Corte I
A-7495/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Beat Forster, Kathrin Dietrich,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
patrocinata dall'avv. Giovanni Colombo,
casella postale 4263, 6904 Lugano,
ricorrente,
contro
Repubblica e Cantone Ticino,
Dipartimento del territorio, Servizi generali,
casella postale 1066, 6500 Bellinzona,
controparte,
Commissione federale di stima del 13. Circondario,
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Ricorso contro la decisione della Commissione federale
di stima del 13. Circondario del 2 ottobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-7495/2007
Fatti:
A.
Il 26 gennaio 2004, il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha
sottoposto ad approvazione i piani concernenti il progetto di sistema-
zione dello svincolo dell'autostrada A2 di Lugano Sud, nei Comuni di
Pambio-Noranco e Pazzallo, aggregatisi in corso di procedura al Co-
mune di Lugano.
B.
Il deposito rispettivamente la pubblicazione dei piani e delle tabelle dei
diritti da espropriare ha avuto luogo tra il 2 e il 31 marzo 2004. Su do-
manda dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
(UFAFP), uno studio fonico complementare è stato pubblicato nei mesi
successivi.
C.
Il 23 marzo 2005, il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), competente per l'approva-
zione dei piani, ha evaso le opposizioni interposte contro il progetto e
approvato i piani sottopostigli. Nel contempo, esso ha demandato alla
Commissione federale di stima la decisione sulle pretese espropriative
notificategli.
D.
La decisione del DATEC è stata impugnata da alcuni opponenti davan-
ti all'allora Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture e
ambiente (CRINAM) con ricorso del 2 maggio 2005. ll 12 luglio dello
stesso anno detta procedura è stata stralciata dai ruoli in seguito al ri-
tiro del ricorso interposto (incarto Z-2005-97).
E.
Tra i fondi espropriati a titolo definitivo nel territorio dell'allora Comune
di Pazzallo vi sono 124 mq della particella no. XX, di complessivi 3'014
mq. Già di A._______, B._______ e C._______, detta particella è stata
ceduta in corso di procedura alla X._______, che ne è l'attuale pro-
prietaria.
F.
Entro il termine stabilito, le precedenti proprietarie si erano opposte
all'occupazione temporanea della loro particella. Per quanto riguarda
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l'esproprio definitivo di 124 mq della stessa, avevano avanzato una
pretesa pari a 1'000 CHF/mq. Successivamente, l'opposizione all'occu-
pazione temporanea è stata ritirata.
G.
Nell'ambito della convenzione sottoscritta il 23 settembre 2005 tra l'en-
te espropriante e la nuova proprietaria, quest'ultima ha concesso l'im-
missione in possesso del bene espropriato a contare dal 1. gennaio
2006. Concordato à stato pure che, da quella data, sarebbero decorsi
gli interessi sull'indennità dovuta, non ancora definitivamente stabilita.
H.
Constatata l'impossibilità di raggiungere un accordo sugli indennizzi,
nel corso dell'udienza di conciliazione e di discussione del 1. giugno
2007 alle parti è stata consegnata la documentazione riassuntiva con-
cernente gli accertamenti svolti in merito alle transazioni immobiliari
effettuate nella zona. Nel contempo, è stato loro fissato un termine per
presentare un allegato conclusivo.
I.
Le conclusioni dell'ente espropriante sono state inoltrate il 22 giugno
2007. Con tale atto, esso ha proposto un indennizzo di 500 CHF/mq.
La proprietaria espropriata non ha per contro fatto uso della facoltà
concessale.
J.
Ritenendo congrua l'offerta di 500 CHF/mq, dopo aver rilevato che la
particella in questione è inserita in zona commerciale/artigianale ed
aver indicato qual'è il genere di costruzioni ammesso in tale zona, con
decisione del 2 ottobre 2007 la Commissione federale di stima ha rico-
nosciuto all'espropriata un importo complessivo di 62'000 CHF, cui
vanno ad aggiungersi gli interessi del 3,5% a far tempo dal 1. gennaio
2006 ed un'indennità per ripetibili di 3'500 CHF. Le ulteriori pretese for-
mulate sono state per contro respinte.
K.
La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
dalla X._______ davanti al Tribunale amministrativo federale il 5
novembre successivo. Col proprio ricorso, domandando la rifusione di
spese e ripetibili e la convocazione per una discussione, l'espropriata
ne chiede l'annullamento, postulando che le sia riconosciuta
l'indennità originariamente richiesta di 1000 CHF/mq. Essa non mette
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per contro in discussione né la decorrenza degli interessi, né l'importo
ricevuto a titolo di ripetibili.
L.
Trasmettendo l'incarto allo scrivente Tribunale, con lettera del 20 di-
cembre 2007 l'autorità inferiore si è riconfermata nel proprio giudizio,
comunicando di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso.
M.
Le osservazioni del Dipartimento del territorio del Canton Ticino data-
no del 15 gennaio 2008. Con tale atto, richiamando i motivi e le con-
clusioni contenuti nella decisione del 2 ottobre 2007 della Commissio-
ne federale di stima, esso chiede che il ricorso venga respinto, tasse e
spese a carico dell'espropriata.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
più oltre.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli art. 1, 31 segg. della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in
relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie conte-
nute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di
cui all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021).
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui la ri-
corrente si è vista almeno in parte negare le richieste formulate con la
notifica di pretese a suo tempo inoltrata, essa è senz'altro legittimata a
ricorrere.
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1.4 Essendo la decisione della Commissione federale di stima stata
impugnata con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel ri-
spetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art.
52 PA), il ricorso è ricevibilie in ordine e dev'essere esaminato nel me-
rito.
1.5 In considerazione del fatto che gli atti di causa sono sufficienti a
chiarire la situazione, alla domanda di convocazione formulata dalla ri-
corrente nel suo ricorso non è stato dato seguito (DTF 123 II 248, con-
sid. 2a; DTF 122 II 274, consid. 1d). Per altro, essa neppure doveva
essere interpretata come una richiesta di indire un'udienza pubblica
giusta l'art. 6 cpv. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la sal-
vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101). In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, una simile
domanda dev'essere infatti presentata in maniera inequivocabile e non
può essere ravvisata in una semplice richiesta di convocazione a fini
istruttori (DTF 134 I 140, consid. 5.2; DTF 130 II 425, consid. 2.4).
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima in-
quisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, con-
sid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
Come visto, il ricorso presentato verte unicamente sulla correttezza
dell'ammontare dell'indennità riconosciuta dall'autorità di prima istan-
za, ovvero sul valore del sedime espropriato.
3.1 Secondo giurisprudenza, per stabilire il valore venale di un terreno
deve prevalere il metodo statistico-comparativo. Esso fonda sul con-
fronto dei prezzi pagati per beni simili e in analoga situazione poco pri-
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ma del dies aestimandi (DTF 122 I 168, consid. 3a; sentenze del Tribu-
nale federale 1E.14/2006 del 6 agosto 2007, consid. 4.1; 1A.159/2001,
consid. 3.1). In base a questo metodo, all'espropriato viene riconosciu-
to l'importo che avrebbe oggettivamente potuto conseguire vendendo
la particella espropriata sul libero mercato a un qualsiasi potenziale
acquirente (DTF 122 II 246, consid. 4; DTF 115 Ib 408, consid. 2c;
DTF 114 Ib 286, consid. 7; sentenza del Tribunale federale 1A.28/2005
del 29 luglio 2005, consid. 2.2, apparsa pure in Rivista ticinese di dritto
[RtiD I-2006], no. 48).
3.2 L'applicazione del metodo statistico-comparativo non presuppone
che i fondi considerati siano identici riguardo a situazione, dimensione,
qualità, grado di urbanizzazione e possibilità di sfruttamento. Occorre
solo che essi siano paragonabili. Di eventuali differenze delle particelle
può essere infatti tenuto conto anche mediante adeguamenti dei prez-
zi. Nella misura in cui presentino caratteristiche simili, nemmeno oc-
corre che le particelle siano ubicate nello stesso quartiere. Anche la di-
sponibilità limitata di contrattazioni quale termine di paragone non ba-
sta infine a giustificarne una mancata applicazione. A condizione che
siano esaminati accuratamente e non risulti che circostanze insolite
abbiano influito sulla conclusione di un contratto, anche singoli con-
fronti possono permettere conclusioni sul livello generale dei prezzi ed
essere quindi presi in considerazione per fissare l'indennità (DTF 122 I
168, consid. 3; sentenza 1A.28/2005 del 29 luglio 2005, consid. 2.3;
PETER HÄNNI, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5.
edizione, Berna 2008, pag. 641 segg.; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE
GUY ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation,
Berna 2001, no. 1170 segg.).
4.
4.1 Nel suo giudizio, la Commissione federale di stima fa dapprima ri-
ferimento alle transazioni immobiliari effettuate nel comparto di
Lugano Sud tra il 2003 e il 2005 concernenti terreni situati in zona
commerciale/artigianale. Su tali basi essa rileva quindi che da esse
emerge un prezzo medio di 410 CHF/mq. Tolti gli estremi opposti (un
massimo di 1'000 CHF/mq e minimi di 20 rispettivamente 126
CHF/mq) e gli importi pagati per fondi di piccole dimensioni, giunge in-
fine a un prezzo di circa 490 CHF/mq, che arrotonda a 500 CHF/mq.
Nella decisione impugnata, la Commissione federale di stima osserva
che un tale importo è stato pagato dall'ente espropriante anche per al-
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tri terreni acquisiti nell'ambito della realizzazione del medesimo pro-
getto (particelle no. AA e BB) con convenzioni approvate dal Presi-
dente della Commissione federale di stima. Rinviando alla giurispru-
denza e alla dottrina in materia, per quel che specificatamente concer-
ne il prezzo di 1000 CHF/mq richiesto in corso di procedura sulla scor-
ta del prezzo pattuito con la ricorrente medesima, la Commissione fe-
derale di stima annota pure che si tratta evidentemente di un valore
massimo, fondato su circostanze soggettive, che non può essere tenu-
to in considerazione ai fini della fissazione dell'indennità dovuta.
4.2 Pur non contestando i singoli accertamenti svolti dalla Commissio-
ne federale di stima, la ricorrente critica il valore fissato, postulando il
riconoscimento dell'importo di 1'000 CHF/mq, pari al prezzo da lei cor-
risposto al momento dell'acquisto dalle precedenti proprietarie. A suo
parere, l'importo richiesto sarebbe ad ogni modo confermato dai prezzi
pagati nella zona nel corso degli ultimi 10-15 anni. A sostegno della
propria tesi, essa cita quindi il caso: (1) di una particella (no. CC) con-
finante con quella in esame, alienata nel 1991 contro pagamento di
900 CHF/mq; (2) di due particelle (no. DD e EE) – senza fronte strada-
le rispettivamente accesso, comprendenti gli argini di un torrente che
le divideva – acquistate nel 1998 dalla controparte pagando una media
di 664 CHF/mq; (3) di un'ulteriore particella (no. FF) – senza fronte
stradale né accesso –, pure confinante con quella qui in esame, ce-
duta nel 1995 a 830 CHF/mq. Sempre a sostegno della propria tesi, la
ricorrente rileva infine che la riprova della fondatezza della sua
richiesta sarebbe data dalla lettera del 22 giugno 2007 della contropar-
te alla Commissione federale di stima (cfr. doc. 22 dell'incarto della
Commissione federale di stima), contenente l'affermazione secondo
cui l'importo di 500 CHF/mq che le viene offerto era stato pagato
dall'amministrazione immobiliare delle strade nazionali già solo per
semplici scorpori di terreno complementare, eseguiti sul territorio di
Pazzallo e concernenti particelle (no. AA e BB) le cui capacità edifica-
torie erano già state completamente sfruttate.
4.3 Per quanto riguarda la controparte, che richiama in sostanza i mo-
tivi e le conclusioni della decisione impugnata, nelle osservazioni pre-
sentate essa ritiene che i prezzi segnalati dalla ricorrente si riferiscano
a prezzi di contrattazioni avvenute molto prima del dies aestimandi con
condizioni di mercato completamente diverse. Inoltre, anche a suo pa-
rere, il prezzo pagato dalla ricorrente per l'acquisto del fondo in que-
stione ha natura eccezionale ed unica riconducibile a ragioni puramen-
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te soggettive e di interesse strategico. Per quanto concerne il prezzo di
500 CHF/mq pagato in sede espropriativa per terreni edificati confi-
nanti (no. AA e BB), fa quindi presente che le superfici espropriate da
tali fondi erano adibite a piazzali, accessi e posteggi per cui trattandosi
di aree funzionali verso la strada, il prezzo pattuito coincideva con l'ef-
fettivo valore edilizio della particella di cui facevano parte. Di qui la sua
richiesta di respingere integralmente il ricorso presentato.
5.
In base alla giurisprudenza evocata, il punto di vista della ricorrente
non può effettivamente essere seguito.
5.1 Insieme alla controparte in causa, occorre innanzitutto constatare
che i riferimenti alle compravendite da lei citate, concernenti le parti-
celle no. CC-FF del Comune di Pazzallo, non sono determinanti.
Nella fattispecie, tenuto conto del fatto che il dies aestimandi dev'esse-
re situato al 1. giugno 2007 (art. 19bis cpv. 1 LEspr), data in cui le parti
si sono ritrovate per l'udienza di conciliazione, tra esso e le compra-
vendite cui si riferisce la ricorrente è infatti trascorso un lasso di tempo
che varia tra 9 e 16 anni (8 e 15 se si vuol tener conto del momento
dell'anticipata immissione in possesso [doc. 17 dell'incarto della Com-
missione federale di stima]), durante il quale i prezzi possono avere
subito delle oscillazioni anche notevoli.
A prescindere dalle loro caratteristiche e dal fatto che siano paragona-
bili alla particella in esame, ciò non permette di considerare la vendita
di queste particelle come avvenuta poco prima del dies aestimandi a
norma della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 I 168, con-
sid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1E.14/2006 del 6 agosto 2007,
consid. 4.1).
5.2 Anche il prezzo pagato dalla ricorrente per la particella no. XX in
occasione del suo acquisto dalle precedenti proprietarie non assume
concreto rilievo. In effetti, sempre secondo il Tribunale federale, prezzi
stabiliti da persone toccate dall'espropriazione e che per essa recla-
mano un'indennità (in casu, le precedenti proprietarie e quindi la ricor-
rente medesima [cfr. doc. B e F]) non costituiscono un valido termine
di paragone ai fini della fissazione del risarcimento (DTF 122 I 168,
consid. 3c). Di qui, per altro, anche il corretto agire della Commissione
federale di stima che ha espunto tale transazione da quelle da lei
considerate per stabilire l'indennità dovuta.
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5.3 Infine, neppure il rinvio ai contenuti della lettera del 22 giugno
2007 alla Commissione federale di stima giova concretamente alla tesi
della ricorrente. Questo perché, secondo giurisprudenza, l'importo di
500 CHF/mq corrisposto in passato per l'acquisto di sedimi (no. AA e
BB) sul territorio di Pazzallo, non può affatto venire considerato
automaticamente come il prezzo pagato per semplici scorpori di terre-
no le cui capacità edificatorie sono già state completamente sfruttate.
Determinanti ai fini della fissazione dell'indennità sono in effetti le ca-
ratteristiche concrete e la funzione della porzione espropriata. Aspetti
quali il ruolo di disimpegno e di elemento di distacco che una porzione
di terreno espropriata può assumere, hanno un peso specifico nella
sua determinazione e possono giustificare una valutazione maggiore a
quella di un semplice scorporo, se del caso coincidente con il valore
del resto del terreno (sentenze del Tribunale federale 1E.6/2002 del 6
marzo 2003, consid. 3; 1E.8/1998 del 19 ottobre 1999, consid. 2, ap-
parsa in Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT]
I-2000, no. 56).
Così è anche nella fattispecie, come rilevato dalla controparte (cfr. os-
servazioni al ricorso, p.to 3 pag. 3) e per altro non contestato dalla ri-
corrente, emerge dagli atti che le superfici espropriate dai terreni cui
essa fa riferimento nella sua impugnativa erano infatti aree funzionali
alle costruzioni che sorgono sugli stessi, adibite a piazzale, rispettiva-
mente accesso e posteggio (cfr. doc. 5 e 19 dell'incarto della Commis-
sione federale di stima).
6.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e la decisione del 2
ottobre 2007 confermata.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 I
168, consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1E.14/2006 del 6 ago-
sto 2007, consid. 4.1), il prezzo di 500 CHF/mq stabilito dalla Commis-
sione federale di stima tiene conto di 5 transazioni effettuate tra il 2003
e il 2005 tutte concernenti particelle in zona commerciale/artigianale,
nel comparto Lugano Sud, dove pure si trova la particella no. XX (cfr.
allegati al doc. 21 della Commissione federale di stima).
Su tali basi, ben si può quindi concludere che all'espropriata è stato ri-
conosciuto l'importo che avrebbe oggettivamente potuto conseguire
vendendo il suo fondo ad un qualsiasi potenziale acquirente (DTF 122
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II 246, consid. 4; DTF 115 Ib 408, consid. 2c, DTF 114 Ib 286, consid.
7; sentenza del Tribunale federale 1A.28/2005 del 29 luglio 2005, con-
sid. 2.2).
7.
L'assegnazione di spese e ripetibili non avviene in base alla PA e al
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (173.320.2;
TS-TAF), bensì alle norme contenute nella LEspr (decisioni del Tribu-
nale amministrativo federale A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007, con-
sid. 8; A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 7, con ulteriori rinvii).
Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese di procedura davanti al Tribu-
nale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili, sono addos-
sate all'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono re-
spinte, la ripartizione può però essere effettuata anche diversamente.
In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le
ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, pari a 1'500 CHF, sono poste a
carico della Repubblica e Cantone Ticino, in qualità di ente esproprian-
te. Non si riscontrano per contro motivi per giustificare l'assegnazione
di ripetibili alla ricorrente (decisioni del Tribunale federale 1E.20/2005
del 16 maggio 2006, consid. 4; 1E.1/2006 del 12 aprile 2006, consid.
11; 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006, consid. 6; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-996/2007 del 9 agosto 2007, consid. 7, con
ulteriori rinvii).
Pagina 10
A-7495/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari ad un importo di 1'500 CHF, sono poste a
carico della Repubblica e Cantone Ticino. Ad avvenuta crescita in giu-
dicato del presente giudizio, essa riceverà la relativa polizza di versa-
mento.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par-
te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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