N. L 382 / 32 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
ACCORDO
in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa i diritti di
pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea
e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo
1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988
A. Lettera del governo del Senegal
Bruxelles ,
Signor ,
in riferimento al protocollo siglato il 1° ottobre 1986 , che fissa i diritti di pesca e la compensazione
finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del
Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988 ,
mi pregio di informarLa che il governo del Senegal è disposto ad applicare tale protocollo a titolo
provvisorio a decorrere dal 1° ottobre 1986 , in attesa della sua entrata in vigore conformemente
all'articolo 14 dello stesso protocollo , a condizione che la Comunità economica europea sia disposta a
fare altrettanto .
Resta inteso che in questo caso deve essere versata entro il 28 febbraio 1987 unna prima rata pari al
50% della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo .
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su questa
applicazione provvisoria .
Voglia accettare , Signor , l'espressione della mia profonda stima .
Per il
governo della Repubblica del Senegal
B. Lettera della Comunità
Bruxelles ,
Signor
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna , così redatta :
« In riferimento al protocollo siglato il 1° ottobre 1986 , che fissa i diritti di pesca e la
compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo
della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1 ° ottobre
1986 — 28 febbraio 1988 , mi pregio di informarLa che il governo del Senegal è disposto ad
applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° ottobre 1986 , in attesa della sua
entrata in vigore conformemente all'articolo 14 dello stesso protocollo , a condizione che la
Comunità economica europea sia disposta a fare altrettanto .
Resta inteso che in questo caso deve essere versata entro il 28 febbraio 1987 una prima rata pari al
50% della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo .
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su questa
applicazione provvisoria .».
Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvi
soria .
Voglia accettare , Signor l'espressione della mia profonda stima .
A nome
del Consiglio delle Comunità europee
Full & Egal Universal Law Academy