Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A7711/2010
Sen t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Michael Beusch (presidente del collegio),
giudice Charlotte Schoder, giudice Pascal Mollard,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti A._______,…,
ricorrente 1,
B._______ SA, …,
ricorrente 2,
patrocinati dagli avv. …,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Assistenza amministrativa USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDIUSA).
A7711/2010
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Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un
Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA,
una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009
5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza
amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti
nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del
2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di
seguito: CDIUSA 96, RS 0.672.933.61). Tramite il predetto Accordo, la
Svizzera si è altresì assunta l'impegno di dar seguito alla domanda di
assistenza amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450
conti aperti o chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa
speciale mediante la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni
(di seguito: AFC) fosse in grado di emanare le prime cinquecento
decisioni finali riguardanti la trasmissione delle informazioni richieste
entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di assistenza
amministrativa e le decisioni rimanenti, progressivamente entro
trecentosessanta giorni dalla ricezione della domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana, Internal Revenue Service in
Washington D.C. (di seguito: IRS), ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda
fondata sull'art. 26 CDIUSA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione
dell'art. 26 CDIUSA 96 (di seguito: Accordo 03, pubblicato in:
Pestalozzi/Lachenal/Patry [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la
collaborazione di MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h
69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in
tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti
americani che nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2008
disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti
bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure
da una delle sue succursali o filiali in Svizzera. Trattavasi dei conti per i
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quali UBS SA non era in possesso del modulo "W9" sottoscritto dal
contribuente e non aveva annunciato al fisco statunitense tramite il
modulo "1099", a nome dei relativi contribuenti, nei tempi e nella forma
richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA inerente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la Convenzione svizzero
americana di doppia imposizione (di seguito: OCDIUSA, RS
672.933.61). Tramite tale decisione, l'autorità federale ha deciso di
avviare la procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto
bancario, nei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo 09, di trasmettere l'intera
documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato dell'Accordo 09.
D.
Con sentenza A7789/2009 del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente
in DTAF 2010/7), il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF) ha
accolto un ricorso contro una decisione finale dell'AFC concernente una
contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b (di seguito: categoria
2/A/b) dell'Allegato dell'Accordo 09, sancendo che tale Accordo
rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi dell'art. 25
CDIUSA 96 che non può né modificare né completare la vigente CDI
USA 96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione, ha stabilito
che l'assistenza amministrativa andava accordata unicamente in caso di
frode fiscale ma non di sottrazione d'imposta.
Sulla base della predetta sentenza, dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera
e USA hanno sottoscritto il 31 marzo 2010 il Protocollo d'emendamento
dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
presentata dall'IRS (Protocollo d'emendamento dell'Accordo di assistenza
amministrativa, pubblicato in via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010
1459, di seguito: Protocollo 10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso
è stato applicato a titolo provvisorio fin dalla sua sottoscrizione.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono stati approvati dall'Assemblea
federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
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e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è
stato autorizzato a ratificarli. La versione consolidata dell'Accordo 09 e
del Protocollo 10 è denominata qui di seguito "Trattato 10" (RS
0.672.933.612). Il predetto Decreto non è stato sottoposto a referendum
in materia di trattati internazionali giusta l'art. 141 cpv. 1 lett. d cifra 3
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101).
F.
Con sentenza A4013/2010 del 15 luglio 2010 (pubblicata parzialmente in
DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del Trattato 10.
G.
Il dossier relativo a A._______ quale avente diritto economico della
B._______ SA è stato trasmesso da UBS SA all'AFC il 9 dicembre 2009.
Nella sua decisione finale emessa nel settembre 2010 – nella medesima
non è stato precisato il giorno – e inviata al patrocinatore di A._______ e
della B._______ SA il 28 settembre 2010, l'AFC ha considerato che,
essendo adempiute tutte le condizioni di cui alla categoria 2/B/b dell'allora
vigente Accordo 09, l'assistenza amministrativa sarebbe stata accordata
e di conseguenza, i documenti richiesti dall'autorità fiscale statunitense
sarebbero stati trasmessi ad avvenuta crescita in giudicato della
decisione.
H.
Per il tramite del loro patrocinatore, A._______ (di seguito: ricorrente 1)
nella sua qualità di avente diritto economico della società B._______ SA
(di seguito: ricorrente 2), sono insorti contro tale decisione con ricorso
29 ottobre 2010 davanti al Tribunale amministrativo federale.
Protestando spese, tasse e ripetibili, con tale atto essi postulano
l'annullamento della decisione pronunciata dall'AFC che concede
l'assistenza amministrativa nella procedura che li concerne, previa
assunzione di alcuni mezzi di prova. In limine litis chiedono che sia fatto
ordine all'autorità inferiore di produrre ogni documento atto ad accertare il
numero di conti che sono stati trattati sino ad ora secondo i termini di cui
all'Accordo 09 nonché il numero di conti per i quali l'IRS ha ricevuto
informazioni da qualsiasi fonte a partire dal 18 febbraio 2009 giusta l'art. 3
cpv. 4 dell'Accordo 09. In via principale chiedono quindi che l'Accordo 09
sia dichiarato incostituzionale, contrario all'ordine pubblico svizzero e
privo di base legale, con conseguente constatazione della nullità delle
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decisioni 1° settembre 2009 e 28 settembre 2010 rese dall'AFC. In via
subordinata sollecitano l'annullamento della decisione impugnata. In via
ancor più subordinata postulano l'accoglimento del ricorso con
conseguente annullamento della decisione impugnata e trasmissione del
dossier all'autorità inferiore affinché abbia a rilasciare una nuova
decisione dopo aver ricalcolato i redditi del conto oggetto del
procedimento nel corso del periodo rilevante.
I.
Con risposta 6 gennaio 2011, l'AFC, riconfermandosi nelle proprie
argomentazioni, ha postulato il rigetto del ricorso, ribadendo la
fondatezza della propria decisione e comunicando di affidarsi al giudizio
dello scrivente Tribunale in merito alla ricevibilità del gravame.
J.
Il 1° febbraio 2011 i ricorrenti hanno replicato. Contestando totalmente le
tesi presentate dall'autorità inferiore in sede di risposta, hanno ribadito le
loro argomentazioni e richieste formulate con ricorso 29 ottobre 2010.
K.
L'AFC ha trasmesso la sua duplica il 18 febbraio 2011. Confermando la
propria decisione del settembre 2010 nonché quanto esposto in sede di
risposta, contesta ogni argomentazione invocata dai ricorrenti in replica.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 26 CDIUSA 96 possono essere
contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDIUSA.
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La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Il
Tribunale amministrativo federale è dunque competente per giudicare la
presente vertenza.
1.2. La decisione impugnata resa nel settembre 2010 dall'AFC nei
confronti dei ricorrenti ai quali è stata inviata in data 28 settembre 2010 è
una decisione finale concernente la trasmissione di informazioni che può
essere contestata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 32
a contrario LTAF e art. 20k cpv. 1 OCDIUSA). All'opposto, ogni decisione
anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a delle misure
coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo
congiuntamente alla decisione finale (cfr. art. 20k cpv. 4 OCDIUSA).
Di conseguenza, la conclusione dei ricorrenti tendente a che la decisione
1° settembre 2009 dell'AFC che impone a UBS SA il trasferimento delle
informazioni sia dichiarata nulla, è irricevibile. In effetti, in virtù dell'effetto
devolutivo, la decisione anteriore, che è parte della decisione finale, non
può essere contestata separatamente (cfr. decisione del Tribunale
federale 2C_186/2010 del 18 gennaio 2010, consid. 3.4; DTF 134 II 142
consid. 1.4; DTF 126 II 300 consid. 2a pag. 302 e segg., cfr. parimenti
decisione del Tribunale amministrativo federale A6258/2010 del 14
febbraio 2011 consid. 1.4 con riferimenti citati).
1.3. Gli interessati hanno la qualità per ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).
Considerato come la decisione impugnata datata unicamente "settembre
2010" è stata loro inviata il 28 settembre 2010 (cfr. copia della busta di
intimazione sub doc. A prodotto dai ricorrenti) e notificata il 30 settembre
2010 (cfr. doc. ***_Rückschein SV_30.09.2010, dossier AFC), il gravame
è stato interposto tempestivamente (cfr. artt. 20 segg. e 50 PA), nel
rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge
(cfr. art. 52 PA).
1.4.
1.4.1. Giusta l'art. 25 cpv. 2 PA, la domanda tendente all'ottenimento di
una decisione d'accertamento deve essere accolta qualora il richiedente
dimostri di avere un interesse degno di protezione. Secondo la
giurisprudenza, un'autorità può emanare una decisione di accertamento
in base agli artt. 5 cpv. 1 lett. b e 25 PA, soltanto se viene comprovata
l'esistenza di un interesse giuridico attuale, degno di protezione, alla
constatazione immediata di un diritto o all'assenza dello stesso, allorché
nessun interesse importante fondato sul diritto pubblico o privato vi si
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oppone e, a condizione che l'interesse degno di protezione non possa
essere salvaguardato con una decisione costitutiva di diritti o di obblighi.
Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse
immediato. L'interesse degno di protezione fa difetto quando è
proponibile una decisione condannatoria. Questa restrizione si applica sia
in ambito civile che in quello amministrativo, nel senso che il diritto di
ottenere una decisione di accertamento è sussidiario a quello
dell'ottenimento di una decisione condannatoria (cfr. DTF 129 V 289
consid. 2.1 e DTF 114 IV 203 consid. 2c con riferimenti, DTAF 2010/12
consid. 2.3, decisione del Tribunale amministrativo federale A6903/2010
del 23 marzo 2011 consid. 1.4.1 e A6556/2010 del 7 gennaio 2011
consid. 1.6.1 con riferimenti; decisione del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino del 25 novembre 1993
apparsa in Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] I
1994, n. 76, pag. 199 con i numerosi rinvii).
1.4.2. I ricorrenti postulano in via principale, contestualmente
all'accoglimento del ricorso, la dichiarazione da parte dello scrivente
Tribunale che l'Accordo 09 è incostituzionale, contrario all'ordine pubblico
svizzero, rispettivamente privo di base legale e quindi non vincolante per
le Autorità giudiziarie svizzere.
Simile domanda non è altro che una domanda di accertamento. In quanto
tale, essa è irricevibile, dal momento che l'autorità inferiore ha emanato
una decisione formatrice e che i ricorrenti possono ottenere dal presente
Tribunale una decisione costitutiva di diritti e di obblighi (cfr. decisione del
Tribunale federale 2C_162/2010 del 21 luglio 2010 consid. 2.1; decisione
del Tribunale amministrativo federale A6903/2010 del 23 marzo 2011
consid. 1.4.2 con riferimenti ivi citati).
1.5. Fatta eccezione per le considerazioni di cui ai considerandi 1.2 e 1.4
che precedono, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere
esaminato nel merito.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del
potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e
l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
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Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.). Il diritto federale ai sensi
dell'art. 49 lett. a PA comprende parimenti i diritti costituzionali dei
cittadini (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 621). Il
diritto convenzionale ne fa ugualmente parte (cfr. DTF 132 II 81 consid.
1.3 e le referenze ivi citate; decisioni del Tribunale amministrativo
federale A4935/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1 e A4936/2010 del
21 settembre 2010 consid. 3.1). Unicamente la violazione di disposizioni
direttamente applicabili in una fattispecie concreta ("selfexecuting")
contenute nei trattati internazionali può essere invocata dai privati davanti
ai tribunali. Visto che essi possono contenere delle norme direttamente
applicabili ed altre che non lo sono, la loro qualificazione deve avvenire
per via interpretativa (cfr. DTF 121 V 246 consid. 2b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A6258/2010 del 14 febbraio 2011
consid. 2.1 e A4013/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.2. con rinvii).
2.2. Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi
addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 3. ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima
inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati:
l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure
sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a e DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle
censure ("Rügeprinzip"), l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le
censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente
dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza
sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55).
Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.
DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione
concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al
Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di
portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di
motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe
di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
PA; cfr. DTF 119 II 70 consid. 1; decisione del Tribunale amministrativo
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federale A6455/2010 del 31 marzo 2010 consid. 2.3 con i riferimenti ivi
citati). Il Tribunale amministrativo federale accerta quindi, con la
collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della
controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente (cfr.
artt. 12, 13 e 19 PA in relazione con l'art. 40 della Legge di procedura
civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273]). Ciò vale anche nel
caso della valutazione di documenti probatori (cfr. art. 12 lett. a PA).
L'autorità di ricorso non deve quindi stabilire i fatti ab ovo. Nel contesto
della presente procedura occorre piuttosto verificare i fatti ritenuti
dall'autorità inferiore e correggerli o eventualmente completarli (cfr. DTAF
2010/64 consid. 1.4.1, decisione del Tribunale amministrativo federale A
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati,
cfr. parimenti MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.52).
3.
I ricorrenti sostengono che il loro diritto di essere sentito sia stato leso, e
meglio nelle circostanze di cui si dirà appresso.
3.1. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa
dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso
nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii, DTAF 2009/36
consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente
dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49
consid. 1).
Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce
all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la
facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano
influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, pag. 293 con
rinvii; decisioni del Tribunale federale 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 e
8C_321/2009 del 9 settembre 2009; decisioni del Tribunale
amministrativo federale A2014/2011 del 4 agosto 2011 consid. 5.3.1 e A
7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2. con riferimenti). Tale
garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un
diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata
sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato,
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Pagina 10
il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di
partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua
situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. ADELIO
SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, nn. 483
e 484 con riferimenti; ULRICH HÄFELIN/ WALTER HALLER/ HELEN KELLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008,
n. 835).
3.2. I ricorrenti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti
siccome la decisione impugnata non sarebbe stata sufficientemente
motivata. A loro dire, l'autorità inferiore avrebbe tenuto conto solo molto
parzialmente delle osservazioni presentate prima che fosse emessa
l'impugnativa e si sarebbe limitata a rispondere in maniera succinta, in
parte inesatta, analogamente a molti casi noti al loro patrocinatore.
3.2.1. La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la
sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale
garanzia è ancorata all'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione
motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della
medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che
l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83
consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con riferimenti, DTF 126 I 97
consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze
significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito.
L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le
censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad
esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530
consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid.
2b; decisioni del Tribunale amministrativo federale A6939/2010 del 27
giugno 2011 consid. 2.1, A6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2
con riferimenti ivi citati; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; RENE
RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE
BRÜHLMOSER, Oeffentliches Prozessrecht, 2. ed., Basilea 2010, n. 437;
LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über
die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide,
Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.). L'ampiezza della
motivazione non può peraltro essere stabilita in modo uniforme. Essa va
determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie
e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi
sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può
anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi
essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio
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Pagina 11
(cfr. SCOLARI, op. cit., n. 531 con i numerosi riferimenti giurisprudenziali
citati). A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può
essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono
stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli
in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della
giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore
(DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii; DTF 116 V 28 consid. 3;
decisione del Tribunale amministrativo federale A6242/2010 dell'11 luglio
2011 consid. 2.1 BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4. ed.,
Basilea 1991, pagg. 150151).
3.2.2. Nel caso in esame, dopo aver illustrato i requisiti posti dalla
categoria 2/B/b che interessa la fattispecie, l'autorità inferiore ha spiegato
i motivi per i quali l'assistenza amministrativa dev'essere accordata. In
particolare, risulterebbe dai documenti bancari in possesso dell'autorità
che la società ricorrente e la relazione bancaria ad essa intestata sono
esistiti durante almeno tre anni, tra il 1999 e il 2008. Il ricorrente 1, avente
diritto economico della predetta società e quindi della relazione UBS n.
***, di cui quest'ultima era titolare, risulterebbe essere un cittadino
statunitense. Egli non avrebbe dato l'autorizzazione all'AFC per
l'ottenimento dall'IRS delle copie delle dichiarazioni FBAR. Durante gli
anni 2006 2008 sarebbero stati realizzati redditi di almeno fr. 470'539.
e pertanto nell'ambito di un triennio sarebbe stata nettamente superata la
media di fr. 100'000. annuali. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore
ha quindi considerato adempiute tutte le condizioni di cui alla categoria
2/B/b dell'Allegato all'allora vigente Accordo 09 (cfr. consid. 4 della
decisione impugnata). Con riferimento agli argomenti sollevati dai
ricorrenti, in particolare riguardo al presupposto dell'effettiva durata di
esistenza della relazione bancaria, l'AFC ha osservato come risulterebbe
dai documenti bancari che la chiusura è intervenuta il 1° agosto 2008
(cfr. consid. 5 della decisione impugnata). In simili circostanze, l'autorità
ha quindi ribadito la realizzazione di tutte le condizioni poste dal Trattato
10.
3.2.3. Sulla base delle predette indicazioni dettagliate, figuranti nella
decisione impugnata, i ricorrenti sono certo stati in grado di cogliere i
motivi sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio.
Contrariamente a quanto da loro preteso, l'AFC non è tenuta a prendere
posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova da loro invocati, ma
può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione
(cfr. considd. 3.2.1 e 3.3 del presente giudizio). Ciò che l'autorità inferiore
ha fatto nella decisione impugnata, la quale pertanto soddisfa l'esigenza
A7711/2010
Pagina 12
di motivazione derivante dal diritto di essere sentito. La censura relativa
alla violazione del diritto di essere sentito per difetto di motivazione non
può dunque trovare accoglimento.
3.3. I ricorrenti adducono che un'ulteriore violazione del loro diritto di
essere sentiti è ravvisabile nella decisione della Svizzera e degli USA di
mantenere segreti i criteri sviluppati nell'Allegato all'Accordo 09, che ha
impedito loro di prendere pienamente cognizione dell'oggetto della
domanda di assistenza 31 agosto 2009 e della susseguente decisione
dell'AFC 1° settembre 2009.
3.3.1. Nella procedura legislativa non esiste alcun diritto di essere sentito
(cfr. DFT 123 I 63 consid. 2 con i vari rinvii). L'ascolto individuale di tutte
le persone interessate non sarebbe difatti realizzabile; in siffatte
circostanze è quindi data la possibilità di ricorrere all'esercizio dei diritti
politici (cfr. HÄFELIN/HALLER/KELLER, op. cit., n. 837; MOOR/POLTIER, op.
cit., n. 2.2.7.2, pagg. 317318). Il diritto di essere sentito è dunque limitato
alle procedure che sfociano in decisioni individuali e concrete, in
opposizione alle procedure di tipo legislativo, che portano all'adozione di
atti normativi per i quali, come detto, sono previste altre forme di
partecipazione (cfr. DTF 121 I 230 consid. 2; MICHEL HOTTELIER,
Verfassungsrecht der Schweiz/Droit constitutionnel suisse, edito da
Thürer/Aubert/Müller, Zurigo 2001, § 51, n. 10; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2. ed,
Berna 2006, n. 1320). Tale garanzia non può pertanto essere invocata
nei confronti di atti normativi, i quali sono adottati nel rispetto della loro
procedura, stabilita secondo i principi dell'organizzazione democratica
(cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., n. 2.2.7.2, pagg. 317318).
3.3.2. L'art. 6 del Trattato 10 fa stato dell'intesa tra Svizzera e USA di
discutere pubblicamente o pubblicare l'Allegato al Trattato 10 soltanto
dopo novanta giorni dalla sua sottoscrizione. Questo vincolo di
segretezza è stato voluto espressamente per non pregiudicare gli
interessi delle autorità fiscali di entrambi gli Stati contraenti, in particolare
per promuovere il programma di dichiarazione volontaria delle autorità
fiscali statunitensi. A tenore del Messaggio sull'approvazione del Trattato
10 (FF 2010 2617), tale disposto ha permesso di non mettere in pericolo
la pubblicazione dell'Accordo, necessaria ai fini dell'esecuzione di una
procedura conforme allo Stato di diritto per l'emanazione delle decisioni
finali, poiché giusta l'art. 1 n. 2 del Trattato 10, le prime cinquecento
decisioni finali sarebbero state emanate entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda di assistenza amministrativa (il Messaggio nella
A7711/2010
Pagina 13
versione francese e italiana va letto in tal senso). Il divieto di
pubblicazione o di pubblica discussione è quindi stato mantenuto per una
breve durata determinata ed è stato tolto alla scadenza del periodo
concordato: a partire dal 17 novembre 2009 (cfr. decisione 1° settembre
2009, petitum, ad n. 8 sub doc. UBS Editionsverfügung
Definitivtext_02.09.09, dossier AFC) i ricorrenti, come ogni altra persona
trovatasi nella loro medesima situazione, sarebbero quindi stati in grado
di prendere piena conoscenza dei criteri di cui all'Allegato.
3.3.3. L'art. 20e OCDIUSA garantisce i diritti di procedura alle persone
interessate da una domanda di scambio d'informazioni da parte
dell'autorità americana competente. Dispone che l'AFC notifica parimenti
alla persona interessata, che ha designato un mandatario svizzero
autorizzato a ricevere le notificazioni, la decisione indirizzata al detentore
delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità
americana, a meno che nella richiesta non venga espressamente chiesta
la segretezza (cfr. art. 20e cpv. 1 OCDIUSA). Se tuttavia la persona
interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le
notificazioni, la medesima deve essere eseguita dalla competente
autorità americana secondo il diritto americano. Contemporaneamente,
l'AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di
informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le
notificazioni (cfr. art. 20e cpv. 2 OCDIUSA). La persona interessata,
salvo eccezione, può partecipare alla procedura e consultare gli atti (cfr.
art. 20e cpv. 3 OCDIUSA).
3.3.4. Con riferimento alle circostanze del caso concreto si osserva
quanto segue. Già con missiva 9 ottobre 2009, i ricorrenti, comunicando
di voler eleggere domicilio legale presso il loro patrocinatore, hanno
chiesto all'AFC di poter visionare "copia della rogatoria IRS con tutti i suoi
allegati, nella misura in cui riguardano il nostro mandante" (cfr. doc.
***_Eingang Vollmacht und Pass_09.10.2009, dossier AFC). L'AFC aveva
quindi comunicato al loro patrocinatore il 3 novembre 2009, di non
disporre ancora della documentazione richiesta, visto che la pratica
concernente i suoi mandanti non rientrava tra le prime cinquecento
decisioni emesse dall'autorità (cfr. doc. ***_Schreiben an Anwalt_Brief,
dossier AFC). Con scritto 5 marzo 2010, l'AFC ha trasmesso ai ricorrenti
l'incarto completo di UBS SA che li concerneva, comprendente la
decisione 1° settembre 2009 così pure la richiesta dell'autorità
statunitense 31 agosto 2009 (cfr. doc. ***_Stick_Brief, dossier AFC). Il 3
giugno 2010 è quindi stato assegnato loro un termine scadente il 19 luglio
2010 al fine di poter prendere posizione in merito (cfr. doc.
A7711/2010
Pagina 14
***_Fristansetzung_FBAR Beilage_Brief, dossier AFC). Dapprima, in data
19 luglio 2010, il loro patrocinatore ha comunicato di non voler presentare
un memoriale difensivo (cfr. doc. ***_Schreiben X.________19.07.10,
dossier AFC). In seguito, il 1° settembre 2010, sono state inoltrate delle
osservazioni in merito alla durata d'esistenza della relazione bancaria
intestata alla ricorrente 2. Delle medesime è stato tenuto conto dall'AFC
nella resa della decisione finale qui impugnata.
3.3.5.
3.3.5.1 Stante quanto precede, la clausola di segretezza di cui all'art. 6
Trattato 10 non ha dunque leso in alcun modo il diritto di essere sentiti dei
ricorrenti, visto che nella procedura legislativa, essi non ne sono titolari
(cfr. consid. 3.3.1 del presente giudizio). Si rileva altresì come prima che
fosse emanata la decisione del settembre 2010 – che non è peraltro parte
delle prime cinquecento emesse entro i novanta giorni di cui al vincolo di
segretezza – è stata data loro l'opportunità di esprimersi in merito, come
meglio si vedrà appresso, conformemente al diritto di essere sentito.
3.3.5.2 Per quanto riguarda invece la decisione 1° settembre 2009, va
precisato quanto segue. Conformemente ai predetti disposti dell'art. 20e
OCDIUSA, l'AFC era tenuta a notificare tale decisione alle persone
interessate aventi designato un mandatario in Svizzera autorizzato a
ricevere le notificazioni. Ciò che l'autorità ha effettivamente fatto, ma, per
forza di cose, solo non appena è venuta in possesso delle informazioni
richieste a UBS SA proprio tramite la decisione 1° settembre 2009, che le
hanno permesso di individuare concretamente l'identità delle persone
toccate dalla domanda di assistenza amministrativa. La decisione 1°
settembre 2009 – peraltro pubblicata sul sito internet dell'autorità il 15
settembre 2009 (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.3.3) – era quindi necessaria,
poiché sulla base dei criteri astratti contenuti nell'allora vigente Accordo
09 non era possibile individuare concretamente i destinatari della
domanda. I ricorrenti sono quindi venuti a conoscenza dei criteri contenuti
nell'Allegato nonché della decisione 1° settembre 2009 allorquando l'AFC
ha ottenuto le informazioni da parte di UBS SA. Nel caso concreto, ciò è
avvenuto a partire dal 5 marzo 2010 (cfr. consid. 3.3.4 del presente
giudizio). Essi hanno dunque avuto tempo sino al 19 luglio 2010 per
esercitare pienamente il loro diritto di essere sentiti, concesso loro come
da missiva 3 giugno 2010 dell'autorità inferiore (cfr. consid. 3.3.4 del
presente giudizio). Garanzia della quale tuttavia non hanno ritenuto di
dover far uso entro il termine impartito, bensì, come visto al considerando
A7711/2010
Pagina 15
che precede, solo in data 1° settembre 2010, presentando le proprie
puntuali osservazioni circoscritte alla durata della relazione bancaria
oggetto della procedura, delle quali l'autorità inferiore ha comunque
tenuto conto nella resa della propria decisione. Infine, i ricorrenti hanno
dipoi avuto nuovamente la possibilità di esprimersi, impugnando la
decisione finale dell'AFC mediante ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale
e partecipando all'istruzione tramite il memoriale di replica 1° febbraio
2011. Alla luce delle surriferite circostanze, si deve concludere che
neppure la decisione 1° settembre 2009 ha leso il diritto di essere sentiti
dei ricorrenti, che, come visto, è stato pienamente concesso loro. Per il
che, anche questa censura si rivela del tutto destituita di ogni
fondamento.
4.
I ricorrenti sollevano numerose censure in merito alla validità e
all'applicabilità degli Accordi conclusi tra Svizzera e USA nella fattispecie.
In particolare, essi contestano dapprima l'Accordo 09 (cfr. punto IV. A del
ricorso), nel seguito l'Accordo 09 emendato mediante il Protocollo
d'emendamento del 31 marzo 2010 (cfr. punto IV. B del ricorso), quindi la
richiesta 31 agosto 2009 dell'IRS e la successiva decisione 1° settembre
2009 dell'AFC (cfr. punto IV. C del ricorso) e per finire la decisione finale
emessa dall'autorità inferiore inviata loro in data 28 settembre 2010 (cfr.
punto IV. D del ricorso). Anche in sede di replica, ribadendo le loro tesi
ricorsuali, discutono nuovamente la validità e l'applicabilità dell'Accordo
09.
Prima di procedere con la disamina delle svariate censure ricorsuali,
occorre avantutto apportare la seguente precisazione. Come esposto nel
presente giudizio sub lett. E., l'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono stati
approvati dal'Assemblea federale tramite il Decreto federale del
17 giugno 2010 (RU 2010 2907). La Svizzera ha quindi notificato agli
USA il medesimo giorno l'adempimento delle procedure interne
d'approvazione secondo l'art. 3 cpv. 2 del Protocollo 10. Tale versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10 è, come detto,
denominata Trattato 10.
Il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo e non, come l'Accordo
09, una composizione amichevole che si muove entro i limiti del quadro
giuridico della CDIUSA 96 (cfr. lett. D del presente giudizio). Esso va
dunque posto sul medesimo rango della CDIUSA 96 (cfr. DTAF 2010/40
consid. 6.2.2 nonché, tra le molte decisioni del Tribunale amministrativo
A7711/2010
Pagina 16
federale, A6662/2010 del 27 giugno 2011 consid. 4.2, così pure lett. F
del presente giudizio). Lo scrivente Tribunale procederà quindi nell'esame
delle doglianze ricorsuali secondo i disposti del Trattato 10, base legale
applicabile al caso concreto.
5.
Come esposto in narrativa, i ricorrenti contestano la validità e
l'applicabilità del Trattato 10.
5.1. Essendosi già espresso in merito a parecchie delle censure ricorsuali
in numerose altre sentenze pubblicate – in particolare nella già citata
sentenza pilota A4013/2010 del 15 luglio 2010 (come detto, pubblicata
parzialmente in DTAF 2010/40) – lo scrivente Tribunale procederà qui di
seguito a un'esposizione delle medesime in sunto, richiamando la
costante giurisprudenza in materia, confermata anche in questa sede.
5.1.1. Il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo, vincolante
nell'ordinamento giuridico svizzero. Né il diritto interno, né la prassi
consentono di derogarvi. Il Tribunale amministrativo federale è tenuto,
conformemente all'art. 190 Cost., ad applicare il diritto internazionale
quand'anche fosse contrario alla Costituzione federale. In ogni caso, non
è possibile esaminare la conformità del diritto internazionale con le leggi
federali, in particolare se esso è più recente (cfr. la citata DTAF 2010/40
consid. 3 con i riferimenti ivi citati).
Il diritto internazionale, le cui fonti sono codificate all'art. 38 dello Statuto
della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501),
regola in particolare il rapporto tra gli Stati. Le norme di diritto
internazionale si basano sul diritto consuetudinario il quale è codificato
nella Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati
(CV, RS 0.111, entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990). I trattati
internazionali ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a CV – tra i quali anche il
Trattato 10 – vanno interpretati secondo le disposizioni della CV (cfr. la
citata decisione A4013/2010 considd. 8.1 e 4.6 con rinvii). L'art. 26 CV,
quale norma consuetudinaria di diritto internazionale, sancisce il principio
secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono
eseguirlo in buona fede (pacta sunt servanda). Il termine "parte" indica
uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato (cfr. art. 2
cpv. 1 lett. g CV). Giusta l'art. 27 CV, tranne nel caso di una manifesta
violazione della regolamentazione delle competenze (cfr. art. 46 CV), una
parte non può di principio invocare le disposizioni della propria
A7711/2010
Pagina 17
legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato
(cfr. DTF 124 II 293 consid. 4 e DTF 120 Ib 360 consid. 2c). Di
conseguenza, malgrado le disposizioni del loro ordinamento interno gli
Stati sono obbligati a rispettare le obbligazioni derivanti dal diritto
internazionale. Ogni violazione di un trattato configura una violazione del
diritto internazionale per la quale lo Stato che ha agito in tal modo
dev'esserne ritenuto responsabile (cfr. DTAF 2010/40 consid. 4.2 con i
riferimenti ivi citati e DTAF 2010/7 consid. 3.3.3 con riferimenti).
Come detto, il Trattato 10 è un trattato internazionale autonomo che va
posto sul medesimo rango della CDIUSA 96 (cfr. DTAF 2010/40 consid.
6.2.2). Visto che entrambi gli accordi sono stati conclusi tra le medesime
Parti, conformemente all'art. 30 cpv. 3 CV, il trattato anteriore non si
applica che nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con
quelle del trattato posteriore (principio della lex posterior). Fra l'altro,
l'art. 7a del Trattato 10 precisa che ai fini dell'esecuzione della domanda
di assistenza amministrativa formulata dall'IRS il 31 agosto 2009, in caso
di disposizioni discordanti, esso prevale sull'esistente CDIUSA 96 così
pure sull'Accordo 03. Nel contesto della predetta domanda di assistenza,
il Trattato 10 prevale dunque sugli accordi conclusi anteriormente (cfr. tra
le molte decisioni del Tribunale amministrativo federale, A6053/2010 del
10 gennaio 2011 consid. 4). La CDIUSA 96 torna tuttavia d'applicazione,
allorquando il Trattato 10 non contiene delle norme che vi differiscano.
Ciò vale in particolare per il diritto procedurale, per il quale è applicabile la
OCDIUSA, per quanto il Trattato 10 non preveda delle norme proprie,
così come risulta peraltro dal suo art. 1 cpv. 2 (cfr. tra le molte decisioni
del Tribunale amministrativo federale, A6053/2010 del 10 gennaio 2011
consid. 3; A4911/2010 del 30 novembre 2010 consid. 3 così pure la già
citata A4013/2010 considd. 2.1 e segg. e 6).
Per determinare il rapporto tra le disposizioni che regolano il medesimo
oggetto previste nel Trattato 10, nella CDIUSA 96, nella Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) e nel Patto internazionale del 16
dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II, RS 0.103.2),
occorre far riferimento all'art. 30 CV. Nella predetta sentenza DTAF
2010/40, lo scrivente Tribunale ha sancito che i disposti del Trattato 10
prevalgono sulle altre disposizioni di diritto internazionale, compresi gli
artt. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 17 Patto
ONU II (divieto e tutela contro interferenze od offese arbitrarie o illegittime
nella sfera privata e personale) poiché tali norme non appartengono al
diritto internazionale imperativo. Gli importanti interessi economici della
A7711/2010
Pagina 18
Svizzera, come pure l'interesse a rispettare gli impegni internazionali
presi, prevalgono inoltre sull'interesse individuale delle persone toccate
dalla domanda di assistenza amministrativa a tenere segreta la propria
situazione patrimoniale (cfr. la citata DTAF 2010/40 considd. 4.5 e 6 con
riferimenti). Le garanzie procedurali sancite dall'art. 6 CEDU (diritto ad un
equo processo) non si applicano in materia di assistenza amministrativa
(cfr. la già citata DTAF 2010/40 consid. 5.4.2).
Un trattato internazionale può essere applicato a titolo provvisorio in
attesa della sua effettiva entrata in vigore allorquando esso medesimo
dispone in tal modo o quando gli Stati contraenti avevano in una qualche
altra maniera così convenuto durante i negoziati (cfr. art. 25 cpv. 1 CV).
L'art. 9 del Trattato 10 e l'art. 3 cifra 2 del Protocollo 10 prevedono
espressamente l'applicazione provvisoria. Entrambi i predetti testi erano
quindi validamente in vigore allorquando il Trattato 10 non lo era ancora
formalmente (cfr. la citata decisione DTAF 2010/40 considd. 4.3 e 5.3.5).
L'irretroattività di un trattato internazionale è la regola (cfr. art. 28 CV). Gli
Stati contraenti sono tuttavia liberi sia di concordare esplicitamente
l'applicazione retroattiva del trattato, sia di prevederla implicitamente (cfr.
la citata DTAF 2010/40 consid. 4.4 nonché decisione del Tribunale
amministrativo federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.5).
Delle regole di procedura sono peraltro state applicate retroattivamente a
dei fatti anteriori, in quanto il divieto dell'irretroattività è valido unicamente
per il diritto penale materiale e non per il diritto procedurale, del quale
fanno parte le disposizioni in materia di assistenza amministrativa (cfr.
oltre alla succitata DTAF 2010/40, le decisioni del Tribunale
amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 4.1.5 e
A4876/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1).
Le Parti contraenti hanno voluto del resto applicare il Trattato 10 a dei
fatti accaduti prima della sua sottoscrizione. Tale volontà d'applicazione
retroattiva dell'allora vigente Accordo 09 risulta chiaramente dai criteri per
la concessione dell'assistenza amministrativa di cui all'Allegato al
predetto Trattato. A prescindere quindi da quanto previsto al suo art. 8,
ossia la sua entrata in vigore al momento della firma, Svizzera e USA
hanno voluto attribuire al Trattato 10 un effetto retroattivo (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011
consid. 4.1.5 e A7094/2010 del 21 gennaio 2010 consid. 4.1.4).
Come detto in precedenza, una parte contraente non può in principio
invocare la violazione di una disposizione del suo diritto interno
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Pagina 19
concernente la competenza a concludere trattati per infirmare il proprio
consenso ad esserne vincolato. Giusta l'art. 46 CV, unicamente se la
violazione è manifesta e riguarda una norma di importanza fondamentale
del proprio diritto interno è possibile invalidare il trattato. Nel caso
concreto, un eventuale mancato rispetto delle competenze previste dal
diritto interno per la procedura d'approvazione non potrebbe dunque
essere eccepito alla validità del Trattato 10, visto che una simile
violazione non avrebbe potuto essere notoria agli USA. Ciò vale altresì
sia per l'esenzione del Trattato 10 dall'assoggettamento a referendum
(facoltativo), sia per la determinazione da parte del Consiglio federale
dell'applicazione provvisoria del Trattato (cfr. la citata DTAF 2010/40
considd. 5.3.4 e 5.3.5). Non occorre quindi esaminare se il Consiglio
federale abbia effettivamente osservato le condizioni poste dalla propria
legislazione interna (ossia, la salvaguardia di importanti interessi della
Svizzera e una particolare urgenza) per accordarsi sull'applicazione
provvisoria del Trattato (cfr. art. 7b della Legge sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 [LOGA, RS 172.010]),
poiché, in considerazione della sola ottica determinante di cui all'art. 46
CV, appare irrilevante (cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 5.3.5).
Il Consiglio federale era peraltro competente per concludere l'Accordo 09
in virtù dell'art. 7a LOGA, essendo il medesimo una composizione
amichevole conclusa in virtù dell'art. 25 CDIUSA 96. L'espressione
"autorità competente" giusta l'art. 25 CDIUSA 96 designa per quanto
concerne la Svizzera, il Direttore dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. f
CDIUSA 96). Questa competenza è conforme agli artt. 7a e 48a LOGA.
Secondo gli artt. 47 cpv. 4 e 38 LOGA le unità amministrative superiori e
il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su
singole questioni. Ne discende che il Consiglio federale era legittimato a
concludere l'Accordo 09 (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale A7789/2009 del 21 gennaio 2010 considd. 3.7.2 e 5.6.2 con
riferimenti citati). In siffatte circostanze è dunque superfluo discutere le
asserzioni sollevate dai ricorrenti in merito alla perizia 23 settembre 2009
elaborata dal Prof. Robert Waldburger.
Lo scrivente Tribunale ha inoltre avuto modo di giudicare come il fatto che
l'IRS abbia ritirato completamente e definitivamente il provvedimento
"John Doe Summons" non incida in alcun modo sull'applicabilità del
Trattato 10 (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A
6242/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 6.2, A6258/2010 del 14 febbraio
2011, consid. 8). Ciò poiché in ragione dei principi interpretativi sanciti
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dall'art. 31 cpv. 1 CV, la cifra di 4'450 conti non costituisce accezione
alcuna volta a determinare se il Trattato 10 debba essere considerato
adempiuto dalle parti contraenti. Secondo lo scrivente Tribunale, il fatto
che la Svizzera abbia trasmesso agli Stati Uniti i dati bancari relativi a
4'450 conti non sta altresì a significare che il Trattato 10 sia adempiuto
(cfr. tra le molte, decisione del Tribunale amministrativo federale A
6932/2010 del 27 aprile 2011 consid. 2.4.2). Una siffatta interpretazione è
peraltro conforme al principio della sicurezza del diritto ed è parimenti
confermata dall'art. 10 del Trattato 10, in applicazione del quale, a
tutt'oggi le parti non hanno ancora confermato l'adempimento integrale
degli obblighi assunti in seguito alla sottoscrizione del medesimo.
5.1.2. In conclusione, il Trattato 10 è vincolante per il Tribunale
amministrativo federale ai sensi dell'art. 190 Cost. Un esame
dell'adeguatezza dei criteri relativi alla concessione dell'assistenza
amministrativa definiti dal Trattato 10 è dunque escluso. Ne consegue
che le persone interessate possono opporsi alla concessione
dell'assistenza amministrativa unicamente provando che i criteri di cui
all'Allegato al Trattato 10 sono stati applicati in modo erroneo al loro caso,
oppure dimostrando che i risultati ai quali è giunta l'AFC si fondano su
degli errori di calcolo (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid. 8.3.3
con riferimenti citati; cfr. parimenti decisioni del Tribunale amministrativo
federale A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.6 e A4876/2010
dell'11 ottobre 2010 consid. 3.1).
5.2. Alla luce di quanto esposto in precedenza, le corrispondenti censure
ricorsuali sollevate dai ricorrenti vanno respinte, e meglio: non vi è stata
alcuna violazione del principio di divieto di retroattività delle leggi così
pure nessuna violazione in ragione dell'applicazione provvisoria del
Trattato 10. Non occorre quindi esaminare se, secondo il diritto interno
svizzero, il segreto bancario si oppone alla trasmissione delle
informazioni richieste dall'IRS, in ragione del fatto che il Trattato abbia
qualificato dei comportamenti in maniera differente da quanto previsto
dalla casistica riferita alla sottrazione d'imposta nel diritto svizzero (art.
175 e segg. della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta
federale diretta [LIFD, RS 642.11], art. 56 della Legge federale del 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID,
RS 642.14]). Il Trattato 10 è peraltro tuttora in vigore e quindi applicabile
anche al caso in esame. È del tutto superfluo procedere quindi alla
disamina del parere giuridico del Prof. Robert Waldburger. Per la
concessione dell'assistenza amministrativa agli USA sono dunque
determinanti esclusivamente i criteri contenuti nell'Allegato al Trattato 10.
A7711/2010
Pagina 21
Di conseguenza, non occorre ordinare alcuna delle misure istruttorie
postulate dai ricorrenti in limine litis, volte all'accertamento del numero di
conti bancari trattati dall'AFC e quelli di cui l'IRS ha ottenuto informazioni
(cfr. petitum ricorsuale ad 1). Si rammenta a tal proposito che il diritto
d'amministrare le prove presuppone che il fatto da provare sia rilevante,
che il mezzo probatorio indicato sia necessario per il suo accertamento e
che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla
legge (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio
2011 consid. 3.2.1; parimenti sentenza del Tribunale amministrativo
federale A6873/2010 del 7 marzo 2011 consid. 3.2). Non essendo qui il
caso, non è necessario procedere con l'assunzione delle predette misure
istruttorie. Nondimeno, come meglio si vedrà appresso (cfr. consid. 6.4
del presente giudizio), mediante la sottoscrizione del Trattato 10 – che
contiene dei criteri astratti per identificare i contribuenti interessati dalla
domanda di assistenza, senza tuttavia citarli per nome – non è stato
violato il divieto delle "fishing expeditions".
5.3. I ricorrenti lamentano dipoi che i criteri contenuti nell'Allegato al
Trattato 10 violano il principio della presunzione d'innocenza.
Come già detto, lo scrivente Tribunale non può esaminare la conformità
del Trattato 10 con la Costituzione federale e le leggi federali (cfr. consid.
5.1.1 che precede). Il Trattato 10 deve dunque essere applicato anche
qualora dovesse instaurare un regime che implica una presunzione di
colpevolezza per "truffe e reati analoghi" non appena determinati criteri
sono adempiuti (cfr. parimenti decisioni del Tribunale amministrativo
federale A8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.4 e A7156/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 5.2.1). Va altresì ribadito che la procedura di
assistenza amministrativa non è sottoposta alle esigenze dell'art. 6 CEDU
e alle disposizioni corrispondenti del Patto ONU II (cfr. consid. 5.1.1;
parimenti sentenza del Tribunale federale 1C_224/2008 del 30 maggio
2008 consid. 1.2 con riferimenti ivi citati). E occorre dipoi ricordare che il
giudice dell'assistenza non si pronuncia in merito alla colpevolezza delle
persone interessate dal procedimento di assistenza amministrativa e non
compete peraltro a lui verificare se un atto punibile è stato effettivamente
commesso (cfr. tra le molte decisioni del Tribunale amministrativo
federale, A6933/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.4 con riferimenti). In
siffatte circostanze, la censura sollevata dai ricorrenti è priva di ogni
fondamento, non applicandosi tale principio in ambito di assistenza
amministrativa (cfr. anche decisioni del Tribunale amministrativo federale
A6262/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 4.2.4 e A6258/2010 del 14
febbraio 2011 consid. 4).
A7711/2010
Pagina 22
5.4. A mente dei ricorrenti, la procedura adottata tesa a verificare se la
situazione concreta di un contribuente americano corrisponde ai criteri
previsti nell'Allegato all'Accordo 09, non solo rovescerebbe il principio
dell'onere probatorio a carica dell'autorità rogante, ma addirittura lo
stravolgerebbe, dal momento che contro ogni principio di sovranità
nazionale, la selezione dei casi rientranti nel campo d'applicazione
dell'Accordo 09 è stata demandata a UBS SA, conformemente al suo art.
4. I ricorrenti censurano quindi l'arbitrarietà nell'aver lasciato a UBS SA,
entità di diritto privato, la facoltà di decidere quali e quanti incarti
sarebbero stati posti al vaglio dell'Autorità federale, la quale non avrebbe
quindi potuto decidere autonomamente fino a che punto (in termini di
numeri) l'assistenza avrebbe dovuto essere concessa.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha preso una decisione nei confronti di UBS
SA che la obbligava a fornirle delle informazioni ai sensi dell'art. 20d
cpv. 2 OCDIUSA. Essa ha richiesto all'istituto bancario, nei termini di cui
all'art. 4 dell'Accordo 09, di fornire in particolare i dossiers completi dei
clienti che adempivano i criteri di cui all'Allegato dell'Accordo 09.
Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, UBS SA non aveva la
possibilità di scegliere dei conti o di trasmettere all'AFC unicamente dei
dati bancari che riguardassero taluni clienti. Ma al contrario, essa doveva
trasmettere all'autorità inferiore tutti i dossiers dei clienti che adempivano i
criteri di cui all'Allegato all'attuale Trattato 10 (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A6302/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.1).
Considerato come non appartenga allo scrivente Tribunale verificare se
UBS SA abbia correttamente eseguito la decisione resa nei suoi confronti
dall'AFC, la censura dei ricorrenti – nella misura in cui è ricevibile – deve
essere respinta (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A
6302/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2 con i riferimenti ivi citati).
5.5. I ricorrenti lamentano che nella stipula dell'Accordo 09, il Governo
svizzero ha agito a tutela dell'interesse proprio, in quanto azionista, per il
tramite della Banca Nazionale Svizzera, di UBS SA. A sostegno di tale
tesi, adducono che il Consiglio federale non avrebbe fatto uso dei poteri
decisionali di carattere straordinario conferitigli dalla Costituzione per
sottoscrivere tale Accordo.
Il Trattato 10 è stato concluso dalla Svizzera sulla base dell'art. 26 CDI
USA 96. Nel proprio Messaggio, il Consiglio federale spiega che il
Trattato 10 è stato sottoscritto non solo nel rispetto degli impegni di diritto
internazionale presi dalla Svizzera in virtù degli accordi internazionali, ma
A7711/2010
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anche al fine di proteggere gli importanti interessi economici dello Stato,
tra cui il benessere economico del paese. Secondo l'Esecutivo federale,
tenuto conto delle conseguenze della crisi economica e finanziaria e della
generale insicurezza economica, considerata l'importanza di UBS SA per
il sistema economico svizzero, il suo tracollo avrebbe arrecato un danno
notevole all'intero settore bancario e all'intera economia del nostro Paese
(cfr. Messaggio del 14 aprile 2010 sull'approvazione dell'Accordo tra la
Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza
amministrativa relativa a UBS SA e del Protocollo d'emendamento, in
FF 2010 2589, 2593 e segg.).
Considerato come non sia possibile né esaminare l'eventualità di un
tracollo dell'istituto bancario, né stabilire la gravità delle eventuali
conseguenze, è sufficiente che la valutazione operata dal Consiglio
federale non fosse a priori insostenibile. La difesa degli interessi socio
economici della Svizzera costituisce quindi un motivo sufficiente per
concludere che il Trattato 10 è stato sottoscritto nel solo interesse
pubblico della Confederazione. Peraltro, come giudicato dallo scrivente
Tribunale, tale ingerenza è stata ritenuta ammissibile, conformemente
all'art. 8 cpv. 2 CEDU nonché alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. la citata DTAF 2010/40 consid. 6.5.4). La censura sollevata dai
ricorrenti va conseguentemente respinta.
5.6. I ricorrenti sostengono che il Trattato 10 violi il principio
dell'uguaglianza poiché penalizza unicamente i clienti di UBS SA e non
quelli di altre banche. Censurano dunque una violazione degli artt. 8
Cost., 14 CEDU, 2 cpv. 2 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966
relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I, RS 0.103.1).
Come detto poc'anzi, lo scrivente Tribunale non può verificare la
conformità del Trattato 10 con la Costituzione federale e le Leggi federali.
Il Trattato 10 prevale altresì sugli accordi internazionali conclusi
anteriormente che gli sarebbero contrari (cfr. consid. 5.1.1 che precede),
ciò che dispensa lo scrivente Tribunale dall'esame di un'ipotetica
violazione delle predette norme, nella misura in cui siano pertinenti (ciò
che non dev'essere d'altronde giudicato; cfr. decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6962/2010 del 18 luglio 2011 considd. 3.2 e
segg. e A6930/2010 del 9 marzo 2010 consid. 5.3.3).
Si sottolinea peraltro che le postulate violazioni degli artt. 14 CEDU e
2 cpv. 2 Patto ONU I – le cui garanzie non godono di un'esistenza
indipendente (cfr. DTF 135 I 161 consid. 2.2 e riferimenti, DTF 133 V 367
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consid. 11.3 pag. 388, DTF 123 II 472 consid. 4c pag. 477) – sarebbero
ad ogni modo infondati e ciò poiché i ricorrenti non le invocano in
combinazione con un'altra garanzia convenzionale considerata un diritto
sostanziale ai sensi delle predette Convenzioni. Inoltre, essi non
dimostrano in che modo le succitate disposizioni offrirebbero loro una
protezione più ampia di quella di cui all'art. 8 Cost. Il Trattato 10 deve
pertanto essere applicato anche qualora dovesse comportare un
supposto regime giuridico differente per i clienti di UBS SA rispetto a
quelli di altre banche (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale
A8462/2010 del 2 marzo 2011 consid. 4.2 e A7156/2010 del 17 gennaio
2011 consid. 5.2.1).
5.7. A mente dei ricorrenti, l'esclusione della clausola referendaria
disposta nel Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva l'Accordo
09 e il Protocollo 10 deve essere considerata quale violazione dei diritti
politici dei cittadini svizzeri compiuta ad opera del Consiglio federale.
A torto. Pure su tale censura lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di
esprimersi, sancendo come anche se il Trattato 10 non è stato sottoposto
a referendum (facoltativo), esso è vincolante per la Svizzera (cfr. la citata
decisione DTAF 2010/40 consid. 5.3.4, cfr. parimenti decisioni del
Tribunale amministrativo federale A7014/2010 del 3 febbraio 2011
consid. 4.1.4 e A4835/2010 dell'11 gennaio 2011 consid. 5.1.4). Sarebbe
potuto essere altrimenti, unicamente qualora il non aver assoggettato a
referendum (facoltativo) il Trattato 10 avesse costituito una violazione
manifesta del diritto interno svizzero concernente la competenza a
concludere trattati e avesse riguardato una norma di importanza
fondamentale (cfr. art. 46 cpv. 1 CV). Ciò che, come detto in precedenza
(cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio), non è stato il caso.
5.8. I ricorrenti ravvisano dipoi una violazione del principio della
separazione dei poteri da parte del Consiglio federale, poiché
concordando la clausola di segretezza di cui all'art. 6 del Trattato 10,
avrebbe inibito il diritto di essere sentito nelle procedure riservate ai
Tribunali.
Considerato come non sussista alcuna violazione del diritto di essere
sentito riferita alla clausola di segretezza (cfr. consid. 3.3 del presente
giudizio), la violazione del principio della separazione dei poteri – peraltro,
principio costituzionale non iscritto nella Costituzione federale
(cfr. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nn. 55 e 1721;
HÄFELIN/HALLER/KELLER, op. cit., n. 1410) – motivata sulla base di una
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Pagina 25
violazione del diritto di essere sentito come visto insussistente, appare
priva di fondamento. Non è quindi necessario dilungarsi oltre nella sua
analisi.
6.
Occorre quindi procedere con la disamina delle censure relative alla
domanda di assistenza amministrativa trasmessa all'AFC dall'IRS il
31 agosto 2009 (cfr. consid. 6.1 che segue) nonché della decisione
1° settembre 2009 resa dall'autorità inferiore nei confronti di UBS SA
(cfr. consid. 6.2 che segue).
6.1.
6.1.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 lett. d del Decreto federale del 22 giugno 1951
concernente delle convenzioni internazionali conchiuse dalla
Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione (RS 672.2), il
Consiglio federale è competente per disciplinare la procedura da
osservare per gli scambi di informazioni previsti da una Convenzione (cfr.
decisione del Tribunale amministrativo federale A7789/2009 del 21
gennaio 2010 consid. 2). Con riferimento allo scambio di informazioni con
gli USA fondato sull'art. 26 CDIUSA 96, il Consiglio federale ha fatto uso
di tale competenza emanando l'OCDIUSA. L'allora vigente Accordo 09
nonché il Trattato 10 nulla mutano a tale procedura (cfr. DTAF 2010/64
consid. 1.4.2, decisioni del Tribunale amministrativo federale A
4013/2010 consid. 2.1 e A7432/2008 del 5 marzo 2009 consid. 1.1 e
seg.).
A tenore dell'art. 20c cpv. 1 OCDIUSA, l'AFC procede con un esame
preliminare delle richieste per lo scambio di informazioni da parte delle
competenti autorità americane al fine di prevenire truffe e delitti analoghi
in materia fiscale giusta l'art. 26 CDIUSA 96. Tale esame è limitato a
sapere se le condizioni da adempiere secondo le norme pertinenti, sono
state rese verosimili. Nel caso di richieste formulate dagli USA, a tale
stadio della procedura l'AFC non deve ancora esaminare se le condizioni
dell'assistenza amministrativa sono adempiute o meno. Essa non deve
neppure esprimersi in merito all'esistenza di una truffa o di un reato
analogo ai sensi dei disposti di legge pertinenti e nemmeno riguardo al
fatto se, al fine di ottenere le informazioni richieste, le autorità statunitensi
abbiano precisato in maniera sufficiente la fattispecie. L'AFC si pronuncia
in merito a ciò nella sua decisione finale ai sensi dell'art. 20j cpv. 1 OCDI
USA (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid. 2.2).
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6.1.2. Sulla base dell'allora vigente Accordo 09, gli USA hanno presentato
alla Svizzera una domanda di assistenza amministrativa in data
31 agosto 2009. L'IRS ha richiesto la trasmissione di informazioni e
documenti concernenti i contribuenti americani i quali, agendo
deliberatamente con l'aiuto dell'istituto bancario, avrebbero truffato il fisco
statunitense venendo meno al loro obbligo di dichiarare ogni reddito,
indipendentemente dalla fonte o dal luogo dove esso è realizzato,
nell'ambito delle loro dichiarazioni fiscali annuali (cfr. anche sub B. del
presente giudizio). Il 1° settembre 2009 l'AFC ha dunque emanato una
decisione nei confronti di UBS SA inerente l'edizione di documenti ai
sensi dell'art. 20d cpv. 2 OCDIUSA (cfr. anche sub C. del presente
giudizio).
6.2. I ricorrenti ritengono nulla la richiesta 31 agosto 2009 dell'IRS – e di
conseguenza pure la susseguente decisione 1° settembre 2009 emanata
dall'AFC – poiché nella medesima sarebbero assenti la precisa
indicazione dei contribuenti USA interessati nonché qualsiasi cenno
riferito al loro preciso comportamento (oggetto di potenziale scambio di
informazioni) e sarebbe insufficientemente determinato il presunto luogo
di commissione del comportamento rimproverato.
6.2.1. La CDIUSA 96, l'OCDIUSA e il Trattato 10 non contengono
disposizioni esplicite concernenti le esigenze contenutistiche che deve
soddisfare una domanda di assistenza amministrativa. Il Trattato 10
prevede unicamente che nella domanda presentata dall'IRS non è
necessario indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS (cfr. Allegato al
Trattato 10, cifra 1). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i
principi dell'assistenza giudiziaria internazionale possono essere adottati
anche nel contesto dello scambio di informazioni di cui all'art. 26 CDI
USA 96 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10 agosto
2006 consid. 3). Ciò corrisponde peraltro alla prassi attuale e appare
adeguato, tenuto conto degli scopi equiparabili perseguiti dall'assistenza
amministrativa e dall'assistenza giudiziaria. Il Tribunale amministrativo
federale non ha quindi motivo alcuno per rimettere in questione la
predetta giurisprudenza (cfr. la citata decisione A4013/2010 consid.
7.2.1).
Nella fattispecie occorre esaminare i requisiti posti all'art. 29 del Trattato
del 25 maggio 1973 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e gli Stati
Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (TAGSU,
RS 0.351.933.6). Tale disposto stabilisce che la domanda deve designare
il nome dell'autorità richiedente e indicare, se possibile, l'oggetto e la
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Pagina 27
natura dell'indagine o del procedimento così pure una descrizione dei
principali fatti allegati o da accertare. Va altresì esposta la ragione della
necessità delle prove o delle informazioni richieste e, infine, vanno
indicati i precisi dati elencati dalla legge riguardanti la persona coinvolta
procedimento (cfr. art. 29 cpv. 1 TAGSU). Nelle domande di assistenza
amministrativa in materia fiscale occorre altresì menzionare il tipo di
imposta così pure il periodo di tempo al quale fa riferimento la richiesta
nonché i motivi che hanno fondato il sospetto dell'autorità dello Stato
richiedente (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.608/2005 del 10
agosto 2006 consid. 3).
6.2.2. La domanda di assistenza amministrativa 31 agosto 2009
menziona l'autorità richiedente. Essa è inoltre datata e firmata. L'agire,
che ha fondato un sospetto sufficiente alla base di tale richiesta, è la ivi
descritta assenza di una dichiarazione degli averi alle competenti autorità.
La descrizione di tale condotta è basata sui mezzi di prova annessi, in
particolare il Deferred Prosecution Agreement ("DPA") stipulato tra gli
Stati Uniti d'America e UBS SA il 18 febbraio 2009. È indicato altresì il
periodo di tempo al quale l'AFC deve riferirsi per attuare la trasmissione
dei dati ed infine, sono elencati i documenti che abbisogna (cfr. la citata
decisione A4013/2010 consid. 7.2.2).
6.2.3. L'indicazione dei nomi dei clienti statunitensi di UBS SA oggetto
della domanda di assistenza amministrativa del 31 agosto 2009 è stata
sostituita da una serie di criteri definiti. Essi sono identici al testo
dell'Allegato dell'Accordo 09. Si è quindi rinunciato all'indicazione dei
nomi rispettivamente alla chiara identificazione delle persone interessate
dalla domanda di assistenza (cfr. Allegato al Trattato 10, cifra 1). Tale
disposizione è vincolante per il Tribunale amministrativo federale e
pertanto non occorre proseguire con il suo esame (cfr. la citata decisione
A4013/2010 consid. 7.2.3). La censura sollevata dai ricorrenti riferita sia
alla richiesta 31 agosto 2009 e alla conseguente decisione 1° settembre
2009 non può pertanto trovare accoglimento.
6.3. A mente dei ricorrenti, la richiesta 31 agosto 2009 sarebbe altresì
nulla poiché violerebbe il principio della specialità e quello della
proporzionalità (art. 36 Cost.), non sussistendo alcun nesso fra l'oggetto
della rogatoria e la documentazione richiesta.
6.3.1. Secondo il principio della specialità, le informazioni ottenute dallo
Stato richiesto non possono essere utilizzate dallo Stato richiedente come
mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per
A7711/2010
Pagina 28
il quale siano state richieste. Allorquando l'assistenza internazionale si
fonda su un trattato, lo Stato richiedente è legato dalle disposizioni ivi
previste. La portata del carattere vincolante per lo Stato richiedente deve
essere completata sulla base dei principi generali applicabili sviluppati in
materia di assistenza giudiziaria, per quanto i medesimi siano descritti nei
trattati internazionali solo a grandi linee (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2A.551/2001 del 12 aprile 2002 consid. 6a; PETER POPP,
Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001,
nn. 287 e 326 e segg.; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, Berna 2009, n. 726). Nell'ambito
dell'assistenza amministrativa, sulla base della Convenzione di doppia
imposizione con gli USA, l'art. 26 CDIUSA 96 – come visto applicabile
pure nella fattispecie (cfr. consid. 5.1.1 del presente giudizio) – precisa a
chi e per quale uso le informazioni trasmesse sono esclusivamente
determinanti:
«[…] Tutte le informazioni ricevute da uno Stato contraente (...)
possono essere accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i
tribunali e le autorità amministrative) che si occupano
dell’accertamento, della riscossione o dell’amministrazione delle
imposte che rientrano nel campo d’applicazione della presente
Convenzione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale
di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici
relativi a queste imposte.»
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il rispetto del
principio della specialità da parte degli Stati vincolati con la Svizzera
da un accordo di assistenza giudiziaria è presunto conformemente al
principio della buona fede nel diritto internazionale. È difatti evidente
che gli Stati rispettosi del diritto si conformino ai loro obblighi
internazionali senza che sia necessaria una loro dichiarazione esplicita
in tal senso (cfr. DTF 107 Ib 264 consid. 4b con riferimenti; decisione
del Tribunale amministrativo federale A6932/2010 del 27 aprile 2011
consid. 5.2).
In base al principio della specialità occorre dunque partire dal
presupposto che le autorità fiscali statunitensi utilizzeranno
unicamente le informazioni e i dati relativi ai ricorrenti trasmessi in virtù
del Trattato 10 conformemente ai principi generali esposti nei paragrafi
che precedono. Qualora ciò non fosse, i ricorrenti potranno sollevare
tale obiezione dinanzi alle competenti autorità statunitensi. Già per tale
motivo, la censura sollevata che riguarda la richiesta 31 agosto 2009
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di assistenza amministrativa – e non le considerazioni esposte nella
decisione impugnata riferite al caso concreto (cfr. pto. 7 della medesima)
– è priva di fondamento.
6.3.2. Quanto alla doglianza relativa alla violazione del principio di
proporzionalità si rileva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza in materia, l'assistenza amministrativa può
essere accordata unicamente nella misura necessaria per la ricerca della
verità da parte dell'autorità dello Stato richiedente. Sapere se le
informazioni richieste sono necessarie o semplicemente utili per la
procedura condotta nello Stato richiedente è una questione che, di
principio, è lasciata al libero apprezzamento delle autorità di questo Stato
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A6933/2010 del 17
marzo 2011 consid. 10.1 con riferimenti ivi citati). Le autorità svizzere non
possono sostituirsi a quelle straniere in tale apprezzamento. La
cooperazione internazionale può essere rifiutata unicamente se gli atti
richiesti sono senza rapporto con il reato perseguito e sono
manifestamente inefficaci ai fini dell'avanzamento dell'inchiesta, di modo
che la richiesta formulata apparirebbe come un pretesto per una ricerca
indeterminata di mezzi di prova (cfr. decisioni del Tribunale
amministrativo federale A6242/2010 dell'11 luglio 2011 consid. 11.1 e A
6302/2010 del 28 marzo 2011 considd. 9.1 e 9.2. con i numerosi rinvii
giurisprudenziali, in particolare DTF 121 II 241 consid. 3a).
Tramite la richiesta 31 agosto 2009, le autorità statunitensi hanno inteso
perseguire la trasmissione di una documentazione bancaria completa,
relativa in particolare all'apertura, alla tenuta e alla gestione di conti
bancari detenuti presso UBS SA sia da clienti statunitensi che da veicoli
finanziari a loro riconducibili. In tal maniera, l'autorità richiedente ha inteso
di poter esaminare l'insieme della documentazione bancaria relativa alle
predette relazioni bancarie, ciò che lo scrivente Tribunale – tenuto conto
dell'inchiesta che deve essere condotta negli Stati Uniti – ha ritenuto e
ritiene non eccessivo (cfr. la citata decisione A6302/2010 consid. 9.2).
L'AFC non ha quindi disatteso il principio di proporzionalità dando seguito
alla richiesta di informazioni dell'IRS.
6.4. I ricorrenti adducono dipoi che la richiesta 31 agosto 2009, così pure
la decisione 1° settembre 2009, sarebbero altresì nulle, poiché nella loro
genericità rientrerebbero nella categoria delle "fishing expeditions" in
favore di Stati terzi, inammissibili secondo l'ordinamento giuridico
svizzero.
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Anche tale censura è votata all'insuccesso. Come detto in precedenza
(cfr. consid. 6.2.3 del presente giudizio), nel Trattato 10 – dov'è previsto
che nella domanda di assistenza amministrativa non è necessario
indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS SA – la menzione dei nomi è
stata sostituita da una serie di criteri. Essendo tale disposizione
vincolante per lo scrivente Tribunale giusta l'art. 190 Cost., non occorre
esaminare la questione relativa alle "fishing expeditions". Si osserva ad
ogni modo che i criteri di cui all'Allegato sono talmente precisi che sia
UBS SA prima, che l'AFC poi, hanno potuto determinare le persone
assoggettate. Di conseguenza, non può essere censurata alcuna
difficoltà nella loro applicazione (cfr. la citata decisione A4013/2010
considd. 7.2.3 e 8.4).
6.5. I ricorrenti lamentano altresì che la domanda d'assistenza formulata
dall'IRS il 31 agosto 2009 sarebbe in chiaro contrasto con l'art. 47 della
Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
(LBCR, RS 952.0), tenuto conto che, a loro dire, la richiesta si fonderebbe
su prove acquisite illegalmente. Invocano quindi una violazione del
segreto bancario da parte di chi ha fornito i criteri all'IRS, poiché i
medesimi permetterebbero di ricostruire l'identità di clienti di UBS SA. Un
siffatto comportamento ingenererebbe altresì una violazione dell'art. 273
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0).
Anche su tali doglianze non può essere prestata adesione e ciò poiché,
come noto, il Trattato 10 prevale su ogni disposizione legale o
costituzionale anteriore e dunque anche sui citati artt. 47 LBCR e 273 CP
(cfr. DTAF 2010/40 considd. 3.1.2 e 3.3). Tali norme non vanno dunque
discusse nel contesto della fattispecie (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A6930/2010 del 9 marzo 2011 consid. 6.2.5).
6.6. A titolo puramente abbondanziale, considerata l'allusione dei
ricorrenti alla singolare tempistica dell'emissione della decisione
1° settembre 2009, si precisa quanto segue. Nella decisione A6695/2010
del 24 giugno 2011, lo scrivente Tribunale ha constatato che tale
domanda era stata trasmessa all'autorità inferiore via fax il 31 agosto
2009. Considerato come né la OCDIUSA né il Trattato 10 contenessero
delle prescrizioni formali in merito, come vi fosse una certa urgenza
nell'esecuzione della predetta domanda, e peraltro, come dopo la
conclusione dell'Accordo 09, era chiaro all'AFC che avrebbe ricevuto una
domanda di assistenza da parte dell'IRS, non era dunque necessario che
l'autorità inferiore attendesse la ricezione della richiesta di assistenza
nella sua versione originale (pervenutale per posta il 3 settembre 2009)
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per poter emettere la sua decisione 1° settembre 2009 (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale A6695/2010 del 24 giugno 2011
consid. 4.7).
6.7. Stante quanto precede, la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'IRS il 31 agosto 2009 adempie i requisiti posti dalla legge
e di conseguenza andava eseguita (cfr. la citata decisione A4013/2010
consid. 7.2.3).
6.8.
6.8.1. Quanto alla decisione 1° settembre 2009 resa dall'AFC, come lo
scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare, essa non riguarda la
concessione dell'assistenza amministrativa. Tramite la stessa, l'autorità
inferiore ha difatti richiesto a UBS SA delle informazioni ai sensi
dell'art. 20c cpv. 3 OCDIUSA. L'allora vigente Accordo 09, in relazione
con la predetta norma dell'OCDIUSA, costituiva quindi una base legale
sufficiente per permettere all'autorità inferiore di prendere una decisione
nei confronti di UBS SA, avente quale oggetto in particolare la
trasmissione dei dossiers completi dei clienti la cui situazione poteva
rientrare nel campo d'applicazione dei criteri esposti nell'Allegato (cfr. la
citata decisione A4013/2010 considd. 2.2 e 2.3). Contrariamente a
quanto sostengono i ricorrenti, tale decisione non è quindi nulla.
6.8.2. I ricorrenti adducono inoltre che la decisione 1° settembre 2009
dell'AFC sarebbe viziata, in quanto resa dall'autorità inferiore senza
richiedere la necessaria autorizzazione del capo del Dipartimento
federale delle finanze giusta l'art. 190 LIFD.
Come detto in precedenza, la decisione 1° settembre 2009 è una
decisione tramite la quale l'AFC ha richiesto a UBS SA delle informazioni
in base all'art. 20c cpv. 3 OCDIUSA nonché all'allora vigente Accordo
09, i quali vanno ritenuti una base legale sufficiente per permette
all'autorità inferiore di procedere in tal modo (cfr. consid. 6.8.1 del
presente giudizio). L'art. 190 LIFD non trova quindi applicazione nel caso
concreto. Ne discende che l'AFC era competente per la resa di tale
decisione. Per il che, anche questa censura risulta priva di fondamento.
6.9. Infine, senza sollevare un'esplicita contestazione, i ricorrenti
osservano come occorrerebbe valutare se l'IRS – e la sua Criminal
Division, quale autorità inquirente penale per il perseguimento di delitti
A7711/2010
Pagina 32
fiscali – invece di rivolgersi all'AFC avrebbe dovuto piuttosto indirizzare la
sua richiesta di assistenza alle competenti autorità penali svizzere.
Secondo il diritto fiscale internazionale, lo Stato richiedente è di principio
libero di scegliere se inoltrare una domanda di assistenza giudiziaria o di
assistenza amministrativa. Lo Stato richiesto non può dunque
determinarsi in merito alla scelta operata dallo Stato richiedente. Esso è
tenuto ad esaminare se i presupposti per la concessione dell'assistenza
sono realizzati o meno, seguendo la procedura scelta dallo Stato
richiedente (cfr. decisioni del Tribunale federale 1C_485/2010 del 20
dicembre 2010 consid. 2.3 con riferimenti citati e 1C_142/2011 dell'11
aprile 2011 considd. 1.2 e 1.3).
Nel caso concreto l'IRS ha inoltrato all'AFC una domanda di assistenza
amministrativa, scegliendo di richiedere a quest'ultima delle informazioni
seguendo la procedura dell'assistenza amministrativa. Tale volontà risulta
chiaramente dal metodo adottato dall'IRS tramite l'inoltro di una domanda
d'informazioni a fini fiscali: la richiesta 31 agosto 2009 mira infatti
principalmente al recupero dei crediti d'imposta dovuti dai clienti
statunitensi della banca UBS SA sui conti occultati al fisco negli USA. Ciò
risulta altresì dall'identità dell'autorità richiedente, ossia l'Amministrazione
fiscale statunitense – e meglio l'IRS, che ha agito chiaramente in qualità
di autorità fiscale. Va poi aggiunto che gli USA e la Svizzera hanno voluto
espressamente sottoporre la richiesta di informazioni inoltrata dall'IRS
all'assistenza amministrativa per mezzo di un Trattato dal titolo "Accordo
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, (…) presentata
dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America". Questa scelta
vincola le autorità svizzere, le quali sono tenute ad applicare predetto
Trattato. L'AFC, designata quale autorità competente, era quindi tenuta a
dar seguito alla domanda inoltrata dall'IRS seguendo la procedura
dell'assistenza amministrativa di cui alla CDIUSA 96 e al Trattato 10.
Va peraltro sottolineato che in materia fiscale viene utilizzata in primo
luogo l'assistenza amministrativa. L'assistenza giudiziaria in materia
fiscale è possibile unicamente in connessione con dei reati commessi da
persone appartenenti ad un gruppo organizzato di criminali (cfr. art. 7
cpv. 2 TAGSU) e con delle truffe qualificate in materia fiscale (cfr. art. 3
cpv. 3 lett. a e b della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza
internazionale in materia penale [Assistenza in materia penale, AIMP,
RS 351.1]). Poiché in concreto nessuna delle due ipotesi entra in
considerazione, si deve concludere che la via dell'assistenza giudiziaria
A7711/2010
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era preclusa alle autorità statunitensi. In siffatte circostanze, è soltanto
mediante la procedura di assistenza amministrativa che l'IRS poteva
ottenere le informazioni da essa richieste in merito ai conti detenuti
presso UBS SA (cfr. decisione A6962/2010 del 18 luglio 2011 consid.
4.4.8 con riferimenti summenzionati). È quindi a giusto titolo che l'IRS si è
rivolta all'AFC, autorità svizzera competente in materia di assistenza
amministrativa (cfr. la citata decisione A6962/2010 considd. 4.4.9 e
4.5.2).
7.
Constatato come il Trattato 10 debba essere applicato alla fattispecie, si
procederà nel seguito all'esame della medesima.
I criteri per la concessione dell'assistenza amministrativa in base alla
relativa domanda presentata dall'IRS sono definiti nell'Allegato del
Trattato 10. La versione inglese del medesimo è la sola determinante (cfr.
la citata decisione A4013/2010 consid. 7.1).
7.1. Il caso oggetto del presente giudizio concerne la categoria 2/B/b di
cui all'Allegato. Giusta la cifra 1 lettera B del medesimo, l'assistenza
amministrativa deve essere concessa ai cittadini statunitensi ("US
person", indipendentemente dal loro domicilio) che erano gli aventi diritto
economico di conti di società offshore aperti o in essere nel periodo 2001
2008, per i quali è possibile dimostrare un fondato sospetto di "truffe e
reati analoghi".
I criteri per determinare l'esistenza di "truffe e reati analoghi" sono
soddisfatti nel caso in cui:
nonostante la notifica dell'AFC, il cittadino statunitense non ha
dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi legali in materia di
dichiarazioni fiscali in relazione ai suoi interessi in tali conti di società
offshore (vale a dire autorizzando l'AFC a richiedere all'IRS le copie delle
dichiarazioni FBAR del contribuente per gli anni in questione);
il conto della società offshore (i) è stato in essere per un periodo di
tempo prolungato (ossia almeno tre anni, di cui un anno coperto dalla
domanda di assistenza amministrativa) e (ii) ha generato in media profitti
per oltre fr. 100'000. annuali per un qualsiasi periodo di tre anni, di cui
almeno uno coperto dalla domanda di assistenza amministrativa.
A7711/2010
Pagina 34
7.2. In merito all'esigenza di un "fondato sospetto", il Tribunale
amministrativo federale ha stabilito che non è necessario mostrarsi troppo
severi nell'ammetterne l'esistenza, visto che al momento della
presentazione della domanda di assistenza o di trasmissione delle
informazioni richieste, non è ancora possibile determinare se queste
saranno utili o meno all'autorità richiedente. In generale, è sufficiente
dimostrare in modo adeguato che tali informazioni sono necessarie
perché l'inchiesta possa essere portata avanti dall'autorità richiedente. In
concreto, la fattispecie esposta deve lasciare apparire un fondato
sospetto, le condizioni di cui alle basi legali applicabili alla richiesta
d'assistenza devono essere adempiute e le informazioni e i documenti
richiesti dall'autorità devono essere descritti. A questo stadio della
procedura non ci si può tuttavia aspettare che la fattispecie non presenti
lacuna alcuna o eventuali contraddizioni. Non spetta quindi al giudice
dell'assistenza amministrativa il compito di verificare se sia stato
commesso o meno un atto punibile. L'esame da parte dello scrivente
Tribunale (quale giudice dell'assistenza amministrativa) è limitato a
verificare se la soglia del fondato sospetto è stata raggiunta o se la
fattispecie constatata dall'autorità inferiore è manifestamente lacunosa,
falsa o contraddittoria (cfr. DTAF 2010/64 consid. 1.4.2 nonché, tra le
molte decisioni del Tribunale amministrativo federale, A6302/2010 del 28
marzo 2011 consid. 2.4 con i numerosi riferimenti ivi citati e A6933/2010
del 17 marzo 2011 consid. 2.4 e referenze ivi citate).
Spetta quindi alla persona interessata dalla richiesta di assistenza
amministrativa confutare in modo chiaro e decisivo il fondato sospetto,
rispettivamente l'ipotesi sulla quale si è basata l'autorità inferiore per
ammettere che i criteri dell'Allegato del Trattato 10 sono adempiuti. Se vi
perviene, l'assistenza amministrativa deve essere rifiutata. Ciò
presuppone che la persona interessata da tale procedura porti
tempestivamente e senza riserva le prove che attestino che essa è stata
coinvolta a torto nella procedura. Il Tribunale amministrativo federale non
ordina al riguardo alcun atto istruttorio (cfr. DTAF 2010/64 consid. 1.4.2
nonché decisioni del Tribunale amministrativo federale A6302/2010 del
28 marzo 2011 consid. 2.4 e A6933/2010 del 17 marzo 2011 consid. 2.4
con referenze citate).
8.
Nel caso concreto, l'AFC si è basata sulla documentazione bancaria agli
atti per ritenere che l'esistenza della relazione UBS n. *** di titolarità della
società ricorrente si è protratta per oltre tre anni, ovverosia dalla metà del
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mese di luglio 2005 fino al 1° agosto 2008 (cfr. ***_4_00010 e _0008).
L'autorità inferiore ha altresì accertato che il ricorrente 1, avente diritto
economico della predetta società e quindi degli averi depositati sulla
relazione bancaria UBS di cui quest'ultima era titolare, è un cittadino
statunitense. Non risulta dipoi che egli abbia dato il proprio consenso per
l'ottenimento dall'IRS delle copie delle sue dichiarazioni FBAR per gli anni
determinanti. Durante gli anni 2006, 2007 e 2008 sarebbero peraltro stati
realizzati redditi di almeno fr. 470'539. e pertanto, nell'ambito di un
triennio sarebbe stata nettamente superata la media di fr. 100'000.
annuali. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha quindi ritenuto
l'adempimento di tutte le condizioni di cui alla categoria 2/B/b dell'Allegato
all'allora vigente Accordo 09 (cfr. consid. 4 della decisione impugnata).
I ricorrenti si aggravano contro gli accertamenti dell'autorità inferiore
relativi all'effettiva durata della relazione bancaria intestata alla ricorrente
2 e ai profitti generati nel periodo determinante.
Non risultando la fattispecie stabilita dall'autorità inferiore nella sua
decisione del settembre 2010 manifestamente lacunosa, falsa o
contraddittoria, occorre procedere qui di seguito ad esaminare se essi
sono pervenuti a confutare in maniera chiara e decisiva il fondato
sospetto ritenuto dall'AFC.
9.
In primo luogo verrà discussa la questione relativa alla durata di
esistenza della relazione UBS n. ***.
9.1. A mente dei ricorrenti, sulla base degli atti non sarebbe possibile
concludere che la relazione bancaria oggetto della domanda di
assistenza sia esistita per oltre tre anni. Essi non contestano che per
quanto concerne la sua data di apertura può essere ritenuto di principio
sufficiente il formulario A datato 11 luglio 2005 (cfr. ***_4_00081). Fanno
comunque notare che quale data ufficiale di apertura sia citato su altri
documenti il 18 luglio 2005 (cfr. ***_3_00001 e _5_00033). Contestano
invece recisamente la data di chiusura stabilita dall'autorità inferiore.
Reputano difatti del tutto insufficiente che l'AFC si sia accontentata di
determinarla in base a un'annotazione manoscritta di un dipendente della
banca su di un documento non ufficiale, la cui origine e fedefacenza non
sarebbero state né esaminate, né accertate dall'autorità (cfr.
***_4_00010).
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Basandosi sulla medesima documentazione bancaria agli atti, i ricorrenti
fanno notare come il 3 giugno 2008, il ricorrente 1 avesse formalmente
chiesto alla Banca la chiusura definitiva della relazione bancaria (cfr. ***
_4_00004 e _5_000119/122). La chiusura effettiva sarebbe a loro dire
dunque avvenuta a cavallo della metà del mese di giugno 2008, e in ogni
caso prima del 1° agosto 2008. A conferma di tale asserzione enumerano
una serie di documenti agli atti: ***_6_00093, _5_00121, _5_00130,
_6_00130, _6_00021, _6_00025 e _6_00089/90 e producono altresì degli
estratti relativi alla chiusura di vari conti componenti la relazione bancaria
(cfr. docc. C e D allegati al ricorso). Ribadendo che il documento
manoscritto sul quale si è fondata l'autorità per stabilire la data di
chiusura della relazione è privo di ogni portata probatoria, evidenziano
che la decisione di procedere con la chiusura a partire dal 1° agosto 2008
è stata presa esclusivamente da UBS SA e non dal detentore o dal
gestore patrimoniale esterno della medesima. Quanto alla problematica
interna alla banca sorta a fine luglio 2008 a causa di un pagamento
effettuato per errore il 4 giugno 2008 a favore dei ricorrenti (attestato sub
***_5_00129/130), rilevano che la decisione di riattivare il conto e il
deposito di titolarità della ricorrente 2 affinché il sistema permettesse lo
storno dell'operazione erronea eseguita dall'istituto bancario, è stata una
decisione interna alla banca, "alla quale il cliente non aveva minimamente
partecipato e della quale non è stato informato, se non tempo dopo"
(cfr. ricorso sub D, punto 5.c). Considerano infine che per determinarsi in
merito alla durata minima di esistenza della relazione bancaria detenuta
da una società offshore, occorre propendere per un'interpretazione
teleologica della norma di cui alla categoria 2/B/b dell'Allegato al Trattato
10. A loro dire, la ratio legis di questo presupposto concerne
soggettivamente quelle relazioni che il beneficiario economico ha voluto
mantenere "per un periodo prolungato di tempo", ovvero "almeno tre
anni", al riparo dagli occhi dell'autorità fiscale competente tramite la
schermatura fornita da un veicolo societario. Ciò che non sarebbe
accaduto nel caso concreto (cfr. ricorso sub D).
9.2. La cifra 2 lett. B/b dell'Allegato al Trattato 10 prevede in particolare
che l'AFC fornisca informazioni nella misura in cui il conto della società
offshore sia esistito per un periodo di tempo prolungato, ossia almeno tre
anni, di cui un anno coperto dalla domanda di assistenza amministrativa.
Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi con sentenza A
7017/2010 del 16 giugno 2011 riguardo all'interpretazione del computo
del predetto periodo di tempo. Considerando i principi interpretativi di cui
agli artt. 26 e 31 CV, nonché l'oggetto e lo scopo del Trattato 10, il TAF
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ha sancito che per determinare il lasso temporale durante il quale la
relazione bancaria di titolarità di una società offshore è esistita, fanno
stato le date di apertura e di chiusura della medesima. È quindi irrilevante
il periodo di tempo durante il quale essa è stata effettivamente gestita e/o
alimentata (cfr. la predetta sentenza A7017/2010 consid. 8.3).
9.3.
9.3.1. In merito agli argomenti esposti dai ricorrenti, si rileva che dai
documenti bancari emerge che la relazione oggetto della domanda di
assistenza amministrativa è stata aperta nel corso del mese di luglio
2005, tra il 7 e il 22 luglio 2005 (cfr. ***_4_00017, _00073, _00081). Non
è necessario nella fattispecie definire una data precisa di apertura, tale
evenienza risultando incontestata e non determinante nella fattispecie.
Va precisato, ai fini del presente giudizio, che come attesta l'Income
Statement USA 1° gennaio – 31 dicembre 2008, datato 28 settembre
2009 (cfr. docc. ***_6_00132 e segg.), la relazione bancaria UBS n. *** si
componeva allora di numerosi conti, e meglio: conto corrente EUR UBS
n. ***.60C; conto corrente USD UBS n. ***.61L; conto corrente GBP UBS
n. ***.62R; conto corrente JPY UBS n. ***.63H; conto corrente CAD UBS
n. ***.70X; conto corrente UBS n. ***.01E; conto deposito n. ***.N1 e
conto margine n. ***.1CJ.
9.3.2. Per quanto riguarda la controversa data di chiusura della predetta
relazione bancaria, va constatato avantutto come il 3 giugno 2008, la
società ricorrente avesse formalmente chiesto alla Banca di trasferire i
fondi presenti sulla relazione UBS n. *** di sua titolarità presso un altro
istituto bancario, invitando UBS SA a voler chiudere la relazione non
appena concluse tutte le operazioni e il trasferimento dei titoli: "(…) For
consolidation purposes and reasons, may we ask you to transfer the
asset of our account n° *** entitled B._______ in yours establishment. To:
Bank: (…). I want to thank you for your assistance during these years
and for your prompt execution. Once all operations and transfer will be
executed. We please ask you to close this account"
(cfr. doc. ***_5_000119, presente più volte nell'incarto). Tale ordine è
quindi stato ricevuto dalla banca come attestano le varie firme apposte
sul documento nonché dal formulario "Checklist clôture de relation"
allestito in data 9 giugno 2008 (cfr. doc. ***_5_000121) che circostanzia,
tra l'altro, come la banca abbia effettivamente tentato di trattenere il
cliente, il quale tuttavia ha confermato la sua decisione (comprovata
altresì dalle note interne sub doc. ***_3_00006). Stante quanto precede,
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è indubbio come la società ricorrente avesse ordinato la chiusura della
relazione UBS n. *** nel giugno 2008. Operazioni di chiusura messe in
atto dalla banca a partire dal 12 giugno 2008, come peraltro attestato dai
documenti relativi ai numerosi conti componenti la predetta relazione
UBS prodotti in sede ricorsuale sub docc. C. e D, nonché presenti nella
documentazione bancaria agli atti.
Dagli atti emerge altresì che il 5 giugno 2006 UBS SA aveva accreditato
erroneamente EUR 986.25 sul conto deposito n. ***.N1 (cfr. doc.
***_5_00125, _00126 e _00130). Constatando l'avvenuta chiusura del
predetto conto deposito e del conto corrente EUR UBS n. ***.60C, un
funzionario di banca ha quindi chiesto all'allora consulente, se il cliente
avesse ulteriori conti correnti presso UBS SA ove sarebbe stato possibile
effettuare l'addebito di tale ammontare (cfr. il predetto doc. ***_5_00130).
Tramite comunicazione di posta elettronica del 4 agosto 2008, il
consulente informava quindi il collega che il cliente disponeva di un conto
61L in dollari americani: "(…) The Client has an USD account 61L" (cfr.
doc. ***_5_00129). In seguito a tale comunicazione veniva quindi
richiesta la riattivazione del conto deposito n. ***.N1 nonché del conto sul
quale era stato accreditato l'importo di EUR 986.25, n. ***.60C, per
permettere al sistema informatico bancario di poter registrare il
cambiamento (cfr. doc. ***_5_00129). In siffatte circostanze, le operazioni
di chiusura della relazione UBS n. *** messe in atto a partire dal
12 giugno 2008 non erano quindi ancora terminate il 4 agosto 2008
(cfr. doc. ***_5_00129), circostanza confermata da ulteriore
documentazione bancaria come si vedrà appresso.
I ricorrenti sostengono quindi a torto che la relazione UBS oggetto del
presente giudizio fosse stata chiusa nella sua totalità nel giugno 2008.
I documenti enunciati in sede di duplica dall'AFC per ribadire che la
predetta relazione bancaria fu attiva – e quindi esistente – ben oltre la
data del 1° agosto 2008 da lei ritenuta inizialmente in base ad una nota
manoscritta di cui al doc. ***_4_00010 comprovano difatti tale asserzione.
In particolare, dall'estratto conto n. ***.60C risultano alcuni movimenti
registrati nei periodi 1030 settembre 2008, 117 ottobre 2008 e 1821
ottobre 2008 (cfr. doc. ***_6_00027 a _00029). Così pure, il conto
"contrat à terme contre ME CHF" n. ***.A2X è stato attivo nel periodo
16 giugno4 agosto 2008 (cfr. doc. ***_6_00094). Il già citato Income
Statement USA del 28 settembre 2009 (cfr. docc. ***_6_00132 e _00133)
mostra altresì che il predetto conto corrente EUR UBS n. ***.60C è stato
riattivato il 10 settembre 2008 e chiuso il 20 ottobre successivo, mentre i
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Pagina 39
conti correnti USD UBS n. ***.61L e JPY UBS n. ***.63H sono stati chiusi
il 5 agosto 2008.
9.4. I ricorrenti non sono quindi pervenuti a dimostrare in modo chiaro e
decisivo che la relazione bancaria UBS n. *** sia esistita per una durata
inferiore ai tre anni. È dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore ha
ritenuto la sua esistenza superiore ai tre anni.
9.5. A titolo abbondazionale, ribadendo quanto sancito dallo scrivente
Tribunale con sentenza A7017/2010 del 16 giugno 2011 riguardo
all'interpretazione del computo del periodo triennale di esistenza di un
conto (cfr. consid. 9.2 del presente giudizio), appare ai fini del presente
giudizio del tutto irrilevante esprimersi in merito alla postulata
interpretazione teleologica della nozione temporale qui contestata di cui
alla categoria 2/B/b dell'Allegato al Trattato 10 (cfr. consid. 9.1 in fine del
presente giudizio). Dovendosi qualificare giuridicamente il contratto
concluso tra la banca e il suo cliente – pacificamente retto dal diritto
svizzero – si rileva che colui che apre un conto bancario conclude un
contratto di giro e di conto corrente, il quale soggiace alle norme sul
mandato ai sensi degli art. 394 e segg. della Legge federale del 30 marzo
1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle
obbligazioni, in seguito: CO, cfr. HEINRICH HONSELL, Schweizerisches
Obligationenrecht BT, 6. ed., Berna 2010, pag. 256 e 361 e seg., nonché
GORAN MAZZUCHELLI, Il contratto di mandato nel diritto bancario in: Il
contratto di mandato nell'ordinamento giuridico, edito dalla Commissione
per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2008, n. 5 e segg.). La
volontà di porre termine al rapporto contrattuale, le modalità e la
tempistica operate dall'istituto bancario nell'esecuzione degli ordini
impartiti dal suo cliente vanno dunque valutate nel contesto del rapporto
tra la banca e il cliente. Non è quindi di pertinenza dello scrivente
Tribunale determinarsi in merito.
10.
Constatata l'esistenza triennale della relazione bancaria oggetto della
domanda di assistenza amministrativa, occorre qui di seguito esaminare
la censura relativa ai profitti generati nel periodo determinante.
10.1. Nel proprio gravame, i ricorrenti si dolgono che i limiti stabiliti
nell'Allegato al Trattato 10 relativi ai profitti oltre ai quali la relazione
bancaria adempie i presupposti della domanda di assistenza
amministrativa non sono stati oltrepassati: la relazione bancaria in
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Pagina 40
questione non avrebbe generato, in media, oltre CHF 100'000. annuali
sull'arco dei tre anni presi in considerazione. Sostengono che i documenti
che si riferiscono alle cifre ritenute dall'autorità inferiore non riportano
quanto indicato nella tabella di cui alla decisione impugnata, ma si
limitano a segnalare una serie di accrediti ricevuti sul conto dai quali non
è possibile estrapolare gli importi inseriti nella tabella, senza alcuna
spiegazione aggiuntiva. A loro dire, non sarebbe altresì dato a sapere su
che basi si sia fondata l'autorità inferiore per far rientrare tali importi, che
reputano errati, nel calcolo dei redditi previsto dalla categoria 2/B/b di cui
all'Allegato al Trattato 10. In siffatte circostanze, ritengono quindi
impossibile prendere compiutamente posizione sulle affermazioni
dell'AFC, ma asseriscono che dalla documentazione bancaria
consegnata emerge chiaramente come il loro conto non abbia affatto
generato redditi che avrebbero raggiunto nel periodo rilevante gli importi
soglia previsti dal Trattato 10. In sede di replica chiedono quindi che
qualora il ricorso presentato non dovesse essere accolto in punto alla
questione temporale, venga annullata la decisione impugnata e rinviati gli
atti all'autorità inferiore affinché renda una decisione più accurata con
riferimento ai calcoli effettuati (cfr. ricorso sub D. 6 e risposta sub C. 12).
10.2. Nella già citata sentenza A4013/2010, il Tribunale amministrativo
federale ha affermato che l'Allegato al Trattato 10 indica chiaramente ciò
che deve essere considerato come profitto generato da un conto in
essere presso UBS SA. Costituiscono dei profitti ai sensi del Trattato 10
"i redditi lordi (interessi e dividendi) e gli utili di capitale (equivalenti, ai fini
della domanda di assistenza amministrativa, al 50% dei ricavi lordi delle
vendite conseguite sui conti durante il periodo in questione", cfr. sentenza
citata consid. 8.3.3; decisione del Tribunale amministrativo federale A
8467/2010 del 10 giugno 2011 consid. 8.4.5 con riferimenti ivi citati).
Il Tribunale ha ritenuto che, conformemente al testo del Trattato 10, gli
utili in capitale rappresentano un elemento della definizione dei profitti
generati da un conto in essere presso UBS SA, profitti che partecipano
loro stessi alla definizione di "truffe e reati analoghi". Di conseguenza,
non si tratta di criteri confutabili, bensì di criteri oggettivi che devono
essere realizzati per far sì che l'assistenza amministrativa sia concessa.
Le persone interessate non possono pertanto opporsi all'assistenza
amministrativa che provando che i suddetti criteri sono stati applicati in
modo erroneo o dimostrando che il calcolo effettuato dall'AFC non è
corretto (cfr. la predetta decisione A8467/2010 consid. 8.4.5).
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Pagina 41
Lo scrivente Tribunale ha inoltre stabilito che la realizzazione effettiva
di un utile in capitale imponibile non costituisce di per sé un fondato
sospetto di "truffe e reati analoghi". A contrario, qualora il contribuente
fornisca la prova che ha subìto effettivamente una perdita in capitale,
quest'ultima non inficia il fondato sospetto poiché esso non risulta
dalla realizzazione di un profitto imponibile, bensì dall'omissione della
compilazione dei formulari di dichiarazione indicati per la categoria
interessata relativa al periodo considerato dal Trattato 10. Qualora
siano realizzati i criteri relativi alla relazione bancaria – in particolare il
calcolo schematico dei profitti medi annui generati durante un periodo
di tre anni – si è in presenza di "truffe e reati analoghi" e l'assistenza
amministrativa deve essere concessa. In tal senso, il metodo di calcolo
di cui all'Allegato al Trattato 10 non è un metodo qualunque, dal quale
si può prescindere qualora venga fornita la prova degli utili o delle
perdite effettive. Tenuto conto della definizione precisa dei profitti
prevista dal Trattato 10, non resta in effetti alcun spazio per un altro
metodo di calcolo, rispettivamente per portare la prova dei profitti
effettivi (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A
6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 9.2.1, A7156/2010 del
17 gennaio 2011 consid. 6.2 e A6053/2010 del 10 gennaio 2011
considd. 2.3 e 2.4).
Con riguardo al metodo di conversione della valuta estera in franchi
svizzeri riferiti ai calcoli effettuati dall'AFC sulla base dei corsi
giornalieri, lo scrivente Tribunale ha ritenuto non arbitrario prendere in
considerazione i tassi di cambio giornalieri applicabili, rispettivamente i
tassi di cambio annuali più bassi, ciò essendo più favorevole alle
persone interessate, conforme alle esigenze restrittive in materia di
conversione monetaria nonché corrispondente alle regole poste da
diverse leggi fiscali (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale A8467/2010 del 10 giugno 2011 consid. 8.4.6 con riferimenti
ivi citati).
10.3. Con particolare riferimento al caso concreto, si osserva che l'AFC
ha rilevato come i ricorrenti non hanno dato il proprio consenso per
l'ottenimento delle copie delle dichiarazioni FBAR per gli anni
determinanti, fatto peraltro incontestato. Secondo l'autorità inferiore,
durante gli anni 2006, 2007 e 2008 sono stati realizzati redditi di almeno
fr. 470'539. e pertanto, nell'ambito di un triennio è stata superata la
media di fr. 100'000. annuali. A comprova di tali dati, l'autorità ha
allestito una tabella riassuntiva nella quale ha indicato con precisione gli
importi ritenuti nella loro valuta di origine specificando la loro causa
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(vendita di azioni, fondi, prodotti strutturati, interessi/dividendi) e la data di
riferimento, il tasso effettivo di calcolo applicato per ogni singolo
ammontare nonché il tasso di cambio giornaliero considerato, gli importi
ritenuti in franchi svizzeri nonché i documenti di riferimento agli atti relativi
alle singole posizioni (cfr. docc. pdf 6.2 pagg. 7, 13, 19, 29, 43, 44, 46,
47, 48). I dati riportati nella tabella risultano chiaramente dai predetti
documenti (cfr. docc. ***_6 alle predette pagine). Il calcolo dei profitti
eseguito dall'AFC è fondato sui criteri di cui alla categoria 2/B/b
dell'Allegato al Trattato 10 ed è conforme a quanto sancito dalla costante
giurisprudenza resa dallo scrivente Tribunale (cfr. consid. 10.2 che
precede). Ne consegue che il fondato sospetto in merito al
comportamento fraudolento è stato correttamente accertato dall'AFC.
In tali circostanze, i ricorrenti possono quindi contestare quanto ritenuto
dall'autorità inferiore unicamente provando che i predetti criteri sono stati
applicati in modo erroneo o dimostrando che il calcolo effettuato dall'AFC
non è corretto. Ciò che non emerge dal loro gravame e dal successivo
allegato di replica. Essi si sono difatti limitati a contestare le cifre
ritenendole errate, ma senza spiegarne il motivo, e a sostenere che dalla
documentazione bancaria emerge chiaramente come la relazione
bancaria oggetto della domanda di assistenza non abbia affatto generato
redditi che avrebbero raggiunto nel periodo rilevante gli importi soglia
previsti dal Trattato 10, salvo poi asserire di non poter prendere posizione
in maniera circostanziata sugli importi ritenuti nella tabella poiché i
documenti che vi farebbero riferimento non riporterebbero quanto indicato
dall'Autorità.
Una siffatta motivazione si appalesa del tutto inconsistente. La tabella in
questione è di agevole comprensione e i dati ivi considerati sono
facilmente evincibili dai documenti, peraltro citati con precisione. Alcuna
supposta violazione del diritto di essere sentito (cfr. considd. 3.1 e 3.2.1
che precedono) è ravvisabile in questa evenienza, disponendo i ricorrenti
di tutti gli elementi rilevanti per comprendere i calcoli effettuati dall'autorità
inferiore. Da un esame della documentazione bancaria risulta difatti che
gli importi considerati dall'AFC per il calcolo dei profitti conseguiti durante
il periodo rilevante sono corretti. Dalla documentazione indicata nella
tabella risultano difatti i profitti conseguiti nel 2006 (cfr. doc.
***_6_00029), nel 2007 (cfr. doc. ***_6_00007, _00043, _00044, _00046,
_00047, _00048) e nel corso del 2008 (cfr. ***_6_00013, _00019) e a
dipendenza del tipo di reddito conseguito, il tasso effettivo di calcolo
applicato agli importi considerati, secondo la prassi adottata in tutte le
decisioni dell'AFC riferite al Trattato 10. La somma totale realizzata
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sull'arco dei tre anni è, secondo i dati ritenuti e riportati nella tabella,
effettivamente di fr. 470'539..
Stante quanto precede, si deve concludere che i calcoli effettuati dall'AFC
appaiono corretti e di conseguenza i requisiti quantitativi della categoria
2/B/b risultano adempiuti. La censura ricorsuale sollevata dai ricorrenti
deve essere pertanto respinta.
11.
I ricorrenti sostengono dipoi che nel caso concreto l'assistenza
amministrativa non può essere concessa poiché la semplice costituzione
di società offshore, le cui quote non vengono dichiarate al fisco del Paese
attinente l'avente diritto economico, non costituisce un comportamento
assimilabile alla truffa fiscale, ma va considerato quale semplice
sottrazione di imposta, per la quale non è ammessa l'assistenza
internazionale in materia penale. Parimenti, asseriscono che la fattispecie
non rientrerebbe nella casistica di sottrazione continuata di importanti
somme d'imposta ex art. 190 cpv. 2 LIFD, considerato come secondo
l'ordinamento giuridico svizzero comportamenti analoghi vengono ritenuti
delle semplici sottrazioni di imposta.
Come già detto in precedenza (cfr. considd. 7 e 7.1 del presente
giudizio), la nozione di "truffe e reati analoghi" di cui alla categoria 2/B/b
che ci occupa è definita secondo i criteri stabiliti dall'Allegato al Trattato
10. Per determinare l'esistenza di "truffe e reati analoghi" occorre
esaminare i criteri oggettivi previsti dal predetto Allegato, il quale è
determinante nel caso concreto. Non è quindi necessario esaminare ai
fini del presente giudizio se secondo il diritto interno svizzero il
comportamento adottato dai qui ricorrenti costituisce una semplice
sottrazione d'imposta oppure una sottrazione continuata di importanti
somme d'imposta. Dal momento che i criteri di cui all'Allegato al Trattato
10 sono adempiuti, l'assistenza amministrativa va concessa. Anche tale
censura è volta all'insuccesso.
12.
Alla luce di quanto esposto nei precedenti considerandi, a giusta ragione
l'AFC ha concesso l'assistenza amministrativa. Per quanto ricevibile
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(cfr. considd. 1.2 e 1.4), il gravame deve essere integralmente respinto
con conseguente conferma della decisione impugnata.
13.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 1 segg. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 25'000. (cfr. art. 4
TSTAF), importo che verrà compensato con l'anticipo versato dai
ricorrenti il 6 ottobre 2010 ai quali non vengono assegnate ripetibili (cfr.
art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TSTAF a
contrario).
14.
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (cfr. art. 83 lett. h della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 25'000. sono poste a carico dei ricorrenti e
interamente compensate con l'anticipo spese da loro versato.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif. ***; raccomandata).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Frida Andreotti
Data di spedizione: