B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-7174/2016
Sen t en z a d e l 2 5 ap r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Michael Beusch, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale risorse,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Decisione di garanzia.
A-7174/2016
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Fatti:
A.
La società, con sede a X._______ presso B._______, è iscritta a Registro
di commercio (di seguito: RC) dal 7 settembre 2016. Essa ha per scopo
sociale segnatamente […] (cfr. relativo estratto RC).
Dal 7 settembre 2016 al 22 dicembre 2017 la società A._______ ha avuto
quali soci fondatori i signori C._______ e D._______, domiciliati in Italia e
senza diritto di firma individuale. Durante detto periodo solo il suo gerente,
ovvero il signor E._______, domiciliato in Svizzera, era infatti provvisto del
diritto di firma individuale. È solo a partire dal 22 dicembre 2017 – ovvero
quando il signor D._______ è diventato gerente al posto del signor
E._______ – che i due soci fondatori hanno preso domicilio in Svizzera e
sono stati provvisti del diritto di firma individuale (cfr. relativo estratto RC).
B.
Il 19 settembre 2016 la società A._______ ha chiesto all’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) l’assoggettamento all’imposta sul valore
aggiunto (di seguito: IVA) quale impresa di gessatura – e dunque la sua
iscrizione nel registro dei contribuenti IVA – mediante il questionario per
l’esame dell’assoggettamento IVA.
C.
Con decisione 26 ottobre 2016, nell’ambito dell’esame della predetta
richiesta d’assoggettamento all’IVA, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha
constatato che uno dei soci fondatori della società A._______, ovvero il
signor C._______, in passato è già stato iscritto all’IVA come ditta
individuale sotto la ragione sociale « F._______ » dal 12 ottobre 2015 al
30 settembre 2016 (numero IVA […]), anch’esso quale impresa di
gessatura. Durante questa iscrizione il signor C._______ non avrebbe
rispettato i suoi obblighi IVA (rendiconti IVA non inoltrati e non pagati), non
avrebbe risposto alle richieste di informazioni e le domande di esecuzione
a lui indirizzate non avrebbero potuto essere notificate. In tali circostanze,
l’AFC ha dunque ritenuto l’esazione tempestiva dell’IVA nei confronti della
società A._______ come verosimilmente in pericolo. Per tale motivo, sulla
base dell’art. 93 cpv. 1 e 7 della legge federale del 12 giugno 2009 concer-
nente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20), essa ha provveduto
a chiedere alla società A._______ il deposito di una garanzia dell’importo
di 20'000 franchi.
A-7174/2016
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D.
Avverso la predetta decisione, la società A._______ (di seguito: ricorrente
o società ricorrente) ha presentato ricorso 21 novembre 2016 dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, postulandone l’annullamento. Prote-
stando tasse, spese e ripetibili, in sostanza essa ritiene che non sarebbero
dati i presupposti alla base della richiesta del deposito di una garanzia ai
sensi dell’art. 93 LIVA, nella misura in cui i fatti esposti dall’autorità inferiore
riguardanti il signor C._______ quale indipendente iscritto all’IVA non la
concernerebbero in nessun modo. Difetterebbe pertanto un motivo per
ritenere l’esazione tempestiva in pericolo. Il pagamento di una garanzia di
20'000 franchi la metterebbe poi in seria difficoltà, trovandosi all’inizio
dell’avvio della propria attività.
E.
Con risposta 10 gennaio 2017, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto del
ricorso. In sunto, essa ha ribadito che visto il stretto legame in essere tra
la società ricorrente e la società individuale del suo socio fondatore, il
signor C._______ – il cui comportamento le ha in passato impedito di
riscuotere l’IVA, tant’è che nei suoi confronti sussisterebbe tutt’ora un
debito IVA di 13'633 franchi – la messa in pericolo dell’IVA risulterebbe
immaginabile.
F.
Con replica 24 febbraio 2017, la ricorrente ha in sostanza ribadito quanto
indicato nel proprio gravame, in particolare l’assenza di qualsiasi di legame
con l’attività del signor C._______.
G.
Con duplica 22 marzo 2017, l’autorità inferiore ha ribadito a sua volta
quanto indicato in precedenza.
H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
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Pagina 4
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In partico-
lare, le decisioni di richiesta di garanzie rese dall’AFC in materia IVA ai
sensi dell’art. 93 LIVA, non soggette a reclamo (cfr. art. 93 cpv. 3 LIVA),
possono essere contestate direttamente dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 93 cpv. 4 LIVA). Il ricorso contro
la richiesta di garanzie non ha tuttavia effetto sospensivo (cfr. art. 93 cpv. 5
LIVA). La procedura dinanzi Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Lo scrivente
Tribunale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della società ricorrente, essendo
la stessa destinataria della decisione impugnata e avente un interesse
pecuniario e degno di protezione a che la stessa venga annullata, nella
misura in cui le viene richiesto il versamento di una garanzia ai sensi
dell’art. 93 LIVA (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempesti-
vamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma
e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il ricorso è dunque
ricevibile in ordine e va qui esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spon-
taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
(cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 con-
sid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge-
prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non
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appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e
presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).
Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor-
rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, compren-
de, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il
giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in
caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POL-
TIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
Nel caso in disamina, l’oggetto del litigio è la richiesta di garanzie dell’im-
porto di 20'000 franchi pronunciata dall’autorità inferiore con decisione
26 ottobre 2016 nei confronti della società ricorrente al momento della sua
richiesta d’assoggettamento all’IVA, in applicazione dell’art. 93 cpv. 1 lett. a
LIVA. Tale richiesta è infatti qui recisamente contestata dalla ricorrente.
In tale contesto, si tratta dunque di stabilire se la richiesta di garanzie in
oggetto sia fondata o meno (cfr. considd. 3.2 – 3.4 del presente giudizio),
ovvero se le condizioni alla base della sua pronuncia – che verranno qui di
seguito precisate in dettaglio (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio) –
risultano adempiute nel caso della società ricorrente.
3.1
3.1.1 Giusta l’art. 93 cpv. 1 LIVA, l’AFC può esigere garanzie per le
imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato,
né scaduti, se (lett. a) l’esazione tempestiva sembra in pericolo; (lett. b) il
debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede
sociale o il suo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal
registro svizzero di commercio; (lett. c) il debitore è in mora con il loro
pagamento; (lett. d) il contribuente assume in tutto o in parte un’impresa in
fallimento; (lett. e) il contribuente presenta rendiconti in cui figurano importi
manifestamente troppo bassi.
L’art. 93 cpv. 2 LIVA regola la garanzia in caso di rinuncia all’esenzione
dall’assoggettamento da parte del contribuente ai sensi dell’art. 11 LIVA o
in presenza di un’opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’im-
posta ai sensi dell’art. 22 LIVA. Giusta l’art. 93 cpv. 3 LIVA, la richiesta di
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garanzie deve indicare la causa giuridica delle stesse, l’importo da garan-
tire e l’ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro
ai sensi dell’art. 274 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzio-
ne e sul fallimento (LEF, RS 281.1). L’art. 93 cpv. 6 LIVA precisa poi che la
notificazione della decisione concernente il credito fiscale vale come inizio
dell’azione ai sensi dell’art. 279 LEF. Il termine per promuovere l’esecuzio-
ne decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito fiscale è
passata in giudicato. Giusta l’art. 93 cpv. 7 LIVA, le garanzie devono essere
prestate sotto forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali solvibili, ga-
ranzie bancarie, cartelle ipotecarie o ipoteche, polizze di assicurazione sul-
la vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in bor-
sa, di debitori svizzeri o obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.
3.1.2 L’istituto della richiesta di garanzie (« Sicherstellungsverfügung »;
« demande de sûreté ») di cui all’art. 93 LIVA va inteso come un provve-
dimento cautelativo avente quale scopo quello di garantire la tempestiva
riscossione da parte dell’AFC dei crediti fiscali nei confronti del contri-
buente, qualora vi siano motivi esterni che lasciano supporre una loro
messa in pericolo. L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi
e le spese anche se questi non sono stati accertati con decisione passata
in giudicato né scaduti. Di principio, l’AFC può esigere una garanzia anche
per un credito fiscale che sorgerà soltanto in futuro (cfr. Messaggio del
25 giugno 2008 concernente la semplificazione dell’imposta sul valore
aggiunto [di seguito: Messaggio LIVA], in: FF 2008 6033, 6163; sentenza
del TF 2A/2004 del 13 settembre 2004 consid. 2.1; sentenze del TAF A-
2373/2017 del 30 agosto 2017 consid. 4.2 con rinvii; A-1531/2015 del
26 giugno 2015 consid. 2.1; A-1663/2006 del 19 marzo 2007 consid. 2.1;
decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni
[CRC] del 12 ottobre 1998, in: Giurisprudenza delle autorità amministrative
della Confederazione [GAAC] 63.29 consid. 2b; decisione della CRC del
7 agosto 1997, in: GAAC 62.47 consid. 3a; RALF IMSTEPF, in: Zweifel et al.,
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetzt über die
Mehrwertsteuer, 2015, n. 1 ad art. 93 LIVA).
Detta garanzia presuppone l’esistenza di un credito, la cui fondatezza sia
almeno verosimile e l’ammontare non esagerato, nonché di un motivo di
pericolo per l’esazione dell’imposta. Trattandosi della questione della fon-
datezza del credito fiscale, è sufficiente che la sua esistenza sia resa vero-
simile, mentre l’autorità di ricorso non è tenuta a verificare la fondatezza
materiale, bastando invece un esame prima facie. Tramite la richiesta di
garanzie dovrebbe essere garantita l’esazione effettiva dei crediti fiscali
alla loro scadenza, rispettivamente in presenza di una decisione passata
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in giudicato (cfr. sentenze del TAF [in materia IVA] A-2373/2017 del 30 ago-
sto 2017 consid. 4.2 con rinvii; A-1531/2015 del 26 giugno 2015 con-
sid. 2.1; A-1663/2006 del 19 marzo 2007 consid. 2.1; [in materia doganale]
A-6950/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 3.3.2; GAAC 63.29 consid. 2b;
GAAC 62.47 considd. 3a e 3b; IMSTEPF, op. cit., n. 1 ad art. 93 LIVA).
3.1.3 L’art. 93 cpv. 1 lett. a LIVA, vista la fattispecie di messa in pericolo ivi
descritta (esazione tempestiva in pericolo), costituisce una clausola gene-
rale (cfr. sentenza del TF 2A/2004 del 13 settembre 2004 consid. 2.1;
sentenza del TAF A-2373/2017 del 30 agosto 2017 consid. 4.3.1; IMSTEPF,
op. cit., n. 9 ad art. 93 LIVA).
3.1.3.1 Affinché la stessa trovi applicazione, al momento della pronuncia
da parte dell’AFC di una richiesta di garanzie deve innanzitutto sussistere
una minaccia, rispettivamente una potenziale minaccia tale da lasciare
supporre che i crediti fiscali non verranno pagati dal contribuente oppure
verranno da lui pagati, ma non tempestivamente. Benché la minaccia
debba essere determinata da un comportamento del contribuente stesso,
per giustificare la richiesta di garanzie non è tuttavia necessario che lo
stesso sia visibile e riconoscibile in quanto tale. È invece sufficiente che gli
importi IVA non siano stati pagati entro i termini fissati o che i diritti dell’AFC
sembrino minacciati per altri motivi. La messa in pericolo può derivare
oggettivamente dalle circostanze, ovvero senza che sia richiesta la volontà
del contribuente di sottrarsi alla riscossione dei crediti IVA. In questo caso,
il semplice fatto che i rendiconti non siano stati inviati in tempo utile o che
non siano stati riempiti in maniera corretta dal contribuente rappresenta già
una minaccia (cfr. sentenze del TAF A-2373/2017 del 30 agosto 2017
consid. 4.3.1 con rinvii; A-1531/2015 del 26 giugno 2015 consid. 2.2; A-
1663/2006 del 19 marzo 2007 consid. 2.2.1 con rinvii; decisione della CRC
del 7 agosto 1997, in: GAAC 62.47 consid. 3c/bb; IMSTEPF, op. cit., n. 11-
15 ad art. 93 LIVA). Una minaccia legata esclusivamente alle pessime
condizioni economiche del contribuente non è per contro sufficiente per
una richiesta di garanzie. Sono piuttosto richiesti determinati atti di messa
in pericolo, tali da comportare la sottrazione dei beni a copertura dei crediti
fiscali dell’AFC. Il comportamento di messa in pericolo del contribuente
deve tuttavia essere provato. Il rapporto di causalità fra il comportamento
del contribuente e il pericolo attuale per la riscossione dell’IVA deve tuttavia
essere solo reso verosimile (cfr. sentenze del TAF A-2373/2017 del
30 agosto 2017 consid. 4.3.1 con rinvii; A-1531/2015 del 26 giugno 2015
consid. 2.2; A-1663/2006 del 19 marzo 2007 consid. 2.2.1 con rinvii;
IMSTEPF, op. cit., n. 20 ad art. 93 LIVA).
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3.1.3.2 I motivi della richiesta di garanzie si basano in parte sulla natura
stessa dell’IVA, fondata sul principio dell’autotassazione. In virtù di detto
principio, il contribuente è considerato responsabile del completo ed esatto
assoggettamento delle sue operazioni imponibili all’IVA e del calcolo corret-
to dell’imposta precedente. L’AFC controlla solo in modo saltuario se i
predetti obblighi sono rispettati dal contribuente. Se sussistono motivi per
ritenere che verosimilmente il contribuente non si comporta correttamente,
l’AFC deve pertanto disporre dei mezzi necessari a garantire la corretta e
completa esazione dell’IVA (cfr. sentenze del TAF A-2373/2017 del 30 ago-
sto 2017 consid. 4.3.1; A-1531/2015 del 26 giugno 2015 consid. 2.2; A-
1663/2006 del 19 marzo 2007 consid. 2.2.1; GAAC 62.47 considd. 4b/bb e
4b/cc; IMSTEPF, op. cit., n. 16-20 ad art. 93 LIVA).
3.1.3.3 La fonte di un pericolo per la riscossione dell’IVA non deve neces-
sariamente risiedere nel contribuente stesso. L’art. 93 cpv. 1 lett. a LIVA
non menziona infatti il termine « contribuente ». Detta disposizione mette
piuttosto l’accento sul pericolo per l’esazione e non sull’origine di tale
pericolo. In tale contesto, può trattarsi dunque anche del comportamento
di terzi. In particolare, una persona giuridica deve lasciarsi imputare il com-
portamento dei propri organi direttivi. Infatti, una persona giuridica non può,
in sé, assumere un comportamento od omettere di pagare entro i termini.
Si può pertanto attribuire alla persona giuridica il comportamento del suo
amministratore unico o principale. In caso contrario, le persone giuridiche
sarebbero ingiustamente avvantaggiate rispetto alle persone fisiche ed alle
società di persone non aventi personalità giuridica. Secondariamente, non
è a priori escluso che il comportamento palesato nel passato dall’organo di
una persona giuridica contribuente possa, al momento della richiesta di
garanzie, rappresentare una minaccia per l’adempimento dei futuri obblighi
di tale persona giuridica, e ciò malgrado il comportamento passato non
abbia alcun rapporto con il contribuente attualmente in causa. Determinan-
te, lo si ripete, è l’esistenza di un pericolo in sé: nulla osta ad una tale
interpretazione delle disposizioni applicabili. Di contro, è necessario che vi
sia un rapporto di causalità evidente fra il comportamento passato ed il
pericolo attuale per l’esazione dell’IVA; l’esame dell’insieme delle circo-
stanze chiarirà se si può ragionevolmente dedurre dalla passata attitudine
una minaccia reale per il percepimento dell’IVA dal contribuente
(cfr. sentenze del TAF A-2373/2017 del 30 agosto 2017 consid. 4.3.1; A-
1531/2015 del 26 giugno 2015 consid. 2.2; A-1663/2006 del 19 marzo
2007 consid. 2.2.1; GAAC 62.47 considd. 4b/bb e 4b/cc; IMSTEPF, op. cit.,
n. 16-20 ad art. 93 LIVA). Un pericolo in tale senso è stato riconosciuto
dalla giurisprudenza ad esempio nel caso di una società contribuente, il cui
amministratore unico è già stato in passato ritenuto responsabile per la
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mancata corretta dichiarazione dell’IVA in rapporto ad un’altra società –
ormai fallita – della quale egli era l’amministratore unico, facendo dunque
subire all’AFC una perdita fiscale (cfr. sentenze del TAF A-2373/2017 del
30 agosto 2017 consid. 4.3.1; A-1663/2006 del 19 marzo 2007 con-
sid. 2.2.1; GAAC 62.47 considd. 4b/bb e 4b/cc).
3.1.4 Non va poi disatteso che l’art. 93 cpv. 1 LIVA concede all’AFC un
certo margine d’apprezzamento ed istituisce una cosiddetta « Kann-
Vorschrift ». Detta disposizione statuisce infatti espressamente che l’AFC
« può », adempite tutte le condizioni restanti, esigere garanzie. Ne discen-
de che l’AFC gode di un potere d’apprezzamento e che l’autorità di ricorso
può esaminare l’adeguatezza dell’esercizio di tale potere (cfr. art. 49 lett. c
PA; sentenze del TAF A-2373/2017 del 30 agosto 2017 consid. 4.4; A-
1663/2006 del 19 marzo 2007 consid. 2.2.2; GAAC 62.47 consid. 3c/cc).
3.1.5 Infine, la richiesta di garanzie deve rispettare il principio della propor-
zionalità sancito dall’art. 42 PA, secondo cui l’autorità non può far ricorso
ad un mezzo coattivo più rigoroso di quello richiesto dalle circostanze
(cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.; art. 36 cpv. 3 Cost.; DTF 128 I 92 consid. 2b; 124 I
44 consid. 3e; 123 I 121 consid. 4e; 122 II 199 consid. 3a; [tra le tante]
sentenza del TAF A-2373/2017 del 30 agosto 2017 consid. 4.5 con rinvii;
GAAC 62.47 consid. 3c/dd). Ciò vale in primo luogo per quanto concerne
l’ammontare delle garanzie richieste. Vero è che per obbligazioni di importo
definito la questione non ha alcuna rilevanza. Lo stesso non dicasi per i
crediti futuri. Evidentemente, la richiesta di garanzie mantiene il proprio
carattere di provvedimento provvisionale e deve vertere sulle pretese
prevedibili che nasceranno in un ragionevole futuro. Non potrebbe invece
legittimarsi, per esempio, una richiesta volta a garantire i crediti per l’intero
periodo d’assoggettamento. Questo limite s’impone a maggior ragione se
si considera che l’AFC può formulare una (nuova) richiesta di garanzie in
ogni momento (cfr. sentenze del TAF A-2373/2017 del 30 agosto 2017
consid. 4.5; A-1531/2015 del 26 giugno 2015 consid. 2.3 con rinvii; A-
1663/2006 del 19 marzo 2007 consid. 2.2.1; GAAC 62.47 consid. 3c/dd;
IMSTEPF, op. cit., n. 21 ad art. 93 LIVA). Circa l’importo della garanzia,
l’autorità di ricorso deve solo esaminare se lo stesso non è manifestamente
eccessivo. Qualora la richiesta di garanzie si attenga ai crediti IVA accertati,
l’esame circa l’entità esatta della garanzia non deve avere luogo (cfr. sen-
tenze del TAF A-2373/2017 del 30 agosto 2017 consid. 4.5; A-1531/2015
del 26 giugno 2015 consid. 2.3 con rinvii; A-1663/2006 del 19 marzo 2007
consid. 2.2.1).
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3.2 In concreto, lo scrivente Tribunale deve dapprima stabilire se al mo-
mento della richiesta di garanzie del 26 ottobre 2016, l’autorità inferiore
aveva motivi sufficienti per ritenere come verosimile la sussistenza di una
messa in pericolo dell’esazione tempestiva dell’IVA ex art. 93 cpv. 1 lett. a
LIVA nel caso della società ricorrente.
3.2.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha spiegato che il
motivo alla base della richiesta di garanzie del 26 ottobre 2016 avanzata
nei confronti della società ricorrente, nel contesto dell’esame della sua
richiesta del 19 settembre 2016 d’assoggettamento all’IVA quale impresa
di gessatura, è legata al comportamento passato di uno dei suoi soci
fondatori, il signor C._______. Più nel dettaglio, essa ha constatato che il
signor C._______ in passato è già stato iscritto nel registro dei contribuenti
IVA come ditta individuale di gessatura dal 12 ottobre 2015 al 30 settembre
2016 sotto la ragione sociale « F._______ ». Durante detto periodo, il
signor C._______ non avrebbe rispettato i suoi obblighi IVA (rendiconti IVA
non inoltrati e non pagati) e risposto alle richieste di informazioni. Al signor
C._______ non sarebbero poi potute essere notificate le domande di
esecuzione. In tali circostanze, visto il legame in essere tra la società
ricorrente e il suo socio fondatore, l’autorità inferiore ha ritenuto che vi era
verosimilmente un motivo per ritenere l’esistenza di una messa in pericolo
dell’esazione tempestiva ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LIVA (cfr. deci-
sione impugnata, consid. 2). Nella propria risposta 10 gennaio 2017,
l’autorità inferiore ha precisato che la ditta individuale del signor C._______
avrebbe un debito IVA di 13'633.65 franchi e che tutte le procedure
d’incasso richieste nei suoi confronti sarebbero state rigettate a causa
dell’impossibilità di notificargli gli atti delle esecuzioni. A suo avviso, il
semplice fatto che il signor C._______ abbia realizzato dei debiti IVA
durante l’esercizio della sua impresa individuale e che in seguito abbia
costituito la società ricorrente insieme ad un altro socio, il signor
D._______, lascerebbe intravvedere un pericolo per la riscossione dell’IVA
(cfr. risposta 10 gennaio 2017, pag. 2 seg.).
3.2.2 Di avviso contrario, nel proprio gravame la società ricorrente contesta
la richiesta di garanzie. Essa indica che i signori C._______ e D._______
detengono unicamente delle quote sociali necessarie alla costituzione
della società e privi del diritto di firma, sottolineando che gli stessi operano
per il gerente come dipendenti regolarmente assunti in Svizzera con
regolare permesso di lavoro. I fatti esposti riguardanti il signor C._______
quale indipendente iscritto all’IVA non concernerebbero in nessun modo la
società ricorrente in qualità persona giuridica, la stessa non avendo
peraltro ripreso l’attività di detta persona (cfr. ricorso 21 novembre 2016,
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pag. 2). Nella propria replica 24 febbraio 2017, la società ricorrente ha
precisato che la ditta individuale del signor C._______ non avrebbe mai
avuto la propria sede presso la B._______. Il gerente della società
ricorrente – per l’appunto il signor E._______ – non avrebbe mai ripreso
l’attività della ditta individuale del signor C._______, in quanto intendeva
condurre la propria attività (cfr. replica 24 febbraio 2017, pag. 2 seg.).
3.2.3 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Da quanto
precede, nonché dagli atti dell’incarto, risulta innanzitutto in maniera
incontestata che in passato il signor C._______ è stato effettivamente il
titolare della ditta individuale di gessatura denominata « F._______ »,
attiva dal 12 ottobre 2015 al 30 settembre 2016, per la quale era iscritto nel
registro dei contribuenti IVA (cfr. atti n. 1 e 3 prodotti dalla ricorrente con
replica 24 febbraio 2017; relativo estratto RC della ditta individuale). È
altresì fuori di dubbio che il signor C._______ abbia fondato insieme al
signor D._______ la società ricorrente, anch’essa impresa di gessatura
(cfr. relativo estratto RC della società ricorrente). Chiaro è pure il fatto che
al momento della richiesta d’iscrizione al registro dei contribuenti IVA
inoltrata il 19 settembre 2016 dalla società ricorrente all’autorità inferiore
(cfr. atto n. 5 prodotto dall’autorità inferiore con risposta 10 gennaio 2017;
atto n. 4 prodotto dalla ricorrente con ricorso 21 novembre 2016), i due
predetti soci fondatori erano sprovvisti del diritto di firma, tale prerogativa
essendo di sola spettanza del suo gerente, ovvero il signor E._______
(cfr. relativo estratto RC della società ricorrente).
3.2.4 Ciò premesso, nella misura in cui sia la società ricorrente che la
predetta ditta individuale – peraltro entrambe imprese di gessatura, aventi
una ragione sociale molto simile […] – hanno in comune la stessa persona,
ovvero il signor C._______, non si può di certo escludere un legame tra la
società ricorrente e il suo socio fondatore, a sol motivo che quest’ultimo
all’epoca della predetta richiesta d’iscrizione nel registro dei contribuenti
IVA fosse sprovvisto del diritto di firma individuale. Analogamente, non è
inoltre possibile escludere a priori che il comportamento adottato in passato
dal signor C._______ possa in qualche modo influire in futuro su quello
della società ricorrente, rispettivamente sulla corretta e tempestiva
esazione dell’IVA. Come visto, per costante giurisprudenza si deve infatti
riconoscere una potenziale messa in pericolo dell’esazione tempestiva
dell’IVA ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LIVA anche nel caso in cui il
comportamento di messa in pericolo non provenga direttamente dallo
stesso contribuente, bensì da un terzo a lui legato da un rapporto di causa-
lità (cfr. considd. 3.1.3.1 e 3.1.3.3 del presente giudizio).
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3.2.5 Ora, come visto (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio), nella propria
richiesta di garanzie l’autorità inferiore ha sollevato i problemi riscontrati nel
caso della ditta individuale del signor C._______, segnatamente il fatto che
quest’ultimo non avrebbe rispettato i suoi obblighi IVA (rendiconti IVA non
inoltrati e non pagati) e risposto alle richieste di informazioni, nonché la
sussistenza di debiti IVA di 13'633.65 franchi nei suoi confronti, per i quali
non le sarebbe stato possibile avviare delle procedure di esecuzione, così
come risultante dall’atto n. 3 da lei prodotto con risposta 10 gennaio 2017.
Visto il chiaro legame in essere tra il signor C._______ e la ricorrente –
stessa attività, stesso socio e stesso indirizzo di notificazione, quest’ultimo
indicato dallo stesso C._______, così come risultante dal suo scritto
21 settembre 2016 allegato all’atto n. 5 prodotto con risposta10 gennaio
2017 dall’autorità inferiore – essa ha dunque ritenuto come verosimile la
sussistenza di un motivo per ritenere un pericolo per l’esazione tempestiva
dell’IVA ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LIVA. Per tale motivo essa ha
richiesto una garanzia per i crediti IVA futuri.
3.2.6 Orbene, quanto indicato dall’autorità inferiore non appare arbitrario.
Tenuto conto dello stretto legame tra la società ricorrente e il socio fonda-
tore, nonché del comportamento adottato in passato da quest’ultimo, vi
sono infatti sufficienti motivi per ritenere verosimile la sussistenza un poten-
ziale pericolo per l’esazione tempestiva dell’IVA ai sensi dell’art. 93 cpv. 1
lett. a LIVA, sicché su questo punto la richiesta di garanzie in oggetto
appare fondata (cfr. consid. 3.1.3.3 del presente giudizio). Nulla muta a tale
conclusione, la censura della ricorrente secondo cui invero la ditta indi-
viduale del signor C._______ non avrebbe avuto il suo stesso indirizzo,
presso il suo gerente E._______, rispettivamente che il signor C._______
fosse solo un dipendente della società ricorrente. Quand’anche ciò
dovesse essere il caso, rimane il fatto che tra il signor C._______ e la
ricorrente vi è un forte nesso di causalità. A titolo abbondazionale – benché
trattasi di una circostanza posteriore alla richiesta di garanzie in oggetto, di
per sé qui non determinante – lo scrivente Tribunale non può fare a meno
di rilevare come il legame tra la società ricorrente e il suo socio fondatore
si sia nel frattempo rinforzato. In effetti, dall’attuale estratto RC della società
ricorrente, il signor C._______ risulta essere diventato il suo gerente e
socio con diritto di firma individuale (cfr. relativo estratto RC). Su questo
punto, il ricorso della ricorrente va pertanto qui respinto.
3.3 Ciò stabilito, occorre ancora esaminare se la richiesta di garanzie
dell’autorità inferiore rispetta il principio della proporzionalità.
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3.3.1 In concreto, l’autorità inferiore ha fissato l’importo della garanzia a
20'000 franchi in funzione della cifra d’affari stimata dichiarata nel questio-
nario per l’assoggettamento, di 450'000 franchi, a garanzia dei crediti futuri
(cfr. decisione impugnata, consid. 3; risposta 10 gennaio 2017, pag. 4). La
ricorrente contesta detto importo, in quanto sostiene di non essere in grado
di pagare una garanzia di 20'000 franchi nella fase iniziale della sua attività,
poiché ciò pregiudicherebbe seriamente l’effettivo andamento della stessa
dovendo già la stessa versare una cauzione di 20'000 franchi a seguito del
decreto d’obbligatorietà generale previsto dal contratto collettivo di lavoro
per il ramo gessatura (cfr. ricorso 21 novembre 2016, pag. 2).
3.3.2 In proposito, lo scrivente Tribunale – pur comprendendo le difficoltà
a cui è confrontata una società all’inizio della propria attività – non può che
constatare, come l’importo di 20'000 franchi richiesto dall’autorità inferiore,
tenuto altresì conto della cifra d’affari di 450'000 franchi annunciata dalla
società ricorrente nel questionario per l’esame dell’assoggettamento all’IVA
del 19 settembre 2016 (cfr. atto n. 5 prodotto dall’autorità inferiore con
risposta 10 gennaio 2017), non appare di per sé qui manifestamente
eccessivo. Nessun elemento agli atti lascia infatti presupporre l’inverso, di
fatto la ricorrente sollevando semplicemente delle difficoltà finanziarie
legate al versamento della garanzia. Certo, nel caso in disamina si tratta di
una garanzia richiesta per dei crediti futuri formulata al momento
dell’esame della domanda di assoggettamento all’IVA. Tale prassi è tuttavia
qui ammessa, quando si tratta di garantire dei crediti futuri in maniera
limitata nel tempo, come nel caso concreto (cfr. considd. 3.1.2 e 3.1.5 del
presente giudizio). In tali circostanze, la richiesta di garanzie in oggetto va
considerata come conforme al principio della proporzionalità (cfr. con-
sid. 3.1.5 del presente giudizio). Anche su questo punto, il ricorso della
ricorrente va pertanto respinto.
3.4 In definitiva, visto quanto precede, in concreto la richiesta di garanzie
del 26 ottobre 2016 dell’autorità inferiore risulta conforme all’art. 93 cpv. 1
lett. a LIVA, i relativi presupposti cumulativi essendo tutti adempiuti nel
caso della società ricorrente. Per tale motivo la decisione impugnata deve
essere confermata e il ricorso 21 novembre 2016 integralmente respinto.
Ciò sancito, visto il carattere di provvedimento cautelativo della garanzia ai
sensi dell’art. 93 LIVA (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio), nonché il
tempo trascorso tra la pronuncia in data 26 ottobre 2016 della richiesta di
garanzie in oggetto e l’emanazione del presente giudizio, spetterà all’auto-
rità inferiore, valutare se il versamento della stessa da parte della ricorrente
– qualora quest’ultima non lo avesse nel frattempo già effettuato – risulta o
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meno qui tutt’ora opportuno. In caso contrario, detto provvedimento andrà
infatti da lei revocato.
4.
Visto tutto quanto suesposto, in considerazione dell’esito della lite, giusta
l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della società
ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella
fattispecie esse sono stabilite in 3'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo
che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 3'000 franchi da lei
versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla
società ricorrente di indennità di ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario,
rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è integralmente respinto.
2.
Le spese processuali pari a 3'000 franchi sono poste a carico della
ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà
interamente dedotto dall’anticipo spese di 3'000 franchi da lei versato a suo
tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Pifferi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: