Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-6970/2010
Sentenza del 9 giugno 2011
Composizione Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
giudice Pascal Mollard e giudice Charlotte Schoder;
cancelliera Frida Andreotti.
Parti A._______, …,
patrocinato da …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Assistenza amministrativa USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDI-USA).
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Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un
Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA,
una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009
5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza
amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti
nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del
2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito (di
seguito: CDI-USA 96; RS 0.672.933.61). Tramite il predetto Accordo, la
Svizzera si è altresì assunta l'impegno di dar seguito alla domanda di
assistenza amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450
conti aperti o chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa
speciale mediante la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni
(di seguito: AFC) fosse in grado di emanare le prime 500 decisioni finali
riguardanti la trasmissione delle informazioni richieste entro 90 giorni
dalla ricezione della domanda di assistenza amministrativa e le decisioni
rimanenti, progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della
domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana, Internal Revenue Service in
Washington D.C. (di seguito: IRS), ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda
fondata sull'art. 26 CDI-USA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione
dell'art. 26 CDI-USA 96 (di seguito: Accordo 03; pubblicato in:
Pestalozzi/Lachenal/Patry [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la
collaborazione di MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h
69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in
tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti
americani che nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2008
disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti
bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure
da una delle sue succursali o filiali in Svizzera. Trattavasi dei conti per i
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quali UBS SA non era in possesso del modulo "W-9" sottoscritto dai
contribuenti e non aveva annunciato al fisco statunitense tramite il
modulo "1099" a nome del relativi contribuenti, nei tempi e nella forma
richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA inerente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-
americana di doppia imposizione (OCDI-USA, RS 672.933.61).
Tramite tale decisione, l'autorità federale ha deciso di avviare la
procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto bancario,
nei termini di cui all'art. 4 Accordo 09, di trasmettere l'intera
documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato dell'Accordo 09.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF), nella sentenza A-
7789/2009 del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in DTAF
2010/7) ha accolto un ricorso contro una decisione finale dell'AFC
concernente una contestazione di cui alla categoria cifra 2 A lett. b (in
seguito: categoria 2/A/b) dell'Allegato dell'Accordo 09, sancendo che tale
Accordo rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi
dell'art. 25 CDI-USA 96 che non può né modificare né completare la
vigente CDI-USA 96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione,
ha sancito che l'assistenza amministrativa va accordata unicamente in
caso di frode fiscale ma non di sottrazione d'imposta. Sulla base della
succitata sentenza, dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera e USA hanno
sottoscritto il 31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA presentata
dall'IRS, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo
d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa; pubblicato in
via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010 1459; di seguito: Protocollo
10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è stato applicato a titolo
provvisorio fin dalla sua sottoscrizione, ovverosia dal 31 marzo 2010.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono quindi stati approvati dall'Assemblea
federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
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e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è
stato autorizzato a ratificarli. La versione consolidata dell'Accordo 09 e
del Protocollo 10 è denominata qui di seguito Trattato 10 (RS
0.672.933.612), il cui testo originale è in lingua inglese. Il succitato
Decreto non è stato sottoposto a referendum in materia di trattati
internazionali giusta l'art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 3 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101).
F.
Il 15 luglio 2010, tramite la sentenza A-4013/2010 (pubblicata
parzialmente in DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del
Trattato 10 giudicandolo vincolante nell'ordinamento giuridico svizzero ai
sensi dell'art. 190 Cost. Considerato che il diritto internazionale non
conosce una gerarchia materiale fra le diverse norme ad eccezione del
diritto internazionale imperativo, il TAF ha sancito che il Trattato 10 ha il
medesimo rango della CDI-USA 96. Essendo tuttavia quest'ultima
Convenzione anteriore, essa trova applicazione, per quanto le sue norme
non siano in contraddizione con quelle del predetto Trattato.
G.
Con sentenza A-6258/2010 del 14 febbraio 2011, il TAF ha disposto che
non avendo Svizzera e USA ancora confermato formalmente per iscritto
l'adempimento degli obblighi assunti con il Trattato 10, così come previsto
dall'art. 10 del medesimo, esso deve essere ritenuto tuttora in vigore. Ha
altresì precisato che il ritiro completo e definitivo da parte dell'IRS
dell'azione civile "John Doe Summons" non pregiudica in alcun modo la
validità attuale del Trattato 10 (cfr. la citata sentenza, consid. 8).
H.
Il dossier relativo a A._______ è stato trasmesso da UBS SA all'AFC il
15 marzo 2010. Nella sua decisione finale emessa il 23 agosto 2010,
l'autorità ha considerato che essendo adempiute tutte le condizioni poste
dal Trattato 10, l'assistenza amministrativa doveva essere accordata e di
conseguenza, i documenti richiesti dall'IRS sarebbero stati trasmessi ad
avvenuta crescita in giudicato della decisione.
I.
Per il tramite del suo patrocinatore, A._______ (di seguito: ricorrente) è
insorto contro tale decisione con ricorso 23 settembre 2010 davanti al
Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili,
con tale atto il ricorrente postula l'annullamento della decisione
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pronunciata dall'AFC che concede l'assistenza amministrativa nella
procedura che lo concerne. In sintesi, non contestando che le
caratteristiche della relazione bancaria la cui documentazione è oggetto
della decisione finale dell'AFC adempiano i criteri per la concessione
dell'assistenza amministrativa di cui all'Allegato al Trattato 10, esso
sostiene come la documentazione oggetto di trasmissione non sia
necessaria ai fini di un'inchiesta da aprire all'estero. Afferma dunque che
nel periodo durante il quale è stato titolare della relazione bancaria, non
ha agito a suo nome, bensì a titolo fiduciario, per conto del di lui padre,
effettivo avente diritto economico degli averi in conto. Invoca parimenti
che la particolare configurazione del conto in oggetto provocherebbe una
situazione in virtù della quale vengono meno pure i presupposti giuridici di
cui all'Accordo 09 da ossequiare in vista di una trasmissione di
documenti. Censura altresì la violazione dell'art. 26 CDI-USA 96 nonché
la violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost.
J.
Con risposta 4 novembre 2010, l'AFC, riconfermandosi nelle proprie
argomentazioni, ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la
fondatezza della propria decisione.
K.
Con scritto 19 novembre 2010, il rappresentante del ricorrente, ritenendo
che la decisione dell'IRS di ritirare completamente e definitivamente
l'azione civile "John Doe Summons" a suo tempo aperta nei confronti di
UBS SA potesse influenzare la procedura ricorsuale, ha chiesto al
Tribunale giudicante di potersi determinare in merito. Tale richiesta è
stata ammessa con ordinanza 25 novembre 2010.
L.
Il 15 dicembre 2010 il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha
quindi inoltrato un complemento al ricorso chiedendo di considerare
quanto ivi illustrato quale ulteriore censura a sostegno delle conclusioni
espresse con ricorso 23 settembre 2010. E meglio, a suo dire, venendo
meno il provvedimento "John Doe Summons", difettano pure le premesse
perché possano essere attivati i meccanismi di cui all'Accordo 09, stando
a significare, che tutte le domande di assistenza amministrativa ancora
non eseguite devono essere ritenute prive di oggetto. In subordine, esso
sostiene che facendo difetto l'applicabilità e il ruolo dell'Accordo 09, torna
ad essere applicabile alla fattispecie la CDI-USA 96 i cui presupposti
enunciati all'art. 26 non sono adempiuti nel caso concreto.
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M.
Il 4 gennaio 2011 l'AFC si è determinata in merito alle suddette censure.
Ritenendo prive di fondamento le argomentazioni formulate dal ricorrente,
l'autorità inferiore si è riconfermata pienamente nelle conclusioni prese
nell'ambito delle sue precedenti osservazioni 4 novembre 2010,
postulando quindi il rigetto del ricorso.
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 26 CDI-USA 96 possono essere
contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDI-USA.
La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il
Tribunale amministrativo federale è dunque competente per giudicare la
presente vertenza.
1.2. L'interessato ha la qualità per ricorrere (48 cpv. 1 PA). Il suo gravame
è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto
delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
Il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere quindi esaminato nel merito.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
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l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Il diritto federale ai
sensi dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti costituzionali dei
cittadini (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 621). Il
diritto convenzionale ne fa ugualmente parte (cfr. DTF 132 II 81 consid.
1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1 e A-4936/2010 del
21 settembre 2010 consid. 3.1). Unicamente la violazione di disposizioni
direttamente applicabili in una fattispecie concreta ("self-executing")
contenute nei trattati internazionali può essere invocata dai privati davanti
ai tribunali. Visto che essi possono contenere delle norme direttamente
applicabili ed altre che non lo sono, la loro qualificazione deve avvenire
per via interpretativa (cfr. DTF 121 V 246 consid. 2b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 2.1 e A-4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2. con riferimenti).
2.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41
consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3.
ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid.
1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; KÖLZ/HÄNER,
op. cit., cifra 677).
L'autorità di ricorso non deve quindi stabilire i fatti ab ovo. Nel contesto
della presente procedura occorre piuttosto verificare i fatti ritenuti
dall'autorità inferiore e correggerli o eventualmente completarli
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del
14 febbraio 2011 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati, cfr. parimenti
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.52).
2.3. Il Tribunale amministrativo federale valuta le prove liberamente
(art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della Legge di procedura civile
federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273]). Questo principio è
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applicabile anche nel caso della valutazione di documenti probatori
(art. 12 lett. a PA). Gli atti pubblici fruiscono ex lege di valenza probatoria
accresciuta. Essi fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia
dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 cpv. 1 del Codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]). Siffatte regole di diritto
privato federale trovano altresì applicazione anche in ambito di procedura
amministrativa (CHRISTOPH AUER in VwVG – Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, N.
27 ad art. 12 PA).
Con particolare riferimento alle dichiarazioni in forma autentica agli atti,
occorre osservare quanto segue. Le norme per la celebrazione degli atti
pubblici sono stabilite dai Cantoni ex art. 55 Tit. fin. CC. Nella fattispecie
le dichiarazioni giurate prodotte dal ricorrente sono state rese davanti a
un pubblico ufficiale con residenza notarile nel Canton Ticino. Giusta
l'art. 4 cpv. 1 della Legge cantonale ticinese sul notariato del 23 febbraio
1983 (LN, RL 3.2.2.1), il pubblico notaio può solo certificare fatti di cui si è
personalmente cerziorato o che si sono svolti secondo le leggi in sua
presenza. Egli deve pertanto sincerarsi che le dichiarazioni delle parti
corrispondano alla loro volontà senza tuttavia indagare, se esse siano
anche veritiere. Se dovesse però sapere che una dichiarazione non è
conforme alla realtà, deve rifiutare il proprio intervento (artt. 4 cpv. 2 e 62
cifra 2 e 5 LN; cfr. TIZIANO BERNASCHINA/ALESSANDRA JORIO/PIETRO
MOGGI/LUCA PAGANI/FRANCO PEDRAZZINI/FLAVIA VASSALLI, Legge sul
notariato del 23 febbraio 1983 annotata, Locarno 1996, pag. 21 in fine).
Non potendo quindi il pubblico notaio esaminare l'esattezza e la veridicità
contenutistica di una dichiarazione rilasciata nella forma dell'atto pubblico,
la valenza probatoria della medesima è da considerarsi accresciuta
unicamente quanto all'identità di colui che ha rilasciato la dichiarazione e
al fatto che quanto da lui dichiarato nella forma autentica corrisponde
all'espressione della sua volontà (cfr. decisioni del Tribunale federale
5A_507/2010 e 5A_508/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 4.2; decisioni
del Tribunale amministrativo federale A-6677/2010 del 6 giugno 2011
consid. 2.3, A-6636/2010 del 2 maggio 2011 considd. 2.3 e 5.4 e A-
6672/2010 del 24 febbraio 2010 considd. 2.3 e 5.4, cfr. parimenti PATRICK
L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, VwVG – Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, N. 92 ad art.
12 PA).
3.
Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito
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Pagina 9
siccome la decisione impugnata non sarebbe stata sufficientemente
motivata. In particolare, sostiene che, tenuto conto della presa di
posizione dettagliata e documentata da lui presentata nel corso della
procedura, l'autorità avrebbe dovuto determinarsi in merito alle censure
ivi sollevate.
3.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36 consid.
7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49
consid. 1).
3.2. Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la
facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, pag. 293 con rinvii;
decisioni del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e
8C_321/2009 del 9 settembre 2009; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.
con riferimenti ivi citati).
3.3. La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la
sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale
garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione
motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della
medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che
l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (DTF 134 I 83 consid.
4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con riferimenti, DTF 126 I 97 consid. 2b).
È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative
atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non
è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi
di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole
circostanze rilevanti per la decisione (DTF 130 II 530 consid. 4.3, la già
citata DTF 129 II 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; decisione del
Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 5.2.2 con riferimenti ivi citati; RENE RHINOW/HEINRICH
KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER,
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Oeffentliches Prozessrecht, 2. ed., Basilea 2010, n. 437; LORENZ
KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht
der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna
1998, pag. 29 segg). L'ampiezza della motivazione non può peraltro
essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto
dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della
persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla
giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere
sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui
quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 531
con i numerosi riferimenti giurisprudenziali citati).
3.4. Nel caso in esame, dopo aver illustrato i requisiti posti dalla categoria
2/A/b che interessa la fattispecie, l'autorità inferiore spiega i motivi per i
quali l'assistenza amministrativa dev'essere accordata. In particolare,
risulta dai documenti bancari in possesso dell'autorità che il ricorrente era
residente negli Stati Uniti d'America durante il periodo rilevante del
presente procedimento e che egli è stato l'avente diritto economico e il
titolare della relazione bancaria oggetto della procedura. Alcun formulario
W-9 è stato inoltrato durante il periodo rilevante. Il 31 dicembre 2001 gli
averi totali in conto superavano la somma determinante di fr. 1'000'000.--.
Durante gli anni 2002 e 2003 sono stati realizzati redditi di fr. 374'252.-- e
quindi, nell'ambito di un triennio è stata superata la media annuale di
fr. 100'000.--. In siffatte circostanze, l'AFC ha quindi considerato che tutte
le condizioni di cui alla categoria 2/A/b dell'Allegato al Trattato 10 sono
adempiute (consid. 4 della decisione impugnata). Con riferimento agli
argomenti sollevati dal ricorrente, l'autorità inferiore ha osservato come
risulta dalla documentazione bancaria che egli medesimo ha sottoscritto
della documentazione dichiarandosi titolare e avente diritto economico
del conto oggetto del presente procedimento. Essa ribadisce quindi la
realizzazione di tutte le condizioni poste nell'Allegato del Trattato 10,
rilevando che spetterà se del caso al ricorrente far valere i propri
argomenti dinanzi alle autorità statunitensi che sono competenti per
decidere nel merito (consid. 6 della decisione impugnata). L'AFC si è
quindi ritenuta incompetente per decidere sugli argomenti di merito, in
particolar modo sulla questione della tassazione dei fondi da parte delle
autorità statunitensi.
Sulla base delle indicazioni dettagliate figuranti nella decisione
impugnata, il ricorrente è certo stato in grado di cogliere i motivi sui quali
l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio. Contrariamente a
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quanto egli pretende, l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti i
fatti, le censure e i mezzi di prova da lui invocati, ma può limitarsi ad
esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. consid. 3.3 del
presente giudizio). Ciò che l'AFC ha fatto nella decisione impugnata, la
quale soddisfa quindi l'esigenza di motivazione derivante dal diritto di
essere sentito. La censura sollevata dal ricorrente non può pertanto
trovare accoglimento.
4.
4.1. Nel suo complemento al ricorso 15 dicembre 2010, il ricorrente
sostiene che visto che l'autorità americana ha ritirato completamente e
definitivamente l'azione civile avviata a suo tempo nei confronti di UBS
SA ("John Doe Summons"), l'Accordo 09 non può essere applicato
ulteriormente. Ritiene quindi ch tutte le domande di assistenza
amministrativa per le quali alcun dato è stato comunicato all'autorità
rogante devono essere reputate prive di oggetto e che di conseguenza
nella fattispecie occorre applicare la CDI-USA 96, i cui presupposti
enunciati all'art. 26, non sono tuttavia adempiuti.
4.2. Con sentenza A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 il TAF ha giudicato
che il fatto che l'IRS ha ritirato completamente e definitivamente il
provvedimento "John Doe Summons" non incide in alcun modo sulla
validità del Trattato 10 (cfr. la citata sentenza, consid. 8). Ciò poiché in
ragione dei principi interpretativi sanciti dall'art. 31 cpv. 1 della
Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV, RS
0.111), la cifra di 4'450 conti non costituisce accezione alcuna volta a
determinare se il Trattato 10 debba essere considerato adempiuto dalle
parti contraenti. Secondo il TAF, il fatto che la Svizzera abbia trasmesso
agli Stati Uniti i dati bancari relativi a 4'450 conti non sta altresì a
significare che il Trattato 10 sia adempiuto (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A-6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 2.4.2).
Una siffatta interpretazione è peraltro conforme al principio della
sicurezza del diritto ed è parimenti confermata dall'art. 10 Trattato 10, in
applicazione del quale, a tutt'oggi le parti non hanno ancora confermato
l'adempimento integrale degli obblighi assunti in seguito alla
sottoscrizione del medesimo.
4.3. Alla luce di quanto sopra esposto, la censura del ricorrente – riferita
all'Accordo 09 che, assieme al Protocollo 10, costituisce la versione
consolidata qui denominata Trattato 10 (cfr. fatti sub E) – si rileva priva di
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Pagina 12
fondamento. Lo scrivente Tribunale procede quindi nell'esame della
fattispecie secondo i criteri di cui all'Allegato del Trattato 10.
5.
5.1. I criteri per la concessione dell'assistenza amministrativa in base alla
relativa domanda presentata dall'IRS sono definiti nell'Allegato del
Trattato 10. La versione inglese del medesimo è la sola determinante (cfr.
decisione del Tribunale amministrativo federale A-4013/2010 del 15 luglio
2010 consid. 7.1).
5.2. Il caso oggetto del presente giudizio concerne la categoria 2/A/b di
cui al citato Allegato. Giusta la cifra 1 lettera A del medesimo, l'assistenza
amministrativa deve essere concessa ai clienti di UBS SA domiciliati negli
Stati Uniti che, in un momento qualsiasi del periodo 2001-2008, erano i
titolari diretti e gli aventi diritto economico di conti di deposito titoli non
dichiarati tramite il formulario W-9 e di conti di deposito di importo
superiore a fr. 1'000'000.-- presso UBS SA, per i quali è possibile
dimostrare un fondato sospetto di truffe e reati analoghi.
5.2.1. I criteri per determinare l'esistenza di "truffe e reati analoghi",
condizione essenziale giusta la categoria 2/A/b dell'Allegato, sono
soddisfatti nel caso in cui (i) il contribuente domiciliato negli Stati Uniti non
ha presentato il modulo W-9 per un periodo di almeno tre anni (di cui
almeno uno coperto dalla domanda di assistenza amministrativa) e (ii) il
conto in essere presso UBS SA ha generato in media profitti per oltre
fr. 100'000.-- l'anno per un qualsiasi periodo di tre anni, di cui almeno uno
coperto dalla domanda di assistenza amministrativa. Secondo la cifra
2/A/b, i profitti sono definiti come reddito lordo (interessi e dividendi) e utili
di capitale, equivalenti, ai fini della domanda di assistenza amministrativa,
al 50% dei ricavi lordi delle vendite conseguiti sui conti durante il periodo
in questione.
5.2.2. In merito all'esigenza di un "fondato sospetto", il Tribunale
amministrativo federale ha stabilito che non è necessario mostrarsi troppo
severi nell'ammetterne l'esistenza, visto che al momento della
presentazione della domanda di assistenza o di trasmissione delle
informazioni richieste, non è ancora possibile determinare se queste
saranno utili o meno all'autorità richiedente. In generale, è sufficiente
dimostrare in modo adeguato che tali informazioni sono necessarie
perché l'inchiesta possa essere portata avanti dall'autorità richiedente. In
concreto, la fattispecie esposta deve lasciar apparire un fondato sospetto,
A-6970/2010
Pagina 13
le condizioni di cui alle basi legali applicabili alla richiesta d'assistenza
devono essere adempiute e le informazioni e i documenti richiesti
dall'autorità devono essere descritti. A questo stadio della procedura non
ci si può tuttavia aspettare che i fatti ritenuti nella domanda di assistenza
o di trasmissione di informazioni non presenti lacuna alcuna o eventuali
contraddizioni. Non spetta quindi al giudice dell'assistenza amministrativa
il compito di verificare se sia stato commesso o meno un atto punibile.
L'esame da parte dello scrivente Tribunale (quale giudice dell'assistenza
amministrativa) è limitato a verificare se la soglia del fondato sospetto è
stata raggiunta o se la fattispecie constatata dall'autorità inferiore è
manifestamente lacunosa, falsa o contraddittoria (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A-6933/2010 del 17 marzo 2011
consid. 2.4 e referenze ivi citate).
Tocca quindi alla persona interessata dalla richiesta di assistenza
amministrativa confutare in modo chiaro e decisivo il fondato sospetto,
rispettivamente l'ipotesi sulla quale si è basata l'autorità inferiore per
ammettere che i criteri dell'Allegato del Trattato 10 sono adempiuti. Se vi
perviene, l'assistenza amministrativa deve essere rifiutata. Ciò
presuppone che la persona interessata da tale procedura porti
tempestivamente e senza riserva le prove documentali che attestino che
essa è stata coinvolta a torto nella procedura. Il Tribunale amministrativo
federale non ordina al riguardo alcun atto istruttorio (cfr. decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-6933/2010 del 17 marzo 2011
consid. 2.4, nonché le referenze giurisprudenziali ivi citate, A-4911/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1.4.2 con riferimenti).
5.2.3. Lo scrivente Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi con sentenza
A-6053/2010 del 10 gennaio 2011 riguardo al criterio degli "aventi diritto
economico" (nella versione inglese di cui all'Allegato del Trattato 10
definito come "beneficially owned") nel contesto di una fattispecie
inerente la categoria 2/B/b dell'Allegato (cfr. in particolare consid. 7.3).
