Corte I
A-7170/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Michael Beusch,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Riscossione supplementare di tributi doganali, condono.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-7170/2007
Fatti:
A.
Per quanto qui di rilievo, nel periodo tra il 9 marzo e il 14 aprile
2005 X._______ ha dichiarato all'importazione con procedura di
trasmissione elettronica dei dati, 86 invii di insalate di vario genere
alla voce di tariffa 0705.1941. Dopo il controllo di plausibilità,
l'ordinatore della dogana ha trasmesso al terminale di X._______ il
risultato di selezione "bloccata". X._______ ha quindi presentato le
relative liste d'importazione corredate dai necessari documenti di
scorta (distinte merci, fatture, ecc.). Dall'esame formale effettuato
dagli uffici doganali, nell'ambito della revisione dei documenti non
sono emerse discordanze. I citati uffici hanno pertanto emesso le
quietanze doganali, rinunciando a visionare la merce.
B.
Con istanza di rettifica del 19 aprile rispettivamente del 31 maggio
seguente, per tali sdoganamenti X._______ ha domandato la rettifi-
ca delle voci di tariffa da 0705.1941 a 0705.1951. La richiesta è sta-
ta ricondotta ad un asserito errore nella programmazione dei codici
attribuiti alle singole merci.
C.
Il 23 agosto 2005, la Direzione di circondario delle dogane di Luga-
no (DCD) ha respinto le domande di rettifica presentate (invii da no.
1 a no. 85), ritenendo insufficienti i mezzi di prova notificati. Per
quanto riguarda l'invio rubricato con il no. 86, essa non è per contro
entrata nel merito della richiesta di rettifica, considerandola tardiva.
D.
Il 23 settembre 2005, X._______ ha impugnato la decisione della
DCD davanti alla Direzione generale delle dogane (DGD), la quale
il 13 febbraio 2006, l'ha però confermata. In difetto di prova del con-
trario, la DGD ha ritenuto che gli sdoganamenti (invii da no. 1 a no.
85) risultavano formalmente corretti. Per quanto riguarda la doman-
da di rettifica concernente l'invio no. 86, ne è invece stata ribadita la
tardività.
E.
Con atto del 16 marzo 2006 indirizzato alla Commissione federale
di ricorso in materia doganale (CRD), X._______ ha impugnato la
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decisione della DGD. Il 16 aprile 2007, il Tribunale amministrativo
federale, cui era stato trasmesso il gravame al momento dello
scioglimento della CRD, ha però respinto anche questo ricorso
(incarto A-1736/2006). La decisione del Tribunale amministrativo
federale – concernente la richiesta di rettifica della voce di tariffa
per la merce a suo tempo sdoganata – non è stata ulteriormente
impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato.
F.
Con lettera del 7 settembre 2007 X._______ ha comunicato alla
DGD di autorizzarla ad addebitarle tutte le pratiche inerenti gli
sdoganamenti citati.
G.
Facendo seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo federale, il
18 settembre 2007 la DGD ha intimato ad X._______ cinque decisioni
di riscossione posticipata di tributi per un importo complessivo di fr.
44'641.30 (IVA inclusa), così composto:
- incarto no. ... fr. 23'552.70
fr. 7'062.05
- incarto no. ... fr. 866.50
fr. 504.30
- incarto no. ... fr. 5'052.30
fr. 2'717.55
- incarto no. ... fr. 1'925.40
fr. 952.60
- incarto no. ... fr. 1'400.85
fr. 607.05
H.
Contro tali decisioni, X._______ (ricorrente) si è nuovamente aggrava-
ta davanti al Tribunale amministrativo federale il 22 ottobre 2007. Con
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la propria impugnazione, essa chiede questa volta che l'importo
richiesto le sia condonato e che, in sostituzione, le venga intimata una
multa pari al 10% dello stesso.
I.
La risposta della DGD data del 4 dicembre successivo. Senza prende-
re posizione sulla domanda di condono formulata, con tale scritto la
DGD chiede che il ricorso interposto venga respinto.
J.
Ad essa ha fatto seguito una lettera della ricorrente sui cui contenuti
verrà detto, per quanto necessario, più oltre.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno anch'essi ripresi, sempre nella
misura in cui siano effettivamente rilevanti, in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame, in virtù degli art. 1 e 31 segg. della legge federa-
le del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF;
RS 173.32) in relazione con l'art. 116 cpv. 4 della legge federale del
18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631). Nella misura in cui non
concerne specificatamente la procedura di sdoganamento (cfr. art.
3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa [PA; RS 172.021]) e fatta eccezione per quanto
direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative
speciali, la presente procedura soggiace di principio alla PA (cfr. art.
37 LTAF, art. 2 e 4 PA).
1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art.
50 PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che impone alla ri-
corrente il pagamento posticipato di dazi doganali. Dato è quindi
anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già
pendente al momento dell'entrata in vigore della LD il 1. maggio
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2007, giusta l'art 132 cpv. 1 LD l'eventuale esame del merito della
presente fattispecie è ancora sottoposto alla vecchia legge federale
del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475; decisione del Tri-
bunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 2).
Ciò vale anche per misure di carattere esecutivo, cui appartiene
l'istituto del condono (cfr. al riguardo decisione del Tribunale federa-
le 2A.566/2003, consid. 3.3; decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-1766/2006 e A-55/2007 del 25 settembre 2008, consid.
1.2; A-1701/2006 del 1. ottobre 2007, consid. 1.2).
1.5 Di norma, ogni decisione di un'autorità inferiore costituisce un og-
getto indipendente, che come tale va impugnato e trattato autonoma-
mente. A questa regola è però giustificato derogare quando tra diverse
fattispecie sussista un nesso stretto e nell'ambito del loro esame si
pongano le medesime questioni giuridiche (DTF 123 V 215, consid. 1;
decisione del Tribunale amministrativo federale A-1435/2006 dell'8 feb-
braio 2007, consid. 1.2).
Nel caso in esame, le singole decisioni di riscossione basano sul me-
desimo complesso di fatti e pongono le medesime questioni giuridiche.
Alla luce del principio dell'economia processuale, la loro impugnazione
mediante un unico ricorso rispettivamente il loro esame nell'ambito di
un'unica procedura risultano pertanto giustificati (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Basilea 2008, no. 3.17).
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere in-
vocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vinco-
lato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no.
2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione
d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente proce-
de infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esami-
na altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate oppure dagli
atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121
V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
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HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-
des, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
Nell'ambito di una procedura di ricorso come quella che concreta-
mente ci occupa possono essere esaminate solo questioni su cui si
è già espressa in modo vincolante l'istanza precedente, in forma di
decisione giusta l'art. 5 PA. Secondo giurisprudenza e dottrina, il
contenuto della decisione emanata – segnatamente, il suo dispositi-
vo – delimita il possibile oggetto del litigio (decisione del Tribunale
amministrativo federale A-1536/2006 e A-1537/2006 del 16 giugno
2008, consid. 1.4.1; Giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione [GAAC] 70.40, consid. 1.c.bb; 64.48, consid.
2.a; 63.78, consid. 2.c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
op. cit., no. 2.7 segg.; MARKUS MÜLLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/
Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 44 no. 5, con ulte-
riori rinvii).
Per quanto riguarda un ricorso, sono invece le sue conclusioni a de-
terminarne la portata. Nella misura in cui esse vertono sull'annulla-
mento della decisione impugnata, l'oggetto del litigio e quindi del ri-
corso coincide con quello della decisione impugnata. Possibile è
però anche che la decisione venga impugnata solo in parte. In
questo caso, l'oggetto del litigio è ridotto a tale parte (DTF 131 II
200, consid. 3.2; 130 II 530, consid. 2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.211 segg.). Illecito è per contro che
un ricorso tenti di mettere in discussione più di quanto trattato nella
decisione impugnata, quindi di estendere l'oggetto del litigio. Un tale
agire comporterebbe infatti una chiara lesione delle competenze
funzionali delle singole istanze (GAAC 63.78, consid. 2.c; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit., no. 403 segg.).
4.
Nella fattispecie, con l'emanazione delle cinque decisioni impugnate
dalla ricorrente la DGD procede alla riscossione di tributi ancora
dovuti. Tali tributi vengono stabiliti in fr. 44'641.30, sulla base della
citata sentenza del 16 aprile 2007 di questo Tribunale. Con quel giu-
dizio, cresciuto in giudicato, è stata in effetti confermata la corret-
tezza degli originari sdoganamenti della merce in questione, di cui
la qui ricorrente chiedeva invece una rettifica.
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Preso atto dei contenuti delle decisioni impugnate, oggetto del con-
tendere davanti a questo Tribunale può essere quindi unicamente
l'importo richiesto dalla DGD, rispettivamente la maniera in cui esso
è stato calcolato.
Sennonché, il gravame interposto dalla ricorrente il 22 ottobre 2007
non concerne affatto tali aspetti: esso non mette in discussione il
pagamento del dazio e la sua entità, bensì ne chiede il condono do-
mandando, in sostituzione, che la ricorrente venga multata in ragio-
ne del 10%.
5.
Una simile conclusione non è ammissibile (DTF 131 II 200, consid.
3.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1536/2006 e
A-1537/2006 del 16 giugno 2008, consid. 1.4.1, con ulteriori rinvii;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. edizione, Berna 1983,
pag. 44 segg.). Essa comporta infatti un'illecita estensione dell'og-
getto del litigio.
Come visto, nel caso in esame quest'ultimo può essere infatti costi-
tuito unicamente dalla riscossione posticipata di tributi, quindi dalla
tassazione, non invece dalla sua esecuzione, di cui il condono è ti-
pica espressione (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale
A-1699/2006 del 13 settembre 2007, consid. 1.3.2; A-1732/2006 dell'8
maggio 2007, consid. 3.2.; A-1694/2006 del 7 febbraio 2007, consid.
3.1). A questo stadio della procedura, la questione del condono non
si pone infatti ancora.
6.
Per altro, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 127
vLD, che regola in dettaglio le condizioni alle quali deve essere am-
messa, una richiesta di condono va presentata alla DGD entro un
anno dalla determinazione dei tributi (REMO ARPAGAUS, Zollrecht, in:
Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.],
Das schweizerische Bundesverwaltungsrecht, 2. edizione, Basilea
2007, no. 520 segg.; HANS BEAT NOSER, Der Zollnachlass nach Art.
127 ZG - wozu, wie, wann?, Rivista delle dogane 3/1990, pag. 78
segg. [con seguito in 4/90, pag. 46 segg.]).
La legge stessa presuppone pertanto che – al momento della pre-
sentazione di una tale domanda – il dazio oggetto del condono sia
stato stabilito definitivamente, cioè che la decisione di riscossione
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in cui viene stabilito l'importo dovuto sia cresciuta in giudicato. Così
però non è nella fattispecie. Di qui l'irricevibilità del ricorso presen-
tato.
Ciò nondimeno, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giu-
dizio, l'incarto verrà trasmesso alla DGD, affinché verifichi la neces-
sità di aprire, già sulla base dei contenuti del ricorso del 22 ottobre
2007, una procedura di condono.
7.
Stessa conclusione d'irricevibilità dev'essere infine tratta nella misu-
ra in cui con il suo gravame la ricorrente tenti di nuovamente mette-
re in discussione lo sdogamento, rifacendosi all'errore di program-
mazione a suo tempo commesso.
Al pari dell'aspetto dell'esecuzione del pagamento dei tributi doga-
nali, anche quello dello sdoganamento – come detto, giá giudicato
con sentenza del 16 aprile 2007 di questo Tribunale, non ulterior-
mente impugnata – esula dall'oggetto del litigio. Ancorché fondan-
dosi su elementi definitivamente accertati proprio in tale giudizio, le
decisioni qui concretamente contestate non riguardano infatti lo
sdoganamento, bensì unicamente i tributi dovuti a seguito dello
stesso.
Come già detto, a tal riguardo la ricorrente resta però silente. Essa
non contesta infatti concretamente né l'importo richiestole, né la
maniera in cui esso è stato calcolato.
8.
Con riferimento all'art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), lo scrivente
Tribunale rinuncia a prelevare spese processuali. Previa indicazione
delle sue coordinate bancarie o postali, ad avvenuta crescita in giu-
dicato del presente giudizio, l'anticipo spese di fr. 3'000.-- a suo
tempo versato dalla ricorrente le verrà restituito.
9.
Giusta l'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene ricono-
sciuta nessuna indennità per ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è irricevibile.
2.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto verrà
trasmesso alla Direzione generale delle dogane, affinché verifichi la
necessità di aprire, sulla base dei contenuti del ricorso del 22 ottobre
2007, una procedura di condono.
3.
Non si prelevano spese processuali. Previa indicazione delle sue coor-
dinate bancarie o postali, ad avvenuta crescita in giudicato del presen-
te giudizio, l'anticipo spese di fr. 3'000.-- a suo tempo versato dalla ri-
corrente le verrà restituito.
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi di diritto sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Markus Metz Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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