Corte I
A-6956/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Daniel de Vries Reilingh,
cancelliere Manuel Borla.
X._______ SA, …,
patrocinata da …,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Sdoganamento preferenziale, certificati d'origine delle
merci, esazione posticipata dei contributi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-6956/2008
Fatti:
A.
Su incarico della X._______ SA, la ditta Y._______ SA, in data 29
marzo 2006, e la ditta Z._______ SA, in data 29 luglio 2006, hanno
dichiarato presso gli ispettorati doganali di Chiasso-Strada e Chiasso-
Ferrovia, all'aliquota preferenziale nell'ambito del Sistema generale
delle preferenze a favore dei Paesi in sviluppo, apparecchi per la
videoregistrazione provenienti dalla Cina.
B.
In data 25 e 26 ottobre 2006 la Direzione generale delle dogane (in
seguito DGD) ha chiesto alla competente autorità doganale cinese di
verificare posticipatamente l'autenticità e l'esattezza dei certificati di
origine Form. A nos. ... del 28 marzo 2006 e … del 5 luglio 2006.
C.
Con scritti del 8 maggio 2007 la DGD ha trasmesso una lettera di
sollecito alla autorità cinesi. Lo stesso giorno, la medesima autorità, ha
provveduto a informare l'importatore (destinatario), X._______ SA, in
merito al controllo a posteriori.
D.
Il 4 ottobre 2007, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte delle
autorità cinesi, la DGD ha trasmesso gli incarti alla Direzione di
circondario delle dogane di Lugano (in seguito DCD) per evasione
della pratica.
E.
Con scritti del 24 gennaio 2008 la DCD ha informato la X._______ SA
che le autorità cinesi non avevano comunicato il risultato del controllo
posticipato. L'autorità doganale ha inoltre informato che la merce
aveva beneficiato a torto del trattamento preferenziale all'atto di
sdoganamento, di voler procedere con l'esazione posticipata nei
confronti di X._______ SA per l'importo di fr. 1'678.40 e di fr. 1'555.45,
e di assegnare un termine di 10 giorni per prendere posizione in
ossequio del diritto di essere sentito.
F.
Il 30 gennaio 2008 X._______ SA ha invitato la DCD a comunicare i
motivi atti a far nascere il sospetto che le merci non erano di origine
Pagina 2
A-6956/2008
preferenziale come pure copia della documentazione comprovante
l'invio e la ricezione delle richieste di informazione giunte all'autorità
cinese.
G.
Con scritto del 4 aprile 2008 la DGD ha comunicato alla DCD che la
ricerca positiva effettuata da LaPosta non concerneva la merce in
esame, bensì altri prodotti anch'essi stati oggetto di controllo a
posteriori.
H.
Il 7 maggio 2008, con riferimento ai quesiti posti dalla X._______ SA il
30 gennaio 2008, la DCD ha indicato che LaPosta per prassi non
effettui ricerche di avvenuta consegna all'estero per raccomandate la
cui spedizione è avvenuta oltre 6 mesi prima della richiesta.
I.
In data 13 maggio 2008 la X._______ SA, sottolineando come fosse
impossibile stabilire se le richieste di controllo a posteriori siano giunte
effettivamente a destinazione, ha richiesto la soppressione della
decisione di riscossione a posteriori.
J.
Il 20 giugno 2008 la DCD ha emanato la decisione di esazione
posticipata nei confronti della X._______ SA per l'importo complessivo
di fr. 3'233.85.
K.
Con ricorso del 30 luglio 2008 la X._______ SA ha interposto ricorso
alla DGD contro la decisione della DCD relativa all'importo di fr.
3'233.85.
L.
Con decisione del 3 ottobre 2008 la DGD ha statuito sul ricorso
respingendolo.
M.
Con atto del 3 novembre 2008 la X._______ SA (in seguito ricorrente)
ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale amministrativo
federale chiedendone l'annullamento e protestando indennità di spese
ripetibili.
Pagina 3
A-6956/2008
N.
Con risposta del 26 novembre 2008 la DGD ha rinunciato ad una
presa di posizione e rinviato alle considerazioni espresse nella
decisione del 3 ottobre 2008.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul
presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32).
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come
pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la
ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Dato è quindi
anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere
esaminato nel merito.
1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già
pendente al momento dell'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della
Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), giusta
l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è
ancora sottoposto alla vecchia Legge federale del 1° ottobre 1925
sulle dogane (vLD; decisioni del Tribunale federale 2C_366-367-
368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 1.4).
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato
né dai motivi adotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
Pagina 4
A-6956/2008
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della
decisione della DGD, sostenendo che la stessa sia incostituzionale
perché resa in violazione del diritto di essere sentita (art. 29 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 [Cost.; RS 101]), del principio della buona fede (art. 9 Cost.),
rispettivamente come la stessa sia stata resa in violazione dell'art. 38
dell'Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le regole d'origine per
la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPT; RS
946.39).
3.
Nel suo gravame la ricorrente ritiene che la DGD, non spiegando
minimamente quali siano i "dubbi fondati" ai sensi dell'art. 38 OROPT,
che autorizzerebbero il controllo a posteriori, è caduta in una carenza
di motivazione con conseguente violazione del diritto di essere sentito.
3.1 Il diritto di essere sentito è di natura formale. Ciò significa che una
sua violazione ha per principio come conseguenza l'annullamento
della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di
successo del ricorso nel merito (DTF 127 V 431, consid. 3d/aa). Ne
consegue che la denuncia della sua violazione dev'essere trattata
prioritariamente (DTF 124 I 49 consid. 1).
3.2 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa
federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie
costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les
droits fondamentaux, 2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY,
Procédure administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a
ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.;
Pagina 5
A-6956/2008
MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag. 285
segg.). Esso ha tra l'altro quale conseguenza l'obbligo da parte di
un'autorità di motivare, almeno in modo succinto, le decisioni rese
(DTF 130 II 530 consid. 4.3; decisione del Tribunale amministrativo
federale A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 7.1). Tale obbligo
non impone all'autorità di esporre e di discutere tutti i fatti, i mezzi di
prova e le censure sollevate (DTF 126 I 97 consid. 2b); tuttavia è
necessario che l'autorità citi i motivi su cui fonda il suo ragionamento e
che l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta de-
ve infatti permettere all'interessato ed a un'eventuale autorità di ricorso
di rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che
lo concerne (DTF 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3; 129 I
232 consid. 3.2 segg.; 126 I 97 consid. 2b; decisioni del Tribunale am-
ministrativo federale A-1752/2006 del 22 novembre 2007, consid. 3.3;
A-1591-2006 del 10 settembre 2008 consid. 7.1; GIOVANNI BIAGGINI,
Kommentar BV, Zurigo 2007, ad art. 29 no. 6 e no. 25; LORENZ
KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 94 segg.).
3.3 Alla luce di quanto sopra esposto la decisione della DGD di
respingere il ricorso presentato dalla ricorrente e mantenere la
decisione di esazione posticipata è motivata e sviluppata in maniera
più che esaustiva ai considerandi 5, 6, 7 e 8.
In particolare dopo enunciazione dei requisiti posti dalla legge
applicabile, segnatamente gli articoli 38 e 39 OROPT, l'autorità
inferiore ne ha sottolineato l'ottemperanza con riferimento alla duplice
richiesta di informazioni da parte delle autorità doganali svizzere
all'indirizzo dell'autorità cinese.
In questo contesto l'allegazione della ricorrente, relativa alla violazione
del diritto di essere sentito per mancanza di motivazione della
decisione in esame, non può trovare conferma.
4.
Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi
sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte della
DCD.
4.1 Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello
Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe
condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle
promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia
posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1,
Pagina 6
A-6956/2008
DTF 129 I 161 consid. 4; decisione del Tribunale amministrativo
federale A-344/2008 del 30 marzo 2010 consid. 5.1).
Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le
autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal
principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta
avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi
entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627
consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal
suisse, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; ERNST BLUMENSTEIN/PETER
LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo
2002, pag. 28).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'ammi-
nistrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un am-
ministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a con-
dizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti del-
le sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia
potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione
ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso
disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza
subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia
non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formu-
lato il suo avviso (fra le tante DTF 131 II 627 consid. 6.1 e le referenze
ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006
del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Ent-
wicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con
ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).
4.2 Nel caso in esame, la ricorrente adduce la propria buona fede
sostenendo di essersi fidata della documentazione ufficiale rilasciata
dall'autorità cinese.
Sennonché, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le
allegazioni della qui ricorrente non possono trovare conferma.
Infatti dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o
rassicurazione operata da parte dell'autorità svizzera sulla quale la
ricorrente potesse fare affidamento. A questo proposito si ricorda
inoltre come i documenti relativi alle merci importate, segnatamente i
Pagina 7
A-6956/2008
certificati di origine, cui essa fa riferimento, siano stati redatti
dall'autorità cinese.
5.
La ricorrente si prevale inoltre di un'errata applicazione dell'art. 38 cpv.
1 OROPT, sottolineando che la DGD non avrebbe indicato
minimamente quali erano i "dubbi fondati" che avrebbero autorizzato il
controllo a posteriori.
5.1 Giusta l'art. 38 cpv. 1 OROPT il controllo a posteriori di prove
dell’origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni qual
volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa
l’autenticità del documento o l’esattezza dei dati concernenti l’origine
dei prodotti in questione.
5.2 Con scritti del 25 e 26 ottobre 2008 la DGD, nell'ambito
dell'assistenza amministrativa, ha trasmesso i certificati di origine
Form. A nos. ... e ... alle autorità cinesi, al fine di controllarne
l'autenticità e l'esattezza.
Per quanto attiene la censura inerente la mancanza dei presupposti
alla base dell'art. 38 OROPT ed in particolare il requisito dei "dubbi
fondati" lo scrivente Tribunale non può condividere le adduzioni della
ricorrente. Infatti il tenore dell'art. 38 cpv. 1 OROPT è chiaro ed indica
che il controllo a posteriori presuppone quale condizione alternativa i
"dubbi fondati" o il semplice controllo per campionatura.
Dalle emergenze di causa si evince che il caso in esame contempla
questa seconda fattispecie. Infatti da corrispondenza interna delle
autorità doganali (cfr. Messaggio di posta elettronica del 30 aprile
2008) si comprende che non vi era l'intenzione specifica di controllare
una determinata fattispecie quanto piuttosto l'intenzione di procedere
con un controllo per campionatura.
6.
La ricorrente adduce inoltre che la DGD, non avendo comprovato la
ricezione da parte delle autorità doganali cinesi delle richieste di
verifica, abbia assunto un comportamento arbitrario.
6.1
6.1.1 Ai sensi dell'art. 9 Cost. ognuno ha il diritto d'essere trattato
senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli
organi dello Stato.
Pagina 8
A-6956/2008
Giusta l'art. 39 cpv. 1 OROPT se entro sei mesi o, qualora si tratti di
certificati d’origine sostitutivi, otto mesi le autorità doganali svizzere
non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la risposta non permette
di decidere circa l’autenticità del documento in questione o circa
l’origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera
all’organo governativo competente del Paese beneficiario,
rispettivamente alle autorità doganali del Paese di transito.
Se dopo quattro mesi dall’invio della seconda lettera le autorità
doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta oppure se la
risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in
questione o sull’origine effettiva dei prodotti, le preferenze tariffali non
sono concesse (art. 39 cpv. 2 OROPT).
6.1.2 Giusta i combinati disposti degli articoli 19 PA e 40 della Legge
del 4 dicembre 1947 di procedura civile (PC; RS 273), nel
procedimento davanti al Tribunale amministrativo federale vale il
principio del libero apprezzamento delle prove (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Basilea 2008, pag. 163 no. 3.140). Il sopracitato Tribunale non
è di conseguenza legato a rigide e determinate regole, che gli
impongono come analizzare un mezzo di prova e quale valore
probatorio dare ai singoli mezzi di prova (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 164 no. 3.140; DTF 130 II 482
consid. 3.2).
La prova è fornita allorquando il tribunale, a seguito della
ponderazione delle prove addotte, raggiunge il convincimento sulla
scorta di elementi oggettivi che una determinata fattispecie si è
realizzata. Si rileva in particolare come la certezza assoluta non può
essere pretesa. È sufficiente infatti che il tribunale non abbia seri dubbi
sui fatti adotti e rilevanti o perlomeno che i rimanenti dubbi si
presentino come lievi (DTF 130 III 321 consid. 3.2; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., pag. 164 no. 3.142).
6.1.3 Per costante giurisprudenza, una decisione non è arbitraria per
il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura
preferibile, ma essa deve risultare manifestamente insostenibile, in
aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista
manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità
(DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). Non
basta, in particolare, che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della
Pagina 9
A-6956/2008
decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III
585 consid. 2; 125 I 492 consid. 1b). Il mancato rispetto di queste
esigenze di motivazione conduce all'inammissibilità della censura
(DTF 133 III 585 consid. 2).
Per quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e
l'accertamento dei fatti, si incorre nell'arbitrio se si misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se si
omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se
si ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di
causa o interpretandoli in modo insostenibile (decisione del Tribunale
federale 4A_228/2008 del 27 marzo 2009 consid. 3.1).
Incombe alla parte ricorrente il compito di allegare e dimostrare, con
un'argomentazione dettagliata e precisa, che queste condizioni sono
realizzate nella fattispecie che la concerne.
6.2 Nella fattispecie in esame l'accertamento di fatto contestato
nell'allegato ricorsuale è quello secondo il quale le autorità doganali
cinesi abbiano effettivamente ricevuto la richiesta di verifica circa
l'autenticità e l'esattezza dei certificati d'origine.
A mente della ricorrente questo fatto non è comprovato dalla
documentazione agli atti presa in considerazione dall'autorità di prima
istanza, la quale sarebbe dunque giunta ad una conclusione errata.
Dagli atti di causa si evince che, dietro richiesta della DGD, LaPosta
ha effettuato le ricerche delle tracce di ricezione inerenti gli invii
eseguiti all'indirizzo delle autorità doganali cinesi. Tali ricerche non
hanno dato esito positivo, fatta eccezione per un'altra richiesta di
verifica di certificati di origine indirizzata al medesimo recapito di
suddette autorità il 4 ottobre 2007, ma inerente i Form A nos. ... e ....
La DGD sulla scorta di questa constatazione, ovvero sia che l'indirizzo
al quale gli invii sono stati effettuati era corretto, ha ritenuto pacifico
considerare e desumere che anche tutte le altre missive ivi indirizzate
siano giunte alla destinazione indicata, tra le quali le richieste qui in
esame per le quali però nessuna risposta è giunta. A questo proposito
vedasi in particolare le affermazioni della DGD "[n]ous pouvons
logiquement en dedéduire, que toutes nos lettres sont bien arrivées à
destination" e ancora "[e]n conclusion, il n'y a pour l'istant pas de
problématique liée à la bonne réception de nos courriers [...]".
Pagina 10
A-6956/2008
Sennonché il presente Tribunale, in considerazione del principio del
libero apprezzamento delle prove, non può condividere quanto
menzionato dall'autorità inferiore.
In particolare ammettere, come fa quest'ultima, che gli scritti trasmessi
all'indirizzo corretto delle autorità doganali cinesi siano neces-
sariamente da considerare giunti a destinazione, è un'interpretazione
non sostenibile; infatti ammettere il contrario come ritenuto dall'autorità
inferiore equivale a rendere priva di senso ogni ricerca di traccia
postale.
Del resto dagli atti di causa, si evince che già la DCD, con scritto del 7
marzo 2008 aveva espresso seri dubbi in merito, indicando
segnatamente "[q]ualora non dovessimo essere in grado di
comprovare che le nostre lettere sono arrivate a destino siamo
dell'avviso che l'esazione posticipata non sia legalmente sostenibile".
E ancora, "[l]a certezza che l'indirizzo al quale abbiamo trasmesso le
nostre richieste è quello giusto, non è sufficiente".
Abbondanzialmente lo scrivente Tribunale rileva che l'invio alla
ricorrente, in data 8 maggio 2007, di due lettere informative (non
risultanti agli atti) segnalanti il controllo a posteriori non hanno alcuna
valenza in merito.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il presente Tribunale rileva che
la DGD non ha sostanziato in modo sufficiente la ricezione degli scritti
del 25 e 26 ottobre 2006 e del 8 maggio 2007 inerenti le richieste di
verifica dei certificati di origine alle autorità doganali cinesi ed ha
dunque fondato la propria decisione su un fatto non provato.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta irrilevante analizzare la
censura inerente l'arbitrio.
7. Riassumendo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate
nonché ai documenti di causa presentati, il presente Tribunale, sulla
scorta del principio del libero apprezzamento delle prove, considera
che la ricezione delle richieste di verifica inerenti i certificati di origine
non è comprovata. Ne consegue che la decisione dell'autorità inferiore
del 3 ottobre 2008, è annullata e dunque la qui ricorrente non è tenuta
al pagamento dell'importo di fr. 3'233.85.
Pagina 11
A-6956/2008
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 2 PA, non
vengono prelevate spese.
9.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, se ammette il ricorso, l'autorità giudicante
assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. La
ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un
legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. Con
riferimento all'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità inferiore
verserà alla ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per la
procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale.
Pagina 12
A-6956/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione del 3 ottobre 2008 della Direzione
generale delle dogane annullata. Conseguentemente, lo scrivente
Tribunale constata ai sensi dei considerandi che l'importo di fr.
3'233.85, posto a carico della ricorrente, non è da essa dovuto.
2.
Non si prelevano spese. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali,
l'anticipo spese di complessivi fr. 1'000.- versato dalla ricorrente le
verrà restituito.
3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'autorità
inferiore corrisponderà alla ricorrente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ... + ...; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Markus Metz Manuel Borla
Pagina 13
A-6956/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 14