B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-827/2012
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), André Moser e Jérôme Candrian,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A._______,
patrocinato dall'Avv. B._______,
ricorrente,
contro
Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi
alle persone, Protezione delle informazioni e delle opere
(PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Controllo di sicurezza relativo alle persone.
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Fatti:
A.
Il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone
(Servizio specializzato CSP; di seguito: Servizio specializzato) è stato
incaricato dal centro di istruzione SWISSINT di effettuare, nei confronti
del signor A._______, un controllo di sicurezza relativo alle persone al
fine di valutare il rischio relativo all'accesso ad informazioni classificate
CONFIDENZIALE rispettivamente ad informazioni estere classificate
nonché, in occasione di un impiego all'estero, alla rappresentanza della
Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale.
B.
In data 7 febbraio 2011, al signor A._______ è stato sottoposto – per
accettazione – il formulario "Controllo di sicurezza relativo alle persone
per impiegati della Confederazione". In tale circostanza, il signor
A._______ ha acconsentito sia all'esecuzione del controllo di sicurezza di
base sia al controllo di sicurezza ampliato nonché alla raccolta delle
necessarie informazioni dai registri del Dipartimento federale di giustizia e
polizia (DFGP) così come da altri organi ufficiali della Confederazione e
dei Cantoni.
C.
Con richiesta di informazioni del 9 febbraio 2011, il Servizio delle attività
informative della Confederazione (SIC) ha invitato il Comando della
polizia del Cantone Ticino a voler allestire un rapporto circostanziato sul
signor A._______. Tale richiesta è stata soddisfatta in data 10 febbraio
2011. Dal rapporto fornito, emerge che il signor A._______ è registrato
presso la Polizia del Cantone Ticino per un ammonimento (del 15 marzo
2005) del magistrato dei minorenni a seguito di infrazioni alla legge
federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS
741.01), per un ammonimento (del 23 gennaio 2007) dello stesso
magistrato per infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), per una
denuncia (del 29 ottobre 2007) al magistrato dei minorenni per infrazione
alla LStup, e per la condanna (del 15 dicembre 2008) emessa dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino per infrazione alla LStup (vecchio
art. 19 cpv. 1 LStup). A seguito di ciò, in data 4 marzo 2011, il SIC ha
richiesto alle autorità penali testé citate di fornire la documentazione in
loro possesso relativa al signor A._______.
A-827/2012
Pagina 3
D.
Dall'estratto del casellario giudiziale datato 8 febbraio 2011 risulta che,
con decreto d'accusa del ministero pubblico del Cantone Ticino del 15
dicembre 2008, il signor A._______ è stato condannato ad una pena
pecuniaria di 2'100.— franchi, corrispondente a settanta aliquote
giornaliere da 30.— franchi l'una, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di 500.— franchi, al
pagamento della tassa di giustizia di 500.— franchi e delle spese
giudiziarie di 50.— franchi per violazione del vecchio art. 19 cpv. 1 LStup.
E.
In data 3 novembre 2011 il signor A._______ ha firmato il formulario per
la "Proroga del termine per la raccolta dei dati".
F.
In data 4 novembre 2011 ha avuto luogo l'audizione del signor A._______
da parte del Servizio specializzato. L'audizione è durata dalle ore 10.07
alle ore 13.05.
G.
Con scritto dell'8 dicembre 2011 il Servizio specializzato ha informato il
signor A._______ che, alla luce di quanto emerso, era sua intenzione
emanare una decisione di rischio vincolata o una decisione di rischio
negativa. Il Servizio specializzato ha quindi concesso al signor A._______
la possibilità di prendere posizione per iscritto circa le sue considerazioni
entro il 21 dicembre 2011. Il signor A._______ ha lasciato trascorrere il
termine impartitogli senza esercitare il proprio diritto di essere sentito.
H.
In data 13 gennaio 2012, il Servizio specializzato ha emesso una
dichiarazione di rischio negativa. Esso ha decretato in particolare, nel
dispositivo, che il signor A._______ è considerato un rischio per la
sicurezza ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure
per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120) e
dell'ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle
persone (OCSP, RS 120.4) (cifra 1); che egli non deve avere accesso ad
informazioni classificate CONFIDENZIALE, ad informazioni estere
classificate e non deve avere occasione di rappresentare la Svizzera
all'estero nell'ambito di una missione ufficiale (cifra 2); che è consigliabile
non impiegarlo in seno alla SWISSINT e di rinunciare ad istruzioni di
perfezionamento come anche impieghi per la promozione della pace
all'estero (cifra 3).
A-827/2012
Pagina 4
I.
Con ricorso del 13 febbraio 2012 il signor A._______ (di seguito: il
ricorrente) ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale contro la predetta decisione del Servizio specializzato (di
seguito: autorità inferiore), chiedendone l'annullamento.
J.
Con scritto del 18 maggio 2012, l'autorità inferiore, chiamata ad
esprimersi sul ricorso, ha integralmente confermato – portando alcune
precisazioni – la propria decisione del 13 gennaio 2012.
K.
Con osservazioni finali del 4 luglio 2012, il ricorrente ha ribadito la propria
posizione, antitetica per rapporto a quella dell'autorità inferiore.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per
l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. Nella presente fattispecie, l'atto
impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dal
Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone
(CSP) facente parte della Protezione delle informazioni e delle opere
(PIO), che è un organo subordinato al Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ai sensi dell'art.
33 lett. d LTAF (cfr. artt. 7 cpv. 1 lett. d, 8 cpv. 1 lett. a e allegato
dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione del
25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1]; DTAF 2009/43 consid. 1.1).
Inoltre i controlli di sicurezza relativi alle persone non rientrano
nell'eccezione prevista dall'art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF in ambito di
sicurezza interna ed esterna (cfr. THOMAS HÄBERLI, in: Basler Kommentar
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Pagina 5
zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, Art. 83 N. 24 così come
HANSJÖRG SEILER, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas
Güngerich [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG],
Berna 2007, Art. 83 N. 17 con rif. cit.). Il Tribunale amministrativo federale
è dunque competente per la trattazione del presente ricorso (cfr. anche
Art. 21 cpv. 3 LMSI).
1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 cpv. 1 LTAF).
1.3 Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore.
Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, il ricorrente è
particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale
e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art.
48 PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa.
1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma ed al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo
scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della
massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia
limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. 3.198).
Lo scrivente Tribunale dispone del pieno potere di cognizione. Ciò detto,
nel valutare se una determinata persona rappresenta un rischio per la
sicurezza, l'autorità inferiore gode di un certo margine d'apprezzamento.
Tale esercizio, infatti, richiede la valutazione di circostanze particolari per
la quale l'autorità inferiore dispone di conoscenze e competenze
specifiche. Il Tribunale amministrativo federale esamina pertanto tali
A-827/2012
Pagina 6
questioni con una certa prudenza e non si discosta, senza validi motivi,
dall'apprezzamento di chi l'ha preceduto (cfr. Sentenza del Tribunale
federale 8C_788/2011 del 2 maggio 2012 consid. 5.1.2.; Sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-3037/2011 del 27 marzo 2012 consid.
2, A-4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 2, A-6275/2010 del 27 aprile
2011 consid. 2, A-527/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 2).
3.
Il 1° aprile 2011, dopo revisione totale, è entrata in vigore l'ordinanza del
4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP,
SR 120.4). Essa regola sia i controlli di sicurezza relativi alle persone ai
sensi della LMSI sia quelli secondo la legge federale del 3 febbraio 1995
sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM, RS
510.10) (cfr. art. 1 OCSP). Giusta l'art. 32 cpv. 3 OCSP i controlli di
sicurezza relativi alle persone avviati prima dell’entrata in vigore della
presente ordinanza sono retti dal diritto previgente. Nella fattispecie, il
controllo di sicurezza è stato autorizzato dal ricorrente in data 7 febbraio
2011, di conseguenza è applicabile l'ordinanza del 19 dicembre 2001 sui
controlli di sicurezza relativi alle persone (vOCSP, RU 2002 377).
4.
4.1 Scopo dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli
art. 19 e segg. LMSI è quello di individuare i rischi per la sicurezza tra gli
agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi
che svolgono o dovrebbero svolgere un lavoro sensibile ai sensi dell'art.
19 cpv. 1 lett. a-e LMSI. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LMSI il controllo consiste
nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo
di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali
strette e quelle famigliari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e
le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed
esterna. Non vengono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali.
Per l'art. 1 LMSI, detta legge ha lo scopo di garantire i fondamenti
democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà
della sua popolazione. Il Consiglio federale, nel suo messaggio del 7
marzo 1994, ha rilevato che una delle minacce più delicate e più intense
contro la sicurezza interna sorge allorquando persone impiegate in
posizioni chiave commettono tradimento, operano contro lo Stato stesso
o intendono cambiarne le istituzioni con mezzi illegali. In tali posti devono
essere quindi insediate soltanto persone che non siano ricattabili e
offrano garanzia che non abuseranno della fiducia in loro riposta (FF
1994 II 1027). Quali rischi per la sicurezza ai sensi della LMSI si
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considerano in particolare, il terrorismo, i servizi di informazione illegali,
l'estremismo violento, le attività criminali, la corruzione, i problemi
finanziari, le dipendenze, la ricattabilità e uno stile di vita eccessivo (cfr.
Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5050/2011 del 12
gennaio 2012 consid. 3 con rif. cit. e A-4582/2010 del 20 gennaio 2012
consid. 4).
4.2 Secondo l'art. 9 cpv. 1 vOCSP esistono diversi tipi di controlli di
sicurezza relativi alle persone e vengono eseguiti secondo i tre gradi
seguenti: il controllo di sicurezza di base (art. 9 cpv. 1 lett. a vOCSP), il
controllo di sicurezza ampliato (lett. b) e il controllo di sicurezza ampliato
con audizione (lett. c). L'art. 10 cpv. 1 vOCSP prevede che il controllo di
sicurezza di base si applica in particolare ai militari ed ai terzi aventi
accesso a delle informazioni classificate CONFIDENZIALE (lett. a).
Secondo l'art. 10 cpv. 2 vOCSP, il controllo di sicurezza di base consiste
nella valutazione della persona sulla base dei dati raccolti conformemente
all'art. 20 cpv. 2 lett. a e d LMSI. L'art. 11 cpv. 1 vOCSP prevede che il
controllo di sicurezza ampliato si applica in particolare ai militari ed ai terzi
aventi accesso a delle informazioni estere classificate (lett. e) e alle
persone che, in occasione del loro impiego all’estero, rappresentano la
Svizzera all’estero nell’ambito di una missione ufficiale (lett. f). Il controllo
di sicurezza ampliato consiste nella valutazione della persona sulla base
dei dati raccolti conformemente all'art. 20 cpv. 2 lett. a-f LMSI (art. 12 cpv.
2 OCSP). I dati possono così essere raccolti per mezzo dell'audizione
della persona in questione (art. 20 cpv. 2 lett. f LMSI). Giusta gli artt. 10
cpv. 3 vOCSP e 11 cpv. 3 vOCSP, se una persona è iscritta nei registri di
cui all'art. 20 cpv. 2 lett. a e d LMSI e che il Servizio specializzato intende
per questo motivo prendere una decisione negativa o una decisione
vincolata, esso predispone un controllo di sicurezza ampliato con
audizione. Nel caso in cui viene operato un controllo di sicurezza
ampliato con audizione, l'autorità richiedente deve trasmettere, oltre al
modulo di controllo propriamente detto, il modulo "Ulteriori dati personali"
(art. 12 cpv. 3 vOCSP).
Secondo il messaggio, l'audizione dell'interessato deve offrire una certa
libertà di porre delle domande in relazione con la vita privata della
persona in oggetto. Il controllo di sicurezza sarebbe illusorio se, sotto la
copertura dei diritti fondamentali, la persona interessata potesse rifiutare
di rispondere a domande di chiarimento su eventuali abusi di alcol o di
stupefacenti, di debiti personali, di occupazioni accessorie, ecc. La
persona interrogata è tenuta a dire la verità. Ella può tuttavia dichiarare
A-827/2012
Pagina 8
di non voler rispondere a certe domande. Spetta allora al Servizio
specializzato valutare il rifiuto di rispondere (FF 1994 II 1188).
5.
Con la decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente
rappresenta un rischio per la sicurezza dello Stato, raccomandando che
egli non abbia accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE, ad
informazioni estere classificate, che egli non rappresenti la Svizzera
all'estero nell'ambito di una missione ufficiale e, infine, ha sconsigliato
l'impiego del ricorrente in seno alla SWISSINT, nonché di offrirgli
istruzioni di perfezionamento o impieghi per la promozione della pace
all'estero. Il controllo di sicurezza qui in oggetto è stato richiesto in
relazione al possibile impiego del ricorrente presso la SWISSINT e
segnatamente per una missione di promozione della pace in Kosovo. Il
dispositivo deve quindi essere inteso limitatamente a questa funzione e
non in generale, in relazione alle altre funzioni svolte dal ricorrente in
seno all'esercito, per le quali, in ogni caso, un controllo di sicurezza era
già stato eseguito (cfr. consid. 6.5.1 e 6.5.2 qui di seguito). Nella misura
in cui, di norma, l'autorità richiedente riceve soltanto il dispositivo della
decisione dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2009/43, consid. 4.3 e segg.),
lo scrivente Tribunale ritiene necessario precisarne la portata (v. anche
consid. 6.5.6 qui di seguito); in effetti, nella presente fattispecie l'autorità
richiedente è anche quella da cui dipende il ricorrente per quanto riguarda
le sue altre funzioni militari. Di conseguenza, appare più che necessario
precisarne il dispositivo in modo che non vi sia nessun rischio di
confusione sulla portata della valutazione contenuta nell'atto impugnato.
6.
Di seguito occorre verificare, dal profilo materiale, la valutazione che
l'autorità inferiore ha proposto sulla scorta degli artt. 19 e segg. LMSI, e
degli artt. 10 cpv. 1 lett. a e 11 cpv. 1 lett. e-f vOCSP. Essa è giunta alla
conclusione che esiste un rischio per la sicurezza secondo le citate
disposizioni ritenendo che il ricorrente non deve avere accesso ad
informazioni classificate CONFIDENZIALE, ad informazioni estere
classificate e non deve avere occasione di rappresentare la Svizzera
all'estero nell'ambito di una missione ufficiale, consigliando inoltre di non
impiegarlo in seno alla SWISSINT e di rinunciare ad istruzioni di
perfezionamento come anche impieghi per la promozione della pace
all'estero.
6.1 Anzitutto, lo scrivente Tribunale rileva che più la funzione riveste un
carattere sensibile, maggiore è il rischio per la sicurezza (cfr. Sentenze
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del Tribunale amministrativo federale A-3037/2011 del 27 marzo 2012
consid. 6.1, A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.1, A-103/2010
del 29 novembre 2010 consid. 5, A-7894/2009 del 16 giugno 2010 consid.
6). Sono classificate "CONFIDENZIALE" le informazioni la cui
conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un danno
agli interessi nazionali (cfr. art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza del 4 luglio 2007
concernente la protezione delle informazioni della Confederazione [RS
510.411, OPrl]).
Nella fattispecie, esercitando la funzione prevista, il ricorrente avrebbe
accesso ad informazioni classificate "CONFIDENZIALE" ed informazioni
estere classificate (art. 2 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1 lett. b e d vOCSP). Il fatto
di divulgare tali dati potrebbe nuocere al buon funzionamento dell'esercito
svizzero e, più in generale, agli interessi dello Stato.
6.2 Inoltre, secondo la giurisprudenza, può esistere un rischio per la
sicurezza ai sensi della LMSI quando ci si fonda su differenti elementi
considerati nel loro insieme, sebbene un tale rischio dovrebbe essere
negato se ci si basasse su uno di questi elementi preso singolarmente
(Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5050/2011 del 12
gennaio 2012 consid. 5.3, A-6275/2010 del 27 aprile 2011 consid. 7, A-
802/2007 del 3 dicembre 2007 consid. 7).
6.3 In un controllo di sicurezza relativo alle persone non si può decidere
solo in base ai fatti comprovati ("harte" Fakten). Si tratta piuttosto di
effettuare una valutazione dei rischi basata sulle indagini compiute.
Poiché in un controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere
proposta una prognosi su delle circostanze future ed incerte, è naturale
che ci si possa riferire – oltre alle conclusioni tratte dai dati raccolti –
anche a ipotesi e presunzioni. In primo luogo occorre verificare se la
citata raccolta dati è stata effettuata lecitamente e, in secondo luogo, se
le informazioni raccolte sono state valutate in modo corretto (cfr.
Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5050/2011 del 12
gennaio 2012 consid. 5.4 e rif. cit. e A-4582/2010 del 20 gennaio 2012
consid. 6.1).
Una decisione che non tiene conto del comportamento assunto in
passato dal ricorrente non è pensabile. Si effettua appositamente un
controllo di sicurezza relativo alle persone, al fine di escludere i possibili
rischi derivanti dal precedente comportamento di una persona.
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Pagina 10
6.4 A titolo generale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale –
ancorché relativa a decisioni dell'allora commissione di ricorso – lo
scrivente Tribunale non può, senza un valido motivo, sostituire il potere
d'apprezzamento dell'autorità inferiore con il proprio parere. Esso non ha
nemmeno i criteri per definire da solo delle considerazioni relative alla
sicurezza. Ciò spetta anzitutto al Consiglio federale, al dipartimento e alle
autorità amministrative ad essi subordinate. Il compito dello scrivente
Tribunale è soltanto quello di verificare se le autorità esecutive, per
quanto riguarda la concretizzazione dei rischi per la sicurezza legati ad
una specifica funzione, sono rimaste all'interno del mandato loro delegato
e se il giudizio nel caso concreto è rettamente commisurato a tali criteri
(Sentenze del Tribunale federale 2A.705/2004 del 16 marzo 2005
consid. 3.1 e 2A.65/2004 del 26 giugno 2004 consid. 2.3.3; cfr. prec.
consid. 2).
6.5 Nella decisione qui contestata, l'autorità inferiore – basandosi
essenzialmente sull'estratto del casellario giudiziale, sul rapporto del SIC
e sulle informazioni fornitegli dal ricorrente in sede di audizione – ha
ritenuto che il ricorrente costituisce un rischio per la sicurezza a causa
della sua condanna penale (trasporto e tentativo di importazione di
sostanza stupefacente) e dell'importante consumo di alcol e droga in età
adolescenziale. Più precisamente, per l'autorità inferiore il ricorrente
mancherebbe di integrità, affidabilità e credibilità. Inoltre, proprio in
considerazione della condanna subita dal ricorrente, il fatto che la
funzione in oggetto preveda il servizio all'estero in una regione (i Balcani)
dove il problema del traffico di droga è all'ordine del giorno, costituisce un
ulteriore, oggettivo rischio. Infine, secondo l'autorità inferiore,
l'occupazione del ricorrente in seno alla SWISSINT potrebbe portare
pregiudizio alla reputazione e al valore mediatico della stessa istituzione.
6.5.1 Da parte sua, il ricorrente ritiene anzitutto che non si giustificava un
controllo di sicurezza nei suoi confronti posto che egli ne aveva già
affrontato uno nel 2008 e che da allora non è successo nulla di rilevante.
Egli sostiene inoltre che la decisione avversata sia eccessiva e non tenga
veramente conto del radicale cambiamento dimostrato nel corso degli
ultimi anni ed in particolare dell'impeccabile comportamento assunto
durante tutta la sua – pur breve – carriera militare. Egli invoca dunque
una violazione del principio della proporzionalità. Infine il ricorrente
sostiene di aver risolto – ormai da qualche anno – tutti i problemi di alcol
e droga e che l'episodio per il quale è stato condannato deve essere
relativizzato.
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Pagina 11
6.5.2 Come correttamente evidenziato dall'autorità inferiore non si tratta
qui di una ripetizione del controllo di sicurezza giusta l'art. 19 vOCSP.
Infatti, il controllo di sicurezza avvenuto nel 2008 era stato avviato dallo
Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs, AFC 1) in occasione
del reclutamento (art. 10 vOCSP), mentre il controllo di sicurezza in
questione (art. 11 vOCSP) – acconsentito dal ricorrente il 7 febbraio 2011
– è stato commissionato da SWISSINT alfine di valutare l'idoneità del
ricorrente per una nuova funzione particolarmente sensibile dal profilo
della sicurezza che, tra l'altro, prevede l'impiego all'estero in
rappresentanza della Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale. Già
solo per questo motivo, dunque, il nuovo e qui contestato controllo di
sicurezza non può essere considerato una ripetizione ai sensi dell'art. 19
vOCSP ed è pertanto lecito. A titolo abbondanziale, si rileva che all'epoca
del precedente controllo, si conoscevano i fatti relativi al trasporto e
tentativo di importazione di droga contestati al ricorrente, ma nessuna
condanna era stata ancora pronunciata. Inoltre, va considerato che una
medesima infrazione non ha per forza lo stesso peso nel contesto di
controlli distinti proprio in considerazione della differente funzione nonché
del diverso grado di sensibilità della stessa.
6.5.3 Secondo la giurisprudenza, il fatto che una persona sia stata
riconosciuta colpevole d'infrazioni al codice penale non significa, di per
sé, che ella costituisce un rischio per la sicurezza dello Stato. Occorre
anzitutto considerare il tipo di delitto commesso, le circostanze nelle quali
è stato compiuto nonché le ragioni della sua commissione. È importante
esaminare se si può dedurre da questi elementi dei tratti del carattere
della persona interessata che renderebbero la sua integrazione nella
nuova funzione incompatibile con le esigenze di sicurezza richieste.
Inoltre, è opportuno determinare se il ricorrente ha commesso una o più
infrazioni e se esiste un rischio di recidiva. L'autorità prende pure in
considerazione la durata intercorsa tra la commissione dell'atto,
rispettivamente del pronunciamento della condanna, e il momento in cui
l'interessato deve occupare la funzione in questione all'interno
dell'esercito. L'estensione della pena non è in sé determinante. Infatti,
può darsi che la pena sia stata ridotta in ragione di una responsabilità
limitata dell'autore. Infine, le circostanze che sono intervenute dopo il
pronunciamento del giudizio e che potrebbero, malgrado la condanna,
deporre a favore del ricorrente sono ugualmente pertinenti.
In sunto, occorre determinare se la persona in questione sarà degna di
fiducia. Quando l'autorità stabilisce il suo pronostico, essa prende in
considerazione l'insieme degli elementi, in particolare la personalità del
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Pagina 12
ricorrente, i suoi precedenti, l'ambiente in cui vive e i comportamenti che
potrebbe adottare in futuro (Sentenze del Tribunale amministrativo
federale A-5123/2011 del 21 giugno 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 del 27
marzo 2012 consid. 6.2, A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.2,
A-4673/2010 del 7 aprile 2011 consid. 6.4).
6.5.4 Nel caso in rassegna, dalla documentazione agli atti emerge che il
ricorrente ha conosciuto un periodo difficile a partire dal (…). Complice
una situazione famigliare complicata, il ricorrente ha cominciato a
consumare alcol e stupefacenti. Egli ha vissuto un periodo relativamente
lungo (ca. 3 anni) da lui stesso definito di "autodistruzione" durante il
quale ha fatto un regolare e smodato uso di alcol oltre che sperimentato
diverse droghe. Il ricorrente ha affermato che in un'occasione ha persino
consumato un misto di alcol e psicofarmaci, con conseguenze quasi
fatali. Dopo questo episodio, in seguito allo shock vissuto, ha cambiato
leggermente il proprio atteggiamento continuando tuttavia a consumare
alcol e stupefacenti fino al 2008. Durante tutto questo periodo il ricorrente
si è macchiato di piccole infrazioni subendo due ammonimenti del
Magistrato dei minorenni, uno per infrazioni alla LCStr (15.3.2005) e l'altro
per infrazioni alla LStup (23.1.2007) nonché una denuncia alla medesima
autorità per infrazioni alla LStup (29.10.2007). Il ricorrente ha dichiarato di
aver definitivamente cambiato stile di vita nel corso del 2008, sennonché
il 15 dicembre del 2008 egli è stato condannato dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino per trasporto e tentativo di importazione dall'Italia alla
Svizzera, in data 17 settembre 2008, di 46 grammi di cocaina.
6.5.5 Come visto in precedenza, il solo fatto di aver subito una condanna
non significa, di per sé, che il ricorrente costituisca un rischio per la
sicurezza. Alcuni ammonimenti in età minore – ancorché sommati a
consumo di alcol e droga – per violazione della LCStr e del vecchio art.
19a LStup, risalenti oltretutto a diversi anni fa, potrebbero, in sé, non
essere considerati necessariamente come gravi. L'infrazione di trasporto
e tentativo di importazione di stupefacenti commessa nel settembre del
2008, invece, costituisce certamente un reato più grave che, addizionato
ai primi, risulta essere un indice che dimostra la possibile mancanza di
integrità, credibilità e affidabilità del ricorrente anche in futuro. In ogni
caso, come correttamente esaminato dall'autorità inferiore, una tale
condanna mal si sposa con la specificità della funzione prevista per il
ricorrente, il quale dovrebbe rappresentare la Svizzera nell'ambito di una
missione ufficiale in Kosovo. Infatti, uno dei problemi maggiori che
caratterizza la destinazione citata è la massiccia presenza di traffico
illecito di sostanze stupefacenti. Quanto al consumo – anche
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considerevole – di alcol e stupefacenti lo scrivente Tribunale riconosce
che il ricorrente da almeno tre anni ha saputo cambiare drasticamente
stile di vita. A dimostrazione di ciò, oltre alle dichiarazioni del ricorrente,
v'è anche il percorso militare intrapreso con impegno e motivazione dal
ricorrente. Egli è infatti stato promosso al grado di (…) e può vantare
buone valutazioni nel corso della propria carriera militare. A ciò
aggiungasi che in occasione del controllo di sicurezza sostenuto dal
ricorrente nel 2008 tale problema non è stato ritenuto un rischio
determinante permettendogli di essere reclutato nell'esercito svizzero e di
avere accesso ad informazioni classificate "CONFIDENZIALE". Tuttavia,
pur riconoscendo i progressi fatti dal ricorrente, non si può negare
l'esistenza di un latente pericolo di ricaduta laddove, come detto, la
presenza di traffici di sostanze stupefacenti è molto radicata e può
costituire un facile richiamo. Gli elementi evocati sin qui non permettono
di escludere che il ricorrente possa mancare in futuro di integrità,
affidabilità e credibilità.
6.5.6 Visto quanto precede, si giunge alla conclusione che – come
correttamente evidenziato dall'autorità inferiore – il ricorrente rappresenta
effettivamente un rischio per la sicurezza ai sensi della LMSI e dell'OCSP.
Tuttavia, ritenuto che il controllo di sicurezza è stato eseguito in vista
della specifica funzione summenzionata e poiché non ci sono motivi per
considerare che il ricorrente rappresenti un rischio per altre funzioni, lo
scrivente Tribunale ritiene che il rischio generato dal ricorrente deve
essere strettamente circoscritto alla destinazione della missione in
questione o ad altre destinazioni che presentano le stesse problematiche
relative al traffico di stupefacenti; occorre di conseguenza precisare il
dispositivo della decisione impugnata (cfr. prec. consid. 5).
6.6 Nella decisione avversata, come visto in precedenza, l'autorità
inferiore ha pure considerato che l'impiego del qui ricorrente presso la
SWISSINT potrebbe nuocere alla reputazione dell'esercito.
6.6.1 La SWISSINT – e più in generale l'esercito svizzero – in quanto
istituzione della Confederazione, gode di una "fiducia istituzionale"
conferitagli dalla popolazione. Più la reputazione dell'esercito è buona,
più la popolazione gli accorda credito. Questa fiducia che i cittadini
ripongono nelle proprie istituzioni è tuttavia fragile e può essere
facilmente compromessa. Vale lo stesso anche per l'immagine, o "valore
mediatico", che si fanno i media dell'esercito svizzero. In questo contesto
si deve ammettere l'esistenza di un rischio per la sicurezza nel caso in cui
le critiche formulate all'indirizzo dell'interessato o circa il suo impiego
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potrebbero mettere in pericolo la fiducia della quale l'istituzione beneficia.
Il Tribunale ha considerato a tal proposito che la semplice rivelazione al
pubblico di certi precedenti penali potrebbe già, in determinate
circostanze, portare pregiudizio agli interessi dell'esercito svizzero. Esso
deve quindi poter contare esclusivamente su persone che godono di una
buona reputazione (Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 9.4.1, A-4673/2010 del 7 aprile
2011 consid. 6.7.4, A-8451/2010 del 20 settembre 2011 consid. 11.3 e rif.
cit.).
6.6.2 Nel caso in rassegna, sulla base dell'analisi effettuata dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, lo scrivente Tribunale non intravede il
motivo di doversi scostare dall'apprezzamento di chi l'ha preceduto
secondo cui il rischio di spettacolo in connessione con il verificarsi di un
evento è da considerarsi alto e tale da arrecare un serio danno alla
fiducia che il pubblico ripone nell'istituzione in parola. Un tale rischio
appare in effetti plausibile tenuto conto del precedente del ricorrente e del
suo abuso di alcol e droga in relazione con la specifica destinazione
(Kosovo) – particolarmente delicata per quanto concerne il traffico di
stupefacenti – prevista dalla missione cui avrebbe dovuto prendere parte
il ricorrente. Tuttavia, come visto in precedenza (cfr. consid. 6.5.5 e
6.5.6), il rischio è intimamente legato al luogo previsto per la missione in
oggetto (Kosovo) o ad altre regioni che presentano le stesse
problematiche di traffico di droga e, pertanto, il ricorrente non può essere
ritenuto un rischio generalizzato per qualsivoglia impiego. A tal proposito,
lo scrivente Tribunale ritiene opportuno sottolineare che il controllo di
sicurezza in questione dev'essere considerato in relazione alla funzione
specifica e censura categoricamente la conclusione dell'autorità inferiore
(cfr. decisione impugnata, punto 4, in fine) secondo cui la presenza del
ricorrente nell'esercito svizzero rappresenta per quest'ultimo un rischio
per la sicurezza.
7.
Resta da verificare la validità delle raccomandazioni pronunciate
dell'autorità inferiore. Nella fattispecie, contrariamente ad altri casi,
l'autorità inferiore ha correttamente espresso delle "raccomandazioni" –
che comunque non hanno un senso giuridico preciso – e non degli "oneri"
che, invece, comprendono una nozione giuridica precisa (sentenza del
TAF A-6210/2011, del 5 settembre 2012, consid. 9 e segg.). In effetti, la
dichiarazione di rischio stessa, benché impugnabile con ricorso dinanzi
allo scrivente Tribunale, non è vincolante per l'autorità che ha richiesto il
controllo, che può quindi decidere il conferimento della funzione
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indipendentemente da quanto emerso nella dichiarazione di rischio (art.
21 cpv. 4 LMSI). Le raccomandazioni sono come accessori atti a
specificare la portata o il significato della dichiarazione di rischio e non
vincolano – nemmeno loro – l'autorità richiedente. Ciò nonostante, con la
decisione impugnata l'autorità ha raccomandato di non dare al ricorrente
accesso ad informazioni classificate CONFIDENZIALE. Come già
considerato in precedenza, il ricorrente, in qualità di (…), esercita altre
funzioni in seno all'esercito svizzero, che necessitano l'accesso ad
informazioni classificate CONFIDENZIALE. Di conseguenza, il
summenzionato rischio di fraintendimento della decisione impugnata (cfr.
prec. consid. 5) deve essere levato, precisando, in un caso come questo,
il quadro della dichiarazione di rischio. Pertanto, le raccomandazioni
contenute nella decisione impugnata vengono mantenute (cfr. consid. 8 di
seguito), ma devono essere modificate e formulate con più precisione.
8.
L'atto impugnato, in quanto decisione, deve pure rispettare il principio di
proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera, [Cost, RS 101]). Pertanto, l'atto dev'essere
necessario in considerazione dello scopo perseguito nell'interesse
pubblico e dev'essere evitato se una misura altrettanto adeguata, ma più
mite, fosse sufficiente per il raggiungimento dello scopo prefissato.
Inoltre, la finalità ricercata dev'essere in rapporto adeguato con gli oneri
che sono richiesti al ricorrente (Sentenza del Tribunale federale
8C_788/2011 del 2 maggio 2012 consid. 5.3; DTF 131 V 107 consid.
3.4.1, DTF 130 I 65 consid. 3.5.1 con rif. cit.; Sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-802/2007 del 3 dicembre 2007, A-705/2007 del
6 agosto 2007 consid. 9.1 e A-7512/2006 del 23 agosto 2007 consid. 4.2;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich 2010, Rz. 581). Per valutare se lo
scopo voluto sta in rapporto adeguato con l'onere sopportato dal
ricorrente, occorre procedere ad un attento bilanciamento tra interesse
pubblico ed interesse privato. Più importante è l'uno e meno l'altro, più il
bilanciamento andrà in favore dell'interesse maggiormente considerevole
(DTF 135 II 402 consid. 4.6.1; Sentenze del Tribunale amministrativo
federale A-194/2011 und A-212/2011 del 25 aprile 2012 consid. 9.3.3.,
A-203/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.3.3.).
All'interesse pubblico alla salvaguardia dell'immagine dell'esercito
svizzero nonché, più in generale, della Confederazione Svizzera sia sul
piano interno sia all'estero non si contrappone alcun interesse
preponderante del ricorrente. Secondo le sue dichiarazioni, quest'ultimo
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desidera assolvere la funzione prevista e partecipare alla missione
ufficiale in Kosovo, con l'obiettivo di proseguire la sua carriera
specializzandosi nelle truppe di sminamento, senza tuttavia pretendere
che una mancata partecipazione alla suddetta missione in seno alla
SWISSCOY gli causerebbe dei seri pregiudizi. Infatti, nel corso della sua
audizione, il ricorrente ha affermato che se non dovesse poter proseguire
in questa direzione, avrebbe delle alternative anche in ambito civile come
istruttore di (…) ed (…).
Per quanto riguarda le altre cifre contenute nel dispositivo della decisione
avversata, lo scrivente Tribunale considera che sono una conseguenza
logica della valutazione del rischio rappresentato dal ricorrente, sempre a
condizione che dette raccomandazioni siano intese soltanto in relazione
alla funzione prospettata in Kosovo.
9.
Stante tutto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è diretto contro
l'accertamento dell'autorità inferiore in base al quale esiste un rischio per
la sicurezza ai sensi della LMSI e della vOCSP rispettivamente contro le
raccomandazioni di quest'ultima, va quindi parzialmente accolto ai sensi
dei considerandi. Di conseguenza, la dichiarazione sui rischi negativa
deve essere precisata, specialmente per quanto riguarda la sua portata e
quindi contenere l'indicazione o un riferimento dal quale si evinca che la
dichiarazione di rischio non concerne la totalità delle funzioni esercitate,
ma soltanto la funzione in seno alla SWISSCOY, per la quale è stato
richiesto questo controllo. Lo scrivente Tribunale ritiene più opportuno
emettere una decisione di sicurezza vincolata. Nel senso che il ricorrente
rappresenta un rischio ai sensi della LMSI, rispettivamente della vOCSP,
soltanto nell'ambito della missione specifica.
10.
10.1 Di norma, le spese di procedura sono poste a carico della parte
soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese
processuali sono ridotte (cfr. art. 63 cpv. 1 PA). Nessuna spesa
processuale è messa a carico dell’autorità inferiore (cfr. art. 63 cpv. 2 PA).
In casu, è giustificato addossare le spese, fissate in franchi 1'500.-, al
ricorrente in ragione della metà, ovvero per un montante di franchi 750.-.
Tale somma viene compensata dall'anticipo di franchi 1'500.- già versato
dal ricorrente. Il saldo di franchi 750.- gli sarà restituito con la crescita in
giudicato del presente giudizio.
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10.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS
173.320.2), se ammette – anche parzialmente (art. 7 cpv. 2 TS-TAF) – il
ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le
spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'ufficio in
merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore, ove
esiste, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con una
motivazione circostanziata (artt. 10 e segg. TS-TAF).
Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un
legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In
considerazione degli atti di causa, e tenuto conto del parziale
accoglimento del ricorso, l'autorità inferiore verserà al ricorrente l'importo
di 1'000.- franchi a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo della
decisione avversata viene modificata come segue:
1.1 Il signor A._______ dev'essere considerato un rischio ai sensi della
LMSI, rispettivamente della vOCSP, unicamente nell'ambito di missioni in
Kosovo o altre destinazioni in cui il traffico di stupefacenti è fortemente
radicato.
1.2 Il signor A._______ non dovrebbe aver occasione di rappresentare la
Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale in Kosovo o altre
destinazioni in cui il traffico di stupefacenti è fortemente radicato, e
neppure avere accesso alle relative informazioni estere classificate o alle
relative informazioni classificate CONFIDENZIALE.
1.3 Si suggerisce di non impiegare il signor A._______ per la promozione
della pace all'estero in luoghi in cui il traffico di stupefacenti è fortemente
radicato e di rinunciare alle relative istruzioni di perfezionamento.
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2.
Le spese processuali, di 1'500.- franchi, sono poste a carico del ricorrente
in ragione della metà. L'importo di 750.- franchi viene compensato con
l'anticipo versato dal ricorrente a titolo di anticipo per i presunti costi
processuali. Il saldo, pari a 750.- franchi, gli verrà restituito con la crescita
in giudicato del presente giudizio. A tal fine, il ricorrente è invitato a
comunicare al Tribunale amministrativo federale il numero di conto sul
quale effettuare il versamento.
3.
L'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di 1'000.- franchi a
titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. n. reg. 406'954; Atto giudiziario)
– Segretariato generale del DDPS, Capo del personale (Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: