CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUINTA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 6100/23
Izmir ABAZI
contro l’Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in data 6 novembre 2025 in un Comitato composto da:
María Elósegui, Presidente,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, giudici,
e Sophie Piquet, Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
visto il ricorso (n. 6100/23) presentato contro la Repubblica italiana, con il quale, in data 9 marzo 2023, un cittadino albanese, il Sig. Izmir Abazi, nato nel 1989 e residente a Bolzano (“il ricorrente”), rappresentato dall’avvocato N. Canestrini, del Foro di Rovereto, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di dare priorità al ricorso (articolo 41 del Regolamento della Corte);
vista la decisione di indicare al Governo italiano (“il Governo”) una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte;
dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:
OGGETTO DELLA CAUSA
In data 24 agosto 2022 il ricorrente fu arrestato in Italia sulla base di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso dalle autorità giudiziarie elleniche nelle more di un processo penale a suo carico per omicidio e rapina commessi in Grecia.
In data 9 novembre 2022 la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano autorizzò l’esecuzione del MAE e dispose il trasferimento del ricorrente in Grecia. Nel corso del procedimento, le autorità elleniche informarono la Corte di appello del fatto che il ricorrente sarebbe stato trasferito nel carcere di Korydallos e che, in considerazione del sovraffollamento della struttura, egli avrebbe potuto scegliere, se lo desiderava, di essere collocato nelle ali moderne e non sovraffollate della stessa. Precisarono inoltre che ai detenuti erano forniti assistenza medica, accesso a progetti didattici, programmi terapeutici, ampio tempo all’aria aperta e visite regolari di parenti e avvocati. Pur riconoscendo le problematiche condizioni materiali del carcere di Korydallos, la Corte di appello ritenne che le autorità elleniche avessero fornito sufficienti assicurazioni riguardo al fatto che al ricorrente sarebbero state garantite condizioni di detenzione adeguate.
Il ricorrente presentò ricorso per cassazione, sostenendo che le informazioni fornite dalle autorità elleniche erano incomplete.
In data 10 gennaio 2023 la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente.
In data 18 gennaio 2023 la Corte di appello concesse un rinvio del trasferimento al 6 febbraio 2023.
In data 6 febbraio 2023, sulla base di una richiesta del ricorrente ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento, la Corte ha deciso di indicare provvisoriamente alle autorità italiane che esse avrebbero dovuto sospendere l’espulsione del ricorrente verso la Grecia fino al 27 febbraio 2023 e ha chiesto al Governo italiano di presentare ulteriori informazioni e documenti. In pari data, la Corte ha riesaminato l’applicazione dell’articolo 39 del Regolamento della Corte alla luce delle informazioni fornite dalle parti e ha deciso di non prorogare la misura provvisoria.
In data imprecisata, il ricorrente è stato trasferito in Grecia.
In data 3 marzo 2023 il ricorrente ha adito la Corte con il presente ricorso. Ha sostenuto di rischiare di essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione e di essere in pericolo di vita ai sensi dell’articolo 2 in caso di esecuzione del MAE, alla luce delle condizioni di detenzione nel carcere di Korydallos, così come descritte nel Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 2022 sulla Grecia (CPT/Inf (2022) 16).
In data 30 maggio 2024 la Cancelleria della Corte ha inviato una missiva al rappresentante del ricorrente, chiedendo un aggiornamento riguardo alla situazione del suo assistito.
Il rappresentante del ricorrente ha risposto, informando la Corte di aver perso i contatti con il ricorrente successivamente al suo trasferimento in Grecia e di non essere in grado di fornire alla Corte alcuna informazione sul suo assistito. Il rappresentante ha riferito di aver presentato, in data 21 e 26 aprile 2024, richieste al Consolato italiano in Grecia per verificare il rispetto delle garanzie relative alle condizioni di detenzione del ricorrente nel carcere di Korydallos. Le richieste non hanno ricevuto risposta.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
La Corte ribadisce che il rappresentante di un ricorrente non deve solo fornire una procura o un’autorizzazione scritta (articolo 45 § 3 del Regolamento della Corte), ma che è anche importante che il ricorrente e il suo rappresentante si mantengano in contatto per tutta la durata del procedimento. Tale contatto è essenziale sia per avere ulteriori dettagli sulla precisa situazione del ricorrente che per confermare il suo persistente interesse a proseguire l’esame del suo ricorso (si vedano V.M. e altri c. Belgio (cancellazione) [GC], n. 60125/11, § 35, 17 novembre 2016; Sharifi e altri c. Italia e Grecia, n. 16643/09, § 124, 21 ottobre 2014; e, mutatis mutandis, Ali c. Svizzera, 5 agosto 1998, § 32, Reports of Judgments and Decisions 1998‑V). Nella sentenza N.D. e N.T. c. Spagna [GC] (nn. 8675/15 e 8697/15, § 73, 13 febbraio 2020), la Corte ha ritenuto che nei casi in cui il rappresentante del ricorrente aveva perso i contatti con il suo assistito, compreso nei casi riguardanti l’espulsione di stranieri, tale situazione avrebbe potuto giustificare la cancellazione del ricorso dal ruolo in applicazione dell’articolo 37 § 1. L’assenza di contatti è stata talvolta considerata un’indicazione che il ricorrente non desiderava più proseguire il ricorso ai sensi dell’articolo 37 § 1, lettera a) (si vedano Ibrahim Hayd c. Paesi Bassi (dec.), n. 30880/10, 29 novembre 2011, e Kadzoev c. Bulgaria (dec.), n. 56437/07, § 7, 1 ottobre 2013) o che l’esame del ricorso non era più giustificato in quanto il rappresentante non poteva proseguire “significativamente” il procedimento dinanzi alla Corte in assenza di istruzioni da parte del ricorrente, nonostante il fatto che il difensore avesse l’autorizzazione a proseguire il procedimento (si vedano Ali, sopra citata, §§ 30-33, e Ramzy c. Paesi Bassi (cancellazione), n. 25424/05, §§ 64-66, 20 luglio 2010). In alcuni casi, le conclusioni della Corte sono state una combinazione di tali due motivi (si vedano M.H. e altri c. Cipro (dec.), n. 41744/10, § 14, 14 gennaio 2014, e M. Is. c. Cipro (dec.), n. 41805/10, § 20, 10 febbraio 2015). Nella causa Sharifi e altri (sopra citata), la Corte ha cancellato il ricorso dal ruolo in relazione ad alcuni ricorrenti in ordine ai quali le informazioni fornite dal difensore erano vaghe, superficiali e insufficientemente comprovate (si veda Sharifi e altri, sopra citata, §§ 127‑29 e 131‑34).
La Corte ribadisce che tali conclusioni si erano basate sulla valutazione delle circostanze specifiche che avevano determinato la perdita dei contatti in ciascun singolo caso. Nel fare ciò, la Corte ha attribuito importanza a diversi elementi in grado di indicare se le perdite dei contatti potessero essere considerate il risultato di scelte personali dei ricorrenti o piuttosto di fattori non imputabili a essi. In alcuni casi, la Corte ha ritenuto che l’impossibilità per il difensore di contattare il proprio assistito fosse stata una conseguenza diretta dell’azione dello Stato nell’espellere quest’ultimo senza informare o contattare precedentemente il difensore a tal fine (si vedano K.J. e C.C. c. Russia, nn. 27584/20 e 39768/20, § 63, 19 marzo 2024; Diallo c. Repubblica ceca, n. 20493/07, §§ 44-47, 23 giugno 2011; Safaii c. Austria, n. 44689/09, § 35, 7 maggio 2014; e Shamayev e altri c. Georgia e Russia, n. 36378/02, §§ 305-12, CEDU 2005-III; si contrapponga V.M. e altri c. Belgio, sopra citata, § 38). La Corte ha inoltre tenuto conto delle condizioni di vita dei ricorrenti successivamente all’espulsione per determinare se esse fossero talmente precarie da escludere qualsiasi possibilità per i ricorrenti di mantenere qualche forma di contatto con il loro difensore (si vedano V.M. e altri c. Belgio, sopra citata, § 38; Sharifi e altri, sopra citata, §§ 131-132; e M.H. e altri c. Cipro, sopra citata, § 14).
La Corte osserva che il caso di specie è sostanzialmente diverso da quelli in cui l’impossibilità per il difensore di ristabilire i contatti con il suo assistito era stata una conseguenza diretta dell’azione dello Stato.
La Corte osserva che il rappresentante aveva mantenuto i contatti con il ricorrente per tutta la durata della procedura dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 39 e che, alla scadenza della misura provvisoria, è stata presentata alla Corte una procura firmata unitamente al formulario di ricorso debitamente firmato. Il rappresentante ha dichiarato di aver perso i contatti con il ricorrente dopo il suo trasferimento in Grecia. La Corte osserva a tale proposito di non essere stata informata della data esatta del trasferimento, né sono stati segnalati particolari problemi relativi alle circostanze in cui esso era avvenuto che avrebbero potuto ostacolare il mantenimento dei contatti (si contrappongano K.J. e C.C. c. Russia, sopra citata, § 63; Diallo, sopra citata, §§ 44-47; e Shamayev e altri, sopra citata, §§ 305-12).
La Corte osserva inoltre che il rappresentante non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo per il quale non avesse tentato di contattare il suo assistito, tramite la corrispondenza scritta o il telefono, direttamente con l’istituto penitenziario nel quale egli era presumibilmente ristretto. Né è stato sollevato alcun rilievo riguardo al fatto che le condizioni di detenzione alle quali il ricorrente avrebbe potuto essere sottoposto in Grecia fossero tali da impedirgli di mantenere qualche forma di contatto con il suo difensore (si vedano, mutatis mutandis, V.M. e altri c. Belgio, sopra citata, § 38; Sharifi e altri, sopra citata, §§ 131-32; e M.H. e altri c. Cipro, sopra citata, § 14; in ordine alle misure che limitano i contatti di un ricorrente con il suo rappresentante, si vedano Zakharkin c. Russia, n. 1555/04, §§ 155‑56, 10 giugno 2010, e Shtukaturov c. Russia, n. 44009/05, § 140, CEDU 2008).
Alla luce di quanto sopra, e in assenza di circostanze particolari relative al rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, la Corte, ai sensi dell’articolo 37 § 1, lettera a) della Convenzione, ritiene che non sia più giustificato proseguire l’esame del ricorso.
Conseguentemente, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Decide di cancellare il ricorso dal ruolo.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 27 novembre 2025.
Sophie Piquet María Elósegui
Cancelliere aggiunto facente funzioni Presidente