A-8536/2010, A-477/2011
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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-8536/2010, A-477/2011
S e n t e n z a d e l 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del
collegio), Marianne Ryter e Markus Metz,
cancelliere Federico Pestoni.
Parti
Ufficio federale delle strade USTRA, 3003 Berna,
patrocinato dalla Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento
del territorio, Sezione amministrativa immobiliare, casella
postale 1066, 6500 Bellinzona 2,
ricorrente principale e controparte,
contro
1. A._______ SA,
2. Comunione ereditaria fu B._______, composta da
C._______, D._______, E._______ e F._______,
3. C._______,
4. G._______,
tutti patrocinati dall'avv. H._______,
controparti e ricorrenti adesivi,
e
Commissione federale di stima del 13° Circondario
(Ticino-Grigioni), casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
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autorità inferiore.
Oggetto
Espropriazione (decisione del 10 novembre 2010).
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Fatti:
A.
In data 19 agosto 1998 il Consiglio federale ha approvato il progetto
generale della circonvallazione di I._______ e meglio della strada
nazionale (…) dal km 5.329 al km 10.897 ed ha disposto l'allestimento del
progetto esecutivo.
B.
In data 19 settembre 2001 il Cantone dei Grigioni ha presentato al
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni (DATEC) la richiesta d'approvazione dei piani del progetto
esecutivo. Esso prevede la demolizione del tratto autostradale che
attraversa l'abitato di I._______ e l'aggiramento della località in parola
mediante un nuovo percorso, in particolare con la realizzazione della
galleria di San Fedele.
C.
A seguito del progetto citato, entro il termine per le opposizioni e le
notificazioni, la CE fu B._______ ha chiesto all'ente espropriante
un'indennità "prudenziale ed omnicomprensiva" di 3,5 milioni di franchi.
La A._______ SA, dal canto suo, ha avanzato "cautelativamente" una
richiesta di indennità pari a 8 milioni di franchi, comprensiva di eventuali
indennità per la cessazione dell'attività da parte di C._______ e di
G._______, entrambi amministratori e dipendenti della A._______ SA.
D.
Con decisione del 23 aprile 2004 il DATEC ha approvato i piani del
progetto esecutivo. Ha dichiarato irricevibili e respinto la maggior parte
delle argomentazioni contenute nelle 67 opposizioni, ne ha accolte alcune
e ha decretato una serie di oneri a carico dell'espropriante.
E.
La citata decisione del DATEC colpisce, tra le altre, le particelle n. (…)
della superficie di 14'133 m2 e n. (…) della superficie di 1160 m2 RFD di
I._______, di proprietà della CE fu B._______ rispettivamente dei signori
C._______, D._______, E._______ e F._______. Inoltre, su detti fondi, è
stato costituito con atto del 29 aprile 1991 un diritto di superficie (DS n.
(...)) della durata di 50 anni a far tempo dal 1° gennaio 1991 a favore
della A._______ SA. Quest'ultima ha quale scopo la gestione del Centro
sportivo L._______ comprendente una pizzeria, un chiosco bar, una
piscina, locali tecnici, spazi destinati all'attività sportiva, allo svago, al
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campeggio e alla sosta di roulottes e camper. Per questa attività la
A._______ SA ha affittato da terzi due ulteriori particelle confinanti.
F.
Con istanza dell'11 settembre 2008, gli espropriati hanno adito la
Commissione federale sollecitando una procedura volta all'indennizzo
delle parti espropriate e l'immediato pagamento, a titolo di anticipo,
dell'indennità minima presumibile di espropriazione pari a franchi
2'729'450.- ai sensi dell'art. 19bis cpv. 2 LEspr.
G.
All'udienza di conciliazione tenutasi a I._______ in data 28 ottobre 2008
le parti sono rimaste sulle loro antitetiche posizioni, senza trovare una
soluzione bonale alla vertenza. A tal proposito, l'espropriante aveva
elaborato tre convenzioni per il passaggio delle proprietà in oggetto. Nella
prima era previsto un risarcimento di franchi 1'660'000.- per
l'espropriazione del diritto di superficie in favore di A._______ SA al quale
si aggiungevano franchi 60'000.- una tantum per lo sgombero dell'area,
franchi 39'800.- annui per la perdita di salario della signora C._______ e
franchi 43'200.- annui per la perdita di guadagno del signor G._______.
Nella seconda era previsto un risarcimento di franchi 566'000.- per
l'esproprio della part. n. (...) in favore della CE fu B._______, mentre nella
terza convenzione era previsto un indennizzo di franchi 46'000.- per
l'esproprio della part. n. (...) in favore dei signori C._______, D._______,
E._______ e F._______.
H.
Con decisione del 9 dicembre 2008 l'autorità inferiore, ai sensi dell'art.
19bis cpv. 2 LEspr, ha assegnato ai signori C._______, D._______,
E._______ e F._______ – tutti componenti la CE fu B._______ – una
somma pari a 882'690.- franchi per l'espropriazione delle part. n. (...) e
(...) RFD di I._______ ed alla A._______ SA un importo di 1'017'308.- a
titolo di indennità per l'espropriazione del diritto di superficie n. (...). Dette
somme costituiscono l'importo presumibile dell'indennità per il valore
venale. Contro questa decisione non è dato il ricorso al Tribunale
amministrativo federale.
I.
In data 23 febbraio 2009, la A._______ SA – a causa di una grave
mancanza di liquidità, ha inoltrato alla CFS un'istanza complementare
richiedendo un ulteriore versamento ex art. 19bis cpv. 2 LEspr pari a
complessivi franchi 324'741.- relativo all'espropriazione dei beni mobili e
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dei macchinari presenti sul fondo gravato dal diritto di superficie n. (...).
L'espropriante si è opposto a tale richiesta con scritto del 3 marzo 2009
chiedendo a sua volta che venisse ordinato a A._______ SA di
consegnare le parcelle espropriate libere dai mobili ancora presenti entro
il 10 aprile 2009. Le particelle in questione sono state effettivamente
consegnate in data 7 maggio 2009.
J.
Con decisione del 5 maggio 2009 l'autorità inferiore ha ordinato
l'esecuzione di una prova a futura memoria al fine di accertare la
situazione degli stabili prima della loro demolizione.
K.
A seguito dell'udienza tenutasi a I._______ in data 27 ottobre 2009, con
scritto del 13 novembre 2009, gli espropriati hanno dettagliato le loro
richieste di indennità. Essi hanno chiesto a) 1'853'160.- franchi per
l'espropriazione delle part. n. (...) e (...); b) 3'336'440.- franchi per
l'espropriazione della part. n. (...) (Diritto di superficie); c) 494'453.-
franchi per mancati introiti; d) 160'000.- franchi per inventario e perdite
connesse con la cessazione dell'attività; e) 422'218.- franchi a favore di
C._______; f) 502'848.- franchi a favore di G._______; g) 60'000.- franchi
per ripetibili.
L.
Con osservazioni del 9 dicembre 2009 l'espropriante ha proposto franchi
557'560.- per l'espropriazione delle part. n. (...) e (...); mentre per la part.
n. (...) ha proposto un importo, in via principale, pari a franchi 557'560.- e
uno, in via subordinata, di franchi 674'580.-. Infine ha chiesto il
respingimento delle pretese per perdita di guadagno.
M.
In sede di udienza del 16 aprile 2010 l'autorità inferiore ha presentato alle
parti una proposta di stima dei diritti oggetto di espropriazione. Nel
termine concesso alle parti per esprimersi al riguardo, gli espropriati
hanno accettato la proposta mentre l'espropriante l'ha rifiutata.
N.
Con decisione del 10 novembre 2010 l'autorità inferiore ha stabilito, in
particolare, che l'espropriante è tenuto a versare, nei modi e nei termini
previsti dalla legge, le seguenti indennità:
Ad A._______ SA:
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- franchi 1'971'141.- per l'espropriazione totale e definitiva della particella
n. (...) RFD di I._______, ritenuto che sull'importo di franchi 953'833.-
corre l'interesse al saggio usuale stabilito da Tribunale federale a partire
dal giorno del trasferimento della proprietà sino a quello del pagamento.
- franchi 57'250.- per perdita in inventario oltre interesse al 3,5% dal 1°
maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi.
- franchi 90'000.- per perdita dovuta al bando, oltre interesse al 3,5% dal
1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi.
Alla CE fu B._______:
- franchi 404'261.- per l'espropriazione totale e definitiva delle part. n. (...)
e (...) RFD di I._______, ritenuto che gli espropriati restituiranno la
somma eccedente di franchi 478'782.- sulla quale matureranno gli
interessi del 5% da quando la presente decisione sarà divenuta
definitiva.
A C._______:
- franchi 149'648.- per perdita di guadagno oltre interessi del 3,5% dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi, ritenuto che da detto
importo dovrà essere dedotto quanto eventualmente percepito
dall'espropriata sino al maggio 2011.
A G._______:
- franchi 259'632.- per perdita di guadagno oltre interessi del 3,5% dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi, ritenuto che da detto
importo dovrà essere dedotto quanto eventualmente percepito
dall'espropriato sino al maggio 2011.
L'autorità inferiore ha respinto tutte le ulteriori pretese degli espropriati,
pronunciando quindi il versamento di un'indennità complessiva pari a
franchi 2'931'932.- oltre interessi dai quali vanno dedotti gli importi
precedentemente versati (cfr. fatti H) a titolo di anticipo
ex art. 19bis cpv. 2 LEspr per complessivi franchi 1'899'998.-.
O.
Con ricorso del 10 dicembre 2010 l'USTRA (di seguito: ricorrente
principale) ha adito il Tribunale amministrativo federale chiedendo in
particolare la riforma della succitata decisione della CFS (di seguito:
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autorità inferiore) nel senso che l'espropriante è tenuto a versare, nei
modi e nei termini previsti dalla legge, le seguenti indennità dalle quali
vanno dedotti gli importi precedentemente versati (cfr. fatti H) a titolo di
anticipo ex art. 19bis cpv. 2 LEspr per complessivi franchi 1'899'998.-.:
Ad A._______ SA:
- franchi 1'017'308.- per l'espropriazione totale e definitiva della particella
n. (...) RFD di I._______; importo già soluto in base alla decisione della
CFS del 9 dicembre 2008.
Alla CE fu B._______:
- franchi 404'261.- per l'espropriazione totale e definitiva delle part. n. (...)
e (...) RFD di I._______, ritenuto che gli espropriati restituiranno la
somma eccedente di franchi 478'782.- sulla quale matureranno gli
interessi usuali del diritto espropriativo a partire dal 28 dicembre 2008,
trasferimento di proprietà per pagamento e del 5% da quando la
presente decisione sarà divenuta definitiva.
Tutte le ulteriori pretese degli espropriati sono respinte, in particolare le
pretese avanzate a titolo personale da C._______ ed G._______ sono
respinte per perenzione.
P.
Con ricorso adesivo del 10 gennaio 2010 gli espropriati (di seguito:
ricorrenti adesivi) hanno adito il Tribunale amministrativo federale
chiedendo, a loro volta, la riforma della succitata decisione dell'autorità
inferiore nel senso che l'espropriante è tenuto a versare, nei modi e nei
termini previsti dalla legge, le seguenti indennità:
Ad A._______ SA:
- franchi 2'536'714.- per l'espropriazione totale e definitiva della particella
n. (...) RFD di I._______, ritenuto che sull'importo di franchi 1'519'406.-
corre l'interesse al saggio usuale stabilito da Tribunale federale a partire
dal giorno del trasferimento della proprietà sino a quello del pagamento.
- franchi 57'250.- per perdita in inventario oltre interesse al 3,5% dal 1°
maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi.
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- franchi 494'453.- per perdita dovuta al bando e alle altre limitazioni
connesse con la circonvallazione di I._______, oltre interesse al 3,5%
dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi.
Alla CE fu B._______:
- franchi 986'450.- per l'espropriazione totale e definitiva delle part. n. (...)
e (...) RFD di I._______, ritenuto che sull'importo ancora da versare di
franchi 103'407.- corre un interesse al 3,5% dal 1° maggio 2009 al 31
dicembre 2009 e del 3% in poi.
A C._______:
- franchi 306'460.- per perdita di guadagno oltre interessi del 3,5% dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi.
A G._______:
- franchi 377'136.- per perdita di guadagno oltre interessi del 3,5% dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi.
Q.
Con scritto del 22 febbraio 2011 l'autorità inferiore ha rinunciato a
prendere posizione riconfermandosi nella decisione impugnata.
R.
Nelle rispettive prese di posizione del 21 marzo 2011, sia il ricorrente
principale sia i ricorrenti adesivi si sono pronunciati per il respingimento
dell'altrui ricorso nonché per l'ammissione del proprio.
S.
Le parti hanno tutte rinunciato a presentare le osservazioni finali.
T.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei
considerandi, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito
della vertenza.
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Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente
gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione
con l'art. 77 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1930
sull'espropriazione (LEspr, RS 711).
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute
nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui
all'art. 37 LTAF, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021).
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1 LEspr e dall'art.
48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui il ricorrente
principale – destinatario della decisione del 10 novembre 2010
dell'autorità inferiore – si è visto accollare delle indennità per
espropriazione, essa è senz'altro legittimato a ricorrere.
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata
con atto tempestivo (art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle
esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
1.5 Giusta l'art. 78 cpv. 2 LEspr, la controparte può, entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione del ricorso principale,
dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e
presentare conclusioni indipendenti. Il legislatore ha istituito tale
possibilità ispirandosi alla procedura civile (DTF 131 II 137 consid. 1.2,
DTF 101 Ib 217 consid. 1; HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das
Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 6 ad art. 78 LEspr).
Per definizione, il ricorso adesivo deve necessariamente tendere ad una
modifica della decisione impugnata a scapito del ricorrente principale e
non può comportare delle conclusioni identiche a quelle prodotte da
quest'ultimo, ne chiedere semplicemente la conferma della decisione
impugnata (DTF 131 II 137 consid. 1.2). In casu, gli espropriati che si
sono visti negare in parte le richieste formulate con l'istanza dell'11
settembre 2008, hanno presentato tempestivamente il loro ricorso
adesivo, concludendo ad un aggravio delle somme di indennità sancite
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con la decisione impugnata. Tuttavia giova ricordare che il ricorso adesivo
è dipendente, per diversi aspetti, dal ricorso principale. In particolare il
ricorso adesivo dev'essere confinato ai punti contestati dal ricorso
principale (HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, op. cit. n. 9a ad art. 78 LEspr).
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 3a ed., Berna 2011, p. 300). I principi della
massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia
limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157,
consid. 1°; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze del TAF del 29
settembre 2009 nella causa A-5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010
nella causa A-344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati).
Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria
di ricorso – anche se dispone di un potere di cognizione completo –
eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratti di
questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni
tecniche (cfr. Sentenza del Tribunale federale 8C_788/2011 del 2 maggio
2012 consid. 5.1.2.; Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-
3037/2011 del 27 marzo 2012 consid. 2, A-(...)2/2010 del 20 gennaio
2012 consid. 2, A-6275/2010 del 27 aprile 2011 consid. 2, A-527/2010 del
19 ottobre 2010 consid. 2, DTAF 2008/23 consid. 3.3).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, come detto, l'autorità inferiore ha
ammesso parzialmente le pretese di indennità avanzate dagli espropriati
accollandole, come di norma, all'espropriante e respingendo tutte le
ulteriori richieste degli espropriati non espressamente regolate nel
dispositivo.
3.2 Con il proprio memoriale di ricorso il ricorrente principale contesta tale
decisione. Anzitutto, il ricorrente principale censura la mancata
motivazione da parte dell'autorità inferiore circa il rifiuto di richiamare
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dall'autorità fiscale grigionese le tassazioni e gli incarti fiscali degli anni
2007 e 2008 di A._______ SA. Detta richiesta era volta a verificare, con
dati aggiornati e immediatamente precedenti al dies aestimandi di fine
2008, il calcolo del valore a reddito del diritto di superficie espropriato.
Pertanto, secondo il ricorrente principale, l'autorità inferiore avrebbe
violato il diritto di essere sentito, avendo da un lato rifiutato implicitamente
di assumere delle prove offerte dal ricorrente e, dall'altro omettendo di
motivare la propria decisione. A suo avviso, ciò costituirebbe già di per sé
un motivo di annullamento della decisione. In secondo luogo, il ricorrente
principale contesta il respingimento dell'eccezione di perenzione delle
pretese formulate in pendenza di causa, a titolo personale, dalla signora
C._______ e dal signor G._______. Infine, il ricorrente principale solleva
tutta una serie di obiezioni circa il metodo di calcolo ed i valori utilizzati
per il computo delle indennità per espropriazione dovute ai singoli
espropriati, che a suo avviso risultano eccessive.
3.3 Dal canto loro, pure i ricorrenti adesivi contestano i valori utilizzati
dall'autorità inferiore per il calcolo delle indennità di espropriazione
ritenendole tuttavia troppo esigue.
4.
Visto quanto precede occorre anzitutto chinarsi sulle eccezioni sollevate
dal ricorrente principale, e meglio la violazione del diritto di essere sentito
circa il rifiuto – immotivato – di richiamare le tassazioni e gli incarti fiscali
degli anni 2007 e 2008 di A._______ SA dall'autorità fiscale grigionese e
la perenzione delle pretese di indennità avanzate a titolo personale dalla
signora C._______ e dal signor G._______. In seguito si dovrà verificare
la bontà del metodo di calcolo rispettivamente dei valori utilizzati per il
computo delle indennità impugnate.
5.
Il ricorrente principale lamenta dapprima una doppia violazione del diritto
di essere sentito, ossia un implicito rifiuto di assumere prove da parte
dell'autorità inferiore e la mancata motivazione per tale comportamento.
5.1 Con il proprio memoriale di ricorso del 10 dicembre 2010, il ricorrente
principale sostiene che l'autorità inferiore non avrebbe dato seguito –
senza spiegazioni – alla sua richiesta di richiamare dall'autorità fiscale
grigionese anche le tassazioni e gli incarti fiscali della A._______ SA
relativi agli anni 2007 e 2008. Tale rivendicazione era finalizzata alla
verifica del calcolo del valore a reddito del DS espropriato con dati
aggiornati e immediatamente precedenti il dies aestimandi di fine 2008.
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Con presa di posizione del 21 marzo 2011 gli espropriati hanno affermato
in buona sostanza che nel caso concreto le prove offerte dall'espropriante
non sono atte a chiarire i fatti, posto che l'accertamento del valore a
reddito è avvenuto sulla base di altri documenti allestiti dall'ufficio tecnico
del Cantone dei Grigioni (ex rappresentante del ricorrente Principale).
5.2 L'obbligo di motivazione ed il diritto di fare assumere delle prove
derivano dal diritto di essere sentito. Il diritto di essere sentito, sancito
dagli art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101) e 6 cifra 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101), costituisce un aspetto importante e specifico del principio
generale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1
CEDU. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29
cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale,
negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie costituzionali di
procedura (MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf
rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna
2000, pag. 202 e segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux,
2a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, Procédure
administrative, Berna 2000, pag. 207 segg.; Ulrich HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo
2010, pag. 384 segg.; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz,
Berna 2005, pag. 285 segg.).
Per quanto attiene al diritto di fare assumere delle prove, esso è ancorato
all'articolo 33 PA; l'art. 29 cpv. 2 Cost. conferisce lo stesso diritto alle parti
(sentenza del TF 1C_95/2007, consid. 6.1, del 23 luglio 2007).
Il diritto di essere sentito, dunque, comporta anche quello di fare
amministrare delle prove (art. 33 PA). Questa garanzia consente alla
parte di formulare offerte di prove pertinenti, di esigere che sia dato
seguito a queste offerte e di assistere all'amministrazione delle prove
essenziali dell'autorità o di un'altra parte (DTF 135 I 187, consid. 2.2; DTF
134 I 140, consid. 5.3; DTF 133 I 270, consid 3.1; sentenza del Tribunale
federale 1C_187/2010, del 1° febbraio 2011, consid. 4.1; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., pag. 296 e segg.; PATRICK SUTTER, in:
Kommentar VwVG, ad art. 33 PA). Conformemente all'art. 33 PA,
l'autorità ammette le prove offerte dalla parte se appaiono idonee a
chiarire i fatti. Questi ultimi sono da determinarsi in base
all'interpretazione – eseguita dall'autorità – del diritto applicabile. Di
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Pagina 13
conseguenza, l'autorità può tranquillamente eseguire un apprezzamento
anticipato delle prove per decidere se – in base alla sua interpretazione
della legge – il fatto di cui si chiede l'amministrazione della prova sia
pertinente o meno per risolvere il caso. L'autorità può quindi anche porre
un termine all'istruzione della causa quando giudica che il fatto da
accertare non è importante per l'esito del litigio (DTF 126 I 15,
consid. 2a/aa; sentenza del Tribunale federale 2A_404/2002, del
9 febbraio 2007, consid. 4.1). Un tale apprezzamento anticipato delle
prove è di conseguenza perfettamente lecito e non viola in nessun modo
il diritto di essere sentito, fintanto che l'apprezzamento delle prove non è
arbitrario (sentenza del Tribunale federale 2C_643/2010, del 1° febbraio
2010, consid. 5.3) di conseguenza, il solo rifiuto di amministrare delle
prove non costituisce per niente ipso facto una violazione del diritto di
essere sentito.
Il diritto di essere sentito – e di conseguenza i vari aspetti che comporta –
è una garanzia di natura formale. Una sua lesione comporta di regola
l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla
fondatezza materiale del ricorso. Si rende quindi necessario esaminare
immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 135 I 187,
consid. 2.2, sentenza del Tribunale federale 2P.67/2000, del 19 settembre
2000, consid. 2a; DTF 124 V 183, consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a
con rinvii; sentenza del TF 2P.67/2000 del 19 settembre 2000; sentenza
del TAF, A-6575/2009 dell'8 novembre 2012, consid. 3.1; sentenza del
TAF, A-2013/2006 dell'11 dicembre 2009, consid. 6).
5.3 Come già considerato qui sopra, il diritto di essere sentito comporta
l'obbligo da parte di un'autorità di motivare, almeno in modo succinto, le
decisioni rese (DTF 130 II 530 consid. 4.3; decisione del Tribunale
amministrativo federale A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 7.1).
Tale obbligo non impone all'autorità di esporre e di discutere tutti i fatti, i
mezzi di prova e le censure sollevate (DTF 126 I 97 consid. 2b); tuttavia è
necessario che l'autorità citi i motivi su cui fonda il suo ragionamento e
che l'hanno condotta alla decisione presa. La motivazione addotta deve
infatti permettere all'interessato ed a un'eventuale autorità di ricorso di
rendersi conto della portata e della correttezza della decisione che lo
concerne (DTF 133 III 439 consid. 3.3; DTF 130 II 530 consid. 4.3; DTF
129 I 232 consid. 3.2 segg.; DTF 126 I 97 consid. 2b; decisioni del
Tribunale amministrativo federale A-1752/2006 del 22 novembre 2007,
consid. 3.3; A-1591-2006 del 10 settembre 2008 consid. 7.1; GIOVANNI
BIAGGINI, Kommentar BV, Zurigo 2007, ad art. 29 no. 6 e no. 25; LORENZ
KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht, Berna 1998, pag. 94 segg.).
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 14
In concreto, la motivazione della decisione impugnata circa la mancata
assunzione dei documenti fiscali richiesti dall'espropriante è
manifestamente carente per consentire al ricorrente di comprenderne la
portata e di deferirla all'istanza superiore. Dalla decisione impugnata non
si evince per quale motivo l'autorità di prima istanza non ha ritenuto
necessario assumere gli incarti fiscali più recenti richiesti
dall'espropriante. Ciò, a mente dello Scrivente Tribunale, costituisce una
violazione del diritto di essere sentito.
5.4 Posto quanto precede è comunque necessario sottolineare che la
regola dell'annullamento della decisione impugnata in caso di violazione
del diritto di essere sentito comporta un'eccezione: tale vizio può essere
sanato quando l'autorità di ricorso dispone dello stesso potere d'esame
dell'autorità precedente e che la parte può quindi esercitare i suoi diritti
nella medesima misura (DTF 133 I 201, consid. 2; DTF 129 I 129,
consid. 2.2.3; DTF 126 I 68, consid. 2; sentenza del Tribunale federale
1C_104/2010, del 29 aprile 2010, consid. 2.1). La riparazione della
decisione viziata dovrebbe tuttavia costituire un'eccezione e in linea di
massima dovrebbe essere esclusa quando, nella fattispecie, la violazione
dei diritti di parte è stata particolarmente grave (sentenze del Tribunale
federale 1C_452/2009, del 10 marzo 2010, consid. 2.2; 1C_265/2009, del
7 ottobre 2009, consid. 2.3; DTF 126 I 68, consid. 2). Infine, però,
l'autorità di ricorso può sanare il vizio quando il rinvio della causa
all'autorità precedente costituirebbe una vana formalità e allungherebbe
inutilmente la procedura (DTF 133 I 201, consid. 2.2 e sentenza del
Tribunale federale 1C_265/2009, consid. 2.3).
Come già considerato sopra (cfr. prec. consid. 2), lo scrivente Tribunale,
in virtù dell'art. 49 PA, dispone dello stesso potere di cognizione
dell'autorità di prima istanza ed una riparazione della violazione del diritto
di essere sentito non è esclusa.
5.5 Come già considerato poc'anzi, secondo l'articolo 33 cpv. 1 PA, la
parte ha il diritto di fare assumere prove dall'autorità amministrativa e
anche dallo scrivente Tribunale. Questo diritto esiste accanto alla
massima d'ufficio che regge ogni procedura amministrativa (art. 12 PA). Il
diritto in questione non comporta l'obbligo incondizionato all'assunzione
delle stesse ed è comunque subordinato alle tre condizioni seguenti:
l'offerta o la richiesta di prove deve portare su fatti pertinenti
(giuridicamente importanti), e quindi suscettibili d'influenzare l'esito della
procedura; deve essere necessaria (non è necessario comprovare un
fatto che già si evince dall'incarto o che comunque è pacifico o notorio);
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 15
deve essere atta a comprovare i fatti di cui si prevale la parte (DTF 131 I
153, consid. 3).
Conformemente a quanto previsto dall'art. 33 cpv. 1 PA, "l'autorità
ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti". Da
quanto precede, si evince che l'autorità gode di un ampio potere
d'apprezzamento nel decidere se assumere o meno una prova. Sulla
base della dottrina e di una giurisprudenza costante, l'autorità può
procedere ad un apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di
non assumerla, se ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è
atta a fondare, modificare o influenzare la decisione da prendere, nel
senso che le prove già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua
intima convinzione (PATRICK SUTTER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo/San Gallo 2008, pag. (...)
segg.; DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B-2213/2006).
Posto quanto precede, occorre tuttavia considerare anche l'art. 13 PA, il
quale impone alla parte di collaborare alla constatazione dei fatti (cfr.
CHRISTOPH AUER, in Kommentar VwVG, ad. art. 13 PA, in partic. n.m. 13
e 17 segg).
5.6 Di conseguenza, malgrado esista una carenza nella motivazione
espressa o meglio omessa dall'autorità inferiore, lo scrivente Tribunale
non annullerà la decisione impugnata avendo la possibilità – che
svilupperà in seguito (cfr. consid. 8) – di sanare il vizio procedurale.
6.
Come detto, il ricorrente principale solleva tra le altre cose l'eccezione di
perenzione in relazione alle pretese di risarcimento reclamate a titolo
personale dalla signora C._______ e dal signor G._______ e meglio
l'indennità per la perdita di reddito occasionata dall'espropriazione della
loro attività.
6.1 Il termine, durante il quale i proprietari espropriati devono presentare
le proprie pretese di indennità per la costituzione o il deprezzamento di un
diritto o per qualsiasi altro danno derivante dall’espropriazione (art. 36
lett. a-c LEspr), è perentorio (DTF 116 Ib 386 consid. 3a, DTF 113 Ib 38
consid. 3, DTF 105 Ib 9, DTF 100 Ib 202 e segg.; per le opposizioni cfr.
DTF 111 Ib 284 consid. 3a, DTF 104 Ib 341 consid. 3a). Le richieste di
risarcimento che non vengono presentate nel termine (art. 31 cpv. 1
LEspr) o – in caso di successiva notifica degli avvisi personali – entro il
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 16
termine più lungo dell'art. art. 31 cpv. 2 LEspr, vengono considerate
generalmente perente, a meno che uno dei motivi citati dall'art. 41 cpv. 1
LEspr per la successiva notifica delle pretese di indennità sia dato e
l'ulteriore termine di perenzione dell'art. 41 cpv. 2 LEspr sia stato
rispettato.
6.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha stabilito che, entro il
termine per le opposizioni e le notificazioni – scadente il 19 dicembre
2001 –, la CE fu B._______ ha chiesto un'indennità ("prudenziale ed
omnicomprensiva") di 3,5 milioni di franchi, mentre A._______ SA
("cautelativamente") 8 milioni di franchi, comprensivi di eventuali
indennità per la cessazione dell'attività da parte della signora C._______
e di G._______, amministratori e dipendenti di A._______ SA. Dunque la
CFS ha ritenuto che "la notifica dei coniugi C._______ e G._______ è
compresa in quella – tempestiva – presentata dalla superficiaria
A._______ SA". L'autorità inferiore fa pure riferimento alla convenzione
agli atti, già sottoscritta – senza particolari riserve e menzionante l'art. 30
LSN –, con cui è stato proposto di riconoscere un'indennità per perdita di
guadagno. Essa ne discende dunque un abuso da parte dell'espropriante
che è entrato nel merito della pretesa in questione senza alcuna riserva.
Con il proprio memoriale di ricorso, il ricorrente principale ha lamentato la
mancanza più assoluta della notifica delle pretese in oggetto. Secondo il
ricorrente principale, infatti, delle pretese di risarcimento formulate a titolo
personale dalla signora C._______ e dal signor G._______ non v'è
traccia nell'incarto. Esso ritiene che con la decisione impugnata, l'autorità
inferiore abbia considerato, a torto, che le pretese di indennità avanzate
dalla A._______ SA potessero essere considerate, in parte, come
formulate a titolo personale dai signori C._______ e G._______. Inoltre
censura l'abuso contestatogli dalla CFS in quanto quest'ultima avrebbe
fatto riferimento ad atti costituenti una proposta di convenzione bonale e
quindi estranea alla presente procedura giudiziaria.
Dal canto loro, gli espropriati interessati respingono le allegazioni del
ricorrente principale, ribadendo che la richiesta di indennità per i signori
C._______ ed G._______ era già contenuta, come – a loro avviso –
correttamente interpretato dall'autorità inferiore, nell'opposizione del 19
dicembre 2001.
6.3 Con atto di opposizione del 19 dicembre 2001, A._______ SA ha
chiesto un'indennità di franchi 8'000'000.-, motivando che "[…] per quanto
riguarda la A._______ SA, occorre prevedere una totale cessazione
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 17
dell'attività […] e che a tale titolo occorrerà pertanto considerare
nell'esproprio: la cessazione totale dell'attività della A._______ SA e
l'obbligo di cessazione dell'attività dei coniugi C._______ e G._______
che sono amministratori e gestori in proprio e a tempo pieno della
A._______ SA. Entrambi sono dipendenti della ditta". Pure nel petitum di
tale atto viene specificato che "con l'esproprio della particella (DS n. (...),
ndr.) andranno considerate tutte le indennità relative alla cessazione di
attività e alle connesse inconvenienze che deriveranno alla A._______ SA
ed ai titolari ed amministratori della società stessa".
6.4 Nella LEspr, lex specialis applicabile al caso concreto, non esistono
particolari disposti che regolano la rappresentanza ed in particolare che
vietano a A._______ SA di rappresentare i propri titolari ed
amministratori. Nemmeno si evince dalla lettura di detta legge che le
pretese di indennità per espropriazione a titolo personale debbano essere
avanzate personalmente dai singoli espropriati interessati. In casu,
A._______ SA, con opposizione del 19 dicembre 2001, ha formalmente
avanzato delle pretese di indennità per espropriazione sia per se stessa
sia a favore dei signori C._______ e G._______, suoi titolari ed
amministratori. Essi, in quanto a loro volta espropriati, sono legittimati ad
inoltrare delle pretese di indennità, poco importa se la loro richiesta è
stata fatta personalmente o tramite un terzo che li rappresenta. A ciò
aggiungasi che il divieto di formalismo eccessivo derivante dall'art. 29
cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost, RS 101) si oppone al rigore procedurale nel rispetto della
forma che appare esagerato, non giustificato da alcun interesse legittimo
e che risulta fine a se stesso complicando – o addirittura impedendo – la
realizzazione del diritto materiale (DTF 128 II 139 consid. 2a pag. 142,
DTF 127 I 31 consid. 2a/bb). Viste tali premesse, posto che
nell'opposizione del 19 dicembre 2001 figura espressamente la richiesta
di indennità a favore dei signori C._______ e G._______, a mente dello
scrivente Tribunale l'accoglimento dell'eccezione sollevata dal ricorrente
principale non solo è infondata, ma costituirebbe, in ogni caso, un
formalismo eccessivo.
6.5 Di conseguenza, l'eccezione sollevata dal ricorrente principale di
perenzione della richiesta di indennità a titolo personale dei signori
C._______ e G._______ – la cui bontà va piuttosto verificata nel merito
della causa – dev'essere respinta.
7.
Come visto in precedenza (cfr. fatti, punto M), con decisione del 10
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 18
novembre 2010 l'autorità inferiore ha stabilito, in particolare, che
l'espropriante è tenuto a versare, nei modi e nei termini previsti dalla
legge, diverse indennità. Al fine di semplificarne l'analisi lo scrivente
Tribunale procederà alla trattazione punto per punto delle singole pretese
di indennità.
L'indennità dovuta deve commisurarsi seguendo il principio ancorato
nell'art. 16 LEspr ed i criteri specificati negli art. 19 e segg. della stessa
legge. Pertanto l'espropriazione non può aver luogo che verso piena
indennità e nel fissarla devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi
subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi
diritti. In particolare essa deve comprendere l'intero valore venale del
diritto espropriato e l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso
ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione.
La giurisprudenza non ha favorito un'interpretazione restrittiva del
principio della piena indennità. In particolare, il fatto di tener conto
dell'"interesse dell'espropriato" ha imposto una nozione interamente
"soggettiva" del pregiudizio, ciò significa che tiene conto della situazione
in cui si trova l'espropriato (DTF 91 I 437, consid. 4). Non è dunque in
funzione della posizione dello Stato che viene versata l'indennità. Se tale
fosse il caso, si terrebbe conto soltanto dell'oggetto espropriato, unico
elemento che viene trasferito in favore della collettività. È invece tutto il
patrimonio dell'espropriato ad essere determinante nel contesto dell'art.
19 LEspr. In realtà, quest'ultima disposizione lascia poco margine di
manovra allo scrivente Tribunale nell'interpretazione della nozione di
piena indennità. Persino il suo testo prescrive di optare per un
risarcimento soggettivo (cfr. RAPHAËL EGGS, Les "autres préjudices" de
l'expropriation, Tesi, Ginevra, 2013, pag. 86).
Nell'esame del patrimonio dell'espropriato, l'indennità non deve condurre
ne ad un impoverimento ne ad un arricchimento. Essa deve collocare
l'espropriato in una situazione economicamente equivalente a quella di
cui avrebbe beneficiato senza l'espropriazione (cfr. DTF 95 I 454,
consid. 2, DTF 93 I 554, Consid. 3; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 4 ad art. 16
LEspr, e rif. cit.). Questa esigenza d'equivalenza economica deriva dal
ruolo della garanzia della proprietà da un punto di vista economico
RHINOW R., § 35 Wirtschafts- und Eigentumsverfassung, in
THÜRER/AUBERT/MÜLLER (edit.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo
2001, pag. 573; BIAGGINI G., §221, Eigentumsgarantie, in MERTEN/PAPIER
(edit.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, T. VII/2,
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 19
Grundrechte in der Schweiz und in Liechtenstein, Zurigo/San Gallo 2007,
n. 35, pag. 535). La funzione stabilizzatrice di questa garanzia esige che
l'espropriazione sia economicamente neutra. L'esigenza dell'equivalenza
economica costituisce la regola essenziale che deriva dal principio della
piena indennità (RAPHAËL EGGS, Op. cit., pag. 87).
I differenti punti di vista che possono essere presi in conto non devono
condurre ad un cumulo. Il calcolo dell'indennità può infatti avvenire sulla
base di differenti valori o differenti ipotesi di utilizzo del fondo. Un
espropriato può per esempio aver progettato di vendere il suo bene; può
anche avere previsto di continuare a sfruttarlo. Questi due scenari non
possono essere realizzati simultaneamente e non possono dunque
essere cumulati. Allo stesso modo, non è possibile considerare nello
stesso tempo diverse alternative per un utilizzazione migliore
dell'immobile. Se tale fosse il caso, l'espropriato uscirebbe arricchito
dall'indennizzo. Secondo un approccio logico, ciò implica che le ipotesi
considerate come base di calcolo dell'indennità non devono escludersi
(cfr. DTF 113 Ib 39 consid. 2a; Sentenze del TF 1C.450/2012 del 7 agosto
2013, consid. 7.1; 1E.16/1998 del 6 dicembre 1999, consid. 2a/aa;
RAPHAËL EGGS, Op. cit., pag. 91).
Quando un'impresa viene espropriata e non può essere ricollocata
altrove, la giurisprudenza ammette il versamento, per un periodo
transitorio, di un'indennità per perdita di reddito o di profitto oltre a quella
concessa per il valore venale che comprende unicamente la perdita dei
mezzi di produzione. Si tratta infatti di risarcire l'espropriato di cui la
capacità di lavoro e lo spirito d'impresa rimangono intatti, ma che deve
comunque trasferire la sua attività a causa dell'espropriazione. Ciò
implica tuttavia che l'espropriato sia lui stesso gerente, poiché occorre
prendere in considerazione l'intervallo di tempo durante il quale egli
possa ritrovare un luogo ove ristabilire la propria azienda e cominciare
l'attività fino al raggiungimento di un rendimento equivalente a quello
precedente all'espropriazione (cfr. Sentenze del TF 1C.450/2012 del 7
agosto 2013, consid. 7.1; 1E.16/1998 del 6 dicembre 1999, consid. 2c).
7.1 Si ritiene opportuno cominciare dalla voce di indennità relativa
all'esproprio dei fondi n. (...) e (...) RFD di I._______ di proprietà dei
signori C._______, D._______, E._______ e F._______, tutti componenti
della CE fu B._______. Detti fondi sono gravati dal diritto di superficie
(part. n. (...) DS) di cui è titolare A._______ SA.
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 20
7.1.1 Con opposizione del 19 dicembre 2001 relativa al progetto di
circonvallazione di I._______, la CE fu B._______ ha chiesto all'ente
espropriante un'indennità "prudenziale ed omnicomprensiva" di 3,5 milioni
di franchi.
Con istanza dell'11 settembre 2008, i qui ricorrenti adesivi hanno adito la
Commissione federale sollecitando una procedura volta all'indennizzo
delle parti espropriate e l'immediato pagamento, a titolo di anticipo,
dell'indennità minima presumibile di espropriazione pari a franchi
2'729'450.- ai sensi dell'art. 19bis cpv. 2 LEspr. Pretendendo, in
particolare per i fondi n. (...) e (...) un anticipo di franchi 566'000.-
rispettivamente franchi 46'000.-.
A quello stadio della procedura, infatti, l'espropriante aveva elaborato tre
convenzioni che regolavano le espropriazioni in oggetto. In particolare,
una di esse prevedeva un risarcimento di franchi 566'000.- per l'esproprio
della part. n. (...) in favore della CE fu B._______, mentre un'altra
contemplava un indennizzo di franchi 46'000.- per l'esproprio della part.
n. (...) in favore dei signori C._______, D._______, E._______ e
F._______.
Con decisione del 9 dicembre 2008 l'autorità inferiore, ai sensi
dell'art. 19bis cpv. 2 LEspr, ha assegnato ai signori C._______,
D._______, E._______ e F._______ – tutti componenti la CE fu
B._______ – una somma pari a 882'690.- franchi per l'espropriazione
delle part. n. (...) e (...) RFD di I._______. Tale somma costituisce
l'importo presumibile dell'indennità per il valore venale.
A seguito dell'udienza tenutasi a I._______ in data 27 ottobre 2009, gli
espropriati hanno dettagliato le loro richieste di indennità. Essi hanno
chiesto, in particolare, franchi 1'853'160.- per l'espropriazione delle part.
n. (...) e (...).
Con osservazioni del 9 dicembre 2009 l'espropriante ha proposto franchi
557'560.- per l'espropriazione delle part. n. (...) e (...).
7.1.2 Con decisione del 10 novembre 2010 l'autorità inferiore ha stabilito,
in particolare, che l'espropriante è tenuto a versare, nei modi e nei termini
previsti dalla legge, ai componenti della CE fu B._______, la somma di
franchi 404'261.- per l'espropriazione totale e definitiva delle part. n. (...) e
(...) RFD di I._______, ritenuto che gli espropriati restituiranno la somma
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 21
eccedente di franchi 478'782.- sulla quale matureranno gli interessi del
5% da quando la presente decisione sarà divenuta definitiva.
Quo alle particelle oggetto dell'espropriazione, l'autorità inferiore ha
anzitutto ritenuto che il diritto di superficie (DS n. (...)) e i fondi da esso
gravati (part. n. (...) e (...) RFD di I._______) vanno indennizzati
separatamente in quanto oggetti distinti, precisando che la somma delle
due indennità non può in ogni caso essere superiore a quella che
spetterebbe al proprietario nel caso in cui il fondo fosse libero
dall'aggravio.
Relativamente alle particelle n. (...) e (...) RFD di I._______, la CFS ha
tenuto conto del fatto che i terreni in questione sono adibiti a campeggio
e, per questo, dotati di importanti infrastrutture per la ricezione e il
soggiorno di turisti nonché per attività di svago e sportive destinate non
solo ai turisti, ma anche agli abitanti della regione. Pertanto il valore di
detti terreni è stato situato a metà strada tra il valore agricolo e quello
edilizio pieno. Partendo dalla media delle contrattazioni per gli anni 2006-
2008 nella regione, e considerato un valore di franchi 210.- al m2 per la
zona edilizia e un valore di franchi 30.- al m2 per la zona agricola,
l'autorità inferiore ha decretato un valore di franchi 100.- al m2 per i
terreni oggetto del presente ricorso, e questo anche per la parte fuori
zona edificabile.
Dunque, il canone del DS di franchi 6'000.- è stato moltiplicato per un
fattore 16,432721 (tenuto conto dei 33 anni restanti e del tasso di
interesse del 5%) ed infine è stato sommato al valore scontato del terreno
(valore pieno moltiplicato per un fattore di sconto 0,1998725). Di qui il
valore della particella alla data determinante (28 ottobre 2008, data
dell'udienza di conciliazione) pari a franchi 404'261.-.
7.1.3 Con ricorso del 10 dicembre 2010 il ricorrente principale ha adito il
Tribunale amministrativo federale chiedendo in particolare la riforma della
succitata decisione dell'autorità inferiore nel senso che l'espropriante è
tenuto a versare, nei modi e nei termini previsti dalla legge, ai componenti
della CE fu B._______ l'importo di franchi 404'261.- per l'espropriazione
totale e definitiva delle part. n. (...) e (...) RFD di I._______, ritenuto che
gli espropriati restituiranno la somma eccedente di franchi 478'782.- sulla
quale matureranno gli interessi usuali del diritto espropriativo a partire dal
28 dicembre 2008, trasferimento di proprietà per pagamento e del 5% da
quando la presente decisione sarà divenuta definitiva.
A-8536/2010, A-477/2011
Pagina 22
Per quanto riguarda l'indennità concessa dall'autorità inferiore per
l'espropriazione delle part. n. (...) e (...) RFD di I._______, dunque, il
ricorrente principale non contesta l'importo calcolato, bensì gli interessi
usuali del diritto espropriativo che corrono sulla somma da restituire, nel
senso che gli stessi maturano a far tempo dal trapasso di proprietà
intervenuto in base all'art. 19 bis LEspr. Ciò sarebbe stato correttamente
menzionato nei considerandi della decisione impugnata, ma non riportato
nel dispositivo.
7.1.4 Con ricorso adesivo del 10 gennaio 2010 gli espropriati nonché
ricorrenti adesivi hanno chiesto la riforma della succitata decisione della
CFS nel senso che l'espropriante è tenuto a versare, nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ai componenti della CE fu B._______ franchi
986'450.- per l'espropriazione totale e definitiva delle part. n. (...) e (...)
RFD di I._______, ritenuto che sull'importo ancora da versare di franchi
103'407.- corre un interesse al 3,5% dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre
2009 e del 3% in poi.
I ricorrenti adesivi contestano sostanzialmente il valore del terreno
espropriato stabilito dalla CFS, ritenuto troppo basso sia perché frutto di
un calcolo errato sia perché ripreso – senza essere indicizzato – da una
vecchia sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Ticino.
Inoltre gli espropriati ritengono che il tasso di interesse debba essere
riconsiderato e fissato ad un massimo del 3% (invece del 5% decretato
con la decisione impugnata). A ciò, infine, si dovrebbe sì sommare la
capitalizzazione del canone per il DS, ma con un fattore più alto dovuto
alla modifica del tasso di interesse.
7.1.5 Come visto in precedenza (cfr. consid. 1.5) Il ricorso adesivo non ha
portata ed efficacia autonome. Pertanto, se l'indennità attribuita dalla
Commissione di stima per una determinata particella, che non forma
un'unità economica con le altre, non è contestata dal ricorrente principale,
la controparte non può impugnarla in via adesiva (DTF 97 I 766).
Nella fattispecie, quo all'indennità per l'espropriazione delle part. n (...) e
(...) RFD di I._______, dagli atti emerge chiaramente che il ricorrente
principale non contesta l'importo stabilito dall'autorità inferiore ma si limita
soltanto a censurare il computo degli interessi che corrono sulla somma
da restituire, nel senso che gli stessi maturano – al tasso usuale di
espropriazione - a far tempo dal 28 dicembre 2008 cioè dal trapasso di
proprietà intervenuto in base all'art. 19 bis cpv. 2 LEspr e non soltanto
quelli del 5% a partire dalla crescita in giudicato della decisione
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Pagina 23
impugnata. D'altro canto i ricorrenti adesivi non solo, a loro volta,
propongono un diverso computo degli interessi, ma chiedono un'indennità
– pari a franchi 986'450.- – più elevata di quella decretata dall'autorità
inferiore.
Ciò stante, l'espropriante non ha impugnato la decisione della CFS sul
punto riguardante l'indennità per le part. (...) e (...), mentre l'espropriato
l'ha impugnata solo con ricorso adesivo. Poiché quest'ultimo non ha
portata ed efficacia autonome, ma dipende dal ricorso principale, ne
consegue che esso è irricevibile, nella misura in cui chiede una maggiore
indennità per oggetti per i quali il ricorrente principale ha accettato il
giudizio dell'istanza inferiore.
Resta pertanto da valutare la questione degli interessi che corrono sulla
somma – pari a franchi 478'782.- – che i componenti della CE fu
B._______ devono restituire all'espropriante in virtù dell'anticipo
eccessivo stabilito con decisione ex art 19bis cpv. 2 LEspr del 9 dicembre
2008.
All'art. 19bis cpv. 4 LEspr, prima frase, il legislatore ha espressamente
stabilito che, se l'indennità definitiva supera l'importo già pagato a titolo
provvisorio in virtù del cpv. 2, l'eccedenza deve fruttare interesse al
saggio usuale, dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello
del pagamento. La legge è invece silente per il caso inverso, ossia
quando l'indennità definitiva è inferiore a quella provvisoria: per questi
casi, come s'è visto, il legislatore ha sancito l'obbligo di restituzione,
omettendo però qualsiasi indicazione sull'eventuale interesse a favore
dell'espropriante. Dai lavori parlamentari e commissionali risulta che il
silenzio fu voluto: il legislatore intese lasciare la soluzione alla
giurisprudenza, essendo configurabili tanto casi in cui il pagamento di un
interesse si giustifica, tanto casi nei quali esso non è opportuno (cfr.
Boll.uff. CSt 1971, seduta dell'8 marzo 1971, pag. 100, relatore Dillier).
Pertanto, il versamento di un interesse sull'importo da restituire
all'espropriante - per il periodo compreso tra il pagamento provvisorio e la
fissazione dell'indennità definitiva - non va quindi da sé. In queste
circostanze, se l'espropriante è dell'avviso che l'interesse gli è dovuto, si
deve richiedere ch'egli ne formuli esplicita domanda (cfr. DTF 108 Ib 502
e rif. cit.).
In concreto, come correttamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. consid.
15 della decisione impugnata), l'espropriante non ha presentato precise
conclusioni a questo proposito, per cui lo scrivente Tribunale non ha
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motivo di statuire l'obbligo di pagare un interesse per il periodo anteriore
alla crescita in giudicato di questa decisione. Sulla somma di franchi
478'782.- che i componenti della CE fu B._______ devono restituire
all'espropriante sarà di conseguenza dovuto soltanto l'interesse del 5%
dalla decorrenza dell'obbligo di restituzione, ossia dalla data della crescita
in giudicato della sentenza dello scrivente Tribunale, e non come richiesto
dal ricorrente principale a partire dal 28 dicembre 2008, data del
trasferimento di proprietà per pagamento.
7.1.6 Pertanto, per quel che concerne l'indennità relativa
all'espropriazione delle part. n. (...) e (...) RFD di I._______, il ricorso
adesivo è irricevibile, mentre il ricorso principale è respinto. Di
conseguenza, l'importo pari a franchi 404'261.- stabilito dall'autorità
inferiore dev'essere confermato. I componenti della CE fu B._______
sono tenuti a restituire la somma – di franchi 478'782.- –eccedente
l'anticipo già ricevuto in virtù della decisione ex art. 19bis cpv. 2 LEspr, del
9 dicembre 2008, sulla quale matureranno gli interessi del 5% da quando
la presente decisione sarà divenuta definitiva.
7.2 In secondo luogo va verificata l'indennità, in favore di A._______ SA,
relativa all'espropriazione del diritto di superficie n. (...).
7.2.1 Entro il termine per le opposizioni e le notificazioni, A._______ SA
ha avanzato ("cautelativamente") la pretesa di franchi 8'000'000.- in
proprio favore comprendente eventuali indennità per la cessazione
dell'attività dei signori C._______ e G._______, amministratori e
dipendenti della A._______ SA.
In occasione della già citata istanza dell'11 settembre 2008, con la quale i
ricorrenti adesivi hanno richiesto un anticipo complessivo ex art. 19bis
cpv. 2 LEspr pari a franchi 2'729'450.-, A._______ SA ha quantificato
l'anticipo relativo al all'esproprio del diritto di superficie in franchi
1'660'000.-.
Come per le part. n. (...) e (...), l'espropriante aveva elaborato una
convenzione per regolare definitivamente anche la questione del diritto di
superficie. Con essa l'USTRA aveva proposto, tra le altre cose, a
A._______ SA – che non ha accettato – un'indennità di franchi
1'660'000.-.
Con decisione del 9 dicembre 2008 l'autorità inferiore, ha assegnato a
A._______ SA una somma pari a 1'017'308.- franchi come anticipo, ai
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sensi dell'art. 19bis cpv. 2 LEspr, per l'espropriazione del DS n. (...) RFD
di I._______.
Quando gli espropriati hanno dettagliato le loro richieste di indennità.
A._______ SA ha chiesto, in particolare, franchi 3'336'440.- per
l'espropriazione della part. n. (...) (DS).
Con osservazioni del 9 dicembre 2009, per detto fondo, l'espropriante ha
proposto franchi 557'560.- in via principale e franchi 674'580 in via
subordinata.
7.2.2 Con decisione del 10 novembre 2010 l'autorità inferiore ha stabilito,
in particolare che, l'espropriante è tenuto a versare, nei modi e nei termini
previsti dalla legge, a A._______ SA, la somma di franchi 1'971'141.- per
l'espropriazione totale e definitiva della part. n. (...) (DS) RFD di
I._______, ritenuto che sull'importo di franchi 953'833.- (che eccede
l'anticipo versato ex art. 19bis cpv. 2 LEspr) corre l'interesse al saggio
usuale stabilito da Tribunale federale a partire dal giorno del trasferimento
della proprietà sino a quello del pagamento.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 7.1.2) l'autorità inferiore ha
impostato, a ragione, il proprio ragionamento partendo dal principio che il
diritto di superficie (DS n. (...)) e i fondi da esso gravati (part. n. (...) e (...)
RFD di I._______) vanno indennizzati separatamente in quanto oggetti
distinti, precisando che la somma delle due indennità non può in ogni
caso essere superiore a quella che spetterebbe al proprietario nel caso in
cui il fondo fosse libero dall'aggravio.
La CFS ha proceduto anzitutto al calcolo del valore del DS. In primo
luogo ha stabilito il reddito netto dagli immobili, sottraendo dalle entrate
lorde (franchi 387'840.-) il canone di superficie (franchi 6'000.-), affitto
comune (franchi 300.-), le spese di gestione e affitti [(60%) franchi
232'704.-] e l'ammortamento [(10%) franchi 38'784.-]. In ragione del
tempo rimanente alla scadenza del DS, essa ha quindi proceduto a
moltiplicare il reddito netto di cui sopra (franchi 110'052.-) per un fattore
16,432721 (cfr. WILHELM STAUFFER/THEO SCHAETLE, Tables de
capitalisation, Zurigo 2001, tabella n. 48, pag. 462), ottenendo un importo
di franchi 1'808'454.-. A questo ha in seguito sommato il valore scontato
dell'indennità di riversione o meglio dell'equa indennità dell'art. 779d CC.
Tale somma ammonta, secondo i calcoli dell'autorità inferiore, a franchi
162'687.- posto che il valore venale (franchi 1'017'308.-) va moltiplicato
per il fattore di sconto per un'indennità che giunge a scadenza dopo 33
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anni (0,1999 cfr. USECE/SEK/SVIT, Le manuel suisse de l'estimateur,
2005, tabella n. 23, pag. 265) nonché per l'80% del valore venale stesso
(0,8 cfr. USECE/SEK/SVIT, op. cit., pag. 127).
7.2.3 Con il proprio memoriale di ricorso, chiedendo la riforma della
decisione impugnata, il ricorrente principale pretende in particolare che
l'espropriante sia tenuto a versare a A._______ SA franchi 1'017'308.- per
l'espropriazione totale e definitiva della particella n. (...) RFD di I._______;
importo già soluto in base alla decisione della CFS del 9 dicembre 2008.
In sunto, a proposito dell'indennità relativa al diritto di superficie, il
ricorrente principale ammette – ancorché lo ritenga generoso – l'importo
di franchi 1'017'308.- corrispondente al valore degli edifici oggetto del DS
al momento determinante. Egli contesta tuttavia che ad esso debba
essere sommata l'indennità di riversione – che costituirebbe a suo dire un
doppione – in quanto dai conti economici di A._______ SA emergerebbe
l'inutilità del calcolo del valore a reddito del DS in questione, che sarebbe
in ogni caso inferiore al suo valore oggettivo. Stando al ricorrente
principale, inoltre, l'autorità inferiore avrebbe ignorato i dati agli atti
operando, arbitrariamente, delle proprie valutazioni senza indicare le fonti
dei dati effettivamente utilizzati.
7.2.4 In sede di ricorso adesivo gli espropriati chiedendo anch'essi –
come già visto in precedenza – la riforma della decisione della CFS,
hanno altresì reclamato, tra le altre cose, una somma di franchi
2'536'714.- in favore di A._______ SA per l'espropriazione totale e
definitiva della particella n. (...) RFD di I._______, ritenuto che sull'importo
– a saldo – di franchi 1'519'406.- corre l'interesse al saggio usuale
stabilito da Tribunale federale a partire dal giorno del trasferimento della
proprietà sino a quello del pagamento.
Quo all'indennità dovuta per il DS (n. (...)) i ricorrenti adesivi non
contestano il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità inferiore quanto
piuttosto il tasso di interesse adottato per la capitalizzazione del reddito
dell'immobile nei 33 anni a venire. Gli espropriati lo considerano
eccessivo per rapporto ai tassi di interesse attualmente proposti dal
mercato, ritenendo più equo un tasso del 3%. Ciò porta ad un aumento
del fattore di capitalizzazione (20,262 invece di 16,432721) e, di
conseguenza, al maggior importo reclamato dagli espropriati. Secondo la
teoria dei ricorrenti adesivi, pure l'indennità di riversione, da aggiungere a
quanto precede, va calcolata con un tasso di sconto corrispondente ad un
interesse del 3% (fattore 0,377026). Essi precisano inoltre che i dati
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Pagina 27
utilizzati dall'autorità inferiore emergono dalla perizia ufficiale del
Circondario cantonale di stima 7 del 22 giugno 2007.
7.2.5 Giusta l'art. 5 LEspr possono fare l'oggetto dell'espropriazione i
diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà
fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei
conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare. Questi diritti possono
essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo. Vista la loro
frequenza nonché la loro importanza nel diritto d'espropriazione, le servitù
prediali e le altre servitù sono anch'esse annoverate nell'art. 5 cpv. 1
LEspr, benché non espressamente menzionate in quanto tali (cfr. HESS/
WEIBEL, op. cit., n. 33 ad art. 5 LEspr).
Il diritto di superficie è una servitù che conferisce a una persona la facoltà
"di fare e mantenere una costruzione sul fondo gravato, sopra o sotto la
superficie del suolo" art. 779 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 [CC, RS 210]). Il titolare della servitù diventa così
proprietario degli immobili disposti sotto o sopra il fondo gravato, fatto
salvo il principio dell'estensione previsto dall'art. 667 CC.
Per indennizzare il beneficiario del diritto di superficie, è necessario
calcolare il valore di tale diritto. Esso corrisponde alla possibilità per il
beneficiario d'utilizzare il fondo secondo le modalità previste
contrattualmente (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 8 ad art. 23 LEspr). Il
valore del diritto deve dunque essere calcolato secondo il punto di vista
del beneficiario della servitù. Infatti, è quest'ultimo che viene privato della
servitù a causa dell'espropriazione e non il proprietario del fondo
serviente. Il fatto che il diritto di superficie è per natura limitato nel tempo
non modifica il carattere dell'espropriazione. Essa resta definitiva, di
modo che la concessione di una rendita al posto di un capitale pare
esclusa, come nel caso di espropriazione di un usufrutto (cfr. DTF 134 II
49, consid. 20, DTF 121 II 436 consid. 8; RAPHAËL EGGS, Op. cit., pag.
226; HESS/WEIBEL, op. cit., n. 3 ad art. 17 LEspr).
Al fine di calcolare detto valore, occorre capitalizzare il rendimento netto
dell'immobile in funzione della durata prevista del diritto.
Quando, come nella fattispecie, è prevista un'indennità di riversione, il
risultato ottenuto deve ancora essere aumentato del montante di tale
indennità che percepirà il beneficiario. Questa procedura è semplice
quando l'importo dell'indennità di riversione è stato preventivamente
fissato dalle parti. Basta infatti applicare un tasso di sconto al montante
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Pagina 28
previsto, per tener conto del fatto che questa indennità sarebbe dovuta
essere versata solo alla scadenza del diritto. Se la convenzione prevede
semplicemente il versamento di un'equa indennità ai sensi dell'art. 779d
cpv. 1 CC, è necessario calcolare quale sarà il suo importo. Per fare ciò,
occorre applicare un tasso di sconto al valore dell'opera al momento della
valutazione. Detto sconto permette di comprendere la diminuzione del
valore dell'opera fino alla fine del diritto (cfr. RAPHAËL EGGS, Op. cit., pag.
226; PRADERVAND-KERNEN M., La valeur des servitudes foncières et du
droit de superficie, tesi, Zurigo 2007, n. 698 e segg., pag. 192 e segg.).
7.2.6 La valutazione elaborata dall'autorità inferiore segue fedelmente
l'esempio di stima del diritto di superficie indicato nel Manuel suisse de
l'estimateur (cfr. USECE/SEK/SVIT, op. cit., pag. 127). I dati utilizzati dalla
CFS emergono chiaramente dalla perizia ufficiale del 22 giugno 2007
implementata dal Circondario cantonale di stima 7. Non si giustificano
pertanto le censure sollevate dal ricorrente principale che si limita a
contestare i dati utilizzati senza spiegare perché essi sono sbagliati e non
andrebbero presi in considerazione. Quo alla questione del tasso di
interesse avanzata dai ricorrenti adesivi, lo scrivente Tribunale rileva che
nell'edizione del 2005 il Manuel de l'estimateur indica ancora un interesse
del 5% e che nella perizia ufficiale citata – del giugno 2007 – viene usato
un riferimento del 4,5%. Allo scrivente Tribunale non pare arbitraria o
urtante la decisione dell'autorità inferiore – del 2009 – che applica un
tasso del 5% e ritiene dunque infondata la richiesta di A._______ SA di
prendere in considerazione un tasso di interesse del 3%. A ciò aggiungasi
che la scelta del tasso di interesse da applicare scaturisce da una
valutazione tecnica per la quale l'autorità inferiore – che dispone di
competenze e conoscenze specifiche – gode di un certo margine di
apprezzamento. Lo scrivente Tribunale esamina dunque tali questioni con
una certa prudenza e non si discosta, senza validi motivi,
dall'apprezzamento di chi l'ha preceduto (cfr. consid. 2). Ne discende che
sul punto in parola, sia il ricorso principale sia il ricorso adesivo devono
essere respinti e la decisione impugnata confermata.
7.3 Altra voce contestata è quella dell'indennità lamentata da A._______
SA per la perdita di inventario a causa dell'espropriazione.
7.3.1 Con la richiesta di anticipo di indennità ex art. 19 bis cpv. 2 LEspr
del 11 settembre 2008, A._______ SA non ha esplicitamente parlato di
perdita di inventario, bensì di "sgombero mobilia e costi liquidazione
supplementari" quantificandoli in franchi 60'000.-
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Tale quantificazione riprende in pratica la cifra "una tantum" proposta
dall'espropriante con la precedente convenzione bonale.
Con decisione del 9 dicembre 2008 l'autorità inferiore, ha assegnato a
A._______ SA unicamente un anticipo, ai sensi dell'art. 19bis cpv. 2
LEspr, per l'espropriazione del DS n. (...) RFD di I._______ senza fare
riferimento alla perdita di inventario.
In seguito, in sede di udienza del 27 ottobre 2009, A._______ SA ha
precisato la propria richiesta pretendendo un importo di franchi 160'000.-
per inventario e perdite connesse con la cessazione dell'attività.
Dal canto suo, in corso di procedura, l'espropriante si è sempre opposto a
tutte le ulteriori pretese di indennità avanzate dagli espropriati in aggiunta
a quelle trattate ai considerandi precedenti (consid. 7.1 e 7.2).
7.3.2 Con la decisione impugnata, tra le altre cose, l'autorità inferiore ha
concesso a A._______ SA un'indennità pari a franchi 57'250.- per perdita
in inventario oltre interesse al 3,5% dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre
2009 e del 3% in poi.
Ritenuta la difficoltà di prova, la CFS ha deciso di fare riferimento alla
stima ufficiale allestita dal Cantone nel 2003. Sui valori emersi
(attrezzature franchi 87'000.-, accessori franchi 27'500.-) ha applicato un
ammortamento lineare del 10% annuo dal 2003 al 2008 fissando
l'indennità per questa posta a franchi 57'250.-.
7.3.3 Con ricorso del 10 dicembre 2010 il ricorrente principale ha chiesto
che tutte le ulteriori pretese degli espropriati siano respinte. Quo
all'indennità a titolo di perdita di inventario egli ritiene che nulla sia dovuto
a A._______ SA, in quanto l'espropriata in questione – che aveva
sollecitato ed ottenuto, a fine 2008, il trapasso anticipato di proprietà – ha
poi illecitamente rifiutato di concedere il possesso sino a maggio 2009,
quando di fatto e per atti concludenti essa ha poi abbandonato per
derelizione ciò che non aveva già prelevato in precedenza. Inoltre
l'USTRA afferma che A._______ SA non ha neppure dato seguito alla
richiesta del Presidente della CFS di rendere conto di quanto prelevato
per rapporto all'inventario 2003 considerato ai fini del giudizio. Pertanto,
secondo il ricorrente principale, non va concesso alcun risarcimento per
la mancanza di danno e/o di prova – imputabile all'espropriata – delle
cose prelevate.
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Pagina 30
7.3.4 Con ricorso adesivo del 10 gennaio 2010 A._______ SA non ha
contestato l'importo stabilito dall'autorità inferiore quale indennità per
perdita di inventario. L'espropriata in questione, nella propria presa di
posizione del 21 marzo 2011 ha tenuto a precisare che le componenti
dell'inventario risultano dalla documentazione fotografica depositata
presso l'autorità inferiore dall'espropriante in data 21 aprile 2009 e che
l'impianto è stato consegnato con l'inventario completo. Secondo
A._______ SA, sarebbe stato impossibile vendere precedentemente gli
oggetti dell'inventario in quanto da anni girava voce che lo stesso sarebbe
stato regalato al momento della demolizione e dunque nessuno avrebbe
spesso soldi per qualcosa che di lì a poco sarebbe stato regalato.
7.3.5 Nel caso in rassegna, l'autorità inferiore fonda l'indennità assegnata
a A._______ SA per perdita d'inventario sulla stima ufficiale allestita dal
Cantone nel 2003. Detto documento riporta unicamente gli importi di
franchi 87'000.- alla voce attrezzature rispettivamente di franchi 27'500.-
alla voce accessori. A queste somme, l'autorità inferiore ha applicato un
ammortamento lineare del 10% annuo dal 2003 al 2008 fissando
l'indennità per questa posta a franchi 57'250.-. Secondo lo scrivente
Tribunale, tale metodo pare assolutamente attuabile e non risulta essere
arbitrario o urtante. Dalla documentazione fotografica prodotta
dall'espropriante in data 17 aprile 2009 risulta che diverse attrezzature e
accessori sono ancora presenti sul fondo. Lo stesso emerge dalla perizia
a futura memoria del 21 settembre 2009 elaborata dall'ing. Enrico
Pellegrini. Benché in quest'ultimo documento venga specificato che "non
è oggetto di rilievo l'inventario che si trova e/o trovava all'interno degli
immobili […] del centro sportivo", viene rilevato che alcune componenti
dell'inventario sono visibili nella documentazione fotografica e molte cose
non sono più sul posto.
Risulta difficile determinare se e cosa manca dell'inventario, da un lato
perché la stima del 2003 non è dettagliata e dunque non è possibile
effettuare un confronto con le documentazioni fotografiche successive e,
dall'altro perché quest'ultime non provano specificamente l'evoluzione
dell'inventario. Va comunque ritenuto che diverse attrezzature ed
accessori erano ancora presenti sul fondo al momento della prova a
futura memoria, e meglio nel 2009.
Di conseguenza, in virtù dell'art. 8 CC, spetta all'espropriante, che avanza
la contestazione, dimostrare che parte dell'inventario è stata trafugata o
che comunque non si trova più sul fondo espropriato. Di conseguenza è
lui a dover sopportare la mancanza di prove in questo senso.
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Pagina 31
7.3.6 Da quanto suesposto, benché non si possa avere la certezza che
tutto l'inventario stimato nel 2003 fosse ancora presente sul fondo nel
2009 e che non fosse già in parte stato evacuato, la soluzione stabilita
dall'autorità inferiore non sembra essere sbagliata o arbitraria, ritenuto
inoltre che l'espropriante non ha provato in alcun modo le censure
sollevate su questo punto. Ne discende che, circa la voce di indennità in
questione, il ricorso principale dev'essere respinto e l'importo di franchi
57'250.- per perdita in inventario oltre interesse al 3,5% dal 1° maggio
2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi dev'essere confermato.
7.4 A._______ SA – sulla scorta di una perizia elaborata dal prof.
Costanzo Limoni – pretende inoltre un'indennità per mancati introiti
causatale principalmente dal bando di espropriazione del 2001.
7.4.1 Dopo aver presentato, in sede di opposizione del 19 dicembre
2001, la richiesta "cautelativa" di franchi 8'000'000.-, A._______ SA non
ha fatto riferimento esplicito all'indennità in questione con l'istanza
d'anticipo ex 19bis cpv. 2 LEspr. Di conseguenza la decisione del 9
dicembre 2008 dell'autorità inferiore non ne fa menzione.
Con scritto del 13 novembre 2009 – quando gli espropriati hanno
dettagliato le loro pretese – A._______ SA ha avanzato, tra le altre, una
richiesta pari a franchi 494'453.- per mancati introiti.
Con osservazioni del 9 dicembre 2009, l'espropriante – come visto già in
precedenza – si è opposto integralmente a tutte le indennità pretese
all'infuori di quelle atte a risarcire la perdita delle part. n. (...), (...) e (...)
RFD di I._______, comunque parzialmente contestate.
7.4.2 Per quanto riguarda la singola pretesa in parola, con la decisione
impugnata, l'autorità inferiore ha concesso a A._______ SA un'indennità
pari a franchi 90'000.- per perdita dovuta al bando oltre interesse al 3,5%
dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi.
La CFS ha ritenuto innegabile un danno derivante dalla pubblicazione del
bando, riconoscendo a A._______ SA un importo di franchi 90'000.- a
titolo di rimborso pari ad una perdita media di franchi 15'000.- all'anno per
6 anni.
7.4.3 Il ricorrente principale, come detto, censura tutte le ulteriori pretese
degli espropriati. Circa la perdita per i mancati introiti, esso ritiene che
l'asserito ammanco di proventi di locazione – comunque non supportato
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Pagina 32
dagli atti dai quali si evincerebbe un incremento delle entrate lorde –
presuppone l'esistenza di contratti precedenti l'apertura della procedura
espropriativa e l'estinzione degli stessi prima della scadenza ordinaria.
Inoltre l'espropriante ritiene che, giusta l'art. 25 LEspr, nulla è dovuto per
un utilizzo del fondo non conforme alla pianificazione, che nel caso
concreto prevede il divieto di stazionamento permanente di roulottes,
autocaravan, tende e attrezzature analoghe.
7.4.4 Gli espropriati contestano l'importo concesso dall'autorità inferiore a
titolo di indennità per la perdita dovuta al bando e alla limitazione dei diritti
dei proprietari a partire dal 1994. Essi ritengono che il risarcimento fissato
dalla CFS sia insufficiente poiché terrebbe in considerazione, senza
particolari motivi, soltanto alcuni importi richiesti. Anzitutto, A._______ SA
ha commissionato una perizia di parte, eseguita dal prof. Costanzo
Limoni, che valutasse la situazione finanziaria e la sua evoluzione al fine
di calcolare le perdite patite limitatamente alle aree affittate annualmente.
Secondo quanto emerge da tale documento, l'importo per questa posta di
danno ammonterebbe a franchi 251'453.-. A ciò occorre aggiungere,
sempre secondo i ricorrenti adesivi, altri elementi non considerati nella
perizia del prof. Limoni, come la diminuzione di campeggiatori e la
conseguente perdita in cifra d'affari, quantificata dagli espropriati in
complessivi franchi 48'000.-. Inoltre, viene lamentata una perdita di
franchi 195'000.- dovuta sostanzialmente al fatto che a partire dall'anno
1995 alla A._______ SA è stato vietato di fatto ogni nuova costruzione su
tutto il sedime, posto che l'autorizzazione sarebbe stata concessa senza il
futuro indennizzo espropriativo. Questa situazione avrebbe impedito alla
A._______ SA di implementare i necessari investimenti per migliorare e
rinnovare le proprie infrastrutture, causando, tra l'altro, la qualifica di
campeggio 3 stelle invece di 4 stelle e dunque una mancata maggiore
redditività dell'intero complesso.
7.4.5 Il bando d'espropriazione costituisce una limitazione temporanea
della facoltà per il proprietario di disporre del fondo. Giusta l'art. 42 LEspr
dal giorno in cui è stato reso pubblicamente noto il deposito dei piani e,
nella procedura abbreviata, da quello in cui l'avviso è stato notificato
all'espropriato, non è più lecito compiere senza il consenso
dell'espropriante degli atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano
l'espropriazione più gravosa (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 1 ad art. 42
LEspr). Esso proibisce all'espropriato unicamente quegli atti di
disposizione che rendono più gravosa l'espropriazione – ovvero che
hanno un effetto pregiudizievole sull'espropriazione o, soprattutto, che ne
rendono vano o più gravoso lo scopo – o che non sono semplicemente
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Pagina 33
stati autorizzati dall'espropriante (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 7 seg. ad
art. 42 LEspr). Nulla vieta ad esempio all'espropriato di vendere o locare
ad un terzo il suo fondo, oppure di costruire sullo stesso con l'accordo
dell'espropriante (cfr. HESS/WEIBEL, op. cit., n. 8 e segg. ad art. 42 LEspr).
L'indennità per il danno derivante dal bando d'espropriazione ai sensi
dell'art. 44 cpv. 1 LEspr è dovuta, nel caso di un terreno edificabile, solo
se sia stata impedita la realizzazione di un progetto concreto di
costruzione o di vendita, non già se esista solamente la possibilità di
edificare o di vendere (cfr. DTF 109 Ib 268 consid. 2b, DTF 106 Ib 19
consid. 8; sentenza del Tribunale federale 1E.5/2003 del 15 luglio 2003
consid. 2.1 con rinvii; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., n. 1245).
Essa corrisponde di regola alla perdita di reddito del fondo, vale a dire
alla differenza tra il reddito senza la restrizione e quello ricavato
nonostante il bando, e coincide di massima con gli interessi del capitale
immobiliare bloccato per la durata del bando (cfr. sentenza del Tribunale
federale 1E.5/2003 del 15 luglio 2003 consid. 2.1 con rinvii; HESS/WEIBEL,
op. cit., n. 5 e segg. ad art. 44 LEspr).
7.4.6 Dalla documentazione agli atti si evince che i piani sono stati
depositati nel mese di novembre del 2001 e A._______ SA ha poi chiuso
la propria attività alla fine del 2008. Il passaggio dei fondi all'espropriante
è avvenuto nel corso del mese di maggio del 2009. Anzitutto, si rileva che
con la pubblicazione del bando non è stato impedito alcun progetto
esistente e concreto di ampliamento o miglioramento del Centro
L._______. La sola eventualità di poter operare dei rinnovamenti della
struttura non costituisce dunque, come riportato al punto precedente, un
valido motivo che possa giustificare un'indennità per danni derivanti dal
bando di espropriazione. Inoltre, lasciando aperta la questione della
liceità o meno dello stazionamento annuale delle roulottes, emerge che –
per stessa ammissione degli espropriati – i contratti venivano rinnovati
con scadenza annuale. Quindi gli avventori avrebbero potuto
tranquillamente rinnovare di anno in anno fino al momento della chiusura
senza impegnarsi in modo eccessivo e senza correre particolari rischi.
Nessun contratto, già in vigore prima dell'inizio della procedura in oggetto
ha dovuto essere disdetto anticipatamente a causa dell'espropriazione
del fondo e dunque non si può ritenere alcuna perdita di proventi da
locazione. A tal proposito, pure la perizia di parte dev'essere criticata nel
senso che si fonda su una stretta analisi delle cifre senza tuttavia provare
il nesso di causalità tra l'asserito danno e l'evento espropriativo. Anzi, le
cifre dimostrano un incremento delle entrate nel periodo in questione. Su
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questo punto occorre pertanto accogliere la tesi del ricorrente principale
annullando l'indennità di franchi 90'000.- concessa dall'autorità inferiore.
7.5 Infine, occorre chinarsi sull'indennità stabilita dall'autorità inferiore in
favore di C._______ e G._______ come risarcimento per il mancato
reddito occasionato dall'espropriazione della part. n. (...) (DS) RFD di
I._______ e di conseguenza dell'attività da loro condotta.
7.5.1 Con la propria opposizione nonché richiesta "cautelativa" di
indennità del 19 dicembre 2001, A._______ SA – come visto in
precedenza – ha fatto esplicito riferimento anche al danno subito dalla
cessazione dell'attività per i signori C._______ e G._______, entrambi
amministratori e gestori in proprio e a tempo pieno di A._______ SA,
nonché dipendenti della ditta.
In sede di convenzione bonale mai sottoscritta, l'espropriante aveva
proposto un'indennità annua di franchi 39'800.- a favore di C._______ e
di franchi 43'200.- a favore di G._______, la prima volta nell'anno 2009,
fino a maggio 2011 per la prima e fino a aprile 2015 per il secondo.
Riprendendo le cifre proposte nella convenzione citata, con richiesta
d'anticipo dell'11 settembre 2008 gli espropriati hanno ritenuto come
indennità minima presumibile per la voce in oggetto un importo di franchi
109'450.- a favore di C._______ e di franchi 288'000.- per G._______.
Nella decisione provvisoria sull'anticipo del 9 dicembre 2008, la CFS non
si è determinata sulla questione rimandandola al termine dell'istruzione.
Con scritto del 13 novembre 2009 gli espropriati hanno dettagliato le loro
rispettive pretese reclamando un importo di franchi 422'218.- più interessi
al 5% a far tempo dal 1 gennaio 2009 a favore di C._______ e un importo
di franchi 502'848.- più interessi al 5% a far tempo dal 1 gennaio 2009 a
favore di G._______.
Con osservazioni del 9 dicembre 2009, l'espropriante – come visto già in
precedenza – si è opposto a tutte le indennità pretese all'infuori di quelle
atte a risarcire la perdita delle part. n. (...), (...) e (...) RFD di I._______.
Inoltre, con particolare riferimento alle indennità in oggetto, l'espropriante
ha sollevato eccezione formale di intempestività.
7.5.2 Con la decisione impugnata, tra le altre cose, l'autorità inferiore ha
concesso a C._______ franchi 149'648.- per perdita di guadagno oltre
interessi del 3,5% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in
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poi, ritenuto che da detto importo dovrà essere dedotto quanto
eventualmente percepito dall'espropriata sino al maggio 2011. Allo stesso
modo, la CFS ha stabilito un indennità in favore di G._______ pari a
franchi 259'632.- per perdita di guadagno oltre interessi del 3,5% dal 1°
gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi, ritenuto che da detto
importo dovrà essere dedotto quanto eventualmente percepito
dall'espropriato sino al maggio 2011.
Quo alle suddette pretese per perdita di guadagno presentate a titolo
personale dai signori C._______ e G._______, l'autorità inferiore ha
ritenuto che, malgrado fosse gestito da una società anonima, il Centro
L._______ è paragonabile ad una tipica azienda di famiglia. Per questo
motivo, la CFS ha considerato la fattispecie analoga a quella
dell'espropriato che, a causa dell'espropriazione della sua azienda, perde
anche il proprio impiego. Su questa base ha deciso la concessione di una
rendita per perdita di guadagno ai due titolari del Centro L._______,
limitandola tuttavia fino al momento in cui essi beneficeranno delle
prestazioni pensionistiche e precisando inoltre che l'espropriante potrà
dedurre eventuali entrate percepite dagli espropriati per attività lavorativa
o prestazioni dell'assicurazione disoccupazione.
7.5.3 L'espropriante critica la concessione una rendita per perdita di
salario ai signori C._______ e G._______. A suo avviso, l'analogia
sostenuta dalla CFS tra il caso in questione – dove è una società
anonima a gestire l'attività – e il caso dell'espropriato che, a causa
dell'espropriazione della azienda, perde anche il suo impiego non regge
secondo l'espropriante poiché mancherebbero i presupposti legali per
una tale indennità quali l'identità tra espropriato e danneggiato
rispettivamente il nesso causale diretto fra il danno e l'espropriazione del
diritto. In chiusura, il ricorrente principale contesta il limite, fissato nel
proprio dispositivo dalla CFS al mese di maggio 2011, entro il quale su
tale indennità devono essere imputate le eventuali entrate di attività
lavorativa e/o dall'assicurazione disoccupazione.
7.5.4 Con ricorso adesivo del 10 gennaio 2010 gli espropriati nonché
ricorrenti adesivi, rivedendo parzialmente la loro pretesa iniziale, hanno
chiesto la somma di franchi 306'460.- per perdita di guadagno oltre
interessi del 3,5% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in
poi a favore di C._______ e di franchi 377'136.- per perdita di guadagno
oltre interessi del 3,5% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e del
3% in poi a favore di G._______.
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I ricorrenti adesivi – ancora una volta – non criticano il principio bensì la
cifra concessa. In particolare essi censurano la limitazione del periodo di
calcolo ai soli anni mancanti al pensionamento. Stando agli espropriati,
infatti, non esiste nessun elemento da cui desumere che i due titolari
della struttura avrebbero smesso la loro attività una volta raggiunta l'età di
pensionamento, ma anzi tutti gli indizi lasciano intendere che gli stessi
avrebbero proseguito oltre. Di qui la richiesta di utilizzare l'età di 70 anni
come limite per il calcolo del risarcimento dovuto alla perdita dell'impiego.
7.5.5 Se, a causa dell'espropriazione della sua azienda, l'espropriato
perde anche il suo impiego, la perdita di reddito subita va compensata
eccezionalmente anche per un periodo di tempo relativamente lungo, ove
non possa più essere pretesa dall'interessato un'altra attività
professionale o egli non possa più conseguire lo stesso reddito (cfr. DTF
113 Ib 39 consid. 2b e 5). Effettivamente, come sollevato dal ricorrente
principale, la gestione del Centro L._______ è affidata ad una società
anonima e non ad una società di persone, ciò che pone quantomeno un
interrogativo circa la questione dell'identità tra espropriato e danneggiato.
Quo alla censura riguardante gli anni durante i quali poter dedurre
eventuali entrate percepite dagli espropriati per attività lavorativa o
prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, lo scrivente Tribunale
rileva effettivamente un'imprecisione nel dispositivo della decisione
impugnata. Se da un lato il limite del 2011 corrisponde all'anno di
pensionamento per la signora C._______, esso non lo è per il signor
G._______. Per semplificare la problematica sarebbe opportuno
formulare la questione in termini diversi e meglio riconoscendo la
possibilità all'espropriante di dedurre, per il singolo espropriato, eventuali
entrate percepite per attività lavorativa o prestazioni dell'assicurazione
disoccupazione fino all'età del pensionamento. In ogni caso, come
correttamente sollevato dall'espropriante, il fatto che A._______ SA sia di
fatto gestita dai coniugi C._______ e G._______ non deve distogliere
l'attenzione dalla reale forma giuridica che la caratterizza. Scegliendo
questa forma per la loro impresa, gli espropriati hanno beneficiato di
taluni vantaggi ad esempio per quanto riguarda la responsabilità verso i
creditori. Appare abusivo pretendere ora di poter beneficiare pure dei
vantaggi che garantirebbe una società di persone col pretesto che la
società è gestita unicamente da loro (cfr. Sentenza del TF 1C.450/2012
del 7 agosto 2013, consid. 7.1). Il valore di una società anonima
corrisponde al valore delle sue azioni. Indennizzando l'esproprio dei beni
della società oltre che, per quanto concesso, le perdite subite, si
corrisponde il valore della società e dunque delle azioni possedute dagli
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azionisti che vengono così pienamente indennizzati. Quo ai gerenti,
trattandosi appunto di una società anonima, manca l'identità tra
espropriato e danneggiato. Inoltre, i coniugi C._______ e G._______, in
quanto dipendenti della società stessa, non corrono il rischio di non
essere indennizzati dall'assicurazione disoccupazione.
7.5.6 Stante quanto precede, pretendere un risarcimento per perdita di
guadagno a causa della perdita del proprio impiego all'interno della
società costituisce – secondo lo scrivente Tribunale – una doppia,
ingiustificata compensazione. Di conseguenza, su questo punto il ricorso
principale è ammesso e il ricorso adesivo respinto. Nessuna indennità per
perdita di guadagno è concessa ai signori C._______ e G._______, in
quanto, in qualità di azionisti, beneficiano già del risarcimento in favore di
A._______ SA.
8. Alla luce di quanto suesposto, lo scrivente Tribunale ritiene di avere
tutti gli elementi a disposizione per potersi pronunciare nella presente
vertenza. Lo scrivente Tribunale ritiene ininfluenti ai fini del presente
giudizio gli incarti fiscali 2007 e 2008 di A._______ SA richiesti
dall'espropriante dinanzi all'autorità inferiore. Detti documenti – la cui
edizione non è oltretutto più stata postulata dinanzi all'autorità di ricorso –
contengono (così come gli altri incarti fiscali presenti nell'incarti) valori
stabiliti con principi differenti da quelli che caratterizzano il concetto di
pieno indennizzo ai sensi della LEspr. Per questi motivi, la violazione del
diritto di essere sentito per la mancata ed immotivata assunzione degli
incarti fiscali 2007 e 2008 di A._______ SA da parte dell'autorità inferiore
è da considerarsi sanata. Allo stesso modo, tutte le prove proposte dai
ricorrenti adesivi che non siano già presenti nell'incarto, vengono respinte
dallo scrivente Tribunale in quanto ritenute inefficaci. Esse infatti, oltre a
procrastinare la procedura, non porterebbero nessun nuovo chiarimento
sui fatti allegati che, a mente dello scrivente Tribunale, a prescindere
dalla complessità dell'incarto, risultano essere sufficientemente chiari per
potersi determinare.
Riassumendo, dunque, per quel che concerne l'indennità relativa
all'espropriazione delle part. n. (...) e (...) RFD di I._______, il ricorso
adesivo è irricevibile, mentre il ricorso principale è respinto. Di
conseguenza l'importo pari a franchi 404'261.- stabilito dall'autorità
inferiore dev'essere confermato. I componenti della CE fu B._______
sono tenuti a restituire la somma – di franchi 478'782.- –eccedente
l'anticipo già ricevuto in virtù della decisione ex art. 19bis cpv. 2 LEspr, del
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Pagina 38
9 dicembre 2008, sulla quale matureranno gli interessi del 5% da quando
la presente decisione sarà divenuta definitiva.
Circa l'indennità stabilita per l'espropriazione della part. n. (...) (DS) sia il
ricorso principale sia il ricorso adesivo devono essere respinti e la
decisione impugnata confermata.
Circa la voce di indennità per perdita di inventario, il ricorso principale
dev'essere respinto e l'importo di franchi 57'250.- per perdita in inventario
oltre interesse al 3,5% dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3%
in poi dev'essere confermato.
Quo all'indennità relativa al danno derivante dal bando di espropriazione,
sono accolte la tesi del ricorrente principale e l'indennità di franchi
90'000.- concessa dall'autorità inferiore è annullata.
Sulla questione dell'indennità per perdita di guadagno il ricorso principale
è ammesso e il ricorso adesivo respinto. Nessuna indennità per perdita di
guadagno è concessa ai signori C._______ e G._______.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle
ripetibili è regolata dagli art. 114 e segg. LEspr (sentenze del Tribunale
amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10,
A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto
2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 LEspr, le spese e le ripetibili
sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni
dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una
diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono
addossate a chi le ha cagionate. Nella fattispecie, le spese processuali,
fissate a fr. 3'000.-, sono poste a carico del ricorrente principale. Tale
importo viene interamente compensato con l'anticipo spese di fr. 8'000.-
versato dal ricorrente principale. L'eccedenza verrà restituita ad avvenuta
cresciuta in giudicato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'ufficio in
merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore, ove
esiste, nonché sugli atti e di regola senza dover procedere con una
motivazione circostanziata (artt. 10 e segg. TS-TAF). I ricorrenti adesivi
hanno agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale
iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Grigioni. In considerazione
degli atti di causa, tenuto conto della complessità della causa e pure
dell'esito della stessa, l'espropriante verserà ai ricorrenti adesivi l'importo
di 3'000.- franchi a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale.
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Pagina 39
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso principale è parzialmente accolto. Il ricorso adesivo, nella misura
in cui è ricevibile, è respinto.
2.
Di conseguenza la Confederazione Svizzera, Ufficio federale delle strade
(USTRA) deve versare nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 88,
89 e 91 LEspr) le seguenti indennità:
a) A A._______ SA
franchi 1'971'141.- per l'espropriazione totale e definitiva della particella n.
(...) RFD di I._______, ritenuto che sull'importo di franchi 953'833.- corre
l'interesse al saggio usuale stabilito da Tribunale federale a partire dal
giorno del trasferimento della proprietà sino a quello del pagamento.
franchi 57'250.- per perdita in inventario oltre interesse al 3,5% dal 1°
maggio 2009 al 31 dicembre 2009 e del 3% in poi.
b) A C._______, D._______, E._______ e F._______, tutti componenti la
CE fu B._______:
franchi 404'261.- per l'espropriazione totale e definitiva delle part. n. (...) e
(...) RFD di I._______, ritenuto che gli espropriati restituiranno la somma
eccedente di franchi 478'782.- sulla quale matureranno gli interessi del
5% da quando la presente decisione sarà divenuta definitiva.
3.
Le ulteriori pretese, in quanto non regolate al punto precedente, sono
respinte.
4.
Le spese processuali, fissate a franchi 3'000.--, sono poste a carico della
controparte. Tale importo viene interamente compensato con l'anticipo
spese di fr. 8'000.- versato dal ricorrente principale. L'eccedenza verrà
restituita ad avvenuta cresciuta in giudicato.
5.
L'espropriante corrisponderà ai ricorrenti adesivi l'importo di 3'000.-
franchi a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso.
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6.
Comunicazione a:
– ricorrente principale (Atto giudiziario; allegato: bollettino di
pagamento)
– ricorrente adesivo (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. A13c.06.2008.644; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il
termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv.
1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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