Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte I
A8358/2010
Sen t e n z a p a r z i a l e
d e l 1 ° s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Charlotte Schoder, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.
Parti A._______,
patrocinato da …,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Assistenza amministrativa USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Assistenza amministrativa (CDIUSA).
A8358/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
La Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e gli Stati Uniti
d'America (di seguito: USA) hanno concluso il 19 agosto 2009 un
Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa
presentata dall'Internal Revenue Service degli USA relativa a UBS SA,
una società anonima di diritto svizzero (di seguito: Accordo 09; RU 2009
5669). La Svizzera si è impegnata a esaminare la domanda di assistenza
amministrativa presentata dagli USA sulla base dei criteri stabiliti
nell'Allegato all'Accordo 09 e conformemente alla Convenzione del
2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito (di
seguito: CDIUSA 96; RS 0.672.933.61). Tramite il suddetto Accordo, la
Svizzera si è altresì impegnata a dare seguito alla domanda di assistenza
amministrativa formulata dagli USA riguardante circa 4'450 conti aperti o
chiusi presso UBS SA e a istituire un'unità operativa speciale mediante la
quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC)
fosse in grado di emanare le prime 500 decisioni finali riguardanti la
trasmissione delle informazioni richieste entro 90 giorni dalla ricezione
della domanda di assistenza amministrativa e le decisioni rimanenti,
progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della domanda.
B.
Il 31 agosto 2009 l'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service in
Washington, di seguito: IRS) ha presentato all'AFC una domanda di
assistenza amministrativa sulla base dell'Accordo 09. Tale domanda
fondata sull'art. 26 CDIUSA 96, sul relativo Protocollo d'Accordo e sul
Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l'interpretazione dell'art.
26 CDIUSA 96 (di seguito: Accordo 03; pubblicato in:
PESTALOZZI/LACHENAL/PATRY [curato da SILVIA ZIMMERMANN con la
collaborazione di MARION VOLLENWEIDER], Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Therwil, gennaio 2010, vol. 4, cifra I B h
69, allegato 1 per la versione in inglese e allegato 4 per la versione in
tedesco). L'IRS ha richiesto informazioni concernenti i contribuenti
americani che nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2008
disponevano del diritto di firma o di un altro diritto di disposizione dei conti
bancari detenuti, sorvegliati o gestiti da una divisione di UBS SA oppure
da una delle sue succursali o filiali in Svizzera (di seguito: UBS SA).
Trattavasi dei conti per i quali UBS SA (1) non era in possesso del
modulo "W9" sottoscritto dal contribuente e (2) non aveva annunciato al
A8358/2010
Pagina 3
fisco statunitense tramite il modulo "1099" a nome del relativi contribuenti,
nei tempi e nella forma richiesti, i prelevamenti effettuati da questi ultimi.
C.
Il 1° settembre 2009 l'AFC ha emanato una decisione nei confronti di
UBS SA concernente l'edizione di documenti ai sensi dell'art. 20d cpv. 2
dell'Ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero
americana di doppia imposizione (OCDIUSA, RS 672.933.61).
Tramite detta decisione, l'autorità federale ha deciso di avviare la
procedura di assistenza amministrativa e ha richiesto all'istituto bancario,
nei termini di cui all'art. 4 dell'Accordo 09, di trasmettere l'intera
documentazione relativa ai clienti la cui situazione poteva rientrare nel
campo di applicazione dei criteri previsti nell'Allegato all'Accordo 09.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella sentenza A7789/2009
del 21 gennaio 2010 (pubblicata parzialmente in DTAF 2010/7) ha accolto
un ricorso contro una decisione finale dell'AFC concernente una
contestazione di cui alla categoria cifra 2 lett. A/b (in seguito: categoria
2/A/b) dell'Allegato all'Accordo 09, sancendo che tale Accordo
rappresenta una cosiddetta composizione amichevole ai sensi dell'art. 25
CDIUSA che non può né modificare né completare la vigente CDIUSA
96. Dovendo quindi far riferimento a tale Convenzione, l'assistenza
amministrativa dev'essere accordata unicamente in caso di frode fiscale
ma non di sottrazione d'imposta. Sulla base della succitata sentenza,
dopo ulteriori negoziazioni, Svizzera e USA hanno quindi sottoscritto il
31 marzo 2010 un Protocollo d'emendamento dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la
domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di
diritto svizzero, presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti
d'America, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo
d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa; pubblicato in
via straordinaria il 7 aprile 2010, RU 2010 1459; di seguito: Protocollo
10). Giusta l'art. 3 cpv. 2 Protocollo 10, esso è stato applicato a titolo
provvisorio fin dalla sua sottoscrizione, ovverosia dal 31 marzo 2010.
E.
L'Accordo 09 e il Protocollo 10 sono quindi stati approvati dall'Assemblea
federale tramite il Decreto federale del 17 giugno 2010 che approva
l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA
e il Protocollo d'emendamento (RU 2010 2907) e il Consiglio federale è
A8358/2010
Pagina 4
stato autorizzato a ratificare l'Accordo 09 e il Protocollo 10. La versione
consolidata dell'Accordo 09 e del Protocollo 10 è denominata qui di
seguito Trattato 10 (RS 0.672.933.612). Il succitato Decreto non è stato
sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali giusta l'art.
141 cpv. 1 lett. d cifra 3 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101).
F.
Con sentenza A4013/2010 del 15 luglio 2010 (pubblicata parzialmente in
DTAF 2010/40) il TAF ha statuito in merito alla validità del Trattato 10.
G.
Il 29 marzo 2010 UBS SA ha trasmesso all'AFC un primo dossier
concernente A._______, quale avente diritto economico della X._______.
Successivamente, il 28 maggio 2010 UBS SA ha trasmesso all'AFC un
secondo dossier sempre concernente A._______, ma quale avente diritto
economico della Y._______.
H.
Nelle sue due decisioni finali 26 ottobre 2010, l'autorità ha considerato
che essendo adempiute tutte le condizioni poste per entrambi i dossiers
concernenti A._______, poteva essere concessa l'assistenza
amministrativa all'IRS e di conseguenza, potevano essere trasmesse le
informazioni detenute dall'istituto bancario.
I.
Per il tramite del suo patrocinatore A._______ (di seguito: ricorrente),
quale avente diritto economico delle due società X._______e Y._______,
è insorto contro tali decisioni con ricorso 2 dicembre 2010 davanti al
Tribunale amministrativo federale.
Protestando tasse, spese e ripetibili, con tale atto il ricorrente postula
l'accoglimento del ricorso, previa una serie di domande processuali. In
limine litis egli chiede l'assunzione di alcuni mezzi di prova, tra cui che
venga fatto ordine all'autorità inferiore di produrre ogni documento atto ad
accertare le cifre esatte riguardanti i conti che sono stati trattati sino ad
ora secondo i termini di cui all'Accordo 09, nonché il numero di conti per i
quali l'IRS ha ricevuto informazioni da qualsiasi fonte a partire dal
18 febbraio 2009 giusta l'art. 3 cpv. 4 dell'Accordo 09. In via principale
chiede quindi che l'Accordo 09 sia dichiarato incostituzionale, contrario
all'ordine pubblico svizzero e privo di base legale, con conseguente
constatazione della nullità delle decisioni 1° settembre 2009 e 26 ottobre
A8358/2010
Pagina 5
2010 rese dall'AFC. In via subordinata sollecita l'annullamento delle due
decisioni 26 ottobre 2010, sostenendo che il suo caso è riferito ad una
semplice sottrazione di imposta per la quale non è accordata l'assistenza
amministrativa. Egli invoca parimenti una violazione del suo diritto di
essere sentito, in relazione alla domanda di assistenza amministrativa
31 agosto 2009 dell'IRS, nonché alle decisioni qui impugnate. Ritiene
altresì che anche ammettendo la validità dell'Accordo 09, esso sarebbe
comunque da ritenersi concluso e quindi inapplicabile, poiché la domanda
di assistenza amministrativa relativa a UBS SA sarebbe stata
completamente evasa: l'AFC avrebbe trattato più di 4'450 conti, limite di
validità previsto dall'Accordo 09.
J.
Il 14 dicembre 2010 e il 17 gennaio 2011 il ricorrente ha inoltrato due
complementi al proprio ricorso, producendo una serie di documenti che
proverebbero a suo dire ch'egli non è una "US person". Parimenti egli ha
postulato l'assunzione di alcuni mezzi di prova.
K.
Con risposta 15 febbraio 2011, l'AFC, riconfermandosi nelle proprie
argomentazioni, ha postulato il rigetto integrale del ricorso, ribadendo la
fondatezza della sua decisione. Essa ha inoltre postulato il rigetto delle
misure istruttorie richieste dal ricorrente, ritenendole in sostanza irrilevanti
ai fini del giudizio.
L.
Con replica 4 aprile 2011, il ricorrente, ribadendo la fondatezza delle
proprie allegazioni, ha postulato l'accoglimento del ricorso, previa
assunzione delle misure istruttorie da egli richieste. Ribadendo di non
essere una "US person", egli ha prodotto dei documenti a sostegno di
detta tesi.
M.
Con duplica 26 aprile 2011, l'AFC, riconfermandosi in quanto sostenuto in
precedenza, ha precisato per quali motivi il ricorrente andrebbe
considerato quale "US person".
N.
Con scritto 27 aprile 2011, il ricorrente ha prodotto degli ulteriori
documenti a sostegno della sua tesi.
A8358/2010
Pagina 6
O.
Con ordinanza 12 maggio 2011 il Tribunale statuente – dando seguito
allo scritto 9 maggio 2011 del ricorrente, con cui ha sollecitato
l'assunzione delle prove richieste in precedenza al fine di provare
l'inapplicabilità del Trattato 10 (versione consolidata dell'Accordo 09 e del
Protocollo 10, cfr. sub E) – ha comunicato ad entrambe le parti che dette
misure istruttorie verranno esaminate nella sentenza di merito.
P.
Il 23 maggio 2011 il ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni alla
duplica, ribadendo quanto sostenuto nei suoi precedenti allegati.
Q.
Con scritto 23 maggio 2011 il ricorrente ha nuovamente postulato
l'assunzione delle misure istruttorie da egli richieste, sostenendo in sintesi
che in caso di mancata assunzione sarebbe ravvisabile una violazione
del suo diritto d'essere sentito, ritenuto come il Tribunale amministrativo
sia l'ultima e l'unica istanza di ricorso a livello federale.
R.
Con decisione incidentale 26 maggio 2011 il Tribunale statuente ha
rilevato che la censura sollevata dal ricorrente inerente all'adempimento
completo del Trattato 10, e con ciò la sua applicazione al caso concreto,
deve essere considerata una mera questione di diritto sulla quale non
occorre addurre nessuna prova. Perciò i mezzi di prova da lui richiesti
risultano irrilevanti, di modo che in questo contesto il diritto di far
amministrare le prove non è dato. Sottolineando infine che il ricorrente ha
già avuto modo di esprimersi al riguardo in svariate occasioni, lo scrivente
Tribunale ha poi ribadito che detta censura verrà giudicata con la
sentenza di merito.
S.
Con scritto 28 giugno 2011, sostenendo che attualmente sono pendenti
dei ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito dei
quali è stata chiesta la condanna della svizzera per violazione della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) dovuta
all'applicazione del Trattato 10, il ricorrente ha postulato la sospensione
della presente procedura in attesa della prima decisione della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
A8358/2010
Pagina 7
T.
Con decisione incidentale 5 luglio 2011 il Tribunale statuente ha respinto
detta richiesta, sottolineando in particolare che la sospensione dell'attuale
procedura è contraria al principio di celerità, come pure agli impegni
internazionali presi dalla Svizzera in virtù del Trattato 10.
U.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario,
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza
amministrativa sulla base dell'art. 26 CDIUSA 96 possono essere
contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDIUSA.
La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il
Tribunale amministrativo federale è dunque competente per giudicare la
presente vertenza.
1.2. Il ricorrente ha la qualità per ricorrere giusta l'art. 48 cpv. 1 PA. Il suo
gravame è stato interposto tempestivamente nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge, di modo ch'esso va esaminato
nel merito.
1.3. Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio. Egli è
tenuto pertanto ad applicare alla fattispecie accertata le norme giuridiche
corrette, ch'esso considera pertinenti, dando loro l'interpretazione di cui
egli è convinto (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, n. 1.54,
con rinvio a DTF 119 V 347 consid. 1a). Ciò ha per conseguenza che il
Tribunale amministrativo federale, quale autorità di ricorso, non è
A8358/2010
Pagina 8
vincolata in nessun caso ai motivi addotti nel ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4
PA) e può accogliere (parzialmente) quest'ultimo sulla scorta di motivi
differenti da quelli ricorsuali oppure confermare la decisione impugnata
avvalendosi di una motivazione giuridica diversa rispetto a quella addotta
dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii).
1.4. Mediante una decisione parziale un'autorità statuisce soltanto su una
o talune conclusioni addotte, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre (in merito all'art. 91 LTF cfr. DTF 135 V 141
consid. 1.4.1 e DTF 135 III 212 consid. 1.2.2; cfr. parimenti RENÉ
RHINOW/HEINRICH KOLLER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE
BRÜHLMOSER, Öffenliches Prozessrecht, 2. Ed., Basilea 2010, n. 1869).
L'emanazione di una decisione parziale si giustifica in particolare, qualora
una parte della procedura sia matura per la decisione, mentre l'altra non
ancora (cfr. JÜRG MARTIN, Leitfaden für den Erlass von Verfügungen,
Zurigo 1996, pag. 61).
Nel caso concreto si giustifica l'emanazione di una decisione parziale, in
quanto è nell'interesse di tutte le parti toccate dalla domanda di
assistenza amministrativa degli Stati Uniti che i cosiddetti "casi UBS"
vengano trattati rapidamente (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale A2013/2011 del 31 maggio 2011 consid. 1.2.2, nonché nella
presente procedura decisione incidentale del 5 luglio 2011 pag. 4). Come
verrà dimostrato qui di seguito (cfr. consid. 2 del presente giudizio), in
casu l'incarto relativo al conto n. 024000538474 deve essere rinviato
all'autorità inferiore mediante decisione parziale affinché quest'ultima si
pronunci nuovamente nel merito.
2.
2.1. Con decisione A6258/2010 del 14 febbraio 2010 il Tribunale
amministrativo federale ha sancito che, qualora per una persona siano
adempiuti i criteri di una categoria dell'Allegato al Trattato 10, i dati
bancari la riguardante che rientrano sotto un'altra categoria del citato
Allegato non vanno trasmessi automaticamente. Il Tribunale statuente ha
infatti respinto l'argomentazione secondo cui la sussistenza delle
condizioni per un conto condurrebbe a concedere l'assistenza
amministrativa per tutti i conti intestati ad una medesima persona o dei
quali quest'ultima è l'avente diritto economico. Egli ha dunque stabilito
che le condizioni di ogni categoria devono essere adempiute
separatamente (cfr. consid. 11.3 della citata decisione). Lo scrivente
Tribunale si è altresì pronunciato in merito a più conti rientranti ognuno
A8358/2010
Pagina 9
sotto la categoria 2/A/b (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale A52/2011 del 28 aprile 2011 consid. 6.4) o la categoria 2/B/b
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A6792/2010 del 4
maggio 2011 consid. 9.1.2). Esso ha dapprima stabilito che per la
categoria 2/A/b è il conto a dover realizzare i criteri quantitativi ivi indicati
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A52/2011 del 28
aprile 2011 consid. 6.4.2). Lo stesso è stato riconosciuto per la categoria
2/B/b. Il Tribunale statuente ha poi rilevato che se da un lato il tenore del
Trattato 10 relativo alla categoria 2/B/b corrisponde nei punti determinanti
a quello della categoria 2/A/b, d'altro canto dal testo del Trattato 10
riguardante la categoria 2/B/b emerge che ogni conto deve adempiere
separatamente le condizioni ivi indicate (cfr. decisione del Tribunale
amministrativo federale A6792/2010 del 4 maggio 2011 consid. 9.1.2; A
6853/2010 del 19 luglio 2011 consid. 6.1).
Con decisione A8261/2010 del 15 agosto 2011 il Tribunale statuente ha
altresì sancito che qualora più conti rientrino sotto la categoria 2/B/a, per
ognuno di essi devono essere adempiute tutte le condizioni ivi contenute,
affinché vengano trasmessi i dati relativi a detti conti nell'ambito
dell'assistenza amministrativa (cfr. consid. 4 della citata decisione); per i
dettagli concernenti la motivazione si rinvia alla summenzionata
decisione. La citata giurisprudenza è qui confermata.
2.2. In concreto, il caso che qui ci occupa concerne due conti rientranti
sotto la categoria 2/B/a, e meglio: il conto numero 1 intestato alla
X._______ e il conto numero 2 intestato alla Y._______, dei quali –
secondo l'AFC – il ricorrente risulterebbe essere l'avente diritto
economico. Per ogni conto citato l'AFC ha reso una decisione distinta
datata 26 ottobre 2010.
Nella decisione 26 ottobre 2010 concernente il conto numero 1, l'autorità
inferiore, dopo aver illustrato i requisiti posti dalla categoria 2/B/a che
interessa detta relazione bancaria, spiega i motivi per i quali l'assistenza
amministrativa dovrebbe essere accordata. In particolare ha rilevato che il
ricorrente sarebbe una "US Person", nonché l'avente diritto economico
della X._______ e, di conseguenza, anche del conto numero 1 di cui
quest'ultima era titolare. L'AFC sottolinea poi che il valore totale degli
averi sul conto in questione avrebbe superato, il 31 ottobre 2002 il limite
di fr. 250'000.. Ciò posto, esprimendosi in merito alla realizzazione dei
criteri di cui alla categoria 2/B/a – in particolar modo, all'esigenza di un
"castello di menzogne" – l'autorità inferiore sostiene che poiché essa ha
già stabilito nell'incarto parallelo (cfr. decisione impugnata di cui al doc. B)
A8358/2010
Pagina 10
che detti criteri sono adempiuti per il conto numero 2 di cui il ricorrente è
l'avente diritto economico, nel caso concreto un esame di detti criteri per il
conto numero 1 risulterebbe superfluo. A suo avviso, nella misura in cui le
condizioni per l'assistenza amministrativa sono adempiute per un conto,
l'assistenza dovrebbe essere accordata anche per gli altri conti (cfr.
decisione impugnata di cui al doc. A, consid. 4).
2.3. Alla luce di quanto esposto poc'anzi (cfr. considd. 2.1 e 2.2 del
presente giudizio), si deve concludere che è ha torto che l'autorità
inferiore ha considerato sufficiente provare la realizzazione delle
condizioni della categoria 2/B/a per il conto numero 2, per concedere
automaticamente l'assistenza amministrativa anche per il conto numero 1
rientrante sotto la medesima categoria. In assenza di un accertamento
sufficiente della fattispecie da parte dell'autorità inferiore, il caso deve
essere rinviato a quest'ultima affinché essa esamini se il conto
interessato dalla presente procedura adempie o meno le condizioni alla
base della concessione dell'assistenza amministrativa.
3.
Visto quanto precede, il ricorso – per quanto concerne il conto numero 1
– va accolto ai sensi dei considerandi e l'assistenza amministrativa va per
il momento respinta. In considerazione dell'esito della presente
procedura, le restanti censure sollevate dal ricorrente possono per ora
rimanere aperte.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di un
rinvio all'istanza inferiore per la presa di una nuova decisione il ricorrente
è considerato quale parte vincente (cfr. DTF 132 V 215 consid. 6.1;
MARCEL MAILLARD in Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger
[ed.], Zurigo 2009, n. 14 ad art. 63 PA). Di conseguenza, alcuna spesa
processuale può essere posta a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 a
contrario PA). In merito al rimborso dell'anticipo spese versato dal
ricorrente verrà deciso con l'evasione completa della procedura. Ciò
posto, per il presente giudizio, l'autorità giudicante assegna al ricorrente
un'indennità adeguata per le spese che ha sopportato (cfr. art. 7 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS
1173.320.2]). Quest'ultima è fissata a fr. 5'000..
4.
A8358/2010
Pagina 11
Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al
Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (cfr. art. 83 lett. h della
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, per quanto concerne il conto numero 1, è accolto. La decisione
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni resa il 26 ottobre 2010 in
merito al summenzionato conto è annullata. Di conseguenza, il relativo
incarto n. … è rinviato all'autorità inferiore affinché si pronunci
nuovamente in merito.
2.
Per il presente giudizio, non si prelevano spese processuali. In merito al
rimborso dell'anticipo spese versato dal ricorrente verrà deciso con
l'evasione completa della procedura.
3.
Per il presente giudizio, l'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente
l'importo di fr. 5'000. a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata),
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata).
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
Data di spedizione: