B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-7023/2016
Dec i s i on e i n c i d e n t a l e
de l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Christoph Bandli (presidente del collegio),
Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
1. Comune di Monteceneri,
rappresentato dal suo Municipio, 6802 Rivera,
2. Parrocchia di Bironico,
rappresentata dal suo Consiglio parrocchiale, 6804 Bironico,
entrambi patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli,
Via Alberto di Sacco 1, casella postale 2717,
6501 Bellinzona,
ricorrenti,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS,
Infrastruttura Energia, 3052 Zollikofen,
patrocinate dall'avv. Barbara Klett,
Eversheds AG, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich,
controparte,
Ufficio federale dei trasporti UFT,
3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di ricusazione (A-3858/2016).
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Fatti:
A.
Con istanza 14 giugno 2010, le Ferrovie federali svizzere, Infrastruttura
Energia (di seguito: FFS), hanno sottoposto all’Ufficio federale dei trasporti
(di seguito: UFT) il progetto denominato « Linea di trasporto 132 kV
Giubiasco – Vezia, Tratta Bironico (Palo 82 esistente) – Manno (Palo 2
esistente), Sostituzione eletrodotto esistente 66 kV e innalzamento
tensione a 132 kV » per approvazione. In data 12 agosto 2010 l’UFT ha
avviato la procedura ordinaria di approvazione dei piani.
B.
Con scritto 5 ottobre 2010, il Comune di Monteceneri (ex Comune di
Bironico) e la Parrocchia di Bironico – per il tramite del loro patrocinatore –
hanno presentato opposizione al predetto progetto postulando in sostanza
che sulla tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94 la linea di trasporto dell’alta
tensione sia interrata, nella misura in cui essa attraverserebbe il cuore del
paese passando proprio nel mezzo di zone residenziali estensive e semi-
estensive e zone per attrezzature ed edifici pubblici (scuole elementari,
scuole dell’infanzia, ecc.).
Durante la procedura di opposizione, a sostegno della predetta richiesta
d’interramento, essi hanno postulato i seguenti accertamenti peritali:
l’assunzione di una perizia indipendente che si esprima circa gli aspetti positivi
e negativi, con il rispettivo confronto, della linea aerea e dell’interramento della
stessa, toccando in particolare gli aspetti evocati dalla « Relazione tecnica
messa in cavo linea 132 kV », allestita dalla società Progelec Sagl, Coldrerio
e dalla presa di posizione 30 novembre 2015 dei ricorrenti;
l’assunzione di una perizia indipendente che possa valutare la consistenza
delle problematiche della risonanza della rete riferite dai rapporti « Resonanz-
problematik im SBB Energienetz » stato 24 settembre 2012 e « Gutachten
über Resonanzproblematik im Übertragungsnetz der SBB » del 5 dicembre
2013 e in particolare la presenza di eventuali problemi di risonanza
relativamente al tratto in questione;
l’allestimento di una perizia indipendente per valutare la possibilità di far capo
a una centrale convertitrice per permettere l’interramento delle linee o in luogo
di potenziare il tratto in questione;
l’allestimento di una perizia indipendente che possa valutare la fattibilità di
sfruttare linee in cavo esistenti per la messa in cavo della tratta Bironico (pali
NN. 82 a 94) dell’elettrodotto di FF attuale 66 kV, segnatamente sfruttando i
tubi già presenti sul medesimo tracciato, e altre linee in cavo esistenti, a
disposizione di Alp transit e di AET;
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la traduzione in lingua italiana dei documenti « Resonanzproblematik im SBB
Energienetz » stato 24 settembre 2012 e « Gutachten über Resonanzpro-
blematik im Übertragungsnetz der SBB » del 5 dicembre 2013;
che venga ordinato a FFS di indicare il volume di commesse passate a
Progelec – Lugano, Mezzovico, sia per il numero di mandati, sia per compensi
pagati, negli ultimi dieci anni.
C.
Con decisione 23 agosto 2013, l’UFT – tenuto conto dell’urgenza del
progetto in rapporto alla tempestiva messa in esercizio della Galleria di
Base del Ceneri e ad un sufficiente approvvigionamento energetico della
rete – ha approvato parzialmente i piani del progetto in questione
relativamente alla tratta tra il palo n. 96 e il palo n. 2, lasciando in sospeso
la tratta tra il palo n. 82 e il palo n. 94, vista la richiesta d’interramento della
linea elettrica avanzata dal Comune di Monteceneri e dalla Parrocchia di
Bironico, necessitante di uno studio approfondito.
D.
Con decisione 7 aprile 2016, l’UFT ha poi approvato la restante parte dei
piani del progetto in questione relativamente alla tratta tra il palo n. 82 e il
palo n. 94, respingendo le opposizioni 5 ottobre 2010 del Comune di
Monteceneri e della Parrocchia di Bironico, in particolare, la richiesta di
interramento della linea elettrica ritenuta come non attuabile, tenuto conto
degli attuali limiti di natura tecnica e di sicurezza esistenti circa la proble-
matica della risonanza, così come stabilito nel rapporto sulla risonanza a
cura delle FFS denominato « Resonanzproblematik im SBB Energienetz »
stato 24 settembre 2012 e nella perizia a cura dell’Università Tecnica di
Graz denominata « Gutachten über Resonanzproblematik im Übertra-
gungsnetz der SBB » del 5 dicembre 2013, nonché dallo stesso Tribunale
federale con sentenza 1C_550/2012 e 1C_551/2012 del 9 dicembre 2014.
In particolare, per ogni richiesta di perizia, l’UFT ha poi indicato il motivo
per cui non ha ritenuto necessario dare loro seguito.
E.
Avverso la predetta decisione, il Comune di Monteceneri (di seguito:
ricorrente 1) e la Parrocchia di Bironico (di seguito: ricorrente 2) – per il
tramite del loro patrocinatore – hanno presentato ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale con scritto 11 maggio 2016, postulandone
l’annullamento per gli stessi motivi già adotti nella loro opposizione (incarto
n. A-2951/2016). In tale contesto, essi hanno rinnovato la richiesta d’inter-
ramento della linea elettrica, postulando l’assunzione degli stessi accerta-
menti peritali già richiesti in sede di opposizione (cfr. sub lett. B).
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F.
Con istanza 9 febbraio 2016, le FFS hanno sottoposto all’UFT un secondo
progetto denominato « Linea UL282/285 Giubiasco-Cadenazzo, innalza-
mento tensione », tendente unicamente l’innalzamento della tensione da
66 kV a 132 kV, senza misure costruttive, per approvazione.
Con decisione 18 maggio 2016, l’UFT ha approvato i piani del suddetto
progetto, mediante procedura semplificata.
G.
Anche avverso la predetta decisione, il ricorrente 1 e la ricorrente 2 –
sempre per il tramite del loro patrocinatore – hanno presentato ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 20 giugno 2016,
postulandone l’annullamento (incarto n. A-3858/2016).
H.
Con ordinanza 30 giugno 2016, il Tribunale amministrativo federale ha
congiunto le cause A-3858/2016 e A-2951/2016 sotto il numero di
riferimento A-3858/2016.
I.
Con risposte 29 giugno 2016 e 28 luglio 2016, l’UFT ha postulato il rigetto
dei due ricorsi, nonché delle richieste di ulteriori approfondimenti peritali.
J.
Con scritto 29 luglio 2016, le FFS hanno postulato il rigetto del ricorso
relativo alla procedura A-3858/2016, postulando la disgiunzione delle
procedure A-2951/2016 e A-3858/2016, la verifica dell’ammissibilità del
ricorso nella causa A-3858/2016 e – qualora questa venga confermata di
principio – la scissione in due sezioni del progetto e il loro trattamento
distinto, nonché la revoca dell’effetto sospensivo al ricorso 20 giugno 2016,
vista l’urgenza del progetto e gli interessi preponderanti legati alla
realizzazione e alla tempestiva messa in esercizio dell’elettrodotto su cui
dipende l’apertura della Galleria del Ceneri.
Con scritto 12 settembre 2016, le FFS hanno postulato anche il rigetto del
ricorso relativo alla procedura A-2951/2016, ribadendo la richiesta di
disgiunzione delle procedure A-2951/2016 e A-3858/2016, nonché
postulando la revoca dell’effetto sospensivo al ricorso 11 maggio 2016, per
i motivi d’urgenza già evocati con scritto 29 luglio 2016.
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Pagina 5
K.
Con ordinanza 7 ottobre 2016, il Tribunale amministrativo federale ha
assegnato all’autorità di prima istanza e ai ricorrenti un termine per
prendere posizione sulla richiesta di revoca dell’effetto sospensivo.
L.
Con scritto 12 ottobre 2016, le FFS hanno ribadito la loro richiesta di
disgiunzione delle due procedure, precisando che la richiesta di revoca
dell’effetto sospensivo è stata formulata in via incidentale per entrambi i
ricorsi, per i motivi d’urgenza già evocati nei precedenti scritti.
Con scritto 13 ottobre 2016, l’UFT ha indicato di sostenere la richiesta di
revoca dell’effetto sospensivo avanzata dalle FFS, per gli stessi motivi da
essi adotti.
M.
Con ordinanza 17 ottobre 2016, su richiesta dei ricorrenti, lo scrivente
Tribunale ha prorogato loro il termine assegnato per prendere posizione
circa la revoca dell’effetto sospensivo fino al 21 ottobre 2016.
N.
Con decisione incidentale del 19 ottobre 2016, lo scrivente Tribunale ha
revocato in via supercautelare l’effetto sospensivo ai due ricorsi 11 maggio
2016 e 20 giugno 2016, respingendo nel contempo la richiesta di disgiun-
zione delle due cause A-3858/2016 e A-2951/2016, nonché confermando
a priori la legittimazione ricorsuale dei due ricorrenti. In tale contesto, il
Tribunale ha emesso qualche dubbio circa la motivazione dei loro gravami,
in grandi linee uguale a quella già adotta in sede di opposizione, tenuto
altresì conto del suo potere d’apprezzamento limitato circa le questioni
tecniche già esaminate dall’autorità inferiore, segnatamente per quanto
attiene all’eventuale interramento della linea elettrica.
O.
Con scritto 20 ottobre 2016, i ricorrenti hanno chiesto di respingere la
richiesta di revoca dell’effetto sospensivo avanzata dalla controparte, non
sussistendo i presupposti per tale revoca. Nel contempo, essi hanno
rinnovato le loro richieste di complementi istruttori, segnatamente le varie
perizie tecniche circa la possibilità di interrare la linea elettrica in questione.
P.
Con decisione incidentale del 27 ottobre 2016, lo scrivente Tribunale ha
confermato la revoca in via cautelare dell’effetto sospensivo ai due ricorsi
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11 maggio 2016 e 20 giugno 2016, respingendo nel contempo le richieste
di accertamenti peritali postulati dai ricorrenti. In tale occasione, il Tribunale
ha indicato di ritenere l’incarto come già completo per statuire nel merito
del ricorso, ribadendo i propri dubbi circa la motivazione dei due gravami.
Q.
Con istanza 14 novembre 2016, i ricorrenti hanno postulato la ricusa del
giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto Péquignot, in quanto la stessa
– viste le decisioni incidentali pronunciate circa la revoca dell’effetto
sospensivo dei ricorsi e il respingimento frettoloso dei mezzi probatori da
loro richiesti (perizie tecniche su fattibilità dell’interramento della linea
elettrica in questione) – apparirebbe concretamente e oggettivamente
troppo pervenuta per decidere del merito dei due ricorsi.
R.
Con scritto 8 dicembre 2016, il giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto
Péquignot – invitata a prendere posizione circa la domanda di ricusa
oggetto del presente giudizio – ha postulato il suo respingimento.
S.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In
particolare, le decisioni d’approvazione dei piani di costruzioni e impianti
destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio
di una ferrovia (impianti ferroviari) emanate dall’UFT sulla base dell’art. 18
cpv. 1 e 2 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr,
RS 742.101) sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(cfr. art. 33 lett. d LTAF). Il Tribunale amministrativo federale è pertanto
competente per statuire in merito alle due decisioni d’approvazione dei
piani dei due elettrodotti oggetto della procedura di ricorso A-3858/2016.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA,
in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Il Tribunale è
parimenti competente per statuire sulla domanda di ricusa del giudice
dell’istruzione Claudia Pasqualetto Péquignot postulata dai ricorrenti con
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istanza 14 novembre 2016 nella causa A-3858/2016 (cfr. DTAF 2007/4
consid. 1.1 con rinvii; decisioni incidentali del TAF A-6185/2015 del
1° dicembre 2015 consid. 1.1; A-3422/2011 del 28 luglio 2011 consid. 1.1).
1.2 Giusta l’art. 38 LTAF, le disposizioni concernenti la ricusa dei giudici e
dei cancellieri del Tribunale federale (cfr. art. 34 segg. LTF), si applicano
per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Per tale motivo, l’art. 10 PA – su cui si fondano i ricorrenti – non trova qui
applicazione (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.58).
Nella misura in cui, con scritto 8 dicembre 2016, il giudice interessato ha
contestato i motivi di ricusa, la Corte statuirà in sua assenza (cfr. art. 37
cpv. 1 LTF). Sebbene si tratti di una decisione incidentale (cfr. art. 45 cpv. 1
PA, rispettivamente art. 92 cpv. 1 LTF), la Corte I statuirà nella composi-
zione di tre giudici, conformemente alla prassi del Tribunale (cfr. decisioni
incidentali del TAF A-6185/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 1.2 con
rinvii; A-3422/2011 del 28 luglio 2011 consid. 1.2 con rinvii). La decisione
in merito alla domanda di ricusa può poi essere presa senza che sia sentita
la controparte (cfr. art. 37 cpv. 2 LTF), nella fattispecie senza che siano
sentite le FFS e l’autorità inferiore (cfr. decisione incidentale del TAF A-
6185/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 1.2 con rinvii; cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.72).
2.
Con istanza del 14 novembre 2016, i ricorrenti hanno postulato l’esclusione
del giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto Péquignot (di seguito: il giu-
dice dell’istruzione) dal proseguo della procedura di ricorso A-3858/2016,
invocando un motivo di ricusa ai sensi dell’art. 10 lett. d PA. Come visto,
l’art. 10 lett. d PA non è tuttavia qui applicabile (cfr. consid. 1.2 del presente
giudizio), sicché la domanda di ricusa dei ricorrenti verrà esaminata dallo
scrivente Tribunale dal profilo dell’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF (cfr. consid. 2.2
che segue). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi
applicabili in materia di ricusa di un giudice (cfr. consid. 2.1 che segue).
2.1
2.1.1 La garanzia ad un tribunale indipendente e imparziale risultante
dall’art. 30 cpv. 1 Cost., nonché dall’art. 6 n. 1 CEDU, conferisce alle parti
il diritto di richiedere la ricusa di un giudice, il cui comportamento è di natura
a suscitare dei dubbi in merito alla sua imparzialità. Detta garanzia mira ad
evitare che delle circostanze esterne alla causa possano influenzare il giu-
dizio a favore o a detrimento di una parte (cfr. DTF 139 III 433 consid. 2.1.2;
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139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; DTAF 2007/5 consid. 2.3;
sentenza del TAF A-5043/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.1 con
rinvii; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Bernard Corboz et al. [ed.],
Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 9 ad art. 34 LTF). Tale principio è
concretizzato dall’art. 34 cpv. 1 LTF, il quale elenca i motivi di ricusa
invocabili dalle parti.
2.1.2 In particolare, giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF, i giudici e i cancellieri
si ricusano se per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta
amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore,
potrebbero avere una prevenzione nella causa. Detta norma è concepita
come una clausola generale che ingloba tutte le situazioni non coperte
dalle lett. a – d per le quali sussiste un motivo di prevenzione (cfr. sentenza
del TF 4F_12/2014 del 15 dicembre 2014 consid. 3; sentenze del TAF A-
5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.3 con rinvii; E-3189/2010 del
5 luglio 2010 consid. 2.2; decisione incidentale del TAF A-5542/2013 del
29 ottobre 2013 consid. 2.1; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 29 ad art. 34 LTF;
ISABELLE HÄNER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [ed.], Basler Kom-
mentar, Bundesgerichtsgesetz, [di seguito: BSK BGG], 2a ed. 2011, n. 6
segg. ad art. 34 LTF).
2.1.3 L’esistenza di un motivo di prevenzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1
lett. e LTF è una mera questione d’apprezzamento dipendente dalle
circostanze del caso concreto, che va giudicata in maniera oggettiva
(cfr. sentenza del TAF E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2; AUBRY
GIRARDIN, op. cit., n. 31 ad art. 34 LTF). Vi è apparenza di prevenzione in
presenza di circostanze concrete ed oggettive idonee a far sorgere un
rischio di parzialità, ovvero tali da far dubitare sull’imparzialità di un giudice.
In siffatto apprezzamento solo l’aspetto oggettivo conta, le considerazioni
soggettive non essendo invece pertinenti, come neppure le impressioni
puramente individuali di una delle parti alla procedura (cfr. sentenza del TF
2C_755/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 3.2 con rinvii; DTF 139 I 121
consid. 5.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 238 consid. 2.1,
131 I 24 consid. 1.1; DTAF 2007/5 consid. 2.3; sentenze del TAF A-
5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.4; E-3189/2010 del 5 luglio
2010 consid. 2.2; decisioni incidentali del TAF A-6185/2015 del 1° dicem-
bre 2015 consid. 2.1; A-5542/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 2.1; AUBRY
GIRARDIN, op. cit., n. 32 ad art. 34 LTF).
Nel verificare la sussistenza di motivi di prevenzione, vanno considerati
anche gli aspetti di carattere funzionale e organizzativo, mettendo l’accento
sull’importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Una parte può
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Pagina 9
invero personalmente risentire certi atteggiamenti del giudice come
determinati da parzialità, ma è decisivo sapere se le sue apprensioni
soggettive possano considerarsi oggettivamente giustificate (cfr. DTF 134
I 238 consid. 2.1; sentenza del TF 1B_337/2010 del 17 novembre 2010
consid. 2.2;). In ogni caso, la ricusa verrà ammessa non appena sussiste
un’apparenza oggettiva di prevenzione, poco importa che il giudice
interessato si senta atto a pronunciare il giudizio in piena imparzialità
(cfr. sentenze del TAF A-5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.4; E-
3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2 con rinvii; AUBRY GIRARDIN, op. cit.,
n. 32 ad art. 34 LTF con rinvii).
L’autorità chiamata a statuire su una domanda di ricusa deve dunque
apprezzare se le circostanze di fatto siano tali da implicare la ricusa o al
contrario tali da dover confermare la composizione dell’autorità adita,
tenuto conto della presunzione d’imparzialità dei giudici (cfr. sentenza del
TAF A-5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.4; AUBRY GIRARDIN,
op. cit., n. 34 ad art. 34 LTF con rinvii), nonché dell’inesistenza per le parti
del diritto di scegliere i giudici che la compongono.
2.1.4 Ciò indicato – nella misura in cui l’imparzialità di un giudice è presunta
– il motivo di ricusa invocato deve essere serio, in quanto il rischio di
prevenzione non va ammesso troppo facilmente, diversamente si com-
promette il normale funzionamento del tribunale (cfr. AUBRY GIRARDIN,
op. cit., n. 34 ad art. 34 LTF con rinvii). La ricusa riveste pertanto un carat-
tere eccezionale (cfr. sentenza del TF 1B_337/2010 del 17 novembre 2010
consid. 2.2; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, partie générale
et éléments de procédure, 2a ed. 2013, n. 427). Colui che invoca un motivo
di ricusa fondato sulla prevenzione del giudice deve rendere verosimile,
producendo degli elementi concreti, l’esistenza di circostanze proprie a
suscitare l’apparenza di prevenzione e a far nascere il rischio di parzialità
(cfr. art. 36 cpv. 1 LTF). Tale è il caso delle dichiarazioni del giudice riguardo
alla causa o a una delle parti, del suo comportamento nei suoi confronti o
ancora dei fatti anteriori permettenti di dubitare della sua imparzialità
(cfr. DTAF 2007/5 consid. 2.3; sentenza del TAF E-3189/2010 del 5 luglio
2010 consid. 2.3 con rinvii). Sono segnatamente le dichiarazioni fatte prima
o durante la procedura che possono fondare una denuncia per apparenza
di prevenzione, e non i motivi a sostegno della decisione resa (cfr. DTF 134
I 238 consid. 2.1; sentenze del TAF A-5034/2013 del 16 dicembre 2013
consid. 3.1.5; E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.3 con rinvii; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunale fédéral, Commentaire, 2008, n. 558).
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Pagina 10
2.1.5 In virtù dell’art. 34 cpv. 2 LTF, la partecipazione a un procedimento
anteriore non è in sé un motivo di ricusa. Il semplice fatto di aver emanato
una decisione sfavorevole ad una parte nell’ambito di una procedura
anteriore non costituisce infatti, a lui solo, un motivo di ricusa per appa-
renza di prevenzione (cfr. sentenze TF 1C_552/2011 dell’11 gennaio 2012
consid. 2.2 con rinvii; 1B_264/2009 del 18 novembre 2009 consid. 2.4;
sentenze del TAF A-5034/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 3.1.6; E-
3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.3 con rinvii; decisione incidentale del
TAF A-6185/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 2.2; cfr. AUBRY GIRARDIN,
op. cit., n. 38 ad art. 34 LTF con rinvii). Per ammettere un caso di ricusa,
sono infatti richiesti degli elementi complementari permettenti di mettere in
dubbio l’imparzialità del giudice. Tale è il caso in presenza di circostanze
che lasciano apparire dei motivi propri a mettere in dubbio l’imparzialità del
giudice, quali i motivi di ricusa enumerati all’art. 34 cpv. 1 lett. a – e LTF
(cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 38 ad art. 34 LTF con rinvii).
Analogamente, il solo fatto che un giudice si sia già espresso, nell’ambito
di una domanda di gratuito patrocinio o di misure cautelari, circa le
probabilità di successo della causa sottopostogli, non implica ancora
un’apparenza di prevenzione. In effetti, la funzione giudiziaria impone al
giudice di determinarsi su degli elementi soventemente contestati e
delicati. Essa presuppone che il giudice si pronunci sul litigio sottopostogli,
e certe situazioni – come ad esempio l’esame delle condizioni alla base del
gratuito patrocinio o delle misure cautelari – implicano ch’egli proceda ad
un apprezzamento anticipato e ancora sommario dell’incarto e delle
censure sollevate. In tal caso, l’opinione del giudice non è dettata da dei
fattori estranei alla causa stessa. Pertanto, quand’anche si rivelino viziate,
delle misure relative al normale esercizio della funzione di giudice non
permettono di sospettarlo di parzialità. In tali circostanze, il giudice della
ricusa non deve esaminare la condotta della procedura come potrebbe
farlo un’istanza in appello (cfr. DTF 131 I 113 consid. 3.7; 116 Ia 135
consid. 3a; decisione incidentale del TAF A-3422/2011 del 28 luglio 2011
consid. 3.4.4).
2.2 Nel caso concreto, i ricorrenti postulano la ricusa del giudice
dell’istruzione, in quanto essi ritengono che, poiché la stessa si sarebbe
già espressa a loro sfavore in entrambe le decisioni incidentali del
19 ottobre 2016 e del 27 ottobre 2016, l’esito della causa A-3858/2016
sarebbe pregiudicato. Più nel dettaglio, essi ritengono il giudice come
pervenuta in quanto in dette decisioni essa – citando se stessa (le proprie
sentenze) – avrebbe espresso dei dubbi circa il rispetto delle esigenze
dell’art. 52 PA in materia di motivazione dei loro ricorsi nonché la necessità
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di esaminare i loro gravami, invocando gli stessi argomenti (testo
« copia/incolla »), ciò nonostante le precisazioni da essi addotte negli
allegati successivi. A loro avviso, la tempistica, la frettolosità e le
motivazioni con le quali il giudice dell’istruzione avrebbe poi respinto tutti
gli accertamenti peritali richiesti – anche qui citando se stessa –
allorquando non sussiste alcuna perizia indipendente e ancor prima della
conclusione dello scambio degli scritti, sarebbe un altro elemento a
comprova della sua prevenzione nella causa.
Sennonché, da un esame delle due decisioni incidentali 19 settembre 2016
e 27 ottobre 2016 concernenti la revoca dell’effetto sospensivo ai due
ricorsi – quale provvedimento supercautelare, poi confermato in via
cautelare – e il rigetto delle richieste peritali avanzate dai ricorrenti, lo
scrivente Tribunale non intravvede alcun valido motivo oggettivo di ricusa
ai sensi dell’art. 34 cpv.1 lett. e LTF, tale da giustificare l’esclusione del
giudice dell’istruzione dal proseguo della causa A-3858/2016.
2.2.1 Innanzitutto è qui doveroso ricordare che, in virtù dell’art. 21 LTAF, di
regola, le Corti giudicano i ricorsi nella composizione di tre giudici (collegio
giudicante) e un cancelliere (voto consultivo ex art. 26 cpv. 1 LTAF). Le
decisioni da essi così emanate sono delle decisioni del Tribunale ammini-
strativo federale e non degli atti del solo giudice dell’istruzione. Le sentenze
citate nelle due decisioni incidentali querelate vanno pertanto qualificate di
sentenze del Tribunale, sicché ogni critica mossa nei confronti del giudice
dell’istruzione a tale riguardo deve essere considerata come irrilevante.
L’essere membro del collegio giudicante in una determinata sentenza, poi
citata dal giudice dell’istruzione in un successivo giudizio, non è di certo un
valido motivo oggettivo di ricusa ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. e LTF.
2.2.2 Ciò premesso, il semplice fatto poi che, nel contesto specifico della
revoca dell’effetto sospensivo ai due ricorsi (misura cautelare), il giudice
dell’istruzione si sia pronunciata sommariamente – oltre che sull’urgenza,
sulla necessità, sulla proporzionalità e sull’interesse preponderante in
gioco – anche sulle probabilità di successo, conformemente a quanto
richiesto dall’art. 56 PA (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2716/2013 del
29 maggio 2013 consid. 3 con rinvii), a lui solo non costituisce ancora un
motivo oggettivo di prevenzione (cfr. consid. 2.1.5 del presente giudizio).
Tale evenienza va infatti esaminata tenendo conto di tutti gli elementi
oggettivi dell’incarto nel loro insieme.
Orbene, se è vero che il giudice ha anticipato il suo giudizio sull’incarto –
così come peraltro richiesto dalla prassi –, vero è anche che la stessa si è
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pure preoccupata di non pregiudicare l’esito dei due ricorsi. Essa ha infatti
indicato alla controparte che « […] qualsiasi misura tecnica o costruttiva da
essa adottata prima dell’emanazione del giudizio di merito, sarà di sua sola
responsabilità, le relative spese non potendo essere addossate ai ricor-
renti […] » (cfr. decisione incidentale del 19 ottobre 2016, pag. 9; decisione
incidentale del 27 ottobre 2016, pag. 11). Così facendo, essa ha di fatto
preservato non sono gli interessi della controparte, ma anche quelli degli
stessi ricorrenti. Dalla lettura delle due decisioni incidentali, non risultano
peraltro elementi che lascino pensare che il giudice dell’istruzione nutra dei
motivi di amicizia o inimicizia oppure di altra natura nei confronti dei
ricorrenti. Neppure il suo comportamento lascia trasparire tale evenienza.
2.2.3 Che nell’esame della revoca dell’effetto sospensivo e della necessità
di ordinare ulteriori perizie, il giudice dell’istruzione abbia anche esaminato
sommariamente la motivazione adotta dai ricorrenti nei loro ricorsi, certo
emettendo qualche dubbio in rapporto all’art. 52 PA e utilizzando lo stesso
testo in entrambe le decisioni incidentali, non è poi motivo di prevenzione.
La valutazione delle misure cautelari e dei mezzi probatori richiesti richiede
infatti di procedere ad un siffatto esame, indicando altresì alle parti – se
necessario – i punti che meritano di essere ancora approfonditi o
comprovati. Detta valutazione è peraltro stata effettuata in stretto rapporto
con il potere di apprezzamento del Tribunale amministrativo federale, il
quale difficilmente si discosta dal parere dell’autorità specializzata,
specialmente su questioni di natura tecnica come la fattibilità dell’interra-
mento di una linea elettrica (cfr. al riguardo, DTF 135 II 296 consid. 4.4.3;
[tra le tante] sentenze del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3
con rinvii; A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER,
in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, n. 9 ad art. 49 PA). In tale contesto – così
come giustamente indicato dallo stesso giudice dell’istruzione (cfr. scritto 8
dicembre 2016) – raramente il Tribunale ordina delle perizie, allorquando
in caso di necessità esso può far capo alle conoscenze tecniche delle
autorità specializzate.
Ora, nel caso specifico, il giudice dell’istruzione ha semplicemente consta-
tato come l’autorità inferiore si sia già esaustivamente espressa sugli
aspetti tecnici dell’incarto e sulle richieste peritali avanzate dai ricorrenti,
indicando in dettaglio i motivi per cui ha ritenuto gli atti in suo possesso
come sufficienti per statuire sulla richiesta d’interramento della linea
elettrica (cfr. decisione d’approvazione dei piani del 7 aprile 2016, pag. 25
segg.). Essa ha altresì rilevato che gli accertamenti peritali richiesti in sede
ricorsuale sono esattamente gli stessi postulati e respinti dinanzi all’autorità
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inferiore. Così facendo, il giudice dell’istruzione ha di fatto eseguito un
apprezzamento anticipato delle prove che, tenuto conto anche del principio
dell’economia di procedura, può anche intervenire prima del giudizio di
merito e ancor prima che lo scambio di scritti sia giunto a termine. Tale
modo di agire appare conforme alla legge, sicché non vi è nulla da rilevare.
2.2.4 In tali circostanze, tenuto altresì conto delle particolarità del caso,
quanto indicato dal giudice dell’istruzione nelle due decisioni incidentali
non risulta il frutto di un giudizio parziale, bensì di un attento esame degli
atti dell’incarto, nonché di un apprezzamento anticipato delle prove. Nulla
agli atti lascia infatti intravvedere dei motivi oggettivi e seri di prevenzione
negli atti procedurali esperiti sino ad oggi dal giudice dell’istruzione. Le
apprensioni soggettive dei ricorrenti non risultano pertanto come oggettiva-
mente giustificate (cfr. consid. 2.1.3 del presente giudizio).
3.
In definitiva, nessun elemento degli atti dell’incarto permette di ritenere nei
confronti del giudice dell’istruzione la sussistenza di un motivo oggettivo di
ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF, sicché la richiesta di ricusa
avanzata dai ricorrenti nei suoi confronti non può che essere respinta.
4.
In considerazione dell’esito della procedura, le spese processuali relative
alla presente decisione incidentale vanno poste in solido a carico dei
ricorrenti, qui soccombenti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA, art. 1 segg. del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In
concreto esse sono fissate a 500 franchi, importo che dovrà essere versato
dai ricorrenti entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio.
A tali fine, ai ricorrenti verrà inviato un apposito bollettino di versamento per
corrispondenza separata.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di ricusa del giudice dell’istruzione Claudia Pasqualetto
Péquignot inoltrata dai ricorrenti nella causa A-3858/2016 è respinta.
2.
Le spese processuali di 500 franchi, relative alla presente decisione
incidentale, sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Tale importo
dev’essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni
dalla crescita in giudicato della presente decisione. Il relativo bollettino di
versamento sarà inviato per corrispondenza separata.
3.
Una copia della presa di posizione dell’8 dicembre 2016 del giudice
dell’istruzione circa la domanda di ricusa è trasmessa alle parti.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario; con allegato citato)
– controparte (atto giudiziario; con allegato citato)
– autorità inferiore (atto giudiziario; con allegato citato)
– giudice Claudia Pasqualetto Péquignot
(i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Christoph Bandli Sara Friedli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: