Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A7429/2010
Sen t e n z a d e l 1 6 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Pascal Mollard, Michael Beusch,
cancelliera Sara Friedli.
Parti A._______,
patrocinato da …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Assistenza amministrativa USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDIUSA).
A7429/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un
Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA,
una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009
5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza
amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti
nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del
2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito (di
seguito: CDIUSA 96; RS 0.672.933.61). Tramite il suddetto Accordo, la
Svizzera si è altresì impegnata a dare seguito alla domanda di assistenza
amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450 conti aperti o
chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa speciale mediante la
quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC)
fosse in grado di emanare le prime 500 decisioni finali riguardanti la
trasmissione delle informazioni richieste entro 90 giorni dalla ricezione
della domanda di assistenza amministrativa e le decisioni rimanenti,
progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service in
Washington, di seguito: IRS) ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda
fondata sull'art. 26 CDIUSA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione dell'art.
26 CDIUSA 96 (di seguito: Accordo 03; pubblicato in:
PESTALOZZI/LACHENAL/PATRY [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la
collaborazione di MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h
69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in
tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti
americani che nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2008
disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti
bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure
da una delle sue succursali o filiali in Svizzera (di seguito: UBS SA).
Trattavasi dei conti per i quali UBS SA (1) non era in possesso del
modulo "W9" sottoscritto dal contribuente e (2) non aveva annunciato al
A7429/2010
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fisco statunitense tramite il modulo "1099" a nome del relativi contribuenti,
nei tempi e nella forma richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA concernente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero
americana di doppia imposizione (OCDIUSA, RS 672.933.61).
Tramite detta decisione, l'autorità federale ha deciso di avviare la
procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto bancario,
nei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo 09, di trasmettere l'intera
documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato all'Accordo 09.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella sentenza A7789/2009
del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in DTAF 2010/7) ha accolto
un ricorso contro una decisione finale dell'AFC concernente una
contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b (in seguito: categoria
2/A/b) dell'Allegato all'Accordo 09, sancendo che tale Accordo
rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi dell'art. 25
CDIUSA che non può né modificare né completare la vigente CDIUSA
96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione, l'assistenza
amministrativa dev'essere accordata unicamente in caso di frode fiscale
ma non di sottrazione d'imposta. Sulla base della succitata sentenza,
dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera e USA hanno quindi sottoscritto il
31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di
diritto svizzero, presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti
d'America, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo
d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa; pubblicato in
via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010 1459; di seguito: Protocollo
10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è stato applicato a titolo
provvisorio fin dalla sua sottoscrizione, ovverosia dal 31 marzo 2010.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono quindi stati approvati dall'Assemblea
federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è
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stato autorizzato a ratificare l'Accordo 09 e il Protocollo 10. La versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10 è denominata qui di
seguito Trattato 10 (RS 0.672.933.612). Il succitato Decreto non è stato
sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali giusta l'art.
141 cpv. 1 lett. d cifra 3 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
F.
Con sentenza A4013/2010 del 15 luglio 2010 (pubblicata parzialmente in
DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del Trattato 10.
G.
Il dossier relativo a A._______, quale avente diritto economico della
società B._______, è stato trasmesso da UBS SA all'AFC il 12 dicembre
2009.
H.
Con scritto 27 aprile 2010, l'AFC ha fissato a A._______ un termine
scadente il 1° giugno 2010 affinché egli le trasmettesse il consenso per
ottenere dall'IRS le copie delle dichiarazioni FBAR per gli anni
determinanti per l'Accordo 09. L'interessato non ha dato seguito a detta
richiesta.
I.
Nella sua decisione finale emessa il 6 settembre 2010, l'autorità inferiore
ha considerato che essendo adempiute tutte le condizioni poste dal
Trattato 10, poteva essere concessa l'assistenza amministrativa all'IRS e
di conseguenza, potevano essere trasmesse le informazioni detenute
dall'istituto bancario.
J.
Per il tramite del suo patrocinatore A._______ (di seguito: ricorrente),
quale avente diritto economico della società B.______, è insorto contro
tale decisione con ricorso 15 ottobre 2010 davanti al Tribunale
amministrativo federale.
Protestando tasse, spese e ripetibili, con tale atto il ricorrente postula
l'accoglimento del ricorso, previa una serie di domande processuali. In
limine litis egli chiede l'assunzione di alcuni mezzi di prova, tra cui che
venga fatto ordine all'autorità inferiore di produrre ogni documento atto ad
accertare le cifre esatte riguardanti i conti che sono stati trattati sino ad
ora secondo i termini di cui all'Accordo 09, nonché il numero di conti per i
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quali l'IRS ha ricevuto informazioni da qualsiasi fonte a partire dal
18 febbraio 2009 giusta l'art. 3 cpv. 4 dell'Accordo 09. In via principale
chiede quindi che l'Accordo 09 sia dichiarato incostituzionale, contrario
all'ordine pubblico svizzero e privo di base legale, con conseguente
constatazione della nullità delle decisioni 1° settembre 2009 e 6 settembre
2010 rese dall'AFC. In via subordinata sollecita l'annullamento della
decisione 6 settembre 2010, sostenendo che il suo caso è riferito ad una
semplice sottrazione di imposta per la quale non è accordata l'assistenza
amministrativa. Egli invoca parimenti una violazione del suo diritto di
essere sentito, in relazione alla domanda di assistenza amministrativa
31 agosto 2009 dell'IRS, nonché alle decisioni qui impugnate. Ritiene
altresì che anche ammettendo la validità dell'Accordo 09, esso sarebbe
comunque da ritenersi concluso e quindi inapplicabile, poiché la domanda
di assistenza relativa a UBS SA sarebbe stata completamente evasa:
l'AFC avrebbe trattato più di 4'450 conti, limite di validità previsto
dall'Accordo 09.
K.
Con risposta 7 gennaio 2011, l'AFC, riconfermandosi nelle proprie
argomentazioni, ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la
fondatezza della sua decisione. Essa ha inoltre postulato il rigetto delle
misure istruttorie richieste dal ricorrente, ritenendole in sostanza irrilevanti
ai fini del giudizio.
L.
Con replica 3 marzo 2011, il ricorrente, ribadendo la fondatezza delle
proprie allegazioni, ha postulato l'accoglimento del ricorso, previa
assunzione delle misure istruttorie da egli richieste.
M.
Con duplica 11 marzo 2011, l'AFC si è riconfermata in quanto sostenuto
in precedenza.
N.
Con istanza di misure istruttorie 16 marzo 2011, il ricorrente ha chiesto
l'assunzione dei docc. I e L, l'edizione di documenti da parte dell'AFC,
nonché l'audizione di alcuni testimoni, quali nuovi mezzi di prova atti a
provare l'inapplicabilità del Trattato 10 (versione consolidata dell'Accordo
09 e del Protocollo 10, cfr. sub E).
O.
Con ordinanza 12 maggio 2011 il Tribunale statuente – dando seguito
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Pagina 6
allo scritto 9 maggio 2011 del ricorrente, con cui ha nuovamente
sollecitato l'assunzione delle prove richieste – ha comunicato ad
entrambe le parti che le misure istruttorie postulate dal ricorrente
verranno esaminate nella sentenza di merito.
P.
Con scritto 23 maggio 2011 il ricorrente ha nuovamente postulato
l'assunzione delle misure istruttorie da egli richieste, sostenendo in sintesi
che in caso di mancata assunzione sarebbe ravvisabile una violazione
del suo diritto d'essere sentito, ritenuto come il Tribunale amministrativo
sia l'ultima e l'unica istanza di ricorso a livello federale.
Q.
Con decisione incidentale 26 maggio 2011 il Tribunale statuente ha
rilevato che la censura sollevata dal ricorrente inerente all'adempimento
completo del Trattato 10, e con ciò la sua applicazione al caso concreto,
deve essere considerata una mera questione di diritto sulla quale non
occorre addurre nessuna prova. Perciò i mezzi di prova da lui richiesti
risultano irrilevanti, di modo che in questo contesto il diritto di far
amministrare le prove non è dato. Sottolineando infine che il ricorrente ha
già avuto modo di esprimersi al riguardo in svariate occasioni, lo scrivente
Tribunale ha poi ribadito che detta censura verrà giudicata con la
sentenza di merito.
R.
Con scritto 28 giugno 2011, sostenendo che attualmente sono pendenti
dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito dei
quali è stata chiesta la condanna della svizzera per violazione della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) dovuta
all'applicazione del Trattato 10, il ricorrente ha postulato la sospensione
della presente procedura in attesa della prima decisione della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
S.
Con decisione incidentale 5 luglio 2011 il Tribunale statuente ha respinto
detta richiesta, sottolineando in particolare che la sospensione dell'attuale
procedura è contraria al principio di celerità, come pure agli impegni
internazionali presi dalla Svizzera in virtù del Trattato 10.
A7429/2010
Pagina 7
T.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 26 CDIUSA 96 possono essere
contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDIUSA.
La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il
Tribunale amministrativo federale è dunque competente per giudicare la
presente vertenza.
1.2. La decisione 6 settembre 2010 resa dall'AFC nei confronti del
ricorrente è una decisione finale concernente la trasmissione di
informazioni che possono essere contestate dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (cfr. art. 32 a contrario LTAF e art. 20k cpv. 1
OCDIUSA). Al contrario, ogni decisione anteriore alla decisione finale,
compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente
esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione
finale (art. 20k cpv. 4 OCDIUSA). Di conseguenza, la conclusione del
ricorrente tendente a che la decisione 1°settembre 2009 dell'AFC che
impone a UBS SA il trasferimento delle informazioni sia dichiarata nulla, è
irricevibile. In effetti, in virtù dell'effetto devolutivo, la decisione anteriore,
che è parte della decisione finale, non può essere contestata
separatamente (DTF 126 II 300 consid. 2a pag. 302 e segg.,
cfr. parimenti decisione del Tribunale amministrativo federale A
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 1.4 con rinvii).
1.3. L'interessato ha la qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo
gravame è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA),
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Pagina 8
nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(art. 52 PA).
1.4.
1.4.1. Giusta l'art. 25 cpv. 2 PA, la domanda tendente all'ottenimento di
una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente
dimostri di avere un interesse degno di protezione. Secondo la
giurisprudenza, l'autorità può emanare una decisione d'accertamento in
base agli artt. 5 cpv. 1 lett. b e 25 PA, soltanto se viene comprovata
l'esistenza di un interesse giuridico attuale, degno di protezione, alla
constatazione immediata di un diritto o all'assenza dello stesso, allorché
nessun interesse importante fondato sul diritto pubblico o privato vi si
oppone e, a condizione che l'interesse degno di protezione non possa
essere salvaguardato con una decisione costitutiva di diritti o di obblighi.
Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse
immediato. L'interesse degno di protezione fa difetto quando è
proponibile una decisione condannatoria. Questa restrizione si applica sia
in ambito civile che in quello amministrativo, nel senso che il diritto di
ottenere una decisione di accertamento è sussidiario a quello
dell'ottenimento di una decisione condannatoria (cfr. DTF 129 V 289
consid. 2.1 e DTF 114 IV 203 consid. 2c con riferimenti, decisione del
Tribunale amministrativo federale A6903/2010 del 23 marzo 2011
consid. 1.4.1 e A6556/2010 del 7 gennaio 2011 consid. 1.6.1 con
riferimenti; decisione del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni della
Repubblica e Cantone Ticino del 25 novembre 1993 apparsa in Rivista di
diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] I1994, n. 76, pag. 199
con i numerosi rinvii a giurisprudenza e dottrina).
1.4.2. In concreto, la domanda formulata dal ricorrente nel petitum del
proprio ricorso, tendente a che il Tribunale amministrativo federale
dichiari che l'Accordo 09 è incostituzionale, contrario all'ordine pubblico
svizzero, rispettivamente privo di base legale e che quindi non è
vincolante per le autorità giudiziarie svizzere, è una domanda di
accertamento. In quanto tale essa è irricevibile, dal momento che
l'autorità inferiore ha emanato una decisione formatrice e che la ricorrente
può ottenere, dal presente Tribunale una decisione costitutiva di diritti e
obblighi (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_162/2010 del 21 luglio
2010 consid. 2.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A
6903/2010 del 23 marzo 2011 consid. 1.4.2 con riferimenti ivi citati).
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Pagina 9
1.5. Fatta eccezione per quanto precede (cfr. considd. 1.2 e 1.4.), il
ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Il diritto federale ai sensi
dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti costituzionali dei
cittadini (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 621). Il
diritto convenzionale ne fa ugualmente parte (cfr. DTF 132 II 81 consid.
1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale amministrativo
federale A4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1 e A4936/2010 del
21 settembre 2010 consid. 3.1). Unicamente la violazione di disposizioni
direttamente applicabili in una fattispecie concreta ("selfexecuting")
contenute nei trattati internazionali può essere invocata dai privati davanti
ai tribunali. Visto che essi possono contenere delle norme direttamente
applicabili ed altre che non lo sono, la loro qualificazione deve avvenire
per via interpretativa (cfr. DTF 121 V 246 consid. 2b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 2.1 e A4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2. con rinvii).
2.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della
massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia
limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V
157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle
censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le
censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente
A7429/2010
Pagina 10
dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55).
Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.
DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione
concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al
Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di
portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di
motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe
di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
PA; cfr. DTF 119 II 70 consid. 1; decisione del Tribunale amministrativo
federale A6455/2010 del 31 marzo 2010 consid. 2.3 con i riferimenti ivi
citati). Il Tribunale amministrativo federale accerta quindi, con la
collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della
controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (cfr.
artt. 12, 13 e 19 PA in relazione con l'art. 40 della Legge di procedura
civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273]). Ciò vale anche nel
caso della valutazione di documenti probatori (cfr. art. 12 lett. a PA).
L'autorità di ricorso non deve quindi stabilire i fatti ab ovo. Nel contesto
della presente procedura occorre piuttosto verificare i fatti ritenuti
dall'autorità inferiore e correggerli o eventualmente completarli
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A6258/2010 del
14 febbraio 2011 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati; cfr. parimenti
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.52).
3.
Il ricorrente sostiene che il suo diritto di essere sentito sia stato leso a più
riprese, come verrà esposto qui di seguito.
3.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36
consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49
consid. 1).
Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la
A7429/2010
Pagina 11
facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, pag. 293 con
rinvii; decisioni del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e
8C_321/2009 del 9 settembre 2009; decisione del Tribunale
amministrativo federale A7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con
rinvii). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta
anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione
mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da
un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di
partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua
situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, nn. 483
e 484 con riferimenti; ULRICH HÄFELIN/ WALTER HALLER/ HELEN KELLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008,
n. 835).
3.2. Il ricorrente lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto di
essere sentito siccome la decisione impugnata non sarebbe stata
sufficientemente motivata.
3.2.1. La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la
sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale
garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione
motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della
medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che
l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83
consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con riferimenti, DTF 126 I 97
consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze
significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito.
L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le
censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad
esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530
consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97
consid. 2b; decisione del Tribunale amministrativo federale A6258/2010
del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con riferimenti ivi citati; DTAF 2009/35
consid. 6.4.1; RENE RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA
THURNHERR/DENISE BRÜHLMOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. ed.,
Basilea 2010, n. 437; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht. Eine
Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer
Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.). L'ampiezza
A7429/2010
Pagina 12
della motivazione non può peraltro essere stabilita in modo uniforme.
Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della
fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i
principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La
motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno
dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere
il proprio giudizio (cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi riferimenti
giurisprudenziali citati). A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di
motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi
determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha
potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere
d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello
dell'istanza inferiore (DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii; DTF 116
V 28 consid. 3; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea
1991, pagg 150151).
3.2.2. Nel caso in esame, dopo aver illustrato i requisiti posti dalla
categoria 2/B/b che interessa la fattispecie, l'autorità inferiore spiega i
motivi per i quali l'assistenza amministrativa dev'essere accordata. In
particolare, risulterebbe dai documenti bancari in possesso dell'autorità
che B._______ e il conto ad essa intestato sono esistiti durante almeno
tre anni, tra il 1999 e il 2008. Il ricorrente risulterebbe essere un cittadino
americano ("US person"), nonché l'avente diritto economico della
B._______ e quindi della relazione bancaria numero 1, di cui la società
era titolare. Il ricorrente non avrebbe autorizzato l'AFC a richiedere all'IRS
le copie delle sue dichiarazioni FBAR. Durante gli anni 2004 e 2005
sarebbero stati realizzati redditi di almeno fr. 333'652.. Difatti,
nell'ambito di un triennio sarebbe dunque stata superata la media di
fr. 100'000. l'anno. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha quindi
considerato che tutte le condizioni di cui alla categoria 2/B/b dell'Allegato
all'allora vigente Accordo 09 sono adempiute. Con riferimento agli
argomenti sollevati dal ricorrente, in particolare riguardo alla durata della
relazione bancaria e al periodo durante il quale egli ne è stato l'avente
diritto economico, l'AFC ha osservato come risulterebbe dai documenti
bancari che il ricorrente è stato l'avente diritto economico del conto in
oggetto per oltre tre anni. In merito alla validità del Trattato 10, l'autorità
inferiore ha poi ricordato ch'esso è vincolante giusta l'art. 190 Cost. In
simili circostanze, l'autorità ha quindi ribadito l'adempimento di tutte le
condizioni poste dal Trattato 10 (cfr. decisione impugnata, considd. 46).
Sulla base delle indicazioni dettagliate figuranti nella decisione
impugnata, il ricorrente era certo stato in grado di cogliere i motivi sui
A7429/2010
Pagina 13
quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio. Si ricorda altresì
che l'autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e
i mezzi di prova invocati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze
rilevanti per la decisione (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio). Ciò che
l'AFC ha fatto con la decisione impugnata, la quale soddisfa quindi
l'esigenza di motivazione derivante dal diritto di essere sentito. La
censura del ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.
3.3. Il ricorrente adduce inoltre che una violazione del suo diritto di essere
sentito è ravvisabile nella decisione della Svizzera e degli USA di
mantenere segreti i criteri sviluppati nell'Allegato all'Accordo 09, che le ha
impedito di prendere pienamente cognizione dell'oggetto della domanda
di assistenza 31 agosto 2009 e della susseguente decisione 1° settembre
2009 dell'AFC.
3.3.1. Nella procedura legislativa non esiste alcun diritto di essere sentito
(cfr. DFT 123 I 63 consid. 2 con i vari rinvii). L'ascolto individuale di tutte
le persone interessate non sarebbe difatti realizzabile; in siffatte
circostanze è quindi data la possibilità di ricorrere all'esercizio dei diritti
politici (cfr. HÄFELIN/HALLER/KELLER, op. cit., n. 837; MOOR/POLTIER, op.
cit., n. 2.2.7.2, pagg. 317318). Il diritto di essere sentito è dunque limitato
alle procedure che sfociano in decisioni individuali e concrete, in
opposizione alle procedure di tipo legislativo, che portano all'adozione di
atti normativi per i quali, come detto, sono previste altre forme di
partecipazione (cfr. DTF 121 I 230 consid. 2; MICHEL HOTTELIER,
Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, edito da
Thürer/Aubert/Müller, Zurigo 2001, § 51, n. 10; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2. ed,
Berna 2006, n. 1320). Tale garanzia non può pertanto essere invocata
nei confronti di atti normativi, i quali sono adottati nel rispetto della loro
procedura, stabilita secondo i principi dell'organizzazione democratica
(cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.7.2, pagg. 317318).
3.3.2. L'art. 6 del Trattato 10 fa stato dell'intesa tra Svizzera e USA di
discutere pubblicamente o pubblicare l'Allegato al Trattato 10 soltanto
dopo novanta giorni dalla sua sottoscrizione. Questo vincolo di
segretezza è stato voluto espressamente per non pregiudicare gli
interessi delle autorità fiscali di entrambi gli Stati contraenti, in particolare
per promuovere il programma di dichiarazione volontaria delle autorità
fiscali statunitensi. A tenore del Messaggio sull'approvazione del Trattato
10 (FF 2010 2617), tale disposto ha permesso di non mettere in pericolo
la pubblicazione dell'Accordo, necessaria ai fini dell'esecuzione di una
A7429/2010
Pagina 14
procedura conforme allo Stato di diritto per l'emanazione delle decisioni
finali, poiché giusta l'art. 1 n. 2 del Trattato 10, le prime cinquecento
decisioni finali sarebbero state emanate entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda di assistenza amministrativa (il Messaggio nella
versione francese e italiana va letto in tal senso). Il divieto di
pubblicazione o di pubblica discussione è quindi stato mantenuto per una
breve durata determinata ed è stato tolto alla scadenza del periodo
concordato: a partire dal 17 novembre 2009 (cfr. decisione 1° settembre
2009, petitum, ad n. 8 sub doc. UBS Editionsverfügung
Definitivtext_02.09.09, dossier AFC) il ricorrente, come ogni altra persona
trovatasi nella sua medesima situazione, sarebbe quindi stato in grado di
prendere piena conoscenza dei criteri di cui all'Allegato.
3.3.3. L'art. 20e OCDIUSA garantisce i diritti di procedura alle persone
interessate da una domanda di scambio d'informazioni da parte
dell'autorità americana competente. Dispone che l'AFC notifica parimenti
alla persona interessata, che ha designato un mandatario svizzero
autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore
delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità
americana, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta
la segretezza (cfr. art. 20e cpv. 1 OCDIUSA). Se tuttavia la persona
interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le
notificazioni, la medesima deve essere eseguita dalla competente
autorità americana secondo il diritto americano. Contemporaneamente,
l'AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di
informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le
notificazioni (cfr. art. 20e cpv. 2 OCDIUSA). La persona interessata,
salvo eccezione, può partecipare alla procedura e consultare gli atti (cfr.
art. 20e cpv. 3 OCDIUSA).
3.3.4. Con riferimento alle circostanze del caso concreto si osserva
quanto segue. Già con missiva 29 dicembre 2009, il ricorrente,
comunicando di voler eleggere domicilio legale presso il suo
patrocinatore, ha chiesto all'AFC di poter visionare la documentazione
completa inviata a quest'ultima da UBS SA, in modo da poter prendere
compiutamente posizione prima dell'emanazione della decisione finale
(cfr. doc. ***Eingang Vollmacht_22.12.2009, dossier AFC). L'AFC aveva
quindi comunicato al suo patrocinatore il 4 gennaio 2010, di non disporre
ancora della documentazione richiesta (cfr. doc. ***_Bestätigung
Vollmacht_Brief, dossier AFC). Con scritto 2 luglio 2010, l'AFC ha
trasmesso al ricorrente l'incarto completo di UBS SA che lo concerneva,
comprendente la decisione 1° settembre 2009 così pure la richiesta
A7429/2010
Pagina 15
dell'autorità statunitense 31 agosto 2009, assegnandoli nel contempo un
termine scadente il 9 agosto 2010 per prendere posizione in merito (cfr.
doc. ***_Akteneinsicht mit Frist_Brief, dossier AFC). Il 9 agosto 2010 il
ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni all'AFC (cfr. doc.
***_Stellungsnahme_09.08.2010, dossier AFC). Delle medesime è poi
stato tenuto conto dall'autorità inferiore nella resa della decisione finale
qui impugnata.
Alla luce di quanto esposto ai considerandi che precedono, si deve quindi
concludere che la clausola di segretezza di cui all'art. 6 Trattato 10 non
ha leso in alcun modo il diritto di essere sentito del ricorrente, visto che
nella procedura legislativa. Si rileva altresì come prima che fosse
emanata la decisione di settembre 2010 – che non è peraltro parte delle
prime cinquecento emesse entro i novanta giorni di cui al vincolo di
segretezza – gli è stata data l'opportunità di esprimersi in merito, come
meglio si vedrà appresso, conformemente al diritto di essere sentito.
3.3.5. Per quanto riguarda invece la decisione 1° settembre 2009, va
precisato quanto segue. Conformemente ai predetti disposti dell'art. 20e
OCDIUSA, l'AFC era tenuta a notificare tale decisione alle persone
interessate aventi designato un mandatario in Svizzera autorizzato a
ricevere le notificazioni. Ciò che l'autorità ha effettivamente fatto, ma, per
forza di cose, solo non appena è venuta in possesso delle informazioni
richieste a UBS SA proprio tramite la decisione 1° settembre 2009, che le
hanno permesso di individuare concretamente l'identità delle persone
toccate dalla domanda di assistenza amministrativa. La decisione 1°
settembre 2009 – peraltro pubblicata sul sito internet dell'autorità il
15 settembre 2009 (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale
A6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.3.3) – era quindi necessaria,
poiché sulla base dei criteri astratti contenuti nell'allora vigente Accordo
09 non era possibile individuare concretamente i destinatari della
domanda. Il ricorrente è quindi venuto a conoscenza dei criteri contenuti
nell'Allegato nonché della decisione 1° settembre 2009 allorquando l'AFC
ha ottenuto le informazioni da parte di UBS SA. Nel caso concreto, ciò è
avvenuto a partire dal 2 luglio 2010 (cfr. consid. 3.3.4 del presente
giudizio). Esso ha dunque avuto tempo sino al 9 agosto 2010 per
esercitare pienamente il suo diritto di essere sentito, concessogli come da
missiva 2 luglio 2010 dell'autorità inferiore (cfr. consid. 3.3.4 del presente
giudizio). Garanzia della quale ha fatto uso il 9 agosto 2010 presentando
le proprie puntuali osservazioni. Delle medesime è stato tenuto conto
dall'AFC nella resa della decisione finale qui impugnata. Infine, il
ricorrente ha dipoi avuto nuovamente la possibilità di esprimersi,
A7429/2010
Pagina 16
impugnando la decisione finale dell'AFC mediante ricorso dinanzi allo
scrivente Tribunale e partecipando all'istruzione tramite il memoriale di
replica 3 marzo 2011, nonché vari ulteriori scritti. Alla luce delle surriferite
circostanze, si deve concludere che neppure la decisione 1° settembre
2009 ha leso il diritto di essere sentito del ricorrente, che, come visto, gli
è stato pienamente concesso. Per il che, anche questa censura si rivela
del tutto destituita di ogni fondamento.
3.4. Il ricorrente sostiene poi che giusta l'art. 28 cpv. 5 della Legge
federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia
penale (Assistenza in materia penale, AIMP, RS 351.1) – il quale a suo
avviso si applica alla fattispecie – la domanda di assistenza 31 agosto
2009 dell'IRS redatta in lingua inglese andrebbe tradotta almeno in una
delle lingue nazionali. A suo avviso, nella lingua originale essa non è
chiaramente comprensibile né per le autorità federali chiamate a trattarla,
né per le persone interessate dalla domanda di assistenza
amministrativa. Secondo lui, in assenza di una traduzione, questa
richiesta – e di riflesso anche la conseguente decisione 1° settembre
2009 dell'AFC – deve essere ritenuta nulla, poiché lesiva del diritto di
essere sentito.
3.4.1. La censura sollevata dal ricorrente presuppone d'accertare le lin
gue nelle quali la domanda d'assistenza può essere presentata sulla base
del Trattato 10. Né la CDIUSA 96, né il Trattato 10 sanciscono in quali
lingue può essere presentata una domanda di assistenza amministrativa.
Ne discende che in linea di principio detta domanda può essere
presentata in una qualsiasi lingua e dunque anche in lingua inglese.
3.4.2. Giusta l'art. 190 Cost., il Trattato 10 è vincolante nell'ordinamento
giuridico svizzero. La conformità del diritto internazionale – di cui fa parte
il Trattato 10 – con la Costituzione federale e le leggi federali non può
essere esaminata qualora il diritto internazionale sia più recente. Il diritto
anteriore al Trattato 10, trova applicazione per quanto le sue norme non
siano in contraddizione con quest'ultimo. Per questi motivi, sebbene difetti
una versione originale del Trattato 10 in almeno una lingua ufficiale della
Confederazione, come prescritto dall'art. 13 cpv. 1 della Legge federale
del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le
comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing, RS 441.1), esso rimane
vincolante per la Svizzera (cfr. DTAF 2010/40 consid. 3, in particolare
consid. 3.3 per quanto riguarda la questione della lingua del Trattato 10).
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Pagina 17
3.4.3. L'AIMP disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali
non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione
internazionale in materia penale (cfr. art. 1 AIMP). L'art. 27 cpv. 1 AIMP
precisa che l'art. 28 AIMP si applica a tutti i procedimenti disciplinati da
questa legge. In concreto, il caso che qui ci occupa concerne una
procedura di assistenza amministrativa (cfr. consid. 6.9 del presente
giudizio), motivo per cui l'AIMP non è per principio ad esso applicabile.
Già per queste ragioni la censura sollevata dal ricorrente si rivela priva di
fondamento.
3.4.4. Va poi esaminata la censura del ricorrente, secondo cui, l'AFC
avrebbe dovuto tradurre in una lingua ufficiale della Svizzera la domanda
di assistenza amministrativa dell'IRS nonché i relativi annessi redatti in
lingua inglese.
Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, né l'art. 6 CEDU, né la
garanzia costituzionale del diritto di essere sentito conferiscono alla parte
interessata da un procedimento il diritto di ottenere una traduzione nella
propria lingua degli atti di un incarto redatti in una lingua di cui egli non ha
la padronanza. Di principio, spetta alla parte interessata farsi tradurre gli
atti ufficiali di un incarto (cfr. DTF 131 V 35 consid. 3.3 con riferimenti
citati, 127 V 219 consid. 2b/bb, 115 Ia 65 consid. 6; decisione del
Tribunale amministrativo federale C7871/2009 del 25 maggio 2010
consid. 3). In tali circostanze è dunque a giusto titolo che l'AFC non ha
provveduto alla traduzione della domanda di assistenza (cfr. decisione
del Tribunale amministrativo federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011
consid. 4.3.4). Va inoltre aggiunto che in concreto il ricorrente – come
pure il suo mandante – non nega di padroneggiare l'inglese, tant'è che
nel suo ricorso si è ampiamente espressi in merito alla validità del
Trattato 10 e della domanda di assistenza dell'IRS.
Anche l'allegazione del ricorrente secondo cui le autorità federali non
avrebbero pienamente compreso il tenore della domanda di assistenza,
poiché redatta in lingua inglese, è priva di pertinenza. Non si vede per
quali motivi l'autorità inferiore – come pure il Tribunale statuente –
dovrebbe accertarsi che i suoi membri abbiano la padronanza assoluta
dell'inglese. Del resto, il ricorrente non ha segnalato alcuna incongruenza
tra la decisione 1° settembre 2009 dell'AFC e la domanda di assistenza
31 agosto 2009 dell'IRS, dimostrante un'eventuale incomprensione della
richiesta americana da parte delle autorità federali (cfr. DTF 131 V 35
consid. 3.3 con rinvii; decisione del Tribunale amministrativo federale A
4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 4.3.4).
A7429/2010
Pagina 18
3.4.5. Alla luce di quanto appena esposto, risulta che è a giusto titolo che
la domanda di assistenza 31 agosto 2009 è stata presentata dall'IRS in
lingua inglese, nonché che la stessa è pienamente valida. Ma vi è di più.
Una traduzione della stessa in una lingua nazionale non risulta
necessaria. Per questi motivi, sia la censura sollevata dal ricorrente, che
la sua richiesta di traduzione della domanda di assistenza statunitense
postulata in limine litis (cfr. petitum ricorsuale ad 1), vanno entrambe
respinte.
4.
Il ricorrente solleva poi numerose censure in merito alla validità e
all'applicabilità degli Accordi conclusi tra Svizzera e USA nella fattispecie.
In particolare, egli contesta dapprima l'Accordo 09 (cfr. punto III. A del
ricorso), nel seguito l'Accordo 09 emendato mediante il Protocollo
d'emendamento del 31 marzo 2010 (cfr. punto III. B del ricorso), quindi la
richiesta 31 agosto 2009 dell'IRS e la successiva decisione 1° settembre
2009 dell'AFC (cfr. punto III. C del ricorso) e per finire la decisione finale 6
settembre 2010 dell'autorità inferiore (cfr. punto III. D del ricorso). Anche
in sede di replica e nei successivi complementi, ribadendo le sue tesi
ricorsuali, discute nuovamente la validità e l'applicabilità dell'Accordo 09.
Prima di procedere con la disamina delle svariate censure ricorsuali,
occorre avantutto apportare la seguente precisazione. Come esposto nel
presente giudizio sub lett. E., l'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono stati
approvati dall'Assemblea federale tramite il Decreto federale del
17 giugno 2010 (RU 2010 2907). La Svizzera ha quindi notificato agli
USA il medesimo giorno l'adempimento delle procedure interne
d'approvazione secondo l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10. Tale versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10 è, come detto,
denominata Trattato 10.
Il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo e non, come l'Accordo
09, una composizione amichevole che va valutata nel contesto della CDI
USA 96 (cfr. lett. D del presente giudizio). Esso va dunque messo sul
medesimo rango della CDIUSA 96 (cfr. tra le molte decisioni del
Tribunale amministrativo federale, A6662/2010 del 27 giugno 2011
consid. 4.2 e ATAF 2010/40 consid. 6.2.2 nonché lett. F del presente
giudizio). Lo scrivente Tribunale procederà quindi nell'esame delle
doglianze ricorsuali secondo i disposti del Trattato 10, base legale
applicabile al caso concreto.
A7429/2010
Pagina 19
5.
Come esposto in narrativa, il ricorrente contesta la validità e l'applicabilità
del Trattato 10.
5.1. Essendosi già espresso in merito a parecchie delle censure ricorsuali
in numerose altre sentenze pubblicate – in particolare nella già citata
sentenza pilota A4013/2010 del 15 luglio 2010 (come detto, pubblicata
parzialmente in DTAF 2010/40) – lo scrivente Tribunale procederà qui di
seguito a un'esposizione delle medesime in sunto, richiamando la
costante giurisprudenza in materia, confermata anche in questa sede.
5.1.1. Il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo, vincolante
nell'ordinamento giuridico svizzero. Né il diritto interno, né la prassi
consentono di derogarvi. Il Tribunale amministrativo federale è tenuto,
conformemente all'art. 190 Cost., ad applicare il diritto internazionale
quand'anche fosse contrario alla Costituzione federale. In ogni caso, non
è possibile esaminare la conformità del diritto internazionale con le leggi
federali, in particolare se esso è più recente (cfr. la citata DTAF 2010/40
consid. 3 con i numerosi riferimenti ivi menzionati).
Il diritto internazionale, le cui fonti sono codificate all'art. 38 dello Statuto
della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501),
regola in particolare il rapporto tra gli Stati. Le norme di diritto
internazionale si basano sul diritto consuetudinario il quale è codificato
nella CV. I trattati internazionali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a CV – tra i
quali anche il Trattato 10 – vanno interpretati secondo le disposizioni
della CV (cfr. la citata decisione A4013/2010 considd. 8.1 e 4.6 con
rinvii). L'art. 26 CV, quale norma consuetudinaria di diritto internazionale,
sancisce il principio secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti e
queste devono eseguirlo in buona fede (pacta sunt servanda). Il termine
"parte" indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato
(cfr. art. 2 cpv. 1 lett. g CV). Giusta l'art. 27 CV, tranne nel caso di una
manifesta violazione della regolamentazione delle competenze (cfr.
art. 46 CV), una parte non può di principio invocare le disposizioni della
propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un
trattato (cfr. DTF 124 II 293 consid. 4 e DTF 120 Ib 360 consid. 2c). Di
conseguenza, malgrado le disposizioni del loro ordinamento interno gli
Stati sono obbligati a rispettare le obbligazioni derivanti dal diritto
internazionale. Ogni violazione di un trattato configura una violazione del
diritto internazionale per la quale lo Stato che ha agito in tal modo
A7429/2010
Pagina 20
dev'esserne ritenuto responsabile (cfr. DTAF 2010/40 consid. 4.2 con i
riferimenti ivi citati e DTAF 2010/7 consid. 3.3.3 con riferimenti).
Come detto, il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo che va
dunque posto sul medesimo rango della CDIUSA 96 (cfr. DTAF 2010/40
consid. 6.2.2). Visto che entrambi gli accordi sono stati conclusi tra le
medesime Parti, conformemente all'art. 30 cpv. 3 CV, il trattato anteriore
non si applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili
con quelle del trattato posteriore (principio della lex posterior). Fra l'altro,
l'art. 7a del Trattato 10 precisa che ai fini dell'esecuzione della domanda
di assistenza amministrativa formulata dall'IRS il 31 agosto 2009, in caso
di disposizioni discordanti, esso prevale sull'esistente CDIUSA 96 così
pure sull'Accordo 03. Nel contesto della predetta domanda di assistenza,
il Trattato 10 prevale dunque sugli accordi conclusi anteriormente (cfr. tra
le molte decisioni del Tribunale amministrativo federale, A6053/2010 del
10 gennaio 2011 consid. 4). La CDIUSA 96 torna tuttavia d'applicazione,
allorquando il Trattato 10 non contiene delle norme che vi differiscano.
Ciò vale in particolare per il diritto procedurale, per il quale è applicabile la
OCDIUSA, per quanto il Trattato 10 non preveda delle norme proprie,
così come risulta peraltro dal suo art. 1 cpv. 2 (cfr. tra le molte decisioni
del Tribunale amministrativo federale, A6053/2010 del 10 gennaio 2011
consid. 3; A4911/2010 del 30 novembre 2010 consid. 3 così pure la già
citata A4013/2010 considd. 2.1 e segg. e 6).
Per determinare il rapporto tra le disposizioni che regolano il medesimo
oggetto previste nel Trattato 10, nella CDIUSA 96, nella CEDU e nel
Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici
(Patto ONU II, RS 0.103.2), occorre far riferimento all'art. 30 CV. Nella
predetta sentenza DTAF 2010/40, lo scrivente Tribunale ha sancito che i
disposti del Trattato 10 prevalgono sulle altre disposizioni di diritto
internazionale, compresi gli artt. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita
privata e familiare) e 17 Patto ONU II (divieto e tutela contro interferenze
od offese arbitrarie o illegittime nella sfera privata e personale) poiché tali
norme non appartengono al diritto internazionale imperativo. Gli
importanti interessi economici della Svizzera, come pure l'interesse a
rispettare gli impegni internazionali presi, prevalgono inoltre sull'interesse
individuale delle persone toccate dalla domanda di assistenza
amministrativa a tenere segreta la propria situazione patrimoniale (cfr. la
citata DTAF 2010/40 considd. 4.5 e 6 con riferimenti). Le garanzie
procedurali sancite dall'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo) non si
applicano in materia d'assistenza amministrativa (cfr. la già citata DTAF
2010/40 consid. 5.4.2).
A7429/2010
Pagina 21
Un trattato internazionale può essere applicato a titolo provvisorio in
attesa della sua effettiva entrata in vigore allorquando esso medesimo
dispone in tal modo o quando gli Stati contraenti avevano in una qualche
altra maniera così convenuto durante i negoziati (cfr. art. 25 cpv. 1 CV).
L'art. 9 del Trattato 10 e l'art. 3 cifra 2 del Protocollo 10 prevedono
espressamente l'applicazione provvisoria. Entrambi i predetti testi erano
quindi validamente in vigore allorquando il Trattato 10 non lo era ancora
formalmente (cfr. la citata decisione DTAF 2010/40 considd. 4.3 e 5.3.5).
L'irretroattività di un trattato internazionale è la regola (cfr. art. 28 CV). Gli
Stati contraenti sono tuttavia liberi sia di concordare esplicitamente
l'applicazione retroattiva del trattato, sia di prevederla implicitamente (cfr.
la citata DTAF 2010/40 consid. 4.4 nonché decisione del Tribunale
amministrativo federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.5).
Delle regole di procedura sono peraltro state applicate retroattivamente a
dei fatti anteriori, in quanto il divieto dell'irretroattività è valido unicamente
per il diritto penale materiale e non per il diritto procedurale, del quale
fanno parte le disposizioni in materia di assistenza amministrativa (cfr.
oltre alla succitata DTAF 2010/40, le decisioni del Tribunale
amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1.5 e
A4876/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1).
Le Parti contraenti hanno voluto del resto applicare il Trattato 10 a dei
fatti accaduti prima della sua sottoscrizione. Tale volontà d'applicazione
retroattiva dell'allora vigente Accordo 09 risulta chiaramente dai criteri per
la concessione dell'assistenza amministrativa di cui all'Allegato al
predetto Trattato. A prescindere quindi da quanto previsto al suo art. 8,
ossia la sua entrata in vigore al momento della firma, Svizzera e USA
hanno voluto attribuire al Trattato 10 un effetto retroattivo (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011
consid. 4.1.5 e A7094/2010 del 21 gennaio 2010 consid. 4.1.4).
Come detto in precedenza, una parte contraente non può in principio
invocare la violazione di una disposizione del suo diritto interno
concernete la competenza a concludere trattati per infirmare il proprio
consenso ad esserne vincolato. Giusta l'art. 46 CV, unicamente se la
violazione è manifesta e riguarda una norma di importanza fondamentale
del proprio diritto interno è possibile invalidare il trattato. Nel caso
concreto, un eventuale mancato rispetto delle competenze previste dal
diritto interno per la procedura d'approvazione non potrebbe dunque
essere eccepito alla validità del Trattato 10, visto che una simile
violazione non avrebbe potuto essere notoria agli USA. Ciò vale altresì
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sia per l'esenzione del Trattato 10 dall'assoggettamento a referendum
(facoltativo), sia per la determinazione da parte del Consiglio federale
dell'applicazione provvisoria del Trattato (cfr. la citata DTAF 2010/40
considd. 5.3.4 e 5.3.5). Non occorre quindi esaminare se il Consiglio
federale ha effettivamente osservato le condizioni poste dalla propria
legislazione interna (ossia, la salvaguardia di importanti interessi della
Svizzera e una particolare urgenza) per accordarsi sull'applicazione
provvisoria del Trattato (cfr. art. 7b della Legge sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 [LOGA, RS 172.010]),
poiché, in considerazione della sola ottica determinante di cui all'art. 46
CV, appare irrilevante (cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 5.3.5).
Il Consiglio federale era peraltro competente per concludere l'Accordo 09
in virtù dell'art. 7a LOGA, essendo il medesimo una composizione
amichevole conclusa in virtù dell'art. 25 CDIUSA 96. L'espressione
"autorità competente" giusta l'art. 25 CDIUSA 96 designa per quanto
concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. f
CDIUSA 96). Questa competenza è conforme agli artt. 7a e 48a LOGA.
Secondo gli artt. 47 cpv. 4 e 38 LOGA le unità amministrative superiori e
il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su
singole questioni. Ne discende che il Consiglio federale era legittimato a
concludere l'Accordo 09 (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale A7789/2009 del 21 gennaio 2010 considd. 3.7.2 e 5.6.2 con
riferimenti citati). In siffatte circostanze è dunque superfluo discutere le
asserzioni sollevate dal ricorrente in merito alla perizia 23 settembre 2009
elaborata dal Prof. Robert Waldburger.
Lo scrivente Tribunale ha inoltre avuto modo di giudicare come il fatto che
l'IRS abbia ritirato completamente e definitivamente il provvedimento
"John Doe Summons" non incida in alcun modo sull'applicabilità del
Trattato 10 (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A
6242/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 6.2 e A6258/2010 del 14 febbraio
2011, consid. 8). Ciò poiché in ragione dei principi interpretativi sanciti
dall'art. 31 cpv. 1 CV, la cifra di 4'450 conti non costituisce accezione
alcuna volta a determinare se il Trattato 10 debba essere considerato
adempiuto dalle parti contraenti. Secondo lo scrivente Tribunale, il fatto
che la Svizzera abbia trasmesso agli Stati Uniti i dati bancari relativi a
4'450 conti non sta altresì a significare che il Trattato 10 sia adempiuto
(cfr. tra le molte, decisione del Tribunale amministrativo federale A
6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 2.4.2). Una siffatta interpretazione è
peraltro conforme al principio della sicurezza del diritto ed è parimenti
A7429/2010
Pagina 23
confermata dall'art. 10 del Trattato 10, in applicazione del quale, a
tutt'oggi le parti non hanno ancora confermato l'adempimento integrale
degli obblighi assunti in seguito alla sottoscrizione del medesimo.
5.1.2. In conclusione, il Trattato 10 è vincolante per il Tribunale
amministrativo federale ai sensi dell'art. 190 Cost. Un esame
dell'adeguatezza dei criteri relativi alla concessione dell'assistenza
amministrativa definiti dal Trattato 10 è dunque escluso. Ne consegue
che le persone interessate possono opporsi alla concessione
dell'assistenza amministrativa unicamente provando che i criteri di cui
all'Allegato al Trattato 10 sono stati applicati in modo erroneo al loro caso,
oppure dimostrando che i risultati ai quali è giunta l'AFC si fondando su
degli errori di calcolo (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid. 8.3.3
con riferimenti citati; cfr. parimenti decisioni del Tribunale amministrativo
federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.6 e A4876/2010
dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1).
5.2. Alla luce di quanto esposto in precedenza, le corrispondenti censure
ricorsuali sollevate dal ricorrente vanno respinte, e meglio: non vi è stata
alcuna violazione del principio di divieto di retroattività delle leggi così
pure nessuna violazione in ragione dell'applicazione provvisoria del
Trattato 10. Non occorre quindi esaminare se, secondo il diritto interno
svizzero, il segreto bancario si oppone alla trasmissione delle
informazioni richieste dall'IRS, in ragione del fatto che il Trattato abbia
qualificato dei comportamenti in maniera differente da quanto previsto
dalla casistica riferita alla sottrazione d'imposta nel diritto svizzero (art.
175 e segg. della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta
federale diretta [LIFD, RS 642.11], art. 56 della Legge federale del 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID,
RS 642.14]). Il Trattato 10 è peraltro tuttora in vigore e quindi applicabile
anche al caso in esame. È del tutto superfluo procedere quindi alla
disamina del parere giuridico del Prof. Robert Waldburger. Per la
concessione dell'assistenza amministrativa agli USA sono dunque
determinanti esclusivamente i criteri contenuti nell'Allegato al Trattato 10.
Di conseguenza, non occorre ordinare alcuna delle misure istruttorie
postulate dal ricorrente in limine litis, volte all'esame della costituzionalità
e applicabilità del Trattato 10 (cfr. petitum ricorsuale ad 2.1 e 2.3) nonché
all'accertamento del numero di conti bancari trattati dall'AFC e quelli di cui
l'IRS ha ottenuto informazioni (cfr. petitum ricorsuale ad 5). In particolare,
vanno respinte le richieste d'audizione dei testimoni postulate mediante
istanza di misure istruttorie 16 marzo 2011 (cfr. citato allegato, pag. 5). Si
rammenta a tal proposito che il diritto d'amministrare le prove
A7429/2010
Pagina 24
presuppone che il fatto da provare sia rilevante, che il mezzo probatorio
indicato sia necessario per il suo accertamento e che la domanda sia
formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla legge (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1;
parimenti sentenza del Tribunale amministrativo federale A6873/2010
del 7 marzo 2011 consid. 3.2). Non essendo qui il caso, non è
necessario procedere con l'assunzione delle predette misure istruttorie.
Nondimeno, come meglio si vedrà appresso (cfr. consid. 6.4 del presente
giudizio), mediante la sottoscrizione del Trattato 10 – che contiene dei
criteri astratti per identificare i contribuenti interessati dalla domanda di
assistenza, senza tuttavia citarli per nome – non è stato violato il divieto
delle "fishing expeditions".
5.3. Il ricorrente lamenta dipoi che i criteri contenuti nell'Allegato al
Trattato 10 violano il principio della presunzione d'innocenza.
Come già esposto in precedenza, lo scrivente Tribunale non può
esaminare la conformità del Trattato 10 con la Costituzione federale e le
Leggi federali (cfr. consid. 5.1.1 che precede). Il Trattato 10 deve dunque
essere applicato anche qualora dovesse instaurare un regime che implica
una presunzione di colpevolezza per "truffe e reati analoghi" non appena
determinati criteri sono adempiuti (cfr. parimenti decisioni del Tribunale
amministrativo federale A8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.4 e A
7156/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 5.2.1). Va altresì ribadito che la
procedura di assistenza amministrativa non è sottoposta alle esigenze
dell'art. 6 CEDU e alle disposizioni corrispondenti del Patto ONU II (cfr.
consid. 5.1.1; parimenti sentenza del Tribunale federale 1C_224/2008 del
30 maggio 2008 consid. 1.2 con riferimenti ivi citati). E occorre dipoi
ricordare che il giudice dell'assistenza non si pronuncia in merito alla
colpevolezza delle persone interessate dal procedimento di assistenza
amministrativa e non compete peraltro a lui verificare se un atto punibile è
stato effettivamente commesso (cfr. tra le molte decisioni del Tribunale
amministrativo federale, A6933/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.4 con
riferimenti). In siffatte circostanze, la censura sollevata dal ricorrente è
priva di ogni fondamento, non applicandosi tale principio in ambito di
assistenza amministrativa (cfr. anche decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6262/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 4.2.4 e A
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 4).
5.4. A mente del ricorrente, la procedura adottata tesa a verificare se la
situazione concreta di un contribuente americano corrisponde ai criteri
previsti nell'Allegato all'Accordo 09, non solo rovescerebbe il principio
A7429/2010
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dell'onere probatorio a carica dell'autorità rogante, ma addirittura lo
stravolgerebbe, dal momento che contro ogni principio di sovranità
nazionale, la selezione dei casi rientranti nel campo d'applicazione
dell'Accordo 09 è stata demandata a UBS SA, conformemente al suo art.
4. Il ricorrente censura quindi l'arbitrarietà nell'aver lasciato a UBS SA,
entità di diritto privato, la facoltà di decidere quali e quanti incarti
sarebbero stati posti al vaglio dell'Autorità federale, la quale non avrebbe
quindi potuto decidere autonomamente fino a che punto (in termini di
numeri) l'assistenza avrebbe dovuto essere concessa.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha preso una decisione nei confronti di UBS
SA che la obbligava a fornirle delle informazioni ai sensi dell'art. 20d
cpv. 2 OCDIUSA. Essa ha richiesto all'istituto bancario, nei termini di cui
all'art. 4 dell'Accordo 09, di fornire in particolare i dossiers completi dei
clienti che adempivano i criteri di cui all'Allegato dell'Accordo 09.
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, UBS SA non aveva la
possibilità di scegliere dei conti o di trasmettere all'AFC unicamente dei
dati bancari che riguardassero taluni clienti. Ma al contrario, essa doveva
trasmettere all'autorità inferiore tutti i dossiers dei clienti che adempivano i
criteri di cui all'Allegato all'attuale Trattato 10 (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A6302/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.1).
Considerato come non appartenga allo scrivente Tribunale verificare se
UBS SA abbia correttamente eseguito la decisione resa nei suoi confronti
dall'AFC, la censura del ricorrente – nella misura in cui è ricevibile – deve
essere respinta (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A
6302/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2 con i riferimenti ivi citati).
5.5. Il ricorrente lamenta che nella stipula dell'Accordo 09, il Governo
svizzero ha agito a tutela dell'interesse proprio, in quanto azionista, per il
tramite della Banca Nazionale Svizzera, di UBS SA. A sostegno di detta
tesi, adduce che il Consiglio federale non avrebbe fatto uso dei poteri
decisionali di carattere straordinario che gli sono conferiti dalla
Costituzione per sottoscrivere tale Accordo.
Il Trattato 10 è stato concluso dalla Svizzera sulla base dell'art. 26 CDI
USA 96. Nel proprio Messaggio, il Consiglio federale spiega che il
Trattato 10 è stato sottoscritto non solo nel rispetto degli impegni di diritto
internazionale presi dalla Svizzera in virtù degli accordi internazionali, ma
anche al fine di proteggere gli importanti interessi economici dello Stato,
tra cui il benessere economico del paese. Secondo l'Esecutivo federale,
tenuto conto delle conseguenze della crisi economica e finanziaria e della
A7429/2010
Pagina 26
generale insicurezza economica, considerata l'importanza di UBS SA per
il sistema economico svizzero, il suo tracollo avrebbe arrecato un danno
notevole all'intero settore bancario e all'intera economia del nostro Paese
(cfr. Messaggio del 14 aprile 2010 sull'approvazione dell'Accordo tra la
Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza
amministrativa relativa a UBS SA e del Protocollo d'emendamento, in
FF 2010 2589, 2593 e segg.).
Considerato come non sia possibile né esaminare l'eventualità di un
tracollo dell'istituto bancario, né stabilire la gravità delle eventuali
conseguenze, è sufficiente che la valutazione operata dal Consiglio
federale non fosse a priori insostenibile. La difesa degli interessi socio
economici della Svizzera costituisce quindi un motivo sufficiente per
concludere che il Trattato 10 è stato sottoscritto nel solo interesse
pubblico della Confederazione. Peraltro, come giudicato dallo scrivente
Tribunale, tale ingerenza è stata ritenuta ammissibile, conformemente
all'art. 8 cpv. 2 CEDU nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 6.5.4). La censura sollevata dal
ricorrente va conseguentemente respinta.
5.6. Il ricorrente sostiene che il Trattato 10 violi il principio
dell'uguaglianza poiché penalizza unicamente i clienti di UBS SA e non
quelli di altre banche. Censura dunque una violazione degli artt. 8 Cost.,
14 CEDU, 2 cpv. 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo
ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I, RS 0.103.1).
Come detto poc'anzi, lo scrivente Tribunale non può verificare la
conformità del Trattato 10 con la Costituzione federale e le Leggi federali.
Il Trattato 10 prevale altresì sugli accordi internazionali conclusi
anteriormente che gli sarebbero contrari (cfr. consid. 5.1.1 che precede),
ciò che dispensa lo scrivente Tribunale dall'esame di un'ipotetica
violazione delle predette norme, nella misura in cui siano pertinenti (ciò
che non dev'essere d'altronde giudicato; cfr. decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6962/2010 del 18 luglio 2011 considd. 3.2 e
segg. e A6930/2010 del 9 marzo 2010 consid. 5.3.3).
Si sottolinea peraltro che le postulate violazioni degli artt. 14 CEDU e
2 cpv. 2 Patto ONU I – le cui garanzie non godono di un'esistenza
indipendente (cfr. DTF 135 I 161 consid. 2.2 e riferimenti, DTF 133 V 367
consid. 11.3 pag. 388, DTF 123 II 472 consid. 4c pag. 477) – sarebbero
ad ogni modo infondate e ciò poiché il ricorrente non le invoca in
combinazione con un'altra garanzia convenzionale considerata un diritto
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sostanziale ai sensi delle predette Convenzioni. Inoltre, esso non
dimostra in che modo le succitate disposizioni gli offrirebbero una
protezione più ampia di quella di cui all'art. 8 Cost. Il Trattato 10 deve
pertanto essere applicato anche qualora dovesse comportare un
supposto regime giuridico differente per i clienti di UBS SA rispetto a
quelli di altre banche (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale
A8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.2 e A7156/2010 del 17 gennaio
2011 consid. 5.2.1).
5.7. A mente del ricorrente, l'esclusione della clausola referendaria
disposta nel Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva l'Accordo
09 e il Protocollo 10 deve essere considerata quale violazione dei diritti
politici dei cittadini svizzeri compiuta ad opera del Consiglio federale.
A torto. Pure su tale censura lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di
esprimersi, sancendo come anche se il Trattato 10 non è stato sottoposto
a referendum (facoltativo), esso è vincolante per la Svizzera (cfr. la citata
decisione DTAF 2010/40 consid. 5.3.4, cfr. parimenti decisioni del
Tribunale amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011
consid. 4.1.4 e A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.4). Sarebbe
potuto essere altrimenti, unicamente qualora il non aver assoggettato a
referendum (facoltativo) il Trattato 10 avesse costituito una violazione
manifesta del diritto interno svizzero concernente la competenza a
concludere trattati e avesse riguardato una norma di importanza
fondamentale (cfr. art. 46 cpv. 1 CV). Ciò che, come detto in precedenza
(cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio), non è stato il caso.
5.8. Il ricorrente ravvisa dipoi una violazione del principio della
separazione dei poteri da parte del Consiglio federale, poiché
concordando la clausola di segretezza di cui all'art. 6 del Trattato 10,
avrebbe inibito il diritto di essere sentito nelle procedure riservate ai
Tribunali.
Considerato come non sussista alcuna violazione del diritto di essere
sentito riferita alla clausola di segretezza (cfr. consid. 3.3 del presente
giudizio), la violazione del principio della separazione dei poteri – peraltro,
principio costituzionale non iscritto nella Costituzione federale
(cfr. AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit., nn. 55 e 1721;
HÄFELIN/HALLER/KELLER, op. cit., n. 1410) – motivata sulla base di una
violazione del diritto di essere sentito insussistente, appare priva di
fondamento. Non è quindi necessario dilungarsi oltre nella sua analisi.
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Pagina 28
6.
Occorre ora procedere con la disamina delle censure relative alla
domanda di assistenza amministrativa trasmessa all'autorità inferiore da
parte dell'IRS il 31 agosto 2009 (cfr. consid. 6.1 che segue) nonché della
decisione 1° settembre 2009 resa dall'AFC nei confronti di UBS SA
(cfr. consid. 6.2 che segue).
6.1.
6.1.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. d del Decreto federale del 22 giugno 1951
concernente delle convenzioni internazionali conchiuse dalla
Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2), il
Consiglio federale è competente per disciplinare la procedura da
osservare per gli scambi di informazioni previsti da una Convenzione (cfr.
decisione del Tribunale amministrativo federale A7789/2009 del 21
gennaio 2010 consid. 2). Con riferimento allo scambio di informazioni con
gli USA fondato sull'art. 26 CDIUSA 96, il Consiglio federale ha fatto uso
di tale competenza emanando l'OCDIUSA. L'allora vigente Accordo 09
nonché il Trattato 10 nulla mutano a tale procedura (cfr. DTAF 2010/64
consid. 1.4.2, decisioni del Tribunale amministrativo federale A
4013/2010 consid. 2.1 e A7432/2008 del 5 marzo 2009 consid. 1.1 e
seg.).
A tenore dell'art. 20c cpv. 1 OCDIUSA, l'AFC procede con un esame
preliminare delle richieste per lo scambio di informazioni da parte delle
competenti autorità americane al fine di prevenire truffe e delitti analoghi
in materia fiscale giusta l'art. 26 CDIUSA 96. Tale esame è limitato a
sapere se le condizioni da adempiere secondo le norme pertinenti, sono
state rese verosimili. Nel caso di richieste formulate dagli USA, a tale
stadio della procedura l'AFC non deve ancora esaminare se le condizioni
dell'assistenza amministrativa sono adempiute o meno. Essa non deve
neppure esprimersi in merito all'esistenza di una truffa o di un reato
analogo ai sensi dei disposti di legge pertinenti e nemmeno riguardo al
fatto se, al fine di ottenere le informazioni richieste, le autorità statunitensi
abbiano precisato in maniera sufficiente la fattispecie. L'AFC si pronuncia
in merito a ciò nella sua decisione finale ai sensi dell'art. 20j cpv. 1 OCDI
USA (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid. 2.2).
6.1.2. Sulla base dell'allora vigente Accordo 09, gli USA hanno presentato
alla Svizzera una domanda di assistenza amministrativa in data
31 agosto 2009. L'IRS ha richiesto all'AFC la trasmissione di informazioni
A7429/2010
Pagina 29
e documenti concernenti i contribuenti americani i quali, agendo
deliberatamente con l'aiuto dell'istituto bancario, avrebbero truffato il fisco
statunitense venendo meno al loro obbligo di dichiarare ogni reddito,
indipendentemente dalla fonte o dal luogo dove esso è realizzato,
nell'ambito delle loro dichiarazioni fiscali annuali (cfr. anche sub B. del
presente giudizio). Il 1° settembre 2009 l'AFC ha dunque emanato una
decisione nei confronti di UBS SA inerente l'edizione di documenti ai
sensi dell'art. 20d cpv. 2 OCDIUSA (cfr. anche sub C. del presente
giudizio).
6.2. Il ricorrente ritiene nulla la richiesta 31 agosto 2009 dell'IRS – e di
conseguenza pure la susseguente decisione 1° settembre 2009 emanata
dall'AFC – poiché nella medesima sarebbero assenti la precisa
indicazione dei contribuenti USA interessati nonché qualsiasi cenno
riferito al loro preciso comportamento (oggetto di potenziale scambio di
informazioni) e sarebbe insufficientemente determinato il presunto luogo
di commissione del comportamento rimproverato.
6.2.1. La CDIUSA 96, l'OCDIUSA e il Trattato 10 non contengono
disposizioni esplicite concernenti le esigenze contenutistiche che deve
soddisfare una domanda di assistenza amministrativa. Il Trattato 10
prevede unicamente che nella domanda presentata dall'IRS non è
necessario indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS (cfr. Allegato al
Trattato 10, cifra 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i
principi dell'assistenza giudiziaria internazionale possono essere adottati
anche nel contesto dello scambio di informazioni di cui all'art. 26 CDI
USA 96 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto
2006 consid. 3). Ciò corrisponde peraltro alla prassi attuale e appare
adeguato, tenuto conto degli scopi equiparabili perseguiti dall'assistenza
amministrativa e dall'assistenza giudiziaria. Il Tribunale amministrativo
federale non ha quindi motivo alcuno per rimettere in questione la
predetta giurisprudenza (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid.
7.2.1).
Nella fattispecie occorre esaminare i requisiti posti all'art. 29 TAGSU.
Tale disposto stabilisce che la domanda deve designare il nome
dell'autorità richiedente e indicare, se possibile, l'oggetto e la natura
dell'indagine o del procedimento così pure una descrizione dei principali
fatti allegati o da accertare. Va altresì esposta la ragione della necessità
delle prove o delle informazioni richieste e, infine, vanno indicati i precisi
dati elencati dalla legge riguardanti la persona coinvolta procedimento
(cfr. art. 29 cpv. 1 TAGSU). Nelle domande di assistenza amministrativa
A7429/2010
Pagina 30
in materia fiscale occorre altresì menzionare il tipo di imposta così pure il
periodo di tempo al quale fa riferimento la richiesta nonché i motivi che
hanno fondato il sospetto dell'autorità dello Stato richiedente (cfr.
sentenza del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto 2006 consid.
3).
6.2.2. La domanda di assistenza amministrativa 31 agosto 2009
menziona l'autorità richiedente. Essa è inoltre datata e firmata. L'agire,
che ha fondato un sospetto sufficiente alla base di tale richiesta, è la ivi
descritta assenza di una dichiarazione degli averi alle competenti autorità.
La descrizione di tale condotta è basata sui mezzi di prova annessi, in
particolare il Deferred Prosecution Agreement ("DPA") stipulato tra gli
Stati Uniti d'America e UBS SA il 18 febbraio 2009. È indicato altresì il
periodo di tempo al quale l'AFC deve riferirsi per attuare la trasmissione
dei dati ed infine, sono elencati i documenti che abbisogna (cfr. la citata
decisione A4013/2010 consid. 7.2.2).
6.2.3. L'indicazione dei nomi dei clienti statunitensi di UBS SA oggetto
della domanda di assistenza amministrativa del 31 agosto 2009 è stata
sostituita da una serie di criteri definiti. Essi sono identici al testo
dell'Allegato dell'Accordo 09. Si è quindi rinunciato all'indicazione dei
nomi rispettivamente alla chiara identificazione delle persone interessate
dalla domanda di assistenza (cfr. Allegato al Trattato 10, cifra 1). Tale
disposizione è vincolante per il Tribunale amministrativo federale e
pertanto non occorre proseguire con il suo esame (cfr. la citata decisione
A4013/2010 consid. 7.2.3). La censura sollevata dal ricorrente riferita sia
alla richiesta 31 agosto 2009 e alla conseguente decisione 1° settembre
2009 non può pertanto trovare accoglimento.
6.3. A mente del ricorrente, la richiesta 31 agosto 2009 sarebbe altresì
nulla poiché violerebbe il principio della specialità e quello della
proporzionalità (art. 36 Cost.), non sussistendo alcun nesso fra l'oggetto
della rogatoria e la documentazione richiesta.
6.3.1. Secondo il principio della specialità, le informazioni ottenute dallo
Stato richiesto non possono essere utilizzate dallo Stato richiedente come
mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per
il quale siano state richieste. Allorquando l'assistenza internazionale si
fonda su un trattato, lo Stato richiedente è legato dalle disposizioni ivi
previste. La portata del carattere vincolante per lo Stato richiedente deve
essere completata sulla base dei principi generali applicabili sviluppati in
materia di assistenza giudiziaria, per quanto i medesimi siano descritti nei
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Pagina 31
trattati internazionali solo a grandi linee (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2A.551/2001 del 12 aprile 2002 consid. 6a; PETER POPP,
Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001,
nn. 287 e 326 e segg.; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, Berna 2009, n. 726). Nell'ambito
dell'assistenza amministrativa, sulla base della Convenzione di doppia
imposizione con gli USA, l'art. 26 CDIUSA 96 – come visto applicabile
pure nella fattispecie (cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio) – precisa a
chi e per quale uso le informazioni trasmesse sono esclusivamente
determinanti:
«[…] Tutte le informazioni ricevute da uno Stato contraente (...) possono
essere accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le
autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione
o dell’amministrazione delle imposte che rientrano nel campo d’applicazione
della presente Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento
penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici
relativi a queste imposte.»
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il rispetto del principio
della specialità da parte degli Stati vincolati con la Svizzera da un
accordo di assistenza giudiziaria è presunto conformemente al principio
della buona fede nel diritto internazionale. È difatti evidente che gli Stati
rispettosi del diritto si conformino ai loro obblighi internazionali senza che
sia necessaria una loro dichiarazione esplicita in tal senso (cfr. DTF 107
Ib 264 consid. 4b con riferimenti; decisione del Tribunale amministrativo
federale A6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 5.2).
In base al principio della specialità occorre dunque partire dal
presupposto che le autorità fiscali statunitensi utilizzeranno unicamente le
informazioni e i dati relativi al ricorrente trasmessi in virtù del Trattato 10
conformemente ai principi generali esposti nei paragrafi che precedono.
Qualora ciò non fosse, il ricorrente potrà sollevare tale obiezione dinanzi
alle competenti autorità statunitensi. Già per tale motivo, la censura
sollevata che riguarda la richiesta 31 agosto 2009 di assistenza
amministrativa – e non le considerazioni esposte nella decisione
impugnata riferite al caso concreto (cfr. consid. 7 della medesima) – è
priva di fondamento.
6.3.2. Quanto alla doglianza relativa alla violazione del principio di
proporzionalità si rileva quanto segue.
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Secondo la giurisprudenza in materia, l'assistenza amministrativa può
essere accordata unicamente nella misura necessaria per la ricerca della
verità da parte dell'autorità dello Stato richiedente. Sapere se le
informazioni richieste sono necessarie o semplicemente utili per la
procedura condotta nello Stato richiedente è una questione che, di
principio, è lasciata al libero apprezzamento delle autorità di questo Stato
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A6933/2010 del 17
marzo 2011 consid. 10.1 con riferimenti ivi citati). Le autorità svizzere non
possono sostituirsi a quelle straniere in tale apprezzamento. La
cooperazione internazionale può essere rifiutata unicamente se gli atti
richiesti sono senza rapporto con il reato perseguito e sono
manifestamente inefficaci ai fini dell'avanzamento dell'inchiesta, di modo
che la richiesta formulata apparirebbe come un pretesto per una ricerca
indeterminata di mezzi di prova (cfr. decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6242/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 11.1 e A
6302/2010 del 28 marzo 2011 considd. 9.1 e 9.2. con i numerosi rinvii
giurisprudenziali, in particolare DTF 121 II 241 consid. 3a).
Tramite la richiesta 31 agosto 2009, le autorità statunitensi hanno inteso
perseguire la trasmissione di una documentazione bancaria completa,
relativa in particolare all'apertura, alla tenuta e alla gestione di conti
bancari detenuti presso UBS SA sia da clienti statunitensi che da veicoli
finanziari a loro riconducibili. In tal maniera, l'autorità richiedente ha inteso
di poter esaminare l'insieme della documentazione bancaria relativa alle
predette relazioni bancarie, ciò che lo scrivente Tribunale – tenuto conto
dell'inchiesta che deve essere condotta negli Stati Uniti – ha ritenuto e
ritiene non eccessivo (cfr. la citata decisione A6302/2010 consid. 9.2).
L'AFC non ha quindi disatteso il principio di proporzionalità dando seguito
alla richiesta di informazioni dell'autorità fiscale statunitense.
6.4. Il ricorrente adduce dipoi che la richiesta 31 agosto 2009, così pure
la decisione 1° settembre 2009, sarebbero altresì nulle, poiché nella loro
genericità rientrerebbero nella categoria delle "fishing expeditions" in
favore di Stati terzi, inammissibili secondo l'ordinamento giuridico
svizzero.
Anche tale censura è votata all'insuccesso. Come detto in precedenza
(cfr. consid. 6.2.3 del presente giudizio), nel Trattato 10 – dov'è previsto
che nella domanda di assistenza amministrativa non è necessario
indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS SA – la menzione dei nomi è
stata sostituita da una serie di criteri. Essendo tale disposizione
vincolante per lo scrivente Tribunale giusta l'art. 190 Cost., non occorre
A7429/2010
Pagina 33
esaminare la questione relativa alle "fishing expeditions". Si osserva ad
ogni modo che i criteri di cui all'Allegato sono talmente precisi che sia
UBS SA prima, che l'AFC poi, hanno potuto determinare le persone
assoggettate. Di conseguenza, non può essere censurata alcuna
difficoltà nella loro applicazione (cfr. la citata decisione A4013/2010
considd. 7.2.3 e 8.4).
6.5. Il ricorrente lamenta altresì che la domanda d'assistenza formulata
dall'IRS il 31 agosto 2009 sarebbe in chiaro contrasto con l'art. 47 della
Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
(LBCR, RS 952.0), tenuto conto che, a suo dire, la richiesta si fonderebbe
su prove acquisite illegalmente. Invoca quindi una violazione del segreto
bancario da parte di chi ha fornito i criteri all'IRS, poiché i medesimi
permetterebbero di ricostruire l'identità di clienti di UBS SA. Un siffatto
comportamento ingenererebbe altresì una violazione dell'art. 273 del
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0).
Egli ritiene inoltre necessario accertare se, e in che misura, UBS SA
abbia trasmesso informazioni sensibili alle autorità americane al fine
d'assistere l'IRS nell'allestimento dell'Allegato al Trattato 10. A suo
avviso, tali comportamenti avrebbero rilevanza penale e renderebbero
nulla l'assistenza amministrativa in favore delle autorità americane. Egli
ritiene altresì che UBS SA abbia chiesto all'autorità statunitense di
richiedere all'AFC di emettere il divieto di comunicare informazioni
riguardo all'elenco dei criteri, benché UBS SA medesima abbia contribuito
direttamente alla loro elaborazione.
Anche su tali doglianze non può essere prestata adesione e ciò poiché,
come noto, il Trattato 10 e il relativo Allegato prevalgono su ogni
disposizione legale o costituzionale anteriore e dunque anche sui citati
artt. 47 LBCR e 273 CP (cfr. DTAF 2010/40 considd. 3.1.2 e 3.3). Tali
norme non vanno dunque discusse nel contesto della fattispecie (cfr.
decisione del Tribunale amministrativo federale A6930/2010 del 9 marzo
2011 consid. 6.2.5). Si ricorda altresì che l'Allegato al Trattato 10 è
vincolante per le autorità svizzere in virtù dell'art. 190 Cost. Di
conseguenza, le circostanze nelle quali sono stati redatti i criteri alla base
della concessione dell'assistenza amministrativa agli USA, non inficiano
in alcun modo sulla validità del citato Allegato e, di riflesso,
dell'assistenza amministrativa in favore degli USA. Ne discende che gli
accertamenti postulati dal ricorrente in limine litis, e meglio la richiesta
d'audizione di un testimone (cfr. ricorso 15 ottobre 2010, pag. 33; petitum
ricorsuale ad 2.4.2) appaiono superflui e pertanto vanno respinti.
A7429/2010
Pagina 34
6.6. A titolo puramente abbondanziale, considerata l'allusione del
ricorrente alla singolare tempistica dell'emissione della decisione
1° settembre 2009, si precisa quanto segue. Nella decisione A6695/2010
del 24 giugno 2011, lo scrivente Tribunale ha constatato che tale
domanda era stata trasmessa all'autorità inferiore via fax il 31 agosto
2009. Considerato come né la OCDIUSA né il Trattato 10 contenessero
delle prescrizioni formali in merito, come vi fosse una certa urgenza
nell'esecuzione della predetta domanda, e peraltro, come dopo la
conclusione dell'Accordo 09, era chiaro all'AFC che avrebbe ricevuto una
domanda di assistenza da parte dell'IRS, non era dunque necessario che
l'autorità inferiore attendesse la ricezione della richiesta di assistenza
nella sua versione originale (pervenutale per posta il 3 settembre 2009)
per poter emettere la sua decisione 1° settembre 2009 (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A6695/2010 del 24 giugno 2011
consid. 4.7). In tali circostanze la misura istruttoria postulata dal ricorrente
in limine litis, e meglio la richiesta d'audizione di un testimone, volta
all'accertamento del giorno della notifica della richiesta statunitense
appare superflua e va pertanto respinta (cfr. ricorso 15 ottobre 2010, pag.
32; petitum ricorsuale ad 2.4.1).
6.7. Visto le considerazioni che precedono, la domanda di assistenza
amministrativa presentata dall'IRS il 31 agosto 2009 adempie quindi i
requisiti posti dalla legge e di conseguenza andava eseguita (cfr. la citata
decisione A4013/2010 consid. 7.2.3).
6.8.
6.8.1. Quanto alla decisione 1° settembre 2009 resa dall'AFC, come lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare, essa non riguarda la
concessione dell'assistenza amministrativa. Tramite la stessa, l'autorità
inferiore ha difatti richiesto a UBS SA delle informazioni ai sensi
dell'art. 20c cpv. 3 OCDIUSA. L'allora vigente Accordo 09, in relazione
con la predetta norma dell'OCDIUSA, costituiva quindi una base legale
sufficiente per permettere all'autorità inferiore di prendere una decisione
nei confronti di UBS SA, avente quale oggetto in particolare la
trasmissione dei dossiers completi dei clienti la cui situazione poteva
rientrare nel campo d'applicazione dei criteri esposti nell'Allegato (cfr. la
citata decisione A4013/2010 considd. 2.2 e 2.3). Contrariamente a
quanto sostiene il ricorrente, tale decisione non è quindi nulla.
6.8.2. Il ricorrente adduce inoltre che la decisione 1° settembre 2009
dell'AFC sarebbe viziata, in quanto resa dall'autorità inferiore senza
A7429/2010
Pagina 35
richiedere la necessaria autorizzazione del capo del Dipartimento
federale delle finanze giusta l'art. 190 LIFD. Rileva altresì che i
provvedimenti speciali di inchiesta di cui alla predetta disposizione legale
utilizzati dall'AFC per ottenere dall'istituto bancario i suoi dati potevano
essere unicamente adottati dalla Divisione affari penali e inchieste e non
dalla Divisione degli affari internazionali dell'AFC. Al fine di comprovare la
sua tesi, egli postula che venga accertato se l'AFC ha ottenuto detta
autorizzazione.
Come detto in precedenza, la decisione 1° settembre 2009 è una
decisione tramite la quale l'AFC ha richiesto a UBS SA delle informazioni
in base all'art. 20c cpv. 3 OCDIUSA nonché all'allora Accordo 09, i quali
vanno ritenuti una base legale sufficiente per permettere all'autorità
inferiore di poter procedere in tal modo (cfr. consid. 6.8.1 in fine del
presente giudizio). L'art. 190 LIFD non trova quindi applicazione nel caso
concreto. Ne discende che l'AFC era competente per la resa di tale
decisione. Il fatto che la Task Force costituita secondo l'art. 1 cifra 2
dell'Accordo 09 dipende dalla Divisione degli affari internazionali dell'AFC
– così come risulta dall'organigramma presentato nel sito internet
dell'autorità () – è quindi irrilevante. Per il che, anche
questa censura risulta priva di fondamento. In tali circostanze la misura
istruttoria postulata dal ricorrente in limine litis, e meglio la richiesta
d'audizione di un testimone, volta ad accertare se l'AFC abbia ottenuto la
succitata autorizzazione appare superflua e va pertanto respinta (cfr.
ricorso 15 ottobre 2010, pag. 33; petitum ricorsuale ad 2.4.1).
6.9. Infine, senza sollevare un'esplicita contestazione, il ricorrente
osserva come occorrerebbe valutare se l'IRS – e la sua Criminal Division,
quale autorità inquirente penale per il perseguimento di delitti fiscali –
invece di rivolgersi all'AFC avrebbe dovuto piuttosto indirizzare la sua
richiesta di assistenza alle competenti autorità penali svizzere.
Secondo il diritto fiscale internazionale, lo Stato richiedente è di principio
libero di scegliere se inoltrare una domanda di assistenza giudiziaria o di
assistenza amministrativa. Lo Stato richiesto non può dunque
determinarsi in merito alla scelta operata dallo Stato richiedente. Esso è
tenuto ad esaminare se i presupposti per la concessione dell'assistenza
sono realizzati o meno, seguendo la procedura scelta dallo Stato
richiedente (cfr. decisioni del Tribunale federale 1C_485/2010 del 20
dicembre 2010 consid. 2.3 con riferimenti citati e 1C_142/2011 dell'11
aprile 2011 considd. 1.2 e 1.3).
A7429/2010
Pagina 36
Nel caso concreto l'IRS ha inoltrato all'AFC una domanda di assistenza
amministrativa, scegliendo di richiedere a quest'ultima delle informazioni
seguendo la procedura dell'assistenza amministrativa. Tale volontà risulta
chiaramente dal metodo adottato dall'IRS tramite l'inoltro di una domanda
d'informazioni a fini fiscali: la richiesta 31 agosto 2009 mira infatti
principalmente al recupero dei crediti d'imposta dovuti dai clienti
statunitensi della banca UBS SA sui conti occultati al fisco negli USA. Ciò
risulta altresì dall'identità dell'autorità richiedente, ossia l'Amministrazione
fiscale statunitense – e meglio l'IRS, che ha agito chiaramente in qualità
di autorità fiscale. Va poi aggiunto che gli USA e la Svizzera hanno voluto
espressamente sottoporre la richiesta di informazioni inoltrata dall'IRS
all'assistenza amministrativa per mezzo di un Trattato dal titolo "Accordo
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, (…) presentata
dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America". Questa scelta
vincola le autorità svizzere, le quali sono tenute ad applicare predetto
Trattato. L'AFC, designata quale autorità competente, era quindi tenuta a
dar seguito alla domanda inoltrata dall'IRS seguendo la procedura
dell'assistenza amministrativa di cui alla CDIUSA 96 e al Trattato 10.
Va peraltro sottolineato che in materia fiscale viene utilizzata in primo
luogo l'assistenza amministrativa. L'assistenza giudiziaria in materia
fiscale è possibile unicamente in connessione con dei reati commessi da
persone appartenenti ad un gruppo organizzato di criminali (cfr. art. 7
cpv. 2 TAGSU) e con delle truffe qualificate in materia fiscale (cfr. art. 3
cpv. 3 lett. a e b AIMP). Poiché in concreto nessuna delle due ipotesi
entra in considerazione, si deve concludere che la via dell'assistenza
giudiziaria era preclusa alle autorità statunitensi. In siffatte circostanze, è
soltanto mediante la procedura di assistenza amministrativa che l'IRS
poteva ottenere le informazioni da essa richieste in merito ai conti
detenuti presso UBS SA (cfr. decisione A6962/2010 del 18 luglio 2011
consid. 4.4.8 con riferimenti summenzionati). È quindi a giusto titolo che
l'IRS si è rivolta all'AFC, autorità svizzera competente in materia di
assistenza amministrativa (cfr. la citata decisione A6962/2010 considd.
4.4.9 e 4.5.2).
7.
Constatato come il Trattato 10 debba essere applicato alla fattispecie, si
procederà nel seguito all'esame della medesima.
A7429/2010
Pagina 37
I criteri per la concessione dell'assistenza amministrativa in base alla
domanda di assistenza amministrativa presentata dall'IRS sono definiti
nell'Allegato del Trattato 10. La versione inglese del medesimo è la sola
determinante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A
4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 7.1).
7.1. Il caso oggetto del presente giudizio concerne la categoria 2/B/b di
cui al citato Allegato. Giusta la cifra 1 lettera B del medesimo, l'assistenza
amministrativa deve essere concessa ai cittadini statunitensi
(indipendentemente dal loro domicilio) che erano gli aventi diritto
economico di conti di società offshore aperti o in essere nel periodo
2001 2008, per i quali è possibile dimostrare un fondato sospetto di
truffe e reati analoghi.
I criteri per determinare l'esistenza di "truffe e reati analoghi", condizione
essenziale giusta la cifra 2/B/b dell'Allegato, sono soddisfatti nel caso in
cui:
nonostante la notifica dell'AFC, il cittadino statunitense non ha
dimostrato di aver adempiuto ai suoi obblighi legali in materia di
dichiarazioni fiscali in relazione ai suoi interessi in tali conti di società
offshore (vale a dire autorizzando l'AFC a richiedere all'IRS le copie
delle dichiarazioni FBAR del contribuente per gli anni in questione);
il conto della società offshore (i) è stato in essere per un periodo di
tempo prolungato (ossia almeno tre anni, di cui un anno coperto dalla
domanda di assistenza amministrativa) e (ii) ha generato in media
profitti per oltre fr. 100'000. l'anno per un qualsiasi periodo di tre
anni, di cui almeno uno coperto dalla domanda di assistenza
amministrativa. Secondo la cifra 2/B/b, i profitti sono definiti come
reddito lordo (interessi e dividendi) e utili di capitale, equivalenti, ai fini
della domanda di assistenza amministrativa, al 50% dei ricavi lordi
delle vendite conseguiti sui conti durante il periodo in questione.
7.2. In merito all'esigenza di un "fondato sospetto", lo scrivente Tribunale
ha stabilito che non è necessario mostrarsi troppo severi nell'ammetterne
l'esistenza, visto che al momento della presentazione della domanda di
assistenza o di trasmissione delle informazioni richieste, non è ancora
possibile determinare se queste saranno utili o meno all'autorità
richiedente. In generale, è sufficiente dimostrare in modo adeguato che
tali informazioni sono necessarie perché l'inchiesta possa essere portata
avanti dall'autorità richiedente. In concreto, la fattispecie esposta deve
lasciare apparire un fondato sospetto, le condizioni di cui alle basi legali
A7429/2010
Pagina 38
applicabili alla richiesta d'assistenza devono essere adempiute e le
informazioni e i documenti richiesti dall'autorità devono essere descritti. A
questo stadio della procedura non ci si può tuttavia aspettare che la
fattispecie non presenti lacuna alcuna o eventuali contraddizioni. Non
spetta quindi al giudice dell'assistenza amministrativa il compito di
verificare se sia stato commesso o meno un atto punibile. L'esame da
parte dello scrivente Tribunale è limitato a verificare se la soglia del
fondato sospetto è stata raggiunta o se la fattispecie constatata
dall'autorità inferiore è manifestamente lacunosa, falsa o contraddittoria
(cfr. la citata decisione A4013/2010 consid. 2.2 con rinvii; parimenti
decisioni del Tribunale amministrativo federale A6797/2010 del 17
giugno 2011 consid. 3.2.1 con rinvii e A8467/2010 del 10 giugno 2011
consid. 5.3 con rinvii).
È poi compito della persona interessata dalla richiesta di assistenza
amministrativa confutare in modo chiaro e decisivo il fondato sospetto,
rispettivamente l'ipotesi sulla quale si è basata l'autorità inferiore per
ammettere che i criteri dell'Allegato del Trattato 10 sono adempiuti. Se vi
perviene, l'assistenza amministrativa deve essere rifiutata. Ciò
presuppone che la persona interessata da tale procedura porti
tempestivamente e senza riserva le prove che attestino che essa è stata
coinvolta a torto nella procedura. Il Tribunale amministrativo federale non
ordina al riguardo alcun atto istruttorio (cfr. la citata decisione A
4013/2010 consid. 2.2 con rinvii; parimenti decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6797/2010 del 17 giugno 2011 consid. 3.2.1
con rinvii e A8467/2010 del 10 giugno 2011 consid. 5.3 con rinvii).
7.3. In concreto, il ricorrente ritiene che per stabilire la durata
dell'esistenza del conto numero 1 è determinante il periodo durante il
quale egli ne era, in qualità di "US person", l'avente diritto economico.
Sostenendo di essere stato l'avente diritto economico del succitato conto
per meno di tre anni – e meglio, a partire dal 29 settembre 2003, data
della sottoscrizione del "formulario A", fino al 13 maggio 2005, data di
chiusura del citato conto – egli considera che esso è esistito per meno di
tre anni, di modo che non sarebbero dati i presupposti per concedere
l'assistenza amministrativa ai sensi della categoria 2/B/b dell'Allegato al
Trattato 10.
7.3.1. Lo scrivente Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi con sentenza
A6053/2010 del 10 gennaio 2011 riguardo al criterio degli "aventi diritto
economico" (nella versione inglese di cui all'Allegato del Trattato 10
definito come "beneficially owned") nel contesto di una fattispecie
A7429/2010
Pagina 39
inerente la categoria 2/B/b dell'Allegato (cfr. in particolare consid. 7.3).
Ispirandosi al concetto di "beneficial owner" della CDIUSA 96,
rispettivamente del Modello di Convenzione fiscale riguardante il reddito e
il patrimonio elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (di seguito: Modello OCSE), il TAF ha rilevato che
nel Trattato 10 tale criterio permette di assicurare che le informazioni
bancarie di una "US person" possano essere trasmesse alle autorità
fiscali americane, allorquando esso crea un veicolo finanziario al fine di
sottrarsi al proprio obbligo di dichiarare il patrimonio e i profitti conseguiti
depositati sul conto detenuto da tale entità. Il concetto di "avente diritto
economico" serve quindi a includere nel Trattato 10, da un punto di vista
economico, le situazioni nelle quali ci si avvale di una società offshore
unicamente per eludere l'obbligo di dichiarazione fiscale, rispettivamente
la si utilizza ai fini di sottrazione fiscale nei confronti degli USA. Per
ammettere una possibile appartenenza economica ("beneficially owned")
di un conto di una società offshore ai sensi del Trattato 10, è
determinante in che misura la "US Person" ha economicamente il
controllo e la disposizione sul proprio patrimonio e sui profitti generati
depositati sul conto UBS della società offshore (cfr. la citata sentenza A
6053/2010 consid. 7.3.2). Dal punto di vista economico, per considerare
se un cittadino statunitense si è spossessato del proprio patrimonio e/o
dei profitti conseguiti, occorre dunque valutare com'è esercitato il potere
di disposizione sugli averi in conto e/o sui profitti generati, nonché la loro
gestione e il loro utilizzo. Se dall'esame della fattispecie risulta che la "US
Person" interessata ha economicamente il controllo e il potere di
disposizione sul conto della società offshore, in applicazione del principio
della "substance over form" ai sensi del Trattato 10 (cfr. consid. 7.3.2
della citata sentenza), tale società dev'essere reputata come trasparente
e di conseguenza la "US Person" va ritenuta l'avente diritto economico
degli averi in conto. Occorre quindi valutare gli elementi del caso concreto
per determinare se, e in quale misura, il potere di disporre
economicamente degli averi nonché il controllo del patrimonio depositato
sul conto UBS e dei profitti conseguiti sussistono effettivamente nel
periodo 1999 – 2010 (cfr. consid. 7.3.2 della citata sentenza; cfr.
parimenti decisioni del Tribunale amministrativo federale A8467/2010 del
10 giugno 2011 consid. 5.4.3 con rinvii e A6970/2010 del 9 giugno 2011
consid. 5.2.3 con rinvii).
Lo scrivente Tribunale ritiene che alcun motivo giustifichi di ridiscutere la
giurisprudenza sancita con sentenza A6053/2010 del 10 gennaio 2011.
La medesima è quindi nuovamente confermata anche in questa sede.
A7429/2010
Pagina 40
7.3.2. Per la categoria 2/B/b che qui ci occupa, si rileva che il Trattato 10
non indica quale debba essere la durata minima per considerare una
persona quale avente diritto economico del conto. Il Trattato 10 esige
infatti unicamente che le "US persons" siano state gli aventi diritto
economico di conti di società offshore aperti o in essere nel periodo
2001 2008 per i quali è possibile dimostrare un fondato sospetto di
"truffe e reati analoghi". Si osserva altresì che è solo in relazione alle
attività costituenti un fondato sospetto di "truffe e reati analoghi", che la
cifra 2 lett. B/b esige in particolare che il conto della società offshore sia
stato in essere per un periodo di tempo prolungato (ossia almeno tre
anni, di cui un anno coperto dalla domanda di assistenza amministrativa).
Determinanti per stabilire il periodo durante il quale il conto della società
offshore è esistito sono la data di apertura e quella di chiusura del
suddetto conto (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A
7017/2010 del 16 giugno 2011, consid. 8.3 con rinvii citati). Nessun
accenno è invece fatto in merito ad un eventuale legame tra la qualità di
avente diritto economico e la durata dell'esistenza del conto. Come
sancito con sentenza A6941/2010 dell'11 agosto 2011, nel caso concreto
può rimanere aperta la questione di sapere se sia necessario un periodo
minimo durante il quale una persona è stata l'avente diritto economico del
conto, affinché essa cada sotto il campo d'applicazione della categoria
2/B/b dell'Allegato al Trattato 10 (cfr. consid. 4.6 della citata decisione).
Come verrà dimostrato qui di seguito, il ricorrente non è riuscito ad
inficiare in modo chiaro e decisivo il fondato sospetto stabilito dall'autorità
inferiore, secondo cui egli sarebbe diventato l'avente diritto economico del
conto a partire dal momento in cui sua sorella è venuta meno.
7.3.3. In concreto, sulla scorta della documentazione bancaria l'autorità
inferiore ha ritenuto che la B._______ e la relazione bancaria intestata a
quest'ultima sono esistite durante almeno 3 anni tra il 1999 e il 2008 (cfr.
docc. n. ***_4_00001 e segg., _4_00015 e segg. e _4_00036). Stabilito
che il ricorrente è una "US person", l'AFC ha poi rilevato che dal
"formulario A" datato 29 settembre 2003 risulta che ch'egli è l'avente
diritto economico della B._______ e quindi della relazione bancaria
numero 1, di cui detta società era titolare (cfr. doc. n. ***_4_00036).
L'autorità inferiore ha poi evidenziato che il conto in oggetto in passato è
appartenuto a C._______, sorella del ricorrente e precedente avente
diritto economico della B._______ (cfr. doc. n. ***_5_00005). Essa ha
osservato come successivamente al decesso della sorella avvenuto nel
2001, già in data 22 luglio 2002 ci si riferiva al ricorrente quale avente
diritto economico del conto (cfr. doc. n. ***_3_00006). L'AFC precisa poi
che già dal 18 giugno 2001 era noto che alla morte della sorella il
A7429/2010
Pagina 41
ricorrente sarebbe diventato il solo avente diritto economico della
B._______ (cfr. docc. n. ***_5_00014 e segg., nonché _00037). Essa
rileva altresì che a partire dal 22 ottobre 2001 egli era considerato da
UBS SA quale nuovo avente diritto economico della B._______ (cfr. docc.
n. ***_5_00052 a _00054). In tali circostanze, l'autorità inferiore ha
concluso che di fatto il ricorrente era l'avente diritto economico della
relazione bancaria in oggetto già prima del 2003. Essa ritiene infine che il
Trattato 10 non esige che una persona debba essere l'avente diritto
economico di un conto per almeno un periodo di tre anni (cfr. decisione
impugnata, considd. 46), questione che a mente dello scrivente
Tribunale, come già indicato poc'anzi (cfr. consid. 7.3.2 del presente
giudizio), per i motivi che verranno esposti successivamente, può
senz'altro qui rimanere aperta.
La fattispecie così ritenuta dall'autorità inferiore nella sua decisione
mostra come la soglia del fondato sospetto sia stata raggiunta. Essa non
risulta manifestamente lacunosa, falsa o contraddittoria. Nondimeno, si
precisa che, contrariamente a quanto indicato dall'autorità inferiore, la
qualità di "US person" non emerge dai docc. n. ***_ 4_00004, _00009
seg. e _00015, bensì dai docc. n. ***_4_00001, _00002 e _00036.
Occorre quindi procedere qui di seguito ad esaminare se il ricorrente è
pervenuto a confutare in maniera chiara e decisiva il sospetto ritenuto
dall'autorità inferiore circa la durata minima di tre anni dell'esistenza del
conto in oggetto, nonché il periodo durante il quale il ricorrente ne è stato
l'avente diritto economico.
7.3.4. Il ricorrente, basandosi sostanzialmente sulla stessa
documentazione bancaria utilizzata dall'autorità inferiore, sostiene che è
sua sorella C._______ ad aver costituito a suo tempo la B._______ e il
relativo conto numero 1, di cui lei era l'unica avente diritto economico (cfr.
doc. n. ***_5_00014). Egli aggiunge che dopo il decesso della sorella, è
diventato l'avente diritto economico del citato conto solo in data
29 settembre 2003, ossia al momento della sottoscrizione del "formulario
A" (cfr. doc. n. ***_4_00036). Egli sottolinea poi che il 13 maggio 2005 è
stato ordinato alla banca di chiudere detto conto (cfr. doc. n.
***_5_00082). A suo parere, lui sarebbe stato l'avente diritto economico di
detto conto per meno di tre anni. A suo avviso, in tali circostanze bisogna
concludere che la relazione bancaria numero 1 avente lui, in qualità di
"US person", quale avente diritto economico ha avuto "vita breve" (1
anno, 7 mesi e 14 giorni) e pertanto non può rientrare nella categoria
2/B/b in quanto non è data la condizione relativa all'esistenza della
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Pagina 42
relazione per un periodo di tempo di almeno 3 anni (cfr. ricorso 15 ottobre
2010, pagg. 4, 2526).
7.3.5. In merito agli argomenti sollevati dal ricorrente, si rileva innanzitutto
che, come giustamente indicato dall'AFC, dai documenti bancari emerge
che il conto in oggetto è esistito per più di tre anni tra il 1999 e il 2008
(cfr. docc. n. ***_4_00001 e segg., _4_00015 e segg. e _4_00036,
_5_00082 e seg.). Da detti documenti emerge altresì che la relazione
bancaria in oggetto era intestata alla società B._______, di cui
C._______, sorella del ricorrente, è stata l'avente diritto economico (cfr. in
particolare docc. n. ***_5 _00014, _5_00034, _5_00037, _3_00005).
Quest'ultimo fatto è peraltro confermato dallo stesso ricorrente.
Ciò posto, dai documenti bancari risulta inoltre che con scritto 28 giugno
2001 (cfr. doc. n. ***_5_00003) il ricorrente ha informato la banca della
precarietà della salute di sua sorella, inviando loro il documento intitolato
"Regulations of the B._______" datato 19 giugno 2011, sottoscritto da
entrambi. In tale documento viene regolata la gestione del conto della
B._______ qualora la sorella dovesse venire meno. In particolare, al
punto n. Sec. 2 del citato documento, viene chiaramente precisato che
alla morte della sorella, il ricorrente sarebbe divenuto il nuovo avente
diritto economico del conto in oggetto: "Upon the death of Mrs.
C._______ the net assets pass over to following person: Mr. A._______
…, … U.S.A" (cfr. docc. n. ***_5 _00004, _00011, _00014, _00018). Il
succitato documento è poi stato nuovamente inviato a UBS SA dalla
B._______ con scritto 19 giugno 2001 (cfr. doc. n. ***_5_00019).
Ma vi è di più. La stessa sorella, con scritto 18 giugno 2001 ha espresso
la volontà che il ricorrente diventasse immediatamente l'unico titolare del
conto numero 1 relativo alla B._______: "This letter is your full authority
to change all my previous instructions regarding my heirs to the above
referenced account. I appoint my brother A._______ to be the sole and
only entitled heir to all assets in the B.______ account. This shall become
effective immediately. […] In case of my death, all future correspondence
should be directed to my brother A.________ […]" (cfr. doc. n.
***_5_00037).
Come indicato nel certificato di morte agli atti, risulta che la sorella del
ricorrente è venuta meno il 6 luglio 2001 (cfr. doc. n. ***_5_00038). Alla
luce di quanto concordato tra le parti, si può pertanto concludere che da
quel momento preciso, il ricorrente era l'avente diritto economico del
conto in oggetto.
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Tale conclusione trova conferma nella documentazione bancaria agli atti
dalla quale emerge che UBS SA era al corrente che alla morte della
sorella del ricorrente, quest'ultimo sarebbe divenuto il nuovo avente diritto
economico. In particolare si citano lo scritto 22 ottobre 2001 inviato da
UBS SA alla società B.________ (cfr. doc. n. ***_5_00052) e la nota
interna datata 22 luglio 2002 nella quale la banca fa riferimento al
ricorrente quale nuovo avente diritto economico (cfr. docc. n.
***_3_00005, _00006).
Da detta documentazione, emerge infine come il ricorrente abbia agito
quale avente diritto economico del conto già prima del 29 settembre
2003. In effetti dagli scritti 13 giugno 2001, 26 luglio 2001 e 18 gennaio
2003, emerge ch'egli ha ordinato alla banca di effettuare alcuni
investimenti (cfr. docc. n. ***_5_00001, _00002, _00044, _00054,
_00070). Agli atti vi sono poi vari scritti dai quali risulta ch'egli è stato
autorizzato a gestire il conto della società B._______ già dal 2001 (cfr.
docc. n. ***_3_ 00041 e _4_00001).
7.3.6. In definitiva, vi sono forti indizi che di fatto il ricorrente aveva il
controllo del conto in oggetto e che egli ne era l'avente diritto economico
ben prima del 2003, e meglio almeno a partire dal 6 luglio 2001, ovvero
immediatamente dopo la morte della sorella. In tali circostanze –
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – è ininfluente che il
formulario A sia stato sottoscritto solo il 29 settembre 2003. Visto quanto
appena esposto, nonché tenuto conto della giurisprudenza citata poc'anzi
(cfr. considd. 7.3.1 e 7.3.2 del presente giudizio), non si può concludere
diversamente che il ricorrente poteva essere considerato dall'AFC quale
avente diritto economico del conto numero 1 già a partire dal 6 luglio
2001. Considerato che detto conto è stato chiuso al più presto il
13 maggio 2005 (cfr. doc. n. ***_5_000829) su richiesta della società
B._______, il periodo durante il quale il ricorrente ne è stato l'avente
diritto economico risulta pertanto essere superiore ai tre anni.
Di fatto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare in modo chiaro e decisivo
né d'essere stato l'avente diritto economico del conto in oggetto per meno
di tre anni, né che detto conto sia esistito per una durata inferiore ai tre
anni. È dunque a giusta ragione che l'autorità inferiore ha stabilito che il
conto numero 1 è esistito per almeno tre anni durante il periodo rilevante
per il Trattato 10. In tali circostanze, quale debba essere la durata minima
da adempiere per ritenere una persona quale avente diritto economico
del conto ai sensi della categoria 2/B/b dell'Allegato al Trattato 10, è una
questione che può rimanere aperta, essendo qui ininfluente.
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8.
8.1. Il ricorrente sostiene altresì che la semplice costituzione di società
offshore – le cui quote non vengono dichiarate al fisco del paese attinente
all'avente diritto economico – non costituisce un comportamento
assimilabile alla truffa fiscale, ma va considerato quale semplice
sottrazione di imposta, per la quale non è ammessa l'assistenza
internazionale in materia penale. Secondo lui, il suo caso non può
rientrare nella casistica di sottrazione continua di importanti somme
d'imposta (art. 190 cpv. 2 LIFD), allorquando, secondo l'ordinamento
giuridico svizzero comportamenti analoghi vengono ritenuti delle semplici
sottrazioni di imposta. Per questi motivi l'assistenza amministrativa deve
essere respinta. Al fine di accertare tale evenienza, egli postula che
venga esperita una perizia fiscale riferita alla relazione bancaria in
oggetto.
8.2. Come già affermato in precedenza la nozione di "truffe e reati
analoghi" di cui alla categoria 2/B/a che qui ci occupa è definita secondo i
criteri stabiliti dall'Allegato al Trattato 10 (cfr. considd. 7 e 7.1 del presente
giudizio). La realizzazione di "truffe e reati analoghi" va esaminata sulla
base dei criteri oggettivi previsti dal citato Allegato, il quale è in casu
determinante. Non è dunque di alcun rilievo esaminare se secondo il
diritto interno svizzero il comportamento adottato dal ricorrente costituisca
una semplice sottrazione d'imposta oppure una sottrazione continua di
importanti somme d'imposta. Dal momento che i criteri di cui all'Allegato
al Trattato 10 sono adempiuti, l'assistenza amministrativa va concessa
agli USA. La perizia fiscale postulata dal ricorrente (cfr. ricorso 15 ottobre
2010, pag. 34; petitum ricorsuale, ad 2.2), come pure la censura da lui
sollevata, vanno pertanto entrambe respinte.
9.
In conclusione si constata che dai documenti bancari emerge che la
B._______ e il conto numero 1 sono esistiti durante almeno tre anni tra il
1999 e il 2008. Il ricorrente non è riuscito a dimostrare in modo chiaro e
decisivo che il succitato conto è esistito per meno di tre anni. Egli risulta
poi essere una "US person", fatto che lui per altro non contesta. Il
ricorrente poteva inoltre essere considerato quale avente diritto
economico della B._______ e quindi del conto numero 1, di cui
quest'ultima era titolare. Non risulta che il ricorrente abbia dato
l'autorizzazione all'AFC per ottenere dall'IRS le copie delle sue
dichiarazioni FBAR, tant'è ch'egli non lo contesta neppure. Durante gli
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anni 2004 e 2005 sono stati realizzati redditi di almeno fr. 333'652., di
modo che già sulla scorta di soli due anni è stata raggiunta la media
annua di fr. 100'000. per un periodo di tre anni consecutivi. L'utilizzo da
parte dell'AFC di tassi differenziati per il calcolo degli utili in capitale, a
seconda del tipo di transazione, non è contestato (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A8467/2010 del 10 giugno 2011
consid. 5.5.5 con rinvii). La realizzazione di detti profitti appare corretta e
non viene minimamente contestata dal ricorrente. In considerazione di
quanto precede, tutte le condizioni di cui alla categoria 2/B/b dell'Allegato
al Trattato 10 risultano adempiuti. Conseguentemente, va concessa
l'assistenza amministrativa agli USA per il conto numero 1.
10.
Alla luce di quanto esposto nei precedenti considerandi, per quanto
ricevibile (cfr. considd. 1.2 e 1.4), il gravame deve essere integralmente
respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 1 segg. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 22'000. (art. 4 TS
TAF). Con decisioni incidentali datate 26 maggio 2011 e 5 luglio 2011
sono state poste a carico del ricorrente per ognuna di esse le spese
processuali di fr. 1'000. (in totale fr. 2'000.), importo che è stato
compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr.
20'000. versato da quest'ultimo il 29 novembre 2010. Il ricorrente è
altresì stato invitato a versare un ulteriore anticipo spese di fr. 1'000. per
ognuna delle citate decisioni (in totale fr. 2'000.). Le rimanenti spese di
fr. 20'000. sono compensate con l'anticipo spese di fr. 20'000. versato
il 29 novembre 2010. Al ricorrente non vengono assegnate ripetibili
(art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TSTAF a
contrario).
11.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (cfr. art. 83 lett. h della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Le misure istruttorie postulate in limine litis dal ricorrente e negli allegati
successivi al ricorso sono integralmente respinte.
2.
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali di fr. 22'000. sono poste a carico del ricorrente (di
cui fr. 2000. sono già stati pagati da quest'ultimo). Le rimanenti spese di
fr. 20'000. sono compensate con l'anticipo spese di fr. 20'000..
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
Data di spedizione: