B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6928/2015
Sen t en z a d e l 2 0 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jürg Steiger, Maurizio Greppi,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
Ufficio federale delle strade USTRA,
3003 Bern,
rappresentato dalla Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del territorio, Via Franco Zorzi 13,
casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
ricorrente 1 e controparte,
contro
A._______,
controparte e ricorrente 2,
Comunione ereditaria fu B._______,
composta da:
C._______,
D._______,
controparte e ricorrente 3,
Comunione ereditaria fu E._______,
composta da:
F._______,
G._______,
H._______,
I._______,
J._______,
controparte e ricorrente 4,
tutti patrocinati dall’avv. Giovanna Masoni Brenni,
Commissione federale di stima 13° Circondario
(Ticino e Grigioni),
c/o avv. Filippo Gianoni, presidente,
Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Procedura di espropriazione per la sistemazione dello
svincolo della A2 di Mendrisio.
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Pagina 3
Fatti:
A.
Con decisione 11 marzo 2005, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia e della comunicazione (di seguito: DATEC) – su
richiesta dell’allora Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali
del Cantone Ticino – ha deciso l’istituzione di una zona riservata concer-
nente fra le tante le particelle n. ***1, ***2 e ***3 del Registro fondiario
definitivo (RFD) del Comune di X._______ (Sezione Y._______) ubicate in
località « La Tana », con lo scopo di salvaguardare la disponibilità dell’area
per l’organizzazione dello svincolo di X._______ ai sensi dell’art. 14 della
legge federale dell’8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11).
Detta misura è stata confermata dal Consiglio federale con decisione
21 dicembre 2005, previa consultazione dei proprietari interessati.
In tale contesto, con istanza 10 maggio 2005, i comproprietari in ragione di
1/3 ciascuno della particella n. ***1 RFD del Comune di X._______
(Sezione Y._______) – ossia (a) il signor A._______, (b) la Comunione
ereditaria fu B._______ composta dai signori C._______ e D._______ e
(c) la Comunione ereditaria fu E._______, composta dai signori F._______,
G._______, H._______, I._______ e J._______ (di seguito: espropriati) –
hanno notificato le loro pretese d’indennizzo per espropriazione materiale
in rapporto alla costituzione della zona riservata. Il 12 maggio 2005, l’allora
Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali del Cantone Ticino
ha trasmesso la notifica di pretese alla Commissione federale di stima del
13° Circondario, Cantone Ticino e Grigioni (di seguito: CFS), dichiarandosi
di opporsi alla stessa. Questa procedura è stata sospesa, in attesa
dell’avviso della procedura d’approvazione dei piani e di espropriazione per
le opere necessarie alla riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio.
L’istanza degli espropriati è poi stata considerata irricevibile dalla CFS con
decisione 22 febbraio 2005 e dal Tribunale cantonale amministrativo del
Cantone Ticino (di seguito: TRAM) con sentenza 31 marzo 2005. Le due
predette decisioni sono poi state confermate dal Tribunale federale con
sentenza 1E.4/2005 dell’11 luglio 2005, rispettivamente con sentenza
1A.96/2005 del 22 novembre 2005.
B.
In data 11 luglio 2008 l’Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA) ha
inoltrato al DATEC la richiesta d’approvazione dei piani per la riorganizza-
zione dello svincolo autostradale di Mendrisio sulla A2 di Mendrisio, dal
km 6.167 al km 10.32 (corsia Sud-Nord), dal km 8.220 al km 6.167. Dal
19 agosto 2008 aI 19 settembre 2008 il progetto è stato sottoposto
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Pagina 4
all’inchiesta pubblica mediante pubblicazione presso i Comuni toccati (a
quel tempo: Mendrisio, Rancate e Ligornetto) e nel Foglio Ufficiale del
Cantone Ticino (FU 67/2008).
C.
La realizzazione del predetto progetto comporta l’espropriazione in via
definitiva o temporanea di vari fondi, tra cui la già citata particella n. ***1
RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), come segue:
particella n. ***1 : espropriazione definitiva di 3'700 m2
(di 3'700 m2)
D.
Con decisione 31 ottobre 2011, il DATEC ha evaso le opposizioni al
progetto ai sensi dei considerandi e le domande ai sensi degli artt. 7-10
della legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr,
RS 711) e approvato i piani del progetto esecutivo. Nove opposizioni sono
state trasmesse per evasione delle pretese espropriative alla CFS.
La predetta decisione è poi stata confermata su ricorso dal Tribunale
amministrativo federale con sentenza A-6547/2011 del 22 ottobre 2013.
E.
Con decisione 17 agosto 2012, il Presidente della CFS ha aperto la
procedura di stima per l’acquisizione dei diritti necessari alla realizzazione
delle opere e ha composto il collegio giudicante.
F.
L’anticipata immissione in possesso è stata concessa, salvo un’eccezione,
da tutti gli espropriati. Per i casi nei quali non sono stati raggiunti accordi,
la CFS ha effettuato le udienze di conciliazione il 2 maggio 2013 e i
sopralluoghi il 12 febbraio 2014. Alle parti è stata concessa la facoltà di
presentare memorie conclusive scritte.
G.
Durante l’udienza di conciliazione tenutasi il 2 maggio 2013, per quanto
concerne la particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione
Y._______), l’USTRA – in qualità di espropriante – ha proposto l’indennità
di 20 franchi/m2, ritenendo il fondo come inedificabile.
A-6928/2015
Pagina 5
H.
Con conclusioni 15 ottobre 2014, l’USTRA ha ribadito la sua offerta di
indennità di 20 franchi/m2, ritenendo il fondo come inedificabile al dies
aestimandi in virtù della pertinente legislazione federale in materia di
pianificazione del territorio e dell’attuale vuoto pianificatorio che vigerebbe
per il comparto « La Tana », ove è ubicata la particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______ (Sezione Y._______).
I.
Con conclusioni 21 novembre 2014, in sunto, gli espropriati – per i quali
l’attuale azzonamento del comparto « La Tana » sarebbe riconducibile
all’impresa dell’espropriante, e meglio al blocco edilizio da esso provocato
più di 20 anni orsono in rapporto al progetto dello svincolo autostradale di
X._______ – ritengono che la loro particella n. ***1 RFD del Comune di
X._______ (Sezione Y._______) sarebbe sempre stata ubicata in zona
industriale, sicché andrebbe considerata come edificabile al dies
aestimandi. Di fatto, essi hanno postulato in via principale il compenso
reale – ossia l’attribuzione di un terreno edificabile equivalente alla predetta
particella n. ***1 – e, in via subordinata, un’indennità in denaro di
500 franchi/m2, ossia di 1'850'000 franchi (= 500 franchi/m2 x 3'700 m2),
oltre interessi al 5% a partire dal 30 aprile 2010 (corrispondenti a
350 fr./anno con interessi del 5% dal 22 dicembre 1994). Essi hanno altresì
chiesto un’indennità per gli altri pregiudizi già anticipatamente subiti in
relazione all’espropriazione, agli atti e/o omissioni intenzionali e diretti degli
espropriati per il blocco edilizio di fatto subito a partire dal 22 dicembre
1994, ossia:
a) costi di progettazione, almeno 110'000 franchi (domanda di costruzione 1994),
con interessi composti del 5% a partire dall’8 ottobre 1994, e 35'000 franchi
(domanda di costruzione 2002 e variante 2003) con interessi composti a
partire dal 1° marzo 2003; complessivi almeno 245'026.75 franchi
(= fr. 183'116.40 + fr. 61'910.35) più interessi composti dal 7 novembre 2014,
nonché tasse della licenza edilizia di 4'300 franchi con interessi composti al
5% dal 2 marzo 1995 e cioè 7'605.75 franchi, con interessi dal 7 novembre
2014;
b) spese e onorari di patrocinio al 7 novembre 2014, legali e giudiziarie sopportati
dal 1994 a tutto il 7 novembre 2014, con interessi composti al 5%, di comples-
sivi 153'482.80 franchi (= fr. 5'696.25 + fr. 147'786.55), oltre interessi
composto dal 7 novembre 2014; nonché saldo spese e onorari al 31 ottobre
2014 di 20'451.50 franchi, oltre interessi;
c) mancato guadagno netto, per mancato negato sfruttamento e/o miglior uso
della particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______),
e/o subordinatamente espropriazione materiale, e/o occupazione temporanea
da determinare precisamente mediante perizia, che i proprietari hanno
quantificato in ragione di almeno 93'000 franchi/anno, corrispondenti a un
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reddito netto dell’investimento previsto del 2.18%, a partire al più tardi dal
1° gennaio 1998 per almeno 20 anni, capitalizzato e attualizzato a oggi a
complessivi 2'324'150 franchi, ma in ogni caso almeno sino al riconoscimento
dell’indennità per esproprio formale del terreno; con interessi del 5% a far
conto dal 1° gennaio 1998;
c1) subordinatamente, nella misura in cui il danno subito, compreso il relativo
mancato guadagno (500 fr./m2 oltre interessi, danni, pregiudizi e inconvenien-
ti, fra cui mancato guadagno di 93'000 fr./anno subito dal 1° gennaio 1998)
non venisse integralmente riconosciuto o risarcito per i titoli precedenti,
andrebbe comunque riconosciuta un’indennità equivalente alla differenza fra
quanto fatto valere e quanto riconosciuto per i titoli precedenti, per inconve-
nienti e deprezzamento o mancato apprezzamento dell’immobile, in via nuo-
vamente subordinata per occupazione temporanea che gli espropriati avevano
quantificato in 100 franchi/m2 all’anno e per la quale si rimettono al giudizio
della CFS;
d) il tutto con interessi composti del 5% sulle singole posizioni dovute dalla data
del pagamento di ogni singolo importo.
J.
Con decisione 25 settembre 2015, la CFS ha respinto le pretese avanzate
dagli espropriati per espropriazione materiale, ritenendo da un lato come
non adempiuti i presupposti per un indennizzo in rapporto alla restrizione
temporanea di costruire derivante dall’istituzione di una zona riservata,
d’altro lato come non di sua competenza le pretese legate a pregresse
decisioni o misure sospensive fondate sul diritto cantonale o federali non
« cumulabili » con la zona riservata. Essa ha per contro loro riconosciuto
un’indennità per espropriazione definitiva totale della particella n. ***1 RFD
del Comune di X._______ (Sezione Y._______), considerando detto fondo,
ubicato nel comparto « La Tana », come inserito al dies aestimandi fissato
al 2 maggio 2013 nella zona industriale « Ia » e dunque edificabile, pren-
dendo in considerazione un indennizzo di 350 franchi/m2, corrispondente
alla media ponderata per quattro anni/otto anni dei prezzi di vendita dei
terreni industriali-artigianali in situazione analoga. In sostanza, dopo aver
rilevato che detto fondo era inserito nel piano regolatore (di seguito: PR)
del 1983 nella zona industriale « Ia », la CFS ha infatti ritenuto che la
successiva non approvazione della zona industriale nel PR del 2002/2003
e l’istituzione della zona riservata per strade nazionali in corrispondenza
del comparto « La Tana » sarebbero entrambe riconducibili all’esistenza
del progetto di riorganizzazione dello svincolo autostradale di X._______.
In altri termini dette misure pianificatorie sarebbero state adottate in
relazione all’opera dell’espropriante, sicché ai fini dell’estimo, occorrerebbe
prescindere dagli effetti anticipati negativi dell’opera dell’espropriante. Ciò
indicato, la CFS ha ritenuto che non vi erano i presupposti per un
indennizzo in natura, bensì unicamente per un indennizzo in denaro. Per
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Pagina 7
quanto attiene alle spese cagionate dall’espropriazione, in rapporto alle
spese ripetibili legate al patrocinio la CFS ha riconosciuto un dispendio di
60 ore ed una indennità di 300 franchi/ora, per un totale di 18'000 franchi,
oltre accessori, fissando le spese forfettariamente al 10% pari a
1'800 franchi. In definitiva, la CFS ha dunque riconosciuto agli espropriati:
1'295'000 franchi a titolo di indennità per l’espropriazione definitiva totale della
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), oltre
interessi del 2.25% dal 1° ottobre 2012 al 2 settembre 2013 e del 2% dal
3 settembre 2013 al 1° giugno 2015 e del 1.75% dal 2 giugno 2015 in poi;
21'834 franchi a titolo d’indennità complessiva per ripetibili (IVA inclusa).
K.
Avverso la predetta decisione, l’USTRA (di seguito: ricorrente 1) –
rappresentato dalla Repubblica e Cantone Ticino, Sezione amministrativa
immobiliare – ha presentato ricorso il 28 ottobre 2015 dinanzi al Tribunale
amministrativo federale, impugnando unicamente il punto n. 1-III del
dispositivo. In sunto, il ricorrente 1 ritiene che sarebbe a torto che al dies
aestimandi la CFS avrebbe ritenuto come edificabile la particella n. ***1
RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), che di fatto non lo
sarebbe mai stato. Contestando la validità del PR del 1983 che attribuiva il
comparto « La Tana » – di cui fa parte la particella n. ***1 – alla zona
industriale in quanto mai stato conforme alla legislazione federale in
materia di pianificazione del territorio, il ricorrente 1 sottolinea che la stessa
sarebbe decaduta nel 1988 per effetto dell’art. 35 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700)
e poiché da allora sarebbe stato possibile edificare solo il territorio già
largamente edificato in base all’art. 36 cpv. 3 LPT, rispettivamente sarebbe
decaduta con l’approvazione nel 1986 del collegamento Mendrisio-Stabio
(A394). A seguito della revisione del PR del 2002/2003 e dell’istituzione
della zona di riserva nel 2005, ora decaduta, il comparto « La Tana » non
sarebbe mai stato nuovamente attribuito alla zona industriale. Attualmente
vigerebbe un vuoto pianificatorio, sicché il comparto « La Tana » non
sarebbe tutt’ora oggetto di pianificazione. Agli espropriati andrebbe
pertanto riconosciuto soltanto l’usuale indennizzo per i fondi agricoli e
boschivi. Per questi motivi, il ricorrente 1 ha postulato la riforma del punto
n. 1-III della decisione impugnata, con riconoscimento agli espropriati
soltanto delle seguenti indennità di espropriazione:
3 franchi/m2 per la superficie boschiva del fondo e, al valore non esorbitante
ex art. 66 LDFR sino ad un massimo di 20 franchi/m2 a titolo di indennità per
la restante superficie prativa del fondo di 3'127 m2;
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per l’espropriazione definitiva totale della particella n. ***1 RFD di X._______,
oltre interessi del 2.25% dal 1° ottobre 2012 al 2 settembre 2013 e del 2% dal
3 settembre 2013 al 1 °giugno 2015 e del 1.75% dal 2 giugno 2015 in poi;
10'000 franchi a titolo di ripetibili e 1'000 franchi a titolo di spese (IVA inclusa).
L.
Avverso la predetta decisione, gli espropriati (di seguito: ricorrenti 2, 3 e 4)
– per il tramite del loro patrocinatore – hanno anch’essi presentato ricorso
il 29 ottobre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In via preli-
minare, i ricorrenti 2, 3 e 4 hanno postulato la revoca dell’effetto sospensivo
al ricorso e il versamento anticipato dell’indennità di espropriazione di
1'295'000 franchi più interessi conformemente alla decisione impugnata
entro 20 giorni o, in via subordinata previa fissazione immediata di un
pagamento di pari importo ai sensi dell’art. 18bis LEspr. Nel merito,
protestando tasse, spese e ripetibili, oltre all’indennità di espropriazione
concessa loro dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, i
ricorrenti 2, 3 e 4 postulano la concessione delle seguenti ulteriori indennità
di espropriazione, a loro avviso non riconosciutole a torto in rapporto al
blocco edilizio di più di 20 anni causato loro dall’opera dell’espropriante e
qui ricorrente 1, per i motivi che verranno ripresi in dettaglio nel presente
giudizio:
a) 1'850'000 franchi (= 500 fr./m2 x 3'700 m2) a titolo di indennità per espropria-
zione definitiva totale della particella n. ***1 RFD del Comune di X._______
(Sezione Y._______), oltre interessi di legge a partire dal 4 novembre 1994,
subordinatamente dal 19 luglio 1995, in via nuovamente subordinata dal
10 ottobre 1995, in ogni caso al più tardi dal 1° gennaio 1998;
b) 106'620 franchi a titolo d’indennità complessiva per ripetibili (IVA inclusa);
c) 93'000 franchi/anno a partire dal 1° gennaio 1998 e fino alla data a partire dalla
quale l’espropriazione formale è riconosciuta con corresponsione di interessi,
oltre interessi secondo i tassi e i termini previsti dalla legge, a titolo di
risarcimento per mancato guadagno, per espropriazione formale e/o subordi-
natamente materiale;
d) subordinatamente a quanto sopra sub c), 100'000 franchi con interessi
dall’8 ottobre 1994 e 35'000 franchi con interessi dal 1° marzo 2003, quale
indennità per costi di progettazione.
In via subordinata, i ricorrenti 2, 3 e 4 hanno poi postulato il rinvio della
causa all’autorità inferiore per l’assunzione delle prove da essi richieste ma
non ammesse da quest’ultima in precedenza.
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Pagina 9
M.
Con scritto 5 novembre 2015, la CFS (di seguito: autorità inferiore) ha
trasmesso l’incarto e rinunciato a presentare osservazioni, riconfermandosi
nella propria decisione.
N.
Con risposta 23 dicembre 2015, il ricorrente 1 ha in sostanza postulato il
rigetto del ricorso dei ricorrenti 2, 3 e 4, prendendo posizione sulle censure
da essi sollevate, segnatamente opponendosi alla richiesta di pagamento
anticipato dell’indennità di espropriazione da loro avanzata.
O.
Con osservazioni 8 febbraio 2016, i ricorrenti 2, 3 e 4 hanno in sostanza
postulato il rigetto del ricorso del ricorrente 1, prendendo puntualmente
posizione sulle censure da lui sollevate.
P.
Con decisione incidentale 17 marzo 2016, il Tribunale statuente ha
respinto la richiesta di revoca dell’effetto sospensivo ai ricorsi e la richiesta
di pagamento anticipato dell’indennità espropriativa avanzata dai ricorrenti
2, 3 e 4 nel loro gravame.
Q.
Nelle proprie conclusioni 6 luglio 2017, i ricorrenti 2, 3 e 4 hanno riassunto
le censure alla base del loro ricorso, riconfermandosi in sostanza nei propri
precedenti allegati.
R.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. LTAF, in relazione con
l’art. 77 cpv. 1 LEspr. Giusta l’art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni
contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al
Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al
rinvio di cui all’art. 37 LTAF, la PA.
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Pagina 10
1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti 1, 2, 3 e 4, tutti
destinatari della decisione 25 settembre 2015 della CFS qui impugnata. In
effetti, detta decisione pone a carico del ricorrente 1, nella sua qualità di
espropriante, l’indennità di espropriazione concessa ai ricorrenti 2, 3 e 4,
sicché lo stesso risulta direttamente toccato e ha pertanto un interesse a
che la stessa venga annullata (cfr. art. 78 cpv. 1 LEspr; art. 48 cpv. 1 PA).
Analogo discorso vale per i ricorrenti 2, 3 e 4 che, nella loro qualità di
espropriati, hanno ottenuto un indennizzo minore a quanto da essi
postulato dinanzi alla CFS (cfr. art. 78 cpv. 1 LEspr; art. 48 cpv. 1 PA).
1.3 La decisione 25 settembre 2015 della CFS è poi stata impugnata con
due atti distinti e tempestivi (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
I due ricorsi 28 ottobre 2015 e 29 ottobre 2015 risultano dunque ricevibili
in ordine e devono essere esaminati nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 PA;
cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né
dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi
della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono
tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l’autorità giudizia-
ria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione completo –
eserciti il suo potere d’apprezzamento con riserbo qualora si tratti di
questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni
tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Quando si devono giudicare
questioni tecniche speciali per le quali l’autorità di prima istanza dispone di
conoscenze specifiche, l’autorità di ricorso non si discosterà pertanto
senza validi motivi dall’apprezzamento di chi l’ha preceduta (cfr. DTF 133
II 5 consid. 3; 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenze del TAF A-6961/2015 del
A-6928/2015
Pagina 11
27 settembre 2017 consid. 2.3; A-7836/2008 del 21 dicembre 2011
consid. 3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.154 segg.).
3.
In concreto, oggetto del litigio sono gli indennizzi concessi e/o non concessi
ai ricorrenti 2, 3 e 4 per l’espropriazione formale e/o materiale della
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______) in
rapporto al progetto dello svincolo autostradale di Mendrisio.
In tale contesto, prima di pronunciarsi in dettaglio al riguardo (cfr. consid. 4
segg. del presente giudizio), qui di seguito lo scrivente Tribunale richiamerà
i principi applicabili alla presente fattispecie.
3.1 Giusta l’art. 16 LEspr, l’espropriazione non può aver luogo che verso
piena indennità. Nell’esame del patrimonio dell’espropriato, l’indennità non
deve condurre né ad un impoverimento né ad un arricchimento. Essa deve
collocare l’espropriato in una situazione economicamente equivalente a
quella di cui avrebbe beneficiato senza l’espropriazione (cfr. DTF 95 I 453
consid. 2; 93 I 554 consid. 3; [tra le tante] sentenza del TAF A-6961/2015
del 27 settembre 2017 consid. 3.1.1 con rinvii; HESS/WEIBEL, Das
Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, n. 4 ad art. 16 LEspr; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. III, 1992, pag. 413).
3.2 Giusta l’art. 19 LEspr, nel fissare l’indennità devono essere tenuti in
conto tutti i pregiudizi subiti dall’espropriato per effetto dell'estinzione o
della limitazione dei suoi diritti. L’indennità comprende quindi (lett. a)
l’intero valore venale del diritto espropriato; (lett. b) inoltre, nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente
connessi, l’importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad
essere diminuito; (lett. c) l’ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall’espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario
delle cose, come una conseguenza dell’espropriazione.
3.3 Per « altri pregiudizi » ai sensi dell’art. 19 lett. c LEspr si intendono tutti
i rimanenti pregiudizi causati al patrimonio dell’espropriato a complemento
di quelli subiti in rapporto al diritto espropriato già indennizzati sulla base
dell'art. 19 lett. a e lett. b LEspr (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 1184 con
rinvii; RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de l’expropriation.
L’indemnisation au-delà du modèle fondé sur la valeur vénale, 2013, n. 643
segg.). Più precisamente, il termine « altri pregiudizi » sottolinea il carattere
complementare e il limite quantitativo dell’indennizzo concesso sulla scorta
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Pagina 12
dell’art. 19 lett. c LEspr: è infatti soltanto se i restanti pregiudizi non
risultano già coperti dall’indennità concessa sulla base dell’art. 19 lett. a e
lett. b LEspr, ch’essi vanno indennizzati nel rispetto del diritto al pieno
indennizzo di cui all’art. 16 LEspr (cfr. sentenze del TAF A-6961/2015 del
27 settembre 2017 consid. 3.1.4; A-3440/2012 del 21 gennaio 2014
consid. 5.1.4; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 196 ad art. 19 LEspr).
Sotto la nozione di « altri pregiudizi » rientrano segnatamente le spese rese
necessarie dall’espropriazione e quelle rese inutili, quest’ultime nella
misura in cui non erano prevedibili al momento in cui sono giunte per
l’espropriato; la perdita temporanea di reddito o di beneficio dell’impresa, a
meno che quest’ultima sia a tal punto legata al fondo espropriato da non
poter più perseguire la propria attività in un altro luogo; la perdita di reddito
futuro, se tale perdita è la conseguenza adeguata dell’espropriazione e ap-
pare come altamente verosimile, ecc. (cfr. sentenze del TAF A-6961/2015
del 27 settembre 2017 consid. 3.1.4; A-3440/2012 del 21 gennaio 2014
consid. 5.1.4; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1185 con rinvii),
segnatamente in rapporto alla diminuzione della clientela consecutiva alla
soppressione di posteggi, la perdita stessa della clientela o del « goodwill »
(cfr. sentenza del TAF A-6961/2015 del 27 settembre 2017 consid. 3.1.4;
ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1185 con rinvii; MOOR, op. cit.,
pag. 419 con rinvii; EGGS, op. cit., n. 930; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 192 ad
art. 19 LEspr con rinvii; JEAN-MARC SIEGRIST, L’estimation des biens
expropriés, in: Tanquerel/Bellanger [ed.], La maîtrise publique du sol:
expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, 2009,
pag. 41 segg., pag. 55).
3.4 Il diritto all’indennizzo presuppone tuttavia un pregiudizio per il quale
sussiste un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione, la
modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR, op. cit.,
pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137; EGGS, op. cit.,
n. 649 e segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e dell’esperienza
generale della vita, l’espropriazione deve essere propria a produrre un
effetto del genere di quello che si è realizzato. Il mancato reddito è
indennizzato soltanto nella misura in cui, senza l’espropriazione, lo stesso
si sarebbe realizzato con certezza, o almeno con alta verosimiglianza. Una
semplice probabilità o aspettativa, fondata su delle considerazioni
congiunturali o economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti
precisi, non basta (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In
assenza di detto nesso di causalità, per l’espropriato non sussiste pertanto
alcun diritto all’indennizzo (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6961/2015
del 27 settembre 2017 consid. 3.1.5 con rinvii).
A-6928/2015
Pagina 13
3.5 Ai fini del calcolo dell’indennità espropriativa, giusta l’art. 19bis cpv. 1
LEspr, la data determinante (dies aestimandi) è quella dell’udienza di
conciliazione. Detta data fissa le circostanze di fatto e di diritto sulla base
delle quali la stima deve fondarsi. Essa concerne i tre elementi del pregiu-
dizio elencati all’art. 19 lett. a, b e c LEspr (cfr. DTF 134 II 152 consid. 11.2;
121 II 350 consid. 5d; sentenza del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015
consid. 6.4; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1167). La data deter-
minante fa stato non solo per stabilire la situazione di fatto del fondo
espropriato, ma anche per determinarne lo statuto giuridico. A codesto
principio va tuttavia fatta eccezione, se risulta che il regime pianificatorio, il
cui fondo soggiace, costituisce di per sé un effetto anticipato – poco importa
se favorevole o sfavorevole – dell’impresa dell’espropriante medesimo,
effetto da cui deve farsi astrazione in virtù dell’art. 20 cpv. 3 LEspr (cfr. DTF
134 II 49 consid. 12; 129 II 470 consid. 5; 119 Ib 366 consid. 3a con rinvii;
sentenze del TAF A-6961/2015 del 27 settembre 2017 consid. 3.1.6; A-
1586/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.4).
Questi effetti anticipati, favorevoli o sfavorevoli, possono incidere sui prezzi
dei terreni, senza modifiche del loro regime giuridico o tradursi in una modi-
fica temporanea o definitiva dello statuto giuridico dei fondi da espropriare
come nel caso della creazione di zone riservate per le strade nazionali
oppure comportare una modifica delle misure di pianificazione adottate o
da adottare da parte di altre autorità di pianificazione come nel caso di
modifica del perimetro di una zona edificabile comunale per tenere conto
della preventiva costruzione di un’autostrada. Se le misure preparatorie di
pianificazione si traducono già in un’espropriazione materiale, il proprie-
tario può e deve fare valere le proprie pretese per tale titolo davanti all’auto-
rità competente, senza attendere la successiva apertura della procedura di
espropriazione. All’infuori di detta ipotesi, deve farsi astrazione degli effetti
anticipati dell’opera dell’espropriante e ci si deve chiedere, secondo il corso
normale delle cose, a quale azzonamento la pianificazione comunale
avrebbe proceduto in assenza di tale opera (cfr. DTF 114 Ib 321 consid. 5a
con rinvii; HESS/WEISS, op. cit., n. 8 segg. ad art. 20 LEspr).
3.6
3.6.1 Per costante giurisprudenza, per stabilire il valore venale di un
terreno deve prevalere il metodo statistico-comparativo. Esso si fonda sul
confronto dei prezzi pagati per beni simili e in analoga situazione poco
prima del dies aestimandi (cfr. DTF 122 I 168 consid. 3a; sentenze del TF
1E.14/2006 del 6 agosto 2007 consid. 4.1; 1A.159/2001 del 16 aprile 2002
consid. 3.1). In base a questo metodo, all’espropriato viene riconosciuto
l’importo che avrebbe oggettivamente potuto conseguire vendendo la
A-6928/2015
Pagina 14
particella espropriata sul libero mercato a un qualsiasi potenziale
acquirente (cfr. DTF 122 II 246 consid. 4; 122 II 337 consid. 5a; 115 Ib 408
consid. 2c; 114 Ib 286 consid. 7; sentenza del TF 1A.28/2005 del 29 luglio
2005 consid. 2.2, in: RtiD 2006 I; sentenze del TAF A-6674/2014 del 7 di-
cembre 2015 consid. 6.5.1; A-7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 3.1).
3.6.2 L’applicazione del metodo statistico-comparativo non presuppone
che i fondi considerati siano identici riguardo a situazione, dimensione,
qualità, grado di urbanizzazione e possibilità di sfruttamento. Occorre solo
che essi siano paragonabili. Di eventuali differenze (caratteristiche positive
o negative) delle particelle può essere infatti tenuto conto anche mediante
adeguamenti dei prezzi. Nella misura in cui presentino caratteristiche simili,
nemmeno occorre che le particelle siano ubicate nello stesso quartiere
(cfr. DTF 122 I 168 consid. 3a; 122 II 246 consid. 4; sentenza del TF
1A.28/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.2 seg.; sentenze del TAF A-
6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 6.5.2; A-7495/2007 del 19 maggio
2009 consid. 3.2 con rinvii; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1170
segg.). Dal profilo temporale è quindi di per sé possibile considerare anche
negozi giuridici precedenti l’anno della data determinante (dies aestimandi)
o che concernono fondi in situazioni e dalle caratteristiche paragonabili ma
ubicati in comparti territoriali più distanti o eventualmente in Comuni vicini
(cfr. sentenza del TF 1E.14/2006 del 6 agosto 2007 consid. 4.2 con rinvii).
Anche la disponibilità limitata di contrattazioni quale termine di paragone
non basta infine a giustificarne una mancata applicazione. A condizione
che siano esaminati accuratamente e non risulti che circostanze insolite
abbiano influito sulla conclusione di un contratto, anche singoli confronti
possono permettere conclusioni sul livello generale dei prezzi ed essere
quindi presi in considerazione per fissare l’indennità (cfr. DTF 122 I 168
consid. 3a; sentenza del TF 1A.28/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.3;
sentenze del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 6.5.2; A-
7495/2007 del 19 maggio 2009 consid. 3.2 con rinvii; ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., n. 1170 segg.).
3.6.3 Nella stima del valore venale devessi tenere equo conto altresì della
possibilità di un miglior uso del fondo (art. 20 cpv. 1 LEspr), sempre che
siano, alla data determinante, realmente attuabili o perlomeno imminenti
(cfr. DTF 134 II 49 consid. 13.3; 129 II 470 consid. 6.1). Per contro,
semplici offerte, prezzi discussi durante le trattative o stabiliti da persone
toccate dall’espropriazione e che per essa reclamano un’indennità non
costituiscono un valido termine di paragone ai fini della fissazione del
risarcimento (cfr. DTF 122 I 168 consid. 3c; sentenza del TAF A-7495/2007
del 19 maggio 2009 consid. 5.2). Lo stesso vale altresì per i valori estremi
A-6928/2015
Pagina 15
opposti, che si trovano ben al di sopra o al di sotto della media, gli stessi
potendo potenzialmente falsare il calcolo del valore medio applicabile ad
un determinato fondo. Detti valori, pur non potendo essere del tutto esclusi
a priori, vanno apprezzati con particolare riguardo (cfr. sentenza del TAF
A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 6.5.3; HESS/WEIBEL, op. cit.
n. 87 ad art. 19 LEspr).
3.7
3.7.1 La zona di pianificazione (ZP) – ai sensi dell’art. 27 LPT – è una
misura provvisionale avente quale scopo quello di garantire (provviso-
riamente) la pianificazione (così come è stata concepita). Tale misura mira
in particolare alla tutela della libertà decisionale e pianificatoria delle auto-
rità incaricate della pianificazione del territorio, evitando che dei progetti di
costruzione intralcino detta libertà. Essa può altresì essere utilizzata allo
scopo di garantire la realizzazione degli obiettivi di protezione dell’am-
biente o l’adozione di piani delle infrastrutture (cfr. ALEXANDER RUCH, in:
Aemissegger et al. [ed.], Commentaire pratique LAT, Planifier l’affectation,
2016 [di seguito: VLP-ASPAN], n. 26 segg. ad art. 27 LPT; ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 451). Di fatto, in virtù dell’art. 27 LPT,
se i piani d’utilizzazione mancano o devono essere modificati, l’autorità
competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esatta-
mente delimitati per cinque anni al massimo, all’interno delle quali nulla può
essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utiliz-
zazione. Ciò è il caso per la particella in oggetto, per la quale era prevista
una riqualifica (cfr. sentenza del TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014
consid. 6.2.2.1).
3.7.2 Tipico esempio di zona di pianificazione è costituito dalle zone
riservate previste dagli artt. 14-18 LSN e dagli artt. 18n-18p della legge
federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101), aventi
quale scopo di assicurare la libera disposizione di terreni destinati a opere
future (art. 16 cpv. 1 LSN). Analogo discorso vale per le zone di sicurezza
previste agli artt. 42-44 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla
navigazione aerea (LNA, RS 748.0). Detti strumenti della pianificazione
settoriale della Confederazione (cfr. art. 13 LPT; art. 14 segg. dell’ordinan-
za del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio [OPT, RS 700.1])
sono paragonabili ai divieti temporanei di costruzione (cfr. ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1473 segg.). Secondo la giurispru-
denza, il diritto di chiedere un’indennità sorge per legge al momento in cui
l’ente pubblico adotta il provvedimento che restringe le facoltà del
proprietario (cfr. DTF 101 Ib 277 consid. 3b; sentenza del TAF A-5808/2011
del 18 gennaio 2013 consid. 4.2).
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Pagina 16
La restrizione derivante dall’istituzione di una zona riservata ai sensi
dell’art. 14 LSN, di una durata di 5 anni (cfr. art. 17 cpv. 1 LSN), deve
tuttavia essere assimilata ad un divieto temporaneo di costruzione che, in
linea di principio, non dà diritto ad indennità per espropriazione materiale
(cfr. DTF 120 Ib 465 consid. 5e con rinvii, 109 Ib 20 consid. 4a; ENRICO
RIVA, VLP-ASPAN, n. 176 segg. ad art. 5 LPT; RUCH, VLP-ASPAN, n. 65
segg. ad art. 27 LPT; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1474-1476).
3.7.3 Giusta l’art. 18 cpv. 2 LSN, la CFS è l’autorità competente per statuire
in merito alle richieste di indennizzo in rapporto alle restrizioni derivanti
dall’istituzione di una zona di riserva, in applicazione della procedura di cui
agli artt. 57 segg. LEspr (cfr. DTF 121 II 436 consid. 3b; 101 Ib 277
consid. 2d). La CFS non è per contro competente a statuire su pregresse
decisioni o misure sospensive fondate sul diritto cantonale o federale, che
non possono essere cumulate con la zona riservata (cfr. sentenza del TAF
A-5808/2011 del 18 gennaio 2013 consid. 4.3) e che potrebbero, semmai,
qualora ne fossero date le condizioni, fondare una responsabilità a carico
dell’ente che avrebbe indebitamente ritardato una decisione definitiva
(cfr. RIVA, VLP-ASPAN, n. 178 ad art. 5 LPT).
4.
In concreto, si pone innanzitutto la questione fondamentale a sapere a
quale zona del PR del Comune di Mendrisio/Rancate era attribuito il
comparto « La Tana» al momento del dies aestimandi fissato al 2 maggio
2013 (data dell’udienza di conciliazione dinanzi alla CFS), ove è ubicata la
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), nella
misura in cui la fissazione dell’indennità per espropriazione formale è
strettamente correlata alla natura del fondo espropriato in quel preciso
momento, fatta astrazione degli eventuali effetti negativi anticipati legati
all’impresa dell’espropriante (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), punto
su cui le parti si trovano qui totalmente in disaccordo.
A tal fine, dopo un breve richiamo delle posizioni contrastanti delle parti
(cfr. consid. 4.1 del presente giudizio), lo scrivente Tribunale ricostruirà la
fattispecie alla base dell’attuale situazione pianificatoria del comparto « La
Tana », tenendo altresì conto sia degli atti intrapresi dai ricorrenti 2, 3 e 4
(espropriati) in rapporto al progetto di edificio multiuso sulla particella n. ***1
RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), che di quelli intra-
presi dal ricorrente 1 (espropriante) in rapporto al progetto di svincolo
autostradale di Mendrisio (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio).
A-6928/2015
Pagina 17
4.1
4.1.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto che al dies
aestimandi fissato al 2 maggio 2013 il comparto « La Tana » andava
considerato come inserito nella zona industriale « Ia » e dunque edificabile.
Più nel dettaglio, dopo aver rilevato che il comparto « La Tana » – di cui
fanno parte le particelle n. ***1, ***2 e ***3 RFD del Comune di X._______
(Sezione Y._______) – era inserito nel PR del 1983 nella zona industriale
« Ia », l’autorità inferiore ha infatti ritenuto che la successiva non
approvazione della zona industriale nel PR del 2002/2003 e l’istituzione
della zona riservata per strade nazionali in corrispondenza del comparto
« La Tana » nel 2005 sarebbero entrambe riconducibili all’esistenza del
progetto di riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio. Per
tale motivo, essa ha ritenuto che le predette misure pianificatorie – ovvero
la non approvazione della zona industriale e l’istituzione di una zona di
riserva LSN – sarebbero state adottate in relazione al progetto di svincolo
autostradale di Mendrisio voluto dal ricorrente 1, ossia dell’espropriante. In
tali circostanze, ai fini dell’estimo essa ha sancito che nel determinare la
natura del fondo al dies aestimandi, andava fatta astrazione degli effetti
anticipati negativi dell’opera dell’espropriante ai sensi dell’art. 20 cpv. 3
LEspr (cfr. decisione impugnata, pagg. 13-15).
Di medesimo parere dell’autorità inferiore sono i ricorrenti 2, 3 e 4 – qui
espropriati – i quali nel loro gravame contestano unicamente l’ammontare
dell’indennizzo per espropriazione formale/materiale a loro concesso in
rapporto ai vari pregiudizi da essi sollevati (cfr. ricorso 29 ottobre 2015,
punto C, pag. 5).
4.1.2 Di avviso contrario, il ricorrente 1 ritiene che sarebbe a torto che al
dies aestimandi l’autorità inferiore avrebbe ritenuto come edificabile il
comparto « La Tana » che di fatto non lo sarebbe mai stato. In sostanza,
contestando la validità del PR del 1983 che attribuiva il comparto « La
Tana » alla zona industriale in quanto mai stato conforme alla legislazione
federale in materia di pianificazione del territorio, il ricorrente 1 sottolinea
che la stessa sarebbe decaduta nel 1988 per effetto dell’art. 35 cpv. 1 lett. b
LPT, e poiché da allora sarebbe stato possibile edificare solo il territorio già
largamente edificato in base all’art. 36 cpv. 3 LPT, rispettivamente sarebbe
decaduta con l’approvazione nel 1986 del collegamento Mendrisio-Stabio
(A394). A seguito della revisione del PR del 2002/2003 e dell’istituzione
della zona di riserva nel 2005, ora decaduta, il comparto « La Tana » non
sarebbe mai stato nuovamente attribuito alla zona industriale. Attualmente
vigerebbe un vuoto pianificatorio, sicché il comparto « La Tana » non
sarebbe tutt’ora oggetto di pianificazione. Ai ricorrenti 2, 3 e 4 – qui parte
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Pagina 18
espropriata – andrebbe pertanto riconosciuto soltanto l’usuale indennizzo
per i fondi agricoli e boschivi (cfr. ricorso 28 ottobre 2015, pag. 2 segg.).
4.2
4.2.1 Con risoluzione n. 6903 del 21 dicembre 1983 (cfr. atto n. 14 prodotto
dai ricorrenti), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino (di seguito: CdS) ha
approvato il PR (di seguito: PR 1983) dell’allora Comune di Rancate ed ha
fra l’altro inserito il comparto « La Tana » nella zona industriale J2, del
quale fanno parte le particelle n. ***1, n. ***2 e n. ***3 RFD del Comune di
X._______ (Sezione Y._______).
4.2.2 Il 4 novembre 1994, i ricorrenti hanno presentato una prima domanda
di costruzione volta alla costruzione di un edificio multiuso per l’industria, il
commercio, lo svago e l’amministrazione sulla particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______ (Sezione Y._______) – all’epoca particella n. ***4 –
ubicata nel comparto « La Tana » (cfr. atto C1 prodotto dai ricorrenti).
Alla predetta domanda si è opposto il Dipartimento del territorio del
Cantone Ticino (di seguito: Dipartimento del territorio), rilevando che il
terreno era interessato dalla ristrutturazione del raccordo fra l’autostrada
N2 e la strada espesso A394. Con decisione 2 febbraio 1995, il Municipio
di Rancate ha nondimeno rilasciato la licenza edilizia, considerando la
particella n. ***1 come allora inserita in zona industriale secondo il
PR 1983, quindi edificabile (cfr. atto C2 prodotto dai ricorrenti).
Con decisione 5 luglio 1995, il CdS ha poi annullato la predetta licenza
edilizia, in accoglimento del ricorso del Dipartimento del Territorio. Veniva
altresì decretata la sospensione dell’esame della domanda di costruzione
4 novembre 1994 a norma dell’art. 65 della legge cantonale del 23 maggio
1990 di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio
(vLALPT, RL 7.1.1.1) allora in vigore, poiché in contrasto con lo studio
pianificatorio in atto inerente alla riorganizzazione dello svincolo di
Mendrisio (cfr. atto C3 prodotto dai ricorrenti). In proposito, si precisa
unicamente che in virtù dell’art. 65 vLALPT – attuale art. 62 della legge
cantonale del 21 giugno 2011 sullo sviluppo territoriale (LST, RL 7.1.1.1),
avente pressoché il medesimo tenore – in mancanza di una zona di
pianificazione l’autorità cantonale o il Municipio deve infatti sospendere per
due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione
appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.
La decisione del CdS era successivamente stata impugnata dai ricorrenti
con ricorso 19 luglio 1995 dinanzi al TRAM (cfr. atto C4 prodotto dai
A-6928/2015
Pagina 19
ricorrenti), rimasto pendente per diversi anni, senza che gli stessi ne
sollecitassero l’evasione. Detto ricorso – dopo aver interpellato i ricorrenti,
tuttavia rimasti silenti – per finire è poi stato stralciato dai ruoli dal TRAM
con decreto 19 maggio 2004.
4.2.3 Il 15 febbraio 2000, il Consiglio comunale di Rancate ha adottato la
revisione generale del PR, confermando per il comparto « La Tana »
l’azzonamento previsto dal PR 1983, ossia zona industriale « la ».
4.2.4 Nel mese di aprile 2002, i ricorrenti hanno nel frattempo presentato
una nuova domanda di costruzione sempre per la costruzione di un edificio
multiuso per l’industria, il commercio, lo svago e l’amministrazione sulla
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______;
cfr. atto C5 prodotto dai ricorrenti).
4.2.5 Con risoluzione n. 3405 del 9 luglio 2002 (cfr. doc. L.-1 di cui all’atto
n. 13 prodotto dai ricorrenti), il CdS, riservandosi ulteriore decisione
definitiva sentiti i proprietari interessati (particelle n. ***1, ***2 e ***3 RFD
dell’allora Comune di Y._______), ha comunicato la sua intenzione di non
approvare la zona industriale « la » in località « La Tana », in quanto « […]
il nuovo tracciato concernente il raccordo tra l’autostrada N2 e la strada di
collegamento principale A 394 in località La Tana […] , non riportato sul
Piano, comporta delle ripercussioni sul comparto classificato come tale. In
effetti la zona industriale viene tagliata in due dalla nuova sistemazione
viaria, motivo per cui il Consiglio di Stato, essendo cambiate le condizioni
di base che avevano portato alla definizione di questo azzonamento, ritiene
indispensabile un nuovo approfondimento relativo al comparto […] »
(cfr. doc. L.-1, pag. 29).
Con risoluzione n. 1902 del 6 maggio 2003 (cfr. doc. D11 di cui all’atto
n. 13 prodotto dai ricorrenti), il CdS, dopo aver sentito i proprietari
interessati, ha confermato il proprio diniego all’azzonamento proposto –
ossia la non approvazione dell’istituzione della zona industriale « la » in
località « La Tana » – per i motivi già indicati nella sua precedente
risoluzione e facendo riferimento anche al progetto di riorganizzazione
dello svincolo autostradale di Mendrisio. Nel contempo, il CdS ha ordinato
all’allora Comune di Rancate l’elaborazione e l’adozione di una variante di
PR per una miglior definizione del comparto (cfr. citata risoluzione, pag. 13
seg.). Così facendo, il CdS ha approvato parzialmente il nuovo PR del
Comune di Rancate e negato l’approvazione di alcune parti dello stesso,
tra cui l’attribuzione del comparto « La Tana » alla zona industriale. La
predetta risoluzione governativa è stata confermata dal TRAM con
A-6928/2015
Pagina 20
sentenza 90.2003.69 del 13 agosto 2006 (cfr. doc. L11 di cui all’atto n. 13
prodotto dai ricorrenti) e successivamente dal Tribunale federale con
sentenza 1P.549/2006 del 26 settembre 2006 (cfr. doc. L14 di cui all’atto
n. 13 prodotto dai ricorrenti).
Orbene, l’approvazione parziale delle disposizioni di un piano regolatore
ha quale conseguenza che le parti approvate entrano in vigore; tuttavia la
vecchia regolamentazione non si applica alle parti del piano che non sono
state ammesse. Infatti, il rifiuto d’approvare certe parti di un piano
regolatore comporta il rinvio all’autorità inferiore affinché quest’ultima
modifichi il piano ai sensi dei considerandi (cfr. sentenza del TAF A-
1802/2013 del 6 novembre 2013 consid. 5.4; RUCH, VLP-ASPAN, n. 47 ad
art. 26 LPT). Nel caso in rassegna, come visto, il CdS ha di fatto rinviato
gli atti al Comune di Rancate al fine di rielaborare e ridefinire la
destinazione pianificatoria del comparto « La Tana », tenuto conto del
futuro sviluppo dello svincolo di Mendrisio. Nella misura in cui il precedente
PR non risulta più applicabile, in attesa dell’elaborazione della nuova
variante di PR da parte del Comune di Rancate e della sua successiva
approvazione da parte del CdS, il comparto « La Tana » va considerato
come « non azzonato », ovvero come non attribuito ad una specifica zona
del PR. Come sottolineato dallo stesso Tribunale federale, ciò non significa
tuttavia che negando l’approvazione del PR nel 2003 una sua attribuzione
alla zona industriale e/o edificabile sia stata definitivamente preclusa dal
CdS, un suo inserimento rimanendo di per sé possibile nel seguito della
procedura sulla base di un esame più approfondito della fattispecie
(cfr. sentenza del TF 1P.549/2006 del 26 settembre 2006, pag. 10).
4.2.6 Il 21 novembre 2003, su richiesta dei Servizi Generali del Cantone
Ticino del 6 novembre 2002 (cfr. atto C5bis prodotto dai ricorrenti), il
Municipio di Rancate ha sospeso la seconda domanda di costruzione aprile
2002 in applicazione dell’art. 65 vLALPT (attuale art. 62 LST), siccome la
zona in oggetto era interessata dal progetto di riorganizzazione dello
svincolo autostradale di Mendrisio (cfr. atto C8 prodotto dai ricorrenti).
4.2.7 Con decisione 11 marzo 2005, il DATEC ha istituito una zona
riservata per le strade nazionali sul territorio dei allora Comuni di Rancate
e Mendrisio, in corrispondenza del comparto « La Tana », in vista della
riorganizzazione dello svincolo di Mendrisio, di una durata di validità di
5 anni (cfr. doc. A di cui all’atto n. 13 prodotto dai ricorrenti).
4.2.8 Con decisione 24 ottobre 2007, il Municipio di Rancate – dopo avere
riattivato la procedura edilizia su richiesta dei ricorrenti – ha respinto la
A-6928/2015
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predetta domanda di costruzione, a motivo che la particella n. ***1 era
ubicata nella zona riservata istituita dal DATEC con decisione 11 marzo
2005 (cfr. atto C8decis prodotto dai ricorrenti). Con decisione 27 maggio
2008, il CdS ha poi annullato la predetta decisione, in accoglimento del
ricorso dei ricorrenti a motivo che la licenza edilizia non poteva essere
negata a priori in presenza di una zona riservata, rinviando la causa al
Municipio di Rancate per nuovo giudizio (cfr. atto C8duodecim prodotto dai
ricorrenti).
4.2.9 L’11 luglio 2008 l’USTRA ha inoltrato al DATEC la richiesta
d’approvazione dei piani per la riorganizzazione dello svincolo autostradale
di Mendrisio sulla A2 di Mendrisio. Con decisione 31 ottobre 2011, il
DATEC ha evaso le opposizioni al progetto e approvato i piani del progetto
esecutivo, trasmettendo le domande di espropriazione alla CFS. Detta
decisione è poi stata confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza A-
6547/2011 del 22 ottobre 2013.
4.2.10 Al dies aestimandi del 2 maggio 2013, la zona di riserva per le
strade nazionali istituita dal DATEC con decisione 11 marzo 2005, di una
durata di 5 anni, risulta essere già decaduta. A conoscenza del Tribunale,
il Comune di Rancate non sembrerebbe avere a tutt’oggi elaborato una
variante di PR per il comparto « La Tana » sulla base di ulteriori approfon-
dimenti, conformemente a quanto prescritto dal CdS con risoluzione
n. 1902 del 6 maggio 2003, in particolare tenendo conto del progetto dello
svincolo autostradale di Mendrisio (cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio).
In tali circostanze, tutto conduce il Tribunale a ritenere che al dies
aestimandi per il comparto « La Tana » sussisteva un vuoto pianificatorio,
lo stesso non essendo stato attribuito – e neppure tutt’ora – espressamente
ad una zona specifica del PR del Comune di Rancate.
Sennonché dall’analisi degli atti pianificatori non si può negare il fatto che
l’attuale situazione pianificatoria vigente per il comparto « La Tana » è
legata strettamente alla sussistenza del progetto di svincolo autostradale
di Mendrisio, così come risultante dalle due risoluzioni n. 3450 del 9 luglio
2002 e n. 1902 del 6 maggio 2003 del CdS e dalla decisione dell’11 marzo
2005 del DATEC istituente la zona di riserva delle strade nazionali. In
nessuno di detti atti viene infatti mai sancito o affermato che il PR 1983 o
la proposta di PR 2002 fossero contrari alla vigente LPT per quanto attiene
al comparto « La Tana », e più precisamente in contrasto con l’art. 15 LPT
istituente un freno al sovradimensionamento delle zone edificabili, così
come invece sostenuto dal ricorrente 1 (cfr. ricorso 28 ottobre 2015, pag. 3
segg.). Si noti, a titolo complementare come in presenza di un PR conforme
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alla LPT, la giurisprudenza riconosca la sussistenza di un caso di
« dezzonamento » che, a determinate condizioni, può costituire
un’espropriazione materiale (cfr. RIVA, VLP-ASPAN, n. 205 segg. ad art. 5
LPT). Ciò puntualizzato, come visto, se è vero che le due predette
risoluzioni del CdS hanno negato l’attribuzione del comparto « La Tana »
alla zona industriale tenuto conto di un ipotetico sviluppo futuro dello
svincolo autostradale di Mendrisio, vero è anche che le stesse non hanno
tuttavia precluso una sua ipotetica attribuzione futura alla predetta zona
(cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio). La zona di riserva delle strade
nazionali è peraltro stata istituita proprio per preservare lo sviluppo futuro
dello svincolo e non allo scopo di conformarsi con l’art. 15 LPT
(cfr. consid. 4.2.7 del presente giudizio).
In tali circostanze, si deve ritenere che è a giusta ragione che l’autorità
inferiore ha ritenuto un caso di applicazione dell’art. 20 cpv. 3 LEspr,
imputando la situazione pianificatoria al dies aestimandi all’opera
dell’espropriante (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Dovendo prescin-
dere dagli effetti negativi della pianificazione, si deve infatti ritenere che al
dies aestimandi il comparto « La Tana » – è di riflesso anche le particelle
n. ***1, ***2 e ***3 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______) –
era inserito in zona industriale, quindi edificatoria, così come giustamente
constatato dall’autorità inferiore. Su questo punto la decisione impugnata
va pertanto confermata e il ricorso del ricorrente 1 respinto.
5.
5.1 Nel loro gravame i ricorrenti 2, 3 e 4 contestano l’indennità per espro-
priazione formale a loro concessa, in quanto ritengono che l’indennizzo di
350 franchi/m2 calcolato dall’autorità inferiore secondo il metodo statistico-
comparativo non sarebbe appropriato e violerebbe il principio della piena
indennità. A loro avviso, bisognerebbe infatti prescindere dall’applicazione
del metodo statistico-comparativo, poiché detto metodo si discosterebbe
da quanto notorio, ossia che a meno di 500 franchi/m2 non si troverebbe
un terreno industriale urbanizzato da comperare in quella zona del
Mendrisiotto. A comprova di quanto da essi asserito, essi avevano chiesto
dinanzi all’autorità inferiore (a) l’esperimento di una perizia immobiliare o
l’audizione in qualità di testimoni di uno o più immobiliaristi attivi nella zona,
(b) l’edizione da parte del ricorrente 1 dei contratti relativi alla vendita di
terreni dell’autostrada (salvo errore nel 2012 al signor K._______) per la
costruzione ampliamento posteggi in zona svincolo di Mendrisio a prezzi
fino a 800 franchi/m2. Detta richiesta è stata rinnovata dinanzi al Tribunale
(cfr. ricorso 29 ottobre 2015, punto D1, pag. 5 segg.).
A-6928/2015
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5.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. In concreto,
l’autorità inferiore, ritenendo la particella n. ***1 RFD del Comune di
X._______ (Sezione Y._______) come inserito nella zona industriale
« Ia », ha preso in considerazione la media ponderata su 4 anni/8 anni pari
a 350 franchi/m2 dei dati relativi alle vendite di terreni industriali-artigianali
analoghi a detta particella risultanti dalle tabelle di cui agli allegati II, VII e
VIII acclusi alla decisione impugnata, in applicazione del metodo statistico-
comparativo. Essa ha pertanto fissato l’indennità per l’espropriazione
definitiva di 3'700 m2 della particella n. ***1 a 1'295'000.00 franchi
(= 350 fr./m2 x 3'700 m2). Così facendo, l’autorità inferiore si è di fatto
attenuta alla giurisprudenza in materia di fissazione dell’indennità per
espropriazione formale, che prescrive espressamente l’applicazione del
metodo statistico-comparativo, nonché la presa in considerazione
oggettiva dei prezzi medi di vendita di un periodo di 4 anni precedente il
dies aestimandi (cfr. DTF 122 II 337 consid. 5, sentenza del TF 1A.28/2005
del 29 luglio 2005 consid. 2.3; sentenza del TAF A-1482/2013 del 2 giugno
2014 consid. 4.3.2 con rinvii; parimenti considd. 3.6.1-3.6.3 del presente
giudizio). Dall’analisi delle tabelle statistiche accluse alla decisione
impugnata, lo scrivente Tribunale non intravvede alcun valido motivo per
discostarsene o per ritenere la sussistenza di un errore manifesto nella
fissazione dell’indennità da parte dell’autorità inferiore – qui autorità
specializzata – tale da rimettere in discussione l’indennità di 350 franchi/m2
(cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). In tale contesto, i dati statistici presi
in considerazione dall’autorità inferiore vanno ritenuti come sufficienti,
sicché non si intravvede la necessità di ordinare ulteriori complementi
istruttori, così come auspicato dai ricorrenti 2, 3 e 4 (cfr. art. 12 PA). La
richiesta d’esperimento di una perizia immobiliare o l’audizione di esperti
immobiliari non appaiono qui indispensabili, così come neppure l’edizione
di documenti relativi ad una vendita a 500 franchi/m2 che il ricorrente 1
avrebbe effettuato nel 2012, detto dato – quand’anche comprovato –
costituendo in ogni caso un dato estremo isolato (cfr. consid. 3.6.3 del
presente giudizio). La censura dei ricorrenti e la richiesta di ulteriori mezzi
probatori, vanno pertanto entrambe qui respinte.
6.
6.1 Nel loro gravame i ricorrenti 2, 3 e 4 contestano il mancato ricono-
scimento da parte dell’autorità inferiore di un’indennità di espropriazione in
rapporto al mancato guadagno ch’essi indubbiamente avrebbero conse-
guito con l’investimento proposto agli inizi degli anni 90, in rapporto alla
realizzazione dell’edificio multiuso – a beneficio di una regolare licenza
edilizia del 4 novembre 1994, prevista già da febbraio 1995 – e alla sua
messa a reddito al più tardi a partire dal 1° gennaio 1998, qualora detta
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costruzione non fosse stata bloccata dal progetto dello svincolo autostra-
dale di Mendrisio voluto dal ricorrente 1. A loro avviso, non riconoscendo
loro il mancato guadagno, essi non sarebbero stati posti nella stessa
condizione economica in cui sarebbero stati se l’espropriazione non
avesse avuto luogo. Per questi motivi, dinanzi al Tribunale statuente essi
rinnovano la richiesta di riconoscimento di un mancato guadagno a partire
dal 1° gennaio 1998 di almeno 93'000 franchi, oltre accessori. Dinanzi
all’autorità inferiore, a comprova dell’ammontare del mancato guadagno
essi hanno offerto e richiesto l’esperimento di una perizia. A comprova
invece del fatto che l’edificio multiuso sarebbe stato completato e l’immo-
bile messo a reddito al più tardi a partire dal 1° gennaio 1998, essi hanno
proposto la testimonianza del signor L._______. Nella misura in cui
l’autorità inferiore non ha assunto le prove da loro richieste, essi ritengono
che la stessa avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti e commesso un
diniego di giustizia. Dette richieste di prova sono formulate anche in sede
ricorsuale (cfr. ricorso 29 ottobre 2015, punto D3, pag. 9 segg.).
Qualora l’indennità per mancato guadagno non dovesse essere loro rico-
nosciuta dal Tribunale, essi contestano altresì la decisione impugnata in
quanto l’autorità inferiore non sarebbe entrata a torto nel merito dei costi di
progettazione e di licenza edilizia dell’edificio multiuso. Poiché detto
edificio non sarebbe potuto essere realizzato a causa del progetto di svin-
colo autostradale, i ricorrenti 2, 3 e 4 considerano infatti detti costi come un
puro pregiudizio dell’importo di 149'300 franchi, oltre accessori, soggetto
ad indennizzo (cfr. ricorso 29 ottobre 2015, punto D4, pag. 11 seg.).
6.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Il mancato
guadagno e i costi di progettazione nonché di licenza edilizia dell’edificio
multiuso mai realizzato dai ricorrenti 2, 3 e 4 non si trovano in stretta
correlazione con l’espropriazione formale definitiva della particella n. ***1
RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), bensì semmai con i
pregressi atti intrapresi dal ricorrente 1 in qualità di espropriante e dalle
competenti autorità cantonali in rapporto alle due domande di costruzione
sospese in applicazione del diritto cantonale. Difettando un nesso causale
adeguato e naturale tra il danno asserito e l’espropriazione formale –
presupposto fondamentale per entrare nel merito della richiesta dei
ricorrenti 2, 3 e 4 – la loro censura non può che essere qui respinta
(cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). Ora, le conseguenze di un blocco
edilizio in applicazione degli effetti anticipati negativi di una pianificazione
non sono di certo costitutivi di un’espropriazione formale, bensì
eventualmente – e solo a determinate condizioni – di un’espropriazione
materiale, punto su cui lo scrivente Tribunale si pronuncerà nel consid. 7
A-6928/2015
Pagina 25
che segue, per quanto di competenza dell’autorità inferiore (cfr. in merito
alla competenza della CFS, considd. 3.7.2-3.7.3 del presente giudizio).
In tale contesto, non essendo dati già in partenza i presupposti per la
concessione di un’indennità per espropriazione formale, non è ravvisabile
alcuna violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti 2, 3 e 4,
rispettivamente un diniego di giustizia, nella misura in cui i mezzi probatori
da essi proposti e respinti dall’autorità inferiore mirano unicamente a
stabilire l’entità del mancato guadagno e/o dei costi di progettazione e non
a comprovare il nesso causale con l’espropriazione formale, che di fatto
qui difetta. Per gli stessi motivi, anche in questa sede non vi è luogo di dare
seguito alle prove postulate dai ricorrenti 2, 3 e 4, qui non pertinenti. Detta
richiesta va pertanto qui respinta (cfr. art. 12 PA).
7.
7.1 Nel loro gravame, i ricorrenti 2, 3 e 4 lamentano poi il mancato ricono-
scimento da parte dell’autorità inferiore di un’indennità per l’espropriazione
materiale della particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione
Y._______) in rapporto al blocco edilizio e al tentativo di dezonamento,
rispettivamente vuoto e blocco pianificatorio attuato dal ricorrente 1, in
veste di espropriante, dal 1994 di ben 18 anni. A loro avviso, sarebbe infatti
a torto che l’autorità inferiore avrebbe tenuto conto solo della sussistenza
della zona di riserva di 5 anni dall’11 marzo 2005 all’11 marzo 2010, per
ritenere il blocco edilizio da essi subito come temporaneo e non soggetto
ad indennizzo. Invero, detta autorità avrebbe dovuto prendere in conside-
razione anche i pregressi atti del ricorrente 1 costitutivi di espropriazione
materiale. In tale contesto, qualora l’indennizzo per mancato guadagno,
per costi legali di patrocinio, per occupazione del fondo e i relativi interessi
non dovesse essere loro riconosciuto per espropriazione formale, essi
chiedono dunque che gli stessi vengano loro riconosciuti per espro-
priazione materiale (cfr. ricorso 29 ottobre 2015, punto E, pag. 12 seg.).
7.2 Sennonché la loro tesi non può essere qui condivisa dallo scrivente
Tribunale. Se è vero che l’autorità inferiore, nella sua veste di CFS, è
competente in rapporto alla concessione di un’indennità nei casi di
espropriazione materiale correlati all’istituzione di una zona di riserva ai
sensi dell’art. 18 cpv. 2 LSN, tuttavia non lo è per quanto concerne gli
eventuali casi di espropriazione materiale anteriori all’istituzione di una
zona di riserva e non connessi con quest’ultima, segnatamente in rapporto
a dei blocchi edilizi pronunciati dalle competenti autorità cantonali in
applicazione del diritto cantonale (cfr. consid. 3.7.3 del presente giudizio).
In tali condizioni, la questione a sapere se gli asseriti blocchi edilizi subiti
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Pagina 26
dai ricorrenti 2, 3 e 4 per più di venti anni – circostanza che andrebbe
comunque ancora verificata – possano essere o meno costitutivi di
un’espropriazione materiale e aprire la via del risarcimento, può pertanto
rimanere qui aperta.
Ciò puntualizzato, va altresì rilevato – così come giustamente sancito
dall’autorità inferiore – come una zona di riserva delle strade nazionali di
una durata di 5 anni non dia di per sé diritto al riconoscimento di
un’indennità per espropriazione materiale, nella misura in cui, secondo la
giurisprudenza molto restrittiva dell’Alta Corte, il divieto di costruire viene
considerato temporaneo e sopportabile per l’espropriato (cfr. consid. 3.7.2
del presente giudizio). Anche su questo punto, il ricorso dei ricorrenti 2, 3
e 4 va dunque qui respinto. Di conseguenza, anche in questo contesto, non
essendo dati i presupposti per il riconoscimento di un’indennità per
espropriazione materiale, non sussiste neppure alcun valido motivo per
dare seguito alle prove postulate dai ricorrenti 2, 3 e 4 a comprova
dell’entità del mancato guadagno e/o dei costi di progettazione. Detta
richiesta va pertanto qui respinta (cfr. art. 12 PA).
8.
8.1 Nel loro gravame, i ricorrenti 2, 3 e 4 contestano infine l’indennità di
ripetibili concessa loro dall’autorità inferiore, in quanto ritengono che la
quantificazione in 60 ore non terrebbe conto del fatto che invero la
procedura espropriativa sarebbe durata ben 18 anni (dal 1994 al 2012),
rispettivamente ben 21 anni sino alla prima decisione di espropriazione
formale. Tenuto conto che le prime due notifiche per espropriazione
materiale in relazione al progetto risalirebbero già al 1995, nonché di oneri
di 10-15 ore all’anno di patrocinio per un’adeguata difesa dei loro interessi
in rapporto al comportamento arbitrario, contrario alla buona fede e
defatigatorio perpetrato dal ricorrente 1, qui espropriante, si giustifiche-
rebbe infatti di riconoscere loro le 315-420 ore complessive di patrocinio
sull’arco dei precedenti 21 anni (cfr. ricorso 29 ottobre 2015, punto D2,
pag. 7 seg.). A loro avviso sarebbe in particolare provato agli atti che, se
non vi fosse stata l’opera e l’espropriazione per la costruzione dello
svincolo di Mendrisio, essi avrebbero pacificamente edificato la particella
n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Y._______) a partire dalla
primavera del 1995, senza dover sostenere spese legali per più di 21 anni
in rapporto alle 15 procedure contenziose da esse sostenute per difendere
i loro diritti (dapprima con un altro legale, ora con l’attuale legale). Essi
avrebbero evitato tutte queste spese legali, se il ricorrente 1 avesse
accettato di concordare in via amichevole con loro un indennizzo
appropriato per l’espropriazione della loro particella. Per questi motivi essi
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postulano il riconoscimento di almeno 300 ore di legale in rapporto alle
15 procedure contenziose da essi sostenute, quindi 300 franchi/ora per
90'000 franchi di ripetibili, rispettivamente per 106'620 franchi, spese e IVA
inclusa (cfr. ricorso 29 ottobre 2015, punto D2, pag. 8 seg.).
8.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Nel contesto
della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata
dagli artt. 114 segg. LEspr (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6674/2014
del 7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii). Giusta l’art. 114 cpv. 1
LEspr, le spese cagionate dall’esercizio del diritto d’espropriazione sono a
carico dell’espropriante. Giusta l’art. 115 cpv. 1 LEspr, l’espropriante deve
pagare all’espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili
necessarie, cagionate a questo ultimo dalle procedure di opposizione, di
conciliazione e di stima. Secondo l’art. 115 cpv. 2 LEspr, se le conclusioni
dell’espropriato vengono respinte totalmente o preponderatemene, si può
rinunciare, in tutto o in parte, all’aggiudicazione delle spese ripetibili.
Ora, per quanto qui ci concerne, i ricorrenti 2, 3 e 4 non si sono limitati ad
avanzare una richiesta di rimborso dei costi da essi sostenuti in rapporto
alla procedura d’espropriazione formale in oggetto, bensì anche dei costi
da essi sostenuti per le pregresse procedure di ricorso relative alle due
domande di costruzione, all’istituzione della zona di riserva, alle procedure
d’espropriazione materiale, ecc. Sennonché ogni pretesa avanzata dai
ricorrenti 2, 3 e 4 non strettamente correlata con l’espropriazione formale
definitiva della particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione
Y._______) non risulta qui ricevibile, difettando un nesso causale adeguato
e naturale con la presente procedura d’espropriazione (cfr. consid. 3.4 del
presente giudizio). In tale contesto, si deve ritenere che è a giusta ragione
che l’autorità inferiore ha preso in considerazione unicamente le spese e i
costi di patrocinio strettamente correlate con l’espropriazione formale in
oggetto, negando ogni altro indennizzo. Alla luce delle censure dei
ricorrenti 2, 3 e 4, il riconoscimento di un dispendio di 60 ore ed una
indennità di 300 franchi/ora, per un totale di 18'000 franchi, oltre accessori,
appare qui adeguato. Analogo discorso vale per quanto concerne le spese
fissate forfettariamente al 10% pari a 1'800 franchi. Ne discende che,
anche su questo punto, il ricorso dei ricorrenti 2, 3 e 4 va qui respinto.
9.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti dei ricorrenti 2, 3 e 4 non è contraria al diritto applicabile, non può
inoltre essere considerata arbitraria, né frutto di un abuso del potere di
apprezzamento dell’autorità inferiore e neppure – per quanto verificabile
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anche in quest’ottica – inadeguata. La stessa va dunque qui integralmente
confermata e i due ricorsi 28 ottobre 2015 e 29 ottobre 2015 – nel caso dei
ricorrenti 2, 3 e 4, solo nella misura in cui è ricevibile – respinti.
10.
Come visto (cfr. consid. 8 del presente giudizio), nel contesto della
presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli
artt. 114 segg. LEspr (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6674/2014 del
7 dicembre 2015 consid. 9 con i numerosi rinvii). Giusta l’art. 116 cpv. 1
LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell’espropriante.
Se le conclusioni dell’espropriato vengono respinte totalmente, si può
procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate
inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 1'500 franchi sono poste a
carico del ricorrente 1 (qui parte espropriante).
Visto l’esito dei due gravami, si giustifica altresì la concessione di
un’indennità di ripetibili ai ricorrenti 2, 3 e 4 – qui espropriati, assistiti da un
legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino – in
correlazione con il respingimento del ricorso 28 ottobre 2015 del
ricorrente 1. In concreto, tenuto altresì conto degli atti di causa, appare qui
appropriato assegnare loro un’indennità per spese ripetibili pari a
2'000 franchi, importo che giusta l’art. 116 cpv. 1 LEspr deve essere posto
a carico del ricorrente 1, ovvero l’espropriante.
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Pagina 29
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso 28 ottobre 2015 del ricorrente 1 è respinto.
2.
Il ricorso 29 ottobre 2015 dei ricorrenti 2, 3 e 4 è respinto, nella misura in
cui è ricevibile.
3.
Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico del ricorrente 1.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tali spese verranno
interamente detratte dall’anticipo spese versato a suo tempo dal
ricorrente 1.
4.
Ai ricorrenti 2, 3 e 4 è riconosciuta un’indennità per spese ripetibili pari a
2'000 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo
dovrà essere versato a loro dal ricorrente 1.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente 1 (atto giudiziario)
– ricorrenti 2, 3 e 4 (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Pifferi
A-6928/2015
Pagina 30
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: