Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A7836/2008
Sen t e n z a d e l 2 1 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Markus Metz, Marianne Ryter Sauvant,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti A._______,
B._______,
C._______,
componenti la comunione ereditaria fu D._______,
ricorrenti,
contro
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio,
Sezione amministrativa immobiliare, casella postale 1066,
6500 Bellinzona 2,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(TicinoGrigioni), casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto ricorso contro la decisione del 6 novembre 2008.
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Fatti:
A.
Con decreto del 31 marzo 1987, su richiesta dello Stato del Cantone
Ticino, il presidente della Commissione federale di stima (CFS) ha aperto
un procedimento espropriativo nei confronti di diversi proprietari nei
comuni di E._______, F._______, G._______ e H._______ per la
costruzione di un'arteria di raccordo della strada nazionale A2. A far
tempo dal 1° marzo 1988 è stata concessa l'anticipata immissione in
possesso della particella n. (…) RFD di H._______ – confinante con
quella di proprietà della CE fu D._______ – utilizzata per la costruzione
della strada e per il deposito del materiale di risulta.
B.
in data 20 novembre 1990, l'arch. I._______ ha eseguito, su mandato
dell'espropriante, un accertamento tecnico sul fondo n. (…) RFD di
H._______ di proprietà della CE fu D._______. Da esso si evince che sul
fondo vicino (n. (…) RFD di H._______) era già presente un deposito di
materiale di notevoli dimensioni.
C.
A seguito di infiltrazioni d'acqua nel loro immobile, i proprietari del sedime
n. (…) RFD di H._______ hanno proceduto al rifacimento totale della
canalizzazione. Persistendo il problema, viste le lamentele dei proprietari
confinanti, l'espropriante ha provveduto a costruire un canale di scolo
lungo il piede del deposito presente sul fondo n. (…) RFD di H._______.
Stante l'esito negativo dei precedenti tentativi di risolvere il problema e
considerato il malcontento dei vicini, l'espropriante ha dato mandato
all'istituto geologico e idrologico cantonale di effettuare una perizia al fine
di determinare la causa delle infiltrazioni lamentate.
D.
Con rapporto del 2 novembre 1994 l'istituto geologico e idrologico
cantonale è giunto alla conclusione che la causa delle infiltrazioni era da
attribuire alle acque superficiali e non a quelle di falda.
E.
Con scritto del 13 marzo 1995, A._______, B._______ e C._______
hanno contestato l'esito della perizia commissionata dall'espropriante,
chiedendo a quest'ultimo di la disponibilità a voler intavolare una trattativa
volta alla risoluzione bonale della vertenza. In quest'ottica essi hanno
proposto di eliminare definitivamente la turbativa con un intervento di
impermeabilizzazione del piano cantina stimato in circa fr. 15'000..
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F.
A seguito delle trattative intercorse, con scritto del 13 marzo 1996,
l'espropriante ha proposto ai proprietari del fondo n. (…) RFD di
H._______ di chiudere definitivamente ed in modo completo la vertenza
mediante il versamento a loro favore dell'importo fisso omnicomprensivo
di fr. 17'000..
G.
Con scritto del 16 aprile 1996, A._______, B._______ e C._______
hanno ritornato la proposta all'espropriante sottoscritta per accettazione
in data 12 aprile 1996.
H.
Con memoriale del 10 ottobre 2002 i componenti della CE fu D._______
hanno adito la CFS pretendendo il versamento, da parte dello Stato del
Cantone Ticino, dell'importo complessivo di fr. 318'991.70 a titolo di
risarcimento per i danni che l'adiacente deposito di materiale avrebbe
causato alla loro proprietà. Tale somma comprende i costi per la
costruzione della canalizzazione, i costi per la gestione della vertenza e
quelli di ripristino dell'immobile nonché la garanzia di ogni danno futuro
derivante dalla rimozione del deposito di materiale presente sul fondo n.
(…) RFD di H._______.
I.
In sede di udienza di conciliazione del 18 maggio 2005 le parti non sono
giunte ad un appianamento bonale della vertenza.
J.
In data 5 agosto 2005 la CFS ha accolto la richiesta dell'espropriante di
far assumere una prova a futura memoria prima di procedere allo
sgombero del materiale presente sul sedime adiacente quello della CE fu
D._______. L'ing. L._______ ha prodotto il suo referto del 2 settembre
2005 ed ha in seguito – una volta terminati i lavori di sgombero – fornito
un rapporto finale datato 23 febbraio 2007.
K.
In occasione di successivi scambi di scritti, i proprietari del fondo n. (…)
RFD di H._______ hanno più volte richiesto l'esecuzione di una perizia
finale che valutasse, sulla scorta della perizia a futura memoria elaborata
a suo tempo dall'arch. I._______, la presenza di eventuali danni subiti
dall'immobile di loro proprietà a causa del cantiere stradale.
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L.
Con decisione del 6 novembre 2008 la CFS (di seguito: autorità inferiore)
ha respinto le pretese dei signori A._______, B._______ e C_______.
M.
Con ricorso del 4 dicembre 2008, A._______, B._______ e C._______,
tutti componenti la CE fu D._______ (di seguito: ricorrenti), hanno adito lo
scrivente Tribunale chiedendo che sia ordinata una perizia volta a
stabilire eventuali danni verificatisi nella proprietà della CE fu D._______
dopo le constatazioni elencate nella perizia del 20 novembre 1990 –
relativa alla particella n. (…) RFD di H._______ – dell'arch. I._______.
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
Diritto:
1.
1.1.
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in
relazione con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
1.2. Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
1.3. La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e dall'art.
48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui i ricorrenti –
tutti destinatari della decisione del 6 novembre 2008 dell'autorità inferiore
– si sono visti negare le richieste formulate con la notifica di pretese a suo
tempo inoltrata, essi sono senz'altro legittimati a ricorrere.
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1.4. La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto – fatte salve le considerazioni riportate
di seguito (cfr. consid. 4.1) – previste dalla legge (art. 52 PA). Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3a ed., Berna
2011, p. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione
d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede
infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri
punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in
tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c;
sentenze del TAF del 29 settembre 2009 nella causa A5881/2007,
consid. 1.2 e del 19 luglio 2010 nella causa A344/2009, consid. 2.2 e
riferimenti citati).
3.
Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria
di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione completo –
eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratti di
questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni
tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le questioni
tecniche toccano la sicurezza, il riserbo dell'autorità di ricorso sarà ancora
più grande (DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono giudicare
questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza dispone
di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà senza
validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (DTF 131 II 683,
consid. 2.3.2, DTF 133 II 39 consid. 3; cfr. anche ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesvervaltungsgericht, pag. 75, n.m. 2.154 e segg.).
4.
Nella presente fattispecie, i ricorrenti pretendono il versamento da parte
dell'espropriante (di seguito: controparte) di un importo complessivo di
318'991.70 franchi a titolo di risarcimento per i danni che l'adiacente
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deposito di materiale avrebbe causato alla loro proprietà. Tale somma si
compone delle varie spese sostenute dai ricorrenti, e meglio 138'971.10
franchi per la costruzione della canalizzazione, 90'781.70 franchi per costi
di gestione della vertenza e 89'238.90 franchi per costi di ripristino
dell'immobile ed a garanzia di qualsiasi danno futuro derivante dalla
rimozione del deposito di materiale. Con decisione del 6 novembre 2008,
l'autorità inferiore ha dovuto esprimersi sulla fondatezza di tale pretesa.
Nella propria disamina, la CFS ha lasciato aperte le questioni – sollevate
dalla controparte – circa la prescrizione relativamente la perenzione di
una tale rivalsa. Essa ha concentrato la sua analisi piuttosto sulla natura
e la portata della convenzione sottoscritta dalle parti il 12 aprile 1996,
concludendo che, secondo il senso oggettivo, detto accordo –
concernente un importo fisso ed omnicomprensivo – ha già permesso di
liquidare in modo definitivo la vertenza.
4.1. Con atto del 4 dicembre 2008, i ricorrenti hanno adito lo scrivente
Tribunale chiedendo l'assunzione di una perizia al fine di stabilire la
presenza di eventuali danni – oltre che determinarne la causa –
verificatisi nella loro proprietà dopo le constatazioni elencate nella prova a
futura memoria del 20 novembre 1990, eseguita dall'arch. I._______ e
relativa, appunto, alla particella n. (…) RFD di H._______.
A tal proposito pare opportuno ricordare che, con le sue conclusioni, il
ricorrente porta le proprie pretese a conoscenza dell'autorità di ricorso.
Poiché contesta la decisione impugnata, egli deve indicare ciò che
intende ottenere con il rimedio giuridico: l'annullamento e/o la modifica
della decisione o la constatazione di un diritto, generalmente con protesto
di spese e ripetibili. Delle buone conclusioni devono essere chiare ed
indicare quale decisione deve prendere l'autorità di ricorso (cfr. PIERMARCO
ZENRUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de
procédure, Neuchâtel 2011, n. 1280).
Nel loro memoriale di ricorso, i ricorrenti – benché patrocinati da un
avvocato – hanno omesso di indicare la loro intenzione principale, e
meglio una delle alternative testé citate, limitandosi a richiedere
l'assunzione di un ulteriore mezzo di prova. A ciò aggiungasi che i
ricorrenti non motivano minimamente la loro richiesta, non indicano quale
diritto sarebbe stato violato dall'autorità inferiore, né tantomeno portano
all'attenzione dello scrivente Tribunale elementi concreti atti ad inficiare la
decisione contestata. Già solo per questo motivo il ricorso potrebbe
risultare irricevibile.
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4.2. La giurisprudenza ammette – senza che ciò costituisca un invito a
violare la corretta presentazione del memoriale di ricorso – che quando le
conclusioni non riportano l'intenzione principale del ricorrente (cfr.
precedente consid. 4.1), ma essa può essere dedotta dai considerandi o
dalle altre richieste contenute nell'atto, va comunque ritenuta come
implicitamente espressa (cfr. Sentenza del TF 6S.554/2006 del 15 marzo
2007, consid. 4). Inoltre, va detto che lo scrivente Tribunale non è così
categorico nella lettura dell'atto di ricorso e, anzi – entro limiti accettabili –
è disposto ad operare una larga interpretazione. Ne discende, pertanto,
che le conclusioni addotte dai ricorrenti devono essere intese dallo
scrivente Tribunale come una richiesta di annullamento della decisione
impugnata per violazione del diritto di essere sentiti (che si traduce nella
mancata assunzione del mezzo di prova richiesto).
5.
Il diritto di fare assumere delle prove deriva dal diritto di essere sentito. Il
diritto di essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 6 cifra 3 della Convenzione
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), costituisce un aspetto importante
e specifico del principio generale di un equo processo giusta gli art. 29
cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è
ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura
amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse
garanzie costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 202
segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux, 2a ed., Berna
2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo/San Gallo 2010, pagg. 384
segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107
segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Berna 2005, pag.
285 segg.).
Il diritto di essere sentito – e di conseguenza i vari aspetti che comporta –
è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla
fondatezza materiale del ricorso. Si rende quindi necessario esaminare
immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183,
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consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; sentenza del TF
2P.67/2000 del 19 settembre 2000; sentenza del TAF, A2013/2006
dell'11 dicembre 2009, consid. 6).
Nella fattispecie, come già considerato, l'asserita violazione del diritto
formale di essere sentiti consiste nel rifiuto di fare assumere una prova.
Nella misura in cui, come si vedrà qui di seguito (consid. 7 segg.),
l'obbligo di fare assumere delle prove dipende innanzitutto dalla
pertinenza della prova richiesta, si deve esaminare se l'autorità di prima
istanza poteva correttamente decidere senza la perizia di cui si lamenta
l'assenza. Si deve quindi esaminare dapprima i motivi della decisione
impugnata.
6.
Occorre a questo punto valutare se la CFS ha qualificato ed interpretato
in maniera corretta l'accordo transattivo citato.
In sede di ricorso, i signori A.______, B._______ e C._______ spendono
poche righe riguardo alla questione della transazione. Essi si limitano a
dire che l'autorità inferiore, attribuendo all'accordo il valore di una
liquidazione complessiva, avrebbe accertato inesattamente un fatto
giuridicamente rilevante, posto che, a loro avviso, la convenzione in
parola si riferiva unicamente all'infiltrazione d'acqua. Con osservazioni del
18 agosto 2011, i ricorrenti si sono concentrati sulla questione – sollevata
dalla controparte, ma lasciata aperta nella decisione contestata – della
prescrizione rispettivamente perenzione delle pretese avanzate,
consacrando ancora soltanto poche righe alla questione – centrale –
dell'interpretazione dell'accordo.
6.1. Il contratto di diritto amministrativo è l'espressione di manifestazioni
di volontà reciproche e concordanti di due o più parti, avente per oggetto
la regolazione di un rapporto di diritto concreto in connessione con
l'esecuzione di un compito pubblico, sottomesso al diritto pubblico.
Al fine di distinguere il contratto di diritto amministrativo dal contratto di
diritto privato, sarebbe sufficiente, a priori, fare riferimento alla nozione di
interesse pubblico. Infatti, la natura delle prestazioni di un contratto di
diritto amministrativo differisce da quella che si incontra abitualmente
nelle relazioni tra soggetti di diritto privato. In alcuni casi, la natura del
contratto è precisata dalla legge o può essere dedotta dalla sottomissione
di una determinata vertenza alla giurisdizione civile rispettivamente
amministrativa. Tuttavia, quando la legge rimane silente – e si tratta della
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maggioranza dei casi – il fatto che una delle due (o più) parti contraenti
sia un'autorità pubblica non ha alcuna rilevanza nella determinazione
della natura del contratto. Occorre semmai valutare l'oggetto del contratto
e lo scopo che perseguono le relazioni giuridiche da esso regolate. Il
contratto di diritto amministrativo mira direttamente alla realizzazione di
compiti pubblici o concerne un oggetto trattato dal diritto pubblico (cfr.
PIERMARCO ZENRUFFINEN, op. cit., n. 592 segg.; PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, op. cit., pagg. 428 segg.).
A tal proposito – come correttamente evidenziato dall'autorità inferiore –
la giurisprudenza ha stabilito che l'accordo tra le parti (art. 54 LEspr)
concluso dopo l'inizio della procedura di espropriazione si deve
considerare come contratto di diritto amministrativo (cfr. DTF 134 II 297
consid. 2). Inoltre, nella misura in cui le parti hanno la facoltà di iniziare
rispettivamente porre fine alla procedura nonché il dominio sull'oggetto
del litigio, la dottrina ammette in questa categoria anche i contratti che
prevedono una soluzione transattiva di vertenze di diritto amministrativo.
L'aggiustamento concordato dalle parti vincola l'autorità chiamata a
statuire (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op.cit., N.
1083).
Nella fattispecie, la transazione datata 12 aprile 1996 è stata sottoscritta
dai proprietari del mappale n. (…) RFD di H._______ da una parte e dallo
Stato del Cantone Ticino dall'altra. Tale accordo si inserisce – ancorché
indirettamente – in un contesto espropriativo ed ha avuto quale scopo
quello di concludere definitivamente ed in modo completo la questione
innescata dalle pretese dei ricorrenti a seguito delle infiltrazioni d'acqua
occorse agli immobili situati sul sedime citato e, a loro dire, causate dal
deposito materiale presente sul fondo confinante, oggetto
dell'espropriazione.
L'accordo concluso dalle parti è quindi intercorso ben oltre l'avvio della
procedura espropriativa della particella (…) RFD di H._______ ed ha per
oggetto la risoluzione bonale – senza essere né un risarcimento danni né
un riconoscimento di qualsivoglia responsabilità da parte dello Stato – di
una vicenda legata – a mente degli insorgenti – all'espropriazione in
parola. Come correttamente inteso dall'autorità inferiore, esso deve
pertanto essere considerato come un contratto di diritto amministrativo.
6.2. Quo all'interpretazione della transazione, i ricorrenti contestano la
valutazione dell'autorità inferiore sostenendo che essa era limitata
unicamente al risanamento del piano cantina. Pertanto, a loro avviso, le
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pretese derivanti da ulteriori danni concernenti altre parti dell'immobile –
ad esclusione del piano cantina – non sarebbero precluse a priori.
6.3. Salvo disposizioni contrarie, un contratto di diritto amministrativo –
così come un contratto di diritto privato – deve essere interpretato
secondo il principio della buona fede contrattuale. La dichiarazione di
volontà espressa da un contraente deve quindi essere interpretata
secondo il senso che la controparte poteva ragionevolmente attribuirle
alla luce delle specifiche circostanze ad essa note o negligentemente
ignorate al momento della stipulazione del contratto. In caso di dubbio, il
contratto di diritto amministrativo deve essere interpretato conformemente
all'interesse pubblico che l'amministrazione contraente è chiamata a
perseguire. La salvaguardia dell'interesse pubblico è tuttavia limitata dalla
buona fede contrattuale; non può quindi condurre a risultati che il privato
non poteva ragionevolmente prevedere (DTF 135 V 237 consid. 3; 129 II
125, consid. 5.6; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, op.cit, N. 1103; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op.cit., p. 471).
6.3.1. Nella fattispecie, dopo lunghe trattative e verifiche, le parti si sono
accordate con la stipula di una risoluzione amichevole della vicenda. La
controparte ha versato ai ricorrenti l'importo "fisso ed omnicomprensivo"
di 17'000. franchi come partecipazione alle spese di risanamento del
piano cantina dell'immobile dei ricorrenti. Tale soluzione – che non
costituisce, come si evince dall'atto sottoscritto dalle parti, né un
risarcimento danni né un riconoscimento di qualsivoglia responsabilità da
parte dello Stato del Cantone Ticino – aveva quale unico scopo la
chiusura completa e definitiva della vertenza. L'atto in questione è già di
per sé molto chiaro ed effettuando un'interpretazione oggettiva si giunge
alla conclusione che – come correttamente stabilito dall'autorità inferiore
– con il pagamento della somma stabilita, i qui ricorrenti si sono dichiarati
tacitati di ogni e qualsiasi pretesa per i danni riconducibili all'utilizzo da
parte dell'espropriante della confinante particella n. (…) RFD di
H._______ quale deposito materiale.
6.3.2. Di transenna, si osserva che anche l'intestazione della transazione
mette in relazione il raccordo autostradale E._______H._______ est con
i danni sul mappale n. (…) (…). Se ne deduce, una volta di più, che
l'accordo contemplava tutti gli asseriti danni lamentati dai qui ricorrenti in
relazione al cantiere in parola.
6.3.3. Pure la trattativa che ha portato alla citata convenzione lascia
intendere che l'interpretazione ritenuta dall'autorità inferiore è corretta.
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Infatti, dallo scritto del 13 marzo 1995 dell'avv. M._______ (cfr. atti 6) si
evince, da un lato, che la soluzione di impermeabilizzare il piano cantina
è giunta dopo il fallimento di altri interventi tra i quali il rifacimento totale
delle canalizzazioni (che costituisco pertanto una tappa dell'intera
vertenza e di cui, quindi, i ricorrenti conoscevano già i costi d'esecuzione)
e, dall'altro, che al fine di eliminare definitivamente l'asserita turbativa –
per la quale, secondo i ricorrenti, sarebbe indiscutibile il nesso causale tra
il deposito di materiale ed i danni subiti – essi hanno individuato
nell'impermeabilizzazione del piano cantina (preventivata in 15'000.
franchi) la soluzione idonea, proponendo quindi alla controparte di
riprendere le trattative per un appianamento bonale della vertenza.
6.3.4. Da un'attenta valutazione dell'incarto, non emergono nemmeno
ulteriori elementi atti a comprovare possibili interpretazioni all'infuori di
quella sviluppata dall'autorità inferiore che definisce la volontà oggettiva
delle parti al momento della sottoscrizione dell'accordo oggetto della
presente vertenza.
Al momento della prova a futura memoria elaborata dall'arch. I._______,
sul fondo n. (…) RFD di H._______ era già presente il deposito di
materiale. Il rapporto dell'istituto geologico ed idrologico cantonale del 2
novembre 1994 ha attribuito la causa delle infiltrazioni alle acque
superficiali e non a quelle di falda. Inoltre, dagli atti emerge che il
precedente proprietario, nel 1970 a soli dieci anni dalla costruzione – e
ben prima del deposito materiale dovuto al cantiere stradale – ha dovuto
modificare tutta la canalizzazione e costruire un pozzo perdente più
ampio posto che il regime di smaltimento era già critico prima della
creazione del deposito di materiale. È dunque in questo contesto che le
parti hanno deciso di addivenire ad una appianamento bonale e definitivo
della diatriba.
Infine, la perizia dell'ing. L._______ si riferisce unicamente all'asporto del
deposito di materiale – che peraltro non ha causato alcun danno – ed è
occorsa diverso tempo dopo la conclusione della transazione risultando
dunque ininfluente nell'interpretazione dell'accordo oggetto della presente
vertenza.
Ne discende che il senso oggettivo delle dichiarazioni contenute
nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 12 aprile 1996 – come
correttamente valutato dall'autorità inferiore – era volto ad una
liquidazione definitiva della vertenza.
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Pagina 12
7.
È nel contesto esaminato qui sopra che s'inserisce la conclusione dei
ricorrenti circa l'esigenza di una perizia. Come già ricordato, i ricorrenti
hanno chiesto all'autorità inferiore di far allestire una perizia al fine di
constatare lo stato degli immobili posti sulla particella n. (…) RFD di
H._______ a lavori ultimati e compararlo con quello osservato – con
rapporto dell'arch. I._______, datata 20 novembre 1990 – in modo da
poter rilevare le eventuali modifiche intercorse nonché le rispettive cause.
7.1. Per quanto attiene al diritto di fare assumere delle prove, esso è
ancorato all'articolo 33 PA; l'art. 29 cpv. 2 Cost. conferisce lo stesso
diritto alle parti (sentenza del TF 1C_95/2007, consid. 6.1, del 23 luglio
2007). Pertanto, in base all'articolo 33 cpv. 1 PA, ciascuna delle parti ha il
diritto di fare assumere prove dall'autorità amministrativa e anche dallo
scrivente Tribunale. Questo diritto esiste accanto alla massima d'ufficio
che regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA). Tuttavia, il diritto in
questione non comporta un obbligo incondizionato all'assunzione delle
prove ed è comunque subordinato alle tre condizioni seguenti: l'offerta o
la richiesta di prove deve portare su fatti pertinenti (giuridicamente
importanti), e quindi suscettibili d'influenzare l'esito della procedura; deve
essere necessaria (non è necessario comprovare un fatto che già si
evince dall'incarto o che comunque è pacifico o notorio); deve essere atta
a comprovare i fatti di cui si prevale la parte (DTF 131 I 153, consid. 3).
Conformemente a quanto previsto dall'art. 33 cpv. 1 PA, "l'autorità
ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti". Da
quanto precede, si evince che l'autorità gode di un ampio potere
d'apprezzamento nel decidere se assumere o meno una prova. Sulla
base della dottrina e di una giurisprudenza costante, l'autorità può
procedere ad un apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di
non assumerla, se ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è
atta a fondare, modificare o influenzare la decisione da prendere, nel
senso che le prove già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua
intima convinzione (DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B2213/2006;
PATRICK SUTTER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER
[ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. 458 segg.).
Di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle
autorità amministrative. Tuttavia, come visto in precedenza (cfr. consid.
5.1, in fine), tale principio va relativizzato, nella misura in cui le parti sono
tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridicamente rilevanti
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conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 consid. 8a; CHRISTOPH
AUER, in Kommentar VwVG, ad. art. 13 PA, in partic. n.m. 13 e 17 segg.).
In particolare, incombe alla parte richiedente di fornire le prove pertinenti
a sostegno della propria causa o nel caso in cui non si possa
ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della regola
universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del titolo preliminare del
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In mancanza
di collaborazione, è la parte ricorrente a doverne subire le conseguenze
(cfr. DTF 130 II 482, consid. 3.2; 126 II 97, consid. 2e; 125 V 193, consid.
2).
7.1.1. L'autorità inferiore – oltre alle pretese di risarcimento – ha respinto
la richiesta di assunzione della perizia avanzata dai ricorrenti. Essa è
giunta alla conclusione che quanto da essi protestato non può essere
ammesso poiché la transazione – che stabiliva un importo fisso ed
omnicomprensivo allo scopo di chiudere la vicenda in modo completo e
definitivo – sottoscritta dalle parti il 12 aprile 1996 (cfr. fatti G, F) è valida
ed ha posto fine alla vertenza senza lasciare spazio ad ulteriori pretese
da parte dei ricorrenti in relazione al cantiere stradale e, in particolare,
alla particella n. (…) RFD di H._______. Per questo motivo, una perizia
tecnica volta a determinare la presenza di qualsivoglia danno nella
proprietà dei ricorrenti, dovuto al cantiere stradale ed al deposito ad esso
correlato, sarebbe stata ininfluente e non avrebbe mutato in alcun caso
l'esito della vertenza.
7.1.2. Nella decisione impugnata, la CFS spiega – motivando
adeguatamente – per quale motivo non ha ritenuto opportuno assumere
la prova proposta dai ricorrenti. Il ragionamento dell'autorità inferiore in
merito alla perizia richiesta è logico e coerente: se le parti si sono
accordate con una definizione transattiva della vertenza, quest'ultima è
da considerarsi risolta e non può essere messa in discussione da perizie
successive che, pertanto, risultano superflue. Di conseguenza, l'autorità
inferiore non ha ne violato la massima d'ufficio, né tantomeno il diritto di
fare assumere delle prove a favore dei ricorrenti.
Pertanto, il diritto di essere sentito dei ricorrenti non è stato violato e tale
gravame va respinto.
8.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti dei ricorrenti non è contraria al diritto applicabile, non può inoltre
essere considerata né frutto di un abuso del potere di apprezzamento
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dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in quest'ottica –
inadeguata.
9.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli art. 114 e segg. LEspr (Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A
4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A996/2007 del 9 agosto
2007 consid. 7, con rinvii). Giusta l'art. 116 LEspr, le spese e le ripetibili
sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni
dell’espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una
diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono
addossate a chi le ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a fr. 1'000., sono poste a
carico della controparte. Non ci sono tuttavia motivi di accordare
un'indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti, totalmente soccombenti
(Sentenze del Tribunale federale 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid.
4, 1E.1/2006 del 12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio
2006 consid. 6; Sentenze del Tribunale amministrativo federale A
8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A6004/2008 del 22 aprile
2009 consid. 10 et A5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a fr. 1'000., sono poste a carico della
controparte. Tale importo dev'essere versato allo scrivente Tribunale
entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (Atto giudiziario)
– controparte (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. 06.2002; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il
termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46
cpv. 1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua
ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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