Corte I
A-8193/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 0 7
Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Michael Beusch e Marianne Ryter Sauvant,
cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
imposta sul valore aggiunto (diritti di gioco presso un
club di golf); decisione sulle spese processuali.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
A-8193/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con riferimento ai diritti di gioco raccolti per finanziare l'opera di
costruzione di un campo da golf, ovvero ai contributi pecuniari versati
al fine di un'affiliazione con decisione del 6 ottobre 2004
l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha intimato a
X._______, associazione costituita il 2 marzo 1999, di pagare l'importo
di fr. 52'281.-- oltre a interessi del 5% dal 30 aprile 2002 a titolo di
imposta sul valore aggiunto;
che con ricorso del 5 novembre 2004 X._______ (ricorrente) ha
impugnato tale decisione davanti all'allora Commissione federale di
ricorso in materia di contribuzioni (CRC; incarto 2004-202);
che con sentenza del 6 settembre 2006 quest'ultima ha confermato la
decisione dell'AFC per quanto concerne il trattamento fiscale dei diritti
di gioco dopo il 2 marzo 1999, mentre, dopo aver comunicato alla ri-
corrente l'eventualità di una reformatio in peius su questo punto, l'ha
annullata con riferimento al periodo precedente, rinviando gli atti
all'autorità inferiore per nuova pronuncia;
che con atto del 5 ottobre 2006 la ricorrente si è aggravata davanti al
Tribunale federale (incarto 2A.594/2006) chiedendo, oltre all'annulla-
mento della decisione impugnata, che i diritti di gioco in oggetto fosse-
ro considerati degli apporti di capitale non soggetti all'imposta sul valo-
re aggiunto, ma con pieno diritto al recupero dell'imposta precedente
postulando pure che i contributi annui stabiliti dagli statuti dell'associa-
zione fossero sottoposti all'art. 18 no. 13 della legge federale del 2 set-
tembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS
641.20) rispettivamente all'art. 14 no. 11 dell'ordinanza del 22 giugno
1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA, RU 1994 1464)
e fosse di conseguenza concessa la possibilità di opzione;
che, nella misura in cui esso è stato ritenuto ammissibile e non privo di
oggetto, con decisione del 9 novembre 2007 il Tribunale federale ha
parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione del 6 settembre
2006 della CRC, confermando la decisione su reclamo dell'AFC del 6
ottobre 2004 e decidendo tra l'altro che il Tribunale amministrativo
federale avrebbe dovuto emanare un nuovo giudizio sulla ripartizione
delle spese processuali per la procedura dinanzi alla CRC;
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che in merito all'esito della vertenza il Tribunale federale ha comunque
osservato che la conferma della decisione su reclamo dell'AFC appare
un risultato assai più vicino alla posizione della CRC che non a quella
sostenuta dalla ricorrente ponendo le spese giudiziarie esclusivamente
a carico di quest'ultima;
che in discussione è qui unicamente il giudizio sulla ripartizione delle
spese processuali per la procedura dinanzi alla CRC, istanza nelle cui
competenze il Tribunale amministrativo federale è subentrato a partire
dal 1. gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32], norma
da cui emerge anche che il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale);
che, come osservato dal Tribunale federale, anche la CRC aveva so-
stanzialmente condiviso la pronuncia di prima istanza da lui poi confer-
mata;
che, data la conferma della decisione dell'AFC da parte del Tribunale
federale, il ricorso interposto davanti alla CRC, volto al suo annulla-
mento, avrebbe dovuto comunque essere integralmente respinto, con
pieno onere di spese a carico della ricorrente giusta l'art. 63 cpv. 1 del-
la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA; RS 172.021);
che, infatti, il rinvio all'AFC decretato dalla CRC riguardava unicamen-
te l'annunciata reformatio in peius, ovvero il trattamento fiscale dei di-
ritti di gioco prima del 2 marzo 1999;
che, per quanto precede ed alla luce dell'art. 4 del regolamento dell'11
dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), la riparti-
zione delle spese processuali stabilita con decisione del 6 settembre
2006 della CRC non necessità di essere modificata e può essere qui
confermata;
che, giusta l'art. 6 lett. b TS-TAF, per la presente procedura non vengo-
no prelevate spese processuali;
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che neppure sono dati gli estremi per l'attribuzione di ripetibili (art. 64
cpv. 1 PA);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Le spese processuali per la procedura introdotta con ricorso del 5 no-
vembre 2004 davanti alla Commissione federale di ricorso in materia
di contribuzioni (incarto CRC 2004-2002) sono stabilite in fr. 2'500.--.
Esse sono poste interamente a carico della ricorrente e computate
sull'anticipo di pari importo da lei a suo tempo versato.
2.
Per la presente procedura, non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
Il giudice presidente: Il cancelliere:
Markus Metz Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter-
mine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono ri-
spettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l indicazione dei mezzi di prova ed essere firma-
ti. La decisione impugnata e se in possesso della parte i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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