B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-7399/2010
S e n t e n z a d e l 2 2 d i c e m b r e 2 0 11
Composizione
Giudice Salome Zimmermann (presidente del collegio),
giudice Markus Metz, giudice Michael Beusch,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti
A1._______ e A2._______,
ricorrenti 1,
B._______,
ricorrente 2,
entrambi patrocinati dall'avv. …
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI-USA).
A-7399/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un Accordo
concernente la domanda di assistenza amministrativa presentata dal-
l'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA, una società
anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009 5669).
La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza ammi-
nistrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato
all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del 2 ottobre 1996 tra
la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le dop-
pie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito: CDI-USA 96,
RS 0.672.933.61). Tramite il predetto Accordo, la Svizzera si è altresì as-
sunta l'impegno di dar seguito alla domanda di assistenza amministrativa
formulata dagli USA riguardante circa 4'450 conti aperti o chiusi presso
UBS SA e a istituire un'unità operativa speciale mediante la quale l'Ammi-
nistrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) fosse in grado di
emanare le prime cinquecento decisioni finali riguardanti la trasmissione
delle informazioni richieste entro novanta giorni dalla ricezione della do-
manda di assistenza amministrativa e le decisioni rimanenti, progres-
sivamente entro trecentosessanta giorni dalla ricezione della domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana, Internal Revenue Service in
Washington D.C. (di seguito: IRS), ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda era
fondata sull'art. 26 CDI-USA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione del-
l'art. 26 CDI-USA 96 (di seguito: Accordo 03, pubblicato in: Pestaloz-
zi/Lachenal/Patry [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la collaborazione di
MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der schweizerischen Bundes-
steuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h 69, allegato 1 per la
versione in inglese e allegato 4 per la versione in tedesco). L'IRS ha
richiesto informazioni concernenti i contribuenti americani che nel periodo
1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2008 disponevano del diritto di firma o di
un altro diritto di disposizione su conti bancari detenuti, sorvegliati o gesti-
ti da una divisione di UBS SA oppure da una delle sue succursali o filiali
in Svizzera. Trattavasi dei conti per i quali UBS SA non era in possesso
del modulo "W-9" sottoscritto dal contribuente e non aveva annunciato al
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Pagina 3
fisco statunitense tramite il modulo "1099", a nome dei relativi contribuen-
ti, nei tempi e nella forma richiesti, i prelevamenti effettuati da quest'ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA inerente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la Convenzione svizzero-
americana di doppia imposizione (di seguito: OCDI-USA, RS
672.933.61). Tramite tale decisione, l'autorità federale ha deciso di avvia-
re la procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto ban-
cario, nei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo 09, di trasmettere l'intera do-
cumentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato dell'Accordo 09.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF), nella sentenza A-
7789/2009 del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in
DTAF 2010/7) ha accolto un ricorso contro una decisione finale dell'AFC
concernente una contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b
(in seguito: categoria 2/A/b) dell'Allegato dell'Accordo 09, sancendo che
tale Accordo rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai
sensi dell'art. 25 CDI-USA 96 che non può né modificare né completare la
vigente CDI-USA 96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione,
ha stabilito che l'assistenza amministrativa andava accordata unicamente
in caso di frode fiscale ma non di sottrazione d'imposta.
Sulla base della predetta sentenza, dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera
e USA hanno sottoscritto il 31 marzo 2010 il Protocollo d'emendamento
dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
presentata dall'IRS (Protocollo d'emendamento dell'Accordo di assistenza
amministrativa, pubblicato in via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010
1459, di seguito: Protocollo 10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è
stato applicato a titolo provvisorio fin dalla sua sottoscrizione.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono stati approvati dall'Assemblea fe-
derale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva l'Accor-
do tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente
la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA e il Protocollo
d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è stato autorizza-
to a ratificarli. La versione consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10
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è denominata qui di seguito "Trattato 10" (RS 0.672.933.612). Il predetto
Decreto non è stato sottoposto a referendum in materia di trattati
internazionali giusta l'art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 3 della Costituzione fede-
rale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
F.
Con sentenza A-4013/2010 del 15 luglio 2010 (pubblicata parzialmente in
DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del Trattato 10.
G.
I dossier relativi ai coniugi A._______, presunti aventi diritto economico
delle società C._______ Ltd., D._______ Ltd. e E._______Ltd. sono stati
trasmessi da UBS SA all'AFC il 13 maggio 2010, rispettivamente il
1° maggio 2010 e il 29 maggio 2010.
Nelle tre singole decisioni finali emesse il 6 settembre 2010 e pervenute
al patrocinatore dei coniugi A._______ il 15 settembre 2010, l'autorità
inferiore, ritenendo adempiute tutte le condizioni di cui alla categoria
2/B/a del Trattato 10, ha accordato l'assistenza amministrativa.
H.
I coniugi A._______ (di seguito: ricorrenti 1) nella loro qualità di presunti
aventi diritto economico delle società C._______ Ltd. (di seguito:
C._______), D._______ Ltd. (di seguito: D._______) e F._______ Ltd. (di
seguito: F._______) e B._______, presunto effettivo avente diritto
economico delle predette società (di seguito: ricorrente 2), sono insorti,
per il tramite del loro patrocinatore, contro le tre decisioni 6 settembre
2010 con ricorso inoltrato il 13 ottobre 2010 dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale.
Protestando spese, tasse e ripetibili, con tale atto essi postulano l'annulla-
mento delle decisioni pronunciate dall'AFC che concedono l'assistenza
amministrativa nella procedura che li concerne, previa assunzione di al-
cuni mezzi di prova nonché la traduzione in italiano della richiesta
31 agosto 2009 dell'IRS. In limine litis chiedono altresì che sia fatto ordine
all'autorità inferiore di produrre ogni documento atto ad accertare il
numero di conti che sono stati trattati sino ad allora secondo i termini di
cui all'Accordo 09 nonché il numero di conti per i quali l'IRS ha ricevuto
informazioni da qualsiasi fonte a partire dal 18 febbraio 2009 giusta l'art. 3
cpv. 4 dell'Accordo 09. In via principale sollecitano quindi che l'Accordo
09 sia dichiarato incostituzionale, contrario all'ordine pubblico svizzero e
privo di base legale, con conseguente constatazione della nullità della
A-7399/2010
Pagina 5
decisione 1° settembre 2009 e delle tre decisioni finali rese dall'AFC il
6 settembre 2010. In via subordinata postulano l'accoglimento del ricorso
con conseguente annullamento delle tre decisioni impugnate poiché
trattasi di fattispecie riferite alla semplice sottrazione d'imposta per la
quale non è accordata l'assistenza amministrativa.
I.
Con risposta 13 dicembre 2010, l'AFC, riconfermandosi nelle proprie ar-
gomentazioni, ha postulato il rigetto del ricorso, ribadendo la fondatezza
delle proprie decisioni e comunicando di affidarsi al giudizio dello
scrivente Tribunale in merito alla ricevibilità del gravame nonché alla
qualità di interporre ricorso del ricorrente 2, ritenuto come esso non
figurasse quale destinatario delle decisioni rese il 6 settembre 2010.
J.
Il 14 febbraio 2011 i ricorrenti hanno replicato. Contestando totalmente le
tesi presentate dall'autorità inferiore in sede di risposta, hanno ribadito le
loro posizioni e le richieste formulate con ricorso 13 ottobre 2010. Circa la
ricevibilità del ricorso, hanno sottolineato come il ricorrente 2 disponga
della qualità per interporre ricorso poiché trattasi dell'unico vero benefi-
ciario economico delle relazioni UBS oggetto della presente procedura.
K.
L'AFC ha trasmesso la sua duplica il 9 marzo 2011. Confermando le
proprie decisioni nonché quanto esposto in sede di risposta, ha contesta-
to recisamente ogni argomentazione invocata dai ricorrenti in replica.
In considerazione di una recente sentenza del TAF, ha poi ridiscusso nel
dettaglio l'adempimento dei criteri atti ad accordare l'assistenza ammini-
strativa relativi ai tre dossier oggetto della procedura, concludendo alla
conferma dell'esistenza di un fondato sospetto per ogni fattispecie in
esame e di conseguenza, ribadendo l'esito delle tre decisioni oggetto
d'impugnazione.
L.
Con istanza di misure istruttorie 16 marzo 2011, i ricorrenti hanno chiesto
l'assunzione di ulteriore documentazione prodotta, l'edizione di documenti
da parte dell'AFC, nonché l'audizione di alcuni testimoni, quali nuovi
mezzi di prova atti a provare l'inapplicabilità del Trattato 10 (versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10, cfr. sub. E).
M.
Tramite missiva 8 aprile 2011, i ricorrenti hanno postulato la facoltà di
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Pagina 6
prendere posizione in merito ai nuovi argomenti proposti dall'autorità
inferiore in sede di duplica. Accolta tale richiesta da parte della scrivente
Autorità giudiziaria, hanno quindi prodotto le loro osservazioni in data
2 maggio 2011. Nelle medesime contestano le informazioni contenute in
alcuni documenti che comproverebbero l'identità dell'avente diritto
economico e chiedono l'audizione di una serie di testimoni.
N.
Con ordinanza 12 maggio 2011 lo scrivente Tribunale – dando seguito
allo scritto 9 maggio 2011 dei ricorrenti, tramite il quale hanno
nuovamente sollecitato l'assunzione delle prove atte a comprovare
l'adempimento del Trattato 10 – ha comunicato alle parti che le misure
istruttorie postulate sarebbero state esaminate nella sentenza di merito.
O.
Essendo lo scrivente Tribunale l'ultima e l'unica istanza di ricorso a livello
federale per i casi oggetto della presente procedura e ravvedendo nella
mancata assunzione delle prove postulate con scritto 9 maggio 2011 una
violazione del loro diritto di essere sentiti, in data 23 maggio 2011
i ricorrenti hanno ancora una volta sollecitato il Tribunale amministrativo
federale nell'assunzione delle misure istruttorie inerenti l'adempimento del
Trattato 10.
P.
Con decisione incidentale 26 maggio 2011 la scrivente Autorità giudiziaria
ha rilevato che la censura sollevata dai ricorrenti circa l'adempimento del
Trattato 10, e con ciò la sua applicazione al caso concreto, era da
considerarsi una mera questione di diritto. I mezzi di prova postulati dai
ricorrenti risultavano quindi irrilevanti, di modo che, in questo contesto il
diritto di far amministrare le prove non era dato. Sottolineando come i
ricorrenti avessero già avuto modo di esprimersi al riguardo in svariate
occasioni, lo scrivente Tribunale ha dunque ribadito che la predetta
doglianza sarebbe stata giudicata con la sentenza di merito.
Q.
In data 28 giugno 2011 i ricorrenti hanno richiesto la sospensione della
presente procedura in attesa della prima decisione resa dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo avente quale oggetto la condanna della
Confederazione svizzera per la violazione della Convenzione del 4 no-
vembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) dovuta all'applicazione del Trattato 10.
Richiesta respinta il 5 luglio 2011 dal Tribunale amministrativo federale,
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Pagina 7
che ha sottolineato in particolare come una sospensione sarebbe stata
contraria al principio di celerità, così pure agli impegni internazionali presi
dalla Svizzera in virtù del Trattato 10.
R.
Con ordinanza 6 ottobre 2011, lo scrivente Tribunale ha notificato alle par-
ti la sostituzione del giudice Pascal Mollard con il giudice Markus Metz,
impartendo un termine per inoltrare un'eventuale domanda di ricusazione
avverso il medesimo. Con tempestiva istanza 11 ottobre 2011, i ricorrenti
hanno postulato la ricusa sia del giudice Markus Metz, sia dell'intero
collegio giudicante, e ciò qualora fosse stato accertato che il livello della
loro conoscenza della lingua italiana non fosse stato sufficiente per
comprendere il senso del ricorso e dei successivi scritti da loro introdotti.
S.
In data 31 ottobre 2011, conformemente all'Ordinanza dell'Assemblea
federale concernente l'aumento temporaneo del numero dei posti di
giudice nel Tribunale amministrativo federale del 25 settembre 2009
(RU 2009 5023), ha preso fine la carica per la quale era stata eletta la
giudice Charlotte Schoder. Lo scrivente Tribunale ha quindi proceduto a
comunicare alle parti la sostituzione della medesima con il giudice
Michael Beusch. Con tempestiva istanza 8 novembre 2011, i ricorrenti
hanno chiesto la ricusa sia del giudice Michael Beusch che dell'intero
collegio giudicante nel caso in cui fosse stato accertato che il livello della
loro conoscenza della lingua italiana non fosse stato sufficiente per
comprendere il senso del ricorso e dei successivi scritti da loro introdotti.
T.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF
(cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese dall'Amministra-
zione federale delle contribuzioni in materia di assistenza amministrativa
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Pagina 8
sulla base dell'art. 26 CDI-USA 96 possono essere contestate davanti al
Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 32 a contrario
LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDI-USA. La procedura dinanzi al
Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non
disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale
è dunque competente per giudicare la presente vertenza.
2.
2.1. In data 11 ottobre 2011 i ricorrenti hanno inoltrato un'istanza di ricusa
avverso la nomina del giudice Markus Metz quale membro del collegio
giudicante, estesa altresì nei confronti delle giudici Salome Zimmermann
e Charlotte Schoder. Come esposto sub lett. S del presente giudizio, a
partire dal 1° novembre 2011 la giudice Charlotte Schoder è stata sostitui-
ta dal giudice Michael Beusch. Anche contro la nomina di quest'ultimo è
stata formulata un'istanza di ricusa in data 8 novembre 2011, del medesi-
mo tenore di quella dell'11 ottobre 2011, quindi parimenti estesa all'intero
collegio giudicante. I ricorrenti dubitano difatti che il collegio giudicante
disponga di un livello di conoscenza sufficiente della lingua italiana per
poter comprendere in maniera approfondita gli atti e le posizioni giuridi-
che rilevanti per la presente procedura ricorsuale. Postulano pertanto in
primo luogo l'accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana
dei tre giudici e nel caso in cui le loro nozioni linguistiche dovessero
risultare insufficienti per comprendere il senso del ricorso e dei successivi
scritti introdotti, chiedono la ricusazione del collegio.
2.2. Alla procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale si appli-
cano per analogia le disposizioni della Legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110) concernenti la ricusazione (cfr. art. 34
e segg. LTF) conformemente all'art. 38 LTAF. La decisione in merito alla
domanda di ricusazione può essere presa senza che sia sentita la contro-
parte (cfr. art. 37 cpv. 2 LTF), in concreto, l'autorità inferiore.
Poiché non può essere postulata la ricusazione di un intero collegio
giudicante, ritenuto come i motivi di ricusa siano invocabili unicamente
contro le singole persone che lo compongono (cfr. decisione del Tribunale
federale 8C_102/2011 del 27 aprile 2011 consid. 2.2 con riferimenti ivi
citati, ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008 n. m. 3.70), la
domanda di ricusazione verrà trattata come rivolta contro i giudici Salome
Zimmermann, Markus Metz e Michael Beusch singolarmente. La doman-
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Pagina 9
da di ricusa avverso la giudice Charlotte Schoder è priva di oggetto
(cfr. consid. 2.1).
2.3. Con scritti 14 ottobre 2011 e 11 novembre 2011, rispettivamente con
nota agli atti 12 ottobre 2011, i predetti giudici hanno dichiarato sia di
disporre di un livello di conoscenza della lingua italiana sufficiente per
comprendere in maniera dettagliata il ricorso, i successivi scritti inoltrati
dai ricorrenti, gli allegati come pure la giurisprudenza e la dottrina
pertinenti, sia di non ritenersi prevenuti e parziali.
2.4. Giusta l'art. 34 cpv. 1 LTF i giudici si ricusano se hanno un interesse
personale nella causa (lett. a), se hanno partecipato alla medesima causa
in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuri-
dici di una parte, periti o testimoni (lett. b), se sono congiunti o partner
registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha
partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ov-
vero convivono stabilmente con loro (lett. c), se sono parenti o affini in li-
nea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo
patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa co-
me membro dell'autorità inferiore (lett. d) o se per altri motivi, segnata-
mente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con
una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella
causa (lett. e). In merito all'ultimo motivo di ricusazione va precisato che,
ai sensi dell'interpretazione finora data dalla giurisprudenza (concernente
la vecchia Legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudi-
ziaria [OG, CS 3 499]), lo stesso è invocabile sussidiariamente, ovverosia
qualora i motivi qualificati delle lett. a-d non siano realizzati (cfr. ANDREAS
GÜNGERICH, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz [BGG]: Bundesgesetz über das Bundesgericht,
Handkommentar, Berna 2007, N. 5 e segg. ad art. 34 LTF; decisione del
Tribunale federale 2F_2/2007 del 25 aprile 2007 consid. 3.2). Sussiste
quindi una legittima suspicione qualora le circostanze esposte, le quali da
un esame oggettivo appaiono idonee, suscitano una certa diffidenza del-
l'imparzialità di un giudice (cfr. DTF 133 I 1 considd. 5.2 e 6.2, DTF 131 I
113 consid. 3.4). Le disposizioni sulla ricusazione tutelano l'imparzialità e
l'indipendenza della persona che ha la funzione di giudice.
I ricorrenti medesimi non portano alcun elemento idoneo a suscitare l'ap-
parenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità per
giustificare la ricusazione dei singoli membri del collegio giudicante.
In particolare, non si vede in che modo una presunta, carente padro-
nanza della lingua italiana da parte dei giudici potrebbe condurre a sfavo-
A-7399/2010
Pagina 10
rire maggiormente i ricorrenti, rispetto all'autorità inferiore, ritenuto come
l'intera procedura si sia svolta in italiano per entrambe le parti.
2.5. Per quanto concerne la domanda di ricusazione formulata avverso la
giudice Salome Zimmermann, va dipoi rilevato come la medesima è per-
altro tardiva. In effetti, con decisione incidentale 19 ottobre 2010 i ricor-
renti sono stati invitati a far valere nei suoi confronti degli eventuali motivi
di ricusazione entro il 9 novembre 2010. Già allora erano quindi a
conoscenza del fatto che essa potesse essere verosimilmente di madre
lingua tedesca. Colui che non fa valere immediatamente i motivi di ricusa-
zione contro uno dei giudici non appena ne viene a conoscenza, rimanen-
do dunque silente, perde il diritto di invocare successivamente un'even-
tuale vizio di procedura (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m.
3.73). Nulla muta il fatto che quale terzo giudice del collegio giudicante
fosse stato inizialmente designato Pascal Mollard, giudice di madre lingua
francese. In effetti, se da un lato le conoscenze linguistiche di un giudice
non danno alcuna indicazione in merito a quelle di un altro giudice,
dall'altro la lingua madre non è un criterio per misurare il livello di cono-
scenza della lingua italiana di una persona.
2.6. Come si evince da quanto indicato dai ricorrenti, in sostanza essi
fanno riferimento all'art. 30 cpv. 1 Cost. secondo cui ognuno ha il diritto di
essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel
merito, indipendente e imparziale. Tramite la loro richiesta essi non invo-
cano la massima dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice in senso
stretto, bensì la questione delle conoscenze linguistiche necessarie per
esercitare l'attività di giudice presso il Tribunale amministrativo federale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tra l'indipendenza del
giudice e la formazione richiesta, quale presupposto per esercitare la fun-
zione di giudice, esiste un legame, in quanto solo delle sufficienti specifi-
che conoscenze professionali consentono al giudice di formare autono-
mamente la propria volontà, nonché d'applicare in maniera corretta la
legge. In sostanza, il giudice deve essere in grado di comprendere nel
dettaglio la fattispecie, di farsi un'opinione al riguardo e d'applicare il
diritto alla medesima (cfr. DTF 134 I 16 consid. 4.3 con rinvio a CORINA
EICHENBERGER, Die Richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches
Problem, Berna 1960, pag. 234 e segg.; REGINA KIENER, Richterliche
Unabhängigkeit, Berna 2001, pag. 263 e segg.). Qualora ciò non dovesse
essere il caso, secondo la concezione del Tribunale federale citata
poc'anzi, non si può parlare di processo equo. La richiesta relativa alle
conoscenze di un giudice in concreto non deve essere esaminata in
A-7399/2010
Pagina 11
relazione all'art. 6 CEDU, in quanto detta disposizione non è applicabile
alla presente procedura (cfr. consid. 9.1.1 del presente giudizio).
2.7. Il ragionamento dei ricorrenti difetta sotto due aspetti. Da un lato le
asserite insufficienti conoscenze della lingua italiana dei giudici non
lasciano presupporre che essi siano incapaci di esercitare la funzione di
giudice del Tribunale amministrativo federale, dal momento che una can-
celliera di lingua madre italiana e con voto consultivo collabora con loro.
Nel contesto di una fattispecie nella quale erano messe in dubbio le cono-
scenze giuridiche di un giudice popolare, il Tribunale federale ha difatti
sancito che un cancelliere con una formazione giuridica può affiancare il
giudice sia nell'esame delle questioni giuridiche di fondo che di eventuali
difficoltà procedurali (cfr. DTF 134 I 16 consid. 4.3). Analogamente, la
cancelliera di lingua madre italiana assegnata alla predente procedura
può pertanto affiancare i giudici, qualora essi dovessero riscontrare delle
difficoltà linguistiche, ciò che non è tuttavia qui il caso. Dall'altro lato, i tre
giudici del collegio giudicante – come da essi medesimi indicato
(cfr. consid. 2.3 del presente giudizio) – dispongono delle necessarie
conoscenze linguistiche per comprendere a fondo il ricorso, gli scritti
successivi introdotti dai ricorrenti, gli allegati di causa, nonché la giuri-
sprudenza e la dottrina pertinenti in materia. La censura secondo cui i
giudici non disporrebbero di un livello di conoscenza sufficiente della
lingua italiana è dunque priva di ogni fondamento.
2.8. Stante quanto precede, è palese come le allegazioni dei ricorrenti
non siano in grado di fondare la ricusazione da loro postulata. Poiché la
domanda di ricusa è stata formulata sulla base di motivi privi di
pertinenza, essa è inammissibile, ragion per la quale lo scrivente Tribuna-
le non deve entrare in materia. Dal momento che in concreto la procedura
di ricusazione di cui all'art. 37 LTF non risulta necessaria, i giudici ricusati
possono partecipare alla redazione della decisione di non entrata in
materia (cfr. decisioni del Tribunale federale 8C_102/2011 del 27 aprile
2011 consid. 2.2, 1B_107/2011 del 12 aprile 2011 consid. 3, 2C_223/2010
del 19 novembre 2011 consid. 2.2 [in riferimento all'art. 34 cpv. 2 LTF],
2C_71/2010 del 22 settembre 2010 consid. 2.2). Lo scrivente Tribunale
non entra pertanto in materia sulla domanda di ricusazione, in quanto non
è stato fatto valere alcun motivo pertinente atto a fondare la medesima.
La suesposta argomentazione è peraltro stata confermata da parte del
Tribunale federale con sentenze 2C_987/2011 e 2C_988/2011 del
6 dicembre 2011.
A-7399/2010
Pagina 12
3.
3.1. La legittimazione delle parti al processo è una questione di diritto
materiale (cfr. DTF 130 III 417 consid. 3.1) che deve essere esaminata
d'ufficio dal giudice (cfr. DTF 126 III 59 consid. 1, DTF 113 II 345 consid.
3d) in qualsiasi stadio del procedimento. Spetta al ricorrente portare la
prova della propria legittimazione a ricorrere (cfr. DTF 134 II 45 consid.
2.2.3). Essa deve essere dimostrata in maniera sostanziale nell'atto ricor-
suale (cfr. art. 52 cpv. 1 PA; DTF 134 II 45 consid. 2.2.3; ISABELLE HÄNER,
in: Christoph Auer/Markus Müller/ Benjamin Schindler [ed.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo 2008,
n. 2 ad art. 48 PA). Qualora la legittimazione non dovesse essere manife-
sta, è necessario che il ricorrente presenti una motivazione circostanziata
(cfr. DTF 134 II 120 consid. 1). Nel caso in cui non sussiste la legittima-
zione a ricorrere o nei casi dubbi ove essa non è stata sufficientemente
sostanziata, il Tribunale non entra in materia sul ricorso inoltrato (cfr. DTF
134 II 45 consid. 2.2.3; FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, Praxis-
kommentar VwVG, n. 7 ad art. 48 PA).
3.2. I ricorrenti 1, destinatari delle decisioni impugnate, hanno la qualità
per ricorrere ex art. 48 cpv. 1 PA. Il loro gravame è stato interposto
tempestivamente (cfr. artt. 20 segg. e 50 PA), nel rispetto delle esigenze
di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
3.3. Quanto alla legittimazione del ricorrente 2 a impugnare le decisioni
rese dall'autorità inferiore, si rileva come essa discenda dalla sua effettiva
qualità di avente diritto economico degli averi di cui ai conti oggetto della
presente procedura. Tale questione pregiudiziale verrà discussa a titolo
eccezionale contestualmente all'esame degli elementi di diritto sostan-
ziale nel giudizio di merito (cfr. considerando 13 che segue; decisione del
Tribunale amministrativo federale A-6538/2010 del 20 gennaio 2011
consid. 3.2 con riferimenti ivi citati).
4.
Le decisioni impugnate rese il 6 settembre 2010 dall'AFC nei confronti dei
ricorrenti 1 sono delle decisioni finali concernenti la trasmissione di infor-
mazioni che possono essere contestate dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale (cfr. art. 32 a contrario LTAF e art. 20k cpv. 1 OCDI-
USA). All'opposto, ogni decisione anteriore alla decisione finale, compre-
sa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può
essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale (cfr. art. 20k
A-7399/2010
Pagina 13
cpv. 4 OCDI-USA). Di conseguenza, la conclusione dei ricorrenti tendente
a che la decisione 1° settembre 2009 dell'AFC che impone a UBS SA il
trasferimento delle informazioni sia dichiarata nulla, è irricevibile. In effetti,
in virtù dell'effetto devolutivo, la decisione anteriore, che è parte della de-
cisione finale, non può essere contestata separatamente (cfr. decisione
del Tribunale federale 2C_186/2010 del 18 gennaio 2010, consid. 3.4;
DTF 134 II 142 consid. 1.4; DTF 126 II 300 consid. 2a pag. 302 e segg.,
cfr. parimenti decisione del Tribunale amministrativo federale A-
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 1.4 con riferimenti citati).
5.
5.1. Giusta l'art. 25 cpv. 2 PA, la domanda tendente all'ottenimento di una
decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente di-
mostri di avere un interesse degno di protezione. Secondo la giurispru-
denza, l'autorità può emanare una decisione d'accertamento in base agli
artt. 5 cpv. 1 lett. b e 25 PA, soltanto se viene comprovata l'esistenza di
un interesse giuridico attuale, degno di protezione, alla constatazione im-
mediata di un diritto o all'assenza dello stesso, allorché nessun interesse
importante fondato sul diritto pubblico o privato vi si oppone e, a condizio-
ne che l'interesse degno di protezione non possa essere salvaguardato
con una decisione costitutiva di diritti o di obblighi. Un interesse di fatto è
sufficiente, purché si tratti di un interesse immediato. L'interesse degno di
protezione fa difetto quando è proponibile una decisione condannatoria.
Questa restrizione si applica sia in ambito civile che in quello amministra-
tivo, nel senso che il diritto di ottenere una decisione di accertamento è
sussidiario a quello dell'ottenimento di una decisione condannatoria
(cfr. DTF 129 V 289 consid. 2.1 e DTF 114 IV 203 consid. 2c con riferi-
menti, DTAF 2010/12 consid. 2.3, decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-6903/2010 del 23 marzo 2011 consid. 1.4.1 e A-6556/2010 del
7 gennaio 2011 consid. 1.6.1 con riferimenti; decisione del Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino del
25 novembre 1993 apparsa in Rivista di diritto amministrativo e tributario
ticinese [RDAT] I-1994, n. 76, pag. 199 con i numerosi rinvii a
giurisprudenza e dottrina).
5.2. I ricorrenti postulano in via principale, contestualmente all'accogli-
mento del ricorso, la dichiarazione da parte dello scrivente Tribunale che
l'Accordo 09 è incostituzionale, contrario all'ordine pubblico svizzero, ri-
spettivamente privo di base legale e quindi non vincolante per le Autorità
giudiziarie svizzere. Simile domanda non è altro che una domanda di
accertamento: in quanto tale, essa è irricevibile, dal momento che l'auto-
A-7399/2010
Pagina 14
rità inferiore ha emanato una decisione formatrice e che i ricorrenti posso-
no ottenere dal presente Tribunale una decisione costitutiva di diritti e di
obblighi (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_162/2010 del 21 luglio
2010 consid. 2.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-
6903/2010 del 23 marzo 2011 consid. 1.4.2 con riferimenti ivi citati).
5.3. Fatta eccezione per le considerazioni di cui ai considerandi 4 e 5.2
che precedono, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere
esaminato nel merito.
6.
6.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) e l'inade-
guatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Il diritto
federale ai sensi dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti
costituzionali dei cittadini (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo
1998, cifra 621). Il diritto convenzionale ne fa ugualmente parte (cfr. DTF
132 II 81 consid. 1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale am-
ministrativo federale A-4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1 e A-
4936/2010 del 21 settembre 2010 consid. 3.1). Unicamente la violazione
di disposizioni direttamente applicabili in una fattispecie concreta ("self-
executing") contenute nei trattati internazionali può essere invocata dai
privati davanti ai tribunali. Visto che essi possono contenere delle norme
direttamente applicabili ed altre che non lo sono, la loro qualificazione
deve avvenire per via interpretativa (cfr. DTF 121 V 246 consid. 2b; deci-
sioni del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio
2011 consid. 2.1 e A-4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2. con rinvii).
6.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
A-7399/2010
Pagina 15
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid.
1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; KÖLZ/HÄNER,
op. cit., cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure
("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure
che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla
constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55).
Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione
concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al
Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di
portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di
motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe
di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
PA; cfr. DTF 119 II 70 consid. 1; decisione del Tribunale amministrativo
federale A-6455/2010 del 31 marzo 2010 consid. 2.3 con i riferimenti ivi
citati). Il Tribunale amministrativo federale accerta quindi, con la
collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della
controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (cfr.
artt. 12, 13 e 19 PA in relazione con l'art. 40 della Legge di procedura
civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273]). Ciò vale anche nel
caso della valutazione di documenti probatori (cfr. art. 12 lett. a PA).
L'autorità di ricorso non deve quindi stabilire i fatti ab ovo. Nel contesto
della presente procedura occorre piuttosto verificare i fatti ritenuti
dall'autorità inferiore e correggerli o eventualmente completarli
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del
14 febbraio 2011 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati; cfr. parimenti
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.52).
7.
I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentito sia stato leso, e
meglio nelle circostanze di cui si dirà appresso.
7.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio-
lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'au-
torità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel me-
rito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36 consid. 7).
Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità
di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 consid. 1).
Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'in-
A-7399/2010
Pagina 16
teressato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavore-
vole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà
di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esiger-
ne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere
sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla de-
cisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, pag. 293 con rinvii; decisioni del
Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e 8C_321/2009 del
9 settembre 2009; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-
2014/2011 del 4 agosto 2011 consid. 5.3.1 e A-7094/2010 del 21 gennaio
2011 consid. 3.2. con riferimenti). Tale garanzia non serve solo a chiarire i
fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pro-
nuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di es-
sere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'al-
tro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che
concerne la sua situazione giuridica; garantisce l'equità del procedimento
(cfr. ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo
2002, nn. 483 e 484 con riferimenti; ULRICH HÄFELIN/ WALTER HALLER/
HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. ed., Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2008, n. 835).
7.2. I ricorrenti censurano implicitamente una violazione del loro diritto di
essere sentiti siccome le tre decisioni impugnate sarebbero state
succintamente motivate.
7.2.1. La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la
sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale
garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione moti-
vata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e,
se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di
ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1,
DTF 129 I 232 consid. 3.2 con riferimenti, DTF 126 I 97 consid. 2b).
È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative
atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non
è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi
di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole
circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la
già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; decisioni
del Tribunale amministrativo federale A-6939/2010 del 27 giugno 2011
consid. 2.1, A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con riferi-
menti ivi citati; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENE RHINOW/HEINRICH KOL-
LER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Oeffent-
liches Prozessrecht, 2. ed., Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER,
A-7399/2010
Pagina 17
Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden
zur Begründung ihrer Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29
segg.). L'ampiezza della motivazione non può peraltro essere stabilita in
modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle
circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata
nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale
federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono
perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata
per rendere il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi
riferimenti giurisprudenziali citati). A titolo eccezionale, la violazione del-
l'obbligo di motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i
motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricor-
rente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto,
se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di
quello dell'istanza inferiore (DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii;
DTF 116 V 28 consid. 3; decisione del Tribunale amministrativo federale
A-6242/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 2.1 BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4. ed., Basilea 1991, pagg 150-151).
7.2.2. Nelle tre decisioni impugnate, dopo aver illustrato i requisiti posti
dalla categoria 2/B/a che interessa le tre fattispecie oggetto della presen-
te procedura, l'autorità inferiore ha illustrato l'adempimento dei predetti
requisiti nei tre casi, prendendo altresì posizione in merito alle opposizioni
formulate dai ricorrenti (cfr. motivazioni esposte ai considerandi 4 e 6
della predette decisioni alle quale si rimanda). Come detto al conside-
rando che precede, è sufficiente che l'autorità prenda posizione sulle
circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio
di merito. Ciò che l'AFC ha fatto illustrando l'adempimento dei requisiti
della categoria 2/B/a del Trattato 10 nelle tre decisioni oggetto di ricorso,
le quali pertanto soddisfano l'esigenza di motivazione derivante dal diritto
di essere sentito. Tale censura è quindi priva di ogni fondamento.
7.3.
7.3.1. I ricorrenti censurano un'ulteriore violazione del loro diritto di essere
sentiti poiché la richiesta di assistenza 31 agosto 2009 dell'IRS redatta in
lingua inglese, avrebbe dovuto essere tradotta conformemente all'art. 28
cpv. 5 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza interna-
zionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1).
Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla
predetta doglianza con sentenza A-7729/2010 del 25 ottobre 2011
A-7399/2010
Pagina 18
respingendo la medesima (cfr. consid. 3.2 della citata sentenza).
Rilevando come sulla base del Trattato 10, la domanda di assistenza può
essere presentata in lingua inglese, il TAF ha evidenziato come l'AIMP
non è in principio applicabile nelle procedure di assistenza amministra-
tiva. Tale giurisprudenza non può che essere confermata anche in questa
sede: la censura va dunque respinta.
7.3.2. I ricorrenti sostengono dipoi come l'analisi della predetta richiesta
31 agosto 2011 avrebbe posto seri problemi di comprensione sia ai
destinatari della medesima, in quanto contribuenti con conoscenze
minime della lingua inglese, che a persone cognite della lingua, peraltro
con formazione giuridica. Chiedono quindi in limine litis che lo scrivente
Tribunale ordini la traduzione ufficiale in italiano della predetta richiesta.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, né l'art. 6 CEDU, né la
garanzia costituzionale del diritto di essere sentito conferiscono alla parte
interessata da un procedimento il diritto di ottenere una traduzione nella
propria lingua degli atti di un incarto redatti in un idioma nel quale esso
non ha la padronanza. Di principio, spetta alla parte interessata farsi
tradurre gli atti ufficiali di un incarto (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.3 con
riferimenti citati, DTF 127 V 219 consid. 2b/bb, DTF 115 Ia 65 consid. 6;
decisione del Tribunale amministrativo federale C-7871/2009 del 25 mag-
gio 2010 consid. 3). Con riferimento al caso concreto, a giusto titolo l'AFC
non ha proceduto alla traduzione della domanda di assistenza (cfr. deci-
sione del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 dell'11 gennaio
2011 consid. 4.3.4). La postulata richiesta di traduzione è quindi respinta.
7.4. I ricorrenti adducono che un'ulteriore violazione del loro diritto di es-
sere sentiti è ravvisabile nella decisione della Svizzera e degli USA di
mantenere segreti i criteri sviluppati nell'Allegato all'Accordo 09, che ha
impedito loro di prendere pienamente cognizione dell'oggetto della do-
manda di assistenza 31 agosto 2009 e della susseguente decisione del-
l'AFC 1° settembre 2009.
7.4.1. Nella procedura legislativa non esiste alcun diritto di essere sentito
(cfr. DTF 123 I 63 consid. 2 con i vari rinvii, HÄFELIN/HALLER/KELLER,
op. cit., n. 837; MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.7.2, pagg. 317-318).
Tale garanzia non può pertanto essere invocata nei confronti di atti
normativi, i quali sono adottati nel rispetto della loro procedura, stabilita
secondo i principi dell'organizzazione democratica (cfr. MOOR/POLTIER,
op. cit., n. 2.2.7.2, pagg. 317-318). La clausola di segretezza di cui
all'art. 6 Trattato 10 non ha dunque leso in alcun modo il diritto di essere
A-7399/2010
Pagina 19
sentito dei ricorrenti, visto che nella procedura legislativa, essi non ne
sono titolari (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
7711/2010 del 7 ottobre 2011 consid. 3.3).
7.4.2. In merito alla decisione 1° settembre 2009, si precisa quanto
segue. Conformemente ai disposti dell'art. 20e OCDI-USA, l'AFC era te-
nuta a notificare la predetta decisione alle persone interessate aventi
designato un mandatario in Svizzera autorizzato a ricevere le notifi-
cazioni. Ciò che l'autorità ha effettivamente fatto, ma, per forza di cose,
solo non appena è venuta in possesso delle informazioni richieste a UBS
SA proprio tramite la decisione 1° settembre 2009, che ha permesso di
individuare concretamente l'identità delle persone toccate dalla domanda
di assistenza amministrativa. La decisione 1° settembre 2009 – peraltro
pubblicata sul sito internet dell'autorità inferiore il 15 settembre 2009
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del
14 febbraio 2011 consid. 5.3.3) – era quindi necessaria, poiché sulla base
dei criteri astratti contenuti nell'allora vigente Accordo 09 non era possibi-
le individuare concretamente i destinatari della domanda di assistenza.
I ricorrenti sono quindi venuti a conoscenza dei criteri contenuti nell'Al-
legato nonché della decisione 1° settembre 2009 allorquando l'AFC ha
ottenuto le informazioni da parte di UBS SA. Nel caso concreto, ciò è
avvenuto per le tre relazioni bancarie a partire dalla ricezione della
missiva dell'AFC del 22 giugno 2010 (cfr. incarto AFC, ***). Essi hanno
dunque avuto tempo sino al 4 agosto 2010 per prendere posizione in
merito e quindi per esercitare il loro diritto di essere sentiti, chiaramente
riferito alle fattispecie. Neppure la decisione 1° settembre 2009 ha quindi
leso il diritto di essere sentiti dei ricorrenti. Per il che, anche questa
censura si rivela del tutto destituita di ogni fondamento.
8.
I ricorrenti sollevano numerose censure in merito alla validità e all'applica-
bilità degli Accordi conclusi tra Svizzera e USA nella fattispecie.
In particolare, nel gravame essi contestano dapprima l'Accordo 09
(cfr. punto III. A), nel seguito l'Accordo 09 emendato mediante il Pro-
tocollo d'emendamento del 31 marzo 2010 (cfr. punto III. B), quindi la
decisione 1° settembre 2009 dell'AFC (cfr. punto III. C) e per finire le tre
decisioni finali emesse dall'autorità inferiore in data 6 settembre 2010
(cfr. punto III. D). Anche in sede di replica, ribadendo le loro posizioni,
discutono nuovamente la validità e l'applicabilità dell'Accordo 09.
A-7399/2010
Pagina 20
Prima di procedere con la disamina delle svariate censure ricorsuali, oc-
corre avantutto precisare quanto segue. Come esposto nel presente
giudizio sub lett. E., l'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono stati approvati
dall'Assemblea federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010
(RU 2010 2907). La Svizzera ha quindi notificato agli USA il medesimo
giorno l'adempimento delle procedure interne d'approvazione secondo
l'art. 3 cpv. 2 del Protocollo 10. Tale versione consolidata dell'Accordo 09
e del Protocollo 10 è, come detto, denominata "Trattato 10".
Il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo e non, come l'Accordo
09, una composizione amichevole che si muove entro i limiti del quadro
giuridico della CDI-USA 96 (cfr. lett. D del presente giudizio). Esso va
dunque posto sul medesimo rango della CDI-USA 96 (cfr. DTAF 2010/40
consid. 6.2.2 nonché, tra le molte decisioni del Tribunale amministrativo
federale, A-6662/2010 del 27 giugno 2011 consid. 4.2, così pure lett. F del
presente giudizio). Lo scrivente Tribunale procederà quindi nell'esame
delle doglianze ricorsuali secondo i disposti del Trattato 10, base legale
applicabile alla presente procedura.
9.
Come esposto in narrativa, i ricorrenti contestano la validità e l'applica-
bilità del Trattato 10.
9.1. Essendosi già espresso in merito a parecchie delle censure ricorsuali
sollevate nel gravame in numerose altre sentenze pubblicate – in partico-
lare nella già citata sentenza pilota A-4013/2010 del 15 luglio 2010
(pubblicata parzialmente in DTAF 2010/40) – lo scrivente Tribunale
procederà qui di seguito a un'esposizione delle medesime in sunto,
richiamando la costante giurisprudenza in materia, che viene confermata
anche in questa sede.
9.1.1. Il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo, vincolante nel-
l'ordinamento giuridico svizzero. Né il diritto interno, né la prassi consen-
tono di derogarvi. Il Tribunale amministrativo federale è tenuto, conforme-
mente all'art. 190 Cost., ad applicare il diritto internazionale quand'anche
fosse contrario alla Costituzione federale. In ogni caso, non è possibile
esaminare la conformità del diritto internazionale con le leggi federali, in
particolare se esso è più recente (cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 3
con i numerosi riferimenti ivi menzionati).
A-7399/2010
Pagina 21
Il diritto internazionale, le cui fonti sono codificate all'art. 38 dello Statuto
della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501),
regola in particolare il rapporto tra gli Stati. Le norme di diritto interna-
zionale si basano sul diritto consuetudinario il quale è codificato nella
Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati
(CV, RS 0.111, entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990). I trattati
internazionali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a CV – tra i quali anche il
Trattato 10 – vanno interpretati secondo le disposizioni della CV (cfr. la
citata decisione A-4013/2010 considd. 8.1 e 4.6 con rinvii). L'art. 26 CV,
quale norma consuetudinaria di diritto internazionale, sancisce il principio
secondo cui ogni trattato in vigore vincola le Parti contraenti e queste
devono eseguirlo in buona fede (pacta sunt servanda). Il termine "parte"
indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato
(cfr. art. 2 cpv. 1 lett. g CV). Giusta l'art. 27 CV, tranne nel caso di una
manifesta violazione della regolamentazione delle competenze (cfr.
art. 46 CV), una parte non può di principio invocare le disposizioni della
propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un
trattato (cfr. DTF 124 II 293 consid. 4 e DTF 120 Ib 360 consid. 2c). Di
conseguenza, malgrado le disposizioni del loro ordinamento interno gli
Stati sono obbligati a rispettare le obbligazioni derivanti dal diritto
internazionale. Ogni violazione di un trattato configura una violazione del
diritto internazionale per la quale lo Stato che ha agito in tal modo
dev'esserne ritenuto responsabile (cfr. DTAF 2010/40 consid. 4.2 con i
riferimenti ivi citati e DTAF 2010/7 consid. 3.3.3 con riferimenti).
Come detto, il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo che va
dunque posto sul medesimo rango della CDI-USA 96 (cfr. DTAF 2010/40
consid. 6.2.2). Visto che entrambi gli accordi sono stati conclusi tra le
medesime Parti, conformemente all'art. 30 cpv. 3 CV, il trattato anteriore
non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili
con quelle del trattato posteriore (principio della lex posterior). Fra l'altro,
l'art. 7a del Trattato 10 precisa che ai fini dell'esecuzione della domanda
di assistenza amministrativa formulata dall'IRS il 31 agosto 2009, in caso
di disposizioni discordanti, esso prevale sull'esistente CDI-USA 96 così
pure sull'Accordo 03. Nel contesto della predetta domanda di assistenza,
il Trattato 10 prevale dunque sugli accordi conclusi anteriormente (cfr. tra
le molte decisioni del Tribunale amministrativo federale, A-6053/2010 del
10 gennaio 2011 consid. 4). La CDI-USA 96 torna tuttavia d'applicazione,
allorquando il Trattato 10 non contiene delle norme che vi differiscano.
Ciò vale in particolare per il diritto procedurale, per il quale è applicabile la
OCDI-USA, per quanto il Trattato 10 non preveda delle norme proprie,
così come risulta peraltro dal suo art. 1 cpv. 2 (cfr. tra le molte decisioni
A-7399/2010
Pagina 22
del Tribunale amministrativo federale, A-6053/2010 del 10 gennaio 2011
consid. 3; A-4911/2010 del 30 novembre 2010 consid. 3 così pure la già
citata A-4013/2010 considd. 2.1 e segg. e 6).
Per determinare il rapporto tra le disposizioni che regolano il medesimo
oggetto previste nel Trattato 10, nella CDI-USA 96, nella CEDU e nel
Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
(Patto ONU II, RS 0.103.2), occorre far riferimento all'art. 30 CV. Nella
predetta sentenza DTAF 2010/40, lo scrivente Tribunale ha sancito che i
disposti del Trattato 10 prevalgono sulle altre disposizioni di diritto
internazionale, compresi gli artt. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita pri-
vata e familiare) e 17 Patto ONU II (divieto e tutela contro interferenze od
offese arbitrarie o illegittime nella sfera privata e personale) poiché tali
norme non appartengono al diritto internazionale imperativo. Gli importan-
ti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli
impegni internazionali presi, prevalgono inoltre sull'interesse individuale
delle persone toccate dalla domanda di assistenza amministrativa a tene-
re segreta la propria situazione patrimoniale (cfr. la citata DTAF 2010/40
considd. 4.5 e 6 con riferimenti). Le garanzie procedurali sancite dall'art. 6
CEDU (diritto ad un equo processo) non si applicano in materia di
assistenza amministrativa (cfr. la già citata DTAF 2010/40 consid. 5.4.2).
Un trattato internazionale può essere applicato a titolo provvisorio in at-
tesa della sua effettiva entrata in vigore allorquando esso medesimo di-
spone in tal modo o quando gli Stati contraenti avevano in una qualche
altra maniera così convenuto durante i negoziati (cfr. art. 25 cpv. 1 CV).
L'art. 9 del Trattato 10 e l'art. 3 cifra 2 del Protocollo 10 prevedono
espressamente l'applicazione provvisoria. Entrambi i predetti testi erano
quindi validamente in vigore allorquando il Trattato 10 non lo era ancora
formalmente (cfr. la citata decisione DTAF 2010/40 considd. 4.3 e 5.3.5).
L'irretroattività di un trattato internazionale è la regola (cfr. art. 28 CV).
Gli Stati contraenti sono tuttavia liberi sia di concordare esplicitamente
l'applicazione retroattiva del trattato, sia di prevederla implicitamente
(cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 4.4 nonché decisione del Tribunale
amministrativo federale A-4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.5).
Delle regole di procedura sono peraltro state applicate retroattivamente a
dei fatti anteriori, in quanto il divieto dell'irretroattività è valido unicamente
per il diritto penale materiale e non per il diritto procedurale, del quale
fanno parte le disposizioni in materia di assistenza amministrativa
(cfr. oltre alla succitata DTAF 2010/40, le decisioni del Tribunale ammini-
A-7399/2010
Pagina 23
strativo federale A-7014/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1.5 e A-
4876/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1).
Le Parti contraenti hanno voluto del resto applicare il Trattato 10 a dei fatti
accaduti prima della sua sottoscrizione. Tale volontà d'applicazione retro-
attiva dell'allora vigente Accordo 09 risulta chiaramente dai criteri per la
concessione dell'assistenza amministrativa di cui all'Allegato al predetto
Trattato. A prescindere quindi da quanto previsto al suo art. 8, ossia la
sua entrata in vigore al momento della firma, Svizzera e USA hanno vo-
luto attribuire al Trattato 10 un effetto retroattivo (cfr. decisioni del Tribuna-
le amministrativo federale A-7014/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1.5
e A-7094/2010 del 21 gennaio 2010 consid. 4.1.4).
Come detto in precedenza, una parte contraente non può in principio
invocare la violazione di una disposizione del suo diritto interno
concernente la competenza a concludere trattati per infirmare il proprio
consenso ad esserne vincolato. Giusta l'art. 46 CV, unicamente se la
violazione è manifesta e riguarda una norma di importanza fondamentale
del proprio diritto interno è possibile invalidare il trattato. Nel caso
concreto, un eventuale mancato rispetto delle competenze previste dal
diritto interno per la procedura d'approvazione non potrebbe dunque
essere eccepito alla validità del Trattato 10, visto che una simile
violazione non avrebbe potuto essere notoria agli USA. Ciò vale altresì
sia per l'esenzione del Trattato 10 dall'assoggettamento a referendum
(facoltativo), sia per la determinazione da parte del Consiglio federale
dell'applicazione provvisoria del Trattato (cfr. la citata DTAF 2010/40
considd. 5.3.4 e 5.3.5). Non occorre quindi esaminare se il Consiglio
federale ha effettivamente osservato le condizioni poste dalla propria
legislazione interna (ossia, la salvaguardia di importanti interessi della
Svizzera e una particolare urgenza) per accordarsi sull'applicazione
provvisoria del Trattato (cfr. art. 7b della Legge sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 [LOGA, RS 172.010]),
poiché, in considerazione della sola ottica determinante di cui all'art. 46
CV, appare irrilevante (cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 5.3.5).
Il Consiglio federale era peraltro competente per concludere l'Accordo 09
in virtù dell'art. 7a LOGA, essendo il medesimo una composizione ami-
chevole conclusa in virtù dell'art. 25 CDI-USA 96. L'espressione "autorità
competente" giusta l'art. 25 CDI-USA 96 designa per quanto concerne la
Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il
suo rappresentante autorizzato (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. f CDI-USA 96).
Questa competenza è conforme agli artt. 7a e 48a LOGA. Secondo gli
A-7399/2010
Pagina 24
artt. 47 cpv. 4 e 38 LOGA le unità amministrative superiori e il Consiglio
federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole
questioni. Ne discende che il Consiglio federale era legittimato a con-
cludere l'Accordo 09 (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale
A-7789/2009 del 21 gennaio 2010 considd. 3.7.2 e 5.6.2 con riferimenti
citati). In siffatte circostanze è dunque superfluo discutere le asserzioni
sollevate dai ricorrenti in merito alla perizia 23 settembre 2009 elaborata
dal Prof. Robert Waldburger.
Lo scrivente Tribunale ha inoltre avuto modo di giudicare come il fatto che
l'IRS abbia ritirato completamente e definitivamente il provvedimento
"John Doe Summons" non incida in alcun modo sull'applicabilità del Trat-
tato 10 (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6242/2010
dell'11 luglio 2011 consid. 6.2, A-6258/2010 del 14 febbraio 2011, consid.
8). Ciò poiché in ragione dei principi interpretativi sanciti dall'art. 31 cpv. 1
CV, la cifra di 4'450 conti non costituisce accezione alcuna volta a deter-
minare se il Trattato 10 debba essere considerato adempiuto dalle Parti
contraenti. Secondo lo scrivente Tribunale, il fatto che la Svizzera abbia
trasmesso agli USA i dati bancari relativi a 4'450 conti non sta altresì a
significare che il Trattato 10 sia adempiuto (cfr. tra le molte, decisione del
Tribunale amministrativo federale A-6932/2010 del 27 aprile 2011 consid.
2.4.2). Una siffatta interpretazione è peraltro conforme al principio della
sicurezza del diritto ed è parimenti confermata dall'art. 10 del Trattato 10,
in applicazione del quale, a tutt'oggi le Parti non hanno ancora con-
fermato l'adempimento integrale degli obblighi assunti in seguito alla sot-
toscrizione del medesimo.
In conclusione, il Trattato 10 è vincolante per il Tribunale amministrativo
federale ai sensi dell'art. 190 Cost. Un esame dell'adeguatezza dei criteri
relativi alla concessione dell'assistenza amministrativa definiti dal Trattato
10 è dunque escluso. Ne consegue che le persone interessate possono
opporsi alla concessione dell'assistenza amministrativa unicamente
provando che i criteri di cui all'Allegato al Trattato 10 sono stati applicati in
modo erroneo al loro caso, oppure dimostrando che i risultati ai quali è
giunta l'AFC si fondano su degli errori di calcolo (cfr. la citata decisione A-
4013/2010 consid. 8.3.3 con riferimenti citati; cfr. parimenti decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 dell'11 gennaio 2011
consid. 5.1.6 e A-4876/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1).
9.2. Alla luce di quanto esposto in precedenza, le corrispondenti censure
ricorsuali sollevate dai ricorrenti vanno respinte, e meglio: non vi è stata
alcuna violazione del principio di divieto di retroattività delle leggi così
A-7399/2010
Pagina 25
pure nessuna violazione in ragione dell'applicazione provvisoria del Trat-
tato 10. Non occorre quindi esaminare se, secondo il diritto interno sviz-
zero, il segreto bancario si oppone alla trasmissione delle informazioni
richieste dall'IRS, in ragione del fatto che il Trattato abbia qualificato dei
comportamenti in maniera differente da quanto previsto dalla casistica
riferita alla sottrazione d'imposta nel diritto svizzero (cfr. art. 175 e segg.
della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta
[LIFD, RS 642.11], art. 56 della Legge federale del 1990 sull'armonizza-
zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID, RS 642.14]).
Il Trattato 10 è peraltro tuttora in vigore e quindi applicabile anche al caso
in esame. È del tutto superfluo procedere quindi alla disamina del parere
giuridico del Prof. Robert Waldburger. Per la concessione dell'assistenza
amministrativa agli USA sono dunque determinanti esclusivamente i crite-
ri contenuti nell'Allegato al Trattato 10. Di conseguenza, non occorre ordi-
nare alcuna delle misure istruttorie postulate dai ricorrenti in limine litis
volte sia all'esame della costituzionalità e all'applicabilità del Trattato 10
che all'accertamento del numero di conti bancari trattati dall'AFC e quelli
di cui l'IRS ha ottenuto informazioni (cfr. petitum ricorsuale ad I. 2 e I. 5).
In particolare, vanno respinte le richieste d'audizione di testimoni
postulate mediante istanza di misure istruttorie 16 marzo 2011 (cfr. citato
allegato, pag. 5). Si rammenta a tal proposito che il diritto d'amministrare
le prove presuppone che il fatto da provare sia rilevante, che il mezzo
probatorio indicato sia necessario per il suo accertamento e che la
domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla legge
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011
consid. 3.2.1; parimenti sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
6873/2010 del 7 marzo 2011 consid. 3.2). Non essendo qui il caso, non è
necessario procedere con l'assunzione delle predette misure istruttorie.
Nondimeno, come meglio si vedrà appresso (cfr. consid. 10.4 del
presente giudizio), mediante la sottoscrizione del Trattato 10 – che contie-
ne dei criteri astratti per identificare i contribuenti interessati dalla doman-
da di assistenza, senza tuttavia citarli per nome – non è stato violato il
divieto delle "fishing expeditions".
9.3. I ricorrenti lamentano dipoi che i criteri contenuti nell'Allegato al
Trattato 10 violano il principio della presunzione d'innocenza.
Come già esposto in precedenza, lo scrivente Tribunale non può esami-
nare la conformità del Trattato 10 con la Costituzione federale e le Leggi
federali (cfr. consid. 9.1.1 che precede). Il Trattato 10 deve dunque esse-
re applicato anche qualora dovesse instaurare un regime che implica una
presunzione di colpevolezza per "truffe e reati analoghi" non appena de-
A-7399/2010
Pagina 26
terminati criteri sono adempiuti (cfr. parimenti decisioni del Tribunale
amministrativo federale A-8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.4 e A-
7156/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 5.2.1). Va altresì ribadito che la
procedura di assistenza amministrativa non è sottoposta alle esigenze
dell'art. 6 CEDU e alle disposizioni corrispondenti del Patto ONU II
(cfr. consid. 9.1.1; parimenti sentenza del Tribunale federale
1C_224/2008 del 30 maggio 2008 consid. 1.2 con riferimenti ivi citati).
E occorre dipoi ricordare che il giudice dell'assistenza non si pronuncia in
merito alla colpevolezza delle persone interessate dal procedimento di
assistenza amministrativa e non compete peraltro a lui verificare se un
atto punibile è stato effettivamente commesso (cfr. tra le molte decisioni
del Tribunale amministrativo federale, A-6933/2010 del 17 marzo 2011
consid. 2.4 con riferimenti). In siffatte circostanze, la censura sollevata dai
ricorrenti è priva di ogni fondamento, non applicandosi tale principio in
ambito di assistenza amministrativa (cfr. anche decisioni del Tribunale
amministrativo federale A-6262/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 4.2.4 e A-
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 4).
9.4. A mente dei ricorrenti, la procedura adottata tesa a verificare se la si-
tuazione concreta di un contribuente americano corrisponde ai criteri pre-
visti nell'Allegato all'Accordo 09, non solo rovescerebbe il principio del-
l'onere probatorio a carico dell'autorità rogante, ma addirittura lo stravol-
gerebbe, dal momento che contro ogni principio di sovranità nazionale, la
selezione dei casi rientranti nel campo d'applicazione dell'Accordo 09 è
stata demandata a UBS SA, conformemente al suo art. 4. I ricorrenti cen-
surano quindi l'arbitrarietà nell'aver lasciato a UBS SA, entità di diritto
privato, la facoltà di decidere quali e quanti incarti sarebbero stati posti al
vaglio dell'Autorità federale, la quale non avrebbe quindi potuto decidere
autonomamente fino a che punto (in termini di numeri) l'assistenza avreb-
be dovuto essere concessa.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha preso una decisione nei confronti di UBS
SA che la obbligava a fornirle delle informazioni ai sensi dell'art. 20d
cpv. 2 OCDI-USA. Essa ha richiesto all'istituto bancario, nei termini di cui
all'art. 4 dell'Accordo 09, di fornire in particolare i dossier completi dei
clienti che adempivano i criteri di cui all'Allegato dell'Accordo 09. Contra-
riamente a quanto pretendono i ricorrenti, UBS SA non aveva la possibili-
tà di scegliere dei conti o di trasmettere all'AFC unicamente dei dati ban-
cari che riguardassero taluni clienti. Ma al contrario, essa doveva trasmet-
tere all'autorità inferiore tutti i dossier dei clienti che adempivano i criteri di
cui all'Allegato all'attuale Trattato 10 (cfr. decisione del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-6302/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.1).
A-7399/2010
Pagina 27
Considerato come non appartenga allo scrivente Tribunale verificare se
UBS SA abbia correttamente eseguito la decisione resa nei suoi confronti
dall'AFC, la censura dei ricorrenti – nella misura in cui è ricevibile – deve
essere respinta (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
6302/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2 con i riferimenti ivi citati).
9.5. I ricorrenti lamentano che nella stipula dell'Accordo 09, il Governo
svizzero ha agito a tutela dell'interesse proprio, in quanto azionista, per il
tramite della Banca Nazionale Svizzera, di UBS SA. A sostegno di detta
tesi, adducono che il Consiglio federale non avrebbe fatto uso dei poteri
decisionali di carattere straordinario che gli sono conferiti dalla Costitu-
zione per sottoscrivere tale Accordo.
Il Trattato 10 è stato concluso dalla Svizzera sulla base dell'art. 26 CDI-
USA 96. Nel proprio Messaggio, il Consiglio federale spiega che il Trat-
tato 10 è stato sottoscritto non solo nel rispetto degli impegni di diritto
internazionale presi dalla Svizzera in virtù degli accordi internazionali, ma
anche al fine di proteggere gli importanti interessi economici dello Stato,
tra cui il benessere economico del paese. Secondo l'Esecutivo federale,
tenuto conto delle conseguenze della crisi economica e finanziaria e della
generale insicurezza economica, considerata l'importanza di UBS SA per
il sistema economico svizzero, il suo tracollo avrebbe arrecato un danno
notevole all'intero settore bancario e all'intera economia del nostro Paese
(cfr. Messaggio del 14 aprile 2010 sull'approvazione dell'Accordo tra la
Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza
amministrativa relativa a UBS SA e del Protocollo d'emendamento, in
FF 2010 2589, 2593 e segg.).
Considerato come non sia possibile né esaminare l'eventualità di un
tracollo dell'istituto bancario, né stabilire la gravità delle eventuali conse-
guenze, è sufficiente che la valutazione operata dal Consiglio federale
non fosse a priori insostenibile. La difesa degli interessi socio-economici
della Svizzera costituisce quindi un motivo sufficiente per concludere che
il Trattato 10 è stato sottoscritto nel solo interesse pubblico della Confe-
derazione. Peraltro, come giudicato dallo scrivente Tribunale, tale inge-
renza è stata ritenuta ammissibile, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU
nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. la citata DTAF
2010/40 consid. 6.5.4). La censura sollevata dai ricorrenti va conseguen-
temente respinta.
9.6. I ricorrenti sostengono che il Trattato 10 violi il principio dell'ugua-
glianza poiché penalizza unicamente i clienti di UBS SA e non quelli di
A-7399/2010
Pagina 28
altre banche. Censurano dunque una violazione degli artt. 8 Cost.,
14 CEDU, 2 cpv. 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo
ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I, RS 0.103.1).
Come detto poc'anzi, lo scrivente Tribunale non può verificare la confor-
mità del Trattato 10 con la Costituzione federale e le Leggi federali.
Il Trattato 10 prevale altresì sugli accordi internazionali conclusi anterior-
mente che gli sarebbero contrari (cfr. consid. 9.1.1 che precede), ciò che
dispensa lo scrivente Tribunale dall'esame di un'ipotetica violazione delle
predette norme, nella misura in cui siano pertinenti (ciò che non dev'esse-
re d'altronde già giudicato; cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-6962/2010 del 18 luglio 2011 considd. 3.2 e segg. e A-
6930/2010 del 9 marzo 2010 consid. 5.3.3).
Si sottolinea peraltro che le postulate violazioni degli artt. 14 CEDU e
2 cpv. 2 Patto ONU I – le cui garanzie non godono di un'esistenza
indipendente (cfr. DTF 135 I 161 consid. 2.2 e riferimenti, DTF 133 V 367
consid. 11.3 pag. 388, DTF 123 II 472 consid. 4c pag. 477) – sarebbero
ad ogni modo prive di fondamento e ciò poiché i ricorrenti non le invocano
in combinazione con un'altra garanzia convenzionale considerata un
diritto sostanziale ai sensi delle predette Convenzioni. Inoltre, essi non
dimostrano in che modo le succitate disposizioni offrirebbero loro una
protezione più ampia di quella di cui all'art. 8 Cost. Il Trattato 10 deve
pertanto essere applicato anche qualora dovesse comportare un
supposto regime giuridico differente per i clienti di UBS SA rispetto a
quelli di altre banche (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale
A-8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.2 e A-7156/2010 del 17 gennaio
2011 consid. 5.2.1).
9.7. A mente dei ricorrenti, l'esclusione della clausola referendaria dispo-
sta nel Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva l'Accordo 09 e il
Protocollo 10 deve essere considerata quale violazione dei diritti politici
dei cittadini svizzeri compiuta ad opera del Consiglio federale.
A torto. Pure su tale censura lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di
esprimersi, sancendo come sebbene il Trattato 10 non sia stato sot-
toposto a referendum (facoltativo), esso è vincolante per la Svizzera
(cfr. la citata decisione DTAF 2010/40 consid. 5.3.4, cfr. parimenti
decisioni del Tribunale amministrativo federale A-7014/2010 del 3 feb-
braio 2011 consid. 4.1.4 e A-4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid.
5.1.4). Sarebbe potuto essere altrimenti, unicamente qualora il non aver
assoggettato a referendum (facoltativo) il Trattato 10 avesse costituito
A-7399/2010
Pagina 29
una violazione manifesta del diritto interno svizzero concernente la
competenza a concludere trattati e avesse riguardato una norma di
importanza fondamentale (cfr. art. 46 cpv. 1 CV). Ciò che, come detto in
precedenza (cfr. consid. 9.1.1 del presente giudizio), non è stato il caso.
9.8. I ricorrenti ravvisano dipoi una violazione del principio della sepa-
razione dei poteri da parte del Consiglio federale, poiché concordando la
clausola di segretezza di cui all'art. 6 del Trattato 10, avrebbe inibito il
diritto di essere sentito nelle procedure riservate ai Tribunali.
Considerato come non sussista alcuna violazione del diritto di essere
sentito riferita alla clausola di segretezza (cfr. consid. 7.3 del presente
giudizio), la violazione del principio della separazione dei poteri – peraltro,
principio costituzionale non iscritto nella Costituzione federale
(cfr. AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., nn. 55 e 1721; HÄFE-
LIN/HALLER/KELLER, op. cit., n. 1410) – motivata sulla base di una viola-
zione del diritto di essere sentito insussistente, è priva di fondamento.
Non è quindi necessario dilungarsi oltre nella sua analisi.
10.
Occorre ora procedere con la disamina delle censure relative alla doman-
da di assistenza amministrativa trasmessa all'autorità inferiore da parte
dell'IRS il 31 agosto 2009 (cfr. consid. 10.1 che segue) nonché della de-
cisione 1° settembre 2009 resa dall'AFC nei confronti di UBS SA (cfr. con-
sid. 10.2 che segue).
10.1.
10.1.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. d del Decreto federale del 22 giugno
1951 concernente delle convenzioni internazionali conchiuse dalla
Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2), il
Consiglio federale è competente per disciplinare la procedura da
osservare per gli scambi di informazioni previsti da una Convenzione
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-7789/2009 del
21 gennaio 2010 consid. 2). Con riferimento allo scambio di informazioni
con gli USA fondato sull'art. 26 CDI-USA 96, il Consiglio federale ha fatto
uso di tale competenza emanando l'OCDI-USA. L'allora vigente Accordo
09 nonché il Trattato 10 nulla mutano a tale procedura (cfr. DTAF 2010/64
consid. 1.4.2, decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4013/2010
consid. 2.1 e A-7432/2008 del 5 marzo 2009 consid. 1.1 e seg.).
A-7399/2010
Pagina 30
A tenore dell'art. 20c cpv. 1 OCDI-USA, l'AFC procede con un esame pre-
liminare delle richieste per lo scambio di informazioni da parte delle com-
petenti autorità americane al fine di prevenire truffe e delitti analoghi in
materia fiscale giusta l'art. 26 CDI-USA 96. Tale esame è limitato a sape-
re se le condizioni da adempiere secondo le norme pertinenti, sono state
rese verosimili. Nel caso di richieste formulate dagli USA, a tale stadio
della procedura l'AFC non deve ancora esaminare se le condizioni del-
l'assistenza amministrativa sono adempiute o meno. Essa non deve nep-
pure esprimersi in merito all'esistenza di una truffa o di un reato analogo
ai sensi dei disposti di legge pertinenti e nemmeno riguardo al fatto se, al
fine di ottenere le informazioni richieste, le autorità statunitensi abbiano
precisato in maniera sufficiente la fattispecie. L'AFC si pronuncia in merito
a ciò nella sua decisione finale ai sensi dell'art. 20j cpv. 1 OCDI-USA
(cfr. la citata decisione A-4013/2010 consid. 2.2).
10.1.2. Sulla base dell'allora vigente Accordo 09, gli USA hanno presen-
tato alla Svizzera una domanda di assistenza amministrativa in data
31 agosto 2009. L'IRS ha richiesto all'AFC la trasmissione di informazioni
e documenti concernenti i contribuenti americani i quali, agendo delibera-
tamente con l'aiuto dell'istituto bancario, avrebbero truffato il fisco statuni-
tense venendo meno al loro obbligo di dichiarare ogni reddito, indipen-
dentemente dalla fonte o dal luogo dove esso è realizzato, nell'ambito
delle loro dichiarazioni fiscali annuali (cfr. anche sub B. del presente
giudizio). Il 1° settembre 2009 l'AFC ha dunque emanato una decisione
nei confronti di UBS SA inerente l'edizione di documenti ai sensi del-
l'art. 20d cpv. 2 OCDI-USA (cfr. anche sub C. del presente giudizio).
10.2. I ricorrenti ritengono nulla la richiesta 31 agosto 2009 dell'IRS – e di
conseguenza pure la susseguente decisione 1° settembre 2009 emanata
dall'AFC – poiché nella medesima sarebbero assenti la precisa indicazio-
ne dei contribuenti USA interessati nonché qualsiasi cenno riferito al loro
preciso comportamento (oggetto di potenziale scambio di informazioni) e
sarebbe insufficientemente determinato il presunto luogo di commissione
del comportamento rimproverato.
10.2.1. La CDI-USA 96, l'OCDI-USA e il Trattato 10 non contengono
disposizioni esplicite concernenti le esigenze contenutistiche che deve
soddisfare una domanda di assistenza amministrativa. Il Trattato 10
prevede unicamente che nella domanda presentata dall'IRS non è
necessario indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS (cfr. Allegato al
Trattato 10, cifra 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i
principi dell'assistenza giudiziaria internazionale possono essere adottati
A-7399/2010
Pagina 31
anche nel contesto dello scambio di informazioni di cui all'art. 26 CDI-
USA 96 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto
2006 consid. 3). Ciò corrisponde peraltro alla prassi attuale e appare
adeguato, tenuto conto degli scopi equiparabili perseguiti dall'assistenza
amministrativa e dall'assistenza giudiziaria. Il Tribunale amministrativo fe-
derale non ha quindi motivo alcuno per rimettere in questione la predetta
giurisprudenza (cfr. la citata decisione A-4013/2010 consid. 7.2.1).
Nella fattispecie occorre esaminare i requisiti posti all'art. 29 del Trattato
del 25 maggio 1973 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e gli Stati
Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (TAGSU,
RS 0.351.933.6). Tale disposto stabilisce che la domanda deve designare
il nome dell'autorità richiedente e indicare, se possibile, l'oggetto e la na-
tura dell'indagine o del procedimento così pure una descrizione dei princi-
pali fatti allegati o da accertare. Va altresì esposta la ragione della neces-
sità delle prove o delle informazioni richieste e, infine, vanno indicati i pre-
cisi dati elencati dalla legge riguardanti la persona coinvolta procedimento
(cfr. art. 29 cpv. 1 TAGSU). Nelle domande di assistenza amministrativa
in materia fiscale occorre altresì menzionare il tipo di imposta così pure il
periodo di tempo al quale fa riferimento la richiesta nonché i motivi che
hanno fondato il sospetto dell'autorità dello Stato richiedente (cfr. senten-
za del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto 2006 consid. 3).
10.2.2. La domanda di assistenza amministrativa 31 agosto 2009 menzio-
na l'autorità richiedente. Essa è inoltre datata e firmata. L'agire, che ha
fondato un sospetto sufficiente alla base di tale richiesta, è la ivi descritta
assenza di una dichiarazione degli averi alle competenti autorità. La de-
scrizione di tale condotta è basata sui mezzi di prova annessi, in partico-
lare il Deferred Prosecution Agreement ("DPA") stipulato tra gli Stati Uniti
d'America e UBS SA il 18 febbraio 2009. È indicato altresì il periodo di
tempo al quale l'AFC deve riferirsi per attuare la trasmissione dei dati ed
infine, sono elencati i documenti che abbisogna (cfr. la citata decisione A-
4013/2010 consid. 7.2.2).
10.2.3. L'indicazione dei nomi dei clienti statunitensi di UBS SA oggetto
della domanda di assistenza amministrativa del 31 agosto 2009 è stata
sostituita da una serie di criteri definiti. Essi sono identici al testo dell'Al-
legato dell'Accordo 09. Si è quindi rinunciato all'indicazione dei nomi
rispettivamente alla chiara identificazione delle persone interessate dalla
domanda di assistenza (cfr. Allegato al Trattato 10, cifra 1). Tale disposi-
zione è vincolante per il Tribunale amministrativo federale e pertanto non
occorre proseguire con il suo esame (cfr. la citata decisione A-4013/2010
A-7399/2010
Pagina 32
consid. 7.2.3). La censura sollevata dai ricorrenti riferita sia alla richiesta
31 agosto 2009 e alla conseguente decisione 1° settembre 2009 non può
pertanto trovare accoglimento.
10.3. A mente dei ricorrenti, la richiesta 31 agosto 2009 sarebbe altresì
nulla poiché violerebbe il principio della specialità e quello della propor-
zionalità, non sussistendo alcun nesso fra l'oggetto della rogatoria e la
documentazione richiesta.
10.3.1. Secondo il principio della specialità, le informazioni ottenute dallo
Stato richiesto non possono essere utilizzate dallo Stato richiedente come
mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per
il quale siano state richieste. Allorquando l'assistenza internazionale si
fonda su un trattato, lo Stato richiedente è legato dalle disposizioni ivi
previste. La portata del carattere vincolante per lo Stato richiedente deve
essere completata sulla base dei principi generali applicabili sviluppati in
materia di assistenza giudiziaria, per quanto i medesimi siano descritti nei
trattati internazionali solo a grandi linee (cfr. sentenza del Tribunale fede-
rale 2A.551/2001 del 12 aprile 2002 consid. 6a; PETER POPP, Grundzüge
der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, nn. 287 e
326 e segg.; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio-
nale en matière pénale, Berna 2009, n. 726). Nell'ambito dell'assistenza
amministrativa, sulla base della Convenzione di doppia imposizione con
gli USA, l'art. 26 CDI-USA 96 – come visto applicabile pure nella
fattispecie (cfr. consid. 9.1.1 del presente giudizio) – precisa a chi e per
quale uso le informazioni trasmesse sono esclusivamente determinanti:
«[…] Tutte le informazioni ricevute da uno Stato contraente (...) posso-
no essere accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribu-
nali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamen to,
della riscossione o dell’amministrazione delle imposte che rientrano
nel campo d’applicazione della presente Convenzione, della messa in
esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure
della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte.»
Stante la giurisprudenza del Tribunale federale, il rispetto del principio
della specialità da parte degli Stati vincolati con la Svizzera da un
accordo di assistenza giudiziaria è presunto conformemente al princi-
pio della buona fede nel diritto internazionale. È difatti evidente che gli
Stati rispettosi del diritto si conformino ai loro obblighi internazionali
senza che sia necessaria una loro dichiarazione esplicita in tal senso
A-7399/2010
Pagina 33
(cfr. DTF 107 Ib 264 consid. 4b con riferimenti; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 5.2).
In base al principio della specialità occorre dunque partire dal presup-
posto che le autorità fiscali statunitensi utilizzeranno unicamente le in-
formazioni e i dati relativi ai ricorrenti trasmessi in virtù del Trattato 10
conformemente ai principi generali esposti nei paragrafi che precedo-
no. Qualora ciò non fosse, i ricorrenti potranno sollevare tale obiezione
dinanzi alle competenti autorità statunitensi. Già per tale motivo, la
censura sollevata che riguarda la richiesta 31 agosto 2009 – e non le
considerazioni esposte nelle tre decisioni impugnate riferite alle
fattispecie (cfr. pto. 7 della medesime) – è destituita di fondamento.
10.3.2. Quanto alla doglianza relativa alla violazione del principio di
proporzionalità si rileva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza in materia, l'assistenza amministrativa può es-
sere accordata unicamente nella misura necessaria per la ricerca della
verità da parte dell'autorità dello Stato richiedente. Sapere se le informa-
zioni richieste sono necessarie o semplicemente utili per la procedura
condotta nello Stato richiedente è una questione che, di principio, è la-
sciata al libero apprezzamento delle autorità di questo Stato (cfr. decisio-
ne del Tribunale amministrativo federale A-6933/2010 del 17 marzo 2011
consid. 10.1 con riferimenti ivi citati). Le autorità svizzere non possono
sostituirsi a quelle straniere in tale apprezzamento. La cooperazione in-
ternazionale può essere rifiutata unicamente se gli atti richiesti sono sen-
za rapporto con il reato perseguito e sono manifestamente inefficaci ai fini
dell'avanzamento dell'inchiesta, di modo che la richiesta formulata ap-
parirebbe come un pretesto per una ricerca indeterminata di mezzi di
prova (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6242/2010
dell'11 luglio 2011 consid. 11.1 e A-6302/2010 del 28 marzo 2011 considd.
9.1 e 9.2. con i numerosi rinvii, in particolare DTF 121 II 241 consid. 3a).
Tramite la richiesta 31 agosto 2009, le autorità statunitensi hanno inteso
perseguire la trasmissione di una documentazione bancaria completa,
relativa in particolare all'apertura, alla tenuta e alla gestione di conti
bancari detenuti presso UBS SA sia da clienti statunitensi che da veicoli
finanziari a loro riconducibili. In tal maniera, l'autorità richiedente ha inteso
di poter esaminare l'insieme della documentazione bancaria relativa alle
predette relazioni bancarie, ciò che lo scrivente Tribunale – tenuto conto
dell'inchiesta che deve essere condotta negli Stati Uniti – ha ritenuto e
ritiene non eccessivo (cfr. la citata decisione A-6302/2010 consid. 9.2).
A-7399/2010
Pagina 34
L'AFC non ha quindi disatteso il principio di proporzionalità dando seguito
alla richiesta di informazioni dell'autorità fiscale statunitense. I ricorrenti
muovono quindi una censura infondata.
10.4. I ricorrenti adducono altresì che la richiesta 31 agosto 2009 e la
decisione 1° settembre 2009 sarebbero nulle, poiché nella loro genericità
rientrerebbero nella categoria delle "fishing expeditions" in favore di Stati
terzi, inammissibili secondo l'ordinamento giuridico svizzero.
Anche tale censura è votata all'insuccesso. Come detto in precedenza
(cfr. consid. 10.2.3 del presente giudizio), nel Trattato 10 – dov'è previsto
che nella domanda di assistenza amministrativa non è necessario indica-
re i nomi dei clienti statunitensi di UBS SA – la menzione dei nomi è stata
sostituita da una serie di criteri. Essendo tale disposizione vincolante per
lo scrivente Tribunale giusta l'art. 190 Cost., non occorre esaminare la
questione relativa alle "fishing expeditions". Si osserva ad ogni modo che
i criteri di cui all'Allegato sono talmente precisi che sia UBS SA prima, che
l'AFC poi, hanno potuto determinare le persone assoggettate. Di con-
seguenza, non può essere censurata alcuna difficoltà nella loro applica-
zione (cfr. la citata decisione A-4013/2010 considd. 7.2.3 e 8.4).
10.5. I ricorrenti lamentano altresì che la domanda d'assistenza formulata
dall'IRS il 31 agosto 2009 sarebbe in chiaro contrasto con l'art. 47 della
Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
(LBCR, RS 952.0), tenuto conto che, a loro dire, la richiesta si fonderebbe
su prove acquisite illegalmente. Invocano quindi una violazione del segre-
to bancario da parte di chi ha fornito i criteri all'IRS, poiché i medesimi
permetterebbero di ricostruire l'identità di clienti di UBS SA. Un siffatto
comportamento ingenererebbe altresì una violazione dell'art. 273 del Co-
dice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). I ricorrenti
ritengono inoltre necessario accertare se, e in che misura, UBS SA abbia
trasmesso delle informazioni sensibili alle autorità americane alfine di
assistere l'IRS nell'allestimento dell'Allegato al Trattato 10. Sostengono
difatti che in tal caso si prefigurerebbero dei comportamenti di rilevanza
penale che, se accertati, renderebbero nulla l'assistenza amministrativa in
favore delle autorità americane.
Anche su tali doglianze non può essere prestata adesione e ciò poiché,
come noto, il Trattato 10 prevale su ogni disposizione legale o costituzio-
nale anteriore e dunque anche sui citati artt. 47 LBCR e 273 CP
(cfr. DTAF 2010/40 considd. 3.1.2 e 3.3). Tali norme non vanno dunque
discusse nel contesto della fattispecie (cfr. decisione del Tribunale ammi-
A-7399/2010
Pagina 35
nistrativo federale A-6930/2010 del 9 marzo 2011 consid. 6.2.5). Essendo
l'Allegato al Trattato 10 vincolante per le autorità svizzere in virtù
dell'art. 190 Cost., le circostanze nelle quali sono stati redatti i criteri alla
base della concessione dell'assistenza amministrativa agli USA, non sono
atte a inficiare in alcun modo la sua validità. Ne discende che la richiesta
d'audizione di un testimone postulata dai ricorrenti in limine litis
(cfr. ricorso 13 ottobre 2010, pag. 42; petitum ricorsuale ad 2.4.2) appare
superflua ed è pertanto respinta.
10.6. I ricorrenti chiedono altresì di verificare il giorno di notifica della ri-
chiesta 31 agosto 2009 indirizzata all'AFC, visto che dagli atti risulterebbe
che la medesima sia stata notificata il 3 settembre 2009, allorquando la
decisione dell'AFC è stata emessa anteriormente (1° settembre 2009).
Nella decisione A-6695/2010 del 24 giugno 2011, lo scrivente Tribunale
ha avuto modo di esprimersi in merito, chiarendo la situazione come
segue. La domanda di assistenza formulata dall'IRS era stata trasmessa
all'autorità inferiore via fax il 31 agosto 2009. Considerato come né la
OCDI-USA né il Trattato 10 contenessero delle prescrizioni formali in me-
rito, come vi fosse una certa urgenza nell'esecuzione della predetta
domanda, e peraltro, come dopo la conclusione dell'Accordo 09, era
chiaro all'AFC che avrebbe ricevuto una domanda di assistenza da parte
dell'IRS, non era dunque necessario che l'autorità inferiore attendesse la
ricezione della richiesta di assistenza nella sua versione originale –
pervenuta per posta il 3 settembre 2009 – per poter emettere la sua
decisione 1° settembre 2009 (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale A-6695/2010 del 24 giugno 2011 consid. 4.7). Stante quanto
precede la richiesta d'audizione di un testimone, volta all'accertamento
del giorno della notifica della richiesta statunitense postulata dai ricorrenti
in limine litis (cfr. ricorso 13 ottobre 2010, pag. 41, petitum ricorsuale ad
2.4.1) appare superflua e va pertanto respinta.
10.7. Visto le considerazioni che precedono, la domanda di assistenza
amministrativa presentata dall'IRS il 31 agosto 2009 adempie i requisiti
posti dalla legge e di conseguenza andava eseguita (cfr. la citata
decisione A-4013/2010 consid. 7.2.3).
10.8.
10.8.1. Quanto alla decisione 1° settembre 2009 resa dall'AFC, come lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare, essa non riguarda la
concessione dell'assistenza amministrativa. Tramite la stessa, l'autorità
A-7399/2010
Pagina 36
inferiore ha difatti richiesto a UBS SA delle informazioni ai sensi del-
l'art. 20c cpv. 3 OCDI-USA. L'allora vigente Accordo 09, in relazione con
la predetta norma dell'OCDI-USA, costituiva quindi una base legale suffi-
ciente per permettere all'autorità inferiore di prendere una decisione nei
confronti di UBS SA, avente quale oggetto in particolare la trasmissione
dei dossier completi dei clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo d'applicazione dei criteri esposti nell'Allegato (cfr. la citata decisio-
ne A-4013/2010 considd. 2.2 e 2.3). Contrariamente a quanto sostengono
i ricorrenti, tale decisione non è quindi nulla.
10.8.2. I ricorrenti adducono inoltre che la decisione 1° settembre 2009
dell'AFC sarebbe viziata, in quanto resa dall'autorità inferiore senza ri-
chiedere la necessaria autorizzazione del capo del Dipartimento federale
delle finanze giusta l'art. 190 LIFD.
Come detto in precedenza, la decisione 1° settembre 2009 è una decisio-
ne tramite la quale l'AFC ha richiesto a UBS SA delle informazioni in base
all'art. 20c cpv. 3 OCDI-USA nonché all'allora Accordo 09, i quali vanno
ritenuti una base legale sufficiente per permettere all'autorità inferiore di
poter procedere in tal modo (cfr. consid. 6.8.1 del presente giudizio).
L'art. 190 LIFD non trova quindi applicazione nel caso concreto. Ne di-
scende che l'AFC era competente per la resa di tale decisione. Per il che,
anche questa censura risulta priva di fondamento. La richiesta d'audizio-
ne di un testimone volta ad accertare se l'AFC abbia ottenuto la succitata
autorizzazione postulata dai ricorrenti in limine litis (cfr. ricorso 13 ottobre
2010, pag. 42, petitum ricorsuale ad 2.4.1) appare superflua e va pertanto
respinta.
10.9. Infine, senza sollevare un'esplicita contestazione, i ricorrenti osser-
vano come occorrerebbe valutare se l'IRS – e la sua Criminal Division,
quale autorità inquirente penale per il perseguimento di delitti fiscali –
invece di rivolgersi all'AFC avrebbe dovuto piuttosto indirizzare la sua
richiesta di assistenza alle competenti autorità penali svizzere.
Secondo il diritto fiscale internazionale, lo Stato richiedente è di principio
libero di scegliere se inoltrare una domanda di assistenza giudiziaria o di
assistenza amministrativa. Lo Stato richiesto non può dunque determinar-
si in merito alla scelta operata dallo Stato richiedente. Esso è tenuto ad
esaminare se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono rea-
lizzati o meno, seguendo la procedura scelta dallo Stato richiedente
(cfr. decisioni del Tribunale federale 1C_485/2010 del 20 dicembre 2010
A-7399/2010
Pagina 37
consid. 2.3 con riferimenti citati e 1C_142/2011 dell'11 aprile 2011 con-
sidd. 1.2 e 1.3).
Nel caso concreto l'IRS ha inoltrato all'AFC una domanda di assistenza
amministrativa, scegliendo di richiedere a quest'ultima delle informazioni
seguendo la procedura dell'assistenza amministrativa. Tale volontà risulta
chiaramente dal metodo adottato dall'IRS tramite l'inoltro di una domanda
d'informazioni a fini fiscali: la richiesta 31 agosto 2009 mira infatti princi-
palmente al recupero dei crediti d'imposta dovuti dai clienti statunitensi
della banca UBS SA sui conti occultati al fisco negli USA. Ciò risulta
altresì dall'identità dell'autorità richiedente, ossia l'Amministrazione fiscale
statunitense – e meglio l'IRS, che ha agito chiaramente in qualità di auto-
rità fiscale. Va poi aggiunto che gli USA e la Svizzera hanno voluto
espressamente sottoporre la richiesta di informazioni inoltrata dall'IRS al-
l'assistenza amministrativa per mezzo di un Trattato dal titolo "Accordo tra
la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la do-
manda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, (…) presentata
dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America". Questa scelta
vincola le autorità svizzere, le quali sono tenute ad applicare il predetto
Trattato. L'AFC, designata quale autorità competente, era quindi tenuta a
dar seguito alla domanda inoltrata dall'IRS seguendo la procedura dell'as-
sistenza amministrativa di cui alla CDI-USA 96 e al Trattato 10.
Va peraltro sottolineato che in materia fiscale viene utilizzata in primo
luogo l'assistenza amministrativa. L'assistenza giudiziaria in materia fi-
scale è possibile unicamente in connessione con dei reati commessi da
persone appartenenti ad un gruppo organizzato di criminali (cfr. art. 7
cpv. 2 TAGSU) e con delle truffe qualificate in materia fiscale (cfr. art. 3
cpv. 3 lett. a e b della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza
internazionale in materia penale [Assistenza in materia penale, AIMP,
RS 351.1]). Poiché in concreto nessuna delle due ipotesi entra in consi-
derazione, si deve concludere che la via dell'assistenza giudiziaria era
preclusa alle autorità statunitensi. In siffatte circostanze, è soltanto me-
diante la procedura di assistenza amministrativa che l'IRS poteva ottene-
re le informazioni da essa richieste in merito ai conti detenuti presso UBS
SA (cfr. decisione A-6962/2010 del 18 luglio 2011 consid. 4.4.8 con riferi-
menti summenzionati). È quindi a giusto titolo che l'IRS si è rivolta al-
l'AFC, autorità svizzera competente in materia di assistenza ammini-
strativa (cfr. la citata decisione A-6962/2010 considd. 4.4.9 e 4.5.2).
A-7399/2010
Pagina 38
11.
Constatato come il Trattato 10 debba essere applicato alle fattispecie
oggetto della presente procedura, si procederà nel seguito all'esame delle
medesime.
11.1. Nel caso concreto, occorre stabilire se i ricorrenti adempiono i criteri
della categoria 2/B/a definita nell'Allegato al Trattato 10 per la conces-
sione dell'assistenza amministrativa. La versione inglese del medesimo è
la sola determinante (cfr. la citata decisione A-4013/2010 consid. 7.1).
Sulla base dei criteri della cifra 1 lettera B dell'Allegato al Trattato 10 rien-
trano in tale categoria i cittadini statunitensi ("US persons", indipenden-
temente dal loro domicilio) che erano gli aventi diritto economico di conti
di società offshore aperti o in essere nel periodo 2001 – 2008, per i quali
è possibile dimostrare un fondato sospetto di "truffe e reati analoghi".
11.2. Giusta l'interpretazione autonoma secondo le norme generali inter-
pretative di cui all'art. 31 e segg. CV, la nozione di "US person" non è cir-
coscritta ai soli cittadini statunitensi, bensì si estende a tutte le persone
che durante il periodo rilevante, ovverosia tra il 2001 e il 2008, erano per-
sonalmente assoggettate alle imposte negli USA. Stante l'"Internal Reve-
nue Code" (IRC, legge fiscale), accanto agli "US citizens" (cittadini statu-
nitensi) anche i "resident aliens" sono personalmente assoggettati alle
imposte (cfr. DTAF 2011/6 consid. 7.1.1; cfr. decisione di principio DTAF
2010/64 consid. 5.2, fra l'altro confermata con decisione del Tribunale
amministrativo federale A-6605/2010 del 23 agosto 2011 consid. 8.2).
11.3. I cittadini statunitensi ("US persons") devono altresì essere stati gli
aventi diritto economico di conti di società offshore ("offshore company
accounts") aperti o in essere nel periodo 2001 – 2008. I criteri di cui
all'Allegato al Trattato 10 devono quindi anche servire, fra le altre cose,
ad includere i contribuenti statunitensi che hanno aperto delle relazioni
bancarie intestate a delle società offshore, le quali hanno permesso loro
di eludere gli obblighi fiscali nei confronti degli USA. In questo contesto,
giusta l'art. 31 cpv. 1 CV, in virtù dell'oggetto e dello scopo del Trattato 10
la nozione di "offshore company accounts" include tutte le relazioni
bancarie riconducibili a veicoli finanziari, ovverosia delle forme di società
offshore non riconosciute dal diritto societario e/o dal diritto fiscale svizze-
ro o americano quali soggetti (fiscali) autonomi. Queste entità giuridiche
devono unicamente essere in grado di intrattenere con un istituto finan-
ziario come una banca, un rapporto di clientela durevole, rispettivamente
di "detenere dei beni" (cfr. DTAF 2011/6 consid. 7.2.1).
A-7399/2010
Pagina 39
Il termine "offshore" riferito a "offshore company account" significa che la
società è stabilita in uno Stato, rispettivamente costituita secondo la
legislazione di uno Stato, dove il controllo governativo (rispettivamente la
regolamentazione statale) è debole oppure che detta società beneficia di
un livello d'imposizione basso, se non addirittura inesistente. Inoltre, ge-
neralmente, una società offshore non conduce le sue attività commerciali,
o l'essenziale di esse, nello Stato nel quale essa è ufficialmente incor-
porata o stabilita (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 7.2.1 con rinvii).
Non è poi rilevante se si tratti di una società offshore "non operativa".
Questo concetto viene utilizzato unicamente nell'introduzione della cifra 1
dell'Allegato al Trattato 10 dove vengono esposti i motivi per i quali si è ri-
nunciato ad una chiara identificazione delle persone toccate dalla do-
manda di assistenza amministrativa. Tra i criteri elencati per la categoria
2/B/a, l'esigenza di una società offshore "non operativa" non viene tutta-
via più menzionata. Si considera invece che i criteri d'identificazione delle
persone interessate dall'assistenza amministrativa sono adempiuti, allor-
quando – oltre agli altri criteri ivi indicati – esse erano le aventi diritto eco-
nomico di "offshore company accounts" (cfr. cifra 1 cpv. 2 dell'Allegato al
Trattato 10; per analogia con la categoria 2/B/b: cfr. decisioni del Tribu-
nale amministrativo federale A-7018/2010 del 18 agosto 2011 consid. 3.4,
A-6242/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 3.8, A-7017/2010 del 16 giugno
2011 consid. 6.2.3 e A-7242/2010 del 10 giugno 2011 consid. 7.4.2.1).
11.4. I criteri della categoria di base di cui alla cifra 1 lett. B nel caso della
categoria 2/B/a vanno completati nel senso che solo i dati relativi ai conti
di società offshore di un importo di almeno fr. 250'000.-- devono essere
comunicati all'IRS. Poiché quale lex specialis la cifra 2 lett. B/a del
Trattato 10 prevale sulla cifra 1 lett. B, le informazioni riguardanti i conti i
cui averi erano almeno di fr. 250'000.-- durante il periodo rilevante vanno
trasmesse agli USA, nella misura in cui anche le altre condizioni ivi citate
sono adempiute. Quanto all'importo di fr. 250'000.-- occorre precisare che
con sentenza A-7019/2010 del 6 ottobre 2011, il Tribunale amministrativo
federale, rilevando come le Parti contraenti al Trattato 10 non abbiano
avuto quale scopo quello di trattare in modo più favorevole le persone
che con l'aiuto di una struttura offshore hanno commesso delle presunte
frodi fiscali, rispetto alle persone che senza una tale struttura hanno com-
piuto i medesimi atti, ha sancito che è sufficiente che la soglia dei
fr. 250'000.-- sia stata raggiunta almeno una volta durante il periodo
rilevante (cfr. la predetta decisione, consid. 10.2 nonché decisione del
A-7399/2010
Pagina 40
Tribunale amministrativo federale A-6906/2010 del 13 ottobre 2011
consid. 10.2).
12.
12.1. Accanto all'adempimento dei criteri d'identificazione giusta la cifra 1
lett. B dell'Allegato al Trattato 10 per la categoria 2/B/a è altresì richiesta
l'esistenza di un fondato sospetto di un comportamento fraudolento
("fraudulent conduct"), il quale può essere stabilito sulla scorta dell'Allega-
to al Trattato 10. Un tale comportamento è dato, laddove l'avente diritto
economico abbia svolto le seguenti attività:
Activities presumed to be fraudulent conduct including such activities that led
to a concealment of assets and underreporting of income based on a
"scheme of lies" or submission of incorrect or false documents, [...].
La traduzione italiana (non determinante) recita:
Attività che si suppone costituiscano un comportamento fraudolento, incluse
attività che hanno portato all'occultamento di valori patrimoniali e alla dichiara-
zione di un reddito inferiore al dovuto facendo ricorso a "un castello di menzo-
gne" o alla presentazione di documenti inesatti e falsi, [...].
12.2. Come emerge dal tenore del citato Allegato, il presunto compor-
tamento fraudolento ha quale scopo di sottrarre delle entrate tributarie al
fisco degli Stati Uniti ("attività che hanno portato all'occultamento di valori
patrimoniali e alla dichiarazione di un reddito inferiore al dovuto"). Cosa in
particolare rientra nelle attività che si suppone costituiscano un comporta-
mento fraudolento ("activities presumed to be fraudulent conduct") va de-
terminato attraverso l'interpretazione autonoma del Trattato 10, la quale
prevale sulle eventuali altre interpretazioni della CDI-USA 96 e dell'Ac-
cordo 03 (cfr. DTAF 2010/40 consid. 6.2.2).
12.3. La nota a piè di pagina n. 3 dell'Allegato nella versione inglese del
Trattato 10 (nota a piè di pagina n. 16 nella versione italiana; di seguito:
nota) esprime una descrizione esemplificativa circa l'esistenza di un "ca-
stello di menzogne" ("scheme of lies"). La nota precisa che questi esempi
non sono esaustivi: a seconda dei fatti e delle circostanze, l'AFC può
ritenere che altre attività vadano definite come "castello di menzogne".
Un "castello di menzogne" può sussistere laddove, secondo le informa-
zioni riportate nei documenti bancari, gli aventi diritto economico hanno
diretto e controllato in modo continuativo, totale o parziale, la gestione e il
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collocamento dei valori patrimoniali depositati sul conto della società
offshore o hanno violato in altro modo le formalità o il contenuto dell'asse-
rita proprietà della società (ossia la società offshore fungeva da presta-
nome, entità fittizia o alter ego dell'avente diritto economico statunitense):
(i) prendendo decisioni d’investimento diverse rispetto alle dichiarazioni ri-
portate nella documentazione relativa al conto o nei moduli fiscali presen-
tati all’IRS e alla banca; (ii) utilizzando schede telefoniche o telefoni cellu-
lari speciali per occultare la fonte delle contrattazioni; (iii) utilizzando carte
di debito o di credito per rimpatriare occultamente capitali o trasferirli in
altro modo al fine di pagare spese personali o eseguire pagamenti ricor-
renti di fatture di carte di credito utilizzate per spese personali, servendosi
del patrimonio depositato sul conto della società offshore; (iv) effettuando
bonifici elettronici o altre forme di pagamento dal conto della società
offshore a conti negli Stati Uniti o altrove, tenuti o controllati dall’avente
diritto economico statunitense o da un soggetto a questi vicino al fine di
occultare la vera origine della persona che ha disposto i pagamenti elet-
tronici; (v) servendosi di persone giuridiche o fisiche vicine come interme-
diari o prestanome per rimpatriare capitali o trasferirli in altro modo sul
conto della società offshore; oppure (vi) accordare dei "prestiti" all’avente
diritto economico statunitense o a un soggetto a questi vicino attingendo
a valori patrimoniali provenienti direttamente dal conto della società
offshore, garantiti da tale conto o pagati con il patrimonio ivi depositato.
12.4. La cosiddetta presentazione di documenti inesatti o falsi ("incorrect
or false documents") di cui alla cifra 2 lett. B/a dell'Allegato al Trattato 10
si ritrova allo stesso modo per la cifra 2 lett. A/a. A tal riguardo, va rilevato
che la nozione di "documents" non è stata definita dalle Parti contraenti.
Tale nozione si trova non solo nel Trattato 10, ma anche nella CDI-
USA 96. Nella versione tedesca – una delle lingue determinanti di
quest'ultima convenzione – essa è tradotta con "Urkunde" (nella versione
italiana con "documenti"). Sulla base della "connessione" dei due testi di
legge, in virtù dell'art. 31 CV la terminologia della CDI-USA 96 può essere
utilizzata quale ausilio d'interpretazione del Trattato 10. Non vi è alcuna
ragione evidente per interpretare diversamente la nozione di "documenti"
di cui al Trattato 10, rispetto alla nozione di "documenti" della CDI-USA
96. Nella misura in cui un contribuente utilizza dei documenti falsi negli
USA al fine di occultare la propria situazione economica all'IRS, tale
comportamento rientra – come se fosse stato commesso in Svizzera –
nella fattispecie della frode fiscale. In virtù del diritto svizzero, per
documenti si intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di
portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine (cfr. art. 110 cpv. 4 CP).
La forza probatoria di un documento va determinata secondo il diritto
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dello Stato richiedente (cfr. DTF 125 II 250 considd. 3c e 4a). Nella
misura in cui dovessero emergere indizi di un simile comportamento,
sulla base del fondato sospetto va concessa l'assistenza amministrativa
agli USA (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
6159/2010 del 28 gennaio 2011 consid. 3.4.5.1 concernente un caso
relativo alla categoria 2/A/a).
12.5. In merito all'esigenza di un "fondato sospetto" di cui alla categoria
2/B/a dell'Allegato al Trattato 10, il Tribunale amministrativo federale ha
stabilito che non è necessario mostrarsi troppo severi nell'ammetterne
l'esistenza, visto che al momento della presentazione della domanda di
assistenza o di trasmissione delle informazioni richieste, non è ancora
possibile determinare se queste saranno utili o meno all'autorità richie-
dente. In generale, è sufficiente dimostrare in modo adeguato che tali
informazioni sono necessarie perché l'inchiesta possa essere portata
avanti dall'autorità richiedente. In concreto, la fattispecie esposta deve
lasciare apparire un fondato sospetto, le condizioni di cui alle basi legali
applicabili alla richiesta d'assistenza devono essere adempiute e le
informazioni e i documenti richiesti dall'autorità devono essere descritti.
A questo stadio della procedura non ci si può tuttavia aspettare che la
fattispecie non presenti lacuna alcuna o eventuali contraddizioni. Non
spetta quindi al giudice dell'assistenza amministrativa il compito di veri-
ficare se sia stato commesso o meno un atto punibile. L'esame da parte
dello scrivente Tribunale è limitato a verificare se la soglia del fondato
sospetto è stata raggiunta o se la fattispecie constatata dall'autorità
inferiore è manifestamente lacunosa, falsa o contraddittoria (cfr. la citata
decisione A-4013/2010 consid. 2.2 con rinvii; parimenti decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-6797/2010 del 17 giugno 2011
consid. 3.2.1 con rinvii e A-8467/2010 del 10 giugno 2011 consid. 5.3 con
rinvii). Determinante per stabilire nel caso in esame l'esistenza di un
fondato sospetto è l'impressione generale derivante dalla fattispecie
concreta ed effettiva che risulta dagli atti (cfr. decisioni del Tribunale am-
ministrativo federale A-6497/2010 del 28 ottobre 2011 considd. 4.4 e 6.5
nonché A-7976/2010, A-7978/2010, A-7979/2010, A-7980/2010, A-
7982/2010 e A-7983/2010 del 20 ottobre 2011 considd. 7.1 e 7.6.2).
Compete quindi alla persona interessata dalla richiesta di assistenza
amministrativa confutare in modo chiaro e decisivo il fondato sospetto,
rispettivamente l'ipotesi sulla quale si è basata l'autorità inferiore per
ammettere che i criteri dell'Allegato del Trattato 10 sono adempiuti. Se
perviene a portarne la prova, l'assistenza amministrativa deve essere
rifiutata. Ciò presuppone che la persona interessata da tale procedura
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porti tempestivamente e senza riserva le prove che attestino che essa è
stata coinvolta a torto nella procedura. Il Tribunale amministrativo fe-
derale non ordina al riguardo alcun atto istruttorio (cfr. la citata decisione
A-4013/2010 consid. 2.2 con rinvii; parimenti decisioni del Tribunale
amministrativo federale A-6797/2010 del 17 giugno 2011 consid. 3.2.1
con rinvii e A-8467/2010 del 10 giugno 2011 consid. 5.3 con rinvii).
Quanto detto vale parimenti allorquando viene addotto che una persona
avrebbe dovuto essere inclusa nella procedura quale destinataria della
decisione (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-
6538/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 1.4 in fine) e quindi anche nel
caso in cui una persona sostenga di essere l'effettivo avente diritto
economico dei fondi depositati sui conti oggetto della procedura di
assistenza amministrativa.
13.
Nell’impugnativa 13 ottobre 2010, i ricorrenti contestano avantutto che i
coniugi A._______ siano gli aventi diritto economico dei fondi depositati
sulle relazioni bancarie UBS n. ***1 intestata alla C._______, n. ***2
intestata alla D._______ e n. ***3 intestata alla E._______.
Per ammettere un'eventuale appartenenza economica (“beneficially
owned”) di un conto di una società offshore ai sensi del Trattato 10, è de-
terminante in che misura la “US Person” ha economicamente il controllo e
la disposizione sul proprio patrimonio e sui profitti generati depositati sulla
relazione bancaria della società offshore. Qualora la “US Person” doves-
se detenere il potere di disposizione sui valori patrimoniali ivi depositati,
rispettivamente sui profitti generati, si considera che essa non si è spos-
sessata, dal punto di vista economico, da tale patrimonio (cfr. KLAUS VO-
GEL, On Double Taxation Conventions, 3 ed., Londra/L’Aia/Boston 1997,
pag. 592). Occorre quindi tener conto degli elementi del caso concreto
per stabilire se, e in che misura, il potere di disporre economicamente
degli averi nonché il controllo del patrimonio depositato sul conto UBS e
dei profitti conseguiti erano effettivamente dati durante il periodo rilevante.
In particolare, i predetti criteri, rispettivamente gli indizi, sono legati alla
scelta della forma giuridica della società offshore (cfr. DTAF 2011/6
consid. 7.3.2 nonché decisioni del Tribunale amministrativo federale A-
6931/2010 del 7 ottobre 2011 consid. 3.4 e A-6970/2010 del 9 giugno
2011 consid. 5.2.3).
I coniugi A._______ pervengono quindi a confutare l'ipotesi ritenuta
dall'AFC in merito all'appartenenza economica degli averi in conto,
A-7399/2010
Pagina 44
allorquando i motivi e la documentazione da loro prodotta sono atti a
comprovare in maniera chiara e decisiva che B._______, e quindi non
loro, è l'avente diritto economico dei valori depositati sulle tre relazioni
bancarie oggetto della presente procedura. Da parte sua, colui che
sostiene di essere l'effettivo avente diritto economico del patrimonio
depositato sui predetti conti, deve parimenti sostanziare tale affermazione
in modo chiaro e decisivo tramite gli opportuni documenti (cfr. decisione
del Tribunale amministrativo federale A-6538/2010 del 20 gennaio 2011
consid. 3). Nella procedura di assistenza amministrativa sono ammesse
unicamente le prove documentali (cfr. decisione del Tribunale ammi-
nistrativo federale A-6874/2010 del 20 giugno 2011 considd. 2.1 e 6.2).
Il caso concreto comporta l'esame delle tre decisioni impugnate. Alfine di
garantire un'agevole comprensione, seppur a tratti ripetitiva, si procederà
nel seguito ad un'analisi singola di ognuna delle tre relazioni bancarie
secondo l'ordine di numero di dossier dell'AFC, esaminando di caso in
caso l'ipotesi ritenuta dall'autorità inferiore circa la qualità di aventi diritto
economico dei ricorrenti 1.
13.1. Conto UBS n. ***1 intestato alla C._______
13.1.1. Sulla base della documentazione bancaria, in particolare del
Formulario A (cfr. doc. n. ***_4_00104), l'AFC ha ritenuto i coniugi
A._______ quali "US persons" nonché aventi diritto economico della
C._______ e quindi degli averi depositati sulla relazione n. ***1 di cui
essa era titolare (cfr. decisione 6 settembre 2010 consid. 4, doc. AA).
L'autorità inferiore ha altresì rilevato come dai documenti bancari risulta
che A1._______ ha un diritto di firma collettivo per il conto della predetta
società (cfr. doc. ***_4_00008 e segg.; cfr. decisione 6 settembre 2010
consid. 4, doc. AA).
13.1.2. Poiché il Formulario A costituisce un indizio sufficiente per provare
i presupposti di cui all'Allegato al Trattato 10 (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A-7019/2010 del 6 ottobre 2011 consid. 13.2 con
rinvii ivi citati), nonché tenuto conto di quanto sopraindicato, l'autorità
inferiore disponeva degli elementi sufficienti per concludere che i
ricorrenti 1 fossero delle "US persons" nonché gli aventi diritto economico
del predetto conto. La fattispecie così ritenuta dall'autorità inferiore nella
sua decisione 6 settembre 2010 non risulta quindi manifestamente
lacunosa, falsa o contraddittoria. Occorre dunque procedere qui di
seguito ad esaminare se i ricorrenti sono pervenuti a confutare in maniera
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chiara e decisiva il fondato sospetto ritenuto dall'autorità inferiore circa la
qualità di avente diritto economico dei coniugi A._______.
13.1.3. A mente dei ricorrenti, l'effettivo avente diritto economico della
totalità degli averi depositati sulla relazione bancaria in oggetto sarebbe
B._______, figlio dei ricorrenti 1. La scelta di far apparire i coniugi
A._______ quali aventi diritto economico della C._______ sarebbe stata
dettata unicamente dal fatto di voler evitare rischi legati alla sussistenza
del patrimonio di B._______ in caso di decesso di quest'ultimo. Esso
sarebbe difatti stato consigliato "di far apparire temporaneamente" i suoi
genitori quali aventi diritto economico dei fondi della predetta società, in
modo da evitare problemi di natura successoria. Per i ricorrenti anche la
destinazione degli averi depositati sul conto UBS n. ***1 al momento della
sua chiusura dimostrerebbe che B._______ ne era l'effettivo avente diritto
economico. I predetti fondi sarebbero difatti stati trasferiti sul conto UBS
n. ***4 (cfr. doc. n. ***_2_00003), oggetto peraltro della decisione
17 novembre 2009 dell'AFC di cui all'inc. AFC n. ***. Dal Formulario A
concernente il conto UBS n. ***4 risulterebbe appunto che B._______ è
uno degli aventi diritto economico, insieme ai coniugi A._______ (cfr. doc.
F dell'incarto AFC; doc. n. ***_5_00042). Anche in tal caso i genitori
sarebbero stati indicati quali aventi diritto economico per evitare i rischi
successori in caso di decesso del figlio. I ricorrenti ritengono altresì che le
dichiarazioni agli atti da loro rese attestano l'esclusiva appartenenza
economica degli averi depositati sul conto oggetto della presente
procedura a B._______ (cfr. doc. G dell'incarto AFC): i ricorrenti 1 non
possono in alcun caso essere considerati quali aventi diritto economico
del conto UBS n. ***1 (cfr. ricorso 13 ottobre 2010, pag. 6).
13.1.4. In merito agli argomenti sollevati dai ricorrenti, si rileva avantutto
che il fatto che i fondi depositati sul conto UBS n. ***1 siano stati trasferiti
sul conto UBS n. ***4 del quale B._______ risulterebbe essere avente
diritto economico congiuntamente ai genitori – come si evince dal relativo
Formulario A (cfr. doc. F dell'incarto AFC) – non significa ancora che tali
averi non appartengano di fatto ai ricorrenti 1. Le motivazioni alla base di
un trasferimento possono in effetti essere svariate e non sono
determinanti per stabilire la qualità di avente diritto economico del conto
UBS n. ***1 (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-
6970/2010 del 9 giugno 2011 consid. 7.2.4 e A-7024/2010 del 4 febbraio
2011 consid. 4.5.2). Si precisa altresì che il Formulario A inerente il conto
UBS n. ***4 è del tutto irrilevante per determinare l'avente diritto
economico del conto UBS n. ***1. Le informazioni indicate nel Formulario
A riguardano difatti unicamente la relazione bancaria ivi menzionata, di
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modo che esse non permettono di pronunciarsi in merito all'identità
dell'avente diritto economico di un altro conto. Si evidenzia quindi che
dalla documentazione bancaria agli atti non emerge alcun indizio circa la
qualità di avente diritto economico degli averi di cui al conto UBS n. ***1
di B._______. Sebbene risulti ch'egli disponga di un diritto di firma
collettivo (cfr. docc. n. ***_4_00009-00010, _5_00009 e _5_00024), da
nessun documento si evince che abbia controllato o gestito il conto
bancario, ordinando per esempio dei bonifici o degli investimenti. Non da
ultimo, si rileva che le dichiarazioni prodotte rese dai coniugi A.______ e
da B._______ (cfr. doc. G dell'incarto AFC) – fra l'altro allestite a seguito
dell'avvio della procedura d'assistenza amministrativa nei loro confronti –
sono delle mere dichiarazioni di parte e pertanto non dispongono di
valenza probatoria alcuna.
13.1.5. Stante quanto precede, si deve concludere che gli argomenti sol-
levati dai ricorrenti nonché la documentazione agli atti non hanno
permesso di confutare in maniera chiara e decisiva il fondato sospetto
ritenuto dall'AFC in merito alla qualità di aventi diritto economico dei
ricorrenti 1 ritenuta dall'autorità inferiore. Il ricorrente 2 non è da parte sua
pervenuto a provare in maniera chiara e decisiva di essere l'effettivo
avente diritto economico degli averi depositati sulla relazione bancaria
UBS n. ***1.
13.2. Conto UBS n. ***2 intestato alla D._______
13.2.1. Sulla base della documentazione bancaria, in particolare del For-
mulario A (cfr. doc. n. ***_4_00109), l'AFC ha ritenuto i coniugi A._______
quali "US persons" nonché aventi diritto economico della D._______ e
quindi degli averi depositati sulla relazione bancaria UBS n. ***2 di cui
essa era titolare (cfr. decisione 6 settembre 2010 consid. 4; doc. BB).
L'autorità inferiore ha altresì rilevato che dalle note interne risulterebbe
che un incontro è avvenuto nel marzo 2003 tra i ricorrenti 1 e il loro
consulente bancario presso UBS SA a Lugano e che i coniugi si
sarebbero mostrati soddisfatti delle prestazioni offerte dalla banca tanto
da voler ampliare le loro relazioni con quest'ultima (cfr. doc. n.
***_3_00005). Alla luce di tale incontro e del fatto che i ricorrenti 1 sosten-
gano di risultare quali aventi diritto economico unicamente "per evitare
problemi d'ordine successorio" in caso di decesso del figlio, l'AFC reputa
la situazione paradossale. Essa ha parimenti sottolineato che dalle note
interne e dalla documentazione bancaria risulterebbe che i coniugi
A._______ sono in pensione, motivo per cui la figlia F._______ avrebbe
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ripreso gli affari (cfr. doc. n. ***_3_00005, 5_00009 seg., _5_00014 seg.,
_5_00022 seg., _5_00026 e _5_00028; cfr. duplica 9 marzo 2010 pag. 3).
13.2.2. Poiché il Formulario A costituisce un indizio sufficiente per provare
i presupposti di cui all'Allegato al Trattato 10 (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A-7019/2010 del 6 ottobre 2011 consid. 13.2 con
rinvii ivi citati), nonché tenuto conto di quanto sopraindicato, l'AFC
disponeva degli elementi sufficienti per concludere che i ricorrenti 1
fossero delle "US persons" nonché gli aventi diritto economico degli averi
depositati sul predetto conto. La fattispecie così ritenuta dall'autorità infe-
riore nella sua decisione 6 settembre 2010 non risulta quindi manife-
stamente lacunosa, falsa o contraddittoria. Occorre dunque procedere qui
di seguito ad esaminare se i ricorrenti sono pervenuti a confutare in
maniera chiara e decisiva il fondato sospetto ritenuto dall'autorità inferiore
circa la qualità di aventi diritto economico dei coniugi A._______.
13.2.3. A mente dei ricorrenti, l'effettivo avente diritto economico della
totalità degli averi depositati sulla relazione bancaria in oggetto sarebbe
B._______, figlio dei ricorrenti 1. La scelta di far apparire i coniugi
A._______ quali aventi diritto economico della D._______, sarebbe stata
dettata – come per il conto della C._______ (cfr. consid. 13.1.4) –
unicamente dal fatto di voler evitare rischi legati alla sussistenza del
patrimonio di B._______ in caso di decesso di quest'ultimo. Esso sarebbe
difatti stato consigliato di "far apparire temporaneamente" i suoi genitori
quali aventi diritto economico dei fondi della predetta società, in modo da
evitare problemi di natura successoria. Per i ricorrenti, anche la
destinazione degli averi depositati sul conto UBS n. ***2 al momento della
sua chiusura dimostrerebbe che B._______ ne era l'effettivo avente diritto
economico. I predetti fondi sarebbero difatti stati trasferiti rispettivamente
sul conto della società H._______ Ltd. e sul conto della stessa
D._______ aperto presso la banca I._______ (cfr. doc. n. ***_2_00003).
I ricorrenti indicano che la H._______ Ltd. è una società con sede a Hong
Kong che appartiene a B._______, azionista della medesima così come
risulta dall'estratto del registro degli azionisti della società del 25 gennaio
2008 (cfr. doc. H dell'incarto AFC). Anche la D._______ intestataria del
conto presso la banca I._______ apparterebbe a B._______, di modo che
i fondi sarebbero dunque stati trasferiti all'interno della medesima società
su di un conto aperto presso la banca I._______ (cfr. ricorso 13 ottobre
2010, pagg. 5 e 7). I ricorrenti ritengono altresì che le dichiarazioni agli
atti da loro rilasciate attestano l'esclusiva appartenenza economica degli
averi depositati sul conto oggetto della presente procedura a B._______
(cfr. doc. I dell'incarto AFC): i ricorrenti 1 non possono in alcun caso
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essere considerati quali aventi diritto economico del conto UBS n. ***2
(cfr. ricorso 13 ottobre 2010, pag. 7). Contestano quindi l'esattezza delle
informazioni contenute nelle note interne bancarie e l'arbitrarietà della
constatazione relativa alla ripresa dell'attività della società D._______ da
parte di F._______, postulando l'audizione dei coniugi A._______, di
B._______e di F._______ alfine di chiarire la circostanza riferita
all'effettivo avente diritto economico del conto (cfr. osservazioni alla
duplica 2 maggio 2011, pagg. 2/3).
13.2.4. In merito agli argomenti sollevati dai ricorrenti, si rileva avantutto
che il fatto che i fondi depositati sul conto UBS n. ***2 siano stati trasferiti
sui conti della banca I._______ sia della società H._______ Ltd. che della
medesima D._______ non significa che tali averi non appartengano di
fatto ai ricorrenti 1. Le motivazioni alla base di un trasferimento possono
in effetti essere svariate e non sono determinanti per stabilire la qualità di
avente diritto economico del conto UBS n. ***2 (cfr. decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-6970/2010 del 9 giugno 2011 consid.
7.2.4 e A-7024/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 4.5.2). Si rileva altresì
che nulla agli atti permette di stabilire che la società D._______
intestataria del conto presso la banca I._______ sia di proprietà di
B._______, tant'è che i ricorrenti non hanno portato alcuna prova al
riguardo. Si evidenzia quindi che dalla documentazione bancaria agli atti
non emerge alcun indizio circa la qualità di avente diritto economico degli
averi di cui al conto UBS n. ***2 di B._______. Sebbene risulti ch'egli
disponga di un diritto di firma collettivo (cfr. docc. n. ***_4_00011-00014,
_5_00009), da nessun documento si evince ch'egli abbia controllato o
gestito il conto bancario, ordinando per esempio dei bonifici o degli
investimenti. Non da ultimo, si rileva che le dichiarazioni agli atti prodotte
dei coniugi A._______ e da B._______ (cfr. doc. G dell'incarto AFC) – fra
l'altro allestite a seguito dell'avvio della procedura d'assistenza
amministrativa nei loro confronti – sono delle mere dichiarazioni di parte e
pertanto non dispongono di valenza probatoria alcuna. Quanto alla
richiesta di audizione di testimoni, essa è respinta già per la sola ragione
che nella presente procedura sono ammesse unicamente prove
documentali (cfr. consid. 13 che precede).
13.2.5. Stante quanto precede, si deve concludere che gli argomenti sol-
levati dai ricorrenti nonché la documentazione agli atti non hanno
permesso di confutare in maniera chiara e decisiva il fondato sospetto
ritenuto dall'AFC in merito alla qualità di aventi diritto economico dei
ricorrenti 1 ritenuta dall'autorità inferiore. Il ricorrente 2 non è da parte sua
pervenuto a provare in maniera chiara e decisiva di essere l'effettivo
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Pagina 49
avente diritto economico degli averi depositati sulla relazione bancaria
UBS n. ***2.
13.3. Conto UBS n. ***3 intestato alla E._______
13.3.1. Sulla base della documentazione bancaria, in particolare del For-
mulario A (cfr. doc. n. ***_4_00145), l'AFC ha ritenuto i coniugi A._______
quali "US persons" nonché aventi diritto economico della E._______ e
quindi degli averi depositati sulla relazione UBS n. ***3 di cui essa era
titolare (cfr. decisione 6 settembre 2010 consid. 4; doc. CC). L'autorità
inferiore ha altresì rilevato che dalle note interne risulterebbe che un
incontro è avvenuto nel marzo 2003 tra i coniugi A e il loro consulente
bancario presso UBS SA a Lugano e che i coniugi si sarebbero mostrati
soddisfatti delle prestazioni offerte dalla banca tanto da voler ampliare le
loro relazioni con quest'ultima (cfr. doc. n. ***_3_00005). Alla luce di tale
incontro e del fatto che i ricorrenti 1 sostengano di risultare quali aventi
diritto economico unicamente "per evitare problemi d'ordine successorio"
in caso di decesso del figlio, l'AFC reputa la situazione paradossale. Essa
ha parimenti sottolineato che dalle note interne e dalla documentazione
bancaria risulterebbe che i coniugi A._______ sono in pensione, motivo
per cui la figlia F._______ avrebbe ripreso gli affari (cfr. doc. n.
***_3_00005, 5_00011, _5_00022 seg., _5_00025, _5_00027 e
_5_00033; cfr. duplica 9 marzo 2010 pag. 3). L'autorità inferiore ha altresì
rimarcato come dai documenti bancari (cfr. doc. ***_5_00022 e segg.)
risulta che A1._______ ha un diritto di firma collettivo per il conto della
predetta società (cfr. duplica 9 marzo 2011 pag. 3). Inoltre, ha evidenziato
come un sospetto possa altresì nascere da due ordini di bonifico impartiti
dalla E._______ intestataria del conto presso UBS SA, e destinati, per il
tramite della L._______ Corporation, l'uno alla società M._______ Ltd. e
l'altro alla medesima E._______ intestataria di un conto presso la banca
I._______, entrambe società controllate dai ricorrenti o da persone a loro
vicine, come asserito dai ricorrenti nella procedura davanti all'AFC e in
sede ricorsuale (cfr. docc. ***_3_00025 e _00027 nonché duplica 9 marzo
2011 pag. 3).
13.3.2. Poiché il Formulario A costituisce un indizio sufficiente per provare
i presupposti di cui all'Allegato al Trattato 10 (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A-7019/2010 del 6 ottobre 2011 consid. 13.2 con
rinvii ivi citati), nonché tenuto conto di quanto sopraindicato, l'AFC
disponeva degli elementi sufficienti per concludere che i ricorrenti 1
fossero delle "US persons" nonché gli aventi diritto economico del
predetto conto. La fattispecie così ritenuta dall'autorità inferiore nella sua
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decisione 6 settembre 2010 non risulta quindi manifestamente lacunosa,
falsa o contraddittoria. Occorre dunque procedere qui di seguito ad
esaminare se i ricorrenti sono pervenuti a confutare in maniera chiara e
decisiva il fondato sospetto ritenuto dall'autorità inferiore circa la qualità di
avente diritto economico dei ricorrenti 1.
13.3.3. A mente dei ricorrenti, l'effettivo avente diritto economico della
relazione bancaria in oggetto sarebbe B._______. Come per i conti della
C._______ e della D._______, la scelta di far apparire i coniugi
A._______ quali aventi diritto economico della E._______ sarebbe stata
dettata unicamente dal fatto di voler evitare rischi legati alla sussistenza
del patrimonio di B._______ in caso di decesso di quest'ultimo. Esso
sarebbe difatti stato consigliato di "far apparire temporaneamente" i suoi
genitori quali aventi diritto economico dei fondi della predetta società, in
modo da evitare problemi di natura successoria. Per i ricorrenti anche la
destinazione degli averi depositati sul conto UBS n. ***3 al momento della
sua chiusura dimostrerebbe che B._______ ne era l'effettivo avente diritto
economico. I predetti fondi sarebbero difatti stati trasferiti rispettivamente
sul conto delle società M._______ Ltd. e sul conto della medesima
E._______ aperto presso la banca I._______ (cfr. doc. n. ***_2_00003).
I ricorrenti indicano che la M._______ Ltd. è una società con sede a Hong
Kong detenuta dalla H._______ Ltd. (cfr. estratto del registro di
commercio sub doc. L), società che appartiene a B._______, azionista
della medesima così come risulta dall'estratto del registro degli azionisti
della società del 25 gennaio 2008 (cfr. doc. H). Anche la E._______
intestataria del conto presso la I._______ apparterebbe a B._______, di
modo che i fondi sarebbero dunque stati trasferiti all'interno della
medesima società su di un conto aperto presso la banca I._______ (cfr.
ricorso 13 ottobre 2010, pagg. 5, 7 e 8). I ricorrenti ritengono altresì che le
dichiarazioni da loro rilasciate attestano l'esclusiva appartenenza
economica degli averi depositati sul conto oggetto della presente
procedura a B._______ (cfr. doc. G dell'incarto AFC): i ricorrenti 1 non
possono in alcun caso essere considerati quali aventi diritto economico
del conto UBS n. ***3 (cfr. ricorso 13 ottobre 2010, pag. 6). Contestano
quindi l'esattezza delle informazioni contenute nelle note interne bancarie,
postulando l'audizione dei coniugi A._______, di B._______ e di
F._______ alfine di chiarire la circostanza riferita all'effettivo avente diritto
economico del conto (cfr. osservazioni alla duplica 2 maggio 2011, pagg.
3-4).
13.3.4. In merito agli argomenti sollevati dai ricorrenti, si rileva avantutto
che il fatto che i fondi depositati sul conto UBS n. ***3 siano stati trasferiti
A-7399/2010
Pagina 51
sui conti I._______ sia della società M._______ Ltd. che della medesima
E._______ non significa ancora che tali averi non appartengano di fatto ai
coniugi A._______. Le motivazioni alla base di un trasferimento possono
in effetti essere svariate e non sono determinanti per stabilire la qualità di
avente diritto economico del conto UBS n. ***3 (cfr. decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-6970/2010 del 9 giugno 2011 consid.
7.2.4 e A-7024/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 4.5.2). Si rileva altresì
che nulla agli atti permette di stabilire che la società E._______
intestataria del conto presso la banca I._______ sia di proprietà di
B._______, tant'è che i ricorrenti non hanno portato alcuna prova al
riguardo. Si evidenzia quindi che dalla documentazione bancaria agli atti
non emerge alcun indizio circa la qualità di avente diritto economico degli
averi di cui al conto UBS n. ***3 di B._______. Sebbene risulti che egli
disponga del diritto di firma collettivo (cfr. docc. n. ***_4_00013), da
nessun documento si evince che abbia controllato o gestito il conto
bancario, ordinando per esempio dei bonifici o degli investimenti. Non da
ultimo, si rileva che le dichiarazioni agli atti prodotte dai coniugi
A._______ e da B._______ (cfr. doc. G dell'incarto AFC) – fra l'altro
allestite a seguito dell'avvio della procedura d'assistenza amministrativa
nei loro confronti – sono delle mere dichiarazioni di parte e pertanto non
dispongono di valenza probatoria alcuna. Quanto alla richiesta di audizio-
ne di testimoni, essa è respinta poiché nella presente procedura sono
ammesse unicamente prove documentali (cfr. consid. 13 che precede).
13.3.5. Stante quanto precede, si deve concludere che gli argomenti sol-
levati dai ricorrenti nonché la documentazione agli atti non hanno
permesso di confutare in maniera chiara e decisiva il fondato sospetto
ritenuto dall'AFC in merito alla qualità di aventi diritto economico dei
ricorrenti 1 ritenuta dall'autorità inferiore. Il ricorrente 2 non è da parte sua
pervenuto a provare in maniera chiara e decisiva di essere l'effettivo
avente diritto economico degli averi depositati sulla relazione bancaria
UBS n. ***3.
13.4. Poiché, come visto, B._______ non può essere considerato quale
avente diritto economico delle relazioni bancarie UBS n. ***1 intestata alla
C._______, n. ***2 intestata alla D._______ e n. ***3 intestata alla
E._______, egli è privo della qualità per ricorrere e di conseguenza non è
legittimato a impugnare le tre decisioni rese dall'AFC (cfr. consid. 3 che
precede). Il ricorso 13 ottobre 2010 da lui presentato avverso le precitate
decisioni 6 settembre 2010 è pertanto irricevibile.
A-7399/2010
Pagina 52
14.
I ricorrenti contestano recisamente di aver agito adottando un comporta-
mento fraudolento. Sostengono di non aver ricorso a un "castello di men-
zogne", criterio che occorre adempiere perché possa essere concessa
l'assistenza amministrativa secondo la categoria 2/B/a del Trattato 10.
Si procederà qui di seguito all'analisi di tale presupposto adottando la
medesima sistematica di cui al considerando 13 che precede.
14.1. Conto UBS n. ***1 intestato alla C._______
14.1.1. Nella propria decisione l'autorità inferiore ha stabilito che il valore
totale degli averi sul predetto conto avrebbe superato al 31 ottobre 2002 il
limite di fr. 250'000.-- (cfr. doc. n. ***_6_00003). Essa ha altresì indicato
che dal documento intitolato "Entscheidungsblatt Sitzgesellschaften" del
28 ottobre 2002 emergerebbe che la C._______, titolare del conto,
sarebbe una società di sede avente la sua sede sociale in un "paradiso
fiscale" (cfr. doc. n. ***_4_00096). Aggiunge poi che la predetta società
non esercitava alcuna attività operativa e non disponeva di personale e di
locali propri (indirizzo c/o, sede presso un avvocato, una fiduciaria, una
banca, ecc). L'AFC ha altresì rilevato che dai documenti bancari risulte-
rebbe che A1._______ aveva un diritto di firma collettivo per il conto della
C._______ (cfr. docc. n. ***_4_00008-00009). Essa avrebbe comunque
impartito degli ordini sottoscritti singolarmente a UBS SA (cfr. docc. n.
***_5_00072-00073). L'AFC reputa pertanto che A1._______ non
avrebbe rispettato quanto previsto dalle procure che figurano nella
documentazione bancaria relative ai conti. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha dunque ritenuto l'esistenza di un "castello di menzogne" e
conseguentemente l'esistenza di "truffe e reati analoghi" (cfr. decisione
6 settembre 2010 consid. 4, doc. AA).
14.1.2. I ricorrenti contestano i fatti ritenuti dall'autorità inferiore
sostenendo invece che un solo ordine effettuato da una persona au-
torizzata ad operare sul conto – qual'era A1._______ – ancorché
quest'ultima lo fosse congiuntamente con un'altra (cfr. doc. n.
***_4_00008), non può costituire un "comportamento fraudolento".
Sottolineando che A1._______ è la madre del proprietario dei fondi
depositati sul conto, non vedono come madre e figlio avrebbero
concordato di operare con modalità "fraudolente", facendo ricorso a "un
castello di menzogne". I ricorrenti sono quindi dell'avviso che l'AFC abbia
voluto "forzare" l'interpretazione della documentazione bancaria riferita
A-7399/2010
Pagina 53
alla relazione bancaria UBS n. ***1 proprio per inserire quest'ultima nella
categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato 10 e permettere di conseguenza
la trasmissione delle informazioni all'IRS. Sottolineano altresì che il conto
è esistito per meno di tre anni, di modo che l'AFC avrebbe dovuto
impedire la trasmissione delle informazioni, non essendo adempiute le
condizioni della categoria 2/B/b del citato Allegato (cfr. ricorso 13 ottobre
2010, pagg. 35-36).
14.1.3.
14.1.3.1 Lo scrivente Tribunale precisa avantutto che, poiché la relazione
bancaria UBS n. ***1 è esistita per meno di 3 anni – presupposto di base
della categoria 2/B/b dell'Allegato al Trattato 10 – è a giusta ragione che il
caso che qui ci occupa è stato esaminato dall'AFC dal punto di vista della
categoria 2/B/a e non di quello della categoria 2/B/b. Non vi è quindi
alcuna "forzatura" dell'interpretazione della documentazione bancaria
riferita alla relazione UBS n. ***1 proprio per inserirla nella categoria 2/B/a
alfine di permettere la trasmissione delle informazioni all'IRS, come
asserito dai ricorrenti.
Dai documenti bancari emerge effettivamente che il valore totale degli
averi sul conto UBS n. ***1 ha superato il 31 ottobre 2002 il limite di
fr. 250'000.-- (doc. n. ***_6_00003). Dagli atti risulta altresì che il predetto
conto pertiene a una società offshore ("offshore company account"). In
particolare, dal formulario intitolato "Entscheidungsblatt
Sitzgesellschaften" del 28 ottobre 2002 emerge come esso sia stato
aperto a nome della società C._______ durante il periodo rilevante per il
Trattato 10, ovvero tra il 2001 e il 2008 (cfr. doc. n. ***_4_00096). Detta
società, la cui sede è nelle Isole Turks and Caicos, è identificata dalla
banca come una società di sede avente la sua sede sociale in un
"paradiso fiscale". Essa non esercitava alcuna attività operativa e non
disponeva di personale e di locali propri. Sul medesimo formulario è pure
indicato che la società ha la sua sede presso un avvocato, una fiduciaria,
una banca, ecc. (cfr. doc. n. ***_4_00096).
14.1.3.2 Per ritenere l'esistenza di "un castello di menzogne" ai sensi
della categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato 10, l'AFC si è limitata nella
fattispecie ad indicare che A1._______ avrebbe impartito degli ordini a
UBS SA firmati da lei singolarmente (cfr. docc. n. ***_5_00072-00073),
violando in tal modo le regole relative al potere di firma di cui alle procure
che figurano nella documentazione bancaria.
A-7399/2010
Pagina 54
Come detto al considerando 12.3 che precede, i comportamenti descritti
alla nota a piè di pagina n. 16 di cui all'Allegato al Trattato 10 costituenti
un "castello di menzogne" ai sensi della categoria 2/B/a, sono degli
esempi non esaustivi. Ciò comporta che altri comportamenti possano
rientrare sotto la definizione di "castello di menzogne", dal momento che
hanno quale scopo quello di sottrarre le entrate fiscali al fisco degli USA
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-8358/2010 del
25 ottobre 2011, consid. 11.3.3). Lo scrivente Tribunale procederà qui di
seguito nell'esaminare se il comportamento adottato dai ricorrenti,
paragonato con tali esempi, possa essere qualificato di "castello di
menzogne" come indicato dall'autorità inferiore.
14.1.4. Da un esame approfondito della documentazione bancaria,
emerge innanzitutto che A1._______ ha effettivamente un diritto di firma
collettivo congiuntamente alla società N._______ Ltd. (cfr. doc. n,
***_4_00008, _4_00010-00011, _5_00009-000010, _5_00025). Essa può
quindi impartire degli ordini alla banca solo congiuntamente alla predetta
società. Dagli atti, risulta poi che A1._______ ha impartito un unico ordine
alla banca UBS, senza il consenso della società N._______ Ltd. e meglio:
in data 7 aprile 2004 ha chiesto a UBS SA di convertire USD 1'000'000.--
in euro e di mantenere tale somma sul conto: "We would like you to
proceed for the following transaction from the above account: To
exchange $ 1,000.000.-- into Euro and for the time being to be kept in this
account until further instructions (…)" (cfr. doc. n. *** _5_00072).
In presenza di un unico ordine che implica una conversione di una
somma di denaro – e non un trasferimento di fondi a se stessi o a terzi –
difetta un qualsiasi indizio che A1._______ abbia voluto agire in
violazione delle regole relative al potere di firma sulla relazione bancaria
nell'intento d'occultare i fondi alle competenti autorità americane.
Lo scrivente Tribunale conferma quindi la giurisprudenza resa in casi
analoghi ove aveva statuito che in presenza di un unico ordine di
trasferimento di fondi dal conto di una società offshore a un altro conto,
senza che vi fossero tuttavia altri elementi, non erano stati ravvisati gli
indizi sufficienti per ritenere il fondato sospetto dell'esistenza di un
"castello di menzogne" (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo
federale A-6906/2010 e A-6927/2010 del 13 ottobre 2011 consid. 13.3).
A complemento di quanto appena indicato, lo scrivente Tribunale rileva
altresì che, sebbene A2._______ risulti dal Formulario A quale co-avente
diritto economico degli averi in conto, quest'ultimo – contrariamente alla
moglie – non dispone di un diritto di firma collettivo. Dalla documen-
tazione bancaria non emerge poi alcun indizio che egli abbia impartito
A-7399/2010
Pagina 55
degli ordini alla banca e/o controllato il conto intestato alla C._______,
tant'è che l'AFC è rimasta silente al riguardo. Mal si comprende quindi
come l'autorità inferiore abbia potuto ritenere che entrambi i coniugi
A._______ avessero ricorso a un "castello di menzogne", basandosi
unicamente sull'agire di A1._______.
14.1.5. In definitiva, il comportamento adottato dai coniugi A._______ non
solo non rientra negli esempi esposti alla nota a piè di pagina n. 16
dell'Allegato al Trattato 10, ma per di più non è minimamente parago-
nabile ad essi, mancando agli atti un qualsiasi indizio di un'eventuale
intenzione da parte dei ricorrenti di sottrarre in modo fraudolento al fisco
americano le entrate fiscali. In tali circostanze si deve concludere che
l'AFC non è stata in grado di accertare l'esistenza di un fondato sospetto
circa un "castello di menzogne" e, conseguentemente, di un comporta-
mento fraudolento ai sensi della categoria 2/B/a dell'Allegato al Tratta-
to 10. Stante quanto precede, l'assistenza amministrativa per il conto
UBS n. ***1 dev'essere rifiutata e di conseguenza, la relativa decisione
6 settembre 2010 resa dall'autorità inferiore va annullata.
14.2. Conto UBS n. ***2 intestato alla D._______
14.2.1. Nella propria decisione l'autorità inferiore ha stabilito che il valore
totale degli averi sul predetto conto avrebbe superato il 31 dicembre 2003
il limite di fr. 250'000.-- (doc. n. ***_6_00008). L'AFC ha altresì aggiunto
che nel caso del conto UBS n. ***2 il comportamento fraudolento è lo
stesso di quello constatato per il conto UBS n. ***1 a seguito dell'esame
dei criteri della categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato 10, di modo che ha
reputato superfluo procedere con un esame dettagliato dei criteri nella
fattispecie concreta. Essa ha nondimeno precisato che dal conto della
D._______ sarebbe stato eseguito un bonifico in favore di persone vicine
ai ricorrenti (cfr. doc. n. ***_5_00032). Vista la struttura offshore scelta,
sostiene quindi che si debba presumere che la persona che ha disposto
questo bonifico avrebbe dovuto essere occultata. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha dunque ritenuto nella sua decisione finale l'esistenza
di un "castello di menzogne" e conseguentemente l'esistenza di "truffe e
reati analoghi" (cfr. decisione 6 settembre 2010 consid. 4, doc. BB).
In considerazione della sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
6258/2010 del 14 febbraio 2011, in sede di duplica l'AFC ha ridiscusso
nel dettaglio l'adempimento dei criteri atti ad accordare l'assistenza
amministrativa relativi ai tre dossier oggetto della procedura. La
motivazione addotta dall'autorità inferiore rispetta quindi le esigenze
A-7399/2010
Pagina 56
minime poste dal diritto di essere sentito, garanzia costituzionale di cui
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. consid. 7.2.1 del presente giudizio).
Come indicato al considerando 13.2.1, l'autorità inferiore ha rilevato che
dalle note interne bancarie risulterebbe che nel marzo 2003 è avvenuto
un incontro tra i coniugi A._______ e il loro consulente bancario presso
UBS SA a Lugano e che essi si sarebbero mostrati soddisfatti delle
prestazioni offerte dalla banca tanto da voler ampliare le loro relazioni con
quest'ultima (cfr. doc. n. ***_3_00005). Alla luce di tale incontro e del fatto
che i coniugi A._______ sostengano di risultare quali aventi diritto eco-
nomico unicamente "per evitare problemi d'ordine successorio" in caso di
decesso del figlio, l'AFC reputa la situazione paradossale. Essa ha
parimenti sottolineato che dalle note interne e dalla documentazione
bancaria risulterebbe che i ricorrenti 1 sono in pensione, motivo per cui la
figlia F._______ avrebbe ripreso gli affari (cfr. doc. n. ***_3_00005,
5_00009 seg., _5_00014 seg., _5_00022 seg., _5_00026 e _5_00028;
cfr. duplica 9 marzo 2010 pag. 3). Secondo l'AFC, tutti questi elementi
tenderebbero chiaramente a confermare che il sospetto di truffe e reati
analoghi nei loro confronti esiste (cfr. duplica 9 marzo 2010, pag. 3).
14.2.2. I ricorrenti contestano i fatti ritenuti dall'autorità inferiore,
sostenendo invece che un solo ordine effettuato da una persona
autorizzata ad operare sul conto (cfr. doc. n. ***_4_00012) non può
costituire un "comportamento fraudolento". Rimarcando che l'ordinante di
tale trasferimento è la sorella di B._______, ritengono che difficilmente si
possa concludere che quest'ultima abbia voluto operare con modalità
"fraudolente", facendo ricorso a un "castello di menzogne". Sostengono
quindi che l'AFC abbia voluto "forzare" l'interpretazione della docu-
mentazione bancaria riferita alla relazione bancaria UBS n.***2 proprio
per inserire quest'ultima nella categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato 10 e
permettere di conseguenza la trasmissione delle informazioni all'IRS.
Sottolineano quindi che il conto è esistito per meno di tre anni, di modo
che l'AFC avrebbe dovuto impedire la trasmissione delle informazioni,
non essendo adempiute le condizioni della categoria 2/B/b del citato
Allegato (cfr. ricorso 13 ottobre 2010, pag. 37).
14.2.3. Lo scrivente Tribunale precisa avantutto che, poiché la relazione
bancaria UBS n. ***2 è esistita per meno di 3 anni – presupposto di base
della categoria 2/B/b dell'Allegato al Trattato 10 – è a giusta ragione che il
caso che qui ci occupa è stato esaminato dall'AFC dal punto di vista della
categoria 2/B/a e non di quello della categoria 2/B/b. Non vi è quindi
alcuna "forzatura" dell'interpretazione della documentazione bancaria
A-7399/2010
Pagina 57
riferita alla relazione UBS n. ***2 proprio per inserirla nella categoria 2/B/a
alfine di permettere la trasmissione delle informazioni all'IRS, come
asserito dai ricorrenti.
Dai documenti bancari emerge effettivamente che il valore totale degli
averi sul conto UBS n***2 ha superato il 31 dicembre 2003 il limite di
fr. 250'000.-- (doc. n. ***_6_00008). Dagli atti risulta altresì che il predetto
conto pertiene a una società offshore ("offshore company account"). In
particolare, dal formulario intitolato "Entscheidungsblatt Sitzge-
sellschaften" del 28 ottobre 2002 emerge come esso sia stato aperto a
nome della società D._______ durante il periodo rilevante per il
Trattato 10, ovvero tra il 2001 e il 2008 (cfr. doc. n. ***_4_00001). Detta
società, la cui sede è nelle Isole Turks and Caicos, è identificata dalla
banca come una società di sede avente la sua sede sociale in un
"paradiso fiscale". Essa non esercitava alcuna attività operativa e non
disponeva di personale e di locali propri. Sul medesimo formulario è pure
indicato che la società ha la sua sede presso un avvocato, una fiduciaria,
una banca, ecc. (cfr. doc. n. ***_4_00001).
14.2.4. Per ritenere l'esistenza di un "castello di menzogne" ai sensi della
categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato 10, l'AFC si è limitata nella
fattispecie ad indicare che sarebbe stato eseguito un bonifico dal conto
della D._______ a persone vicine ai ricorrenti e che, vista la struttura
offshore scelta, si dovrebbe presumere che la persona che ha disposto
detto bonifico avrebbe dovuto essere occultata (cfr. doc. n. ***_5_00032).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'AFC, la semplice scelta di una
struttura offshore per la società titolare del conto da sola non dimostra
ancora che i ricorrenti abbiano voluto occultare la vera origine della
persona che ha disposto il suddetto bonifico a favore di persone vicine a
quest'ultimi ai sensi della lett. iv) della nota a piè di pagina n. 16
dell'Allegato al Trattato 10. Nondimeno, in concreto lo scrivente Tribunale
può lasciare aperta la questione di sapere se è a ragione che l'autorità
inferiore è giunta alla conclusione che l'unico versamento da essa
constatato sia stato eseguito alfine di occultare la vera origine della
persona che ha disposto tale versamento ai sensi della lett. iv) della
succitata nota a piè di pagina.
Anche ipotizzando che nessuno degli esempi elencati nella predetta nota
a piè di pagina sia nella fattispecie realizzato, è infatti possibile che ci si
trovi qui comunque dinanzi a un "castello di menzogne" ai sensi della
categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato 10. In effetti, come indicato
A-7399/2010
Pagina 58
poc'anzi (cfr. consid. 12.3 del presente giudizio), i comportamenti descritti
in tale nota che costituiscono un "castello di menzogne" ai sensi della
categoria 2/B/a sono degli esempi non esaustivi. Ciò comporta che altri
modi di agire possono rientrare sotto tale definizione, dal momento che
hanno quale scopo quello di sottrarre le entrate fiscali al fisco degli USA
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-8358/2010 del
25 ottobre 2011, consid. 11.3.3). Lo scrivente Tribunale procederà qui di
seguito nell'esaminare se il comportamento adottato dai ricorrenti,
paragonato con tali esempi, possa essere qualificato di "castello di
menzogne" come indicato dall'autorità inferiore.
14.2.5. Da un esame approfondito della documentazione bancaria,
emerge innanzitutto che l'ordine di trasferimento in questione è stato
impartito il 29 marzo 2004 da F._______ congiuntamente alla società
N._______ Ltd., conformemente alle regole relative al potere di firma di
cui alle procure che figurano nella documentazione bancaria (cfr. docc. n,
***_4_00012, _4_00013-00014, _5_00009-00010). Con lo stesso è stato
richiesto il trasferimento di USD 10'000.-- dal conto della società a favore
del conto UBS n. ***5 ove B._______ e i coniugi A._______ figuravano
quali "beneficiaries": "Please issue a wire transfer payment from the
D._______ account ***2 to the following for the sum of $ 10'000.00 usd
(ten thousand 00/100 US dollars)" (cfr. doc. n. ***_5_00032).
Analogamente a quanto indicato per il conto intestato alla C._______
(cfr. consid. 14.1.4 del presente giudizio), in presenza di un unico ordine –
peraltro non impartito dagli aventi diritto economico, ovvero i coniugi
A._______ e comunque conforme alle disposizioni relative al diritto di
firma sulla relazione bancaria – e in assenza di altri elementi, difetta un
qualsiasi indizio che i ricorrenti abbiano voluto agire nell'intento di
occultare dei fondi agli USA, ricorrendo a un "castello di menzogne".
A complemento di quanto appena indicato, lo scrivente Tribunale rileva
altresì come, sebbene i coniugi A._______ figurino entrambi quali aventi
diritto economico degli averi di cui al succitato conto, solo A1._______
dispone di un diritto di firma collettivo congiuntamente alla società
N._______ Ltd. (cfr. docc. n. ***_4_00011, _4_00013-00014, _5_00009-
00010). Dalla documentazione bancaria non emerge dipoi alcun indizio
che i coniugi A._______ abbiano impartito degli ordini alla banca e/o
controllato il conto intestato alla D._______, tant'è che l'AFC è rimasta
silente al riguardo. Mal si comprende infine come l'autorità inferiore possa
ritenere che entrambi i coniugi A._______ abbiano ricorso a un "castello
di menzogne", sulla sola base di un unico ordine impartito da F._______
alla banca UBS.
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Pagina 59
14.2.6. In definitiva, il comportamento adottato dai coniugi A._______ non
solo non rientra negli esempi esposti alla nota a piè di pagina n. 16
dell'Allegato al Trattato 10, ma per di più non è minimamente paragona-
bile ad essi, mancando agli atti un qualsiasi indizio di un'eventuale
intenzione da parte dei ricorrenti di sottrarre in modo fraudolento al fisco
americano le entrate fiscali. In tali circostanze si deve concludere che
l'AFC non è stata in grado di accertare l'esistenza di un fondato sospetto
circa un "castello di menzogne" e, conseguentemente, di un comporta-
mento fraudolento ai sensi della categoria 2/B/a dell'Allegato al
Trattato 10. Stante quanto precede, l'assistenza amministrativa per il
conto UBS n. ***2 dev'essere rifiutata e di conseguenza, la relativa
decisione 6 settembre 2010 resa dall'autorità inferiore va annullata.
14.3. Conto UBS n. ***3 intestato alla E._______
14.3.1. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha stabilito che il valore
totale degli averi sul predetto conto avrebbe superato al 30 novembre
2003 il limite di fr. 250'000.-- (cfr. doc. n. *** _6_00008). L'AFC ha altresì
aggiunto che nel caso del conto UBS n. ***3 il comportamento
fraudolento è lo stesso di quello constatato per il conto UBS n. ***1 a
seguito dell'esame dei criteri della categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato
10, di modo che ha reputato superfluo procedere con un esame
dettagliato dei criteri nella fattispecie concreta, considerato dipoi l'identità
degli aventi diritto economico (cfr. decisione 6 settembre 2010 consid. 4,
doc. CC).
In considerazione della sentenza del Tribunale amministrativo federale A-
6258/2010 del 14 febbraio 2011, in sede di duplica l'AFC ha ridiscusso
nel dettaglio l'adempimento dei criteri atti ad accordare l'assistenza
amministrativa relativi ai tre dossier oggetto della procedura. La
motivazione addotta dall'autorità inferiore rispetta quindi le esigenze
minime poste dal diritto di essere sentito, garanzia costituzionale di cui
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. consid. 7.2.1 del presente giudizio).
Come indicato ai considerandi 13.2.1, 13.3.1 e 14.2.2, l'autorità inferiore
ha rilevato che dalle note interne bancarie risulterebbe che nel marzo
2003 è avvenuto un incontro tra i coniugi A._______ e il loro consulente
bancario presso UBS SA a Lugano e che essi si sarebbero mostrati
soddisfatti delle prestazioni offerte dalla banca tanto da voler ampliare le
loro relazioni con quest'ultima (cfr. doc. n. ***_3_00005). Alla luce di tale
incontro e del fatto che i coniugi A._______ sostengano di risultare quali
aventi diritto economico unicamente "per evitare problemi d'ordine
A-7399/2010
Pagina 60
successorio" in caso di decesso del figlio, l'AFC reputa la situazione
paradossale. Essa ha parimenti sottolineato che dalle note interne e dalla
documentazione bancaria risulterebbe che i coniugi A._______ sono in
pensione, motivo per cui la figlia F._______ avrebbe ripreso gli affari
(cfr. doc. n. ***_3_00005; riguardo alla titolarità e alla gestione del conto
fa dipoi riferimento ai seguenti documenti: ***_5_00011, _5_00022 seg.,
_5_00025 seg., _5_00027 e _5_00033; cfr. duplica 9 marzo 2010 pag. 3).
L'autorità inferiore ha quindi evidenziato come un sospetto possa altresì
nascere da due ordini di bonifico impartiti dalla E._______, intestataria
del conto presso UBS SA, e destinati, per il tramite della L._______
Corporation, l'uno alla società M._______ Ltd. e l'altro alla medesima
E._______, intestataria di un conto presso la banca I._______, entrambe
società controllate dai ricorrenti o da persone a loro vicine, come asserito
dai ricorrenti nella procedura davanti all'AFC e in sede ricorsuale
(cfr. docc. ***_3_00025 e _00027 nonché duplica 9 marzo 2011 pag. 3).
Per l'AFC, l'insieme degli elementi suindicati tenderebbe chiaramente a
confermare l'esistenza di un sospetto di truffe e reati analoghi (cfr. duplica
9 marzo 2010, pag. 3).
14.3.2. I ricorrenti contestano i fatti ritenuti dall'autorità inferiore rilevando
come l'AFC non abbia fornito nella decisione impugnata nessuna motiva-
zione circostanziata riferita al presumibile comportamento fraudolento dei
ricorrenti. Sostengono che l'AFC abbia voluto "forzare" l'interpretazione
della documentazione bancaria riferita alla relazione bancaria UBS n. ***3
proprio per inserire quest'ultima nella categoria 2/B/a dell'Allegato al
Trattato 10 e permettere di conseguenza la trasmissione delle
informazioni all'IRS. Sottolineano quindi che il conto è esistito per meno di
tre anni, di modo che l'AFC avrebbe dovuto impedire la trasmissione delle
informazioni, non essendo adempiute le condizioni della categoria 2/B/b
del citato Allegato (cfr. ricorso 13 ottobre 2010, pag. 37). Quanto agli
ordini di bonifico indicati dall'AFC solo nell'allegato di duplica, i ricorrenti
si sono espressi in sede di osservazioni ribadendo che i fondi vennero
trasferiti a due società appartenenti a B._______ (cfr. osservazioni 2
maggio 2011 pag. 4).
14.3.3. Lo scrivente Tribunale precisa avantutto che, poiché la relazione
bancaria UBS n. ***3 è esistita per meno di 3 anni – presupposto di base
della categoria 2/B/b dell'Allegato al Trattato 10 – è a giusta ragione che il
caso che qui ci occupa è stato esaminato dall'AFC dal punto di vista della
categoria 2/B/a e non di quello della categoria 2/B/b. Non vi è quindi stata
alcuna "forzatura" dell'interpretazione della documentazione bancaria
riferita alla relazione UBS n. ***3 proprio per inserirla nella categoria 2/B/a
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Pagina 61
alfine di permettere la trasmissione delle informazioni all'IRS, come
asserito dai ricorrenti.
Dai documenti bancari emerge effettivamente che il valore totale degli
averi sul conto UBS n. ***3 ha superato il 30 novembre 2003 il limite di
fr. 250'000.-- (cfr. doc. n. ***_6_00008). Dagli atti risulta altresì che il
predetto conto pertiene a una società offshore ("offshore company
account"). In particolare, dal formulario intitolato "Entscheidungsblatt
Sitzgesellschaften" del 28 ottobre 2002 emerge che la relazione bancaria
è stata aperta a nome della E._______ durante il periodo rilevante per il
Trattato 10, ovvero tra il 2001 e il 2008 (cfr. doc. n. ***_4_00001). Detta
società è identificata dall'istituto bancario come una società di sede
avente la sua sede sociale in un "paradiso fiscale". Non esercitava alcuna
attività operativa e non disponeva di personale e di locali propri. Sul
medesimo formulario è pure indicato che la società ha la sua sede presso
un avvocato, una fiduciaria, una banca, ecc. (cfr. doc. n. ***_4 _00001).
14.3.4. Per ritenere l'esistenza di un "castello di menzogne" ai sensi della
categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato 10, l'AFC si è limitata nella
fattispecie ad indicare come sospetti due ordini di bonifico impartiti dalla
E._______ intestataria del conto presso UBS SA, e destinati, per il
tramite della L._______ Corporation, l'uno alla società M._______ Ltd. e
l'altro alla medesima E._______ intestataria di un conto presso la banca
I._______, entrambe società controllate dai ricorrenti o da persone a loro
vicine, come asserito dai ricorrenti nella procedura davanti all'AFC e in
sede ricorsuale (cfr. docc. ***_3_00025 e _00027 nonché duplica 9 marzo
2011 pag. 3).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'AFC, la semplice scelta di una
struttura offshore per la società titolare del conto da sola non dimostra
ancora che i ricorrenti abbiano voluto occultare la vera origine della
persona che ha disposto il suddetto bonifico a favore di persone vicine a
quest'ultimi ai sensi della lett. iv) della nota a piè di pagina n. 16
dell'Allegato al Trattato 10. Nondimeno, in concreto lo scrivente Tribunale
può lasciare aperta la questione di sapere se è a ragione che l'autorità
inferiore è giunta alla conclusione che i due bonifici da essa constatati
siano stati eseguiti alfine di occultare la vera origine della persona che ha
disposto tali trasferimenti ai sensi della lett. iv) della succitata nota a piè di
pagina.
Anche ipotizzando che nessuno degli esempi elencati nella predetta nota
a piè di pagina sia nella fattispecie realizzato, è infatti possibile che ci si
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trovi qui comunque dinanzi a un "castello di menzogne" ai sensi della
categoria 2/B/a dell'Allegato al Trattato 10. In effetti, come indicato
poc'anzi (cfr. consid. 12.3 del presente giudizio), i comportamenti descritti
in tale nota che costituiscono un "castello di menzogne" ai sensi della
categoria 2/B/a sono degli esempi non esaustivi. Ciò comporta che altri
comportamenti possono rientrare sotto tale definizione, dal momento che
hanno quale scopo quello di sottrarre le entrate fiscali al fisco degli USA
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-8358/2010 del
25 ottobre 2011, consid. 11.3.3). Lo scrivente Tribunale procederà qui di
seguito nell'esaminare se il comportamento adottato dai ricorrenti,
paragonato con tali esempi, possa essere qualificato di "castello di
menzogne" come indicato dall'autorità inferiore.
14.3.5. Dall'esame della documentazione bancaria emerge come su
ordine del 2 novembre 2004 di F._______, congiuntamente a O._______,
rappresentante autorizzato della N._______ Ltd. (cfr. doc. n.
***_4_00127), USD 3'111'808.88 sono stati trasferiti dal conto UBS della
E._______ al conto della società M._______ Ltd., per il tramite della
L._______ Corporation (cfr. doc. n. ***_5_00025). In data 17 novembre
2004, F._______ congiuntamente a P._______ e O._______,
rappresentanti autorizzati della N._______ Ltd. (cfr. doc. n. ***_4_00129),
ha parimenti ordinato il trasferimento, sempre per il tramite della
L._______ Corporation, della rimanenza dei fondi depositati sul conto
UBS intestato alla E._______, con contestuale chiusura del medesimo,
sulla relazione bancaria presso l'istituto bancario I._______ intestata alla
E._______ (cfr. doc. n. ***_5_00027).
Analogamente a quanto indicato per i conti intestati alla C._______ e alla
D._______ (cfr. considd. 14.1.4 e 14.2.5 del presente giudizio), anche nel
caso della E._______ difetta un qualsiasi indizio che i ricorrenti abbiano
voluto agire nell'intento di occultare dei fondi agli USA ricorrendo a un
"castello di menzogne". Ciò poiché le due operazioni bancarie
suddescritte, peraltro non ordinate da parte degli aventi diritto economico,
ovvero i coniugi A._______ e comunque impartite conformemente alle
disposizioni relative al diritto di firma sulla relazione bancaria, non sono
sufficienti per ammettere l'esistenza di un comportamento fraudolento. Da
notare peraltro come sebbene i coniugi A._______ figurino entrambi quali
aventi diritto economico degli averi di cui al succitato conto, solo
A1._______ dispone di un diritto di firma collettivo congiuntamente alla
società N._______ Ltd. (cfr. docc. n. D3.US.64.2/174_05254_4_00012).
Dalla documentazione bancaria non emerge dipoi alcun indizio che i
coniugi A._______ abbiano impartito degli ordini alla banca e/o controllato
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il conto intestato alla E._______, tant'è che l'AFC è rimasta silente al
riguardo. Mal si comprende quindi come l'autorità inferiore possa ritenere
che entrambi i coniugi A._______ abbiano ricorso a un "castello di men-
zogne", sulla sola base di due ordini di trasferimento impartiti da
F._______ e da un rappresentante autorizzato a firmare, alla banca UBS.
14.3.6. In definitiva, il comportamento adottato anche in questa fattispecie
dai coniugi A._______ non solo non rientra negli esempi esposti alla nota
a piè di pagina n. 16 dell'Allegato al Trattato 10, ma per di più non è mini-
mamente paragonabile ad essi, mancando agli atti un qualsiasi indizio di
un'eventuale intenzione da parte dei ricorrenti di sottrarre in modo fraudo-
lento al fisco americano le entrate fiscali. In tali circostanze si deve con-
cludere che l'AFC non è stata in grado di accertare l'esistenza di un
fondato sospetto circa un "castello di menzogne" e, conseguentemente,
di un comportamento fraudolento ai sensi della categoria 2/B/a dell'Alle-
gato al Trattato 10. Stante quanto precede, l'assistenza amministrativa
per il conto UBS n. ***3 dev'essere rifiutata e di conseguenza, la relativa
decisione 6 settembre 2010 resa dall'autorità inferiore va annullata.
15.
I ricorrenti sostengono dipoi che nel caso concreto l'assistenza ammini-
strativa non può essere concessa poiché la semplice costituzione di
società offshore, le cui quote non vengono dichiarate al fisco del Paese
attinente l'avente diritto economico, non costituisce un comportamento
assimilabile alla truffa fiscale, ma va considerato quale semplice sottrazio-
ne di imposta, per la quale non è ammessa l'assistenza internazionale in
materia penale. Parimenti, asseriscono che la fattispecie non rientrerebbe
nella casistica di sottrazione continuata di importanti somme d'imposta ex
art. 190 cpv. 2 LIFD, considerato come secondo l'ordinamento giuridico
svizzero comportamenti analoghi vengano ritenuti delle semplici sot-
trazioni di imposta.
Al riguardo, lo scrivente Tribunale sottolinea che è irrilevante stabilire se
le condizioni dell'art. 190 LIFD siano nella fattispecie adempiute o meno.
Come già evidenziato più volte, le condizioni sulla base delle quali viene
concessa l'assistenza amministrativa agli USA nella presente procedura
sono determinate in modo esaustivo dai criteri dell'Allegato al Trattato 10.
La perizia fiscale postulata dai ricorrenti (cfr. ricorso 13 ottobre 2010, pag.
43, petitum ricorsuale ad 2.2), come pure la censura sollevata vanno
pertanto entrambe respinte.
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Pagina 64
16.
Alla luce di quanto esposto nei precedenti considerandi, il gravame –
nella misura in cui è ricevibile – deve essere accolto con conseguente
annullamento delle tre decisioni impugnate rese dall'AFC il 6 settembre
2010. L'assistenza amministrativa per i conti UBS n. ***1, n. ***2 e n. ***3
non è accordata .
17.
Le spese processuali vengono di regola poste a carico del ricorrente
soccombente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di
giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e delle difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria
delle parti (cfr. 2 cpv. 1 TS-TAF).
17.1. Nella fattispecie i ricorrenti 1, pur soccombendo su qualche punto
formale, risultano vincenti nel merito del presente giudizio. Il ricorso del
ricorrente 2 è invece stato giudicato irricevibile. Quanto alle due istanze di
ricusa, esse sono state ritenute inammissibili.
17.2. Il 26 novembre 2010 i ricorrenti hanno corrisposto allo scrivente
Tribunale un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 30'000.--.
Ulteriori spese di procedura per complessivi fr. 2'000.-- sono state
cagionate dalle decisioni incidentali 26 maggio 2011 e 5 luglio 2011.
I ricorrenti sono dunque stati invitati a voler corrispondere per ciascuna di
esse un ulteriore anticipo spese di fr. 1'000.--, ciò che hanno fatto il
10 giugno 2011 e l'8 luglio 2011.
Nel presente giudizio sono altresì state esaminate due domande di ricusa
formulate l'11 ottobre 2011 e l'8 novembre 2011. Per le medesime si
giustifica addossare ai ricorrenti a titolo di spese complessivi fr. 6'000.--.
Tale importo, che non è ancora stato regolato, verrà compensato nella
misura equivalente con l'anticipo spese già versato di fr. 30'000.--.
Con riferimento ai punti sui quali lo scrivente Tribunale non è entrato in
materia, in particolare al ricorso inoltrato dal ricorrente 2, giudicato
irricevibile, le spese processuali vengono fissate in fr. 6'000.--. Anche tale
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importo, tuttora non corrisposto, verrà compensato nella misura
equivalente con l'anticipo spese di fr. 30'000.--.
17.3. Stante quanto precede, le spese processuali di complessivi
fr. 12'000.-- vengono compensate nella misura equivalente con l'anticipo
spese di fr. 30'000.-- già versato dai ricorrenti. L'importo rimanente di
fr. 18'000.-- verrà loro restituito, previa indicazione delle coordinate
bancarie o postali ove effettuare il versamento.
18.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, se
ammette il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità
per le spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'uffi-
cio in merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore,
ove esistente, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con
una motivazione circostanziata (cfr. artt. 10 e segg. TS-TAF).
I ricorrenti hanno agito nella presente procedura facendosi assistere da
un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino.
In considerazione degli atti di causa nonché dell'esito della presente
procedura, l'autorità inferiore verserà ai ricorrenti l'importo di fr. 10'000.--
a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso dinanzi allo scrivente
Tribunale.
19.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (cfr. art. 83 lett. h LTF,
decisioni del Tribunale federale 1C_133/2011 dell'11 maggio 2011
consid. 1.2 e 1C_573/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 2).
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Pagina 66
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso presentato da B._______ è irricevibile.
2.
Le domande di ricusazione formulate dai ricorrenti con istanze 11 ottobre
2011 e 8 novembre 2011 sono inammissibili.
3.
Le misure istruttorie postulate dai ricorrenti in limine litis e nei successivi
allegati ricorsuali sono integralmente respinte.
4.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto. Di conseguenza le tre
decisioni rese dall'Amministrazione federale delle contribuzioni il
6 settembre 2010 concernenti le relazioni bancarie UBS n. ***1, n. ***2 e
n. ***3 sono annullate. L'assistenza amministrativa non è accordata.
5.
Le spese processuali di fr. 12'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti e
compensate nella misura corrispondente con l'anticipo spese di
fr. 30'000.-- da loro versato. L'importo rimanente di fr. 18'000.-- verrà loro
restituito, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali ove
effettuare il versamento.
6.
L'autorità inferiore corrisponderà ai ricorrenti l'importo di fr. 10'000.-- a
titolo di ripetibili.
7.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata; allegati in copia: scritto 12 ottobre 2011
della giudice S. Zimmermann, nota agli atti 12 ottobre 2011 della
giudice S. Zimmermann, scritto 14 ottobre 2011 del giudice M. Metz,
scritto 10 novembre 2011 della giudice S. Zimmermann, scritto
11 novembre 2011 del giudice M. Beusch);
– autorità inferiore (n. di rif. ***, *** e ***; raccomandata; allegati in
copia: scritto 12 ottobre 2011 della giudice S. Zimmermann, nota agli
atti 12 ottobre 2011 della giudice S. Zimmermann, scritto 14 ottobre
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2011 del giudice M. Metz, scritto 10 novembre 2011 della giudice S.
Zimmermann, scritto 11 novembre 2011 del giudice M. Beusch).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann
i.a. Michael Beusch, giudice
Frida Andreotti
Data di spedizione: