B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-6961/2015
Sen t en z a d e l 2 7 se t t emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Jürg Steiger, Maurizio Greppi,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
entrambi patrocinati dall’avv. Rosella Chiesa Lehmann,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale delle strade USTRA,
3003 Bern,
rappresentato dalla Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del territorio, Via Franco Zorzi 13,
casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
controparte,
Commissione federale di stima 13° Circondario
(Ticino e Grigioni),
c/o avv. Filippo Gianoni, Presidente,
Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Procedura di espropriazione per la sistemazione dello
svincolo della A2 di Mendrisio.
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Fatti:
A.
In data 11 luglio 2008 l’Ufficio federale delle strade (di seguito: USTRA) ha
inoltrato al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
della comunicazione (di seguito: DATEC) la richiesta d’approvazione dei
piani per la riorganizzazione dello svincolo autostradale di Mendrisio sulla
A2 di Mendrisio, dal km 6.167 al km 10.32 (corsia Sud-Nord), dal km 8.220
al km 6.167. Dal 19 agosto 2008 aI 19 settembre 2008 il progetto è stato
sottoposto all’inchiesta pubblica mediante pubblicazione presso i Comuni
toccati (a quel tempo: Mendrisio, Rancate e Ligornetto) e nel Foglio
Ufficiale del Cantone Ticino (FU 67/2008).
B.
La realizzazione del predetto progetto comporta l’espropriazione in via
definitiva o temporanea di vari fondi, tra cui la particella n. ***1 del Registro
fondiario definitivo (di seguito: RFD) del Comune di X._______ (Sezione
Y._______) di proprietà in ragione di ½ ciascuno dei signori A._______ e
B._______, come segue:
particella n. ***1
(di 1482 m2)
espropriazione definitiva di 20 m2;
occupazione temporanea di 259 m2.
C.
Con decisione 31 ottobre 2011, il DATEC ha evaso le opposizioni al
progetto ai sensi dei considerandi e le domande ai sensi degli artt. 7-10
della legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr,
RS 711) e approvato i piani del progetto esecutivo. Nove opposizioni – tra
cui quella del 18 settembre 2008 dei signori A._______ e B._______ –
sono state trasmesse per evasione delle pretese espropriative alla
Commissione federale di stima del 13° Circondario, Cantone Ticino e
Grigioni (di seguito: CFS).
La predetta decisione è poi stata confermata su ricorso dal Tribunale
amministrativo federale con sentenza A-6547/2011 del 22 ottobre 2013.
D.
Con decisione 17 agosto 2012, il Presidente della CFS ha aperto la
procedura di stima per l’acquisizione dei diritti necessari alla realizzazione
delle opere e ha composto il collegio giudicante.
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Pagina 3
E.
L’anticipata immissione in possesso è stata concessa, salvo un’eccezione,
da tutti gli espropriati. Per i casi nei quali non sono stati raggiunti accordi,
la CFS ha effettuato le udienze di conciliazione il 2 maggio 2013 e i
sopralluoghi il 12 febbraio 2014. Alle parti è stata concessa la facoltà di
presentare memorie conclusive scritte.
F.
Durante l’udienza di conciliazione tenutasi il 12 febbraio 2014 per quanto
concerne la particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione
Y._______), l’USTRA – in qualità di espropriante – ha proposto ai signori
A._______ e B._______ un’indennità di 300 franchi/m2 per la parte
edificata, di 3 franchi/m2 per il bosco e di 0.50 franchi/m2 per l’occupazione
temporanea. Inoltre, l’USTRA ha offerto 150 franchi/m2 per il diritto di
superficie per la posa dei panelli fonoassorbenti. Da parte loro, i signori
A._______ e B._______ – parte espropriata – hanno ribadito le loro
richieste di indennizzo formulate con opposizione 18 settembre 2008,
ossia almeno 100'000 franchi per l’espropriazione definitiva parziale; in via
subordinata almeno 1'000'000 franchi per l’espropriazione definitiva
parziale e per la perdita dei posteggi, oltre ad un’indennità di almeno
300'000 franchi per l’occupazione temporanea.
G.
Con conclusioni 12 settembre 2014, i signori A._______ e B._______
hanno poi precisato le loro pretese, chiedendo 1'000 franchi/m2 per l’espro-
priazione definitiva parziale e la perdita di posteggi; 200'000 franchi per
mancanza di visibilità dell’attività commerciale; 280'000 franchi per la
locazione di posteggi alternativi e perdita di guadagno; 250'000 franchi per
perdita di guadagno; 350'000 franchi per svalutazione immobile esistente;
300'000 franchi per occupazione temporanea e inconvenienti; 1'500 fran-
chi per spostamento veicoli attualmente depositati sui piazzali per l’inizio
dei lavori.
H.
Con decisione 25 settembre 2015, la CFS ha concesso ai signori
A._______ e B._______ le seguenti indennità di espropriazione:
4'224 franchi per l’espropriazione definitiva parziale di 20 m2 della particella
n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), oltre accessori;
1 franco/m2 all’anno per l’occupazione temporanea di 259 m2 della particella
n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______);
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180 franchi/m2 per la servitù di superficie gravante la particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______ (Sezione Y._______) in rapporto alla posa dei pannelli
fonoassorbenti;
6'415 franchi (IVA inclusa) a titolo di indennità di ripetibili.
La CFS ha per contro sancito che non vi erano gli estremi per concedere
ai signori A._______ e B._______ un’indennità di espropriazione in
rapporto alla perdita della servitù di posteggio gravante la particella n. ***2
RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______) a favore della loro
particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______).
Benché la predetta area sarebbe stata adoperata sin dal novembre 1998
come posteggio in virtù di una servitù concessa dall’allora Comune di
Y._______, difetterebbe infatti la necessaria licenza edilizia. In tale
evenienza, gli espropriati non avrebbero alcun diritto acquisito e pertanto
alcun diritto ad un indennizzo per la perdita dei posteggi di fatto abusivi. La
CFS ha inoltre sancito che non sussisterebbe alcun minor valore della
parte residua, già per il fatto che l’espropriazione sarebbe limitata a 20 m2
di una particella complessiva di 1'482 m2 – ossia una superficie residua di
1'482 m2 –, la cui forma resterebbe favorevole cosicché sarebbe garantita
la sua utilizzazione ai fini primitivi e in particolare le possibilità edificatorie
sarebbero integralmente mantenute.
I.
Avverso la predetta decisione, i signori A._______ e B._______ (di seguito:
ricorrenti) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato ricorso
29 ottobre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando
tasse, spese e ripetibili, in sostanza, i ricorrenti chiedono la riforma del
punto 1/VI del dispositivo della decisione impugnata e la concessione delle
seguenti ulteriori indennità di espropriazione in rapporto alla perdita della
servitù di posteggio:
28'000 franchi quale indennità per l’esproprio del diritto di parcheggio a carico
della particella n. ***2 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______) a
loro concesso in uso mediante servitù;
280'000 franchi per la diminuzione di valore della particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______ (Sezione Y._______) e la necessità di locare altri
parcheggi sostitutivi.
In via subordinata, essi postulato il rinvio dell’incarto all’autorità inferiore
per nuovo giudizio. A sostegno della loro richiesta, essi ritengono che in
virtù della servitù di posteggio concessa a suo tempo dall’ente pubblico e
attualmente iscritta a RFD, gli stessi – avendo acquisito in buona fede il
fondo a beneficio di detta servitù – avrebbero un diritto acquisito al
risarcimento della perdita dei posteggi.
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Pagina 5
J.
Con scritto 5 novembre 2015, la CFS ha trasmesso l’incarto e rinunciato a
presentare osservazioni, riconfermandosi nella propria decisione.
K.
Con risposta 23 dicembre 2015, l’USTRA (di seguito: controparte) ha
postulato il rigetto del ricorso, sottolineando che i ricorrenti avrebbero già
beneficiato di un indennizzo generoso da parte dell’autorità inferiore,
rispetto a quanto avrebbe dovuto invece essere loro accordato. Per tale
motivo, sarebbero sorpreso dell’ulteriore richiesta di 280'000 franchi per
una generica svalutazione e una teorica necessità di locare posteggi
sostitutivi. Ciò premesso, la controparte ritiene che sarebbe a ragione che
l’autorità inferiore non avrebbe accordato ai ricorrenti un risarcimento in
rapporto alla perdita della servitù di posteggio gravante la particella n. ***2
RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), in quanto l’uso di
detto fondo quale posteggio non sarebbe mai stato oggetto di licenza edili-
zia e, in ogni caso, non sarebbe compatibile con il diritto pubblico applica-
bile. Peraltro, i ricorrenti ostruirebbero l’accesso autostradale di servizio e
occuperebbero abusivamente la strada cantonale, nonché la piazza di giro.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. LTAF, in relazione con
l’art. 77 cpv. 1 LEspr. Giusta l’art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni
contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al
Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al
rinvio di cui all’art. 37 LTAF, la PA.
1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti. Essendo destinatari
della decisione 25 settembre 2015 della CFS qui impugnata, che concede
loro un indennizzo inferiore a quanto da essi richiesto, i ricorrenti risultano
infatti direttamente toccati e hanno pertanto un interesse a che la stessa
venga annullata (cfr. art. 78 cpv. 1 LEspr; art. 48 cpv. 1 PA). Detta
decisione è poi stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA,
art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
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legge (cfr. art. 52 PA). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e deve essere
esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 PA;
cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
In particolare, ai sensi dell’art. 49 lett. b PA, l’accertamento dei fatti è
incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova
determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione
dall’autorità inferiore. L’accertamento è invece inesatto allorquando
l’autorità ha omesso d’amministrare la prova di un fatto rilevante, ha
apprezzato in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo
di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in
contraddizione con gli atti dell’incarto, ecc. (cfr. sentenza del TAF A-
3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 2.1.2 con i numerosi rinvii).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né
dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti sponta-
neamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo
se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF
122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l’autorità
giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione
completo – eserciti il suo potere d’apprezzamento con riserbo qualora si
tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a
questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Quando si devono
giudicare questioni tecniche speciali per le quali l’autorità di prima istanza
dispone di conoscenze specifiche, l’autorità di ricorso non si discosterà
pertanto senza validi motivi dall’apprezzamento di chi l’ha preceduta
(cfr. DTF 133 II 5 consid. 3; 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del TAF A-
7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., n. 2.154 segg.).
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Pagina 7
3.
Nel caso in disamina, i ricorrenti hanno unicamente postulato la riforma del
punto1/VI del dispositivo della decisione impugnata, chiedendo di fatto che
– oltre alle indennità di espropriazione già loro riconosciute dalla CFS – gli
venga concessa un’ulteriore indennità in rapporto all’esproprio del diritto di
parcheggio (servitù di parcheggio) a carico della particella n. ***2 RFD del
Comune di X._______ (Sezione Y._______) e alla diminuzione del valore
della particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______)
e alla necessità di locare altri posteggi sostitutivi.
In casu, si tratta dunque di accertare se – tenuto conto delle circostanze
concrete, nonché dei principi qui applicabili (cfr. consid. 3.1 del presente
giudizio) – è a giusta ragione che l’autorità inferiore non ha concesso alcun
indennizzo per i danni asseriti dai ricorrenti, ciò che implica altresì di
verificare se quest’ultima ha accertato correttamente la fattispecie alla base
della propria decisione (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio).
3.1
3.1.1 Giusta l’art. 16 LEspr, l’espropriazione non può aver luogo che verso
piena indennità. Nell’esame del patrimonio dell’espropriato, l’indennità non
deve condurre né ad un impoverimento né ad un arricchimento. Essa deve
collocare l’espropriato in una situazione economicamente equivalente a
quella di cui avrebbe beneficiato senza l’espropriazione (cfr. DTF 95 I 453
consid. 2; 93 I 554 consid. 3; sentenze del TAF A-6674/2014 del 7 dicem-
bre 2015 consid. 6.1; A-4906/2014 del 3 maggio 2017 consid. 4.1.1; A-
3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 5.1.1; A-8536/2010 del 10 novem-
bre 2013 consid. 7; HESS/WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes,
vol. I, 1986, n. 4 ad art. 16 LEspr; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III,
1992, pag. 413).
3.1.2 Giusta l’art. 19 LEspr, nel fissare l’indennità devono essere tenuti in
conto tutti i pregiudizi subiti dall’espropriato per effetto dell'estinzione o
della limitazione dei suoi diritti. L’indennità comprende quindi (lett. a)
l’intero valore venale del diritto espropriato; (lett. b) inoltre, nel caso di
espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente
connessi, l’importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad
essere diminuito; (lett. c) l’ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall’espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario
delle cose, come una conseguenza dell’espropriazione.
3.1.3 In particolare, in caso di espropriazione parziale non è dovuta alcuna
indennità per il deprezzamento della frazione residua, in quanto il
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Pagina 8
deprezzamento sia compensato da speciali vantaggi che derivano alla
frazione stessa dall’impresa dell'espropriante (cfr. art. 22 cpv. 1 LEspr).
Devesi invece tener conto del danno derivante dalla perdita o dalla
diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che senza l’espropria-
zione la frazione residua avrebbe conservati secondo ogni probabilità
(cfr. art. 22 cpv. 2 LEspr; DTF 141 I 113 consid. 6.5.1; sentenza del TF
1C_450/2012 del 7 agosto 2013 consid. 7.2; sentenza del TAF A-
3440/2012 del 21 gennaio 2014 consid. 5.1.3).
Secondo la giurisprudenza si può trattare di vantaggi di fatto o di elementi
concreti aventi un’influenza sul valore venale e che la parte restante
avrebbe, con ogni verosimiglianza, conservato se non vi fosse stata
espropriazione. Deve tuttavia sussistere un nesso di causalità adeguato tra
l’espropriazione stessa e detta perdita (cfr. sentenza del TF 1C_450/2012
del 7 agosto 2013 consid. 7.2; parimenti consid. 3.1.5 del presente
giudizio). In tale contesto, la giurisprudenza prende segnatamente in
considerazione la perdita di vantaggi valorizzanti o proteggenti il fondo
interessato (perdita di un « schermo protettivo » [« Schutzschild »]):
protezione contro le immissioni provenienti dal vicinato, garanzia di una
vista aperta sul paesaggio, divieto di costruire a carico del fondo confinante
in virtù di una servitù, ecc.; questo deprezzamento deve essere
indennizzato (cfr. DTF 141 I 113 consid. 6.5.1; 129 II 420 consid. 3.1.2; 106
Ib 381 considd. 2b e 2c). Allorquando un fondo parzialmente espropriato
non ha più, in seguito alla soppressione o allo spostamento di una strada
pubblica, uno sbocco sufficiente, e partendo subisce una svalutazione,
l’ente espropriante è tenuto in linea di massima a risarcire il predetto
pregiudizio giusta l’art. 22 cpv. 2 LEspr (cfr. DTF 98 Ib 203 consid. 2a; 95 I
302 consid. 5b; sentenza del TAF A-3440/2012 del 21 gennaio 2014
consid. 5.1.3; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berna 2001, n. 1131).
È indennizzabile anche l’eventuale perdita di posteggi (cfr. HESS/WEIBEL,
op. cit., n. 191 e 192 ad art. 19 LEspr con rinvii), purché quelli soppressi in
seguito all’espropriazione non fossero abusivi od oggetto di una
concessione precaria (cfr. MARGHERITA DE MORPURGO, Uno sguardo
sull’espropriazione formale, in: De Morpurgo et al. [ed.], Temi scelti di diritto
espropriativo, 2010, pag. 3 segg., pag. 14 con rinvii alla giurisprudenza
cantonale ticinese). In qualità di impianti ai sensi dell’art. 22 della legge
federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT,
RS 700), i posteggi e il loro uso concreto per lo stazionamento di veicoli
devono essere formalmente autorizzati da una valida licenza edilizia. In
effetti, l’espropriazione non lede alcun diritto allorquando l’uso del fondo è
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abusivo (cfr. DTF 112 Ib 531 consid. 3; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT,
op. cit., n. 1130). In tal senso, giusta l’art. 25 LEspr non è dovuta alcuna
indennità per diritti e pretese che derivino da atti illeciti o abusivi, ovvero
che siano creati al solo scopo di ottenere un risarcimento. Allorquando si è
in presenza di posteggi abusivi, poco importa che il carattere illecito sia
imputabile agli attuali proprietari o a quelli precedenti, rispettivamente che
detti posteggi siano stati tollerati dall’autorità competente sino ad oggi.
Quand’anche gli attuali proprietari siano in buona fede, in tal caso la CFS
è autorizzata a negare un indennizzo in rapporto alla soppressione dei
predetti posteggi (cfr. sentenza del TF 1P.127/2002 del 24 maggio 2002
consid. 4.1). Qualora invece il posteggio sia regolare, il relativo danno
corrisponde allora alla perdita del valore a reddito del posteggio (cfr. DE
MORPURGO, op. cit., pag. 14 con rinvii).
3.1.4 Per « altri pregiudizi » ai sensi dell’art. 19 lett. c LEspr si intendono
tutti i rimanenti pregiudizi causati al patrimonio dell’espropriato a
complemento di quelli subiti in rapporto al diritto espropriato già
indennizzati sulla base dell'art. 19 lett. a e lett. b LEspr (cfr. ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1184 con rinvii; RAPHAËL EGGS, Les
« autres préjudices » de l’expropriation. L’indemnisation au-delà du modèle
fondé sur la valeur vénale, 2013, n. 643 segg.). Più precisamente, il
termine « altri pregiudizi » sottolinea il carattere complementare e il limite
quantitativo dell’indennizzo concesso sulla scorta dell’art. 19 lett. c LEspr:
è infatti soltanto se i restanti pregiudizi non risultano già coperti
dall’indennità concessa sulla base dell’art. 19 lett. a e lett. b LEspr, ch’essi
vanno indennizzati nel rispetto del diritto al pieno indennizzo di cui
all’art. 16 LEspr (cfr. sentenza del TAF A-3440/2012 del 21 gennaio 2014
consid. 5.1.4; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 196 ad art. 19 LEspr).
Sotto la nozione di « altri pregiudizi » rientrano segnatamente le spese rese
necessarie dall’espropriazione e quelle rese inutili, quest’ultime nella
misura in cui non erano prevedibili al momento in cui sono giunte per
l’espropriato; la perdita temporanea di reddito o di beneficio dell’impresa, a
meno che quest’ultima sia a tal punto legata al fondo espropriato da non
poter più perseguire la propria attività in un altro luogo; la perdita di reddito
futuro, se tale perdita è la conseguenza adeguata dell’espropriazione e ap-
pare come altamente verosimile, ecc. (cfr. sentenza del TAF A-3440/2012
del 21 gennaio 2014 consid. 5.1.4; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit.,
n. 1185 con rinvii), segnatamente in rapporto alla diminuzione della
clientela consecutiva alla soppressione di posteggi, la perdita stessa della
clientela o del « goodwill » (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit.,
n. 1185 con rinvii; cfr. MOOR, op. cit., pag. 419 con rinvii; EGGS, op. cit.,
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n. 930; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 192 ad art. 19 LEspr con rinvii; JEAN-MARC
SIEGRIST, L’estimation des biens expropriés, in: Tanquerel/Bellanger [ed.],
La maîtrise publique du sol: expropriation formelle et matérielle,
préemption, contrôle du prix, 2009, pag. 41 segg., pag. 55). Per poter es-
sere indennizzata la perdita di clientela in rapporto alla perdita dei posteggi,
l’uso dei posteggi non deve tuttavia risultare abusivo o precario, così come
già precisato in precedenza (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio).
3.1.5 Il diritto all’indennizzo presuppone tuttavia un pregiudizio per il quale
sussiste un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione, la
modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR, op. cit.,
pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137; EGGS, op. cit.,
n. 649 e segg.). Secondo il corso ordinario delle cose e dell’esperienza ge-
nerale della vita, l’espropriazione deve essere propria a produrre un effetto
del genere di quello che si è realizzato. Il mancato reddito è indennizzato
soltanto nella misura in cui, senza l’espropriazione, lo stesso si sarebbe
realizzato con certezza, o almeno con alta verosimiglianza. Una semplice
probabilità o aspettativa, fondata su delle considerazioni congiunturali o
economiche, o su delle previsioni future senza fondamenti precisi, non
basta (cfr. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In assenza di
detto nesso di causalità, per l’espropriato non sussiste pertanto alcun diritto
all’indennizzo (cfr. sentenze del TAF A-4906/2014 del 3 maggio 2017 con-
sid. 4.1.4; A-6674/2014 del 7 dicembre 2015 consid. 6.3; A-1586/2013 del
23 luglio 2014 consid. 5.5.3; A-8333/2010 del 29 aprile 2013 consid. 3.4).
L’esigenza di un nesso di causalità si applica altresì allorquando un’espro-
priazione parziale genera la perdita o la diminuzione dei vantaggi di fatto
di cui beneficiava la frazione residua del fondo ai sensi dell’art. 22 cpv. 2
LEspr. In questo caso, secondo il Tribunale federale, l’espropriazione deve
apparire come la condizione senza la quale la perdita o la diminuzione del
vantaggio non si sarebbe verificata (cfr. DTF 141 I 113 consid. 6.5.1;
sentenza del TF 1C_450/2012 del 7 agosto 2013 consid. 7.2; sentenze del
TAF A-4906/2014 del 3 maggio 2017 consid. 4.1.4; A-8333/2010 del
29 aprile 2013 consid. 3.4; GRISEL, op. cit., pag. 731; ZEN-RUFFINEN/GUY-
ECABERT, op. cit., n. 1137).
3.1.6 Ai fini del calcolo dell'indennità espropriativa, giusta l’art. 19bis cpv. 1
LEspr, la data determinante (dies aestimandi) è quella dell’udienza di
conciliazione. Detta data fissa le circostanze di fatto e di diritto sulla base
delle quali la stima deve fondarsi. Essa concerne i tre elementi del pregiu-
dizio elencati all’art. 19 lett. a, b e c LEspr (cfr. DTF 134 II 152 consid. 11.2;
121 II 350 consid. 5d; sentenza del TAF A-6674/2014 del 7 dicembre 2015
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consid. 6.4; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1167). La data deter-
minante fa stato non solo per stabilire la situazione di fatto del fondo
espropriato, ma anche per determinarne lo statuto giuridico. A codesto
principio va tuttavia fatta eccezione, se risulta che il regime pianificatorio, il
cui fondo soggiace, costituisce di per sé un effetto anticipato – poco importa
se favorevole o sfavorevole – dell’impresa dell’espropriante medesimo,
effetto da cui deve farsi astrazione in virtù dell’art. 20 cpv. 3 LEspr (cfr. DTF
134 II 49 consid. 12; 129 II 470 consid. 5; 119 Ib 366 consid. 3a con rinvii;
sentenza del TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.4).
3.2
3.2.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha accertato che la
servitù di posteggio gravante la particella n. ***2 RFD del Comune di
X._______ (Sezione Y._______) a favore della particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______ (Sezione Y._______) è effettivamente iscritta a RFD
dal 1° dicembre 1998 in quanto tale. Per questi parcheggi, di fatto i
precedenti proprietari della particella n. ***1 e l’allora Comune di Y._______
avevano pattuito una servitù di parcheggio con convenzione del 30 ottobre
1998 (cfr. allegato n. 2 all’atto n. 76 dell’incarto prodotto dalla CFS [di
seguito: inc. CFS]). Sennonché l’uso della particella n. ***2 a titolo di
parcheggi non è mai stato ufficialmente autorizzato da una valida licenza
edilizia, così come confermato dallo stesso Ufficio tecnico del Comune di
X._______ con messaggio di posta elettronica del 20 agosto 2015 (cfr. atto
n. 160 dell’inc. CFS). In tali circostanze, la CFS ha dunque ritenuto che si
era in presenza di posteggi abusivi per i quali non sussisterebbe alcun
diritto ad indennità giusta l’art. 25 LEspr, sicché ha negato qualsiasi
indennizzo in rapporto alla perdita dei posteggi, compreso ogni indennizzo
per posteggi sostitutivi. Nel contempo essa ha poi ritenuto che non vi erano
gli estremi per ritenere la sussistenza di un minor valore della parte residua,
già per il fatto che l’espropriazione è limitata a 20 m2 di una particella di
complessivi 1482 m2, la cui forma rimarrebbe favorevole cosicché sarebbe
garantita la sua utilizzazione ai fini primitivi e in particolare le possibilità
edificatorie sarebbero integralmente mantenute.
3.2.2 Da parte loro, i ricorrenti ritengono che l’autorità inferiore avrebbe
accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti giuridicamente rilevanti.
Essi sostengono infatti di aver acquistato in buona fede ai pubblici incanti
la particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______) in
data 30 settembre 2003 allorquando la stessa era già a beneficio del diritto
di parcheggio di 80 m2 a carico della particella n. ***2 RFD del Comune di
X._______ (Sezione Y._______), di proprietà dell’allora Comune di
Y._______. Al riguardo, precisano che sulla particella n. ***1 sono ubicati il
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loro garage per la compravendita di automobili e pezzi di ricambio e il loro
magazzino per pezzi di ricambio, specializzato soprattutto in veicoli
americani. L’uso dei parcheggi ubicati sulla particella n. ***2 RFD sarebbero
dunque essenziale per la loro attività commerciale. Come risulterebbe dal
RFD e dalla convenzione 30 ottobre 1998 (cfr. allegato n. 2 all’atto n. 76
dell’inc. CFS), i ricorrenti sarebbero a beneficio di una servitù di
parcheggio, sicché sarebbe in buona fede che gli stessi – così come i loro
predecessori – avrebbero sempre utilizzato la particella n. ***2 quali
parcheggi, tant’è che non avrebbero mai aver ricevuto diffide o restrizioni
di utilizzo da parte della competente autorità comunale. In tali circostanze,
essi sostengono che nel negare loro un’indennità di espropriazione in
applicazione dell’art. 25 LEspr a solo motivo che per detti parcheggi non
sussiste alcuna licenza edilizia, la CFS avrebbe non solo fatto prova di
formalismo eccessivo, ma anche violato il principio della buona fede.
Proprio in virtù di detta servitù di parcheggio, la perdita dei posteggi
andrebbe loro risarcita con un adeguato indennizzo pari a 350 franchi/m2
per un totale di 28'000 franchi (= 350 fr./m2 x 80 m2).
I ricorrenti chiedono altresì un’indennità pari a 280'000 franchi per la
diminuzione del valore della particella n. ***1 inseguito alla perdita del
terreno di 20 m2 (particella n. ***1), dei parcheggi stimati a 11 posti auto
(compresa la superficie di 80 m2 sulla particella n. ***2), come pure
dell’accesso veicolare sul retro dello stabile ubicato sulla particella n. ***1,
e per i costi di locazione di parcheggi sostitutivi. La perdita dei posteggi
sulla particella n. ***2 comporterebbe infatti una diminuzione del valore
della loro attività, del loro reddito e del valore stesso dell’immobile ubicato
sulla particella n. ***1. L’esproprio renderebbe altresì impossibile l’utilizzo
del doppio accesso carrabile al piano terra dello stabile – esistente sin dalla
costruzione ed utilizzato fino all’occupazione per l’esecuzione dei lavori di
costruzione dello svincolo e dei ripari fonici – e difficile le manovre per gli
autoveicoli e camion che si occupano della fornitura di materiale.
3.2.3 Ciò premesso, per quanto concerne l’asserita perdita di posteggi, lo
scrivente Tribunale rileva quanto segue.
3.2.3.1 In concreto, i ricorrenti non sono proprietari della particella n. ***2
RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), sicché di principio gli
stessi non hanno alcun diritto ad un indennizzo in rapporto alla perdita di
detto fondo. Di fatto, come rettamente constatato dall’autorità inferiore, per
la particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______) i
ricorrenti sono solo a beneficio di una servitù di parcheggio a carico della
particella n. ***2 RFD del Comune di X._______ (Sezione Y._______), così
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come risulta dal RFD e dalla convenzione 30 ottobre 1998 sottoscritta
dall’allora Comune di Y._______ (cfr. allegato n. 2 all’atto n. 76
dell’inc. CFS). Più nel dettaglio, detta convenzione prevede testualmente
che « […] A favore della particella ***1 RFD Y._______ e a carico della
particella ***2 RFD Y._______ viene costituita una servitù di posteggi
limitatamente alla parte colorata in rosso sulla planimetria allegata […] ».
La convenzione non fornisce tuttavia alcuna informazione circa la
concretizzazione dell’uso del fondo a titolo di posteggi, segnatamente
mediante la costruzione dei posteggi o la modifica degli spazzi a tale titolo,
ecc. Tale circostanza si spiega con il fatto che l’uso concreto di fondo è
subordinato al rilascio di un’autorizzazione edilizia, rispettivamente di una
licenza edilizia, ai sensi dell’art. 22 LPT. Orbene, la predetta convenzione
di natura civile – tenuto altresì conto del suo contenuto – non è di certo
equiparabile al rilascio di una licenza edilizia ai sensi dell’art. 22 LPT. Non
va infatti dimenticato che l’essere a beneficio di una servitù di parcheggio
dal profilo civile, non esime il suo beneficiario dal richiedere la necessaria
autorizzazione di diritto amministrativo per la concretizzazione dell’uso
pattuito mediante la predetta servitù.
Ciò precisato, si deve constatare che l’uso della particella n. ***2 a titolo di
parcheggi non è mai stato oggetto di una licenza edilizia, così come
confermato dall’Ufficio tecnico del Comune di X._______ con messaggio
di posta elettronica del 20 agosto 2015 (cfr. atto n. 160 dell’inc. CFS). Tale
evenienza non è peraltro contestata dai ricorrenti. Nulla agli atti lascia poi
pensare che la particella n. ***2 sia stata appositamente concepita,
costruita o modificata per l’uso a titolo di posteggi. Al contrario, la sua forma
e la sua posizione lasciano pensare il contrario.
Di conseguenza, in assenza di una licenza edilizia, i predetti posteggi
risultano dunque essere illegali e abusivi.
3.2.3.2 A tale conclusione, nulla muta il principio della buona fede invocato
dai ricorrenti. Come visto, la buona fede non protegge il proprietario
dall’applicazione dell’art. 25 LEspr, allorquando il posteggio è abusivo
(cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio). Ciò indicato, da un lato, non va
dimenticato che la predetta servitù di parcheggio è stata pattuita con
convenzione dall’allora Comune di Y._______ non in veste di ente
pubblico, bensì in qualità di proprietario della predetta particella n. ***2,
ossia a titolo privato. In tal senso non è ravvisabile alcuna rassicurazione
o promessa dell’ente pubblico idonea a fondare la protezione della buona
fede ai sensi dell’art. 2 CC in combinato disposto con l’art. 9 Cost. (cfr. [tra
le tante] sentenza del TAF A-1586/2013 del 23 luglio 2014 consid. 7.4.3
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con rinvii; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et
éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 316 segg.). Laddove i rapporti tra
le parti derivano da una convenzione, la protezione dell’affidamento è infatti
garantita dal diritto contrattuale e non vi è spazio per appellarsi con
successo direttamente alla tutela costituzionale della buona fede (cfr. DTF
132 I 140 consid. 3.2.4 con rinvii; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 328). D’altra
parte l’essersi comportati in buona fede ai sensi dell’art. 3 CC sulla base
della predetta convenzione, non ha di certo esonerato i ricorrenti dall’obbli-
go di richiedere una licenza edilizia, nella misura in cui l’ignoranza della
legge non è qui scusabile (cfr. sentenza del TAF A-5061/2014 del 26 otto-
bre 2015 consid. 6.4.4 con rinvii). Malgrado la buona fede dei ricorrenti, in
assenza di una licenza edilizia, l’uso del fondo n. ***2 a titolo di parcheggio
risulta pertanto abusivo, sicché l’art. 25 LEspr trova qui applicazione.
3.2.3.3 Visto quanto precede, si deve dunque ritenere che è a giusta
ragione che l’autorità inferiore, in applicazione dell’art. 25 LEspr, ha negato
ogni indennità di espropriazione in rapporto alla perdita della servitù di
posteggio, per dei posteggi non conformi alla legislazione in materia edilizia
e pianificatoria (cfr. consid. 3.1.3 del presente giudizio). Su questo punto, il
ricorso dei ricorrenti va pertanto respinto.
3.2.4 Circa i posteggi sostitutivi, il Tribunale osserva quanto segue. Nella
misura in cui i posteggi sulla particella n. ***2 si sono rivelati abusivi
(cfr. consid. 3.2.3 del presente giudizio), gli ipotetici posteggi sostitutivi
rivendicati dai ricorrenti andrebbero a rimpiazzare dei posteggi che di fatto
sono inesistenti. Già per questo motivo, per i ricorrenti non sussiste dunque
alcun diritto ad un indennizzo. Ma vi è di più. La necessità di posteggi
sostitutivi non è infatti stata minimamente da loro comprovata, tant’è che
gli stessi non hanno prodotto alcun documento attestante – o perlomeno
rendente verosimile – l’intenzione concreta di locare/acquistare degli altri
posteggi (contratto di locazione, di acquisto, ecc.), rispettivamente i costi
da essi concretamente sostenuti per la loro sostituzione. Di fatto, ci si trova
dinanzi ad una mera ipotesi o aspettativa fondata sulle considerazioni
puramente soggettive dei ricorrenti che, come tale, non dà diritto ad alcun
indennizzo. Difettando chiaramente un danno concreto e un nesso causale
naturale e adeguato con l’espropriazione, non vi sono infatti i presupposti
per un indennizzo ai sensi dell’art. 19 LEspr (cfr. consid. 3.1.5 del presente
giudizio). Anche su questo punto, il ricorso va dunque respinto.
3.2.5 Circa la diminuzione del valore della particella n. ***1 RFD del
Comune di X._______ (Sezione di Y._______) e la rispettiva perdita della
redditività dell’attività ivi ubicata, il Tribunale rileva come anche detta
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circostanza non sia stata minimamente qui comprovata dai ricorrenti. Nulla
agli atti lascia infatti pensare che a causa dell’espropriazione, essi abbiamo
subito o subiranno in futuro una riduzione del loro guadagno. Anche qui,
trattandosi di mere ipotesi, non sussiste alcun diritto ad un indennizzo
(cfr. consid. 3.1.5 del presente giudizio). Come giustamente rilevato dalla
CFS, l’espropriazione definitiva parziale di soli 20 m2 della particella n. ***1
non pregiudica poi in alcun modo le possibilità edificatorie residue della
restante superficie di ben 1462 m2 (= 1482 m2 – 20 m2) sicché non vi sono
gli estremi per un indennizzo del minor valore ex art. 22 cpv. 2 LEspr
(cfr. considd. 3.1.3 e 3.1.5 del presente giudizio). Infine, non risulta
neppure comprovata l’asserita perdita dell’accesso alla particella n. ***1,
rispettivamente che le manovre per accedervi sarebbero state rese più
difficili dall’espropriazione. Tali censure vanno dunque respinte.
4.
In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti dei ricorrenti non è contraria al diritto applicabile, non si basa su
delle constatazioni arbitrarie o inesatte delle circostanze di fatto e delle
prove. Essa non può inoltre essere considerata né frutto di un abuso del
potere di apprezzamento dell’autorità inferiore né – per quanto verificabile
anche in quest'ottica – inadeguata. La stessa va dunque qui integralmente
confermata. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
5.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del TAF A-
8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10; A-4676/2007 dell'11 dicembre
2007 consid. 8; A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta
l’art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico
dell’espropriante. Se le conclusioni dell’espropriato vengono respinte
totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le
spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate
(cfr. sentenza del TAF A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 9).
Nella fattispecie, le spese processuali fissate a 1'000 franchi sono poste a
carico della controparte.
Non ci sono tuttavia motivi di accordare un’indennità a titolo di ripetibili ai
ricorrenti, totalmente soccombenti (cfr. sentenze del TF 1E.20/2005 del
16 maggio 2006 consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11;
1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6; sentenze del TAF A-8433/2007
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del 3 novembre 2009 consid. 10; A-6004/2008 del 22 aprile 2009
consid. 10; A-5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a 1'000 franchi, sono poste a carico della
controparte. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale, entro
un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione.
Il bollettino di versamento sarà inviato per corrispondenza separata.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– controparte (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: