Corte I
A-7513/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 . d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Salome Zimmermann, Beat Forster,
cancelliere Marco Savoldelli.
A._______,
ricorrente,
contro
Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport (DDPS), Centro danni,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Responsabilità della Confederazione, regresso
(decisione del 25 agosto 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-7513/2006
Fatti:
A.
La mattina del 14 giugno 2001, B._______ (...) – è arrivato nella sta-
zione della teleferica che collega C._______ a D._______, (...). Con
l'accordo ricevuto dall'F._______, presso la stazione di partenza si
svolgeva quel giorno un'esercitazione militare, con l'impiego di figuran-
ti.
B.
Dopo aver parcheggiato, verso le 7 e 35 B._______ ha fatto il suo in-
gresso nella stazione di partenza della teleferica. Constatata la pre-
senza di militi sdraiati sul pavimento, egli ha oltrepassato due teloni
posti a suddivisione della stanza e si è ritrovato a terra, immobilizzato
da alcuni soldati.
C.
Realizzato che lavorava per F._______, egli è stato liberato grazie
all'intervento di un superiore e sottoposto ad una prima visita da parte
del medico militare. Nella serata di quel giorno ha quindi presentato
una reazione emozionale acuta che ha reso necessario il suo ricovero
in un ospedale della regione dove gli è stata diagnosticata una sin-
drome post-traumatica da stress. La sua degenza in ospedale si è pro-
tratta fino al 14 settembre 2001 per poi riprendere tra il 23 e il 27 ot-
tobre successivi dopo il manifestarsi di scompensi ansio-depressivi.
D.
In conseguenza dell'incidente descritto, è stata aperta anche una pro-
cedura da parte degli organi della giustizia militare. Dopo essere stata
sospesa, essa è stata infine archiviata con decisione del 12 luglio
2007, a seguito del raggiungimento di un accordo tra il Centro danni
del DDPS e B._______, con cui a quest'ultimo è stato riconosciuto un
risarcimento pari ad un importo di fr. 220'000.--.
E.
Comprendente una partecipazione alle spese legali di fr. 20'000.--, il
versamento dell'importo citato non ha per contro posto fine alla verten-
za nel frattempo sorta tra il Centro danni del DDPS e A._______ a
dipendenza della richiesta di risarcimento pari ad un importo di fr.
28'405.40 presentata per le prestazioni da lei versate a B._______
sulla base dell'assicurazione indennità giornaliera (polizza no. ...), da
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lui stipulata. Formulata in via di regresso con lettera del 14 gennaio
2004, tale richiesta è infatti stata respinta dal Centro danni del DDPS
già con decisione del 25 agosto 2006, che qui ci occupa.
F.
Contro la decisione del Centro danni del DDPS (nel seguito detto an-
che autorità inferiore), il 21 settembre 2006, A._______ (nel seguito
detta anche ricorrente) ha depositato un ricorso davanti alla Commis-
sione federale di ricorso del DDPS, postulandone l'annullamento.
G.
Con risposta del 21 novembre 2006, l'autorità inferiore si è opposta al
ricorso, formulando puntuali conclusioni di cui verrà detto – per quanto
necessario – più oltre.
H.
Al momento dello scioglimento della Commissione di ricorso del
DDPS, il 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale
amministrativo federale, il quale ha ordinato un ulteriore scambio di al-
legati scritti.
I.
Con replica del 23 marzo 2007, rispettivamente con duplica del 18
maggio successivo, le parti si sono riconfermate nelle proprie doman-
de e allegazioni soffermandosi in particolare sulla natura dell'assicura-
zione stipulata da B._______.
J.
Successivamente, lo scrivente Tribunale ha acquisito agli atti l'incarto
della giustizia militare, e richiamato dall'autorità inferiore tutta la docu-
mentazione non ancora trasmessagli. Sempre in un secondo momen-
to, il Tribunale amministrativo federale ha chiesto espressamente alla
ricorrente di inviargli una copia completa della polizza stipulata da
B._______ a titolo di lavoratore indipendente, comprensiva di tutte le
condizioni generali e particolari d'assicurazione ad essa applicabili.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi – nella misura del ne-
cessario – in diritto.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame in virtù degli art. 1, 31, 32, 33 e 53 cpv. 2 della leg-
ge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF; RS 173.32).
Il fatto che l'art. 142 cpv. 4 della legge federale del 3 febbraio 1995
sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10) non sia
mai stato adattato e si riferisca quindi ancora all'ordinamento giudizia-
rio vigente prima del 1. gennaio 2007 non ha infatti rilevanza concreta
(decisione del Tribunale amministrativo federale A-7385/2006 del 6
luglio 2007, consid. 1.1).
1.2 Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il Tribunale amministrativo fe-
derale giudica i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricor-
so o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gen-
naio 2007, nella fattispecie la Commissione di ricorso del DDPS, appli-
cando il nuovo diritto processuale.
Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF come
pure da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 e art. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS
172.021]), la presente procedura soggiace alla PA.
1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla
legge (art. 52 PA).
Al momento del suo inoltro, pacifica era anche la competenza della
Commissione di ricorso del DDPS, istanza da cui il Tribunale ammini-
strativo federale ha ricevuto il gravame quando quest'ultima è stata
sciolta.
1.4 Comportando il provvedimento in esame un onere pecuniario per
la ricorrente, dato è senz'altro anche l'interesse a ricorrere. Di qui la
sua legittimazione giusta l'art. 48 cpv. 1 PA.
Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e dev'essere esa-
minato nel merito.
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2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima in-
quisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati.
L’autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sol-
levate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 con-
sid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).
3.
Nella fattispecie, il contrasto tra le parti verte sulla presenza o meno
delle condizioni per un'azione di regresso per un danno causato giusta
l'art. 135 LM. Quest'azione è stata formulata dalla ricorrente nei con-
fronti dell'ente pubblico fino a concorrenza di fr. 28'405.40 da lei a suo
tempo versati a B._______ sotto forma di indennità giornaliere.
L'autorità inferiore ritiene che esse non siano date, tra l'altro poiché la
polizza conclusa con B._______ concerne un'assicurazione di somma.
Da parte sua, la ricorrente sostiene invece che la copertura assicu-
rativa di cui ha beneficiato B._______ dipenda da un'assicurazione
contro i danni e quindi permetta un regresso, per il cui riconoscimento
sarebbero date anche tutte le ulteriori condizioni.
3.1 La legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione
(LCA; RS 221.229.1) distingue tra assicurazioni contro i danni (art.
48-72 LCA) e assicurazioni di persone (art. 73-96 LCA). Queste ultime
sono ritenute tali perché hanno per oggetto una persona fisica e per-
ché le prestazioni assicurate dipendono da un evento concernente una
persona fisica (malattie, incidenti, lesioni corporali, casi d'invalidità o
decesso).
3.2 Riconoscendo che assicurazioni di persone possano essere con-
cluse anche quali assicurazioni contro i danni, giurisprudenza e dottri-
na distinguono invece piuttosto tra assicurazioni contro i danni e assi-
curazioni di somma (CHRISTOPH GRABER, in: Kommentar zum schweizeri-
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schen Privatrecht–Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basi-
lea 2001, ad art. 72 no. 13 e ad art. 96 no. 2, con ulteriori rinvii). In
base a questa seconda distinzione, sono considerate assicurazioni di
somma solo le assicurazioni di persone che non hanno natura d'inden-
nizzazione, ovvero che garantiscono un capitale – di cui è stato fissato
il montante al momento della conclusione del contratto – indipendente-
mente dall'effettivo pregiudizio subito dall'avente diritto. Se invece, pur
avendo come oggetto una persona, le parti concludono un'assicurazio-
ne per cui la perdita patrimoniale è una condizione specifica del diritto
alle prestazioni, occorre considerare l'assicurazione stipulata un'as-
sicurazione contro i danni (DTF 133 III 527, consid. 3.2.4; 119 II 361,
consid. 4; 104 II 44, consid. 4a; CHRISTOPH GRABER, op. cit., ad art. 96 no.
3 segg.; STEPHAN WEBER, Privatversicherung, in: Schaden–Haftung–Ver-
sicherung, Basilea 1999, no. 4.104 segg., con ulteriori rinvii).
3.3 La distinzione tra assicurazioni contro i danni e assicurazioni di
somma esposta ha rilevanza anche sul diritto di regresso dell'assicura-
tore. Contrariamente a quanto previsto per le assicurazioni contro i
danni – rette dall'art. 72 LCA, che riconosce il passaggio all'assicurato-
re di eventuali crediti spettanti all'assicurato nei confronti di terzi per
atti illeciti fino a concorrenza dell'indennità corrispostagli – nel caso si
sia confrontati ad un'assicurazione di persone concepita quale assicu-
razione di somma vale infatti l'art. 96 LCA.
Tale norma esclude che i diritti verso terzi spettanti per effetto del sini-
stro all'assicurato passino all'assicurazione e quindi determina il divie-
to di regresso da parte di quest'ultima (DTF 133 III 527, consid. 3.2.5;
119 II 361, consid. 4; 104 II 44, consid. 4d; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le
recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers
responsable ou son assureur, Zurigo 2007, no. 390 segg.; CHRISTOPH
GRABER, op. cit., ad art. 96 no. 12 segg.; STEPHAN WEBER, op. cit., no.
4.104 segg.).
3.4 Occorre aggiungere che l'art. 96 LCA appartiene alle disposizioni
citate nell'art. 98 LCA, ovvero ad un gruppo di norme che non possono
essere modificate a scapito dell'assicurato, ad esempio tramite la sti-
pulazione di clausole specifiche contenute nel contratto d'assicura-
zione.
Contrarie alla legge sono in particolare clausole di cessione anticipata
all'assicurazione di pretese dell'assicurato nei confronti di terzi rispetti-
vamente clausole che prevedono la sussidiarietà delle prestazioni
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eventualmente dovute dall'assicurazione. Verificatosi il danno, dottrina
e giurisprudenza riconoscono per contro la possibilità che l'assicurato
ceda all'assicurazione eventuali suoi diritti nei confronti di terze perso-
ne oppure, se già altrimenti risarcito, rinunci alla somma assicurata
(CHRISTOPH GRABER, op. cit., ad art. 96 no. 18 seg.).
4.
Nella fattispecie, la polizza stipulata da B._______ prevede il paga-
mento di indennità giornaliere differite per 730 giorni su 900 a partire
dal trentunesimo giorno di malattia rispettivamente di infortunio. Parte
integrante della citata polizza sono pure le condizioni generali d'assi-
curazione (CGA) per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera
(...) secondo LCA (edizione 1. gennaio 1999), inviate allo scrivente Tri-
bunale dalla ricorrente con la replica, rispettivamente conformemente
all'espressa richiesta, formulata con ordinanza del 22 maggio 2008, di
trasmettergli una copia completa della polizza stipulata dal suo assicu-
rato, comprensiva di tutte le condizioni generali e particolari ad essa
applicabili.
Polizza e CGA permettono di caratterizzare – se necessario, dopo es-
sere state interpretate – l'assicurazione, e segnatamente le condizioni
che danno diritto alla prestazione (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, op. cit., no.
388; SCHWENZER INGEBORG, Schweizerisches Obligationenrecht–Allgemei-
ner Teil, 3. edizione, Berna 2003, no. 45.08; STEPHAN WEBER, op. cit., no.
4.107), quindi di osservare quanto segue:
4.1 Definita come assicurazione d'indennità giornaliera, l'assicurazio-
ne sottoscritta da B._______ non è stata per contro concepita quale
assicurazione per perdita di guadagno.
Contrariamente a quanto avviene in altri casi, con cui già si è con-
frontato anche il Tribunale federale (decisione del Tribunale federale
5C.243/2006 del 19 aprile 2007, consid. 3.1 seg.), una perdita di
guadagno reale consecutiva a un'incapacità di lavorare a causa di una
malattia o di un infortunio non è nella fattispecie posta come con-
dizione contrattuale né in modo astratto né concreto, ovvero sotto
forma di limite massimo per il conseguimento di un'eventuale presta-
zione.
Giusta l'art. 14 cpv. 1 CGA lo stipulante è tenuto ad annunciare rispet-
tivamente a provare all'assicurazione solo l'incapacità lavorativa, non
invece un'eventuale perdita di guadagno.
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4.2 Una condizione come quella sopra descritta – che connoterebbe
l'assicurazione piuttosto come assicurazione contro i danni – non può
essere dedotta neppure dal fatto che l'assicurazione serva espressa-
mente a coprire le conseguenze economiche della malattia e di infor-
tuni (art. 1 CGA).
Come riconosciuto dal Tribunale federale (DTF 119 II 361, consid. 4), è
infatti proprio di ogni assicurazione – quindi anche di un'assicurazione
di somma – di tutelare chi la stipula da eventuali problemi di carattere
finanziario futuri.
4.3 Sempre con il Tribunale federale va sottolineato che anche il riferi-
mento al salario dell'assicurato – contenuto nelle CGA e che per i la-
voratori autonomi è comunque costituito da una somma fissa stabilita
a priori (art. 6 cpv. 2) – è usuale e ha il solo scopo di permettere di
determinare l'ampiezza delle prestazioni cui avrà diritto l'assicurato,
non invece il loro fondamento giuridico (cfr. sempre 119 II 361, consid.
4; ALFRED MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. edizio-
ne, Berna 1995, pag. 466).
Stabilito il salario annuo assicurato, il calcolo dell'ammontare dell'in-
dennità giornaliera avviene tramite la sua divisione per 365, rispetti-
vamente per 366 negli anni bisestili (art. 20 CGA), in funzione del gra-
do d'incapacità lavorativa (133 III 527, consid. 3.3.1).
5.
5.1 Dati gli elementi appena indicati, tenuto conto del fatto (1) che il
contratto stipulato prevede il versamento all'assicurato di un'indennità
giornaliera forfettaria – basata su una somma salariale fissa, stabilita a
priori e versata unicamente in funzione del grado d'incapacità al lavoro
dell'assicurato –, (2) che esso non presuppone che l'assicurato abbia
subito una perdita effettiva sul piano economico e (3) che nessun di-
sposto delle CGA fin qui citato permette di giungere a risultato diverso,
dev'essere concluso che l'assicurazione in esame ha carattere di assi-
curazione di somma (DTF 133 II 527, consid. 3.2.4; decisione del Tri-
bunale federale 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3d; DTF 119
II 361, consid. 4; ROLAND BREHM, L'assurance privée contre les acci-
dents, Berna 2001, pag. 42 no. 14, pag. 126 no. 221 e pag. 191 no.
376; VINCENT BRUHLART, L'assurance collective contre la perte de gain en
cas de maladie, in: Le droit social dans la pratique de l'entreprise–
questions choisies, Berna 2006, pag. 110).
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5.2 A diverso esito non portano neanche gli art. 21-23 CGA. Queste
norme non riguardano infatti direttamente le condizioni per ottenere
una prestazione, bensì solo i criteri per una sua eventuale decurtazio-
ne. Ad ogni modo, dal fatto che esse siano parte delle CGA non può
venir tratta nessuna conseguenza circa la natura dell'assicurazione
(STEPHAN WEBER, op. cit., no. 4.107).
Per quanto poi riguarda l'art. 21 CGA (in base al quale il diritto alle
prestazioni è condizionato dal fatto che lo stipulante non tragga un
guadagno dalle stesse e che prescrive che la persona assicurata è
tenuta a documentare la sua perdita di guadagno), le CGA prevedono
espressamente che sua applicazione è esclusa proprio quando il con-
tratto assicurativo ha per oggetto un'assicurazione di somma. Anche
per questo motivo, esso non può pertanto avere rilevanza nella deter-
minazione della natura dell'assicurazione che ci occupa (art. 21 cpv. 2
CGA).
6.
Il carattere dell'assicurazione offerta dalla ricorrente ha, come visto,
chiare consegueze anche sulla facoltà di regresso dell'assicuratore.
6.1 Nel caso in cui – come nella fattispecie – un'assicurazione di per-
sone è concepita come un'assicurazione di somma, l'assicurato può
infatti cumulare le prestazioni ricevute dal suo assicuratore – in specie,
costituite dal pagamento di indennità giornaliere – con altre prestazioni
riconducibili ad un medesimo evento. D'altra parte, ciò significa che la
prestazione dell'assicuratore è dovuta indipendentemente dal fatto che
l'avente diritto riceva o abbia ricevuto prestazioni anche da terzi re-
sponsabili e che – conformemente all'art. 96 LCA – i diritti dell'assicu-
rato nei confronti di terzi responsabili non passano all'assicuratore
(DTF 133 III 527, 3.2.5; ROLAND BREHM op. cit., pag. 191 no. 376; VINCENT
BRUHLART, op. cit., pag. 109; JEAN-LOUIS DUC, Assurance sociale et assu-
rance privée, Berna 2003, pag. 63; CHRISTOPH GRABER, op. cit., ad art. 72
LCA no. 1 e ad art. 96 LCA no. 1; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, op. cit., no.
390 segg.; ALFRED MAURER, op. cit., pag. 410).
6.2 Anche in questo caso, ad altra conclusione non permettono di
giungere neppure le CGA e in particolare il già menzionato art. 23 cpv.
1, che regola l'anticipo di prestazioni da parte della qui ricorrente in
rapporto al diritto di regresso (ROLAND BREHM, op. cit., pag. 191 seg. no.
376).
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In merito a questa norma – che prevede l'anticipo di prestazioni da
parte dell'assicurazione a condizione che lo stipulante e le persone as-
sicurate le cedano i loro diritti nei confronti dei terzi fino a concorrenza
delle prestazioni da lei corrisposte e si impegnino a non intraprendere
nulla che potrebbe ostacolare l'eventuale diritto di regresso nei con-
fronti di terzi – occorre infatti rammentare che dottrina e giurispruden-
za riconoscono la possibilità che l'assicurato ceda all'assicurazione
eventuali suoi diritti nei confronti di terzi oppure rinunci alla somma as-
sicurata in caso di risarcimento da parte di terzi solo a danno avvenuto
(CHRISTOPH GRABER, op. cit., ad art. 96 no. 18 seg.).
Sennonché, nel caso in esame, la stipulazione di una tale cessione –
che non muta nulla al carattere di assicurazione di somma della coper-
tura stipulata – non è stata né sostenuta né provata. Al contrario, pur
non interferendo in merito ad eventuali diritti di regresso della ricor-
rente (cfr. doc. 26 prodotto dall'autorità inferiore il 21 luglio 2008), risul-
ta invece dall'incarto che l'assicurato ha egli stesso intrapreso tratta-
tive con l'autorità inferiore, giungendo con quest'ultima alla conclusio-
ne di un accordo transattivo.
7.
In conclusione, considerato quanto precede, ritenuto pure il fatto che
l'assunzione di ulteriori prove richiesta dalla ricorrente – che postula in
particolare il richiamo dell'incarto concernente la degenza ospedaliera
di B._______ e l'esecuzione di un sopralluogo – sarebbe comunque ir-
rilevante ai fini della causa (DTF 124 I 208, consid. 4a; PIERRE MOOR,
op. cit., no. 2.2.6.4.), il ricorso dev'essere respinto. Il carattere di assi-
curazione di somma della copertura in base alla quale la ricorrente ha
corrisposto a B._______ l'importo di fr. 28'405.40 esclude infatti ogni
sua facoltà di regresso.
8.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spe-
se processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente
(art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr.
1'500.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato
con l'anticipo spese da lei versato il 9 ottobre 2006.
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9.
Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, al Centro danni del DDPS non
viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 1'500.--, sono poste a carico della ri-
corrente, soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente
giudizio, tale importo verrà integralmente compensato con l'anticipo
spese da lei versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Segreteria Generale DDPS (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono ri-
spettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firma-
ti. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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