Ispirandosi al concetto di "beneficial owner" della CDI-USA 96,
rispettivamente del Modello di Convenzione fiscale riguardante il reddito e
il patrimonio elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (di seguito: Modello OCSE), il TAF ha rilevato che
nel Trattato 10 tale criterio permette di assicurare che le informazioni
bancarie di un cittadino statunitense possano essere trasmesse alle
autorità fiscali americane, allorquando esso crea un veicolo finanziario al
fine di sottrarsi al proprio obbligo di dichiarare il patrimonio e i profitti
conseguiti depositati sul conto bancario detenuto da tale entità. Il
concetto di "avente diritto economico" serve quindi a includere nel
A-6970/2010
Pagina 14
Trattato 10, da un punto di vista economico, le situazioni nelle quali ci si
avvale di una società offshore unicamente per eludere l'obbligo di
dichiarazione fiscale, rispettivamente la si utilizza ai fini di sottrazione
fiscale nei confronti degli USA. Per ammettere una possibile
appartenenza economica ("beneficially owned") di un conto di una società
offshore ai sensi del Trattato 10, è determinante in che misura la "US
Person" ha economicamente il controllo e la disposizione sul proprio
patrimonio e sui profitti generati depositati sul conto UBS della società
offshore (cfr. la citata sentenza A-6053/2010 consid. 7.3.2). Dal punto di
vista economico, per considerare se un cittadino statunitense si è
spossessato del proprio patrimonio e/o dei profitti conseguiti, occorre
dunque valutare com'è esercitato il potere di disposizione sugli averi in
conto e/o sui profitti generati, nonché la loro gestione e il loro utilizzo. Se
dall'esame della fattispecie risulta che la "US Person" interessata ha
economicamente il controllo e il potere di disposizione sul conto della
società offshore, in applicazione del principio della "substance over form"
ai sensi del Trattato 10 (cfr. consid. 7.3.2 della citata sentenza), tale
società dev'essere reputata come trasparente e di conseguenza la "US
Person" va ritenuta l'avente diritto economico degli averi in conto.
Occorre quindi valutare gli elementi del caso concreto per determinare
se, e in quale misura, il potere di disporre economicamente degli averi
nonché il controllo del patrimonio depositato sul conto UBS e dei profitti
conseguiti sussistono effettivamente nel periodo 1999 – 2010 (cfr.
decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6873/2010 del 7 marzo
2011 considd. 6.2.1 e 6.2.2, A-6538/2010 del 20 gennaio 2011 consid.
3.2.1 e A-6053/2010 del 10 gennaio 2011 consid. 7.3.2. con le referenze
ivi citate).
Lo scrivente Tribunale non ritiene che alcun motivo giustifichi di
ridiscutere la giurisprudenza sancita con sentenza A-6053/2010 del
10 gennaio 2011. La medesima è quindi confermata anche in questa
sede.
Riferendosi il caso oggetto del presente giudizio alla categoria 2/A/b, lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di osservare che il concetto di
"beneficially owned" riferito a tale categoria dev'essere inteso alla stregua
di quello della categoria 2/B/b, discusso in precedenza, non essendovi
nessuna ragione che giustifichi una diversa interpretazione (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale A-6636/2010 del 2 maggio 2011
consid. 4, A-8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 5.2.2 e A-6672/2010 del
24 febbraio 2011 consid. 4.2).
A-6970/2010
Pagina 15
6.
Il ricorrente si aggrava contro l'accertamento dell'autorità relativo alla sua
qualità di avente diritto economico della relazione bancaria oggetto di
rogatoria.
6.1. Nel caso in esame, sulla base della documentazione trasmessa da
UBS SA, l'AFC ha ritenuto il ricorrente titolare diretto e avente diritto
economico della relazione bancaria UBS n. *** e ciò in ragione dei
documenti sottoscritti dal medesimo, nei quali egli dichiara di essere
titolare e avente diritto economico degli averi in conto (cfr. decisione
impugnata, punti 4 e 6). In particolare, il ricorrente ha firmato il cosiddetto
"Formulario A" che determina l'avente diritto economico degli averi in
conto, dichiarandosi quindi tale (cfr. doc. n. ***_4_00001).
6.2. Alla luce di siffatte circostanze, l'AFC disponeva di elementi sufficienti
per concludere che il ricorrente è l'unico titolare e l'avente diritto
economico del conto UBS n. ***. La fattispecie così ritenuta dall'autorità
inferiore nella sua decisione 23 agosto 2010 non risulta quindi
manifestamente lacunosa, falsa o contraddittoria.
7.
Occorre quindi procedere qui di seguito ad esaminare, conformemente ai
principi giurisprudenziali suesposti (cfr. consid. 5.2.2), se il ricorrente è
pervenuto a confutare in maniera chiara e decisiva il sospetto ritenuto
dall'autorità inferiore circa la sua qualità di avente diritto economico degli
averi in conto.
7.1. Come detto, il ricorrente contesta di essere stato l'avente diritto
economico del conto UBS n. ***. Sostiene difatti che nel periodo durante il
quale è stato titolare della citata relazione, non ha agito a suo nome,
bensì a titolo fiduciario, per conto del di lui padre, B._______, effettivo
avente diritto economico degli averi in conto. Una simile configurazione
del conto è a suo dire frequente, benché singolare, per situazioni al
centro delle quali vi sono noti imprenditori esposti pubblicamente, con
un'attività internazionale, parte della quale svolta offshore. Preferendo il
padre quindi non apparire quale destinatario finale effettivo di tali averi, la
citata relazione era stata intestata al qui ricorrente, figlio non implicato
nella gestione dell'azienda di famiglia, peraltro residente all'estero. Rileva
quindi che il fatto di non essere l'avente diritto economico di tali averi è
comprovato dall'origine dei fondi confluiti, dalle modalità di gestione,
A-6970/2010
Pagina 16
dall'utilizzo dei fondi ivi depositati nonché dalla loro destinazione al
momento della chiusura della relazione bancaria (cfr. ricorso sub punto
V.).
7.1.1. Nel suo gravame, il ricorrente indica dapprima che i fondi confluiti
sul conto bancario a lui intestato, provengono dalla quota parte dell'utile
fuori bilancio generato dalle attività della D._______ S.r.l., (…), azienda di
famiglia oggi interamente di proprietà del fratello C._______ e,
limitatamente alla quota della metà del capitale sociale, goduta in
usufrutto dal padre, B._______. Il ricorrente sostiene quindi di non
rivestire alcun ruolo nella società di famiglia, né per quanto attiene la
proprietà, né per quanto riguarda la gestione dell'azienda di pertinenza
dei citati famigliari. Tutti gli averi che hanno alimentato il conto oggetto di
rogatoria provengono dunque dall'attività dell'anzidetta società. In
particolare afferma che la D._______ S.r.l. emetteva fatture a carico di
clienti stranieri, i quali pagavano tramite assegni emessi all'ordine della
società. Gli assegni venivano quindi girati da C._______ e/o B._______
(quali dirigenti dell'azienda di famiglia) e incassati sul conto della
E._______ (…), società il cui avente diritto economico era dapprima il
padre singolarmente e nel seguito il fratello C._______ congiuntamente al
padre. Da questo conto i fondi, solitamente per metà ciascuno, venivano
girati via bonifico a C._______ e al qui ricorrente, agente a titolo fiduciario
per conto del padre (cfr. ricorso sub punto VI.7.1).
7.1.2. Quanto alle modalità di gestione del conto, egli sostiene che la
medesima era assicurata esclusivamente da suo padre. Ciò sarebbe
attestato dalla sottoscrizione da parte di B._______ di numerosi ordini di
borsa, di tutti i prelevamenti, di formalità bancarie nonché dalle note
interne stilate dai loro consulenti (cfr. ricorso sub punto VI.7.2).
7.1.3. Per il ricorrente anche la destinazione degli averi al momento della
chiusura del conto dimostra che egli agiva unicamente a titolo fiduciario.
Difatti, dapprima essi sono transitati su di un conto a favore della
F._______ Familienstiftung, Vaduz, i cui beneficiari erano i suoi genitori.
Nel seguito, i medesimi sono stati trasferiti a un conto di pertinenza della
G._______ Ltd, Nassau, una underlying company della succitata
fondazione, i cui aventi diritto economico erano i suoi genitori, per poi
transitare su di un conto sempre intestato ai suoi genitori, che allora
avevano aderito all'amnistia fiscale italiana, e venire infine girati su di una
polizza assicurativa intestata alla H._______ AG, (…), i cui beneficiari
sono sempre i suoi genitori (cfr. ricorso sub punto VI.7.3).
A-6970/2010
Pagina 17
7.1.4. Secondo il ricorrente l'insieme dei suesposti elementi dimostrano
che egli non è l'avente diritto economico, bensì soltanto il titolare, agente
a titolo fiduciario, del conto UBS n. ***, di pertinenza economica del di lui
padre.
7.2. Come esposto al consid. 5.2.3 che precede, la valutazione circa
l'identità dell'effettivo avente diritto economico del patrimonio va effettuata
in base al potere di disporre economicamente degli averi in conto nonché
del controllo del patrimonio ivi depositato e dei profitti conseguiti. Il
ricorrente perviene dunque a confutare l'ipotesi ritenuta dall'AFC in merito
alla propria appartenenza economica degli averi in conto, allorquando la
documentazione da lui prodotta è atta a comprovare in maniera chiara e
decisiva che suo padre, e non lui, è l'avente diritto economico dei valori
depositati sulla relazione bancaria oggetto della presente procedura.
E sulla base dei vari documenti ai quali esso fa riferimento nel caso
concreto, tale conclusione non può essere tratta.
7.2.1. Il ricorrente ha aperto il noto conto quale unico titolare in data
23 dicembre 1991 (cfr. doc. n. ***_4_00044). Benché già allora fosse
residente negli Stati Uniti, egli aveva comunicato alla banca il suo
indirizzo in Italia (cfr. doc. n. ***_4_00046). Quale unico procuratore
aveva designato il padre, B._______ (cfr. doc. n. ***_4_00044 e _00045).
Il 22 novembre 2001, le formalità bancarie inerenti la relazione bancaria
sono state rifatte. Il ricorrente ha quindi sottoscritto nuovamente la
documentazione di apertura del conto dichiarandosi ancora unico titolare
del medesimo e fornendo il suo nuovo indirizzo negli Stati Uniti (cfr. doc.
n. ***_4_00039). Egli ha inoltre firmato il noto Formulario A (cfr. doc. n.
***_4_00001), dichiarandosi unico avente diritto economico del
patrimonio depositato sul conto. Il ricorrente ha dipoi conferito al padre
B._______ una procura generale illimitata senza diritto di sostituzione,
per rappresentarlo nei confronti di UBS SA e in particolare per disporre di
tutti i valori patrimoniali depositati a suo nome presso la banca (cfr. doc.
n. ***_4_00038). Ha altresì sottoscritto il "Modulo relativo all'imposta alla
fonte statunitense/Persona fisica. Valori patrimoniali e redditi assoggettati
all'imposta alla fonte statunitense. Dichiarazione Non-US Person" (cfr.
doc. n. ***_4_00051), ulteriore documento dov'egli si è dichiarato avente
diritto economico, ai sensi del diritto fiscale statunitense, dei valori
patrimoniali e dei redditi del conto oggetto della presente procedura. Con
la sottoscrizione dei vari documenti summenzionati, il ricorrente ha
effettivamente dichiarato di essere l'avente diritto economico degli averi in
conto.
A-6970/2010
Pagina 18
La descrizione fatta del cliente nelle note interne redatte dai consulenti
bancari fa peraltro chiaramente riferimento al qui ricorrente e non a suo
padre, il quale funge unicamente da gestore del conto in ragione della
procura conferitagli dal titolare (cfr. "Picturing" sub doc. n. ***_3_00001 e
_00002 nonché _00013 e _00014): "Attività lucrativa attuale.
Imprenditore. (…) Il deposito è gestito dal padre (procuratore) (…)".
Sempre dalle note interne, in occasione di una visita da parte del
ricorrente presso l'istituto bancario in data 11 settembre 2006, è
chiaramente attestato un cambiamento dell'avente diritto economico degli
averi in conto, contestualmente alla chiusura della relazione bancaria (cfr.
doc. n. ***_3_00012). Quanto scritto dal consulente in tale occasione è
significativo: "(…) Fissato app. per il 21.09. in quanto questa relazione
verrà chiusa e trasferita su una nuova Fondazione che apriremo in quella
data. La Fondazione avrà come BO i genitori del titolare in quanto lo
stesso divorzierà in un futuro prossimo. Discusso con Sig. X._______
sulla costruzione della struttura e trovato soluzione già spiegata e
accordata dal padre oggi. Attenzione al trasferimento dell'ATF in quanto
cambiano i BO!! (…)". Ciò a ulteriore comprova che la documentazione
fornita dal ricorrente non permette di confutare chiaramente il fondato
sospetto ritenuto dall'autorità inferiore.
7.2.2. Neppure la tesi che il ricorrente non è l'avente diritto economico
degli averi del conto UBS n. *** poiché di fatto, esso sarebbe stato
alimentato esclusivamente dai fondi provenienti dall'attività della società
di famiglia, estranea al titolare del conto, è stata provata tramite la
documentazione prodotta. La dichiarazione giurata resa dal dr.
Y._______ (cfr. doc. 13 prodotto dal ricorrente) oltre che gli altri
documenti prodotti sub docc. 14, 15 e 16 non permettono difatti di
provare tale asserzione né costituiscono degli elementi atti ad invalidare
l'ipotesi sulla quale si è basata l'autorità inferiore per ammettere che i
criteri dell'Allegato del Trattato 10 sono adempiuti.
Con particolare riferimento al brevetto notarile (cfr. succitato doc. 13),
come esposto al considerando 2.3 del presente giudizio, il pubblico notaio
può solo certificare fatti di cui si è personalmente cerziorato o che si sono
svolti secondo le leggi in sua presenza. Egli si è quindi limitato a
sincerarsi che le dichiarazioni rese in forma autentica da parte del
comparente corrispondessero alla di lui volontà, senza tuttavia indagare
sulla veridicità delle medesime. Tale atto non dispone dunque di valenza
probatoria accresciuta inerente il suo contenuto. Mentre per quanto
concerne gli altri documenti prodotti (docc. 14, 15 e 16), essi pure non
A-6970/2010
Pagina 19
permettono di confutare in maniera chiara e decisiva il fondato sospetto
che l'avente diritto economico degli averi di cui al conto UBS n. *** era il
ricorrente. Trattasi difatti di fiches di prelevamento dal conto intestato alla
E._______ sottoscritte da B._______ (doc. 15) che nulla provano
riguardo alla pertinenza degli averi di cui al succitato conto. Parimenti, le
tabelle prodotte sub docc. 16 e 17 non permettono, neppure tramite la
consultazione dell'estratto conto, di confutare l'ipotesi ritenuta dall'autorità
inferiore.
Peraltro, il fatto che gli averi in conto provengano dall'attività della società
di famiglia, estranea al ricorrente – ciò che, come detto, non è comunque
stato provato – non significa ancora che il patrimonio depositato non gli
appartenga. I motivi che inducono una persona ad alimentare un conto
possono difatti essere svariati e non sono decisivi per giudicare in merito
all'identità dell'avente diritto economico (cfr. per analogia, decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-8462/2010 del 2 marzo 2011 consid.
5.3.3 e A-7024/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 4.5.2).
7.2.3. Quanto al fatto che fosse B._______ ad occuparsi esclusivamente
della gestione del conto e dei contatti con la banca, si rileva avantutto che
dagli atti emerge che anche il ricorrente si è comunque recato in più
occasioni in banca e ha sottoscritto varie formalità. È vero che, come lo
dimostrano i documenti agli atti, B._______ ha sottoscritto numerosi
ordini di borsa, formalità bancarie quali il formulario relativo alla
Costituzione in pegno e quello concernente la Convenzione quadro per
transazioni in derivati e operazioni a termine, conferme di ricevuta Posta
fermo banca UBS. Come pure è manifesto che egli ha effettuato gran
parte dei prelevamenti e ha incontrato di frequente i consulenti bancari.
Tuttavia, egli ha potuto compiere tutti questi atti proprio in ragione della
procura sul conto conferitagli. In particolare, tramite la procura generale
illimitata senza diritto di sostituzione sottoscritta il 22 novembre 2001 (cfr.
doc. n. ***_4_00038), il rappresentato "autorizza il procuratore ai seguenti
atti: depositare in suo nome in modo legalmente valido, rispettivamente a
comperare e vendere, costituire in pegno, prestare, convertire o ritirare
titoli di qualsiasi natura, a effettuare versamenti o prelevamenti sotto
qualsiasi forma, mediante assegni o altro, a rilasciare quietanza, ordinare
trasferimenti e cessioni, firmare, emettere, accettare, girare o quietanzare
mandati, assegni o cambiali di qualsiasi natura, a farsi consegnare
estratti conto, elenchi di titoli, conteggi, la corrispondenza, a concordare
con UBS l'impiego e l'uso di servizi elettronici, ad eleggere foro giuridico,
insomma a far tutto ciò che giudica opportuno e necessario. In
particolare, il procuratore è autorizzato a conferire a UBS in nome del
A-6970/2010
Pagina 20
rappresentato, in modo legalmente valido, mandati di gestione
patrimoniale e d'investimento (cfr. il citato documento)". Visto siffatti poteri
di rappresentanza, B._______ era dunque autorizzato ad agire in tal
modo sul conto di titolarità del figlio.
Neppure la dichiarazione giurata resa dal consulente bancario della
famiglia del ricorrente dev'essere considerata determinante (cfr. doc. 27
prodotto dal ricorrente). Come esposto al considerando 2.3 del presente
giudizio, nella fattispecie il pubblico notaio può solo certificare fatti di cui
si è personalmente cerziorato o che si sono svolti secondo le leggi in sua
presenza. Egli ha quindi provveduto a sincerarsi che le dichiarazioni del
comparente corrispondessero alla di lui volontà, senza indagare sul
contenuto materiale delle medesime.
La qualità di procuratore di B._______ non permette in ogni caso di
poterlo considerare quale avente diritto economico del patrimonio
depositato sul conto oggetto della presente procedura (nel senso del
termine "beneficial owned" di cui al Trattato 10) (cfr. consid. 5.2.3).
7.2.4. E neppure il fatto che nel settembre 2006, al momento della
chiusura del conto, il patrimonio in essere è confluito su relazioni bancarie
i cui genitori del ricorrente erano aventi diritto economico concorre a
dimostrare la tesi ricorsuale. Ciò non significa infatti che egli non fosse
l'avente diritto economico di tali averi. Ai fini del giudizio in merito
all'identità dell'avente diritto economico della relazione bancaria UBS
n. ***, unica questione pertinente in casu, non è difatti rilevante la
destinazione dei fondi a partire dal 2006 e ciò poiché il periodo che
concerne il presente procedimento è compreso tra il 2001 e il 2003
(cfr. decisione impugnata punto 4). E come si evince dalle note interne
dell'11 settembre 2006, fino ad allora, l'avente diritto economico degli
averi in conto era il ricorrente (cfr. consid. 7.2.1).
7.2.5. I motivi e la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno
delle sue affermazioni non hanno quindi permesso di confutare in
maniera chiara e decisiva il sospetto riguardante la qualifica dell'avente
diritto economico ritenuto dall'autorità inferiore.
8.
Il ricorrente censura altresì la violazione dell'art. 26 CDI-USA 96. Esso
ritiene di non aver commesso alcun reato fiscale siccome non era tenuto
a comunicare alle autorità americane l'esistenza di un conto i cui averi
A-6970/2010
Pagina 21
non erano di sua pertinenza. In tali circostanze, un comportamento
fraudolento non sussisterebbe.
Lo scrivente Tribunale ha sancito che il Trattato 10 ha il medesimo rango
della CDI-USA 96. Essendo tuttavia quest'ultima Convenzione anteriore
al Trattato 10, essa trova applicazione, per quanto le sue norme non
siano in contraddizione con quelle del citato Trattato (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A-4013/2010 del 15 luglio 2010 consid.
6.2.2).
Come visto, il Trattato 10 è applicabile alla fattispecie e i suoi criteri
oggettivi e vincolanti sono nel caso in esame adempiuti, in particolare, è
stato ritenuto nel presente giudizio che il ricorrente era il titolare diretto e
l'avente diritto economico del patrimonio depositato sul conto UBS n. ***.
In siffatte circostanze egli avrebbe quindi dovuto dichiarare tale conto per
mezzo dei moduli W-9 alle competenti autorità statunitensi, ciò che non
ha fatto e peraltro non contesta di aver fatto. Ne discende che anche tale
censura proposta dal ricorrente va respinta.
9.
Il ricorrente si duole infine che gli averi del conto UBS n. *** sono stati
regolarmente fiscalizzati, motivo per cui la rogatoria sarebbe
inammissibile. Sostiene che le informazioni da trasmettere non sarebbero
suscettibili di scaturire in sanzioni fiscali, essendo le stesse già state
subite in Italia e ciò poiché i coniugi B._______, genitori del ricorrente ed
effettivi aventi diritto economico del patrimonio, hanno aderito all'amnistia
fiscale italiana, regolarizzando i loro beni di cui al conto oggetto della
presente procedura e pagando di conseguenza le relative penali.
Anche tale censura risulta tuttavia inefficace. Non è difatti rilevante ai fini
del presente giudizio che il patrimonio di cui al conto UBS n. *** sia stato
regolarizzato in Italia. Come giustamente sostiene l'autorità inferiore,
spetterà semmai al ricorrente far valere i propri argomenti dinanzi alle
autorità americane che sono competenti per decidere del merito.
10.
Il ricorrente non contesta che le caratteristiche della relazione bancaria la
cui documentazione è oggetto della decisione impugnata adempiano i
criteri per la concessione dell'assistenza amministrativa in base alla
domanda presentata dall'IRS. A titolo abbondanziale, lo scrivente
A-6970/2010
Pagina 22
Tribunale osserva tuttavia quanto segue. Effettivamente il ricorrente era
residente negli USA durante il periodo 2001 – 2003, fatto incontestato.
Egli era il titolare diretto e, come risulta dalle considerazioni suesposte,
l'avente diritto economico della relazione bancaria UBS n. ***. In siffatte
circostanze egli avrebbe dovuto dichiarare tale conto per mezzo dei
moduli W-9, ciò che non ha fatto e peraltro non contesta di aver fatto.
Gli averi in conto presso UBS SA superano la somma determinante di
fr. 1'000'000.-- (cfr. doc. n. ***_6_00004) e hanno generato in media
profitti per oltre fr. 100'000.-- annuali sull'arco del periodo 2001 – 2003, in
particolare per l'anno 2002, fr. 92'754.52 (cfr. doc. n. *** _6_00318) e per
l'anno 2003, USD 198'900.66 (cfr. doc. n. *** _6_00326). In
considerazione di quanto precede, tutte le condizioni di cui alla categoria
2/A/b dell'Allegato al Trattato 10 sono quindi adempiute.
11.
Per quanto precede, il gravame deve essere quindi integralmente
respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
12.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella
fattispecie esse sono stabilite in fr. 20'000.-- (art. 4 TS-TAF), importo che
verrà compensato con l'anticipo versato il 6 ottobre 2010. Al ricorrente
non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario,
rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
13.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (art. 83 lett. h della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
A-6970/2010
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 20'000.-- sono poste a carico del ricorrente e
interamente compensate con l'anticipo spese da lui versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif. ***; raccomandata).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Frida Andreotti
Data di spedizione: