolare i dossiers completi dei
clienti che adempivano i criteri di cui all'Allegato dell'Accordo 09.
Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, UBS SA non aveva la
A6920/2010
Pagina 29
possibilità di scegliere dei conti o di trasmettere all'AFC unicamente dei
dati bancari che riguardassero taluni clienti. Ma al contrario, essa doveva
trasmettere all'autorità inferiore tutti i dossiers dei clienti che adempivano i
criteri di cui all'Allegato all'attuale Trattato 10 (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A6302/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.1).
Considerato come non appartenga allo scrivente Tribunale verificare se
UBS SA abbia correttamente eseguito la decisione resa nei suoi confronti
dall'AFC, la censura dei ricorrenti – nella misura in cui è ricevibile – deve
essere respinta (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A
6302/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2 con i riferimenti ivi citati).
5.5. I ricorrenti lamentano che nella stipula dell'Accordo 09, il Governo
svizzero ha agito a tutela dell'interesse proprio, in quanto azionista, per il
tramite della Banca Nazionale Svizzera, di UBS SA. A sostegno di detta
tesi, adducono che il Consiglio federale non avrebbe fatto uso dei poteri
decisionali di carattere straordinario che gli sono conferiti dalla
Costituzione per sottoscrivere tale Accordo.
Il Trattato 10 è stato concluso dalla Svizzera sulla base dell'art. 26 CDI
USA 96. Nel proprio Messaggio, il Consiglio federale spiega che il
Trattato 10 è stato sottoscritto non solo nel rispetto degli impegni di diritto
internazionale presi dalla Svizzera in virtù degli accordi internazionali, ma
anche al fine di proteggere gli importanti interessi economici dello Stato,
tra cui il benessere economico del paese. Secondo l'Esecutivo federale,
tenuto conto delle conseguenze della crisi economica e finanziaria e della
generale insicurezza economica, considerata l'importanza di UBS SA per
il sistema economico svizzero, il suo tracollo avrebbe arrecato un danno
notevole all'intero settore bancario e all'intera economia del nostro Paese
(cfr. Messaggio del 14 aprile 2010 sull'approvazione dell'Accordo tra la
Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza
amministrativa relativa a UBS SA e del Protocollo d'emendamento, in
FF 2010 2589, 2593 e segg.).
Considerato come non sia possibile né esaminare l'eventualità di un
tracollo dell'istituto bancario, né stabilire la gravità delle eventuali
conseguenze, è sufficiente che la valutazione operata dal Consiglio
federale non fosse a priori insostenibile. La difesa degli interessi socio
economici della Svizzera costituisce quindi un motivo sufficiente per
concludere che il Trattato 10 è stato sottoscritto nel solo interesse
pubblico della Confederazione. Peraltro, come giudicato dallo scrivente
Tribunale, tale ingerenza è stata ritenuta ammissibile, conformemente
A6920/2010
Pagina 30
all'art. 8 cpv. 2 CEDU nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 6.5.4). La censura sollevata dai
ricorrenti va conseguentemente respinta.
5.6. I ricorrenti sostengono che il Trattato 10 violi il principio
dell'uguaglianza poiché penalizza unicamente i clienti di UBS SA e non
quelli di altre banche. Censurano dunque una violazione degli artt. 8
Cost., 14 CEDU, 2 cpv. 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966
relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I, RS 0.103.1).
Come detto poc'anzi, lo scrivente Tribunale non può verificare la
conformità del Trattato 10 con la Costituzione federale e le Leggi federali.
Il Trattato 10 prevale altresì sugli accordi internazionali conclusi
anteriormente che gli sarebbero contrari (cfr. consid. 5.1.1 che precede),
ciò che dispensa lo scrivente Tribunale dall'esame di un'ipotetica
violazione delle predette norme, nella misura in cui siano pertinenti (ciò
che non dev'essere d'altronde giudicato; cfr. decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6962/2010 del 18 luglio 2011 considd. 3.2 e
segg. e A6930/2010 del 9 marzo 2010 consid. 5.3.3).
Si sottolinea peraltro che le postulate violazioni degli artt. 14 CEDU e
2 cpv. 2 Patto ONU I – le cui garanzie non godono di un'esistenza
indipendente (cfr. DTF 135 I 161 consid. 2.2 e riferimenti, DTF 133 V 367
consid. 11.3 pag. 388, DTF 123 II 472 consid. 4c pag. 477) – sarebbero
ad ogni modo infondati e ciò poiché i ricorrenti non le invocano in
combinazione con un'altra garanzia convenzionale considerata un diritto
sostanziale ai sensi delle predette Convenzioni. Inoltre, essi non
dimostrano in che modo le succitate disposizioni offrirebbero loro una
protezione più ampia di quella di cui all'art. 8 Cost. Il Trattato 10 deve
pertanto essere applicato anche qualora dovesse comportare un
supposto regime giuridico differente per i clienti di UBS SA rispetto a
quelli di altre banche (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale
A8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.2 e A7156/2010 del 17 gennaio
2011 consid. 5.2.1).
5.7. A mente dei ricorrenti, l'esclusione della clausola referendaria
disposta nel Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva l'Accordo
09 e il Protocollo 10 deve essere considerata quale violazione dei diritti
politici dei cittadini svizzeri compiuta ad opera del Consiglio federale.
A torto. Pure su tale censura lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di
esprimersi, sancendo come anche se il Trattato 10 non è stato sottoposto
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a referendum (facoltativo), esso è vincolante per la Svizzera (cfr. la citata
decisione DTAF 2010/40 consid. 5.3.4, cfr. parimenti decisioni del
Tribunale amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011
consid. 4.1.4 e A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.4). Sarebbe
potuto essere altrimenti, unicamente qualora il non aver assoggettato a
referendum (facoltativo) il Trattato 10 avesse costituito una violazione
manifesta del diritto interno svizzero concernente la competenza a
concludere trattati e avesse riguardato una norma di importanza
fondamentale (cfr. art. 46 cpv. 1 CV). Ciò che, come detto in precedenza
(cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio), non è stato il caso.
5.8. I ricorrenti ravvisano dipoi una violazione del principio della
separazione dei poteri da parte del Consiglio federale, poiché
concordando la clausola di segretezza di cui all'art. 6 del Trattato 10,
avrebbe inibito il diritto di essere sentito nelle procedure riservate ai
Tribunali.
Considerato come non sussista alcuna violazione del diritto di essere
sentito riferita alla clausola di segretezza (cfr. consid. 3.3 del presente
giudizio), la violazione del principio della separazione dei poteri – peraltro,
principio costituzionale non iscritto nella Costituzione federale
(cfr. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nn. 55 e 1721;
HÄFELIN/HALLER/KELLER, op. cit., n. 1410) – motivata sulla base di una
violazione del diritto di essere sentito insussistente, appare priva di
fondamento. Non è quindi necessario dilungarsi oltre nella sua analisi.
6.
Occorre ora procedere con la disamina delle censure relative alla
domanda di assistenza amministrativa trasmessa all'autorità inferiore da
parte dell'IRS il 31 agosto 2009 (cfr. consid. 6.1 che segue) nonché della
decisione 1° settembre 2009 resa dall'AFC nei confronti di UBS SA
(cfr. consid. 6.2 che segue).
6.1.
6.1.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. d del Decreto federale del 22 giugno 1951
concernente delle convenzioni internazionali conchiuse dalla
Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2), il
Consiglio federale è competente per disciplinare la procedura da
osservare per gli scambi di informazioni previsti da una Convenzione (cfr.
decisione del Tribunale amministrativo federale A7789/2009 del 21
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gennaio 2010 consid. 2). Con riferimento allo scambio di informazioni con
gli USA fondato sull'art. 26 CDIUSA 96, il Consiglio federale ha fatto uso
di tale competenza emanando l'OCDIUSA. L'allora vigente Accordo 09
nonché il Trattato 10 nulla mutano a tale procedura (cfr. DTAF 2010/64
consid. 1.4.2, decisioni del Tribunale amministrativo federale A
4013/2010 consid. 2.1 e A7432/2008 del 5 marzo 2009 consid. 1.1 e
seg.).
A tenore dell'art. 20c cpv. 1 OCDIUSA, l'AFC procede con un esame
preliminare delle richieste per lo scambio di informazioni da parte delle
competenti autorità americane al fine di prevenire truffe e delitti analoghi
in materia fiscale giusta l'art. 26 CDIUSA 96. Tale esame è limitato a
sapere se le condizioni da adempiere secondo le norme pertinenti, sono
state rese verosimili. Nel caso di richieste formulate dagli USA, a tale
stadio della procedura l'AFC non deve ancora esaminare se le condizioni
dell'assistenza amministrativa sono adempiute o meno. Essa non deve
neppure esprimersi in merito all'esistenza di una truffa o di un reato
analogo ai sensi dei disposti di legge pertinenti e nemmeno riguardo al
fatto se, al fine di ottenere le informazioni richieste, le autorità statunitensi
abbiano precisato in maniera sufficiente la fattispecie. L'AFC si pronuncia
in merito a ciò nella sua decisione finale ai sensi dell'art. 20j cpv. 1 OCDI
USA (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid. 2.2).
6.1.2. Sulla base dell'allora vigente Accordo 09, gli USA hanno presentato
alla Svizzera una domanda di assistenza amministrativa in data
31 agosto 2009. L'IRS ha richiesto all'AFC la trasmissione di informazioni
e documenti concernenti i contribuenti americani i quali, agendo
deliberatamente con l'aiuto dell'istituto bancario, avrebbero truffato il fisco
statunitense venendo meno al loro obbligo di dichiarare ogni reddito,
indipendentemente dalla fonte o dal luogo dove esso è realizzato,
nell'ambito delle loro dichiarazioni fiscali annuali (cfr. anche sub B. del
presente giudizio). Il 1° settembre 2009 l'AFC ha dunque emanato una
decisione nei confronti di UBS SA inerente l'edizione di documenti ai
sensi dell'art. 20d cpv. 2 OCDIUSA (cfr. anche sub C. del presente
giudizio).
6.2. I ricorrenti ritengono nulla la richiesta 31 agosto 2009 dell'IRS – e di
conseguenza pure la susseguente decisione 1° settembre 2009 emanata
dall'AFC – poiché nella medesima sarebbero assenti la precisa
indicazione dei contribuenti USA interessati nonché qualsiasi cenno
riferito al loro preciso comportamento (oggetto di potenziale scambio di
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informazioni) e sarebbe insufficientemente determinato il presunto luogo
di commissione del comportamento rimproverato.
6.2.1. La CDIUSA 96, l'OCDIUSA e il Trattato 10 non contengono
disposizioni esplicite concernenti le esigenze contenutistiche che deve
soddisfare una domanda di assistenza amministrativa. Il Trattato 10
prevede unicamente che nella domanda presentata dall'IRS non è
necessario indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS (cfr. Allegato al
Trattato 10, cifra 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i
principi dell'assistenza giudiziaria internazionale possono essere adottati
anche nel contesto dello scambio di informazioni di cui all'art. 26 CDI
USA 96 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto
2006 consid. 3). Ciò corrisponde peraltro alla prassi attuale e appare
adeguato, tenuto conto degli scopi equiparabili perseguiti dall'assistenza
amministrativa e dall'assistenza giudiziaria. Il Tribunale amministrativo
federale non ha quindi motivo alcuno per rimettere in questione la
predetta giurisprudenza (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid.
7.2.1).
Nella fattispecie occorre esaminare i requisiti posti all'art. 29 TAGSU.
Tale disposto stabilisce che la domanda deve designare il nome
dell'autorità richiedente e indicare, se possibile, l'oggetto e la natura
dell'indagine o del procedimento così pure una descrizione dei principali
fatti allegati o da accertare. Va altresì esposta la ragione della necessità
delle prove o delle informazioni richieste e, infine, vanno indicati i precisi
dati elencati dalla legge riguardanti la persona coinvolta procedimento
(cfr. art. 29 cpv. 1 TAGSU). Nelle domande di assistenza amministrativa
in materia fiscale occorre altresì menzionare il tipo di imposta così pure il
periodo di tempo al quale fa riferimento la richiesta nonché i motivi che
hanno fondato il sospetto dell'autorità dello Stato richiedente (cfr.
sentenza del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto 2006 consid.
3).
6.2.2. La domanda di assistenza amministrativa 31 agosto 2009
menziona l'autorità richiedente. Essa è inoltre datata e firmata. L'agire,
che ha fondato un sospetto sufficiente alla base di tale richiesta, è la ivi
descritta assenza di una dichiarazione degli averi alle competenti autorità.
La descrizione di tale condotta è basata sui mezzi di prova annessi, in
particolare il Deferred Prosecution Agreement ("DPA") stipulato tra gli
Stati Uniti d'America e UBS SA il 18 febbraio 2009. È indicato altresì il
periodo di tempo al quale l'AFC deve riferirsi per attuare la trasmissione
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dei dati ed infine, sono elencati i documenti che abbisogna (cfr. la citata
decisione A4013/2010 consid. 7.2.2).
6.2.3. L'indicazione dei nomi dei clienti statunitensi di UBS SA oggetto
della domanda di assistenza amministrativa del 31 agosto 2009 è stata
sostituita da una serie di criteri definiti. Essi sono identici al testo
dell'Allegato dell'Accordo 09. Si è quindi rinunciato all'indicazione dei
nomi rispettivamente alla chiara identificazione delle persone interessate
dalla domanda di assistenza (cfr. Allegato al Trattato 10, cifra 1). Tale
disposizione è vincolante per il Tribunale amministrativo federale e
pertanto non occorre proseguire con il suo esame (cfr. la citata decisione
A4013/2010 consid. 7.2.3). La censura sollevata dai ricorrenti riferita sia
alla richiesta 31 agosto 2009 e alla conseguente decisione 1° settembre
2009 non può pertanto trovare accoglimento.
6.3. A mente dei ricorrenti, la richiesta 31 agosto 2009 sarebbe altresì
nulla poiché violerebbe il principio della specialità e quello della
proporzionalità (art. 36 Cost.), non sussistendo alcun nesso fra l'oggetto
della rogatoria e la documentazione richiesta.
6.3.1. Secondo il principio della specialità, le informazioni ottenute dallo
Stato richiesto non possono essere utilizzate dallo Stato richiedente come
mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per
il quale siano state richieste. Allorquando l'assistenza internazionale si
fonda su un trattato, lo Stato richiedente è legato dalle disposizioni ivi
previste. La portata del carattere vincolante per lo Stato richiedente deve
essere completata sulla base dei principi generali applicabili sviluppati in
materia di assistenza giudiziaria, per quanto i medesimi siano descritti nei
trattati internazionali solo a grandi linee (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2A.551/2001 del 12 aprile 2002 consid. 6a; PETER POPP,
Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001,
nn. 287 e 326 e segg.; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, Berna 2009, n. 726). Nell'ambito
dell'assistenza amministrativa, sulla base della Convenzione di doppia
imposizione con gli USA, l'art. 26 CDIUSA 96 – come visto applicabile
pure nella fattispecie (cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio) – precisa a
chi e per quale uso le informazioni trasmesse sono esclusivamente
determinanti:
«[…] Tutte le informazioni ricevute da uno Stato contraente (...) possono
essere accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le
autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione
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o dell’amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d’applicazione
della presente Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento
penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici
relativi a queste imposte.»
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il rispetto del
principio della specialità da parte degli Stati vincolati con la Svizzera
da un accordo di assistenza giudiziaria è presunto conformemente al
principio della buona fede nel diritto internazionale. È difatti evidente
che gli Stati rispettosi del diritto si conformino ai loro obblighi
internazionali senza che sia necessaria una loro dichiarazione esplicita
in tal senso (cfr. DTF 107 Ib 264 consid. 4b con riferimenti; decisione
del Tribunale amministrativo federale A6932/2010 del 27 aprile 2011
consid. 5.2).
In base al principio della specialità occorre dunque partire dal
presupposto che le autorità fiscali statunitensi utilizzeranno
unicamente le informazioni e i dati relativi ai ricorrenti trasmessi in virtù
del Trattato 10 conformemente ai principi generali esposti nei paragrafi
che precedono. Qualora ciò non fosse, i ricorrenti potranno sollevare
tale obiezione dinanzi alle competenti autorità statunitensi. Già per tale
motivo, la censura sollevata che riguarda la richiesta 31 agosto 2009
di assistenza amministrativa – e non le considerazioni esposte nella
decisione impugnata riferite al caso concreto (cfr. pto. 7 della medesima)
– è priva di fondamento.
6.3.2. Quanto alla doglianza relativa alla violazione del principio di
proporzionalità si rileva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza in materia, l'assistenza amministrativa può
essere accordata unicamente nella misura necessaria per la ricerca della
verità da parte dell'autorità dello Stato richiedente. Sapere se le
informazioni richieste sono necessarie o semplicemente utili per la
procedura condotta nello Stato richiedente è una questione che, di
principio, è lasciata al libero apprezzamento delle autorità di questo Stato
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A6933/2010 del 17
marzo 2011 consid. 10.1 con riferimenti ivi citati). Le autorità svizzere non
possono sostituirsi a quelle straniere in tale apprezzamento. La
cooperazione internazionale può essere rifiutata unicamente se gli atti
richiesti sono senza rapporto con il reato perseguito e sono
manifestamente inefficaci ai fini dell'avanzamento dell'inchiesta, di modo
che la richiesta formulata apparirebbe come un pretesto per una ricerca
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indeterminata di mezzi di prova (cfr. decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6242/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 11.1 e A
6302/2010 del 28 marzo 2011 considd. 9.1 e 9.2. con i numerosi rinvii
giurisprudenziali, in particolare DTF 121 II 241 consid. 3a).
Tramite la richiesta 31 agosto 2009, le autorità statunitensi hanno inteso
perseguire la trasmissione di una documentazione bancaria completa,
relativa in particolare all'apertura, alla tenuta e alla gestione di conti
bancari detenuti presso UBS SA sia da clienti statunitensi che da veicoli
finanziari a loro riconducibili. In tal maniera, l'autorità richiedente ha inteso
di poter esaminare l'insieme della documentazione bancaria relativa alle
predette relazioni bancarie, ciò che lo scrivente Tribunale – tenuto conto
dell'inchiesta che deve essere condotta negli Stati Uniti – ha ritenuto e
ritiene non eccessivo (cfr. la citata decisione A6302/2010 consid. 9.2).
L'AFC non ha quindi disatteso il principio di proporzionalità dando seguito
alla richiesta di informazioni dell'autorità fiscale statunitense.
6.4. I ricorrenti adducono dipoi che la richiesta 31 agosto 2009, così pure
la decisione 1° settembre 2009, sarebbero altresì nulle, poiché nella loro
genericità rientrerebbero nella categoria delle "fishing expeditions" in
favore di Stati terzi, inammissibili secondo l'ordinamento giuridico
svizzero.
Anche tale censura è votata all'insuccesso. Come detto in precedenza
(cfr. consid. 6.2.3 del presente giudizio), nel Trattato 10 – dov'è previsto
che nella domanda di assistenza amministrativa non è necessario
indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS SA – la menzione dei nomi è
stata sostituita da una serie di criteri. Essendo tale disposizione
vincolante per lo scrivente Tribunale giusta l'art. 190 Cost., non occorre
esaminare la questione relativa alle "fishing expeditions". Si osserva ad
ogni modo che i criteri di cui all'Allegato sono talmente precisi che sia
UBS SA prima, che l'AFC poi, hanno potuto determinare le persone
assoggettate. Di conseguenza, non può essere censurata alcuna
difficoltà nella loro applicazione (cfr. la citata decisione A4013/2010
considd. 7.2.3 e 8.4).
6.5. I ricorrenti lamentano altresì che la domanda d'assistenza formulata
dall'IRS il 31 agosto 2009 sarebbe in chiaro contrasto con l'art. 47 della
Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
(LBCR, RS 952.0), tenuto conto che, a loro dire, la richiesta si fonderebbe
su prove acquisite illegalmente. Invocano quindi una violazione del
segreto bancario da parte di chi ha fornito i criteri all'IRS, poiché i
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medesimi permetterebbero di ricostruire l'identità di clienti di UBS SA. Un
siffatto comportamento ingenererebbe altresì una violazione dell'art. 273
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0).
Essi ritengono inoltre necessario accertare se, e in che misura, UBS SA
abbia trasmesso informazioni sensibili alle autorità americane al fine
d'assistere l'IRS nell'allestimento dell'Allegato al Trattato 10. A loro
avviso, tali comportamenti avrebbero rilevanza penale e renderebbero
nulla l'assistenza amministrativa in favore delle autorità americane. Essi
ritengono altresì che UBS SA abbia chiesto all'autorità statunitense di
richiedere all'AFC di emettere il divieto di comunicare informazioni
riguardo all'elenco dei criteri, benché UBS SA medesima abbia contribuito
direttamente alla loro elaborazione.
Anche su tali doglianze non può essere prestata adesione e ciò poiché,
come noto, il Trattato 10 e il relativo Allegato prevalgono su ogni
disposizione legale o costituzionale anteriore e dunque anche sui citati
artt. 47 LBCR e 273 CP (cfr. DTAF 2010/40 considd. 3.1.2 e 3.3). Tali
norme non vanno dunque discusse nel contesto della fattispecie (cfr.
decisione del Tribunale amministrativo federale A6930/2010 del 9 marzo
2011 consid. 6.2.5). Si ricorda altresì che l'Allegato al Trattato 10 è
vincolante per le autorità svizzere in virtù dell'art. 190 Cost. Di
conseguenza, le circostanze nelle quali sono stati redatti i criteri alla base
della concessione dell'assistenza amministrativa agli USA, non inficiano
in alcun modo sulla validità del citato Allegato e, di riflesso,
dell'assistenza amministrativa in favore degli USA. Ne discende che gli
accertamenti postulati dai ricorrenti in limine litis, e meglio la richiesta
d'audizione di un testimone (cfr. ricorso 22 settembre 2010, pag. 33;
petitum ricorsuale ad 2.4.2), appaiono superflui e pertanto vanno respinti.
6.6. A titolo puramente abbondanziale, considerata l'allusione dei
ricorrenti alla singolare tempistica dell'emissione della decisione
1° settembre 2009, si precisa quanto segue. Nella decisione A6695/2010
del 24 giugno 2011, lo scrivente Tribunale ha constatato che tale
domanda era stata trasmessa all'autorità inferiore via fax il 31 agosto
2009. Considerato come né la OCDIUSA né il Trattato 10 contenessero
delle prescrizioni formali in merito, come vi fosse una certa urgenza
nell'esecuzione della predetta domanda, e peraltro, come dopo la
conclusione dell'Accordo 09, era chiaro all'AFC che avrebbe ricevuto una
domanda di assistenza da parte dell'IRS, non era dunque necessario che
l'autorità inferiore attendesse la ricezione della richiesta di assistenza
nella sua versione originale (pervenutale per posta il 3 settembre 2009)
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per poter emettere la sua decisione 1° settembre 2009 (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A6695/2010 del 24 giugno 2011
consid. 4.7). In tali circostanze la misura istruttoria postulata dai ricorrenti
in limine litis, e meglio la richiesta d'audizione di un testimone, volta
all'accertamento del giorno della notifica della richiesta statunitense,
appare superflua e va pertanto respinta (cfr. ricorso 22 settembre 2010,
pag. 32; petitum ricorsuale ad 2.4.1).
6.7. Visto le considerazioni che precedono, la domanda di assistenza
amministrativa presentata dall'IRS il 31 agosto 2009 adempie quindi i
requisiti posti dalla legge e di conseguenza andava eseguita (cfr. la citata
decisione A4013/2010 consid. 7.2.3).
6.8.
6.8.1. Quanto alla decisione 1° settembre 2009 resa dall'AFC, come lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare, essa non riguarda la
concessione dell'assistenza amministrativa. Tramite la stessa, l'autorità
inferiore ha difatti richiesto a UBS SA delle informazioni ai sensi
dell'art. 20c cpv. 3 OCDIUSA. L'allora vigente Accordo 09, in relazione
con la predetta norma dell'OCDIUSA, costituiva quindi una base legale
sufficiente per permettere all'autorità inferiore di prendere una decisione
nei confronti di UBS SA, avente quale oggetto in particolare la
trasmissione dei dossiers completi dei clienti la cui situazione poteva
rientrare nel campo d'applicazione dei criteri esposti nell'Allegato (cfr. la
citata decisione A4013/2010 considd. 2.2 e 2.3). Contrariamente a
quanto sostengono i ricorrenti, tale decisione non è quindi nulla.
6.8.2. I ricorrenti adducono inoltre che la decisione 1° settembre 2009
dell'AFC sarebbe viziata, in quanto resa dall'autorità inferiore senza
richiedere la necessaria autorizzazione del capo del Dipartimento
federale delle finanze giusta l'art. 190 LIFD. Rilevano altresì che i
provvedimenti speciali di inchiesta di cui alla predetta disposizione legale
utilizzati dall'AFC per ottenere dall'istituto bancario i loro dati potevano
essere unicamente adottati dalla Divisione affari penali e inchieste e non
dalla Divisione degli affari internazionali dell'AFC. Al fine di comprovare la
loro tesi, essi postulano che venga accertato se l'AFC ha ottenuto detta
autorizzazione.
Come detto in precedenza, la decisione 1° settembre 2009 è una
decisione tramite la quale l'AFC ha richiesto a UBS SA delle informazioni
in base all'art. 20c cpv. 3 OCDIUSA nonché all'allora Accordo 09, i quali
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vanno ritenuti una base legale sufficiente per permettere all'autorità
inferiore di poter procedere in tal modo (cfr. consid. 6.8.1 in fine del
presente giudizio. L'art. 190 LIFD non trova quindi applicazione nel caso
concreto. Ne discende che l'AFC era competente per la resa di tale
decisione. Il fatto che la Task Force costituita secondo l'art. 1 cifra 2
dell'Accordo 09 dipende dalla Divisione degli affari internazionali dell'AFC
– così come risulta dall'organigramma presentato nel sito internet
dell'autorità () – è quindi irrilevante. Per il che, anche
questa censura risulta priva di fondamento. In tali circostanze la misura
istruttoria postulata da ricorrenti in limine litis, e meglio la richiesta
d'audizione di un testimone, volta ad accertare se l'AFC abbia ottenuto la
succitata autorizzazione appare superflua e va pertanto respinta (cfr.
ricorso 22 settembre 2010, pag. 33; petitum ricorsuale ad 2.4.1).
6.9. Infine, senza sollevare un'esplicita contestazione, i ricorrenti
osservano come occorrerebbe valutare se l'IRS – e la sua Criminal
Division, quale autorità inquirente penale per il perseguimento di delitti
fiscali – invece di rivolgersi all'AFC avrebbe dovuto piuttosto indirizzare la
sua richiesta di assistenza alle competenti autorità penali svizzere.
Secondo il diritto fiscale internazionale, lo Stato richiedente è di principio
libero di scegliere se inoltrare una domanda di assistenza giudiziaria o di
assistenza amministrativa. Lo Stato richiesto non può dunque
determinarsi in merito alla scelta operata dallo Stato richiedente. Esso è
tenuto ad esaminare se i presupposti per la concessione dell'assistenza
sono realizzati o meno, seguendo la procedura scelta dallo Stato
richiedente (cfr. decisioni del Tribunale federale 1C_485/2010 del 20
dicembre 2010 consid. 2.3 con riferimenti citati e 1C_142/2011 dell'11
aprile 2011 considd. 1.2 e 1.3).
Nel caso concreto l'IRS ha inoltrato all'AFC una domanda di assistenza
amministrativa, scegliendo di richiedere a quest'ultima delle informazioni
seguendo la procedura dell'assistenza amministrativa. Tale volontà risulta
chiaramente dal metodo adottato dall'IRS tramite l'inoltro di una domanda
d'informazioni a fini fiscali: la richiesta 31 agosto 2009 mira infatti
principalmente al recupero dei crediti d'imposta dovuti dai clienti
statunitensi della banca UBS SA sui conti occultati al fisco negli USA. Ciò
risulta altresì dall'identità dell'autorità richiedente, ossia l'Amministrazione
fiscale statunitense – e meglio l'IRS, che ha agito chiaramente in qualità
di autorità fiscale. Va poi aggiunto che gli USA e la Svizzera hanno voluto
espressamente sottoporre la richiesta di informazioni inoltrata dall'IRS
all'assistenza amministrativa per mezzo di un Trattato dal titolo "Accordo
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tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, (…) presentata
dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America". Questa scelta
vincola le autorità svizzere, le quali sono tenute ad applicare predetto
Trattato. L'AFC, designata quale autorità competente, era quindi tenuta a
dar seguito alla domanda inoltrata dall'IRS seguendo la procedura
dell'assistenza amministrativa di cui alla CDIUSA 96 e al Trattato 10.
Va peraltro sottolineato che in materia fiscale viene utilizzata in primo
luogo l'assistenza amministrativa. L'assistenza giudiziaria in materia
fiscale è possibile unicamente in connessione con dei reati commessi da
persone appartenenti ad un gruppo organizzato di criminali (cfr. art. 7
cpv. 2 TAGSU) e con delle truffe qualificate in materia fiscale (cfr. art. 3
cpv. 3 lett. a e b AIMP). Poiché in concreto nessuna delle due ipotesi
entra in considerazione, si deve concludere che la via dell'assistenza
giudiziaria era preclusa alle autorità statunitensi. In siffatte circostanze, è
soltanto mediante la procedura di assistenza amministrativa che l'IRS
poteva ottenere le informazioni da essa richieste in merito ai conti
detenuti presso UBS SA (cfr. decisione A6962/2010 del 18 luglio 2011
consid. 4.4.8 con riferimenti summenzionati). È quindi a giusto titolo che
l'IRS si è rivolta all'AFC, autorità svizzera competente in materia di
assistenza amministrativa (cfr. la citata decisione A6962/2010 considd.
4.4.9 e 4.5.2).
7.
Constatato come il Trattato 10 debba essere applicato alla fattispecie, si
procederà nel seguito all'esame della medesima.
I criteri per la concessione dell'assistenza amministrativa in base alla
domanda di assistenza amministrativa presentata dall'IRS sono definiti
nell'Allegato del Trattato 10. La versione inglese del medesimo è la sola
determinante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A
4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 7.1).
7.1. Il caso oggetto del presente giudizio concerne la categoria 2/B/b di
cui al citato Allegato. Giusta la cifra 1 lettera B del medesimo, l'assistenza
amministrativa deve essere concessa ai cittadini statunitensi ("US
persons", indipendentemente dal loro domicilio) che erano gli aventi diritto
economico di conti di società offshore aperti o in essere nel periodo
2001 2008, per i quali è possibile dimostrare un fondato sospetto di
truffe e reati analoghi.
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I criteri per determinare l'esistenza di "truffe e reati analoghi", condizione
essenziale giusta la cifra 2/B/b dell'Allegato, sono soddisfatti nel caso in
cui:
nonostante la notifica dell'AFC, il cittadino statunitense non ha
dimostrato di aver adempiuto ai suoi obblighi legali in materia di
dichiarazioni fiscali in relazione ai suoi interessi in tali conti di società
offshore (vale a dire autorizzando l'AFC a richiedere all'IRS le copie
delle dichiarazioni FBAR del contribuente per gli anni in questione);
il conto della società offshore (i) è stato in essere per un periodo di
tempo prolungato (ossia almeno tre anni, di cui un anno coperto dalla
domanda di assistenza amministrativa) e (ii) ha generato in media
profitti per oltre fr. 100'000. l'anno per un qualsiasi periodo di tre
anni, di cui almeno uno coperto dalla domanda di assistenza
amministrativa. Secondo la cifra 2/B/b, i profitti sono definiti come
reddito lordo (interessi e dividendi) e utili di capitale, equivalenti, ai fini
della domanda di assistenza amministrativa, al 50% dei ricavi lordi
delle vendite conseguiti sui conti durante il periodo in questione.
7.2. In merito all'esigenza di un "fondato sospetto", lo scrivente Tribunale
ha stabilito che non è necessario mostrarsi troppo severi nell'ammetterne
l'esistenza, visto che al momento della presentazione della domanda di
assistenza o di trasmissione delle informazioni richieste, non è ancora
possibile determinare se queste saranno utili o meno all'autorità
richiedente. In generale, è sufficiente dimostrare in modo adeguato che
tali informazioni sono necessarie perché l'inchiesta possa essere portata
avanti dall'autorità richiedente. In concreto, la fattispecie esposta deve
lasciare apparire un fondato sospetto, le condizioni di cui alle basi legali
applicabili alla richiesta d'assistenza devono essere adempiute e le
informazioni e i documenti richiesti dall'autorità devono essere descritti. A
questo stadio della procedura non ci si può tuttavia aspettare che la
fattispecie non presenti lacuna alcuna o eventuali contraddizioni. Non
spetta quindi al giudice dell'assistenza amministrativa il compito di
verificare se sia stato commesso o meno un atto punibile. L'esame da
parte dello scrivente Tribunale è limitato a verificare se la soglia del
fondato sospetto è stata raggiunta o se la fattispecie constatata
dall'autorità inferiore è manifestamente lacunosa, falsa o contraddittoria
(cfr. la citata decisione A4013/2010 consid. 2.2 con rinvii; parimenti
decisioni del Tribunale amministrativo federale A6797/2010 del 17
giugno 2011 consid. 3.2.1 con rinvii e A8467/2010 del 10 giugno 2011
consid. 5.3 con rinvii).
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È poi compito della persona interessata dalla richiesta di assistenza
amministrativa confutare in modo chiaro e decisivo il fondato sospetto,
rispettivamente l'ipotesi sulla quale si è basata l'autorità inferiore per
ammettere che i criteri dell'Allegato del Trattato 10 sono adempiuti. Se vi
perviene, l'assistenza amministrativa deve essere rifiutata. Ciò
presuppone che la persona interessata da tale procedura porti
tempestivamente e senza riserva le prove che attestino che essa è stata
coinvolta a torto nella procedura. Il Tribunale amministrativo federale non
ordina al riguardo alcun atto istruttorio (cfr. la citata decisione A
4013/2010 consid. 2.2 con rinvii; parimenti decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6797/2010 del 17 giugno 2011 consid. 3.2.1
con rinvii e A8467/2010 del 10 giugno 2011 consid. 5.3 con rinvii)
7.3. In concreto, l'AFC sostiene che dai documenti bancari risulta che la
società ricorrente 2 è esistita almeno 3 anni tra il 1999 e il 2008 (cfr. doc.
n. ***_4_0045 e segg., _4_00015 e segg., _4_0054). Essa aggiunge che
il ricorrente 1 è una "US person" ai sensi dell'Allegato al Trattato 10: dal
suo passaporto risulta che egli ha la cittadinanza americana (cfr. doc. n.
***_4_0055). A suo avviso, il ricorrente 1 è l'avente diritto economico della
ricorrente 2 e quindi della relazione bancaria numero 1, di cui quest'ultima
era titolare (cfr. doc. n. ***_4_0001). L'AFC precisa poi che il ricorrente 1
non ha dato l'autorizzazione all'AFC per ottenere dall'IRS le copie delle
sue dichiarazioni FBAR. Essa ha inoltre rilevato che durante il 2001 sono
stati realizzati redditi di almeno fr. 379'260. (cfr. doc. n. ***_6_1289) e
quindi nell'ambito di un triennio è stata superata la media di fr. 100'000.
l'anno. In siffatte circostanze, l'AFC ha quindi considerato che tutte le
condizioni stabilite per la categoria 2/B/b dell'Allegato al Trattato 10 sono
adempiute (cfr. decisione impugnata, consid. 4; parimenti consid. 3.2.2
del presente giudizio).
La fattispecie così ritenuta dall'autorità inferiore nella sua decisione non
risulta manifestamente lacunosa, falsa o contraddittoria. Occorre quindi
procedere qui di seguito ad esaminare se il ricorrente è pervenuto a
confutare in maniera chiara e decisiva il fondato sospetto ritenuto
dall'autorità inferiore circa il comportamento fraudolento.
7.4. Dagli atti di causa emerge che in casu i ricorrenti non contestano in
alcun modo quanto stabilito dall'autorità inferiore. In particolare, il
ricorrente 1 non nega né di essere l'avente economico della ricorrente 2 e
della relazione bancaria in oggetto a quest'ultima intestata, né di non aver
autorizzato l'AFC a richiedere le dichiarazioni FBAR. Entrambi i ricorrenti
non contestano poi il calcolo dei profitti eseguiti dall'AFC. Essi in definitiva
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non hanno fornito nessun elemento atto ad inficiare in modo chiaro e
decisivo il fondato sospetto correttamente constatato dall'autorità
inferiore. Ne discende, che è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha
concesso agli USA l'assistenza amministrativa.
8.
8.1. I ricorrenti sostengono altresì che la semplice costituzione di società
offshore – le cui quote non vengono dichiarate al fisco del paese attinente
all'avente diritto economico – non costituisce un comportamento
assimilabile alla truffa fiscale, ma va considerato quale semplice
sottrazione di imposta, per la quale non è ammessa l'assistenza
internazionale in materia penale. Secondo loro, il loro caso non può
rientrare nella casistica di sottrazione continua di importanti somme
d'imposta (art. 190 cpv. 2 LIFD), allorquando, secondo l'ordinamento
giuridico svizzero comportamenti analoghi vengono ritenuti delle semplici
sottrazioni di imposta. Per questi motivi l'assistenza amministrativa deve
essere respinta. Al fine di accertare tale evenienza, essi postulano che
venga esperita una perizia fiscale riferita alla relazione bancaria in
oggetto.
8.2. Come già affermato in precedenza la nozione di "truffe e reati
analoghi" di cui alla categoria 2/B/b che qui ci occupa è definita secondo i
criteri stabiliti dall'Allegato al Trattato 10 (cfr. considd. 7 e 7.1 del presente
giudizio). La realizzazione di "truffe e reati analoghi" va esaminata sulla
base dei criteri oggettivi previsti dal citato Allegato, il quale è in casu
determinante. Non è dunque di alcun rilievo esaminare se secondo il
diritto interno svizzero il comportamento adottato dai ricorrenti costituisca
una semplice sottrazione d'imposta oppure una sottrazione continua di
importanti somme d'imposta. Dal momento che i criteri di cui all'Allegato
al Trattato 10 sono adempiuti, l'assistenza amministrativa va concessa
agli USA. La perizia fiscale postulata dai ricorrenti (cfr. ricorso 22
settembre 2010, pag. 33; petitum ricorsuale, ad 2.2), come pure la
censura da essi sollevata, vanno pertanto entrambe respinte.
9.
I ricorrenti chiedono infine di voler ordinare all'AFC la cancellazione e la
distruzione delle informazioni contenute nei seguenti documenti che a
loro avviso fanno riferimento a persone terze estranee al presente
procedimento:
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docc. n. ***_3_00010014: concernono delle note interne allestite dai
consulenti di UBS SA, di cui però non se ne conosce l'identità. Esse
sono ininfluenti, contraddittorie e poco chiare ai fini del presente
giudizio. Le informazioni ivi contenute sono state trascritte
unilateralmente, senza l'accordo del titolare (e dell'avente diritto
economico) del conto.
docc. n. ***_4_00560060: concernono i passaporti dei membri della
famiglia del ricorrente 1.
9.1.
9.1.1. Anche nei procedimenti di assistenza amministrativa vale il
principio della proporzionalità (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A6930/2010 del 9 marzo 2011 consid. 6.1 con riferimenti
menzionati e A6705/2010 del 18 aprile 2011 consid. 6.2). Ciò significa
che unicamente le informazioni necessarie atte a prevenire truffe e reati
analoghi possono essere trasmesse allo Stato richiedente. I nomi di terzi
che manifestamente non hanno nulla a che vedere con i reati indicati
nella domanda di assistenza non dovrebbero quindi essere consegnati
all'IRS nel contesto dell'assistenza amministrativa (cfr. decisioni del
Tribunale amministrativo federale A6797/2010 del 17 giugno 2011
consid. 7.3.1 e A6933/2010 del 17 marzo 2011 consid. 10.1 con i
riferimenti ivi citati).
9.1.2. Il Trattato 10, la CDIUSA 96 e l'OCDIUSA non contengono delle
disposizioni esplicite indicanti chi può essere considerato quale "terzo
non implicato" nel procedimento (cfr. decisione del Tribunale amministra
tivo federale A6176/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.4.2). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale i principi fondamentali in materia di
assistenza giudiziaria sono parimenti applicabili allo scambio di
informazioni regolato dall'art. 26 CDIUSA 96 (tra le molte, sentenza del
Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto 2006 consid. 3). Ciò
corrisponde alla pratica costante e appare appropriato, tenuto conto degli
scopi equiparabili perseguiti dall'assistenza giudiziaria e dall'assistenza
amministrativa. Il Tribunale amministrativo federale non ha quindi alcun
motivo per ridiscutere tale giurisprudenza (cfr. decisioni del Tribunale
amministrativo A6797/2010 del 17 giugno 2011 consid. 7.3.2 e A
6176/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.4.1 e seg.; DTAF 2010/40
consid. 7.2.1).
9.1.3. Giusta l'art. 10 cifra 2 TAGSU, un terzo non implicato, i cui mezzi di
prova e informazioni possono essere trasmessi unicamente in base alle
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condizioni previste all'art. 10 cifra 2 lettere ac, è solo chi non ha
apparentemente alcun rapporto con il reato indicato nella domanda.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non ha qualità di terzo
non implicato colui che ha una correlazione effettiva e diretta con il
comportamento descritto nella domanda di assistenza configurante un
elemento costitutivo del reato. Non ha dunque importanza se il terzo
debba essere ritenuto quale partecipante ai sensi del diritto penale (cfr.
DTF 120 Ib 251 consid. 5b, DTF 112 Ib 462 consid. 2b; sentenza del
Tribunale federale 2A.430/2005 del 12 aprile 2006 consid. 6.1). Il titolare
di una relazione bancaria che è stata utilizzata per delle transazioni
sospette non può quindi essere qualificato quale terzo non implicato (cfr.
la predetta DTF 120 Ib 251 consid. 5b; per ulteriori esempi relativi alla
giurisprudenza dell'Alta Corte in merito ai terzi non implicati, cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale A6797/2010 del 17 giugno 2011
consid. 7.3.3 e A6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 6.2.3).
9.1.4. Va altresì detto che spetta ai ricorrenti dimostrare, oltre all'assenza
di un possibile legame con l'inchiesta da condurre negli USA, l'esistenza
di un interesse specifico che impedisca la divulgazione dei dati che
prevalga sull'interesse dell'autorità richiedente ad occuparsi del dossier
relativo al conto oggetto della procedura a loro riconducibile. Pur non
ammettendo una trasmissione alla rinfusa della documentazione,
incombe dunque ai ricorrenti di cooperare con l'autorità d'esecuzione,
rispettivamente con lo scrivente Tribunale, indicando nel dettaglio le
informazioni da non trasmettere, così pure i motivi precisi alla base di tale
richiesta di cernita di documenti o di anonimizzazione. Non è quindi
sufficiente fornire delle indicazioni generiche, bensì è necessario che il
ricorrente chiarisca per ogni atto con la dovuta precisione, perché debba
essere estromesso dal dossier da trasmettere alle autorità richiedenti e
per quale ragione il medesimo non possa essere considerato rilevante nel
procedimento all'estero (cfr. DTF 130 II 14 consid. 4.3 e seg. e DTF 128 II
407 consid. 6.3.1 con i numerosi rinvii, decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6797/2010 del 17 giugno 2011 consid. 7.4 con
rinvii, A6933/2010 del 18 aprile 2011 consid. 10.5 con rinvii, nonché A
6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 6.3).
9.2.
9.2.1. Nel caso concreto i ricorrenti chiedono la distruzione e la
cancellazione delle note interne allestite dai consulenti di UBS di cui ai
docc. n. ***_3_00010014, argomentando che esse sono sbagliate e che
sono state allestite in modo unilaterale e senza il loro accordo da degli
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autori a loro ignoti. Essi affermano inoltre che dette note fanno riferimento
a dei terzi estranei alla presente procedura. Come esposto in narrativa,
già per questioni processuali, tale censura si rileva destituita di ogni
fondamento, non essendo stata sufficientemente sostanziata (cfr. consid.
9.1.4 del presente giudizio). In effetti, i ricorrenti non indicano che
informazioni sarebbero sbagliate e per quali motivi, quali persone
andrebbero considerate come "terzi non implicati" e per quali ragioni le
informazioni le riguardanti non andrebbero trasmesse. Si rileva altresì che
da un'analisi delle note interne emerge che le stesse riassumono le
operazioni bancarie inerenti al conto in oggetto avvenute tra il 2002 e il
2008, le quali trovano riscontro nella documentazione bancaria agli atti. I
terzi ivi citati sono intervenuti a vario titolo nella gestione del conto in
oggetto. Non potendo dunque escludere un loro coinvolgimento nella
presente procedura, queste persone non possono essere considerate alla
stregua di "terzi non implicati". Per questi motivi, non si giustifica né la
distruzione delle note interne, né la cancellazione dei nomi dei terzi ivi
citati.
9.2.2. I ricorrenti chiedono inoltre la distruzione e la cancellazione delle
copie dei passaporti dei famigliari del ricorrente 1 di cui ai docc. n.
***_4_00560060, senza tuttavia spiegare per quali motivi essi
andrebbero distrutti. Anche questa censura si rileva dunque destituita di
ogni fondamento, non essendo stata sufficientemente sostanziata (cfr.
consid. 9.1.4 del presente giudizio). Ciò posto si evidenzia che da un
esame degli statuti della ricorrente 2, risulta che la stessa è una
fondazione di famiglia. In effetti la ricorrente 2 ha quale scopo la
partecipazione ai costi d'educazione e di formazione, la dotazione o il
sostegno finanziario dei membri di una o più famiglie (cfr. docc. n.
***_4_0054, _4_0061 e _4_0065). Poiché il ricorrente 1 è l'avente diritto
economico di questa fondazione, appare plausibile che nel dossier di
UBS SA appaiano anche le copie dei passaporti dei membri della sua
famiglia. Si rileva ad esempio che dal doc. n. ***_4_0005 risulta che
C._______ – verosimilmente uno dei membri della famiglia del
ricorrente 1 – è uno dei procuratori della ricorrente 2, ciò che dimostra
ch'egli ha un legame con la relazione bancaria in oggetto. Non potendo
escludere a priori un coinvolgimento dei famigliari del ricorrente 1 nella
presente procedura, essi non possono essere considerati quali "terzi non
implicati". Anche per questo motivo, non si giustifica né la distruzione
delle copie dei passaporti, né la cancellazione dei loro nomi.
9.3. In siffatte circostanze, sulla base della giurisprudenza resa dallo
scrivente Tribunale, confermata anche in questa sede, constatato che i
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ricorrenti sono venuti meno al loro dovere di collaborazione e ritenuto che
non vi sono gli estremi per procedere alla distruzione e cancellazione dei
documenti da essi citati, quanto da essi postulato non può essere accolto.
10.
Alla luce di quanto esposto nei precedenti considerandi, il gravame deve
essere integralmente respinto con conseguente conferma della decisione
impugnata.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 1 segg. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 27'000. (art. 4 TS
TAF). Con decisioni incidentali datate 26 maggio 2011 e 5 luglio 2011
sono state poste a carico dei ricorrenti per ognuna di esse le spese
processuali di fr. 1'000. (in totale fr. 2'000.), importo che è stato
compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di
fr. 25'000. versato da quest'ultimi il 15 ottobre 2010. I ricorrenti sono
altresì stati invitati a versare un ulteriore anticipo spese di fr. 1'000. per
ognuna delle citate decisioni (in totale fr. 2'000.). Le rimanenti spese di
fr. 25'000. sono compensate con l'anticipo spese di fr. 25'000. versato
il 15 ottobre 2010. Ai ricorrenti non vengono assegnate ripetibili
(art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TSTAF a
contrario).
11.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (art. 83 lett. h della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Le misure istruttorie postulate dai ricorrenti in limine litis e negli allegati
successivi al ricorso sono integralmente respinte.
2.
Per quanto ricevibile (cfr. considd. 1.2 e 1.4), il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali di fr. 27'000. sono poste a carico dei ricorrenti (di
cui fr. 2000. sono già stati pagati da quest'ultimi). Le rimanenti spese di
fr. 25'000. sono compensate con l'anticipo spese di fr. 25'000..
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
Data di spedizione: