B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-8333/2010, A-8340/2010
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Kathrin Dietrich, André Moser,
cancelliera Sara Friedli.
Parti
A._______,
ricorrente 1,
B._______,
ricorrente 2,
entrambe patrocinate da ...,
contro
C._______,
patrocinata da ...,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni),
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
Indennità per la costituzione di una servitù.
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Fatti:
A.
Con istanza 3 aprile 2009, l'allora D._______, in X._______, alla quale è
poi succeduta la E._______, in Y._______, attuale C._______, in
Z._______ (cfr. Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] n. *** del
***; di seguito: C._______), ha chiesto al Presidente della Commissione
federale di stima del 13° circondario (di seguito: CFS) l'apertura di una
procedura abbreviata d'espropriazione per il rinnovo dei contratti di
servitù di attraversamento degli elettrodotti 220 kV S._______ -
T._______ e 380/220 kV U._______ - V._______ concernenti fra l'altro le
particelle del Registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di
W._______ n.***1 e n.***2 di proprietà di B._______, nonché n.***3 e n.***4
di proprietà di A._______.
Più precisamente, si tratta del rinnovo di servitù di attraversamento
d'elettrodotto con limitazione di piantagione e accesso per servizio a
carico di tutte le particelle (limitatamente ad una percorrenza di 42.90 m
per la particella n.***1, di 2.50 m per la particella n.***2, di 20 m per la
particella n.***3 e di 23.70 m per la particella n.***4) e della costituzione di
servitù di limitazione di costruzione per una superficie di 995.50 m2 della
particella n.***1, di 14.30 m2 della particella n.***3, 107 m2 della particella
n.***4 e 23.70 m2 della particella n.***2. A carico della particella n.***1 è
altresì chiesta l'imposizione di una servitù di costruzione e di gestione di
un pilone (fondamento 6 x 6 m). Per completezza, va altresì sottolineato
che le tabelle originarie prevedevano anche un diritto di potenziamento, di
trasformazione o di spostamento dell'elettrodotto al quale C._______ ha
tuttavia poi rinunciato con scritto 13 agosto 2009.
Dette quattro particelle, attigue e site in località (...), risultano da un
frazionamento avvenuto nel 2005 della particella n.***1, gravata nel 1951
da una servitù di attraversamento per elettrodotto, scaduta il 31 dicembre
2000.
Conseguentemente a detta scadenza, l'espropriante ha tentato d'iniziare
delle trattative con l'allora proprietaria dei suddetti mappali, ossia
A._______. B._______ è diventata proprietaria dei mappali n.***3 e n.***4
nel 2005.
B.
Con decisione 6 aprile 2009, il Presidente della CFS ha dichiarato aperta
la procedura d'espropriazione abbreviata, con conseguente invio
dell'avviso personale a A._______ e B._______.
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C.
Il 29 maggio 2009, le espropriate – per il tramite del loro patrocinatore –
hanno poi presentato le loro notifiche di pretese pari a 91'412.50 franchi
per A._______ e pari a 86'791 franchi per B._______.
D.
In sede di conciliazione, il 27 novembre 2009 l'espropriante ha offerto alle
espropriate le indennità contenute nelle convenzioni a loro trasmesse nel
2003, ossia 382.70 franchi per la percorrenza totale di 43 m, 5'120 franchi
per il palo di sostegno e 7.30 franchi per arrotondamento. Detta offerta è
stata rifiutata da entrambe le espropriate.
E.
Nelle loro memorie conclusive del 16 aprile 2010, le espropriate hanno
poi riformulato le loro pretese d'indennizzo. A._______ ha chiesto
92'382.90 franchi, mentre B._______ 92'575 franchi.
F.
Con decisione 28 ottobre 2010, la CFS ha sancito che, per la costituzione
di una servitù di attraversamento con divieto di costruzione e limitazione
di piantagione a carico delle particelle n.***1, n.***2, n.***3 e n.***4 RFD del
Comune di W._______, C._______ dovrebbe versare a titolo d'indennità
a A._______ 9'022 franchi per il mappale n.***1, nonché 228 franchi per il
n.***2, mentre a B._______ 24 franchi per il mappale n.***3 e 192 franchi
per il mappale n.***4.
G.
Il 2 dicembre 2010, A._______ (di seguito: ricorrente 1) e B._______ (di
seguito: ricorrente 2) – per il tramite del medesimo patrocinatore – hanno
presentato ricorso mediante atto separato avverso la decisione 28 ottobre
2010 della CFS. Protestando tasse, spese giudiziarie e congrue ripetibili,
entrambe le ricorrenti postulano l'annullamento della decisione
impugnata. Le stesse rivendicano altresì un indennizzo da parte di
C._______ pari a 126'798.90 franchi per la ricorrente 1 e pari a 27'233.80
franchi per la ricorrente 2, oltre interessi del 5% a far tempo dal
27 novembre 2009 (data dell'udienza di conciliazione). In sostanza,
entrambe le ricorrenti contestano l'ammontare dell'indennizzo ritenendo
che la CFS non avrebbe calcolato correttamente quanto di loro spettanza.
A comprova delle loro pretese, entrambe le ricorrenti hanno postulato
l'esperimento di un sopralluogo, mentre solo la ricorrente 1 ha altresì
chiesto l'audizione testimoniale dei proprietari dei fondi n.***1, n.***5 e
n.***2 RFD del Comune di W._______.
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Pagina 4
H.
Con ordinanza 6 dicembre 2010, lo scrivente Tribunale ha congiunto le
due cause A-8333/2010 (ricorrente 1) e A-8340/2010 (ricorrente 2).
I.
Con risposta 19 gennaio 2011, C._______, protestando tasse e spese
giudiziarie nonché opponendosi all'audizione testimoniale richiesta dalle
ricorrenti, ha postulato il rigetto di entrambi i ricorsi. Dal canto suo, la CFS
ha rinunciato a presentare le proprie osservazioni, riconfermandosi nella
propria decisione con scritto 7 dicembre 2010.
J.
Con ordinanza 14 febbraio 2013, lo scrivente Tribunale ha impartito alle
ricorrenti un termine scadente il 15 marzo 2013 per inoltrare le proprie
eventuali osservazioni finali.
K.
Con ordinanza 7 marzo 2013, la ricorrente 1 – nel medesimo termine di
cui sopra – è poi stata invitata a pronunciarsi in particolare in merito alla
situazione accertata dallo scrivente Tribunale, secondo cui sulla particella
n.***6 [recte: ***3 e ***4] del RFD del Comune di W._______, in
precedenza non edificata, risultano attualmente ben due costruzioni. A
seguito della richiesta di proroga inoltrata dalle ricorrenti – per il tramite
del loro patrocinatore – il 15 marzo 2013, detto termine è poi stato
prorogato sino al 28 marzo 2013. Ciononostante, le osservazioni finali –
con cui le ricorrenti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie
allegazioni – sono state inoltrate solo l'8 aprile 2013, ovvero fuori termine.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il
presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
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Pagina 5
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e
dall'art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui alle
ricorrenti, destinatarie della decisione 28 ottobre 2010 dell'autorità
inferiore qui impugnata, è stato concesso un indennizzo inferiore a
quanto da loro richiesto, esse risultano direttamente toccate e hanno
pertanto un interesse a che la predetta decisione venga annullata.
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).
1.5 Nell'ambito della procedura di ricorso – come quella che in casu ci
occupa – possono essere esaminate solo le questioni su cui si è già
espressa in modo vincolante l'istanza precedente in forma di decisione
giusta l'art. 5 PA o le questioni che essa avrebbe dovuto trattare se la
legge fosse stata interpretata correttamente. Secondo la giurisprudenza e
la dottrina, il contenuto della decisione emanata – segnatamente il suo
dispositivo – delimita il possibile oggetto del litigio (cfr. DTF 133 II 35
consid. 2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5101/2011 del
5 marzo 2012 consid. 1.3 con rinvii, A-5475/2008 del 5 marzo 2008
consid. 2.2 con rinvii e A-7170/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 3 con
rinvii; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.7 e segg.)
Per quanto riguarda un ricorso, sono invece le sue conclusioni a
determinarne la portata. Nella misura in cui esse vertono
sull'annullamento della decisione impugnata, l'oggetto del litigio e quindi
del ricorso coincide con quello della decisione impugnata. Possibile è
però anche che la decisione venga impugnata solo in parte. In questo
caso, l'oggetto del litigio è ridotto a tale parte (cfr. DTF 131 II 200
consid. 3.2, DTF 130 II 530 consid. 2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n. m. 2.211 e segg.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna
2000, pag. 390). Illecito è per contro che un ricorso tenti di mettere in
discussione più di quanto trattato nella decisione impugnata, quindi di
estendere l'oggetto del litigio, segnatamente mediante la formulazione di
nuove o più ampie conclusioni rispetto a quelle formulate in precedenza.
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Un tale agire comporterebbe infatti una chiara lesione delle competenze
funzionali delle singole istanze (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo
federale A-5101/2011 del 5 marzo 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-
7170/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 3 con rinvii; ALFRED KÖLZ/ISA-
BELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, n. 403 seg.; BOVAY, op. cit., pag. 391).
In tali circostanze, nella misura in cui – come verrà esaminato nel
proseguo del presente giudizio (cfr. succ. consid. 4) – le ricorrenti
postulano quantitativamente o qualitativamente un indennizzo maggiore
rispetto a quello fatto valere in precedenza dinanzi all'autorità inferiore,
dette richieste non sono ricevibili dinanzi allo scrivente Tribunale, di modo
che lo stesso non entrerà nel merito al riguardo. Ciò stabilito, si sottolinea
già sin d'ora che dal momento che la ricorrente 1 dinanzi alla CFS ha
fatto valere una pretesa d'indennizzo pari a 91'382.90 franchi
(cfr. memoria scritta conclusiva 16 aprile 2010 [doc. 50 dell'incarto della
CFS]), la richiesta di 126'798.90 franchi fatta valere dinanzi allo scrivente
Tribunale (cfr. ricorso 2 dicembre 2010) è ricevibile limitatamente ad un
importo massimo di 91'382.90 franchi.
1.6 Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va ora
esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o
incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza
(cfr. art. 49 PA; cfr. MOSER/BEUSCHKNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 2.149;
ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62
cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente
procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina
altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino
indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204
consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. 677).
A-8333/2010, A-8340/2010
Pagina 7
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità
giudiziaria di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione
completo – eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si
tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a
questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3).
3.
3.1 Giusta l'art. 5 LEspr possono fare l'oggetto dell'espropriazione i diritti
reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in
materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e
degli affittuari del fondo da espropriare. Questi diritti possono essere
estinti o limitati in modo permanente o temporaneo. Vista la loro
frequenza nonché la loro importanza nel diritto d'espropriazione, le servitù
prediali e le altre servitù sono anch'esse annoverate nell'art. 5 cpv. 1
LEspr, benché non espressamente menzionate in quanto tali (cfr. HEINZ
HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berna
1986, n. 33 ad art. 5 LEspr).
3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la costituzione di
una servitù a carico di un fondo costituisce un'espropriazione parziale
(cfr. sentenze del Tribunale federale 1E.12/2003 del 17 maggio 2004
consid. 2.1 e 1E.3/2003 del 12 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 129 II 420
consid. 3.1.1, DTF 114 Ib 321 consid. 3; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 742; HESS/WEIBEL, op. cit.,
n. 33 ad art. 5 LEspr e n. 183 ad art. 19 LEspr; PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, con-
struction, expropriation, Berna 2001, n. 1180 e n. 1183; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. III, Berna 1992, pag. 418; MARYSE PRADERVAND-
KERNEN, La valeur des servitudes foncières et du droit de superficie, tesi,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 161 con rinvii).
3.3 L'indennità dovuta ai sensi dell'art. 16 LEspr si determina pertanto in
applicazione dell'art. 19 lett. b LEspr, secondo cui nel caso d'espropria-
zione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi,
l'indennità corrisponde all'importo di cui il valore venale della frazione
residua viene ad essere diminuito. Per costante giurisprudenza, per il
calcolo dell'indennità va applicato il metodo detto della differenza ("la
méthode de la différence" o "die Differenzmethode") secondo cui l'inden-
nità corrisponde alla differenza fra il valore venale del fondo libero dalla
servitù e il valore del fondo gravato dall'onere (cfr. sentenze del Tribunale
federale 1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1 e 1E.3/2003 del
13 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 129 II 420 consid. 3.1.1, DTF 114 Ib 321
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consid. 3; MOOR, op. cit., pag. 418; GRISEL, op. cit.; pag. 739; RICCARDO
JAGMETTI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Energierecht,
vol. VII, Basilea 2005, n. 6272 con rinvii). Tale importo va poi rettificato
tenendo conto dei correttivi enunciati all'art. 22 LEspr (cfr. HESS/WEIBEL,
op. cit., n. 186 ad art. 19 LEspr; GRISEL, op. cit., pag. 739; ZEN-
RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1183; JAGMETTI, op. cit., n. 6272).
3.4 Il diritto all'indennizzo presuppone tuttavia un pregiudizio per il quale
sussiste un nesso di causalità naturale e adeguata con la soppressione,
la modifica, il trasferimento del diritto espropriato (cfr. MOOR, op. cit.,
pag. 415; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137). Secondo il corso
ordinario delle cose e dell'esperienza generale della vita, l'espropriazione
deve essere propria a produrre un effetto del genere di quello che si è
realizzato. Il mancato reddito è indennizzato soltanto nella misura in cui,
senza l'espropriazione, lo stesso si sarebbe realizzato con certezza, o
almeno con alta verosimiglianza. Una semplice probabilità o aspettativa,
fondata su delle considerazioni congiunturali o economiche, o su delle
previsioni future senza fondamenti precisi, non basta (ZEN-RUFFI-
NEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1138). In assenza di detto nesso di causali-
tà, per l'espropriato non sussiste pertanto alcun diritto all'indennizzo.
L'esigenza di un nesso di causalità si applica altresì allorquando
un'espropriazione parziale genera la perdita o la diminuzione dei vantaggi
di fatto di cui beneficiava la frazione residua del fondo ai sensi dell'art. 22
cpv. 2 LEspr. In questo caso, secondo il Tribunale federale, l'espropriazio-
ne deve apparire come la condizione senza la quale la perdita o la
diminuzione del vantaggio non si sarebbe verificata (cfr. GRISEL, op. cit.,
pag. 731; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1137).
3.5 Nel caso particolare della costituzione di una servitù di
attraversamento di un elettrodotto aereo (o di una linea elettrica aerea)
accompagnata da un divieto parziale o totale di costruzione, in regola
generale l'indennizzo va dunque calcolato secondo il metodo detto della
differenza. Ciò è segnatamente il caso in presenza di servitù gravanti un
fondo edificabile o già edificato (cfr. sentenza del Tribunale federale
1E.12/2003 del 17 maggio 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 420 consid. 3.1.1
e DTF 114 Ib 321 consid. 3). Va tuttavia precisato che il valore del fondo
edificabile non ancora edificato si calcola in funzione delle possibilità
edificatorie accordate dal diritto pubblico (indici, distanze, ecc.). Quando
invece un fondo risulta invece già parzialmente edificato, il suo valore va
determinato in funzione della costruzione che si erige sullo stesso
(cfr. PRADERVAND-KERNEN, op. cit., n. 614 seg.)
A-8333/2010, A-8340/2010
Pagina 9
Allorquando invece la predetta servitù grava un fondo situato in zona
agricola, il sistema di calcolo detto della differenza risulta difficilmente
applicabile. In tale evenienza, il Tribunale federale ha sancito che
conviene piuttosto riferirsi alle "Norme d'indennizzo relative alle linee
elettriche aeree" ("Normes d'indemnisation pour les lignes électriques
aériennes" o "Entschädigungsansätze für elektrische Freileitungen")
elaborate dall'Unione Svizzera dei contadini (USC) e dall'Associazione
delle aziende elettriche svizzere (AES), le quali tengono conto del
numero di piloni eretti sul fondo agricolo, nonché della lunghezza dei cavi
elettrici e del loro impatto sul predetto fondo (cfr. sentenze del Tribunale
federale 1E.1/2007 dell'8 giugno 2007 consid. 4.1 e 1E.3/2003 del
12 agosto 2003 consid. 3.1; DTF 111 Ib 288 consid. 1; PRADERVAND-
KERNEN, op. cit., n. 869 nonché n. 871 e segg.). Sebbene dette norme di
per sé non vincolino le autorità, le stesse sono infatti considerate dal
Tribunale federale come utili per determinare l'indennità nel caso
specifico dei fondi situati in zona agricola.
3.6 Ciò indicato, va tuttavia rilevato che né la dottrina, né la
giurisprudenza, come neppure la legge stessa, indicano il metodo di
calcolo dell'indennità da seguire in caso di rinnovo di una servitù di
attraversamento di un elettrodotto aereo, con divieto di costruzione, già
costituita in precedenza, la cui durata prevista dalle parti mediante
stipulazione di una convenzione d'espropriazione è giunta a termine.
3.6.1 Orbene, per quanto concerne i fondi agricoli lo scrivente Tribunale
rileva che le citate Norme d'indennizzo relative alle linee elettriche aeree
sanciscono chiaramente la loro applicabilità in presenza di contratti di
servitù di durata determinata giunti a termine (cfr. lett. b del campo
d'applicazione indicato nelle predette norme). Per il rinnovo di una servitù
di attraversamento di un elettrodotto, accompagnato da un divieto di
costruzione, su di un fondo agricolo – come in casu – si può pertanto fare
riferimento alle predette norme d'indennizzo, così come giustamente ha
fatto anche l'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata pag. 5).
3.6.2 Per quanto attiene invece ai fondi edificabili o già edificati, non
sussiste alcun riferimento in merito al calcolo dell'indennità in caso di
rinnovo di una siffatta servitù, neppure nelle citate Norme d'indennizzo. In
tali circostanze, l'autorità di prima istanza ha dapprima esaminato se i
fondi erano ancora edificabili o se la linea elettrica ne precludeva
l'ulteriore edificabilità – successivamente, constatando che l'indice
d'edificabilità dei fondi in parola precludeva ad ogni modo maggiormente
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Pagina 10
le possibilità edificatorie che non i divieti di costruire legati alla linea
elettrica – ha applicato per analogia le norme succitate.
La presente vertenza equivale quindi a determinare – tenendo conto pure
dell'argomentazione delle parti – se il metodo adottato dall'autorità
inferiore appare plausibile o meno alla luce dei principi generali del diritto
espropriativo, segnatamente dei criteri indicati agli artt. 19 e segg. LEspr.
4.
Occorre quindi esaminare in che misura l'autorità di prima istanza abbia
violato la legge ritenendo che le particelle n.***1, n.***2, n.***3 e n.***4 non
sono edificabili (fondo agricolo per quanto concerne la particella n.***1),
rispettivamente non più edificabili oltre a quanto già esistente (altre
particelle). In detta analisi va ad ogni modo esaminata la situazione di
ogni singolo fondo, segnatamente stabilendo le possibilità edificatorie in
relazione alla zona in cui esse sono ubicate, nonché alle relative Norme
di attuazione del piano regolatore (NAPR) del Comune di W._______, e il
conseguente impatto dell'imposizione della servitù di attraversamento di
un elettrodotto, con divieto di costruzione sulle stesse.
Conseguentemente si esaminerà pure se l'applicazione delle succitate
norme dall'autorità di prima istanza viola la legge.
4.1 In concreto, va dapprima ribadito che le particelle n.***1, n.***2, n.***3 e
n.***4 RFD del Comune di W._______, attigue e tutte site in località (...),
risultano dal frazionamento avvenuto nel 2005 del mappale n.***1, gravato
nel 1951 da una servitù di attraversamento per elettrodotto, scaduta il
31 dicembre 2000, fatto per altro non contestato dalle parti.
In poche parole, la particella n.***1 apparteneva, fino a detto
frazionamento, alla ricorrente 1, ora proprietaria unicamente delle
particelle n.***3 e n.***4. La particella n.***4, al momento della procedura di
prima istanza, non era edificata. Nel 2005, la ricorrente 2 ha comperato la
parte rimanente della particella n.***1 e la particella n.***2 che qui sono
pure interessate.
Ciò posto lo scrivente Tribunale riterrà che a partire dal 2001, la
controparte ha iniziato delle trattative con la ricorrente 1 per il rinnovo
della servitù di attraversamento della linea elettrica sulla particella n.***1
(allora unica interessata, dato che il frazionamento non era ancora
avvenuto). Si constata in effetti agli atti la presenza di un "contratto
servitù di attraversamento" redatto e firmato dalla controparte il 17 agosto
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Pagina 11
2001 e controfirmato dalla ricorrente 1 (allora unica proprietaria della
particella n.***1) verosimilmente nel mese di giugno 2003: in effetti, il
3 giugno 2003, A._______ mandava alla controparte il contratto di
rinnovo della servitù, esprimendosi per altro in questi termini : "[...] dal
momento che sono proprietario del fondo in oggetto (part.***1 RFD
W._______) ho corretto i dati sul contratto stesso, ritenuto che in caso
contrario non vi sarà possibile chiedere l'iscrizione a Registro fondiario
[...]" (cfr. doc. 8 e 9 allegato al doc. 16 dell'inc. CFS). Si farà notare,
quindi e di transenna, che con questo contratto, visto l'art. 676 cpv. 3 del
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), la servitù era
stata validamente rinnovata anche senza nessuna iscrizione al registro
fondiario (cfr. PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. II, Propriété
foncière, Propriété mobilière, Généralités sur les droits réels limités,
servitudes foncières, Berna 1990, pag. 85 e segg, spec. 86, n. m. 1667).
Di conseguenza, la controparte poteva anche evitarsi, a quel momento,
d'introdurre la procedura qui in oggetto dinanzi alla CFS.
In ogni modo, comunque, le affermazioni delle ricorrenti che pretendono
che non esista nessun "nuovo" contratto appaiono assai audaci. In effetti,
anche se la controparte ha poi scelto di rinviare un altro esemplare del
contratto, con – riportato in caratteri stampati – il nome della ricorrente 1,
il contratto che ella aveva mandato per posta alla controparte il 3 giugno
2003 era comunque valido.
Visto quanto precede, ci si può di conseguenza anche chiedere se
veramente e come lo sostengono le ricorrenti, l'occupazione dei fondi era
illecita. Come si desume dai considerandi che seguono, detta questione
può comunque anche rimanere qui aperta.
4.2 Il mappale n.***1 RFD del Comune di W._______ è di proprietà della
ricorrente 2, ha una superficie complessiva di 1'382 m2 ed è totalmente
ubicato in zona agricola.
4.2.1 Dinanzi alla CFS la ricorrente 2, per il citato mappale n.***1, ha fatto
valere un indennizzo dell'importo complessivo di 9'000 franchi (cfr. me-
moria scritta conclusiva 16 aprile 2010 consid. 3 [doc. 51 dell'incarto della
CFS]). Detta indennità, a suo dire, le dovrebbe essere corrisposta per
l'uso illecito del fondo che l'espropriante avrebbe perpetrato per 9 anni a
far tempo dal 1° gennaio 2001. L'importo richiesto è stato calcolato
stimando il danno a 1'000 franchi all'anno per dieci anni.
A-8333/2010, A-8340/2010
Pagina 12
4.2.2 In concreto, trattandosi di un fondo ubicato totalmente in zona
agricola, l'autorità inferiore ha calcolato l'indennizzo per il mappale n.***1
sulla base dell'edizione 2009 – 2010 delle succitate norme (cfr. prec.
consid. 3.5). Rilevando che secondo dette norme d'indennizzo, l'indennità
per metro lineare di sorvolo da una linea aerea 380/220 kV è di
9.60 franchi, la CFS ha concesso alla ricorrente 2 l'importo complessivo
di 412 franchi (= 9.60 franchi x 42.90 m.). Per il pilone, avente una base
di 6 m x 6 m, la CFS, in base alle tabelle contenute in dette norme ha
invece concesso alla ricorrente 2 un indennizzo pari a 8'610 franchi.
L'indennizzo a favore della ricorrente 2 ammonta pertanto a complessivi
9'022 franchi (cfr. decisione impugnata pag. 5).
4.2.3 Dinanzi allo scrivente Tribunale la ricorrente 2 ha contestato quanto
concessogli dalla CFS, facendo ora valere un indennizzo complessivo di
12'630.80 franchi. Detto importo sarebbe composto dall'indennizzo di
9'022 franchi concessogli dalla CFS, nonché da un importo stimato a
3'608.80 franchi a titolo di risarcimento per l'uso illecito del fondo, a suo
dire, perpetrato dall'espropriante per 10 anni dal 1° gennaio 2001. La
stessa ha stimato l'ammontare sulla base dell'importo di 9'022 franchi
concessogli dalla CFS per una durata di 25 anni ([9'022 franchi : 25 anni]
x 10 anni).
4.2.4 Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale constata innanzitutto che, come
ricordato qui sopra, la ricorrente 2 è proprietaria di detta particella
soltanto dal 2005 e mal si capisce, di conseguenza, come possa
pretendere ad un indennizzo per un periodo anteriore alla nascita del suo
diritto.
Per quanto attiene più in particolare alla richiesta di risarcimento
dell'asserito uso illecito del fondo che l'ente espropriante avrebbe
perpetrato dal 1° gennaio 2001, lo scrivente Tribunale rileva che la
ricorrente 2 dinanzi all'autorità inferiore ha fatto valere una pretesa di
9'000 franchi, importo che, come visto poc'anzi, le è stato palesemente
concesso dalla CFS, se pur per altri motivi. Orbene, dal momento che la
ricorrente 2 esige dinanzi allo scrivente Tribunale oltre ai 9'022 franchi
concessogli, un ulteriore importo di 3'608.80 franchi, risulta che la stessa
ha chiaramente esteso la propria richiesta d'indennizzo rispetto a quella
fatta valere dinanzi alla CFS e per giunta sulla base di un nuovo calcolo
diverso da quello precedente. In tali circostanze, non si entrerà nel merito
di detta richiesta (cfr. consid. 1.5 del presente giudizio).
A-8333/2010, A-8340/2010
Pagina 13
Visto quanto precede, l'indennizzo di complessivi 9'022 franchi concesso
alla ricorrente 2 per il mappale n.***1 deve essere confermato.
4.3 Il mappale n.***2 RFD del Comune di W._______ è di proprietà della
ricorrente 2, ha una superficie di 650 m2 ed è ubicato in zona edificabile,
e meglio, in zona residenziale estensiva R2. Lo stesso è già edificato, dal
momento che sulla sua superficie si erige un edificio di 161 m2.
4.3.1 Dinanzi alla CFS la ricorrente 2, per il citato mappale n.***2, ha fatto
valere un indennizzo dell'importo globale di 58'575 franchi (cfr. memoria
scritta conclusiva 16 aprile 2010 considd. 2 e 4 [doc. 51 dell'inc. CFS]).
Allo stadio del presente ricorso, l'indennità richiesta dalla ricorrente 2 per
la predetta particella ammonta invece a 14'375 franchi. Detto importo, a
suo dire, corrisponderebbe al deprezzamento di una parte del fondo di
una superficie di 125 m2, che sarebbe divenuta ora inedificabile a causa
della servitù di attraversamento dell'elettrodotto, con divieto di
costruzione. Il valore del fondo sarebbe pertanto passato da 120 franchi
al m2 (prezzo da lei pagato per l'acquisto del fondo) a 5 franchi al m2
(terreno sul quale vige un divieto di costruire). Detto importo
corrisponderebbe pertanto alla differenza tra il valore venale del fondo
privo di servitù e il valore di vendita con servitù, secondo il calcolo
seguente: 14'375 franchi = (125 m2 x 120 franchi) – (125 m2 x 5 franchi).
4.3.2 Nella decisione impugnata, la CFS ha stabilito che la particella
n.***2 è sorvolata dalla linea elettrica per 0 m sul lato sud e 1 m sul lato
nord. Prendendo in considerazione la distanza di sicurezza di 5 m delle
linee ad altra tensione dai fabbricati prevista dall'art. 38 cpv. 1 e 2
dell'Ordinanza sulle linee elettriche del 30 marzo 1994 (OLEI, RS
734.31), a suo avviso, risulterebbe che l'impatto è irrilevante per la
particella n.***2, già edificata conformemente ai parametri edificatori
previsti dal piano regolatore (cfr. art. 36 delle NAPR del Comune di
W._______). In tali circostanze, la CFS ha indicato che l'imposizione delle
servitù di non costruire non comporta particolari discapiti e dunque il
versamento da parte dell'espropriante di indennità di deprezzamento.
Trattandosi dunque essenzialmente del rinnovo di servitù di sorvolo che
toccano in modo esiguo la particella n.***2 dell'espropriata, la CFS ha
applicato per analogia le norme precitate, stabilendo una indennità pari a
228 franchi (= 9.60 franchi x 23.70 m.).
4.3.3 Lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che le costatazioni di fatto
contenute nella decisione impugnata – per altro non rimesse in questione
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Pagina 14
dalla ricorrente 2 – sono state correttamente eseguite e il divieto di
costruzione toccante la fascia di sicurezza tra la linea elettrica e il fondo
risulta minimo. Lo stesso è peraltro edificato già in larga misura. In
relazione alla richiesta d'indennizzo formulata dalla ricorrente 2, va
sottolineato che dagli atti dell'incarto non risulta minimamente che la
stessa abbia concretamente l'intenzione di costruire ulteriormente sul
suddetto fondo. Si ricorda che delle mere ipotesi o supposizioni, neppure
minimamente suffragate, di per sé non sono sufficienti per giustificare un
indennizzo (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). Inoltre, pur tenendo
conto delle restanti possibilità edificatorie, appare poco probabile, in base
all'impostazione attuale dell'immobile sul fondo in questione, che si possa
ancora costruire in larga misura sul suddetto fondo, ciò a prescindere
dalle restrizioni poste dalla servitù in oggetto. La richiesta d'indennizzo
della ricorrente 2 non può pertanto trovare qui accoglimento.
Orbene, tenuto conto delle circostanze particolari del caso – segnata-
mente che si tratta di un rinnovo di servitù di attraversamento di un
elettrodotto toccante in maniera limitata il mappale n.***2 già edificato in
larga misura – l'applicazione per analogia delle norme d'indennizzo
dall'autorità inferiore appare in concreto proporzionata e opportuna. A
conoscenza dello scrivente Tribunale, non vi sono motivi giustificanti
l'applicazione di un altro metodo di calcolo. L'importo di 228 franchi
concesso dalla CFS alla ricorrente 2 appare dunque appropriato.
4.3.4 In sede di ricorso, sempre relativamente alla predetta particella
n.***2, la ricorrente 1 ha formulato una richiesta d'indennizzo 44'200
franchi, somma che a suo dire corrisponde alla perdita di valore di vendita
di detta particella alla ricorrente 2 nel 2005. Innanzitutto si osserva come
detta conclusione appaia come nuova, e di principio irricevibile dinanzi
allo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.5 del presente giudizio). In effetti,
detta richiesta era stata inizialmente formulata dalla ricorrente 2, la quale
si trovava quindi nella situazione un po' paradossale di chiedere una
indennità per il fondo di sua proprietà con il pretesto che le era costato
meno. Quand'anche lo scrivente Tribunale dovesse chinarsi sulla
questione, lo stesso non potrebbe che constatare il difetto agli atti della
prova che in assenza di detta servitù la ricorrente 1 avrebbe venduto il
fondo alla ricorrente 2 al prezzo di 188 franchi al m2 anziché 120 franchi
al m2. Nell'atto di compravendita prodotto dalla ricorrente 1 manca per
altro un qualsiasi riferimento al riguardo (cfr. documento allegato al
doc. 18 dell'inc. CFS). Oltretutto, tenuto conto che solo una parte del
fondo è effettivamente toccata dalla servitù di attraversamento con divieto
di costruzione, non si vede come la ricorrente 1 possa esigere ora un
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Pagina 15
indennizzo per la totalità del fondo che lei stessa ha deciso di vendere
alla ricorrente 2 al prezzo di 120 franchi al m2. Come indicato poc'anzi per
la ricorrente 2, delle mere ipotesi o supposizioni, nemmeno sostanziate,
non bastano per giustificare un indennizzo (cfr. prec. consid. 3.4)
In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che confermare la
decisione impugnata anche su questo punto e, conseguentemente,
l'indennizzo di 228 franchi concesso alla ricorrente 2 per il mappale n.***2.
4.4 I mappali n.***3 e n.***4 RDF del Comune di W._______ sono di
proprietà della ricorrente 1 e sono ubicati in zona edificabile, e meglio, in
zona residenziale estensiva R2. Il mappale n.***3 ha una superficie di 117
m2, mentre il mappale n.***4 ha una superficie di 978 m2. Dagli esami
esperiti nel Registro fondiario definitivo, risulta altresì che sul
mappale n.***4 – in precedenza non edificato – si erigono ora due edifici,
di 126 m2 e di 33 m2. La superficie non edificata è di 819 m2.
4.4.1 Dinanzi alla CFS la ricorrente 1, per i citati mappali n.***3 e n.***4, ha
fatto valere un indennizzo dell'importo totale di 82'382.90 franchi
(cfr. memoria scritta conclusiva 16 aprile 2010 considd. 2-4 [doc. 50
dell'inc. CFS]).
Detta indennità comprende innanzitutto gli importi di 10'000 franchi (a
titolo di spese di progettazione) e 1'500 franchi (a titolo di spese legali)
per le spese che avrebbe sostenuto il figlio della ricorrente 1 in rapporto
alla domanda di costruzione che quest'ultimo avrebbe presentato per
l'edificazione di un'abitazione unifamiliare e di un posteggio coperto con
accesso sui mappali n.***3 e n.***4. Poiché l'espropriante si sarebbe
opposta alla domanda di costruzione, lo stesso avrebbe dovuto sostenere
delle spese per modificare il progetto in rispetto della distanza di 5 m dal
conduttore più esterno del sostegno dell'ATEL ubicato sul mappale n.***1,
di modo che detti costi gli andrebbero qui rimborsati.
La ricorrente 1 avanza poi una pretesa di 22'197.90 franchi, in quanto la
presenza del sostegno dell'ATEL sul mappale n.***1 avrebbe quale effetto
di rendere non edificabile una porzione di 107 m2 del confinante
mappale n.***4 ed una porzione di 14.30 m2 del confinante mappale
n.***3. La superficie complessiva di 121.30 m2 passerebbe dunque da un
valore di 188 franchi al m2 (valore di transazione dei terreni siti a
W._______ in zona residenziale R2 nel periodo 2007-2010 [cfr. doc. 14
allegato al doc. 50 dell'inc. CFS]) ad un valore di 5 franchi al m2 (terreno
su quale vige un divieto di costruzione). L'indennizzo in questione è stato
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Pagina 16
stabilito dalla ricorrente 1 secondo il calcolo seguente: 22'197.90 franchi
= (121.30 m2 x 188 franchi) – (121.30 m2 x 5 franchi).
La presenza del sostegno dell'ATEL sul mappale n.***1 avrebbe altresì
quale effetto che sulle particelle n.***3 e n.***4 – due fondi contigui di
978 m2 e 117 m2 – non è più possibile costruire due case unifamiliari
indipendenti (come imporrebbe una razionale utilizzazione del suolo e
come nelle intenzioni della ricorrente 1 e di suo figlio), ma siano atte ad
ospitare una sola casa. Ciò determinerebbe dunque una diminuzione del
valore di almeno 50 franchi al m2. Il valore di dette particelle risulterebbe
in ogni caso diminuito in quanto le stesse si troverebbero notevolmente
limitate nelle proprie possibilità edificatorie. Essa fa altresì valere che non
sarebbe neppure più possibile frazionare il terreno in modo da ottenere
due nuove particelle, ciascuna delle quali atta ad ospitare una singola
casa. La ricorrente 1 sottolinea poi d'avere tre figli e che nelle sue
intenzioni dette particelle avrebbero dovuto essere divise in modo da
permettere ad almeno due di essi di costruire la propria casa, ciò che non
è più possibile. La stessa ha dunque chiesto un indennizzo pari a
48'685 franchi, calcolato in tal modo: 48'685 franchi = ([978 m2 + 117 m2]
– 121.30 m2) x 50 franchi.
4.4.2 Nella decisione impugnata, la CFS ha stabilito che la particella
n.***3 è sorvolata dalla linea elettrica su circa 2 m, mentre la particella
n.***4 per 2 m sul lato sud e 1 m sul lato nord. Ciò stabilito, l'autorità
inferiore ha calcolato che la particella n.***4 – allora non edificata –
tenendo conto della distanza di sicurezza e delle distanze da confine e
verso gli edifici previste dagli artt. 9 e 36 NAPR del Comune di
W._______, era edificabile per 555 m2, così come risultava dalla
planimetria allegata alla decisione impugnata. Ciò allorquando lo
sfruttamento massimo consentito nel caso di realizzazione di una
abitazione su di un piano unico sarebbe di 391.2 m2 (= 978 m2 [superficie
mappale n.***4] x 0.4 [indice di sfruttamento ex art. 36 NAPR]). L'autorità
inferiore ha poi considerato che la particella n.***3 non si presterebbe
all'edificazione. In tale situazione, la CFS è giunta alla conclusione che di
fatto l'imposizione delle servitù di costruire non comporterebbe particolari
discapiti e dunque il versamento da parte dell'espropriante di un'indennità
di deprezzamento. Trattandosi dunque essenzialmente della servitù di
sorvolo, la CFS ha applicato per analogia le medesime norme di cui
sopra stabilendo un'indennità pari a 216 franchi (= 9.60 franchi x 2.50 m)
+ (9.60 franchi x 20 m).
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Pagina 17
4.4.3 Dinanzi allo scrivente Tribunale la ricorrente 1 ha contestato quanto
concessogli dalla CFS, postulando, per predette particelle n.***3 e n.***4, il
versamento dell'indennità già fatta valere in precedenza.
4.4.4 Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale constata dagli atti innanzitutto
che la particella n.***3 è sorvolata dalla linea elettrica su circa 2 m, mentre
la particella n.***4 per 2 m sul lato sud e 1 m sul lato nord. Esso rileva poi
che – come giustamente indicato dalla CFS – le servitù in oggetto
imponenti un divieto di costruzione nella fascia di sicurezza, di fatto non
diminuiscono in alcun modo le possibilità edificatorie delle due particelle
n.***3 e n.***4.
In effetti, quand'anche si considerasse i due mappali n.***3 e n.***4 come
due fondi contigui – così come auspicato dalla ricorrente 1 – la superficie
edificabile risulterebbe pari a 438 m2 (= [978 m2 + 117 m2] x 0.4 =
[superficie mappale n.***4 + superficie mappale n.***3] x indice di
sfruttamento). La superficie edificabile, di fatto non risulta pertanto né
diminuita, né toccata in alcun altro modo dalla servitù istituente un divieto
di costruzione.
A ciò va aggiunto, che di fatto sul mappale n.***4 si erigono ora due edifici,
e meglio un'abitazione unifamiliare di 126 m2 e un posteggio coperto di
33 m2. Dagli atti dell'incarto non risulta minimamente che la ricorrente 1 –
senza l'imposizione della servitù in oggetto – avrebbe frazionato il
mappale n.***4 in due loti separati, né l'intenzione concreta di costruire
due abitazioni unifamiliari anziché una sola. Tale ipotesi appare ancora
meno probabile in presenza delle due citate costruzioni, nonché della loro
ubicazione, sul mappale n.***4. Anche qui, si ricorda che delle mere
ipotesi o supposizioni del miglior uso dei fondi sono insufficienti per
giustificare l'indennizzo (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio).
A questo proposito, va inoltre respinto il ricorso anche in quanto esige un
indennizzo per delle spese di modifiche di progettazione, spese che non
sono neanche minimamente comprovate.
Infine, si ricorda che allorquando solo una parte del fondo è gravata dalla
servitù e che rimane possibile costruire un opera in un altra parte del
fondo senza che l'indice di sfruttamento del fondo sia diminuito, di per sé
il fondo non subisce alcun deprezzamento in ragione del divieto di
costruire (cfr. PRADERVAND-KERNEN, op. cit., n. 629). In assenza di un
nesso di causalità tra il danno asserito e i diritti espropriati, non va
pertanto allocata alcuna indennità (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio).
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Pagina 18
In tali circostanze, non avendo subito di fatto alcun danno a causa
dell'imposizione del divieto di costruzione, le pretese avanzate dalla
ricorrente 1 – di cui difetta peraltro una prova concreta del nesso di
causalità tra il danno asserito e l'imposizione della servitù in oggetto – si
deve concludere che è ha giusta ragione che l'autorità inferiore ha
indennizzato la ricorrente 1 solo per la servitù di attraversamento
dell'elettrodotto e non già per il divieto di costruzione.
Orbene, dal momento che il divieto di costruzione non incide sulle
possibilità edificatorie dei due fondi, nonché tenuto conto delle
circostanze particolari del caso – segnatamente che si tratta di un rinnovo
di servitù di attraversamento toccante in maniera limitata i due
mappali n.***3 e n.***4 – come per il mappale n.***2 (cfr. consid. 4.2.4 del
presente giudizio) l'applicazione per analogia delle norme d'indennizzo
succitate auspicata dall'autorità inferiore appare proporzionata e
opportuna. Da quanto precede, non vi sono altri motivi giustificanti
l'applicazione di un altro metodo di calcolo, tenuto conto del sorvolo
minimo dei fondi, come pure della minima incidenza sugli stessi.
In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che respingere le
richieste d'indennizzo formulate dalla ricorrente 1, confermando la
decisione impugnata anche su questo punto e, conseguentemente, gli
indennizzi di 192 franchi per il mappale n.***4, rispettivamente di
24 franchi per il mappale n.***3.
5.
Non da ultimo, lo scrivente Tribunale rileva che la fattispecie in esame
appare chiara e gli atti dell'incarto risultano completi, come pure gli
accertamenti esperiti in precedenza dall'autorità inferiore. Inoltre, le parti
hanno già avuto ampiamente modo di esprimersi, presentando esausti-
vamente le loro pretese e argomentazioni. In tali circostanze, il Tribunale
statuente ritiene che l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova postulati
dalle ricorrenti – e meglio, richiesta di sopralluogo, nonché d'audizione
testimoniale dei proprietari dei mappale n.***1, n.***5 e n.***2 RFD del
Comune di W._______ (ovvero le stesse ricorrenti), peraltro senza
neppure precisare che nuovi elementi dette prove avrebbero potuto
apportare – sia ininfluente ai fini del giudizio, motivo per cui non vi è
alcuna ragione di dar loro seguito (art. 12 PA a contrario).
6.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione presa nei
confronti delle ricorrenti – segnatamente il metodo di calcolo delle
A-8333/2010, A-8340/2010
Pagina 19
indennità a loro concesse – non è contraria al diritto applicabile, non può
inoltre essere considerata né frutto di un abuso del potere di
apprezzamento dell'autorità inferiore né – per quanto verificabile anche in
quest'ottica – inadeguata. La stessa va dunque qui integralmente
confermata. Il ricorso, per quanto ricevibile, deve pertanto essere
respinto.
7.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009
consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007
del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le
spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le
conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può
procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate
inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
Nella fattispecie, le spese processuali, fissate a 1'000 franchi sono poste
a carico della controparte.
Non ci sono tuttavia motivi di accordare un'indennità a titolo di ripetibili
alle ricorrenti, totalmente soccombenti (cfr. sentenze del Tribunale
federale 1E.20/2005 del 16 maggio 2006 consid. 4, 1E.1/2006 del
12 aprile 2006 consid. 11, 1E.16/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 6;
sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del
3 novembre 2009 consid. 10, A-6004/2008 del 22 aprile 2009 consid. 10
e A-5968/2007 del 14 aprile 2009 consid. 8).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2.
Le spese processuali, fissate a 1'000 franchi sono poste a carico della
controparte. Tale importo deve essere versato allo scrivente Tribunale
entro il termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente
decisione.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario)
– controparti (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: