Corte I
A-7837/2008
{T 1/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Beat Forster, Kathrin Dietrich,
cancelliere Marco Savoldelli.
Repubblica e Cantone Ticino,
Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,
viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
Società Autolinee Regionali Luganesi, via al Lido 2a,
6962 Lugano-Viganello,
controparte,
Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rinnovo e modifica di una concessione per il trasporto
regolare e professionale di viaggiatori.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-7837/2008
Fatti:
A.
La Società Autolinee Regionali Luganesi (ARL) è una società anonima
con sede a Tesserete, che ha tra i suoi scopi sociali l'esercizio delle li-
nee automobilistiche o filoviarie delle quali è concessionaria.
B.
Per quanto qui di rilievo, con atto dell'11 settembre 2008 l'ARL ha ri-
chiesto all'UFT la modifica e il rinnovo per una durata di 10 anni della
concessione da lei detenuta in merito alle seguenti linee: no. 62.458
(Lugano Centro-Lugano FFS-Canobbio-Tesserete) e 62.460 (Lugano
Cornaredo-Davesco-Cadro-Villa Luganese).
C.
Il 30 ottobre 2008, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha approvato le
modifiche richieste e rinnovato all'ARL la concessione fino al dicembre
2018.
D.
La decisione dell'UFT è stata impugnata il 5 dicembre successivo dalla
Divisione dello sviluppo e della mobilità della Repubblica e Cantone Ti-
cino (ricorrente). Rilevando che la concessione no. 62.460 riguarda un
tragitto sperimentale, con tale atto il Cantone censura l'estensione del-
la stessa per la durata di 10 anni. Esso postula quindi che la decisione
impugnata venga riformata e che la concessione sulla linea citata ven-
ga autorizzata unicamente per 2 anni, ovvero fino al 31 dicembre
2010.
E.
La risposta dell'UFT e della controparte datano del 30 marzo rispetti-
vamente del 27 aprile 2009.
Con tali atti, entrambi sollevano la questione della carenza di legittima-
zione in procedura del Cantone ricorrente. Nel merito, sia l'UFT sia la
controparte chiedono che il ricorso venga respinto.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
in diritto.
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A-7837/2008
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sul
presente gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS
173.32).
1.2 Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così
come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 e 4 del-
la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA; RS 172.021]), la procedura soggiace alla PA (al riguardo cfr. an-
che l'art. 15 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di
viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada [LTV;
RS 744.10], legge che verrà prossimamente abrogata dalla nuova leg-
ge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori, in vigore dal
1. gennaio 2010 [nLTV; RU 2009 5631 segg.]).
1.3 Il ricorso è stato interposto tempestivamente, nel rispetto delle esi-
genze di forma e di contenuto previste (art. 20 segg., 50 segg. PA).
1.4
1.4.1 Secondo l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA, dispone della qualità per
ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a;
aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla
decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo an-
nullamento o alla sua modifica (art. 48 lett. b-c; aspetti materiali della
legittimazione). L'interesse che muove il ricorrente può essere giuridi-
co o solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale (decisione del
Tribunale amministrativo federale A-6728/2007 del 10 novembre 2008,
consid. 3 con rinvii; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no.
2.60 segg.). In base all'art. 48 cpv. 2 PA ha inoltre diritto a ricorrere
ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale ri-
conosce tale diritto.
1.4.2 Se a fare opposizione rispettivamente ricorso non è il destinata-
rio di una decisione bensì un terzo, questa persona deve dimostrare di
essere toccata da essa in maniera maggiore di ogni semplice terzo e
essere in un rapporto specifico e particolare con l'oggetto del conten-
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dere (DTF 130 V 388, consid. 2.3). Anche in questo caso, l'interesse
fatto valere in causa non deve necessariamente avere natura giuridica,
deve essere però personale e non può avere carattere unicamente ge-
nerale. L'interesse è riconosciuto degno di protezione quando la posi-
zione di chi lo fa valere può venire direttamente influenzata dalla pro-
cedura, cioè quando possa portargli vantaggi o svantaggi concreti
(DTAF 2007/1, consid. 3.4 seg.; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in:
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], VwVG-Praxis-
kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo
2009, ad art. 48 no. 26 segg.).
1.4.3 Un'autorità può ricorrere contro una decisione sia quando è toc-
cata direttamente da tale atto come un privato, sia in qualità di terzo
interessato (DTF 133 II 406, consid. 2.4.2; decisione del Tribunale am-
ministrativo federale A-8636/2007 del 23 giugno 2008, consid. 1.1;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.87 segg.).
Secondo giurisprudenza, essa ne ha facoltà quando interviene per sal-
vaguardare il suo patrimonio amministrativo o finanziario (DTF 134 V
58, consid. 2.3.3; DTF 131 II 757, consid. 4.3.1; DTF 130 V 515, con-
sid. 3.1). In tal caso, il suo interesse deve però avere natura concreta
ed essere in relazione diretta con la decisione impugnata (ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 566 segg.). La giurispruden-
za riconosce inoltre a un'autorità il diritto di ricorrere contro una deci-
sione quando, intervenendo nel quadro dell'esercizio della sua sovra-
nità, è toccata nella sua autonomia (DTF 131 II 757, consid. 4.3; DTF
127 II 38, consid. 2d; DTF 124 II 304, consid. 3b; ISABELLE HÄNER, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008,
ad art. 48 no. 24 segg. con rinvii). Poiché tale interesse sottende a ogni
attività statale, non ammette per contro un interesse degno di protezio-
ne quando l'autorità agisce in una procedura unicamente per sostene-
re un'applicazione corretta ed uniforme del diritto (DTF 123 II 425,
consid. 3; DTF 122 II 382, consid. 2c).
1.4.4 Nella fattispecie, il Cantone ricorrente non è destinatario della
decisione impugnata. Questo atto concerne la controparte ed è del re-
sto stato rilasciato proprio su richiesta di quest'ultima. Neppure esiste
una norma specifica che gli garantisca esplicitamente un diritto a ricor-
rere; in effetti, l'art. 4 cpv. 1 LTV e l'art. 21 cpv. 1 dell'ordinanza federa-
le del 25 novembre 1998 sulla concessione per il trasporto di viaggia-
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tori (OCTV; RS 744.11) riconoscono ai Cantoni unicamente un diritto
di consultazione.
Ciò nonostante, il Cantone ricorrente ritiene di avere un interesse a ri-
correre poiché, a partire dal 2011, sarà esso stesso committente di
una nuova linea sul percorso Lugano Stazione-Molino Nuovo-Cornare-
do-Casteldavesco-Cadro che, vista la durata del rinnovo della conces-
sione concernente la linea no. 62.460, occorrerà necessariamente ar-
monizzare con quest'ultima. In proposito, l'autorità cantonale precisa
infatti che: (a) benché il Consiglio di Stato non abbia ancora deciso a
chi appaltare la nuova linea urbana Lugano Stazione-Cadro e se ban-
dirà un concorso a tale scopo, nel caso la sua gestione non dovesse
venire assegnata alla controparte sarebbe costretta a chiedere la re-
voca della concessione oggi attribuitale, dietro compenso di un inden-
nizzo (art. 18 OCTV); (b) nel caso invece il servizio venisse affidato al-
la controparte, la concessione andrebbe comunque mutata (art. 16
OCTV).
1.5 Anche se giustificato dalla necessità di procedere ad una gestione
oculata delle risorse finanziarie disponibili, l'interesse fatto valere in
causa dal Cantone non appare né pratico né attuale. Esso concerne
infatti scenari che potrebbero portargli forse anche un pregiudizio, ma
che sono di natura virtuale rispettivamente ancora lungi dall'avere suf-
ficiente concretezza. Data non sembra inoltre essere neppure una di-
retta relazione tra l'eventuale pregiudizio e la decisione impugnata.
1.6 La questione della legittimazione del Cantone può comunque es-
sere lasciata aperta. Il ricorso risulta in effetti infondato anche nel me-
rito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA).
Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della
massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tutta-
via limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dal-
le censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF
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122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; DTAF 2007/27, con-
sid. 3.3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674
segg.).
2.2 Il Tribunale apprezza liberamente l'opportunità di una decisione.
Ciò non di meno, quando la natura delle questioni litigiose che gli ven-
gono sottoposte lo esige, esso fa prova di un certo riserbo. Così è se-
gnatamente quando la loro analisi presuppone conoscenze tecniche
specifiche o quando si tratta di apprezzare fatti che l'istanza inferiore
conosce meglio (DTF 130 II 449, consid. 4.1; DTF 129 II 331, consid.
3.2; DTF 119 Ib 33, consid. 3b; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berna 2000, pag. 396 segg.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.149 segg., 2.154). In simili circostanze, il Tri-
bunale amministrativo federale interviene unicamente quando la deci-
sione impugnata è il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di
apprezzamento, ad esempio quando si basa su elementi che, nel caso
specifico, non avrebbero dovuto giocare alcun ruolo oppure ne ignora
altri, di cui sarebbe stato assolutamente necessario tenere conto. Esso
riforma quindi una decisione resa in virtù di un ampio potere di apprez-
zamento, unicamente quando porta ad un risultato manifestamente in-
giusto (DTF 132 III 49, consid. 2.1; DTF 132 III 109, consid. 2.1 e le re-
ferenze ivi citate).
3.
3.1 Il trasporto regolare di viaggiatori su strada è disciplinato dalle
norme contenute nella sezione 2 della LTV (art. 2 segg. LTV). Determi-
nante è inoltre l'OCTV, emanata dal Consiglio federale sulla base della
delega contenuta nell'art. 21 della LTV.
3.2 La Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare pro-
fessionale di viaggiatori (art. 2 LTV). Sentiti i Cantoni interessati, il Di-
partimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle co-
municazioni (DATEC) può accordare concessioni (art. 4 LTV, art. 4
segg. OCTV).
3.3 Una concessione riconosce a chi la ottiene il diritto esclusivo di
trasportare persone a titolo professionale su una determinata linea
(FELIX UHLMANN/REGULA HINDERLING, in: Georg Müller [curatore], Verkehrs-
recht, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht vol. IV, Verkehrsrecht,
Basilea 2008, pag. 77 segg.). Secondo il messaggio del Consiglio fe-
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derale del 13 novembre 1996 sulla riforma delle ferrovie, che ha avuto
pure conseguenze sulla LTV, lo strumento della concessione ha quale
scopo di assicurare un servizio pubblico efficace, che copra al meglio
il territorio svizzero (Foglio federale [FF] 1997 I 809 segg., 816 seg.,
832). L'impresa richiedente deve disporre delle concessioni e delle au-
torizzazioni necessarie all'utilizzazione delle vie di comunicazione e
inoltre dimostrare che: (a) la prestazione di trasporto da fornire sulla
base della concessione può essere resa in modo adeguato ed econo-
mico; (b) non nascano situazioni di concorrenza a scapito dell'offerta
esistente di altre imprese di trasporto pubblico (art. 4 cpv. 2 lett. a e b
LTV). La concessione può essere modificata e rinnovata (art. 4 cpv. 5
LTV; art. 31 cpv. 1 lett. b OCTV).
3.4 Giusta l'art. 4 cpv. 4 LTV, l'autorità che ha rilasciato la concessione
può revocarla qualora: (a) l'impresa violi gravemente gli obblighi ad es-
sa imposti dalla legge e dalla concessione; (b) interessi pubblici es-
senziali lo giustifichino. L'art. 18 cpv. 2-3 OCTV precisa al riguardo che
l'interesse pubblico è considerato importante soprattutto quando vi è la
possibilità di rispondere al fabbisogno in materia di trasporti in modo
adeguato ed economico, ad esempio trasferendo una linea a un'altra
impresa oppure istituendo aziende di trasporto regionali. Qualora una
concessione venga revocata per motivi indipendenti dall'interessato, la
Confederazione versa un'indennità commisurata ai danni comprovati.
3.5 Per l'art. 15 cpv 1-3 OCTV, la concessione può essere trasferita a
un terzo su domanda e con il consenso scritto dell'impresa concessio-
naria. Singoli diritti e obblighi, soprattutto relativi all'esecuzione di cor-
se, possono essere trasferiti a un terzo mediante un contratto d'eser-
cizio. L'impresa concessionaria è responsabile nei confronti della
Confederazione per quanto concerne l'adempimento degli obblighi;
simili contratti devono essere inviati all'UFT per informazione.
3.6 La concessione è accordata per 25 anni al massimo (art. 4 cpv. 5
LTV). L'art. 14 OCTV precisa però che la concessione è rilasciata ge-
neralmente per 10 anni. Nel caso di un periodo d'ammortamento dei
mezzi d'esercizio più lungo, la durata può essere adeguata di conse-
guenza, senza comunque superare i 25 anni (cfr. messaggio citato, FF
1997 I 809 segg., 860).
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Secondo quanto voluto dal legislatore, la durata di una concessione
deve permettere l'ammortamento del materiale d'esercizio. Oltre a
quello indicato, dagli art. 4 cpv. 5 LTV e 14 OCTV non è però desumibi-
le nessun altro criterio in base al quale essa debba essere fissata. Sia
la LTV che l'OCTV lasciano pertanto un grande margine di apprezza-
mento all'UFT.
3.7 Lo scrivente Tribunale ha da parte sua già avuto occasione di pre-
cisare che la durata di 10 anni prevista dall'art. 14 OCTV costituisce il
principio, mentre durate più brevi raffigurano l'eccezione. Sempre se-
condo lo scrivente Tribunale, malgrado l'ampio potere d'apprezzamen-
to conferito all'autorità concedente, essa può derogare al principio del-
la durata di 10 anni solo quando è già prevista una procedura d'ordina-
zione ai sensi degli art. 49 segg. della legge federale del 20 dicembre
1957 sulle ferrovie (LFerr; RS 742.101) e dell'ordinanza federale del
18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finan-
ziari secondo la legge federale sulle ferrovie (OIPAF; RS 742.101.1). In
un simile caso, devono essere tuttavia prodotti una decisione governa-
tiva o un altro documento costituente un serio indizio di tale volontà
(decisioni del Tribunale amministrativo federale A-330/2007 del 12 lu-
glio 2007, consid. 4.9; A-8480/2007 del 6 luglio 2009, consid. 5).
4.
4.1 Nella fattispecie, a sostegno della richiesta di modifica della deci-
sione impugnata, il ricorrente invoca l'adozione – nell'ambito dell'alle-
stimento del piano della viabilità del polo luganese – di una scheda de-
nominata “offerta di trasporto pubblico del luganese, 2. tappa (OTP-
Lu2)”. Essa prevede un potenziamento dell'offerta dei trasporti pubblici
per il 2011, quando dovrebbe venire aperta la galleria Vedeggio-Cas-
sarate. Nel medesimo contesto, il Cantone rileva che la linea oggetto
della decisione impugnata sarebbe sperimentale e destinata a permet-
tere alle autorità cantonali e ai vari Comuni della regione di definire al
meglio i fabbisogni del servizio a quel momento. Di conseguenza, la
durata di dieci anni esporrebbe l'impresa di trasporto a investimenti
sproporzionati perché pensati per un periodo più lungo della sperimen-
tazione prevista. Osserva infine che – nell'ipotesi questo servizio sia
abbandonato – la partecipazione finanziaria di enti pubblici a partire
dal 2011 non è garantita, perché da quella data non sono comunque
noti elementi quali il tragitto, il numero di corse, gli orari, il tipo di auto-
veicolo, le tariffe, ecc. Su tali basi, conclude che l'UFT ha concesso la
linea per 10 anni in violazione della legge, senza nemmeno essere si-
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curo che la controparte sia in grado di fornire la prestazione in modo
adeguato ed economico per tutta la durata della concessione.
4.2 Questa argomentazione non può essere seguita. Come a giusto ti-
tolo sottolineato anche dall'autorità di prima istanza, il ricorrente mi-
sconosce infatti la relazione tra il rilascio di concessioni per il trasporto
di persone e la procedura di ordinazione prevista dalla LFerr (art. 49
segg.) e dall'OIPAF, in particolare il fatto che essa non impone all'auto-
rità concedente di adattare la durata della concessione al termine del
bando pubblico della procedura d'ordinazione, quanto piuttosto ai Can-
toni di adattarsi alla durata delle concessioni in corso (decisione del
Tribunale amministrativo federale A-330/2007 del 12 luglio 2007, con-
sid. 4.9 e 5.3).
4.3 Dagli atti emerge inoltre che la condizione posta dalla giurispru-
denza per il rilascio di una concessione di durata più breve di 10 anni,
ossia un indizio serio di pianificazione di un bando pubblico (cfr. prece-
dente consid. 3.8), non è realizzata.
Al momento in cui è stata presa la decisione impugnata, il ricorrente
non aveva intenzione di integrare la linea oggetto della stessa in una
procedura d'ordinazione per un insieme di linee, così da formare una
rete per la quale un'armonizzazione della durata delle concessioni sia
necessaria. In proposito, risulta piuttosto che un eventuale bando non
verrà emesso prima del 2011 (sempre che la galleria Vedeggio-Cassa-
rate possa essere aperta nei tempi previsti). A tutt'oggi, non si cono-
scono però né l'ampiezza del bando, né le linee eventualmente toccate
dallo stesso, né si sa se esse formeranno una rete per la quale un'ar-
monizzazione sarebbe augurabile. Al contrario, sembra che l'intento
della linea sperimentale sia proprio quello di consentire al ricorrente e
ad altri enti pubblici di definire i termini di un eventale futuro bando
(tragitto, numero di corse, orari, tipo di autoveicolo, tariffe, ecc).
4.4 Sennonché, tale modo di procedere non è conforme né ai principi
succitati né allo scopo della legge. Qualora fosse adottato in modo ge-
neralizzato, esso non permetterebbe alle imprese né di potere contare
su delle concessioni abbastanza durature per l'ammortamento delle
spese né di organizzarsi per potere offrire un servizio adeguato ed
economico.
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4.5 Per i motivi sopra esposti e per quanto ricevibile, il ricorso presen-
tato dale autorità cantonali contro la decisione del 30 ottobre 2008
dell'UFT dev'essere pertanto respinto.
5.
Giusta l'art. 63 cpv. 2 PA, al Cantone ricorrente – che non ha agito in
causa perseguendo interessi pecuniari di suoi enti o istituti autonomi –
non vengono addossate spese processuali.
6.
Con riferimento all'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), alla controparte, agente
personalmente in causa, non viene riconosciuta nessuna indennità per
ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- autorità inferiore (raccomandata)
- Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e del-
le comunicazioni (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS
173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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