B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-7392/2014
Sen t en z a d e l l ’ 8 agos t o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Marianne Ryter, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B.______,
ricorrente 2,
entrambi patrocinati dall'avv. Marco Cereghetti,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Riscossione posticipata (dazio e IVA).
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Fatti:
A.
La A._______ SA, in X._______, è una società anonima avente per scopo
il commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli freschi e
lavorati. Il signor B._______ – in precedenza presidente con firma
individuale della predetta società sino al 2007 – ne è attualmente
l’amministratore unico (cfr. relativo estratto del Registro di commercio).
B.
Il 10 aprile 2008 presso l’Ufficio doganale di Stabio confine (di seguito: UD)
è stato fermato un autocarro della ditta di trasporti C._______, in
Y._______. La verifica del veicolo ha permesso di accertare che una parte
del carico destinato alla A._______ era stata dichiarata in modo inesatto
dalla casa di spedizioni D._______ di Z._______, con un’importante
elusione dei dazi doganali.
A seguito di detto episodio, nonché delle numerose irregolarità constatate
nelle importazioni destinate alla A._______, la Sezione antifrode doganale
della Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: SA
Lugano) ha aperto nei confronti di quest’ultima un’inchiesta penale. Da
detta inchiesta è poi emerso che dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008 la
A._______ avrebbe acquistato, presso il fornitore E._______, in V._______
(di seguito: E._______), e importato in Svizzera 88 invii contenenti vari
prodotti ortofrutticoli freschi, che sarebbero stati in parte dichiarati in modo
inesatto e in parte del tutto non dichiarati.
C.
Con decisioni sull’obbligo di pagamento del 18 marzo 2010, la SA Lugano
ha dunque dichiarato la A._______ e B._______ solidalmente responsabili
del pagamento di 50'232.90 franchi (= fr. 45'217.35 di tributi doganali +
fr. 1'251.85 di IVA + fr. 3'763.70 di interessi di mora).
D.
Contro le predette decisioni, la A._______ e B._______ – per il tramite del
loro patrocinatore – hanno interposto ricorso dinanzi alla Direzione
generale delle dogane (di seguito: DGD), postulandone l’annullamento.
E.
Con decisione 11 giugno 2012, la DGD ha ammesso parzialmente i ricorsi
da lei congiunti, nel senso che i tributi d’entrata complessivi dovuti
solidalmente dai contribuenti ascendono ora a 49'523.85 franchi, oltre
accessori. Per il resto, i ricorsi sono stati respinti.
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F.
Contro la predetta decisione, la A._______, in X._______ (di seguito:
ricorrente 1) e il suo amministratore unico B._______ (di seguito:
ricorrente 2) – sempre per il tramite del loro patrocinatore – hanno pre-
sentato ricorso il 9 luglio 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
In sunto, essi postulano l’annullamento della decisione impugnata, la
messa a carico dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) sia delle
spese processuali di prima istanza di 2'700 franchi che di quelle della
presente procedura di ricorso, come pure che l’AFD versi loro un importo
complessivo di 8'000 franchi (ovvero fr. 4'000 per la precedente procedura,
fr. 4'000 per la presente procedura di ricorso), in ragione di un mezzo
ciascuno, a titolo di ripetibili. Censurando la violazione del loro diritto di
essere sentiti sotto vari aspetti, la prescrizione dei tributi richiesti, nonché
l’accertamento inesatto dei fatti, essi contestano la sussistenza delle
condizioni alla base della richiesta posticipata di pagamento in oggetto.
G.
Con risposta 28 settembre 2012, la DGD ha postulato il rigetto integrale del
gravame nella misura in cui è ricevibile, prendendo puntualmente
posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti. Constatando che è stato
commesso un errore di scrittura al punto 1 del dispositivo della decisione
impugnata, essa indica inoltre che i tributi ancora dovuti ascenderebbero
invero a 49'523.85 franchi, interessi compresi (= fr. 44'587.35 di dazi
doganali + fr. 1'225.95 di IVA + fr. 3'710.55 di interessi di mora). Chiede
dunque che la decisione impugnata venga corretta in tal senso.
H.
Con sentenza A-3659/2012 del 3 febbraio 2014, il Tribunale amministrativo
federale ha confermato la decisione 11 giugno 2012 dell’autorità inferiore.
I.
Tale sentenza è poi stata annullata dal Tribunale federale con sentenza
2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, in quanto non motivata sufficiente-
mente, il Tribunale amministrativo federale – e prima di lui, la DGD – non
avendo statuito in maniera esaustiva sulle censure sollevate dai ricorrenti
in rapporto alle prove da loro richieste e ai 88 invii su cui si fonda la ripresa
fiscale delle autorità doganali. La causa è dunque stata rinviata al Tribunale
amministrativo federale, affinché renda un nuovo giudizio, nel rispetto del
diritto di essere sentito dei ricorrenti.
A-7392/2014
Pagina 4
J.
Con decisione incidentale 28 aprile 2015, in ossequio alla sentenza
dell’Alta Corte, il Tribunale amministrativo federale ha dunque completato
l’istruttoria della causa, invitando la DGD – quale autorità specializzata a
conoscenza dei dettagli alla base dell’inchiesta penale e amministrativa
che ha condotto a ritenere 88 invii come irregolari – ad indicare in maniera
chiara e dettagliata, per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i
motivi alla base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle
prove richieste dai ricorrenti.
K.
Con scritto 29 luglio 2015, la DGD ha pertanto indicato in maniera detta-
gliata per ognuno degli 88 invii i motivi che l’hanno portata ad effettuare le
riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richieste dai ricorrenti.
L.
Con scritto 2 novembre 2015, i ricorrenti si sono poi pronunciati in maniera
sommaria su quanto indicato dalla DGD nella propria presa di posizione
del 29 luglio 2015, sicché il Tribunale amministrativo federale – nell’ottica
di garantirli il rispetto del loro diritto di essere sentiti – gli ha impartito un
ulteriore termine per completare la loro presa di posizione, pronunciandosi
in particolare su ognuno degli 88 invii ed indicando i motivi per cui essi si
oppongono alle singole riprese fiscali.
M.
Nelle loro osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, i ricorrenti si
sono infine pronunciati su ognuno degli 88 invii, indicando le ragioni della
loro contestazione. Essi hanno poi rinnovato la loro richiesta d’assunzione
di ulteriori prove (audizione di testimoni).
N.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
A-7392/2014
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Diritto:
1.
1.1 Con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014, il Tribunale federale
ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti avverso la sentenza A-
3659/2012 del 3 febbraio 2014 che confermava la decisione 11 giugno
2012 della DGD, rinviando la causa al Tribunale amministrativo federale
affinché si pronunci nuovamente, nel rispetto del loro diritto di essere
sentiti, ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 LTF. Lo scrivente Tribunale – compe-
tente per statuire sui ricorsi interposti avverso le decisioni finali emanate
dalla DGD in materia di riscossione posticipata di tributi (cfr. artt. 1 e 31
segg. LTAF; art. 116 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD,
RS 631.0]) – è dunque competente per statuire nuovamente sul ricorso
9 luglio 2012, alla luce delle istruzioni impartite dall’Alta Corte. L’esame
giuridico dello scrivente Tribunale deve tuttavia limitarsi alle questioni
lasciate aperte dal Tribunale federale nella propria decisione di rinvio,
nonché alle conseguenze derivanti dalla stessa o ai problemi legati ad esse
(cfr. DTF 135 III 334 considd. 2 e 2.1; 122 I 250 consid. 2; 116 II 220
consid. 4; BERNARD CORBOZ, in: Bernard Corboz et al. [ed.], Commentaire
de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). Ne discende che, nella
misura in cui l’Alta Corte ha confermato l’assenza di prescrizione dei crediti
in oggetto (cfr. sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 5), tale
questione non necessita dunque di essere nuovamente esaminata dallo
scrivente Tribunale, sicché lo stesso non entrerà più nel merito al riguardo.
Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure
da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente
Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione
doganale (cfr. art. 3 lett. e PA), è retta dalla PA.
1.2 L’atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico
federale giusta l’art. 5 PA, che condanna in solido i ricorrenti al pagamento
posticipato di tributi doganali e dell’IVA. Poiché la decisione impugnata
comporta un onere pecuniario per entrambi i ricorrenti, essi risultano
legittimati a ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è poi stato
interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA).
1.3 I ricorrenti postulano che venga accordato l’effetto sospensivo al loro
ricorso. Poiché lo stesso beneficia già dell’effetto sospensivo giusta l’art. 55
cpv. 1 PA, tale richiesta risulta priva d’oggetto ed è pertanto qui irricevibile.
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1.4 Fatta eccezione per quanto precede (cfr. consid. 1.3 del presente
giudizio) e per quanto verrà precisato ulteriormente (cfr. consid. 3.4.1 del
presente giudizio), il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato
nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l’inadegua-
tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-
sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5,
pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti sponta-
neamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo
se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF
122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip »)
l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono
evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presenta-
zione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il
dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorren-
te che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende,
in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice
sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso
contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza
di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER,
op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3
2.3.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la LD e l’ordinanza del
1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l’art. 132 cpv. 1
LD, le procedure d’imposizione doganale pendenti all’atto d’entrata della
suddetta legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il
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termine assegnato dallo stesso. La presente fattispecie concerne delle
importazioni avvenute tra il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008. Ne
discende, che quelle effettuate tra il 13 febbraio 2006 e il 30 aprile 2007
rimangono sottoposte alla Legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane
(vLD, RU 42 4009 e CS 6 475) e alla relativa Ordinanza del 10 luglio 1926
della legge sulle dogane (vOLD; RU 42 461 e CS 6 523), mentre quelle
effettuate tra il 1° maggio 2007 e il 28 luglio 2008 sono sottoposte
all’attuale LD e alla relativa OD (cfr. sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta
per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD,
anche se in concreto sul piano materiale parte della fattispecie rimane
sottoposta alla vLD (cfr. art. 132 LD; sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
2.3.2 La legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valo-
re aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto
salvo l’art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni
d’esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto
sorti durante la loro validità (cfr. art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la
fattispecie in esame ha per oggetto l’imposizione di tributi per il periodo tra
il 13 febbraio 2006 e il 28 luglio 2008 e che la problematica in oggetto verte
in particolare sulla riscossione posticipata di tributi doganali e che nessuna
norma procedurale in ambito IVA entra in linea di conto, alla stessa risulta
applicabile l’allora vigente legge federale del 2 settembre 1999 concer-
nente l’imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300), entrata in vigo-
re il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; decreto del Consiglio fede-
rale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).
3.
I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentiti sarebbe stato leso
a più riprese, così come verrà discusso qui di seguito.
3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione resa dall’autorità,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito
(cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale
doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall’autorità di
ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).
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3.1.1 Detto diritto, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all’interes-
sato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei
suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto
(cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di
influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assun-
zione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui
esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di
ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 135 II 286 consid. 5.1
con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009
del 9 settembre 2009; sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2 con rinvii; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì
rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una
decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è
quindi da un lato, il mezzo d’istruzione della causa, dall’altro un diritto della
parte di partecipare all’emanazione della decisione che concerne la sua
situazione giuridica. Garantisce l’equità del procedimento (cfr. ADELIO SCO-
LARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii).
Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di
esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere
le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II
425 consid. 2.1; SCOLARI, op. cit., n. 494; TANQUEREL, op. cit., n. 1537 con
rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere
l’audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; sentenza del TAF
A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii). In particolare, nelle
procedure in ambito fiscale e doganale, non sussiste alcun diritto ad
un’udienza pubblica ex art. 6 par. 1 CEDU (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, op. cit., n. 3.170).
3.1.2 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può
essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati
addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un
successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdizio-
ne competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. senten-
za del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201
consid. 2.2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio
2015 consid. 3.5 con rinvii).
3.2 Nel loro gravame, i ricorrenti censurano che l’inchiesta sarebbe stata
assai lacunosa e sbrigativa, non avendo nemmeno l’AFD contestato loro
ogni singola posizione e motivazione (o almeno un congruo e sufficiente
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Pagina 9
numero di situazioni), ma anzi menzionando, analizzando e sottoponendo-
gli solo alcune (poche) operazioni, e ritenendo per acquisti certi fatti che in
verità non lo sono. Essi in sostanza reputano dunque che la decisione non
sarebbe stata sufficientemente motivata. Per detti motivi hanno postulato
l’audizione del ricorrente 2 al riguardo.
3.3 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l’autorità di motivare la sua
decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è
ancorata all’art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il
destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso,
impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 con-
sid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l’autorità si esprima
sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell’altro sul
giudizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su
tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può
limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF
130 II 530 consid. 4.3; 129 II 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; [tra le
molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.3 con
rinvii; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Peraltro, la motivazione non deve
necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi
in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell’interes-
sato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un’altra autorità
sempre portata a conoscenza dell’interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c;
113 II 204 consid. 2; [tra le molte] sentenza del TAF A-1876/2013 del
6 gennaio 2015 consid. 3.3 con rinvii), basta che il destinatario sia in grado
di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L’ampiezza della
motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va
determinata tenendo conto dell’insieme delle circostanze della fattispecie
e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi
sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può
anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi
essenziali sui quali l’autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio
(cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 e 535 con rinvii).
3.3.1 In proposito, è qui doveroso rilevare che, a seguito della sentenza del
Tribunale federale 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 e in ossequio a
quanto sancito dall’Alta Corte, lo scrivente Tribunale si è attivato al fine di
garantire ai ricorrenti il rispetto del loro diritto di essere sentiti. Lo stesso ha
dunque invitato l’autorità inferiore – quale autorità specializzata a cono-
scenza dei dettagli alla base dell’inchiesta penale e amministrativa che ha
condotto a ritenere 88 invii come irregolari – ad indicare in maniera chiara
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e dettagliata per ognuno degli 88 invii ritenuti come irregolari, i motivi alla
base delle singole riprese fiscali, pronunciandosi altresì sulle prove richie-
ste dai ricorrenti. I ricorrenti hanno poi avuto la possibilità di pronunciarsi al
riguardo con osservazioni del 2 novembre 2015 nonché osservazioni
complementari del 14 dicembre 2015. In tali circostanze, nella misura in
cui l’autorità inferiore ha completato la propria motivazione alla base della
decisione impugnata, i ricorrenti hanno avuto l’occasione di esprimersi al
riguardo e lo scrivente Tribunale si pronuncerà puntualmente sulle censure
sollevate da quest’ultimi in rapporto agli 88 invii ritenuti come irregolari
dall’autorità inferiore (cfr. consid. 6 del presente giudizio), si deve ritenere
che ogni violazione del loro diritto di essere sentito in rapporto alla
motivazione lacunosa della decisione impugnata – qualora ci fosse
davvero – è stata dunque sanata (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio).
3.4 Nel loro ricorso, i ricorrenti lamentano un’ulteriore violazione del loro
diritto d’essere sentiti poiché sia la SA Lugano, che la DGD non avrebbero
mai dato seguito alla richiesta di confronto tra il signor F._______
(testimone principale a carico in questa fattispecie) e il ricorrente 2. Essi
postulano dunque che il signor F._______ venga sentito in sede ricorsuale.
Tale richiesta è peraltro stata rinnovata con osservazioni del 2 novembre
2015 nonché osservazioni complementari del 14 dicembre 2015.
3.4.1 Per quanto attiene alla richiesta di confronto formulata dinanzi alla
SA Lugano, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.
La decisione qui impugnata si basa sull’art. 12 della legge federale del
22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Sebbene
l’art. 12 DPA sia contenuto in una legge penale a causa del suo legame
con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in
materia di diritto doganale e in materia di IVA all’importazione (cfr. MOL-
LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, 2009, n. 468, pag. 555). La
procedura giusta l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l’obbligo pagamento
dei tributi non pagati a causa di una infrazione alla legislazione ammini-
strativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla
procedura penale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004
consid. 3.2). Il credito fondato sull’art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. sen-
tenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso
può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata
dall’autorità doganale sulla base della DPA. I processi verbali e i documenti
della procedura penale possono essere ripresi dal giudice amministrativo
che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in
particolare della PA (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit.,
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Pagina 11
n. 491-492 con rinvii, pag. 559). Ciononostante, gli eventuali vizi di
procedura penale amministrativa non fanno parte dell’oggetto del litigio in
materia di diritto doganale, rispettivamente in materia di IVA, ragion per cui
lo scrivente Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. sen-
tenze del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 considd. 3.2 e 3.3 nonché
2A.471/1998 del 4 febbraio 1999 [non pubblicata] consid. 3a; sentenza del
TAF A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1 con rinvii; MOL-
LARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 493, pag. 559).
In concreto, la predetta richiesta di confronto è stata formulata a più ripre-
se dal patrocinatore dei ricorrenti nell’ambito dell’inchiesta penale (cfr. atti
n. 52, 58, 60 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI […]). Orbene, non potendo
statuire sugli eventuali vizi della procedura penale amministrativa, la
validità dei motivi della mancata assunzione di detta prova da parte della
SA Lugano non rileva pertanto dell’apprezzamento dello scrivente
Tribunale. Oltretutto, come giustamente indicato dalla SA Lugano agli
stessi ricorrenti resi edotti al riguardo (cfr. atto n. 66 dell’incarto AIMP
TUTTIFRUTTI […]), il predetto rigetto di complemento d’inchiesta
formulato successivamente al processo verbale finale può essere
impugnato soltanto insieme al decreto penale in base all’art. 61 cpv. 4 DPA
e non già mediante ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale. In tali
circostanze, la predetta censura risulta chiaramente qui irricevibile.
3.4.2 Per quanto riguarda invece la richiesta formulata dinanzi alla DGD e
allo scrivente Tribunale, occorre dapprima richiamare i principi applicabili
in materia di assunzione di prove e del loro apprezzamento anticipato, in
particolar modo in rapporto all’audizione di testimoni (cfr. considd. 3.4.2.1
segg. del presente giudizio).
3.4.2.1 Giusta l’art. 33 cpv. 1 PA, la parte ha il diritto di fare assumere prove
dall’autorità amministrativa nonché dal Tribunale amministrativo federale.
Questo diritto esiste accanto alla massima d’ufficio che regge ogni proce-
dura amministrativa (cfr. art. 12 PA). Il diritto in questione non comporta
l’obbligo incondizionato all’assunzione delle stesse ed è comunque
subordinato alle tre condizioni seguenti: l’offerta o la richiesta di prove deve
portare su fatti pertinenti (giuridicamente importanti), e quindi suscettibili
d’influenzare l’esito della procedura; deve essere necessaria (non è neces-
sario comprovare un fatto che già si evince dall’incarto o che comunque è
pacifico o notorio); deve inoltre essere atta a comprovare i fatti di cui si
prevale la parte (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del TAF A-
6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; cfr. WEISSENBERGER/HIRZEL,
in: Weissenberger/Waldmann [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum
A-7392/2014
Pagina 12
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed. 2016 [di seguito:
Praxiskommentar VwVG], n. 19 ad art. 14 PA).
3.4.2.2 Il diritto di chiedere l’assunzione di prove non impedisce tuttavia
all’autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove
offerte, e di negare la loro assunzione ove appaiono chiaramente ininfluenti
ai fini del giudizio, ossia quando l’autorità ha acquisito la certezza che la
loro assunzione non potrebbe condurla a modificare la propria opinione
(cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TF
1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; A-6515/2010 del 19 mag-
gio 2011 consid. 4.3 con rinvii; cfr. SCOLARI, op. cit., n. 495 con rinvii;
TANQUEREL, op. cit., n. 1552 con rinvii).
Allorquando l’autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le
prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione,
essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo
non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è
convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua
opinione, essa può infatti porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 133 II 384
consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto
2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 3.144).
3.4.2.3 Per quanto concerne l’esigenza probatoria in ambito di diritto
doganale, è doveroso ricordare che il regime doganale è governato dal
principio dell’autodichiarazione, il quale attribuisce alle persone soggette
all’obbligo di denunzia doganale la piena responsabilità per quanto dichia-
rato nella dichiarazione doganale, segnatamente per le informazioni ivi
indicate, nonché la documentazione ad essa acclusa (cfr. considd. 4.1.2
e 4.1.3 del presente giudizio). In tali circostanze, le autorità doganali
chiamate a statuire sull’imposizione ai tributi – per le quali non sussiste
alcun obbligo di procedere sistematicamente ad un esame approfondito
della merce, qualora la dichiarazione doganale appaia corretta (cfr. senten-
za del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con rinvii) –
non possono che fondarsi su quanto loro presentato in occasione del
passaggio della merce dal confine. Orbene, poiché a seguito dell’accetta-
zione della dichiarazione la merce viene liberata e pertanto non si trova più
sotto il controllo doganale, le autorità doganali sono impossibilitate ad
effettuare a posteriori dei controlli approfonditi sulla stessa, in particolar
modo, con riferimento alla fattispecie. Per questi motivi, tenuto conto del
principio dell’autodichiarazione, la sussistenza di seri indizi comprovanti
A-7392/2014
Pagina 13
l’imposizione della merce desumibili dalla documentazione prodotta con la
dichiarazione doganale oppure da quella prodotta a posteriori su richiesta
delle autorità doganali, può essere sufficiente a giustificare l’assoggetta-
mento ai tributi doganali (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novem-
bre 2012 considd. 2.5.4 e 3.2.7 con rinvii). Lo stesso deve valere per i
documenti sui quali l’Amministrazione doganale si fonda nell’ambito di una
procedura ai sensi dell’art. 12 DPA. Se da detti documenti emergono seri
dubbi in merito alla dichiarazione doganale, ciò è sufficiente ad invalidarla.
3.4.2.4 I mezzi di prova ai quali può ricorrere l’autorità per accertare i fatti
– su riserva dell’art. 2 cpv. 1 PA che ne esclude l’applicazione alla proce-
dura in materia fiscale – sono elencati all’art. 12 PA, tra cui figura anche
l’audizione di testimoni regolata in dettaglio dagli artt. 14-18 PA nonché
dagli artt. 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge del 4 dicembre 1947 di proce-
dura civile federale (PC, RS 273), in combinato disposto con l’art. 19 PA.
In particolare, il Tribunale amministrativo federale è abilitato ad ordinare
l’audizione di testimoni sulla scorta dell’art. 14 cpv. 1 lett. c PA. Giusta
l’art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non possono essere sufficientemente
chiariti in altro modo, il Tribunale amministrativo federale può ordinare
l’audizione di testimoni. Nella procedura amministrativa l’audizione di
testimoni è tuttavia, segnatamente a causa della severa sanzione penale
prevista nel caso di una falsa testimonianza, un mezzo di prova sussidiario
rispetto agli altri elencati all’art. 12 PA (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.3;
sentenze del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.4.1;
5A.15/2006 del 15 giugno 2006 consid. 2.; WEISSENBERGER/HIRZEL,
Praxiskommentar VwVG, n. 2 ad art. 14 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 3.126; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG
– Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008 [di
seguito: VwVG-Kommentar], n. 1 ad art. 14 PA con rinvii). Se nel processo
civile l’audizione di testimoni (cfr. art. 42 segg. PC) costituisce la regola e
la raccolta d’informazioni l’eccezione, nella procedura amministrativa vale
il contrario e l’audizione di testi avviene unicamente se la fattispecie non
può essere sufficientemente chiarita in altro modo, ad esempio con
informazioni da parte di terzi (cfr. DTF 130 II 169 consid. 2.3.4; sentenza
del TF 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.4.1). Fondamental-
mente, l’audizione di testimoni non è necessaria, a meno che la comparsa
in persona dinanzi alla Corte sia direttamente significativa per l’apprezza-
mento delle prove (cfr. sentenze del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014
consid. 1.3.3 con rinvii; A-956/2013 del 17 luglio 2013 consid. 3.4.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.85 seg.). Peraltro, come visto
A-7392/2014
Pagina 14
(cfr. consid. 3.1.1 del presente giudizio), le parti non hanno alcun diritto di
ottenere l’audizione di testimoni.
3.4.3 Stabiliti i principi applicabili, lo scrivente Tribunale rileva quanto
segue in merito alla richiesta formulata dinanzi alla DGD.
Nei propri allegati, la DGD ha indicato di aver cercato invano di procedere
a un interrogatorio del signor F._______, in quanto quest’ultimo non ha mai
dato seguito alla convocazione (cfr. atti n. 63-66 e 69 dell’incarto AIMP
TUTTIFRUTTI […]). In tali circostanze, ritenendo gli elementi in suo
possesso e gli atti dell’incarto come sufficienti per statuire nel merito della
causa, la DGD ha rinunciato all’audizione del teste (cfr. osservazioni
29 luglio 2015 punto B.3; risposta 28 settembre 2012 punto 1.1; atto n. 69
del citato incarto), peraltro già interrogato nell’ambito dell’inchiesta penale
(cfr. atto 33 del citato incarto). L’autorità inferiore si è dunque fondata
sull’apprezzamento anticipato delle prove, mettendo un termine
all’istruttoria per essa completa. In tal senso, la rinuncia all’audizione del
teste e al confronto postulati dai ricorrenti non appare come il frutto di
un’omissione, bensì di un apprezzamento anticipato delle prove
dell’autorità inferiore che – come tale – non viola il loro diritto di essere
sentiti (cfr. consid. 3.4.4.2 del presente giudizio).
3.4.4 Altra è la questione di sapere se un ulteriore audizione del signor
F._______ e un confronto con i ricorrenti era – ed è – necessario all’accer-
tamento completo dei fatti, questione che verrà esaminata qui di seguito in
rapporto alla richiesta formulata dinanzi allo scrivente Tribunale.
In sostanza, i ricorrenti rinnovano la loro richiesta d’audizione del teste
F._______, al fine di accertare il senso delle iscrizioni manoscritte rinvenute
dalle autorità doganali sui vari documenti (in particolare nei prospetti
ricavato e nelle fatture), nonché la correttezza di quanto da lui asserito,
permettendo altresì il confronto con il ricorrente 2, ancora mai avvenuto.
Sennonché, da un esame approfondito di tutti gli atti dell’incarto e di quelli
prodotti dai ricorrenti, l’audizione del teste F._______ – peraltro già sentito
durante l’inchiesta penale che ha preceduto la procedura di riscossione
posticipata – non appare né come un elemento decisivo, né come un
elemento indispensabile ai fini dell’apprezzamento delle prove o del
presente giudizio.
Più in dettaglio, il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali –
segnatamente le modifiche sistematiche apportate alle fatture utilizzate per
A-7392/2014
Pagina 15
lo sdoganamento della merce al fine di rispettare i contingenti della ricor-
rente 2, consegnando ai ricorrenti però dei quantitativi o tipi di merci diversi
da quanto dichiarato – non emerge unicamente dalla testimonianza del
signor F._______, bensì anche da quella degli altri impiegati della ditta
E._______: il comportamento adottato dal signor F._______ nei confronti
dei ricorrenti, trova in particolare conferma nei verbali d’interrogatorio del
signor G._______ (cfr. atto n. 35 dell’inc. AIMP-TUTTIFRUTTI […],
pag. 1190 segg.) e del signor H._______ (cfr. atto n. 41 del citato incarto,
pag. 1385 segg.); quelli del signor I._______ (cfr. atto n. 42 del citato
incarto, pag. 1437 segg.) e del signor J._______ [cfr. atto n. 40 del citato
incarto, pag. 1336 segg.) mostrano poi che era il signor F._______ ad
occuparsi del carico della merce e dell’allestimento delle fatture. A tali
testimonianze vanno altresì aggiunte quelle degli impiegati di altre ditte
coinvolte nella vicenda, che – come la ricorrente 2 – hanno acquistato delle
merci presso la E._______ secondo lo stesso « modus operandi »
(cfr. allegato n. 2 con i 9 estratti degli interrogatori dei signori K._______,
L._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______,
R._______ e S._______).
Ma vi è di più. Come verrà esposto più in dettaglio in un secondo momento
(cfr. consid. 5 del presente giudizio), la documentazione agli atti (fatture,
prospetti ricavati, dichiarazioni doganali, ecc.) a sostegno del « modus
operandi » constatato dalle dogane appare sufficiente affinché lo scrivente
Tribunale possa statuire nel merito in conoscenza di tutti gli elementi
pertinenti del caso, senza dover ricorrere alla testimonianza del signor
F._______. In altri termini, tenuto conto di tutti i mezzi di prova già agli atti,
la comparsa del predetto teste non appare come direttamente significativa
per l’apprezzamento delle prove.
Peraltro, visto il tempo trascorso sino ad oggi dall’accaduto, non si vede
come il teste potrebbe fornire ulteriori dettagli utili alla risoluzione del caso
su dei fatti risalenti agli anni 2006-2008, senza il rischio di riportare fatti
inprecisi o erronei. Lo scrivente Tribunale non intravvede neppure l’utilità
di risentire un teste che ha già ammesso la propria colpa e l’adozione di un
comportamento contrario ai disposti in materia doganale. Nella misura in
cui la riscossione posticipata dei tributi doganali ai sensi dell’art. 12 DPA
interviene nei confronti dei ricorrenti indipendemente da ogni colpa (cfr. al
riguardo, consid. 4.2 del presente giudizio), che gli stessi siano sempre
stati in buona fede e all’oscuro di tutto, che il teste neghi o meno dinanzi
allo scrivente Tribunale quanto da lui asserito durante l’inchiesta penale,
non ha infatti alcuna influenza sulla ripresa fiscale in oggetto.
A-7392/2014
Pagina 16
Visto quanto precede, i presupposti per l’audizione del testimone dinanzi
allo scrivente Tribunale – che si ricorda costituisce un mezzo probatorio
sussidiario agli altri (cfr. consid. 3.4.2.4 del presente giudizio) – non
risultano adempiuti. Tenuto altresì conto dell’economia di procedura,
l’apprezzamento anticipato delle prove conduce pertanto lo scrivente
Tribunale a respingere la richiesta dei ricorrenti.
Per gli stessi motivi – tenuto altresì conto del fatto che in ambito doganale,
dinanzi allo scrivente Tribunale non sussiste il diritto ad un dibattimento
pubblico, rispettivamente ad un confronto orale e che, in ogni caso, i
ricorrenti hanno già avuto ampiamente modo di contestare per iscritto la
testimonianza del signor F._______, sia dinanzi alle precedenti istante
doganali, che in sede ricorsuale – pure la richiesta di contradditorio non
può che conseguentemente essere respinta.
4.
In concreto, occorre esaminare se l’imposizione delle importazioni in
oggetto da parte della DGD è corretta o meno, ciò che implica per lo
scrivente Tribunale l’esame dettagliato di ognuno degli 88 invii ritenuti
irregolari da quest’ultima, in ossequio a quanto sancito dal Tribunale
federale con sentenza 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 (cfr. consid. 5
che segue). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima rammentate le basi
dell’imposizione doganale (cfr. consid. 4.1 che segue) e le conseguenze in
caso di violazione della legislazione doganale, quale ad esempio la riscos-
sione posticipata dei tributi doganali non versati a torto, e conseguen-
temente dell’IVA, in virtù dell’art. 12 DPA (cfr. consid. 4.2 che segue).
4.1
4.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD, artt. 1 cpv. 1 e 21 cpv. 1
vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono
soggette all’obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD,
rispettivamente la vLD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla
tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). L’art. 1 cpv. 1 LTD precisa che tutte
le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono
essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2,
i quali informano circa i dazi all’importazione come pure circa l’eventuale
contingente doganale ([tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.1).
4.1.2 Il regime doganale è fondato sull’autodichiarazione. In virtù di detto
principio, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere
presentate all’ufficio doganale competente, poste sotto controllo doganale
A-7392/2014
Pagina 17
e dichiarate per lo sdoganamento dalla persona soggetta all’obbligo di
denunzia (cfr. art. 6 vLD, analogamente art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri
termini, la legge doganale impone alle persone soggette all’obbligo della
denunzia doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la
legge e i regolamenti, per l’esecuzione del controllo doganale stesso e
stabilire l’obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1 vLD, parimenti art. 25
cpv. 1 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.1.2 con rinvii). In virtù di detto principio, le persone soggette
all’obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presenta-
zione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce.
A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro
dovere di diligenza (cfr. sentenze del TAF A-4425/2013 del 9 settembre
2014 consid. 5.1.4; A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii).
4.1.3 In tale contesto, allorquando la dichiarazione doganale non viene
effettuata in maniera conforme alle pescrizioni legali, la richiesta di sdoga-
namento preferenziale va considerata come non avvenuta e la merce
dichiarata imposta non ad una aliquota preferenziale, bensì a quella nor-
male (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2
con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del
4 settembre 2012 consid. 2.5). Lo stesso legislatore prevede espressa-
mente che, se la dichiarazione doganale contiene una designazione
insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare o la
merce non è stata dichiarata, la merce può essere tassata all’aliquota più
elevata applicabile al suo genere (cfr. art. 19 cpv. 2 LD; art. 24 cpv. 2 e 3
vLD). Analogamente, se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
non inoltra entro il termine fissato dall’AFD i necessari documenti di scorta,
l’ufficio doganale procede all’imposizione definitiva delle merci, per le quali
è chiesta la riduzione dei tributi, la franchigia doganale o l’agevolazione
doganale all’aliquota di dazio massima applicabile in funzione della loro
natura (cfr. art. 80 cpv. 2 OD; analogamente art. 40 cpv. 3 vOLD). L’imposi-
zione all’aliquota normale deve dunque intervenire, sulla base del principio
generale dell’assoggettamento ai dazi doganali, ogni qualvolta la merce,
per cui è fatta valere un’aliquota preferenziale o un’esonerazione, non
venga dichiarata correttamente (cfr. sentenze del TAF A-5689/2015 del
15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del 23 ottobre 2015
consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5).
Nel contempo, se la dichiarazione doganale è stata omessa, nel momento
in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale, utilizzate o
consegnate per altri scopi (art. 14 cpv. 4 LD), consegnate fuori del periodo
A-7392/2014
Pagina 18
stabilito (art. 15 LD) oppure, se tali momenti non possono essere determi-
nati, quando si accerta l’omissione (cfr. art. 69 lett. b LD; analogamente
art. 11 cpv. 2 vLD). In altri termini, se una merce non viene dichiarata,
l’obbligazione doganale esiste ex lege a partire dal momento in cui la
stessa ha varcato il confine e, necessariamente, all’aliquota normale.
L’obbligazione doganale non è infatti sensata nascere ex lege ad
un’aliquota preferenziale, allorquando la sua applicazione pressuppone
una domanda in tal senso conforme ai requisiti legali (cfr. sentenze del TAF
A-5689/2015 del 15 gennaio 2016 consid. 2.2 con rinvii; A-4277/2015 del
23 ottobre 2015 consid. 4.6; A-30/2012 del 4 settembre 2012 consid. 2.5).
4.1.4 Una volta accettata dall’ufficio doganale, la dichiarazione doganale è
vincolante per la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33
cpv. 1 LD in relazione con gli artt. 16 e 17 dell’OD, rispettivamente art. 35
cpv. 2 vLD) ed è di principio ne varietur (« unabänderlich »; cfr. sentenze
del TAF A-3213/2009 del 7 luglio 2010 consid. 2.3; A-3296/2008 del
22 ottobre 2009 consid. 2.3 con rinvii; PATRICK RAEDERSDORF, in:
Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG],
2009 [di seguito: Zollgesetz], n. 1 ad art. 34 LD). Il carattere vincolante della
dichiarazione costituisce peraltro uno dei pilastri su cui poggia il sistema
doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una
nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 530 e 535 [di seguito: Messaggio
LD]; sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5
con rinvii). I principi sopracitati sono altresì applicabili in caso di
dichiarazione mediante procedura elettronica (cfr. sentenza del TAF A-
2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.6).
4.1.5 Giusta l’art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio incombe alle
persone soggette all’obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate
nell’art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono
state importate o esportate. Secondo l’art. 9 cpv. 1 vLD, sono in particolare
soggette all’obbligo di denunzia doganale le persone che trasportano merci
oltre il confine nonché i loro mandanti. Quanto disposto dagli artt. 9 e 13
vLD è ripreso analogamente dagli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Giusta gli artt. 13
cpv. 1 vLD e 70 cpv. 3 LD, i debitori doganali rispondono solidalmente delle
somme dovute. Il diritto di regresso fra di loro è retto dalle norme del diritto
civile, e meglio dal codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO,
RS 220; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.1.3 con rinvii).
4.1.5.1 Secondo la giurisprudenza sviluppata sotto l’egida della vLD, la
nozione di mandante deve essere intesa in un senso più ampio di quella
A-7392/2014
Pagina 19
del diritto civile, ovvero come chiunque induca effettivamente un trasporto
di merci attraverso la frontiera (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6b; 89 I 542
consid. 4). È quindi tale non solo colui che conclude, ai sensi civili, un
contratto di trasporto con il trasportatore, ma anche chiunque, di fatto
(« tatsächlich veranlasst »), predispone l’importazione delle merci (cfr. sen-
tenza del TF 2C_456/2010 del 7 marzo 2011 consid. 5.3.3; sentenze del
TAF A-606/2012 del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-1741/2006 del
4 marzo 2008 considd. 2.1.1 seg.). La giurisprudenza ha quindi dedotto
che la definizione di mandante debba essere intesa in senso lato affinché
tutte le persone economicamente interessate all’importazione della merce
siano tenute al pagamento dei dazi (cfr. sentenza del TF 2C_456/2010 del
7 marzo 2011 consid. 5.3.3; DTF 110 Ib 306 consid. 2b; 107 Ib 198
consid. 6a-b; 89 I 542 consid 4; [tra le tante] sentenze del TAF A-606/2012
del 24 gennaio 2013 consid. 4.1.2; A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.1.3.1 con rinvii). La volontà di garantire la ricuperabilità del credito
doganale è quindi stato uno degli elementi ritenuti dalla giurisprudenza per
distanziarsi dal concetto di « mandante » ai sensi del diritto civile
(cfr. sentenza del TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del
6 ottobre 2010 consid. 5.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-
3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii).
Il Tribunale federale ha altresì precisato che va considerato come man-
dante ogni persona che nutre dei dubbi sul fatto che l’importazione sia
illegale e che doveva presumere la provenienza estera della merce im-
portata. Lo stesso vale altresì nel caso in cui la merce viene importata in
Svizzera senza che una ordinazione sia stata fatta a priori, qualora una
persona abbia manifestato d’essere pronta (« Bereitschaft ») ad accettare
tale merce, causando di fatto (« tatsächlich veranlasst ») – proprio per il
tramite della sua disponibilità generale ad accettarla – l’importazione: detta
persona va considerata come mandante. È dunque sufficiente essere
pronto ad accettare la merce importata per rientrare nell’applicazione della
nozione di « mandante » ai sensi dell’art. 9 vLD, il carattere lecito o meno
dell’importazione non essendo necessariamente determinante (cfr. sen-
tenze del TF 2A.458/2004 del 3 dicembre 2004 consid. 3.1 in fine,
2A.242/2004 del 15 novembre 2004 consid. 3.1.2; [tra le tante] sentenza
del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3.1 con rinvii). Per il
Tribunale federale le persone morali possono parimenti essere ritenute
come mandanti (cfr. sentenza del TF 2C_747/2009 dell’8 aprile 2010
consid. 5.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.1.3.1 con rinvii).
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4.1.5.2 L’interpretazione di mandante in un senso più ampio di quella del
diritto civile instaurata dall’Alta Corte è peraltro stata illustrata nel
Messaggio LD (FF 2004 485, 525 segg.). Anche se l’attuale LD non
impiega più formalmente questa nozione, la nuova locuzione – chiunque
fa introdurre merci nel territorio doganale – corrisponde materialmente alla
definizione in senso lato di cui si è detto in precedenza (cfr. sentenza del
TF 2C_363/2010, 2C_405/2010, 2C_406/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 5.1 in fine; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.1.3.2 con rinvii).
4.1.6 Dal momento che tutte le persone assoggettate ai diritti doganali
rispondono solidalmente dei dazi d’entrata, le autorità doganali possono
rivolgersi ad ognuna di loro. Spetta semmai alla persona assoggettata al
pagamento dalle autorità doganali, il compito di far valere il proprio diritto
di regresso contro gli altri assoggettati, secondo quando prescritto dal
diritto civile (cfr. art. 13 cpv. 1 in fine vLD e art. 70 cpv. 3 in fine LD; cfr. [tra
le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.4
con rinvii).
4.1.7 Conformemente all’art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è applica-
bile all’importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi
deroghino. A tenore dell’art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le
persone o società soggette all’obbligo di pagare il dazio. Le condizioni che
reggono l’assoggettamento a tale obbligo secondo gli artt. 9 e 13 vLD,
nonché gli artt. 26 e 70 LD, sono parimenti pertinenti in tale occorrenza
(cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.1.5 con rinvii).
4.2
4.2.1 L’importazione di merci soggetta a dazio e all’IVA, omettendo di
dichiararle totalmente o parzialmente, costituisce un’infrazione alla legi-
slazione fiscale applicabile (cfr. art. 74 vLD, art. 118 LD, art. 85 vLIVA).
Giusta i rinvii dell’art. 80 vLD, dell’art. 128 cpv. 1 LD nonché dell’art. 88
vLIVA, l’art. 12 DPA è applicabile alle infrazioni doganali (cfr. [tra le tante]
sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.1 con rinvii).
4.2.2 L’art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un’infrazione alla
legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa,
essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò
indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L’art. 12
cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito
dell’indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della
A-7392/2014
Pagina 21
tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato
dell’indennità o del contributo (cfr. sentenza del TF 2C_53/2011 del
2 maggio 2011 consid. 2.6; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.2.2 con rinvii).
4.2.3 Affinché l’art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia og-
gettivamente stata compiuta un’infrazione penale (cfr. sentenze del TF
2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; 2C_456/2010 del 7 marzo
2010 consid. 5.2; 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 160
consid. 3.2; 115 Ib 358 consid. 3a; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante]
sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii).
L’applicazione di questa norma non dipende per contro né da una
responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal
promovimento di una procedura penale (cfr. sentenze del TF 2C_32/2011
del 7 aprile 2011 consid. 3.3; 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2;
2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160
consid. 3.2; 106 Ib 218 consid. 2c; [tra le tante] sentenza del TAF A-
3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii; cfr. MOLLARD/OBER-
SON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., n. 477, pag. 556; EICKER/FRANK/ACKER-
MANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012,
pag. 92 e segg.; MICHAEL BEUSCH, Zollgesetz, n. 13 ad art. 70 LD e n. 37
seg. ad art. 85 LD). L’art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al
recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di
un’infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora
nessuno sia punibile (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii).
4.2.4 L’art. 12 cpv. 2 DPA permette innanzitutto d’assoggettare al paga-
mento colui che era tenuto al pagamento della tassa elusa, in virtù degli
artt. 9 e 13 vLD, attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza
del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Secondo
la costante giurisprudenza, la persona obbligata al pagamento della tassa
è infatti ipso facto considerato come aver fruito dell’illecito profitto di cui
all’art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. DTF 107 Ib 198 consid. 6c; sentenza del TF
2A.82/2005 del 23 agosto 2005 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF
A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvii). Detto in altre
parole, le persone assoggettate al pagamento dei tributi giusta gli artt. 9 e
13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) sono tenute al pagamento ai sensi
dell’art. 12 cpv. 2 DPA. Le condizioni d’assoggettamento sono dunque
logicamente quelle delle disposizioni della vLD appena citate (cfr. sentenza
del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.4 con rinvio).
A-7392/2014
Pagina 22
4.2.5 L’art. 12 cpv. 2 DPA può estendersi inoltre ad altre persone che quelle
di cui agli artt. 9 e 13 vLD (attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD), di modo che il
cerchio delle persone assoggettate all’obbligo di pagamento risulta
ampliato rispetto a quanto indicato dalle summenzionate disposizioni. Ogni
persona è assoggettata al pagamento qualora abbia beneficiato di un
vantaggio illecito in ragione dell’infrazione (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2;
[tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del 27 marzo 2012
consid. 5.2.5 con rinvio). L’illecito di cui all’art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio
patrimoniale generato dal mancato pagamento dei tributi dovuti. Esso può
consistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminuzione
dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un tributo dovuto non è stato
versato. Inoltre, l’illecito profitto non deriva dalla semplice acquisizione di
un bene importato illegalmente, bensì dal suo acquisto ad un prezzo
inferiore a quello richiesto abitualmente sul mercato per delle merci ad esso
comparabili (cfr. DTF 110 Ib 306 consid. 2c; sentenze del TF 2A.458/2004
del 3 dicembre 2004 consid. 4.1; 2A.220/2004 del 15 novembre 2004
consid. 2.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-3798/2009 del
27 marzo 2012 consid. 5.2.5 con rinvii).
5.
5.1 Richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie, preliminar-
mente, è qui utile precisare che il caso in esame si integra nel quadro di un
ampio caso di importazioni in Svizzera di prodotto agricoli dichiarati in
modo inesatto (chiamata dalle autorità doganali « operazione Tuttifrutti »),
che ha coinvolto vari importatori – tra cui la società ricorrente 1 – con sede
in diverse regioni linguistiche della Svizzera. Per mezzo dell’assistenza
giudiziaria, un’inchiesta è stata condotta anche nei confronti della società
E._______, con sede a V._______, fornitrice di detti importatori. Ad
eccezione del caso in oggetto, tutte le decisioni circa l’obbligo di
pagamento emesse dall’autorità inferiore nei confronti degli altri importatori
sono cresciute in giudicato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015 dell’autorità
inferiore, pag. 2).
Ciò premesso, prima di analizzare i singoli 88 invii qui litigiosi, è altresì
opportuno esporre il « modus operandi » alla base delle irregolarità che
hanno implicato l’elusione dei tributi doganali, così come constatato dalle
autorità doganali e risultante dagli atti dell’incarto. In sostanza, le autorità
doganali ritengono che le differenze riscontrate tra quanto dichiarato e
quanto effettivamente ordinato e ricevuto dalla società ricorrente 1, non
sono dovute a semplici errori di carico o di trascrizione – così come asserito
dai ricorrenti – bensì all’allestimento da parte della società E._______ di
fatture fittizie, non corrispondenti alla realtà, utilizzate al momento dello
A-7392/2014
Pagina 23
sdoganamento delle merci, allo scopo di eludere il dazio e l’IVA
all’importazione. Tale conclusione si fonda non solo sulla testimonianza del
signor F._______, ma anche su quella degli altri impiegati della E._______,
come pure sul confronto dettagliato tra i documenti utilizzati per lo
sdoganamento (dichiarazioni doganali, bollettini di consegna e fatture
allestite dalla E._______) e quelli relativi alle comande effettuate dalla
E._______ presso i propri fornitori (estratti delle comande manoscritte,
prospetti ricavato). È dunque sulla base di un complesso di elementi
probatori – e non sulla sola base della testimonianza del signor F._______,
come sembrano indicare i ricorrenti – che l’autorità inferiore fonda la
riscossione posticipata dei tributi doganali in oggetto (cfr. al riguardo,
consid. 3.4.4 del presente giudizio).
5.2 Più in dettaglio, dagli atti dell’incarto risulta che la società ricorrente 1
– per il tramite del ricorrente 2 (suo amministratore unico) – era solita
ordinare telefonicamente alla società E._______ (suo fornitore), il genere
e la quantità di merce in funzione della propria richiesta. A volte tuttavia i
contingenti a disposizione della ricorrente 1 – in gran parte, indicati sugli
estratti delle comande manoscritte della E._______ – non coprivano intera-
mente le comande da lei effettuate. Dai prospetti ricavati emessi dalla
E._______, risulta ch’essa acquistava presso i propri fornitori i quantitativi
ordinatogli dalla ricorrente 1 (colonna di sinistra « acquisti ») e che i mede-
simi quantitativi venivano poi rivenduti a quest’ultima (colonna di sinistra
« vendite »), di modo da sempre azzerare le riserve di merce presenti nel
magazzino. Tale modo di procedere trova in particolare conferma nelle
dichiarazioni del signor F._______, il quale ha affermato di aver sempre
venduto tutta la merce acquistata dai fornitori ai propri clienti (cfr. atto n. 33
dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI […]). Tuttavia sulla fattura di rivendita
allestita dalla E._______ per la ricorrente 1, veniva indicato unicamente il
quantitativo per il quale quest’ultima disponeva del contingente o la parte
di un contingente che voleva utilizzare (precedentemente comunicatogli
telefonicamente e risultante dagli estratti delle comande manoscritte della
E._______), anziché quello effettivamente acquistato ed inviato. Per poter
diminuire i quantitativi, ma fatturare comunque l’importo convenuto (prezzo
di vendita complessivo), generalmente la E._______ aumentava il prezzo
unitario di rivendita – o il prezzo al chilo, o il prezzo a collo – che, di fatto,
era rappresentato dal quoziente della divisione matematica tra quanto
doveva fatturare (in funzione dell’effettiva quantità rivenduta) con il
quantitativo che poteva al massimo inserire nella fattura (in funzione del
contingente a disposizione della ricorrente 1 o che quest’ultima intendeva
utilizzare).
A-7392/2014
Pagina 24
A titolo illustrativo, si prendi ad esempio l’invio n. 3: sull’estratto dell’ordina-
zione manoscritta della E._______ è indicato un quantitativo di 500 kg di
cipolle corrispondente al contingente che la ricorrente 1 aveva a
disposizione o voleva utilizzare all’importazione. Detto quantitativo è poi
stato dichiarato all’importazione sia nella dichiarazione doganale che nella
fattura utilizzata a tal fine. Dalla fattura risulta l’acquisto di 500 kg lordi /
500 kg netti di cipolle grosse contenute in 220 colli ad un prezzo unitario di
1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 935 franchi. Dal
relativo prospetto ricavato della E._______ risulta invece la vendita alla
ricorrente di ben 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse contenute
in 220 colli, ad un prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale calcolato
sul peso netto di 935 franchi. In tal caso, si vede chiaramente che il prezzo
di vendita totale è lo stesso, ma che nella fattura il prezzo unitario è stato
matematicamente adattato ad un contingente di 500 kg lordi. Per poter
mantenere uguale il prezzo di vendita totale, nel prospetto ricavato la
quantità di merce è invece stata aumentata e il prezzo di vendita unitario
diminiuito di conseguenza. In casu, di fatto 600 kg lordi di cipolle non sono
stati dichiarati all’importazione, eludendo parte dei tributi doganali.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 220 colli
500 kg netti x fr. 1.87 = fr. 935.00
Invece di 1'100 kg lordi
in 220 colli
1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
Per questo motivo – come nel caso dell’invio n. 3 appena descritto – per
alcuni prezzi presenti nelle fatture utilizzate per lo sdoganamento, era
ripreso un prezzo di rivendita non arrotondato al cinque centesimi. L’analisi
della documentazione ha permesso di stabilire che il mancato arroton-
damento è avvenuto nell’ambito dei primi invii in contestazione, dopodiché
il prezzo di rivendita, nonostante fosse conteggiato come precedentemente
descritto, veniva sempre arrotondato (cfr. osservazioni 29 luglio 2015
dell’autorità inferiore, pag. 9). In altri casi, per poter mantenere il medesimo
prezzo di vendita complessivo, la E._______ ha invece modificato altri
elementi del calcolo presenti nella fattura rispetto al prospetto ricavato, ad
esempio applicando un prezzo di vendita unitario (uguale o modificato) al
numero di colli, anziché al peso netto della merce, e viceversa (cfr. ad
esempio, invii n. 8 e 9). In altri casi, è invece il peso della merce indicato
ad essere stato modificato dalla E._______, mantenendo tuttavia il
medesimo prezzo di vendita unitario (cfr. ad esempio, invii n. 31 e 72).
In alcuni casi meno frequenti, l’autorità inferiore ha invece ritenuto che
parte del carico veniva omesso alle formalità doganali oppure non veniva
A-7392/2014
Pagina 25
modificato né il peso della merce, né il prezzo di vendita unitario, bensì il
genere di merce (ad esempio pesche anziché zucchine; cfr. osservazioni
29 luglio 2015 dell’autorità inferiore, pag. 9).
In presenza di un tale « modus operandi » ripetitivo, le mere contestazioni
sollevate dai ricorrenti – non comprovate da degli elementi concreti, quali
dei documenti scritti, usando sempre lo stesso tenore – non sono sufficienti
ad inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore. In effetti, dai ricorrenti è
richiesto che gli stessi spieghino i motivi alla base delle differenze riscon-
trate dalle autorità inferiori, apportando degli elementi di prova solidi.
5.3 Peraltro, dagli atti dell’incarto risulta che il ricorrente 2, al momento
dello scarico della merce, effettuava solo un controllo sommario in base
alla sua esperienza della merce che giungeva in magazzino, senza tuttavia
verificarne effettivamente né il peso, né il quantitativo. Egli ordinava un
determinato quantitativo e riteneva di ricevere quanto da lui ordinato e
fatturato alla ricorrente 1 (cfr. pag. 10 del processo verbale d’interrogatorio
del 26 agosto 2008, [atto n. 16 dell’incarto AIMP TUTTIFRUTTI …]). In tali
circostanze, i ricorrenti non sono dunque in grado di escludere delle
differenze tra quanto ordinato e quanto effettivamente ricevuto. Anche
errori di carico possono comportare la riscossione posticipata ai sensi
dell’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA, non essendo decisivo sapere se tali inesattezze
risultano dalla realizzazione oggettiva e soggettiva, intenzionale o per
negligenza, di infrazioni rimproverabili all’uno e/o all’altro dei ricorrenti, o
meno.
5.4 Ciò indicato, occorre ora esaminare ognuno degli 88 invii ritenuti come
irregolari dall’autorità inferiore, di modo da stabilire se la riscossione
posticipata secondo l’art. 12 cpv. 1 e 2 DPA è giustificata o meno. A tal fine,
per ogni singolo invio, lo scrivente Tribunale riassumerà in una tabella –
riprese in parte da quelle presentate dalla DGD nella propria presa di
posizione del 29 luglio 2015 – il motivo d’irregolarità ritenuto dall’autorità
inferiore (merce dichiarata/merce realmente importata – differenza di
quantità o di tipo di merce rilevato), come pure il riferimento preciso ai docu-
menti giustificativi qui pertinenti contenuti nei 7 classificatori denominati
« Tuttifrutti » dell’incarto […] (ex […]). Gli atti presenti nei predetti
classificatori sono elencati nelle tabelle e nel presente giudizio senza « 0 »,
così come fatto dalla DGD nella propria presa di posizione del 29 luglio
2015.
A-7392/2014
Pagina 26
Caso n. 1
Questo invio, essendo stato cancellato dall’autorità inferiore, non è più
litigioso, sicché lo scrivente Tribunale non entrerà nel merito dello stesso.
Caso n. 2
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 610750), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle
grosse sup 70 mm contenuti in 151 colli (casse), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-37).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800449 del 20 marzo 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-30), utilizzata per lo
sdoganamento della merce (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine),
dalla quale risulta la vendita di 495 kg lordi / 495 kg netti di cipolle grosse
> 70 mm conting. contenuti in 151 colli ad un prezzo di 1.22 franchi/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 604.89 franchi (= 495 kg netti x
fr. 1.22). Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 13.02.2006
Quietanza n.: 360999
Documenti giustificativi: atto 32.1.1 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 1 (cfr. atti B-1 segg.)
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 20.03.2006
Quietanza n.: 610750
Documenti giustificativi: atto 32.1.2 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 2 (cfr. atti B-20 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-30
atto B-37
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm
495 2.90 14.35 604.90
Invece di
atto B-21
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
495 2.90 14.35 604.90
0703.1059 Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
260 126.00 327.60 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 495 kg invece di 755 kg di cipolle
grosse > 70 mm.
Differenza di dazio: 327.60 0.00
Differenza IVA: fr. 327.60 x 2.4% = fr. 7.85
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Pagina 27
prezzo di vendita indicato per le cipolle grosse è l’unico prezzo che strana-
mente non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi.
Agli atti è altresì presente una copia della predetta fattura sprovvista del
timbro doganale, riportante i medesimi dati (cfr. atto B-22).
Ciò premesso, il prospetto ricavato del 13 febbraio 2006 della E._______
(cfr. atto B-21) – che fa riferimento alla fattura n. 800449 – mostra che
755 kg lordi / 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in
151 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così come per
le altre forniture di merci. Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che
nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché
i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili.
Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
0.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 755 kg lordi
/ 755 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calcolato sul
peso netto, di 604 franchi (= 755 kg netti x fr. 0.80).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di
colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) ivi indicata,
nonché il prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono
chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché
uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contin-
gente a disposizione della ricorrente 1 – nella fattura il prezzo di vendita
unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita
rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 495 kg lordi
in 151 colli
495 kg netti x fr. 1.22 = fr. 604.89
Invece di 755 kg lordi
in 151 colli
755 kg netti x fr. 0.80
=
fr. 604.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto
inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a
5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione
della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione
doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi
(cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla
fattura utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con
A-7392/2014
Pagina 28
l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
importato, allo scopo di eludere i tributi all’importazione. Quanto precede,
porta pertanto lo scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 260 kg lordi (= 755 kg lordi – 495 kg lordi) in più di cipolle grosse
> 70 mm rispetto a quanto dichiarato all’importazione (495 kg lordi), elu-
dendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Un confronto dei documenti mostra altresì che il prezzo di vendita totale
dichiarato nella fattura è maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente
tra le parti, così come risultante dal prospetto ricavato. Tale circostanza non
ha tuttavia alcuna influenza né sul calcolo del dazio – che viene calcolato
in base al peso lordo (quantità lorda) della merce (cfr. art. 19 cpv. 1 e 3 LD,
art. 23 vLD) – né su quello dell’IVA, che viene calcolata sulla base degli
importi indicati nella fattura emessa dal fornitore della merce (cfr. art. 24
cpv. 1 LIVA, art. 32 cpv. 2 vLIVA; SCHLUCKEBIER REGINE, in: Gei-
ger/Schluckebier [ed.], MWSTG Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 54 LIVA).
Di avviso contrario, i ricorrenti affermano semplicemente di aver ricevuto
soltanto 495 kg lordi di cipolle grosse ad un prezzo totale di 604.89 franchi
(cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 7 seg.). Sen-
nonché, tale affermazione – in assenza di prove – non è sufficiente, nella
misura in cui essi non spiegano né le differenze di prezzo di vendita e di
quantitativi riscontrati tra il prospetto ricavato e la fattura, né perché il pre-
detto invio non rientrerebbe nel « modus operandi » descritto dalle autorità
doganali. Orbene, come già sottolineato in precedenza (cfr. consid. 5.4 del
presente giudizio), lo stesso ricorrente 2 ha dichiarato di non aver mai
controllato i quantitativi di merce al momento della consegna, sicché egli
non è in grado di escludere di aver ricevuto 755 kg lordi anziché i 495 kg
lordi dichiarati all’importazione (cfr. pag. 10 del già citato processo verbale
d’interrogatorio del 26 agosto 2008), giacché il prezzo di vendita totale
derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere
praticamente lo stesso. Che i ricorrenti, in buona fede, siano poi convinti di
aver ricevuto i quantitativi dichiarati all’importazione, non è qui determi-
nante: non va infatti dimenticato che la riscossione posticipata dei tributi ai
sensi dell’art. 12 DPA interviene a carico degli assoggettati al pagamento
non appena è stabilito che detti tributi non sono stati ancora versati, senza
che si renda necessario individuare l’autore all’origine dell’irregolarità
(cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). Gli argomenti dei ricorrenti non
permettono dunque di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
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Pagina 29
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata.
Caso n. 3
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle
grosse diam sup 70 mm contenuti in 220 colli (casse), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-52). Sull’estratto dell’ordina-
zione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle > 70 », ciò che – secondo
la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione, o voleva utiliz-
zare all’importazione, un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-43).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale
risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 23.03.2006
Quietanza n.: 645599
Documenti giustificativi: atto 32.1.3 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 3 (cfr. atti B-42 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-49
atto B-52
atto B-55
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm
500 2.90 14.50 935.00
0704.9041 Cavoli verze
Milano
200 3.00 6.00 318.20
Invece di
atto B-44
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
500 2.90 14.50 935.00
0703.1059 Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
600 126.00 756.00 0.00
0704.9041 Cavoli verze
Milano, ADC
200 3.00 6.00 318.20
0704.9049 Cavoli verze
Milano, ADFC
110 194.00 213.40 00.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di cipolle grosse
> 70 mm.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano
Differenza di dazio: 969.40 0.00
Differenza IVA: fr. 969.40 x 2.4% = fr. 23.25
A-7392/2014
Pagina 30
conting. contenuti in 220 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 935 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.87).
Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di
vendita indicato per le cipolle grosse – insieme a quello dei cavoli verza –
è l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 3 il relativo prospetto ricavato del
23 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-44) – che fa riferimento alla
fattura n. 800484 – mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle
grosse > 70 mm conting. contenuti in 220 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Va peraltro ricordato, che è noto al Tribunale che
nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché
i quantitativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili.
Accanto alle cipolle grosse è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
0.85 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg
lordi / 1'100 kg netti di cipolle grosse > 70 mm per un prezzo totale, calco-
lato sul peso netto della merce, di 935 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.85).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli
importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il prezzo di ven-
dita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente. Sebbene i
ricorrenti contestino il significato della cifra 500 riportato sulla comanda ma-
noscritta (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 5) –
corrispondente al contingente disponibile – l’argomentazione della DGD è
convincente: lo scrivente Tribunale ha potuto constatare che in 62 casi dei
88 casi qui litigiosi detta cifra corrispondeva effettivamente al contingente
disponibile ed era il limite superiore dei chili dichiarati alla dogana. Ciò
precisato, per poter mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei due
predetti documenti – rispettando dunque il contingente a disposizione della
ricorrente 1 – nella fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e
la quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 220 colli
500 kg netti x fr. 1.87 = fr. 935.00
Invece di 1'100 kg lordi
in 220 colli
1'100 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 935.00
A-7392/2014
Pagina 31
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’im-
portazione, siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
600 kg lordi (= 1'100 kg lordi – 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di vendita
totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta
essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona fede dei
ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a
pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi
dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Gli argomenti dei ricorrenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 310 kg di cavoli verze Milano.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 645599), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli
verza Milano freschi contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorren-
te 1 presso la E._______ (cfr. atto B-55). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la
dicitura 200 a fianco della scritta « verze », ciò che – a mente delle dogane
– significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-43).
A-7392/2014
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800484 del 23 marzo 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-49), utilizzata per lo sdo-
ganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta
la vendita di 200 kg lordi / 185 kg netti di cavoli verze Milano contingente
contenuti in 30 colli ad un prezzo di 1.72 franchi/kg, per un totale, calcolato
sul peso netto, di 318.20 franchi (= 185 kg netti x fr. 1.72). Sennonché, un
esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato
per le verze – insieme a quello delle cipolle gialle appena esaminato – è
l’unico prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 marzo 2006 della E._______
(cfr. atto B-44) – che fa riferimento alla fattura n. 800484 – mostra che
310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in
30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto,
nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché i quanti-
tativi indicati nel prospetto ricavato appaiono del tutto plausibili. Accanto ai
cavoli verze è indicato a mano il prezzo di 1.20 franchi/kg – annotato vero-
similmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 310 kg lordi / 265 kg netti di cavoli verze per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto della merce, di 318 franchi (= 265 kg netti x
fr. 1.20).
Come per le cipolle, anche per i cavoli verze vale la stessa argomenta-
zione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto
simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e
la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato,
allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1
(cfr. in proposito quanto indicato per le cipolle).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 30 colli
185 kg netti x fr. 1.72 = fr. 318.20
Invece di 310 kg lordi
in 30 colli
265 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 318.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
A-7392/2014
Pagina 33
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
110 kg lordi (= 310 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavoli verze rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argo-
mentazione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi – non
è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro
invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità infe-
riore per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 4
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 715928), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle
grosse diam sup 70 mm contenuti in 110 colli (sacchi), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-68). Sull’estratto dell’ordina-
zione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 31.03.2006
Quietanza n.: 715928
Documenti giustificativi: atto 32.1.4 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 4 (cfr. atti B-56 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-63
atto B-68
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm
500 2.90 14.50 770.00
Invece di
atto B-58
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
500 2.90 14.50 770.00
0703.1059 Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
600 126.00 756.00 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 1'100 kg di
cipolle grosse > 70 mm.
Differenza di dazio: 756.00 0.00
Differenza IVA: fr. 756.00 x 2.4% = fr. 18.15
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Pagina 34
poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva
utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-
57).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800547 del 31 marzo 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-63), utilizzata per lo sdo-
ganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale risulta
la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting.
contenuti in 110 colli ad un prezzo di 1.54 franchi/kg, per un totale, calco-
lato sul peso netto della merce, di 770 franchi (= 500 kg netti x fr. 1.54).
Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di
vendita unitario indicato per le cipolle grosse è l’unico prezzo che stra-
namente non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 4 il relativo prospetto ricavato del
31 marzo 2006 della E._______ (cfr. atto B-58) – che fa riferimento alla
fattura n. 800547 – mostra che 1'100 kg lordi / 1'100 kg netti di cipolle
grosse > 70 mm conting. contenuti in 110 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per le
cipolle grosse (colonna di sinistra « vendite ») è poi indicato il prezzo di
vendita – in franchi svizzeri – di 0.70 franchi/kg applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 1'100 kg lordi / 1'100 kg
netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
770 franchi (= 1'100 kg netti x fr. 0.70).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di colli importati
uguale, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario,
differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale
uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contin-
gente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il
prezzo di vendita unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 110 colli
500 kg netti x fr. 1.54 = fr. 770.00
Invece di 1'100 kg lordi
in 110 colli
1'100 kg netti x fr. 0.70
=
fr. 770.00
A-7392/2014
Pagina 35
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
600 kg lordi (= 1'100 kg lordi – 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 8 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 1'100 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2).
Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti
non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Pagina 36
Caso n. 5
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 803492), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti
freschi contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-93). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 20 a
fianco della scritta « cipollotti » (undicesima riga), ciò che lascia pensare
che la ricorrente 1 le ha verosimilmente comandato 20 colli (cfr. atto B-73).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800605 dell’11 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-81), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale
risulta la vendita di 49 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti conting. contenuti in
20 colli ad un prezzo di 6.60 franchi a collo, per un totale, calcolato sul
numero di colli, di 132 franchi (= 20 colli x fr. 6.60).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 5 il relativo prospetto ricavato
dell’11 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-74) – facente chiaramente
riferimento alla fattura n. 800605 – mostra che 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti
di cipollotti conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 11.04.2006
Quietanza n.: 803492
Documenti giustificativi: atto 32.1.5 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 5 (cfr. atti B-72 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-81
atto B-93
0703.1021 Cipollotti 49 2.90 1.40 132.00
Invece di
atto B-74
0703.1021 Cipollotti, ADC 50
49
2.90
2.90
1.45
1.40
132.00
132.00
0703.1029 Cipollotti, ADFC 42
43
472.00
427.00
198.25
202.95
0.00
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 49 kg invece di 92 kg di cipollotti.
Differenza di dazio: 198.30
202.95
0.00
Differenza IVA: fr. 202.95 x 2.4% = fr. 4.85
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Pagina 37
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano
plausibili. Accanto ai cipollotti è poi indicato a mano il prezzo di
1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 92.5 kg lordi / 72.5 kg netti
di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130.50 franchi
(= 72.5 kg netti x fr. 1.80).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il
numero di colli importati, tuttavia la quantità di merce ivi indicata, nonché il
prezzo di vendita unitario applicato alla merce, differiscono chiaramente.
Per poter mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due
predetti documenti – rispettando verosimilmente i contingenti a disposizio-
ne della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio n. 3) – nella
fattura il prezzo di vendita unitario indicato è stato aumentato e la quantità
di merce venduta diminuita, rispetto al prospetto ricavato. Detto ciò, nel
caso concreto, nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato
al numero di colli, anziché al peso netto come per il prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 49 kg lordi
in 20 colli
20 colli x fr. 6.60
(contenenti 41 kg netti)
= fr. 132.00
Invece di 92 kg lordi
in 20 colli
72.5 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 130.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 43 kg lordi (= 92 kg lordi – 49 kg lordi) in più di cipollotti
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (49 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014
Pagina 38
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 8). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
92 kg lordi anziché i 49 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo
di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto
– risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro,
la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso
tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai
sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per
questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 49 kg lordi
sono stati dichiarati all’importazione (e non 50 kg lordi indicati dalla DGD),
sicché ai restanti 43 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta
(cfr. in merito all’aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Caso n. 6
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 14.04.2006
Quietanza n.: 832052
Documenti giustificativi: atto 32.1.6 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 6 (cfr. atti B-99 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-107
atto B-108
atto B-104
0704.1090 Cavolfiori 499 7.00 34.95 449.00
0808.2021 Pere Abate 181 2.00 3.60 354.90
0709.9099 Rucola 22 8.50 1.85 192.00
Invece di
atto B-101
0704.9049 Verze, ADFC 499 194.00 968.05 449.00
0808.1039 Mele, ADFC 1 181 140.00 253.40 354.90
0706.9069 Rapanelli,
ADFC 1
22 350.00 77.00 192.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 499 kg di cavolfiori invece di 499 kg di verze.
b) dichiarazione di 181 kg di pere invece di 181 kg di mele.
c) dichiarazione di 22 kg di rucola invece di 22 kg di rapanelli.
Differenza di dazio: 1'258.05 0.00
Differenza IVA: fr. 1'258.05 x 2.4% = fr. 30.20
A-7392/2014
Pagina 39
a) Dichiarazione di 499 kg di cavolfiori invece di 499 kg di verze.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori
contenuti in 50 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-107).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) – che le autorità
doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ – dalla
quale risulta la vendita di 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti
in 50 colli ad un prezzo di 1.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso
netto, di 449 franchi (= 449 kg netti x fr. 1.00). Nella misura in cui su tale
fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile
affermare che la stessa (non) sia stata effettivamente utilizzata al momento
dello sdoganamento della merce in questione.
Sennonché pure il relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della
E._______ (cfr. atto B-101) – che fa riferimento alla fattura n. 800628
appena citata – mostra i medesimi quantitativi dichiarati all’importazione:
499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori contenuti in 50 colli sono stati acqui-
stati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi rivenduti alla ricorrente 1.
Accanto ai cavolfiori è poi indicato a mano il prezzo di 1.00 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secon-
do la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______
le avrebbe venduto 499 kg lordi / 449 kg netti di cavolfiori per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 449 franchi (= 449 kg netti x fr. 1.00).
Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi
di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
449 kg lordi
di cavolfiori
in 50 colli
449 kg netti di cavolfiori
x fr. 1.00
= fr. 449.00
Dati constatati
(prospetto ricavato)
449 kg lordi
di cavolfiori
in 50 colli
449 kg netti di cavolfiori
x fr. 1.00
=
fr. 449.00
Orbene, l’autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe ricevu-
to delle verze anziché dei cavolfiori, fondandosi sull’estratto della comanda
manoscritta del signor F._______, ove accanto alla dicitura cerchiata
« verze » sarebbe stato aggiunto un puntino (cfr. atto B-100).
A-7392/2014
Pagina 40
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della docu-
mentazione, ove figura l’importazione di cavolfiori. L’estratto della comanda
– peraltro appena leggibile – lascia unicamente presumere che il signor
F._______ ha forse voluto acquistare delle verze presso il suo fornitore
indicato nella predetta comanda, ma non che le stesse siano poi state
fornite da quest’ultimo e poi vendute alla ricorrente 1 al posto dei cavolfiori.
È anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione delle verze, per
le quali sembra essere stato indicato un numero di 45 colli, fornendo
pertanto al loro posto dei cavolfiori, che la ricorrente 1 ha di fatto poi
ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare
quanto asserito dalla DGD, ragione per cui, in assenza di una prova chiara,
si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto dei cavolfiori.
Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere ingiustificata la
ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce, che va pertanto annullata.
b) Dichiarazione di 181 kg di pere invece di 181 kg di mele.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 181 kg lordi / 169 kg netti di pere
contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-108).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-104) – che le autorità
doganali dicono di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ – dalla
quale risulta la vendita di 181 kg lordi / 169 kg netti di pere abate contenuti
in 40 colli ad un prezzo di 2.10 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso
netto della merce, di 354.90 franchi (= 169 kg netti x fr. 2.10). Nella misura
in cui su tale fattura difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia
possibile affermare che la stessa (non) sia stata effettivamente utilizzata al
momento dello sdoganamento della merce in questione.
Sennonché pure il relativo prospetto ricavato del 14 aprile 2006 della
E._______ (cfr. atto B-101) – che fa riferimento alla fattura n. 800628 –
mostra i medesimi quantitativi dichiarati all’importazione: 181 kg lordi /
169 kg netti di pere abate contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e poi rivenduti alla ricorrente 1. Accanto
alle pere è poi indicato a mano il prezzo di 2.10 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le
autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 181 kg lordi / 169 kg netti di pere
abate per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 354.90 franchi (=
169 kg netti x fr. 2.10).
A-7392/2014
Pagina 41
Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi
di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
181 kg lordi
di pere abate
in 40 colli
169 kg netti di pere abate
x fr. 2.10
= fr. 354.90
Dati constatati
(prospetto ricavato)
181 kg lordi
di pere abate
in 40 colli
169 kg netti di pere abate
x fr. 2.10
=
fr. 354.90
Detto ciò, l’autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe
ricevuto delle mele golden anziché delle pere, fondandosi sull’estratto della
comanda manoscritta del signor F._______, ove accanto alla dicitura
cerchiata « Golden » sarebbero indicati 40 colli (cfr. atto B-100).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documen-
tazione, ove figura l’importazione di pere. L’estratto della comanda –
peraltro appena leggibile – lascia unicamente pensare che il signor
F._______ ha forse voluto acquistare delle mele golden, ma non che le
stesse siano poi state consegnate alla ricorrente 1 al posto delle pere. È
anche possibile che il fornitore non aveva a disposizione le mele, sicché
ha fornito le pere che la ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a
tale invio non sono dunque in grado di provare quanto asserito dalla DGD.
In assenza di una prova, si deve dunque dare retta ai ricorrenti che
sostengono di aver ricevuto delle pere. Quanto precede, porta lo scrivente
Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per
la predetta merce non è giustificata, motivo per cui va annullata.
c) Dichiarazione di 22 kg di rucola invece di 22 kg di rapanelli.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 832052), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 144 kg lordi / 132 kg netti di rucola
contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-108).
Nella fattura n. 800628 del 14 aprile 2006 della E._______ indirizzata alla
ricorrente 1 (cfr. atto B-104) – che le autorità doganali dicono di aver
ritrovato a V._______ presso la E._______ – per tale merce sono invece
indicati due tipi diversi di rucola: (1) la prima è la rucola domestica
ins. salata coltivata per la quale risulta la vendita di 122 kg lordi/ 115 kg
netti contenuti in 24 colli ad un prezzo di 12 franchi per collo, per un totale,
A-7392/2014
Pagina 42
calcolato sul numero di colli, di 288 franchi (=24 colli x fr. 12); (2) la
seconda – per cui è stata operata la ripresa fiscale – è la rucola selvatica
insalata per la quale risulta la vendita risulta di 22 kg lordi / 17 kg netti
contenuti in 16 colli ad un prezzo di 12 franchi per collo, per un totale,
calcolato sul numero di colli, di 192 franchi (= 16 colli x fr. 12). Orbene, la
somma dei colli (40 colli = 24 colli + 16 colli) e della quantità di merce (144
kg lordi = 122 kg lordi + 22 kg lordi) corrisponde a quella indicata nella
dichiarazione doganale. Ciò precisato, nella misura in cui su tale fattura
difetta il timbro ufficiale della dogana, non è tuttavia possibile affermare che
la stessa (non) sia stata davvero utilizzata al momento dello sdoganamento
della merce.
Tali dati trovano poi riscontro nel relativo prospetto ricavato del 14 aprile
2006 della E._______ (cfr. atto B-101) – che fa riferimento alla fattura
n. 800628 – che mostra i medesimi quantitativi dichiarati all’importazione:
(1) 122 kg lordi/ 115 kg netti di rucola domestica ins.salata col. contenuti in
24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1; (2) 22 kg lordi / 17.2 kg netti di rucola selvatica
insalata contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso
un suo altro fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel predetto
documento, per i due tipi di rucola è indicato il prezzo di 12 franchi per collo,
scritto a mano dalla E._______ che quest’ultima – secondo le autorità
doganali – avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______
le avrebbe dunque venduto: (1) 122 kg lordi/ 115 kg netti di rucola
domestica per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 288 franchi
(= 24 colli x fr. 12); (2) 22 kg lordi / 17.2 kg netti di rucola selvatica per un
prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 192 franchi (= 16 colli x fr. 12).
Il tipo di merce importato, i quantitativi (lordi/netti), il numero di colli, i prezzi
di vendita unitari e totali sono dunque gli stessi in tutti documenti agli atti.
Quantità di merce
lorda.
Dati utilizzati per il calcolo
del prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
122 kg/24 colli di
rucola domestica
+ 22 kg/16 colli di
rucola selvatica
(24 colli x fr. 12.00)
di rucola domestica
+ (16 colli x fr. 12.00)
di rucola selvatica
=
fr. 480.00
Dati constatati
(prospetto ricavato)
122 kg/24 colli di
rucola domestica
+ 22 kg/16 colli di
rucola selvatica
(24 colli x fr. 12.00)
di rucola domestica
+ (16 colli x fr. 12.00)
di rucola selvatica
=
fr. 480.00
Orbene, la DGD ritiene che invero la ricorrente 1 al posto dei 16 colli di
rucola selvatica avrebbe ricevuto dei rapanelli, fondandosi sull’estratto
della comanda manoscritta del signor F._______, ove sarebbero indicati
A-7392/2014
Pagina 43
16 colli accanto alla dicitura cerchiata « rapa » ed indicata con un puntino
sulla destra (cfr. atto B-100).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto della documen-
tazione, ove figura l’importazione di rucola. L’estratto della comanda –
appena leggibile – lascia unicamente pensare che il signor F._______ ha
forse voluto acquistare delle rape o dei rapanelli, ma non che tale merce
sia poi stata effettivamente acquistata e consegnata alla ricorrente 1 al
posto della rucola. È anche possibile che il fornitore non aveva a disposi-
zione le rape, rispettivamente i rapanelli, sicché ha fornito la rucola che la
ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque
in grado di provare quanto asserito dall’autorità inferiore, motivo per cui, in
assenza di una prova, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di
aver ricevuto della rucola. Quanto precede, porta lo scrivente Tribunale a
ritenere che la ripresa fiscale operata dalla DGD per tale merce non è
giustificata, motivo per cui va annullata.
Caso n. 7
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 18.04.2006
Quietanza n.: 840802
Documenti giustificativi: atto 32.1.7 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 7 (cfr. atti B-110 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-117
atto B-123
atto B-124
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm
500 2.90 14.50 430.00
0703.1071 Cipolle commest.
500 2.90 14.50 430.00
0709.9061 Coste 100 10.00 10.00 369.00
Invece di
atto B-112
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
500 2.90 14.50 430.00
0703.1059 Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
50 126.00 63.00 0.00
0703.1071 Cipolle commest.
500 2.90 14.50 430.20
0703.1079 Cipolle commest.
50 96.00 48.00 0.00
0709.9061 Coste, ADC 100 10.00 10.00 369.00
0709.9069 Coste, ADFC 244 306.00 746.65 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle grosse
> 70 mm.
A-7392/2014
Pagina 44
a) Dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle grosse.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle
grosse diam sup 70 mm contenuti in 55 colli (sacchi), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-123). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle »
(appena leggibile), ciò che – per la DGD – significa che la ricorrente 1
aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di
500 kg lordi ADC (cfr. atto B-111).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale
risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle grosse > 70 mm
conting. contenuti in 55 colli ad un prezzo di 0.86 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 430 franchi (= 500 kg netti x fr. 0.86).
Sennonché, un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di
vendita unitario indicato per tali cipolle – come per le cipolle commestibili –
è l’unico prezzo che non è stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di
5 centesimi.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 7 il relativo prospetto ricavato del
18 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-112) – che fa riferimento alla
fattura n. 800643 – mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle grosse
> 70 mm conting. contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come per gli altri invii, si ricorda che nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per le cipolle grosse è indicato a mano il prezzo di 0.78 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle
grosse per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 429 franchi (=
550 kg netti x fr. 0.78).
b) dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle commestibili
altre c) dichiarazione di 100 kg invece di 344 kg di coste.
Differenza di dazio: 857.65 0.00
Differenza IVA: fr. 857.65 x 2.4% = fr. 20.55
A-7392/2014
Pagina 45
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor-
tati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario,
differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale
pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente
il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3)
– il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 55 colli
500 kg netti x fr. 0.86 = fr. 430.00
Invece di 550 kg lordi
in 55 colli
550 kg netti x fr. 0.78
=
fr. 429.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
50 kg lordi (= 550 kg lordi – 500 kg lordi) in più di cipolle grosse rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 9 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 550 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La
A-7392/2014
Pagina 46
loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso
tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai
sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di cipolle altre.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle
grosse altre diam inf 70 mm contenuti in 55 colli (sacchi), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-123). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta « cipolle »
(appena leggibile), ciò che – per la DGD – significa che la ricorrente 1
aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di
500 kg lordi ADC (cfr. atto B-111).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale
risulta la vendita di 500 kg lordi / 500 kg netti di cipolle commest. altre 70 mm conting. contenuti in 55 colli ad un prezzo di 0.86 franchi, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 430 franchi (= 500 kg netti x fr. 0.86). Un
esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato
per le tali cipolle – come per le cipolle grosse – è l’unico prezzo che non è
stato arrotondato verso l’alto o verso il basso di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______
(cfr. atto B-112) – che fa riferimento alla fattura n. 800643 – mostra che
550 kg lordi / 550 kg netti di cipolle commest. altre 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio
all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali importi
appaiono plausibili. Accanto alle cipolle commestibili è poi indicato a mano
il prezzo di 0.78 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______
– che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg
lordi / 550 kg netti di dette cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 429 franchi (= 550 kg netti x fr. 0.78).
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Pagina 47
Come per le cipolle grosse, anche per le cipolle commestibili vale la stessa
argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor-
tati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato
aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospet-
to ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a dispo-
sizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 55 colli
500 kg netti x fr. 0.86 = fr. 430.00
Invece di 550 kg lordi
in 55 colli
550 kg netti x fr. 0.78
=
fr. 429.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
50 kg lordi (= 550 kg lordi – 500 kg lordi) in più di dette cipolle rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per le cipolle commestibili i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi
– non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro
invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità infe-
riore per questa merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 100 kg invece di 344 kg di coste.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 840802), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 91 kg netti di coste
fresche contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
A-7392/2014
Pagina 48
società E._______ (cfr. atto B-124). Sull’estratto dell’ordinazione mano-
scritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la
dicitura 100 a fianco della scritta « coste », ciò che – a mente delle dogane
– significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-111).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800643 del 18 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-117), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale
risulta la vendita di 100 kg lordi / 91 kg netti di coste conting. contenuti in
30 colli ad un prezzo di 12.30 franchi, per un totale, calcolato sul numero
di colli, di 369 franchi (= 30 colli x fr. 12.30).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 aprile 2006 della E._______
(cfr. atto B-112) – facente chiaramente riferimento alla fattura n. 800643 –
mostra che 344 kg lordi / 284 kg netti di coste conting. contenuti in 30 colli
sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi
quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’in-
grosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono
plausibili. Accanto alle coste è poi indicato a mano il prezzo di 1.30 fran-
chi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 344 kg lordi / 284 kg netti di coste
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 369.20 franchi (= 284 kg
netti x fr. 1.30).
Come per le cipolle grosse, anche per le coste vale la stessa argomenta-
zione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto
simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan-
tità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo
di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1
(cfr. in proposito invio n. 3). Qui però, nella fattura il prezzo di vendita
unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 30 colli
30 colli x fr. 12.30
(contenenti 91 kg netti)
= fr. 369.00
Invece di 344 kg lordi
in 30 colli
284 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 369.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
A-7392/2014
Pagina 49
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 244 kg lordi (= 344 kg lordi – 100 kg lordi) in più di coste
altre rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo
in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta-
zione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per
questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 8
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 867465), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 87.5 kg netti di cipollotti
freschi contenuti in 25 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-141). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a
fianco della scritta « cipp », ciò che – a mente delle dogane – significa che
la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
contingente di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-128).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800658 del 20 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-137), utilizzata per lo
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 20.04.2006
Quietanza n.: 867465
Documenti giustificativi: atto 32.1.8 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 8 (cfr. atti B-127 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-137
atto B-141
0703.1021 Cipollotti bianchi 100 2.90 2.90 275.00
Invece di
atto B-129
0703.1021 Cipollotti bianchi,
ADC
100 2.90 2.90 275.00
0703.1029 Cipollotti bianchi,
ADFC
49 472.00 231.30 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 149 kg di
cipollotti.
Differenza di dazio: 231.30 0.00
Differenza IVA: fr. 231.30 x 2.4% = fr. 5.55
A-7392/2014
Pagina 50
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale
risulta la vendita di 100 kg lordi / 87.5 kg netti di cipollotti bianchi conting.
contenuti in 25 colli ad un prezzo di 11.00 franchi a collo, per un totale,
calcolato sul numero di colli, di 275 franchi (= 25 colli x fr. 11.00). Agli atti
vi è altresì una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale,
riportante i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto
B-130).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 8 il relativo prospetto ricavato del
20 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-129) – che fa riferimento alla
fattura n. 800658 – mostra che 149 kg lordi / 124 kg netti di cipollotti bianchi
conting. contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il
suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cipollotti è poi
indicato a mano il prezzo di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 149 kg lordi / 124 kg netti di cipollotti per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 248 franchi (= 124 kg netti x fr. 2.00).
Ciò rilevato, da un confronto tra i dati della fattura e quelli riportati nel
prospetto ricavato, risulta che tutti i dati alla base del calcolo del prezzo di
vendita totale – quantità di merce, prezzo di vendita unitario e totale –
differiscono chiaramente. Per poter verosimilmente rispettare il contingente
a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), il prezzo di
vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita
nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Il prezzo di vendita unitario è poi
stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto. A differenza degli
altri casi, per questo invio vi è inoltre un’enorme differenza tra il prezzo di
vendita totale indicato nella fattura e quello risultante dal prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 25 colli
25 colli x fr. 11.00
(contenenti 87.5 kg netti)
= fr. 275.00
Invece di 149 kg lordi
in 25 colli
124 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 248.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
A-7392/2014
Pagina 51
invero acquistato 49 kg lordi (= 149 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cipollotti
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 10). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
149 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 9
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 24.04.2006
Quietanze n.: 896788 e 896873
Documenti giustificativi: atto 32.1.9 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 9 (cfr. atti B-145 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-161
atto B-168
atto B-165
0703.1061 Cipolle altre
250 2.90 7.25 340.00
0703.1021 Cipollotti 98 2.90 2.85 220.00
Invece di
atto B-147
0703.1061 Cipolle altre
250 2.90 7.25 340.00
0703.1069 Cipolle altre
150 96.00 144.00 0.00
0703.1021 Cipollotti, ADC 98 2.90 2.85 220.20
0703.1029 Cipollotti, ADFC 17 472.00 80.25 00.00
A-7392/2014
Pagina 52
a) Dichiarazione di 250 kg invece di 400 kg di cipolle altre Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 896788), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 250 kg lordi / 242 kg netti di cipolle,
altre rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-168). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la
dicitura 250 a fianco della scritta « cipolle » (quasi illeggibile), ciò che – per
la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz-
zare all’importazione un quantitativo di 250 kg lordi ADC (cfr. atto B-146).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800684 del 24 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-161), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio confine e timbro della
ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E.),
dalla quale risulta la vendita di 250 kg lordi / 242 kg netti di cipolle commest.
altre un totale, calcolato sul numero di colli, di 340 franchi (= 80 colli x fr. 4.25).
Agli atti sono inoltre presenti tre copie della predetta fattura senza il timbro
doganale – due con il timbro della ditta E._______ dichiarante le merci
come di origine preferenziale C.E.E. (cfr. atti B-151 e B-152), una senza
(cfr. atto B-150) – riportanti i medesimi dati di quella utilizzata per lo
sdoganamento.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 9 il relativo prospetto ricavato del
24 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-147) – che fa riferimento alla
fattura n. 800684 – mostra che 400 kg lordi / 400 kg netti di cipolle
commest. altre E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai cipollotti è
indicato a mano il prezzo di 0.85 franchi/kg – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 250 kg invece di 400 kg di cipolle altre (molto importante: nel prospetto ricavato il sig. F._______ ha
indicato attento! Ha 250 kg permesso)
b) dichiarazione di 98 kg di cipollotti invece di 115 kg di cipollotti
(molto importante: vedi accordo sull’utilizzazione di quote di con-
tingente doganale per 100 kg lordi dal 20.04.2006 al 25.04.2006
per il PGI 300421 della A._______)
Differenza di dazio: 224.25 0.00
Differenza IVA: fr. 224.25 x 2.4% = fr. 5.35
A-7392/2014
Pagina 53
dunque venduto 400 kg lordi / 400 kg netti di cipolle commestibili per un
prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 340 franchi (= 400 kg netti x
fr. 0.85). Va poi rilevato che sul predetto prospetto ricavato è annotata a
mano dal signor F._______ la dicitura « attento! Ha 250 kg permesso », ciò
che lascia pensare che di fatto la ricorrente 1 aveva a disposizione solo
250 kg di contingente. Tale conclusione trova riscontro sia nella dichiara-
zione doganale, che nell’ordinazione manoscritta del signor F._______.
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero di colli
importati, tuttavia la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario,
differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale
uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contin-
gente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – nella
fattura il prezzo di vendita unitario è stato aumentato nonché applicato al
numero di colli anziché ai chilogrammi e la quantità di merce in chilogrammi
venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 250 kg lordi
in 80 colli
80 colli x fr. 4.25
(contenenti 242 kg netti)
= fr. 340.00
Invece di 400 kg lordi
in 80 colli
400 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 340.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 150 kg lordi (= 400 kg lordi – 250 kg lordi) in più di cipolle
commestibili rispetto a quanto dichiarato all’importazione (250 kg lordi),
eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 10). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla con-
segna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver rice-
vuto 400 kg lordi anziché i 250 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché
il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro,
A-7392/2014
Pagina 54
la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso
tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai
sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 98 kg invece di 115 kg di cipollotti.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 896873), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 98 kg lordi / 90 kg netti di cipollotti
freschi – Mitt. E._______ […] contenuti in 20 colli (cassa/cassetta) importati
e acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-165).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto
della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco della scritta « cipp »
(quasi illeggibile), ciò che – a mente delle dogane – significa che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-146).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800684 del 24 aprile 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-161), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine e timbro della
ditta E._______ dichiarante le merci come di origine preferenziale C.E.E.)
dalla quale risulta la vendita di 98 kg lordi / 90 kg netti di cipollotti conting.
contenuti in 20 colli ad un prezzo di 11.00 franchi, per un totale, calcolato
sul numero di colli, di 220 franchi (= 20 colli x fr. 11.00). Agli atti sono inoltre
presenti tre copie della predetta fattura senza il timbro doganale – due con
il timbro della ditta E._______ dichiarante le merci come di origine
preferenziale C.E.E. (cfr. atti B-151 e B-152), una senza (cfr. atto B-150) –
riportanti i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 9 il relativo prospetto ricavato del
24 aprile 2006 della E._______ (cfr. atto B-147) – che fa riferimento alla
fattura n. 800684 – mostra che 115 kg lordi / 101 kg netti di cipollotti
conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il
suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto ai cipollotti è poi
indicato a mano il prezzo di 11 franchi per collo, annotato verosimilmente
dal signor F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali,
avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le
A-7392/2014
Pagina 55
avrebbe dunque venduto 115 kg lordi / 101 kg netti di cipollotti per un
prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 220 franchi (20 colli x
fr. 11.00). Ciò indicato, va altresì rilevato che sul predetto prospetto ricavato
è annotata a mano dal signor F._______ la dicitura « 100 kg » accanto ai
cipollotti, ciò che lascia pensare che – come per le cipolle – di fatto la
ricorrente 1 aveva a disposizione solo 100 kg di contingente. Tale ipotesi
trova riscontro nell’accordo sull’utilizzazione di quote contingente doganale
(QCD), dal quale emerge che dal 20 aprile 2006 al 25 aprile 2006 la
ricorrente 1 ha utilizzato una quota di 100 kg lordi del suo contingente per
i cipollotti (cfr. atto B-159).
Nel caso concreto, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere lo stesso di quello indicato nella fattura, così come il numero
di colli importati e il prezzo di vendita unitario, tuttavia la quantità di merce
differisce chiaramente. Per mantenere il prezzo di vendita totale uguale nei
due predetti documenti – rispettando verosimilmente il contingente a dispo-
sizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – è stato modificato
unicamente il peso lordo/netto della merce.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 98 kg lordi
in 20 colli
20 colli x fr. 11.00
(contenenti 90 kg netti)
= fr. 220.00
Invece di 115 kg lordi
in 20 colli
20 colli x fr. 11.00
(contenenti 101 kg netti)
=
fr. 220.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 17 kg lordi (= 115 kg lordi – 98 kg lordi) in più di cipollotti
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (98 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per i cipollotti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta-
zione sollevata per le cipolle altre che – come visto poc’anzi – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per
questa merce va pertanto qui confermata.
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Pagina 56
Caso n. 10
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1081057) utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere
fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
società E._______ (cfr. atto B-193).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800803 del 15 marzo 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-181), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) dalla quale
risulta la vendita di 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate contenuti in
24 colli ad un prezzo di 2.00 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso
netto della merce, di 197.60 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 2.00). Agli atti è
inoltre presente una copia della predetta fattura senza il timbro doganale
riportante i medesimi dati di quella utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto
B-177).
A sua volta, pure il relativo prospetto ricavato del 15 marzo 2006 della
E._______ (cfr. atto B-174) – facente chiaramente riferimento alla fattura
n. 800803 – mostra i medesimi quantitativi dichiarati all’importazione:
106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate contenuti in 24 colli sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla
ricorrente 1. In tale documento, accanto alle pere, è poi indicato il prezzo
di vendita – verosimilmente in franchi svizzeri – di 2.00 franchi/kg (colonna
di sinistra « vendite ») applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le
ha dunque venduto 106 kg lordi / 98.8 kg netti di pere abate per un prezzo
totale, calcolato sul loro peso netto, di 197.60 (= 98.8 kg netti x fr. 2.00).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 15.05.2006
Quietanza n.: 1081057
Documenti giustificativi: atto 32.1.10 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 10 (cfr. atti B-172 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda Kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-181
atto B-193
0808.2021 Pere Abate 106 2.00 2.10 198
Invece di
atto B-174
0808.1039 Mele, ADFC 1 106 140.00 148.40 198.00
Fatti contestati: dichiarazione di 106 kg di pere abate invece di
106 kg di mele.
Differenza di dazio: 146.30 0.00
Differenza IVA: fr. 146.30 x 2.4% = fr. 3.50
A-7392/2014
Pagina 57
Ne discende che il tipo di merce importato, i quantitativi, i prezzi vendita
unitari e totali sono gli stessi in tutti documenti agli atti.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati
(fattura, dichiarazione
doganale)
106 kg lordi
di pere abate
in 24 colli
98.8 kg netti di pere abate
x fr. 2.00
= fr. 197.60
Dati constatati
(prospetto ricavato)
106 kg lordi
di pere abate
in 24 colli
98.8 kg netti di pere abate
x fr. 2.00
=
fr. 197.60
Detto ciò, l’autorità inferiore ritiene che invero la ricorrente 1 avrebbe rice-
vuto delle mele anziché delle pere abate, fondandosi sull’estratto della
comanda presa dal signor F._______, ove risulterebbe la comanda
cerchiata di 24 colli di mele (cfr. atto B-173, ultima riga).
Sennonché tale ipotesi non trova alcun riscontro nel resto degli atti, ove
figura l’importazione di pere abate. L’estratto della comanda lascia unica-
mente pensare che il signor F._______ ha forse voluto acquistare delle
mele, ma non ch’egli le abbia comandate presso il suo fornitore, ancor
meno che delle mele siano state fornite dal fornitore e poi consegnate alla
ricorrente 1 al posto delle pere abate. È anche possibile che il fornitore non
aveva a disposizione delle mele, sicché ha fornito delle pere che la
ricorrente 1 ha di fatto ricevuto. Gli atti relativi a tale invio non sono dunque
in grado di provare quanto asserito dalla DGD, sicché in assenza di una
prova, si deve dare retta ai ricorrenti che sostengono di aver ricevuto delle
pere. Quanto precede porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa
fiscale operata dalla DGD per tale merce non è giustificata, motivo per cui
va annullata.
A-7392/2014
Pagina 58
Caso n. 11
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1096192), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli
per insalata contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la società E._______ (cfr. atto B-210). Sull’estratto dell’ordinazione mano-
scritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la
dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli », ciò che – a mente delle dogane
– significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-197).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800816 del 16 maggio 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-204), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale
risulta la vendita di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli insalat. contingen-
tati in 16 colli ad un prezzo di 2.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso
netto della merce, di 255.14 franchi (= 95.2 kg netti x fr. 2.68). Sennonché,
un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario
e totale indicato per i cetrioli non sono stranamente stati arrotondati verso
di 5 centesimi. Agli atti è inoltre presente una copia della predetta fattura
senza il timbro doganale riportante i medesimi dati (cfr. atto B-201).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 11 il relativo prospetto ricavato
del 16 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-198) – che fa riferimento
alla fattura n. 800816 – mostra che 172 kg lordi / 159.2 kg netti di cetrioli
insalat. contingentati contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 16.05.2006
Quietanza n.: 1096192
Documenti giustificativi: atto 32.1.11 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 11 (cfr. atti B-196 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-204
atto B-210
0707.0021 Cetrioli 100 10.00 10.00 255.00
Invece di
atto B-198
0707.0021 Cetrioli, ADC 100 2.90 10.00 255.00
0707.0029 Cetrioli, ADFC 72 144.00 103.70 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg di cetrioli invece di 172 kg
di cetrioli.
Differenza di dazio: 103.70 0.00
Differenza IVA: fr. 103.70 x 2.4% = fr. 2.45
A-7392/2014
Pagina 59
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto
ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di 1.60 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 172 kg lordi / 159.2 kg netti di cetrioli per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 254.72 franchi (= 159.2 kg netti x fr. 1.60).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor-
tati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario,
differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale
pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente
il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3)
– il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 16 colli
95.2 kg netti x fr. 2.68 = fr. 255.14
Invece di 172 kg lordi
in 16 colli
159.2 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 254.72
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
72 kg lordi (= 172 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del
dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014
Pagina 60
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 11). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
172 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor-
tazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 12
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1125190), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95.2 kg netti di cetrioli
nostrani contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-232). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a
fianco della scritta « crtr » (appena leggibile), ciò che – a mente delle
dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz-
zare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-212).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 18.05.2006
Quietanza n.: 1125190
Documenti giustificativi: atto 32.1.12 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 12 (cfr. atti B-211 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-221
atto B-232
atto B-236
0707.0021 Cetrioli 100 10.00 10.00 228.00
Invece di
atto B-213
0707.0021 Cetrioli, ADC 100 10.00 10.00 228.00
0707.0029 Cetrioli, ADFC 78 144.00 112.30 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 178 kg di cetrioli.
Differenza di dazio: 112.30 0.00
Differenza IVA: fr. 112.30 x 2.4% = fr. 2.70
A-7392/2014
Pagina 61
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800828 del 18 maggio 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-221) – presa in conside-
razione dalle autorità doganali – dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi
/ 95.2 kg netti di cetrioli insalat. contingent. cat. I in 16 colli ad un prezzo di
2.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 228.48 franchi
(= 95.2 kg netti x fr. 2.40). Sebbene su tale documento non è visibile alcun
timbro ufficiale delle autorità doganali, i ricorrenti non contestano l’uso di
questa fattura per lo sdogonamento, sicché verosimilmente lo stesso è
stato utilizzato per l’importazione della merce. Agli atti sono altresì presenti
due copie della predetta fattura, anch’esse sprovviste del timbro doganale,
riportanti i medesimi dati (cfr. atti B-216 e B-224).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 12 il relativo prospetto ricavato
del 18 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-213) – che fa riferimento
alla fattura n. 800828 – mostra che 178 kg lordi / 162 kg netti di cetrioli
insalat. contingent. contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto
ai cetrioli, è poi indicato a mano il prezzo di 1.40 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le
autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 178 kg lordi / 162 kg netti di cetrioli
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 226.80 franchi (= 162 kg
netti x fr. 1.40).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita
unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita
totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimil-
mente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 16 colli
95.2 kg netti x fr. 2.40 = fr. 228.48
Invece di 178 kg lordi
in 16 colli
162.0 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 226.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
A-7392/2014
Pagina 62
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 78 kg lordi (= 178 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 11 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 178 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio
n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in
ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014
Pagina 63
Caso n. 13
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di cetrioli.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1156481), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di cetrioli
nostrani contenuti in 20 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-259). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a
fianco della scritta « crt. nostr. », ciò che – a mente delle dogane – significa
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-241).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800843 del 22 maggio 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-250), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale
risulta la vendita di 100 kg lordi / 94 kg netti di cetrioli nostrani cat I conting.
contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.43 franchi/kg, per un totale, calcolato
sul peso netto, di 134.42 franchi (= 94 kg netti x fr. 1.43). Sennonché, un
esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato
per i cetrioli nostrani – insieme a quello delle coste – è l’unico prezzo che
stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti è altresì
presente una copia della predetta fattura sprovvista del timbro doganale,
riportante i medesimi dati (cfr. atto B-246).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 22.05.2006
Quietanza n.: 1156481
Documenti giustificativi: atto 32.1.13 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 13 (cfr. atti B-240 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-250
atto B-259
atto B-261
0707.0021 Cetrioli 100 10.00 10.00 134.00
0709.9061 Coste 100 10.00 10.00 174.00
Invece di
atto B-242
0707.0021 Cetrioli, ADC 100 10.00 10.00 134.00
0707.0029 Cetrioli, ADFC 16 144.00 23.05 0.00
0709.9061 Coste, ADC 100 10.00 10.00 174.00
0709.9069 Coste, ADFC 57 306.00 174.40 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di cetrioli.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 157 kg di coste.
Differenza di dazio: 197.45 0.00
Differenza IVA: fr. 197.45 x 2.4% = fr. 4.75
A-7392/2014
Pagina 64
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 13 il relativo prospetto ricavato
del 22 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-242) – che fa riferimento
alla fattura n. 800843 – mostra che 116.8 kg lordi / 102.8 kg netti di cetrioli
nostrani cat. I conting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché le quantità indicate nel predetto prospetto
appaiono plausibili. Accanto ai cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di
1.30 franchi/kg, annotato verosimilmente dal signor F._______, che la
E._______ – secondo la DGD – avrebbe invero applicato alla società
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116.8 kg
lordi / 102.8 kg netti di cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto,
di 133.64 franchi (= 102.8 kg netti x fr. 1.30). Per correttezza, si segnala
che agli atti è presente un’altra copia del prospetto ricavato sul quale non
sono indicati a mano i prezzi di vendita unitari, ove alcune merci sono
peraltro state rimosse (cfr. atto B-243). Nella misura in cui i dati riportati nei
due prospetti ricavati sono uguali per i cetrioli (stesso numero di colli,
stesso peso netto/lordo, stesso fornitore, ecc.), lo scrivente Tribunale non
intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio dell’autorità inferiore,
prendendo come riferimento l’atto B-242. Inoltre, l’atto B-242 fatto alle ore
13:03:31 è il documento più recente, l’atto B-243 essendo stato creato
prima alle ore 11:13:58.
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor-
tati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario,
differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale
pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente
il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3)
– nella fattura il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la
quantità di merce venduta diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 100.0 kg lordi
in 20 colli
94 kg netti x fr. 1.43 = fr. 134.42
Invece di 116.8 kg lordi
in 20 colli
102.8 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 133.64
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
A-7392/2014
Pagina 65
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
16 kg lordi (= 116 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del
dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 11 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 116 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio
n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in
ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 100 kg invece di 157 kg di coste.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1156481), utilizzata per lo sdo-
ganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), risulta l’importazio-
ne di 100 kg lordi / 92.8 kg netti di coste fresche contenuti in 24 colli (cas-
se), acquistati dalla ricorrente 1 presso la società E._______ (cfr. atto B-
261). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per
conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a fianco delle coste, ciò
che – per la DGD – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o
voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC
(cfr. atto B-241).
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800843 del 22 maggio 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-250), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), dalla quale
risulta la vendita di 100 kg lordi / 92.8 kg netti di coste conting. contenuti in
24 colli ad un prezzo di 1.87 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso
netto della merce, di 173.54 franchi (= 92.8 kg netti x fr. 1.87). Sennonché,
un esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita
indicato per le coste – insieme a quello dei cetrioli – è l’unico prezzo che
stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è altresì una
copia della fattura sprovvista del timbro doganale, riportante i medesimi
dati (cfr. atto B-246).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 22 maggio 2006 della
E._______ (cfr. atto B-242) – che fa riferimento alla fattura n. 800843 presa
in considerazione dalla DGD – mostra che 157 kg lordi / 133 kg netti di
coste conting. contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Inoltre, le tre lettere a fianco di « Cos. 100 » sull’estratto
dell’ordinazione (cfr. atto B-241) mostrano che le coste sono state ordinate
dalla E._______ presso il fornitore indicato nel prospetto ricavato. Nel
commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, ciò che
spiega le quantità riportate nel prospetto ricavato. Accanto ai cetrioli è poi
indicato a mano il prezzo di 1.30 franchi/kg, annotato verosimilmente dal
signor F._______, che la E._______ – secondo la DGD – avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 157 kg lordi / 133 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 172.90 franchi (= 133 kg netti x fr. 1.30). Per correttezza,
si segnala che agli atti è presente un’altra copia del prospetto ricavato sul
quale non sono indicati a mano i prezzi di vendita unitari, ove alcune merci
sono peraltro state rimosse (cfr. atto B-243). Poiché i dati riportati nei due
prospetti sono uguali per le coste (stesso numero di colli, stesso peso
netto/lordo e fornitore, ecc.), lo scrivente Tribunale non intravvede alcun
motivo per discostarsi dal giudizio della DGD, prendendo come riferimento
l’atto B-242.
Come per i cetrioli, anche per le coste vale la stessa argomentazione: il
prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a
quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di
vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità
di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di
rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1
(cfr. in proposito quanto indicato per i cetrioli e per l’invio n. 3).
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 100.0 kg lordi
in 24 colli
92.8 kg netti x fr. 1.87 = fr. 173.54
Invece di 157.0 kg lordi
in 24 colli
133.0 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 172.90
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
57 kg lordi (= 157 kg lordi – 100 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del
dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta-
zione sollevata per i cetrioli che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili
e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa
merce va pertanto qui confermata.
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Caso n. 14
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1200444), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi
freschi contenuti in 48 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-282). Tali dati risultano altresì dalla distinta di carico
del 26 maggio 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura
n. 800866, ove è inoltre indicato il prezzo unitario di 1.86 franchi/kg
(cfr. atto B-277). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor
F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a fianco
della scritta « finocchi », ciò che – per le dogane – significa che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-266).
I predetti dati trovano poi riscontro nella fattura n. 800866 del 26 maggio
2006 della E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-272),
utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine)
dalla quale risulta la vendita 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi contin-
gentati contenuti in 48 colli ad un prezzo di 1.86 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 345.22 franchi (= 185.6 kg netti x fr. 1.86). I dati
ivi riportati sono i medesimi indicati nella distinta di carico del 26 maggio
2006 citata poc’anzi. Sennonché, un esame approfondito dei due predetti
documenti mostra che il prezzo di vendita indicato per i finocchi è l’unico
prezzo che stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 14 il relativo prospetto ricavato
del 26 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-267) – che fa riferimento
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 26.05.2006
Quietanza n.: 1200444
Documenti giustificativi: atto 32.1.14 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 14 (cfr. atti B-265 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-272
atto B-282
0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 345.00
Invece di
atto B-267
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 345.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 63 231.00 145.55 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 263 kg di
finocchi.
Differenza di dazio: 145.55 0.00
Differenza IVA: fr. 145.55 x 2.4% = fr. 3.50
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Pagina 69
alla fattura n. 800866 – mostra che 263 kg lordi / 229.4 kg netti di finocchi
contingentati contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Anche qui, le lettere PAV a fianco della scritta « finocchi 200 »
sull’estratto dell’ordinazione (cfr. atto B-266) mostrano che i finocchi sono
stati ordinati presso il fornitore indicato nel prospetto ricavato. Come per gli
altri invii, poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, tali quantitativi appaiono del tutto plausibili. Accanto ai finocchi è indi-
cato il prezzo – in franchi svizzeri – di 1.50 franchi/kg (colonna di sinistra
« vendite »), applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 263 kg lordi / 229.4 kg netti di finocchi per un prezzo to-
tale, calcolato sul peso netto, di 344.10 franchi (= 229.4 kg netti x fr. 1.50).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita
unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita
totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimil-
mente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 24 colli
185.6 kg netti x fr. 1.86 = fr. 345.22
Invece di 263 kg lordi
in 48 colli
229.4 kg netti x fr. 1.50
=
fr. 344.10
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
63 kg lordi (= 263 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (200 kg), eludendo in tal modo parte del dazio
doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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Pagina 70
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 12). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
263 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2).
Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 15
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1232527), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 183.2 kg netti di sedano
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 30.05.2006
Quietanza n.: 1232527
Documenti giustificativi: atto 32.1.15 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 1,
separatore 15 (cfr. atti B-286 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-305
atto B-294
0709.4011 Sedano verde 200 10.00 20.00 321.00
Invece di
atto B-288
0709.4011 Sedano verde,
ADC
200 10.00 20.00 321.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
67 226.00 151.40 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 267 kg di sedano
verde.
Differenza di dazio: 151.40 0.00
Differenza IVA: fr. 151.40 x 2.4% = fr. 3.60
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Pagina 71
verde contenuti in 56 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
società E._______ (cfr. atto B-305). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la
dicitura 200 a fianco della scritta « sed.v. » (appena leggibile), ciò che – a
mente delle dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o
voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC
(cfr. atto B-287).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800887 del 30 maggio 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-294), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) – sulla quale si
sono basate le autorità doganali –, dalla quale risulta la vendita 200 kg lordi
/ 183.2 kg netti di sedano verde conting. cat 2 contenuti in 56 colli ad un
prezzo di 1.75 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di
320.60 franchi (= 183.2 kg netti x fr. 1.75). Agli atti sono altresì presenti due
copie della predetta fattura riportanti i medesimi dati: una copia con il timbro
doganale (cfr. atto B-295), l’altra invece senza tale timbro (cfr. atto B-289).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 15 il relativo prospetto ricavato
del 30 maggio 2006 della E._______ (cfr. atto B-288) – che fa riferimento
alla fattura n. 800887 – mostra che 267 kg lordi / 227.8 kg netti di sedano
verde conting. cat 2 contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Accanto al sedano
verde è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg annotato
verosimilmente dal signor F._______, che la E._______ – secondo le
dogane – avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______
le avrebbe venduto 267 kg lordi / 227.8 kg netti di sedano verde per un
prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 318.92 franchi (= 227.8 kg netti x
fr. 1.40).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita
unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita
totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimil-
mente i contingenti a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 56 colli
183.2 kg netti x fr. 1.75 = fr. 320.60
Invece di 267 kg lordi
in 56 colli
227.8 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 318.92
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 67 kg lordi (= 267 kg lordi – 200 kg lordi) in più di sedano
verde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo
in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 15 i ricorrenti si sono limitati a
contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro
fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di
quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrereb-
be nel « modus operandi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni com-
plementari del 14 dicembre 2015, pag. 12 seg.). Inoltre, non avendo mai
controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in
ogni caso escludere di aver ricevuto 267 kg lordi anziché i 200 kg lordi
dichiarati all’importazione, giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla
fattura e dal prospetto ricavato – come visto – risulta essere molto simile
(cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è determinante, gli
stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati ai
sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Pagina 73
Caso n. 16
a) Dichiarazione di 300 kg di sedano verde e di 200 kg di sedano
bianco invece di 459 kg di sedano verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1265035), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 283.8 kg netti di
sedano verde contenuti in 54 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-330). Per la ricorrente 1, da detta dichiara-
zione risulta altresì l’importazione di 100 kg lordi / 94.6 kg netti di sedano
bianco contenuti in 18 colli (casse; cfr. atto B-335). Agli atti vi è poi una
copia dell’estratto della comanda manoscritta del signor F._______, dalla
quale non è tuttavia deducibile alcun dato utile (cfr. atto B-310).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800910 del 1° giugno 2006
(cfr. atto B-322), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 300 kg lordi / 283.8 kg netti
di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 54 colli ad un prezzo – uguale
a quello del sedano verde – di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso
netto, di 477.35 franchi (= 283.8 kg netti x fr. 1.68), nonché la vendita di
100 kg lordi / 94.6 kg netti di sedano bianco conting. contenuti in 18 colli
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 01.06.2006
Quietanza n.: 1265035
Documenti giustificativi: atto 32.2.1 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 1 (cfr. atti B-309 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-322
atto B-330
atto B-333
atto B-335
0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 477.00
0709.4021 Sedano bianco 100 10.00 10.00 156.00
0702.0031 Pomodori carnosi 200 5.00 10.00 714.00
Invece di
atto B-311
0709.4011 Sedano verde,
ADC
300 10.00 30.00 477.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
159 226.00 359.35 0.00
0702.0031 Pomodori
carnosi, ADC
200 5.00 10.00 714.00
0702.0039 Pomodori
carnosi, ADFC
225 264.00 594.00 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 300 kg di sedano verde e di 200 kg di sedano
bianco invece di 459 kg di sedano verde.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 425 kg di pomodori.
Differenza di dazio: 943.35 0.00
Differenza IVA: fr. 943.35 x 2.4 % = fr. 22.65
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ad un prezzo di 1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di
159.12 franchi (= 94.6 kg netti x fr. 1.68). Sommando i due prezzi di vendita
totali, si ottiene un importo pari a 636.47 franchi. Detto ciò, il prezzo di
vendita unitario dei due tipi di sedano, non arrotondato a 5 centesimi –
come visto per altri invii – è piuttosto inusuale. Agli atti vi sono tre copie
della predetta fattura, senza il timbro doganale, sulle quali sono indicati i
medesimi dati (cfr. atti B-316, B-317 e B-318) e due altre copie, senza
timbro doganale, dalle quali risulta invece la vendita di 200 kg lordi /
189.2 kg netti di sedano verde contenuti in 36 colli e la vendita di 200 kg
lordi / 189.2 kg netti di sedano bianco contenuti in 36 colli (cfr. atti B-319 e
B-336). La somma dei due prezzi di vendita totali derivanti da tali fatture
risulta uguale a quello derivante dalla fattura usata per lo sdoganamento:
636.47 franchi (= 2 x [189.2 kg x fr. 1.68]). Per tale invio, l’autorità inferiore
fa notare di aver ritrovato a V._______ presso la E._______ un’ulteriore
copia della predetta fattura (cfr. atti B-314 e B-315), senza il timbro
doganale, ove è indicato soltanto il sedano verde, per il quale risulta la
vendita di 400 kg lordi / 378.4 kg netti contenuti in 72 colli, ad un prezzo di
1.68 franchi, per un totale, calcolato sul peso netto, di 636.47 franchi (=
378.4 kg netti x fr. 1.68). Anche in questo caso, il prezzo di vendita totale
risulta essere esattamente lo stesso di quello derivante dalla fattura
utilizzata per lo sdoganamento. In sostanza, si può dunque constatare che
presso la E._______ esistono tre versioni della fattura n. 800910, ove la
divisione tra sedano verde e sedano bianco nei 72 colli di sedano è diversa.
Dal prospetto ricavato della E._______ del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-311)
– che fa riferimento ad una fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 – risulta
che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 459.5 kg lordi /
423.5 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 72 colli e che gli
stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto al sedano
verde è indicato a mano il prezzo di 1.50 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le
autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di
sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
635.25 franchi (= 423.5 kg x fr. 1.50). Su detto prospetto ricavato non vi è
traccia del sedano bianco.
Da un confronto tra i vari documenti agli atti – specialmente delle varie
versioni della fattura – emergono dunque delle forti discrepanze, sicché
risulta piuttosto difficoltoso stabilire i quantitativi e le merci realmente
importati. A mente dell’autorità inferiore, nella misura in cui il numero di
72 colli di sedano verde indicato nel prospetto ricavato risulta altresì dalle
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fatture ritrovate presso la E._______, ove è indicato l’acquisto di 400 kg
lordi di sedano verde (cfr. atti B-314 e B-315), senza alcun riferimento al
sedano bianco, andrebbe dedotto che di fatto la ricorrente 1 ha acquistato
459.5 kg lordi / 423.5 kg netti di sedano verde, omettendo di dichiarare ben
159.5 kg lordi (= 459.5 kg lordi non dichiarati – 300 kg netti dichiarati). Al
riguardo i ricorrenti indicano unicamente che la ricorrente 1 avrebbe
sempre ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni
complementari del 14 dicembre 2015, pag. 13), senza tuttavia indicare né
quale delle tre versioni della fattura n. 800910 agli atti sarebbe per loro
determinante, né i motivi per i quali sarebbero state redatte tre versioni
diverse della predetta fattura con lo stesso numero totale di colli (72 colli),
gli stessi quantitativi totali (400 kg lordi), gli stessi prezzi unitari (fr. 1.68) e
totali (fr. 636.47), variando unicamente tali dati presi singolarmente in
funzione del tipo di merce (sedano verde e/o sedano bianco).
Visto il « modus operandi » constatato dalle dogane – secondo cui quanto
indicato nel prospetto ricavato corrisponde al quantitativo e al tipo di merce
realmente importato e consegnato alla ricorrente 1 – e vista l’assenza di
spiegazioni da parte dei ricorrenti in merito al perché questo invio non
rientrerebbe nello stesso, quanto precede porta lo scrivente Tribunale a
ritenere che non solo i quantitativi di merce (lordi/netti) indicati nella fattura
utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-322) sono stati verosimilmente
adattati allo scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricor-
rente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio n. 3), ma pure il tipo di
merce (sedano bianco anziché sedano verde), il prezzo unitario e il prezzo
finale rispetto a quanto di fatto importato e risultante dal prospetto ricavato
(cfr. atto B-311), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali.
Quantità e tipo di merce
Dati
dichiarati
a) 300.0 kg lordi / 283.8 kg netti (54 colli) di sedano verde
b) 100.0 kg lordi / 94.6 kg netti (18 colli) di sedano bianco
Invece di a) 459.5 kg lordi / 423.5 kg netti (71 colli) di sedano verde
Per tale merce, i tributi doganali vanno pertanto ricalcolati tenendo conto
del fatto che al posto del sedano bianco – su cui sono stati già versati i
tributi doganali – è invero stato trasportato un quantitativo di 459.5 kg lordi
/ 423.5 kg netti di sedano verde, ovvero 159 kg lordi (= 459.5 kg lordi –
300 kg lordi) in più rispetto a quanto dichiarato (300 kg lordi), così come
giustamente effettuato dall’autorità inferiore.
A-7392/2014
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La buona fede dei ricorrenti non è poi determinante, gli stessi essendo in
ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor-
tazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro generici argomenti,
non circostanziati, non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni
della DGD. Ne discende che l’argomentazione della DGD a sostegno di
tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente, sicché
la relativa ripresa fiscale – che tiene debitamente conto del fatto che al
posto del sedano bianco è stato importato del sedano verde (cfr. tabella
riassuntiva acclusa dallo scrivente Tribunale) – va qui confermata.
b) Dichiarazione di 100 kg invece di 425 kg di pomodori carnosi.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1265035), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 180.8 kg netti di pomo-
dori freschi carnosi contenuti in 96 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-333). Dall’estratto della comanda
manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risultano due
cerchi accanto alla scritta « carnosi » che – secondo le dogane –
indicherebbero che la ricorrente 1 aveva delle limitazioni all’importazione
per tale merce. La somma dei due numeri indicati su tale documento per
detti pomodori corrisponderebbe poi al numero di colli dichiarati: 96 colli =
32 + 64 (cfr. B-310).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800910 del 1° giugno 2006,
utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine),
dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 180.8 kg netti di pomodoro
carnoso conting. cat. I contenuti in 96 colli ad un prezzo di 3.95 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 714.16 franchi (= 180.8 kg netti x
fr. 3.95). Agli atti vi sono poi due versioni diverse della predetta fattura,
sprovviste del timbro doganale (cfr. atti B-315, B-316, B-317, B-317, B-318,
B-319 e B-336). Nella misura in cui i dati ivi indicanti per i pomodori carnosi
risultano essere gli stessi di quelli della fattura utilizzata per lo sdogana-
mento, in questo caso tale circostanza è tuttavia qui ininfluente.
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 477.00
0709.4021 Sedano bianco 100 10.00 10.00 156.00
Invece di 0709.4011 Sedano verde,
ADC
300 10.00 30.00 477.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
159 226.00 359.35 0.00
Differenza di dazio: 349.35 0.00
Differenza IVA: fr. 349.35 x 2.4% = fr. 8.40
A-7392/2014
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Dal prospetto ricavato della E._______ del 1° giugno 2006 (cfr. atto B-311)
– facente riferimento ad una fattura n. 800910 del 1° giugno 2006 – risulta
che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 425 kg lordi /
396.2 kg netti di pomodoro carnoso conting. contenuti in 96 colli e che gli
stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitiativi
appaiono plausibili. Accanto ai pomodori è indicato a mano il prezzo di
1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 425 kg lordi
/ 396.2 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 713.16 franchi (= 396.2 kg x fr. 1.80).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita
unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita
totale pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimil-
mente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 96 colli
180.8 kg netti x fr. 3.95 = fr. 714.16
Invece di 425 kg lordi
in 96 colli
396.2 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 713.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 225 kg lordi (= 425 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomo-
dori carnosi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi),
eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
A-7392/2014
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Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 13). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
425 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2).
Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 17
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 06.06.2006
Quietanza n.: 1295498
Documenti giustificativi: atto 32.2.2 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 2 (cfr. atti B-337 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-343
atto B-347
atto B-352
atto B-357
0703.9021 Porri 200 10.00 20.00 944.00
0709.4011 Sedano verde 50 10.00 5.00 231.00
Invece di
atto B-339
0703.9021 Porri, ADC 200 10.00 20.00 134.00
0703.9029 Porri, AFDC 113 500.00 565.00 0.00
0709.4011 Sedano verde,
ADC
50 10.00 5.00 174.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
106 226.00 239.55 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 313 kg di porri.
b) dichiarazione di 50 kg invece di 156 kg di sedano verde.
Differenza di dazio: 804.55 0.00
Differenza IVA: fr. 804.55 x 2.4% = fr. 19.30
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 313 kg di porri.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1295498), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 173.3 kg netti di porri
freschi contenuti in 44 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-357). Dall’estratto della comanda mano-
scritta del signor F._______, per conto della E._______, risultano poi la
dicitura 200 accanto alla scritta « porri », ciò che – secondo le dogane –
indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-338). Tale con-
tingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del 6 giugno 2006, dal
quale risulta che dal 2 giugno 2006 al 7 giugno 2006, la ricorrente 1 aveva
a disposizione una quota di 200 kg lordi per i porri, altri (cfr. atto B-343).
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 800921 del 6 giugno 2006
(cfr. atto B-347), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita di 200 kg lordi / 173.3 kg netti
di porri conting. altri II contenuti in 44 colli, così suddivisi: 70 kg lordi /
64.9 kg netti (17 colli) e 130 kg lordi / 108.4 kg netti (27 colli), entrambi ad
un prezzo unitario di 5.45 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di
944.49 franchi: (64.9 kg netti + 108.4 kg netti) x fr. 5.45. Si noti peraltro
come il prezzo unitario indicato per i porri e il sedano nella fattura siano gli
unici prezzi arrotondati a 5 centesimi anziché a 10 centesimi. Agli atti vi è
poi una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della
dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atti B-342).
Come per l’invio n. 2, anche qui il relativo prospetto ricavato del 6 giugno
2006 della E._______ (cfr. atto B-339) – che fa riferimento alla fattura
n. 800921 – risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore
in totale 313 kg lordi / 286.3 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli
e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, così suddivisi: 113 kg
lordi / 107.9 kg netti (17 colli) e 200 kg lordi / 178.4 kg netti (27 colli).
Accanto ai porri è indicato a mano il prezzo di 3.30 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
venduto 313 kg lordi / 286.3 kg netti di porri per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 944.79 franchi: (107.9 kg netti + 178.4 kg netti) x fr. 3.30.
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di
vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di
A-7392/2014
Pagina 80
vendita totale pressoché uguale nei due documenti – rispettando verosi-
milmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito
invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quanti-
tà di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 44 colli
(64.9 kg netti + 108.4 kg netti)
x fr. 5.45
= fr. 944.49
Invece di 213 kg lordi
in 44 colli
(107.9 kg netti + 178.4 kg netti)
x fr. 3.30
=
fr. 944.79
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi – 200 kg lordi) in più di porri
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 13). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
213 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2).
Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 50 kg invece di 156 kg di sedano verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1295498), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 50 kg lordi / 44 kg netti di sedano coste
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verde fresco contenuti in 20 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorren-
te 1 presso la E._______ (cfr. atto B-357). Dall’estratto della comanda
manoscritta del signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la
dicitura 50 accanto alla scritta « sed verde », ciò che – per le dogane –
indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 50 kg ADC (cfr. atto B-338). Tale
contingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del 6 giugno 2006,
dal quale risulta che dal 31 maggio 2006 al 7 giugno 2006, la ricorrente 1
aveva a disposizione una quota di 50 kg lordi per il sedano coste verdi
(cfr. atto B-343).
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 800921 del 6 giugno 2006
(cfr. atto B-347), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 50 kg lordi
/ 44 kg netti di sedano verde contingentato cat. I contenuti in 20 colli, ad un
prezzo di 5.25 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 231 franchi
(= 44 kg netti x fr. 5.25). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza il
timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atti B-342).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 6 giugno 2006 della E._______
(cfr. atto B-339) – che fa riferimento alla fattura n. 800921 – risulta che la
E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 156 kg lordi / 144 kg netti
di sedano verde contingentato contenuti in 20 colli e che gli stessi sono poi
stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, tali quantitiativi appaiono plausibili. Per il sedano è
indicato a mano il prezzo di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 156 kg lordi / 144 kg netti di sedano verde per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 230.40 franchi (= 144 kg netti x fr. 1.60).
Come per i porri, anche per il sedano verde vale la stessa argomentazione:
il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile
a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo
di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la
quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo
scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricor-
rente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 50 kg lordi
in 20 colli
44 kg netti x fr. 5.25 = fr. 231.00
Invece di 156 kg lordi
in 20 colli
144 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 230.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 106 kg lordi (= 156 kg lordi – 50 kg lordi) in più di sedano
verde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (50 kg lordi), eludendo
in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per il sedano verde i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i porri che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per
questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 18
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 09.06.2006
Quietanza n.: 1347888
Documenti giustificativi: atto 32.2.3 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 3 (cfr. atti B-359 segg.)
N. di
tariffa
Designazione Massa
lorda Kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-370
atto B-371
atto B-377
atto B-378
atto B-383
atto B-384
atto B-385
atti B-386-395
0702.0091 Pomodori 200 5.00 10.00 865.00
0704.1091 Cavolfiori 200 7.00 14.00 970.00
0709.9061 Coste 200 10.00 20.00 275.00
0703.9021 Porri 200 10.00 20.00 1'376.00
0709.4011 Sedano verde 200 10.00 20.00 395.00
0709.4021 Sedano bianco 100 10.00 10.00 137.00
0709.9051 Zucchine 500 10.00 50.00 962.00
Invece di
atto B-359
0702.0091 Pomodori, ADC 200 5.00 10.00 865.00
0702.0099 Pomodori, ADFC 41 264.00 108.25 0.00
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 241 kg di pomodori.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di pomodori
altri freschi contenuti in 45 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorren-
te 1 presso la E._______ (cfr. atto B-387). Tali dati risultano anche dalla
distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ facente riferimento alla
fattura n. 800945, ove è inoltre indicato il prezzo unitario di 4.53 franchi/kg
(cfr. atto B-378). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor
F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto
alla scritta « carnoso », ciò che – per le dogane – indicherebbero che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006
(cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 200 kg lordi
/ 191 kg netti di pomodori, altri contingent. cat. I contenuti in 45 colli, ad un
prezzo di 4.53 franchi per un totale, calcolato sul peso netto, di 865.23 fran-
chi (= 191 kg netti x fr. 4.53). I dati ivi riportati sono i medesimi indicati nella
distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc’anzi. Sennonché, un esame
0704.1091 Cavolfiori, ADC 200 7.00 14.00 970.00
0704.1099 Cavolfiori, ADFC 155
156.1
163.00
163.00
252.65
254.40
0.00
0.00
0709.9061 Coste, ADC 200 10.00 20.00 275.00
0709.9069 Coste, ADFC 48 306.00 146.90 0.00
0703.9021 Porri, ADC 200 10.00 20.00 1'376.00
0703.9029 Porri, ADFC 218 500.00 1'090.00 0.00
0709.4011 Sedano verde,
ADC
200 10.00 20.00 395.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
94
94.7
226.00
226.00
212.45
214.00
0.00
0.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
105
105.3
226.00
226.00
237.30
238.00
137.00
137.00
0709.9051 Zucchine, ADC 500 10.00 50.00 962.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 8 209.00 16.70 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 241 kg di pomodori.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 356.1 kg di cavolfiori.
c) dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di coste.
d) dichiarazione di 200 kg invece di 418 kg di porri.
e) dichiarazione di 200 kg di sedano verde e 100 kg di sedano.
bianco invece di 400 kg di sedano verde.
f) dichiarazione di 500 kg invece di 508 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 2'054.25
2'068.25
0.00
Differenza IVA: fr. 2'068.25 x 2.4% = fr. 49.60
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approfondito dei due predetti documenti mostra che il prezzo di vendita
indicato per i pomodori stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale
della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 18 il relativo prospetto ricavato
del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) – che fa riferimento alla
fattura n. 800945 – mostra che 241 kg lordi / 227.5 kg netti di pomodori,
altri contingent. contenuti in 45 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi appaiono plausibili. Per i
pomodori è poi indicato a mano il prezzo di 3.80 franchi/kg – annotato vero-
similmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 241 kg lordi / 227.5 kg netti di pomodori per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 864.50 franchi (= 227.5 kg netti x
fr. 3.80).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor-
tati uguale, mentre la quantità di merce, nonché il prezzo di vendita unitario,
differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di vendita totale
pressoché uguale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente
il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3)
– il prezzo di vendita unitario è infatti stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 45 colli
191.0 kg netti x fr. 4.53 = fr. 865.23
Invece di 241 kg lordi
in 45 colli
227.5 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 864.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
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Pagina 85
41 kg lordi (= 241 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 14). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
241 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2).
Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 355 kg di cavolfiori.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori
freschi contenuti in 59 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-388). Tali dati risultano altresì dalla distinta
di carico del 9 giugno 2006 della E._______ facente riferimento alla fattura
n. 800945, ove per i cavolfiori contingente cat. I è indicato quanto segue:
128 kg lordi / 120.6 kg netti (37 colli) al prezzo unitario di 4.96 franchi/kg;
27 kg lordi / 25.4 kg netti (8 colli) e 45 kg lordi / 42.2 kg netti (14 colli) al
prezzo unitario di 5.50 franchi/kg (cfr. atti B-367 e B-378). Dall’estratto della
comanda manoscritta del signor F._______ risulta poi la dicitura 200
accanto alla scritta « cavoli » (appena leggibile), ciò che – per la DGD –
indicherebbero che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
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Pagina 86
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006
(cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine), dalla quale risulta la vendita alla ricorrente 1 di 200 kg lordi
/ 188.2 kg netti di cavolfiori contingente cat. I contenuti in 59 colli, divisi in
tre quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata
poc’anzi: 128 kg lordi / 120.6 kg netti (37 colli) al prezzo unitario di
4.96 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 598.18 franchi
(= 120.6 kg netti x fr. 4.96); 27 kg lordi / 25.4 kg netti (8 colli) e 45 kg lordi /
42.2 kg netti (14 colli) al prezzo unitario di 5.50 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 139.70 franchi (= 25.4 kg netti x fr. 5.50),
rispettivamente di 232.10 franchi (= 42.2 kg netti x fr. 5.50). Dalla fattura
risulta dunque la vendita di 200 kg lordi / 188.2 kg netti di cavolfiori ad un
prezzo totale di 969.98 franchi. Agli atti vi sono poi due copie della fattura,
senza il timbro doganale, con i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______
(cfr. atto B-359), facente riferimento alla fattura n. 800845, mostra che
356.1 kg lordi / 339.8 kg netti di cavolfiori contingente contenuti in 59 colli
– anche qui suddivisi in tre quantitativi: 221.7 kg lordi / 212.4 kg netti
(37 colli) + 51 kg lordi / 48.2 kg netti (8 colli) + 83.4 kg lordi / 79.2 kg netti
(14 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e
che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come per
gli altri invii, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
pieni, sicché i quantitativi ivi indicati appaiono del tutto plausibili. Accanto
ai cavolfiori è poi indicato a mano il prezzo di 2.80 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 356.1 kg lordi / 339.8 kg netti di cavolfiori per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 951.44 franchi: (212.4 kg netti + 48.2 kg
netti + 79.2 kg netti) x 2.80 franchi.
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato,
mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il
peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero-
similmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per lo sdoga-
namento è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto ricavato.
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Pagina 87
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200.0 kg lordi
in 59 colli
(120.6 kg netti x fr. 4.96)
+ (25.4 kg netti x fr. 5.50)
+ (42.2 kg netti x fr. 5.50)
=
fr. 969.98
Invece di 356.1 kg lordi
in 59 colli
(212.4 kg netti x fr. 2.80)
+ (48.2 kg netti x fr. 2.80)
+ (79.2 kg netti x fr. 2.80)
=
fr. 951.44
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 156.1 kg lordi (= 356.1 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavolfiori
– e non soltanto 156 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD –rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i cavolfiori i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi-
bili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia
corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella
acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che sono
stati invero importati 156.1 kg lordi (e non 155 kg lordi indicati dalla DGD),
ai quali va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in merito all’aliquota
applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di coste.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 181 kg netti di coste
fresche contenuti in 38 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-390). Tali dati risultano anche dalla distinta
di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla fattura
n. 800945, ove per le coste è indicato un prezzo unitario di 1.52 franchi/kg
(cfr. atto B-378). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor
F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 accanto
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Pagina 88
alla scritta « coste », ciò che – per la DGD – indicherebbe che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006
(cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi /
181 kg netti di coste conting. contenuti in 38 colli ad un prezzo di
1.52 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 275.12 franchi
(= 181 kg netti x fr. 2.52). L’esame della fattura mostra che il prezzo di
vendita indicato per le coste – come per altre merci – non è stato
arrotondato di 5 centesimi, ciò che, come già accenato per altri invii, è
segno dell’adattamento dei dati. Agli atti vi sono poi due copie di detta
fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati
(cfr. atti B-362 e B-380).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______
(cfr. atto B-359) – che fa riferimento alla fattura n. 800945 – mostra che
248 kg lordi / 210 kg netti di coste conting. contenuti in 38 colli sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio
all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi
indicati risultano plausibili. Accanto alle coste è poi indicato a mano il
prezzo di vendita di 1.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe
invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 248 kg lordi / 210 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 273 franchi (= 210 kg netti x fr. 1.30).
Come per i cavolfiori, anche per le coste, il prezzo di vendita totale nel
prospetto ricavato risulta essere più o meno lo stesso di quello indicato
nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario
indicato nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce
(lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 38 colli
181 kg netti x fr. 2.52 = fr. 275.12
Invece di 248 kg lordi
in 38 colli
210 kg netti x fr. 1.30
=
fr. 273.00
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Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che
costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un
adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano
state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a
quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione.
La ricorrente 1 ha dunque acquistato 48 kg lordi (= 248 kg lordi – 200 kg
lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg
lordi), eludendo così parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi-
bili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce
va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 200 kg invece di 418 kg di porri.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 188.6 kg netti di porri
freschi contenuti in 57 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-393). Tali dati risultano in particolare dalla
distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla
fattura n. 800945, ove per i porri suddivisi in due quantitativi – 80 kg lordi /
75 kg netti (25 colli) e 120 kg lordi / 113.6 kg netti (32 colli) – è indicato un
prezzo unitario di 7.30 franchi/kg (cfr. atto B-377). Dall’estratto della
comanda manoscritta del signor F._______, per conto della E._______,
risulta poi la dicitura 200 accanto alla scritta « porro », ciò che – per la DGD
– indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 200 kg ADC (cfr. atto B-361).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006
(cfr. atto B-370), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricor-
rente 1 in totale 200 kg lordi / 188.6 kg netti di porri altri cat. II contenuti in
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57 colli divisi in due quantitativi, così come nella distinta di carico del 9 giu-
gno 2006 citata poc’anzi: 80 kg lordi / 75 kg netti (25 colli) e 120 kg lordi /
113.6 kg netti (32 colli) al prezzo unitario di 7.30 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 1'376.78 franchi (= [75 kg netti + 113.6 kg netti]
x fr. 7.30). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del tim-
bro ufficiale della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______
(cfr. atto B-359) – che fa riferimento alla fattura n. 800945 – mostra che
418 kg lordi / 384.9 kg netti di porri conting. altri contenuti in 57 colli sono
stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi
quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, suddivisi in due
quantitativi: 181 kg lordi / 173.5 kg netti (25 colli) e 237 kg lordi / 211.4 kg
netti (32 colli). Va peraltro precisato, che è noto al Tribunale che nel
commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché i
quantitativi indicati risultano plausibili. Accanto ai porri è poi indicato a
mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali,
avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le
avrebbe dunque 418 kg lordi / 384.9 kg netti di porri per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 1'350.65 franchi (= 385.9 kg netti x fr. 3.50).
Come per i cavolfiori, anche per i porri vale la stessa argomentazione: il
prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a
quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di
vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato – un prezzo
all’ingrosso di 7.30 franchi/kg, per il quale non ci sono consumatori pronti
a comprare dei porri, nella misura in cui per ottenere un certo margine di
guadagno il prezzo di vendita al dettaglio dovrebbe essere di almeno di
10 franchi/kg – e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al
prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a
disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito quanto indicato per l’invio
n. 3). La gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e nel
prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato
e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere
quella nel prezzo al chilo. Poiché in questo caso la quantità effettiva era più
del doppio, anche il prezzo al chilo doveva dunque essere più del doppio.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 57 colli
188.6 kg netti x fr. 7.30 = fr. 1'376.78
Invece di 418 kg lordi
in 57 colli
385.9 kg netti x fr. 3.50 =
fr. 1'350.65
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 218 kg lordi (= 418 kg lordi – 200 kg lordi) in più di porri rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi-
bili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce
va pertanto qui confermata.
e) Dichiarazione di 200 kg di sedano verde e 100 kg di sedano bianco
invece di 399 kg di sedano verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di due tipi diversi di sedano: 100 kg lordi
/ 98 kg netti di sedano coste bianco fresco contenuti in 20 colli (casse/cas-
sette) e 200 kg lordi / 188.8 kg netti di sedano coste verde fresco contenuti
in 56 colli (casse/cassette), entrambi acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atti B-393 e B-394). Dall’estratto della comanda
manoscritta del signor F._______, per la E._______, risulta poi la
dicitura 200 accanto alla scritta « sedano v. », mentre accanto alla scritta
« sedano b. » risulta la dicitura 100, ciò che – per la DGD – indicherebbe
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 200 kg ADC, rispettivamente di 100 kg ADC (cfr. atto B-
361). Contrariamente ad altre posizioni su questa comanda, manca
l’indicazione della quantità da comprare che – per altre posizioni – è
indicata a sinistra della merce.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006
(cfr. atto B-371), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricor-
rente 1 due diversi quantitativi di sedano: 100 kg lordi / 98 kg netti di
sedano bianco conting. cat. I (20 colli) al prezzo unitario di 1.40 franchi/kg
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Pagina 92
e 200 kg lordi / 188.8 kg netti di sedano verde contingentato cat. I (56 colli)
al prezzo unitario di 2.09 franchi/kg. Il prezzo totale, calcolato sul peso
netto, ammonta dunque a 137.20 franchi (= 98 kg x fr. 1.40) per il sedano
bianco e a 394.59 franchi (= 188.8 kg x fr. 2.09) per il sedano verde. Agli
atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della
dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380).
Un esame del prospetto ricavato del 9 giugno 2006 della E._______
(cfr. atto B-359) – che fa riferimento alla fattura n. 800945 – mostra invece
che 400 kg lordi / 377.2 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in
76 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1, suddivisi in due
quantitativi: 294.7 kg lordi / 277.9 kg netti (56 colli) e 105.3 kg lordi / 99.3 kg
netti (20 colli). Di fatto, da tale documento risulta unicamente il sedano
verde, ma non il sedano bianco. Tale circostanza trova riscontro nella
distinta di carico del 9 giugno 2006 – anch’essa facente riferimento alla
fattura n. 800945 – ove al posto del sedano bianco è indicato il sedano
verde contingentato con i medesimi quantitativi indicati nel prospetto
ricavato (105.3 kg lordi / 99.3 kg netti contenuti in 20 colli), sicché è provata
la tesi delle autorità doganali secondo cui la ricorrente 1 ha invero ricevuto
solo del sedano verde e non del sedano bianco (cfr. atto B-366 e B-377).
Ciò constatato, accanto al sedano verde è poi indicato a mano il prezzo di
vendita di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______
– che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 400 kg
lordi / 377.2 kg netti di sedano verde per un prezzo totale, calcolato sul
peso netto, di 528.08 franchi (= 377.2 kg netti x fr. 1.40).
Quanto precede porta dunque lo scrivente Tribunale a ritenere che non
solo i quantitativi di merce (lordi/netti) indicati nella fattura sono adattati allo
scopo di rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in
proposito quanto indicato per l’invio n. 3), ma pure il tipo di merce (sedano
bianco anziché sedano verde), il prezzo unitario e il prezzo finale rispetto
a quanto di fatto importato e risultante dal prospetto ricavato e dalla distinta
di carico, giacché i tributi doganali risultano in parte elusi.
Quantità e tipo di merce
Dati
dichiarati
c) 200.0 kg lordi / 188.8 kg netti (56 colli) di sedano verde
d) 100.0 kg lordi / 98.0 kg netti (20 colli) di sedano bianco
Invece di b) 294.7 kg lordi / 277.9 kg netti (56 colli) di sedano verde
c) 105.3 kg lordi / 99.3 kg netti (20 colli) di sedano verde
Per tale merce, i tributi doganali vanno pertanto ricalcolati tenendo conto
del fatto che al posto del sedano bianco – su cui sono stati già versati i
A-7392/2014
Pagina 93
tributi doganali – è invero stato trasportato un quantitativo di 400 kg lordi /
377.2 kg netti di sedano verde, ovvero 200 kg lordi (= 294.7 kg lordi +
105.3 kg lordi – 200 kg lordi) in più rispetto a quanto dichiarato (200 kg
lordi), così come giustamente effettuato dall’autorità inferiore.
Anche per il sedano verde e il sedano bianco i ricorrenti fanno valere la
stessa generica argomentazione sollevata per i pomodori che – come visto
poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro
invece plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla
DGD – che tiene debitamente conto del fatto che al posto del sedano
bianco è stato importato del sedano verde – va tuttavia corretta, così come
indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo
invio, segnatamente tenendo conto dei quantitativi lordi esatti non dichiarati
all’importazione (94.7 kg invece di 94 kg lordi e 105.3 kg invece di 105 kg).
f) Dichiarazione di 500 kg invece di 508 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1347888), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 455.6 kg netti di zucchine
fresche contenuti in 74 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-395). Tali dati risultano in particolare dalla
distinta di carico del 9 giugno 2006 della E._______ che fa riferimento alla
fattura n. 800945, ove per le zucchine contingentate sono indicati due
quantitativi a due prezzi unitari diversi: 194 kg lordi /179.6 kg netti (24 colli)
a 2.10 franchi/kg e 306 kg lordi / 276 kg netti (50 colli) a 2.12 franchi/kg
(cfr. atto B-377). Dall’estratto della comanda manoscritta del signor
F._______ risulta poi la dicitura 500 accanto alla scritta « zucchi », ciò che
– per la DGD – indicherebbe che la ricorrente 1 aveva a disposizione o
voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg ADC (cfr. atto B-
361).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800945 del 9 giugno 2006
(cfr. atto B-371), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
N. di tariffa Designazione Massa
lorda Kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
0709.4011 Sedano verde 200 10.00 20.00 395.00
0709.4021 Sedano bianco 100 10.00 10.00 137.00
Invece di 0709.4011 Sedano verde,
ADC
200 10.00 20.00 395.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
94.7 226.00 214.00 0.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
105.3
226.00 238.00 137.00
Differenza di dazio: 442.00 0.00
Differenza IVA: fr. 442.00 x 2.4% = fr. 10.60
A-7392/2014
Pagina 94
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 455.6 kg netti
di zucchine contingentate contenuti in 74 colli, divisi in due quantitativi, così
come nella distinta di carico del 9 giugno 2006 citata poc’anzi: 194 kg lordi
/ 179.6 kg netti (24 colli) al prezzo unitario di 2.10 franchi/kg per un totale,
calcolato sul peso netto, di 377.16 franchi (= 179.6 kg netti x fr. 2.10);
306 kg lordi / 276 kg netti (50 colli) al prezzo unitario di 2.12 franchi/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 585.12 franchi (= 276 kg netti x
fr. 2.12). Dalla fattura risulta dunque la vendita di 500 kg lordi / 455.6 kg
netti di zucchine ad un prezzo totale di 962.28 franchi. Agli atti vi sono poi
due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana,
indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-362 e B-380).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio delle zucchine il relativo prospetto
ricavato del 9 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-359) – sul quale gli
acquisti della E._______ presso i suoi fornitori sono in parte stati coperti
da un post-it della DGD –, facente riferimento alla fattura n. 800945, mostra
che 508 kg lordi / 458.6 kg netti di zucchine contingentate contenuti in
74 colli – suddivisi in due quantitativi: 194 kg lordi / 179.6 kg netti (24 colli)
+ 314 kg lordi / 278 kg netti (50 colli) – sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine
è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le
autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 508 kg lordi / 458.6 kg netti di
zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 963.06 franchi
(= 458.6 kg netti x fr. 2.10).
Come per i cavolfiori, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione:
il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile
a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo
di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato e la
quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo
scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della
ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 74 colli
(179.6 kg netti x fr. 2.10)
+ (276.0 kg netti x fr. 2.12)
= fr. 962.28
Invece di 508 kg lordi
in 74 colli
458.6 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 963.06
A-7392/2014
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Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino-
re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi
(= 508 kg lordi – 500 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato
all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio doga-
nale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i pomodori che – come visto poc’anzi – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi-
bili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce
va pertanto qui confermata.
Caso n. 19
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 13.06.2006
Quietanza n.: 1381623
Documenti giustificativi: atto 32.2.4 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 4 (cfr. atti B-396 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-404
atto B-412
atto B-416
0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 427.00
0702.0091 Pomodori altri 300 5.00 15.00 755.00
Invece di
atto B-397
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 427.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
33 731.00 241.25 0.00
0702.0091 Pomodori altri,
ADC
300 5.00 15.00 755.00
0702.0099 Pomodori altri,
ADFC
63
63.2
264.00
264.00
166.30
166.80
0.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 133 kg di pomodori cherry
b) dichiarazione di 300 kg invece di 363.2 kg di pomodori altri
Differenza di dazio: 407.55
408.05
0.00
Differenza IVA: fr. 408.05 x 2.4% = fr. 9.80
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Pagina 96
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 133 kg di pomodori cherry.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1381623), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori
« cherry » altri freschi contenuti in 40 colli (casse), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-412). Per questo invio manca
l’estratto della comanda manoscritta del signor F._______.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800965 del 13 giugno 2006
(cfr. atto B-404), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi /
92 kg netti di pomodori cherry altri cat. I conting. contenuti in 40 colli
(casse), suddivisi in due quantitativi: 73 kg lordi / 67 kg netti (30 colli) ad un
prezzo di 4.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
314.90 franchi (= 67 kg netti x fr. 4.70); 27 kg lordi / 25 kg netti (10 colli) ad
un prezzo di 4.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
121.50 franchi (= 27 kg netti x fr. 4.50). Agli atti vi è altresì una copia della
fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati
(cfr. atto B-398).
Per i pomodori cherry, il relativo prospetto ricavato del 13 giugno 2006 della
E._______ (cfr. atto B-397) – che fa riferimento alla fattura n. 800965 –
mostra anche qui che 133 kg lordi / 121.5 kg netti di pomodori cherry altri
cat. I conting. contenuti in 40 colli – suddivisi in due quantitativi: 99 kg lordi
/ 90 kg netti (30 colli) + 34 kg lordi / 31.5 kg netti (10 colli) – sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Va peraltro precisato, che è noto al
Tribunale che nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili. Per detti pomodori è
poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato verosi-
milmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 133 kg lordi / 121.5 kg netti di pomodori cherry per un
prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 425.25 franchi (= 121.5 kg netti x
fr. 3.50).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato,
mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il
peso lordo/netto della merce, sono stati modificati. Per poter verosimilmen-
te rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità è stata
infatti diminuita rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 40 colli
(67.0 kg netti x fr. 4.70)
+ (25.0 kg netti x fr. 4.50)
= fr. 427.40
Invece di 133 kg lordi
in 40 colli
121.5 kg netti x fr. 3.50 =
fr. 425.25
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore
rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 33 kg
lordi (= 133 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 14). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
133 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 300 kg invece di 363.2 kg di pomodori altri.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1381623), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 280.4 kg netti di
pomodori freschi altri contenuti in 61 colli (casse), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-416). Per questo invio manca
l’estratto della comanda manoscritta del signor F._______.
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Pagina 98
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800965 del 13 giugno 2006
(cfr. atto B-404), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi /
280.4 kg netti di pomodori altri conting. cat. II contenuti in 61 colli (casse),
suddivisi in due quantitativi: 250 kg lordi / 232 kg netti (45 colli) ad un prez-
zo di 2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 580 franchi
(= 232 kg netti x fr. 2.50); 50 kg lordi / 48.4 kg netti (16 colli) ad un prezzo
di 3.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 174.24 franchi
(= 48.4 kg netti x fr. 3.60). Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprov-
vista del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-398).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 giugno 2006 della
E._______ (cfr. atto B-397) – che fa riferimento alla fattura n. 800965 –
mostra che 363.2 kg lordi / 325.3 kg netti di pomodori altri conting. cat. II
contenuti in 40 colli – suddivisi in due quantitativi: 282.2 kg lordi / 250.7 kg
netti (45 colli) e 81 kg lordi / 74.6 kg netti (16 colli) – sono stati acquistati
dalla E._______ presso il suo fornitore e detti quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per i
pomodori altri è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 363.2 kg lordi / 325.3 kg netti di
pomodori altri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
748.19 franchi (= 325.3 kg netti x fr. 2.30).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato,
mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il
peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero-
similmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in
proposito invio n. 3), la quantità di merce nella fattura è stata infatti
diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 300.0 kg lordi
in 61 colli
(232 kg netti x fr. 2.50)
+ (50 kg netti x fr. 3.60)
= fr. 754.24
Invece di 363.2 kg lordi
in 61 colli
325.3 kg netti x fr. 2.30 =
fr. 748.19
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore
A-7392/2014
Pagina 99
rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato 63.2 kg
lordi (= 363.2 kg lordi – 300 kg lordi) in più di pomodori altri – e non soltanto
63 kg erroneamente indicati dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato
all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio
doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto poc’anzi
– non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece
plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va
tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che
il quantitativo non dichiarato all’importazione è pari a 63.2 kg lordi (e non a
63 kg lordi indicati dalla DGD), al quale va applicata l’aliquota di dazio più
alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Caso n. 20
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 14.06.2006
Quietanza n.: 1401327
Documenti giustificativi: atto 32.2.5 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 5 (cfr. atti B-421 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-429
atto B-436
0704.9051 Broccoletti 200 10.00 20.00 421.00
0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 716.00
Invece di
atto B-423
0704.9051 Broccoletti, ADC 200 1.00 20.00 421.00
0704.9059 Broccoletti,
ADFC
4 228.00 9.10 0.00
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 716.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
120 731.00 877.20 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di broccoletti.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 220 kg di pomodori cherry.
Differenza di dazio: 886.30 0.00
Differenza IVA: fr. 886.30 x 2.4% = fr. 21.25
A-7392/2014
Pagina 100
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di broccoletti.
Per l’invio n. 20, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 1401327). Dalla prima, datata 14 giugno
2006, ore 15:34 (cfr. atto B-448, versione 1), risulta l’importazione di 200 kg
lordi / 196 kg netti di broccoletti freschi contenuti in 40 colli (cartoni),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì
dalla seconda dichiarazione, parimenti datata 14 giugno 2006, ore 15:52,
su cui è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è
altro che la correzione della prima (cfr. atto B-436, versione 2). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « brocc » ciò che
significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva
utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-
422). Detto contingente trova conferma nell’elenco dei contingenti del
14 giugno 2006, dal quale risulta che dal 14 giugno 2006 al 20 giugno
2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i
broccoli (cfr. atto B-444).
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 14 giugno 2006
(cfr. atto B-429), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 196 kg netti di
broccolet. film. conting. contenuti in 40 colli ad un prezzo totale di
421.40 franchi (= 196 kg netti x fr. 2.15), stranamente arrotondato dalla
E._______ a 420.42 franchi, un fatto che si spiega con l’argomentazione
che segue.
Come per l’invio n. 2, anche per i broccoletti il relativo prospetto ricavato
del 14 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-423) – che fa riferimento
alla fattura n. 800969 – mostra che 204 kg lordi / 200 kg netti di broccolet.
film. contingent. contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come già indicato, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti soltanto dei colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili.
Per i broccoletti è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 204 kg lordi / 200 kg netti di
broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 420 franchi (=
200 kg netti x fr. 2.10).
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Pagina 101
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo
di vendita unitario, differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di
vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il
contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) –
il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta leggermente diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 40 colli
196 kg netti x fr. 2.15 = fr. 421.40
*fr. 420.42
*secondo la fattura
Invece di 204 kg lordi
in 40 colli
200 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 420.00
Così si spiega anche la differenza riscontrata nella fattura tra il prezzo
totale calcolato aritmeticamente di 421.40 franchi e quello effettivamente
indicato dalla E._______ di 420.42 franchi, l’ultimo essendo più vicino a
quello di 420 franchi risultante dal prospetto ricavato. Tutti gli elementi che
precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente
giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state
eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto
realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve
dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 4 kg lordi (= 204 kg
lordi – 200 kg lordi) in più di broccoletti rispetto a quanto dichiarato
all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del dazio
doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 14 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 204 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
A-7392/2014
Pagina 102
ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 100 kg invece di 220 kg di pomodori cherry.
Come visto, per l’invio n. 20, agli atti sono presenti due dichiarazioni doga-
nali (entrambe con il n. 1401327). Dalla prima, datata 14 giugno 2006
(cfr. atto B-441, versione 1), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 93 kg
netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cartoni),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì
dalla seconda dichiarazione, parimenti datata 14 giugno 2006, su cui è
presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che
la correzione della prima (cfr. atto B-436, versione 2). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 70 a sinistra della scritta « cherry » (appena
leggibile) ciò che corrisponde in apparenza al numero di colli comandato
dalla ricorrente 1 (cfr. atto B-422). Dall’elenco dei contingenti del 14 giugno
2006 risulta poi che dal 14 giugno 2006 al 20 giugno 2006, la ricorrente 1
aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per i pomodori ciliegia
« cherry » altri (cfr. atto B-444).
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 14 giugno 2006
(cfr. atto B-429), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la società E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg
lordi / 93 kg netti di pomod. cherry. altri cil. contin. cat. 2 contenuti in 70 colli
ad un prezzo di 7.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
716.10 franchi (= 93 kg netti x fr. 7.70).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 14 giugno 2006 della
E._______ (cfr. atto B-423) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 –
mostra che 220 kg lordi / 210 kg netti di pomod. cherry. altri cil. contin.
contenuti in 70 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Come già indicato, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto
dei colli pieni, sicché i quantitativi risultano plausibili. Accanto ai broccoletti
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è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.40 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le
autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 220 kg lordi / 210 kg netti di
pomodori cherry altri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
714 franchi (= 210 kg netti x fr. 3.40).
Come per i broccoletti, anche per i pomodori cherry vale la stessa argo-
mentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere
simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato aumentato –
un prezzo all’ingrosso di 7.70 franchi/kg, per il quale non ci sono consu-
matori pronti a comprare dei cherry, il prezzo al dettaglio essendo di almeno
di 10 franchi/kg – e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al
prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a
disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). La gran differen-
za dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e nel prospetto ricavato si
spiega con la grande differenza tra il peso dichiarato e il peso effettivo;
maggiore è la differenza nel peso, maggiore deve essere quella nel prezzo
al chilo. Poiché la quantità effettiva era più del doppio, anche il prezzo al
chilo doveva essere più del doppio.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 70 colli
93 kg netti x fr. 7.70 = fr. 716.10.
Invece di 220 kg lordi
in 70 colli
210 kg netti x fr. 3.40 =
fr. 714.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 120 kg lordi (= 220 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori
cherry altri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi),
eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
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Anche per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i broccoletti che – come visto poc’anzi – non
è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili
e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va
pertanto qui confermata.
Caso n. 21
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 800983 del
15 giugno 2006 (cfr. atto B-452), dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1, le tre merci seguenti: (1) 9 kg lordi / 6 kg netti di
basilico cat. I contenuti in 6 colli al prezzo unitario di 17 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 102 franchi (= 6 kg netti x fr. 17.00); (2)
32.7 kg lordi / 30 kg netti di lattughino altri cat. I contenuti in 9 colli al prezzo
unitario di 7.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
225 franchi (= 30 kg netti x fr. 7.50); (3) 55 kg lordi / 50 kg netti di rucola
selvatica insalata cat. I contenuti in 10 colli al prezzo unitario di
7.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 375.00 franchi (=
50 kg netti x fr. 7.50).
Per questo acquisto di merce, agli atti non risulta alcuna dichiarazione
doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce
non sarebbe stata dichiarata all’importazione appare plausibile. Del resto,
i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d’inficiare tale
conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in
maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni dell’autorità
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: Sconosciuta
Quietanza n.: Merce omessa alle formalità doganali
Documenti giustificativi: atto 32.2.6 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 6 (cfr. atti B-421 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
---
Merce non
annunciata
Invece di
atto B-452
0709.9099 Basilico 9 8.50 0.75 102.00
0705.1959 Lattughino,
ADFC 1
32 400.00 128.00 225.00
0709.9099 Rucola 55 8.50 4.70 375.00
Fatti contestati: omessa dichiarazione di 9 kg di basilico, 32 kg di
lattughino, 55 kg di rucola (fattura pagata)
Differenza di dazio: 133.45 0.00
Differenza IVA: fr. 20.00
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Pagina 105
inferiore, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce
che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 15). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la
merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all’importazione, sicché
si deve concludere che i dazi doganali e l’IVA all’importazione sono stati di
fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo
in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2).
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 22
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 114 kg di broccoletti.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di broccoletti
freschi contenuti in 20 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 19.06.2006
Quietanza n.: 1446473
Documenti giustificativi: atto 32.2.7 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 7 (cfr. atti B-453segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-461
atto B-471
atto B-475
0704.9051 Broccoletti 100 10.00 10.00 211.00
0702.0091 Pomodori altri 557 5.00 27.85 1'296.00
0702.0021 San Marzano 200 5.00 10.00 386.00
Invece di
atto B-455
0704.9051 Broccoletti, ADC 100 1.00 10.00 211.00
0704.9059 Broccoletti ADFC 14 228.00 31.90 0.00
0702.0091 Pomodori altri,
ADC
557 5.00 27.85 1'296.00
0702.0099 Pomodori altri
ADFC
53 264.00 139.90 0.00
0702.0021 San Marzano,
ADC
200 5.00 10.00 386.00
0702.0029 San Marzano,
ADFC
26 264.00 68.65 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 114 kg di broccoletti.
b) dichiarazione di 557 kg invece di 610 kg di pomodori.
c) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di San Marzano.
Differenza di dazio: 240.45 0.00
Differenza IVA: fr. 240.45 x 2.4% = fr. 5.75
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presso la E._______ (cfr. atto B-471). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 100 a fianco della scritta « broccoli » ciò che significa – per
l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz-
zare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-454).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006
(cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi /
96 kg netti di broccolet. film. contingent. cat. I contenuti in 20 colli ad un
prezzo di 2.20 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
211.20 franchi (= 96 kg netti x fr. 2.20). Agli atti vi è una copia della predetta
fattura, sprovvista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati
(cfr. atto B-456).
Come per l’invio n. 2, anche per i broccoletti il relativo prospetto ricavato
del 19 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-455) – che fa riferimento
alla fattura n. 801007 – mostra che 114 kg lordi / 100 kg netti di broccolet.
film. contingent. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché i quantitativi indicati risultano plausibili.
Accanto ai broccoletti è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 114 kg lordi / 100 kg netti
di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 210 franchi
(= 100 kg netti x fr. 2.10).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo
di vendita unitario, differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di
vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il
contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) –
il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce vendu-
ta leggermente diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 20 colli
96 kg netti x fr. 2.20 = fr. 211.20
Invece di 114 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 210.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 14 kg lordi (= 114 kg lordi – 100 kg lordi) in più di broccoletti
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 15). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
114 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona
fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare
i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA
(cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di
discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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b) Dichiarazione di 557 kg invece di 610 kg di pomodori altri.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 557 kg lordi / 527.8 kg netti di pomo-
dori altri freschi contenuti in 106 colli (casse/cassette), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-471). Sull’estratto dell’ordina-
zione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______ – stra-
namente non presa in considerazione dalla DGD –, risulta la dicitura 500 a
fianco della scritta « pom altri » (in arancione) ciò che verosimilmente sta
a significare che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-454).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006
(cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 557 kg lordi /
527.8 kg netti di pomodori altri contigent. cat. I contenuti in 106 colli, suddi-
visi in due quantitativi: 110 kg lordi / 98.8 kg netti (16 colli) ad un prezzo di
3.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 365.56 franchi
(= 98.8 kg netti x fr. 3.70); 447 kg lordi / 429 kg netti (90 colli) ad un prezzo
di 2.17 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 930.93 franchi
(= 429 kg netti x fr. 2.17). Il prezzo totale risulta dunque di 1'296.49 franchi.
Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario di una parte della merce
(fr. 2.17) non sia stato stranamente arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi è
una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-456).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della
E._______ (cfr. atto B-455) – che fa riferimento alla fattura n. 801007 –
mostra che 610 kg lordi / 566.8 kg netti di pomodori altri contingent.
contenuti in 96 colli – suddivisi in due quantitativi: 500 kg lordi / 468 kg netti
(80 colli) e 110 kg lordi / 98.8 kg netti (16 colli) – sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i pomodori è
indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg per i primi 80 colli e di
3.70 franchi/kg per i restanti 16 colli – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 500 kg
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lordi / 468 kg netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 936 franchi (= 468 kg netti x fr. 2), nonché 110 kg lordi / 98.8 kg
netti di pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
365.56 franchi (= 98.8 kg netti x fr. 3.70). Il prezzo totale risulta dunque di
1'301.56 franchi.
Da quanto precede, risulta che tutti i dati sono stati modificati: il numero di
colli (da 96 a 106), così come i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella
fattura, nonché il peso lordo/netto della merce. In particolare, per poter
verosimilmente rispettare il contingente di 500 kg della ricorrente 1 (cfr. in
proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per
lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
557 kg lordi
in 106 colli
(98.8 kg netti x fr. 3.70)
+ (429.0 kg netti x fr. 2.17)
= fr. 1'296.49
Invece di 610 kg lordi
in 106 colli
(98.8 kg netti x fr. 3.70)
+ (468.0 kg netti x fr. 2.00)
=
fr. 1'301.56
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
per una parte della merce rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non
arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a
dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la
dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei
seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche appor-
tate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un
quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere
parte dei tributi all’importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero
acquistato 53 kg lordi (= 610 kg lordi – 557 kg lordi) in più di pomodori altri
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (557 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i broccoletti che – come visto poc’anzi – non
è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili
e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa merce va
pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori San Marzano.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1446473), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomo-
dori S. Marzano freschi contenuti in 24 colli (casse/cassette), acquistati
dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-475). Sull’estratto
A-7392/2014
Pagina 110
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti » ciò che
significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione
o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC
(cfr. atto B-454). Le lettere CAV accanto alla cifra 200 corrispondono
all’abbreviazione del nome del fornitore della E._______, risultante altresì
dal prospetto ricavato.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801007 del 19 giugno 2006
(cfr. atto B-461), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti
di pomodori S. Marzano peretti cat. I contenuti in 24 colli ad un prezzo di
2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 385.60 franchi
(= 192.8 kg netti x fr. 2). Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprov-
vista del timbro ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atto B-456).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 giugno 2006 della
E._______ (cfr. atto B-455) – che fa riferimento alla fattura n. 801007 –
mostra che 226 kg lordi / 214 kg netti di pomodori S. Marzano peretti cat. I
contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore ivi indicato e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai pomodori è
poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 226 kg lordi / 214 kg netti di detti pomodori per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 385.20 franchi (= 214 kg netti x fr. 1.80).
Come per i broccoletti, anche per i pomodori San Marzano vale la stessa
argomentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece
stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al
prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a
disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 24 colli
192.8 kg netti x fr. 2.00 = fr. 385.60
Invece di 226 kg lordi
in 24 colli
214.0 kg netti x fr. 1.80 =
fr. 385.20
A-7392/2014
Pagina 111
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato
26 kg lordi (= 226 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa
generica argomentazione sollevata per i broccoletti che – come visto
poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro
invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per
questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 23
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1498591), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 702 kg lordi / 645 kg netti di ciliegie
fresche contenuti in 120 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-498). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-501). L’ordinazione manoscritta del signor
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 22.06.2006
Quietanza n.: 1498591
Documenti giustificativi: atto 32.2.8 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 8 (cfr. atti B-478 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
Kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-488
atto B-498
0809.2011 Ciliegie 120 3.00 3.60 330.00
Invece di
atto B-480
0702.0019 Cherry 120 731.00 877.20 330.00
Fatti contestati: dichiarazione di 120 kg di ciliegie invece di 120 kg
di cherry.
Differenza di dazio: 873.60 0.00
Differenza IVA: fr. 873.60 x 2.4% = fr. 20.95
A-7392/2014
Pagina 112
F._______ indica poi alla sinistra della scritta ciliegie (cfr. seconda riga,
appena leggibile) 80 colli e alla sua destra l’abbreviazione CAV
corrispondenti al nome del fornitore indicato nel prospetto ricavato della
E._______ (cfr. atto B-479).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 80129 del 22 giugno 2006 della
E._______ indirizzata alla ricorrente 1 (cfr. atto B-488) utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa in
considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la società
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 702 kg lordi / 645 kg netti di ciliegie
contenuti in 120 colli (casse) suddivisi in tre quantitativi: (1) 115 kg lordi /
108 kg netti (20 colli) e (2) 467 kg lordi / 427 kg netti (80 colli) ad un prezzo
unitario di 6.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
3'477.50 franchi (= [108 kg netti + 427 kg netti] x fr. 6.50); (3) 120 kg lordi /
110 kg netti (20 colli), ad un prezzo unitario di 3 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 330 franchi (=110 kg netti x fr. 3). Agli atti vi è
altresì una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro ufficiale della
dogana e indicante i medesimi quantitativi, ove accanto ai 20 colli conte-
nenti le ciliegie, risulta la dicitura scritta a mano « cherry » (cfr. atto B-481).
Il relativo prospetto ricavato del 22 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto
B-480), facente riferimento alla fattura n. 801029, mostra che solo 582 kg
lordi / 535 kg netti di ciliegie contenuti in 100 colli – suddivisi in due quanti-
tativi diversi: 115 kg lordi / 108 kg netti (20 colli) + 467 kg lordi / 427 kg netti
(80 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e
che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto
alle ciliegie è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 6.50 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo le autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque solo venduto 582 kg
lordi / 535 kg netti di ciliegie contenuti in 100 colli per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 3'477.50 franchi (= [108 kg netti + 427 kg netti]
x fr. 6.50). Ne discende che rispetto a quanto dichiarato all’importazione,
nel prospetto ricavato mancano 20 colli contenenti 120 kg lordi / 110 kg
netti di ciliegie.
Ciò precisato, nessun elemento contenuto nel prospetto ricavato e nella
restante documentazione porta tuttavia lo scrivente Tribunale a ritenere
che i mancanti 20 colli di ciliegie siano invero dei pomodori cherry, per i
quali sarebbero stati indicati dei quantitativi diversi. L’unica menzione a dei
pomodori concerne infatti 650 kg lordi / 602 kg netti di pomodori altri
A-7392/2014
Pagina 113
contingent. contenuti in ben 120 colli. Orbene, tale dato – preso in conside-
razione dall’autorità inferiore a sostegno della sua tesi – non permette in
alcun modo neppure d’ipotizzare che invero si tratti di pomodori cherry
importati al posto delle ciliegie. La menzione « cherry » sulla copia della
fattura presa in considerazione dalle dogane (cfr. atto B-481), a lui sola non
è sufficiente per provare la tesi dell’autorità inferiore.
L’argomentazione della DGD non potrebbe neppure essere seguita, qualo-
ra la stessa avesse invero voluto asserire che una parte dei pomodori altri
contingente è stata importata come ciliegie. È vero che nella fattura i
120 colli di pomodori hanno un peso di 500 kg lordi / 476 kg netti e nel
prospetto ricavato di 650 kg lordi / 602 kg netti. Tuttavia la differenza tra i
due pesi di 150 kg lordi / 126 kg netti non corrisponde al peso delle ciliegie
non dichiarate secondo la DGD di 120 kg lordi.
Gli atti relativi a tale invio non sono dunque in grado di provare quanto
asserito dalla DGD. In assenza di una prova, si deve dunque dare retta ai
ricorrenti che sostengono di aver ricevuto le ciliegie a loro fatturate
(cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 15). Quanto
precede, porta lo scrivente Tribunale a ritenere che la ripresa fiscale di
873.60 franchi per i dazi doganali e di 20.95 franchi per l’IVA operata dalla
DGD per detta merce non è giustificata, sicché va annullata.
A-7392/2014
Pagina 114
Caso n. 24
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 270 kg di pomodori carnosi.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1537315), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di pomodori
carnosi contenute in 50 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-522). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco
della scritta « carno » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-504).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801050 del 26 giugno 2006
(cfr. atto B-511), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di
pomodori carnosi conting. > 80m. cat. I contenuti in 50 colli ad un prezzo
di 2.64 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 500.65 franchi
(= 190 kg netti x fr. 2.64). Un esame approfondito della fattura, mostra che
il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori – come per i quelli
San Marzano – è l’unico prezzo che non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 26.06.2006
Quietanza n.: 1537315
Documenti giustificativi: atto 32.2.9 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 9 (cfr. atti B-503 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-511
atto B-522
atto B-523
0702.0091 Pomodori carnosi 200 5.00 10.00 500.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano
200 5.00 10.00 538.00
Invece di
atto B-505
0702.0091 Pomodori
carnosi, ADC
200 5.00 10.00 500.00
0702.0099 Pomodori carnosi
ADFC
70 264.00 184.80 0.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano, ADC
200 5.00 10.00 538.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
96 264.00 253.45 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 270 kg di pomodori carnosi.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 296 kg di San Marzano.
Differenza di dazio: 438.25 0.00
Differenza IVA: fr. 438.25 x 2.4% = fr. 10.45
A-7392/2014
Pagina 115
Agli atti vi sono altresì due copie della predetta fattura, una sprovvista del
timbro delle dogane (cfr. atto B-506), l’altra con il timbro (cfr. atto B-512),
entrambe con i medesimi dati.
Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori carnosi dell’invio n. 24 il relativo
prospetto ricavato del 26 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-505) –
che fa riferimento alla fattura n. 801050 – mostra che 270 kg lordi / 250 kg
netti di pomodori carnosi conting. > 80m, contenuti in 50 colli sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come già detto, nel commercio
all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché detti quantitativi
risultano plausibili. Per detti pomodori è poi indicato a mano il prezzo di
vendita di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ –
che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 270 kg lordi
/ 250 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 500 franchi (= 250 kg netti x fr. 2).
Anche qui, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di
colli importati uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il
prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere
simile il prezzo di vendita totale nei due documenti – rispettando vero-
similmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito
invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 50 colli
190 kg netti x fr. 2.64 = fr. 500.65
Invece di 270 kg lordi
in 50 colli
250 kg netti x fr. 2.00 =
fr. 500.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano
state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a
quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione.
Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 70 kg lordi
(= 270 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori carnosi rispetto a quanto
A-7392/2014
Pagina 116
dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte del
dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 16). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
270 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 296 kg di pomodori San Marzano.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1537315), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 193.6 kg netti di pomo-
dori S. Marzano freschi contenute in 32 colli (casse), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-523). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretto » ciò che
significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione
o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC
(cfr. atto B-504).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801050 del 26 giugno 2006
(cfr. atto B-511), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi /
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Pagina 117
193.6 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marz. cat. I contenuti in 32 colli
ad un prezzo di 2.78 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
538.21 franchi (= 193.6 kg netti x fr. 2.78). Un esame approfondito della
fattura, mostra che il prezzo di vendita unitario indicato per detti pomodori
– come per quelli carnosi – è l’unico prezzo che non è stato arrotondato di
5 centesimi. Agli atti vi sono altresì due copie della predetta fattura, una
sprovvista del timbro delle dogane (cfr. atto B-506), l’altra con il timbro
(cfr. atto B-512), entrambe con i medesimi dati.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 giugno 2006 della
E._______ (cfr. atto B-505) – che fa riferimento alla fattura n. 801050 –
mostra che 296 kg lordi / 283.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza,
contenuti in 32 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Accanto ai
pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 296 kg lordi / 283.2 kg netti di
pomodori San Marzano per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
509.76 franchi (= 283.2 kg netti x fr. 1.80).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato,
mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il
peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero-
similmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in
proposito quanto indicato per l’invio n. 3), la quantità di merce indicata nella
fattura utilizzata per lo sdoganamento è stata diminuita rispetto a quanto
indicato nel prospetto ricavato. Come visto, il prezzo di vendita unitario
riportato sulla fattura è poi inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prez-
zo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento
a dimostrazione della sussistenza di un adattamento dei dati utilizzati per
la dichiarazione doganale. Tutti gli elementi che precedono costituiscono
dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche
apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un
quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere
parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1
ha invero acquistato 96 kg lordi (= 296 kg lordi – 200 kg lordi) in più di
pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato (200 kg lordi),
eludendo così parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014
Pagina 118
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa
generica argomentazione sollevata per i pomodori carnosi che – come
visto poc’anzi – non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD,
loro invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD
per questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 25
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 330 kg di pomodori cherry.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1602118), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di pomodori
« cherry » a grappolo freschi contenuti in 100 colli (palette), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-550). Sull’estratto dell’ordina-
zione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 29.06.2006
Quietanza n.: 1602118
Documenti giustificativi: atto 32.2.10 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 10 (cfr. atti B-525 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-530
atto B-546
atto B-543
atto B-550
0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 870.00
Invece di
atto B-527
atto B-528
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 870.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
230 731.00 1'681.30 0.00
0703.1079 Cipolle dorate,
ADFC
950 96.00 912.00 712.50
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
923 264.00 2'436.70 1'433.10
0702.0099 Pomodori ramati,
ADFC 1
1'650 150.00 2'475.00 2’700.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 330 kg di pomodori cherry.
b) omessa dichiarazione del concarico passato da Gondo di
950 kg di cipolle, di 923 kg di San Marzano e di 1650 kg di
pomodori ramati.
Differenza di dazio: 7'505.00 0.00
Differenza IVA: fr. 7'505 x 2.4 % = fr. 180.10
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la dicitura 100 a fianco della scritta « cherry » ciò che significa – per
l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva uti-
lizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-524).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801068 del 29 giugno 2006
(cfr. atto B-543), utilizzata verosimilmente per lo sdoganamento (manca il
timbro ufficiale della dogana) e presa in considerazione dalle autorità doga-
nali, dalla quale risulta che la società E._______ ha venduto alla
ricorrente 1 100 kg lordi / 95 kg netti di pomodori cherry altri conting.
contenuti in 100 colli ad un prezzo di 9.16 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 870.20 franchi (= 95 kg netti x fr. 9.16). Un
esame approfondito della fattura, mostra che il prezzo di vendita indicato
per i cherry è l’unico prezzo che non è stato arrotondato verso di
5 centesimi. Agli atti vi è una copia della predetta fattura, sprovvista del
timbro ufficiale della dogana, indicante i medesimi dati (cfr. atto B-529).
Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 25 il relativo
prospetto ricavato del 29 giugno 2006 della E._______ (cfr. atto B-527) –
che fa riferimento alla fattura n. 801068 – mostra che 330 kg lordi / 300 kg
netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 100 colli sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Si ricorda che nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi
risultano plausibili. Per i pomodori è poi indicato a mano il prezzo di vendita
di 2.90 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 330 kg lordi / 300 kg netti
di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
870 franchi (= 300 kg netti x fr. 2.90).
Anche qui, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati
uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di
vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il
prezzo di vendita totale nei due documenti – rispettando verosimilmente il
contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) –
il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Pagina 120
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 100 colli
95 kg netti x fr. 9.16 = fr. 870.20
Invece di 330 kg lordi
in 100 colli
300 kg netti x fr. 2.90 =
fr. 870.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Detto
prezzo non è realistico, nella misura in cui con un prezzo di vendita
all’ingrosso di 9.16 franchi/kg, non si intravvedono consumatori pronti a
comprare dei pomodori cherry: per poter avere un certo margine di guada-
gno, il prezzo al dettaglio dovrebbe infatti essere di almeno di 10 franchi/kg.
Orbene, la gran differenza dei due prezzi al chilo riscontrati nella fattura e
e nel prospetto ricavato si spiega con la grande differenza tra il peso
dichiarato e il peso effettivo; maggiore è la differenza nel peso, maggiore
deve essere quella nel prezzo al chilo. Poiché la quantità effettiva era più
del triplo, anche il prezzo al chilo doveva essere più del triplo.
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 230 kg lordi (= 330 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori
cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo
in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 16 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 330 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione,
A-7392/2014
Pagina 121
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essen-
do in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
benché manchi il timbro ufficiale della doganale sulla fattura agli atti, sicché
la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Omessa dichiarazione di 950 kg di cipolle, di 923 kg di San
Marzano e di 1650 kg di pomodori ramati.
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 801071 del
29 giugno 2006 (cfr. atto B-530), su cui la DGD fonda la ripresa fiscale e
dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1, le tre
merci seguenti: (1) 950 kg lordi / 950 kg netti di cipolle dorate contenuti in
95 colli al prezzo unitario di 0.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul
peso netto, di 807.50 franchi (= 950 kg netti x fr. 0.85); (2) 923 kg lordi /
843 kg netti di pomodori S. Marzano cat. I contenuti in 100 colli al prezzo
unitario di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
1'517.40 franchi (= 843 kg netti x fr. 1.80); (3) 1'650 kg lordi / 1'500 kg netti
di pomodori ramati grappolo cat. II contenuti in 300 colli al prezzo unitario
di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 3'000 franchi
(= 1'500 kg netti x fr. 2). Tale fattura è sprovvista del timbro ufficiale delle
dogane.
Agli atti, vi è poi un’altra versione della fattura n. 801071 del 29 giugno
2006 (cfr. atto B-531) sulla quale sono indicati i medesimi quantitativi di
merce riportati nell’atto B-530, ma per delle merci e dei prezzi di vendita
unitari diversi: (1) 950 kg lordi / 950 kg netti di angurie mignon contenuti in
95 colli al prezzo unitario di 0.75 franchi/kg, per un totale, calcolato sul
peso netto, di 712.50 franchi (= 950 kg netti x fr. 0.75); (2) 923 kg lordi /
843 kg netti di pesche B. contenuti in 100 colli al prezzo unitario di
1.70 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'433 franchi
(= 843 kg netti x fr. 1.70); (3) 1'650 kg lordi / 1'500 kg netti di pesche A
contenuti in 300 colli al prezzo unitario di 1.80 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 2'700 franchi (= 1'500 kg netti x fr. 1.80). Anche
detta fattura è sprovvista del timbro doganale. Sennonché i dati riportati in
questa versione non trovano alcun riscontro nei restanti documenti agli atti.
Al riguardo, né la DGD, né i ricorrenti forniscono chiarimenti.
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Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______, per conto
della E._______ risulta infatti la comanda da parte della ricorrente 1 delle
cipolle, dei pomodori S. Marzano e dei pomodori ramati (cfr. B-526), così
come riportati nella fattura B-530. Su detta ordinazione non vi è invece
traccia delle merci indicate nella fattura B-531.
Agli atti è inoltre presente un prospetto ricavato del 29 giugno 2006 della
E._______, creato alle ore 11:35:07 e facente riferimento alla fattura
n. 801071 (cfr. atto B-528), dal quale risultano esattamente le stesse merci,
gli stessi quantitativi, gli stessi prezzi (indicati verosimilmente a mano dal
signor F._______) fatturati alla ricorrente 1 nell’atto B-530. Sull’angolo
destro superiore di tale prospetto ricavato è presente l’indicazione
« pag. 2 », che seguente la « pag. 1 » del prospetto ricavato B-527
concernente la fattura n. 801068 esaminata al punto (a) che precede. Pure
le copie di detto prospetto ricavato mostrano i medesimi dati (cfr. atti B-528
e B-536, quest’ultimo datato 30 giugno 2006 e redatto alle ore 07:19:47).
Gli altri prospetti ricavati agli atti non indicano invece né le merci riportate
nella fattura B-530, né quelle della fattura B-531 (cfr. atti B-532 e B-533).
Da un’analisi complessiva dei predetti documenti – il cui contenuto è stato
descritto poc’anzi – è chiaramente visibile il « modus operandi » adottato
dalla E._______: i dati riportati nei vari documenti, sopprattuto nelle fatture
e nei prospetti ricavati sono stati modificati a più riprese, adattando i prezzi
di vendita unitari o il tipo di merce (cfr. dati indicati in rosso), così come
riassunto schematicamente nella tabella che segue.
Nr. Atto Data/orario Documento Merce Peso
lordo/netto
Prezzo
al kg
Prezzo al
kg annotato
Ripreso
nell’atto
0 B-526 Ordinazione
manoscritta
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram
1
1 B-528 29.6. - 11h35 Prospetto
ricavato
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram.
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
- 2 e 3
2 B-539 29.6. Fattura Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
3 B-536 30.6. - 07h19 Prospetto
ricavato
Cipolle
Pom. S.M.
Pom. ram.
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
fr. 0.85
fr. 1.80
fr. 2.00
4
4 B-533 30.6. - 07h21 Prospetto
ricavato
Cipolle
Pesche B
Pom. ram.
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
fr. 0.85
fr. 1.60
fr. 2.00
5
5 B-534 ? Verso B-533 o
separato
Cipolle
Pesche B
Pesche A
fr. 0.75
fr. 1.60
fr. 1.65
6 e 7
6 B-532 30.6. - 08h17 Prospetto
ricavato
Cipolle
Pesche B
Pom. ram.
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
fr. 0.75
fr. 1.60
fr. 1.65
fr. 1.70
fr. 1.80
7 B-531 29.6. - ? Fattura Angurie
Pesche B
Pesche A
950/950 kg
923/843 kg
1'650/1'500 kg
fr. 0.75
fr. 1.70
fr. 1.80
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Pagina 123
Quanto precede, conduce lo scrivente Tribunale a ritenere la presenza di
seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) secondo cui le merci
comandate e ricevute dai ricorrenti sono quelle indicate nella fattura B-530,
nella comanda manoscritta B-526 e nel prospetto ricavato B-528. Ciò
constatato, per le merci indicate nella fattura B-530, agli atti non risulta
tuttavia alcuna dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doga-
nali, secondo cui dette merci non sarebbe state dichiarate all’importazione
appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento
permettente d’inficiare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti
limitati a contestare in maniera del tutto generica e non circostanziata le
conclusioni della DGD, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha
ricevuto la merce che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari
del 14 dicembre 2015, pag. 16 seg.). Così facendo, i ricorrenti ammettono
di aver ricevuto la merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all’im-
portazione, sicché si deve concludere che i tributi doganali all’importazione
sono stati di fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2).
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 26
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 12.07.2006
Quietanza n.: 1824865
Documenti giustificativi: atto 32.2.11 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 11 (cfr. atti B-552 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-560
atto B-567
0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 430.00
0809.2011 Ciliegie 100 3.00 3.00 672.00
Invece di
atto B-554
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 430.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC 1
37 600.00 222.00 0.00
0809.2011 Ciliegie, ADC 100 3.00 3.00 672.00
0809.2019 Ciliegie, ADFC 5 255.00 12.75 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di pomodori cherry.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di ciliegie.
Differenza di dazio: 234.75 0.00
Differenza IVA: fr. 234.75 x 2.4% = fr. 5.65
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Pagina 124
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di pomodori cherry.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1824865), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di pomodori
« cherry » a grappolo freschi contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-567). Per questo invio è
presente l’elenco dei contingenti del 12 luglio 2006, dal quale risulta che
dal 7 luglio 2006 al 18 luglio 2006, la ricorrente 1 aveva a disposizione una
quota di 100 kg lordi per i pomodori ciliegia a grappolo (cfr. atto B-555). Per
questa merce, l’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______
non fornisce invece alcuna informazione utile (cfr. atto B-553).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801147 del 12 luglio 2006 (cfr. atto
B-560), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalle autorità doganali, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di
pomodori grapp. cilieg. conting. contenuti in 40 colli ad un prezzo di
4.68 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 430.56 franchi
(= 92 kg netti x fr. 4.68). Come osservato per gli altri casi trattati in questa
procedura, il prezzo di vendita unitario per i pomodori cherry stranamente
è l’unico che non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 26 il relativo
prospetto ricavato del 12 luglio 2006 della E._______ (cfr. atto B-554) –
che fa riferimento alla fattura n. 801147 – mostra che 137 kg lordi / 123 kg
netti di pomodori grapp. cilieg. conting. contenuti in 40 colli sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Trattandosi di colli pieni, come
spiegato in altri casi trattati in questa procedura, tali quantitativi appaiono
plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di
3.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 137 kg lordi / 123 kg netti
di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 430.50 franchi
(= 123 kg netti x fr. 3.50).
Anche qui il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati
uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita
unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di
vendita totale nei due documenti – rispettando verosimilmente il contin-
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Pagina 125
gente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prez-
zo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta)
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 40 colli
92 kg netti x fr. 4.68 = fr. 430.56
Invece di 137 kg lordi
in 40 colli
123 kg netti x fr. 3.50 =
fr. 430.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario nella fattura è poi inusuale rispetto
agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che
costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un
adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state ese-
guite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto
realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Di
conseguenza, si deve ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
37 kg lordi (= 137 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 17). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
137 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
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Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di ciliegie.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1824865), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti ciliegie
fresche contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-567). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco
della scritta « ciliegie » (appena leggibile) ciò che significa – per la DGD –
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-553). Dall’elenco dei
contingenti del 12 luglio 2006, risulta tuttavia che dal 7 luglio 2006 al
18 luglio 2006, la ricorrente 1 aveva invero a disposizione una quota di
200 kg lordi per le ciliegie (cfr. atto B-555).
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801147 del 12 luglio 2006
(cfr. atto B-560), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e considerata dalle autorità doganali, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di
ciliegie contingentate contenuti in 13 colli ad un prezzo di 7.00 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 672 franchi (= 96 kg netti x fr. 7).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2006 della E._______
(cfr. atto B-554) – che fa riferimento alla fattura n. 801147 – mostra che
105 kg lordi / 95.9 kg netti di ciliegie contingentate contenuti in 13 colli sono
stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi
quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. L’abbreviazione (DIP)
del nome del fornitore e il prezzo d’acquisto di 3.70 euro/kg si trovano
conseguentemente nell’estratto dell’ordinazione anziché nel prospetto
ricavato. Trattandosi di colli pieni, tali quantitativi appaiono plausibili. Per le
ciliegie è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 7 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le
autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 95.9 kg netti di ciliegie
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 671.30 franchi (= 95.9 kg
netti x fr. 7).
Per questa merce, le differenze riscontrate tra quanto dichiarato all’impor-
tazione e quanto realmente importato sono minime: il numero di colli e il
prezzo di vendita unitario indicati nella fattura e nel prospetto ricavato sono
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gli stessi; il prezzo di vendita finale è molto simile; tra la fattura e il prospetto
ricavato risulta una differenza di appena 5 kg lordi (= 105 kg lordi – 100 kg
lordi) non dichiarati all’importazione. Orbene, nella misura in cui le ciliegie
sono state trasportate in 13 colli in cartone – il cui numero risulta lo stesso
in tutti i documenti –, la differenza di peso lordo non è verosimilmente
attribuibile al tipo d’imballaggio utilizzato, bensì piuttosto all’aumento della
quantità di ciliegie realmente importate. Tenuto conto del « modus operan-
di » rilevato per gli altri invii dalle autorità doganali e dell’assenza di prove
contrarie fornite dai ricorrenti – che, come negli altri casi si sono limitati ad
indicare di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato (cfr. osservazioni
complementari del 14 dicembre 2015, pag. 17) – si deve pertanto ritenere
che anche per questo invio la fattura sia stata modificata facendo figurare
all’importazione un quantitativo di merce inferiore, rispetto a quanto
realmente ricevuto dai ricorrenti. Tale circostanza ha dunque portato all’elu-
sione di una parte dei tributi all’importazione sui 5 kg lordi non dichiarati.
Le conclusioni della DGD appaiono pertanto plausibili, sicché la relativa
ripresa fiscale da lei operata per questa merce va qui confermata.
Caso n. 27
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 31.07.2006
Quietanza n.: 2155324
Documenti giustificativi: atto 32.2.11 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 2,
separatore 11 (cfr. atti B-552 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-578
atto B-587
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm
200 2.90 5.80 224.00
0705.2911 Insalata scarola 98 9.00 8.80 342.00
Invece di
atto B-572
0703.1051 Cipolle grosse
> 70 mm, ADC
200 2.90 5.80 224.00
0703.1059 Cipolle grosse
> 70 mm, ADFC
38
38.8
96.00
96.00
36.50
37.25
0.00
0.00
0705.2911 Insalata scarola,
ADC
100
98
9.00
9.00
9.00
8.80
342.00
342.00
0705.2919 Insalata scarola,
ADFC
5
7
211.00
211.00
10.55
14.75
00.00
00.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 238.8 kg di cipolle grosse >
70 mm.
b) dichiarazione di 98 kg invece di 105 kg di insalata scarola.
Differenza di dazio: 47.25
52.00
0.00
Differenza IVA: fr. 52.00 x 2.4% = fr. 1.25
A-7392/2014
Pagina 128
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 238.8 kg di cipolle grosse.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2155324), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 198 kg netti di cipolle
grosse diam sup 70 mm contenuti in 28 colli (casse), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-587). Per questo invio manca
agli atti la comanda manoscritta del signor F._______.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801229 del 31 luglio 2006 (cfr. atto
B-578), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risul-
ta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 198 kg netti
di cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 28 colli ad un prezzo di
8 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 224 franchi
(= 28 colli x fr. 8). Agli atti vi è altresì una copia di detta fattura, sprovvista
del timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-573).
Come per l’invio n. 2, anche per le cipolle dell’invio n. 27 il relativo prospet-
to ricavato del 31 luglio 2005 della E._______ (cfr. atto B-554) – che fa
riferimento alla fattura n. 801229 – mostra che 238.8 kg lordi (e non
soltanto 238 kg come fa pensare il calcolo della DGD) / 236.6 kg netti di
cipolle grosse > 70 mm conting. contenuti in 28 colli sono stati acquistati
dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi
stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le
cipolle è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.95 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 238.8 kg lordi / 236.6 kg netti di
cipolle grosse per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
224.77 franchi (= 236.6 kg netti x fr. 0.95).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere praticamente lo stesso di quello indicato nella fattura e il numero di
colli importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta), nonché il
prezzo di vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere
simile il prezzo di vendita totale nei due predetti documenti – rispettando
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita uni-
tario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta
diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura, il prezzo
di vendita unitario è poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso
netto come nel prospetto ricavato, cambiando in tal modo l’unità di misura.
A-7392/2014
Pagina 129
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200.0 kg lordi
in 28 colli
28 colli x fr. 8.00
(198.0 kg netti)
= fr. 224.00
Invece di 238.8 kg lordi
in 28 colli
236.6 kg netti x fr. 0.95 =
fr. 224.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino-
re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero acqui-
stato 38.8 kg lordi (= 238.8 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cipolle grosse –
e non soltanto 38 kg lordi come erroneamente indicato dalla DGD – rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 17). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla con-
segna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 238.8 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata – tenuto conto dei correttivi
indicati in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa
per questo invio, e meglio che il peso lordo non dichiarato è pari a 238.8 kg
anziché i 238 kg indicati dalla DGD – va qui confermata.
b) Dichiarazione di 98 kg invece di 105 kg di insalata scarola.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2155324), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 98 kg lordi / 90 kg netti di insalata
scarola fresca contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1
A-7392/2014
Pagina 130
presso la E._______ (cfr. atto B-587). Per questo invio manca agli atti la
comanda manoscritta del signor F._______.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801229 del 31 luglio 2006 (cfr. atto
B-578), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla quale risul-
ta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 90 kg netti di
ins. scarola conting. contenuti in 16 colli ad un prezzo di 3.80 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 342 franchi (= 90 kg x fr. 3.80).
Agli atti vi è altresì una copia della predetta fattura, sprovvista del timbro
ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atto B-573).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 31 luglio 2005 della E._______
(cfr. atto B-554) – che fa riferimento alla fattura n. 801229 – mostra che
105 kg lordi / 97 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 16 colli sono
stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi
quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano
plausibili. Per l’insalata scarola è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
3.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto,
la E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg lordi / 97 kg netti di
scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 339.50 franchi
(= 97 kg netti x fr. 3.50).
Come per le cipolle, anche per l’insalata scarola vale la stessa argomen-
tazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere
molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan-
tità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo
di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98 kg lordi
in 28 colli
90 kg netti x fr. 3.80
= fr. 342.00
Invece di 105 kg lordi
in 16 colli
97 kg netti x fr. 3.50 =
fr. 339.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino-
re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
A-7392/2014
Pagina 131
acquistato 7 kg lordi (= 105 kg lordi – 98 kg lordi) in più di insalata scarola
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (98 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per l’insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per le cipolle grosse che – come visto poc’anzi
– non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece
plausibili e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va
tuttavia corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che
solo 98 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi
indicati dalla DGD), sicché ai restanti 7 kg lordi omessi, va applicata l’ali-
quota di dazio più alta (cfr. in merito all’aliquota applicabile, consid. 4.1.3
del presente giudizio).
Caso n. 28
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 10.08.2006
Quietanza n.: 2351322
Documenti giustificativi: atto 32.3.1 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 1 (cfr. atti B-590 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-595
atto B-596
atto B-605
atto B-612
0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 482.00
0709.9051 Zucchine 600 10.00 60.00 1'100.00
Invece di
atto B-591
0709.4011 Sedano verde,
ADC
300 10.00 30.00 482.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
15 226.00 33.90 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 600 10.00 60.00 1'100.00
0709.9059 Zucchine,
ADFC
66 209.00 137.95 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde.
b) dichiarazione di 600 kg invece di 666 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 171.85 0.00
Differenza IVA: fr. 171.85 x 2.4% = fr. 4.10
A-7392/2014
Pagina 132
a) Dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2351322), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 286 kg netti di sedano
coste verde fresco contenuti in 53 colli (casse/cassette), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-605). Per questo invio manca
una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801263 del 10 agosto 2006
(cfr. atti B-595 e B-596), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della
dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi /
286 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 53 colli, suddivisi
in due quantitativi: 180 kg lordi / 172 kg netti (21 colli) ad un prezzo di
1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 275.20 franchi
(= 172 kg netti x fr. 1.60); 120 kg lordi / 114 kg netti (32 colli) ad un prezzo
di 6.45 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di
206.40 franchi (= 32 colli x fr. 6.45). Il prezzo totale è dunque pari a
481.60 franchi. Agli atti vi è una copia della fattura, sprovvista del timbro
ufficiale della dogana, con i medesimi dati (cfr. atti B-614 e B-615).
Come per l’invio n. 2, anche per il sedano verde dell’invio n. 28 il relativo
prospetto ricavato del 10 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-591) –
che fa riferimento alla fattura n. 801263 – mostra che 315 kg lordi /
300.2 kg netti di sedano verde conting. cat. 2 contenuti in 53 colli –
suddivisi in due quantitativi: 180 kg lordi / 171.6 kg netti (21 colli) e 135 kg
lordi / 128.6 kg netti (32 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso
il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni,
sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto al sedano è poi indicato
a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente
dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 315 kg lordi / 300.2 kg netti di sedano verde per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 480.32 franchi (= 300.2 kg netti x fr. 1.60).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli impor-
tati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita
unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di
vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimilmente il
contingente a disposizione della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario
è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita
A-7392/2014
Pagina 133
nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. In questo caso poi, per una parte
della merce, nella fattura il prezzo unitario è stato applicato al numero di
colli anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
300 kg lordi
in 53 colli
(172 kg netti x fr. 1.60)
+ (32 colli x fr. 6.45)
= fr. 481.60
Invece di 315 kg lordi
in 53 colli
300.2 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 480.32
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 15 kg lordi (= 315 kg lordi – 300 kg lordi) in più di sedano verde
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come visto per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 17 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 315 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta essere simile (cfr. in proposito invio n. 2). La
loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso
tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione
giusta l’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014
Pagina 134
b) Dichiarazione di 600 kg invece di 666 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2351322), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 600 kg lordi / 553 kg netti di zucchine
fresche contenuti in 94 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-612). Per questo invio manca una
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801263 del 10 agosto 2006
(cfr. atti B-595 e B-596), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della
dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 600 kg lordi /
553 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti in 94 colli, suddivisi in due
quantitativi: 400 kg lordi / 368 kg netti (64 colli) ad un prezzo di 12.20 fran-
chi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 780.80 franchi
(= 64 colli x fr. 12.20); 200 kg lordi / 185 kg netti (30 colli) ad un prezzo di
1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 333 franchi
(= 185 kg netti x fr. 1.80). Il prezzo totale è dunque pari a 1'113.80 franchi.
Agli atti vi è una copia della fattura, sprovvista del timbro ufficiale della
dogana, con i medesimi dati (cfr. atti B-614 e B-615).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 10 agosto 2006 della
E._______ (cfr. atto B-591) – che fa riferimento alla fattura n. 801263 –
mostra che 666 kg lordi / 619 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti
in 94 colli – suddivisi in due quantitativi: 466 kg lordi / 434 kg netti (64 colli)
e 200 kg lordi / 185 kg netti (30 colli) – sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine
è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg – annotato vero-
similmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 666 kg lordi / 619 kg netti di zucchine per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 1'114.20 franchi (= 619 kg netti x fr. 1.80).
Come per il sedano verde, anche per le zucchine vale la stessa argomen-
tazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere
molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan-
tità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo
di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1.
Per una parte della merce, nella fattura il prezzo unitario è poi stato appli-
cato al numero di colli anziché al peso netto.
A-7392/2014
Pagina 135
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
600 kg lordi
in 94 colli
(64 colli x fr. 12.20)
+ (185 kg netti x fr. 1.80)
= fr. 1'113.80
Invece di 666 kg lordi
in 94 colli
619 kg netti x fr. 1.80 =
fr. 1'114.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 66 kg lordi (= 666 kg lordi – 600 kg lordi) in più di zucchine
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (600 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per il sedano verde che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per
questa merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 29
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 17.08.2006
Quietanza n.: 2469625
Documenti giustificativi: atto 32.3.2 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 2 (cfr. atti B-616 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-623
atto B-633
atto B-636
0709.9021 Finocchi 198 7.00 13.85 432.00
0709.9051 Zucchine 100 10.00 10.00 275.00
Invece di
atto B-617
0709.9021 Finocchi, ADC 200
198
7.00
7.00
14.00
13.85
432.00
432.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 16
18
231.00
231.00
36.95
41.60
0.00
0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 100 10.00 10.00 275.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 30 209.00 62.70 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 198 kg invece di 216 kg di finocchi.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 130 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 99.80
104.30
0.00
Differenza IVA: fr. 104.30 x 2.4% = fr. 2.50
A-7392/2014
Pagina 136
a) Dichiarazione di 198 kg invece di 216 kg di finocchi.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2469625), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 198 kg lordi / 188 kg netti di finocchi
freschi contenuti in 51 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-633). Detti dati risultano anche dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-628). Anche per questo invio manca una
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801283 del 17 agosto 2006
(cfr. atto B-623), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 188 kg netti di finocchi
conting. cat. 2 contenuti in 51 colli ad un prezzo di 2.30 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 432.40 franchi (= 188 kg netti x fr. 2.30).
Come per l’invio n. 2, anche per i finocchi dell’invio n. 29 il relativo prospet-
to ricavato del 17 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-617) – che fa
riferimento alla fattura n. 801283 – mostra che 216 kg lordi / 205.8 kg netti
di finocchi conting. cat. 2 contenuti in 51 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto ai
finocchi è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 216 kg lordi / 205.8 kg netti di finocchi per un prezzo tota-
le, calcolato sul peso netto, di 432.18 franchi (= 205.8 kg netti x fr. 2.10).
Orbene, se il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere quasi uguale a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale, tuttavia la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di
vendita unitario differiscono chiaramente. Per poter mantenere simile il
prezzo di vendita totale nei due predetti documenti – rispettando verosimil-
mente il contingente a disposizione della ricorrente 1 – il prezzo di vendita
unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta
diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
198 kg lordi
in 51 colli
188.0 kg netti x fr. 2.30 = fr. 432.40
Invece di 216 kg lordi
in 51 colli
205.8 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 432.18
A-7392/2014
Pagina 137
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 18 kg lordi (= 216 kg lordi – 198 kg lordi) in più di finocchi
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (198 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 18). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
216 kg lordi anziché i 198 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva
acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo
198 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 200 kg lordi indicati
dalla DGD), sicché ai restanti 18 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di
dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
b) Dichiarazione di 100 kg invece di 130 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2469625), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di zucchine
fresche contenuti in 16 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
A-7392/2014
Pagina 138
presso la E._______ (cfr. atto B-636). Detti dati risultano anche dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-629). Per questo invio manca una
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801283 del 17 agosto 2006
(cfr. atto B-623), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95 kg netti di zucchine
contenuti in 16 colli ad un prezzo di 17.20 franchi a collo, per un totale,
calcolato sul numero di colli, di 275.20 franchi (= 16 colli x fr. 17.20).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 agosto 2006 della
E._______ (cfr. atto B-617) – che fa riferimento alla fattura n. 801283 –
mostra che 130 kg lordi / 125.2 kg netti di zucchine conting. cat. I contenuti
in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi
risultano plausibili. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di vendita di
2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto,
la E._______ le avrebbe dunque venduto 130 kg lordi / 125.2 kg netti di
zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 275.44 franchi
(= 125.2 kg netti x fr. 2.20).
Come per i finocchi, anche per le zucchine vale la stessa argomentazione:
il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile
a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita
unitario nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta)
diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimil-
mente il contingente a disposizione della ricorrente 1. Nella fattura il prezzo
unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 16 colli
16 colli x fr. 17.20 = fr. 275.20
Invece di 130 kg lordi
in 16 colli
125.2 kg netti x fr. 2.20 =
fr. 275.44
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
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Pagina 139
acquistato 30 kg lordi (= 130 kg lordi – 100 kg lordi) in più di zucchine
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i finocchi che – come visto poc’anzi – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausi-
bili e convincenti. La ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per questa
merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 30
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 21.08.2006
Quietanza n.: 2524320
Documenti giustificativi: atto 32.3.3 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 3 (cfr. atti B-637 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-641
atto B-647
atto B-648
atto B-649
atto B-653
0705.1911 Insalata romana 45 10.00 4.50 100.00
0708.2098 Fagiolini 200 10.00 20.00 400.00
0705.2941 Cicorino rosso 50 9.00 4.50 216.00
0703.1061 Cipolle rosse 50 2.90 1.45 120.00
0709.9021 Finocchi 31 7.00 2.15 176v
0809.4013 Susine rosse 324 3.00 9.70 748.00
0702.0031 Pomodori carnosi 200 5.00 10.00 651.00
Invece di
atto B-638
0705.1911 Insalata romana,
ADC
45 10.00 4.50 100.00
0705.1919 Insalata romana,
ADFC
5
5.8
231.00
231.00
11.55
13.40
0.00
0.00
0708.2098 Fagiolini, ADC 200 10.00 20.00 400.00
0708.2099 Fagiolini, ADFC 11
11.5
427.00
427.00
46.95
49.10
0.00
0.00
0705.2941 Cicorino rosso,
ADC
50 9.00 4.50 216.00
0705.2949 Cicorino rosso,
ADFC
47 495.00 232.65 0.00
0703.1061 Cipolle rosse,
ADC
50 2.90 1.45 120.00
0703.1069 Cipolle rosse,
ADFC
50 96.00 48.00 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 31 7.00 2.15 176.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 53
54
231.00
231.00
122.45
124.75
0.00
0.00
0702.0031 Pomodori San
Marzano, ADFC
324 264.00 855.35 748.00
0702.0031 Pomodori
carnosi, ADC
200 5.00 10.00 651.00
A-7392/2014
Pagina 140
In concreto, la ripresa fiscale operata dall’autorità inferiore per l’invio n. 30
non è qui litigiosa, la stessa non essendo contestata dai ricorrenti (cfr. os-
servazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 18). In tali circo-
stanze, non vi è a priori motivo di attardarsi ulteriormente al riguardo.
Sennonché, in presenza di errori nel calcolo dei tributi all’importazione –
segnatamente nell’indicazione dei quantitativi dichiarati e/o importati –, la
ripresa fiscale dell’autorità inferiore va però corretta di conseguenza, in
funzione dell’aliquota di dazio effettivamente applicabile (cfr. al riguardo,
consid. 4.1.3 del presente giudizio), così come indicato in rosso dallo
scrivente Tribunale nella tabella acclusa per il presente invio.
0702.0039 Pomodori
carnosi, ADFC
129
129.8
264.00
264.00
340.55
342.65
0.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 45 kg invece di 50.8 kg di insalata romana.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 211.5 kg di fagiolini.
c) dichiarazione di 50 kg invece di 97 kg di cicorino rosso.
d) dichiarazione di 50 kg invece di 100 kg di cipolle rosse.
e) dichiarazione di 31 kg invece di 84 kg di finocchi.
f) dichiarazione di 324 kg di susine invece di 324 kg di pomodori
San Marzano.
g) dichiarazione di 200 kg invece di 329.8 kg di pomodori carnosi.
Differenza di dazio: 1'647.80
1'656.20
0.00
Differenza IVA: fr. 1'656.20 x 4.2% = fr. 39.75
A-7392/2014
Pagina 141
Caso n. 31
a) Dichiarazione di 99 kg invece di 110 kg di fagiolini.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 99 kg lordi / 95 kg netti di fagiolini boby
freschi contenuti in 20 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-685). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-682). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 20 a fianco
della scritta « boby » ciò che conferma il numero di colli acquistati dalla
ricorrente 1 (cfr. atto B-668). Dall’elenco dei contingenti del 28 agosto 2006
(cfr. atto B-673) risulta poi che per i fagiolini altri la ricorrente 1 aveva a
disposizione una quota di 4 kg lordi dal 23 agosto 2006 al 29 agosto 2006
e un’ulteriore quota di 95 kg dal 25 agosto 2006 al 29 agosto 2006, per un
contingente totale di 99 kg.
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 28.08.2006
Quietanza n.: 2653827
Documenti giustificativi: atto 32.3.4 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 4 (cfr. atti B-667 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-677
atto B-685
atto B-688
atto B-689
0708.2098 Fagiolini 99 10.00 9.90 300.00
0705.1941 Insalata lollo 96 10.00 9.60 264.00
0709.9051 Zucchine 197 10.00 19.70 416.00
Invece di
atto B-669
0708.2098 Fagiolini, ADC 100
99
10.00
10.00
9.90
9.90
300.00
300.00
0708.2099 Fagiolini, ADFC 10
11
427.00
427.00
42.70
46.95
0.00
0.00
0705.1941 Insalata lollo,
ADC
100
96
10.00
10.00
10.00
9.60
264.00
264.00
0705.1949 Insalata lollo,
ADFC
6
10.5
922.00
922.00
55.30
96.80
0.00
0.00
0709.9051 Zucchine ADC 200
197
10.00
10.00
20.00
19.70
416.00
416.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 17
20.5
209.00
209.00
35.55
42.85
0.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 99 kg invece di 110 kg di fagiolini.
b) dichiarazione di 96 kg invece di 106.6 kg di insalata lollo.
c) dichiarazione di 197 kg invece di 217.5 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 134.35
186.60
0.00
Differenza IVA: fr. 186.60 x 2.4% = fr. 4.50
A-7392/2014
Pagina 142
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006
(cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi /
95 kg netti di fagiolin. boby altri contingent. contenuti in 20 colli ad un
prezzo di 15 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di
300 franchi (= 20 colli x fr. 15).
Come per l’invio n. 2, anche per i fagiolini dell’invio n. 31 il relativo prospet-
to ricavato del 28 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-669) – che fa
riferimento alla fattura n. 801346 – mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di
fagiolin. boby altri contingent. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
Accanto ai fagiolini è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti di fagiolini
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 300 franchi (= 100 kg netti
x fr. 3).
Anche in questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato
risulta essere uguale a quello indicato nella fattura, come il numero di colli
importati. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece stato
aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al
prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a
disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). Nella fattura il
prezzo unitario è poi stato applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
99 kg lordi
in 20 colli
20 colli x fr. 15.00 = fr. 300.00
Invece di 110 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x fr. 3.00 =
fr. 300.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Di conseguenza, la ricorrente 1 ha invero acquistato 11 kg
lordi (= 110 kg lordi – 99 kg lordi) in più di fagiolini rispetto a quanto
A-7392/2014
Pagina 143
dichiarato all’importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo parte del
dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 18 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 110 kg lordi anziché i 99 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta uguale (cfr. in proposito invio n. 2). La loro
buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti
a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto
di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per
questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99 kg lordi
sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD),
sicché ai restanti 11 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta
(cfr. in merito all’aliquota applicabile, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
b) Dichiarazione di 96 kg invece di 106.6 kg di insalata lollo verde.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 96 kg lordi / 89 kg netti di lollo verde
fresco contenuti in 22 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-689). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-683). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a
fianco della scritta « lollo altr », ciò che – a mente delle dogane – significa
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-668). Tale contingente trova
conferma nell’elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-672),
dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 23 agosto 2006 al 29 agosto 2006
aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi per la lollo altri.
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Pagina 144
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006
(cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 96 kg lordi /
89 kg netti di ins. lollo altro contingent. contenuti in 22 colli ad un prezzo di
12 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 264 franchi
(= 22 colli x fr. 12).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della
E._______ (cfr. atto B-669) – che fa riferimento alla fattura n. 801346 –
mostra che 106.6 kg lordi / 100 kg netti di ins. lollo altro contingent.
contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Accanto all’insalata lollo è
poi indicato a mano il prezzo di vendita di 12 franchi a collo – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 106.6 kg lordi / 100 kg netti di lollo altro per un prezzo
totale, calcolato sul numero di colli, di 264 franchi (= 22 colli x fr. 12).
Come per i fagiolini, vale la stessa argomentazione: il prezzo di vendita
unitario e totale, come pure il numero di colli indicati nella fattura sono
uguali a quelli del prospetto ricavato, mentre la quantità di merce
(netta/lorda) è stata diminuita, verosimilmente allo scopo di rispettare il
contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). In
entrambi i casi, il prezzo di vendita unitario è poi stato applicato al numero
di colli, anziché al peso netto della merce.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
96.0 kg lordi
in 22 colli
22 colli x fr. 12.00 = fr. 264.00
Invece di 106.6 kg lordi
in 22 colli
22 colli x fr. 12.00 =
fr. 264.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 10.6 kg lordi (= 106.6 kg lordi – 96 kg lordi) in più di insalata lollo
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (96 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
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Pagina 145
Per l’insalata lollo i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i fagiolini che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta,
così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa
per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 96 kg lordi
sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD),
sicché ai restanti 10.5 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più
alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
c) Dichiarazione di 197 kg invece di 217.5 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2653827), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 197 kg lordi / 185 kg netti di zucchine
fresche contenuti in 40 colli (bobine), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-691). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-683). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 200 a
fianco della scritta « zucc », ciò che – a mente delle dogane – significa che
la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-668). Tale contingente trova
conferma nell’elenco dei contingenti del 28 agosto 2006 (cfr. atto B-674),
dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 25 agosto 2006 al 29 agosto 2006
aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi per le zucchine.
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801346 del 28 agosto 2006
(cfr. atto B-677), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 197 kg lordi /
185 kg netti di zucchine contingent cat. I contenuti in 40 colli ad un prezzo
di 2.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 416.25 franchi
(= 185 kg netti x fr. 2.25).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 28 agosto 2006 della E._______
(cfr. atto B-669) – che fa riferimento alla fattura n. 801346 – mostra che
217.5 kg lordi / 205.5 kg netti di zucchine contingent cat. I contenuti in
40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel
commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali
quantitativi risultano plausibili. Accanto alle zucchine è poi indicato a mano
il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto
A-7392/2014
Pagina 146
217.5 kg lordi / 205.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 411 franchi (= 205.5 kg netti x fr. 2).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato,
mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il
peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero-
similmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in
proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per
lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
197.0 kg lordi
in 40 colli
185.0 kg netti x fr. 2.25 = fr. 416.25
Invece di 217.5 kg lordi
in 40 colli
205.5 kg netti x fr. 2.00 =
fr. 411.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 20.5 kg lordi (= 217.5 kg lordi – 197 kg lordi) in più di zucchine
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (197 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i fagiolini che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta,
così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa
per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 197 kg
lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 200 kg lordi indicati dalla
DGD), sicché ai restanti 20.5 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di
dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
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Pagina 147
Caso n. 32
a) Dichiarazione di 39 kg invece di 62 kg di spinaci.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 39 kg lordi / 29 kg netti di spinaci fre-
schi contenuti in 10 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la E._______ (cfr. atto B-709). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta, risulta la dicitura 50/60 a fianco della scritta « spinaci conting »
(cfr. atto B-693).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 30.08.2006
Quietanza n.: 2711347
Documenti giustificativi: atto 32.3.5 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 5 (cfr. atti B-692 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-701
atto B-709
atto B-710
atto B-712
0709.7011 Spinaci 39 10.00 3.90 180.00
0707.0021 Cetrioli nostrani 100 10.00 10.00 161.00
0707.0011 Cetrioli per
insalata
150 10.00 15.00 237.00
0709.3011 Melanzane
viola/tonde
99.6 10.00 9.95 254.00
Invece di
atto B-696
0709.7011 Spinaci, ADC 39 10.00 3.90 180.00
0709.7019 Spinaci, ADFC 23 204.00 46.90 0.00
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100 10.00 10.00 161.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
5 144.00 7.20 0.00
0707.0011 Cetrioli per
insalata, ADC
150 10.00 15.00 237.00
0707.0019 Cetrioli per
insalata, ADFC
4 144.00 5.75 0.00
0709.3011 Melanzane
viola/tonde, ADC
100
99.6
10.00
10.00
10.00
9.95
254.00
254.00
0709.3019 Melanzane
viola/tonde,
ADFC
50
51.2
233.00
233.00
116.50
119.30
0.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 39 kg invece di 62 kg di spinaci.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di cetrioli nostrani.
c) dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di cetrioli per insalata.
d) dichiarazione di 99.6 kg invece di 151.2 kg di melanzane
viola/tonde.
Differenza di dazio: 176.40
179.15
0.00
Differenza IVA: fr. 179.15 x 2.4 % = fr. 4.30
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Dall’elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695) risulta poi
che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposi-
zione una quota di 100 kg lordi di spinaci.
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006
(cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 39 kg lordi / 29 kg netti di
spinaci conting. contenuti in 10 colli ad un prezzo di 18 franchi a collo per
un totale, calcolato sul numero di colli, di 180 franchi (= 10 colli x fr. 18).
Come per l’invio n. 2, anche per gli spinaci dell’invio n. 32 il relativo
prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______ (cfr. atto B-696) –
che fa riferimento alla fattura n. 801358 – mostra che 62 kg lordi / 47 kg
netti di spinaci conting. contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per gli
spinaci è indicato a mano il prezzo di vendita di 18 franchi a collo –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 62 kg lordi / 47 kg netti di spinaci
per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 180 franchi (= 10 colli
x fr. 18).
In questo caso, il prezzo di vendita unitario e totale, nonché il numero di
colli nella fattura sono uguali a quelli del prospetto ricavato. La quantità di
merce (netta/lorda) nella fattura è invece stata diminuita allo scopo di
verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1
(cfr. in proposito invio n. 3). Nei due casi, il prezzo di vendita unitario è poi
stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto della merce.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
39 kg lordi
in 10 colli
10 colli x fr. 18.00 = fr. 180.00
Invece di 62 kg lordi
in 10 colli
10 colli x fr. 18.00 =
fr. 180.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
A-7392/2014
Pagina 149
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 23 kg lordi (= 62 kg lordi – 39 kg lordi) in più di spinaci rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (39 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 32, i ricorrenti si sono limitati a
contestare tale conclusione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro
fatturato, senza tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di
quantità rilevati nei vari documenti, né sul perché tale invio non rientrereb-
be nel « modus operandi » descritto dalla DGD (cfr. osservazioni comple-
mentari del 14 dicembre 2015, pag. 19). Non avendo mai controllato i
quantitativi alla consegna della merce, essi non possono poi escludere di
aver ricevuto 62 kg lordi anziché i 39 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta uguale (cfr. in proposito invio n. 2). La loro
buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a
pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Tale motivazione non permette pertanto di
discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 100 kg invece di 105 kg di cetrioli nostrani.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97.4 kg netti di cetrioli
nostrani contenuti in 13 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-710). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull’estratto dell’ordinazione mano-
scritta risulta poi la dicitura 100 kg a fianco della scritta « cetrioli nostrani »,
ciò che sembrerebbe corrispondere al contingente a disposizione della
ricorrente 1 (cfr. atto B-693).
Ciò trova conferma nell’elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto
B-695), dal quale risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settem-
bre 2006 aveva a disposizione una quota di 100 kg lordi di cetrioli nostrani.
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Pagina 150
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006
(cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97.4 kg netti di
cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli ad un prezzo di
1.66 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 161.68 franchi
(= 97.4 kg netti x fr. 1.66). Un esame approfondito della fattura, mostra poi
che il prezzo di vendita indicato per i cetrioli nostrani è l’unico prezzo che
stranamente non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______
(cfr. atto B-696) – che fa riferimento alla fattura n. 801358 – mostra che
105 kg lordi / 101.1 kg netti di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in
13 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel
commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali
quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli nostrani è indicato a mano il
prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 105 kg
lordi / 101.1 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul
peso netto, di 161.76 franchi (= 101.1 kg netti x fr. 1.60).
In questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece
stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al
prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a
disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 13 colli
97.4 kg netti x fr. 1.66 = fr. 161.68
Invece di 105 kg lordi
in 13 colli
101.1 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 161.76
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano
state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a
A-7392/2014
Pagina 151
quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione.
Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 5 kg lordi
(= 105 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte del
dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di cetrioli per insalata.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 150 kg lordi / 148.1 kg netti di cetrioli
per insalata contenuti in 19 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-710). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-706). Sull’estratto dell’ordinazione mano-
scritta risulta poi la dicitura 150 kg a fianco della scritta « cetrioli insalata »
(cfr. atto B-693).
Sennonché, dall’elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695),
risulta che la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva
invero a disposizione una quota di 200 kg lordi di cetrioli per insalata.
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del 30 agosto 2006
(cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 di 150 kg lordi / 148.1 kg
netti di cetrioli per insalata conting. contenuti in 19 colli ad un prezzo di
1.60 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 236.96 franchi
(= 148.1 kg netti x fr. 1.60).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______
(cfr. atto B-696) – che fa riferimento alla fattura n. 801358 – mostra che
154 kg lordi / 148.3 kg netti di cetrioli per insalata conting. contenuti in
19 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quanti-
tativi risultano plausibili. Per i cetrioli per insalata è indicato a mano il prezzo
di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
A-7392/2014
Pagina 152
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 154 kg
lordi / 148.3 kg netti di cetrioli per insalata per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 237.28 franchi (= 148.3 kg netti x fr. 1.60).
Anche per i cetrioli per insalata, il prezzo di vendita totale nel prospetto
ricavato risulta essere simile a quello indicato nella fattura e il numero di
colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è lo
stesso, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è stata diminuita rispetto
al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente
a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 19 colli
148.1 kg netti x fr. 1.60 = fr. 236.96
Invece di 154 kg lordi
in 19 colli
148.3 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 237.28
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 4 kg lordi (= 154 kg lordi – 150 kg lordi) in più di cetrioli per
insalata rispetto a quanto dichiarato all’importazione (150 kg lordi), eluden-
do in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per i cetrioli per insalata i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto poc’anzi – non
è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili
e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui
confermata.
d) Dichiarazione di 99.6 kg invece di 150 kg di melanzane tonde/viola.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2711347), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 99.6 kg lordi / 93.3 kg netti di melan-
zane fresche contenuti in 29 colli (imballaggio), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-712). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-707). Sull’estratto dell’ordinazione mano-
scritta risulta poi la dicitura 100 kg a fianco delle due scritte inquadrate
« 5 viola » e « 20 melanz t », ciò che sembrerebbe indicare il contingente
a disposizione della ricorrente 1 o il quantitativo da essa comandato, rispet-
tivamente il tipo di melanzana desiderato (cfr. atto B-693).
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Pagina 153
Dall’elenco dei contingenti del 30 agosto 2006 (cfr. atto B-695), risulta che
la ricorrente 1 dal 30 agosto 2006 al 5 settembre 2006 aveva a disposi-
zione una quota di 200 kg lordi di melanzana, senza indicazione alcuna in
merito al tipo di melanzana.
I quantitativi dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801358 del
30 agosto 2006 (cfr. atto B-701), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro
della dogana di Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99.6 kg lordi /
93.3 kg netti di due tipi diversi di melanzana contenuti in 29 colli: 74 kg lordi
/ 69.2 kg netti di melanzane tonde conting. (24 colli) ad un prezzo di
8.40 franchi a collo per un totale, calcolato sul numero di colli, di
201.60 franchi (= 24 colli x fr. 8.40); 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di
melanzane viola conting. (5 colli) ad un prezzo di 2.20 franchi/kg per un
totale, calcolato sul peso netto, di 53.02 franchi (= 24.1 kg x fr. 2.20). Il
prezzo di vendita complessivo è dunque pari a 254.62 franchi.
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 30 agosto 2006 della E._______
(cfr. atto B-696) – che fa riferimento alla fattura n. 801358 – mostra che
150.80 kg lordi / 142.1 kg netti di due tipi diversi di melanzana contenuti in
29 colli – ovvero, 125.2 kg lordi / 118 kg netti di melanzane tonde (24 colli)
e 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola (5 colli) – sono stati acqui-
stati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono
poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengo-
no venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le melan-
zane tonde è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.70 franchi/kg, mentre
per le melanzane viola di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 125.2 kg lordi / 118 kg netti di melanzane tonde per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 200.60 franchi (= 118 kg netti x fr. 1.70)
e 25.6 kg lordi / 24.1 kg netti di melanzane viola per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 53.02 franchi (= 24.1 kg netti x fr. 2.20). Il
prezzo di vendita complessivo è dunque pari a 253.62 franchi.
Da un confronto tra la fattura e il prospetto ricavato, i dati indicati per la
melanzana viola risultano uguali, sicché per questa merce non è neces-
saria alcuna ripresa fiscale. Per le melanzane tonde, si rileva invece che il
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Pagina 154
prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello
nella fattura e il numero di colli importati uguale; il prezzo di vendita unitario
nella fattura è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita
rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura, il prezzo di vendita unitario è
poi stato applicato al numero di colli, anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
74.0 kg lordi
in 24 colli
24 colli x fr. 8.40
(69.2 kg netti)
= fr. 201.60
Invece di 125.2 kg lordi
in 24 colli
118.0 kg netti x fr. 1.70 =
fr. 200.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare per le melanzane
tonde un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per
eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che la
ricorrente 1 ha invero acquistato 51.2 kg lordi (= 125.2 kg lordi – 74 kg
lordi) in più di detta merce rispetto a quanto dichiarato all’importazione
(74 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per le melanzane tonde i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto poc’anzi – non
è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro
invece plausibili e convincenti. In tali circostanze, la ripresa fiscale operata
dalla DGD – che va corretta tenuto conto del quantitativo lordo di 51.2 kg
in più di melanzane tonde non dichiarato anziché i 50 kg da essa presi in
considerazione, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio – va pertanto qui confermata.
A-7392/2014
Pagina 155
Caso n. 33
a) Dichiarazione di 25 kg invece di 44 kg di insalata romana.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utiliz-
zata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione »,
risulta l’importazione di 25 kg lordi / 23.4 kg netti di lattuga romana fresca
contenuti in 8 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-733). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-730). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per la E._______, risulta la dicitura 25 a fianco della
scritta « romana » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva
a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 25 kg
lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006
(cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 04.09.2006
Quietanza n.: 2801121
Documenti giustificativi: atto 32.3.6 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 6 (cfr. atti B-715 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-723
atto B-733
atto B-735
atto B-736
0705.1911 Insalata romana 25 10.00 2.50 101.00
0705.2921 Insalata riccia 88 9.00 7.90 271.00
0705.2911 Insalata scarola 88 9.00 7.90 270.00
Invece di
atto B-717
0705.1911 Insalata romana,
ADC
25 10.00 2.50 101.00
0705.1919 Insalata romana,
ADFC
19 231.00 43.90 0.00
0705.2921 Insalata riccia,
ADC
88 9.00 7.90 271.00
0705.2929 Insalata riccia,
ADFC
9 289.00 26.00 0.00
0705.2911 Insalata scarola,
ADC
88 9.00 7.90 270.00
0705.2919 Insalata scarola,
ADFC
9 211.00 19.00 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 25 kg invece di 44 kg di insalata romana.
b) dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata riccia.
c) dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata scarola.
Differenza di dazio: 88.90 0.00
Differenza IVA: fr. 88.90 x 2.4% = fr. 2.10
A-7392/2014
Pagina 156
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 25 kg lordi / 23.4 kg netti di
ins. romana conting. contenuti in 8 colli ad un prezzo di 4.30 franchi/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 100.62 franchi (= 23.4 kg netti x
fr. 4.30). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, sprovviste del
timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727).
Come per l’invio n. 2, anche per l’insalata romana dell’invio n. 33 il relativo
prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-717)
– che fa riferimento alla fattura n. 801379 – mostra che 44 kg lordi / 40.4 kg
netti di ins. romana conting. contenuti in 8 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto
all’insalata romana è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
2.50 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 44 kg lordi / 40.4 kg netti di
insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
101 franchi (= 40.4 kg netti x fr. 2.50).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« lattuga » romana nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini
del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome
generico). Di fatto, è l’indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò
precisato, in questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato
risulta essere molto simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli
importati uguale. Il prezzo di vendita unitario indicato nella fattura è invece
stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al
prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a
disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
25 kg lordi
in 8 colli
23.4 kg netti x fr. 4.30 = fr. 100.62
Invece di 44 kg lordi
in 8 colli
40.4 kg netti x fr. 2.50 =
fr. 101.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 19 kg lordi (= 44 kg lordi – 25 kg lordi) in più di insalata romana
A-7392/2014
Pagina 157
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (25 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 19). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
44 kg lordi anziché i 25 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il prezzo
di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto
– risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi
determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non
ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in propo-
sito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di discostarsi dalle
conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata riccia.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utiliz-
zata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione »,
risulta l’importazione di 88 kg lordi / 83.2 kg netti di indivia riccia fresca
contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-735). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-730). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per la E._______, risulta la dicitura 88 a fianco della
scritta « riccia » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva
a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 88 kg
lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006
(cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 88 kg lordi / 83.2 kg netti di
ins. riccia conting. cat. I contenuti in 24 colli ad un prezzo di 3.25 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.40 franchi (= 83.2 kg netti x
fr. 3.25). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, sprovviste del
timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720 e B-727).
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Pagina 158
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-717) – che fa riferimento alla fattura n. 801379 –
mostra che 97 kg lordi / 89.8 kg netti di ins. riccia conting. cat. I contenuti
in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel
commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali
quantitativi risultano plausibili. Per l’insalata riccia è indicato a mano il
prezzo di vendita di 3 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 97 kg
lordi / 89.8 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 269.40 franchi (= 89.8 kg netti x fr. 3).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato,
come per l’insalata romana, anche per quella riccia vale la stessa argo-
mentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere
simile a quello indicato nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan-
tità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
88 kg lordi
in 24 colli
83.2 kg netti x fr. 3.25 = fr. 270.40
Invece di 97 kg lordi
in 24 colli
89.8 kg netti x fr. 3.00 =
fr. 269.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 9 kg lordi (= 97 kg lordi – 88 kg lordi) in più di insalata riccia
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (88 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Per l’insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per l’insalata romana che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
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Pagina 159
plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa
merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 88 kg invece di 97 kg di insalata scarola.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 2801121.2, versione 2), utiliz-
zata per lo sdoganamento e sulla quale figura la dicitura « correzione »,
risulta l’importazione di 88 kg lordi / 83.2 kg netti di indivia scarola fresca
contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-736). Tali dati emergono altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-730). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, è presente la dicitura 24 a
sinistra della scritta « scarola » che corrisponde alla comanda di 24 casse
di insalata scarola. Alla destra della scritta figura anche la dicitura 88
(cfr. atto B-716).
Detta linea della comanda mostra chiaramente che il significato di una cifra
annotata alla destra di una merce non può indicare la quantità comandata,
questa essendo indicata a sinistra. La cifra indicata a destra – come giusta-
mente asserito dalla DGD – significa infatti che la ricorrente 1 aveva a
disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 88 kg
lordi ADC (cfr. atto B-716).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801379 del 4 settembre 2006
(cfr. atto B-723), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 88 kg lordi /
83.2 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di
3.25 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 270.40 franchi
(= 83.2 kg netti x fr. 3.25). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura,
senza il timbro ufficiale della dogana e con i medesimi dati (cfr. atti B-720
e B-727).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-717) – che fa riferimento alla fattura n. 801379 –
mostra che 97 kg lordi / 89.8 kg netti di ins. scarola conting. contenuti in
24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi
risultano plausibili. Per l’insalata scarola è indicato a mano il prezzo di
vendita di 3 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ –
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Pagina 160
che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 97 kg lordi
/ 89.8 kg netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 269.40 franchi (= 89.8 kg netti x fr. 3).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« indivia » scarola nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato,
come per l’insalata romana, anche per quella scarola vale la stessa argo-
mentazione: il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere
simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di
vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di
merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
88 kg lordi
in 24 colli
83.2 kg netti x fr. 3.25 = fr. 270.40
Invece di 97 kg lordi
in 24 colli
89.8 kg netti x fr. 3.00 =
fr. 269.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 9 kg lordi (= 97 kg lordi – 88 kg lordi) in più di insalata scarola
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (88 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per l’insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per l’insalata romana che – come visto poc’anzi
– non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro
invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per
questa merce va pertanto qui confermata.
A-7392/2014
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Caso n. 34
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 15.09.2006
Quietanza n.: 3096476
Documenti giustificativi: atto 32.3.7 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 7 (cfr. atti B-739 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-747
atto B-754
atto B-755
atto B-756
atto B-757
atto B-758
0709.9061 Coste 98 10.00 9.80 169.00
0705.2971 Cicoria 198 9.00 17.80 325.00
0709.3011 Melanzane 100 10.00 10.00 133.00
0707.0021 Cetrioli nostrani 99 10.00 9.90 190.00
0702.0021 Pomodori peretti 397 5.00 19.85 842.00
0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 418.00
0702.0031 Pomodori carnosi 200 5.00 10.00 460.00
Invece di
atto B-740
0709.9061 Coste, ADC 100
98
10.00
10.00
10.00
9.80
169.00
169.00
0709.9062 Coste, ADFC 13
15.6
306.00
306.00
39.80
47.70
0.00
0.00
0705.2971 Cicoria, ADC 200
198
9.00
9.00
18.00
17.80
325.00
325.00
0705.2979 Cicoria, ADFC 15
17
103.00
103.00
15.45
17.50
0.00
0.00
0709.3011 Melanzane, ADC 100 10.00 10.00 133.00
0709.3019 Melanzane,
ADFC
45 233.00 104.85 0.00
0702.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100
99
10.00
10.00
10.00
9.90
190.00
190.00
0702.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
41
42
144.00
144.00
59.05
60.50
0.00
0.00
0702.0021 Pomodori peretti,
ADC
400
397
5.00
5.00
20.00
19.85
842.00
842.00
0702.0029 Pomodori peretti,
ADFC
15
18
264.00
264.00
39.60
47.50
0.00
0.00
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 418.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
16 731.00 116.95 0.00
0702.0031 Pomodori
carnosi, ADC
200 5.00 10.00 460.00
0702.0039 Pomodori
carnosi, ADFC
16 264.00 42.25 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 98 kg invece di 113.6 kg di coste.
b) dichiarazione di 198 kg invece di 215 kg di cicoria.
c) dichiarazione di 100 kg invece di 145 kg di melanzane.
d) dichiarazione di 99 kg invece di 141 kg di cetrioli nostrani.
e) dichiarazione di 397 kg invece di 415 kg di pomodori peretti.
f) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry.
g) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di pomodori carnosi.
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a) Dichiarazione di 98 kg invece di 113 kg di coste.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 98 kg lordi / 94 kg netti di coste fresche
contenuti in 15 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-754). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di
consegna (cfr. atto B-750). Per detto invio, agli atti manca un’ordinazione
manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006
(cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi / 94 kg netti di
coste conting. contenuti in 15 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 169.20 franchi (= 94 kg netti x fr. 1.80).
Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro ufficiale delle dogane,
con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Come per l’invio n. 2, anche per le coste dell’invio n. 35 il relativo prospetto
ricavato del 15 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-740) – che fa
riferimento alla fattura n. 801440 – mostra che 113.6 kg lordi / 106 kg netti
di coste conting. contenuti in 15 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per le
coste è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 113.6 kg lordi / 106 kg netti di coste
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 169.60 franchi (= 106 kg
netti x fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere
molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan-
tità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare
verosimilmente il contingente della ricorrente 1.
Differenza di dazio: 418.60
437.25
0.00
Differenza IVA: fr. 437.25 x 2.4% = fr. 10.50
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98.0 kg lordi
in 15 colli
94 kg netti x fr. 1.80 = fr. 169.20
Invece di 113.6 kg lordi
in 15 colli
106 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 169.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 15.6 kg lordi (= 113.6 kg lordi – 98 kg lordi) in più di coste – e
non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD – rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte
del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 20). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
113.6 kg lordi anziché i 98 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede
non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i
tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA
(cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di
discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per
questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi
sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD),
sicché ai restanti 15.6 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più
alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
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b) Dichiarazione di 198 kg invece di 215 kg di cicoria.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 198 kg lordi / 186 kg netti di cicoria
bianca di Milano fresca contenuti in 25 colli (casse), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-755). Tali dati risultano poi dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-750). Per detto invio, agli atti
manca un’ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006
(cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 186 kg netti di
ins. cicoria Milano bianca conting. contenuti in 25 colli ad un prezzo di
13 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 325 franchi
(= 25 colli x fr. 13). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro
ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 –
mostra che 215 kg lordi / 202.5 kg netti di ins. cicoria Milano bianca
conting. contenuti in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il
suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per la cicoria è indicato a mano il
prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 215 kg lordi
/ 202.5 kg netti di cicoria per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
324 franchi (= 202.5 kg netti x fr. 1.60).
Come per le coste, anche per la cicoria vale lo stesso ragionamento: il
prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a
quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita
unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di merce
diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimil-
mente il contingente a disposizione della ricorrente 1. In questo caso, nella
fattura il prezzo di vendita è poi però stato applicato al numero di colli
anziché al peso netto.
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Pagina 165
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
198 kg lordi
in 25 colli
25 colli x fr. 18.00 = fr. 325.00
Invece di 215 kg lordi
in 25 colli
202.5 kg netti x fr. 1.60 =
fr. 324.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 17 kg lordi (= 215 kg lordi – 198 kg lordi) in più di cicoria – e non
solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD – rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo parte del
dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per la cicoria i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili
e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia
corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella
acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo
198 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 200 kg lordi indicati
dalla DGD), sicché ai restanti 17 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di
dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
c) Dichiarazione di 100 kg invece di 145 kg di melanzane.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di melanzane
fresche contenuti in 24 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-756). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino di
consegna (cfr. atto B-751). Per detto invio, agli atti manca un’ordinazione
manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006
(cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
A-7392/2014
Pagina 166
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di
melanzane tonde conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 5.55 franchi
a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di 133.20 franchi
(= 24 colli x fr. 5.55). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro
ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 –
mostra che 145 kg lordi / 133 kg netti di melanzanze tonde conting.
contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali
quantitativi risultano plausibili. Per le melanzane è indicato a mano il prezzo
di vendita di 1 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______
– che la E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 145 kg lordi / 133 kg netti
di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 133 franchi
(= 133 kg netti x fr. 1.00).
Come per le coste, anche per le melanzane il prezzo di vendita totale nel
prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il
numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è
invece stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospet-
to ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricor-
rente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato
applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 24 colli
24 colli x fr. 5.55 = fr. 133.20
Invece di 145 kg lordi
in 24 colli
133 kg netti x fr. 1.00 =
fr. 133.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 45 kg lordi (= 145 kg lordi – 100 kg lordi) in più di melanzane
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
A-7392/2014
Pagina 167
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa
merce va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 99 kg invece di 141 kg di cetrioli nostrani.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 99 kg lordi / 96 kg netti di cetrioli
nostrani freschi contenuti in 16 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-756). Tali dati risultano poi dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti manca
un’ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006
(cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 96 kg netti di
cetrioli nostrani conting. cat. I contenuti in 16 colli ad un prezzo di
11.85 franchi a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di
189.60 franchi (= 16 colli x fr. 11.85). Agli atti vi è una copia di detta fattura,
senza timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 –
mostra che 141 kg lordi / 135.4 kg netti di cetrioli nostrani conting. cat.
contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali
quantitativi risultano plausibili. Per i cetrioli è indicato a mano il prezzo di
vendita di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______
– che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 141 kg lordi
/ 135.4 kg netti di cetrioli nostrani per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 189.56 franchi (= 135.4 kg netti x fr. 1.40).
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Pagina 168
Come per le coste, anche per i cetrioli il prezzo di vendita totale nel pro-
spetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello nella fattura e il numero
di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece
stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto rica-
vato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente della ricor-
rente 1. In questo caso, nella fattura il prezzo di vendita è poi però stato
applicato al numero di colli anziché al peso netto.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
99 kg lordi
in 16 colli
16 colli x fr. 11.85 = fr. 189.60
Invece di 141 kg lordi
in 16 colli
135.4 kg netti x fr. 1.40 =
fr. 189.56
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 42 kg lordi (= 141 kg lordi – 99 kg lordi) in più di cetrioli nostrani
– e non solo 41 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD – rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (99 kg lordi), eludendo in tal modo
parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili
e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia
corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella
acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo
99 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati
dalla DGD), sicché ai restanti 42 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di
dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
e) Dichiarazione di 397 kg invece di 415 kg di pomodori peretti.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 397 kg lordi / 366 kg netti di pomodori
S. Marzano freschi – ovvero una qualità di pomodori peretti, salvo errore
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dello scrivente Tribunale – contenuti in 45 colli (casse), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-757). Tali dati risultano poi dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti
non esiste un’ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006
(cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 397 kg lordi / 366 kg netti di
pomodori peretti conting. contenuti in 45 colli ad un prezzo di
2.30 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 841.80 franchi
(= 366 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza
timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 –
mostra che 415 kg lordi / 383.5 kg netti di pomodori peretti conting.
contenuti in 45 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali
quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il
prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 415 kg
lordi / 383.5 kg netti di pomodori peretti per un prezzo totale, calcolato sul
peso netto, di 843.70 franchi (= 383.5 kg netti x fr. 2.20).
Come per le coste, anche per i pomodori peretti il prezzo di vendita totale
nel prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero
di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece
stato aumentato e la quantità di merce diminuita rispetto al prospetto rica-
vato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposizione
della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
397 kg lordi
in 45 colli
366.0 kg netti x fr. 2.50 = fr. 841.40
Invece di 415 kg lordi
in 45 colli
383.5 kg netti x fr. 2.20 =
fr. 843.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
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minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 18 kg lordi (= 415 kg lordi – 397 kg lordi) in più di pomodori
peretti – e non solo 15 kg lordi come erroneamente ritenuto dalla DGD –
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (397 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per i pomodori peretti i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili
e convincenti. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia
corretta, così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella
acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo
397 kg lordi sono stati dichiarati all’importazione (e non 400 kg lordi indicati
dalla DGD), sicché ai restanti 18 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di
dazio più alta (cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
f) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry altri.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di pomodori
cherry altri contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la E._______ (cfr. atto B-758). Tali dati risultano poi dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste
un’ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006
(cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di
di pomodori ciliegia cherry altri conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo
di 4.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 418.30 franchi
(= 94 kg netti x fr. 4.45). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza timbro
ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 –
mostra che 116 kg lordi / 110 kg netti di pomodori ciliegia cherry altri
contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali
quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il
prezzo di vendita di 3.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
A-7392/2014
Pagina 171
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116 kg
lordi / 110 kg netti di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul
peso netto, di 418 franchi (= 110 kg netti x fr. 3.80).
Come per le coste, anche per i pomodori cherry il prezzo di vendita totale
nel prospetto ricavato risulta essere quasi uguale a quello nella fattura e il
numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è
invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita
rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il
contingente a disposizione della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
100 kg lordi
in 30 colli
94 kg netti x fr. 4.45 = fr. 418.30
Invece di 116 kg lordi
in 30 colli
110 kg netti x fr. 3.80 =
fr. 418.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori
cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo
in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa
merce va pertanto qui confermata.
g) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di pomodori carnosi.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3096476), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 184 kg netti di pomodori
carnosi freschi contenuti in 40 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-758). Tali dati risultano poi dal relativo
A-7392/2014
Pagina 172
bollettino di consegna (cfr. atto B-751). Per questo invio, agli atti non esiste
un’ordinazione manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801440 del 15 settembre 2006
(cfr. atto B-747), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 184 kg netti di
pomodori carnosi conting. > 80 mm contenuti in 40 colli ad un prezzo di
2.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 460 franchi
(= 184 kg netti x fr. 2.50). Agli atti vi è una copia di detta fattura, senza
timbro ufficiale delle dogane, con i medesimi dati (cfr. atto B-741).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 15 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-740) – che fa riferimento alla fattura n. 801440 –
mostra che 216 kg lordi / 200 kg netti pomodori carnosi conting. > 80 mm
contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali
quantitativi risultano plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il
prezzo di vendita di 2.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg
lordi / 200 kg netti di pomodori carnosi per un prezzo totale, calcolato sul
peso netto, di 460 franchi (= 200 kg netti x fr. 2.30).
In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere
uguale a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il prezzo
di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quantità di
merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare
verosimilmente il contingente della ricorrente 1.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 40 colli
184 kg netti x fr. 2.50 = fr. 460.00
Invece di 216 kg lordi
in 40 colli
200 kg netti x fr. 2.30 =
fr. 460.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori
A-7392/2014
Pagina 173
carnosi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eluden-
do in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche per i pomodori carnosi i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per le coste che – come visto poc’anzi – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece
plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per questa
merce va pertanto qui confermata.
Caso n. 35
a) Dichiarazione di 98 kg invece di 108 kg di pomodori cherry.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3172175), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 98 kg lordi / 92 kg netti di pomodori
cherry altri contenuti in 30 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la E._______ (cfr. atto B-768). Tali dati emergono altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-767). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 19.09.2006
Quietanza n.: 3172175
Documenti giustificativi: atto 32.3.8 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 8 (cfr. atti B-760 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-765
atto B-768
atto B-769
0702.0011 Pomodori cherry 98 5.00 4.90 409.00
0702.0011 Pomodori ciliegini 69
100
5.00
5.00
3.45
5.00
584.00
887.90
Invece di
atto B-762
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100
98
5.00
5.00
5.00
4.90
409.00
409.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
8
10
731.00
731.00
58.50
73.10
0.00
0.00
0702.0011 Pomodori
ciliegini, ADC
69
100
5.00
5.00
3.45
5.00
584.00
887.90
0702.0019 Pomodori
ciliegini, ADFC
9 731.00 65.80 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 98 kg invece di 108 kg di pomodori cherry.
b) dichiarazione di 69 kg invece di 78 kg di pomodori ciliegini.
Differenza di dazio: 124.40
73.10
0.00
Differenza IVA: fr. 73.10 x 2.4% = fr. 1.75
A-7392/2014
Pagina 174
scritta « cherry altri 100 », ciò che verosimilmente corrisponde al
contingente della ricorrente 1 o alla comanda di tale merce (cfr. atto B-761).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801456 del 19 settembre 2006
(cfr. atto B-765), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalle autorità doganali, dalla
quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 98 kg lordi /
92 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 30 colli ad un
prezzo di 4.45 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
409.40 franchi (= 92 kg netti x fr. 4.45).
Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 35 il relativo
prospetto ricavato del 19 settembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-762)
– che fa riferimento alla fattura n. 801456 – mostra che 108.5 kg lordi /
96.5 kg netti di pomodori cherry altri conting. contenuti in 30 colli sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che detti quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i
cherry è indicato a mano il prezzo di vendita di 4.20 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 108.5 kg lordi / 96.5 kg netti di pomodori cherry per un
prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 405.30 franchi (= 96.5 kg netti x
fr. 4.20).
In questo caso, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan-
tità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
98 kg lordi
in 30 colli
92.0 kg netti x fr. 4.45 = fr. 409.40
Invece di 108 kg lordi
in 30 colli
96.5 kg netti x fr. 4.20 =
fr. 405.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
A-7392/2014
Pagina 175
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 10 kg lordi (= 108 kg lordi – 98 kg lordi) in più di pomodori cherry
– e non soltanto 8 kg lordi presi in considerazione dalla DGD – rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (98 kg lordi), eludendo in tal modo parte
del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 20). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
108 kg lordi anziché i 98 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro buona fede
non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a pagare i
tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12 DPA
(cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto di
discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale
conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò,
la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato
in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio,
segnatamente tenendo conto del fatto che solo 98 kg lordi sono stati
dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai
restanti 10 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in
proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
b) Dichiarazione di 69 kg invece di 78 kg di pomodori ciliegini.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3172175), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori
cherry altri contenuti in 15 colli (casse), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la E._______ (cfr. atto B-769). Tali dati emergono altresì dal relativo
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Pagina 176
bollettino di consegna (cfr. atto B-767). Sull’estratto dell’ordinazione mano-
scritta dal signor F._______ risulta la scritta « cilieg grap 100 », ciò che
verosimilmente corrisponde alla comanda di tale merce (cfr. atto B-761).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801456 del 19 settembre 2006
(cfr. atto B-765), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97 kg netti di
pomodori ciliegino grapp. cat. I conting. contenuti in 15 colli, suddivisi in
due quantitativi: 69 kg lordi / 66 kg netti (10 colli) ad un prezzo di
8.85 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 584.10 franchi
(= 66 kg netti x fr. 8.85) e 31 kg lordi / 31 kg netti (5 colli) ad un prezzo di
9.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 303.80 franchi
(= 31 kg netti x fr. 9.80).
In questo caso, il relativo prospetto ricavato del 19 settembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-762) – che fa riferimento alla fattura n. 801456 –
mostra che 78 kg lordi / 73 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I
contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Inspiegabilmente, in detto prospetto non vi è traccia degli ulteriori 5 colli di
pomodori ciliegino dichiarati all’importazione. Al riguardo, la DGD non
fornisce alcuna spiegazione, indicando unicamente che i ricorrenti per
questi 10 colli avrebbero importato 9 kg lordi in più di quanto dichiarato
(cfr. osservazioni 29 luglio 2015 della DGD, pag. 69). Neppure i ricorrenti
forniscono informazioni utili, gli stessi essendosi limitati ad affermare di
aver ricevuto quanto a loro fatturato (cfr. osservazioni complementari del
14 dicembre 2015, pag. 20).
In tali circostanze, nella misura in cui dalla dichiarazione doganale risulta
l’importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di pomodori ciliegino grapp. cat. I
conting. contenuti in 15 colli, che tali dati trovano riscontro nella fattura
utilizzata per lo sdoganamento nonché il calcolo dei tributi doganali
(cfr. atto B-765) e che i quantitativi indicati nel prospetto ricavato risultano
ben inferiori a quanto dichiarato all’importazione, nulla agli atti permette di
confermare l’irregolarità ritenuta dalla DGD. In questo caso, si deve pertan-
to seguire quanto indicato dai ricorrenti e ritenere quanto a loro fatturato
come corretto. La ripresa fiscale operata dalla DGD per i pomodori ciliegini
deve dunque essere qui annullata.
A-7392/2014
Pagina 177
Caso n. 36
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 3210386), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomo-
dori S. Marzano freschi contenuti in 24 colli (casse/cassette), acquistati
dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-787). Tali dati risultano
altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-785). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la dicitura 200 a
fianco della scritta « peretti » (appena leggibile) ciò che – per la DGD –
significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-722).
Dalla fattura n. 8010459 del 20 settembre 2006 (cfr. atto B-779), utilizzata
per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e presa
in considerazione dalle autorità doganali, risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di pomodori perini
insalatari conting. contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.18 franchi/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 420.30 franchi (= 192.8 kg netti x
fr. 2.18). Da un confronto con quanto dichiarato, risulta dunque che i
quantitativi e i numeri di colli sono uguali, mentre la denominazione dei
pomodori differisce chiaramente: nella fattura, i pomodori S. Marzano – che
non sono altro che un tipo di pomodoro peretto, a cui va applicato il
medesimo numero di tariffa doganale, nella misura in cui la DGD non fa
valere un’altra tariffa doganale – sono infatti definiti quali pomodori perini
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 20.09.2006
Quietanza n.: 3210386
Documenti giustificativi: atto 32.3.9 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 9 (cfr. atti B-771 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-779
atto B-787
0702.0021 Pomodori San
Marzano/Perini
insalatari
200 5.00 10.00 420.00
Invece di
atto B-773
0702.0021 Pomodori San
Marzano/Perini
insalatari, ADC
200 5.00 10.00 420.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano/Perini
insalatari, ADFC
17 264.00 44.90 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 217 kg di
pomodori San Marzano/Perini insalatari.
Differenza di dazio: 44.90 0.00
Differenza IVA: fr. 44.90 x 2.4% = fr. 1.05
A-7392/2014
Pagina 178
insalatari. L’esame della fattura mostra poi che il prezzo di vendita unitario
indicato per detti pomodori è l’unico prezzo che non è stato arrotondato di
5 centesimi. Agli atti vi è altresì una copia di detta fattura, senza il timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-776).
Ciò precisato, come per l’invio n. 2, anche per i predetti pomodori dell’invio
n. 36 il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2006 della E._______
(cfr. atto B-773) – che fa riferimento alla fattura n. 801459 – mostra che
217 kg lordi / 200.2 kg netti di pomodori perini insalatari conting. contenuti
in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel com-
mercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano
plausibili. Per detti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di
2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 217 kg lordi / 200.2 kg netti
di pomodori perini per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
420.42 franchi (= 200.2 kg netti x fr. 2.10).
In casu, il prezzo di vendita totale nel prospetto ricavato risulta essere
molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale. Il
prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato aumentato e la quan-
tità di merce diminuita rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 24 colli
200.0 kg netti x fr. 2.18 = fr. 420.30
Invece di 217 kg lordi
in 24 colli
200.2 kg netti x fr. 2.10 =
fr. 420.42
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano
state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a
quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione.
Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 17 kg lordi
(= 217 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano/perini
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
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Pagina 179
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 20 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 217 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro
buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti
a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto
di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 37
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 22.09.2006
Quietanza n.: 3280056
Documenti giustificativi: atto 32.3.10 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 10 (cfr. atti B-789 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-797
atto B-801
atto B-802
atto B-803
0702.0011 Pomodori cherry 75 5.00 3.75 450.00
0702.0021 Pomodori
peretti/perini
200 5.00 10.00 625.00
0702.0091 Pomodori altri 500 5.00 25.00 1'725.00
0702.0091 Pomodori carnosi 250 5.00 12.50 708.00
Invece di
atto B-792
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
75 5.00 3.75 450.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
37
37.2
264.00 97.70
98.20
0.00
0702.0021 Pomodori peretti/
perini, ADC
200 5.00 10.00 625
0702.0022 Pomodori peretti/
perini, ADFC
104 264.00 274.55 0.00
0702.0091 Pomodori altri,
ADC
500 5.00 25.00 1'725.00
0702.0099 Pomodori altri,
ADFC
310 264.00 818.40 0.00
0702.0091 Pomodori
carnosi, ADC
250 5.00 12.50 708.00
A-7392/2014
Pagina 180
a) Dichiarazione di 75 kg invece di 112.2 kg di pomodori cherry.
Per l’invio n. 37, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 3280056; una essendo la versione 1,
l’altra la versione 2). Dalla prima, datata 22 settembre 2006 (cfr. atto B-
808), risulta l’importazione di 99 kg lordi / 91.3 kg netti di pomodori cherry
altri contenuti in 38 colli (casse) acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda dichiarazione,
anch’essa datata 22 settembre 2006, su cui è presente la dicitura « corre-
zione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della prima
(cfr. atto B-801). Tali dati risultano altresì dai relativi bollettini di consegna
(cfr. atti B-799 e B-809). Per questa merce, secondo lo scrivente Tribunale,
l’ordinazione manoscritta non contiene alcun dato utile (cfr. atto B-790).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801469 del 22 settembre 2006
(cfr. atto B-797), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99 kg lordi / 91.3 kg netti di
pomodori cherry altri conting. contenuti in 38 colli, suddivisi in due
quantitativi: 75 kg lordi / 69.3 kg netti (30 colli) e 24.4 kg lordi / 22 kg netti
(8 colli). Tali quantitativi sono stati venduti ad un prezzo di 6.50 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 593.45 franchi (= 91.3 kg netti x
fr. 6.50). Agli atti vi sono poi due copie esatte di detta fattura (cfr. atti B-791
e B-805: stessi dati, ma senza doganale).
Agli atti è poi presente un’altra versione della fattura n. 801469 del 22 set-
tembre 2006 (cfr. atto B-792), riportante lo stesso genere di merce e lo
stesso numero di colli indicati nella fattura B-797, ma con dei quantitativi e
dei prezzi unitari diversi per quanto concerne quattro tipi diversi di pomo-
dori, tra cui i pomodori cherry. Per i cherry risulta infatti l’acquisto totale di
136.6 kg lordi / 122.2 kg netti contenuti in 38 colli, suddivisi in due quanti-
tativi: 112.2 kg lordi / 100.2 kg lordi (30 colli) ad un prezzo di vendita unitario
di 4.50 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
0702.0099 Pomodori
carnosi, ADFC
58 264.00 153.10 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 75 kg invece di 112.2 kg di pomodori cherry.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 304 kg di pomodori
peretti/perini.
c) dichiarazione di 500 kg invece di 810 kg di pomodori altri.
d) dichiarazione di 250 kg invece di 308 kg di pomodori carnosi.
Differenza di dazio: 1'343.75
1'344.25
0.00
Differenza IVA: fr. 1'344.25 x 2.4% = fr. 32.20
A-7392/2014
Pagina 181
450.90 franchi (= 100.2 kg x fr. 4.50); 24.4 kg lordi /22 kg netti (8 colli) –
come nella fattura B-797 – ad un prezzo unitario di 6.50 franchi/kg per un
prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 143 franchi (= 22 kg x fr. 6.50).
Questa fattura, sprovvista del timbro doganale, è stata in apparenza
invalidata con una linea trasversale.
Sennonché, a mente delle dogane, tale versione della fattura dimostre-
rebbe che la ricorrente 1 ha invero ricevuto dei quantitativi maggiori di
pomodori cherry, rispetto a quanto dichiarato all’importazione (cfr. osser-
vazioni 29 luglio 2015, pag. 71).
Orbene, diversamente dagli altri invii esaminati dallo scrivente Tribunale,
per l’invio n. 37 manca agli atti una copia del prospetto ricavato della
E._______. Ciononostante, nella misura in cui le differenze di prezzo e di
quantitativi constatate nelle due fatture B-792 e B-797 rientrano nel
« modus operandi » osservato per gli altri invii, questi documenti – a mente
dello scrivente Tribunale – sono sufficienti per provare che la ricorrente 1
ha invero acquistato e ricevuto le quantità maggiori indicate nella fattura B-
792. Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus ope-
randi » constatato in presenza di un prospetto ricavato: il prezzo di vendita
totale è molto simile nelle due versioni della fattura e il numero di colli
uguale. Nella fattura usata per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797)
la quantità di merce (lorda/netta) è però stata in parte diminuita e il prezzo
di vendita unitario aumentato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
75.0 kg lordi
in 30 colli
69.3 kg netti x fr. 6.50 = fr. 450.45
Invece di 112.2 kg lordi
in 30 colli
100.2 kg netti x fr. 4.50 =
fr. 450.90
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B-
797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l’intento di far
figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per
eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la
ricorrente 1 ha invero acquistato 37.2 kg lordi (= 136.6 kg lordi – 99 kg
lordi) in più di pomodori cherry – e non soltanto 37 kg lordi presi in consi-
derazione dalla DGD – rispetto a quanto dichiarato all’importazione (99 kg
lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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Pagina 182
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 21). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 112.2 kg lordi anziché i 75 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale
conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò,
la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato
in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio,
segnatamente tenendo conto che il quantitativo non dichiarato è di 37.2 kg
(e non di 37 kg lordi indicati dalla DGD).
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 304 kg di pomodori peretti/perini.
Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i
pomodori peretti/perini: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti
B-802 e B-807) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800
e B-809) corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoga-
namento della merce (cfr. atto B-797), ovvero 200 kg lordi / 191 kg netti
(30 colli) di pomodori perini insalatari conting., ad un prezzo di vendita
unitario di 3.27 franchi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
624.57 franchi (= 191 kg netti x 3.27 franchi/kg).
Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però
che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 304 kg lordi / 283 kg netti (30 colli) di
pomodori perini insalatari conting., ad un prezzo unitario di 2.20 franchi/kg
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 622.60 franchi (= 283 kg
netti x 2.20 franchi/kg).
Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi »
constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile
nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata
per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però
stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Si noti
peraltro, come in questo caso il prezzo di vendita unitario non sia stato
stranamente arrotondato a 5 centesimi.
A-7392/2014
Pagina 183
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
200 kg lordi
in 30 colli
191 kg netti x fr. 3.27 = fr. 624.57
Invece di 304 kg lordi
in 30 colli
283 kg netti x fr. 2.20 =
fr. 622.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B-
797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l’intento di far
figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per
eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la
ricorrente 1 ha invero acquistato 104 kg lordi (= 304 kg lordi – 200 kg lordi)
in più di pomodori peretti rispetto a quanto dichiarato all’importazione
(200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i pomodori peretti i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto poc’anzi
– non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro
invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per
questa merce va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 500 kg invece di 810 kg di pomodori altri.
Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i
pomodori altri: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-803 e
B-806) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809)
corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento
della merce (cfr. atto B-797), ovvero 500 kg lordi / 470 kg netti (150 colli) di
pomodori altri conting., ad un prezzo di vendita unitario di 3.67 franchi/kg
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'724.90 franchi (= 470 kg
netti x 3.67 franchi/kg).
Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però
che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 810 kg lordi / 750 kg netti (150 colli)
di pomodori altri conting., ad un prezzo unitario di 2.30 franchi/kg per un
prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 1'725 franchi (= 750 kg netti x
2.30 franchi/kg).
A-7392/2014
Pagina 184
Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi »
constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile
nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata
per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però
stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato. Si noti
peraltro, come in questo caso il prezzo di vendita unitario non sia stato
stranamente arrotondato a 5 centesimi.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
500 kg lordi
in 150 colli
470 kg netti x fr. 3.67 = fr. 1'724.90
Invece di 810 kg lordi
in 150 colli
750 kg netti x fr. 2.30 =
fr. 1'725.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B-
797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l’intento di far
figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per
eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la
ricorrente 1 ha invero acquistato 310 kg lordi (= 810 kg lordi – 500 kg lordi)
in più di pomodori altri rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg
lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali.
Anche per i pomodori altri i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto poc’anzi
– non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro
invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per
questa merce va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di di 250 kg invece di 308 kg di pomodori carnosi.
Quanto appena sancito per i pomodori cherry vale analogamente per i
pomodori altri: i dati indicati nella dichiarazione doganale (cfr. atti B-803 e
B-806) e nel relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-799, B-800 e B-809)
corrispondono ai dati indicati nella fattura utilizzata per lo sdoganamento
della merce (cfr. atto B-797), 250 kg lordi / 236.1 kg netti (48 colli) di pomo-
dori carnosi conting. > 80 mm, ad un prezzo di vendita unitario di 3 fran-
chi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 708.30 franchi
(= 236.1 kg netti x 3 franchi/kg).
Dalla seconda versione della predetta fattura (cfr. atto B-792) risulta però
che la ricorrente 1 ha invero ricevuto 308 kg lordi / 272 kg netti (48 colli) di
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Pagina 185
pomodori carnosi conting. > 80 mm, ad un prezzo unitario di 2.60 fran-
chi/kg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 707.20 franchi
(= 272 kg netti x 2.60 franchi/kg).
Un confronto delle due fatture mostra infatti lo stesso « modus operandi »
constatato per i pomodori cherry: il prezzo di vendita totale è molto simile
nelle due versioni della fattura e il numero di colli uguale. Nella fattura usata
per la dichiarazione doganale (cfr. atto B-797) la quantità di merce è però
stata in parte diminuita e il prezzo di vendita unitario aumentato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di vendita
totale.
Dati
dichiarati
250 kg lordi
in 48 colli
236.1 kg netti x fr. 3.00 = fr. 708.30
Invece di 308 kg lordi
in 48 colli
272.0 kg netti x fr. 2.60 =
fr. 707.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura B-
797 utilizzata per lo sdoganamento siano state eseguite con l’intento di far
figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per
eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la
ricorrente 1 ha invero acquistato 58 kg lordi (= 308 kg lordi – 250 kg lordi)
in più di pomodori carnosi rispetto a quanto dichiarato all’importazione
(250 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi doganali.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per i pomodori carnosi i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto poc’anzi
– non è tuttavia in grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro
invece plausibili e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD per
questa merce va pertanto qui confermata.
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Pagina 186
Caso n. 38
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 235 kg di coste.
Per l’invio n. 38, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 4710722, versione 1 e versione 2). Dalla
prima, datata 10 novembre 2006 (cfr. atto B-839), risulta l’importazione di
200 kg lordi / 192.2 kg netti di coste fresche contenuti in 26 colli (cartoni)
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì
dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 10 novembre 2006, su cui
è presente la dicitura « correzione » indicante che la stessa non è altro che
la correzione della prima (cfr. atto B-825). Tali dati risultano altresì dai
relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-831 e B-834). Per questa merce,
l’ordinazione manoscritta non contiene alcun dato utile (cfr. atto B-814).
Agli atti è presente l’elenco dei contingenti del 10 novembre 2006, dal qua-
le risulta che dal 10 novembre 2006 al 14 novembre 2006, la ricorrente 1
aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi di coste (cfr. atto B-813).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801701 del 10 novembre 2006
(cfr. atto B-820), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.2 kg netti
di coste conting. contenuti in 26 colli ad un prezzo di 1.49 franchi/kg, per
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 10.11.2006
Quietanza n.: 4710722
Documenti giustificativi: atto 32.3.11 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 11 (cfr. atti B-811 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-820
atto B-825
atto B-826
0709.9061 Coste 200 10.00 20.00 286.00
0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 288.00
0704.9090 Cima rapa 224 10.00 22.40 288.00
Invece di
atto B-812
0709.9061 Coste, ADC 200 10.00 20.00 286.00
0709.9069 Coste, ADFC 35 306.00 107.10 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 288.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 11 231.00 25.40 0.00
0709.9029 Finocchi, ADC 224 231.00 517.45 336.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 235 kg di coste.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di finocchi.
c) dichiarazione di 224 kg di cime rapa invece di 224 kg di
finocchi.
Differenza di dazio: 627.55 0.00
Differenza IVA: fr. 627.55 x 2.4% = fr. 16.05 fr. 15.05
A-7392/2014
Pagina 187
un totale, calcolato sul peso netto, di 286.38 franchi (= 192.2 kg netti x
fr. 1.49). Soltanto per questa merce il prezzo unitario non è stato strana-
mente arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie di detta fattura,
senza il timbro doganale, con gli stessi dati (cfr. atti B-815 e B-833).
Come per l’invio n. 2, anche per le coste dell’invio n. 38 il relativo prospetto
ricavato del 10 novembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-812) – che fa
riferimento alla fattura n. 801701 – mostra che 235 kg lordi / 203.8 kg netti
di coste conting. contenuti in 26 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le coste è poi indicato a mano
il prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe
invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 235 kg lordi / 203.8 kg netti di coste per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 285.32 franchi (= 203.8 kg netti x fr. 1.40).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale,
mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono
chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due
casi – rispettando verosimilmente il contingente di 200 kg a disposizione
della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario
è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita
nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 26 colli
192.2 kg netti x fr. 1.49 = fr. 286.38
Invece di 235 kg lordi
in 26 colli
203.8 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 285.32
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che
costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un
adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state ese-
guite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto
realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve
dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 35 kg lordi
A-7392/2014
Pagina 188
(= 235 kg lordi – 200 kg lordi) in più di coste rispetto a quanto dichiarato
(200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 21). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
235 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio n. 2). La loro
buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti
a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ex art. 12
DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non permettono pertanto
di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b/c) Dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di finocchi e di 224 kg
di cime rapa invece di 224 kg di finocchi.
Come per le coste, anche qui le due versioni della dichiarazione doganale
agli atti (cfr. atti B-826 e B-840), come pure i due rispettivi bollettini di con-
segna (cfr. atti B-830 e B-834), risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192 kg
netti di finocchi freschi contenuti in 40 colli (cartoni) acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______. Analogo discorso vale per le cime di rapa,
per le quali risulta l’importazione di 303 kg lordi / 254 kg netti contenuti in
50 colli (cfr. atti B-825, B-831, B-834, B-839). Dall’ordinazione manoscritta
risulta la dicitura 200 accanto alla scritta « finocchi », corrispondente vero-
similmente al contingente a disposizione della ricorrente 1. Tale evenienza
trova conferma nell’elenco dei contingenti del 10 novembre 2006, secondo
A-7392/2014
Pagina 189
cui dal 10 novembre 2006 al 14 novembre 2006, la ricorrente 1 per i finoc-
chi disponeva di una quota di 200 kg lordi (cfr. atto B-813). Per le cime di
rapa, tali documenti non forniscono invece alcun dato utile.
I dati dichiarati trovano riscontro nella fattura n. 801701 del 10 novembre
2006 (cfr. atto B-820), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della
dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta (1)
per i finocchi, la vendita di 200 kg lordi / 192 kg netti di finocchi conting.
cat. 2 contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.50 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 288 franchi (= 192 kg netti x fr. 1.50); (2) per le
cime di rapa, la vendita di 303 kg lordi / 254 kg netti contenuti in 50 colli,
suddivisi in due quantitativi: 79 kg lordi / 62 kg netti (10 colli) ad un prezzo
di 2 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 124 franchi
(= 62 kg netti x fr. 2) e 224 kg lordi / 192 kg netti (40 colli) ad un prezzo di
1.50 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 288 franchi
(= 192 kg netti x fr. 1.50). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza
il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-815 e B-833).
Il relativo prospetto ricavato del 10 novembre 2006 della E._______
(cfr. atto B-812) – che fa riferimento alla fattura n. 801701 – mostra che due
quantitativi diversi di finocchi conting. cat. 2 sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1: 211 kg lordi / 191 kg netti contenuti in 40 colli
forniti da uno dei suoi fornitori e 224 kg lordi / 192 kg netti contenuti in
40 colli forniti da un altro suo fornitore. Poiché nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per i
finocchi è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.50 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Da detto atto risulta dunque che
la ricorrente 1 ha invero ricevuto ben 435 kg lordi / 383 kg netti di finocchi,
ossia 235 kg lordi (= 435 kg – 200 kg) in più rispetto a quanto dichiarato
all’importazione (200 kg lordi). Dal prospetto ricavato risulta altresì che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 79 kg lordi / 62 kg netti di cime di
rapa, contenuti in 10 colli, ad un prezzo di vendita di 2 franchi/kg. Non vi è
invece alcuna traccia dei restanti 224 kg lordi / 192 kg netti di cime di rapa,
contenuti in 40 colli, dichiarati all’importazione.
L’autorità inferiore spiega tale evenienza indicando che, poiché per i finoc-
chi la ricorrente 1 disponeva solo di un contingente di 200 kg, essa avrebbe
dunque dichiarato all’importazione i primi 200 kg lordi quali finocchi – così
come constatato anche dallo scrivente Tribunale – e i restanti 224 kg lordi
quali cime di rapa. Nel prospetto ricavato, i 224 kg lordi / 192 kg netti di
A-7392/2014
Pagina 190
finocchi contenuti in 40 colli (cfr. atto B-820) corrisponderebbero dunque ai
224 kg lordi / 192 kg netti di cime di rapa contenuti in 40 colli risultanti dalla
fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-815). In entrambi i casi, il
prezzo di vendita unitario al chilogrammo, nonché il prezzo vendita totale
della merce sono lo stesso: 288 franchi = 192 kg netti x fr. 1.50 (cfr. osser-
vazioni 29 luglio 2015, pag. 74).
In proposito, i ricorrenti non forniscono alcun chiarimento, limitandosi a
ripetere la medesima generica argomentazione – senza esaminare da più
vicino gli argomenti della DGD – e ad asserire ancora una volta di aver
ricevuto solo quanto a loro fatturato dalla E._______ (cfr. osservazioni
complementari del 14 dicembre 2015, pag. 21). Sennonché, in assenza di
prove contrarie, visto il « modus operandi » descritto dalle autorità doganali
per gli altri invii e le corrispondenze dei dati rilevate nei vari documenti agli
atti (in particolare tra fattura e prospetto ricavato), le conclusioni della DGD
appaiono non solo verosimili, ma anche plausibili. Tutto porta dunque lo
scrivente Tribunale a ritenere che la ricorrente 1 al posto di una parte delle
cime di rapa (224 kg lordi) abbia invero ricevuto dei finocchi, sicché il
quantitativo di finocchi da lei ricevuto sarebbe in realtà di 435 kg lordi
(211 kg lordi + 224 kg lordi). Per i 235 kg lordi di finocchi non dichiarati
(= 435 kg – 200 kg), sono dunque stati elusi i tributi all’importazione. La
ripresa fiscale dell’autorità inferiore operata per i dazi doganali – che tiene
debitamente conto del fatto che al posto delle cime di rapa sono stati
importati dei finocchi – deve dunque essere qui confermata. La ripresa
fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo), così come
indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa
per questo invio.
A-7392/2014
Pagina 191
Caso n. 39
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 4760207), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di finocchi
freschi contenuti in 48 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-859). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-854). Per tale merce, la DGD fa notare
che sull’estratto della comanda manoscritta risultano due puntini ai lati della
scritta finocchi qui cerchiata (cfr. atto B-846).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801713 del 13 novembre 2006
(cfr. atto B-852), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 185.6 kg netti
di finocchi conting. cat. II contenuti in 48 colli ad un prezzo di 1.81 fran-
chi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 335.94 franchi (= 185.6 kg
netti x fr. 1.81). Per questa merce il prezzo unitario non è stato stranamente
arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza
il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-847).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 novembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-845) – che fa riferimento alla fattura n. 801713 –
mostra che 273 kg lordi / 239.4 kg netti di finocchi conting. cat. 2 contenuti
in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che
gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel
commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, tali
quantitativi risultano plausibili. Accanto ai finocchi è poi indicato a mano il
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 13.11.2006
Quietanza n.: 4760207
Documenti giustificativi: atto 32.3.12 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 12 (cfr. atti B-844 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-852
atto B-859
0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 336.00
Invece di
atto B-845
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 336.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 73 231.00 168.85 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 273 kg di
finocchi.
Differenza di dazio: 168.85 0.00
Differenza IVA: fr. 168.85 x 2.4% = fr. 4.05
A-7392/2014
Pagina 192
prezzo di vendita di 1.40 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo le autorità doganali, avrebbe
effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 273 kg lordi / 239.4 kg netti di finocchi per un prezzo to-
tale, calcolato sul peso netto, di 335.16 franchi (= 239.4 kg netti x fr. 1.40).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati
uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differisco-
no chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei
due casi – rispettando verosimilmente il contingente a disposizione della
ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato
aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta diminuita nella
fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 48 colli
185.6 kg netti x fr. 1.81 = fr. 335.94
Invece di 273 kg lordi
in 48 colli
239.4 kg netti x fr. 1.40
=
fr. 335.16
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che
costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un
adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state
eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto
realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve
dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 73 kg lordi
(= 273 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato
(200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
A-7392/2014
Pagina 193
2015, pag. 21 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 273 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione,
giacché il prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto
ricavato – come visto – risulta essere molto simile (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor-
tazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 40
Per l’invio n. 40, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 4981590, versione 1 e versione 2). Dalla
prima, datata 20 novembre 2006 (cfr. atti B-891 e B-903), risulta l’importa-
zione di 178 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio contenuti in
36 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati
sono poi riportati nel bollettino di consegna di ugual data (cfr. atto B-895).
Da un esame della seconda, anch’essa datata 20 novembre 2006 (cfr. atto
B-882), risulta la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la
correzione della prima dichiarazione. Da detto atto risulta l’importazione di
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 20.11.2006
Quietanza n.: 4981590
Documenti giustificativi: atto 32.3.13 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 13 (cfr. atti B-861 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-870
atto B-882
0705.1198 Lattuga
cappuccio
179 10.00 17.90 470.00
Invece di
atto B-863
0705.1198 Lattuga
cappuccio, ADC
179 10.00 17.90 470.00
0705.1199 Lattuga
cappuccio, ADFC
56 408.00 228.50 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 179 kg invece di 235 kg di lattuga.
Differenza di dazio: 228.50 0.00
Differenza IVA: fr. 228.50 x 2.4% = fr. 5.45
A-7392/2014
Pagina 194
179 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio contenuti in 36 colli (carto-
ni). Tali dati sono riportati nel bollettino di consegna corretto di conseguen-
za (cfr. atto B-874). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor
F._______, per la E._______, risulta la dicitura 179 a fianco della scritta
« lattuga » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a
disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg
lordi ADC (cfr. atto B-862). Orbene, la cifra 179 è scritta sotto un’altra cifra
che non è leggibile.
I dati riportati nella dichiarazione corretta trovano riscontro nella fattura
n. 801740 del 20 novembre 2006 (cfr. atto B-870), utilizzata per lo sdoga-
namento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata dalla
DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
179 kg lordi / 168.2 kg netti di lattuga cappuccio conting. contenuti in
36 colli ad un prezzo di 2.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso
netto, di 470.96 franchi (= 168.2 kg netti x fr. 2.80). Le due copie della
fattura, senza timbro doganale, contengono gli stessi dati (cfr. atti B-864 e
B-910).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 novembre 2006 della
E._______ (cfr. atto B-863) – con riferimento alla fattura n. 801740 –
mostra che 235 kg lordi / 199 kg netti di lattuga cappuccio conting.
contenuti in 36 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che detti quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni,
tali quantitativi appaiono plausibili. Per la lattuga è indicato a mano il prezzo
di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 235 kg
lordi / 199 kg netti di lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto,
di 437.80 franchi (= 199 kg netti x fr. 2.20).
Ne discende che solo il numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi
di vendita unitari e totali nella fattura, così come il peso (lordo/netto) della
merce, sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il
contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la
quantità di merce nella fattura è stata diminuita rispetto al prospetto ricava-
to. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore
rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
A-7392/2014
Pagina 195
56 kg lordi (= 235 kg lordi – 179 kg lordi) in più di lattuga cappuccio rispetto
a quanto dichiarato (179 kg lordi), eludendo così parte dei tributi all’impor-
tazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 22). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
235 kg lordi anziché i 179 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono perciò di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014
Pagina 196
Caso n. 41
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 5901996), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 95.5 kg netti di sedano
coste bianco fresco contenuti in 15 colli (cassa « box » in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-932). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-923).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto
della E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « sedano » ciò
che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o
voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC
(cfr. atto B-912).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801911 del 18 dicembre 2006
(cfr. atto B-919), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in considerazione dalla DGD, dalla quale risulta
che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 95.5 kg netti di
sedano bianco conting. contenuti in 15 colli ad un prezzo di 1.67 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 159.48 franchi (= 95.5 kg netti x
fr. 1.67). Si noti come il prezzo unitario è l’unico che nella fattura non è stato
arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, senza
il timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-914).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 41 il relativo prospetto ricavato
del 18 dicembre 2006 della E._______ (cfr. atto B-913) – che fa riferimento
alla fattura n. 801911 – mostra che 189 kg lordi / 174 kg netti di sedano
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 18.12.2006
Quietanza n.: 5901996
Documenti giustificativi: atto 32.3.14 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 3,
separatore 14 (cfr. atti B-911 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-919
atto B-932
0709.4021 Sedano coste
bianco
100 10.00 10.00 160.00
Invece di
atto B-913
0709.4021 Sedano coste
bianco, ADC
100 10.00 10.00 160.00
0709.4029 Sedano coste
bianco, ADFC
89 226.00 201.15 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 189 kg di sedano
coste bianco.
Differenza di dazio: 201.15 0.00
Differenza IVA: fr. 201.15 x 2.4% = fr. 4.80
A-7392/2014
Pagina 197
bianco conting. contenuti in 15 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto
dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto al sedano bianco
è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.90 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le
autorità doganali, avrebbe effettivamente applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 189 kg lordi / 174 kg netti
di sedano bianco per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
156.60 franchi (= 174 kg netti x fr. 0.90).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato,
mentre i prezzi di vendita unitari e totali indicati nella fattura, così come il
peso lordo/netto della merce, sono stati invece modificati. Per poter vero-
similmente rispettare il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in
proposito invio n. 3), la quantità di merce indicata nella fattura utilizzata per
lo sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 15 colli
95.5 kg netti x fr. 1.67 = fr. 159.48
Invece di 189 kg lordi
in 15 colli
174.0 kg netti x fr. 0.90
=
fr. 156.60
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi (prezzo non arrotondato a 5 centesimi), ciò che
costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza di un
adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta fattura siano
state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a
quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione.
Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 89 kg lordi
(= 189 kg lordi – 100 kg lordi) in più di sedano bianco rispetto a quanto
dichiarato (100 kg lordi), eludendo così parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014
Pagina 198
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 22 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
189 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono perciò di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 42
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 8363548), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 498 kg lordi/ 492 kg netti di cipolle
grosse fresche contenute in 56 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atti B-952 e B-963). Tali dati risultano
altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atti B-946 e B-958).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 14.03.2007
Quietanza n.: 8363548
Documenti giustificativi: atto 32.4.1 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 1 (cfr. atti B-934 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-956
atto B-952
atto B-963
0703.1051 Cipolle grosse >
70 mm conting.
498 2.90 14.45 476.00
Invece di
atto B-936
0703.1051 Cipolle grosse >
70 mm conting.,
ADC
500
498
2.90
2.90
14.50
14.45
476.00
476.00
0703.1059 Cipolle grosse >
70 mm conting.,
ADFC
60
62
126.00
126.00
75.60
78.00
0.00
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 498 kg invece di 560 kg di cipolle
grosse > 70 mm conting.
Differenza di dazio: 75.65
78.00
0.00
Differenza IVA: fr. 78.00 x 2.4% = fr. 1.85
A-7392/2014
Pagina 199
della E._______, risulta poi la dicitura 500 a fianco della scritta
« cip. grosse », ciò che – per le dogane – significa che la ricorrente 1 aveva
a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 500 kg
lordi ADC (cfr. atto B-935).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800417 del 14 marzo 2007
(cfr. atto B-956) – che la DGD indica di aver ritrovato a V._______ presso
la E._______ – dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla
ricorrente 1 498 kg lordi / 492 kg netti di cipolle grosse > 70 mm conting.
contenuti in 56 colli ad un prezzo di 8.50 franchi a collo, per un totale,
calcolato sul numero di colli, di 476 franchi (= 56 colli x fr. 8.50). Su tale
fattura non è riportato il timbro ufficiale della dogana, ma soltanto il timbro
della società Gerlach AG che si è occupata del trasporto della merce. Ciò
indicato, nella misura in cui i ricorrenti non lo contestano, la stessa è vero-
similmente è stata utilizzata per lo sdoganamento della merce. Agli atti vi
sono due copie di detta fattura con i medesimi dati (cfr. atti B-939 e B-943).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 42 il relativo prospetto ricavato
del 14 marzo 2007 della E._______ (cfr. atto B-936) – che fa riferimento
alla fattura n. 800417 – mostra che 560 kg lordi / 560 kg netti di cipolle
grosse > 70 mm conting. contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili. Per le
cipolle grosse è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.85 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 560 kg lordi / 560 kg netti di dette
cipolle per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 476 franchi (=
560 kg netti x fr. 0.85).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere lo stesso di quello nella fattura, così come il numero di colli
importati, mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di
vendita unitario, differiscono chiaramente. Per poter mantenere il prezzo di
vendita totale uguale nei due casi – rispettando dunque verosimilmente il
contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) –
il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura
il prezzo di vendita unitario è poi però stato applicato al numero di colli,
anziché al peso netto come nel prospetto ricavato.
A-7392/2014
Pagina 200
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 498 kg lordi
in 56 colli
56 colli x fr. 8.50 = fr. 476.00
Invece di 560 kg lordi
in 56 colli
560 kg netti x fr. 0.85
=
fr. 476.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricor-
rente 1 ha invero acquistato 62 kg lordi (= 560 kg lordi – 498 kg lordi) – e
non soltanto 60 kg lordi come indicato dalla DGD – in più di cipolle grosse
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto soltanto quanto a loro fatturato, senza
tuttavia pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei
vari documenti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus ope-
randi » descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 di-
cembre 2015, pag. 23). Sennonché detta motivazione non è sufficiente a
ritenere che si tratti invero di un mero errore. Inoltre, non avendo mai
controllato i quantitativi alla consegna della merce, essi non possono in
ogni caso escludere di aver ricevuto 560 kg lordi anziché i 498 kg lordi
dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la loro
buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti a
pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi
dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2).
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per
questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 498 kg lordi
sono stati dichiarati all’importazione (e non 500 kg lordi indicati dalla DGD),
sicché ai restanti 62 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta
(cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
A-7392/2014
Pagina 201
Caso n. 43
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 103 kg di cetrioli nostrani.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10168422), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli
nostrani freschi con la dicitura « E._______ Fattura 800724-14.05.07 »
contenuti in 12 colli (cassa/cassette), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-984). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-980). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta poi la dicitura 100 a
fianco della scritta « cetrioli », ciò che – per le dogane – significa che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-968).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800724 del 14 maggio 2007
(cfr. atto B-975), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e considerata dalla DGD, risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli nostrani cat I
conting. contenuti in 12 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 174.60 franchi (= 97 kg netti x fr. 1.80). Agli atti
vi sono altresì tre copie della fattura – due con il timbro doganale (cfr. atti
B-977 e B-978), una senza (cfr. atto B-970) – con i medesimi dati.
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 14.05.2007
Quietanza n.: 10168422
Documenti giustificativi: atto 32.4.2 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 2 (cfr. atti B-967 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-975
atto B-984
atto B-986
0707.0021 Cetrioli nostrani 100 10.00 10.00 174.00
0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 352.00
Invece di
atto B-969
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100 10.00 10.00 174.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
3 144.00 4.30 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 352.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 16 231.00 36.95 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 103 kg di cetrioli nostrani.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di finocchi.
Differenza di dazio: 41.25 0.00
Differenza IVA: fr. 41.25 x 2.4% = fr. 0.95
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Pagina 202
Come per l’invio n. 2, anche per i cetrioli dell’invio n. 43 il relativo prospetto
ricavato del 14 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-969) – che fa
riferimento alla citata fattura n. 800724 – mostra che 103 kg lordi / 97 kg
netti di cetrioli nostrani cat I conting. contenuti in 12 colli sono stati acqui-
stati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono
poi stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché detti quantitativi risultano plausibili.
Per i cetrioli è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 103 kg lordi / 97 kg netti di cetrioli
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 174.60 franchi (= 97 kg
netti x fr. 1.80).
Per questa merce, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal prospetto
ricavato risulta essere uguale a quello nella fattura, così come il numero di
colli e la quantità di merce netta, mentre la quantità di merce lorda differisce
chiaramente. In questo caso non risulta alcuna differenza di prezzo di ven-
dita unitario, in quanto per il calcolo del prezzo di vendita totale è decisivo
il peso netto della merce, qui uguale in entrambi i documenti. Poiché il dazio
viene invece calcolato sul peso lordo della merce, solo il peso lordo dei
cetrioli indicato nel prospetto ricavato è invece stato ridotto nella fattura al
contingente a disposizione della ricorrente 1 (da 103 kg a 100 kg), allo sco-
po di verosimilmente rispettare tale contingente (cfr. in proposito invio n. 3).
La sola riduzione del peso lordo, senza riduzione anche del peso netto,
mostra chiaramente una manipolazione, nella misura in cui il numero di
colli è rimasto lo stesso.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 12 colli
97 kg netti x fr. 1.80
= fr. 174.60
Invece di 103 kg lordi
in 12 colli
97 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 174.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che
la ricorrente 1 ha invero acquistato 3 kg lordi (= 103 kg lordi – 100 kg lordi)
in più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all’importazione
(100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
A-7392/2014
Pagina 203
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 23). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla con-
segna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 103 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di
vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto
– risulta essere lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro, la buona
fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti
a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi
dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). Gli argomenti dei ricorrenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni dell’autorità inferiore.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di finocchi.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10168422), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 196 kg netti di finoc-
chi freschi contenuti in 40 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricorren-
te 1 presso la E._______ (cfr. atto B-986). Tali dati risultano altresì dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-981). Sull’estratto dell’ordina-
zione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
poi la dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi », ciò che – a mente delle
dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz-
zare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-968).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800724 del 14 maggio 2007
(cfr. atto B-975), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di
Stabio Confine) e presa in conto dalla DGD, risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 196 kg netti di finocchi fenchel
contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato
sul peso netto, di 352.80 franchi (= 196 kg netti x fr. 1.80). Agli atti vi sono
altresì tre copie della fattura – due con il timbro doganale (cfr. atti B-977 e
B-978), una senza (cfr. atto B-970) – con i medesimi dati.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 14 maggio 2007 della
E._______ (cfr. atto B-969) mostra che 216 kg lordi / 196 kg netti di finocchi
fenchel contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il
A-7392/2014
Pagina 204
suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Per i finocchi è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 216 kg lordi / 196 kg netti
di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 352.80 franchi
(= 196 kg netti x fr. 1.80).
Come per i cetrioli, anche per i finocchi il prezzo di vendita unitario e totale,
il numero di colli importati e la quantità di merce indicati nel prospetto
ricavato risultano essere gli stessi nella fattura. Solo il peso lordo della
merce – su cui viene calcolato il dazio – è stato ridotto nella fattura (da
216 kg a 200 kg), allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a
disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3). La sola riduzione
del peso lordo, senza riduzione anche del peso netto, mostra chiaramente
una manipolazione, nella misura in cui il numero di colli è rimasto lo stesso.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 40 colli
196 kg netti x fr. 1.80
= fr. 352.80
Invece di 216 kg lordi
in 40 colli
196 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 352.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che
la ricorrente 1 ha invero acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi – 200 kg lordi)
in più di finocchi rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi),
eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i cetrioli che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare
le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
A-7392/2014
Pagina 205
Caso n. 44
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 10355063), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 400 kg lordi / 276 kg netti di zuc-
chine fresche contenuti in 80 colli (cassa/cassetta), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1006). Tali dati risultano altresì dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1003). Sull’estratto dell’ordina-
zione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
poi la dicitura 400 a fianco della scritta « zucchine », ciò che – per le
dogane – significa che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz-
zare all’importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-990).
I dati simili trovano riscontro nella fattura n. 800748 del 21 maggio 2007
(cfr. atto B-1000), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 400 kg lordi / 376 kg netti di zucchine
conting. contenuti in 80 colli ad un prezzo di 1.30 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 488.80 franchi (= 376 kg netti x fr. 1.30). Agli atti
vi sono altresì quattro copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale,
con i medesimi dati (cfr. atti B-994, B-995, B-996 e B-1002). La dichia-
razione di 276 kg netti (cfr. atto B-1006) contraria al peso indicato nella
fattura utilizzata per lo sdoganamento di 376 kg netti (cfr. atto B-1000) può
essere un mero errore e in ogni caso rimane senza conseguenze.
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 21.05.2007
Quietanza n.: 10355063
Documenti giustificativi: atto 32.4.3 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 3 (cfr. atti B-1005 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1000
atto B-1003
atto B-1006
0709.9051 Zucchine 400 10.00 40.00 488.00
Invece di
atto B-991
atto B-1000
0709.9051 Zucchine, ADC 400 10.00 40.00 488.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 55
55.5
209.00
209.00
114.95
116.00
0.00
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 400 kg invece di 455.5 kg di
zucchine.
Differenza di dazio: 114.95
116.00
0.00
Differenza IVA: fr. 116 x 2.4% = fr. 2.80
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Pagina 206
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 44 il relativo prospetto ricavato
del 21 maggio 2007 della E._______ (cfr. atto B-991) – che fa riferimento
alla citata fattura n. 800748 – mostra che 455.5 kg lordi / 407.5 kg netti di
zucchine conting. contenuti in 80 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per le zucchine è indicato a mano
il prezzo di vendita di 1.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto
455.5 kg lordi / 407.5 kg netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 489 franchi (= 407.5 kg netti x fr. 1.20).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta es-
sere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale,
mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per
poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3)
– il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 400.0 kg lordi
in 80 colli
376.0 kg netti x fr. 1.30
= fr. 488.80
Invece di 455.5 kg lordi
in 80 colli
407.5 kg netti x fr. 1.20
=
fr. 489.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la
ricorrente 1 ha invero acquistato 55.5 kg lordi (= 455.5 kg lordi – 400 kg
lordi) in più di zucchine – e non soltanto 55 kg lordi erroneamente indicati
dalla DGD – rispetto a quanto da lei dichiarato (400 kg lordi), eludendo in
tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 23 seg.). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla
A-7392/2014
Pagina 207
consegna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver
ricevuto 455.5 kg lordi anziché i 400 kg lordi dichiarati, giacché il prezzo di
vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato – come visto
– risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio n. 2). Peraltro,
la buona fede dei ricorrenti non è determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti
non permettono dunque di scostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale con-
clusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò, la
ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato
in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio,
segnatamente tenendo conto del fatto che sono 55.5 kg lordi a non essere
stati dichiarati (e non solo 55 kg lordi indicati dalla DGD).
Caso n. 45
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 18.06.2007
Quietanza n.: 11174699
Documenti giustificativi: atto 32.4.4 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 4 (cfr. atti B-1010 segg.)
N. di
tariffa
Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1020
atto B-1023,
atto B-1026
atto B-1027
0702.0011 Pomodori ciliegia
cherry
500 5.00 25.00 1'720.00
0709.3011 Melanzane tonde/viola 200 10.00 20.00 450.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano
200 5.00 10.00 450.00
Invece di
atto B-1013
0702.0011 Pomodori ciliegia
cherry, ADC
500 5.00 25.00 1'720.00
0702.0019 Pomodori ciliegia
cherry, ADFC
15 731.00 109.65 0.00
0709.3011 Melanzane
tonde/viola, ADC
200 10.00 20.00 450.00
0709.3019 Melanzane
tonde/viola, ADFC
11 233.00 25.65 0.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano, ADC
200 5.00 10.00 450.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
48 264.00 126.70 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 500 kg invece di 515 kg di cherry.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di melanzane.
c) dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di San Marzano.
Differenza di dazio: 262.00 0.00
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a) Dichiarazione di 500 kg invece di 515 kg di pomodori cherry.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 470.5 kg netti di pomo-
dori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 153 colli (cartoni), acquistati
dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1027). Tali dati risultano
altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1023). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, risultano poi le diciture
300 e 200 a fianco della scritta cerchiata « cherry » (sesta e settima riga;
evidenziate in arancione) – che la DGD non ha tuttavia indicato nelle
osservazioni 29 luglio 2015, evidenziando altri dati non pertinenti – lascian-
ti pensare che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1011).
Tali dati trovano riscontro nella n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B-
1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 470.5 kg netti di
pomod. cilieg. contingente contenuti in 153 colli, divisi in due quantitativi:
300 kg lordi / 279.5 kg netti (93 colli) e 200 kg lordi / 191 kg netti (60 colli).
I primi 93 colli sono stati venduti ad un prezzo di 3.10 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 866.45 franchi (= 279.5 kg netti x
fr. 3.10). I restanti 60 colli sono invece stati venduti ad un prezzo di
4.37 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 834.67 franchi
(= 191 kg netti x fr. 4.37). Risulta dunque un prezzo di vendita totale di
1'701.12 franchi per 500 kg lordi / 470.5 kg netti di cherry. Si noti peraltro
come per una parte della merce, il prezzo di vendita unitario (fr. 4.37) non
sia stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due
copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati
(cfr. atti B-1014 e B-1015).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 45 il relativo prospetto ricavato
del 18 giugno 2007 della E._______ (cfr. atto B-1013) – che fa riferimento
Differenza IVA: fr. 262.00 x 2.4% =fr. 6.20
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alla fattura n. 800866 – mostra che 300 kg lordi / 279.5 kg netti di pomodor.
cilieg. cherry conting. contenuti in 93 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Analogo discorso vale per i restanti 215 kg lordi /
198.8 kg netti contenuti in 60 colli. Poiché nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Accanto
ai 300 kg lordi di pomodori cherry è poi indicato a mano il prezzo di vendita
di 2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo le dogane, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Lo stesso vale per i restanti 215 kg lordi, ove è indicato a mano il prezzo di
4 franchi/kg. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto in totale
515 kg lordi / 478 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 1'577.80 franchi: (279.5 kg netti x fr. 2.80) + (198.8 kg netti x
fr. 4.00).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato,
mentre i prezzi di vendita unitari e totali nella fattura, così come il peso
(lordo/netto) di una parte dei pomodori (215 kg lordi / 200 kg netti anziché
i 200 kg lordi / 198.8 kg netti dichiarati), sono stati modificati. Per poter
verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito
invio n. 3), la quantità di merce nella fattura utilizzata per lo sdoganamento
è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che prece-
dono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio)
che le modifiche apportate nella fattura, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve pertanto ritenere che
la ricorrente 1 ha invero acquistato 15 kg lordi (= 515 kg lordi – 500 kg lordi)
in più di pomodori cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione
(500 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 24). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
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515 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 211 kg di melanzane.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di melanzane
fresche contenute in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la E._______ (cfr. atto B-1026). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1022). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 200 a fianco delle scritte «melan t» e «mel viola» ciò che significa
– per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva
utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC, per due tipi
di melanzana (cfr. atto B-1011, nonché estratto accluso per i pomodori
cherry).
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800866 del 18 giugno 2007
(cfr. atto B-1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 due tipi diversi di melanzane:
110.5 kg lordi / 104.5 kg netti di melanzane tonde contingent. (24 colli) ad
un prezzo di 2.15 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di
224.68 franchi (= 104.5 kg netti x fr. 2.15); 89.5 kg lordi / 85.5 kg netti di
melanzane viola contingent. (16 colli) ad un prezzo di 2.50 franchi/kg per
un totale, calcolato sul peso netto, di 239.40 franchi (= 85.5 kg netti x
fr. 2.80). In totale, risulta dunque la vendita di 200 kg lordi / 190 kg netti di
melanzane, per un prezzo globale di 464.08 franchi. Agli atti vi sono altresì
due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati
(cfr. atti B-1014 e B-1015).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1013) – che fa riferimento alla fattura n. 800866 –
mostra che 120 kg lordi / 112.1 kg netti di melanzane tonde contingentate
contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
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Analogo discorso vale per i 91 kg lordi / 85.4 kg netti di melanzane viola
conting. contenuti in 16 colli. Nel prospetto è poi indicato a mano –
verosimilmente dal signor F._______ – un prezzo di vendita di
1.80 franchi/kg per le melanzane tonde e di 2.60 franchi/kg per le
melanzane viola, che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero appli-
cato alla ricorrente 1. La E._______ le avrebbe dunque venduto 211 kg
lordi / 197.5 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 423.82 franchi: (fr. 1.80 x 112.1 kg netti) + (fr. 2.60 x 85.4 kg netti).
Da quanto precede, risulta che solo il numero di colli è rimasto invariato,
mentre i prezzi di vendita unitari/totali e il peso lordo/netto della merce nella
fattura sono stati invece modificati. Per poter verosimilmente rispettare il
contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di
merce nella fattura è stata diminuita rispetto a quanto indicato nel prospetto
ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi
(cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 11 kg lordi (= 211 kg lordi – 200 kg lordi) in più di melanzane
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal
modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin-
centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 248 kg di pomodori S. Marzano.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11174699), utilizzata per lo sdo-
ganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di pomo-
dori San Marzano freschi contenuti in 24 colli (cartoni), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1027). Tali dati risultano altresì
dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1022). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « peretti », ciò che
fa pensare che la ricorrente 1 – secondo la DGD – aveva a disposizione o
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voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC
(cfr. atto B-1011).
Tali dati trovano riscontro nella n. 800866 del 18 giugno 2007 (cfr. atto B-
1020), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine e timbro della ditta Gerlach SA), dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.2 kg netti di
pomodori San Marzano rossi cat. I ad un prezzo di 2.50 franchi/kg per un
totale, calcolato sul peso netto della merce, di 473.00 franchi (= 189.2 kg
netti x fr. 2.50). Agli atti vi sono poi due copie di tale fattura, sprovviste del
timbro ufficiale della dogana, con gli stessi dati (cfr. atti B-1014 e B-1015).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 18 giugno 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1013) – che fa riferimento alla fattura n. 800866 –
mostra che 248 kg lordi / 236 kg netti di pomodoro San Marzano rosii
contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Accanto ai predetti pomodori è indicato a mano il prezzo di vendita di
2 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 248 kg lordi / 236 kg netti
di tali pomodori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 472 franchi
(= 236 kg netti x fr. 2.00).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta es-
sere simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguale, mentre
la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter
mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due casi –
rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in propo-
sito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità
di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 24 colli
189.2 kg netti x fr. 2.50 = fr. 473.00
Invece di 248 kg lordi
in 24 colli
236.0 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 472.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
allo scopo di eludere i tributi all’importazione, pur mantenendo un prezzo
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Pagina 213
di vendita totale molto simile. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1
ha invero acquistato 48 kg lordi (= 248 kg lordi – 200 kg lordi) in più di
pomodori San Marzano rispetto a quanto dichiarato all’importazione
(200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili
e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto confermata.
Caso n. 46
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 109 kg di insalata quercia.
Per l’invio n. 46, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 11610863, versione 1 e versione 2; della
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 03.07.2007
Quietanza n.: 11610863
Documenti giustificativi: atto 32.4.5 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 5 (cfr. atti B-1028 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1036
atto B-1038
atto B-1043
atto B-1045
0705.1921 Insalata quercia 100 10.00 10.00 336.00
0705.1198 Insalata lattuga 512 10.00 51.20 820.00
Invece di
atto B-1029
atto B-1036
0705.1921 Insalata quercia,
ADC
100 10.00 10.00 336.00
0705.1929 Insalata quercia,
ADFC
9 922.00 83.00 0.00
0705.1198 Insalata lattuga,
ADC
512 10.00 51.20 820.00
0705.1199 Insalata lattuga,
ADFC
6 408.00 24.50 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 109 kg di insalata quercia.
b) dichiarazione di 512 kg invece di 518 kg di lattuga.
Differenza di dazio: 107.50 0.00
Differenza IVA: fr. 107.5 x 2.4% = fr. 2.60
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versione 1 ci sono due esemplari). Dalla prima, datata 2 luglio 2007
(cfr. atto B-1056), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 83.2 kg netti di
lattughino foglie di quercia fresca contenuti in 56 colli (cartoni) acquistati
dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla
seconda dichiarazione, datata 3 luglio 2007, su cui è presente la dicitura
« correzione » indicante che la stessa non è altro che la correzione della
prima (cfr. atto B-1043). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini di
consegna (cfr. atti B-1038 e B-1053). Per detto invio non è presente alcuna
comanda manoscritta del signor F._______.
Detti dati trovano riscontro nella fattura n. 800914 del 2 luglio 2007 (cfr. atto
B-1036), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine), dalla quale risulta la vendita di 100 kg lordi / 83.2 kg netti di
ins. foglia di quercia conting. contenuti in 56 colli al prezzo di 6 franchi/kg,
suddivisi in due quantitativi: 60 kg lordi / 50.1 kg netti (33 colli) al prezzo
totale di 198 franchi e 40 kg lordi / 33.1 kg netti (23 colli) al prezzo totale di
138 franchi. Il prezzo di vendita totale ammonta dunque a 336 franchi.
Come per l’invio n. 2, anche per l’insalata quercia dell’invio n. 46 il relativo
prospetto ricavato del 2 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1029) –
che fa riferimento alla fattura n. 800914 – mostra che 109 kg lordi / 92.2 kg
netti di ins. foglia di quercia conting. contenuti in 56 colli – suddivisi in due
quantitativi: 68 kg lordi / 58.1 kg netti (33 colli) e 41 kg / 34.1 kg netti (23
colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e che gli
stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Per l’insalata
quercia è indicato a mano il prezzo di vendita di 5 franchi a collo – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, per le autorità
doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______
le avrebbe dunque venduto 109 kg lordi / 92.2 kg netti di insalata quercia
per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 280 franchi (= 56 colli
x fr. 5).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« lattughino » foglie di quercia nei documenti analizzati poc’anzi è
ininfluenze ai fini del giudizio, nella misura in cui il lattughino è un tipo di
insalata (nome generico). Di fatto, è l’indicazione « foglie di quercia » ad
essere determinante. Ciò precisato, da quanto precede, risulta che solo il
numero di colli è rimasto invariato, mentre i prezzi di vendita unitari/totali
nella fattura e il peso lordo/netto della merce sono stati invece modificati.
Per poter verosimilmente rispettare il contingente a disposizione della
ricorrente 1, la quantità di merce (lorda/netta) nella fattura utilizzata per lo
sdoganamento è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, il
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Pagina 215
cambiamento del prezzo di vendita unitario da 5 franchi a 6 franchi
applicato al numero di colli, di per sé non permette di dedurre immediata-
mente quanti chili sono stati effettivamente forniti ai ricorrenti. Il punto
decisivo che rende l’argomentazione dalla DGD convincente è la seguente:
la somma dei due pesi lordi menzionati nella fattura – ovvero 100 kg lordi
(= 60 kg + 40 kg) – corrisponde al contingente a disposizione della
ricorrente 1. Alla ricorrente 1 è stato fornito lo stesso numero di colli
acquistato dalla E._______ presso il suo fornitore. Poiché nel commercio
all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, dal prospetto ricavato
si può pertanto dedurre il reale peso lordo dei colli pieni, senza che si
rendano necessari altri mezzi di prova. Tutti gli elementi che precedono
costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che
le modifiche apportate alla fattura utilizzata per l’importazione della merce,
siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore
rispetto a quanto realmente importato, allo scopo di eludere i tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 9 kg lordi (= 109 kg lordi – 100 kg lordi) in più di insalata quercia
rispetto a quanto dichiarato (100 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei
tributi doganali all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 24). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
109 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione. Peraltro, la
loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in ogni caso tenuti
a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importazione ai sensi
dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2).
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Pagina 216
b) Dichiarazione di 512 kg invece di 518 kg di lattuga.
Per l’invio n. 46, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 11610863, versione 1 e versione 2; della
versione 1 ci sono due esemplari). Al contrario di tutti gli altri invii trattati
fino a qui, le due versioni non sono identiche per quanto concerne la
lattuga. Dalla prima, datata 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1057), risulta l’importa-
zione di 500 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio fresca contenuti
in 174 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali
dati sono poi riportati nel bollettino di consegna di ugual data (cfr. atto B-
1053). Da un esame della seconda, datata 3 luglio 2007 (cfr. atto B-1041),
risulta la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la
correzione della prima dichiarazione. Da detto documento risulta
l’importazione di 512 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio fresca
contenuti in 172 colli (cartoni). Tali dati sono poi riportati nel bollettino di
consegna corretto di conseguenza (cfr. atto B-1038). Per detto invio non è
presente alcuna comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800914 del 2 luglio 2007 (cfr. atto B-1036), utilizzata per lo
sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine), risulta invece
la vendita di 500 kg lordi / 456.5 kg netti di lattuga cappuccio conting.
contenuti in 174 colli, così come indicato nella prima dichiarazione doga-
nale (cfr. atto B-1057), suddivisi in due quantitativi: 230 kg lordi / 212 kg
netti (72 colli) e 270 kg lordi / 244.5 kg netti (102 colli). I dati riportati nella
fattura non sono dunque stati adattati alla dichiarazione doganale corretta
del 3 luglio 2007 (cfr. atto B-1041). Per i primi 72 colli è stato applicato un
prezzo di vendita 1.88 franchi/kg, mentre per i secondi 102 colli, un prezzo
di vendita di 1.84 franchi/kg. Ne discende che il prezzo di vendita totale,
calcolato sul peso netto, ammonta a 848.44 franchi: (212 kg netti x fr. 1.88)
+ (244.5 kg netti x fr. 1.84). Ciò constatato, va altresì rilevato che il prezzo
di vendita unitario indicato per la lattuga è l’unico prezzo che stranamente
non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti sono poi presenti tre copie
della predetta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della dogana, riportanti
i medesimi quantitativi (cfr. atti B-1030, B-1031 e B-1052).
Orbene, da un confronto dei predetti documenti, risultano tre prime
contraddizioni: la prima concerne il numero diverso di colli indicati nella
dichiarazione doganale del 3 luglio 2007 (172 colli) e la predetta fattura
(174 colli), mentre la seconda riguarda la diversa indicazione del peso in
rapporto ai numeri di colli: nella dichiarazione sono indicati meno colli ma
con un peso lordo maggiore (512 kg), mentre nella fattura più colli ma con
un peso lordo minore di (500 kg). La terza contraddizione è che il peso
lordo più alto (512 kg) nelle due versioni della dichiarazione corrisponde al
A-7392/2014
Pagina 217
numero di colli più basso, mentre il peso lordo più basso (500 kg) al numero
di colli più alto. Perché la differenza tra il peso lordo e il peso netto – l’ultimo
rimasto invariato nelle due dichiarazioni – è il peso dei contenitori, non è
possibile che più contenitori pesino di meno. La risposta a tali contraddi-
zioni emerge dal prospetto ricavato del 7 luglio 2007 della E._______
(cfr. atto B-1029).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 7 luglio 2007 – che fa riferimento
alla fattura n. 800914 – mostra che 518 kg lordi / 470.9 kg netti di lattuga
cappuccio conting. contenuti in 174 colli – suddivisi in due quantitativi:
243 kg lordi / 221.4 kg netti (72 colli) e 275 kg lordi / 249.5 kg netti
(102 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso i suoi fornitori e
poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
solo colli pieni, sicché detti quantitativi appaiono del tutto plausibili. Per la
lattuga è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.70 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 518 kg lordi / 470.9 kg netti di lattuga per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 800.53 franchi: 470.9 kg netti x fr. 1.70.
Lo stesso numero di colli (174) indicato nel prospetto ricavato si trova
anche nella fattura, che non è stata contestata dai ricorrenti. Gli stessi
hanno infatti dichiarato di aver sempre ricevuto soltanto la merce a loro
fatturata (cfr. osservazioni del 14 dicembre 2015, pag. 24). Come emerge
dagli altri invii esaminati dallo scrivente Tribunale, normalmente il contin-
gente a disposizione della ricorrente 1 risulta essere sempre stata una cifra
tonda come 200 kg o 500 kg. Per la lattuga il contingente è invece di
512 kg, ciò che costituisce un’eccezione, così come dimostrato dall’autorità
inferiore. I ricorrenti non contestano tale evenienza, ma precisano di aver
importato soltanto la quantità autorizzata. In questo caso però, la quantità
autorizzata è maggiore di quella dichiarata nella versione 1 della dichiara-
zione; questo fatto spiega la correzione di quest’ultima. Le differenze del
prezzo di vendita unitario tra quanto indicato nel prospetto ricavato e nella
fattura – ove è indicato un prezzo di vendita unitario non arrotondato a
5 centesimi – mostrano poi l’intento di adattarlo ai quantitativi di merce ivi
indicati, allo scopo di eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dun-
que ritenere che ricorrente 1 ha invero acquistato 6 kg lordi (= 518 kg lordi
– 512 kg lordi) in più di lattuga rispetto a quanto dichiarato all’importazione
(512 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014
Pagina 218
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per la lattuga i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per l’insalata quercia che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 47
a) Dichiarazione di 199 kg invece di 211 kg di pomodori cherry.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11776928), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 199 kg lordi / 183.6 kg netti di
pomodori cherry a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cassa [« box »] in
plastica rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto
B-1075). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna
(cfr. atto B-1073). Per detto invio non è presente alcuna comanda
manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800929 del 6 luglio 2007 (cfr. atto
B-1070), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 06.07.2007
Quietanza n.: 11776928
Documenti giustificativi: atto 32.4.6 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 6 (cfr. atti B-1061 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1073
atto B-1075
atto B-1076
0702.0011 Pomodori cherry 199 5.00 9.95 804.00
0705.2921 Indivia riccia 100 9.00 9.00 192.00
Invece di
atto B-1062
atto B-1063
atto B-1070
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
200
199
5.00
5.00
10.00
9.95
804.00
804.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
11 731.00 80.40 0.00
0705.2921 Indivia riccia,
ADC
100 9.00 9.00 192.00
0705.2929 Indivia riccia,
ADFC
11 289.00 31.80 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 199 kg invece di 211 kg di pomodori cherry.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 111 kg di indivia riccia.
Differenza di dazio: 112.25 0.00
Differenza IVA: fr. 112.25 x 2.4% = fr. 2.70
A-7392/2014
Pagina 219
Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
due quantitativi diversi di pomodor. cilieg. cherry contingente a due prezzi
unitari diversi: i primi 101 kg lordi / 92.2 kg netti contenuti in 40 colli sono
stati venduti ad un prezzo di 5.55 franchi/kg per un totale, calcolato sul
peso netto, di 511.71 franchi (= 104.5 kg netti x fr. 5.55); i secondi 98 kg
lordi / 91.4 kg netti contenuti in 30 colli invece ad un prezzo di
3.20 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di 292.48 franchi
(= 91.4 kg netti x fr. 3.20). In totale, risulta dunque la vendita di 199 kg lordi
/ 183.6 kg netti di cherry (70 colli), per un prezzo totale di 804.19 franchi.
Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale
della dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-1066 e B-1069).
Per questo invio sono presenti agli atti ben due prospetti ricavato, entrambi
del 6 luglio 2007 e facenti riferimento alla fattura n. 800929 (cfr. atti B-1062
e B-1063). Dal primo prospetto (cfr. atto B-1062) – preso in considerazione
dall’autorità inferiore a sostegno della ripresa fiscale – risulta che 211 kg
lordi (= 113 kg + 98 kg) / 193.6 kg netti (= 102.2 kg + 91.4 kg) di pomodor.
cilieg. cherry conting. contenuti in 70 colli (= 40 + 30) sono stati acquistati
dalla E._______ presso i suoi fornitori e che gli stessi quantitativi sono poi
stati venduti alla ricorrente 1. Secondo i prezzi annotati a mano dal signor
F._______ – che per la DGD la E._______ avrebbe applicato alla
ricorrente 1 –, risulta che i primi 113 kg lordi sono stati venduti al prezzo di
5 franchi/kg, mentre i secondi 98 kg lordi al prezzo di 3.20 franchi/kg. Dal
secondo prospetto (cfr. atto B-1063) risulta invece la vendita alla
ricorrente 1 di 199 kg lordi (= 101 kg + 98 kg) / 183.6 kg netti (= 92.2 kg +
91.4 kg) di pomodor. cilieg. cherry conting. contenuti in 70 colli (= 40 +30),
così come indicato nella fattura n. 800929 utilizzata per lo sdoganamento.
In altri termini, il peso indicato nel secondo prospetto risulta essere lo
stesso di quello indicato nella dichiarazione doganale.
Ciò constatato, l’autorità inferiore non si pronuncia minimamente sui motivi
che l’hanno portata a prendere in considerazione il primo prospetto ricavato
(atto B-1062) anziché il secondo (atto B-1063). Orbene, nel primo
prospetto ricavato (atto B-1062) mancano i prezzi unitari e risulta un utile
netto di -2'804.84 franchi piuttosto inusuale; nel secondo prospetto ricavato
(atto B-1063) ci si trova invece dinanzi ad una situazione e a degli importi
paragonabili agli altri invii, più plausibili. Si noti peraltro, che il secondo
prospetto ricavato è stato stampato alle ore 11:22:19, sicché sembra
essere il più giovane. In assenza di prove sufficienti a sostegno delle
conclusioni della DGD, si deve pertanto ritenere che nulla lascia supporre
che i ricorrenti abbiano importato più pomodori cherry di quelli dichiarati.
Su questo punto, il loro ricorso va pertanto accolto.
A-7392/2014
Pagina 220
b) Dichiarazione di 100 kg invece di 111 kg di indivia riccia.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11776928), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia
riccia fresca contenuti in 30 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acqui-
stati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1076). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1073). Per
detto invio non è presente alcuna comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800929 del 6 luglio 2007 (cfr. atto
B-1070), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli
ad un prezzo di 2.04 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di
191.76 franchi (= 94 kg netti x fr. 2.04). Vi sono poi due copie della fattura
senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1066 e B-1069).
Come visto, per questo invio sono presenti agli atti ben due prospetti rica-
vato, entrambi del 6 luglio 2007 e facenti riferimento alla fattura n. 800929
(cfr. atti B-1062 e B-1063). Dal primo prospetto (cfr. atto B-1062) – preso
in considerazione dalla DGD a sostegno della ripresa fiscale – risulta che
111 kg lordi / 100.5 kg netti di insal. riccia contingentata contenuti in 30 colli
sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi
quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Secondo il prezzo
annotato a mano dal signor F._______ – che per la DGD la E._______
avrebbe applicato alla ricorrente 1 –, risulta che tale merce è stata venduta
ad un prezzo di 1.90 franchi/kg. Dal secondo prospetto (cfr. atto B-1063)
risulta invece la vendita di 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia
contingentata contenuti in 30 colli, così come indicato nella fattura
n. 800929 utilizzata per lo sdoganamento. In altri termini, il peso indicato
nel secondo prospetto risulta essere lo stesso di quello indicato nella
dichiarazione doganale.
Peraltro, la diversa designazione della merce importata quale « insalata »
o « indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante.
Ciò constatato, l’autorità inferiore non si pronuncia minimamente sui motivi
che l’hanno portata a prendere in considerazione il primo prospetto ricavato
(atto B-1062) anziché il secondo (atto B-1063). Si noti peraltro, che il
secondo prospetto ricavato è stato stampato alle ore 11:22:19, sicché
sembra essere il più giovane. In assenza di prove sufficienti a sostegno
A-7392/2014
Pagina 221
delle conclusioni della DGD, si deve pertanto ritenere che nulla lascia
supporre che i ricorrenti abbiano importato più insalata riccia di quella
dichiarata. Su questo punto, il loro ricorso va pertanto accolto.
Caso n. 48
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori cherry.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo
sdoganamento della merce, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 189.5 kg
netti di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 70 colli (cartoni),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1094). Tali dati
risultano poi dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1092).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto
della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « cherry », ciò
che – per le dogane – indica che la ricorrente 1 aveva a disposizione o
voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC
(cfr. atto B-1082).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 12.07.2007
Quietanza n.: 11952903
Documenti giustificativi: atto 32.4.7 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 7 (cfr. atti B-1081 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1094
atto B-1097
atto B-1098
0702.0011 Pomodori cherry 200 5.00 10.00 750.00
0705.2941 Radicchio rosso 300 9.00 27.00 609.00
0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 487.00
Invece di
atto B-1082
atto B-1083
atto B-1090
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
200 5.00 10.00 750.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
26 731.00 190.05 0.00
0705.2941 Radicchio rosso,
ADC
300 9.00 27.00 609.00
0705.2949 Radicchio rosso,
ADFC
6 495.00 29.70 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 487.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 22 209.00 46.00 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di pomodori cherry.
b) dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso.
c) dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 265.75 0.00
Differenza IVA: fr. 265.75 x 2.4% = fr. 6.35
A-7392/2014
Pagina 222
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto
B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
200 kg lordi / 189.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti
in 70 colli ad un prezzo di 3.96 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso
netto, di 750.42 franchi (= 189.5 kg netti x fr. 3.96). Un esame approfondito
della fattura mostra che il prezzo di vendita indicato per i pomodori – come
per il radicchio rosso – non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi
sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro ufficiale della
dogana, indicanti i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087).
Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 48 il relativo
prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1083) –
che fa riferimento alla fattura n. 800948 – mostra che 226 kg lordi /
208.5 kg netti di pomodor. cilieg. cherry contingen contenuti in 70 colli sono
stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi
quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio
all’ingrosso vengono venduti soltanto colli pieni, sicché tali quantitativi
risultano plausibili. Per i pomodori è indicato a mano il prezzo di
3.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 208.5 kg netti
di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
750.60 franchi (= 208.5 kg netti x fr. 3.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter
mantenere il prezzo di vendita totale pressoché uguale nei due casi –
rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposi-
to invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità
di merce venduta diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale.
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 70 colli
189.5 kg netti x fr. 3.96 = fr. 750.42
Invece di 226 kg lordi
in 70 colli
208.5 kg netti x fr. 3.60
=
fr. 750.60
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tutti gli
A-7392/2014
Pagina 223
elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura utilizzata per
l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento di far figurare
un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere i
tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha
invero acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi – 200 kg lordi) in più di detti
pomodori rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi),
eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 25). Inoltre, non avendo mai controllato i quantitativi alla conse-
gna della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
226 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione, giacché il
prezzo di vendita totale derivante dalla fattura e dal prospetto ricavato –
come visto – risulta essere praticamente lo stesso (cfr. in proposito invio
n. 2). Peraltro, la loro buona fede non è determinante, gli stessi essendo in
ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ai sensi dell’art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di radicchio rosso.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 287.4 kg netti di
radicchio rosso contenuti in 63 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1097). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1093). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 300 a fianco della scritta « r.rosso », ciò che fa pensare che la
ricorrente 1 – secondo le dogane – aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto
B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
A-7392/2014
Pagina 224
300 kg lordi / 287.4 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in
63 colli ad un prezzo di 2.12 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso
netto, di 609.29 franchi (= 287.4 kg netti x fr. 2.12). Come per i pomodori
cherry, il prezzo di vendita unitario indicato per il radicchio rosso non è stato
arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura,
senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______
(cfr. atto B-1083) – che fa riferimento alla fattura n. 800948 – mostra che
306 kg lordi / 290.3 kg netti di radicchio rosso contingentato contenuti in
63 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Per il radicchio è indicato a mano il prezzo di
2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 306 kg lordi / 290.3 kg netti
di radicchio rosso per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
609.63 franchi (= 290.3 kg netti x fr. 2.10).
Come per i pomodori, anche per il radicchio rosso il prezzo di vendita totale
nel prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il
numero di colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è
invece stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita
rispetto al prospetto ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il
contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 300 kg lordi
in 63 colli
287.4 kg netti x fr. 2.12 = fr. 609.29
Invece di 306 kg lordi
in 63 colli
290.3 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 609.63
La riduzione nella fattura del peso lordo indicato nel prospetto ricavato è di
6 kg, quella del peso netto di 2.9 kg. Ciò sta a significare che 3.1 kg della
riduzione del peso lordo concernono l’imballaggio. Orbene, non è possibile
che 2.9 kg di radicchio rosso siano stati imballati in un contenitore di 3.1 kg.
Inoltre, sia il prospetto ricavato, sia la fattura parlano di 63 colli ciò che
dimostra che la riduzione del peso lordo non può essere il risultato di una
diminuzione del numero di colli. In questo caso, i colli sono dei cartoni
(cfr. atto B-1097) e non pesano pertanto molto. Anche tale elemento mo-
stra che il peso lordo indicato nella fattura non può essere corretto.
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
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Pagina 225
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale, allo
scopo di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
importato, per eludere i tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del
presente giudizio). Ne discende che la ricorrente 1 ha invero acquistato
6 kg lordi (= 306 kg lordi – 300 kg lordi) in più di radicchio rosso rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Per il radicchio i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 11952903), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di zuc-
chine fresche contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1098). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1093). Sull’estratto dell’ordinazione ma-
noscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura
200 a fianco della scritta « zucch. », ciò che fa pensare che la ricorrente 1
– secondo le dogane – aveva a disposizione o voleva utilizzare all’impor-
tazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1082).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800948 del 12 luglio 2007 (cfr. atto
B-1090), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine), dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
200 kg lordi / 191 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli ad un
prezzo di 2.55 franchi/kg per un totale, calcolato sul peso netto, di
487.05 franchi (= 191 kg netti x fr. 2.55). Vi sono poi due copie della fattura,
senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1086 e B-1087).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 12 luglio 2007 della E._______
(cfr. atto B-1083) – che fa riferimento alla fattura n. 800948 – mostra che
222 kg lordi / 210 kg netti di zucchine conting. contenuti in 30 colli sono
stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla
ricorrente 1. Per le zucchine è indicato a mano il prezzo di 2.30 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 222 kg lordi / 210 kg netti di
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zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 483 franchi
(= 210 kg netti x fr. 2.30).
Come per i pomodori, anche per le zucchine il prezzo di vendita totale nel
prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di
colli importati uguale. Il prezzo di vendita unitario nella fattura è invece stato
aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) diminuita rispetto al prospet-
to ricavato, allo scopo di rispettare verosimilmente il contingente a disposi-
zione della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3).
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 30 colli
191 kg netti x fr. 2.55 = fr. 487.05
Invece di 222 kg lordi
in 30 colli
210 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 483.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
utilizzata per l’importazione della merce, siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere i tributi all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricor-
rente 1 ha invero acquistato 22 kg lordi (= 222 kg lordi – 200 kg lordi) in più
di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi),
eludendo in tal modo parte del dazio doganale e dell’IVA all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Anche per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per l’insalata quercia che – come visto – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e con-
vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 49
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 17.07.2007
Quietanza n.: 12085587 e 12085450
Documenti giustificativi: atto 32.4.8 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 8 (cfr. atti B-1100 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda Kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
0809.1018 Albicocche 200 3.00 6.00 817.00
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a) Dichiarazione di 200 kg invece di 232 kg di albicocche.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.8 kg netti di
albicocche fresche contenuti in 24 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1129). Tali dati
Dichiarato
atto B-1112
atto B-1123
atto B-1129
atto B-1131
atto B-1132
atto B-1134
atto B-1135
atto B-1136
0702.0011 Pomodori
cherry
100 5.00 5.00 653.00
0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 453.00
0705.1911 Insalata
romana
100 10.00 10.00 187.00
0705.2921 Insalata riccia 100 9.00 9.00 337.00
0705.2941 Radicchio
rosso
100 9.00 9.00 410.00
0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 830.00
Invece di
atto B-1102
0809.1018 Albicocche,
ADC
200 3.00 6.00 817.00
0809.1019 Albicocche,
ADFC
32 204.00 65.30 0.00
0702.0011 Pomodori
cherry, ADC
100 5.00 5.00 653.00
0702.0019 Pomodori
cherry, ADFC
110 731.00 804.10 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 453.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 13 231.00 30.05 0.00
0705.1911 Insalata
romana, ADC
100 10.00 10.00 187.00
0705.1919 Insalata
romana, ADFC
13 231.00 30.05 0.00
0705.2921 Insalata riccia,
ADC
100 9.00 9.00 337.00
0705.2929 Insalata riccia,
ADFC
24
24.5
289.00
289.00
69.35
70.80
0.00
0.00
0705.2941 Radicchio
rosso, ADC
100 9.00 9.00 410.00
0705.2949 Radicchio
rosso, ADFC
50
50.5
495.00
495.00
247.50
250.00
0.00
0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 830.00
0709.9059 Zucchine,
ADFC
232 209.00 484.90 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 232 kg di albicocche.
b) dichiarazione di 100 kg invece di 210 kg di pomodori cherry.
c) dichiarazione di 200 kg invece di 213 kg di finocchi.
d) dichiarazione di 100 kg invece di 113 kg di insalata romana.
e) dichiarazione di 100 kg invece di 124.5 kg di insalata riccia.
f) dichiarazione di 100 kg invece di 150.5 kg di radicchio rosso.
g) dichiarazione di 200 kg invece di 432 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 1'731.25
1'735.20
0.00
Differenza IVA: fr. 1'735.20 x 2.4 % = fr. 41.65
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risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1126). Per
questa merce, il relativo estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce
alcun dato utile (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto
B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.8 kg netti di albicocche contin-
gentate contenuti in 24 colli ad un prezzo di 4.24 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 817.47 franchi (= 192.8 kg netti x fr. 4.24). In
questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente-
simi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124).
Per questo invio, agli atti sono presenti due prospetti ricavato della
E._______, entrambi datati 17 luglio 2007, facenti riferimento alla fattura
n. 800958 e con i medesimi quantitativi per le merci oggetto della ripresa
fiscale della DGD: il primo emesso alle ore 10:50:14 (cfr. atto B-1102) su
cui sono stati aggiunti a mano i prezzi di vendita alla destra delle merci; il
secondo emesso alle ore 11:05:39 (cfr. atto B-1103), su cui sono indicati a
mano cinque prezzi di vendita nella colonna « Pz » alla sinistra della
colonna « Pr.Unit » che riprende i prezzi di vendita indicati a mano nel
primo prospetto, con gli stessi pesi rilevanti. Ciò premesso, la DGD si è
fondata sull’atto B-1102, dal quale risulta che la E._______ ha acquistato
presso il suo fornitore 232 kg lordi / 215.2 kg netti di albicocche
contingentate contenuti in 24 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti
quantitativi risultano plausibili. Per questa merce, nel prospetto B-1102 è
indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 232 kg lordi / 215.2 kg netti di albicocche per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 753.20 franchi (= 215.2 kg netti x
fr. 3.50). Che i ricorrenti abbiano seguito il « modus operandi » anche per
quanto concerne questo invio risulta chiaramente dal prezzo di vendita di
3.80 franchi/kg annotato a mano sul prospetto ricavato B-1103:
moltiplicando detto prezzo con il peso netto di 215.2 kg risulta un prezzo
totale di 817.76 franchi.
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali,
mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati
nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter
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Pagina 229
verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito
invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al
prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 24 colli
192.8 kg netti x fr. 4.24 = fr. 817.47
Invece di 232 kg lordi
in 24 colli
215.2 kg netti x fr. 3.50*1
215.2 kg netti x fr. 3.80*2
*1 secondo B-1102
*2 secondo B-1103
=
=
fr. 753.20*1
fr. 817.76*2
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sussistenza
di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale. Tenuto
conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che
precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente
giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con
l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
importato, per eludere parte dei tributi all’importazione. Si deve dunque
ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato 32 kg lordi (= 232 kg lordi
– 200 kg lordi) in più di albicocche rispetto a quanto dichiarato all’importa-
zione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso – se si prende in considerazione il prospetto ricavato
B-1102 considerato dalla DGD – il prezzo di vendita totale dichiarato nella
fattura è poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti
e risultante dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 –
non è tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 25 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
232 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
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Pagina 230
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 100 kg invece di 210 kg di pomodori cherry.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 93.4 kg netti di
pomodori « cherry » contenuti in 66 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1131). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1126).
Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi
la dicitura 200 accanto alla scritta « cherry », che sembrerebbe indicare la
quantità richiesta dalla ricorrente 1 o il suo contingente (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto
B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.4 kg netti di pomodor. cilieg.
cherry contigente contenuti in 66 colli ad un prezzo di 7 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 653.80 franchi (= 93.4 kg netti x fr. 7).
Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale
e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124).
Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto
indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il
suo fornitore 210 kg lordi / 198 kg netti di pomodor. cilieg. cherry
contingente contenuti in 66 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti
quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il
prezzo di vendita di 3.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 210 kg
lordi / 198 kg netti di cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto,
di 653.40 franchi (= 198 kg netti x fr. 3.30).
In questo caso, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale,
mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario diffe-
riscono considerevolmente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
totale nei due casi il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quan-
tità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 66 colli
93.4 kg netti x fr. 7.00 = fr. 653.80
Invece di 210 kg lordi
in 66 colli
198.0 kg netti x fr. 3.30
=
fr. 653.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 110 kg lordi (= 210 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori
cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo
in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i pomodori cherry i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin-
centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 213 kg di finocchi.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085587), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 191 kg netti di
finocchi freschi contenuti in 60 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1123). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1122). Per
questa merce, il relativo estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce
alcun dato utile (cfr. atto B-1101). Per i finocchi risulta agli atti un accordo
sull’utilizzazione di quote di contingente doganale, dal quale emerge che
la ricorrente 1 aveva a disposizione una quota di 200 kg lordi dall’11 luglio
2007 al 17 luglio 2007 (cfr. atti B-1118 – B-1120).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto
B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 191 kg netti di finocchi contingentati
cat. I contenuti in 60 colli ad un prezzo di 2.32 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 443.12 franchi (= 191 kg netti x fr. 2.32). In
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questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente-
simi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124).
Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto
indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il
suo fornitore 213 kg lordi / 201 kg netti di finocchi contingentati cat. I
contenuti in 60 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi
risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita
di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe venduto 213 kg lordi / 201 kg netti di finocchi
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 442.20 franchi (= 201 kg
netti x fr. 2.20).
Come per i pomodori cherry, anche per i finocchi, il prezzo di vendita totale
dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella
fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta)
e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il
prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contin-
gente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita
unitario è stato aumentato e la quantità di merce (lorda/netta) venduta
diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 60 colli
191.0 kg netti x fr. 2.32 = fr. 443.12
Invece di 213 kg lordi
in 60 colli
201.0 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 442.20
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista-
to 13 kg lordi (= 213 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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Pagina 233
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 100 kg invece di 113 kg di insalata romana.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 93.6 kg netti di lattuga
romana fresca contenuti in 32 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1136). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127).
Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi
la dicitura 100 alla destra della scritta « romana », la quale – come visto
per nel caso dell’insalata scarola dell’invio n. 33 – corrisponde al
contingente della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto
B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.6 kg netti di insalata romana
contingentata contenuti in 32 colli ad un prezzo di 2 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 187.20 franchi (= 93.6 kg netti x fr. 2).
Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale
e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124).
Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto
indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il
suo fornitore 113 kg lordi / 103.4 kg netti di insalata romana contingentata
contenuti in 32 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel com-
mercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risul-
tano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di
1.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 113 kg lordi / 103.4 kg netti
di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
186.12 franchi (= 103.4 kg netti x fr. 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« lattuga » romana nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini
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del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome
generico). Di fatto, è l’indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò
precisato, come per i pomodori cherry, anche per l’insalata romana, il
prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile
a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce
(lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono chiaramente. Per
poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando
verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in pro-
posito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quan-
tità di merce venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 32 colli
93.6 kg netti x fr. 2.00 = fr. 187.20
Invece di 113 kg lordi
in 32 colli
103.4 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 186.12
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore
rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 13 kg lordi (= 113 kg lordi – 100 kg lordi) in più di insalata
romana rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi),
eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per l’insalata romana i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin-
centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
e) Dichiarazione di 100 kg invece di 124.5 kg di insalata riccia.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia
riccia fresca contenuti in 30 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1132). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127).
Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi
A-7392/2014
Pagina 235
la dicitura 100 alla destra della scritta « riccia », la quale – come visto per
nel caso dell’insalata scarola dell’invio n. 33 – corrisponde al contingente
della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto
B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di insal. riccia contingen-
tata contenuti in 30 colli ad un prezzo di 3.59 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 337.46 franchi (= 94 kg netti x fr. 3.59). In
questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente-
simi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124).
Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto
indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il
suo fornitore 124.5 kg lordi / 112.5 kg netti di riccia contenuti in 30 colli, che
poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di
3 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 124.5 kg lordi / 112.5 kg
netti di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
337.50 franchi (= 112.5 kg netti x fr. 3).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato,
come per i cherry, anche per l’insalata riccia, il prezzo di vendita totale
dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella
fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di
vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricor-
rente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato
aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100.0 kg lordi
in 30 colli
94.0 kg netti x fr. 3.59 = fr. 337.46
Invece di 124.5 kg lordi
in 30 colli
112.5 kg netti x fr. 3.00
=
fr. 337.50
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Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista-
to 24.5 kg lordi (= 124.5 kg lordi – 100 kg lordi) in più di insalata riccia – e
non soltanto 24 kg lordi indicati erroneamente dalla DGD – rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Per l’insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin-
centi. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta,
così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa
per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 24.5 kg lordi a non esse-
re stati dichiarati all’importazione (e non 24 kg lordi indicati dalla DGD).
f) Dichiarazione di 100 kg invece di 150 kg di radicchio rosso.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96.2 kg netti di radic-
chio rosso contenuti in 38 colli (cassa [« box »] in plastica rigida), acquistati
dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1134). Tali dati risultano
altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127). Per questa
merce, il relativo estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce alcun
dato utile (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto
B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96.2 kg netti di radicchio rosso
contingentato contenuti in 38 colli ad un prezzo di 4.27 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 410.77 franchi (= 96.2 kg netti x fr. 4.27).
In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di
5 centesimi. Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, sprovviste del
timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124).
Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto
indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il
suo fornitore 150.5 kg lordi / 146.7 kg netti radicchio rosso contingentato
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contenuti in 38 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel com-
mercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risulta-
no plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di
2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 150.5 kg lordi / 146.7 kg
netti di radicchio rosso per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
410.76 franchi (= 146.7 kg netti x fr. 2.80).
Come per i cherry, anche per il radicchio rosso, il prezzo di vendita totale
dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella
fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta)
e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il
prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il
contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di
vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita
nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100.0 kg lordi
in 38 colli
96.7 kg netti x fr. 4.27 = fr. 410.77
Invece di 150.5 kg lordi
in 38 colli
146.7 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 410.76
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista-
to 50.5 kg lordi (= 150.5 kg lordi – 100 kg lordi) in più di radicchio rosso –
e non soltanto 50 kg lordi indicati erroneamente dalla DGD –rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per l’insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in
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Pagina 238
grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin-
centi. Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta,
così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa
per questo invio, tenendo conto del fatto che sono 50.5 kg lordi a non esse-
re stati dichiarati all’importazione (e non 50 kg lordi indicati dalla DGD).
g) Dichiarazione di 200 kg invece di 432 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12085450), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 193 kg netti di
zucchine fresche contenuti in 35 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1135). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1127).
Dall’estratto dell’ordinazione manoscritta del signor F._______ risulta poi
la dicitura 200 alla destra della scritta « zucch », la quale – come visto per
nel caso dell’insalata scarola dell’invio n. 33 – corrisponde al contingente
della ricorrente 1 (cfr. atto B-1101).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800958 del 17 luglio 2007 (cfr. atto
B-1112), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 193 kg netti di zucchine conting.
contenuti in 35 colli ad un prezzo di 4.30 franchi/kg, per un totale, calcolato
sul peso netto, di 829.90 franchi (= 193 kg netti x fr. 4.30). Agli atti vi sono
poi tre copie di detta fattura, sprovviste del timbro doganale e con i
medesimi dati (cfr. atti B-1105, B-1107 e B-1124).
Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1102 e quanto
indicato per le albicocche) risulta che la E._______ ha acquistato presso il
suo fornitore 432 kg lordi / 414.5 kg netti di zucchine conting. contenuti in
35 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’in-
grosso vengono venduti solo colli pieni, detti quantitativi risultano plausibili.
Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 432 kg lordi / 414.5 kg netti di
zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 829 franchi (=
414.5 kg netti x fr. 2.00).
Come per i cherry, anche per le zucchine, il prezzo di vendita totale dedotto
dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella fattura e il
numero di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo
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Pagina 239
di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di
vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della
ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato
aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 35 colli
193.0 kg netti x fr. 4.30 = fr. 829.90
Invece di 432 kg lordi
in 35 colli
414.5 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 829.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 232 kg lordi (= 432 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per le albicocche che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 50
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 118 kg di pomodori cherry.
Per l’invio n. 50, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 12155192). Dalla prima, datata 19 luglio
2007 (cfr. atto B-1158), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di
pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »]
in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati
risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 19 luglio
2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è
altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1151; la correzione concerne
soltanto la posizione 2). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di
consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156). Per questa merce, manca una
comanda manoscritta.
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 19.07.2007
Quietanza n.: 12155192
Documenti giustificativi: atto 32.4.9 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 9 (cfr. atti B-1138 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda Kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1146
atto B-1151
atto B-1152
atto B-1153
0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 392.00
0709.9021 Finocchi 400 7.00 28.00 695.00
0702.0091 Pomodori ramati 400 5.00 20.00 952.00
0709.7011 Spinaci 100 10.00 10.00 260.00
Invece di
atto B-1139
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 392.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
18 731.00 131.60 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 400 7.00 28.00 695.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 9 231.00 20.80 0.00
0702.0091 Pomodori ramati,
ADC
400 5.00 20.00 952.00
0702.0099 Pomodori ramati,
ADFC
160 264.00 422.40 0.00
0709.7011 Spinaci, ADC 100 10.00 10.00 260.00
0709.7019 Spinaci, ADFC 8 204.00 16.30 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 118 kg di pomodori cherry.
b) dichiarazione di 400 kg invece di 409 kg di finocchi.
c) dichiarazione di 400 kg invece di 560 kg di pomodori.
d) dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di spinaci.
Differenza di dazio: 591.10 0.00
Differenza IVA: fr. 591.10 x 2.4 % = fr. 14.20
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Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto
B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodor. cilieg. cherry
contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.09 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 392.64 franchi (= 96 kg netti x fr. 4.09).
In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di
5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140).
Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 50 il relativo
prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1139) –
che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che 118 kg lordi / 112 kg
netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per
questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg
(cfr. colonna di sinistra « vendite ») – verosimilmente in franchi svizzeri –
che la E._______ ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 118 kg lordi / 112 kg netti di
pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
392 franchi (= 112 kg netti x fr. 3.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita
unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella
fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 20 colli
96.0 kg netti x fr. 4.09 = fr. 392.64
Invece di 118 kg lordi
in 20 colli
112.0 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 392.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
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Pagina 242
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista-
to 18 kg lordi (= 118 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 26). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
118 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 400 kg invece di 409 kg di finocchi.
Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara-
zione doganale agli atti (cfr. atti B-1152 e B-1159), come pure dai due
rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156), risulta l’importa-
zione di 400 kg lordi / 384 kg netti di finocchi freschi contenuti in 80 colli
(cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______. Per questa merce, manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto
B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 384 kg netti di finocchi contingentati
cat. I contenuti in 80 colli ad un prezzo di 1.81 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 695.04 franchi (= 384 kg netti x fr. 1.81). In
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questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente-
simi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______
(cfr. atto B-1139) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che
409 kg lordi / 385 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 80 colli
sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti
alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti
solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra
« vendite ») – verosimilmente in franchi svizzeri – che la E._______ ha
invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 409 kg lordi / 385 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 693 franchi (= 385 kg netti x fr. 1.80).
Come per i cherry, anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto
dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero
di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendi-
ta unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita tota-
le nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1
– il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 400 kg lordi
in 80 colli
384.0 kg netti x fr. 1.81 = fr. 695.04
Invece di 409 kg lordi
in 80 colli
385.0 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 693.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista-
to 9 kg lordi (= 409 kg lordi – 400 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei
tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 400 kg invece di 560 kg di pomodori ramati.
Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara-
zione doganale agli atti (cfr. atti B-1154 e B-1161), come pure dai due
rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1150 e B-1157), risulta l’importa-
zione di 400 kg lordi / 385.4 kg netti di pomodori altri freschi contenuti in
73 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______. Per questa merce, manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto
B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 385.4 kg netti di pomodori ramati
conting. contenuti in 73 colli ad un prezzo di 2.47 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 951.94 franchi (= 385.4 kg netti x fr. 2.47).
Anche in questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato
di 5 centesimi. Agli atti vi è poi una copia di detta fattura, sprovvista del
timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1140).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______
(cfr. atto B-1139) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che
560 kg lordi / 527.9 kg netti di pomodori ramati conting. contenuti in 73 colli
sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti
alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti
solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (cfr. colonna di sinistra
« vendite ») – verosimilmente in franchi svizzeri – che la E._______ ha
invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 560 kg lordi / 527.9 kg netti di detti pomodori per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 950.22 franchi (= 527.9 kg netti x fr. 1.80).
Come per i cherry, anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto
dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero
di colli uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di ven-
dita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
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totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricor-
rente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 400 kg lordi
in 73 colli
385.4 kg netti x fr. 2.47 = fr. 951.94
Invece di 560 kg lordi
in 73 colli
527.9 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 950.22
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista-
to 160 kg lordi (= 560 kg lordi – 400 kg lordi) in più di pomodori ramati
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (400 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i pomodori ramati ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e con-
vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di spinaci.
Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara-
zione doganale agli atti (cfr. atti B-1153 e B-1160), come pure dai due
rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1149 e B-1156), risulta l’importa-
zione di 100 kg lordi / 70 kg netti di spinaci freschi contenuti in 20 colli
(cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______. Per questa merce, manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800969 del 19 luglio 2007 (cfr. atto
B-1146), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 70 kg netti di spinaci contingentati
spinat contenuti in 20 colli ad un prezzo di 13 franchi a collo, per un totale,
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Pagina 246
calcolato sul numero di colli, di 260 franchi (= 20 colli x fr. 13). Agli atti vi è
poi una copia di detta fattura, sprovvista del timbro doganale e con i
medesimi dati (cfr. atto B-1140).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 19 luglio 2007 della E._______
(cfr. atto B-1139) – che fa riferimento alla fattura n. 800969 – mostra che
108 kg lordi / 78 kg netti di spinaci contingentati spinat contenuti in 20 colli
sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti
alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti
solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è poi indicato il prezzo di vendita di 13.00 franchi a collo (cfr. colonna di
sinistra « vendite ») – verosimilmente in franchi svizzeri – che la E._______
ha invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dun-
que venduto 108 kg lordi / 78 kg netti di spinaci per lo stesso prezzo totale,
calcolato sullo stesso numero di colli, di 260 franchi (= 20 colli x fr. 13).
In casu, il numero di colli, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal
prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo
la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere uguale il
prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contin-
gente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato applicato nei
due casi al numero di colli, mentre la quantità di merce è stata diminuita
nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 20 colli
20 colli x fr. 13.00
= fr. 260.00
Invece di 108 kg lordi
in 20 colli
20 colli x fr. 13.00
=
fr. 260.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 8 kg lordi (= 108 kg lordi – 100 kg lordi) in più di spinaci rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Per gli spinaci ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Pagina 247
Caso n. 51
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 119 kg di pomodori cherry.
Per l’invio n. 51, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n.12247789). Dalla prima, datata 23 luglio
2007 (cfr. atto B-1191), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96 kg netti di
pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 20 colli (cassa [« box »]
in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati
risultano altresì dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 23 luglio
2007, su cui è presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è
altro che la correzione della prima (cfr. atto B-1181; la correzione concerne
solo la posizione 18). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di conse-
gna (cfr. atti B-1174, B-1175 e B-1188). Per questa merce, l’ordinazione
manoscritta – a cui fa erroneamente riferimento l’AFC indicando i dati
concernenti le zucchine anziché i pomodori cherry – non fornisce alcun
dato utile (cfr. atto B-1163). Agli atti è altresì presente l’elenco dei
contingenti del 23 luglio 2007 dal quale risulta che per i pomodori ciliegia
(cherry) la ricorrente 1 dal 18 luglio 2007 al 24 luglio 2007 disponeva di una
quota di contingente di 100 kg lordi (cfr. atto B-1178) e dal 20 luglio al
24 luglio 2007 una quota di contingente di 200 kg (cfr. atto B-1179). Il
giorno dell’importazione (23 luglio 2007), essa disponeva dunque di una
quota di 300 kg di pomodori cherry.
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 23.07.2007
Quietanza n.: 12247789
Documenti giustificativi: atto 32.4.10 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 10 (cfr. atti B-1138 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1170
atto B-1181
atto B-1182
0702.0011 Pomodori Cherry 100 5.00 5.00 396.00
0709.9021 Finocchi 400 7.00 28.00 851.00
Invece di
atto B-1164
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 396.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
19 731.00 138.90 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 400 7.00 28.00 851.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 6 231.00 13.85 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 119 kg di pomodori cherry.
b) dichiarazione di 400 kg invece di 406 kg di finocchi.
Differenza di dazio: 152.75 0.00
Differenza IVA: fr. 152.75 x 2.4% = fr. 3.60
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Pagina 248
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800979 del 23 luglio 2007 (cfr. atto
B-1170), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96 kg netti di pomodor. cilieg. cherry
contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.12 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 395.52 franchi (= 96 kg netti x fr. 4.12).
In questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di
5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del
timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1165 e B-1187).
Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori cherry dell’invio n. 51 il relativo
prospetto ricavato del 23 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1164) –
che fa riferimento alla fattura n. 800979 – mostra che 119 kg lordi / 113 kg
netti di pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per
questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.50 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 119 kg lordi / 113 kg netti di
pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
395.50 franchi (= 113 kg netti x fr. 3.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente uno dei due contingenti della ricorrente 1 – il prezzo
di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta dimi-
nuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 20 colli
96.0 kg netti x fr. 4.12 = fr. 395.52
Invece di 119 kg lordi
in 20 colli
113.0 kg netti x fr. 3.50
=
fr. 395.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
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Pagina 249
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista-
to 19 kg lordi (= 119 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori cherry rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione. Nella misura in cui i predetti 19 kg lordi
non sono stati dichiarati all’importazione, che la ricorrente 1 avesse a sua
disposizione una quota di contingente di 300 kg lordi è qui ininfluente: in
caso di mancata dichiarazione di un quantitativo di merce all’importazione,
alla stessa va infatti applicata l’aliquota di dazio più alta, in concreto l’ADFC
(cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 26). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
119 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 400 kg invece di 406 kg di finocchi.
Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara-
zione doganale agli atti (cfr. atti B-1182 e B-1192), come pure dai due
rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1174, B-1175 e B-1188), risulta
l’importazione di 400 kg lordi / 385 kg netti di finocchi freschi contenuti in
100 colli (cassa [« box »] in plastica rigida) acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______. Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor
F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 400 a fianco della
scritta « fin. » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a
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disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 400 kg
lordi ADC (cfr. atto B-1163). Tale contingente trova conferma nell’elenco dei
contingenti del 23 luglio 2007, dal quale risulta che per i finocchi la
ricorrente 1 non aveva solo a disposizione una quota di 400 kg lordi dal
20 luglio 2007 al 24 luglio 2007, ma anche una quota di 200 kg dal 18 luglio
2007 al 24 luglio 2007 (cfr. atti B-1178 e B-1179). Il giorno dell’importazione
(23 luglio 2007), essa disponeva dunque di una quota di 600 kg di finocchi.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800979 del 23 luglio 2007 (cfr. atto
B-1170), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 385 kg netti di finocchi contingentati
cat. I contenuti in 100 colli ad un prezzo di 2.21 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 850.85 franchi (= 385 kg netti x fr. 2.21). In
questo caso, il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato di 5 cente-
simi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, sprovviste del timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1165 e B-1187).
Anche qui, il prospetto ricavato del 23 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto
B-1164) – che fa riferimento alla fattura n. 800979 – mostra che 406 kg
lordi / 386 kg netti di finocchi contingentati cat. I contenuti in 100 colli sono
stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla
ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a
mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 406 kg lordi / 386 kg netti di finocchi per un prezzo totale, calcolato
sul peso netto, di 849.20 franchi (= 386 kg netti x fr. 2.20).
Anche per i finocchi il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato
risulta essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale,
mentre la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario diffe-
riscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi
– rispettando verosimilmente uno dei due contingenti della ricorrente 1 – il
prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta
diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 400 kg lordi
in 100 colli
385 kg netti x fr. 2.21 = fr. 850.85
Invece di 406 kg lordi
in 100 colli
386 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 849.20
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Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquista-
to 6 kg lordi (= 406 kg lordi – 400 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (400 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei
tributi all’importazione. Nella misura in cui i predetti 6 kg lordi non sono stati
dichiarati all’importazione, che la ricorrente 1 avesse a sua disposizione
una quota di contingente di 600 kg lordi è qui ininfluente: in caso di
mancata dichiarazione di un quantitativo di merce all’importazione, alla
stessa va infatti applicata l’aliquota di dazio più alta, in concreto l’ADFC
(cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i finocchi ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 52
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 26.07.2007
Quietanza n.: 12358859
Documenti giustificativi: atto 32.4.11 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 11 (cfr. atti B-1197 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1203
atto B-1211
0709.9041 Prezzemolo
riccio
100 10.00 10.00 270.00
Invece di
atto B-1198
0709.9041 Prezzemolo
riccio, ADC
100 10.00 10.00 270.00
0709.9049 Prezzemolo
riccio, ADFC
10 512.00 51.20 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di
prezzemolo.
Differenza di dazio: 51.20 0.00
Differenza IVA: fr. 51.20 x 2.4% = fr. 1.20
A-7392/2014
Pagina 252
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 12358859), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 77 kg netti di
prezzemolo riccio fresco contenuti in 18 colli (cartoni), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1211). Tali dati risultano altresì
dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1207). Per questo invio,
manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800989 del 26 luglio 2007 (cfr. atto
B-1203), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio
Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 77 kg netti di prezz. riccio conting.
cat. I contenuti in 18 colli ad un prezzo di 15 franchi a collo, per un totale,
calcolato sul numero di colli, di 270 franchi (= 18 colli x fr. 15). Vi è poi una
copia, senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1205).
Come per l’invio n. 2, anche per il prezzemolo dell’invio n. 52 il relativo
prospetto ricavato del 26 luglio 2007 della E._______ (cfr. atto B-1198) –
che fa riferimento alla fattura n. 800989 – mostra che 110 kg lordi / 86.6 kg
netti di prezz. riccio conting. cat. I contenuti in 18 colli sono stati acquistati
dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi
stati venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è indicato a mano il prezzo di vendita di 15 franchi a collo – annotato verosi-
milmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 110 kg lordi / 86.6 kg di prezzemolo per lo stesso prezzo
totale, calcolato sullo stesso numero di colli, di 270 franchi (= 18 colli x
fr. 15).
In casu, il numero di colli, il prezzo di vendita unitario e totale dedotto dal
prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, sicché solo
la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per poter mantenere uguale il
prezzo di vendita totale – rispettando verosimilmente il contingente della
ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato applicato nei due casi al
numero di colli, mentre la quantità di merce venduta è stata diminuita nella
fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 18 colli
18 colli x fr. 15.00
= fr. 270.00
Invece di 110 kg lordi
in 18 colli
18 colli x fr. 15.00
=
fr. 270.00
A-7392/2014
Pagina 253
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino-
re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
10 kg lordi (= 110 kg lordi – 100 kg lordi) in più di prezzemolo rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 26 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 53
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 24.08.2007
Quietanza n.: 13086608
Documenti giustificativi: atto 32.4.12 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 12 (cfr. atti B-1214 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1225
atto B-1235
atto B-1236
atto B-1239
atto B-1240
0702.0011 Pomodori cherry 100 5.00 5.00 550.00
0702.0091 Pomodori ramati 500 5.00 25.00 780.00
Invece di
atto B-1216
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
100 5.00 5.00 550.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
16 731.00 116.95 0.00
A-7392/2014
Pagina 254
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry.
Per l’invio n. 53, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 13086608). Dalla prima, datata 23 agosto
2007 (cfr. atto B-1249), risulta l’importazione di 100 kg lordi / 97.4 kg netti
di pomodori « cherry » a grappolo freschi contenuti in 13 colli (cartoni)
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì
dalla seconda dichiarazione, anch’essa datata 23 agosto 2007, su cui è
presente la dicitura « correzione », sicché la stessa non è altro che la
correzione della prima (cfr. atti B-1235 e B-1236; le correzioni non si
riferiscono alle posizioni qui discusse). Tali dati emergono poi dai relativi
bollettini di consegna (cfr. atti B-1227, B-1228 e B-1253). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « cherry » ciò che
significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione
o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di kg lordi ADC (cfr. atto
B-1215).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801065 del 23 agosto 2007
(cfr. atto B-1225), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 97.4 kg netti di
pomodor. datt. cherry cilieg. contingente contenuti in 13 colli ad un prezzo
di 5.92 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 576.61 franchi
(= 97.4 kg netti x fr. 5.92). In questo caso, il prezzo di vendita unitario non
è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono poi quattro copie di detta
fattura, sprovviste del timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-
1218, B-1219, B-1220 e B-1245).
Per questo invio, agli atti sono presenti due prospetti ricavato della
E._______, entrambi datati 23 agosto 2007, facenti riferimento alla fattura
n. 801065 e indicanti i medesimi quantitativi per le merci oggetto della
ripresa fiscale dell’autorità inferiore: il primo emesso alle ore 11:52:03
(cfr. atto B-1216) su cui sono stati aggiunti a mano i prezzi di vendita alla
destra delle merci; il secondo alle ore 11:58:22 (cfr. atto B-1217), su quale
0702.0091 Pomodori ramati,
ADC
500 5.00 25.00 780.00
0702.0099 Pomodori ramati,
ADFC
10 264.00 26.40 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 116 kg di pomodori cherry.
b) dichiarazione di 500 kg invece di 510 kg di pomodori ramati.
Differenza di dazio: 143.35 0.00
Differenza IVA: fr. 143.35 x 2.9% = fr. 3.40
A-7392/2014
Pagina 255
– oltre ad indicare alcuni prezzi a mano alla destra delle merci – sono stati
integrati nella colonna « Pr.Unit » i prezzi di vendita indicati a mano nel
primo prospetto ricavato. In definitiva, per le merci oggetto della ripresa
fiscale – in casu, pomodori cherry e pomodori ramati – della DGD, il prezzo
di vendita unitario indicato a mano nel prospetto ricavato B-1216 è lo
stesso che è stato integrato nella colonna « Pr.Unit » nel prospetto ricavato
B-1217. Ciò premesso, la DGD si è fondata sull’atto B-1216, dal quale
risulta che la E._______ ha acquistato presso il suo fornitore 116 kg lordi /
110.8 kg netti di pomodor. datt. cherry cilieg. contingente contenuti in
13 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1. Poiché nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche qui detti quantitativi
risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita
di 5.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 116 kg lordi / 110.8 kg netti
di pomodori cherry per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
576.16 franchi (= 110.8 kg netti x fr. 5.20).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 13 colli
97.4 kg netti x fr. 5.92 = fr. 576.61
Invece di 116 kg lordi
in 13 colli
110.8 kg netti x fr. 5.20
=
fr. 576.16
Come visto, il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi, ciò che costituisce un ulteriore elemento a comprova che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presen-
te giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 16 kg lordi (= 116 kg lordi – 100 kg lordi) in più di pomodori
cherry rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo
in tal modo parte dei tributi all’importazione.
A-7392/2014
Pagina 256
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 27). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
116 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 500 kg invece di 510 kg di pomodori ramati.
Come per i pomodori cherry anche qui dalle due versioni della dichiara-
zione doganale agli atti (cfr. atti B-1239, B-1240 e B-1247), come pure dai
due rispettivi bollettini di consegna (cfr. atti B-1229, B-1230 e B-1252),
risulta l’importazione di 500 kg lordi / 484 kg netti di pomodori altri freschi
contenuti in 64 colli (cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______. Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______
risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « ramato » ciò che significa – per
la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1215).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801065 del 23 agosto 2007
(cfr. atto B-1225), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 484 kg netti di
pomodori ramati contingent. contenuti in 64 colli ad un prezzo di
1.60 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 774.40 franchi
(= 484 kg netti x fr. 1.60). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura,
senza timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1218, B-1219, B-
1220 e B-1245).
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Pagina 257
Dal prospetto ricavato su cui si è fondata la DGD (cfr. B-1216 e quanto
indicato per i pomodori cherry) risulta che la E._______ ha acquistato
presso il suo fornitore 510 kg lordi / 483.1 kg netti di pomodori ramati
contingent. contenuti in 64 colli, che poi ha rivenduto alla ricorrente 1.
Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, anche
qui detti quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano
il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 510 kg
lordi / 483.1 kg netti di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul
peso netto, di 772.96 franchi (= 483.1 kg netti x fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e quello unitario, come pure il numero
di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per
poter mantenere simile il prezzo di vendita totale – rispettando verosimil-
mente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il
prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce lorda
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 64 colli
484.0 kg netti x fr. 1.60 = fr. 774.40
Invece di 510 kg lordi
in 64 colli
483.1 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 772.96
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 10 kg lordi (= 510 kg lordi – 500 kg lordi) in più di pomodori
ramati rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo
in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i pomodori ramati i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i pomodori cherry che – come visto – non è tuttavia
A-7392/2014
Pagina 258
in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e con-
vincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 54
a) Dichiarazione di 150 kg invece di 166 kg di insalata scarola.
Per l’invio n. 54, agli atti sono presenti due dichiarazioni doganali (entram-
be con il numero di quietanza n. 13169260). Dalla prima, datata 27 agosto
2007 (cfr. atto B-1285), risulta l’importazione di 150 kg lordi / 143 kg netti
di indivia scarola fresca contenuti in 22 colli (cartoni) acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______. Tali dati risultano altresì dalla seconda
dichiarazione, anch’essa del 27 agosto 2007, su cui è presente la dicitura
« correzione », sicché la stessa non è altro che la correzione della prima
(cfr. atto B-1272; le correzioni si riferiscono alla posizione 14 qui non
discussa). Tali dati emergono poi dai relativi bollettini di consegna (cfr. atti
B-1267 e B-1280). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007
(cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 27.08.2007
Quietanza n.: 13169260
Documenti giustificativi: atto 32.4.13 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 13 (cfr. atti B-1254 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota fr. Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1262
atto B-1272
atto B-1275
atto B-1274
0705.2911 Scarola 150 9.00 13.50 314.00
0709.3011 Melanzane 200 10.00 20.00 284.00
0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 475.00
Invece di
atto B-1255
0705.2911 Scarola, ADC 150 9.00 13.50 314.00
0705.2919 Scarola, ADFC 16 211.00 33.75 0.00
0709.3011 Melanzane, ADC 200 10.00 20.00 284.00
0709.3019 Melanzane,
ADFC
4 150.00 6.00 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 475.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 40 209.00 83.60 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 150 kg invece di 166 kg di scarola.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di melanzane.
c) dichiarazione di 200 kg invece di 240 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 123.35 0.00
Differenza IVA: fr. 123.35 x 2.4% = fr. 2.95
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Pagina 259
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 143 kg netti di ins.
scarola conting. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 2.20 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 314.60 franchi (= 143 kg netti x fr. 2.20).
Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro doganale e
con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279).
Come per l’invio n. 2, anche per l’insalata scarola dell’invio n. 54 il relativo
prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della E._______ (cfr. atto B-1255) –
che fa riferimento alla fattura n. 801075 – mostra che 166 kg lordi / 155 kg
netti di ins. scarola conting. contenuti in 22 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo le
autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 166 kg lordi / 155 kg netti di insalata
scarola per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 310 franchi
(= 155 kg netti x fr. 2).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« indivia » scarola nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato,
in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e quello unitario, come pure il numero
di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) differisce. Per
poter mantenere simile il prezzo di vendita totale – rispettando verosimil-
mente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato
aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura,
rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 150 kg lordi
in 22 colli
143 kg netti x fr. 2.20 = fr. 314.60
Invece di 166 kg lordi
in 22 colli
155 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 310.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino-
re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
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Pagina 260
16 kg lordi (= 166 kg lordi – 150 kg lordi) in più di insalata scarola rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 27). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
166 kg lordi anziché i 150 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 204 kg di melanzane tonde.
Come per l’insalata scarola anche qui dalle due versioni della dichiarazione
doganale agli atti (cfr. atti B-1275 e B-1287), come pure dai due rispettivi
bollettini di consegna (cfr. atti B-1268, B-1277 e B-1281), risulta l’importa-
zione di 200 kg lordi / 178 kg netti di melanzane fresche contenuti in 44 colli
(cartoni) acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questo invio
manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007
(cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 178 kg netti di melan-
zane tonde conting. contenuti in 44 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 284.80 franchi (= 178 kg netti x
fr. 1.60). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279).
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Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1255) – che fa riferimento alla fattura n. 801075 –
mostra che 204 kg lordi / 177.6 kg netti di melanzane tonde conting.
contenuti in 44 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso ven-
gono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per
questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______. Il prezzo è lo stesso come
sulla fattura menzionata poco fa. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 204 kg lordi / 177.6 kg netti di melanzane per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 284.16 franchi (= 177.6 kg netti x fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere quasi lo stesso di quello nella fattura; il prezzo unitario e il numero
di colli sono invece uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è
leggermente differente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
totale – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il peso
lordo è stato ridotto da 204 kg a 200 kg e il peso netto da 178 kg a 176 kg.
La diversa differenza di peso riscontrata tra le due indicazioni dei pesi lordi
(4 kg) e le due indicazioni dei pesi netti (2 kg) mostra ulteriormente che c’è
stata una manipolazione di almeno un’indicazione nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 44 colli
178.0 kg netti x fr. 1.60 = fr. 284.80
Invece di 204 kg lordi
in 44 colli
177.6 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 284.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino-
re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
4 kg lordi (= 204 kg lordi – 200 kg lordi) in più di melanzane tonde rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
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Pagina 262
Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta-
zione sollevata per l’insalata scarola che – come visto – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin-
centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 240 kg di zucchine.
Come per l’insalata scarola anche qui dalle due versioni della dichiarazione
doganale agli atti (cfr. atti B-1274 e B-1287), come pure dai due rispettivi
bollettini di consegna (cfr. atti B-1268, B-1277 e B-1281), risulta l’importa-
zione di 200 kg lordi / 194 kg netti di zucchine contenuti in 30 colli (cartoni)
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______. Per questo invio manca
una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801075 del 27 agosto 2007
(cfr. atto B-1262), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 194 kg netti di
zucchine conting. contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 475.30 franchi (= 194 kg netti x
fr. 2.45). Agli atti vi sono poi quattro copie di detta fattura, senza timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1256, B-1278 e B-1279).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 agosto 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1255) – che fa riferimento alla fattura n. 801075 –
mostra che 240 kg lordi / 225 kg netti di zucchine conting. contenuti in
30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.10 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 240 kg lordi / 225 kg netti di
zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 472.50 franchi
(= 225 kg netti x fr. 2.10).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre il
prezzo di vendita unitario e la quantità di merce (lorda/netta) differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale – rispettando verosi-
milmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è
stato aumentato e la quantità di merce lorda venduta diminuita nella fattura,
rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 30 colli
194.0 kg netti x fr. 2.45 = fr. 475.30
Invece di 240 kg lordi
in 30 colli
225.0 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 472.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino-
re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
40 kg lordi (= 240 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei
tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per l’insalata scarola che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 55
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13499531), utilizzata per lo
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 06.09.2007
Quietanza n.: 13499531
Documenti giustificativi: atto 32.4.14 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 4,
separatore 14 (cfr. atti B-1288 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1296
atto B-1301
0704.9051 Broccoletti 100 10.00 10.00 390.00
Invece di
atto B-1289
0704.9051 Broccoletti, ADC 100 10.00 10.00 390.00
0704.9059 Broccoletti,
ADFC
10 228.00 22.80 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di
broccoletti.
Differenza di dazio: 22.80 0.00
Differenza IVA: fr. 22.80 x 2.4% = fr. 0.55
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sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 91 kg netti di brocco-
letti freschi contenuti in 20 colli (cassa [«box»] in plastica rigida), acquistati
dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1301). Tali dati risultano
altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1299). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « brocc. » ciò che
significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva
utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-
1290).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801116 del 6 settembre 2007
(cfr. atto B-1296), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 91 kg netti di
broccoletti film broccoli contenuti in 20 colli ad un prezzo di 4.29 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 390.39 franchi (= 91 kg netti x
fr. 4.29). In casu, il prezzo di vendita unitario è l’unico sulla fattura che non
è stato arrotondato di 10 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta
fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1298),
l’altra senza (cfr. atto B-1291).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 55 il relativo prospetto ricavato
del 6 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1289) – che fa
riferimento alla fattura n. 80116 – mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di
broccoletti film broccoli contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 3.90 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo le autorità doganali, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti
di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 390 franchi
(= 100 kg netti x fr. 3.90).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli importati uguali,
mentre la quantità di merce (lorda/netta), nonché il prezzo di vendita unita-
rio, differiscono chiaramente. Per poter mantenere molto simile il prezzo di
vendita totale – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1
(cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato,
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Pagina 265
mentre la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura, rispetto
al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 20 colli
91 kg netti x fr. 4.29
= fr. 390.39
Invece di 110 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x fr. 3.90
=
fr. 390.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto
inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a
10 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione
che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con
l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3
del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi – 100 kg lordi) in più di broccoletti
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 28). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Pagina 266
Caso n. 56
a) Dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di cavolfiori.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190.4 kg netti di
cavolfiori freschi contenuti in 24 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1321). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Per
questa merce, l’estratto dell’ordinazione manoscritta non fornisce alcun
dato utile (cfr. atto B-1308).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 10.09.2007
Quietanza n.: 1359161
Documenti giustificativi: atto 32.5.1 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 1 (cfr. atti B-1307 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1318
atto B-1321
atto B-1322
atto B-1323
atto B-1325
atto B-1326
0704.1091 Cavolfiori 200 7.00 14.00 495.00
0707.0021 Cetrioli nostrani 99
99.2
10.00
10.00
9.90
9.90
259.00
259.00
0709.3011 Melanzane tonde 200 10.00 20.00 526.00
0704.9041 Cavoli verze 400 3.00 12.00 498.00
0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 539.00
Invece di
atto B-1309
0704.1091 Cavolfiori, ADC 200 7.00 14.00 495.00
0704.1099 Cavolfiori, ADFC 7 163.00 11.40 0.00
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100
99.2
10.00
10.00
10.00
9.90
259.00
259.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
7
8
144.00
144.00
10.10
11.50
0.00
0.00
0709.3011 Melanzane
tonde, ADC
200 10.00 20.00 526.00
0709.3019 Melanzane
tonde, ADFC
10 233.00 23.30 0.00
0704.9041 Cavoli verze,
ADC
400 3.00 12.00 498.00
0704.9049 Cavoli verze,
ADFC
4 194.00 7.75 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 539.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 2 209.00 4.20 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di cavolfiori.
b) dichiarazione di 99.2 kg invece di 107.2 kg di cetrioli nostrani.
c) dichiarazione di 200 kg invece di 210 kg di melanzane tonde.
d) dichiarazione di 400 kg invece di 404 kg di cavoli verze.
e) dichiarazione di 200 kg invece di 202 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 56.85
58.15
0.00
Differenza IVA: fr. 58.15 x 2.4% = fr. 1.40
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Pagina 267
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007
(cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190.4 kg netti di
cavolfiori contingente contenuti in 24 colli ad un prezzo di 2.60 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 495.04 franchi (= 190.4 kg netti x
fr. 2.60). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con
timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311).
Come per l’invio n. 2, anche per i cavolfiori dell’invio n. 56 il relativo pro-
spetto ricavato del 10 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1309) –
che fa riferimento alla fattura n. 801128 – mostra che 207 kg lordi / 190.2 kg
netti di cavolfiori contingente contenuti in 24 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indi-
cato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg – annotato verosimil-
mente dal signor F._______ – che la E._______, secondo quanto indicato
per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto,
la E._______ le avrebbe dunque venduto 207 kg lordi / 190.2 kg netti di
cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 475.50 franchi
(= 190.2 kg netti x fr. 2.50).
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali,
mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati
nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter
verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito
invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al
prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle
dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi
(cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla
predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantita-
tivo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei
tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi di ven-
dita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
7 kg lordi (= 207 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cavolfiori rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei
tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
A-7392/2014
Pagina 268
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 28). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
207 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 99.2 kg invece di 107.2 kg di cetrioli nostrani.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 99.2 kg lordi / 94.5 kg netti di ce-
trioli nostrani freschi contenuti in 15 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1322). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la
dicitura 100 a fianco della scritta « cetrioli » ciò che significa verosimil-
mente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’impor-
tazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007
(cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 99.2 kg lordi / 94.5 kg netti di cetrioli
nostrani conting. contenuti in 15 colli, suddivisi in due quantitativi: 7.2 kg
lordi / 6.4 kg netti (2 colli) ad un prezzo di 7.10 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 45.44 franchi (= 6.4 kg netti x fr. 7.10); 92 kg
lordi / 88.1 kg netti (13 colli) ad un prezzo di 2.42 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 213.20 franchi (= 88.1 kg netti x fr. 2.42). Il prez-
zo totale ammonta dunque a 258.64 franchi. Si noti poi, come per una parte
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della merce il prezzo di vendita unitario non è stato arrotondato a 5 cen-
tesimi. Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con
timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 –
mostra che 107.2 kg lordi / 98.6 kg netti di cetrioli nostrani conting.
contenuti in 15 colli – suddivisi in due quantitativi: 7.2 kg lordi / 6.4 kg netti
(2 colli) e 100 kg lordi / 92.2 kg netti (13 colli) – sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali
quantitativi sono plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano –
verosimilmente dal signor F._______ –il prezzo di vendita di 7.00 franchi/kg
per i primi 2 colli e un prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg per i restanti
13 colli che la E._______, secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 107.2 kg lordi / 98.6 kg netti di cetrioli nostrani per un
prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 247.64 franchi: (= 6.4 kg netti x
fr. 7) + (92.2 kg netti x fr. 2.20).
Come per i cavolfiori, anche per i cetrioli nostrani solo il numero di colli e il
tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo
di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da
quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della
ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce è
stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus
operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costitui-
scono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza
tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1
ha invero acquistato 8 kg lordi (= 107.2 kg lordi – 99.2 kg lordi) in più di
cavolfiori – e non soltanto 7 kg lordi erroneamente indicati dalla DGD –
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (99.2 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
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Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i cavolfiori che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti.
Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale
conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò,
la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato
in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio,
segnatamente tenendo conto del fatto che solo 99.2 kg lordi sono stati
dichiarati all’importazione (e non 100 kg lordi indicati dalla DGD), sicché ai
restanti 8 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta (cfr. in
proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 210 kg di melanzane.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190.5 kg netti di
melanzane fresche contenuti in 38 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1323). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1327). Per
questa merce l’estratto della comanda manoscritta non fornisce alcun dato
utile (cfr. atto B-1309).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007
(cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190.5 kg netti di
melanzane tonde conting. contenuti in 38 colli ad un prezzo di
2.76 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 525.78 franchi
(= 190.5 kg netti x fr. 2.76). Si noti poi, come per le melanzane il prezzo di
vendita unitario non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono tre
copie della fattura con i medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto
B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 –
mostra che 213 kg lordi / 201.6 kg netti di melanzane tonde conting.
contenuti in 38 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per
questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 213 kg
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lordi / 201.6 kg netti di melanzane per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 504 franchi (= 201.6 kg netti x fr. 2.50)
Come per i cavolfiori, anche per le melanzane tonde solo il numero di colli
e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il
prezzo di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano
diversi da quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contin-
gente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura la quantità
di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del
« modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono
costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che
le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con
l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una
differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la
ricorrente 1 ha invero acquistato 13 kg lordi (= 213 kg lordi – 200 kg lordi)
in più di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all’importazione
(200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per le melanzane tonde i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per i cavolfiori che – come visto – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convin-
centi. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 400 kg invece di 404 kg di cavoli verze di Milano.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 400 kg lordi / 356 kg netti di cavoli
verze di Milano freschi contenuti in 40 colli (cassa [« box »] in plastica
rigida), acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1326).
Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-
1328). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______
risulta la dicitura 400 a fianco della scritta « verza » ciò che significa
verosimilmente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007
(cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
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di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 400 kg lordi / 356 kg netti di cavoli
verze di Milano contingente contenuti in 40 colli ad un prezzo di
1.40 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 498.40 franchi
(= 356 kg netti x fr. 1.40). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i
medesimi dati, una con timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza
(cfr. atti B-1310 e B-1311).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 –
mostra che 404 kg lordi / 356 kg netti di cavoli verze di Milano contingente
contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per
questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo quanto indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 404 kg
lordi / 356 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 462.80 franchi (= 356 kg netti x fr. 1.30).
Come per i cavolfiori, anche per i cavoli verze il numero di colli, il tipo di
merce e il peso netto sono rimasti uguali, mentre il peso lordo e il prezzo
di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da
quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della
ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura il peso lordo della mer-
ce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, va qui rilevato
che la sola riduzione del peso lordo senza contemporanea riduzione del
peso netto, allorquando – come in concreto – i colli sono gli stessi, non
risulta di fatto possibile. Tenuto conto del « modus operandi » descritto
dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi
(cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla
predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un
quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere
parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi
di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 4 kg lordi (= 404 kg lordi – 400 kg lordi) in più di cavoli verze
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (400 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
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dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i cavolfiori che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
e) Dichiarazione di 200 kg invece di 202 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13591561), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 186 kg netti di
zucchine fresche contenuti in 20 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1325). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1328).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______ risulta la
dicitura 200 a fianco della scritta « zucchine » ciò che significa verosimil-
mente che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1309).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801128 del 10 settembre 2007
(cfr. atto B-1318), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 186 kg netti di
zucchine conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.90 franchi/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 539.40 franchi (= 186 kg netti x
fr. 2.90). Agli atti vi sono tre copie della fattura con i medesimi dati, una con
timbro doganale (cfr. atto B-1316) e due senza (cfr. atti B-1310 e B-1311).
Anche qui il relativo prospetto ricavato del 10 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1309) – che fa riferimento alla fattura n. 801128 –
mostra che 202 kg lordi / 186 kg netti di zucchine conting. contenuti in
20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è
indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo quanto
indicato per altri invii dalla DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 202 kg lordi / 186 kg netti
di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 520.80 franchi
(= 186 kg netti x fr. 2.80).
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Come per i cavolfiori, anche per le zucchine il numero di colli, il tipo di
merce e il peso netto sono rimasti uguali, mentre il peso lordo e il prezzo
di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da
quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della
ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), nella fattura il peso lordo della mer-
ce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Orbene, va qui rilevato
che la sola riduzione del peso lordo senza contemporanea riduzione del
peso netto, allorquando – come in concreto – i colli sono gli stessi, non
risulta di fatto possibile. Tenuto conto del « modus operandi » descritto
dalle dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi
(cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla
predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un
quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere
parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi
di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 2 kg lordi (= 202 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i cavolfiori che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Caso n. 57
a) Dichiarazione di 50 kg invece di 61 kg di indivia riccia.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13729087), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 50 kg lordi / 47.3 kg netti di indivia
riccia fresca contenuti in 9 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1352). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1348).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta risulta la dicitura 50 cerchiata a
fianco della scritta « 50 kg riccia » ciò che significa verosimilmente che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 50 kg lordi ADC (cfr. atto B-1330).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007
(cfr. atti B-1339 e B-1340), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della
dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che
la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 50 kg lordi / 47.3 kg netti di ins.
riccia conting. contenuti in 9 colli ad un prezzo di 2.51 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 118.72 franchi (= 47.3 kg netti x fr. 2.51).
Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli
atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e con i mede-
simi dati (cfr. atti B-1333, B-1334, B-1344 e B-1345).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 13.09.2007
Quietanza n.: 13729087
Documenti giustificativi: atto 32.5.2 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 2 (cfr. atti B-1329 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
Kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1339
atto B-1340
atto B-1352
atto B-1353
0705.2921 Riccia 50 9.00 4.50 119.00
0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 416.00
Invece di
atto B-1331
atto B-1332
0705.2921 Riccia, ADC 50 9.00 4.50 119.00
0705.2929 Riccia, ADFC 11 289.00 31.80 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 416.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 16 209.00 33.45 0.00
0806.1011 Uva 301 10.00 30.10 662.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 50 kg invece di 61 kg di indivia riccia.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di zucchine.
c) omessa dichiarazione di 301 kg di uva.
Differenza di dazio: 95.35 0.00
Differenza IVA: fr. 18.15 fr. 95.35 x 2.4% = fr. 2.30
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Come per l’invio n. 2, anche per l’indivia riccia dell’invio n. 57 il relativo
prospetto ricavato del 13 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-
1331) – che fa riferimento alla fattura n. 801141 – mostra che 61 kg lordi /
56.5 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in 9 colli sono stati acquistati
dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi
stati venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso
vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
2.10 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 61 kg lordi / 56.5 kg netti di
insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
118.65 franchi (= 56.5 kg netti x fr. 2.10).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, in
casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere
molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 50 kg lordi
in 9 colli
47.3 kg netti x fr. 2.51 = fr. 118.72
Invece di 61 kg lordi
in 9 colli
56.5 kg netti x fr. 2.10
=
fr. 118.65
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 centesimi),
ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione che le modifiche
apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figu-
rare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per elu-
dere parte dei tributi all’importazione (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giu-
dizio). Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
11 kg lordi (= 61 kg lordi – 50 kg lordi) in più di insalata riccia rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (50 kg lordi), eludendo in tal modo parte
dei tributi all’importazione.
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Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 28 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 61 kg
lordi anziché i 50 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 216 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13729087), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 193.4 kg netti di
zucchine fresche contenuti in 22 colli (cassa [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1353). Tali dati
risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1347).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta risulta la dicitura 200 cerchiata a
fianco della scritta « 200 kg zucchine » ciò che significa verosimilmente
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1330).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007
(cfr. atti B-1339 e B-1340), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della
dogana di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che
la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 193.4 kg netti di
zucchine conting. contenuti in 22 colli ad un prezzo di 2.15 franchi/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 415.81 franchi (= 193.4 kg netti x
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fr. 2.15). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e
con i medesimi dati (cfr. atti B-1333, B-1334, B-1344 e B-1345).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 13 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1331) – che fa riferimento alla fattura n. 801141 –
mostra che 216 kg lordi / 207.2 kg netti di zucchine conting. contenuti in
22 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 216 kg lordi / 207.2 kg netti di zucchine per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 414.40 franchi (= 207.2 kg netti x fr. 2).
Come per l’insalata riccia, anche per le zucchine il prezzo di vendita totale
dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e
il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita
unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale
nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1
(cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato
e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 22 colli
193.4 kg netti x fr. 2.15 = fr. 415.81
Invece di 216 kg lordi
in 22 colli
207.2 kg netti x fr. 2.00
=
fr. 414.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 16 kg lordi (= 216 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
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Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per l’insalata riccia che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
c) Omessa dichiarazione di 301 kg di uva.
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 801148 del
14 settembre 2007 (cfr. atto B-1332), dalla quale risulta che la E._______
ha venduto alla ricorrente 1 301.5 kg lordi / 275.9 kg netti di uva Italia
contenuti in 32 colli al prezzo di vendita di 2.40 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 662.16 franchi (= 275.9 kg netti x fr. 2.40). Sulla
fattura è poi annotata a mano la dicitura « merce spedita il 13.09.2007 »;
al riguardo i ricorrenti non si esprimono.
Le varie uve dichiarate nella dichiarazione n. 13729087 sono tutte menzio-
nate nella fattura n. 801141 del 13 settembre 2007 (cfr. atto B-1339). Per
l’uva acquistata con fattura n. 801148 del 14 settembre 2007 (cfr. atto B-
1332), agli atti non risulta invece alcuna dichiarazione doganale, sicché la
tesi delle autorità doganali, secondo cui detta merce non sarebbe stata
dichiarata all’importazione, appare plausibile. Del resto, i ricorrenti non
forniscono alcun elemento permettente d’inficiare tale conclusione. Al
contrario, gli stessi si sono infatti limitati a contestare in maniera del tutto
generica e non circostanziata le conclusioni dell’autorità inferiore, affer-
mando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto tutta la merce che gli
è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015,
pag. 29 seg.). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la
merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all’importazione, sicché
si deve concludere che i dazi doganali e l’IVA all’importazione sono stati di
fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo
in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’im-
portazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2).
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Pagina 280
Caso n. 58
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 17.09.2007
Quietanza n.: 13820955
Documenti giustificativi: atto 32.5.3 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 3 (cfr. atti B-1360 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1368
atto B-1380
atto B-1387
atto B-1381
atto B-1382
atto B-1383
atto B-1385
atto B-1387
0707.0021 Cetrioli nostrani 100 10.00 10.00 250.00
0704.9051 Broccoletti 150 10.00 15.00 571.00
0704.1091 Cavolfiori 200 7.00 14.00 508.00
0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 539.00
0705.2971 Cicoria bianca 200 9.00 18.00 599.00
0709.3011 Melanzane tonde 200 10.00 20.00 458.00
0702.0091 Pomodori ramati 514 5.00 25.70 1'481.00
0709.9051 Zucchine 200 10.00 20.00 533.00
Invece di
atto B-1361
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
100 10.00 10.00 250.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
8 144.00 11.50 0.00
0704.9051 Broccoletti, ADC 150 10.00 15.00 571.00
0704.9059 Broccoletti,
ADFC
30 228.00 68.40 0.00
0704.1091 Cavolfiori, ADC 200 7.00 14.00 508.00
0704.1099 Cavolfiori, ADFC 24 163.00 39.10 0.00
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 539.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 3 231.00 6.95 0.00
0705.2971 Cicoria bianca,
ADC
200 9.00 18.00 599.00
0705.2979 Cicoria bianca,
ADFC
26 103.00 26.80 0.00
0709.3011 Melanzane
tonde, ADC
200 10.00 20.00 458.00
0709.3019 Melanzane
tonde, ADFC
22 233.00 7.00 0.00
0702.0091 Pomodori ramati,
ADC
514 5.00 25.70 1'481.00
0702.0099 Pomodori ramati,
ADFC
170 264.00 448.80 0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 533.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 7 209.00 14.65 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di cetrioli nostrani.
b) dichiarazione di 150 kg invece di 180 kg di broccoletti.
c) dichiarazione di 200 kg invece di 224 kg di cavolfiori.
d) dichiarazione di 200 kg invece di 203 kg di finocchi.
e) dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di cicoria bianca.
f) dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di melanzane tonde.
g) dichiarazione di 514 kg invece di 684 kg di pomodori ramati.
h) dichiarazione di 200 kg invece di 207 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 667.45 0.00
Differenza IVA: fr. 15.90 fr. 667.45 x 2.4% = 16.00
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a) Dichiarazione di 100 kg invece di 108 kg di cetrioli.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 96.8 kg netti di cetrioli
nostrani freschi contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1380). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 96.8 kg netti di cetrioli
nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli ad un prezzo di 2.58 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 249.74 franchi (= 96.8 kg netti x
fr. 2.58). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato arrotondato a
5 centesimi; gli altri prezzi unitari non arrotondati si riferiscono ad altre
merci dell’invio n. 58. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
Come per l’invio n. 2, anche per i cetrioli dell’invio n. 58 il relativo prospetto
ricavato del 17 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa
riferimento alla fattura n. 801152 – mostra che 108 kg lordi / 103.5 kg netti
di cetrioli nostrani cat. I conting. contenuti in 13 colli sono stati acquistati
dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi
stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 108 kg lordi / 103.5 kg netti di cetrioli nostrani per un
prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 227.70 franchi (= 103.5 kg netti x
fr. 2.20).
In questo caso, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali,
mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati
nel prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter
verosimilmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la
quantità di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto
conto del « modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che
precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente
giudizio) che le modifiche apportate alla fattura siano state eseguite con
l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente
A-7392/2014
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importato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una
differenza tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la
ricorrente 1 ha invero acquistato 8 kg lordi (= 108 kg lordi – 100 kg lordi) in
più di cetrioli nostrani rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg
lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 29). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
108 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 150 kg invece di 180 kg di broccoletti.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 150 kg lordi / 135 kg netti di
broccoletti freschi contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1387). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
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Pagina 283
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 135 kg netti di
broccoletti rinf. contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di
4.23 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 571.05 franchi
(= 135 kg netti x fr. 4.23). Anche qui, il prezzo di vendita unitario non è poi
stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura,
senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 –
mostra che 180 kg lordi / 150 kg netti di broccoletti rinf. contingente
contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
3.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 180 kg lordi / 150 kg netti
di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 570 franchi
(= 150 kg netti x fr. 3.80).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita
unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella
fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 150 kg lordi
in 30 colli
135 kg netti x fr. 4.23 = fr. 571.05
Invece di 180 kg lordi
in 30 colli
150 kg netti x fr. 3.80
=
fr. 570.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non
arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a
dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state
eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto
realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricor-
rente 1 ha invero acquistato 30 kg lordi (= 180 kg lordi – 150 kg lordi) in più
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Pagina 284
di broccoletti rispetto a quanto dichiarato all’importazione (50 kg lordi),
eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i broccoletti i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali
va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta
(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale
nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
c) Dichiarazione di 200 kg invece di 224 kg di cavolfiori.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 192.5 kg netti di
cavolfiori freschi contenuti in 25 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1380). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 192.5 kg netti di
cavolfiori conting. cat. 2 contenuti in 25 colli ad un prezzo di
2.64 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 508.20 franchi
(= 192.5 kg netti x fr. 2.64). Anche qui, il prezzo di vendita unitario non è
poi stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura,
senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 –
mostra che 224 kg lordi / 211.5 kg netti di cavolfiori conting. cat. 2 contenuti
in 25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
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Pagina 285
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 224 kg lordi / 211.5 kg netti di
cavolfiori per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 465.30 franchi
(= 211.5 kg netti x fr. 2.20).
Come per i cetrioli nostrani, anche per i cavolfiori solo il numero di colli e il
tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo
di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da
quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della
ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al
prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle
dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi
(cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla
predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un
quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere
parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza tra i due prezzi
di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acqui-
stato 24 kg lordi (= 200 kg lordi – 224 kg lordi) in più di cavolfiori rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i cavolfiori i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali
va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta
(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale
nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
d) Dichiarazione di 200 kg invece di 203 kg di finocchi.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 189.2 kg netti di
finocchi freschi contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1381). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca una
comanda manoscritta.
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Pagina 286
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.2 kg netti di
finocchi contingentati contenuti in 54 colli ad un prezzo di 2.85 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 539.22 franchi (= 189.2 kg netti x
fr. 2.85). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro doganale e
con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 –
mostra che 203 kg lordi / 192.2 kg netti di finocchi contingentati contenuti
in 54 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 203 kg lordi / 192.2 kg netti di
finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 538.16 franchi (=
192.2 kg netti x fr. 2.80).
Come per i broccoletti, anche per i finocchi prezzo di vendita totale dedotto
dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero
di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario
differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due
casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prez-
zo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta
diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 30 colli
189.2 kg netti x fr. 2.85 = fr. 539.22
Invece di 203 kg lordi
in 54 colli
192.2 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 538.16
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 3 kg lordi (= 203 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto
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Pagina 287
a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i finocchi i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali
va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta
(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale
nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
e) Dichiarazione di 200 kg invece di 226 kg di cicoria bianca.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di cicoria
bianca di Milano fresca contenuti in 50 colli (cartoni), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1382). Tali dati risultano altresì
dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio
manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di ins.
cicoria Milano bianca conting. contenuti in 50 colli ad un prezzo di
3.15 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 598.50 franchi
(= 190 kg netti x fr. 3.15). Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il
timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 –
mostra che 226 kg lordi / 213.5 kg netti di ins. cicoria Milano bianca cont.
contenuti in 50 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
2.80 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
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Pagina 288
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 226 kg lordi / 213.5 kg netti
di cicoria per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 597.80 franchi
(= 213.5 kg netti x fr. 2.80).
Come per i broccoletti, anche per la cicoria prezzo di vendita totale dedotto
dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero
di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario
differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due
casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il
prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta
diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 50 colli
190.0 kg netti x fr. 3.15 = fr. 598.50
Invece di 226 kg lordi
in 50 colli
213.5 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 597.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 26 kg lordi (= 226 kg lordi – 200 kg lordi) in più di cicoria rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per la cicoria i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali
va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta
(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale
nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
f) Dichiarazione di 200 kg invece di 222 kg di melanzane.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 185.6 kg netti di
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Pagina 289
melanzane fresche contenuti in 48 colli (cartoni), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1383). Tali dati risultano altresì dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1377). Per questo invio manca
una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 185.6 kg netti di
melanzane tonde conting. contenuti in 48 colli ad un prezzo di
2.47 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 458.43 franchi
(= 185.6 kg netti x fr. 2.47). Si nota che il prezzo di vendita unitario pure
non è stato arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della
fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-
1376).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 –
mostra che 222 kg lordi / 207.6 kg netti di melanzane tonde conting.
contenuti in 48 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
2.20 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 222 kg lordi / 207.6 kg netti
di melanzane tonde per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
456.72 franchi (= 207.6 kg netti x fr. 2.20).
Come per i broccoletti, anche per le melanzane prezzo di vendita totale
dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e
il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita
unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale
nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1
– il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 48 colli
185.6 kg netti x fr. 2.47 = fr. 458.43
Invece di 222 kg lordi
in 48 colli
207.6 kg netti x fr. 2.20
=
fr. 456.72
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Pagina 290
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non
arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a
dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state
eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto
realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricor-
rente 1 ha invero acquistato 22 kg lordi (= 222 kg lordi – 200 kg lordi) in più
di melanzane tonde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg
lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per le melanzane i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomenta-
zione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili
e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi
doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece
corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente
Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
g) Dichiarazione di 514 kg invece di 684 kg di pomodori.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 514 kg lordi / 484 kg netti di
pomodori altri freschi contenuti in 100 colli (cartoni), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1385). Tali dati risultano altresì dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca
una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 514 kg lordi / 484 kg netti di
pomodori ramati contingent. contenuti in 100 colli ad un prezzo di
3.06 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 1'481.04 franchi
(= 484 kg netti x fr. 3.06). Il prezzo di vendita unitario non è poi stato
arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il
timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
A-7392/2014
Pagina 291
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 –
mostra che 684 kg lordi / 644 kg netti di pomodori ramati contingent.
contenuti in 100 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
2.30 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 684 kg lordi / 644 kg netti
di pomodori ramati per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
1'481.20 franchi (= 644 kg netti x fr. 2.30).
Come per i broccoletti, anche per i pomodori ramati prezzo di vendita totale
dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella
fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di
vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della
ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 514 kg lordi
in 100 colli
484 kg netti x fr. 3.06 = fr. 1'481.04
Invece di 684 kg lordi
in 100 colli
644 kg netti x fr. 2.30
=
fr. 1'481.20
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non
arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a
dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state
eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto
realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricor-
rente 1 ha invero acquistato 170 kg lordi (= 684 kg lordi – 514 kg lordi) in
più di pomodori ramati rispetto a quanto dichiarato all’importazione (514 kg
lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Per i pomodori ramati i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in
grado di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili
e convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi
doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece
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Pagina 292
corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente
Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
e) Dichiarazione di 200 kg invece di 207kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13820955), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 186.4 kg netti di
zucchine fresche contenuti in 34 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1387). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1378). Per questo invio manca una
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1368), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 186.4 kg netti di
zucchine conting. contenuti in 34 colli ad un prezzo di 2.86 franchi/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 533.10 franchi (= 186.4 kg netti x
fr. 2.86). Il prezzo di vendita unitario non è pure stato arrotondato a
5 centesimi. Agli atti vi sono due copie della fattura, senza il timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1364 e B-1376).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 17 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1361) – che fa riferimento alla fattura n. 801152 –
mostra che 207 kg lordi / 190 kg netti di zucchine conting. contenuti in
34 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi
indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 207 kg lordi / 190 kg netti di zucchine per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 532 franchi (= 190 kg netti x fr. 2.80).
Come per i broccoletti, anche per i pomodori ramati prezzo di vendita totale
dedotto dal prospetto ricavato risulta essere molto simile a quello nella
fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di
vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita
totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente della
ricorrente 1 – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di
merce venduta diminuita nella fattura.
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Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 34 colli
186.4 kg netti x fr. 2.86 = fr. 533.10
Invece di 207 kg lordi
in 34 colli
190.0 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 532.00
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi inusuale
rispetto ai prezzi degli invii non contestati dalla DGD ivi indicati (prezzo non
arrotondato a 5 centesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a
dimostrazione che le modifiche apportate alla predetta fattura siano state
eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto
realmente importato, per eludere parte dei tributi all’importazione (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio). Si deve dunque ritenere che la ricor-
rente 1 ha invero acquistato 7 kg lordi (= 207 kg lordi – 200 kg lordi) in più
di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi),
eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per le zucchine i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per i cetrioli nostrani che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e
convincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi
doganali va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece
corretta (errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente
Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Pagina 294
Caso n. 59
a) Dichiarazione di 70 kg invece di 72 kg di spinaci.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 70 kg lordi / 56.4 kg netti di spinaci
freschi contenuti in 16 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-1400). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-1406). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 70 a fianco
della scritta « spinaci » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii,
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 70 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 20.09.2007
Quietanza n.: 13953970
Documenti giustificativi: atto 32.5.4 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 4 (cfr. atti B-1390 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1398
atto B-1400
atto B-1402
atto B-1404
0709.7011 Spinaci 70 10.00 7.00 141.00
0709.9061 Coste 150 10.00 15.00 205.00
0705.2921 Insalata riccia 100 9.00 9.00 230.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano
200 5.00 10.00 464.00
Invece di
atto B-1392
0709.7011 Spinaci, ADC 70 10.00 7.00 141.00
0709.7019 Spinaci, ADFC 2 204.00 4.10 0.00
0709.9061 Coste, ADC 150 10.00 15.00 205.00
0709.9069 Coste, ADFC 1 306.00 3.05 0.00
0705.2921 Insalata riccia,
ADC
100 9.00 9.00 230.00
0705.2929 Insalata riccia,
ADFC
37 289.00 106.95 0.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano, ADC
200 5.00 10.00 464.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
5 264.00 13.20 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 70 kg invece di 72 kg di spinaci.
b) dichiarazione di 150 kg invece di 151 kg di coste.
c) dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di insalata riccia.
d) dichiarazione di 200 kg invece di 205 kg di pomodori San
Marzano.
Differenza di dazio: 127.30 0.00
Differenza IVA: fr. 3 fr. 127.30 x 2.4% = fr. 3.05
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Pagina 295
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 56.4 kg netti di spinaci
freschi contenuti in 16 colli ad un prezzo di 2.50 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 141 franchi (= 56.4 kg netti x fr. 2.50). Agli atti
vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-
1393).
Come per l’invio n. 2, anche gli spinaci dell’invio n. 59 il relativo prospetto
ricavato del 20 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1392) – che fa
riferimento alla fattura n. 801165 – mostra che 72 kg lordi / 56 kg netti di
spinaci freschi contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato il prezzo di vendita di 2.50 franchi/kg (colonna di
sinistra « vendite ») che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 72 kg lordi / 56 kg netti di
spinaci per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 140 franchi (=
56 kg netti x fr. 2.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta es-
sere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero
di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter mantenere
simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispettare vero-
similmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la
quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto
ricavato. In questo caso la quantità netta è però maggiore nella fattura. Il
fatto che tra il prospetto ricavato e la fattura il peso lordo è diminuito, mentre
il peso netto è aumentato, mostra che c’è una manipolazione.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 70 kg lordi
in 16 colli
56.4 kg netti x fr. 2.50 = fr. 141.00
Invece di 72 kg lordi
in 16 colli
56.0 kg netti x fr. 2.50
=
fr. 140.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 2 kg lordi (= 72 kg lordi – 70 kg lordi) in più di spinaci rispetto a
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quanto dichiarato all’importazione (70 kg lordi), eludendo in tal modo parte
dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 29). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 72 kg
lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor-
tazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 150 kg invece di 151 kg di coste.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 150 kg lordi / 128.2 kg netti di coste
fresche contenuti in 23 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-1404). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-1407). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 150 a fianco
della scritta « coste » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii,
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 150 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 128.2 kg netti di coste
conting. contenuti in 23 colli ad un prezzo di 1.60 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 205.12 franchi (= 128.2 kg netti x fr. 1.60). Agli
atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto
B-1393).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1392) – che fa riferimento alla fattura n. 801165 –
mostra che 151 kg lordi / 128 kg netti di coste conting. contenuti in 23 colli
sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti
alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 151 kg lordi / 128 kg netti di coste
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 204.80 franchi (= 128 kg
netti x fr. 1.60).
Come per gli spinaci, anche per le coste il prezzo di vendita totale dedotto
dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il prezzo
di vendita unitario e il numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è
diversa. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi
e soprattutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1
(cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di merce lorda è stata diminuita nella
fattura rispetto al prospetto ricavato. In questo caso la quantità netta è però
maggiore nella fattura. Il fatto che tra il prospetto ricavato e la fattura il peso
lordo è diminuito, mentre il peso netto è aumentato, mostra che c’è una
manipolazione.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 150 kg lordi
in 23 colli
128.2 kg netti x fr. 1.60 = fr. 205.12
Invece di 151 kg lordi
in 23 colli
128.0 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 204.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 1 kg lordo (= 151 kg lordi – 150 kg lordi) in più di coste rispetto
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a quanto dichiarato all’importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per le coste i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali
va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta
(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale
nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
c) Dichiarazione di 100 kg invece di 137 kg di insalata riccia.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 94 kg netti di indivia
riccia fresca contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1404). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1407). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 100 a fianco della scritta « riccia » ciò che sembrerebbe significare,
come per altri invii, che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz-
zare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 94 kg netti di ins.
riccia conting. contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 230.30 franchi (= 94 kg netti x fr. 2.45).
Vi è una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-
1393).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1392) – che fa riferimento alla fattura n. 801165 –
mostra che 137 kg lordi / 127 kg netti di ins. riccia conting. contenuti in
20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
A-7392/2014
Pagina 299
merce è poi indicato il prezzo di vendita di 1.80 franchi/kg (colonna di
sinistra « vendite ») che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 137 kg lordi / 127 kg netti
di insalata riccia per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
228.60 franchi (= 127 kg netti x fr. 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« indivia » riccia nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « riccia » ad essere determinante. Ciò precisato, in
casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere
simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di
merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter
mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3)
– il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 20 colli
94 kg netti x fr. 2.45 = fr. 230.30
Invece di 137 kg lordi
in 20 colli
127 kg netti x fr. 1.80
=
fr. 228.60
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 37 kg lordi (= 137 kg lordi – 100 kg lordi) in più di insalata riccia
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per l’insalata riccia i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni dell’autorità inferiore, loro invece plausibili e con-
vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali
va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta
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Pagina 300
(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale
nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
d) Dichiarazione di 200 kg invece di 205 kg di pomodoro S. Marzano.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 13953970), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 189.5 kg netti di
pomodori San Marzano freschi contenuti in 30 colli (cartoni), acquistati
dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1402). Tali dati risultano
altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1406). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « pomodori
marzano » ciò che sembrerebbe significare, come per altri invii, che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1391).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801152 del 17 settembre 2007
(cfr. atto B-1398), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 189.5 kg netti di
pomodori peretti conting. – che sono dei pomodori San Marzano –
contenuti in 30 colli ad un prezzo di 2.45 franchi/kg, per un totale, calcolato
sul peso netto, di 464.28 franchi (= 189.5 kg netti x fr. 2.45). Agli atti vi è
una copia di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati
(cfr. atto B-1393).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 20 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1392) – che fa riferimento alla fattura n. 801165 –
mostra che 205 kg lordi / 193 kg netti di pomodori peretti conting. contenuti
in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Come visto, nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 2.40 franchi/kg –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 205 kg lordi / 193 kg netti di
pomodori peretti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
463.20 franchi (= 193 kg netti x fr. 2.40).
Come per l’insalata riccia, anche per i pomodori San Marzano il prezzo di
vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello
nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la quantità di merce e il
prezzo di vendita unitario differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo
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Pagina 301
di vendita totale nei due casi – rispettando verosimilmente il contingente
della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario
è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 30 colli
189.5 kg netti x fr. 2.45 = fr. 464.28
Invece di 205 kg lordi
in 30 colli
193.0 kg netti x fr. 2.40
=
fr. 463.20
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo mino-
re rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
5 kg lordi (= 205 kg lordi – 200 kg lordi) in più di pomodori San Marzano
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia
in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e con-
vincenti, sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali
va qui confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta
(errore di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale
nella tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Pagina 302
Caso n. 60
I documenti di questo caso mostrano con una chiarezza che non potrebbe
essere maggiore il « modus operandi » adottato dalla E._______ nei
confronti dei ricorrenti. Diversamente dagli altri tanti casi, il contingente a
disposizione della ricorrente 1 – o almeno il quantitativo che essa voleva
utilizzare – si trova annotato sul prospetto ricavato (cfr. atto B-1409)
accanto al rispettivo peso lordo nella colonna denominata « peso lordo »:
30 kg per gli spinaci, 200 kg per i cavoli, 100 kg per l’insalata iceberg,
200 kg per le zucchine. Gli stessi quantitativi di peso lordo risultano dalla
fattura utilizzata per lo sdoganamento (cfr. atto B-1414), benché il peso
lordo della merce fornita annotato nel prospetto ricavato sia più alto. La
scrittura con cui le cifre sono state annotate nel predetto prospetto ricavato
è la stessa con cui il contingente è stato annotato nelle comande
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 25.09.2007
Quietanza n.: 14089470
Documenti giustificativi: atto 32.5.5 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 5 (cfr. atti B-1408 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1414
atto B-1421
atto B-1423
atto B-1428
atto B-1429
0709.7011 Spinaci 30 10.00 3.00 70.00
0704.9041 Cavoli verze 200 10.00 6.00 250.00
0705.1118 Insalata iceberg 100 9.00 7.00 200.00
0709.9051 Zucchine 200 5.00 20.00 480.00
Invece di
atto B-1409
0709.7011 Spinaci, ADC 30 10.00 3.00 70.00
0709.7019 Spinaci, ADFC 3 204.00 6.10 0.00
0704.9041 Cavoli verze,
ADC
200 3.00 6.00 250.00
0704.9049 Cavoli verze,
ADFC
220
20
194.00
194.00
426.80
38.80
0.00
0.00
0705.1118 Insalata
iceberg, ADC
100 7.00 7.00 200.00
0705.1119 Insalata
iceberg, ADFC
29
29.5
311.00
311.00
90.20
91.75
0.00
0.00
0709.9051 Zucchine, ADC 200 10.00 20.00 480.00
0709.9059 Zucchine,
ADFC
23 209.00 48.05 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 30 kg invece di 33 kg di spinaci.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 220 kg di cavoli verze.
c) dichiarazione di 100 kg invece di 129.5 kg di insalata iceberg.
d) dichiarazione di 200 kg invece di 223 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 571.15
184.70
0.00
Differenza IVA: fr. 184.70 x 2.4% = fr. 4.45
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Pagina 303
manoscritte concernenti gli altri casi analizzati dallo scrivente Tribunale. È
dunque dimostrato sia che la E._______ era informata del contingente di
cui la ricorrente 1 disponeva, sia che il peso lordo della merce importata
era adattata nella dichiarazione doganale al contingente disponibile.
a) Dichiarazione di 30 kg invece di 33 kg di spinaci.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 30 kg lordi / 26 kg netti di spinaci
freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-1421). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-1418). Per questo invio manca l’estratto della
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007
(cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 30 kg lordi / 26 kg netti di spinaci
conting. contenuti in 5 colli ad un prezzo di 2.90 franchi/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 75.40 franchi (= 26 kg netti x fr. 2.90).
Come per l’invio n. 2, anche per gli spinaci dell’invio n. 60 il relativo pro-
spetto ricavato del 25 settembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1409) –
che fa riferimento alla fattura n. 801180 – mostra che 33 kg lordi / 26 kg
netti di spinaci conting. contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è
indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 33 kg lordi / 26 kg netti di spinaci per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 72.80 franchi (= 26 kg netti x fr. 2.80).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura; prezzo di vendita unitario, il numero di
colli e la quantità di merce netta sono uguali, mentre la quantità di merce
lorda è diversa. Per poter rispettare verosimilmente il contingente della
ricorrente 1 la quantità di merce lorda è stata diminuita nella fattura, rispetto
al prospetto ricavato. Anche questo caso mostra chiaramente che i dati
nella fattura sono stati manipolati: non è possibile che il peso lordo è stato
ridotto, allorquando l’imballaggio e il numero di colli rimangono gli stessi.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 30 kg lordi
in 5 colli
26 kg netti x fr. 2.90 = fr. 75.40
Invece di 33 kg lordi
in 5 colli
26 kg netti x fr. 2.80
=
fr. 72.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 3 kg lordi (= 33 kg lordi – 30 kg lordi) in più di spinaci rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (30 kg lordi), eludendo in tal modo parte
dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 33 kg
lordi anziché i 30 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 220 kg di cavoli verze.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 184 kg netti di cavoli
verze di Milano freschi contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1423). Tali dati risultano altresì
dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1418). Per questo invio
manca l’estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007
(cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
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E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 184 kg netti di cavoli
Milano conting. cat. 2 contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.42 franchi/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 261.28 franchi (= 184 kg netti x
fr. 1.42). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario non è stato
arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1409) – che fa riferimento alla fattura n. 801180 –
mostra che 220 kg lordi / 200 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2
contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.20 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 220 kg lordi / 200 kg netti di cavoli
verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 240 franchi
(= 200 kg netti x fr. 1.20).
In casu, solo il numero di colli e il tipo di merce sono rimasti uguali, mentre
la quantità (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario/totale indicati nel
prospetto ricavato risultano diversi da quelli nella fattura. Per poter verosi-
milmente rispettare il contingente della ricorrente 1, nella fattura la quantità
di merce è stata diminuita rispetto al prospetto ricavato. Tenuto conto del
« modus operandi » descritto dalle dogane, tutti gli elementi che precedono
costituiscono dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che
le modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’inten-
to di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente impor-
tato, per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se esiste una
differenza importante tra i prezzi di vendita totali. Un altro elemento di prova
è il prezzo sulla fattura di 1.42 franchi/kg, ovvero un prezzo non arrotondato
a 5 centesimi; è infatti già stato constatato più volte in questa sentenza che
i prezzi non arrotondati sono stati manipolati. Si deve dunque ritenere che
la ricorrente 1 ha invero acquistato 20 kg lordi (= 220 kg lordi – 200 kg lordi)
in più di cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg
lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
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Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva
acclusa per questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo
20 kg lordi non sono stati dichiarati all’importazione (e non 220 kg lordi
indicati dalla DGD).
c) Dichiarazione di 100 kg invece di 129.5 kg di lattuga iceberg.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 93.7 kg netti di lattuga
iceberg senza corona fresca contenuti in 21 colli (cartoni), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1428). Tali dati risultano altresì
dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1419). Per questo invio
manca l’estratto della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007
(cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 93.7 kg netti di ins.
iceberg senza corona conting. contenuti in 21 colli ad un prezzo di
2.16 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 202.39 franchi
(= 93.7 kg netti x fr. 2.16). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario
non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1409) – che fa riferimento alla fattura n. 801180 –
mostra che 129.5 kg lordi / 119 kg netti di ins. iceberg senza corona
conting. contenuti in 21 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il
suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg
– annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 129.5 kg lordi / 119 kg netti di
iceberg per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 190.50 franchi
(= 119 kg netti x fr. 1.60).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« lattuga » iceberg nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
A-7392/2014
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giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « iceberg » ad essere determinante. Ciò precisato,
Come per i cavoli verze, anche per l’iceberg solo il numero di colli e il tipo
di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo di
vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da
quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della
ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al
prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle
dogane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi
(cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla
predetta fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quanti-
tativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei
tributi all’importazione, anche se esiste una differenza importante tra i
prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 29.5 kg lordi (= 129.5 kg lordi – 100 kg lordi) in più di iceberg
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per l’iceberg i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD – tenuto conto delle correzioni indicate
in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa per
questo invio – va pertanto qui confermata.
d) Dichiarazione di 200 kg invece di 223 kg di zucchine.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14089470), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 190 kg netti di
zucchine fresche contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1429). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1420). Per questo invio manca l’estratto
della comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801180 del 25 settembre 2007
(cfr. atto B-1414), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 190 kg netti di
A-7392/2014
Pagina 308
zucchine conting. contenuti in 20 colli contenuti ad un prezzo di
2.53 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 480.70 franchi
(= 190 kg netti x fr. 2.53). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario
non è stato arrotondato di 5 centesimi.
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 25 settembre 2007 della
E._______ (cfr. atto B-1409) – che fa riferimento alla fattura n. 801180 –
mostra che 223 kg lordi / 209 kg netti di zucchine conting. contenuti in
20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo
colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è
indicato a mano il prezzo di vendita di 2.20 franchi/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 223 kg lordi / 209 kg netti di zucchine per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 459.80 franchi (= 209 kg netti x fr. 2.20).
Come per i cavoli verze, anche per le zucchine solo il numero di colli e il
tipo di merce sono rimasti uguali, mentre la quantità (lorda/netta) e il prezzo
di vendita unitario/totale indicati nel prospetto ricavato risultano diversi da
quelli nella fattura. Per poter verosimilmente rispettare il contingente della
ricorrente 1, nella fattura la quantità di merce è stata diminuita rispetto al
prospetto ricavato. Tenuto conto del « modus operandi » descritto dalle do-
gane, tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione, anche se esiste una differenza importante tra i prezzi di
vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acqui-
stato 23 kg lordi (= 223 kg lordi – 200 kg lordi) in più di zucchine rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per l’iceberg i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per gli spinaci che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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Pagina 309
Caso n. 61
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14274039), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 396 kg lordi / 370 kg netti di cavolo
verza di Milano fresco contenuti in 52 colli (cartoni), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1445). Tali dati risultano altresì dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1442). Sull’estratto dell’ordinazio-
ne manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 400 a fianco della scritta « verze » ciò che significa – per l’autorità
inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 400 kg lordi ADC (cfr. atto B-1431).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801204 del 1° ottobre 2007
(cfr. atto B-1439), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 396 kg lordi / 370 kg netti di cavoli
verze Milano contingente contenuti in 52 colli – suddivisi in due quantitativi:
93 kg lordi / 84.5 kg netti (17 colli) e 303 kg lordi / 285.5 kg netti (35 colli) –
ad un prezzo di 1.80 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
666 franchi (= 370 kg netti x fr. 1.80). Vi sono poi due copie di detta fattura,
senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1433 e B-1434).
Come per l’invio n. 2, anche per le verze dell’invio n. 61 il relativo prospetto
ricavato del 1° ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1432) – che fa
riferimento alla fattura n. 801204 – mostra che 459 kg lordi / 415.50 kg netti
di cavoli verze Milano contingente contenuti in 52 colli – suddivisi in due
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 04.10.2007
Quietanza n.: 14274039
Documenti giustificativi: atto 32.5.6 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 6 (cfr. atti B-1430 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1439
atto B-1445
0704.9041 Verze 396 3.00 11.90 270.00
Invece di
atto B-1432
0704.9041 Verze, ADC 400
396
3.00
3.00
12.00
11.90
270.00
270.00
0704.9049 Verze, ADFC 59
63
194.00
194.00
114.45
122.20
0.00
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 396 kg invece di 459 kg di verze.
Differenza di dazio: 114.55
122.20
0.00
Differenza IVA: fr. 122.20 x 2.4% = fr. 2.90
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quantitativi: 103 kg lordi / 94.5 kg netti (17 colli) e 356 kg lordi / 321 kg netti
(35 colli) – sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e
che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel
commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali
quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il
prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – annotato verosimilmente dal signor
F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato
alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 459 kg
lordi / 415.50 kg netti di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso
netto, di 664.80 franchi (= 415.50 kg netti x fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 396 kg lordi
in 52 colli
370.0 kg netti x fr. 1.80 = fr. 666.00
Invece di 459 kg lordi
in 52 colli
415.5 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 664.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 63 kg lordi (= 459 kg lordi – 396 kg lordi) in più di cavoli verze –
e non soltanto 59 kg erroneamente indicati dalla DGD – rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (396 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei
tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
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Pagina 311
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
459 kg lordi anziché i 396 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per
questo invio, segnatamente tenendo conto del fatto che solo 396 kg lordi
sono stati dichiarati all’importazione (e non 400 kg lordi indicati dalla DGD),
sicché ai restanti 63 kg lordi omessi, va applicata l’aliquota di dazio più alta
(cfr. in proposito, consid. 4.1.3 del presente giudizio).
Caso n. 62
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 04.10.2007
Quietanza n.: 14401107, 14401053
Documenti giustificativi: atto 32.5.7 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 7 (cfr. atti B-1446 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1455
atto B-1461
atto B-1470
atto B-1471
0709.9061 Coste 150 10.00 15.00 200.00
0704.9041 Verze 200 3.00 6.00 220.00
Invece di
atto B-1448
0709.9061 Coste, ADC 150 10.00 15.00 200.00
0709.9069 Coste, ADFC 4 306.00 12.25 0.00
0704.9041 Verze, ADC 200 3.00 6.00 220.00
0704.9049 Verze, ADFC 97 194.00 188.20 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di coste.
b) dichiarazione di 200 kg invece di 297 kg di verze.
Differenza di dazio: 200.45 0.00
Differenza IVA: fr. 200.45 x 2.4% = fr. 4.80
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Pagina 312
a) Dichiarazione di 150 kg invece di 154 kg di coste.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 14401107), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 150 kg lordi / 139.8 kg netti di coste
fresche contenuti in 17 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-1470). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-1464). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta,
per conto della E._______, risulta la dicitura 150 kg a fianco della scritta
« coste » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la ricorrente 1
aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di
150 kg lordi ADC (cfr. atto B-1447).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801211 del 4 ottobre 2007
(cfr. atto B-1455), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 150 kg lordi / 139.8 kg netti di coste
conting. cat. 2 contenuti in 17 colli ad un prezzo di 1.65 franchi/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 230.67 franchi (= 139.8 kg netti x
fr. 1.65). Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, senza il timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1449 e B-1450).
Come per l’invio n. 2, anche per le coste dell’invio n. 62 il relativo prospetto
ricavato del 4 ottobre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1448) – che fa riferi-
mento alla fattura n. 801211 – mostra che 154 kg lordi / 143.8 kg netti di
coste conting. cat 2 contenuti in 17 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti sol-
tanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.60 franchi/kg – anno-
tato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la
DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le
avrebbe dunque venduto 154 kg lordi / 143.8 kg netti di coste per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 230.08 franchi (= 143.8 kg netti x
fr. 1.60).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 150 kg lordi
in 17 colli
139.8 kg netti x fr. 1.65 = fr. 230.67
Invece di 154 kg lordi
in 17 colli
143.8 kg netti x fr. 1.60
=
fr. 230.08
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 4 kg lordi (= 154 kg lordi – 150 kg lordi) in più di coste rispetto a
quanto dichiarato all’importazione (150 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 30). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
154 kg lordi anziché i 150 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 200 kg invece di 297 kg di verze.
In questo caso, sono stati dichiarati due quantitativi distinti di cavoli verze
mediante due dichiarazioni doganali separate. La merce è stata trasportata
nello stesso camion (targa TI 98264) e sdoganata alle ore 14:33, rispetti-
vamente alle ore 14:34 del 4 ottobre 2007. Dalla prima dichiarazione (quie-
tanza n. 14401107) risulta l’importazione di 100 kg lordi / 100 kg netti di
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cavoli verze di Milano freschi contenuti in 15 colli (cartoni; cfr. atto B-1471).
Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-
1464). Dalla seconda dichiarazione (quietanza n. 14401053) risulta l’im-
portazione di 100 kg lordi / 95 kg netti di cavoli verze di Milano freschi
contenuti in 10 colli (cartoni; cfr. atto B-1462). Anche qui, detti dati risultano
anche dal bollettino di consegna (cfr. atto B-1460). Di fatto, sono dunque
stati dichiarati all’importazione 200 kg lordi / 195 kg netti di cavoli verze
contenuti in 25 colli. Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor
F._______ risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « cavoli verze »
(senza la precisione kg) ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1
aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di
200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1447). Tale evenienza trova riscontro nello
scritto 4 ottobre 2007 della ricorrente 1, dal quale risulta l’intenzione di
utilizzare due permessi d’importazione distinti di 100 kg lordi, per un totale
di 200 kg lordi (cfr. atto B-1472).
Dalla fattura n. 801211 del 4 ottobre 2007 (cfr. atto B-1455), utilizzata per
lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata
dalla DGD, risulta poi che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg
lordi / 187.5 kg netti di cavoli Milano conting. 2 contenuti in 25 colli ad un
prezzo di 1.74 franchi/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di
326.25 franchi (= 187.5 kg netti x fr. 1.74). Per questa merce, il prezzo di
vendita unitario non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono
altresì due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi
dati (cfr. atti B-1449 e B-1450). Da un confronto tra la fattura e le due
dichiarazioni doganali, emerge che il numero di colli e il peso lordo dichia-
rato sono uguali, mentre il peso netto è diverso (187.5 kg e 195 kg).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 4 ottobre 2007 della E._______
(cfr. atto B-1448) – che fa riferimento alla fattura n. 801211 – mostra che
297 kg lordi / 272 kg netti di cavoli Milano conting. cat. 2 contenuti in
25 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1 franco/kg – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 297 kg lordi / 272 kg netti di cavoli verze per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 272 franchi (= 272 kg netti x fr. 1).
In casu, solo il numero di colli è rimasto invariato nella fattura e nel prospet-
to ricavato, mentre il prezzo di vendita unitario/totale e la quantità di merce
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Pagina 315
(lorda/netta) differiscono chiaramente. Per poter verosimilmente rispettare
il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), la quantità di
merce venduta è stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto ricavato.
Tutti gli elementi che precedono – tenuto altresì conto del prezzo di vendita
insolito indicato nella fattura (non arrotondato a 5 centesimi) – costituisco-
no dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche
apportate alla fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un
quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere
parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza considerabile
tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1
ha invero acquistato 97 kg lordi (= 297 kg lordi – 200 kg lordi) in più di
cavoli verze rispetto a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi),
eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i cavoli verza i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per le coste che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 63
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 15824544), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 174.4 kg netti di
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 16.11.2007
Quietanza n.: 15824544
Documenti giustificativi: atto 32.5.8 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 8 (cfr. atti B-1473 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1482
atto B-1490
0709.9021 Finocchi 200 7.00 14.00 303.00
Invece di
atto B-1475
0709.9021 Finocchi, ADC 200 7.00 14.00 303.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 171 231.00 395.00 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 371 kg di
finocchi.
Differenza di dazio: 395.00 0.00
Differenza IVA: fr. 395.00 x 2.4% = fr. 9.50
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finocchi freschi contenuti in 64 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1490). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1486). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 200 a fianco della scritta « finocchi » ciò che significa – per
l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz-
zare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1474).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801362 del 16 novembre 2007
(cfr. atto B-1482), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 174.4 kg netti di
finocchi contingentati contenuti in 64 colli ad un prezzo di 1.74 euro/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 303.46 euro (= 174.4 kg netti x
EUR 1.74). Per questa merce, il prezzo di vendita unitario è l’unico che
sulla fattura non è stato arrotondato di 5 centesimi. Agli atti vi sono altresì
tre copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B-1484) e due
senza (cfr. atti B-1476 e B-1477), tutte con i medesimi dati.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 63 il relativo prospetto ricavato
del 16 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1475) – che fa
riferimento alla fattura n. 801362 – mostra che 371 kg lordi / 319.8 kg netti
di finocchi contingentati contenuti in 64 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è indicato a mano il prezzo di vendita di 0.95 euro/kg (in euro come nella
fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 371 kg lordi / 319.8 kg netti
di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 303.81 euro
(= 319.8 kg netti x EUR 0.95).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 64 colli
174.4 kg netti x EUR 1.74 = EUR 303.46
Invece di 371 kg lordi
in 64 colli
319.8 kg netti x EUR 0.95
=
EUR 303.81
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla fattura
siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo minore
rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi all’im-
portazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero acquistato
171 kg lordi (= 371 kg lordi – 200 kg lordi) in più di finocchi rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei
tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 31). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
200 kg lordi anziché i 371 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Pagina 318
Caso n. 64
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 15881186), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 92 kg netti di finocchi
freschi contenuti in 40 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1514). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atti B-1511 e B-1519). Sull’estratto dell’ordina-
zione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta
la dicitura 100 a fianco della scritta « finocchi » ciò che significa – per l’au-
torità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atto B-1496).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801370 del 19 novembre 2007
(cfr. atto B-1505), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 92 kg netti di finocchi
x 16 TCH cod 1 contenuti in 40 colli ad un prezzo di 2.70 euro/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 248.40 euro (= 92 kg netti x EUR 2.70).
Agli atti vi sono altresì due copie di detta fattura, una con il timbro doganale
(cfr. atto B-1506) e una senza (cfr. atto B-1498), con i medesimi dati.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 64 il relativo prospetto ricavato
del 19 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1497) – che fa
riferimento alla fattura n. 801370 – mostra che 203 kg lordi / 191 kg netti di
finocchi x 16 TCH cod 1 contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 19.11.2007
Quietanza n.: 15881186
Documenti giustificativi: atto 32.5.9 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 9 (cfr. atti B-1495 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1505
atto B-1514
0709.9029 Finocchi, ADFC 1 100 100.00 100.00 412.00
Invece di
atto B-1497
0709.9029 Finocchi, ADFC 1 100 100.00 100.00 412.00
0709.9029 Finocchi, ADFC 103 231.00 237.95 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 203 kg di finocchi.
Differenza di dazio: 237.95 0.00
Differenza IVA: fr. 237.95 x 2.4% = fr. 5.70
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Pagina 319
questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro
come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che
la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 203 kg lordi / 191 kg netti
di finocchi per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 248.30 euro (=
191 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 40 colli
92 kg netti x EUR 2.70 = EUR 248.40
Invece di 203 kg lordi
in 40 colli
191 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 248.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 103 kg lordi (= 203 kg lordi – 100 kg lordi) in più di finocchi
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 31). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
A-7392/2014
Pagina 320
203 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 65
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 16219612), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 463.2 kg netti di
lattuga trogadero fresca contenuti in 184 colli (cartoni), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1539). Tali dati risultano altresì
dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1535). Sull’estratto dell’ordi-
nazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______,
risulta la dicitura 500 a fianco della scritta « lattuga » ciò che significa – per
l’autorità inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utiliz-
zare all’importazione un quantitativo di 500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1522).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801416 del 28 novembre 2007
(cfr. atto B-1530), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 463.2 kg netti di ins.
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 28.11.2007
Quietanza n.: 16219612
Documenti giustificativi: atto 32.5.10 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 10 (cfr. atti B-1521segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1530
atto B-1539
0705.1198 Lattuga trocadero 500 10.00 50.00 800.00
Invece di
atto B-1523
0705.1198 Lattuga
trocadero, ADC
500 10.00 50.00 800.00
0705.1199 Lattuga
trocadero, ADFC
58 408.00 236.65 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 558 kg di lattuga
trocadero.
Differenza di dazio: 236.65 0.00
Differenza IVA: fr. 236.65 x 2.4% = fr. 5.65
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Pagina 321
trocader. lattuga capp. contingente contenuti in 184 colli ad un prezzo di
1.09 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 504.89 euro
(= 463.2 kg netti x EUR 1.09). Agli atti vi sono altresì tre copie di detta
fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1524, B-
1525 e B-1542).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 65 il relativo prospetto ricavato
del 28 novembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-1523) – che fa
riferimento alla fattura n. 801416 – mostra che 558 kg lordi / 502.8 kg ins.
trocader. lattuga capp. conti contenuti in 184 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti soltanto dei colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per
questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1 euro/kg (in euro
come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che
la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 558 kg lordi / 502.8 kg
di detta lattuga per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
502.80 euro (= 502.8 kg netti x EUR 1).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 184 colli
463.2 kg netti x EUR 1.09 = EUR 504.89
Invece di 558 kg lordi
in 184 colli
502.8 kg netti x EUR 1.00
=
EUR 502.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 58 kg lordi (= 558 kg lordi – 500 kg lordi) in più di lattuga
trocadero rispetto a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi),
eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
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Pagina 322
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 31 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
558 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 66
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 16781462), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 145 kg lordi / 138 kg netti di meloni
freschi contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 13.12.2007
Quietanza n.: 16781462
Documenti giustificativi: atto 32.5.11 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 5,
separatore 11 (cfr. atti B-1543 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1558
0807.1900 Meloni 145 0.00 0.00 350.00
Invece di
atto B-1545
atto B-1550
0704.1099 Cavolfiori,
ADFC
145 163.00 236.35 350.00
Fatti contestati: dichiarazione di 145 kg di meloni invece di 145 kg
di cavolfiori.
Differenza di dazio: 236.35 0.00
Differenza IVA: fr. 236.35 x 2.4% = fr. 5.65
A-7392/2014
Pagina 323
E._______ (cfr. atto B-1558). Tali dati risultano altresì dal relativo bollettino
di consegna (cfr. atto B-1553). Per questa merce, l’estratto dell’ordinazione
manoscritta non fornisce alcun dato utile né nella colonna di sinistra, né
nella colonna di destra (cfr. atto B-1544).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 801475 del 13 dicembre 2007
(cfr. atto B-1550), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 145 kg lordi / 138 kg netti di meloni
contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1.60 euro/kg, per un totale, calcolato
sul peso netto, di 220.80 euro (= 138 kg netti x EUR 1.60).
Dal prospetto ricavato del 13 dicembre 2007 della E._______ (cfr. atto B-
1545) – che fa riferimento alla fattura n. 801475 – risulta l’acquisto da parte
della E._______ presso il suo fornitore di 145.3 kg lordi / 138.3 kg netti di
cavolfiori blumenkohl contenuti in 20 colli e la loro successiva vendita alla
ricorrente 1. Un esame approfondito rivela che la dicitura cavolfiori è stata
cancellata manualmente, aggiungendo al suo posto la scritta « meloni »,
nonché il prezzo di vendita di 1.60 euro/kg (in euro come nella fattura). A
mente della DGD, tale circostanza – tenuto altresì conto che il numero di
colli e la quantità dichiarata sono gli stessi di quelli risultanti dal prospetto
ricavato – dimostrerebbe che la ricorrente 1 avrebbe invero ricevuto dei
cavolfiori anziché i meloni dichiarati all’importazione, con conseguente
elusione dei dazi doganali. Al riguardo, i ricorrenti non forniscono alcuna
spiegazione, gli stessi essendosi limitati – come negli altri casi – ad indicare
di aver ricevuto soltanto quanto a loro fatturato dalla E._______
(cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 32).
Ciò constatato, a mente dello scrivente Tribunale la presenza delle due
diciture (cavolfiore e meloni) sul prospetto ricavato, di per sé non permette
di stabilire che la ricorrente 1 abbia effettivamente ricevuto dei cavolfiori al
posto dei meloni. In assenza di maggiori elementi agli atti, si deve dunque
dare ragione ai ricorrenti che hanno indicato di aver ricevuto dei meloni. Su
questo punto, il loro ricorso va dunque accolto.
A-7392/2014
Pagina 324
Caso n. 67
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17257318), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 200 kg netti di porri
freschi contenuti in 115 colli (casse/cassette), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1576). Tali dati risultano altresì dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1571). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 200 a fianco della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD –
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 200 kg lordi ADC (cfr. atto B-1562).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800005 del 3 gennaio 2008
(cfr. atto B-1564), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 200 kg netti di porri
conting. altri contenuti in 115 colli ad un prezzo di 3.74 euro/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 748 euro (= 200 kg netti x EUR 3.74). Il
prezzo di vendita unitario è l’unico che nella fattura non è stato arrotondato
a 5 centesimi. Agli atti c’è una copia di detta fattura, senza il timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-1570).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 66 il relativo prospetto ricavato
del 3 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1563) – che fa riferimento
alla fattura n. 800005 – mostra che 575 kg lordi / 575 kg netti di porri
conting. altri contenuti in 115 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 03.01.2008
Quietanza n.: 17257318
Documenti giustificativi: atto 32.6.1 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 1 (cfr. atti B-1561 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1564
atto B-1576
0703.9021 Porri 200 10.00 20.00 1'253.00
Invece di
atto B-1563
0703.9021 Porri, ADC 200 10.00 20.00 1'253.00
0703.9029 Porri, ADFC 375 500.00 1'875.00 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 575 kg di porri.
Differenza di dazio: 1'875.00 0.00
Differenza IVA: fr. 1'875.00 x 2.4% = fr. 45.00
A-7392/2014
Pagina 325
pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi
indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella
fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 575 kg lordi / 575 kg netti
di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 747.50 euro (=
575 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono
chiaramente. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due
casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in
proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la
quantità di merce diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 115 colli
200 kg netti x EUR 3.74 = EUR 748.00
Invece di 575 kg lordi
in 115 colli
575 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 747.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 375 kg lordi (= 575 kg lordi – 200 kg lordi) in più di porri rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 32). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
A-7392/2014
Pagina 326
575 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 68
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17325356), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 200 kg lordi / 200 kg netti di porri
allungati freschi contenuti in 55 colli (casse [« box »] in plastica rigida),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1598). Lo
stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1593).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto
della E._______, risulta la dicitura 200 a fianco della scritta « porro » ciò
che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o
voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 200 kg lordi ADC
(cfr. atto B-1580).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800027 del 7 gennaio 2008
(cfr. atto B-1588), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 200 kg lordi / 200 kg netti di porri
conting. altri contenuti in 55 colli ad un prezzo di 4.26 euro/kg, per un totale,
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 07.01.2008
Quietanza n.: 17325356
Documenti giustificativi: atto 32.6.2 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 2 (cfr. atti B-1579 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1588
atto B-1598
0703.9021 Porri 200 10.00 20.00 1'405.00
Invece di
atto B-1581
0703.9021 Porri, ADC 200 10.00 20.00 1'405.00
0703.9029 Porri, ADFC 350 500.00 1'750.00 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 200 kg invece di 550 kg di porri.
Differenza di dazio: 1'750.00 0.00
Differenza IVA: fr. 1'750.00 x 2.4% = fr. 42.00
A-7392/2014
Pagina 327
calcolato sul peso netto, di 852 euro (= 200 kg netti x EUR 4.26). Agli atti
vi sono tre copie di detta fattura, una con il timbro doganale (cfr. atto B-
1589), due senza (cfr. atti B-1584 e B-1585), tutte con gli stessi dati.
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 68 il relativo prospetto ricavato
del 7 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1581) – che fa riferimento
alla fattura n. 800027 – mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti porri conting.
altri contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla ricorrente 1.
Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché
tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano
il prezzo di vendita di 1.55 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti di porri per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 852.50 euro (= 550 kg netti x EUR 1.55).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 200 kg lordi
in 55 colli
200 kg netti x EUR 4.26 = EUR 852.00
Invece di 550 kg lordi
in 55 colli
550 kg netti x EUR 1.55
=
EUR 852.50
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 350 kg lordi (= 550 kg lordi – 200 kg lordi) in più di porri rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (200 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014
Pagina 328
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 32 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
550 kg lordi anziché i 200 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 69
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 17489947), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 500 kg lordi / 500 kg netti di porri
freschi contenuti in 55 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-1616). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di
consegna (cfr. atto B-1611). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 500 a fianco
della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1
aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di
500 kg lordi ADC (cfr. atto B-1603).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 11.01.2008
Quietanza n.: 17489947
Documenti giustificativi: atto 32.6.3 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 3 (cfr. atti B-1602 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1609
atto B-1616
0703.9021 Porri 500 10.00 50.00 1'250.00
Invece di
atto B-1604
0703.9021 Porri, ADC 500 10.00 50.00 1'250.00
0703.9029 Porri, ADFC 50 500.00 250.00 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 500 kg invece di 550 kg di porri.
Differenza di dazio: 250.00 0.00
Differenza IVA: fr. 250.00 x 2.4% = fr. 6.00
A-7392/2014
Pagina 329
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800045 dell’11 gennaio 2008
(cfr. atto B-1609), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 500 kg lordi / 500 kg netti di porri
contingentato altri contenuti in 55 colli ad un prezzo di 1.55 euro/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 775 euro (= 500 kg netti x EUR 1.55).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 69 il relativo prospetto ricavato
dell’11 gennaio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1604) – che fa riferimento
alla fattura n. 800045 – mostra che 550 kg lordi / 550 kg netti porri
contingentato altri contenuti in 55 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi
indicato a mano il prezzo di vendita di 1.50 euro/kg (in euro come nella
fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 550 kg lordi / 550 kg netti
di porri per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 825 euro (= 550 kg
netti x EUR 1.50). Al riguardo, si noti che con un prezzo di 1.40 franchi/kg
– come indicato nel prossimo paragrafo – risulterebbe invece un prezzo
totale di 770 euro (= 550 kg netti x EUR 1.40).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Il prezzo di
1.50 euro/kg, così come annotato sul prospetto ricavato, sembra essere
uno sbaglio; il prezzo corretto sarebbe invero di 1.40 euro.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 500 kg lordi
in 55 colli
500 kg netti x EUR 1.55 = EUR 775.00
Invece di 550 kg lordi
in 55 colli
550 kg netti x EUR 1.50*1
550 kg netti x EUR 1.40*2
*1 prezzo secondo prospetto ricavato
*2 prezzo corretto secondo TAF
=
=
EUR 825.00*1
EUR 770.00*2
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
A-7392/2014
Pagina 330
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 50 kg lordi (= 550 kg lordi – 500 kg lordi) in più di porri rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (500 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 33). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
550 kg lordi anziché i 500 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014
Pagina 331
Caso n. 70
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19471340), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di cavoli
verza fresca contenuti in 20 colli (casse [« box »] in plastica rigida), acqui-
stati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1644). Lo stesso
risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1636). Sull’estratto
dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, per conto della
E._______, risulta la dicitura 100 a fianco della scritta « verze » ciò che
significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva
utilizzare all’importazione un quantitativo di 100 kg lordi ADC (cfr. atti B-
1621 e B-1622).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800304 del 10 marzo 2008
(cfr. atto B-1632), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 100 kg lordi / 90 kg netti di cavoli
verze Milano contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 1 euro/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 90 euro (= 90 kg netti x EUR 1)
agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i
medesimi dati (cfr. atti B-1624 e B-1626).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 70 il relativo prospetto ricavato
del 10 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1623) – che fa riferimento
alla fattura n. 800304 – mostra che 165 kg lordi / 139 kg netti di cavoli verze
Milano contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati
venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 10.03.2008
Quietanza n.: 19471340
Documenti giustificativi: atto 32.6.4 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 4 (cfr. atti B-1620 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1632
atto B-1644
0704.9041 Verze 100 3.00 3.00 150.00
Invece di
atto B-1623
0704.9041 Verze, ADC 100 3.00 3.00 150.00
0704.9049 Verze, ADFC 65 194.00 126.10 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 100 kg invece di 165 kg di verze.
Differenza di dazio: 126.10 0.00
Differenza IVA: fr. 126.10 x 2.4% = fr. 3.00
A-7392/2014
Pagina 332
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 0.65 euro/kg (in euro
come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che
la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 165 kg lordi / 139 kg netti
di cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 90.35 euro
(= 139 kg netti x EUR 0.65).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 20 colli
90 kg netti x EUR 1.00 = EUR 90.00
Invece di 165 kg lordi
in 20 colli
139 kg netti x EUR 0.65
=
EUR 90.35
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 65 kg lordi (= 165 kg lordi – 100 kg lordi) in più di cavoli verze
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 33 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
165 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
A-7392/2014
Pagina 333
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 71
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 1989241), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 402 kg lordi / 357 kg netti di
catalogna fresca contenuti in 30 colli (casse da frutta), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1658). Lo stesso risulta dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1656).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800369 del 21 marzo 2008
(cfr. atto B-1654), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 402 kg lordi / 357 kg netti di
catalogna contenuti in 30 colli ad un prezzo di 0.80 euro/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 285.60 euro (= 357 kg netti x EUR 0.80). Vi è
poi una copia della fattura, con il timbro doganale e i medesimi dati (cfr. atti
B-1648).
Da un esame del relativo prospetto ricavato del 21 marzo 2008 (cfr. atto B-
1647), che fa riferimento alla fattura n. 800369, stranamente la catalogna
non risulta tra le merci consegnate ai ricorrenti. Ciò premesso i quantitativi
(lordi/netti), il numero di colli e il prezzo unitario e totale indicati nella fattura
per la catalogna risultano essere gli stessi indicati nel prospetto ricavato
per un’altra merce, ovvero le coste: 402 kg lordi / 357 kg netti di coste
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 21.03.2008
Quietanza n.: 19898241
Documenti giustificativi: atto 32.6.5 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 5 (cfr. atti B-1645 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1654
atto B-1658
0705.2990 Catalogna 402 9 36.20 452.00
Invece di
atto B-1646
atto B-1647
0709.9069 Coste, ADFC 402 306.00 1'230.10 452.00
Fatti contestati: dichiarazione di 402 kg di catalogna invece di
402 kg di coste.
Differenza di dazio: 1'193.90 0.00
Differenza IVA: fr. 1'193.90 x 2.4% = fr. 28.65
A-7392/2014
Pagina 334
contenuti in 30 colli, al prezzo di vendita di 0.80 euro/kg (annotato a mano
verosimilmente dal signor F._______), per un prezzo totale, calcolato sul
peso netto, di 285.60 euro (= 357 kg netti x 0.80 euro). La comanda di
coste anziché catalogna risulta altresì dalla comanda manoscritta agli atti
ove è indicata l’ordinazione di 30 colli di coste (cfr. atto B-1646); tale
comanda manoscritta non accenna invece la catalogna. Sulla base di
quanto precede, la DGD ritiene che la ricorrente 1 abbia invero ricevuto
delle coste anziché della catalogna. Anche in questo caso i ricorrenti si
sono limitati ad indicare di aver ricevuto quanto a loro fatturato, senza
tuttavia fornire spiegazioni in merito ai dati constatati dall’autorità inferiore
(cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre 2015, pag. 34).
Malgrado questa argomentazione – essendo troppo generale –, tenuto
altresì conto del « modus operandi » descritto e constatato dalla DGD per
altri invii, tutto porta a ritenere che invero i ricorrenti abbiano ricevuto delle
coste. La ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 72
a) Dichiarazione di 148 kg invece di 175 kg di insalata romana.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19994894), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 148 kg lordi / 130 kg netti di lattuga
romana fresca contenuti in 18 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 26.03.2008
Quietanza n.: 19994894
Documenti giustificativi: atto 32.6.6 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 6 (cfr. atti B-1661 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1670
atto B-1677
atto B-1682
0705.1911 Insalata romana 148 10.00 14.80 243.00
0703.9021 Porri 198 10.00 19.80 942.00
Invece di
atto B-1663
0705.1911 Insalata romana,
ADC
148 10.00 14.80 243.00
0705.1919 Insalata romana,
ADFC
27 231.00 62.35 0.00
0703.9021 Porri, ADC 198 10.00 19.80 942.00
0703.9029 Porri, ADFC 342 500.00 1'710.00 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 148 kg invece di 175 kg di insalata romana.
b) dichiarazione di 198 kg invece di 540 kg di porri.
Differenza di dazio: 1'772.35 0.00
Differenza IVA: fr. 1'772.35 x 2.4% = fr. 42.45
A-7392/2014
Pagina 335
presso la E._______ (cfr. atto B-1677). Lo stesso risulta dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1674). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 148 a fianco della scritta « romana » ciò che significa – per la DGD
– che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 148 kg lordi ADC (cfr. atto B-1662).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800382 del 26 marzo 2008
(cfr. atto B-1670), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 148 kg lordi / 130 kg netti di ins.
romana altro conting. contenuti in 18 colli ad un prezzo di 8.50 euro a collo,
per un totale, calcolato sul numero di colli, di 153 euro (= 18 colli x
EUR 8.50). Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1666 e B-1667).
Come per l’invio n. 2, anche per l’insalata romana dell’invio n. 72 il relativo
prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1663) –
che fa riferimento alla fattura n. 800382 – mostra che 175 kg lordi / 150 kg
netti di ins. romana altro conting. contenuti in 18 colli sono stati acquistati
dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi
stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 8.50 euro a collo (in euro
come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che
la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 175 kg lordi / 150 kg netti
di insalata romana per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di
153 euro (= 18 colli x EUR 8.50).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« lattuga » romana nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini
del giudizio, nella misura in cui la lattuga è un tipo di insalata (nome
generico). Di fatto, è l’indicazione « romana » ad essere determinante. Ciò
precisato, in casu, il numero di colli e il prezzo di vendita unitario/totale
dedotto dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura,
sicché solo la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter
mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e rispettare
verosimilmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in
proposito invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella
fattura rispetto al prospetto ricavato e il prezzo di vendita unitario applicato
al numero di colli anziché alla quantità di merce.
A-7392/2014
Pagina 336
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 148 kg lordi
in 18 colli
18 colli x EUR 8.50
= EUR 153.00
Invece di 175 kg lordi
in 18 colli
18 colli x EUR 8.50
=
EUR 153.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 27 kg lordi (= 175 kg lordi – 148 kg lordi) in più di insalata
romana rispetto a quanto dichiarato all’importazione (148 kg lordi), eluden-
do in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 34). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
175 kg lordi anziché i 148 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 198 kg invece di 540 kg di porri.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 19994894), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 198 kg lordi / 192.6 kg netti di porri
freschi contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-1682). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di
consegna (cfr. atto B-1675). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 198 a fianco
della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1
aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di
198 kg lordi ADC (cfr. atto B-1662).
A-7392/2014
Pagina 337
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800382 del 26 marzo 2008
(cfr. atto B-1670), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 192.6 kg netti di porri
contingentati altri contenuti in 54 colli ad un prezzo di 3.08 euro/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 593.21 euro (= 192.6 kg x EUR 3.08). Si
nota che il prezzo unitario di 3.08 euro è l’unico sulla fattura non
arrotondato a 5 centesimi. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza
il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1666 e B-1667).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______
(cfr. atto B-1663) – con riferimento alla fattura n. 800382 – mostra che
540 kg lordi / 540 kg netti di porri contingentati altri contenuti in 54 colli
sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti
alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, sicché tali quantitativi sono plausibili. Per questa merce è indicato a
mano il prezzo di vendita di 1.10 euro/kg (in euro come nella fattura) –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 540 kg lordi / 540 kg netti di porri
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 594 euro (= 540 kg x
EUR 1.10).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 198 kg lordi
in 54 colli
192.6 kg netti x EUR 3.08 = EUR 593.21
Invece di 540 kg lordi
in 54 colli
540.0 kg netti x EUR 1.10
=
EUR 594.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 342 kg lordi (= 540 kg lordi – 198 kg lordi) in più di porri rispetto
A-7392/2014
Pagina 338
a quanto dichiarato all’importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per l’insalata romana che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 73
a) Dichiarazione di 282 kg invece di 547 kg di coste.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 282 kg lordi / 242 kg netti di coste
fresche contenuti in 40 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-1699). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di
consegna (cfr. atto B-1696). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 282 a fianco
della scritta « costa » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1
aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di
282 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 28.03.2008
Quietanza n.: 20090860
Documenti giustificativi: atto 32.6.7 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 7 (cfr. atti B-1683 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1692
atto B-1699
atto B-1700
atto B-1701
0709.9061 Coste 282 10.00 28.20 692.00
0703.9021 Porri 198 10.00 19.80 760.00
0704.9041 Cavoli verze 204 3.00 6.10 735.00
Invece di
atto B-1686
0709.9061 Coste, ADC 282 10.00 28.20 692.00
0709.9069 Coste, ADFC 265 306.00 810.90 0.00
0703.9021 Porri, ADC 198 10.00 19.80 760.00
0703.9029 Porri, ADFC 242 500.00 1'210.00 0.00
0704.9041 Cavoli verze,
ADC
204 3.00 6.10 735.00
0704.9049 Cavoli verze,
ADFC
544 194.00 1'055.35 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 282 kg invece di 547 kg di coste.
b) dichiarazione di 198 kg invece di 440 kg di porri.
c) dichiarazione di 204 kg invece di 748 kg di cavoli verze.
Differenza di dazio: 3'076.25 0.00
Differenza IVA: fr. 3'076.25 x 2.4% = fr. 73.80
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Pagina 339
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008
(cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 282 kg lordi / 242 kg netti di coste
contingente contenuti in 40 colli ad un prezzo di 1.81 euro/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 438.02 euro (= 242 kg x EUR 1.81). Si nota che
il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da
constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla
DGD. Vi è poi una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati
(cfr. atto B-1687).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 73 il relativo prospetto ricavato
del 26 marzo 2008 della E._______ (cfr. atto B-1686) – che fa riferimento
alla fattura n. 800394 – mostra che 547 kg lordi / 487 kg netti di coste
contingente contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a
mano il prezzo di vendita 0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______,
secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la
E._______ le avrebbe dunque venduto 547 kg lordi / 487 kg netti di coste
per un prezzo totale, calcolato sul numero di colli, di 438.30 euro (= 487 kg
netti x EUR 0.90).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 282 kg lordi
in 40 colli
242 kg netti x EUR 1.81 = EUR 438.02
Invece di 547 kg lordi
in 40 colli
487 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 438.30
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
A-7392/2014
Pagina 340
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 265 kg lordi (= 547 kg lordi – 282 kg lordi) in più di coste rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (282 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 35). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
547 kg lordi anziché i 282 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
b) Dichiarazione di 198 kg invece di 440 kg di porri.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 198 kg lordi / 198 kg netti di porri
freschi contenuti in 44 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso la
E._______ (cfr. atto B-1700). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di
consegna (cfr. atto B-1696). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 198 a fianco
della scritta « porro » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1
aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di
198 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008
(cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 198 kg lordi / 198 kg netti di porri
conting. altri contenuti in 44 colli ad un prezzo di 2.43 euro/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 481.14 euro (= 198 kg x EUR 2.43). Si nota che
il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi, evenienza che è da
constatare anche per quanto concerne le due altre merci contestate dalla
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DGD. Vi è poi una copia, senza il timbro doganale e con i medesimi dati
(cfr. atto B-1687).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______
(cfr. atto B-1686) – che fa riferimento alla fattura n. 800394 – mostra che
440 kg lordi / 440 kg netti di porri conting. altri contenuti in 44 colli sono
stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla
ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a
mano il prezzo di vendita 1.10 euro/kg (in euro come nella fattura) –
annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, per la
DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le
avrebbe dunque venduto 440 kg lordi / 440 kg netti di porri per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 484 euro (= 440 kg netti x EUR 1.10).
Come per le coste, anche per i porri il prezzo di vendita totale dedotto dal
prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero di
colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario
differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due
casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in
proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la
quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 198 kg lordi
in 44 colli
198 kg netti x EUR 2.43 = EUR 481.14
Invece di 440 kg lordi
in 44 colli
440 kg netti x EUR 1.10
=
EUR 484.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 242 kg lordi (= 440 kg lordi – 198 kg lordi) in più di porri rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (198 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Per i porri i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomentazione
sollevata per le coste che – come visto – non è tuttavia in grado di inficiare
le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La ripresa
fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
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c) Dichiarazione di 204 kg invece di 748 kg di cavoli verze.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 20090860), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 204 kg lordi / 174 kg netti di cavoli
verza freschi contenuti in 60 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1701). Lo stesso risulta dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1696). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 204 a fianco della scritta « verza » ciò che significa – per la DGD –
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 204 kg lordi ADC (cfr. atti B-1684 e B-1685).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800394 del 28 marzo 2008
(cfr. atto B-1692), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 204 kg lordi / 174 kg netti di cavoli
verze Milano contingente contenuti in 60 colli ad un prezzo di 2.67 euro/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 464.58 euro (= 174 kg x
EUR 2.67). Si nota che il prezzo al chilo non è arrotondato a 5 centesimi,
evenienza che è da constatare anche per quanto concerne le due altre
merci contestate dalla DGD. La sua copia, senza il timbro doganale, ha gli
stessi dati (cfr. atto B-1687).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 26 marzo 2008 della E._______
(cfr. atto B-1686) – che fa riferimento alla fattura n. 800394 – mostra che
748 kg lordi / 664 kg netti di cavoli verze Milano contingente contenuti in
60 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi
venduti alla ricorrente 1. Poiché nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è indicato a mano il prezzo di vendita 0.70 euro/kg (in euro come nella
fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, per la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto,
la E._______ le avrebbe dunque venduto 748 kg lordi / 664 kg netti di
cavoli verze per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 464.80 euro
(= 664 kg netti x EUR 0.70).
Come per le coste, anche per le verze il prezzo di vendita totale dedotto
dal prospetto ricavato risulta essere simile a quello nella fattura e il numero
di colli uguale, mentre la quantità di merce e il prezzo di vendita unitario
differiscono. Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due
casi – rispettando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in
proposito invio n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la
quantità di merce venduta diminuita nella fattura.
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Pagina 343
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 204 kg lordi
in 60 colli
174 kg netti x EUR 2.67 = EUR 464.58
Invece di 748 kg lordi
in 60 colli
664 kg netti x EUR 0.70
=
EUR 464.80
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 544 kg lordi (= 748 kg lordi – 204 kg lordi) in più di cavoli verze
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (204 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Per i cavoli verze i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per le coste che – come visto – non è tuttavia in grado di
inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti. La
ripresa fiscale operata dalla DGD va pertanto qui confermata.
Caso n. 74
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21132361), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 44 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti
contenuti in 10 colli (barattoli rettangolari), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1719). Lo stesso risulta dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1716). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 44 a fianco della scritta « cipp » ciò che significa – per la DGD –
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 28.04.2008
Quietanza n.: 21132361
Documenti giustificativi: atto 32.6.8 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 8 (cfr. atti B-1703 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1712
atto B-1719
0703.1021 Cipollotti 44 2.90 1.30 157.00
Invece di
atto B-1705
0703.1021 Cipollotti, ADC 44 2.90 1.30 157.00
0703.1029 Cipollotti, ADFC 11 472.00 51.90 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 44 kg invece di 55 kg di cipollotti.
Differenza di dazio: 51.90 0.00
Differenza IVA: fr. 51.90 x 2.4% = fr. 1.20
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che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo di 44 kg lordi ADC (cfr. atto B-1704).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800519 del 28 aprile 2008 (cfr. atti
B-1712 e B-1713), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 44 kg lordi / 41 kg netti di cipollotti
contingente contenuti in 10 colli ad un prezzo di 2.35 euro/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 96.35 euro (= 41 kg netti x EUR 2.35). Agli atti
vi sono due ulteriori copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i
medesimi dati (cfr. atti B-1706 e B-1707).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 74 il relativo prospetto ricavato
del 28 aprile 2008 della E._______ (cfr. atto B-1705) – che fa riferimento
alla fattura n. 800519 – mostra che 55 kg lordi / 48 kg netti di cipollotti con-
tingente contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il
suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi
indicato a mano il prezzo di vendita di 2 euro/kg (con tutta probabilità in
euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ –
che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 55 kg lordi
/ 48 kg netti di cipollotti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
96 euro (= 48 kg netti x EUR 2).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato. Un indizio per
la riduzione del peso lordo da 55 kg nel prospetto ricavato a 44 kg nella
fattura si trova anche nelle cifre 44 annotate a mano dal signor F._______
accanto alle cifre 55 nella colonna « P. Lordo » sul prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 44 kg lordi
in 10 colli
41 kg netti x EUR 2.35 = EUR 96.35
Invece di 55 kg lordi
in 10 colli
48 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 96.00
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Pagina 345
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 11 kg lordi (= 55 kg lordi – 44 kg lordi) in più di cipollotti rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (44 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 35). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 55 kg
lordi anziché i 44 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’impor-
tazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Caso n. 75
a) Dichiarazione di 56 kg invece di 120 kg di broccoletti.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21703156), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 56 kg lordi / 50 kg netti di broccoli
freschi contenuti in 20 colli (casse di frutta), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1736). Lo stesso risulta dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1733). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 56 a fianco della scritta « broccoli » ciò che significa – per la DGD
– che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’impor-
tazione un quantitativo di 56 kg lordi ADC (cfr. atto B-1723).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800606 del 16 maggio 2008
(cfr. atto B-1730), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 56 kg lordi / 50 kg netti di broccoletti
rinf. contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di 2.60 euro/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 130 euro (= 50 kg netti x EUR 2.60). Agli
atti vi è una copia, senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atto B-
1725).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 16.05.2008
Quietanza n.: 21703156
Documenti giustificativi: atto 32.6.9 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 9 (cfr. atti B-1722 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1730
atto B-1736
atto B-1737
0704.9051 Broccoletti 56 10.00 5.60 212.00
0707.0021 Cetrioli nostrani 114 10.00 11.40 644.00
Invece di
atto B-1724
0704.9051 Broccoletti, ADC 56 10.00 5.60 212.00
0704.9059 Broccoletti, ADFC 64 228.00 145.90 0.00
0707.0021 Cetrioli nostrani,
ADC
114 10.00 11.40 644.00
0707.0029 Cetrioli nostrani,
ADFC
181 144.00 260.65 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 56 kg invece di 120 kg di broccoletti.
b) dichiarazione di 114 kg invece di 295 kg di cetrioli nostrani.
Differenza di dazio: 406.55 0.00
Differenza IVA: fr. 9.70 fr. 406.55 x 4.2 % = fr. 9.75
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Pagina 347
Come per l’invio n. 2, anche per i broccoletti dell’invio n. 75 il relativo pro-
spetto ricavato del 16 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1724) –
che fa riferimento alla fattura n. 800606 – mostra che 120 kg lordi / 100 kg
netti di broccoletti rinf. contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati
dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi
stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti
solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce
è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come
nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che la
E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di
fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 120 kg lordi / 100 kg netti
di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 130 euro
(= 100 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il numero di colli e il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto
ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, mentre la quantità di
merce (lorda/netta) è diversa. Per poter mantenere uguale il prezzo di
vendita totale nei due casi e rispettare verosimilmente il contingente della
ricorrente 1 (cfr. in proposito invio n. 3), il prezzo di vendita unitario è stato
aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura. Un indizio
per la manipolazione del peso dei broccoletti nella fattura emerge dal fatto
che la riduzione del peso lordo è di 64 kg, mentre quella del peso netto
soltanto di 50 kg, senza riduzione del numero di colli.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 56 kg lordi
in 20 colli
50 kg netti x EUR 2.60 = EUR 130.00
Invece di 120 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 130.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 64 kg lordi (= 120 kg lordi – 56 kg lordi) in più di broccoletti
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (56 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
A-7392/2014
Pagina 348
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 35 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
120 kg lordi anziché i 56 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito
invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo
in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 114 kg invece di 295 kg di cetrioli nostrani.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21703156), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 114 kg lordi / 108 kg netti di cetrioli
nostrani freschi contenuti in 30 colli (casse di frutta), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1737). Lo stesso risulta dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1733). Sull’estratto dell’ordi-
nazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______,
risulta la dicitura 114 a fianco della scritta « cetrioli » ciò che significa – per
la DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 114 kg lordi ADC (cfr. atto B-1723).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800606 del 16 maggio 2008
(cfr. atto B-1730), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 114 kg lordi / 108 kg netti di cetrioli
nostrani contingente contenuti in 30 colli ad un prezzo di 3.65 euro/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 394.20 euro (= 108 kg netti x
EUR 3.65). La copia, senza il timbro doganale, ha gli stessi dati (cfr. atto
B-1725).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 16 maggio 2008 della
E._______ (cfr. atto B-1724) – che fa riferimento alla fattura n. 800606 –
mostra che 295 kg lordi / 280 kg netti di cetrioli nostrani contingente
contenuti in 30 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili.
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Pagina 349
Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 1.40 euro/kg (in
euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ –
che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla
ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 295 kg lordi
/ 280 kg netti di detti cetrioli per un prezzo totale, calcolato sul peso netto,
di 392 euro (= 280 kg netti x EUR 1.40).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 114 kg lordi
in 30 colli
108 kg netti x EUR 3.65 = EUR 394.20
Invece di 295 kg lordi
in 30 colli
280 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 392.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 181 kg lordi (= 295 kg lordi – 114 kg lordi) in più di cetrioli
nostrani rispetto a quanto dichiarato all’importazione (114 kg lordi),
eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Per i cetrioli nostrani i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i broccoletti che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
A-7392/2014
Pagina 350
Caso n. 76
a) Dichiarazione di 70 kg invece di 94 kg di broccoletti.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21930729), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 70 kg lordi / 62 kg netti di brocco-
letti freschi contenuti in 16 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la E._______ (cfr. atto B-1753). Lo stesso risulta dal bollettino di consegna
(cfr. atto B-1751). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800638 del 23 maggio 2008
(cfr. atto B-1749), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 62 kg netti di broccoletti
rinf. contingente contenuti in 16 colli ad un prezzo di 1.64 euro/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 101.68 euro (= 62 kg netti x EUR 1.64).
Si noti peraltro come il prezzo unitario non sia anche qui stato arrotondato
a 5 centesimi soltanto per le due merci – broccoletti e insalata scarola –
contestate dalla DGD. Agli atti vi sono due copie di detta fattura, senza il
timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atti B-1743 e B-1744).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 76 il relativo prospetto ricavato
del 23 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1742) – che fa riferimento
alla fattura n. 800638 – mostra che 94 kg lordi / 78 kg netti di broccoletti
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 23.05.2008
Quietanza n.: 21930729
Documenti giustificativi: atto 32.6.10 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 10 (cfr. atti B-1741 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1749
atto B-1753
atto B-1755
0704.9051 Broccoletti 70 10.00 7.00 166.00
0705.2911 Scarola 32 9.00 2.90 107.00
Invece di
atto B-1742
0704.9051 Broccoletti, ADC 70 10.00 7.00 166.00
0704.9059 Broccoletti,
ADFC
24 228.00 54.70 0.00
0705.2911 Scarola, ADC 32 9.00 2.90 107.00
0705.2919 Scarola, ADFC 6 211.00 12.65 0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 70 kg invece di 94 kg di broccoletti.
b) dichiarazione di 32 kg invece di 38 kg di insalata scarola.
Differenza di dazio: 67.35 0.00
Differenza IVA: fr. 1.55 fr. 67.35 x 2.4 % = fr. 1.60
A-7392/2014
Pagina 351
rinf. contingente contenuti in 16 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi sono poi stati venduti alla
ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli
pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è poi
indicato il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (colonna di sinistra « vendite »,
in euro come nella fattura) che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 94 kg lordi / 78 kg netti
di broccoletti per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 101.40 euro
(= 78 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita
unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella
fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 70 kg lordi
in 16 colli
62 kg netti x EUR 1.64 = EUR 101.68
Invece di 94 kg lordi
in 16 colli
78 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 101.40
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 24 kg lordi (= 94 kg lordi – 70 kg lordi) in più di broccoletti
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (70 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
A-7392/2014
Pagina 352
2015, pag. 36). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 94 kg
lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata sicché la
relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui confermata.
La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore di calcolo),
così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella
riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Dichiarazione di 32 kg invece di 38 kg di insalata scarola.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 21930729), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 32 kg lordi / 30.8 kg netti di indivia
scarola fresca contenuti in 6 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1755). Lo stesso risulta dal bollettino di
consegna (cfr. atto B-1751). Per questo invio manca una comanda
manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800638 del 23 maggio 2008
(cfr. atto B-1749), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 32 kg lordi / 30.8 kg netti di insalata
scarola contingentata contenuti in 6 colli ad un prezzo di 2.13 euro/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 65.60 euro (= 30.8 kg netti x
EUR 2.13). Si noti peraltro come il prezzo unitario non sia anche qui stato
arrotondato a 5 centesimi soltanto per le due merci – broccoletti e insalata
scarola – contestate dalla DGD. Agli atti vi sono due copie di detta fattura,
senza il timbro doganale e con gli stessi dati (cfr. atti B-1743 e B-1744).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 23 maggio 2008 della
E._______ (cfr. atto B-1742) – che fa riferimento alla fattura n. 800638 –
mostra che 38 kg lordi / 36.5 kg netti di insalata scarola contingentata
contenuti in 6 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso
vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è poi indicato il prezzo di vendita di
A-7392/2014
Pagina 353
1.80 euro/kg (colonna di sinistra « vendite », in euro come nella fattura)
che la E._______ ha applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le
avrebbe dunque venduto 38 kg lordi / 36.5 kg netti di insalata scarola per
un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 65.70 euro (= 36.5 kg netti x
EUR 1.80).
La diversa designazione della merce importata quale « insalata » o
« indivia » scarola nei documenti analizzati poc’anzi è ininfluenze ai fini del
giudizio, nella misura in cui l’indivia è un tipo di insalata (nome generico).
Di fatto, è l’indicazione « scarola » ad essere determinante. Ciò precisato,
in casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita
unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella
fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 32 kg lordi
in 6 colli
30.8 kg netti x EUR 2.13 = EUR 65.60
Invece di 38 kg lordi
in 6 colli
36.5 kg netti x EUR 1.80
=
EUR 65.70
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 6 kg lordi (= 38 kg lordi – 32 kg lordi) in più di insalata scarola
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (32 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Per l’insalata scarola i ricorrenti fanno valere la stessa generica argomen-
tazione sollevata per i broccoletti che – come visto – non è tuttavia in grado
di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili e convincenti,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
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Pagina 354
Caso n. 77
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22024333), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 570 kg lordi / 538 kg netti di zucchi-
ne fresche contenuti in 84 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la E._______ (cfr. atto B-1773). Lo stesso risulta dal relativo bollettino di
consegna (cfr. atto B-1769). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal
signor F._______, per conto della E._______, risultano le diciture 375 e
195 a fianco delle due scritte « zucchine » ciò che verosimilmente significa
che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione
un quantitativo totale di 570 kg lordi ADC (cfr. atto B-1759).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800647 del 27 maggio 2008
(cfr. atto B-1766), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 570 kg lordi / 538 kg netti di
zucchine contingente contenuti in 84 colli, suddivisi in due quantitativi:
375 kg lordi / 353 kg netti (44 colli) ad un prezzo di 1.42 euro/kg, per un
totale, calcolato sul peso netto, di 501.26 euro (= 353 kg netti x EUR 1.42);
195 kg lordi / 185 kg netti (40 colli) ad un prezzo di 2 euro/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 370 euro (= 185 kg netti x EUR 2). Il prezzo di
vendita totale ammonta dunque a 871.26 euro. Agli atti vi è una copia di
detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atto B-
1761).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 27.05.2008
Quietanza n.: 22024333
Documenti giustificativi: atto 32.6.11 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 11 (cfr. atti B-1758 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1773
0709.9051 Zucchine 570 10.00 57.00 1'450.00
Invece di
atto B-1760
atto B-1766
0709.9051 Zucchine, ADC 570 10.00 57.00 1'450.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 220 209.00 459.80 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 570 kg invece di 790 kg di
zucchine.
Differenza di dazio: 459.80 0.00
Differenza IVA: fr. 459.80 x 2.4% = fr. 11.00
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Pagina 355
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 77 il relativo prospetto ricavato
del 27 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1760) – che fa riferimento
alla fattura n. 800647 – mostra che 790 kg lordi / 764.6 kg netti di zucchine
contingente contenuti in 84 colli – contenuti in due quantitativi: 400 kg lordi
/ 384.6 kg netti (44 colli) e 390 kg lordi / 380 kg netti (40 colli) – sono stati
acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e che gli stessi quantitativi
sono poi stati venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono
venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa
merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro
come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che
la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 790 kg lordi / 764.6 kg
netti di zucchine per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di
993.58 euro (= 764.6 kg netti x EUR 1.30).
In casu, solo il numero di colli è rimasto uguale sia nella fattura che nel
prospetto ricavato, mentre il prezzo di vendita unitario/totale e la quantità
di merce (lorda/netta) differiscono chiaramente. Per poter rispettare vero-
similmente il contingente a disposizione della ricorrente 1 (cfr. in proposito
invio n. 3), la quantità di merce venduta è stata diminuita nella fattura,
rispetto al prospetto ricavato. Tutti gli elementi che precedono costituiscono
dei seri indizi (cfr. consid. 3.4.2.3 del presente giudizio) a pensare che le
modifiche apportate alla predetta fattura siano state eseguite con l’intento
di far figurare un quantitativo minore rispetto a quanto realmente importato,
per eludere parte dei tributi all’importazione, anche se c’è una differenza
considerabile tra i due prezzi di vendita totali. Si deve dunque ritenere che
la ricorrente 1 ha invero acquistato 220 kg lordi (= 790 kg lordi – 570 kg
lordi) in più di zucchine rispetto a quanto dichiarato all’importazione (570 kg
lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 36). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
790 kg lordi anziché i 570 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
A-7392/2014
Pagina 356
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 78
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22118756), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 21 kg lordi / 20 kg netti di brocco-
letti freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 presso
la E._______ (cfr. atti B-1785, B-1789 e B-1792). Lo stesso risulta dal rela-
tivo bollettino di consegna (cfr. atti B-1784 e B-1788). Sull’estratto dell’ordi-
nazione manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______,
risulta la dicitura 21 a fianco della scritta « brocc » ciò che significa – per la
DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 21 kg lordi ADC (cfr. atto B-1775).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800662 del 29 maggio 2008
(cfr. atto B-1782), verosimilmente utilizzata per lo sdoganamento – vista la
presenza del timbro relativo al valore imponibile IVA – e considerata dalla
DGD, dalla quale risulta che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
21 kg lordi / 20 kg netti di broccoletti contingentati contenuti in 5 colli ad un
prezzo di 1.50 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 30 euro
(= 20 kg netti x EUR 1.50). Agli atti vi sono due ulteriori copie di detta
fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1777 e B-
1795).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 29.05.2008
Quietanza n.: 22118756
Documenti giustificativi: atto 32.6.12 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 12 (cfr. atti B-1774 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1782
atto B-1785
0704.9051 Broccoletti 21 10.00 2.10 49.00
Invece di
atto B-1776
0704.9051 Broccoletti, ADC 21 10.00 2.10 49.00
0704.9059 Broccoletti,
ADFC
5
5.5
228.00
228.00
11.40
12.50
0.00
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 21 kg invece di 26.5 kg di
broccoletti.
Differenza di dazio: 11.40
12.50
0.00
0.00
Differenza IVA: fr. 12.50 x 2.4% = 0.30
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Pagina 357
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 78 il relativo prospetto ricavato
del 29 maggio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1776) – che fa riferimento
alla fattura n. 800662 – mostra che 26.5 kg lordi / 25 kg netti di broccoletti
contingentati contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di vendita di
1.20 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 26.5 kg lordi / 25 kg netti di broccoletti per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 30 euro (= 25 kg netti x EUR 1.20).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere uguale a quello nella fattura, così come il numero di colli, mentre la
quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 21.0 kg lordi
in 5 colli
20 kg netti x EUR 1.50 = EUR 30.00
Invece di 26.5 kg lordi
in 5 colli
25 kg netti x EUR 1.20
=
EUR 30.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 5.5 kg lordi (= 26.5 kg lordi – 21 kg lordi) in più di broccoletti – e
non solo 5 kg indicati erroneamente dalla DGD – rispetto a quanto dichia-
rato all’importazione (21 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei tributi
all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 36 seg.). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
A-7392/2014
Pagina 358
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
26.5 kg lordi anziché i 21 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in pro-
posito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione della DGD a sostegno di tale
conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente. Detto ciò,
la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così come indicato
in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per questo invio,
tenendo conto del fatto che sono 5.5 kg lordi a non essere stati dichiarati
all’importazione (e non soltanto 5 kg lordi indicati dalla DGD).
Caso n. 79
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22263839), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 20 kg lordi / 18.5 kg netti di pomo-
dori altri freschi contenuti in 5 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1820). Lo stesso risulta dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atti B-1812 e B-1814). Per questo invio manca
una comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800678 del 3 giugno 2008
(cfr. atto B-1802), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 03.06.2008
Quietanza n.: 22263839
Documenti giustificativi: atto 32.6.13 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 13 (cfr. atti B-1796 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1802
atto B-1820
0702.0091 Pomodori ramati 20 5.00 1.00 70.00
Invece di
atto B-1797
0702.0091 Pomodori ramati,
ADC
20 5.00 1.00 70.00
0702.0099 Pomodori ramati,
ADFC
16 264.00 42.25 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 20 kg invece di 36 kg di pomodori
ramati.
Differenza di dazio: 42.25 0.00
Differenza IVA: fr. 42.25 x 2.4% = fr. 1.00
A-7392/2014
Pagina 359
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 20 kg lordi / 18.5 kg netti di pomo-
dori ramati contingent. contenuti in 5 colli ad un prezzo di 2.46 euro/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 45.51 euro (= 18.5 kg netti x
EUR 2.46). Detto prezzo unitario è l’unico che non è stato arrotondato a
5 centesimi nella fattura. Agli atti vi sono tre copie di detta fattura, senza il
timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1798, B-1799 e B-1808).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 79 il relativo prospetto ricavato
del 3 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1797) – che fa riferimento
alla fattura n. 800678 – mostra che 36 kg lordi / 32.5 kg netti di pomodori
ramati contingent. contenuti in 5 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio
all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi
risultano plausibili. Per questa merce è poi indicato a mano il prezzo di
vendita di 1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosi-
milmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 36 kg lordi / 32.5 kg netti di pomodori ramati per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 45.50 euro (= 32.5 kg netti x EUR 1.40).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita
unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella
fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 20 kg lordi
in 5 colli
18.5 kg netti x EUR 2.46 = EUR 45.51
Invece di 36 kg lordi
in 5 colli
32.5 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 45.50
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto
inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 cen-
tesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sus-
sistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale.
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
A-7392/2014
Pagina 360
acquistato 16 kg lordi (= 36 kg lordi – 20 kg lordi) in più di pomodori ramati
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (20 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 37). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 36 kg
lordi anziché i 20 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 80
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 09.06.2008
Quietanza n.: 22455417
Documenti giustificativi: atto 32.6.14 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 14 (cfr. atti B-1821 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota fr. Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1829
atto B-1869
0709.9051 Zucchine 345 10.00 34.50 700.00
Invece di
atto B-1823
0709.9051 Zucchine, ADC 345 10.00 34.50 700.00
0709.9059 Zucchine, ADFC 29 209.00 60.60 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 345 kg invece di 374 kg di zucchine.
Differenza di dazio: 60.60 0.00
Differenza IVA: fr. 60.60 x 2.4 % = fr. 1.40
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Pagina 361
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22455417), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 345 kg lordi / 328.2 kg netti di zuc-
chine fresche contenuti in 56 colli (casse da frutta), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1839). Lo stesso risulta dal
bollettino di consegna (cfr. atto B-1833). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 345 a fianco della scritta « zucchine » ciò che significa – per la
DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 345 kg lordi ADC (cfr. atto B-1822).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800699 del 9 giugno 2008
(cfr. atto B-1826), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 345 kg lordi / 328.2 kg netti di
zucchine contingente contenuti in 56 colli ad un prezzo di 1.35 euro/kg, per
un totale, calcolato sul peso netto, di 443.07 euro (= 328.2 kg netti x
EUR 1.35). Agli atti vi sono poi tre copie di detta fattura, senza il timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1825, B-1826 e B-1831).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 80 il relativo prospetto ricavato
del 9 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1823) – che fa riferimento
alla fattura n. 800699 – mostra che 374 kg lordi / 340.4 kg netti di zucchine
contingente contenuti in 56 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio
all’ingrosso vengono venduti soltanto dei colli pieni, sicché tali quantitativi
risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita
di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 374 kg lordi / 340.4 kg netti di zucchine per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 442.52 euro (= 340.4 kg netti x EUR 1.30).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario differiscono.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
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Pagina 362
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 345 kg lordi
in 56 colli
328.2 kg netti x EUR 1.35 = EUR 443.07
Invece di 374 kg lordi
in 56 colli
340.4 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 442.52
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 29 kg lordi (= 374 kg lordi – 345 kg lordi) in più di zucchine
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (345 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 37). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
374 kg lordi anziché i 345 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Pagina 363
Caso n. 81
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 22780016), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 289.2 kg netti di
radicchio rosso contenuti in 54 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-1854). Lo stesso risulta dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1851). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 300 a fianco della scritta « cico 300 » – ovvero di cicoria, di cui il
radicchio rosso è una varietà – ciò che verosimilmente significa che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1841).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800737 del 18 giugno 2008
(cfr. atto B-1849), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 300 kg lordi / 289.2 kg netti di
radicchio rosso contenuti in 54 colli – suddivisi in due quantitativi: 183 kg
lordi / 176.2 kg netti (34 colli) e 117 kg lordi / 113 kg netti (20 colli) – ad un
prezzo di 2 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 578.40 euro
(= 289.2 kg netti x EUR 2). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura,
senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1843 e B-1844).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 18.06.2008
Quietanza n.: 22780016
Documenti giustificativi: atto 32.6.15 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 6,
separatore 15 (cfr. atti B-1840 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1849
atto B-1854
0705.2941 Radicchio rosso 300 9.00 27.00 900.00
Invece di
atto B-1842
0705.2941 Radicchio rosso,
ADC
300 9.00 27.00 900.00
0705.2949 Radicchio rosso,
ADFC
6 495.00 29.70 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 306 kg di
radicchio rosso.
Differenza di dazio: 29.70 0.00
Differenza IVA: fr. 29.70 x 2.4% = fr. 0.70
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Pagina 364
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 81 il relativo prospetto ricavato
del 18 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1842), che fa riferimento
alla fattura n. 800737, mostra che 306 kg lordi / 290.5 kg netti di radicchio
rosso contingent. cico contenuti in 54 colli – suddivisi in due quantitativi:
188 kg lordi / 177.5 kg netti (34 colli) e 118 kg lordi / 113 kg netti (20 colli)
– sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo fornitore e poi venduti
alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli
pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato
a mano il prezzo di vendita di 2 euro/kg (in euro come nella fattura) – anno-
tato verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la
DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le
avrebbe venduto 306 kg lordi / 290.5 kg netti di zucchine per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 581 euro (= 290.5 kg netti x EUR 2).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il numero
di colli uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa. Per poter
mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto
rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito
invio n. 3), la quantità di merce è stata diminuita nella fattura rispetto al
prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 300 kg lordi
in 56 colli
289.2 kg netti x EUR 2.00 = EUR 578.40
Invece di 306 kg lordi
in 56 colli
290.5 kg netti x EUR 2.00
=
EUR 581.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 6 kg lordi (= 306 kg lordi – 300 kg lordi) in più di radicchio
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 38). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
A-7392/2014
Pagina 365
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
306 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
Caso n. 82
Per l’invio n. 82, agli atti sono presenti due versioni della dichiarazione
doganale (entrambe con il numero di quietanza n. 22962981). La prima,
datata 24 giugno 2008 (cfr. atti B-1877 segg.) è stata riprodotta in maniera
incompleta, sicché verosimilmente manca la pagina concerne i cherry. La
seconda, sempre datata 24 giugno 2008, su cui è presente la dicitura
« Rettifica. Richiesta presentata al termine dell’attività di controllo », sicché
la stessa non è altro che la rettifica della prima (cfr. atto B-1872; la correzio-
ne non concerne i pomodori cherry). Dalla versione rettificata, risulta
l’importazione di 87 kg lordi / 82.6 kg netti di pomodori « cherry » a
grappolo freschi contenuti in 20 colli (casse [« box »] in plastica rigida). Tali
dati risultano altresì dai due relativi bollettini di consegna (cfr. atti B-1873,
B-1874 e B-1878). Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor
F._______, per conto della E._______, risulta la dicitura 87 a fianco della
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 24.06.2008
Quietanza n.: 22962981
Documenti giustificativi: atto 32.7.1 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7,
separatore 1 (cfr. atti B-1860 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1869
atto B-1872
0702.0011 Pomodori cherry 87 5.00 4.35 420.00
Invece di
atto B-1862
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
87 5.00 4.35 420.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
25 731.00 182.75 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 87 kg invece di 112 kg di cherry.
Differenza di dazio: 182.75 0.00
Differenza IVA: fr. 182.75 x 2.4% = fr. 4.35
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Pagina 366
scritta « cherry » ciò che significa – per la DGD – che la ricorrente 1 aveva
a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un quantitativo di 87 kg
lordi ADC (cfr. atto B-1861).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800763 del 24 giugno 2008
(cfr. atto B-1896), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 87 kg lordi / 82.6 kg netti di
pomodor. cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli ad un prezzo di
3.15 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 260.19 euro
(= 82.6 kg netti x EUR 3.15). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura,
senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1863 e B-1864).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 82 il relativo prospetto ricavato
del 24 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1862), che fa riferimento
alla fattura n. 800763, mostra che 112 kg lordi / 103.6 kg netti di pomodor.
cilieg. cherry contingente contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali
quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il
prezzo di vendita di 2.50 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 112 kg lordi / 103.6 kg netti di cherry per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 259 euro (= 103.6 kg netti x EUR 2.50).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e quello unitario, così come il
numero di colli, uguale, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa.
Per poter mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 87 kg lordi
in 20 colli
82.6 kg netti x EUR 3.15 = EUR 260.19
Invece di 112 kg lordi
in 20 colli
103.6 kg netti x EUR 2.50
=
EUR 259.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
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minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 25 kg lordi (= 112 kg lordi – 87 kg lordi) in più di pomodori cherry
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (87 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 38). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
112 kg lordi anziché i 87 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito
invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo
in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
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Pagina 368
Caso n. 83
Per l’invio n. 83, agli atti sono presenti due versioni della dichiarazione do-
ganale (entrambe con il numero di quietanza n. 23056756). Dalla prima,
datata 26 giugno 2008 (cfr. atto B-1915), risulta l’importazione di 70 kg lordi
/ 67 kg netti di melanzane fresche contenuti in 12 colli (cartoni) che la
ricorrente 1 ha acquistato presso la E._______. Tali dati risultano altresì
dalla seconda dichiarazione, sempre datata 24 giugno 2008, su cui è
presente la dicitura « Rettifica. Visita delle merci », sicché la stessa non è
altro che la rettifica della prima (cfr. atto B-1906; la rettifica concerne
soltanto la posizione 14). Tali dati risultano altresì dai due relativi bollettini
di consegna (cfr. atti B-1901 e B-1909). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, per conto della E._______, risulta la
dicitura 70 a fianco della scritta « melanzane » ciò che significa – per la
DGD – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 70 kg lordi ADC (cfr. atto B-1884).
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800772 del 26 giugno 2008
(cfr. atto B-1894), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 70 kg lordi / 67 kg netti di
melanzane tonde conting. contenuti in 12 colli ad un prezzo di
1.40 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto, di 93.80 euro (= 67 kg
netti x EUR 1.40). Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il
timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1886 e B-1888).
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 26.06.2008
Quietanza n.: 23056756
Documenti giustificativi: atto 32.7.2 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7,
separatore 2 (cfr. atti B-1883 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1894
atto B-1906
0709.3011 Melanzane tonde 70 10.00 7.00 140.00
Invece di
atto B-1885
0709.3011 Melanzane
tonde, ADC
70 10.00 7.00 140.00
0709.3019 Melanzane
tonde, ADFC
3
3.5
233.00
233.00
7.00
8.15
0.00
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 70 kg invece di 73.5 kg di
melanzane tonde.
Differenza di dazio: 7.00
8.15
0.00
Differenza IVA: fr. 8.15 x 2.4% = fr. 0.20
A-7392/2014
Pagina 369
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 83 il relativo prospetto ricavato
del 26 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1885), che fa riferimento
alla fattura n. 800772, mostra che 73.5 kg lordi / 66.9 kg netti di melanzane
tonde conting. contenuti in 12 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di
1.40 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 73.5 kg lordi / 66.9 kg netti di melanzane per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 93.66 euro (= 66.9 kg netti x EUR 1.40).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il
numero di colli uguali, mentre la quantità di merce è diversa. Per poter
mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprattutto rispet-
tare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3), nella fattura la quantità di merce lorda è stata diminuita, mentre quella
netta è stata aumentata, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 70.0 kg lordi
in 12 colli
67.0 kg netti x EUR 1.40 = EUR 93.80
Invece di 73.5 kg lordi
in 12 colli
66.9 kg netti x EUR 1.40
=
EUR 93.66
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 3.5 kg lordi (= 73.5 kg lordi – 70 kg lordi) in più di melanzane
tonde rispetto a quanto dichiarato all’importazione (70 kg lordi), eludendo
in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014
Pagina 370
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
73.5 kg lordi anziché i 70 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata – tenuto conto dei correttivi
indicati in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella riassuntiva acclusa
per questo invio – va qui confermata.
Caso n. 84
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 27.06.2008
Quietanza n.: 23101877
Documenti giustificativi: atto 32.7.3 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7,
separatore 3 (cfr. atti B-1918 segg.)
N. di
tariffa
Designazione Massa
Kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1927
atto B-1930
atto B-2016
0702.0091 Pomodori altri 80 5.00 4.00 100.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano
296 5.00 14.80 600.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano
4 296.00 10.55 10.00
Invece di
atto B-1919
0702.0091 Pomodori altri, ADC 80 5.00 4.00 100.00
0702.0099 Pomodori altri, AFDC 7 264.00 18.50 0.00
0702.0021 Pomodori San
Marzano, ADC
296 5.00 14.80 600.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
4 264.00 10.55 10.00
0702.0029 Pomodori San
Marzano, ADFC
11
11.2
264.00
264.00
29.05
29.55
0.00
0.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 80 kg invece di 87 kg di pomodori altri.
b) dichiarazione di 296 kg invece di 311.2 kg di pomodori San
Marzano.
Differenza di dazio: 47.55
48.05
0.00
Differenza IVA: fr. 48.05 x 2.4% = 1.15
A-7392/2014
Pagina 371
a) Dichiarazione di 80 kg invece di 87 kg di pomodori altri.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23101877), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 80 kg lordi / 77.4 kg netti di pomo-
dori altri freschi contenuti in 13 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1
presso la E._______ (cfr. atto B-2016). Lo stesso risulta dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1929). Per questo invio manca una
comanda manoscritta.
Tali dati trovano riscontro nella fattura n. 800783 del 27 giugno 2008
(cfr. atto B-1927), utilizzata per lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana
di Stabio Confine) e considerata dalla DGD, dalla quale risulta che la
E._______ ha venduto alla ricorrente 1 80 kg lordi / 77.4 kg netti di
pomodori contingente contenuti in 13 colli ad un prezzo di 1.24 euro/kg,
per un totale, calcolato sul peso netto, di 95.98 euro (= 77.4 kg netti x
EUR 1.24). Si noti peraltro come il prezzo di vendita unitario indicato per
detti pomodori sia l’unico prezzo che non è stranamente stato arrotondato
a 5 centesimi. Agli atti vi sono poi due copie di detta fattura, senza il timbro
doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1920 e B-1921).
Come per l’invio n. 2, anche per i pomodori altri dell’invio n. 84 il relativo
prospetto ricavato del 27 giugno 2008 della E._______ (cfr. atto B-1919),
che fa riferimento alla fattura n. 800783, mostra che 87 kg lordi / 82.7 kg
netti di pomodori contingente contenuti in 13 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali
quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il
prezzo di vendita di 1.15 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 87 kg lordi / 82.7 kg netti di pomodori per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 95.10 euro (= 82.7 kg netti x EUR 1.15).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
il prezzo di vendita unitario e la quantità di merce (lorda/netta) sono diversi.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
A-7392/2014
Pagina 372
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 80 kg lordi
in 13 colli
77.4 kg netti x EUR 1.24 = EUR 95.98
Invece di 87 kg lordi
in 13 colli
82.7 kg netti x EUR 1.15
=
EUR 95.10
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto
inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 cen-
tesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sus-
sistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale.
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 7 kg lordi (= 87 kg lordi – 80 kg lordi) in più di pomodori rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (80 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto 87 kg
lordi anziché i 80 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in proposito invio
n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo in ogni
caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento dell’importa-
zione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argomenti non
permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014
Pagina 373
b) Dichiarazione di 300 kg invece di 311 kg di pomodori S. Marzano.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23101877), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 296 kg lordi / 280 kg netti di pomo-
dori San Marzano freschi contenuti in 35 colli (cartoni), acquistati dalla
ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1930). Lo stesso risulta dal
relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1929). Per questo invio manca
una comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800783 del 27 giugno 2008 (cfr. atto B-1927), utilizzata per
lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata
dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
300 kg lordi / 290.2 kg netti di pomod. peretti conting. S. Marza.
contingente contenuti in 35 colli ad un prezzo di 1.30 euro/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 377.96 euro (= 290.2 kg netti x EUR 1.30). Agli
atti vi sono due copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i
medesimi dati (cfr. atti B-1920 e B-1921). Viste le differenze di peso rilevati
tra la dichiarazione e la fattura, la DGD ha applicato ai 296 kg lordi
dichiarati l’aliquota ADC e ai 4 kg lordi non figuranti nella dichiarazione
l’aliquota ADFC (cfr. osservazioni 29 luglio 2015, pag. 138).
Anche qui, il relativo prospetto ricavato del 27 giugno 2008 della
E._______ (cfr. atto B-1919), che fa riferimento alla fattura n. 800783,
mostra che 311.2 kg lordi / 290.2 kg netti di pomod. peretti conting. S.
Marza. contingente contenuti in 35 colli sono stati acquistati dalla
E._______ presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel
commercio all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali
quantitativi risultano plausibili. Per questa merce è indicato a mano il
prezzo di vendita di 1.30 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 311.2 kg lordi / 290.2 kg netti di pomodori San Marzano
per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 377.26 euro (= 290.2 kg
netti x EUR 1.30).
In casu, il numero di colli, la quantità di merce netta e il prezzo di vendita
unitario/totale dedotti dal prospetto ricavato risultano essere uguali a quelli
nella fattura, sicché solo la quantità di merce lorda è diversa. Per poter
mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi e, soprattutto,
rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1, la quantità di
merce lorda è infatti stata diminuita nella fattura rispetto al prospetto
ricavato. Peraltro non è poi possibile che solo il peso lordo sia stato ridotto
(e non anche il peso netto), allorquando il numero di colli risulta uguale.
A-7392/2014
Pagina 374
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 300.0 kg lordi
in 35 colli
290.2 kg netti x EUR 1.30 = EUR 377.26
Invece di 311.2 kg lordi
in 35 colli
290.2 kg netti x EUR 1.30
=
EUR 377.26
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 11.2 kg lordi (= 311.2 kg lordi – 300 kg lordi) in più di pomodori
San Marzano rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi),
eludendo in tal modo parte dei tributi all’importazione.
Per i pomodori San Marzano i ricorrenti fanno valere la stessa generica
argomentazione sollevata per gli altri pomodori che – come visto – non è
tuttavia in grado di inficiare le conclusioni della DGD, loro invece plausibili
e convincenti. La ripresa fiscale operata dalla DGD – tenuto conto delle
correzioni indicate in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella
riassuntiva acclusa per questo invio – va pertanto qui confermata.
Caso n. 85
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23512335), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 288 kg netti di sedano
verde a coste contenuti in 40 colli (casse [« box »] in plastica rigida),
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 10.07.2008
Quietanza n.: 23512335
Documenti giustificativi: atto 32.7.4 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7,
separatore 4 (cfr. atti B-1933 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1942
atto B-1950
0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 440.00
Invece di
atto B-1935
0709.4011 Sedano verde,
ADC
300 10.00 30.00 440.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
15 15 33.90 0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 315 kg di sedano
verde.
Differenza di dazio: 33.90 0.00
Differenza IVA: fr. 33.90 x 2.4% = fr. 0.80
A-7392/2014
Pagina 375
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1950). Lo
stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1946).
Sull’estratto dell’ordinazione manoscritta dal signor F._______, risulta la
dicitura 300 a fianco della scritta « sed » ciò che significa – per l’autorità
inferiore – che la ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare
all’importazione un quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1934).
Dalla fattura n. 800834 del 10 luglio 2008 (cfr. atto B-1942), utilizzata per
lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata
dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
300 kg lordi / 288 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in
40 colli ad un prezzo di 0.94 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto,
di 270.72 euro (= 288 kg netti x EUR 0.94). Si noti peraltro come il prezzo
di vendita unitario indicato per il sedano verde sia l’unico prezzo che non è
stranamente stato arrotondato a 5 centesimi. Vi sono poi due copie fattura,
senza il timbro doganale e con i medesimi dati (cfr. atti B-1936 e B-1937).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 85 il relativo prospetto ricavato
del 10 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1935), che fa riferimento alla
fattura n. 800834, mostra che 315 kg lordi / 299 kg netti di sedano verde
contingentato contenuti in 40 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di
0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 315 kg lordi / 299 kg netti di sedano verde per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 269.10 euro (= 299 kg netti x EUR 0.90).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in proposito invio
n. 3) – il prezzo di vendita unitario è stato aumentato e la quantità di merce
venduta diminuita nella fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 300 kg lordi
in 40 colli
288 kg netti x EUR 0.94 = EUR 270.72
Invece di 315 kg lordi
in 40 colli
299 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 269.10
A-7392/2014
Pagina 376
Come visto, il prezzo di vendita unitario riportato sulla fattura è poi piuttosto
inusuale rispetto agli altri prezzi ivi indicati (prezzo non arrotondato a 5 cen-
tesimi), ciò che costituisce un ulteriore elemento a dimostrazione della sus-
sistenza di un adattamento dei dati utilizzati per la dichiarazione doganale.
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 15 kg lordi (= 315 kg lordi – 300 kg lordi) in più di sedano verde
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 39). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
315 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata va qui confermata.
A-7392/2014
Pagina 377
Caso n. 86
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23649701), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 300 kg lordi / 289.8 kg netti di
sedano verde a coste contenuti in 41 colli (cartoni), acquistati dalla ricor-
rente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1969). Lo stesso risulta dal relativo
bollettino di consegna (cfr. atto B-1965). Sull’estratto dell’ordinazione
manoscritta dal signor F._______, risulta la dicitura 300 a fianco della
scritta « sedano » ciò che significa – per l’autorità inferiore – che la
ricorrente 1 aveva a disposizione o voleva utilizzare all’importazione un
quantitativo di 300 kg lordi ADC (cfr. atto B-1952).
Dalla fattura n. 800847 del 15 luglio 2008 (cfr. atto B-1960), utilizzata per
lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata
dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
300 kg lordi / 289.8 kg netti di sedano verde contingentato contenuti in
41 colli ad un prezzo di 0.90 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto,
di 260.82 euro (= 289.8 kg netti x EUR 0.90). Agli atti vi sono poi quattro
copie di detta fattura, senza il timbro doganale e con i medesimi dati
(cfr. atti B-1954, B-1955, B-1961 e B-1962).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 86 il relativo prospetto ricavato
del 15 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1953), che fa riferimento alla
fattura n. 800834, mostra che 305 kg lordi / 288.6 kg netti di sedano verde
contingentato contenuti in 41 colli sono stati acquistati dalla E._______
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 15.07.2008
Quietanza n.: 23649701
Documenti giustificativi: atto 32.7.5 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7,
separatore 5 (cfr. atti B-1951 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1960
atto B-1969
0709.4011 Sedano verde 300 10.00 30.00 440.00
Invece di
atto B-1953
0709.4011 Sedano verde,
ADC
300 10.00 30.00 440.00
0709.4019 Sedano verde,
ADFC
15
5
226.00
226.00
33.90
11.30
0.00
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 300 kg invece di 305 kg di
sedano verde.
Differenza di dazio: 33.90
11.30
0.00
Differenza IVA: fr. 11.30 x 2.4% = fr. 0.30
A-7392/2014
Pagina 378
presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio
all’ingrosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di
0.90 euro/kg (in euro come nella fattura) – annotato verosimilmente dal
signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero
applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque
venduto 305 kg lordi / 288.6 kg netti di sedano verde per un prezzo totale,
calcolato sul peso netto, di 259.74 euro (= 288.6 kg netti x EUR 0.90).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il prezzo di vendita unitario e il
numero di colli uguali, mentre la quantità di merce (lorda/netta) è diversa.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi e soprat-
tutto rispettare verosimilmente il contingente della ricorrente 1 (cfr. in pro-
posito invio n. 3), nella fattura la quantità di merce lorda è stata diminuita,
mentre quella netta è stata aumentata, rispetto al prospetto ricavato. Non
vi può essere poi una differenza di 5 kg nel peso lordo e una differenza di
soli 1.2 kg nel peso netto, allorquando il numero di colli rimane uguale.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 300 kg lordi
in 41 colli
289.8 kg netti x EUR 0.90 = EUR 260.82
Invece di 305 kg lordi
in 41 colli
288.6 kg netti x EUR 0.90
=
EUR 259.74
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 5 kg lordi (= 305 kg lordi – 300 kg lordi) in più di sedano verde
– e non 15 kg come erroneamente indicato dalla DGD – rispetto a quanto
dichiarato all’importazione (300 kg lordi), eludendo in tal modo parte dei
tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
A-7392/2014
Pagina 379
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
305 kg lordi anziché i 300 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per
questo invio, tenendo conto del fatto che sono 5 kg lordi a non essere stati
dichiarati all’importazione (e non 15 kg lordi indicati dalla DGD).
Caso n. 87
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 23958294), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 46 kg lordi / 43 kg netti di pomodori
« cherry » a grappolo freschi contenuti in 10 colli (barattoli rettangolari),
acquistati dalla ricorrente 1 presso la E._______ (cfr. atto B-1988). Lo
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 24.07.2008
Quietanza n.: 23958294
Documenti giustificativi: atto 32.7.6 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7,
separatore 6 (cfr. atti B-1971 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1977
atto B-1988
0702.0011 Pomodori cherry 46 5.00 2.30 170.00
Invece di
atto B-1972
0702.0011 Pomodori cherry,
ADC
46 5.00 2.30 170.00
0702.0019 Pomodori cherry,
ADFC
8
8.2
731.00
731.00
58.50
59.90
0.00
0.00
Fatti contestati: dichiarazione di 46 kg invece di 54.2 kg di
pomodori cherry.
Differenza di dazio: 58.50
59.90
0.00
Differenza IVA: fr. 59.90 x 2.4% = fr. 1.45
A-7392/2014
Pagina 380
stesso risulta dal relativo bollettino di consegna (cfr. atto B-1982). Per
questo invio manca una comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800878 del 24 luglio 2008 (cfr. atto B-1977), utilizzata per
lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata
dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
46 kg lordi / 43 kg netti di pomodori cherry grapp. conting. contenuti in
10 colli ad un prezzo di 2.56 euro/kg, per un totale, calcolato sul peso netto,
di 110.08 euro (= 43 kg netti x EUR 2.56).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 87 il relativo prospetto ricavato
del 24 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1972), che fa riferimento alla
fattura n. 800878, mostra che 54.2 kg lordi / 50 kg netti di pomodori cherry
grapp. conting. contenuti in 10 colli sono stati acquistati dalla E._______
presso il suo fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’in-
grosso vengono venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano
plausibili. Per questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di
2.20 euro/kg (con tutta probabilità in euro come nella fattura) – annotato
verosimilmente dal signor F._______ – che la E._______, secondo la DGD,
avrebbe invero applicato alla ricorrente 1. Di fatto, la E._______ le avrebbe
dunque venduto 54.2 kg lordi / 50 kg netti di pomodori cherry per un prezzo
totale, calcolato sul peso netto, di 110 euro (= 50 kg netti x EUR 2.20).
In casu, il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto ricavato risulta
essere molto simile a quello nella fattura e il numero di colli uguale, mentre
la quantità di merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi.
Per poter mantenere simile il prezzo di vendita totale nei due casi – rispet-
tando verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita
unitario è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella
fattura, rispetto al prospetto ricavato.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 46.0 kg lordi
in 10 colli
43 kg netti x EUR 2.56 = EUR 110.08
Invece di 54.2 kg lordi
in 10 colli
50 kg netti x EUR 2.20
=
EUR 110.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 8.2 kg lordi (= 54.2 kg lordi – 46 kg lordi) in più di pomodori
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Pagina 381
cherry – e non 8 kg lordi come erroneamente indicato dalla DGD – rispetto
a quanto dichiarato all’importazione (46 kg lordi), eludendo in tal modo
parte dei tributi all’importazione.
Anche in questo caso il prezzo di vendita totale dichiarato nella fattura è
poi maggiore rispetto a quello convenuto inizialmente tra le parti e risultante
dal prospetto ricavato. Detto elemento – come per l’invio n. 2 – non è
tuttavia rilevante né per il calcolo del dazio, né per il calcolo dell’IVA.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
54.2 kg lordi anziché i 50 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in
proposito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente.
Detto ciò, la ripresa fiscale operata dalla DGD va tuttavia corretta, così
come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella tabella acclusa per
questo invio, tenendo conto del fatto che sono 8.2 kg lordi a non essere
stati dichiarati all’importazione (e non solo 8 kg lordi indicati dalla DGD).
A-7392/2014
Pagina 382
Caso n. 88
a) Dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di albicocche.
Dalla dichiarazione doganale (quietanza n. 24055811), utilizzata per lo
sdoganamento, risulta l’importazione di 100 kg lordi / 90 kg netti di albicoc-
che fresche contenuti in 20 colli (cartoni), acquistati dalla ricorrente 1 pres-
so la E._______ (cfr. atto B-2003). Lo stesso risulta dal bollettino di conse-
gna (cfr. atto B-1999). Per questo invio manca una comanda manoscritta.
Dalla fattura n. 800892 del 28 luglio 2008 (cfr. atto B-1997), utilizzata per
lo sdoganamento (cfr. timbro della dogana di Stabio Confine) e considerata
dalla DGD, risulta invece che la E._______ ha venduto alla ricorrente 1
100 kg lordi / 90 kg netti di albicocche conting. contenuti in 20 colli ad un
prezzo di 14 euro a collo, per un totale, calcolato sul numero di colli, di
280 euro (= 20 colli x EUR 14).
Come per l’invio n. 2, anche per l’invio n. 88 il relativo prospetto ricavato
del 28 luglio 2008 della E._______ (cfr. atto B-1991), che fa riferimento alla
fattura n. 800892, mostra che 110 kg lordi / 100 kg netti di albicocche con-
ting. contenuti in 20 colli sono stati acquistati dalla E._______ presso il suo
fornitore e poi venduti alla ricorrente 1. Nel commercio all’ingrosso vengo-
no venduti solo colli pieni, sicché tali quantitativi risultano plausibili. Per
questa merce è indicato a mano il prezzo di vendita di 2.80 euro/kg (in euro
come nella fattura) – annotato verosimilmente dal signor F._______ – che
la E._______, secondo la DGD, avrebbe invero applicato alla ricorrente 1.
Dati dell’importazione:
Ufficio doganale: Stabio confine
Data d’importazione: 28.07.2008
Quietanza n.: 24055811
Documenti giustificativi: atto 32.7.7 del dossier […] (ex [...]), classificatore Tuttifrutti 7,
separatore 7 (cfr. atti B-1989 segg.)
N. di tariffa Designazione Massa
lorda kg
Aliquota
fr.
Dazio
fr.
Valore
fr.
Dichiarato
atto B-1997
atto B-2003
0809.1018 Albicocche 100 3.00 3.00 458.00
Invece di
atto B-1991
atto B-1990
0809.1018 Albicocche, ADC 100 3.00 3.00 458.00
0809.1019 Albicocche,
ADFC
10 204.00 20.40 0.00
0705.2939 Trevisana, ADFC 120 495.00 594.00 506.00
Fatti contestati:
a) dichiarazione di 100 kg invece di 110 kg di albicocche.
b) omessa dichiarazione di 120 kg di radicchio trevisana.
Differenza di dazio: 614.40 0.00
Differenza IVA: fr. 26.90 fr. 614.40 x 2.4 % = fr. 14.75
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Pagina 383
Di fatto, la E._______ le avrebbe dunque venduto 110 kg lordi / 100 kg netti
di albicocche per un prezzo totale, calcolato sul peso netto, di 280 euro
(= 100 kg netti x EUR 2.80).
In casu, il numero di colli e il prezzo di vendita totale dedotto dal prospetto
ricavato risultano essere uguali a quelli nella fattura, mentre la quantità di
merce (lorda/netta) e il prezzo di vendita unitario sono diversi. Per poter
mantenere uguale il prezzo di vendita totale nei due casi – rispettando
verosimilmente il contingente della ricorrente 1 – il prezzo di vendita unita-
rio è stato aumentato e la quantità di merce venduta diminuita nella fattura,
rispetto al prospetto ricavato. Nella fattura il prezzo di vendita unitario è poi
stato applicato al numero di colli anziché al peso netto della merce.
Quantità di
merce lorda.
Dati utilizzati per il calcolo del
prezzo di vendita totale.
Prezzo di
vendita totale
Dati dichiarati 100 kg lordi
in 20 colli
20 colli x EUR 14.00 = EUR 280.00
Invece di 110 kg lordi
in 20 colli
100 kg netti x EUR 2.80
=
EUR 280.00
Tutti gli elementi che precedono costituiscono dei seri indizi (cfr. con-
sid. 3.4.2.3 del presente giudizio) che le modifiche apportate alla predetta
fattura siano state eseguite con l’intento di far figurare un quantitativo
minore rispetto a quanto realmente importato, per eludere parte dei tributi
all’importazione. Si deve dunque ritenere che la ricorrente 1 ha invero
acquistato 10 kg lordi (= 110 kg lordi – 100 kg lordi) in più di albicocche
rispetto a quanto dichiarato all’importazione (100 kg lordi), eludendo in tal
modo parte dei tributi all’importazione.
Come per l’invio n. 2, i ricorrenti si sono limitati a contestare tale conclu-
sione, indicando di aver ricevuto solo quanto a loro fatturato, senza tuttavia
pronunciarsi né sulle differenze di prezzo e di quantità rilevati nei vari docu-
menti, né sul perché tale invio non rientrerebbe nel « modus operandi »
descritto dalle dogane (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 40). Non avendo mai controllato i quantitativi alla consegna
della merce, essi non possono in ogni caso escludere di aver ricevuto
110 kg lordi anziché i 100 kg lordi dichiarati all’importazione (cfr. in propo-
sito invio n. 2). La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi
essendo in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2). I loro argo-
menti non permettono pertanto di discostarsi dalle conclusioni della DGD.
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
A-7392/2014
Pagina 384
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
b) Omessa dichiarazione di 120 kg di radicchio trevisana.
Per questo invio si rileva che agli atti è presente una fattura n. 800900 del
31 luglio 2008 (cfr. atto B-1990), dalla quale risulta che la E._______ ha
venduto alla ricorrente 1 120 kg lordi / 115 kg netti di radicchio trevisana
contenuti in 24 colli al prezzo di vendita di 2.70 euro/kg, per un totale,
calcolato sul peso netto, di 310.50 franchi (= 115 kg netti x EUR 2.70). Sulla
stessa è poi presente la dicitura « caricato il 28.07 e non fatturato ».
Sulla base di questa fattura, la DGD ritiene che la merce in questione non
sarebbe mai stata dichiarata all’importazione, ciò che ne giustificherebbe
una ripresa fiscale. Orbene, per questo acquisto, agli atti non risulta alcuna
dichiarazione doganale, sicché la tesi delle autorità doganali, secondo cui
detta merce non sarebbe stata dichiarata all’importazione appare plausibi-
le. Del resto, i ricorrenti non forniscono alcun elemento permettente d’infi-
ciare tale conclusione. Al contrario, gli stessi si sono infatti limitati a conte-
stare in maniera del tutto generica e non circostanziata le conclusioni della
DGD, affermando nel contempo che la ricorrente 1 ha ricevuto la merce
che gli è stata fatturata (cfr. osservazioni complementari del 14 dicembre
2015, pag. 40). Così facendo, i ricorrenti ammettono di aver ricevuto la
merce fatturata, che tuttavia non è stata dichiarata all’importazione, sicché
si deve concludere che i dazi doganali e l’IVA all’importazione sono stati di
fatto elusi. La loro buona fede non è poi determinante, gli stessi essendo
in ogni caso tenuti a pagare i tributi non ancora versati al momento
dell’importazione ex art. 12 DPA (cfr. in proposito invio n. 2).
Visto quanto precede, l’argomentazione dell’autorità inferiore a sostegno
di tale conclusione appare non solo plausibile, ma anche convincente,
sicché la relativa ripresa fiscale da lei operata per i dazi doganali va qui
confermata. La ripresa fiscale concernente l’IVA va invece corretta (errore
di calcolo), così come indicato in rosso dallo scrivente Tribunale nella
tabella riassuntiva acclusa per questo invio.
6.
6.1 Giusta l’art. 62 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso può modificare la
decisione impugnata a vantaggio di una parte (reformatio in melius).
Secondo l’art. 62 cpv. 2 PA, essa può modificare a pregiudizio di una parte
la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un
A-7392/2014
Pagina 385
accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la
decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte,
a meno che la modificazione giovi ad una controparte (reformatio in peius).
In virtù dell’art. 62 cpv. 3 PA, l’autorità di ricorso che intenda modificare la
decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua
intenzione e darle la possibilità di esprimersi (cfr. sentenza del TAF A-
412/2013 del 4 settembre 2014 consid. 4.1 con rinvii). Secondo la giuri-
sprudenza, la parte deve essere imformata della possibilità di ritirare il
proprio ricorso e che, in tal caso, la decisione cresce in giudicato (cfr. DTF
122 V 167 consid. 2b; sentenza del TAF A-5105/2011 del 19 luglio 2012
consid. 2.5.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.201). In partico-
lare, una reformatio in peius esiste soltanto allorquando il dispositivo della
decisione impugnata deve essere modificato a detrimento di una parte
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.45; ATTILIO R. GADOLA, Die
reformatio in peius vel melius in der Bundesverwaltungsrechtspflege – eine
Übersicht der neuesten Rechtsprechung, AJP I 1998 pag. 59 segg.,
pag. 59; ANNETTE GUCKELBERGER, Zur reformatio in peius vel melius in der
schweizerischen Bundesverwaltungsrechtspflege nach der Justizreform,
ZBl 111/2010 pag. 96 segg., pag. 99; sentenza del TAF A-412/2013 del
4 settembre 2014 consid. 4.1). Detta modifica a detrimento di una parte si
fonda generalmente su di un elemento quantitativo della relazione giuridica
oggetto della causa (cfr. AUER, VwVG-Kommentar, n. 10 ad art. 12 PA;
sentenza del TAF A-412/2013 del 4 settembre 2014 consid. 4.1).
Ciò premesso, in concreto i ricorrenti hanno impugnato la decisione della
DGD chiedendone in sostanza l’annullamento. In sede ricorsuale, lo
scrivente Tribunale ha rilevato degli errori nella valutazione e nei calcoli dei
tributi all’importazione dell’autorità inferiore sia a favore (annullamento di
alcune riprese fiscali), che a detrimento dei ricorrenti (correzione di alcune
riprese fiscali). Nel complesso, deve tuttavia essere pronunciato – per
quanto ricevibile (cfr. considd. 1.3 e 3.4.1 del presente giudizio) – un
accoglimento parziale del ricorso, nella misura in cui i tributi doganali a
carico dei ricorrenti vengono ridotti da 49'523.85 franchi (cfr. dispositivo
della decisione impugnata) a 42'667 franchi (cfr. al riguardo, considd. 6.2 e
6.3 del presente giudizio). In tale evenienza, nella misura in cui di fatto
l’importo dei tributi a carico dei ricorrenti risulta diminuito a loro favore, dal
punto di vista quantitativo, non si è in presenza di una vera e propria
reformatio in peius, sicché in casu si può prescindere dal consultare i
ricorrenti, prima di emanare il presente giudizio.
6.2 In definitiva, tenuto conto dei correttivi indicati in rosso nella tabelle
accluse per ogni singolo invio esaminato dallo scrivente Tribunale, i tributi
A-7392/2014
Pagina 386
all’importazione a carico in solido dei ricorrenti – in relazione ai 88 invii che
hanno avuto luogo durante il periodo dal 13 febbraio 2006 al 28 luglio 2008
– ammontano a 42'667 franchi (= fr. 41'651.65 di dazi doganali +
fr. 1'015.35 di IVA all’importazione), così come riportato nella tabella
ricapitolativa dei tributi doganali elusi all’importazione che segue (cfr. per il
dettaglio in merito ai singoli invii: consid. 5.4 del presente giudizio).
Nr. di invio Documenti
giustificativi
Ripresa fiscale TOTALE DAZI
(ADFC)
TOTALE IVA
(2.4%)
1 atto 32.1.1 nessuna fr. 0.00 fr. 0.00
2 atto 32.1.2 confermata fr. 327.60 fr. 7.85
3 atto 32.1.3 confermata fr. 969.40 fr. 23.25
4 atto 32.1.4 confermata fr. 756.00 fr. 18.15
5 atto 32.1.5 corretta fr. 202.95 fr. 4.85
6 atto 32.1.6 annullata fr. 0.00 fr. 0.00
7 atto 32.1.7 confermata fr. 857.65 fr. 20.55
8 atto 32.1.8 confermata fr. 231.30 fr. 5.55
9 atto 32.1.9 confermata fr. 224.25 fr. 5.35
10 atto 32.1.10 annullata fr. 0.00 fr. 0.00
11 atto 32.1.11 confermata fr. 103.70 fr. 2.45
12 atto 32.1.12 confermata fr. 112.30 fr. 2.70
13 atto 32.1.13 confermata fr. 197.45 fr. 4.75
14 atto 32.1.14 confermata fr. 145.55 fr. 3.50
15 atto 32.1.15 confermata fr. 151.40 fr. 3.60
16 atto 32.2.1 confermata fr. 943.35 fr. 22.65
17 atto 32.2.2 confermata fr. 804.55 fr. 19.30
18 atto 32.2.3 corretta fr. 2'068.25 fr. 49.60
19 atto 32.2.4 corretta fr. 408.05 fr. 9.80
20 atto 32.2.5 confermata fr. 886.30 fr. 21.25
21 attto 32.2.6 confermata fr. 133.45 fr. 20.00
22 attto 32.2.7 confermata fr. 240.45 fr. 5.75
23 atto 32.3.8 annullata fr. 0.00 fr. 0.00
24 atto 32.2.9 confermata fr. 438.25 fr. 10.45
25 atto 32.2.10 confermata fr. 7'505.00 fr. 180.10
26 atto 32.2.11 confermata fr. 234.75 fr. 5.65
27 atto 32.2.12 corretta fr. 52.00 fr. 1.25
28 atto 32.3.1 confermata fr. 171.85 fr. 4.10
29 atto 32.3.2 corretta fr. 104.30 fr. 2.50
30 atto 32.3.3 corretta fr. 1'656.20 fr. 39.75
31 atto 32.3.4 corretta fr. 186.60 fr. 4.50
32 atto 32.3.5 corretta fr. 179.15 fr. 4.30
33 atto 32.3.6 confermata fr. 88.90 fr. 2.10
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34 atto 32.3.7 corretta fr. 437.25 fr. 10.50
35 atto 32.3.8 corretta/in parte
annullata
fr. 73.10 fr. 1.75
36 atto 32.3.9 confermata fr. 44.90 fr. 1.05
37 atto 32.3.10 corretta fr. 1'344.25 fr. 32.20
38 atto 32.3.11 corretta fr. 627.55 fr. 15.05
39 atto 32.3.12 confermata fr. 165.85 fr. 4.05
40 atto 32.3.13 confermata fr. 228.50 fr. 5.45
41 atto 32.3.14 confermata fr. 201.15 fr. 4.80
42 atto 32.4.1 corretta fr. 78.00 fr. 1.85
43 atto 32.4.2 confermata fr. 41.25 fr. 0.95
44 atto 32.4.3 corretta fr. 116.00 fr. 2.80
45 atto 32.4.4 confermata fr. 262.00 fr. 6.20
46 atto 32.4.5 confermata fr. 107.50 fr. 2.60
47 atto 32.4.6 annullata fr. 0.00 fr. 0.00
48 atto 32.4.7 confermata fr. 265.75 fr. 6.35
49 atto 32.4.8 corretta fr. 1'735.20 fr. 41.65
50 atto 32.4.9 confermata fr. 591.10 fr. 14.20
51 atto 32.4.10 confermata fr. 152.75 fr. 3.60
52 atto 32.4.11 confermata fr. 51.20 fr. 1.20
53 atto 32.4.12 confermata fr. 143.35 fr. 3.40
54 atto 32.4.13 confermata fr. 123.35 fr. 2.95
55 atto 32.4.14 confermata fr. 22.80 fr. 0.55
56 atto 32.5.1 corretta fr. 58.15 fr. 1.40
57 atto 32.5.2 corretta fr. 95.35 fr. 2.30
58 atto 32.5.3 corretta fr. 667.45 fr. 16.00
59 atto 32.5.4 corretta fr. 127.30 fr. 3.05
60 atto 32.5.5 corretta fr. 184.70 fr. 4.45
61 atto 32.5.6 corretta fr. 122.20 fr. 2.90
62 atto 32.5.7 confermata fr. 200.45 fr. 4.80
63 atto 32.5.8 confermata fr. 395.00 fr. 9.50
64 atto 32.5.9 confermata fr. 237.95 fr. 5.70
65 atto 32.5.10 confermata fr. 236.65 fr. 5.65
66 atto 32.5.11 annullata fr. 0.00 fr. 0.00
67 atto 32.6.1 confermata fr. 1'875.00 fr. 45.00
68 atto 32.6.2 confermata fr. 1'750.00 fr. 42.00
69 atto 32.6.3 confermata fr. 250.00 fr. 6.00
70 atto 32.6.4 confermata fr. 126.10 fr. 3.00
71 atto. 32.6.5 confermata fr. 1'193.90 fr. 28.65
72 atto 32.6.6 confermata fr. 1'772.35 fr. 42.45
73 atto 32.6.7 confermata fr. 3'076.25 fr. 73.80
74 atto 32.6.8 confermata fr. 51.90 fr. 1.20
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75 atto 32.6.9 corretta fr. 406.55 fr. 9.75
76 atto 32.6.10 corretta fr. 67.35 fr. 1.60
77 atto 32.6.11 confermata fr. 459.80 fr. 11.00
78 atto 32.6.12 corretta fr. 12.50 fr. 0.30
79 atto 32.6.13 confermata fr. 42.25 fr. 1.00
80 atto 32.6.14 confermata fr. 60.60 fr. 1.40
81 atto 32.6.15 confermata fr. 29.70 fr. 0.70
82 atto 32.7.1 confermata fr. 182.75 fr. 4.35
83 atto 32.7.2 corretta fr. 8.15 fr. 0.20
84 atto 32.7.3 corretta fr. 48.05 fr. 1.15
85 atto 32.7.4 confermata fr. 33.90 fr. 0.80
86 atto 32.2.5 corretta fr. 11.30 fr. 0.30
87 atto 32.7.6 corretta fr. 59.90 fr. 1.45
88 atto 32.7.7 corretta fr. 614.40 fr. 14.75
TOTALE fr. 41'651.65 fr. 1'015.35
6.3 All’importo di cui al consid. 6.2 che precede, vanno altresì aggiunti gli
interessi di mora. In effetti, giusta l’art. 74 cpv. 1 LD, se l’obbligazione
doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall’esigibilità
è riscosso un interesse di mora. Tali interessi di mora sono stabiliti
dall’art. 1 dell’ordinanza dell’11 dicembre 2009 concernente l’interesse
moratorio e remuneratorio (RS 641.207.1), in combinato disposto con
l’art. 74 cpv. 4 LD. Per il periodo litigioso, sono in particolare applicabili i
seguenti interessi moratori:
4,0 % dal 1° gennaio 2012;
4,5 % dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011;
5 % dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009.
Ciò precisato, per quanto attiene al calcolo esatto dei predetti interessi
moratori è qui tuttavia opportuno rinviare la causa all’autorità inferiore,
affinché la stessa – quale autorità specializzata e quindi più idonea – prov-
veda al loro conteggio, tenendo conto di ogni singolo invio per il quale la
ripresa fiscale è stata confermata o rettificata dallo scrivente Tribunale, così
come riportato nel consid. 5.4 del presente giudizio (cfr. art. 61 cpv. 1 PA).
7.
7.1 Giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le
spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di
cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se
questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. In
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virtù dell’art. 2 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (TS-TAF, RS 173.320.2) la tassa di giustizia è calcolata in funzione
dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta
processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le
norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. Secondo
l’art. 2 cpv. 2 TS-TAF, il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di
là degli importi massimi previsti dagli artt. 3 e 4 TS-TAF se particolari motivi,
segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori
dall'ordinario, lo giustificano.
In casu, l’evasione della presente procedura di ricorso, tenuto conto della
complessità e dell’ampiezza della causa – segnatamente del volume degli
atti alla base della procedura (più di 3'500 pagine), della mole di lavoro
causata dalla trattazione approfondita dei singoli 88 invii (con fino a 7 merci
diverse da trattare) ritenuti irregolari dall’autorità inferiore, delle imprecisio-
ni riscontrate nell’esame delle autorità doganali e delle relative correzioni
apportate dallo scrivente tribunale – come pure della condotta processuale
adottata dai ricorrenti, che si sono limitati a contestare in maniera del tutto
generica i singoli 88 invii litigiosi, ha necessitato un lavoro estremamente
fuori dall’ordinario. In tali circostanze, tenuto conto del valore di causa
(> 50'000 franchi, interessi inclusi), appare giustificato fissare le spese
processuali a 14'000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 2 TS-TAF e art. 4 TS-TAF).
Ciò posto, visto il parziale accoglimento del ricorso, che vede in gran parte
soccombenti i ricorrenti, le spese processuali vanno poste in solido a loro
carico e ridotte di conseguenza a 12'000 franchi (cfr. art. 63 cpv. 1 PA). Tale
importo è in parte saldato con l’anticipo spese di 4'250 franchi versato a
suo tempo dai ricorrenti. L’importo residuo di 7'750 franchi – non ancora
coperto dall’anticipo spese – deve essere versato allo scrivente Tribunale
entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio.
Il bollettino di versamento verrà loro trasmesso mediante invio separato.
7.2 L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d’ufficio
o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1
PA). Giusta l’art. 7 cpv. 2 TS-TAF, se la parte vince solo parzialmente, le
spese ripetibili sono ridotte in proporzione. Ciò indicato, vista la comples-
sità della causa e degli allegati di merito, si giustifica altresì l’assegnazione
ai ricorrenti di un importo pari 2'000 franchi a titolo di indennità di ripetibili.
Tale importo, posto a carico dell’autorità inferiore, dovrà essere loro versato
alla crescita in giudicato del presente giudizio.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La richiesta di audizione del testimone con relativo confronto avanzata dai
ricorrenti è respinta.
2.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi del
considerando 5.4, secondo il quale l’importo dovuto solidalmente dai
ricorrenti a titolo di tributi d’importazione ascende a 42'667 franchi, oltre
accessori. Per quanto concerne il calcolo dei relativi interessi di mora, la
causa è rinviata all’autorità inferiore. Per il resto il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali pari a 12'000 franchi sono poste in solido a carico dei
ricorrenti. Tale importo è in parte saldato con l’anticipo spese di 4'250 fran-
chi versato a suo tempo dai ricorrenti. L’importo residuo di 7'750 franchi,
non ancora coperto dall’anticipo spese, deve essere versato allo scrivente
Tribunale entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente
giudizio. Il relativo bollettino di versamento verrà trasmesso ai ricorrenti
mediante invio separato.
4.
Ai ricorrenti è concessa un’indennità di ripetibili pari a 2'000 franchi. Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo dovrà essere loro
versato dall’autorità inferiore.
5.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: