B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-694/2017
Sen t en z a d e l 1 2 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jérôme Candrian, Jürg Steiger,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
rappresentata dai signori B.________ e C._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale delle strade USTRA,
3003 Bern,
controparte,
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni DATEC,
Palazzo federale nord, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione dei piani, Protezioni foniche EP 12 Bellinzona,
Comuni di Giubiasco, Sementina, Monte Carasso e
Bellinzona.
A-694/2017
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Fatti:
A.
Il 25 febbraio 2011, l’Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA) ha
depositato dinanzi al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni (di seguito: DATEC) la domanda di
approvazione dei piani per il progetto esecutivo di strada nazionale « EP 12
Bellinzona, Comuni di Giubiasco, Sementina, Monte Carasso e Bellinzona
– Protezioni foniche ».
Più nel dettaglio, il progetto di risanamento fonico riguarda la tratta
autostradale N2 che si estende dallo svincolo di Bellinzona Sud
(km 48.500) allo svincolo di Bellinzona Nord (km 55.500) ed implica:
la messa in opera di ca. 4'000 m di ripari fonici lungo 4 tratte, in prossimità
delle zone residenziali di Bellinzona, Sementina e Monte Carasso;
l’allargamento della corsia autostradale sud-nord presso il nuovo semisvincolo
di Bellinzona dal km 51.000 al km 51.320 ca. e l’ampliamento dell’area di
servizio di Bellinzona sud.
Il progetto – benché non comprendente le opere relative alla realizzazione
del semisvincolo N2 Bellinzona (ad eccezione dell’allargamento sopramen-
zionato) – tiene però conto nella correlata analisi ambientale dei volumi di
traffico che si avranno con l’entrata in esercizio del nuovo semisvincolo di
Bellinzona. In particolare, tra Carasso e Galbisio sullo stesso lato (sezioni
km 53.185 – km 54.290) in direzione sud-nord, i nuovi ripari che si
inseriranno tra l’autostrada e la golena del fiume Ticino, si affiancheranno
in gran parte a quelli esistenti al centro della corsia (di 3.5 m di altezza) e
sul lato a monte (di 6.5 m di altezza), riprendendo di fatto la stessa struttura
e le stesse dimensioni di quelle già esistenti in direzione nord-sud.
B.
Durante il periodo di pubblicazione dal 22 marzo al 6 maggio 2011, la
signora A._______ – vedova del signor D._______, allora proprietario della
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______, secondo quanto risultante
dal registro fondiario (di seguito: A._______) – ha presentato, per il tramite
dei suoi rappresentanti, opposizione datata 7 aprile 2011 al predetto
progetto. Essa, sottolineando che dall’apertura dell’autostrada la particella
n. ***1 sarebbe sottoposta ad immissioni foniche superiori ai valori limite di
immissione (di seguito: VLI), si è in sostanza opposta alla posa dei
progettati ripari fonici, in quanto a suo avviso ciò causerebbe un aumento
dei VLI dovuti alla riflessione del rumore. Invocando tra l’altro il principio
dell’uguaglianza, essa ha pertanto postulato la non esecuzione dei ripari
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fonici oppure la verifica di tutte le varianti possibili da eseguire
contemporaneamente e la costruzione di un riparo fonico di 45 ml davanti
alla sua abitazione, comprendenti il lato direttamente parallelo
all’autostrada e la parte laterale da sud.
C.
Con decisione 23 dicembre 2016, il DATEC (di seguito: autorità inferiore),
ha respinto la predetta opposizione – compresa la richiesta di posa di un
riparo fonico – e approvato i piani relativi al progetto esecutivo di strada
nazionale, non sussistendo di fatto la necessità di adottare ulteriori misure
di riduzione del carico acustico per la particella n. ***1 RFD del Comune di
X._______. Per detta particella non solo le immissioni foniche che la
concernono si troverebbero entro i VLI e le riflessioni di rumore generate
dal progetto risulterebbero impercettibili, ma inoltre l’indice di sostenibilità
economica (di seguito: ISE) sarebbe insufficiente per ordinare misure di
risanamento.
D.
Avverso la predetta decisione, la signora A.______ (di seguito: ricorrente)
– per il tramite dei suoi rappresentanti – ha presentato ricorso 30 gennaio
2017 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale),
ribandendo in sostanza – sebbene non in maniera molto chiara e precisa
– quanto già fatto valere con opposizione.
E.
Con risposta 7 aprile 2017, l’autorità inferiore ha postulato la revoca
dell’effetto sospensivo al ricorso, chiedendo nel contempo il suo rigetto.
F.
Con osservazioni 7 aprile 2017, l’USTRA (di seguito: controparte) ha
formulato le medesime richieste dell’autorità inferiore, invocando in
sostanza gli stessi motivi.
G.
Con ordinanza del 12 aprile 2017, il Tribunale ha invitato la ricorrente ad
inoltrare le proprie osservazioni circa la richiesta d’effetto sospensivo
postulata dall’autorità inferiore e dalla controparte, nonché a voler
precisare in maniera chiara i motivi alla base del suo ricorso.
H.
Con scritto 27 aprile 2017, la ricorrente si è opposta alla revoca dell’effetto
sospensivo. Invocando il principio dell’uguaglianza di trattamento, essa ha
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Pagina 4
altresì precisato di opporsi in via principale alla costruzione dei progettati
ripari fonici « […] dal (…), e sino al (…) […] », chiedendo in subordine –
ossia, qualora detti ripari fonici dovessero comunque essere edificati –
« […] che venga costruito, contemporaneamente, un riparo fonico sulla
nostra particella di ml 45 e di metri 3 di altezza e ciò anche per una equa
valutazione con il progetto complessivo in zona Y._______, considerando
la parcella ***1 nello stesso ISE […] ».
I.
Con decisione incidentale del 19 maggio 2017 il Tribunale ha revocato
l’effetto sospensivo al ricorso 30 gennaio 2017 in via cautelare.
J.
Con osservazioni finali del 12 giugno 2017, la ricorrente si è in sostanza
riconfermata nel proprio ricorso.
K.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu-
ra amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate
all’art. 33 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32) riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF
(cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni rese dal DATEC in materia di
approvazione dei piani concernenti i progetti esecutivi per strade nazionali
ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 della legge federale dell’8 marzo 1960 sulle
strade nazionali (LSN, RS 725.11) possono esser impugnate dinanzi al
Tribunale (cfr. art. 33 lett. d LTAF). Secondo l’art. 37 LTAF, la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga
altrimenti. Il Tribunale è pertanto competente per statuire nel merito della
presente vertenza.
1.2 Il Tribunale esamina d’ufficio la qualità per ricorrere ai sensi dell’art. 48
cpv. 1 PA (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio
2013 consid. 2 con rinvii). Secondo tale norma, dispone della qualità per
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ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe-
riore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a PA), è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno
di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 lett. b-c PA).
Nel caso in disamina, è qui doveroso precisare come dall’esame
dell’estratto del registro fondiario risulti che la particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______ è ancora formalmente di proprietà del defunto
marito della ricorrente, il signor D._______. In tali circostanze, non vi è
dunque certezza circa l’attuale proprietà, contrariamente a quanto indicato
dall’autorità inferiore nella decisione d’approvazione dei piani del
23 dicembre 2016 (cfr. decisione impugnata, pag. 23, consid. 3.1).
Sennonché tale questione può rimanere qui aperta. Nella misura in cui la
ricorrente risiede tutt’ora nell’abitazione ubicata sulla particella n. ***1, la
stessa risulta infatti indubbiamente toccata dalla decisione impugnata e ha
un interesse degno di protezione a che la stessa venga annullata
(cfr. art. 48 cpv. 1 lett. b-c PA). La ricorrente, destinataria della decisione
impugnata, ha inoltre presentato tempestiva opposizione al progetto
conformemente all’art. 27d cpv. 1 LSN (cfr. art. 48 cpv. 1 lett. a PA). La
ricorrente risulta dunque legittimata a ricorrere.
1.3 Il ricorso è poi stato poi interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg.,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e – su riserva di alcune
censure generiche non meglio precisate dalla ricorrente, malgrado il
complemento al ricorso da lei trasmesso con scritto 27 aprile 2017 – di
contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il ricorso è dunque ricevibile
in ordine, sicché vi è luogo di esaminarlo nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’inadeguatezza, a
condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da
un’autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 PA;
cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Nell’ambito delle procedure d’approvazione di piani, il potere
d’apprezzamento dell’autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per
quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie
conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenze del TAF A-
3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 2.2; A-523/2010 del 19 ottobre
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2010 consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008 [di
seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49 PA). In tali circostanze, lo
scrivente Tribunale non sostituisce senza necessità il proprio potere
d’apprezzamento a quello dell’autorità inferiore, per quanto attiene alle
questioni tecniche (cfr. sentenze del TAF A-3858/2016 del 21 giugno 2017
consid. 2.2; A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4).
Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d’apprezzamento
delle autorità specializzate intervenute nell’ambito della procedura d’appro-
vazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d’esame non implica, quindi,
che il Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello delle autorità
specializzate di prima istanza allorquando – come nel caso della
determinazione della velocità massima consentita – si tratta d’apprezzare
questioni che richiedono specifiche conoscenze (cfr. sentenze del TAF A-
3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 2.2; A-194/2008 del 14 dicembre
2011 consid. 3 con rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità
giudiziaria, lo scrivente Tribunale non è un’autorità di pianificazione
(cfr. DTF 129 II 331 consid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in
materia ambientale. Ne discende che complementi di prova, quali perizie,
devono essere ordinati o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi
di prova sono veramente necessari ad una corretta applicazione della
legge (cfr. sentenze del TAF A-3858/2016 del 21 giugno 2017 consid. 2.2;
A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).
2.3 Considerato quanto precede e conformemente all’art. 62 PA, lo
scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni
delle parti o dell’autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit
curia. L’atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei
gravami adotti e l’esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i
motivi avanzati o l’incarto non contengano indizi propri ad incitare il
Tribunale statuente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-1851/2006 del
18 ottobre 2010 consid. 1.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 segg.).
3.
Nella presente fattispecie, oggetto del litigio è la contestata posa dei ripari
fonici sulla strada nazionale N2 tra lo svincolo autostradale di Bellinzona
Sud (km N2 48.500) e quello di Bellinzona Nord (km N2 55.500)
limitatamente per quanto concerne la tratta « […] dal (…), e sino al (…)
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[…] » quale misura di risanamento fonico (cfr. scritto 27 aprile 2017 della
ricorrente).
Ciò premesso, prima di entrare nel merito delle censure sollevate dalla
ricorrente (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio), qui di seguito verranno
dapprima richiamati i principi applicabili in materia di approvazione dei piani
di progetti esecutivi di strada nazionale, nonché in materia di risanamento
fonico (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio).
3.1
3.1.1 In virtù dei principi di coordinamento istituiti con l’entrata in vigore il
1° gennaio 2000 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamen-
to e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (LCoord,
RU 1999 3071), l’autorità d’approvazione dei piani, in qualità di autorità
unica, controlla il rispetto della legislazione federale pertinente nel suo
insieme, mediante in particolare la consultazione delle autorità specializza-
te normalmente competenti per applicare le legislazioni particolari – e
numerose – che possono essere applicabili ai progetti d’infrastrutture. Essa
decide non solo sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale,
ma pure sull’espropriazione. Per contro, la determinazione dell’indennità
per espropriazione formale spetta alla Commissione federale di stima del
circondario competente (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente
la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure
d’approvazione dei piani, FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio
LCoord]; cfr. parimenti sentenze del TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016
consid. 3.1; A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 3.3; A-4988/2010 del
16 novembre 2011 consid. 3.3).
3.1.2 Di fatto, con decisione d’approvazione dei piani, la competente
autorità non fa che approvare i piani relativi alla costruzione, alla modifica
o al risanamento di un impianto federale nel suo insieme. In tale contesto,
l’autorità d’approvazione deve in particolare esaminare la compatibilità del
progetto dal punto di vista ambientale, disponendo – laddove ciò sia
richiesto dalla legge – uno studio d’impatto ambientale, consegnato in un
rapporto d’impatto ambientale (di seguito: RIA) ai sensi dell’art. 10a segg.
della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
(LPAmb, RS 814.01), in combinato disposto con gli artt. 1 segg. dell’ordi-
nanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto ambientale
(OEIA, RS 814.011).
3.1.3 Nel caso specifico di una strada nazionale, la procedura
d’approvazione dei piani è disciplinata dagli artt. 26 segg. LSN. Giusta
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l’art. 2 cpv. 1 OEIA, gli impianti esistenti che figurano nell’allegato all’OEIA
– tra cui rientrano le strade nazionali – sono sottoposti al RIA se (lett. a) la
modifica concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d’esercizio
sostanziali e (lett. b) occorre decidere sulla modifica in una procedura che
sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto ex art. 5 OEIA. In tale
contesto, il RIA deve segnatamente esaminare se i seguenti valori limiti
d’immissione (VLI) in rapporto all’inquinamento fonico in provenienza dal
traffico stradale sanciti dalla cifra 2 dell’allegato 3 all’ordinanza del
15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) sono
rispettati e, in caso negativo, disporre le misure necessarie al loro rispetto:
Giusta l’art. 8 cpv. 3 OIF, le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambia-
menti dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto sono considerati come
modificazioni sostanziali di un impianto fisso, se c’è da aspettarsi che
l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico
esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La
ricostruzione dell’impianto è sempre considerata una modificazione
sostanziale.
3.1.4 Gli impianti che non soddisfano le prescrizioni della LPAmb o quelle,
ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati (cfr. art. 16 cpv. 1
LPAmb). Di principio, le emissioni vanno limitate da misure applicate alla
fonte (limitazione delle emissioni; cfr. art. 11 cpv. 1 LPAmb). Per quanto
concerne l’inquinamento fonico, detto principio è concretizzato dall’art. 13
cpv. 1 OIF, secondo cui per gli impianti fissi che contribuiscono in modo
determinante al superamento dei VLI l’autorità esecutiva ordina, dopo aver
sentito il detentore dell’impianto, i risanamenti necessari. L’art. 13 cpv. 2
OIF precisa che gli impianti devono essere risanati (lett. a) nella maggior
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misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile
sotto il profilo economico – misurato dal cosiddetto indice di sostenibilità
economica (ISE) – e (lett. b) in modo che i VLI non siano superati.
In determinati casi, qualora il risanamento risulti sproporzionato o degli
interessi preponderanti si oppongano a detto risanamento, l’autorità
esecutiva accorda facilitazioni (cfr. art. 17 cpv. 1 LPAmb; art. 14 cpv. 1
OIF). I valori d’allarme per le immissioni foniche non devono tuttavia essere
superati (cfr. art. 17 cpv. 2 LPAmb; art. 14 cpv. 2 OIF).
Se le misure alla fonte non permettono di ridurre a un livello inferiore al
valore d’allarme le immissioni foniche su edifici situati in vicinanza di
strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o conces-
sionati esistenti, i proprietari degli edifici sono tenuti a munire di finestre
insonorizzate i locali destinati al soggiorno prolungato di persone o a
proteggerli mediante analoghe misure di natura edile (cfr. art. 20 cpv. 1
LPAmb; art. 15 cpv. 1 OIF). Di principio, spetta ai proprietari degli impianti
fissi assumersi le spese di tale risanamento (cfr. art. 20 cpv. 2 LPAmb;
sentenza del TAF A-1017/2015 del 9 maggio 2016 consid. 4.2).
3.1.5 Per quanto concerne il risanamento fonico delle strade, il Manuale
per il rumore stradale, redatto dall’Ufficio federale dell’ambiente (di seguito:
UFAM) e dall’USTRA, precisa i criteri tecnici che devono adempiere le
misure di risanamento per essere attuabili (cfr. Manuale per il rumore. Aiuto
per il risanamento. UFAM e USTRA. Stato: dicembre 2016, in:
Temi > Tema Rumore > Pubblicazioni e
studi > Manuale per il rumore stradale >, consultato il 29.06.2017). Il merito
alla realizzazione di pareti antirumore, il cap. 4.11 del predetto Manuale
impone un’efficacia minima di 5 dB(A) e un ISE ≥ 1. Per quanto concerne
invece la misurazione dei VLI, il cap. 4.6 precisa che « […] [i] livelli di
valutazione vanno indicati senza decimali. I livelli sonori ottenuti dai calcoli
vengono arrotondati matematicamente (65.4 = 65 e 65.5 = 66). Il valore
limite si intende superato quando il livello di valutazione espresso con nu-
mero intero è superiore al valore limite (p. es. valore limite GS III: a 65 dBA
il valore limite è rispettato, è superato soltanto a partire da 66 dBA) […] ».
3.2
3.2.1 In concreto, la ricorrente si oppone alla posa dei ripari fonici « […] dal
(…), e sino al (…) […] » (cfr. scritto 27 aprile 2017 della ricorrente), in
quanto ritiene che la loro costruzione comporterà un peggioramento della
situazione sulla particella n. ***1 RFD del Comune di X._______. Più nel
dettaglio, essa indica che dall’apertura dell’autostrada la particella n. ***1 –
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Pagina 10
edificata ben prima della costruzione dell’autostrada – sarebbe sottoposta
ad immissioni foniche superiori ai VLI e ciò malgrado la posa di ripari fonici
negli anni passati. Essa ritiene che, dopo la costruzione dei ripari fonici
sulla corsia sud/nord, a causa della riflessione del rumore, la sua situazione
peggiorerà ancora di 0.3 dB di giorno e di e 0.2 dB di notte e ciò, nono-
stante la posa dell’asfalto fonoassorbente (cfr. ricorso 30 gennaio 2016;
osservazioni finali del 12 giugno 2017 della ricorrente).
Essa chiede pertanto la costruzione di un riparo fonico di 45 m di larghezza
e 3 m di altezza sulla particella n. ***1, ciò che a suo avviso permetterà di
ridurre le immissioni di 5.3 dB/5.2 dB da lei percepite, così come indicato a
suo tempo dalla controparte con scritto 7 maggio 2015. In caso contrario,
invocando il principio dell’uguaglianza di trattamento, essa ritiene che
neppure gli abitanti del quartiere in zona Y._______ dovrebbero ottenere i
ripari fonici. Peraltro detto quartiere sarebbe stato edificato ben dopo
l’autostrada, sicché gli abitanti sarebbero già stati a conoscenza della
situazione prima di insediarvisi, ciò che renderebbe discutibile il loro diritto
ad una tale protezione. Se per l’autorità inferiore e la controparte nel caso
della particella n. ***1 ubicata più in alto rispetto all’autostrada i decibel e
l’indice di sostenibilità economica risultano insufficienti per costruire detti
ripari fonici, allora si pone la domanda a sapere se nel caso del quartiere
di Y._______ situato a ridosso dell’autostrada i VLI siano davvero tali da
esigere dei ripari fonici (cfr. ricorso 30 gennaio 2017; scritto 27 aprile 2017
e osservazioni finali del 12 giugno 2017 della ricorrente).
Al fine di stabilire la necessità dei ripari fonici, essa ha dunque chiesto di
chiarire chi li ha voluti e per quali motivi gli abitanti di detto quartiere
avrebbero diritto ad ottenerli, nonché la produzione dei documenti
attestanti che nel loro caso i VLI sono superati. La ricorrente ha inoltre
chiesto l’esperimento di nuove misurazioni sulla particella n. ***1 e nel
contempo a Y._______, al fine d’accertare i disturbi da essa risentiti tutto
l’anno. Essa solleva poi il caso del signor E._______, che dopo aver ritirato
la sua opposizione – malgrado il suo ISE fosse di 0.9 – avrebbe ricevuto
soddisfazione, dal momento che la controparte avrebbe riveduto il calcolo,
includendo altre abitazioni anche sulla sponda sinistra del fiume Ticino.
Tale episodio avrebbe creato una disparità di trattamento nei suoi confronti,
in quanto la particella n. ***1 non sarebbe invece stata inclusa tra i fondi da
proteggere. A sostegno della sua richiesta, essa fa inoltre riferimento alla
situazione di V._______ e W._______, per la quale sarebbe stato trovato
un compromesso (cfr. ricorso 30 gennaio 2017; scritto 27 aprile 2017 e
osservazioni finali del 12 giugno 2017 della ricorrente).
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3.2.2 Per quanto concerne la costruzione dei progettati ripari fonici
sull’autostrada Bellinzona Sud – Bellinzona Nord a protezione della zona
di Y._______, il Tribunale rileva quanto segue.
3.2.2.1 La strada nazionale A2 è un impianto di principio sottoposto
all’esame d’impatto ambientale ai sensi della cifra 11.1 dell’allegato
all’OEIA. Il progetto esecutivo in esame ne prevede tuttavia soltanto il
risanamento mediante la costruzione di pareti antirumore, le quali – come
giustamente rilevato dall’autorità inferiore – non possono essere valutate
come modifiche sostanziali, sicché la stesura di un RIA non è in concreto
richiesta (cfr. considd. 3.1.2 e 3.1.3 del presente giudizio). Ciò premesso,
è qui doveroso constatare come per quanto concerne l’inquinamento
fonico tale esame sia comunque stato eseguito dalla controparte mediante
relazione tecnica fonica del 30 novembre 2010 (cfr. atto n. 14/allegato g3
dell’incarto di pubblicazione « Progetto esecutivo EP 12 Bellinzona,
Bellinzona Sud – Bellinzona Nord, Comuni di Giubiasco – Sementina –
Monte Carasso – Bellinzona, Protezioni foniche / Tracciato », cartella
055.155 AP [di seguito: incarto di pubblicazione]).
3.2.2.2 Dalla predetta relazione tecnica risulta in particolare che il progetto
in esame mira a proteggere la collettività – e meglio gli abitanti degli stabiliti
ubicati sul lato opposto del fiume Ticino (zona Y._______ e golena del
fiume Ticino) – dalle immissioni foniche in provenienza dalla corsia sud-
nord della tratta autostradale Bellinzona Sud – Bellinzona Nord, mediante
la costruzione di ripari fonici analoghi a quelli già presenti sulla corsia nord-
sud (ripari fonici concavi sui due lati; cfr. atto n. 14/allegato g3 dell’incarto
di pubblicazione, pag. 25). Di fatto sulla corsia in direzione nord-sud della
tratta autostradale (ossia, la tratta più vicina al mappale n. ***1) sono già
stati costruiti nel 1989, in corrispondenza della particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______, dei ripari fonici concavi su entrambi i lati della
stessa, mentre la corsia in direzione sud-nord (ossia, la tratta più lontana
dal mappale n. ***1), nella parte verso il fiume Ticino, ne è sprovvista
(cfr. atto n. 14/allegato g3 dell’incarto di pubblicazione, pag. 25).
Il perimetro che verrà protetto dai ripari fonici – rispettivamente gli edifici
che presentano superamenti dei VLI nella situazione di riferimento e che
necessitano dunque di ripari fonici – è chiaramente indicato e
rappresentato graficamente nella perizia tecnica fonica, per i quali è altresì
consultabile il carico fonico nell’Annesso A2-2. Tale documentazione –
giudicata dall’autorità inferiore come completa e conforme alle prescrizioni
legali – risulta sufficiente sia per statuire sui progettati ripari fonici, che su
quelli richiesti dalla ricorrente, sicché il Tribunale non intravvede alcun
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valido motivo per ordinare ulteriori misurazioni (cfr. consid. 2.2 del presente
giudizio). La richiesta di complemento auspicata dalla ricorrente va
pertanto qui respinta. Al riguardo, si precisa unicamente che per la zona di
Y._______ i VLI in rapporto alle immissioni foniche in provenienza
dell’autostrada risultano chiaramente superati, ragione per cui si impone
un risanamento. Circa il calcolo dei VLI, il Tribunale rileva – come precisato
dalla controparte – che la valutazione della sostenibilità economica e
dell’efficacia dei ripari proposti considera unicamente gli edifici e le aree
urbanizzate ed edificabili del terreno. Per contro la golena e i terreni non
edificabili non rientrano in tale valutazione (cfr. osservazioni 7 aprile 2017,
punto n. 21, pag. 5). La costruzione dei progettati ripari fonici risulta
attuabile e proporzionata, nella misura in cui l’ISE è ben superiore al
minimo richiesto di 1 (cfr. atto n. 14/allegato g3 dell’incarto di pubblica-
zione, pag. 28 segg.). In tale evenienza, non vi è alcun valido motivo che
si oppone alla realizzazione dei ripari fonici approvati dall’autorità inferiore.
La censura della ricorrente va pertanto respinta.
A titolo abbondanziale – come già sottolineato dall’autorità inferiore
(cfr. decisione impugnata, pag. 25) – si precisa che dalla relazione tecnica
risulta poi che i ripari fonici nella zona di Y._______ sono stati voluti dal
Comune di X._______ e i relativi costi saranno messi a suo carico (cfr. atto
n. 12/allegato g1 dell’incarto di pubblicazione, pag. 4). Detto ciò, tale
questione non necessita di essere ulteriormente chiarita.
3.2.3 Ciò precisato, per quanto concerne invece il caso specifico della
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______, si rileva quanto segue.
3.2.3.1 Geograficamente, come anche ammesso dalla stessa ricorrente
(cfr. scritto 12 giugno 2017), la particella n. ***1 RFD del Comune di
X._______ è ubicata ad una quota più alta rispetto all’autostrada, lungo la
strada (…) denominata Z._______. Essa non risulta a diretto contatto con
il progetto, nella misura in cui la posa dei ripari fonici concerne unicamente
la corsia in direzione sud-nord della tratta autostradale, più vicina al fiume
Ticino. In effetti, la particella n. ***1 risulta separata dalla corsia in direzione
sud-nord della tratta autostradale grazie alla presenza della
summenzionata strada Z._______ (particella n. ***2 RFD del Comune di
X._______), della particella n. ***3 RFD del Comune di X._______ e della
corsia in direzione nord-sud della tratta autostradale su cui sono già
presenti su ambedue i lati dei ripari fonici concavi.
In tali circostanze, mal si comprende come la prevista costruzione di ripari
fonici sulla corsia in direzione sud-nord potrebbe di fatto creare un qualsiasi
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effetto di riflesso del rumore sull’abitazione della ricorrente. Peraltro, ci si
potrebbe altresì domandare se il rumore di cui essa si lamenta non
provenga invero dalla strada (…) anziché dall’autostrada, ciò quand’anche
la ricorrente affermi che non è invece il caso (cfr. osservazioni finali del
12 giugno 2017).
3.2.3.2 Ciò indicato, secondo la relazione tecnica fonica, nel caso della
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ i VLI determinanti risultano
rispettati (cfr. atto n. 14/allegato g3 dell’incarto di pubblicazione e piani ad
essa allegati circa la situazione dopo il risanamento; decisione
d’approvazione dei piani del 23 dicembre 2016, pag. 23 segg.). Più
concretamente, come risulta dall’Annesso A2-2 della perizia tecnica fonica,
le immissioni per l’edificio presente sulla particella n. ***1 – identificato nella
perizia tecnica fonica con il numero (…) (cfr. piano 15 dell’Annesso A2-1 di
cui all’atto n. 14/allegato g3 dell’incarto di pubblicazione) – dopo il
risanamento sono state fissate a 57.8dB(A) di giorno e a 50.3 dB(A) di
notte (cfr. pag. 27 del citato Annesso A2-2, cui all’atto n. 14/allegato g3
dell’incarto di pubblicazione).
Le misurazioni effettuate dalla controparte con scritto 10 aprile 2013,
hanno poi stabilito che dopo il risanamento all’orizzonte 2030, le immissioni
sulla predetta particella n. ***1 saranno di 57.9dB(A) di giorno e a
50.4 dB(A) di notte (cfr. citato scritto contenuto nel separatore n. 1 del
classificatore di cui all’Allegato DATEC 51).
Sia che si tenga conto dei primi valori, che dei secondi valori – dovendo
arrotondare detti valori conformemente a quanto prescritto dal cap. 4.6 del
Manuale per il rumore stradale (cfr. consid. 3.1.5 del presente giudizio) –
in definitiva, per la particella n. ***1 le immissioni foniche previste dopo il
risanamento risultano di 58 dB(A) di giorno e di 50dB(A) di notte. In tali
circostanze, i VLI – e addirittura i valori di pianificazione Lr di 60 dB(A) di
giorno e di 50 dB(A) di notte previsti per il grado di sensibilità III secondo
la cifra 2 dell’allegato 3 all’OIF – appaiono pertanto rispettati
(cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio). Già per tale motivo, nel caso della
ricorrente la posa di ripari fonici non risulta necessaria (cfr. consid. 3.1.4
del presente giudizio).
3.2.3.3 Benché per la particella n. ***1 i VLI siano rispettati, la richiesta di
posa di ripari fonici avanzata dalla ricorrente è comunque stata valutata
attentamente dall’autorità inferiore e dalla controparte anche dal punto di
vista dell’ISE. Sennonché, come giustamente da loro sottolineato, la posa
di un riparo fonico di 45 m di lunghezza e di 3 m di altezza è stata ritenuta
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come non attuabile, in quanto quand’anche detta misura permetterebbe di
raggiungere l’efficacia minima di 5 dB (A), la stessa presenta tuttavia un
ISE di 0.3 inferiore al minimo richiesto di ≥ 1, ossia un rapporto costi e
benefici insufficiente per consentirne la costruzione. Pure le altre tre
varianti esaminate con un’altezza di 1.5 m, 2 m e 2.5 m sono state scartate,
in quanto si sono avverate inefficaci e in ogni caso con un ISE insufficiente
(cfr. perizia tecnica del 20 aprile 2015 della ditta IFEC Consulenze SA
contenuta nel separatore n. 1 del classificatore di cui all’Allegato
DATEC 51; decisione impugnata, pag. 24 seg.; osservazioni 7 aprile 2017
della controparte, punto n. 12, pag. 3; risposta 7 aprile 2017 dell’autorità
inferiore, pag. 3).
La richiesta di ripari fonici avanzata dalla ricorrente è inoltre stata
preavvisata negativamente anche dall’UFAM – servizio competente per i
progetti esaminati da un’autorità federale ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 OEIA –
il quale, con scritto 4 novembre 2013, ha sancito che per « […] il terreno
dell’abitazione in questione è stata esaminata una parete antirumore (2m
x 150m), che tuttavia risulta economicamente insostenibile (ISE = 0.7). Sul
terreno in questione non vengono superati i valori limite d’immissione (VLI)
[…] » (cfr. Allegato DATEC 23, pag. 8). Pure il Cantone Ticino, con
preavviso 29 luglio 2013, si è espresso negativamente in merito alla richie-
sta avanzata dalla ricorrente, nella misura in cui detta variante presenta un
ISE insufficiente (cfr. Allegato DATEC 26, pag. 5). In tali circostanze,
l’assenza di un ISE sufficiente conferma la mancata necessità di ripari
fonici nel caso della ricorrente (cfr. consid. 3.1.4 del presente giudizio).
3.2.3.4 Visto quanto precede, il Tribunale non può che constatare come di
fatto per la particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ i VLI dopo il
risanamento dell’autostrada saranno rispettati, sicché la posa di ripari fonici
sulla predetta particella non risulta giustificata e neppure necessaria. Nella
misura in cui pure l’ISE risulta insufficiente per ogni variante vagliata, non
vi è luogo di costruire i postulati ripari fonici (cfr. consid. 3.1.4 del presente
giudizio). A tale conclusione, nulla muta il grado di sensibilità con cui la
ricorrente e i suoi famigliari possono percepire il rumore come un disagio,
tale elemento soggettivo non essendo a lui solo sufficiente per ordinare
delle misure di risanamento. In tali circostanze, si deve ritenere che è a
giusta ragione che l’autorità inferiore ha respinto la richiesta di posa di ripari
fonici sulla particella n. ***1 RFD del Comune di X._______. Su questo
punto il ricorso della ricorrente va dunque respinto.
3.2.4 In merito infine all’asserita violazione del principio dell’uguaglianza, il
Tribunale rileva quanto segue.
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3.2.4.1 La richiesta di non costruire dei ripari fonici sulla tratta autostradale
in questione, a motivo che andrebbe rifiutata una protezione ad altre
persone in virtù del principio dell’uguaglianza di trattamento di cui all’art. 8
Cost., è del tutto irragionevole e non può in nessun modo essere seguita
dal Tribunale. In effetti, il principio dell’uguaglianza di trattamento in diritto
pubblico non può di fatto implicare che lo Stato rinunci ad attuare delle
misure di risanamento mirate alla protezione della collettività laddove ciò
sia richiesto dalla legge, per il solo motivo che ad un terzo non è stata
concessa la medesima protezione. Il principio dell’uguaglianza di
trattamento, se violato può semmai portare all’esatto opposto, ossia a
garantire all’interessato la medesima protezione ottenuta da un terzo nella
stessa situazione.
Più in dettaglio, una decisione – o un atto legislativo – viola il principio
dell’uguaglianza di trattamento quando stabilisce delle distinzioni giuridiche
che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione
della situazione di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare
delle distinzioni che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre
parole, c’è una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento
quando ciò che è simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso
non è trattato in maniera differente. Occorre che il trattamento differente –
o simile – ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto impor-
tante (cfr. DTF 134 I 23 consid. 9.1; 131 V 107 consid. 3.4.2; [tra le tante]
sentenza del TAF A-524/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.1.2 con rinvii).
3.2.4.2 Orbene, come visto e ribadito a più riprese, nel caso della ricorrente
i VLI d’immissione risultano rispettati, gli stessi non essendo superati in
maniera determinante come prescritto dagli artt. 13 e 15 OIF, sicché essa
non ha diritto ad ottenere dei ripari fonici (cfr. consid. 3.2.3.4 del presente
giudizio). Tale situazione non ha nulla di comparabile con quella degli
abitanti della zona Y._______, ove – come visto (cfr. consid. 3.2.3 del
presente giudizio) – i VLI risultano superati, non essendo ancora presenti
dei ripari fonici sulla corsia in direzione sud-nord dell’autostrada nella parte
verso il fiume Ticino. Il fatto che per detti abitanti vengano costruiti dei ripari
fonici non può pertanto portare automaticamente ad una costruzione di un
riparo fonico personalizzato sulla particella n. ***1 RFD del Comune di
X._______, allorquando non sussistono i presupposti legali. Per quanto
concerne il caso E._______, è qui doveroso precisare che gli edifici
interessati sono semplicemente stati integrati nel perimetro di protezione
dei progettati ripari fonici, sicché non è stata disposta alcuna misura di
risanamento personale. Ora, ciò che chiede invece la ricorrente va ben
oltre al caso E._______, la stessa esigendo la posa di ripari fonici privati.
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Benché il caso di V._______ e W._______ esuli dal contesto della presente
fattispecie, nondimeno si ribadisce quanto già precisato dall’autorità
inferiore: per detti Comuni sono stati misurati dei superamenti anche gravi
dei VLI richiedenti un risanamento (cfr. decisione impugnata, pag. 25;
osservazioni 7 aprile 2017 della controparte, punto n. 16, pag. 4; risposta
7 aprile 2017 dell’autorità inferiore, pag. 4 seg.). Come detto, ciò non è
tuttavia il caso della ricorrente, per la quale i VLI risultano rispettati.
3.2.4.3 Ne discende che, nella misura in cui la situazione della ricorrente
non è né uguale né comparabile a nessuno dei casi da lei menzionati in
maniera generica, nulla agli atti permette di ritenere la sussistenza di una
violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento e dunque che la
ricorrente sia stata trattata ingiustamente in maniera diversa dagli altri. Il
fatto che terzi beneficino di una protezione fonica, poiché nel loro caso i
VLI non sono rispettati, non può pertanto condurre a concedere alla
ricorrente la medesima protezione, allorquando i presupposti non sono
dati. Anche detta censura va pertanto respinta.
3.3 In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione
d’approvazione dei piani del 23 dicembre 2016 qui in esame non risulta
contraria al diritto federale, non può inoltre essere considerata né frutto di
un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento dell’autorità
inferiore né – per quanto verificabile anche in quest’ottica – inadeguata. La
decisione risulta peraltro proporzionata (art. 5 cpv. 2 Cost.), nella misura in
cui l’ISE giustifica la realizzazione dei progettati ripari fonici che
contribuiranno alla riduzione dei VLI attualmente superati per quanto
concerne la zona di Y._______ (cfr. consid. 3.2.2.2 del presente giudizio).
È poi a giusta ragione, che l’autorità inferiore ha respinto la richiesta di
ripari fonici avanzata dalla ricorrente per la particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______, difettando i presupposti per una misura di
risanamento (cfr. consid. 3.2.3.4 del presente giudizio). Non è poi
ravvisabile alcuna violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento
(cfr. consid. 3.2.4.3 del presente giudizio). In tali circostanze, la decisione
impugnata va pertanto qui integralmente confermata e il ricorso della
ricorrente integralmente respinto.
4.
In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente qui totalmente
soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
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Nella fattispecie – tenuto conto della complessità della causa, della
decisione incidentale pronunciata in merito alla revoca dell’effetto
sospensivo e degli atti dell’incarto – esse sono fissate a 2'000 franchi
(cfr. art. 3 TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale
importo verrà integralmente detratto dall’anticipo spese complessivo di
2'000 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.
Nel caso concreto, non vi è poi luogo di assegnare indennità a titolo di
ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario; art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di 2'000 franchi sono poste a carico della ricorrente.
Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà
integralmente detratto dall’anticipo spese complessivo di 2'000 franchi da
lei versato a suo tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
(i rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: