Corte I
A-833/2007
{T 0/2}
Sentenza del 3 ottobre 2007
Composizione: Giudici Markus Metz (Presidente del collegio),
Florence Aubry Girardin e Thomas Stadelmann
(Presidente di camera).
Cancelliere Marco Savoldelli.
X._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
istanza inferiore,
concernente
vendita all'asta di quote di contingente per l'importazione di carne, impor-
tazione prima del pagamento del prezzo di aggiudicazione,
riscossione posticipata di tributi, condono.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. La ditta X._______ (ricorrente), è una società attiva nel campo del
commercio di carne e di altri generi alimentari.
B. In data 24 febbraio 2006, sulla base della vendita all'asta 4/2006 concer-
nente animali da macello e carne, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
le ha attribuito una quota di contingente doganale pari a 1'500 kg per
l'importazione di “lombi/high-quality-beef”, all'aliquota di dazio del contin-
gente (ADC). La decisione di aggiudicazione era accompagnata dal vaglia
di pagamento – entro 30 giorni dalla notifica – del prezzo di fr. 19'500.--.
Essa specificava che eventuali importazioni effettuate prima del versa-
mento del prezzo d'aggiudicazione sarebbero state considerate come im-
portazioni fuori contingente, quindi tassate all'aliquota di dazio fuori del
contingente (ADFC). Tale decisione non è stata impugnata ed è quindi
cresciuta in giudicato.
C. Il pagamento del suddetto importo è stato effettuato dalla ricorrente il
24 marzo 2006. Sennonché, a quel momento, quest'ultima aveva già im-
portato 417 kg di merce. Con lettera del 30 marzo successivo, l'UFAG le
ha pertanto comunicato che la stessa avrebbe dovuto essere sdoganata
all'ADFC, impartendole nel contempo un termine di 10 giorni per controlla-
re i dati figuranti nella tabella acclusa alla sua lettera e provvedere alla no-
tifica di eventuali irregolarità.
D. La presa di posizione della ricorrente risale al 7 aprile 2006. Mediante tale
scritto, essa ha riconosciuto il proprio errore, riconducendolo a una cla-
morosa dimenticanza rispettivamente ad un malinteso intercorso con il suo
ufficio contabilità. La ricorrente ha nel contempo descritto la situazione in
quel periodo in Argentina, Paese di origine della merce importata, rile-
vando lo stato di confusione venutosi a creare tra gli importatori a seguito
di un minacciato blocco delle esportazioni da parte del governo di quel
Paese. In considerazione delle circostanze, la ricorrente ha pertanto invita-
to l'UFAG ad astenersi dall'apertura di procedure di natura penale nei suoi
confronti.
E. Facendo riferimento al punto 7 delle condizioni d'asta pubblicate sul bando
del 17 febbraio 2006, il 3 maggio 2006 l'UFAG ha comunicato alla ricorren-
te di non poter entrare nel merito delle argomentazioni da lei sviluppate,
concludendo che l'incarto sarebbe stato trasmesso all'Amministrazione fe-
derale delle dogane per la fatturazione della differenza tra l'ADC e l'ADFC.
F. Il 14 novembre 2006 la Direzione generale delle dogane (DGD), cui
l'UFAG aveva trasmesso l'incarto, ha scritto alla ricorrente notificandole
che l'importo dovuto – calcolato sulla base di una quantità di kg 417 lordi
di merce – ammontava a fr. 8'766.55 (fr. 8'561.05 di dazio + fr. 205.50 di
IVA), fissandole un ulteriore termine di 10 giorni per un'eventuale presa di
posizione prima dell'emanazione di una decisione formale di riscossione
posticipata.
G. In risposta alla lettera della DGD, il 27 novembre successivo la ricorrente
3ha dapprima puntualizzato che la merce importata non era costituita da
“prosciutto crudo”, come erroneamente indicato dalla DGD nella lettera ap-
pena citata, bensì da “lombi/high-quality-beef”. Per la prima volta, essa ha
quindi affermato di non ritenersi responsabile di quanto accaduto rispetti-
vamente osservato che – per quanto riferitole dal suo spedizioniere – il
nuovo sistema di sdoganamento tramite “E-DEC” neppure permetterebbe
l'importazione di merce prima dell'avvenuto pagamento dell'importo richie-
sto. Sempre in proposito, essa ha fatto inoltre riferimento alla lista d'impor-
tazione definitiva inviatale ed alla dicitura “gesperrt” riportata sulla stessa,
quindi all'incongruenza tra la data riportata sulla lista (il 20 marzo 2006) e
la data in cui – secondo l'autorità – si sarebbe svolto lo sdoganamento (il
17 marzo 2006).
H. Dopo aver nuovamente consultato l'Ufficio federale dell'agricoltura, con
decisione del 21 dicembre 2006, la DGD ha emanato la decisione di ri-
scossione supplementare e condannato la ricorrente al pagamento di com-
plessivi fr. 8'766.55.
I. Di qui il ricorso del 31 gennaio successivo, depositato davanti al Tribunale
amministrativo federale dalla ditta X._______, volto al totale – in subordi-
ne, parziale – annullamento della decisione citata.
Con tale atto – dopo aver sottolineato la propria buona fede, le circostanze
straordinarie in cui si trovava il Paese d'origine della merce al momento
dell'importazione e comunicato di aver provveduto ad una profonda ristrut-
turazione dell'organizzazione interna della società – la ricorrente ha de-
nunciato nuovamente problemi legati al funzionamento del sistema “E-
DEC”, l'errore nel definire la merce da lei importata da parte della DGD, il
protrarsi della procedura e – più in generale – l'eccessivo formalismo che
contraddistinguerebbe l'agire delle autorità preposte. Essa ha quindi cen-
surato la mera funzione repressiva assunta dai sistemi procedurali e di
controllo applicati, un errore nel calcolare gli importi di dazio richiesti e
un'errata applicazione delle norme in materia. In considerazione della
mancanza di intenzionalità da parte sua come pure di altri elementi elenca-
ti nell'atto di ricorso, la ricorrente ha infine formulato – in via ancor più
subordinata – una richiesta di condono dei dazi eventualmente dovuti.
J. La risposta della DGD risale al 28 marzo 2007. Prendendo posizione sul ri-
corso e chiedendone il rigetto, quest'ultima ha innanzitutto sottolineato
l'esclusiva responsabilità che incombe su ogni singolo importatore in meri-
to alla gestione dei contingenti ricevuti. Contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente – che ritiene si sia verificato un errore di sistema – essa ha
quindi puntualizzato che lo sdoganamento tramite “E-DEC”, che ha
sostituito il vecchio sistema di sdoganamento il 1. gennaio 2006, non
permette per ora una verifica dei pagamenti all'atto dell'importazione ma
solo il controllo della disponibilità di contingente, e che – per ragioni tecni-
che – la verifica del pagamento nei tempi indicati può pertanto avvenire
unicamente a posteriori.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nel
seguito.
4Considerando in diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame in virtù degli artt. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) in
relazione con l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre
1925 sulle dogane (vLD; CS 6 475), norma applicabile alla presente fatti-
specie giusta l'art. 132 cpv. 1 della nuova legge sulle dogane del 18 marzo
2005 (LD; RS 631), in vigore dal 1. maggio 2007. Per quest'ultimo dispos-
to, le procedure d'imposizione doganale pendenti al momento della sua
entrata in vigore, come il caso in esame, soggiaciono infatti ancora al dirit-
to previgente.
1.2 Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoga-
namento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) – esclusivamente disciplinata
dalle norme procedurali del diritto doganale (art. 24 e art. 29 segg. LD;
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC]
68.51, consid. 3c) – e fatta eccezione per quanto direttamente prescritto
dalla LTAF o da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 cpv. 4 PA e
art. 19 segg. della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale am-
ministrativo [DPA; RS 313.0]), la presente procedura soggiace alla PA.
1.3 Tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie, il provvedimento in esame –
una decisione fondata sul diritto pubblico federale ai sensi dell'art. 5 PA –
è stato impugnato con atto tempestivo (art. 22 segg. PA; art. 50 PA).
Rispettate sono pure le esigenze di forma e di contenuto previste dalla leg-
ge (art. 52 PA).
Comportando lo stesso un onere pecuniario, dato è senz'altro anche l'inte-
resse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente giusta l'art. 48
cpv. 1 PA. Per quanto precede, il ricorso è di principio ricevibile e dev'es-
sere esaminato nel merito.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA).
Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR,
Droit adminstratif, vol. II, Berna 2002, no. 2.2.6.5.).
I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto
sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamen-
te a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dal-
le censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo
51998, no. 674 segg.).
3. La decisione qui impugnata basa formalmente sull'art. 12 DPA, norma ap-
plicabile alla fattispecie in conformità al rinvio contenuto nell'art. 80 vLD, in
vigore fino al 30 aprile 2007. Questa norma prevede che se in seguito ad
un'infrazione della legislazione amministrativa della Confederazione – in
concreto una contravvenzione ex art. 74 cifra 15 in relazione con l'art. 9 e
l'art. 13 vLD – una tassa non è stata a torto riscossa, la tassa non recla-
mata va pagata successivamente.
L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa d'altro canto che obbligato al pagamento è co-
lui che ha fruito dell'indebito profitto. Il vantaggio patrimoniale – ed è quan-
to viene concretamente rimproverato alla ricorrente – può derivare anche
dal fatto di aver importato merci all'aliquota di dazio del contingente doga-
nale (ADC) senza che ne fossero date le condizioni (decisione del Tribuna-
le federale 2A.596/1998 del 7 luglio 1999, consid. 4d; decisione del Tribu-
nale amministrativo federale A-1722/2006 dell'8 marzo 2007, consid. 3.2.;
decisione della CRD 2002-112 del 17 aprile 2003 pubblicata in Giurispru-
denza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 67.119,
consid. 2c).
4.
4.1 Giusta l'art. 17 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura
(LAgr; RS 910.1), per determinare i dazi all'importazione occorre tenere
conto della situazione interna in ambito di approvvigionamento, nonché
delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. Sempre al fine di
garantire determinate condizioni quadro per la produzione e lo smercio di
prodotti agricoli, l'art. 21 LAgr prevede pure la fissazione di contingenti do-
ganali (DTF 128 II 34, consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo fe-
derale A-1674/2006 del 16 aprile 2007, consid. 2). La ripartizione rispetti-
vamente l'attribuzione di tali contingenti può tra l'altro avvenire mediante
vendita all'asta (art. 22 cpv. 2 lett. a LAgr).
4.2 Le modalità di ripartizione dei contingenti doganali mediante vendita
all'asta sono regolate dall'art. 16 segg. dell'ordinanza del 7 dicembre 1998
concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazio-
ni agricole, OIAgr, RS 916.01) e – per quanto riguarda la fattispecie in esa-
me – anche dall'art. 17 segg. dell'ordinanza del 26 novembre 2003 con-
cernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul
bestiame da macello, OBM, RS 916.341).
4.3 In questo contesto, affinché una determinata merce possa essere importa-
ta all'ADC, sia l'art. 19 cpv. 2 OIAgr che l'art. 19 cpv. 1 OBM prescrivono
che l'importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota
di dazio zero è consentita soltanto dopo che è stato pagato l'intero prezzo
di aggiudicazione. Se le condizioni indicate non sono adempiute, viene in-
vece applicata l'aliquota di dazio fuori contingente doganale (ADFC).
5.
5.1 La ricorrente non nega di aver importato parte della quota di contingente
6doganale che le era stata attribuita mediante vendita all'asta, prima del pa-
gamento del prezzo di aggiudicazione. Con scritto del 7 aprile 2006, essa
riconosce il proprio errore, riconducendolo espressamente a una dimenti-
canza rispettivamente ad un malinteso intercorso con il suo ufficio
contabilità. Riconosciuta è pure la quantità di merce importata (417 kg) pri-
ma del pagamento.
5.2 Pur non contestando di aver proceduto all'importazione di 417 kg di merce
prima del pagamento dell'importo dovuto, la ricorrente postula l'annulla-
mento della decisione impugnata. Essa censura un'errata applicazione
della legge e deplora l'eccessivo formalismo che contraddistinguerebbe
l'agire delle autorità – volto, a suo dire, a una mera funzione repressiva
tramite la riscossione di dazi a carattere proibitivo –, sottolineando la
particolarità della situazione in cui si trovava il Paese d'origine della merce
al momento della sua importazione. Denuncia errori nel definire la merce
importata e nel calcolare gli importi di dazio dovuti. Mette infine in discus-
sione il funzionamento del sistema “E-DEC”, criticandone l'affidabilità.
5.2.1 La censura di errata applicazione della legge è infondata. Come visto, la
condizione dell'avvenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione prima
dell'importazione è ancorata negli art. 19 cpv. 2 OlAgr e art. 19 cpv. 1
OBM. Queste norme rispecchiano un'opzione perfettamente legittima del
Consiglio federale, presa nell'ambito della delegazione legislativa ad esso
accordata (DTF 129 II 160, consid. 2.3.; decisione del Tribunale federale
2A.452/2002 del 6 dicembre 2002, consid. 2). Del pari, del tutto legale è
anche il carattere proibitivo delle aliquote per lo sdoganamento di merce
all'ADFC. Quello della fissazione di contingenti al fine del controllo delle
importazioni è uno strumento riconosciuto e previsto dala LAgr, applicato
in pieno rispetto del diritto internazionale (DTF 128 II 34, consid. 2b; deci-
sione del Tribunale amministrativo federale A-1674/2006 del 16 aprile
2007, consid. 2.3).
Per altro occorre osservare che oggetto della presente procedura sono
unicamente i contenuti della decisione di riscossione posticipata del 21
dicembre 2006, non invece quelli della decisione di aggiudicazione del 24
febbraio precedente. Quest'ultima è infatti rimasta incontestata ed è da
tempo cresciuta in giudicato, ivi compreso per quanto riguarda le modalità
di pagamento, espressamente indicate nella stessa e dalla ricorrente impli-
citamente accettate (in senso conforme, cfr. la decisione del Tribunale am-
ministrativo federale A-1722 dell'8 marzo 2007, consid. 5.1).
5.2.2 Prescrivendo l'art. 19 cpv. 2 OlAgr e l'art. 19 cpv. 1 OBM delle vere e pro-
prie condizioni di pagamento, frutto di un'opzione ben precisa dell'autorità
competente, fuori luogo è pure il rimprovero di eccessivo formalismo mos-
so relativamente all'agire delle autorità doganali. Per quanto ricevibile e
non già da proporsi nell'ambito dell'impugnazione della decisione di ag-
giudicazione del contingente per i motivi appena esposti, anche tale cen-
sura risulta infondata. Il riconoscimento di eccessivo formalismo nell'agire
di un'autorità presuppone l'applicazione di regole di forma severe e fini a
se stesse, ciò che è da principio escluso nella fattispecie, essendo le citate
7modalità di pagamento delle vere e proprie condizioni contestuali all'aggiu-
dicazione ed alla gestione dei contingenti doganali (PIERRE MOOR, op. cit.,
no. 2.2.4.6., con riferimenti alla giurisprudenza).
Sempre in questo contesto, irrilevante è pure il fatto che la ricorrente –
come da lei stessa affermato, dopo aver però attribuito l'accaduto ad una
sua “clamorosa dimenticanza” – sarebbe stata distolta dall'occuparsi delle
questioni prettamente amministrative relative alla società, a causa delle
notizie che venivano dall'Argentina. Occorre infatti ricordare che l'indebito
profitto che le viene rimproverato (cfr. precedente consid. 3) e per il quale
l'istanza inferiore ha proceduto alla riscossione posticipata che ci occupa,
dipende unicamente da una violazione oggettiva di un disposto della legi-
slazione doganale, in concreto assodata (cfr. sempre DTF 129 II 160,
consid. 3.2. con ulteriori riferimenti; decisione del Tribunale amministrativo
federale A-1722/2006 dell'8 marzo 2007, consid. 3.2.).
5.2.3 La censura riguardante gli errori nel definire la merce e nel calcolare gli
importi di dazio dovuti è anch'essa infondata rispettivamente non sufficien-
temente circostanziata. La merce importata è stata indicata correttamente
fin dalla lettera del 30 marzo 2006. L'errore cui fa riferimento la ricorrente –
intervenuto in seguito, e solo nella lettera indirizzata dalla DGD alla ricor-
rente il 14 novembre 2006 – era riconoscibile come tale e non ha portato
pregiudizio alcuno alla ricorrente. Esso è stato poi nuovamente corretto,
tant'è che dalla decisione qui impugnata – datata 21 dicembre 2006 –
emerge inequivocabilmente che la merce importata prima del pagamento
del prezzo di aggiudicazione era costituita da “lombi/high-quality-beef”,
non da “prosciutto crudo”.
5.2.4 Come visto, in sede di ricorso la ricorrente sostiene ancora che la somma
dovuta non terrebbe conto di un anticipo di fr. 5'421.--, che sarebbe stato
da lei corrisposto in occasione dell'acquisto all'asta dei contingenti di sua
pertinenza. Venendo meno al suo dovere di collaborare ed adeguatamente
sostanziare le proprie richieste (cfr. art. 13 PA; PIERRE MOOR, op. cit., no.
2.2.6.3; ISABELLE HÄNER/ALFRED KÖLZ, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 602 segg.), essa
non produce però nessun giustificativo al riguardo.
Il pagamento di detto importo non emerge d'altra parte chiaramente nep-
pure dall'incarto dell'istanza inferiore. Al contrario, da quest'ultimo risulta
che, in data 14 novembre 2006, la DGD ha inviato alla ricorrente la nota
dettagliata dei dazi ancora dovuti – nota pari a fr. 8'766.55 – impartendole
un termine di 10 giorni per esprimersi in merito e che, in quell'occasione,
essa non ha mosso nessuna obiezione. Da tale fatto si può quindi
concludere che – contrariamene a quanto da lei successivamente
sostenuto ma non sostanziato – gli importi calcolati dalla DGD erano e
sono corretti. Di qui, l'infondatezza del ricorso anche su questo punto. Alla
stessa conclusione occorre giungere anche nel caso in cui, con la propria
censura, la ricorrente avesse inteso riferirsi al prezzo pagato per
l'aggiudicazione del contingente medesimo. In base al bando (punto 7 lett.
f), esso non comprende infatti alcun tributo doganale né tasse.
85.2.5 Del tutto generiche si rivelano infine le critiche al sistema di sdoganamento
E-DEC. In assenza di riscontri concreti, che incombeva alla ricorrente di
invocare (in proposito cfr. decisione della Commissione di ricorso in
materia doganale [CRD] 2003-128 del 4 ottobre 2005, consid. 38), non è al
riguardo necessario spendere ulteriori parole.
6. Preso atto dell'infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente, occor-
re di seguito soffermarsi sulla domanda di condono. Con la sua im-
pugnativa, essa formula infatti – in via ancor più subordinata rispetto alla
domanda di annullamento parziale della decisione di riscossione – una ri-
chiesta di condono dei dazi eventualmente dovuti.
La problematica del condono è regolata dall'art. 127 vLD (al riguardo cfr.
HANS BEAT NOSER, Der Zollnachlass nach Art. 127 ZG – wozu, wie, wann?,
Rivista delle dogane 3/1990, pag. 78 segg. [con seguito in 4/90, pag. 46
segg.]). In base a questa norma, il dazio può essere in tutto o in parte con-
donato per vari motivi. Tra essi anche quelli evocati dalla ricorrente, ovve-
ro quando, in base alle circostanze specifiche, la riscossione posticipata
costituisse un non equo aggravio (127 cpv. 1 cifra 3 vLD), oppure se a
causa di circostanze straordinarie non concernenti la fissazione dei tributi,
la riscossione costituisse un rigore particolare (art. 127 cpv. 1 cifra 4 vLD).
La domanda di condono, corredata dei necessari documenti giustificativi,
dev'essere presentata alla direzione generale delle dogane entro un anno
dal momento della determinazione dei tributi (art. 127 cpv. 2 vLD).
Sennonché, l'applicazione dell'art. 127 vLD presuppone che il dazio ogget-
to del condono sia stato stabilito definitivamente, con una decisione cre-
sciuta in giudicato. L'istituto del condono è infatti espressione dell'esecu-
zione fiscale e non della tassazione. Ma appunto tale condizione fa difetto
nel caso in esame (decisione della CRD 2001-044 del 18 settembre 2002,
consid. 4a recentemente confermata con decisione del Tribunale ammini-
strativo federale A-1732/2006 dell'8 maggio 2007, consid. 3.2.). Questo
perché nella fattispecie i dazi reclamati dalla DGD sono ancora oggetto di
litigio tra le parti. Di qui l'irricevibilità della richiesta di condono, la quale
potrà se del caso essere nuovamente formulata all'istanza competente,
allorché la decisione concernente il dazio dovuto sarà diventata definitiva.
7. Riassumendo, le censure della ricorrente si sono tutte rivelate inconsisten-
ti. Nella misura in cui risulta ricevibile, ne discende che il ricorso deve es-
sere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata, che
condanna la ricorrente al pagamento del dazio di fr. 8'766.55.
8. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese
processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nel caso in
esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto e del tempo richiesto per
la sua trattazione (art. 1 e 2 del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federa-
le [TS-TAF; RS 173.320.2]), esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo
che viene integralmente compensato con l'anticipo versato dalla ricorrente
il 19 febbraio 2007.
99. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla DGD non viene riconosciuta
nessuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente e inte-
gralmente compensata con l'anticipo di pari importo da lei versato.
3. Non vengono assegnate ripetibili.
4. Comunicazione (atto giudiziario):
- alla ricorrente
- all'istanza inferiore
Il Presidente di camera: Il Cancelliere:
Thomas Stadelmann Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribuna-
le federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concer-
nano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle
merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una
lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le con-
clusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure,
all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica
o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m
e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS
173.110]).
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Data di spedizione: