B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6950/2013
Sen t en z a d e l 1 5 ma r z o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Kathrin Dietrich, Christoph Bandli,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Rosemarie Weibel,
ricorrente,
contro
Ferrovie Federali Svizzere FFS,
società anonima di diritto speciale,
HR, Politica del personale,
Partenariato sociale/Diritto del lavoro,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB,
autorità inferiore.
Oggetto
Scioglimento del rapporto di lavoro in seguito a inidoneità
medica.
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Fatti:
A.
Il signor A._______ è entrato alle dipendenze delle Ferrovie Federali
Svizzere FFS, società anonima di diritto speciale (di seguito: FFS) il
1° gennaio 1989. Dal 1° gennaio 1991 è stato occupato presso la stazione
di X._______.
B.
Il 30 novembre 2009 il signor A._______ – allora impiegato come
manovratore specialista (50% controllore veicoli e 50% manovratore) – è
stato vittima di un infortunio professionale, a seguito del quale è stato
sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio sinistro e non è più stato
in grado di svolgere appieno la propria attività.
C.
Il 30 giugno 2010 il signor A._______ ha sottoscritto il nuovo contratto di
lavoro valido a partire dal 1° agosto 2010 nella funzione di impiegato alla
manovra.
D.
Il 2 dicembre 2010, tenuto conto della persistenza dei problemi al braccio
sinistro, il signor B._______, Manager della salute delle FFS (di seguito:
Manager della salute), ha concordato di impiegare il signor A._______ a
partire da gennaio 2011 nei settori di X._______ "staffa, operatore fascio
binario P, R, S e quale sganciatore fascio L", ovvero in attività non
richiedenti di accompagnare la manovra in piedi sul predellino di carri
merci, che gli causavano il danno al braccio).
E.
Con scritto 11 febbraio 2011, il Dr. med. C._______ del servizio medico
delle FFS denominato "MedicalService" ha indicato al Manager della salute
come "[…] medicalmente giustificato che il signor A._______ non debba
più accompagnare la manovra in piedi sul predellino di carri merci […]".
Sulla scorta di quanto precede, con scritto 15 febbraio 2011, il Human
Resources (HR) Shared Service Center delle FFS, ha provveduto ad un
adeguamento formale delle mansioni lavorative del signor A._______ in
qualità di impiegato alla manovra, occupandolo nei settori "Staffa –
Operatore PRS – Sganciatore fascio L". Il 2 agosto 2011, esso lo ha poi
dichiarato come completamente idoneo al lavoro nella predetta funzione
con i relativi adeguamenti.
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F.
Il 19 ottobre 2011 il signor A._______ è stato vittima di una grave
problematica cardiaca, così come precisato dal Dr. med. D._______– suo
medico curante – con scritto 25 marzo 2013:
"[…] infarto miocardico complicato da fibrillazione ventricolare sottoposto a
PTCA ed impianto di stent nella coronaria destra dominante, successivamente
insorgenza di tachicardia ventricolare sostenuta il 23.10.2011, re-
coronarografia il 25.10.2011 e PTCA ed impianto di stent nella coronaria destra
seguito da impianto di PM/defibrillatore bicamerale Medtronic Protecta XT-DR
il 02.11.2011 […]".
A seguito di tale evento, il signor A._______ si è ritrovato con un'incapacità
lavorativa del 100%.
G.
Il 10 gennaio 2012 le FFS hanno definito il piano di reintegrazione nei
confronti del signor A._______, allo scopo di reintegrarlo il più presto
possibile in un posto di lavoro fisso. Con lo stesso è stato anche
comunicato che il 19 ottobre 2011 avrebbe preso avvio il diritto al salario in
seguito a malattia per un periodo di due anni.
H.
Il 25 aprile 2012 il Dr. med C._______ del MedicalService ha dichiarato
che:
"[…] il signor A._______ è inabile per la funzione d'impiegato alla manovra, ma
è in grado di svolgere un lavoro più leggero, per esempio in funzione di
controllore veicoli […]".
In proposito, il 4 maggio 2012 egli ha poi precisato quanto segue:
"[…] Propongo un lavoro, dove il signor A._______ non debba stare in un luogo
con campi magnetici, e dove non debba svolgere lavori pesanti per esempio
alzare pesi superiori ai 15 kg. Per i turni non vedo problemi particolari e se il
signor A._______ si sente in grado di lavorare anche di notte, non penso ci
siano controindicazioni mediche per questa proposta. Per quanto riguarda gli
spostamenti, il signor A._______ può camminare ma non velocemente. La
funzione dove è richiesto il gancio mi sembra problematica, poiché il signor
A._______ soffre di problemi di cuore, anche se attualmente l'evoluzione è
abbastanza soddisfacente […]".
I.
Con scritto 8 maggio 2012, notificato al signor A._______ il 20 giugno 2012,
il HR Shared Service Center delle FFS gli ha indicato che, siccome il
MedicalService il 25 aprile 2012 l'avrebbe dichiarato definitivamente inabile
per ragioni di salute all'attività di impiegato alla manovra, egli avrebbe
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perso il suo attuale lavoro. Nel contempo, essa gli ha segnalato di voler
cercare con la sua collaborazione una soluzione duratura nell'ambito della
reintegrazione, offrendogli altresì la possibilità di seguire un "coaching per
la candidatura" ch'egli ha poi accettato.
J.
L'8 ottobre 2012 il signor A._______ è stato autorizzato dal
Dr. med. D._______ a riprendere parzialmente un'attività, nella misura del
50% con durata del lavoro di quattro ore giornaliere rispettando
determinate condizioni. Dall'8 ottobre 2012 al 10 gennaio 2013 egli è
dunque stato impiegato temporaneamente presso il servizio RailClean
nella misura del 50%.
Nel frattempo, le FFS hanno cercato delle soluzioni lavorative volte alla
reintegrazione professionale duratura al loro interno, purtroppo con esito
negativo, segnatamente per il tramite del Manager della salute, che con
messaggio di posta elettronica del 7 dicembre 2012 si è indirizzato alle
varie Divisioni interne per trovare una possibilità di reintegrazione profes-
sionale. Con messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2012 il
Manager della salute ha nondimeno segnalato al signor A._______ un
posto a concorso di impiegato in logistica all'80% – 100% quale "allrounder
Services" a Y._______.
In tali circostanze, dall'11 gennaio 2013 il signor A._______ è stato
impiegato in attività di riordino e pulizia presso la stazione di X.________
nella misura del 50% e dal 22 aprile 2013 in misura completa.
K.
Con scritto 17 gennaio 2013, il Dr. med C._______ ha confermato al
Manager della salute quanto segue:
"[…] il signor A._______ non è in grado di svolgere un lavoro pesante e non è
in grado di svolgere un lavoro con problemi di campi magnetici. Deve evitare di
trovarsi vicino a trasformatori e Eurobalise (ETCS). Egli dovrà fare attenzione
non soltanto sul posto di lavoro, ma anche a dove cammina. Tuttavia un lavoro
nel campo dei binari sotto i fili della corrente senza una situazione di campi
magnetici particolari dovrebbe essere possibile. Se il signor A._______
presentasse dei sintomi, potrebbe fare un controllo (sintomi, dove, quando) e
parlarne con il suo medico curante in occasione del prossimo controllo. Se
necessario, il nostro collega del servizio BGS sarà disposto ad eseguire un
controllo sul posto di lavoro […]".
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Pagina 5
L.
Il 6 dicembre 2012 le FFS hanno completato il piano di reintegrazione del
10 gennaio 2012, invitando il signor A._______ ad annunciarsi ai posti
vacanti che rispettano le sue limitazioni e a compilare il formulario "riepilogo
del processo di candidatura".
M.
Con scritto 17 aprile 2013, il Dr. med C._______ ha confermato l'inabilità
alla manovra, nei termini seguenti:
"[…]
1. Sulla base delle informazioni dello specialista, il signor A._______ può
riprendere il suo lavoro al 100%. Il collaboratore si sente anche in grado di
riprendere al 100%, dunque una capacità lavorativa totale nell'attività di
pulizia e riordino.
2. Il collaboratore può svolgere ulteriori attività che non siano più pesanti di
questo lavoro.
3. A mio avviso, la limitazione dello scritto del 17.01.2013 è ancora valida.
4. Anche l'inabilità alla manovra è ancora valida […]".
N.
Con scritto 18 marzo 2013, il HR Shared Service Center delle FFS ha
comunicato al signor A._______ l'intenzione di scogliere il contratto di
lavoro per mancanza di idoneità dovuta a motivi medici, tenuto conto del
termine di disdetta di sei mesi, per il 31 ottobre 2013, offrendogli
l'opportunità di prendere posizione entro dieci giorni.
O.
Con scritto 25 marzo 2013, il Dr. med. D._______ ha indicato quanto segue
in merito alla possibilità per il signor A._______ di riprendere la propria
attività:
"[…] Durante l'attuale visita egli mi ha spiegato che durante queste attività egli
è costantemente accompagnato da almeno un collega. Dopo l'attuale valuta-
zione dove ho potuto oggettivare un ulteriore miglioramento delle condizioni
generali del signor A._______ ritengo che egli possa riprendere la sua attività
nella misura del 100% nella funzione attuale associando se indispensabile nello
svolgimento di questa attività anche il compito di agganciamento dei vagoni
ammesso che ciò sia compatibile con le linee direttive delle FFS [...] per quanto
concerne i campi magnetici gli attuali PM/defibrillatori sono protetti in maniera
sufficiente da poter sottoporre il signor A._______ a questo tipo di attività (ho
potuto accertare la situazione con il responsabile della ditta Medtronic) […]".
In un altro scritto dello stesso giorno indirizzato al Dr. med. E._______, egli
ha altresì indicato quanto segue:
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"[…] Il signor A._______ ha ripreso con successo e senza difficoltà la sua attività
al 50%, svolge attualmente lavoro di smistamento vagoni (staffa senza allaccia-
mento). Dal punto di vista prettamente cardiaco ritengo che il signor A._______
potrebbe, come anche da lui prospettato, riprendere un'attività lavorativa al 100 %
nella funzione attuale […]".
Tale valutazione è poi stata da lui confermata con scritto 19 agosto 2013,
precisando ch'egli aveva contemplato anche la possibilità di aggancia-
mento dei vagoni fra le attività del signor A._______ in quanto egli svolgeva
questa mansione sempre accompagnato, per quanto compatibile con le
direttive delle FFS ch'egli non conosce in dettaglio.
P.
Con decisione 30 aprile 2013, la Divisione infrastruttura delle FFS, per
tramite del HR Shared Service Center, ha pronunciato lo scioglimento del
rapporto di lavoro con effetto al 30 novembre 2013 in seguito a inidoneità
medica e impossibilità di reintegrare il signor A._______ nella funzione
precedente o in una funzione adatta alle sue esigenze, tenuto conto del
suo stato di salute e delle limitazioni specificate negli scritti del
MedicalService. Nel contempo, gli ha segnalato che il suo diritto al salario
sarebbe terminato il 31 ottobre 2013.
La predetta decisione è poi stata confermata su opposizione dal Servizio
giuridico del Gruppo delle FFS (di seguito: autorità inferiore) con decisione
7 novembre 2013, ritenendo come corretta la procedura seguita dalla
Divisione Infrastruttura e dunque giustificata la rescissione dei rapporti di
lavoro per inidoneità medica.
Q.
Contro la decisione 7 novembre 2013, il signor A._______ (di seguito:
ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha interposto ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 10 dicembre 2013.
Protestando tasse, spese e ripetibili, in via principale egli ha postulato
l'annullamento della decisione impugnata, ritenendo ingiustificato lo scio-
glimento del contratto di lavoro per inidoneità medica. In via supercautelare
e cautelare, egli ha altresì postulato la sua immediata reintegrazione nella
funzione di addetto impiegato alla manovra (staffa – arresti carri).
R.
Con decisione incidentale 17 dicembre 2013, lo scrivente Tribunale ha
respinto la richiesta di provvedimenti supercautelari, indicando che si
sarebbe pronunciato in via cautelare, una volta sentita l'autorità inferiore.
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S.
Con scritto 16 gennaio 2014, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto della
richiesta di provvedimento cautelare, indicando che il ricorrente non
sarebbe mai stato reintegrato nella funzione di addetto impiegato alla
manovra una volta diminuita o cessata l'incapacità di lavoro a seguito della
malattia. Essa ha poi precisato come le sue condizioni di salute, sebbene
siano migliorate, non sarebbero tuttavia sufficienti per poter svolgere
l'attività richiesta. L'inabilità definitiva a tale attività sarebbe stata
nuovamente confermata dal MedicalService il 17 aprile 2013 nonché il
14 gennaio 2014.
T.
Con decisione incidentale 23 gennaio 2014, lo scrivente Tribunale ha
respinto la richiesta di provvedimenti cautelari, non essendo adempiuti i
presupposti. Da un esame prima facie degli atti dell'incarto, esso ha infatti
rilevato come non risulta a priori né che il ricorrente sia mai stato reinte-
grato nella funzione di addetto alla manovra, né che lo stesso sia mai stato
dichiarato nuovamente abile ad eseguire una siffatta funzione.
U.
Con risposta 28 febbraio 2014, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del
ricorso, ribadendo in sunto quanto già asserito nelle proprie osservazioni
16 gennaio 2014. In particolare, essa ha prodotto lo scritto 17 febbraio
2014 del MedicalService che, basandosi sul giudizio del cardiologo
Dr. med. F._______, ribadisce l'inabilità medica del ricorrente anche
rispetto alle direttive regolanti l'esercizio della funzione di impiegato alla
manovra. Ribadendo che la decisione del MedicalService è stata emanata
da specialisti, ha poi indicato come non necessaria una verifica degli
influssi dei campi magnetici sul pacemaker del ricorrente.
V.
Con osservazioni 10 aprile 2014, il ricorrente – sempre per il tramite del
suo patrocinatore – contesta recisamente la competenza esclusiva del
MedicalService e la validità dei suoi pareri medici, in quanto essi non solo
si fonderebbero su dei fatti incorretti e delle direttive inapplicabili, ma
sarebbero stati pronunciati da dei medici non specializzati in cardiologia.
Ribadendo poi di essersi completamente ripreso come attestato dal
Dr. med. D._______ con scritto 4 aprile 2014, egli postula che venga
esperita una perizia cardiologica indipendente sull'abilità al lavoro, nonché
una perizia della ditta Medtronic in rapporto al suo pacemaker e ai rischi
concreti in relazione ai campi elettromagnetici sul posto di lavoro. Egli
sottolinea altresì che il lavoro da lui svolto precedentemente all'infarto era
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quello di "staffista", motivo per cui l'idoneità andrebbe misurata in base a
detta funzione. Per finire, il suo datore di lavoro non avrebbe intrapreso
quanto possibile per reintegrarlo.
W.
Con osservazioni 21 maggio 2014, l'autorità inferiore ha contestato le
censure del ricorrente, indicato in particolare che la funzione di "staffista"
non esiste, in quanto trattasi di una delle varie mansioni che devono saper
svolgere gli "Impiegati alla manovra Categoria ai40". Essa ha poi ribadito
che sia dal punto organizzativo, che medico il ricorrente non può essere
reintegrato nella precedente funzione, in quanto inidoneo come attestato
dal MedicalService con scritti 8 maggio 2014 e 30 aprile 2014.
X.
Con osservazioni finali 3 luglio 2014, il ricorrente – sempre per il tramite del
suo patrocinatore – ha in sunto contestato le allegazioni dell'autorità
inferiore, ribadendo in sostanza quanto da lui già allegato in precedenza e
postulando nuovamente l'esperimento di una perizia cardiologica indi-
pendente. In particolare, egli sottolinea che dopo l'infortunio professionale
al braccio sinistro, la nuova attività contrattualmente convenuta era quella
di "staffa, operatore fascio binario P, R, S e quale sganciatore fascio L",
come risulta dal suo dossier personale.
Y.
Con scritto 28 agosto 2014, lo scrivente Tribunale ha invitato il Medical-
Service a produrre tutti i pareri medici su cui egli fonda l'inidoneità medica
del ricorrente, compreso quello del Dr. med. F._______, ad indicare i criteri
d'idoneità medica e le norme giuridiche sui cui si fondano i predetti pareri,
i motivi per cui egli si discosta dal parere del Dr. med. D._______ e a far
effettuare da un specialista (cardiologo) un esame personale del ricorrente,
seguito da un rapporto completo indicante quanto rilevato e i motivi di
inidoneità medica accertati.
Con scritto 23 ottobre 2014, il MedicalService ha dato seguito alla predetta
richiesta, ribadendo nella propria perizia l'inidoneità definitiva del
ricorrente. Con scritto 1° dicembre 2014, il ricorrente ha essenzialmente
contestato sia la perizia medica, che le conclusioni del MedicalService.
Z.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura
dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti
(art. 37 LTAF). In concreto, l'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA, emessa su ricorso dal Servizio giuridico del Gruppo
delle FFS, società anonima di diritto speciale, ovvero un'azienda della
Confederazione ai sensi dell'art. 33 lett. e LTAF.
1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso
destinatario della decisione impugnata e avendo un interesse a che la
stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è dunque
ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 1758 segg.).
Ai sensi dell'art. 49 lett. b PA, l'accertamento dei fatti è incompleto
allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per
la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore.
L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso
d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera
erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato
la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti
dell'incarto, ecc. (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000,
pag. 395; OLIVIER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER in: Waldmann/Weissenberger
(ed.), Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 37 seg. ad art. 49 PA; sentenze
del TAF A-6100/2013 del 5 giugno 2014 consid. 2.2; A-1581/2013 del
2 giugno 2014 consid. 2.1).
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2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spon-
taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rüge-
prinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
2.3 Nell'ambito dell'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone lo
scrivente Tribunale, si deve comunque considerare ch'egli lo eserciterà con
prudenza qualora si debba giudicare di questioni per le quali l'autorità di
prima istanza, a sua volta, dispone pure di siffatto ampio potere
d'apprezzamento. Tale è il caso, per quanto concerne l'esame del criterio
dell'adeguatezza in rapporto alla valutazione delle prestazioni di un
impiegato, del rapporto di fiducia tra datore di lavoro e impiegato, della
responsabilità di assicurare una corretta esecuzione dei compiti di un'unità
amministrativa, nonché della classificazione delle funzioni
("Stelleneinreihung"), etc. In caso di dubbio, esso non si scosta dalla
posizione assunta dall'autorità inferiore rispettivamente non sostituisce il
proprio apprezzamento a quello di quest'ultima (cfr. [tra le tante] sentenze
del TAF A-4813/2014 del 9 febbraio 2015 consid. 2.1 con rinvii; A-
2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 2.1 con rinvii).
2.4
2.4.1 Nel valutare il diritto applicabile, vale il principio secondo cui sono
determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizzazione
della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. ZEN-RUFFINEN, Droit admini-
stratif, Partie générale et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 169; MAX
IMBODEN/RÉNÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
vol. I, Allgemeiner Teil, 6a ed. 1986, no. 15, pag. 95). Secondo la
giurisprudenza forgiata dall'Alta corte, la legalità di un atto amministrativo
dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al momento
dell'emanazione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329 consid. 2.3; 125 II 591
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Pagina 11
consid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul concetto se-
condo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende in primo
luogo al controllo della legalità della decisione querelata, motivo per cui
eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute durante la
procedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (cfr. MARCO BORGHI, Il
diritto amministrativo intertemporale, in: Revue de droit suisse [RDS] /
Zeitschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). Il fatto di
applicare la regolamentazione in vigore al momento della pronuncia della
prima decisione corrisponde del resto ad un principio generale del diritto
pubblico (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 325 segg.; sentenza
del TAF A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 1.2 con rinvio).
2.4.2 La presente procedura ha per oggetto lo scioglimento del contratto di
lavoro del ricorrente in seguito ad inidoneità medica pronunciato con
decisione 30 aprile 2013 dalla Divisione Infrastruttura delle FFS, poi
confermata su opposizione dall'autorità inferiore. Secondo l'art. 2 della
legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers, RS 172.220.1) e
l'art. 15 della legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali
svizzere (LFFS, RS 742.31) i rapporti di lavoro degli impiegati delle FFS
sottostanno alla LPers. Ciò indicato, è qui doveroso precisare che il
1° luglio 2013 è entrata in vigore una revisione sostanziale della LPers (RU
2013 1493; FF 2011 5959). Lo scioglimento del contratto di lavoro essendo
stato pronunciato prima di detta revisione, il presente gravame rimane
dunque sottoposto alla LPers nella sua versione in vigore sino al 31 giugno
2013 (qui di seguito designata come vLPers). Conformemente all'art. 38
vLPers e all'art. 15 cpv. 2 LFFS, le FFS hanno negoziato un contratto
collettivo di lavoro (CCL FFS 2011 in vigore dal 1° luglio 2011) con le
associazioni del personale, applicabile per principio a tutto il loro personale
(art. 38 cpv. 2 vLPers). Giusta l'art. 6 cpv. 3 vLPers i contratti collettivi di
lavoro regolano nei dettagli il rapporto di lavoro; qualora vi fossero delle
contraddizioni tra il CCL FFS 2011 e la legge, si applicano le disposizioni
più favorevoli all'impiegato. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 vLPers, il rapporto di
lavoro del ricorrente è sottoposto, oltre alla vLPers e al CCL FFS 2011, al
CO in modo suppletivo (cfr. sentenza del TAF A-4659/2010 del 14 giugno
2011 consid. 3 con rinvii).
3.
Nel caso in disamina, l'oggetto del litigio è circoscritto all'esame della
validità dello scioglimento del rapporto di lavoro per inidoneità medica
pronunciato dalle FFS nei confronti del ricorrente. In sostanza, il ricorrente
contesta la disdetta, asserendo in particolare che al momento della sua
pronuncia egli era idoneo all'ultima funzione da lui esercitata, così come
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attestato dal suo medico curante. Le FFS avrebbero pertanto dovuto
reintegrarlo in tale funzione e non licenziarlo. Secondo il ricorrente, i vari
pareri del MedicalService non sarebbero determinanti, in quanto
contradditori e fondati su dei fatti erronei. Per giunta, le FFS non avrebbero
mai intrapreso tutto quanto possibile per reintegralo prima dello scadere
dei due anni di salario precedenti la disdetta.
4.
A tal fine, vanno dapprima esaminati i presupposti formali alla base della
sua pronuncia.
4.1 Un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da
ciascuna delle parti contraenti (cfr. art. 12 cpv. 1 vLPers). I motivi che
permettono al datore di lavoro una disdetta ordinaria sono elencati esau-
stivamente dalla legge (cfr. art. 12 cpv. 6 vLPers ripreso dalla cifra 182 CCL
FFS 2011). L'impiegato che ha preso conoscenza della disdetta da parte
del suo datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per contestarla rendendo
plausibile, in forma scritta, uno dei motivi di nullità indicati nella LPers o nel
CCL FFS 2011 (cfr. art. 14 cpv. 1 vLPers, cifra 184 cpv. 1 e 2 CCL FFS
2011). Se entro 30 giorni dalla ricezione della lettera con cui l'impiegato fa
valere la nullità della disdetta, il datore di lavoro non chiede all'autorità
interna di ricorso di confermare la validità della stessa, quest'ultima è nulla
e l'impiegato ritrova il suo precedente lavoro oppure, se ciò non è possibile,
un altro lavoro ragionevolmente esigibile (cfr. art 14 cpv. 2 vLPers, cifre 184
cpv. 3 e 185 cpv. 1 CCL FFS 2011).
4.2 In concreto, preso atto dell'opposizione interposta dal ricorrente il
27 maggio 2013 (denominato "ricorso"; cfr. atto 1 degli atti preliminari)
contro la decisione 30 aprile 2013 con cui gli veniva comunicata la risolu-
zione del rapporto di lavoro (cfr. art. 14 cpv. 1 vLPers), con atto 27 giugno
2013 (cfr. atti 5 seg. degli atti preliminari) la Divisione Infrastruttura delle
FFS ha correttamente adito l'istanza di ricorso interna, postulando la
conferma della validità della disdetta impartita (cfr. art. 14 cpv. 2 vLPers;
cifra 184 cpv. 3 CCL FFS 2011). Non c'è quindi motivo di nullità formale.
5.
Ciò accertato, vanno in seguito esaminati i presupposti materiali alla base
della pronuncia dello scioglimento del rapporto di lavoro, in particolare
rispetto all'inidoneità medica sancita dal MedicalService.
A-6950/2013
Pagina 13
5.1 In tale ottica, qui di seguito – per maggiore chiarezza – vengono
precisati i presupposti determinanti per l'esame da parte dello scrivente
Tribunale della validità dello scioglimento del rapporto di lavoro.
5.1.1 Tra i motivi che giustificano una disdetta del contratto di lavoro da
parte del datore di lavoro vi sono l'incapacità o l'inattitudine nell'effettuare
il lavoro convenuto nel contratto di lavoro (cfr. art. 12 cpv. 6 lett. c vLPers
rispettivamente la cifra 182 lett. c CCL FFS 2011). L'incapacità o
l'inattitudine dell'impiegato sono motivi di disdetta oggettivi – ovvero, non
legati al comportamento dell'impiegato (nessuna colpa) – in rapporto con
la sua persona (motivi medici, competenze professionali, intellettuali o
sociali insufficienti) ed al compito da lui svolto (cfr. sentenze del TAF A-
4973/2012 del 5 giugno 2013 consid. 7.1 con rinvii; A-2703/2009 del
26 agosto 2009 consid. 3.2; decisione della Commissione federale di
ricorso in materia di personale federale [CRP] 2006-012 del 20 settembre
2006 consid. 4c). Tali motivi di disdetta non sono soggetti all'obbligo di
ammonimento (cfr. sentenze del TAF A-3406/2011 del 6 marzo 2012
consid. 4.2; A-2907/2011 del 1°dicembre 2011 consid. 7).
5.1.2 Un impiegato è incapace o inadatto ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 lett. c
vLPers, quando non può assolvere o può assolvere solo in maniera
insufficiente i doveri pattuiti. Chiari indizi in tal senso sono ad esempio
problemi di salute, insufficienti conoscenze o capacità intellettive,
insufficiente capacità d'integrazione (cfr. DTAF 2007/34 consid. 7.2;
sentenze del TAF A-4973/2012 del 5 giugno 2013 consid. 7.1 con rinvii; A-
3834/2011 del 28 dicembre 2011 consid. 7.3 con rinvii; A-2907/2011 del
1° dicembre 2011 consid. 6.1 con rinvii; A-5085/2010 del 3 febbraio 2011
consid. 5.2; HARRY NÖTZLI, in: Portmann/Uhlmann [éd.], Stämpflis
Handkommentar zum BPG, 2013, n. 35 ad art. 12 LPers).
In via generale, l'incapacità o l'inadeguatezza nella forma sopra descritta
non possono essere riconosciute con facilità o leggerezza. Si ritiene che in
caso di malattia può essere conclusa l'inadeguatezza di una persona solo
quando il suo stato di salute resta tale piuttosto a lungo rispettivamente
quando è prevedibile che in un termine ragionevole non vi potrà essere
miglioramento (cfr. DTAF 2007/34 consid. 7.2; sentenze del TAF A-
2907/2011 del 1° dicembre 2011 consid. 6.1; A-2703/2009 del 26 agosto
2009 consid. 3.3; NÖTZLI, op. cit., n. 36 ad art. 12 LPers).
5.1.3 L'interesse dell'Amministrazione a che i propri impiegati dispongano
dei requisiti sufficienti per esercitare la loro funzione prevale sull'interesse
stesso del singolo impiegato a conservare il proprio lavoro (cfr. sentenze
A-6950/2013
Pagina 14
del TAF A-6906/2011 del 9 maggio 2012 consid. 5.4; A-3406/2011 del
6 marzo 2012 consid. 5.2 con rinvii). La Confederazione è dunque tenuta
ad appurare che i propri impiegati siano attribuiti ad una funzione che
corrisponda al loro stato di salute, garantendo loro un riesame periodico a
degli intervalli ragionevoli. A tal fine, essa dispone di medici-consulenti del
servizio medico denominato "MedicalService"(cfr. sentenza del TAF A-
3406/2011 del 6 marzo 2012 consid. 5.2 con rinvii).
Per le FFS il ricorso al MedicalService è previsto dalla cifra 127 CCL FFS
2011, secondo cui se lo stato di salute di una collaboratrice o di un
collaboratore si ripercuote sull'idoneità, sulla possibilità di essere impie-
gata/o oppure sulla sicurezza, esse possono esigere che la situazione sia
chiarita a tale riguardo da loro medico di fiducia. La cifra 128 CCL FFS 2011
precisa che gli accertamenti del medico di fiducia costituiscono la base per
l'applicazione delle disposizioni in materia di diritto del lavoro. Se il medico
di fiducia giudica la capacità lavorativa diversamente dai medici curanti,
per le FFS è determinante il giudizio del medico di fiducia (cfr. sentenza del
TAF A-6100/2013 del 5 giugno 2014 consid. 1.3.1).
Ciò posto, lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare che per
potersi pronunciare sull'idoneità medica di un dipendente delle FFS il
medico di fiducia è tenuto ad esaminarlo personalmente e a confrontarsi
con le constatazioni del medico curante, indicando su quali basi esso si è
fondato per discostarsi dal parere di quest'ultimo. Egli non può dunque
limitarsi a discutere telefonicamente con il medico curante e a ritenere una
visita medica dell'impiegato come non necessaria, in quanto ininfluente sul
proprio giudizio (cfr. sentenza del TAF A-6100/2013 del 5 giugno 2014
consid. 4.4). Le predette norme non lo dispensano infatti da un tale esame
e dall'indicare su che basi fonda la propria prognosi. È soltanto a dette
condizioni che può essere riconosciuto un valore preponderante al parere
del medico di fiducia.
5.1.4 In caso d'impedimento al lavoro causato da malattia o infortunio
sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione, al massimo però
fino alla scadenza del rapporto di lavoro (cfr. cifra 133 cpv. 1 CCL FFS
2011; art. 56 cpv. 8 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale
[OPers, RS 172.220.111.3, nella versione in vigore sino al 31 dicembre
2013]). L'inizio della durata del diritto deve essere comunicato con il piano
di reintegrazione (cfr. cifra 133 cpv. 7 e cifra 155 CCL FFS 2011). Le FFS
offrono la possibilità di beneficiare di una reintegrazione professionale allo
scopo di reinserire le collaboratrici e i collaboratori interessati nell'attività
svolta fino a quel momento o in un'altra attività all'interno o all'esterno delle
A-6950/2013
Pagina 15
FFS (cfr. cifra 154 segg. CCL FFS 2011). Se la reintegrazione
professionale in seno alle FFS non è possibile o non è prevedibile entro la
scadenza del diritto, le FFS sciolgono il rapporto di lavoro a causa
d'inidoneità medica (cfr. cifra 140 CCL FFS 2011). Le collaboratrici e i
collaboratori che a causa della loro inidoneità medica perdono il posto di
lavoro, sono immediatamente informati per iscritto in merito alla perdita del
posto conformemente alla cifra 154 cpv. 4 CCL FFS 2011 (cfr. sentenza del
TAF A-6100/2013 del 5 giugno 2014 consid. 1.3.1).
5.2 Ciò chiarito, in presenza di uno scioglimento del rapporto di lavoro in
ragione dell'inidoneità medica del ricorrente, occorre innanzitutto stabilire
l'attività convenuta ai sensi dell'art. 12 cpv. 6 lett. c vLPers sulla base della
quale è stata valutata la predetta inidoneità. In altre parole si tratta di
stabilire quale fosse l'ultima funzione effettivamente esercitata dal
ricorrente prima dell'insorgere della problematica cardiaca.
5.2.1 In proposito, le parti si trovano in disaccordo completo. Da un lato, il
ricorrente ritiene in sunto che l'ultima funzione da lui esercitata è quella di
"staffista", lavoro consistente nella "staffa, operatore fascio binario P, R, S
e quale sganciatore fascio L" e non di impiegato alla manovra. Egli
sottolinea che in seguito ad un incidente subito al braccio sinistro, la sua
funzione è stata riconsiderata e adattata di conseguenza, sicché non deve
più occuparsi dell'agganciamento dei vagoni (cfr. osservazioni del 10 aprile
2014, pag. 1 seg.; osservazioni del 1° dicembre 2014, cifre 2 e 9). Di avviso
contrario, le FFS ritengono che l'ultima funzione esercitata dal ricorrente
sia quella di "impiegato alla manovra Categoria Ai40". Il lavoro di "staffista"
in quanto tale non esiste: detta funzione non sarebbe altro che uno dei
compiti rientranti tra le varie mansioni di un impiegato alla manovra
(cfr. scritto 21 maggio 2014 delle FFS, pag. 1).
5.2.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva come dagli atti dell'incarto
risulti chiaramente che il ricorrente a partire dal 1° agosto 2010 è stato
impegnato presso le FFS nella funzione di impiegato alla manovra
(cfr. contratto di lavoro di cui all'atto 70 del dossier personale). A seguito di
un infortunio professionale subito al braccio sinistro il 30 novembre 2009,
egli non è però più stato in grado di svolgere appieno detta funzione
(cfr. atto 1 segg. del dossier personale). In proposito, con scritto 11 febbraio
2011, il MedicalService ha in particolare indicato come "[…] medicalmente
giustificato che il signor A._______ non debba più accompagnare la
manovra in piedi sul predellino di carri merci […]" (cfr. atto 23 del dossier
personale). Con scritto 15 febbraio 2011 – poi confermato il 2 agosto 2011
– le FFS hanno dunque provveduto ad adeguare le mansioni del ricorrente
A-6950/2013
Pagina 16
nella funzione di impiegato alla manovra nei settori "Staffa – Operatore
PRS – Sganciatore fascio L", non più richiedenti di accompagnare la
manovra in piedi sul predellino di carri merci (cfr. atti 22, 24, 25 e 26 del
dossier personale).
Da quanto precede, discende che l'attività esercitata dal ricorrente fino
all'insorgere della problematica cardiaca del 19 ottobre 2011, era quella di
impiegato alla manovra, senza il compito di accompagnamento della
manovra in piedi sul predellino carri merci. È dunque rispetto a detta
funzione che l'idoneità medica del ricorrente deve essere qui valutata.
5.3 Stabilita la funzione rispetto alla quale va valutata l'inidoneità medica,
occorre poi accertare se la stessa, così come pronunciata dal medico di
fiducia delle FFS, si basa su degli elementi solidi, e meglio, se l'autorità
inferiore e l'autorità di prime cure abbiano accertato in maniera chiara e
completa la fattispecie alla base della pronuncia dello scioglimento del
rapporto di lavoro.
5.3.1 L'evento alla base della nascita dell'inidoneità medica del ricorrente
è riconducibile al 19 ottobre 2011, data alla quale egli è stato vittima di una
grave problematica cardiaca (cfr. atto 40 del dossier personale), a seguito
della quale non è più stato in grado di riprendere l'attività di impiegato alla
manovra, con i relativi adeguamenti, così come indicato dall'autorità
inferiore. Dagli atti risulta infatti ch'egli ha sì ripreso un'attività lavorativa,
ma in tutt'altre funzioni che quella precedente, nella quale non è mai stato
reintegrato: inizialmente quale impiegato presso il servizio RailClean al
50%, da ultimo in attività di riordino e pulizia presso la stazione di
X._______ dapprima 50% e poi in misura completa (cfr. in fatto, sub lett. J).
5.3.2 Ciò premesso, il 10 gennaio 2012 le FFS hanno definito il piano di
reintegrazione nei confronti del signor A._______, comunicandogli
formalmente che il 19 ottobre 2011 avrebbe preso avvio il diritto al salario
in seguito a malattia per un periodo di due anni (cfr. atto 46 del dossier
personale), e ciò conformemente alla cifra 133 cpv. 7 e alla cifra 155 CCL
FFS 2011 (cfr. consid. 5.1.4 del presente giudizio).
In tale contesto, l'inidoneità medica definitiva alla funzione di impiegato alla
manovra è stata pronunciata per la prima volta dal Dr. med. C._______ del
MedicalService con scritto 25 aprile 2012 (cfr. atto 33 del dossier
personale). La portata di tale inidoneità è poi stata da lui precisata con
scritti 4 maggio 2012 (cfr. atto 35 del dossier personale) e 17 gennaio 2013
A-6950/2013
Pagina 17
(cfr. atto 39 del dossier personale), confermata l'ultima volta con scritto
17 aprile 2013 (cfr. atto 43 del dossier personale).
Di conseguenza, con scritto 8 maggio 2012 (cfr. atto 51 del dossier perso-
nale), le FFS hanno indicato al ricorrente la perdita del suo attuale lavoro,
conformemente alla cifra 154 cpv. 4 CCL FFS 2011 (cfr. consid. 5.1.4 del
presente giudizio). Il 6 dicembre 2012 il piano di reintegrazione è poi stato
completato, con l'invito rivolto al signor A._______ ad annunciarsi ai posti
vacanti che rispettano le sue limitazioni e a compilare il formulario "riepilogo
del processo di candidatura" (cfr. atto 47 del dossier personale).
Con scritto 18 marzo 2013, le FFS hanno poi comunicato al ricorrente
l'intenzione di scogliere il contratto di lavoro per mancanza di idoneità
dovuta a motivi medici, tenuto conto del termine di disdetta di sei mesi, per
il 31 ottobre 2013, offrendogli l'opportunità di prendere posizione entro dieci
giorni (cfr. atto 67 del dossier personale). Sulla base di quanto constatato
dal MedicalService il 25 aprile 2012 e confermato il 17 aprile 2013, con
decisione 30 aprile 2013 le FFS hanno considerato il ricorrente come
definitivamente inidoneo alla funzione di impiegato alla manovra e
pronunciato lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto al 30 no-
vembre 2013. Tale disdetta è poi stata confermata nella decisione
impugnata del 7 novembre 2013.
5.3.3 Sul piano meramente formale la procedura seguita dal datore di la-
voro, così come descritta poc'anzi (cfr. consid. 5.3.2), rispecchia i principi
prescritti dalle norme applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 5.1.4
del presente giudizio) – segnatamente la constatazione dell'inidoneità
medica da parte del MedicalService, l'annuncio con il piano di reintegra-
zione dell'inizio del diritto al salario per un periodo di due anni, il successivo
annuncio della perdita del lavoro per inidoneità medica, il conseguente
annuncio dell'intenzione di sciogliere il contratto di lavoro per tale motivo
dando la possibilità al ricorrente di esprimersi a priori e in fine la decisione
del datore di lavoro, poi confermata su ricorso – sicché non vi sono
particolari osservazioni in proposito. Riguardo invece alle misure intraprese
per reintegrare il ricorrente, verrà statuito in un secondo momento
(cfr. consid. 6.3 del presente giudizio).
5.3.4 Per quanto attiene invece all'inidoneità medica in quanto tale, lo
scrivente Tribunale rileva quanto segue. Da un esame dei pareri medici e
degli atti dell'incarto risulta che il Dr. med. C._______ prima di emettere
una prognosi sull'idoneità del ricorrente ha più volte consultato il suo
medico curante, ovvero il Dr. med. D._______, specialista in cardiologia, a
A-6950/2013
Pagina 18
cui fa riferimento nei propri scritti (cfr. segnatamente: atti 28, 30, 32, 33, 36,
41 del dossier personale). Lo stesso Dr. med. D._______ indica di aver
discusso con lui per cercare di reinserire il ricorrente nell'ambito lavorativo
(cfr. atto 40 del dossier personale; scritto 24 agosto 2012 all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino). I suoi pareri medici tengono
dunque conto di quanto indicato dal medico curante. Dagli atti non traspare
però se il Dr. med. C._______ abbia visitato personalmente il ricorrente.
Egli non indica poi alcun criterio d'idoneità medica che il ricorrente non
adempirebbe per la funzione di impiegato alla manovra, limitandosi ad un
riferimento all'evoluzione delle condizioni di salute indicatogli dallo stesso
medico curante. Neppure le due summenzionate decisioni apportano
chiarimenti in proposito, limitandosi a riprendere quanto indicato dal
Dr. med. C._______. Su tale punto vi sono pertanto delle lacune.
5.3.5 L'inidoneità medica del ricorrente alla funzione di impiegato alla
manovra è stata nuovamente riconfermata dal MedicalService dinanzi allo
scrivente Tribunale, con scritti 17 febbraio 2014, 30 aprile 2014 e 8 maggio
2014 del Dr. med. G._______ e del Dr. med. H._______, con riferimento al
parere del Dr. med. Peter F._______, specializzato FHM in cardiologia. In
tale occasione, i predetti medici hanno precisato i criteri alla base della
pronuncia dell'idoneità medica. Più in dettaglio, il ricorrente non
adempirebbe al livello di requisiti 2 assegnato alla funzione di "impiegato
alla manovra categoria Ai40" posto dall'allegato 4 alla direttiva dell'Ufficio
federale dei trasporti (UFT) sugli esami di idoneità medica denominato
"Raccomandazioni per la valutazione dell'idoneità in caso di malattie
rilevanti dal punto di vista della medicina del traffico" (versione 1.1 del
1° agosto 2012), nonché ai criteri posti dall'ordinanza del 27 novembre
2009 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni (DATEC) concernente l'abilitazione alla guida di veicoli
motore delle ferrovie (OVF, RS 742.141.21). Egli non adempirebbe
neppure al livello di requisiti 3 – i cui criteri medici nell'ambito della
cardiologia corrispondono al livello di requisiti 2 – dell'ordinanza del
18 dicembre 2013 del DATEC sull'abilitazione a svolgere attività rilevanti
per la sicurezza nel settore ferroviario (OAASF, RS 742.141.22), nel suo
tenore valido dal 1° febbraio 2014. Con scritto 21 maggio 2014, il
MedicalService ha inoltre sottolineato che anche prendendo come base la
funzione di "staffista" – funzione che non tuttavia esiste – anch'essa
dovrebbe rispettare i criteri appena indicati. Nessuno dei medici citati ha
tuttavia esaminato personalmente il ricorrente, non ritenendolo necessario
(cfr. scritto 30 aprile 2014).
A-6950/2013
Pagina 19
5.3.6 Non essendo di per sé sufficiente pronunciare l'inidoneità medica
senza a priori esaminare personalmente un impiegato, confrontarsi con il
parere del medico curante ed indicare i criteri su cui si basa tale pronuncia
(cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio) – così come giustamente rilevato
dallo stesso ricorrente – con scritto 28 agosto 2014 lo scrivente Tribunale
ha ordinato al MedicalService quanto segue:
produrre tutti i pareri medici su cui egli fonda l'idoneità medica del
ricorrente, compreso il parere del Dr. med. F._______;
indicare in maniera chiara e precisa i criteri di idoneità e le norme giuridiche
determinanti (direttive/regolamenti, ecc.) su cui si fondano i suoi pareri;
indicare in maniera chiara e precisa i motivi per cui si discosta dai pareri
del Dr. med. D._______;
far effettuare da uno specialista (cardiologo) un esame personale del
ricorrente, seguito da un rapporto completo indicante quanto rilevato e i
motivi d'inidoneità medica accertati.
5.3.7 Dando seguito a tale richiesta, il MedicalService ha provveduto a far
effettuare dal cardiologo Prof. Dr. med. I._______ una visita personale del
ricorrente, pronunciandosi altresì sommariamente sulle constatazioni del
medico curante ed indicando quali criteri di idoneità quest'ultimo non
adempie attualmente. Con scritto 23 ottobre 2014, esso ha nuovamente
confermato l'inabilità medica del ricorrente ad eseguire la funzione di
impiegato alla manovra, anche alla luce delle norme attualmente in vigore
in rapporto alla predetta funzione.
Più in dettaglio, con scritto 23 ottobre 2014, il MedicalService ha precisato
di aver definito l'idoneità medica del ricorrente sia in base al livello di
requisiti 2 dell'OVF (stato 1° febbraio 2014) con guida indiretta
(corrispondente all'attività originaria del ricorrente) sia in base al livello di
requisiti 3 dell'OAASF (stato 1° febbraio 2014). I predetti criteri di idoneità
sono definiti nella direttiva del 1° maggio 2014 dell'UFT denominata "Esami
di idoneità medica per le persone che svolgono attività rilevanti per la
sicurezza nel settore ferroviario secondo l'OVF e l'OAASF" (versione 1.2;
qui di seguito: direttiva esami di idoneità medica), nonché nel relativo
allegato 4 "Raccomandazioni per la valutazione dell'idoneità in caso di
malattie rilevanti dal punto di vista della medicina del traffico". Nella
seconda parte della predetta direttiva – e meglio, allegato 4, parte 2:
malattie cardiovascolari – non esiste alcuna differenza legata ai criteri
medici tra il livello di requisiti 2 Servizio di manovra con guida indiretta e il
livello di requisiti 3 Servizio di manovra senza guida indiretta.
A-6950/2013
Pagina 20
Trattandosi del servizio specializzato delle FFS, responsabile della valuta-
zione dell'idoneità medica dei suoi dipendenti, lo scrivente Tribunale – che,
viste le precisazioni apportate dal MedicalService, non ha rilevato alcun
errore manifesto nella designazione dei criteri applicabili al ricorrente – non
intravvede alcun motivo per discostarsi dal predetto giudizio
(cfr. prec. consid. 2.3). In effetti, di fatto il ricorrente era un impiegato alla
manovra, a prescindere degli adeguamenti concordati con le FFS a seguito
dell'infortunio al braccio sinistro. Tali criteri risultano applicabili non solo alle
nuove assunzioni come asserito dal ricorrente, ma anche a coloro già alle
dipendenze delle FFS, la cui idoneità medica deve essere valutata
periodicamente o rivalutata a seguito di un incidente o di una malattia
(cfr. in particolare art. 21, 22 e 23 della direttiva esami di idoneità medica e
il relativo allegato 4, parte 2). Allo stadio attuale della procedura, la
valutazione dell'inidoneità medica non deve tenere soltanto conto dei criteri
applicabili al momento della pronuncia dello scioglimento del rapporto di
lavoro, ma anche di quelli attualmente applicabili. Orbene, sia secondo i
disposti in vigore al momento della pronuncia dello scioglimento del
contratto di lavoro (cfr. allegato 4 alla direttiva esami di idoneità medica,
versione 1.1 del 1° agosto 2012), che quelli attuali (cfr. op. cit., versione 1.2
del 1° febbraio 2014), il ricorrente risulta inidoneo alla sua precedente
funzione, sicché la reintegrazione in tale funzione non risulta possibile. In
tali circostanze, le censure del ricorrente in merito all'applicabilità dei
predetti criteri non sono fondate.
Il Prof. Dr. med. I._______ – ovvero un cardiologo alla stregua del medico
curante del ricorrente, confrontatosi con i pareri sia di quest'ultimo, che dei
precedenti medici del MedicalService – a seguito dell'esame personale del
ricorrente ha dichiarato quest'ultimo come tutt'ora inabile alla funzione di
impiegato alla manovra in ragione dell'applicazione dei criteri di esigenza
summenzionati poc'anzi. Alla base di tale giudizio vanno altresì annoverati
i seguenti elementi, qui riportati così come tradotti dal MedicalService con
scritto 23 ottobre 2014:
1. Per il suo profilo di rischio esiste un maggiore pericolo che si ripresenti un
evento ischemico.
2. Visto lo stato di salute del signor A._______, il lavoro a turno risulta
pregiudizievole.
3. Il sig. A._______ è portatore di un defibrillatore impiantato (ICD) e quindi
non si può escludere completamente il rischio di una repentina perdita di
coscienza o incapacità di agire, come pure una possibile interazione dei
campi elettromagnetici eventualmente presenti nella postazione di lavoro.
A-6950/2013
Pagina 21
In sostanza, dai documenti e pareri medici del MedicalService esaminati
poc'anzi dallo scrivente Tribunale, si evince un'incapacità lavorativa del
ricorrente ad esercitare nuovamente la funzione di impiegato alla manovra
(con o senza i relativi adeguamenti).
5.4 In tali circostanze, occorre esaminare se le censure sollevate dal
ricorrente sono tali da inficiare siffatta constatazione, rispettivamente la
prognosi dell'inidoneità medica definitiva pronunciata dal MedicalService.
5.4.1 Non concorde con quanto precede, il ricorrente ritiene che i vari pareri
del Dr. med. D._______ (suo medico curante) del 25 marzo 2013, del
19 agosto 2013 e del 4 aprile 2014, mostrerebbero chiaramente come egli
era ed è tutt'ora idoneo alla funzione di impiegato alla manovra con i relativi
adeguamenti, sicché sarebbe a torto che sarebbe stata pronunciata
l'inidoneità medica definitiva nonché il conseguente scioglimento del
rapporto di lavoro. I pareri medici del MedicalService – espressosi senza
neppure esaminarlo personalmente, per il tramite di medici non specializ-
zati in cardiologia – sarebbero contradditori, tant'è che si fonderebbero su
delle circostanze di fatto erronee: contrariamente a quanto ritenuto dai
medici di fiducia, egli avrebbe smesso da tempo di fumare; gli stessi non
avrebbero altresì tenuto conto del fatto ch'egli è una persona al di fuori
dalla norma, abituato da una vita a svolgere lavori pesanti, professional-
mente e nell'attività in campagna, per cui s'imponeva un adeguamento dei
parametri di giudizio. Detti pareri non prenderebbero neppure conto del
fatto che la sua funzione non è quella di impiegato alla manovra, bensì di
"staffista". La maggior parte dei pareri medici sarebbero redatti in lingua
tedesca e, viste le riserve espresse da uno dei medici in merito a quanto
indicato in lingua italiana dal ricorrente, vi sarebbero dei dubbi rispetto alla
comprensione dei pareri del suo medico curante. Peraltro, in alcuni pareri
medici verrebbe detto ch'egli potrebbe lavorare a turni e sotto l'influsso dei
campi magnetici, per poi dire il contrario in altri pareri.
A tal proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
5.4.2 Da un esame dei pareri del Dr. med. D._______ risulta innanzitutto
ch'egli è partito dal falso presupposto che il ricorrente in seguito alla
problematica cardiaca aveva ripreso la sua attività al 50 %, nella funzione
di smistamento dei vagoni posizionando la staffa sulle rotaie (senza
allacciamento vagoni). Orbene, come visto ciò non è tuttavia corretto:
invero, egli non ha mai ripreso la sua vecchia funzione, bensì si è occupato
di altre mansioni, quali ad esempio il riordino e le pulizie (cfr. consid. 5.3.2
del presente giudizio). Le sue constatazioni non sono pertanto del tutto
A-6950/2013
Pagina 22
corrette. Inoltre, come già precisato poc'anzi (cfr. consid. 5.2.2 del presente
giudizio), l'ultima funzione esercitata dal ricorrente è quella di impiegato
alla manovra, senza manovra di accompagnamento in piedi sul predellino
di carri merci e non di "staffista".
Se è vero che il medico curante ritiene che il ricorrente si sarebbe
completamente ripreso medicalmente parlando – ciò che non è qui messo
in discussione né dal MedicalService, né dallo stesso scrivente Tribunale
– d'altro canto egli ha puntualizzato che la ripresa nella funzione di
impiegato alla manovra era possibile, per quanto compatibile con le
direttive interne delle FFS, ch'egli all'epoca non conosceva (cfr. doc. 40 del
dossier personale; scritto 19 agosto 2013 allegato al doc. 9 degli atti
preliminari). Una volta venuto a conoscenza dei criteri applicabili al
ricorrente, con scritto 4 aprile 2014, il Dr. med. D._______ ha poi
sottolineato che lo stesso non adempie ai requisiti posti dall'allegato 4
denominato "Raccomandazioni per la valutazione dell'idoneità in caso di
malattie rilevanti dal punto di vista della medicina del traffico", nella sua
versione 1.0 del 1° marzo 2012:
"[…] rilevo che per quanto concerne i disturbi del ritmo cardiaco e alterazioni
dell'ecg per il livello di requisiti 3 (per l'accompagnamento di treni o manovre)
si applicherebbero le stesse raccomandazioni valide per il livello di requisiti 1
con tuttora un margine di manovra per le decisioni più ampio. Se le direttive
dovessero essere applicate in maniera stretta il signor A._______ non
entrerebbe in considerazione a causa della presenza di tachicardie ventricolari
brevi ma superiori al limite dato per il livello 1 di 3-4 battiti […]".
Di fatto, i pareri del Dr. med. D._______ non contraddicono pertanto quanto
indicato dal MedicalService in rapporto ai livelli di requisiti applicabili al
ricorrente, bensì raggiungono le conclusioni di quest'ultimo.
5.4.3 Le imprecisioni rilevate dal ricorrente nei pareri medici del
MedicalService – segnatamente l'indicazione iniziale che il ricorrente è un
fumatore, allorquando ha smesso da tempo di fumare (cfr. segnatamente
scritto 15 febbraio 2014 del Dr. med. F._______), che può fare lavori a turni
e poi invece no, ecc. (cfr. segnatamente atto 35 del dossier personale;
parere del 23 ottobre 2014 del MedicalService) – o i dubbi espressi in
merito alla comprensione della lingua italiana e, conseguentemente, dei
pareri del Dr. med. D._______ da parte di quest'ultimo, non sono tali da
inficiare la prognosi pronunciata rispetto alla funzione di impiegato alla
manovra. Lo scrivente Tribunale, ben conscio delle imprecisioni presenti
nei vari pareri medici, ha ordinato al MedicalService di far esperire da un
cardiologo un esame personale del ricorrente, proprio per chiarire gli
eventuali errori di prognosi, i criteri di esigenza applicabili alla funzione di
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Pagina 23
impiegato alla manovra e lo stato di salute attuale del ricorrente. Ora,
dall'ultimo esame medico risulta chiaramente che il ricorrente presenta
ancora dei problemi di sovrappeso (160 kg per un'altezza di 1.90 m), che
assume tutt'ora dei medicinali, che è portare di un defibrillatore
(pacemaker) e ch'egli, vista inoltre la gravità della problematica cardiaca
precedente, non adempie al livello di requisiti 2 dell'OVF nonché al livello
di requisiti 3 dell'OAASF. Se è vero che il ricorrente precedentemente non
è mai stato esaminato da un cardiologo del MedicalService, tale mancanza
è stata sanata in sede ricorsuale. Ciò indicato, non va dimenticato che il
Dr. med. C._______ – primo ad aver pronunciato l'inidoneità medica – si è
sempre consultato con il medico curante del ricorrente, sicché il suo parere
si fonda anche su quanto indicato dal suo cardiologo.
Per quanto attiene alle eventuali lacune linguistiche del MedicalService, lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di sottolineare come tale circostanza
sia inaccettabile. Ciò non è tuttavia un motivo sufficiente per non tenere
conto dei pareri in lingua tedesca del MedicalService, dal momento ch'egli
e/o l'autorità inferiore ne hanno riassunto il contenuto in lingua italiana nelle
proprie prese di posizione. Peraltro, lo scrivente Tribunale non ha alcuna
difficoltà a comprenderne il senso e, se del caso, a scarnarne il contenuto,
qualora appaia come non convincente.
5.4.4 Riguardo al potenziale influsso dei campi magnetici sul defibrillatore
(pacemaker) del ricorrente, il MedicalService non si è espresso in maniera
chiara. Esso nutre dei dubbi in merito ai potenziali influssi dei campi
magnetici, senza tuttavia ritenere come necessaria una perizia per
accertarne gli effetti: dal momento che il ricorrente è inidoneo alla sua
vecchia funzione già in base alle direttive applicabili, tale perizia sarebbe
superflua (cfr. parere del 17 febbraio 2014). Ora, se è vero che il
Dr. med. C._______ non vedeva particolari problemi in relazione ai campi
magnetici (cfr. atto 39 del dossier personale), vero è anche che lo stesso
ha sempre dichiarato il ricorrente come inidoneo alla funzione di impiegato
alla manovra. Altrettanto vale per gli altri medici del MedicalService.
In proposito, lo scrivente Tribunale non può che rilevare come di fatto
l'esperimento di una tale perizia non cambierebbe nulla alla prognosi
dell'inidoneità medica. Quand'anche si dovesse esperire una perizia – così
come auspicato dal ricorrente – e giungere alla conclusione che non vi è
effettivamente per lui nessun pericolo dal punto di vista tecnico, egli non
potrebbe comunque riprendere la propria attività, in quanto non adempie
ai livelli di requisiti prescritti per detta funzione (cfr. consid. 5.4.2 del
presente giudizio). Per tali motivi, procedendo ad un apprezzamento
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anticipato della prova richiesta dal ricorrente, lo scrivente Tribunale
rinuncia ad ordinare alla Medtronic una perizia per accertare i potenziali
influssi dei campi magnetici sul pacemaker (cfr. art. 12 PA a contrario).
5.4.5 Per quanto attiene invece all'esperimento di una perizia medica
indipendente, lo scrivente Tribunale ribadisce di aver già ordinato in sede
ricorsuale direttamente al MedicalService – medico di fiducia delle FFS, il
cui giudizio è determinante – l'esame personale del ricorrente da parte di
un medico specializzato in cardiologia, mediante rapporto completo in
merito ai risultati constatati e ai criteri considerati per la pronuncia
dell'inidoneità medica. Il fatto che non si conoscano le domande poste al
cardiologo e/o al ricorrente, non sono tali da inficiare quanto constatato dal
Prof. Dr. med. I._______ in merito all'inidoneità medica. Peraltro, quanto
constatato dal quest'ultimo non contraddice quanto indicato dal
Dr. med. D._______ nei suoi pareri in rapporto ai livelli di requisiti
applicabili. In tali circostanze, constato lo stato di salute attuale del
ricorrente, un'ulteriore perizia non risulta qui strettamente necessaria,
sicché si può prescindere dall'ordinarla (cfr. art. 12 PA a contrario).
5.4.6 Pur comprendendo la motivazione del ricorrente che si reputa pronto
a riprendere la propria funzione, tenuto conto altresì del fatto che sarebbe
abituato da sempre ad eseguire dei lavori pesanti, tale elemento non è
tuttavia qui decisivo. Non va infatti dimenticato che alle FFS, in qualità di
datore di lavoro, spetta il compito di assicurarsi che i propri dipendenti
siano effettivamente idonei ad esercitare una determinata funzione, sia per
la sicurezza della persona interessata, che degli altri dipendenti lavoranti
insieme a quest'ultimo. Se tale non è il caso come nella presente
fattispecie, in ragione di un incidente cardiaco e delle relative
conseguenze, non sussiste alcun diritto a mantenere il proprio lavoro
(cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio).
5.5 Visto quanto precede, si deve concludere che, sebbene il ricorrente si
sia ripreso dopo l'incidente cardiaco, egli non è tuttavia più in grado di
svolgere la funzione di impiegato alla manovra (con o senza i relativi
adeguamenti) come constatato dal MedicalService nei suoi vari pareri
medici, sicché è a giusta ragione ch'egli è stato considerato dalle FFS
come definitivamente inidoneo per tale funzione. In tali circostanze, vi era
dunque – e vi è tuttora – un motivo valido per pronunciare lo scioglimento
del rapporto di lavoro.
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Pagina 25
6.
6.1 Posto che le condizioni della disdetta sono riunite nella fattispecie,
resta da esaminare se la decisione impugnata sia proporzionata ai sensi
dell'art. 5 cpv. 2 Cost. Come visto, in concreto la risoluzione del rapporto di
lavoro è avvenuta senza che vi sia colpa del ricorrente, ossia per
l'inattitudine a svolgere il lavoro per motivi di salute debitamente attestati
da certificati medici. In un caso come questo, il principio di proporzionalità
è concretizzato dall'art. 19 cpv. 1 vLPers, il quale stipula che prima di
recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato interessato, il
datore di lavoro esamina tutte le opportunità e possibilità ragionevolmente
esigibili per continuare ad impiegare quest'ultimo (cfr. sentenza del TAF A-
2907/2011 del 1° dicembre 2011consid. 8 con rinvii).
Per quanto attiene al CCL FFS 2011 qui applicabile, questo obbligo – come
già accennato (cfr. consid. 5.1.4 del presente giudizio) – è concretizzato
con un piano di reintegrazione ai sensi della cifra 155 CCL FFS 2011. Detta
reintegrazione professionale avviene in ogni caso di riduzione della
capacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio; nel piano stesso vengono
fissati i provvedimenti di reintegrazione che devono tener conto delle
capacità, dell'età, delle condizioni personali e dello stato di salute del
collaboratore (cfr. sentenza del TAF A-2907/2011 del 1° dicembre
2011consid. 8 con rinvii).
6.2 Gli obblighi che incombono al datore di lavoro in rapporto alla
reintegrazione professionale sono accompagnati da un dovere di collabo-
razione dell'impiegato medesimo. Quest'ultimo è infatti tenuto a valutare
attentamente tutte le proposte che il datore di lavoro gli sottopone e ad
agevolarlo nella ricerca di una soluzione soddisfacente (cfr. sentenza del
TAF A-2907/2011 del 1° dicembre 2011 consid. 8.1 con rinvio).
L'art. 19 cpv. 1 LPers non garantisce però in nessun caso un posto di lavoro
al dipendente, nemmeno un trattamento privilegiato nell'ambito della
messa a concorso di nuovi posti (anche se con specifico riferimento
all'art. 104 OPers applicabile in caso di ristrutturazione, cfr. sentenza del
TAF A-2907/2011 del 1° dicembre 2011 consid. 8.1 con i numerosi rinvii).
In effetti, la possibilità di reinserimento di una persona rientra nell'ampio
potere d'apprezzamento riconosciuto al (potenziale) datore di lavoro;
quando il dipendente pretende, come nella presente fattispecie, di
rimanere nell'organico dello stesso datore di lavoro, quest'ultimo dispone
naturalmente – circa l'esistenza della possibilità di reinserimento – dello
stesso potere d'apprezzamento, per cui lo scrivente Tribunale vi si
distanzierebbe unicamente nel caso in cui risulti basato su elementi
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manifestamente insostenibili (cfr. sentenza del TAF A-2907/2011 del
1° dicembre 2011 consid. 8.1; consid. 2.3 del presente giudizio).
6.3 Lo scrivente Tribunale esaminerà, di conseguenza, se gli obblighi del
datore di lavoro sono stati rispettati dalla controparte, e più precisamente
se le FFS hanno tentato tutto quello che era ragionevolmente esigibile per
mantenere il ricorrente al proprio servizio o trovargli un altro posto di lavoro,
prima di pronunciare lo scioglimento del rapporto di lavoro.
6.3.1 In sunto, il ricorrente ritiene che le FFS non avrebbero ottemperato a
quanto prescritto dalla legge e intrapreso tutto quanto possibile per
reintegrarlo nella sua vecchia funzione, tant'è che l'unico lavoro proposto
sarebbe quello di selleria, ovverossia un lavoro non adatto per chi porta un
pacemaker, tenuto conto che i macchinari per saldare la plastica sono a
induzione e pertanto non compatibili (cfr. segnatamente, scritto 10 aprile
2014). Di avviso contrario, le FFS indicano invece di aver fatto il possibile,
tuttavia senza riuscire a trovare un lavoro duraturo e adatto alla situazione
del ricorrente, motivo per cui ha dovuto pronunciare lo scioglimento del
rapporto di lavoro (cfr. in particolare, scritto 21 maggio 2014).
6.3.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva come inizialmente e
successivamente all'insorgere della problematica cardiaca il ricorrente sia
stato reintegrato provvisoriamente in senno alle FFS, dapprima presso il
servizio Railclean (occupazione al 50%), in seguito in attività di riordino e
pulizia presso la stazione di X._______ (inizialmente al 50%, dal 22 aprile
2013 in misura completa), non richiedenti degli sforzi eccessivi. Con il
primo piano di reintegrazione del 10 gennaio 2012 (cfr. atto 46 del dossier
personale), si è dato avvio alla procedura di reintegrazione conformemente
alla cifra 155 CCL FFS 2011. Le FFS hanno altresì proposto al ricorrente
di seguire un "coaching per la candidatura" ch'egli ha poi accettato
(cfr. atti 52 e 64 del dossier personale). Con il secondo piano di
reintegrazione del 6 dicembre 2012 (cfr. atto 47 del dossier personale), il
ricorrente è stato poi invitato ad annunciarsi ai posti vacanti che rispettano
le sue limitazioni e a compilare il formulario "riepilogo del processo di
candidatura" cercare attivamente un lavoro. Da un esame degli atti
dell'incarto, non risulta tuttavia s'egli abbia messo in pratica quanto in-
coraggiato dalle FFS, tant'è che lo stesso non accenna nulla in proposito.
Nel contempo, il Manager della salute si è attivato per trovare una
sistemazione adeguata al ricorrente presso i vari servizi interni delle FFS,
segnalando le sue limitazioni mediche, tuttavia senza esito favorevole
(cfr. atti 53-63 del dossier personale). Con messaggio di posta elettronica
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del 26 giugno 2013, lo stesso ha peraltro segnalato al ricorrente un posto
di impiegato logistica all'80%-100% quale "allrounder Servizi" a Y._______
(cfr. atto 63 del dossier personale). Un esame degli atti dell'incarto rileva
altresì come il Manager della salute si sia costantemente tenuto in contatto
con il MedicalService in merito allo stato di salute del ricorrente, di modo
da valutarne la reintegrazione in un posto adeguato alla sua situazione
(cfr. atti 28, 31, 34, 37, 38, 42 del dossier personale). Orbene, in assenza
di posti disponibili e adeguati allo stato di salute del ricorrente, non si può
rimproverare al datore di lavoro di non aver intrapreso quanto possibile per
reintegrarlo in un lavoro ragionevolmente esigibile. Se è vero che il lavoro
di selleria non è adatto al ricorrente, tale impiego non è tuttavia stato
proposto dalle FFS, bensì dell'assicurazione invalidità, sicché tale offerta
esula dal contesto attuale. Le critiche mosse dal ricorrente in proposito,
non sono pertanto pertinenti.
6.3.3 Poiché spetta al datore di lavoro valutare la sussistenza o meno di
un posto ragionevolmente esigibile per continuare ad impiegare una
persona, si deve ritenere che visti gli esiti negativi delle ricerche intraprese,
una reintegrazione del ricorrente in senno alle FFS non era di fatto
possibile. Non va dimenticato che, in caso di reintegrazione, non sussiste
alcuna garanzia che all'interessato possa essere offerta un'ulteriore
occupazione a tempo indeterminato, nemmeno un trattamento privilegiato
nell'ambito della messa a concorso di nuovi posti di lavoro (cfr. consid. 6.2
del presente giudizio). Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, egli è
stato sostenuto ed accompagnato dalle FFS nel corso della sua
reintegrazione professionale, purtroppo con esito negativo. Orbene, detta
reintegrazione non è stata possibile entro lo scadere della durata del diritto
alla retribuzione di due anni, né era prevedibile a quella data. Ne discende
che lo scioglimento del rapporto di lavoro pronunciato dalle FFS
conformemente alla cifra 140 cpv. 1 CCL FFS 2011 e alla cifra 183 lett. c
CCL FFS 2011, risulta qui giustificato.
7.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti del ricorrente non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre
essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento
dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica –
inadeguata. È dunque a giusto motivo che le FFS hanno pronunciato lo
scioglimento del rapporto di lavoro per inidoneità medica definitiva, con
effetto al 30 novembre 2013, sicché la decisione impugnata dell'autorità
inferiore va qui confermata.
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Pagina 28
8.
In base all'art. 34 cpv. 2 LPers, rispettivamente dell'art. 7 cpv. 3 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS
173.320.2), non vengono prelevate spese né assegnate ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese, né assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
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Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di rapporti di
lavoro di diritto pubblico possono essere impugnate davanti al Tribunale
federale a condizione che concernano controversie di carattere patrimo-
niale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 15'000.– rispettivamente – se
ciò non è il caso – nelle quali si ponga una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Se non si tratta
di una contestazione a carattere pecuniario, il ricorso è ricevibile soltanto
nella misura in cui concerna la parità dei sessi (art. 83 lett. g LTF). Se il
ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, esso deve essere
interposto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione
contestata, presso il Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna
(art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti
in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova
devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: